La nuova normativa sui raee 2014

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 LA NORMATIVA SU 1. GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 2. DIVIETO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE La Spezia 27-10-014

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LA NORMATIVA SU

1. GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

2. DIVIETO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La Spezia 27-10-014

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Sommario

SEZIONE 1 ......................................................................................................................................... 7

LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RAEE ....................................................................... 7

LA NORMATIVA EUROPEA SULLA GESTIONE DEI RAEE ............................................. 7

Ambito di applicazione della Direttiva: primo periodo 2012-2008 ............................................. 7

Ambito di applicazione della Direttiva: definitivo ...................................................................... 7

AEE a cui non si applica la Direttiva ..................................................................................... 8

Nuove Definizioni (articolo 3) ..................................................................................................... 8

Raccolta Differenziata RAEE da rifiuti domestici ....................................................................... 8

Modalità organizzative particolari di raccolta .......................................................................... 9

Finanziamento dei costi di raccolta RAEE domestici e non (art. 12 e 13) .................................. 9

Garanzie coperture finanziamento gestione RAEE ................................................................... 10

Rimborso contributi produttori AEE......................................................................................... 10

Condizioni per raccolta e trasporto RAEE (art. 6) ..................................................................... 10

Tasso di raccolta dei RAEE (articolo 7) .................................................................................... 10

Tasso di raccolta dei RAEE deroga al 2015 (articolo 7) ........................................................... 11

Informazioni per dimostrare il raggiungimento dei tassi di raccolta (articolo 7) ...................... 11

Condizioni per lo smaltimento dei RAEE raccolti (articolo 6 e 8) ............................................ 11

Autorizzazioni al Trattamento (art. 9) ........................................................................................ 12

Obiettivi di Recupero (articolo 11) ............................................................................................ 12

Modalità di calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) ................................................... 13

Documentazione utile per il calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11) ......................... 13

Informazione agli utilizzatori (articolo 13) ............................................................................... 13

Coinvolgimento degli Utilizzatori - Consumatori (articolo 13)................................................. 14

Informazione degli impianti di Trattamento (articolo 15) ........................................................ 14

Pubblicazione data della immissione sul mercato dell’AEE (articolo 15) ................................. 14

Registro dei Produttori (articolo 16) .......................................................................................... 14

Sanzioni (articolo 23) ................................................................................................................. 15

Ispezione e Monitoraggio (articolo 23) ..................................................................................... 15

Recepimento della Direttiva negli Stati Membri UE ................................................................. 16

LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RAEE ...................................... 17

Finalità del DLGS 49/2014 ........................................................................................................ 17

Ambito di applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 2) ............................................................. 18

Esclusioni dall’applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 3) ...................................................... 18

Definizione di RAEE (lettera e) articolo 4) ............................................................................... 19

Progettazione AEE econcompatibili (articolo 5) ....................................................................... 19

Criteri di priorità nella gestione dei RAEE (articolo 6) ............................................................ 20

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Preparazione per il Riutilizzo e Riutilizzo (articolo 7) .............................................................. 20

Obblighi dei Produttori di AEE (articolo 8) .............................................................................. 20

Contributo per adempiere obblighi del produttore indicato sul prezzo di vendita (ultima parte comma 3 articolo 8) ................................................................................................................... 21

Modalità dei Produttori per adempiere agli obblighi del DLgs 49/2014 ................................... 21

Statuto Consorzi Sistemi Collettivi (commi da 6 a 8 dell’articolo 10) ...................................... 22

Controlli sulla gestione economica dei Consorzi dei Sistemi Collettivi (commi 9 e 10 articolo 10) .............................................................................................................................................. 22

Certificazione Sistemi Collettivi (comma 10 articolo 10) ......................................................... 23

Deposito preliminare alla Raccolta presso i Distributori (articolo 11) ...................................... 24

Raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (comma 3 articolo 11) ............................................................................................. 25

Rifiuto del ritiro gratuito di una AEE (comma 4 articolo 12) ................................................... 25

Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei comuni (articolo 12) ........................ 25

Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei produttori (articolo 12) .................... 26

Raccolta differenziata prioritaria (comma 3 articolo 12) ........................................................... 26

Raccolta differenziata dei RAEE professionali (articolo 13) ..................................................... 26

Obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (articolo 14) .............................................. 27

Controllo obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (comma 3 articolo 14) ................... 27

Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta (articolo 15) .................................................... 27

Accordi di Programma per il ritiro dei RAEE (commi da 2 a 5 articolo 15) ............................ 28

Mancata stipula Accordo di Programma (comma 5 articolo 15) ............................................... 28

Ritiro e Trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori (articolo 16) ................................ 29

Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori: Accordo di Programma (articolo 16) .............................................................................................................................................. 29

Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti (articolo 17) ............................................ 30

Criteri per il trattamento adeguato dei RAEE (articolo 18) ....................................................... 30

Obiettivi di Recupero (articolo 19) ........................................................................................... 31

Obblighi per i Registri di Carico Scarico (articolo 19) .............................................................. 32

Monitoraggio ISPRA su raggiungimento Obiettivi di Recupero (coma 9 articolo 19) ............. 32

Autorizzazioni operazioni di Trattamento (comma 1 articolo 20) ............................................ 33

Procedure semplificata per le operazioni di Recupero RAEE non pericolosi (commi 2 – 3 articolo 20) ................................................................................................................................. 33

Ispezioni impianti di Trattamento RAEE (comma 4 articolo 20) .............................................. 33

Spedizione di RAEE (articolo 21) ............................................................................................ 34

Condizioni affinché i RAEE esportati siano utilizzabili per raggiungere obiettivi di recupero (comma 2 articolo 21) ................................................................................................................ 35

Obblighi dei Produttori inerenti la vendita a distanza (articolo 22) ........................................... 35

Obblighi dei distributori inerenti la vendita a distanza (articolo 22) ......................................... 35

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Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (articolo 23) ............... 36

Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali (articolo 24) ...................... 37

Finanziamento gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici (comma 3 articolo 40) ......................... 37

Garanzie finanziarie del Produttore (articolo 25) ...................................................................... 38

Informazione agli Utilizzatori (articolo 26) ............................................................................... 38

Informazione dei Produttori agli impianti di Trattamento (articolo 27) .................................... 39

Marchio di identificazione del Produttore sulle AEE (articolo 28) ........................................... 40

Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (articolo 29) ................................................................................................................................ 40

Comitato di vigilanza e di controllo (articolo 35) ...................................................................... 42

Compiti Comitato di Vigilanza e di Controllo (comma 1 articolo 35) ...................................... 42

Comitato Vigilanza e Controllo e Quote Mercato (comma 2 articolo 35) ................................. 44

Comitato d'Indirizzo sulla Gestione dei RAEE (articolo 36) ..................................................... 44

Sanzioni (articolo 38) ................................................................................................................. 45

Abrogazioni (articolo 42) .......................................................................................................... 47

SEZIONE II ...................................................................................................................................... 48

LA DISCIPLINA SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELLE SOST ANZE PERICOLOSE NELLE AEE .................................................................................................................................... 48

LA NORMATIVA EUROPEA SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DEL LE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AREE ................................................................................................... 48

Oggetto (articolo 1) .................................................................................................................... 48

Definizione di AEE (articolo 3) ................................................................................................. 48

Ambito di applicazione (articolo 2) ........................................................................................... 49

Categorie a cui non si applica la presente Direttiva (articolo 2) ................................................ 49

Prevenzione presenza sostanze pericolose nelle AEE (articolo 4 paragrafo 1) ......................... 50

Deroghe temporali agli obiettivi preventivi sulla presenza delle sostanze pericolose (articolo 4) .................................................................................................................................................... 50

Materiali a cui non si applicano gli obiettivi preventivi sulla presenza delle sostanze pericolose (articolo 4 paragrafi da 3 a 6) ..................................................................................................... 51

Soggetti obbligati ai sensi della presente Direttiva .................................................................... 54

Obblighi dei Fabbricanti (articolo 7) ......................................................................................... 55

Obblighi dei Mandatari (articolo 8) ........................................................................................... 55

Obblighi degli importatori (articolo 9) ....................................................................................... 56

Obblighi dei Distributori (articolo 10) ....................................................................................... 56

Casi in cui gli obblighi dei Fabbricanti si applicano agli Importatori e ai Distributori (articolo 11) .............................................................................................................................................. 57

Sanzioni (articolo 23) ................................................................................................................. 57

Recepimento (articolo 25) .......................................................................................................... 57

Abrogazione (articolo 26) .......................................................................................................... 57

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NORMATIVA NAZIONALE SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELL E SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AEE ...................................................................................................... 58

Oggetto ....................................................................................................................................... 58

Ambito di applicazione .............................................................................................................. 58

Apparecchiature a cui non si applica il DLgs 27/2014 ............................................................. 59

Divieti sostanze pericolose nelle AEE (commi 1 e 2 articolo 4) ............................................... 60

AEE a cui si applica il divieto ex comma 1 articolo 4 (comma 3 articolo 4) ............................ 61

AEE a cui non si applica il divieto ex comma 1 articolo 4 (comma 4 articolo 4) ..................... 61

Domande concessione revoca e proroga esenzioni dai divieti ex articolo 4 ( comma 1 articolo 5) ................................................................................................................................................ 61

Modalità presentazione domande concessioni revoca e proroga esenzioni (commi 2- 4 articolo 5) ................................................................................................................................................ 62

Obblighi dei Fabbricanti (articolo 7) ........................................................................................ 62

Obblighi dei Mandatari (articolo 8) ........................................................................................... 64

Obblighi degli Importatori (articolo 9) ...................................................................................... 64

Obblighi dei Distributori (articolo 10) ....................................................................................... 65

Quando un Importatore/Distributore è ritenuto un Fabbricante (articolo 11) .......................... 65

