RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RAEE

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  • RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RAEE Sfide per un nascente settore industriale

    E. Cagno, A. Di Giulio, F. Magalini, L. Tardini e P. Trucco

  • Con il patrocinio di:

    Assessorato Servizi di Pubblica Utilit

    Assessorato Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica

    OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio

    In Copertina: Stilizzazione di un impianto di trattamento per grandi apparecchiature di refrigerazione. [Autorizzato da MeWa GmbH, D-75391 Gechingen, www.mewa-recycling.de]

  • A Lucia, Riccardo e A Silvia, Ilaria ed Alessandra A Maria e Chiara A Enrico, Federico, Lorenzo, Paolo e Guido A Mauro

  • Casa Editrice ANIMP SERVIZI SRL Via D. Scarlatti, 26 20124 Milano ISBN Anno 2004 I edizione

  • INDICE pag. PREFAZIONE

    1. OBIETTIVI AMBIENTALI E NORMATIVI PER LA GESTIONE DEI RAEE 1.1. Introduzione

    1.2. RAEE e ambiente

    1.3. Legislazione UE

    1.3.1. La Direttiva 2002/96/CE

    1.3.2. La trasposizione della Direttiva in alcuni Paesi dellUnione

    1.4. Legislazione italiana

    9

    11 11 13 14 15 18 24

    2. LA GESTIONE DEL FINE VITA E LA CARATTERIZZAZIONE DEI RAEE

    2.1. Gli scenari a fine della vita utile

    2.1.1. Il ricondizionamento del bene completo

    2.1.2. Il ricondizionamento dei componenti

    2.1.3. Il recupero dei materiali

    2.2. La filiera di recupero e gli attori coinvolti nel sistema

    2.3. Realt e sistemi di gestione attivi in alcuni stati dellUnione Europea

    2.3.1. Belgio

    2.3.2. Olanda

    2.3.3. Svizzera

    2.3.4. Danimarca

    2.4. Criticit tecnologiche e gestionali per le diverse tipologie di RAEE

    2.5. Le apparecchiature, il profilo delle vendite e di dismissione

    2.5.1. I grandi elettrodomestici

    2.5.1.1. Frigoriferi e congelatori

    2.5.1.2. Lavatrici

    2.5.1.3. Lavastoviglie

    2.5.2. Le apparecchiature di consumo

    30 30 30 31 32 32 35 37 38 42 44 45 46 46 48 52 56 58

  • 3. PRINCIPALI TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO

    3.1. Lalbero di processo

    3.2. Tecnologie per i grandi elettrodomestici

    3.2.1. Tecnologie per la messa in sicurezza

    3.2.2. Tecnologie per il trattamento completo

    3.2.2.1. Triturazione

    3.2.2.2. Recupero delle SLO durante la triturazione

    3.2.2.3. Trattamento del poliuretano

    3.2.2.4. Trattamento delle SLO

    3.2.3. Tecnologie per la separazione dei materiali

    3.2.3.1. Separazione metalli ferrosi

    3.2.3.2. Separazione dei metalli non ferrosi e delle plastiche

    3.2.3.3. Separazione tra le plastiche

    3.2.3.4. Separazione tra i metalli non ferrosi

    3.3. Tecnologie per le apparecchiature di consumo

    3.3.1. Celle di disassemblaggio

    3.3.2. Tecnologie per il trattamento del CRT

    3.3.3. Tecnologie per la separazione cono-pannello

    3.3.3.1. Taglio al diamante

    3.3.3.2. Water-Jet

    3.3.3.3. Hot Wire Shock

    3.3.3.4. Shock termico

    3.3.3.5. Fusione

    3.3.3.6. Taglio laser

    3.3.3.7. Acido nitrico

    3.3.3.8. Diamond Wire Cutting

    3.3.4. Tecnologie per la bonifica dei vetri

    3.3.4.1 Plastic Media Blasting

    3.3.4.2 Steel-ball

    3.3.4.3 Water-Jet

    3.3.4.4 Soda caustica

    3.3.4.5 Fusione

    3.3.4.6 Elettrolisi

    3.3.4.7 Fluidized Bed Cleaning System

    62 62 63 65 67 68 72 73 74 76 78 80 81 85 86 87 90 92 92 94 95 97 97 97 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100

    Pag.

  • 4. IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME SECONDE 4.1. I materiali metallici

    4.1.1. I metalli ferrosi

    4.1.2. Alluminio

    4.1.3. Rame

    4.2. I materiali non metallici

    4.2.1. Vetro

    4.2.2. Materie plastiche

    Pag. 102 102 102 105 108 111 111 115

    5. CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE DELLA RETE DI RECUPERO

    NAZIONALE

    5.1. Gli impianti per il trattamento dei RAEE in Italia

    5.1.1. I grandi apparecchi di refrigerazione

    5.1.2. Altri grandi elettrodomestici

    5.1.3. Apparecchiature con CRT

    5.2. Le reti di recupero ed il trattamento dei RAEE

    5.3. Pianificazione delle reti di recupero

    5.4. Reti di recupero per i grandi elettrodomestici

    5.4.1. La rete attuale

    5.4.2. Sviluppo efficiente della rete attuale

    5.4.3. Rete ottimizzata

    5.5. Rete di recupero per apparecchiature con CRT

    5.5.1. La rete attuale

    5.5.2. Sviluppo efficiente della rete attuale

    5.5.3. Rete ottimizzata

    5.6. Potenzialit e vantaggi di impianti di trattamento integrati

    5.7. Conclusioni

    121

    121 121 128 128 131 133 137 139 142 144 147 148 150 151 152 157

    6. CONCLUSIONI: FATTORI CRITICI E SCENARI DI SVILUPPO PER

    LINDUSTRIA DEI RAEE

    159

  • PREFAZIONE Ferlini Massimo, Presidente Osservatorio Nazionale sui Rifiuti Il recepimento della Direttiva Europea 2002/96/CE sui Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) sostituir il Decreto Ronchi (D.Lgs 22/97) nella regolamentazione della gestione di tali rifiuti. La Direttiva porta in primo piano la protezione dellambiente nel suo complesso, in particolare rendendo responsabili della sua difesa tutti gli attori coinvolti nella produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche senza gravare sugli utilizzatori finali. Tale impostazione permetter di superare le numerose difficolt attuali, al fine di creare un sistema efficiente e sostenibile di recupero e trattamento dei RAEE. Il provvedimento merita particolare attenzione in quanto diretta esemplificazione del concetto di Responsabilit Estesa del Produttore foriero di un processo di innovazione che coinvolge numerose aree aziendali: dal concept di prodotto alla definizione di strategie aziendali per il riciclaggio e il re-manufacturing di prodotti a fine vita, fino alla spinta per la nascita di un nuovo settore industriale per il recupero dei RAEE, non solo su scala nazionale ma con forti prospettive di internazionalizzazione. La legislazione sui RAEE sar lo spunto per dare slancio e forza al nuovo settore del recupero e della valorizzazione dei rifiuti. Le difficolt saranno molte, ma le fondamenta per implementare un sistema efficiente, che sia sostenibile economicamente e che inneschi un circolo virtuoso tra produttori e addetti al recupero sono state ben individuate: linnovazione tecnologica che il settore sapr mantenere e sviluppare e la capacit di pianificazione dellintero sistema, in unottica nazionale ed europea. Lorganizzazione del sistema sar complessa ma potr avvalersi dei modelli gi implementati in Italia per le raccolte differenziate. Solo un approccio che valorizzi tutta la potenzialit delle iniziative gi avviate, secondo una logica di sussidiariet, consentir di creare un sistema competitivo rispetto ad altri Paesi europei, molti dei quali hanno gi esperienze mature. In tale prospettiva andranno coinvolte tutte le realt; dalla produzione alla distribuzione, dal trasporto allo stoccaggio, dai grossi produttori di rifiuti elettrici ed elettronici ai singoli cittadini, coinvolgendo i singoli attori in unattivit di pianificazione che parta dal concetto della prevenzione fino a quello dellacquisto di beni riciclati. Particolare attenzione dovr essere posta allo sviluppo del mercato delle materie prime seconde, ulteriormente incentivato dalla recente Legge del 30% (D.M. 203/2003), che obbliga le Pubbliche Amministrazioni allacquisto di prodotti riciclati, e, dunque, ai legami con i consorzi di filiera attualmente esistenti, per innescare un circuito virtuoso che sostenga economicamente il nascente settore, e lo porti ad essere capace di creare valore aggiunto per tutto il Paese. Il presente studio analizza i differenti aspetti che concorreranno alla nascita ed allevoluzione del sistema di gestione dei RAEE in Italia, individuando le lacune della normativa, la via per sviluppare un adeguato mercato delle materie prime seconde e i punti critici delle tecnologie di recupero, indicando i passi per la corretta pianificazione del sistema affinch sia ambientalmente ed economicamente sostenibile. I contenuti del presente volume rappresentano pertanto un importante punto di riferimento per tutti gli operatori del settore, sia per il contributo offerto al consolidarsi di competenze tecnologiche e gestionali, sia per la prospettiva con cui vengono affrontate le sfide che siamo chiamati a cogliere.