Obblighi di Fabbricante, Mandatario, Importatore e Distributore (articolo 12) ........................ 65

Sanzioni (articolo 21) ................................................................................................................. 66

Norme transitorie e finali (articolo 24) ..................................................................................... 68

SEZIONE III .................................................................................................................................... 69

LA NORMATIVA PREVIGENTE .. AI DLGS 27/2014 E 49/2014 CHE RESTA IN VIGORE ............................................................................................................................................................ 69

REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI A FINANZI ARE SISTEMI GESTIONE RAEE – .................................................................................................................... 69

Decreto Ministero Ambiente 25 settembre 2007 n. 185 ........................................................... 69

Il decreto era stato emanato sulla base dell’abrogato DLgs 151/2006 ed è stato modificato dal DLgs 49/2014 per adeguarlo alla nuova attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE. ..... 69

Il Registro Soggetti che finanziano il sistema di gestione dei Raee .......................................... 69

Obbligati alla iscrizione al Registro ........................................................................................... 69

Il contenuto del Registro ............................................................................................................ 70

Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro (articolo 35 DLgs 49/2014) ..................................................................................................................................... 71

Iscrizione dei Produttori al Registro .......................................................................................... 71

Contenuto della iscrizione al Registro ....................................................................................... 71

Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria ................................................. 72

Comunicazione annuale dei Produttori di dati contenuti nel Registro....................................... 72

Regime transitorio di avvio del DLgs 151/2005 ........................................................................ 73

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CENTRO DI COORDINAMENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE D ELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SISTEMI COLLETTIVI ................................................................. 75

COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE DE I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E SULLA GESTIONE DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI (10A05321) (GU n. 107 del 10-5-2010 ) .......... 76

Finalità del nuovo Comitato di Vigilanza .................................................................................. 76

Abrogazione del precedente Decreto Ministeriale 25/9/2007.................................................... 76

Le funzioni del Comitato di Vigilanza RAEE secondo l’articolo 35 del dlgs 49/2014 ............ 76

MODALITÀ FINANZIAMENTO RIFIUTI DA APPARECCHIATU RE DI ILLUMINAZIONE ...................................................................................................................... 77

Premessa il Decreto 12/572009.................................................................................................. 77

Modalità di finanziamento ......................................................................................................... 77

Possibilità di indicare all'acquirente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione ............................................................................................... 78

MODALITÀ SEMPLIFICATE DI GESTIONE DEI RAEE .................................................. 79

IL GARANTE DELLA PRIVACY SULLA GESTIONE SULLA GESTI ONE RAEE ........ 80

Premessa il Provvedimento del Garante .................................................................................... 80

Reimpiego e Riciclaggio dei RAEE ........................................................................................... 80

Smaltimento di RAEE ................................................................................................................ 81

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DATI SULLA GESTIONE DEI R AEE IN SEDE UE ........................................................................................................................................................ 82

Informazioni e relazioni degli stati membri ............................................................................... 82

Recupero .................................................................................................................................... 82

Condizioni trattamento RAEE al di fuori dello stato membro e della CE ................................. 82

Modalità invio tabelle 1 e 2 allegate alla Decisione .................................................................. 82

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SEZIONE 1

LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RAEE

LA NORMATIVA EUROPEA SULA GESTIONE DEI RAEE 1

Ambito di applicazione della Direttiva: primo periodo 2012-2008

Dal 13/8/2012 al 14/8/2018 alle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che rientrano nelle categorie dell'allegato I, e cioè: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici L’allegato II contiene per ogni categorie alcuni esempi indicativi di AEE soggetti da subito alla nuova Direttiva. In particolare costituiscono novità rispetto al testo dell’abrogata Direttiva 96/2002: i pannelli fotovoltaici

Ambito di applicazione della Direttiva: definitivo

Dal 15/8/2018 la Direttiva si applica a tutte le AEE classificate nelle categorie dell'allegato III. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III. Queste elenco di categorie e di AEE costituisce una novità rispetto al testo dell’abrogato Direttiva 96/2002.

1 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUE n. 197/L del 24/7/2012) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:IT:PDF TESTO DELLA DIRETTIVA ABROGATA COORDINATO CON MODIFICHE SUCCESSIVE http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dir-96-2002-testocoordinato

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AEE a cui non si applica la Direttiva

La nuova Direttiva elenca in modo puntuale le AEE a cui non si applica mentre la Direttiva abrogata faceva riferimento solo alle AEE della lettera a) sotto riportata. a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) lampade a incandescenza. Dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE: a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni (vedi definizione lettera b); articolo 5 c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti (vedi definizione lettera c) articolo 3 presente Direttiva); d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; (vedi definizione lettera d) articolo 3 presente Direttiva); f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi (vedi definizione lettere m) ed n) articolo 3 presente Direttiva).

Nuove Definizioni (articolo 3)

Rispetto alla vecchia Direttiva vengono introdotte le seguenti nuove definizioni: 1. utensili industriali fissi di grandi dimensioni (vedi lettera b) 2. impianti fissi di grandi dimensioni (vedi lettera c) 3. macchine mobili non stradali (vedi lettera d) 4. dispositivi medici vari (lettere m), n), o) Viene modificata la definizione di produttore e distributore: lettera f).

Raccolta Differenziata RAEE da rifiuti domestici

Gli Stati membri provvedono affinché: a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori (vedi definizione in lettera g) articolo 3 della presente Direttiva) di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;

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b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne informano la Commissione; c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m 2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono sottoposti a corretto trattamento conformemente all'articolo 8 della presente Direttiva; (questa lettera costituisce una novità rispetto alla Direttiva abrogata). d) fatto salvo quanto previste dalle sopra elencate lettere a), b) e c), i produttori (vedi definizione lettera f) articolo 3 presente Direttiva) siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva; e) tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.

Modalità organizzative particolari di raccolta

Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco del precedente paragrafo, per i casi in cui l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE. Gli Stati membri possono designare gli operatori autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui al paragrafo precedente. Gli Stati membri possono richiedere che i RAEE depositati nei centri raccolta di cui al paragrafo precedente siano consegnati gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome, ovvero a enti o imprese designati, ai fini della preparazione per il riutilizzo.

Finanziamento dei costi di raccolta RAEE domestici e non (art. 12 e 13)

Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, che i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano alla raccolta di tali rifiuti. Ciò fatto salva la possibilità di quanto previsto dall’articolo 13 della presente Direttiva. Secondo questo articolo gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia sostenuto dai produttori. Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto

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della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici. I produttori e gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

Garanzie coperture finanziamento gestione RAEE

Per il finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici vedi articolo 12 presente Direttiva. Questo articolo prevede altresì che gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

Rimborso contributi produttori AEE

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. Detti meccanismi o procedure possono essere elaborati dai produttori o da terzi che agiscono a loro nome.

Condizioni per raccolta e trasporto RAEE (art. 6)

Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose. Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.

Tasso di raccolta dei RAEE (articolo 7)

La nuova Direttiva supera il metodo di calcolo dei tassi di raccolta, basato sui classici chilogrammi per abitante, sarà invece valida la quantità di rifiuti raccolti considerando la media delle apparecchiature nei 3 anni precedenti. In particolare:

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Dal 2016: Il tasso minimo di raccolta è pari al 45 % calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti Dal 2019: Gli Stati membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta del 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro

Tasso di raccolta dei RAEE deroga al 2015 (articolo 7)

Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di RAEE e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione. La Commissione, entro il 14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una metodologia comune per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni Stato membro.

Informazioni per dimostrare il raggiungimento dei tassi di raccolta (articolo 7)

Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5 siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati: a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento, b) ricevuti presso i distributori, c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

Condizioni per lo smaltimento dei RAEE raccolti (articolo 6 e 8)

Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati sottoposti al trattamento. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a un trattamento adeguato. I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII. In particolare secondo tale allegato devono essere rimossi dai RAEE una serie di sostanze, miscele e componenti ivi elencati. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.

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Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione. La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico raggiunto. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione della attività di trattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee.

Autorizzazioni al Trattamento (art. 9)

Gli Stati membri garantiscono che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE. Secondo detto articolo 23 tali autorizzazioni devono contenere: Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue: a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere; d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie. Le autorizzazioni dovranno comunque rispettare le condizioni di trattamento ex articolo 8 della presente Direttiva, nonché degli obiettivi di recupero ex articolo 11 (vedi successivamente nel presente commento) Si applica la Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE relativamente a: 1. Le deroghe all'obbligo di autorizzazione (a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o b) recupero dei rifiuti). 2. Le condizioni delle deroghe (articolo 25) 3. Le condizioni di registrazione dei seguenti soggetti: a) enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale; b) dei commercianti o degli intermediari; c) degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione (articolo 26).

Obiettivi di Recupero (articolo 11)

Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V. Obiettivi che cambiano temporalmente e a seconda delle categorie di cui all’allegato I.

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Modalità di calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11)

Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.

Documentazione utile per il calcolo degli Obiettivi di Recupero (articolo 11)

Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo. Gli Stati membri provvedono anche a che siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.

Informazione agli utilizzatori (articolo 13)

Gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute. Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE; b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro operatore che li ha istituiti; c) il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE; e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IX. Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato in detto allegato. Il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419 (Adottata da Cenelec nel marzo 2006. ), con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.

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Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sensibilizzazione, le informazioni di cui sopra.

Coinvolgimento degli Utilizzatori - Consumatori (articolo 13)

Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e per indurli a favorire il processo di riutilizzo, trattamento e recupero.

Informazione degli impianti di Trattamento (articolo 15)

Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto ed ecocompatibile dei RAEE, compresi la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni gratuitamente in materia di preparazione per il riutilizzo e il trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso per la prima volta sul mercato dell'Unione entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line).

Pubblicazione data della immissione sul mercato dell’AEE (articolo 15)

Al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 è preferibilmente applicata a tal fine. La data sopra riportata rileva perché (comma 3 articolo 12): “Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo”.

Registro dei Produttori (articolo 16)

Gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tale registro ha lo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni della presente direttiva.

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Attraverso la registrazione il produttore o rappresentante autorizzato (ex articolo 17 della Direttiva) deve fornire le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente: 1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 17, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. 2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. 4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). 5. Marchio commerciale dell'AEE. 6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. 7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza). 8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. Inoltre dovranno essere fornite anche le informazioni della parte B dell’allegato X: 1. Codice di identificazione nazionale del produttore. 2. Periodo di riferimento. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. 4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. 5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.

Sanzioni (articolo 23)

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Ispezione e Monitoraggio (articolo 23)

Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva. Tali ispezioni comprendono almeno: a) le informazioni comunicate nel quadro del registro dei produttori; b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; e c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni

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di conseguenza.

Recepimento della Direttiva negli Stati Membri UE

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014.

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LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RAEE 2

Finalità del DLGS 49/2014

Il presente DLgs attua nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva 2012/19/UE (per un commento in Rifiuti 2012 GURI del 24/7/2012) che ha abrogato la Direttiva 2002/96/CE e successive modifiche. La Direttiva 2002/96/CE era stata recepita dal DLgs 151/2005 (per un commento vedi Rifiuti Gestione GURI del 29/7/2005). Il nuovo DLgs 49/2014, di seguito descritto e commentato, abroga il DLgs 151/2005. Il DLgs 49/2014 fa salva la normativa in materia di limitazione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): DLgs 27/2014.

2 Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti2 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064) (GU Serie Generale n.73 del 28-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 30) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&atto.codiceRedazionale=14G00064&elenco30giorni=false TESTO COORDINATO DEL DLGS 49/2014 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-legislativo-14-marzo-2014-n-49 TESTO ALLEGATI AL DLGS 49/2014 Allegato I : Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (12/4/2014) sino al 14 agosto 2018 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-i-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici Allegato II : Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-ii-d-lgs-49-2014 Allegato III: Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto a partire dal 15 agosto 2018 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014 Allegato IV: Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici Allegato V: Obiettivi di recupero minimi per categorie di RAEE http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-v-d-lgs-49-2014 Allegato VI: Requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate e non RAEE http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-vi-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici Allegato VII: Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=7#art Allegato VIII: R equisiti tecnici degli impianti di trattamento http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=8#art Allegato IX: Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0006400900010110001&dgu=2014-03-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.codiceRedazionale=14G00064&art.num=1&art.tiposerie=SG Allegato X: Informazioni per il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.idGruppo=9&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=10#art

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Ambito di applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 2)

a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche3 rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I4 ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II5, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (12/4/2014) sino al 14 agosto 2018; (qui il regime di applicazione è identico a quello del DLgs del 2005 con in più i pannelli fotovoltaici. b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III6 ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV7 dal 15 agosto 2018. Il campo di applicazione potrebbe allargarsi perché entro il 14/8/2015 la Commissione UE lo riesaminerà.

Esclusioni dall’applicazione del DLgs 49/2014 (articolo 3)

Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari; b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che é esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) le lampade a incandescenza. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni8; c) le installazioni fisse di grandi dimensioni9, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e) le macchine mobili non stradali10 destinate ad esclusivo uso professionale;

3 “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” (lettera a) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 4 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-i-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici 5 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-ii-d-lgs-49-2014 6 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014 7 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici 8 “un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo” (lettera b) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 9 “una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che: 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;“ (lettera c comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 10 “le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse” (lettera d) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014)

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f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) i dispositivi medici11 ed i dispositivi medico-diagnostici12 in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi13.

Definizione di RAEE (lettera e) articolo 4)

Le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene. Si conferma quindi la definizione che era già stata introdotta dalla legge 101/2008 (in GURI n. 132 del 7-6-2008) e che aveva superato la norma originaria dell’ora abrogato DLgs 151/2005 secondo la quale per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate si intendevano le apparecchiature che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente affinché quest’ultimo possa valutare prima di disfarsene, il possibile reimpiego. Tale definizione non era prevista dalla Direttiva 2002/95 per questo l’Italia era stata sottoposta a procedura di infrazione ora sanata con la presente abrogazione.

Progettazione AEE econcompatibili (articolo 5)

In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (vedi Decreto Ministero Ambiente 7 ottobre 201314, commento in Rifiuti 2013), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a: a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita; c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. 11 “un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46(vedi QUI), recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE” (lettera t) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 12 “un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 (vedi QUI), recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE” 13 “un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507(vedi QUI), che costituisca un'AEE;” (lettera v) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 14http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-18&atto.codiceRedazionale=13A08417&elenco30giorni=false

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Criteri di priorità nella gestione dei RAEE (articolo 6)

La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. Ove non sia possibile rispettare i suddetti criteri di priorità i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità di cui all'articolo 18 (vedi successivamente nel presente commento al paragrafo “Disciplina trattamento RAEE”).

Preparazione per il Riutilizzo e Riutilizzo (articolo 7)

I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità ad un decreto non ancora emanato15 (previsto dall'articolo 180-bis, comma 2, del TU ambiente DLgs 152/2006), previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare16 alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.17

Obblighi dei Produttori 18 di AEE (articolo 8)

1. Conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V19. 2. Adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del DLgs 49/2014 mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. 3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al punto 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo (da applicare sul prezzo di vendita del singolo AEE) necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente DLgs 49/2014, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. 15 Che dovrebbe definirne le modalità operative per la costituzione e il sostegno di tali centri 16 Rientra tra le operazioni di smaltimento, raccolta propedeutica per lo smaltimento (D13 allegato B alla Parte IV al DLgs 152/2006) 17 Secondo CISPEL Toscana: “ è impensabile, significherebbe duplicare le aree di raccolta e definire delle procedure di verifica che richiederebbero a loro volta specifiche professionalità, ed inoltre non è prevista una copertura di questi costi ulteriori. E’ inoltre in contrasto con la stessa normativa che autorizza i CDR.” intervista a green report26/3/2014) 18 “ la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (vedi QUI), riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;” (lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 19 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-v-d-lgs-49-2014

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Contributo per adempiere obblighi del produttore indicato sul prezzo di vendita (ultima parte comma 3 articolo 8)

Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.

Modalità dei Produttori per adempiere agli obblighi del DLgs 49/2014

I Produttori20 possono adempiere agli obblighi del presente DLgs secondo due modalità: 1. in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Secondo le modalità e i vincoli dell’articolo 9 del presente DLgs 49/2014 2. aderire a un sistema collettivo in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile secondo le modalità dell’articolo 10 del presente DLgs 49/2014. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori21, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. Il comma 4bis dell’articolo 13 della legge 116/201422 modificando l’articolo 10 del presente DLgs, lo ha adeguato ai principi comunitari in materia di libera concorrenza: “ L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza … I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità” L’articolo 13 della legge 116/2014, modificando l’articolo del presente DLgs ha inoltre precisato che: “Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire”.

20 “ la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza: 1) e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2) e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3) e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 4) e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;” (lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) 21 “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)” (lettera h) comma 1 articol 4 DLgs 49/20149 22 (in GURI n. n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72)

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Sia le norme sopra riportate che quelle successive che tratterò di seguito sono piuttosto vincolanti riguardo alla forma giuridica che devono assumere i sistemi collettivi di gestione dei RAEE. La Direttiva 2012/19/UE da cui discende il presente DLgs non fa invece, secondo i principi della libera concorrenza del Trattato UE, una scelta precisa, affermando alla lettera d) paragrafo 2 articolo 5: “i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;” non solo ma la prima parte del paragrafo 3 dell’articolo 8 di detta Direttiva recita: “Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo.”

Statuto Consorzi Sistemi Collettivi (commi da 6 a 8 dell’articolo 10)

I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 23723 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità di seguito precisate. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23124, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione. Lo statuto é approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto é condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.

Controlli sulla gestione economica dei Consorzi dei Sistemi Collettivi (commi 9 e 10 articolo 10)

I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con

23 “ Articolo 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.” 24 Disciplina responsabilità amministrativa delle aziende (per un commento alla parte relativa agli illeciti ambientali di questo DLgs vedi Vigilanza Ambientale 2011)

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l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.

Certificazione Sistemi Collettivi (comma 10 articolo 10)

I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda. CONSORZI DEI SISTEMI COLLETTIVI E QUOTE DI MERCATO (commi 10bis e 10 ter articolo 10) Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.25 I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (21 agosto 201426) si adeguano alla suddetta disposizione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello della approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato superiore al 3% sopra riportata, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo (ex articolo 35 presente DLgs successivamente in questo commento), e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando questo obbligo di comunicazione, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità.