  • 1 OBIETTIVI AMBIENTALI E NORMATIVI PER LA GESTIONE DEI RAEE 1.1 Introduzione Linizio del XXI secolo certamente caratterizzato dal consolidarsi nella coscienza dei singoli e nella vita civile del valore dellambiente e dellimportanza della sua protezione. Tale fenomeno lesito di un percorso di progressiva sensibilizzazione e presa di coscienza iniziato intorno agli anni 80, e che ha assunto rilevanza sempre maggiore a livello politico e sociale, portando alla formulazione in sede nazionale, comunitaria e mondiale, di piani per lo sviluppo sostenibile, ovvero del processo che permette la soddisfazione delle necessit umane senza pregiudicare le basi stesse dello sviluppo, vale a dire lambiente (R. Carpenter, 1995). Del tutto sintomatici di quanto si detto sono, principalmente, il Quinto programma di azione in favore dellambiente redatto dalla Comunit Europea nel 1993 e Lagenda 21, redatta dopo la conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. In questottica di crescente attenzione nei confronti dellambiente, lindustria ha iniziato ad apparire agli occhi dellopinione pubblica come una delle principali cause del degrado ambientale. La difficolt nel valutare a priori il ritorno economico e il vantaggio competitivo generati da iniziative di carattere ambientale, ha scoraggiato molte industrie dallintraprendere spontaneamente azioni miranti a ridurre limpatto ambientale dei loro prodotti o cicli produttivi. Lavvertita impossibilit di coniugare efficienza economica ed efficienza ecologica (eco-efficienza) ha fatto s che molte aziende continuino a perseguire unicamente la prima. Solo nellultimo decennio leco-efficienza ha iniziato ad essere vista come una possibile variabile strategica, al pari, ad esempio, della qualit di prodotto, ed una leva aziendale in grado non solo di assicurare riduzione dei costi ambientali direttamente legati allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo produttivo, ma anche di apportare significativi benefici alla produzione ed influire sul potenziale competitivo dellazienda. Unimportante innovazione si avuta con la definizione del concetto di Extended Producer Responsability (EPR), che ha introdotto in numerose leggi ambientali il concetto di responsabilit del produttore sullintero ciclo di vita del prodotto, dal processo di produzione e distribuzione fino al processo di raccolta e trattamento allatto della dismissione al termine della vita utile. A seguito dellintroduzione di questo approccio, il settore industriale si mosso in due diverse direzioni: da un lato ha sviluppato nuove tecnologie per il recupero e il trattamento dei prodotti o dei flussi di inquinanti secondo un principio di controllo end of pipe, dallaltro, ha ideato nuove tecniche di progettazione, quali il Design for Disassembly (DFD) e il Design for Recycling (DFR), nel tentativo di individuare le caratteristiche di prodotto in grado di ridurre i tempi e i costi derivanti dal processo di recupero e smaltimento. A livello pi strutturato, andato diffondendosi limpiego di valutazioni Life Cycle Assessment (LCA), al fine di controllare su scala globale limpatto ambientale di un prodotto, a partire dal processo che va dallestrazione della materia prima, alla produzione, distribuzione, utilizzo e dismissione a fine della vita utile. Tuttavia, il lungo intervallo temporale che spesso intercorre tra la fase di progettazione e la dismissione di alcuni prodotti crea non poche difficolt nellarmonizzare la fase di design e concept di prodotto con la fase tecnologica di dismissione. Uno dei settori tipici in cui questo avviene quello dei beni durevoli ed in particolare quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

  • Negli ultimi anni, numerosi sono stati i provvedimenti legislativi e vivace il dibattito che hanno interessato il settore dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) al fine di giungere alla corretta gestione del processo di dismissione, con un limitato impatto ambientale. Allinterno di tutte le categorie di RAEE, questo lavoro focalizza lattenzione sui grandi elettrodomestici e su alcune delle apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni o di consumo; in particolare sono stati analizzati quei beni ad elevata criticit ambientale (quali ad esempio le apparecchiature di refrigerazione) o ad elevata diffusione (TV e monitor dei PC) come riportato nella Tabella 1.

    Grandi elettrodomestici Grandi apparecchiature di refrigerazione Frigoriferi e congelatori Altri grandi elettrodomestici Lavatrici Lavastoviglie Apparecchi di cottura

    2 Piccoli elettrodomesticiApparecchiature informatiche e per telecomunicazioni PC (unit centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) Notebook Stampanti .Apparecchiature di consumo Apparecchi televisivi Videocamere Apparecchi radio .

    5 Apparecchiature di illuminazione6 Strumenti elettrici ed elettronici7 Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport8 Dispositivi medicali9 Strumenti di monitoraggio e controllo10 Distributori automatici

    Analisi

    3

    4

    Categoria

    1

    Tabella 1 - Mappa delle categorie di beni analizzate nel presente volume, secondo la classificazione della Direttiva 2002/96/CE.

  • 1.2 RAEE e ambiente La crescente produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei paesi sviluppati unita al tasso di obsolescenza tecnologica ed al conseguente processo di sostituzione, ha creato negli ultimi anni un notevole incremento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche1. A titolo di esempio si consideri che la durata media di un PC, dagli anni 60 ad oggi, passata da 10 a 4,3 anni. Alcuni studi effettuati2, hanno evidenziato che in Europa sono state prodotte, nel 1998, sei milioni di tonnellate di RAEE, con un tasso di aumento previsto del 3-5 % annuo, corrispondenti a circa 16 kg/abitante. Sulla base del tasso di crescita nella produzione di RAEE e della popolazione europea nel 2002, si pu stimare, in prima approssimazione, che la produzione pro-capite abbia raggiunto oggi il valore di circa 18 kg/abitante. Il problema principale connesso ai RAEE relativo allelevato contenuto di sostanze e componenti pericolosi che li costituiscono e dalla mancanza di una corretta gestione della dismissione a fine della vita utile: si calcola3 che pi del 90 % dei RAEE finisca in discarica o sia incenerito senza alcun trattamento di bonifica. La messa in discarica provoca un grave impatto ambientale principalmente per due motivi: inadeguatezza di molte delle discariche e mancanza di un efficace controllo; rilascio progressivo, anche in tempi lunghi, di parte delle sostanze pericolose

    contenute nei RAEE. Tralasciando ogni considerazione riguardo alla necessit di un rigido controllo delladeguatezza delle discariche da parte degli organi competenti, presupposto fondamentale per una organizzazione sociale ordinata e civile, bene prendere in esame alcune delle sostanze pericolose contenute nei RAEE. I rischi si possono suddividere in due macrocategorie: rischi per lambiente; rischi per luomo.

    I rischi principali per lambiente sono quelli derivanti dalla lisciviazione ed evaporazione del mercurio, utilizzato per costruire interruttori, e dei poli-cloro-bifenili (PCB, idrocarburi aromatici contenenti cloro) presenti nei condensatori, molto diffusi per la forte resistenza allattacco acido e basico e per lalta costante dielettrica. Si calcola inoltre che i rifiuti di frantumazione degli elettrodomestici bianchi abbiano una concentrazione elevata di piombo e che il 95 % dei PCB contenuti nei condensatori finisca nella polvere di frantumazione. I ritardanti di fiamma bromurati e il cadmio possono penetrare nel terreno andando ad inquinare le falde sotterranee. Eventuali incendi in discarica possono causare reazioni chimiche che producono diossine e furani. Alcune tipologie di beni quali frigoriferi, condizionatori e, pi in generale, gli impianti di refrigerazione, contengono CFC e altre sostanze lesive della fascia di ozono dellatmosfera, utilizzate come liquidi refrigeranti o espandenti nelle schiume poliuretaniche dei pannelli isolanti. Per quanto riguarda i rischi per luomo, sono stati rilevati gli effetti dovuti allesposizione alle diverse sostanze o a loro composti grazie a studi medici in materia, cui si rimanda per una trattazione pi approfondita e specifica. Le principali sostanze pericolose contenute nei RAEE sono: Piombo; Cadmio; Mercurio;

    1 Nel seguito saranno indicati pi brevemente con lacronimo RAEE. 2 AEA Technology, Recovery of RAEE: Economic and Environmental Impacts, 1997. 3 Fonte Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 1995.

  • Cromo esavalente; ritardanti di fiamma bromurati.

    Lincenerimento, al pari degli incendi accidentali in discarica, causa la formazione di diossine e furani e contribuisce in maniera rilevante alla presenza di metalli pesanti nellaria. Uno studio4, effettuato su base europea, ha stimato in 36 tonnellate di mercurio e 16 tonnellate di cadmio annue le emissioni conseguenti allincenerimento di rifiuti in Europa nel 1990. Vi poi da considerare il contenuto di PVC nei RAEE e la sua inadeguatezza allincenerimento, per la pericolosit dei fumi di scarico sulla salute umana e sullambiente. Oltre ad effetti negativi sulluomo e sullambiente, lincenerimento dei RAEE presenta altri due svantaggi: test pilota hanno dimostrato che alcuni apparecchi, come i televisori, hanno un

    bilancio energetico negativo; lincenerimento dei RAEE provoca elevate concentrazioni di metalli pesanti nei

    fumi e nelle scorie. Da uno studio effettuato nei Paesi Bassi, emerso come uno degli impieghi principali delle ceneri prodotte dallincenerimento di rifiuti (circa 600.000 tonnellate nel 1995) sia quello come materiale di riempimento nel settore delle costruzioni stradali. La normativa vigente in proposito fissa precisi limiti per la concentrazione di metalli pesanti contenuti allinterno delle ceneri e rende necessario un trattamento di depurazione. Si calcolato che, se gli elettrodomestici bianchi e bruni non fossero inceneriti con i rifiuti solidi urbani, il contenuto di metalli pesanti nelle ceneri scenderebbe a valori tali da renderle conformi alla normativa vigente senza alcun trattamento di depurazione5.

    Esistono quindi numerose evidenze che rendono i RAEE ambientalmente critici ed in tal senso che i principali paesi industrializzati hanno iniziato, negli ultimi anni, ad emanare provvedimenti legislativi atti a diminuirne limpatto sulluomo e sullambiente. 1.3 Legislazione UE La necessit di sviluppare un intervento organico, a livello pubblico e privato, per far s che i beni dismessi non diventino rifiuti, ma continuino nel ciclo economico e produttivo, ha portato, in sede comunitaria, alla definizione di alcuni provvedimenti miranti a ridurre al minimo limpatto negativo sullambiente e sulluomo. Tali provvedimenti costituiscono il punto di riferimento per la legislazione nazionale; in parte non sono state ancora recepiti dal nostro ordinamento giuridico ma vengono presentati nella loro completezza in quanto futuro punto di arrivo. Il fondamento della politica ambientale comunitaria espresso nellarticolo 174 del Trattato Costitutivo della Comunit:

    174.1 La politica della Comunit in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualit dellambiente. Protezione della salute umana. Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi

    dellambiente a livello regionale o mondiale.

    4 The European Atmospheric Emission Inventory of Heavy Metals and Persistent Organic Pollutants for 1990, Umweltbundesamt, Germany, 1997. 5 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Bruxelles, 2000.

  • Il piano di sviluppo sostenibile espresso nel Quinto programma di azione a favore dellambiente6 fa riferimento, in un suo capitolo, proprio al problema della gestione dei rifiuti, menzionando quello dei RAEE come uno dei campi da disciplinare. Per questo motivo, sulla base giuridica degli articoli 95 e 175 del Trattato, la Comunit europea ha assunto, negli ultimi anni, alcuni importanti provvedimenti con lobiettivo di: impedire il conferimento in discarica di rifiuti non trattati7; ridurre limpiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature

    elettriche ed elettroniche8; ridurre limpiego di sostanze lesive dellozono9; regolamentare la gestione dei RAEE10.

    Lultimo dei provvedimenti approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo (Direttiva 2002/96/CE del 27/01/03 GU n37 del 13/02/2003), rappresenta un nuovo punto di riferimento per i cittadini e per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 1.3.1 La Direttiva 2002/96/CE La gestione del fine vita dei beni durevoli che si prospetta, a seguito dellentrata in vigore di tale Direttiva, ha un notevole impatto anche sulle strategie e politiche aziendali, portando ad una riconfigurazione dei rapporti di filiera e introduce nuovi criteri di gestione della supply chain. Le novit pi rilevanti sono date dallintroduzione di: raccolta separata dei RAEE a carico dei produttori; trattamento obbligatorio RAEE secondo linee guida opportunamente predisposte,

    da effettuarsi in centri autorizzati; aumento progressivo dei tassi di recupero; finanziamento della gestione dei RAEE da parte dei produttori e politica di

    informazione agli utenti e agli smaltitori. Lo scopo di tale Direttiva espresso nel primo articolo:

    ... misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di RAEE ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire [..]

    A questo proposito, nel testo della Direttiva sono contenute alcune definizioni che verranno assunte come riferimento anche nel seguito: Prevenzione: le misure volte a ridurre la quantit e la nocivit per lambiente dei

    RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono. Reimpiego: le operazioni in virt delle quali i RAEE o loro componenti sono

    utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite.

    Riciclaggio: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali da rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.

    Recupero: le operazioni riportate nellallegato II B della Direttiva 75/442/CEE. Smaltimento: le operazioni riportate nellallegato II A della Direttiva 75/442/CEE.

    6 Pubblicato in GU n C138 del 17/05/1993. 7 Direttiva 1999/31/CE in GU n 182 del 16/7/99. 8 Direttiva 94/62/CE in GU n 365 del 31/12/94, Direttiva 91/157/CEE, modificata da Direttiva 98/101/CE in GU n 1 del 5/1/99, Direttiva 2002/95/CE in GU n 37 del 13/02/2003. 9 Regolamento (CE) 3093/94, in GU n 333 del 22/12/1994, Regolamento 2037/2000 in GU n 244 del 29/9/2000. 10 Direttiva 2002/96/CE del 27/01/03 in GU n 37 del 13/02/2003.

  • MATERIEPRIME PRODUTTORE UTENTE

    DISCARICA

    TERRA

    RECUPEROENERGETICO

    PREVENZIONE

    RICICLO

    RIUTILIZZO

    RECUPEROSMALTIMENTO

    Figura 1 Schema delle differenti opzioni di riduzione e trattamento dei RAEE Alcune delle operazioni previste dalla Direttiva 75/442/CEE, nellallegato II B che possono essere effettuate nel trattamento dei beni durevoli dismessi sono: Utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici. Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate [precedentemente]. Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate

    [precedentemente]. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti

    [precedenti] (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

    Raccolta separata Per quanto concerne la raccolta delle apparecchiature dismesse, previsto che i costi non gravino n sui distributori n sugli acquirenti finali. Al momento dellacquisto di unapparecchiatura equivalente, il consumatore pu rendere, gratuitamente, il bene dismesso al distributore che provvede al successivo conferimento al produttore o ai centri di recupero autorizzati. Per un periodo di cinque anni prevista la possibilit, per gli Stati membri, di istituire o agevolare anche altri sistemi di resa, purch siano gratuiti e non gravino sul detentore finale del bene. Il tasso minimo di raccolta di RAEE previsto, entro il 31/12/200811, fissato in 4 kg, in media, per abitante anno. Trattamento obbligatorio Il trattamento dei RAEE, da eseguire dopo la consegna ad un impianto autorizzato, comprende tutte le operazioni svolte ai fini del recupero o smaltimento. Tali operazioni 11 Nel testo originale della Direttiva tale termine fissato al 31/12/2006 e tale anche nelle traduzioni presenti in GUCE relativamente a tutti gli altri stati membri. Esiste unanomalia nella versione italiana che potrebbe essere emendata in seguito oppure in sede di recepimento da parte del nostro ordinamento.

  • vengono stabilite specificatamente nellallegato II della Direttiva e comprendono la rimozione di tutti i fluidi e il trattamento selettivo dei componenti e materiali. Il trattamento dei beni dismessi deve essere effettuato da centri autorizzati, con determinati requisiti riportati nellallegato III della Direttiva, che garantiscano unelevata protezione ambientale in relazione alluso delle migliori tecnologie disponibili. I siti in cui avviene lo stoccaggio temporaneo dei RAEE prima del trattamento devono garantire: Superfici impermeabili [...] con centri di raccolta degli spandimenti. Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.

    Tassi di recupero In relazione alla tipologia di bene, in base alla classificazione riportata in allegato I della Direttiva, vengono stabiliti dei tassi obiettivo di recupero e riciclo da perseguire entro il 31/12/2006 e viene assunto limpegno di rivedere, a distanza di cinque anni, i tassi per gli anni successivi. Per i grandi elettrodomestici, cos come definiti in allegato I, che comprendono frigoriferi e congelatori, condizionatori, lavatrici e lavastoviglie, sono previsti dei tassi pari a: recupero minimo: 80 % del peso medio dellapparecchio; reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze da un minimo del 75

    % del peso medio dellapparecchio. Per le apparecchiature informatiche, per le telecomunicazioni e le apparecchiature di consumo, che comprendono in particolare i beni delloffice equipment e TV, sono previsti tassi pari a: recupero minimo: 75 % del peso medio dellapparecchio; reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze con un minimo di

    65 % del peso medio dellapparecchio. Finanziamento e informazione Gli Stati membri, entro il 13/08/2005, dovranno assicurare che i produttori finanzino la gestione dei RAEE provenienti dal circuito domestico, anche se prevista la possibilit di forme alternative di finanziamento individuale o collettivo, purch conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente. La gestione dei RAEE prodotti dalla dismissione di beni durevoli (di provenienza domestica) immessi sul mercato prima dellentrata in vigore della Direttiva, noti come rifiuti storici, assicurata con i contributi dei produttori esistenti al momento in cui si origina il costo di recupero e smaltimento, in proporzione alla loro quota di mercato. Viene, inoltre, evidenziata la necessit di una corretta politica di informazione, da parte di Stati membri e produttori, per: impianti di trattamento, circa i componenti e le sostanze presenti nelle

    apparecchiature elettriche ed elettroniche; utenti finali, circa i sistemi di raccolta e la loro responsabilit nel processo di

    reimpiego, riciclaggio e recupero dei RAEE. Per facilitare un elevato tasso di raccolta, ed evitare che i RAEE finiscano nel ciclo dei rifiuti solidi urbani, prevista lintroduzione di un apposito logo (Figura 2) sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

  • Figura 2 - Logo identificativo dei RAEE 1.3.2 La trasposizione della Direttiva in alcuni Paesi dellUnione

    Austria Attualmente in Austria la gestione dei rifiuti rientranti nella Direttiva viene regolamentata da due leggi: La legge sulle lampade del 1991

    Impone un deposito di 0,7 /pezzo per le sorgenti luminose rientranti nellordinanza (quelle contenenti mercurio, neon, sodio o fluorescenti); a tal motivo tutte le lampade soggette alla normativa vengono marchiate con il termine Pfand. Il deposito pu non essere pagato se una lampada scaduta viene restituita contestualmente allacquisto di una nuova, oppure se l'utente finale acquista pi di 50 lampade e pu mostrare che ha gi un accordo di gestione dei rifiuti. I rivenditori al dettaglio e i riciclatori di lampade devono partecipare a un sistema di raccolta e di riciclo nazionale. I distributori commerciali devono accettare di recuperare qualsiasi lampada utilizzata segnata con il marchio 'Pfand' commercializzata in Austria.

    La legge sugli apparecchi refrigeranti del 1995 Obbliga i rivenditori al dettaglio di frigoriferi, congelatori e condizionatori a far pagare all'utente finale un deposito di 72,67 su ogni unit venduta o a prendere parte a un sistema di gestione dei rifiuti nazionale. Il sistema fornisce un'etichetta adesiva numerata su ogni prodotto, con valore minimo di 7,27 , attaccata permanentemente all'apparecchiatura. I 72,67 sono il costo da sostenere per la raccolta e il riciclaggio delle apparecchiature a fine vita. Vendendo un nuovo articolo, il rivenditore al dettaglio costretto a recuperare lapparecchiatura a fine vita dall'acquirente. Quando recupera unapparecchiatura a fine vita il dettagliante pu far pagare la differenza fra il pagamento anticipato e il costo del riciclaggio effettivo fino ad un massimo di 37,97 . Se l'utente finale restituisce unapparecchiatura con ladesivo comprata prima del 1995, non esiste alcun ulteriore pagamento, poich il pagamento anticipato ha coperto il costo pieno di raccolta e riciclaggio. Se non c' alcuna etichetta adesiva, il rivenditore al dettaglio pu caricare i costi di gestione del trattamento totalmente.

    Esistono anche alcuni sistemi di raccolta a livello provinciale: i beni bianchi sono raccolti gratuitamente in Burgenland e in Carinzia. Queste misure saranno modificate quando l'ordinanza che traspone la Direttiva entrer in vigore. Esistono gi alcune linee guida che il governo austriaco vuole seguire nelladottare la Direttiva Europea. Dal 13 agosto 2005, i consumatori potranno restituire i rifiuti ingombranti gratuitamente alle aziende comunali, presso i punti e i centri di raccolta gi presenti sul territorio, oppure restituirli ai rivenditori al dettaglio quando comprano apparecchiature dello stesso tipo. I rivenditori al dettaglio potranno consegnare le apparecchiature ritirate ai grandi centri di raccolta comunali gratuitamente.

  • I produttori dovranno finanziare la gestione dei rifiuti a partire dalle piazzole comunali. Saranno inoltre responsabili del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio in prima persona o attraverso consorzi. Un ente centrale sar responsabile della raccolta delle informazioni e della notifica dei volumi e del peso di 13 tipologie di RAEE: i 10 previsti dalla Direttiva pi 3 sottocategorie (apparecchiature refrigeranti, monitor di TV e di PC, lampade). Ulteriori sottocategorie potranno essere introdotte dalle organizzazioni di recupero per assegnare i costi con maggior precisione. Ogni sistema di gestione dei rifiuti, sia pubblico o privato, deve poter provare il raggiungimento degli obiettivi di recupero. Verr istituito un ente centrale che si preoccuper di: registrare i produttori; registrare le quantit vendute e raccolte; coordinare la raccolta nel caso in cui esistano diversi attori sul mercato; controllare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio; finanziare il trattamento delle apparecchiature orfane, non comprese in nessuna

    categoria; identificare i free riders.