25 Questa norma potrebbe porre problemi di contrasto con l’articolo 101 del Trattato di funzionamento della UE che vieta gli accordi tra imprese e associazioni di imprese che: “abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”, considerato che gli esempi di accordi, contenuti nel proseguo di questo articolo, che possano produrre tali danni alla concorrenza sono solo indicativi ma non esaustivi. Per non parlare dell’articolo 102 del Trattato di funzionamento della UE sul divieto di abuso di posizioni dominanti nel mercato interno. Ma ci potrebbero essere anche contrasti con l’articolo 49 del Trattato limitando, con l’obbligo del consorzio, la parità di trattamento tra imprese europee (Vedi Corte di Giustizia Cause riunite C-570 e 571/07), ma anche con l’articolo 56 del Trattato. In particolare secondo Prati-Salerno in ambiente diritto.it ricordano come la Corte di giustizia europea ha già vagliato, in passato, le norme che prevedono la necessità di autorizzazioni amministrative, licenze, o registrazioni, per poter esercitare una determinata attività economica, spesso concludendo che la normativa subordinante lo stabilimento o la prestazione di servizi al rilascio di un’autorizzazione amministrativa costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi, poiché comporta spese ed oneri amministrativi aggiuntivi per le imprese di altri paesi. La Corte ha così affermato che “In particolare, costituisce una restrizione ai sensi dell’art. 43 CE una normativa che subordina lo stabilimento, nello Stato membro ospitante, di un operatore economico di un altro Stato membro al rilascio di una previa autorizzazione e che riserva l’esercizio di un’attività autonoma a taluni operatori economici che soddisfano requisiti predeterminati il cui rispetto condiziona il rilascio di detta autorizzazione. Una normativa del genere scoraggia o addirittura ostacola l’esercizio nello Stato membro ospitante, da parte di operatori economici di altri Stati membri, della loro attività mediante uno stabilimento costante” (Cause riunite C-171 e 172/07, ma anche Causa 189/03, Cause riunite C-338, 359, e 360/04,. 26 A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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Deposito preliminare alla Raccolta presso i Distributori (articolo 11)

I distributori27 assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. Il deposito preliminare rientra nella fase di raccolta come definita dalla lettera o) articolo 183 DLgs 152/2006: “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm)28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati in via ordinaria come centri di smaltimento/recupero (articoli 208-2013 DLgs 152/2006) o in via semplificata come operazioni di recupero con comunicazione di inizio attività (articolo 216 DLgs 152/2006), secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 18529, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali; b) il deposito preliminare alla raccolta é effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15230. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

27 “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)” (lettera h) comma 1 articol 4 DLgs 49/20149 28 Vedi Decreto Ministero Ambiente 8/4/2008 come modificato dal Decreto 13/5/2009: per un commento Rifiuti Gestione 2008 29 Per un commento a questo regolamento vedi Rifiuti Gestione 2007 30 . “È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.”

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Raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (comma 3 articolo 11)

I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni31 conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Tali punti di raccolta non hanno bisogno di autorizzazioni (articolo 208 DLgs 152/2006), iscrizione Albo Gestori articolo 212 DLgs 152/2006), AIA (articolo 213 DLgs 152/2006), comunicazione inizio attività per operazione recupero (articolo 216 DLgs 152/006). Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto. Nelle more dell'adozione del suddetto Decreto, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.

Rifiuto del ritiro gratuito di una AEE (comma 4 ar ticolo 12)

Il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla base delle modalità degli accordi tra associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento. Accordi che stabiliscono le modalità di gestione dei rifiuti, conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori.

Raccolta differenziata dei RAEE domestici32: compiti dei comuni (articolo 12)

31 “i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm” (lettera f) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) . Secondo AssoRAEE: “25 centimetri, che è esattamente ciò che è scritto nel decreto, è una misura lineare, i RAEE sono tridimensionali, ovviamente! Non si capisce se i 25 cm riguardino ogni lato o siano l’ingombro lineare massimo. Si introduce, inoltre, un concetto dimensionale in luogo di un concetto di tipologia. Mi spiego: una lampada a risparmio energetico è sicuramente inferiore a 25 cm, tuttavia gettarla in un cassone stradale assieme a telefonini o altri RAEE di ridotte dimensioni sarebbe disastroso innanzi tutto per la salute e l’ambiente in quanto si provocherebbe la rottura di tali lampade con la conseguente emissione di agenti fortemente inquinanti quali il mercurio. Comunque la raccolta 1 contro 0, adeguatamente pubblicizzata e comunicata, potrebbe funzionare, così come funziona in altri paesi europei” (intervista su green report del 2/4/2014)

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I Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione.33 Detta convenzione é obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.

Raccolta differenziata dei RAEE domestici: compiti dei produttori (articolo 12)

Fatti salvi i compiti dei Comuni e la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e la raccolta a titolo gratuito dei RAEE domestici a piccolissime dimensioni, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo.

Raccolta differenziata prioritaria (comma 3 articolo 12)

La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 634 dell'Allegato III.

Raccolta differenziata dei RAEE professionali35 (articolo 13) 32 “ i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (lettera l) comma 1 articolo 4DLgs 49/2014). Secondo F. Vanetti in “Sviluppo e Territorio” del 3/6/2014: “Il D.Lgs. n. 49/2014, inoltre, affronta il problema dei c.d. “dual use”, stabilendo come principio generale che i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usate sia a fini domestici che professionali devono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici, introducendo così un’assimilazione dei RAEE professionali a quelli domestici nel caso in cui siano simili per natura e quantità. La norma nazionale, tuttavia, non chiarisce quali siano i criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione o gli elementi per individuare con certezza le apparecchiature cd. “Dual Use”, rischiando così di creare evidenti problemi in sede applicativa, sia rispetto ai meccanismi di raccolta, sia agli oneri finanziari (se a carico dei produttori o degli utilizzatori finali). “ 33 Secondo CISPEL Toscana: “un concetto che viene ribadito senza specificare che si tratta dei conferimenti degli utenti, e quindi rifiuti urbani” (intervista a green report26/3/2014) 34 “5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).”

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Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2436 del presente DLgs 49/2914, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi centri di raccolta ex articolo 12 sopra esaminati, previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.

Obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (articolo 14)

Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata: a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante; b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c); c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale. In attesa che la Commissione definisca una metodologia comune per calcolare il volume misurato in base al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, può definire una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE prodotti da applicarsi sull'intero territorio nazionale, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili.

Controllo obiettivi e percentuali di Raccolta Differenziata (comma 3 articolo 14)

Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo é affidato all'ISPRA.

Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta (articolo 15)

I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta dei RAEE da nuclei domestici sulla base delle modalità definite: a) da apposite convenzioni nel caso dei sistemi individuali; b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi. 35 “ i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici” lettera m) comma 1 articolo 49 DLgs 49/2014) 36 Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali

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Accordi di Programma per il ritiro dei RAEE (commi da 2 a 5 articolo 15)

Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento37, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento stipulano un Accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. L'accordo di programma disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a: a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali; b) modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale; c) modalità di gestione dei rifiuti rifiutati dal ritiro gratuito (vedi sopra commento comma 4 articolo 12), conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori; d) premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi; e) l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali. Tali accordi di programma non danno origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori.

Mancata stipula Accordo di Programma (comma 5 articolo 15)

37 Vedi articoli 33 e 34 del presente DLgs 49/20144 e decreto ministeriale del 3 marzo 2010 (in attuazione dell'art. 9, comma 2, del DM 25 settembre 2007 n.185), per un commento alla disciplina del Centro di Coordinamento vedi apposito paragrafo Sezione Normativa previgente in questo Commento. Secondo CISPEL Toscana la seguente norma dell’articolo 34 “ I gestori dei CDR devono dichiarare al CDC i quantitativi per raggruppamento in ingresso ed uscita dei RAEE dai CDR e se i dati non vengono forniti è prevista una sanzione amministrativa che, se reiterata, può comportare la revoca delle autorizzazioni”, è spesso inapplicabile quando in molte realtà i conferimenti vengono pesati solo in uscita, il MUD viene elaborato e dichiarato per codice CER ed è solo il Comune che cumulativamente dichiara i RAEE per raggruppamento. Inoltre queste informazioni il Centro di Coordinamento le ha già – nel caso, ovvio, in cui il CDR sia iscritto – per cui si tratta di un ulteriore aggravio di oneri inutili a carico del gestore. – (intervista a Greenreport del 26/3/2014). Secondo l’articolo 42 del DLgs 49/2014 resta in vigore il comma 8 articolo 13 del Dlgs 151/2005 che recita: ““8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonchè di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.”

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In caso di mancata stipula dell'accordo nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.

Ritiro e Trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori (articolo 16)

I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori: a) ai centri di raccolta dei RAEE da raccolta differenziata provenienti dai nuclei domestici nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n.18538; b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta organizzati dai produttori, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (disciplina dei rifiuti in generale).

Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i Distributori: Accordo di Programma (articolo 16)

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento39, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE, da nuclei domestici di piccolissime dimensioni, conferiti ai distributori e da questi raccolti a titolo gratuito, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a: a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi; b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'Accordo ha validità triennale, é stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. In caso di mancata stipula dell'accordo, nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali,

38 Commento in Rifiuti – Gestione 2007 39 “8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonchè di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.”

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senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.

Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti (articolo 17)

La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrità dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalità di cui agli articoli 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori) e 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici), sopra descritti, sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo sempreché tale riutilizzo non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti di cui all'articolo 18, comma 2 (criteri per il trattamento adeguato dei RAEE, vedi prossimo paragrafo del presente commento).

Criteri per il trattamento adeguato dei RAEE (articolo 18)

Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno: 1. l'eliminazione di tutti i liquidi 2. un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite40 negli Allegati VII41 e VIII42. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.

40 “4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.” (comma 4 articolo 18 DLgs 49/2014) 41 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-vvii-d-lgs-49-2014. 42 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-viii-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici Secondo CISPEL Toscana la seguente norma dell’allegato VIII: “L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” implica la caratterizzazione del suolo e prevedere le impermeabilizzazioni come se il sito fosse una discarica definitiva per rifiuti pericolosi (es. barriera geologica naturale, distanza dalla falda, monitoraggi periodici ecc.) lo riteniamo assurdo, implicando il rischio di chiusura di impianti ed un aumento spaventoso dei costi di gestione e potrebbe rischiare di rendere il trattamento economicamente non sostenibile. (intervista a green report del 26/3/2014)

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E' vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, anche ai sensi e agli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. “L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

Obiettivi di Recupero (articolo 19)

Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all'Allegato V43, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.