    Belgio La gestione dei rifiuti responsabilit delle tre regioni - Flanders, Wallonia e Bruxelles - che hanno propri regolamenti, coordinati attraverso laccordo inter-regionale (19 febbraio 2001), e che saranno emendati per completare la trasposizione della Direttiva entro luglio 2004. Flanders.

    La legge sulla prevenzione e gestione dei rifiuti del 1997 obbliga i produttori, importatori, distributori e venditori a ritirare, contestualmente allacquisto di un bene nuovo simile, senza alcuna spesa a carico del consumatore, gli apparecchi bianchi, grigi, i piccoli elettrodomestici e le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo il primo giugno 2004 tali apparecchiature dovranno essere ritirate senza spese aggiuntive anche non contestualmente allacquisto del nuovo. I rivenditori al dettaglio devono mostrare sulle loro vetrine un segno che indichi che essi ritirano tali articoli. I rifiuti raccolti dai rivenditori dovranno essere portati ad un centro di trattamento convenzionato. I dettaglianti e i distributori devono dichiarare alla OVAM (lagenzia ambientale fiamminga) entro il 1 aprile di ogni anno la quantit e la tipologia di beni bianchi e bruni recuperata durante lanno trascorso. I produttori devono riferire sulla quantit totale di apparecchiature raccolte in peso, dove e come sono state trattate e la quantit recuperata, incenerita o inviata in discarica. Gli obiettivi raggiunti nel 2000 sono stati: recupero del 95% del metallo ferroso, 85% dei metalli non ferrosi, e 20% di plastica riciclata.

    Wallonia. La legge sulla responsabilit dei produttori del 2002 copre tutte le tipologie di beni comprese nella Direttiva. I rivenditori sono obbligati a ritirare senza alcuna spesa a carico dei consumatori ogni RAEE contestualmente allacquisto di un bene della stessa tipologia. I distributori devono recuperare a proprie spese i RAEE ritirati dai rivenditori e consegnarli ai produttori o importatori. I produttori, a loro volta, devono a proprie spese raccogliere tutti i RAEE dai distributori, eventualmente dai dettaglianti, e dalle municipalizzate e garantirne il corretto trattamento attraverso una compagnia autorizzata. I produttori devono inoltre garantire che il trasporto e lo stoccaggio del materiale venga effettuato in maniera tale da garantire un possibile riutilizzo delle apparecchiature. I costi dei RAEE

  • orfani vengono divisi tra i produttori in base alle quote di mercato. Ogni rivenditore e dettagliante deve segnalare con cartelli lobbligo di ritirare il materiale elettrico ed elettronico a fine vita. Il trattamento dei beni deve ottenere i seguenti obiettivi di riciclo e reimpiego: 95% per il materiale ferroso, 95% per i metalli non ferrosi e il 20% per le plastiche. La plastica residua, che non pu essere riciclata, deve essere incenerita per il recupero dellenergia. Entro il 31 Marzo di ogni anno i produttori e gli importatori devono dichiarare la quantit in kg di RAEE recuperata, le modalit con cui stata trattata, la quantit riutilizzata, e la previsione di quante apparecchiature elettriche ed elettroniche verranno immesse sul mercato lanno seguente.

    Bruxelles Capital. A partire dal Decreto sulla responsabilit dei produttori del 2002, i produttori e gli importatori possono accettare la responsabilit individuale del ritiro dei RAEE o entrare in un consorzio certificato. Le aziende devono stipulare un contratto ambientale con il Governo Regionale su come adempiranno ai loro obblighi. I distributori o rivenditori al dettaglio (esponendo un apposito marchio che spieghi al consumatore lobbligo di ritiro) devono ritirare i RAEE senza spesa per i consumatori nel caso in cui venga acquistata una apparecchiature nuova equivalente, anche se non si riesca a risalire al produttore o distributore del bene dimesso. In ogni caso, la responsabilit dei RAEE ricade su tutti i produttori in base alle loro quote di mercato. Come nelle altre regioni i rivenditori devono consegnare i rifiuti ai produttori che devono predisporne ladeguato trattamento presso strutture autorizzate.

    Su tutto il territorio sono previsti 2.245 punti di ritiro convenzionati, dei quali il 75% sono venditori al dettaglio, il 24% contenitori pubblici e 1% associazioni di volontariato. Una rete di 30 punti regionali di aree di stoccaggio e trasferimento viene usata per raggruppare e organizzare i RAEE derivanti dalle aziende municipalizzate. Le aziende che eseguono il trattamento vero e proprio sono pagate a consuntivo in base alla quantit e tipologia di beni che trattano. Con lintroduzione della Direttiva, la tariffa di riciclo dovr essere integrata (in forma visibile) nel prezzo di vendita del nuovo. Tutti i beni attualmente non recuperati, ma il cui recupero prescritto dalla Direttiva, saranno introdotti nel sistema di raccolta e recupero, senza crearne uno nuovo a lato dellattuale. Francia Il Decreto ancora in fase di discussione e i dettagli non sono pubblici. Sono comunque note le linee guida che il governo adotter. Le autorit locali saranno obbligate a raccogliere i RAEE non ritirati dai distributori, e potranno raccogliere anche quelli non provenienti dallambito domestico. I produttori saranno responsabili del raggiungimento degli obiettivi di recupero, ma potranno delegare le attivit di trattamento a terzi. Le autorit locali finanzieranno i punti di raccolta e la raccolta vera e propria. I produttori si divideranno gli oneri finanziari del sistema di recupero a seconda del tipo di apparecchiatura che producono e della quota di mercato detenuta nellanno. Il Decreto prevede la creazione di uno o pi sistemi di raccolta certificati gestiti direttamente dai produttori (monomarca o consortili). Fino alla fine del periodo di transitorio (entro il 2011 o 2013) i produttori e distributori dovranno evidenziare nel prezzo di vendita la quota parte imputabile al finanziamento del sistema di recupero e trattamento. Per quanto riguarda il parco delle apparecchiature storiche, la copertura finanziaria sar assicurata dai produttori in base alla quota di mercato detenuta per le apparecchiature

  • domestiche, mentre per quelle industriali i singoli consumatori (societ) saranno responsabili del corretto smaltimento. Attualmente, le municipalizzate sono obbligate a ritirare i RAEE (bianchi e bruni), e di conseguenza stipulano singolarmente contratti con i riciclatori a seconda delle apparecchiature raccolte. Esiste gi un sistema di raccolta e recupero delle batterie (SCRELEC), e il consorzio ha annunciato che, una volta che il Decreto sar emanato, si occuper anche dei RAEE. Esiste un progetto pilota avviato nel 2002, nella regione di Nantes, in cui, nel primo anno, stato raggiunto lobiettivo di 2,6 kg per abitante di RAEE recuperati e trattati. Germania Una prima bozza della legge che recepir la Direttiva europea era attesa entro la fine del 2003, ma a quella data il Ministro dellAmbiente ha emanato solo alcune linee guida. Il principio della responsabilit condivisa dei produttori verr applicato, ma le municipalizzate rimarranno responsabili per lorganizzazione e il finanziamento della raccolta dei RAEE dagli utenti privati, mentre la responsabilit dei produttori e importatori inizier con il ritiro dalle piazzole di stoccaggio delle municipalizzate. I produttori potranno anche ritirare volontariamente e senza costi aggiuntivi per gli utenti le apparecchiature. A partire dallAgosto 2005 i produttori saranno obbligati a finanziare il ritiro delle apparecchiature raccolte presso i siti comunali e assicurarne il corretto trattamento. Per le nuove apparecchiature, la copertura finanziaria verr garantita allatto della vendita, mentre per i rifiuti storici i produttori si ripartiranno gli oneri in base alle quote di mercato detenute. Per evitare distorsioni nella concorrenza, i produttori vogliono realizzare un unico ente di compensazione che risponda alle richieste di recupero delle differenti entit locali. Tale ente determiner le responsabilit dei singoli produttori o dei terzi cui hanno delegato. Il governo avr la responsabilit di intraprendere azioni legali contro i produttori che non aderiranno alle richieste dellente centrale. I termini di ritiro delle apparecchiature non domestiche sono lasciati alla libera negoziazione tra produttori e consumatori. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio responsabilit dei produttori. Alcune misure proposte per snellire le procedure burocratiche e migliorare la flessibilit del sistema sono: i produttori ritireranno a loro carico i RAEE dalle municipalizzate, utilizzando il

    canale gi esistente; non obbligatorio che i produttori si uniscano all'organizzazione centrale di

    recupero se essi realizzano un proprio sistema; i rivenditori non devono essere costretti a ritirare le apparecchiature; ai produttori e ai rivenditori viene permesso di etichettare e evidenziare

    separatamente i costi che sostengono per il trattamento e recupero dei RAEE; all'organizzazione centrale deve essere data lautorit per indurre le societ ad

    adempiere i loro obblighi; devono essere chiarite le responsabilit federali e regionali per supervisionare il

    sistema di raccolta e recupero. Bitkom (lAssociazione delle aziende dei settori dellIT, Telecomunicazioni e nuovi media) e ZVEI (Associazione dellIndustria Elettronica) hanno realizzato congiuntamente un ufficio centrale, la Electro Appliance Register Project Company (EAR), per registrare tutte le apparecchiature coperte dalla Direttiva, coordinare il sistema di raccolta e promuovere la partecipazione ad esso. Hanno raccolto 5,5 MLN dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per coprire i costi di tale organizzazione.

  • Olanda La bozza di Legge di recepimento della Direttiva europea in fase di completamento. Nel 1998 stato emanato un decreto che stabilisce i ruoli per il ritiro e trattamento dei beni bianchi e bruni a fine vita. Il sistema di raccolta e gestione diventato effettivo nel 1999 per i beni bianchi e nel 2000 per le apparecchiature audio, i piccoli elettrodomestici e altro. Nella legge vengono menzionate praticamente tutte le tipologie di RAEE presenti nella Direttiva (rimangono escluse le apparecchiature elettromedicali e i giocattoli). Non viene fatta alcuna distinzione tra prodotti dimessi da privati o da aziende. Le amministrazioni locali devono prevedere alla raccolta separata di RAEE domestici e fornire un posto dove i venditori possano portare i prodotti ritirati se lo desiderano. Le autorit locali sono tenute a ritirare unicamente i RAEE i cui produttori o importatori esistono ancora (le municipalizzate stipulano contratti con essi per trattarli o mandarli in discarica). I venditori devono ritirare i RAEE senza oneri per i consumatori solo contestualmente allacquisto di una nuova apparecchiatura del medesimo tipo. Se i produttori o importatori non esistono pi i venditori sono responsabili del corretto riciclo e trattamento delle apparecchiature. I produttori e importatori sono responsabili del corretto trattamento delle apparecchiature ritirate dalle municipalizzate e dai rivenditori. In questo modo: i consumatori possono riconsegnare i RAEE senza alcuna spesa ai rivenditori del

    nuovo (old for new), oppure, se non comprano apparecchiature nuove, possono consegnarli alle municipalizzate;

    quando una societ di riparazione si trova una apparecchiatura non pi riparabile pu consegnarla alle municipalizzate o direttamente ai produttori o importatori;

    un rivenditore, dal momento che ritira un RAEE, pu decidere di rivenderlo alle compagnie che comprano lusato, mandarlo a un riciclatore o restituirlo ai produttori o importatori;

    le autorit locali continuano ad avere lobbligo di ritirare i beni ingombranti, bianchi e bruni, e in aggiunta hanno lobbligo di ritirare anche i piccoli elettrodomestici e le apparecchiature derivanti dai rivenditori;

    i produttori e importatori devono recuperare le apparecchiature gratuitamente dai rivenditori, riparatori e dalle municipalizzate e occuparsi del loro corretto smaltimento. Dal primo gennaio 2005 tale obbligo esteso solo alle apparecchiature appartenenti al proprio marchio.

    I produttori e gli importatori (tra cui gli importatori paralleli) sono responsabili del finanziamento di qualsiasi costo aggiuntivo del trattamento finale di RAEE a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto; hanno tuttavia la facolt di introdurre un aumento del prezzo di vendita del nuovo per coprire tali costi. Il Ministero dellAmbiente pu rendere obbligatorio per tutti tale aumento se viene richiesto da un sostanziale numero di produttori. I produttori e gli importatori devono informare il Ministro sulle loro attivit volte a rispondere agli loro obblighi di recupero e trattamento. Affinch il sistema possa essere messo in atto occorre lapprovazione del Ministero dellAmbiente che ha validit quinquennale. Ogni anno, entro il 1 luglio, i produttori e gli importatori devono riferire al Ministro circa ladempimento degli obblighi di legge.

  • In Tabella 2 viene riportato un confronto riassuntivo tra i differenti paesi europei analizzati.

    TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA WEEE Austria Belgio Francia Misure esistenti Lampade, Copre tutti i RAEE in Le autorit locali sono di recupero beni bianchi Wallonia & Brussels obbligate a raccogliere molti RAEE in Flanders molti rifiuti ingombranti compresi i RAEE. Scadenza 1st draft ufficiale entro fine Le regioni coordinano la Sono in corso tavoli di trasposizione 2004. trasposizione entro discussione 1st draft 7/04. atteso per il primo quadrimestre 2004 Proposte correnti RAEE domestici: Dal 8/05, le regioni I governi regionali i Produttori ritirano dai ritiro & finanziano senza ricarico organizzano raccolte rivenditori e dai raccolta la raccolta gratuite in appositi punti di raccolta container comunali I rivenditori ritirano il vecchio per il nuovo e lo I rivenditori ritirano il mandano ai punti di vecchio per il nuovo raccolta comunali a loro I distributori ritirano carico il vecchio per il nuovo I produttori si e dai rivenditori suddividono i costi I produttori si fanno carico i Produttori ritirano dai in base alle dei RAEE dai punti di rivenditori e distributori quote di mercato raccolta regionali RAEE non I produttori Il ritiro viene negoziato domestici finanziano i RAEE di volta in volta tra ritiro & raccolta non domestici produttori e consumatori Rifiuti storici & I rifiuti storici I rifiuti storici I rifiuti domestici vengono orfani vengono finanziati vengono finanziati finanziati collettivamente collettivamente dai collettivamente dai dai produttori in base produttori in base produttori in base alle quote di mercato, alle quote di mercato alle quote di mercato per quelli non domestici responsabile lutente Visible fee La visibile fee pu Ci sar esserci per i costi di probabilmente una trattamento ma non visibile fee di stoccaggio dei rivenditori Sistemi UMF (lampade), Recupel (beni SCRELEC esistenti UFH (beni bianchi & bruni, (recupero batterie) bianchi). piccoli elettrodom. ICT e strumenti elettrici)

  • TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA WEEE Olanda Germania Misure esistenti 1998 Decreto sui beni Nessuno di recupero Bianchi e Bruni Scadenza 1/04 si aspetta 4/03 sono state trasposizione lemendamento al pubblicate le linee decreto in atto guida Proposte correnti RAEE domestici: i rivenditori ritirano il I governi locali ritiro & vecchio per il nuovo finanziano la raccolta raccolta RAEE domestici: I consumatori, rivenditori e riparatori portano tutto Dal 8/05 i produttori ai punti di raccolta municipali finanzieranno il ritiro dai punti raccolta municipali I produttori ritirano i propri prodotti dai punti di raccolta locali e finanziano il trattamento finale RAEE non Il ritiro viene negoziato domestici di volta in volta tra produttori e ritiro & raccolta consumatori Rifiuti storici & dal 1/05 i rivenditori I rifiuti storici orfani ritireranno unicamente vengono finanziati i prodotti del proprio collettivamente dai marchio (attualmente li produttori in base ritirano tutti) alle quote di mercato Il governo locale non ritira i prodotti orfani Visible fee Visibile fee per tutte le apparecchiature Sistemi NVMP (beni bianchi piccole Tutti i produttori devono esistenti apparecchiature) registrarsi ad un ente centrale ICT-Milieu (IT, che decide le singole apparecchiature da responsabilit ufficio)

    Tabella 2 Schema di confronto sulle modalit di trasposizione della Direttiva WEEE tra

    differenti paesi europei (Transposition of the WEEE Directive in other EU member states, November 2003, UK).

    1.4 Legislazione italiana La legislazione italiana vigente in materia ambientale caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di disposizioni di non sempre facile ed univoca interpretazione, emanate spesso con lo scopo di recepire Direttive comunitarie, e che, negli ultimi anni, hanno subito continue modifiche ed aggiornamenti, senza tuttavia giungere a costituire un corpus chiaro ed organico. La presente panoramica, che riguarda in particolare la legislazione italiana in materia di rifiuti, mira ad evidenziare i principali effetti che la normativa vigente pu avere sulla gestione del fine vita dei beni durevoli dismessi e sul mercato dei materiali derivanti da recupero.

  • Bisogna tenere presente che il 2 ottobre 2002 stato approvato in Parlamento12 il Disegno di legge di Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale: unapposita commissione provveder ad un riordino, per settori normativi, della legislazione ambientale e tra i sette che sono stati individuati uno proprio quello del trattamento dei rifiuti. Per questo motivo, in attesa di nuove disposizioni, viene presentata una panoramica e levoluzione storica della legislazione vigente in materia, sino alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 20 settembre 2002. La base della normativa italiana in materia di gestione dei rifiuti costituita dal Decreto Legislativo n 22 del 5 febbraio 1997, meglio noto come Decreto Ronchi (con le successive modifiche, integrazioni e Decreti attuativi), emanato per recepire le Direttive comunitarie 91/156/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti ed entrato in vigore il 2 marzo 1997. Allarticolo 2 di tale decreto se ne leggono le finalit e, in particolare:

    2.1.La gestione dei rifiuti [...] disciplinata [...] al fine di assicurare unelevata protezione dellambiente.. 2.2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

    Unimportante novit, rispetto alle leggi che costituivano il corpus precedente, rappresentata dalla gestione programmatica dei rifiuti, espressa allarticolo 4, che mira a ridurre al minimo lo smaltimento finale attraverso: reimpiego e riciclaggio; recupero materia prima dai rifiuti; impiego dei materiali recuperati; recupero energetico.

    Inoltre vengono indicati il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia come forme privilegiate e preferibili di recupero. Tra le tipologie di rifiuti individuate dal Decreto Ronchi, particolare attenzione posta ai beni durevoli post consumo, cui dedicato larticolo 44 del Decreto che prevede contestualmente allacquisto di un nuovo bene, la consegna del bene dismesso al rivenditore, ovvero ad unimpresa pubblica o privata che gestisca la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, e il successivo trattamento in centri autorizzati; stabilisce inoltre la necessit di favorire accordi di programma tra i produttori dei beni durevoli, i distributori e le aziende che ne gestiscono la raccolta ed il trattamento a fine vita utile al fine di favorire la restituzione dei beni. Per incentivare il corretto smaltimento dei beni dismessi prevista, inoltre, la possibilit di introdurre una cauzione obbligatoria, pari al 10 % del prezzo di vendita del prodotto, fino ad un massimo di 103,29 , che viene resa al momento dellacquisto del bene nuovo, documentando lavvenuta consegna di quello vecchio ad un centro autorizzato per il trattamento. I beni durevoli soggetti a tali disposizioni, elencati nel comma 5 di tale articolo, sono: frigoriferi, congelatori e surgelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori daria.

    Il successivo Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 ha stabilito le tipologie di rifiuti non pericolosi che possono essere assoggettati alle procedure semplificate di recupero,

    12 Il 2 ottobre 2002 il testo del disegno di legge stato approvato alla Camera, anche se successive modifiche ed approvazioni sono avvenute il 14 maggio 2003 ad opera del Senato ed il 15 ottobre 2003 nuovamente dalla Camera. Dal 20 febbraio 2004 in stato di relazione.