43 Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, - recupero dell'80 %, e - riciclaggio del 75 %; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, - recupero dell'75 %, e - riciclaggio del 65 %; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I, - recupero dell'70 %, e - riciclaggio del 50 %; d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 imo al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, - recupero dell'85 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, - recupero dell'80 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I, - recupero dell'75 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III, - recupero dell'85 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %; b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III, - recupero dell'80 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6, - recupero dell'75 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.

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Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui Allegato V é calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18 (vedi paragrafo precedente presente commento), con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. Le attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono considerate ai fini del raggiungimento di tali obiettivi. L’ISPRA, ex coma 1 articolo 31 presente DLgs assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.

Obblighi per i Registri di Carico Scarico (articolo 19)

I titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di carico scarico di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output). I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di carico scarico di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti. Sulla base delle informazioni acquisite, in adempimento agli obblighi di annotazione sui registri di carico scarico sopra indicati, i titolari degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, che viene opportunamente modificato. Le Camere di commercio comunicano i dati relativi ai RAEE raccolti ai sensi degli articoli 11 e 12 al Catasto telematico di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni sui registri di carico scarico sopra indicate sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato I. A far data dal 16 agosto 2018 le annotazioni sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato III44.

Monitoraggio ISPRA su raggiungimento Obiettivi di Recupero (coma 9 articolo 19)

L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una

44 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014

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relazione sulla base delle informazioni acquisite attraverso il MUD (vedi paragrafo precedente presente commento).

Autorizzazioni operazioni di Trattamento (comma 1 articolo 20)

Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 20845 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. L'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili e stabilisce le condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti all'articolo 18 per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'Allegato V. 46

Procedure semplificata per le operazioni di Recupero RAEE non pericolosi (commi 2 – 3 articolo 20)

Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21447 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 21648 di detto decreto legislativo. La visita preventiva di cui al primo comma49 dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve verificare anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII50 e VIII51 ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.15252. 53

Ispezioni impianti di Trattamento RAEE (comma 4 articolo 20)

45 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 46 Le critiche di Assoraee sul presente dlgs in particolare in relazione alle modalità di autorizzazione del trattamento/recupero e della vigilanza su di esso. Si veda a questo LINK http://fise.org/index.php/fise/entry_p/News/news/11609/23%7C 47 Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate 48 Disciplina comunicazione inizio attività per le attività di recupero 49 “Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici…….. l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.” 50 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-vvii-d-lgs-49-2014 51 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-viii-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici 52 Qui il riferimento è ai decreti che disciplinano il recupero con procedure semplificate in generale: Decreto Ministeriale 5/2/1998 come modificato dal Decreto Ministeriale 5/4/2006 53 “6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attivita' contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, nonche' il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V.” (comma 6 articolo 40 DLgs 49/2014)

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Per gli impianti autorizzati secondo procedura ordinaria, l'ispezione da parte degli organi competenti é effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno. Per gli impianti autorizzati mediante le procedure di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le Province competenti trasmettono, secondo modalità dalle stesse definite e, comunque, almeno una volta l'anno, i risultati delle ispezioni svolte ai sensi del presente articolo all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

Spedizione di RAEE (articolo 21)

L'operazione di trattamento può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al Regolamento (CE) n.1013/200654 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e al Regolamento (CE) n. 1418/200755 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati all'Allegato III o III A al Regolamento (CE) n.1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Le spedizioni all'estero di AEE usate sono effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato VI56. In particolare l’Allegato VI stabilisce: al punto 1: i documenti che il detentore deve produrre se vuole spedire AEE usate e non RAEE; al punto 2: le prove per escludere l’obbligo di produrre i suddetti documenti;57 al punto 3 e al punto 4: definisce le prove e la documentazione che deve accompagnarle, in particolare dove deve essere fissata nella AEE e il suo contenuto. Il punto 5 afferma che: “In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un

54 Per un commento vedi Rifiuti Gestione 2006 55 Per un commento vedi Rifiuti Gestione 2007 56 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-vi-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici 57 Secondo O. Saia in Focus Ambiente 22/9/2014 con la deroga al punto 2 dell’allegato VI: “la spedizione di AEE usate, potrà avvenire: a. senza conoscere di chi è (la proprietà) la singola apparecchiatura che stiamo inviando, b. quale è l’intenzione di quest’ultimo e se la stessa torni nella disponibilità del proprietario o di altro soggetto detentore del bene, c. quali sono i problemi in termini di funzionalità (es. certificato di prova, prova di funzionalità) d. ammettendo esplicitamente - così come indicato - che la stessa possa necessitare e ricevere attività di trattamento quali quelle della preparazione ai fini del riutilizzo, e. senza che vi sia nessuna dichiarazione di non rifiuto del detentore ……Stando alla sostanza è evidente che tale apertura è stata inserita per consentire, ai grandi gruppi produttori di apparecchiature EE, di gestire le attività di riparazione (in garanzia o meno) o perché più preparati sulla propria tecnologia o per consentire una giusta gestione della garanzia sul prodotto. Tuttavia il sospetto rimane. Non si comprende (o meglio si comprende benissimo) perché queste attività, quanto mai lecite, si debbano esercitare senza garanzie soggettive (di chi è l’apparecchiatura e che intenzione ha sulla stessa) e oggettive minime (che problemi funzionali ha, come lo provo, a chi sarà inviata al termine della riparazione, ecc.) in termini di ‘non rifiuto’. Perché, dunque, lasciare la questione in balia di prove concludenti che “ la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese”. …. anche più propriamente chiamate fuffa.” (per il testo completo del commento vedi file:///C:/Users/Marco/Downloads/Il%20gioco%20delle%20tre%20carte%20nel%20transfrontaliero%20di%20apparecchiature%20elettriche-elettroniche%20usate%20-%20Ottavio%20SAIA.pdf ).

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RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n.1013/2006.” Le spese per le analisi e per le ispezioni relative alle spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.

Condizioni affinché i RAEE esportati siano utilizzabili per raggiungere obiettivi di recupero (comma 2 articolo 21)

I RAEE esportati sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 solo se l'esportatore, conformemente al regolamento (CE) n.1013/2006 e al regolamento (CE) n.1418/2007 può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Obblighi dei Produttori inerenti la vendita a distanza (articolo 22)

Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (vedi successivamente commento articolo 29 presente DLgs 49/2014) personalmente o tramite un rappresentante autorizzato (vedi articolo 3058 del presente DLgs 49/2014). In tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell'organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.

Obblighi dei distributori inerenti la vendita a distanza (articolo 22)

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito

58http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=30&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Con la figura del rappresentante il legislatore: “ha inteso creare un collegamento tra il mercato nazionale ed eventuali produttori esteri che immettono i propri apparecchi in Italia. È, infatti, considerato produttore e, quindi, assoggettato agli obblighi di cui al d.lgs. n. 49/2014, sia colui che è stabilito in Italia e immette apparecchiature elettriche ed elettroniche con il proprio nome o marchio o con il marchio di terzi (es. distributori), ma anche un produttore estero senza sedi in Italia che immette le proprie apparecchiature sul territorio nazionale mediante vendita a distanza. Anche il produttore straniero non stabilito in Italia è comunque soggetto al decreto legislativo n. 49/2014 (deve ad esempio aderire ad un sistema collettivo nazionale), ma può assolvere tali obblighi attraverso un rappresentante autorizzato stabilito in Italia che aderirà per conto del primo anche ai sistemi di raccolta RAEE.” (F. Vanetti in Sviluppo e Territorio del 3/6/2014)

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dell'apparecchiatura di tipo equivalente (uno contro uno: vedi commento in precedenza dell’articolo articolo 11, comma 1 del presente DLgs 49/2014, indicano in modo chiaro: a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure; b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata.

Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (articolo 23)

Per i RAEE storici59 il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, é a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità: a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE; b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. Ex comma 5 articolo 40 presente DLgs 49/2014, le modalità di finanziamento, di cui sopra, si intendono riferite al termine 31/12/2009 indicato nell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15160 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato I (Apparecchiature di illuminazione), é a carico dei produttori indipendentemente dalla data di

59 “i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005” lettera o) articolo 4 DLgs 49/2014 60 dall’articolo 7 del decreto legge 208/2008 (convertito nella legge 13/2009). In particolare viene prorogato al 31/12/2009 il cosiddetto “sistema di responsabilità individuale” del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE c.d. “nuovi” (cioè immessi sul mercato dopo il 13/08/2005), nell’attesa che la Commissione Europea definisca la disciplina sull’identificazione del produttore. Per cui i sistemi di finanziamento dei RAEE “nuovi” domestici e professionali avviene con le medesime modalità dei RAEE “storici.

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immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalità individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 461, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 che quindi resta in vigore.

Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali (articolo 24)

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Ex comma 5 articolo 40 presente DLgs 49/2014, le modalità di finanziamento, di cui sopra, si intendono riferite al termine 31/12/2009 indicato nell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15162 I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.

Finanziamento gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici (comma 3 articolo 40)

Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1 (vedi sopra, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta,

61 “4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” 62 dall’articolo 7 del decreto legge 208/2008 (convertito nella legge 13/2009). In particolare viene prorogato al 31/12/2009 il cosiddetto “sistema di responsabilità individuale” del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE c.d. “nuovi” (cioè immessi sul mercato dopo il 13/08/2005), nell’attesa che la Commissione Europea definisca la disciplina sull’identificazione del produttore. Per cui i sistemi di finanziamento dei RAEE “nuovi” domestici e professionali avviene con le medesime modalità dei RAEE “storici.

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determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

Garanzie finanziarie del Produttore (articolo 25)

Il produttore, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 34863, e secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. L'adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica. Secondo il comma 2 articolo 40 del presente DLgs 49/2014: sino all'adozione del decreto ministeriale di cui sopra, la garanzia può assumere la forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti.