  • previste ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Ronchi, ai fini del recupero di materia dai rifiuti. In particolare, le categorie [5.19] e [5.20] degli allegati al DM 5/2/98 comprendono proprio le apparecchiature elettriche ed elettroniche post consumo ed i materiali derivanti dalla loro dismissione, che possono dunque essere assoggettati alle procedure semplificate di recupero. I materiali cui fa riferimento il Decreto 5 febbraio 1998, nellallegato I, coincidono, solo in parte, con le tipologie di prodotti indicati nel precedente Decreto Ministeriale del 5 settembre 1994 col termine di materiali quotati, noti anche con il nome di mercuriali che, prima del decreto Ronchi, non erano sottoposti alla legislazione sui rifiuti e che venivano abitualmente commercializzati come materia prima seconda. Tali materiali, comunemente re-impiegati nei cicli produttivi di varie industrie, erano gi identificabili univocamente, con caratteristiche merceologiche ben definite dalla normativa di settore e scambiati attraverso canali preferenziali di commercio. A livello commerciale, la qualificazione delle materie prime seconde come rifiuto ha comportato, e comporta tuttora, un onere gestionale ed economico (necessit dei registri di carico e scarico, autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, obbligo di compilazione modulo unico di dichiarazione (MUD), ..) che limita fortemente lo sviluppo del mercato dei rifiuti e il riutilizzo di materiali provenienti da recupero. Con il 1 gennaio 2002 entrato in vigore il nuovo codice europeo dei rifiuti (CER 2002), contenuto nella Decisione 2000/532/CE e successive modifiche, che stato recepito dal nostro ordinamento con Direttiva 9 aprile 2002. La nuova classificazione europea dei rifiuti (CER 2002) sostituisce gli allegati del Decreto Ronchi (e loro successive modifiche ed integrazioni) e, a differenza delle precedenti, incorpora in un unico elenco i rifiuti pericolosi, indicati con un asterisco, e quelli non pericolosi. Unimportante innovazione la necessit, per alcune tipologie di rifiuti, di un accertamento analitico, mediante analisi chimiche, della loro effettiva pericolosit, attraverso il confronto con valori prestabiliti di concentrazione soglia della sostanza pericolosa. Con lentrata in vigore del CER 2002, tutti i beni durevoli dismessi ed i materiali provenienti dalla loro dismissione, sono diventati rifiuti pericolosi e, in quanto tali, non sono pi ammessi alle procedure semplificate di recupero previste ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Ronchi. Il Decreto n 161 del 12 giugno 2002, individua alcune tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere comunque assoggettati alle procedure semplificate previste dal Decreto Ronchi. Tale provvedimento legislativo stato approvato anche dalla Comunit Europea, con Decisione 13/11/2002, nella GU n 315/16, che ha ribadito la bont di tale iniziativa, finalizzata ad incoraggiare il recupero ed il riciclo di particolari tipologie di rifiuti classificati come pericolosi. Il recupero di materia prima seconda dai rifiuti previsto, anche in questo caso, a condizione che i prodotti ottenuti abbiano caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e che siano avviati in modo oggettivo al riutilizzo in cicli di consumo o produzione. Negli allegati di tale Decreto che stabiliscono le tipologie di rifiuti pericolosi che possibile assoggettare alle procedure semplificate, non compaiono le apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i materiali derivanti dalla dismissione dei beni durevoli, che rimangono dunque sottoposti in toto alle procedure ordinarie. Il punto cruciale dello sviluppo del mercato dei rifiuti e delle materie prime seconde, anche a fronte di questi nuovi sviluppi normativi, rimane lequivocit, fonte di precariet ed incertezza tra i soggetti che operano nel campo del riciclaggio e recupero, della definizione stessa di rifiuto contenuta nel Decreto Ronchi allarticolo 6:

  • 6.1 Ai fini del presente Decreto si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A13 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

    opinione frequente, tra gli operatori del settore, che i soggetti che effettuano recupero e riciclaggio non abbiano intenzione di disfarsi dei materiali, bens di avviarli ad altri mercati o cicli produttivi, ed il dibattito sul tema contraddistinto da continui episodi e sviluppi legislativi o giudiziari che ne arricchiscono i contenuti. Basti ricordare che il 18/12/2001 la Sezione Penale del Tribunale di Udine si pronunciata, con ordinanza 80/2001, in merito al sequestro, da parte del nucleo dei Carabinieri per la Tutela dellAmbiente, di un treno che trasportava lamiere e rottami ferrosi da demolizione destinati ad alcune acciaierie. Il sequestro, confermato dal giudice, motivato dallassenza di una corretta documentazione per il trasporto e dalla mancanza, da parte dei destinatari del carico, delle necessarie autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, ha riaperto il dibattito in merito alla differenza tra rifiuto e materia prima seconda. Nel testo del provvedimento, cui si rimanda per una motivazione esaustiva, viene dunque delegittimata lusanza comune di considerare, in modo quasi automatico, i rifiuti di unazienda, che successivamente rientrano nel ciclo produttivo di unaltra, come materie prime seconde. In particolare si legge:

    Una merce di cui il detentore originario si disfatto, assume caratteristiche di materia prima e non pi di rifiuto non gi per il fatto che lutilizzatore finale affermi che essa pu essere usata nel suo ciclo produttivo direttamente, ma in quanto sia gi stata oggetto di una operazione di recupero.

    Lordinanza, prima nel genere, ha senza dubbio posto nuovi e significativi limiti al riutilizzo di materiali provenienti da rifiuto, non solo per le acciaierie, ma per tutte le aziende che operano ricevendo rifiuti, per esercitarne un recupero. Tra gli effetti del provvedimento si pu citare anche il blocco delle importazioni di carichi di rottami, disposto dalle Ferrovie dello Stato, in assenza di documenti di viaggio ed autorizzazioni dei destinatari al trattamento di rifiuti. Nelle proposte per il riordino della legislazione in materia ambientale, attualmente in discussione in Parlamento, sembra previsto un ritorno allo status di materia prima seconda per i rottami metallici destinati allattivit siderurgica, anche se si dovr attendere il completamento delliter legislativo. La richiesta di un chiarimento legislativo in merito alla corretta e definitiva interpretazione della definizione di rifiuto, da pi parti invocata negli anni successivi allentrata in vigore del Decreto Ronchi, arrivata con il Decreto Legge n 138 dell8 luglio 2002:

    Interpretazione autentica della definizione di rifiuto... 14.1 Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" [..] si interpretano come segue: a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivit di smaltimento o di recupero... b) "abbia deciso": la volont di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero... c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorit o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi...

    13 In tal senso il Decreto rimanda al Catalogo Europeo dei Rifiuti.

  • 14.2 Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

    In base a questo Decreto, convertito definitivamente con legge n178 dell8/8/2002, ipotizzabile che il materiale di recupero nel trattamento dei beni durevoli dismessi possa essere, a tutti gli effetti, considerato una materia prima seconda e non pi rifiuto. tuttavia da rilevare che la Commissione Europea, con lettera14, ha richiamato il Governo italiano, avviando una procedura di infrazione. A questo punto si prospettano due diversi scenari, per quanto riguarda la dismissione di beni durevoli e la legislazione cui devono sottostare i materiali che ne derivano: i beni durevoli dismessi sono rifiuti, ai sensi di quanto stabilito dal CER 2002 e, in

    particolare, rifiuti pericolosi. I materiali di recupero prodotti nella loro dismissione devono, quindi, sottostare alla legislazione vigente in materia di rifiuti;

    i beni durevoli dismessi sono rifiuti pericolosi, ma il materiale che viene recuperato, in quanto avviabile oggettivamente ad un ciclo produttivo o di consumo, pu essere considerato una materia prima seconda ed essere svincolato dalla legislazione in materia di rifiuti.

    In attesa di un chiarimento legislativo definitivo ed esaustivo, per quanto riguarda lo status delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse ed i materiali da loro derivanti, le aziende che operano nel campo del recupero e trattamento rimangono soggette ad alcune particolari normative in merito al trattamento di alcune tipologie di beni, in particolare di quelli contenenti sostanze lesive dellozono atmosferico (SLO nel seguito), cos come definite negli allegati della Legge 549/93 e del Regolamento CE 2037/2000. Il DM n 141 dell11/3/98 impone il divieto di smaltire in discarica, dal 1 gennaio 2000, le apparecchiature che contengono SLO. Il recente decreto 20/9/2002 pubblicato in GU n 230 del 1/10/2002, stabilisce le caratteristiche e le norme tecniche degli impianti che effettuano il recupero delle SLO dalle apparecchiature fuori uso. Per quanto concerne, invece, la produzione e la commercializzazione di nuove apparecchiature, valgono alcune limitazioni: il DPR 216/88 stabilisce il divieto di immissione sul mercato e di uso di PCB gi a partire dal 1988, fatta eccezione per i piccoli condensatori descritti negli allegati del decreto in questione. Il DM 3/10/2001, emanato per recepire il Regolamento CE 2037/2000 cui rimanda direttamente per numerose disposizioni, vieta di utilizzare cloro-fluoro-carburi (CFC) per la manutenzione e ricarica di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento a partire dal 31 dicembre 2000. Inoltre i CFC contenuti nelle apparecchiature devono essere recuperati e destinati allo smaltimento da centri autorizzati di raccolta che operino a norma di legge. In Tabella 3 vengono dunque riassunte le principali leggi italiane di riferimento in tema di gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se bene 14 Per il testo della lettera si ha rif. 200/2213 C(2002)3868.

  • tener presente che numerose sono le leggi collegate, le modifiche, i decreti attuativi e le integrazioni stabilite da altri provvedimenti del legislatore.

    SETTORE DISCIPLINATO RIFERIMENTO LEGISLATIVO Rifiuti, recupero e riciclaggio Decreto 5/2/97

    Decreto 5/2/98 Classificazione rifiuti Direttiva 9/4/2002 Smaltimento in discarica DM 141/98

    D.Lgs 36/2003 DM 13/3/2003

    SLO Legge 549/93 DM 3/10/2001

    Impianti per trattamento di beni con SLO

    Decreto 20/9/2002

    PCB DPR 216/88 Tabella 3 Principali riferimenti normativi per la gestione dei RAEE.

  • 2 LA GESTIONE DEL FINE VITA E LA CARATTERIZZAZIONE DEI RAEE 2.1 Gli scenari a fine della vita utile A fronte della dismissione di un bene durevole le alternative che si presentano sono tre: ricondizionamento del bene completo, riutilizzo di alcuni componenti, riutilizzo dei materiali come materie prime seconde.