Informazione agli Utilizzatori (articolo 26)

Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata; b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1 presente DLgs 49/2014 (uno contro uno), o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 DLgs 49/2014; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse; d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;

63 “Legge 10 giugno 1982, n. 348: Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici.” http://www.tuttocamere.it/files/camcom/1982_348.pdf

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e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX64. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non e' prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa gli utilizzatori finali su: a) le misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinché gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il processo di trattamento degli stessi; b) il ruolo dell'utilizzatore finale nella preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.

Informazione dei Produttori agli impianti di Tratta mento (articolo 27)

Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 265, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato. Per i consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui sopra indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o 64 Allegato IX SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28 Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e' un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm (a = 3,33 mm), mentre l'altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o,1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo. Parte di provvedimento in formato grafico

65 “2. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lettera b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.”

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attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.

Marchio di identificazione del Produttore sulle AEE (articolo 28)

Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Il marchio, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29. In aggiunta, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX66. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Secondo il comma 4 articolo 40 del presente DLgs 49/2014 le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (articolo 29)

Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n.18567, garantisce la raccolta

66 Parte di provvedimento in formato grafico 67 “Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. (GU n. 257 del 5-11-2007 )” . Il Decreto è stato modificato dall’articolo 42 del DLgs 49/2014, per una analisi del testo vigente vedi presente commento alla sezione Normativa Previgente ai DLgs 27/2014 e 49/2014.

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e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c). È in base alle quote di mercato dei produttori che si stabiliscono le ripartizioni del finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, é istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti (vedi commento sopra all’articolo 9 del presente DLgs 49/2014). Produttori tenuti ad iscriversi al registro nazionale (articolo 29) Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano. In particolare i produttori che : 1. fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2. rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato " produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione ma solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14 del DLgs 151/2005 (ora vedi il presente DLgs 49/2014 relativamente a obblighi di progettazione prodotti, informazione del produttore). Iscrizione Camera di Commercio (articolo 29) Il produttore di AEE soggetto agli obblighi al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE , può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE. Iscrizione telematica (articolo 29) L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30 del presente DLgs 49/2014, secondo le modalità indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n.185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma. Informazioni da fornire con la iscrizione (articolo 29) All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente. In particolare secondo detto allegato X devono essere fornite:

A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione: 1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località , via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax,

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indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. 2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV. 4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). 5. Marchio commerciale dell'AEE. 6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. 7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza). 8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. B. Informazioni da fornire per le comunicazioni: 1. Codice di identificazione nazionale del produttore. 2. Periodo di riferimento. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II e IV. 4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. 5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.

Comitato di vigilanza e di controllo (articolo 35)

Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.18868. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA.

Compiti Comitato di Vigilanza e di Controllo (comma 1 articolo 35)

a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio; b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE; c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;

68 Con decreto 15 febbraio 2010 é stato costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti. Per un commento vedi apposito paragrafo Sezione Normativa Previgente nel presente Commento.

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d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigila affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX69 ed affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformità alle disposizioni dell'articolo 29 sopra commentato; f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo; g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II70 e IV71; h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; Resta in vigore ex articolo 42 del presente DLgs 49/2014 il comma 1 articolo 15 del DLgs 151/2005, anche questo comma rinvia a un decreto per istituire il Comitato di Vigilanza suddetto e ne elencava le funzioni che sono quasi tutte le stesse tranne quella della lettera f) del comma 1 articolo 15 secondo il quale al Comitato spetterebbe anche: “f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero…”

69 Parte di provvedimento in formato grafico 70 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-ii-d-lgs-49-2014 71 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici

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Comitato Vigilanza e Controllo e Quote Mercato (comma 2 articolo 35)

Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato dei produttori, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi del ciclo di vita dei beni che può essere facoltativamente presentata da ciascun produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento. Per le finalità di cui sopra il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.

Comitato d'Indirizzo sulla Gestione dei RAEE (articolo 36)

Ricostituzione72 del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (comma 1 articolo 36) Il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento 25 settembre 2007, n. 18573, è ricostituito entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed opera in base alle disposizioni del regolamento 25 settembre 2007, n.185, salvo quanto previsto dal presente decreto. Composizione del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (comma 2 articolo 36) Il Comitato è composto da tredici membri, di cui: a) tre designati dalle Organizzazioni nazionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative, dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero e trattamento; b) due designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio; c) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato; d) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione; e) due dalle Regioni; f) uno dall'ANCI; g) uno dall'UPI; h) uno da Confservizi; i) uno dalle Associazioni dei consumatori. I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Funzioni del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (comma 3 articolo 36) a) supporto al Comitato di vigilanza e controllo ed al Centro di coordinamento. b) monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità del sistema di gestione dei RAEE; c) funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;

72 Viene infatti confermata la vigenza ex articoo 42 del presente DLgs 49/2014 del comma 4 articolo 15 DLgs 151/2005 secondo il quale: “4. Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, è, altresì, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei AREE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.” 73 Per un commento in Rifiuti Gestione 2007

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d) svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate e l'attività del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo; e) trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sull'andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE.

Sanzioni (articolo 38)

OBBLIGO VIOLATO RESPONSABILE SANZIONE Mancato ritiro a titolo gratuito di un AEE (commi 1 e 3 articolo 11)

Distributore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso

Mancata organizzazione sistema di raccolta separata dei RAEE professionali (articolo 13). Mancata organizzazione dei sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE (comma 2 articolo 18, comma 1 articolo 19). Mancata finanziamento delle suddette operazioni (articoli 23 e 24) fatti salvi gli accordi di programma (comma 3 articolo 24).

Produttore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000

Mancata costituzione garanzia finanziaria quando immette una AEE sul mercato (articolo 25)

Produttore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010.

Mancata fornitura nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni agli utilizzatori di cui all'articolo 26

Produttore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;

Mancata messa a disposizione delle informazioni, ex articolo 27, agli impianti di trattamento entro un anno dalla messa sul mercato dell’AEE. Informazioni atte ad agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE.

Produttore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.

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Messa sul mercato AEE prive di marchio ex articolo 28 dopo che sono trascorsi 180 giorni dal 12/4/2014

Produttore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato

Immissione sul mercato di un AEE senza simbolo previsto dall’allegato IX74

Produttore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010

Immissione sul mercato di un AEE senza previa iscrizione alla Camera di Commercio (comma 8 articolo 29)

Produttore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000

Mancata iscrizione, prima che inizino ad operare in Italia, al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE

Produttore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Mancata iscrizione nell’elenco degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento (comma 2 articolo 33)

Gestore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni,decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.

Mancata comunicazione per l’iscrizione all’elenco degli impianti di trattamento (comma 2 articoo 33)

Gestore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Inesatta comunicazione per l’iscrizione all’elenco degli impianti di trattamento (comma 2 articolo 33)

Gestore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000

violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio

Produttori Cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro nazionale per i due anni successivi.

74 Parte di provvedimento in formato grafico

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In caso di vendita di un AEE in un altro Stato membro della Unione europea senza nominare un rappresentante autorizzato, presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

Produttore Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero

Spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI75 (articolo 21).

Produttore Si applicano le sanzioni di cui agli articoli 25976 e 26077 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse le competenze sono così definite (ex articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): 1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione 2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale,

Abrogazioni (articolo 42)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in qualunque atto normativo contenuto, si intende effettuato alla direttiva 2012/19/UE78, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

75 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-vi-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici 76 pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (traffico illecito di rifiuti) 77 reclusione da uno a sei anni (attività organizzate per traffico illecito di rifiuti) 78 Per un commento vedi in Rifiuti Gestione 2012

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SEZIONE II

LA DISCIPLINA SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELLE SOSTANZE

PERICOLOSE NELLE AEE

LA NORMATIVA EUROPEA SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DEL LE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AREE 79

Oggetto (articolo 1)

La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Definizione di AEE (articolo 3)

Le apparecchiature che dipendono ( cioè necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici), per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua.

79 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUE n.174/L del 1/7/2011) TESTO STORICO DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:IT:PDF TESTO COORDINATO AL 2014 DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0065-20140609&rid=1 TESTO E COMMENTO DELLA DIRETTIVA 2002/95/CE ABROGATA http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1391&categoria=Rifiuti http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=986&categoria=Rifiuti TESTO E COMMENTO AL DLGS 151/2005 CHE ATTUA LA DIRETTIVA ABROGATA http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1149

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Ambito di applicazione (articolo 2)

La presente direttiva si applica alle AEE che rientrano nelle seguenti categorie 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali 10. Distributori automatici 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate. La categoria 11 non esisteva nella precedente normativa e viene a configurarsi come categoria di chiusura una volta analizzata la non corrispondenza con le categorie precedenti.

Categorie a cui non si applica la presente Direttiva (articolo 2)

La presente direttiva non si applica: a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni cioè un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo e) agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni cioè una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale cioè le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale; h) ai dispositivi medici impiantabili attivi. Vedi direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

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i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali. Secondo il comunicato della Commissione UE (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/122249.pdf ): “i moduli fotovoltaici per la produzione di energia dalla luce solare non sono tenuti a rispettare tale restrizione.” Questo “al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi della Ue in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica.”. Ciò in coerenza con studi che hanno dimostrato come il telloruro di cadmio (CdTe), usato nella produzione di moduli fv a film sottile, sia un composto stabile, insolubile e non volatile, non pericoloso come il cadmio allo stato puro. Anche le lampadine a risparmio energetico sono temporaneamente esentate dall'applicazione della direttiva. j) alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese.

Prevenzione presenza sostanze pericolose nelle AEE (articolo 4 paragrafo 1)

Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le seguenti sostanze elencate nell’allegato II:

- Piombo (0,1 %) - Mercurio (0,1 %) - Cadmio (0,01 %) - Cromo esavalente (0,1 %) - Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) - Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

Le percentuali a fianco costituiscono i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei. Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi. Le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione saranno stabilite dalla Commissione con provvedimenti successivi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011. L’elenco delle sostanze di cui sopra può essere aggiornato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 della presente Direttiva.