    Vengono di seguito presentati i diversi scenari di mercato che si prospettano in relazione a queste alternative, con particolare attenzione al rapporto tra valori di mercato di beni, componenti e materiali, e costo del processo di dismissione. 2.1.1 Il ricondizionamento del bene completo Il bene dismesso, a seguito della raccolta, pu subire unoperazione di ricondizionamento completo in vista di un suo riutilizzo sul mercato nazionale, oppure sui mercati esteri. Tale operazione, che risponde a quanto disposto dalla Direttiva 2002/96/CE, rientrando a pieno diritto nelle operazioni di riciclaggio, pu essere vista come un allungamento della vita utile del bene ed un posticipo temporale del processo di trattamento. I beni durevoli, per poter essere ricondizionati e successivamente venduti devono rispondere a due requisiti fondamentali: conformit alle leggi vigenti al momento della nuova vendita; garanzia di standard qualitativi certificati.

    inoltre indispensabile valutare la convenienza delloperazione di ricondizionamento, che pu essere pregiudicata dallo stato in cui il bene durevole giunge a fine del primo ciclo di vita. La stessa operazione di ricondizionamento influenzata dalla compatibilit dei componenti in uso nel momento delloperazione, con quelli utilizzati nel momento della produzione del bene stesso. La durata della vita utile del bene molto spesso superiore al tempo di permanenza sul mercato del bene e quindi lonere del ricondizionamento comprende lattivit di ricerca dei componenti adatti, e pu arrivare anche a precludere la fattibilit delloperazione stessa. A fronte di tali difficolt, possibile ipotizzare lesistenza di un mercato dei beni durevoli dismessi e successivamente ricondizionati sulla base di alcune esperienze straniere documentate15: studi condotti sul mercato inglese hanno evidenziato come il mercato di beni durevoli ricondizionati, in particolare il mercato dei frigoriferi, assicuri mediamente, per un punto vendita che tratti beni di seconda mano, la vendita di unit ad un prezzo variabile tra 30 e 80 sterline. Solo un terzo dei beni venduti hanno subito un controllo accurato dellimpianto elettrico che ne certifichi la conformit agli standard vigenti. Una parte significativa di frigoriferi viene annualmente esportata nei paesi del terzo mondo o nellEuropa dellEst: a titolo esemplificativo, circa 6.000 frigoriferi vengono infatti esportati in Nigeria ogni anno e importanti mercati di sbocco sono rappresentati anche da Emirati Arabi Uniti, Turchia e Bulgaria. Negli Stati Uniti esistono pi di 70.000 aziende che operano il ricondizionamento completo e la successiva vendita di beni durevoli, con un profitto annuo complessivo di oltre 53 miliardi di dollari. Nel contesto del mercato nazionale, importante sottolineare limpossibilit di effettuare il ricondizionamento completo di beni contenenti sostanze pericolose quali apparecchiature contenenti CFC o HCFC16 e PCB17, la cui immissione sul mercato vietata dalle leggi vigenti.

    15 WEEE final market report, 2002, UK. 16 Si veda DM 3/10/2001 e Regolamento CE 2037/2000. 17 Si veda DPR 216/88.

  • Frigoriferi e congelatori prodotti prima del 1996 non sono dunque assoggettabili a tale operazione a meno di prevedere la sostituzione del liquido contenuto nel circuito refrigerante e la bonifica dei pannelli di poliuretano espanso. Il problema analogo per le apparecchiature prodotte prima del 1998 contenenti PCB, in particolare lavatrici, lavastoviglie e monitor, i cui condensatori devono essere sostituiti. La convenienza di tali operazioni difficilmente quantificabile; di conseguenza anche il mercato di tali beni, costituisce una frazione molto variabile. Il costo (e pi in generale la responsabilit) di riciclaggio del bene alla fine del secondo ciclo di vita deve essere imputato al soggetto che ha effettuato loperazione di ricondizionamento e non al primo produttore. In tal senso, chi ha ricondizionato il bene dovrebbe apporre il proprio marchio sul bene prima di reimmetterlo sul mercato.

    2.1.2 Il ricondizionamento dei componenti Una seconda possibilit che si presenta dopo la dismissione di un bene durevole rappresentata dal possibile riutilizzo, dopo un trattamento di ricondizionamento, di alcuni dei componenti che lo costituiscono. Le maggiori criticit in questo caso sono rappresentate da: compatibilit con i modelli in uso; garanzie di standard qualitativi certificati.

    Lutilizzo del componente ricondizionato pu, in linea di principio, avvenire secondo due vie: su un bene di nuova produzione; su un bene in uso come pezzo di ricambio.

    La prima via la pi critica, in quanto presuppone una stabilit temporale dei componenti utilizzati e delle loro caratteristiche, spesso messa in crisi dalla lunga vita utile del bene considerato (circa 10 anni) e dal veloce processo di evoluzione tecnologica cui sono soggetti i nuovi prodotti (si pensi ad un processo di re-design ogni 2 o 3 anni). Luso di un componente ricondizionato su un bene nuovo presuppone inoltre una certificazione di qualit, al fine di assicurare il consumatore finale che la qualit del prodotto realizzato con alcuni componenti ricondizionati sia la stessa di quello nuovo. Lutilizzo del componente come parte di ricambio, pu costituire un vantaggio per quei beni con vita utile particolarmente lunga. Da alcune interviste condotte presso produttori di elettrodomestici emerso come la messa a scorta di ricambi sia assicurata per un periodo (fino a 7-8 anni) che talvolta inferiore alla durata media della vita utile (circa 10 anni). La presenza di componenti ricondizionati pu quindi costituire una fonte di approvvigionamento per il mercato dei pezzi di ricambio18. Risulta evidente che sia lutilizzo di componenti su beni nuovi, sia su beni in uso come ricambi, pu essere realizzato: per prodotti della stessa marca; per prodotti di marche diverse.

    Nel primo caso il ciclo di riutilizzo limitato ai prodotti di una azienda e si chiude coinvolgendo un numero limitato di attori: lutilizzatore, iniziale o finale, la piattaforma di trattamento ed il produttore. Il vantaggio per lazienda rappresentato soprattutto dalla possibilit di acquisire unimmagine di rispetto dellambiente: documentato19 che pi del 70% dei consumatori europei sono disposti a pagare un premio per prodotti eco-compatibili, realizzati, per esempio, con materiali o componenti riciclati.

    18 Studi condotti in relazione al mercato inglese dei componenti provenienti da frigoriferi ricondizionati e successivamente venduti, evidenziano come le maggiori richieste siano per le porte che vengono pagate mediamente 20-30 sterline, rispetto alle 50 della porta nuova. 19 Vandermerwe e Oliff, 1991.

  • Talvolta il ruolo del produttore, in quanto soggetto che sottopone a ricondizionamento il componente pu essere svolto da altri soggetti quali riparatori qualificati o piccole aziende. Questo comporta unulteriore frammentazione del mercato con la creazione di diversi canali in cui il componente pu essere avviato. La dimensione del mercato, nel caso di utilizzo dei componenti su prodotti di marche diverse, maggiore, a tutto vantaggio della quota di componenti riciclati, ma incide profondamente sulle strategie aziendali di posizionamento strategico e di marketing. Lutilizzo da parte di un produttore di componenti ricondizionati prodotti in origine da altre aziende pu essere fonte di un risparmio sui costi di produzione rappresentando un vantaggio competitivo, oltre allimmagine ecologica, nei confronti degli altri soggetti presenti sul mercato. Risulta anche evidente che in questo caso la frammentazione dei canali su cui pu essere avviato il componente da ricondizionare, incide fortemente anche sui valori di mercato del componente stesso, a causa dellelevata variabilit. Esiste inoltre un maggiore problema di compatibilit dei componenti tra prodotti di diverse marche. Diventa dunque abbastanza difficile effettuare previsioni in assenza di regole o accordi tra i produttori che disciplinino il mercato dei componenti ricondizionati, e di una cooperazione interaziendale in sede di concept di prodotto che garantisca unelevata standardizzazione ai fini di una maggiore protezione ambientale. 2.1.3 Il recupero dei materiali Lultima possibilit che si presenta quella del recupero e riutilizzo dei materiali come materia prima seconda nel ciclo produttivo di beni della stessa tipologia o di natura diversa. Tenuto conto delle difficolt che si incontrano nel riutilizzo del bene completo o dei suoi componenti e del fatto che al termine della vita utile lelettrodomestico dovr essere comunque trattato, ragionevole pensare che tale alternativa sar la pi utilizzata in assoluto ed interesser la maggior parte delle apparecchiature da trattare. Tale operazione ha un minore impatto ambientale in termini di gestione delle risorse ambientali e produzione di rifiuti, e consente anche una riduzione dellutilizzo di energia. Lutilizzo di materia prima seconda, ove possibile, in sostituzione di materie vergini, comporta benefici effetti sullambiente: ogni tonnellata di ferro riciclata non solo sostituisce una tonnellata di ferro estratta dalle miniere, ma evita anche la creazione di molte tonnellate di rifiuti e scarti di lavorazione. Ai fini del recupero di materiale dagli elettrodomestici dismessi, si possono individuare tre macrocategorie: metalli; vetro; plastiche.

    Ad ognuna di queste categorie corrispondono diverse sottoclassi esaminate nel dettaglio nei capitoli successivi, assieme alle possibili applicazioni di materiale da riciclo ed ai relativi valori di mercato. 2.2 La filiera di recupero e gli attori coinvolti nel sistema Lorganizzazione della filiera di recupero, relativa al processo di dismissione, diviene un aspetto fondamentale nella progettazione di un sistema integrato che gestisca in toto il fine vita di una apparecchiatura a partire dalla dismissione da parte dellutente; tali sistemi sono noti in letteratura con il termine anglosassone di Product Recovery Network (PRN).

  • Il primo aspetto da chiarire quello relativo ai flussi fisici dei beni, che transitano attraverso i punti fondamentali del sistema, raggruppabili nelle tre macrofasi che si susseguono logicamente rappresentate schematicamente in Figura 3. La prima la fase di raccolta, caratterizzata da: rivenditori; rete di raccolta dei rifiuti urbani.

    La rete di raccolta urbana, gestita usualmente dalle aziende municipalizzate, raggruppa i prodotti in apposite piazzole comunali; i rivenditori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) stoccano i prodotti recuperati in depositi condivisi o in centri distributivi; i piccoli rivenditori fanno solitamente riferimento alle piazzole comunali alle quali consegnano i prodotti. Dal punto di vista teorico, si potrebbe ipotizzare anche la possibilit, da parte dellutente, di consegnare direttamente il bene ad uno degli impianti di processo; in tutti i casi si tratta di un sistema di raccolta che fa riferimento a centri locali di stoccaggio dei prodotti (nodi sorgente). La successiva fase di trattamento che comprende le operazioni di messa in sicurezza, il disassemblaggio, la frantumazione delle parti non riutilizzabili, la selezione ed il recupero dei materiali risultanti e lo smaltimento delle sostanze pericolose, pu essere svolta da impianti industriali (nodi di processo) quali: piattaforme di pretrattamento, per le fasi di messa in sicurezza e, a volte, per il

    parziale disassemblaggio, in attesa di conferire gli apparecchi ai centri che svolgono il ciclo di trattamento completo;

    centri di trattamento completo, per tutte le operazioni fino alla separazione finale dei materiali e talvolta dei componenti.

    Nella terza fase, i materiali non recuperabili vengono smaltiti, i materiali riciclabili possono essere venduti sul mercato delle materie prime seconde, mentre i componenti o i beni suscettibili di ricondizionamento vengono conferiti a produttori od operatori terzi per le necessarie operazioni di ricondizionamento o agli utenti finali, nel caso tali operazioni vengano svolte nei nodi di processo; questi assumono la funzione di nodi di destinazione finale. Ogni nodo rappresenta le particolari attivit svolte e i costi del sistema che gli competono: Nodi sorgente. Raggruppano i costi di raccolta, attraverso il canale della GDO,

    dei dettaglianti, mediante ritiro a domicilio od altro, i costi di mantenimento a scorta e di gestione del nodo. Comprendono inoltre i costi di trasporto dal nodo sorgente al corrispondente nodo di processo.

    Nodi di processo. Raggruppano i costi e ricavi desercizio, fissi e variabili, e la quota parte dellinvestimento iniziale, nel caso si proceda alla realizzazione di un impianto ex novo.

    Nodi di destinazione finale. Comprendono i costi di trasporto dal nodo di processo al corrispondente nodo di destinazione finale, salvo diversi accordi tra le parti20, ed i costi di ricondizionamento di beni o componenti.

    20 il caso del conferimento in discarica dei materiali da smaltire che avviene a carico del nodo di processo.

  • Figura 3 Schema della filiera di gestione delle apparecchiature dismesse

    Il secondo aspetto da chiarire riguarda la ripartizione tra gli attori del sistema dei costi (e/o dei ricavi) che si originano nei diversi nodi. La ripartizione diversa in relazione agli scenari che si prospetteranno a seguito dellimplementazione della Direttiva 2002/96/CE nel nostro paese; possono essere schematizzate in tre grandi gruppi: il primo costituito dai produttori di beni che hanno la responsabilit legislativa di gestire il sistema, il secondo dagli operatori che gi effettuano il trattamento industriale dei RAEE, e il terzo dagli utilizzatori finali delloutput di processo che possono variare ampiamente in relazione allo specifico scenario21. Da questa schematizzazione vengono esclusi gli utenti che originano la dismissione, la cui responsabilit deve limitarsi alla consegna del bene, alla cessazione della vita utile, secondo una delle modalit previste dalla Direttiva22. Il supporto dato dai produttori che devono garantire il funzionamento del sistema, secondo quanto previsto dallarticolo 8, pu configurarsi in due modi: attraverso il sostentamento, tramite consorzio, di operatori terzi che svolgano tali

    attivit; attraverso la creazione di strutture dei produttori stessi.

    Diversi possono essere anche i livelli della rete, il numero di nodi sorgente che riforniscono i nodi di processo, siano questi di pretrattamento o trattamento completo, soprattutto in relazione al grado di accentramento o decentramento del sistema; queste

    21 Si tratti di ricondizionamento o riutilizzo di materia prima seconda in modalit open o closed loop. 22 Sono ammesse, ad esempio,la consegna gratuita contestuale allacquisto di un bene equivalente, la raccolta da parte delle municipalizzate, o la consegna alle piazzole ecologiche.

  • variabili incidono sulla struttura del PRN, anche se possibile indicare alcuni assi privilegiati di sviluppo del sistema in rapporto al tipo di finanziamento. Nel caso di utilizzo di strutture gi presenti sul territorio che garantiscano una migliore e pi omogenea copertura localizzata, si ha un minor impatto dei costi di logistica e trasporto: tale scenario presumibilmente attuabile nel caso della costituzione di un consorzio dei produttori che limiti le proprie responsabilit e la visione del sistema al sostentamento dei costi sopportati dagli operatori terzi. Nel caso invece dellutilizzo di strutture proprie si pu ipotizzare che la gestione del sistema da parte del produttore comprenda, integrandoli, i passaggi e le operazioni relative ai nodi di processo e a quelli di destinazione finale se non addirittura anche quelli dei nodi sorgente: in questo scenario ipotizzabile la creazione di grandi centri di trattamento in posizioni strategiche per il singolo produttore o per uneventuale consorzio. Questo per ottimizzare la creazione di un certo numero di centri che operino su volumi significativi di beni a discapito di una maggiore incidenza dei costi di trasporto e di logistica del sistema. 2.3 Realt e sistemi di gestione attivi in alcuni stati dellUnione Europea La valutazione delle performance di alcuni sistemi europei operanti da tempo pu indirizzare la scelta verso il sistema pi efficiente e pi allineato alla Direttiva Europea. Nei paragrafi successivi sono descritti i sistemi attualmente in uso in alcuni paesi europei (Tabella 4).

    Paese Ente che gestisce il sistema Belgio Recupel

    Olanda ICT Milieu NVMP Svizzera SWICO Danimarca Sistema di tassazione Municipale

    Tabella 4 - Organizzazioni per la raccolta e gestione dei RAEE Si deve tenere presente che i fattori che influiscono sulle relative performance sono diversi e non sempre simili per i diversi paesi presi in considerazione; alcuni di essi sono: geografia del territorio; popolazione e sua distribuzione; costo del lavoro; tipologia di prodotti raccolti; volumi raccolti; organizzazione ed entusiasmo del settore; qualit e standardizzazione dei dati sulla raccolta; richieste legali; maturit/anzianit del sistema; atteggiamento pi o meno proattivo dei consumatori verso il riciclaggio.

    La performance di tali sistemi notevolmente influenzata dalla cultura e sensibilit del paese in tema di rifiuti. La maggior parte di questi sistemi opera in una situazione di monopolio e, dove ci sono pi organizzazioni (come per esempio in Olanda), stata effettuata una ripartizione del territorio. Tutti i sistemi presentati prevedono lesistenza di un ente privato che si prende carico della gestione. Fa eccezione la Danimarca che si avvale di centri di raccolta municipali gestiti a livello nazionale.

  • Centri di raccolta Diversi sistemi sono utilizzati per la raccolta dei rifiuti: Punti vendita: il dettagliante si occupa del ritiro dei prodotti con formula old for

    new. Tale servizio di solito fornito gratuitamente. Produttori: il RAEE viene ritirato direttamente dal produttore e immesso nel

    sistema di gestione dei RAEE. Questo modello viene solitamente utilizzato per la apparecchiature grandi e funziona su base old for new.

    Centri di raccolta comunali: le famiglie e piccoli professionisti lasciano gratuitamente i RAEE in un sito municipale.

    Centri di raccolta autorizzati: vengono creati appositi centri di recupero controllati dalle associazioni dei produttori.

    Raccolta a domicilio: vengono effettuati dalle associazioni dei produttori o dai comuni; tale servizio pu essere gratuito o a pagamento a seconda del paese.

    Raccolta commerciale: i RAEE sono raccolti su richiesta da imprese private. Generalmente il servizio a pagamento.

    Tali sistemi non sono mai presenti in modo esclusivo. Quasi sempre, per motivi di efficienza, vengono adottati pi tipologie di centri di raccolta contemporaneamente. In generale, nei casi presentati ad eccezione di SWICO (Svizzera), emerge che la maggior parte dei sistemi ruota attorno alla raccolta municipalizzata, come, per esempio il sistema danese, che utilizza esclusivamente questo canale; altri, come Recupel (Belgio) e NVMP (Olanda), incoraggiano la partecipazione dei dettaglianti. Trasporto e trattamento Tutti i sistemi di gestione analizzati esternalizzano le operazioni di trasporto e trattamento a soggetti terzi autorizzati a svolgere tali attivit; tali attori sono periodicamente soggetti a controlli per verificare la conformit alle normative vigenti e i contratti non hanno mai durata superiore a 2-3 anni. Tutti i paesi hanno raggiunto il target di 4 kg per abitante/anno stabilito dalla Direttiva e un tasso di riciclaggio tra 80% e 90%. Costi I costi associabili alla raccolta e gestione dei rifiuti sono di due tipi: Diretti; Indiretti.

    La variazione dei costi, nei sistemi descritti, dipende dalle attivit esternalizzate e da una serie di fattori che influiscono sullammontare di questi costi quali: distanza e dispersione dei punti di raccolta e trattamento; costo del lavoro; tipo di rifiuto; volume dei rifiuti da trattare; tempo richiesto dalle operazioni di trattamento.

    Non verranno analizzati i costi sostenuti da tali sistemi visti i molteplici fattori che li influenzano e che rendono difficile il confronto tra i vari paesi. Finanziamento Ogni sistema utilizza diversi meccanismi per la raccolta fondi: la maggior parte delle organizzazioni fa ricadere i costi di gestione dei RAEE direttamente sul consumatore, o sotto forma di tassa o come sovrapprezzo al momento dellacquisto di un nuovo prodotto; altri si finanziano sulla base di un contributo chiesto ai produttori in base alla quota di mercato posseduta.

  • Sia Recupel (Belgio) che SWICO (Svizzera) si finanziano attraverso i contributi (premio di riciclaggio) applicati alle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) immesse sul mercato, al momento del loro acquisto. I premi sono trasferiti lungo la catena di vendita dal rivenditore finale al fornitore/importatore, che trasferisce i fondi allorganizzazione. In Olanda i produttori e gli importatori sono responsabili della costituzione di un fondo per i costi supplementari associati allo smaltimento finale dei prodotti dismessi. Tuttavia possono introdurre un contributo, compreso nel prezzo di vendita, sui prodotti nuovi immessi sul mercato. 2.3.1 Belgio In Belgio la gestione dei rifiuti di competenza di tre regioni autonome da un punto di vista legislativo: Flanders, Wallonia e Brussels. Esiste per un'unica realt nazionale che gestisce lintero sistema, Recupel, ed organizzata in cinque divisioni: Recupel avoirdupois, per apparecchiature audio-visive; Recupel BW, per i bruni e i bianchi; Recupel SDA, per i piccoli elettrodomestici; Recupel ICT, per le apparecchiature ICT; Recupel-ET&Garden,