Deroghe temporali agli obiettivi preventivi sulla presenza delle sostanze pericolose (articolo 4)

I divieti nelle percentuali stabilite per le sostanze pericolose elencate nel paragrafo precedente del presente commento si applicano:

- ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014. Si ricorda che per dispostivi medici si intende ai sensi della Direttiva 93/42/CEE qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il

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corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell'uomo a scopo di: diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano no sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi.

- ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016. Si ricorda che ai sensi della Direttiva 98/79/CE per dispositivo medico diagnostico in vitro si intende qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni: su uno stato fisiologico o patologico, o su un'anomalia congenita, oppure che consentano di determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentano di controllare le misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. S'intendono per contenitori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro.

- agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017. Si tratta degli strumenti di monitoraggio destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale

Materiali a cui non si applicano gli obiettivi preventivi sulla presenza delle sostanze pericolose (articolo 4 paragrafi da 3 a 6)

I divieti nelle percentuali stabilite per le sostanze pericolose elencate nel paragrafo precedente del presente commento non si applicano ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di: a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1/7/2006; b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017; f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione. Si ricorda che per cavi si intendono tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE. Per pezzi di ricambio si intende una parte distinta di un’AEE che può sostituire una parte di un’AEE. L’AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell’AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio

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I divieti nelle percentuali stabilite per le sostanze pericolose elencate nel paragrafo precedente del presente commento non si applicano al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1/7/2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1/7/2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. I divieti nelle percentuali stabilite per le sostanze pericolose elencate nel paragrafo precedente del presente commento non si applicano alle applicazioni elencate negli allegati III e IV alla presente Direttiva. Allegati che possono essere aggiornati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 5 della presente Direttiva. Sono stati aggiornati con le seguenti Direttive: Direttiva Delegata 2012/50/Ue80 della Commissione del 10 ottobre 2012. La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, ma si è potuto verificare che la sostituzione del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti è ancora tecnicamente impossibile. L’uso del piombo in questi materiali deve pertanto essere esentato dal divieto. Quindi la Direttiva 2012 /50/UE modifica l’allegato III alla Direttiva 2011/65 introducendo tra le sostanze pericolose esentate dal divieto quelle relative al Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti. Questa esenzione è valida fino al 21/7/2016 Direttiva delegata 2012/51/Ue81 della Commissione del 10 ottobre 2012. La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Si è potuto verifica che la sostituzione del cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali è ancora tecnicamente impossibile. L’uso del cadmio in questi fotoresistori deve pertanto essere esentato dal divieto. L’esenzione deve tuttavia essere limitata nel tempo in quanto sono in corso ricerche su tecnologie prive di cadmio ed entro la fine del 2013 potrebbero essere disponibili soluzioni sostitutive. Quindi la Direttiva 2012/52 ha modificato l’allegato III alla Direttiva 2011/65/UE introducendo tra le sostanze pericolose esentate dal divieto quelle relative al Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali. L’esenzione vale fino al 31/12/2013. Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/14/Ue che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 201482 Stesse esenzioni da queste altre Direttive relativamente però all’allegato IV83 della Direttiva 2011/65/UE :

80 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo ( in GUE 348L del 18/12/2012). 81 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio (in GUE 348L del 18/12/2012) 82 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore. (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0078.01.ITA

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Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/1/Ue84 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/2/Ue85 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/3/Ue86 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/4/Ue87 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/5/Ue88 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/6/Ue89 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/7/Ue90 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/8/Ue91 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/9/Ue92 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/10/Ue93 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/11/Ue94 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/12/Ue95 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/13/Ue96 Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/15/Ue97 83 Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo 84 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti (GUUE 9 gennaio 2014 n. L 4) 85 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020 (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 86 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la Tac e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e idroterapiche (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 87 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l'alluminio e l'acciaio in amplificatori di immagini radiografiche (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 88 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 89 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 90 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 91 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 92 che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori Squid, Nmr (risonanza magnetica nucleare) o Ftms (spettrometro di massa a trasformata di Fourier) (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 93 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 94 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020 (Gue 9 gennaio 2014 n. L 4) 95 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 96 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/Cee diversi dai defibrillatori di emergenza portatili (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 97 che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio

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Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/16/Ue98 Direttiva Delegata 2014/69/UE del 13 marzo 201499 Direttiva Delegata 2014/70/UE del 13 marzo 2014100 Direttiva delegata 2014/71/UE del 13 marzo 2014101

Direttiva delegata 2014/73/UE del 13 marzo 2014102 Direttiva delegata 2014/74/UE del 13 marzo 2014103 Direttiva delegata 2014/75/UE del 13 marzo 2014104 Direttiva delegata 2014/76/UE del 13 marzo 2014105 Le Direttive dal n. 69 al n. 76 del 2014 sono state recepite dal Decreto Ministero dell’Ambiente 25 luglio 2014.106. Secondo queste Direttive la esenzione vale fino al 31 dicembre 2018. Il Decreto 25 luglio 2014 è in attuazione dell’articolo 22 del DLgs 27/2014 che ha dato attuazione, come vedremo successivamente in queste note, alla Direttiva 2011/65/UE.

Soggetti obbligati ai sensi della presente Direttiva

I soggetti obbligati ad adempiere agli obblighi sopra esaminati (vedi in particolare commento all’articolo 4 paragrafo 1) sono in primo luogo i Fabbricanti (nel gergo della normativa italiana Produttori) intesi come qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. I fabbricanti possono nominare un Mandatario mediante mandato scritto inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un man- dato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività. Sono previsti altresì obblighi per: a) Distributori cioè qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un’AEE sul mercato; 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 98 che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb) (Guue 9 gennaio 2014 n. L 4) 99 che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali (GUUE n. L/148 del 28/5/2014) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0072.01.ITA 100 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro- channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) (GUUE n. L/148 del 28/5/2014) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0074.01.ITA 101 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements ) (GUUE n. L/148 del 28/5/2014) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0076.01.ITA 102 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (GUUE n. L/148 del 28/5/2014) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0080.01.ITA 103 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (GUUE n. L/148 del 28/5/2014) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0082.01.ITA 104 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 (GUUE n. L/148 del 28/5/2014) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0084.01.ITA 105 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa (GUUE n. L/148 del 28/5/2014) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.148.01.0086.01.ITA 106 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-26&atto.codiceRedazionale=14A07307&elenco30giorni=false

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b) Importatori cioè qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immetta sul mercato dell’Unione un’AEE originaria di un paese terzo.

Obblighi dei Fabbricanti (articolo 7)

Devono rispettare le prescrizioni relative ai divieti, nelle AEE immesse sul mercato, delle sostanze pericolose e senza superare i limiti delle percentuali come elencate nell’allegato II alla presente Direttiva, secondo le modalità indicate dall’articolo 7 della presente Direttiva. In particolare:

1. garantire il rispetto delle prescrizioni all’atto della progettazione e fabbricazione delle AEE e poi successiva produzione in serie fornendo la documentazione di cui all’allegato II modulo A della Decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:it:PDF ) .

2. una volta espletata la procedura di cui sopra i fabbricanti devono produrre una dichiarazione UE di conformità (ex articolo 13 e allegato VI alla presente Direttiva) e appongono la marcatura CE (ex articolo 15 della presente Direttiva) sul prodotto finito. Secondo l’articolo 16 salvo prova contraria, gli Stati membri presumono che le AEE munite di marcatura CE siano conformi alla presente direttiva

3. conservano la documentazione di cui ai due punti precedenti per 10 anni a decorrere dalla immissione dell’AEE sul mercato

4. tenuta di un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informino i distributori

5. indicare sull’AEE o documento allegato i propri riferimenti per essere rintracciati 6. se ritengono o hanno motivo di credere che un’AEE che hanno immesso sul mercato non sia

conforme alla presente direttiva adottino immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla

Obblighi dei Mandatari (articolo 8)

Non devono redigere la documentazione tecnica a cui sono soggetti i fabbricanti ma invece, sulla base del mandato scritto del fabbricante, devono almeno:

1. mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato dell’AEE;

2. a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un’AEE con la presente direttiva;

3. cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità alla presente direttiva delle AEE che rientrano nel loro mandato.

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Obblighi degli importatori (articolo 9)

Devono verificare di importatore AEE per i quali i fabbricanti hanno svolto le procedure di cui all’articolo 7 sopra commentato. In particolare secondo la Rettifica alla presente Direttiva (pubblicata in GUE del 14/2/2014 , vedi QUI http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0055:0055:IT:PDF ) che ha modificato detto articolo 9 lettera b) stabilendo per i fabbricanti oltre agli obblighi già prevista dall’articolo 9 anche che: “ g) i fabbricanti devono garantire che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE; h) i fabbricanti devono indicare sull’AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione contengono disposizioni per l’apposizione del nome e dell’indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;…”

Obblighi dei Distributori (articolo 10)

1. Si assicurano che l’AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui l’AEE deve essere immessa sul mercato.

2. Se ritengono che l’AEE non rispetta le prescrizioni e gli obblighi della presente Direttiva non devono immetterla sul mercato.

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Casi in cui gli obblighi dei Fabbricanti si applicano agli Importatori e ai Distributori (articolo 11)

Gli Stati membri provvedono affinché un importatore o distributore sia ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva e sia soggetto agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

Sanzioni (articolo 23)

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Recepimento (articolo 25)

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 2 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Abrogazione (articolo 26)

La direttiva 2002/95/CE, modificata dagli atti menzionati nell’allegato VII, parte A, è abrogata con effetto dal 3 gennaio 2013 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e d’applicazione indicati nell’allegato VII, parte B (12 agosto 2004).

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NORMATIVA NAZIONALE SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DELL E SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AEE 107

Oggetto

Il Dlgs in esame da attuazione alla Direttiva 2011/65/UE (per un commento vedi Rifiuti 2011 GUE n. 174L del 1/7/2011) e va ad integrarsi, nella nostra normativa nazionale in materia, modificandolo per la parte sostanze pericolose presenti nei RAEE, come vedremo, al DLgs 25/7/2005 n. 151 (per un commento vedi Rifiuti 2005 GURI n. . 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n. 135). In particolare il DLgs 151/2005 resta in vigore in relazione alla Direttiva 2002/96 sulla gestione dei rifiuti elettronici in generale.

Ambito di applicazione

Il DLgs 27/2014 si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) così definite dalla lettera a) comma 1 articolo 3: “le apparecchiature che dipendono108, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua”. In particolare l’allegato I (al presente DLgs riprendendo con leggerissime modifiche l’allegato IA del DLgs 151/2005) elenca le seguenti categorie di AEE: Categorie di AEE disciplinate dal presente decreto 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 8. Dispositivi medici109

107 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (14G00037) (GU Serie Generale n.62 del 15-3-2014) TESTO DLGS 27/2014 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-15&atto.codiceRedazionale=14G00037&elenco30giorni=false 108 “ ai fini di cui alla lettera a), 'che dipendono', in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste” (lettera b) comma 1 articolo 3) 109 “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il loro corretto funzionamento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione può essere assistita da questi mezzi, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di: 1) diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; 2) diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di un trauma o di un handicap; 3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; 4) intervento sul concepimento” (lettera a) comma 1 articolo1 DLgs 332/2000 Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

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9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali110 (da compresi in poi è una novità rispetto all’allegato IA del DLgs 151/2005) 10. Distributori automatici 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate (questa categoria non c’è nell’allegato IA del DLgs 151/2005). Si introduce quindi con questa ultima categoria il principio del catalogo aperto.

Apparecchiature a cui non si applica il DLgs 27/2014

Il presente decreto non si applica: a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;111 e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;112 f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;113 h) ai dispositivi medici impiantabili attivi114; i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati115 ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo

110 “strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale” (lettera cc) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014 111 “un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo” (lettera c) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014) 112 “Una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti” (lettera d) comma 1 articol 3 DLgs 27/2014) 113 “ le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.” (lettera gg) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014) 114 “qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento” (lettera c) comma 2 articolo 1 DLgs 507/1992 Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.) 115 Nelle seguenti attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore. I requisiti professionali sono definiti dal DM Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37 (vedi qui per il testo http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/03/20080122decreto_minsviluppoeconomico37.pdf?cmd%3Dart ) . Secondo il comma 2 e seguenti dell’articolo del DLgs 28/2011: “2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.

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2011, n.28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali; l) alle apparecchiature appositamente concepite per attività di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.

Divieti sostanze pericolose nelle AEE (commi 1 e 2 articolo 4)

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (30/3/2014), le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi116 e i pezzi di ricambio117 destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II e non devono superare i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei118: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) L’Articolo 6 del DLgs 27/2014 disciplina le modalità con le quali il Ministero dell’Ambiente può chiedere la modifica dell’allegato II Rispetto al DLgs 151/2005 quindi il divieto di uso delle sostanze pericolose da assoluto diventa relativo nel rispetto delle percentuali sopra riportate.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3. “ 116 “tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE” (lettera e) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014 117 “una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE e' ristabilita o é potenziata quando la parte e' sostituita da un pezzo di ricambio” (lettera ff) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014) 118 “un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi” (lettera v) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014)

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AEE a cui si applica il divieto ex comma 1 articolo 4 (comma 3 articolo 4)

a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014; b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016; c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.

AEE a cui non si applica il divieto ex comma 1 articolo 4 (comma 4 articolo 4)

1.cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di: a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006; b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017; f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione sulla base della domanda alla Commissione UE da parte fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, ai sensi dell'articolo 5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione. 2. al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. 3. alle applicazioni elencate agli allegati III119 e IV120.

Domande concessione revoca e proroga esenzioni dai divieti ex articolo 4 ( comma 1 articolo 5)

Il fabbricante121, il mandatario122, l'importatore123, il distributore124, può presentare alla Commissione europea domanda di:

119 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-d-lgs-27-2014-sostanze-pericolose-nei-raee 120 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-al-d-lgs-27-20144-esenzioni-divieti-sostanze-pericolose-nei-aee 121 “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio” (lettera f) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014 122 “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività” (lettera g) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014) 123 “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria di un Paese terzo” (lettera i) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014) 124 “qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato” (lettera h comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014)

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a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche; b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III; c) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV; d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV.

Modalità presentazione domande concessioni revoca e proroga esenzioni (commi 2- 4 articolo 5)

La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato V125. La domanda di rinnovo di un'esenzione è presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione in vigore. L'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.

Obblighi dei Fabbricanti (articolo 7)

Non si Sono più obblighi e responsabilità solo per i fabbricanti come vedremo nei prossimi paragrafi del presente commento. Vediamo comunque ora gli obblighi dei fabbricanti: 1. All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono il rispetto dei divieti sostanze pericolose nelle percentuali di cui all’allegato I 2. Predispongono la Documentazione Tecnica Di Prodotto necessaria (secondo le modalità definite dall’articolo 14126) ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della Decisione n. 768/2008/CE127.

125 Le domande di esenzione, proroga di esenzioni o, mutatis mutandis,revoca di esenzioni possono essere presentate da un fabbricante, da un suo mandatario o da qualsiasi operatore economico della catena di fornitura e devono riportare come minimo le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del richiedente e i dati per contattarlo; b) informazioni concernenti il materiale o componente e gli usi specifici della sostanza nel materiale/componente per il quale si richiede l'esenzione o la sua revoca, nonché le sue caratteristiche particolari; c) motivazione verificabile e ampiamente documentata per la domanda di esenzione, o la sua revoca, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5; d) analisi di eventuali sostanze, materiali o design alternativi basata sul ciclo di vita e che comprenda, ove possibile, informazioni riguardo a ricerche indipendenti, studi soggetti a controllo di esperti e attività di sviluppo condotte dal richiedente e analisi della disponibilità di siffatte alternative; e) informazioni riguardo all'eventuale preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio di materiali contenuti nei rifiuti di AEE e alle disposizioni relative al trattamento opportuno dei rifiuti ai sensi dell'allegato II della direttiva 2002/96/CE; f) altri dati pertinenti; g) le azioni proposte dal richiedente per sviluppare, chiedere di sviluppare e/o applicare eventuali alternative, tra cui un calendario di tali azioni; h) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare oggetto di proprietà industriale, corredato da motivazioni verificabili; i) all'atto della richiesta di un'esenzione, una proposta di formulazione chiara e precisa dell'esenzione stessa; l) una sintesi della domanda. 126 1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni. 2. La documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. 3. In seguito ad una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorità di vigilanza, questa può fissare un termine pari a trenta giorni.

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3. Qualora la conformità degli AEE ai divieti ex articolo 4 sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti redigono una Dichiarazione Ue Di Conformità128 e appongono la Marcatura Ce129 sul prodotto finito.130 4. Conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato. 5. Garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui é dichiarata la conformità delle AEE. 6. Mantengono un Registro Delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informano i distributori. 7. Garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE. 8. Indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato. 9. Se rilevano la immissione sul mercato di AEE non conformi al presente DLgs 27/2014, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; informano immediatamente L'autorità di Vigilanza Nazionale del Mercato131, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorità di vigilanza può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all'articolo 4 127 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008D0768-20080709&rid=1 128 “1. La dichiarazione UE di conformità attesta che é stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4. 2.La dichiarazione di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati all'allegato VI ed é aggiornata. Essa è redatta in italiano.” (articolo 13 DLgs 27/2014) 129 “La marcatura CE e' apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2. La marcatura CE e' apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.” (articolo 16 DLgs 27/2014) - “1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE siano conformi al presente decreto. 2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni del presente decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 ovvero a valutazioni in conformità a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.” (articolo 17 DLgs 27/2014) 130 È possibile presentare documentazione unica se inserita in altre procedure di validazione normate rigorosamente a livello UE 131 “1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformita' delle AEE alle disposizioni del presente decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della

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10. A seguito di una richiesta motivata della predetta Autorità di Vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale Autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.

Obblighi dei Mandatari (articolo 8)

Il Fabbricante può nominare un Mandatario mediante mandato scritto, quindi ad esso non si estendono, se nominato, gli obblighi di far rispettare i Divieti ex articolo 4 che restano a carico di chi ricopra il ruolo di Fabbricante. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.

Obblighi degli Importatori (articolo 9)

1. Immettono sul mercato solo AEE conformi al presente DLgs 27/2014.. 2. Prima di immettere un'AEE sul mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7 vedi sopra punti 6, 7 e 8 del Paragrafo specifico sugli obblighi del Fabbricante. 3. Se ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE non rispetti i Divieti ex articolo 4 del presente DLgs 27/2014, non la immettono sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informano il Fabbricante e le Autorità di Vigilanza Nazionale del Mercato. 4. Indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. 5. Mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informano i distributori. 6. Se rilevano difformità nell’AEE immesso sul mercato, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la predetta Autorità di Vigilanza del Mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 7. Conservano per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la mantengono a disposizione della predetta Autorità di

Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, nonche' dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008.” Per i poteri di controllo della Autorità di Vigilanza vedi articolo 20 DLgs 27/2014

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vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità. 8. A seguito di una richiesta motivata della predetta Autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale Autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato. .

Obblighi dei Distributori (articolo 10)

1. Curano che l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni informative sopra riportate. 2. Non immette sul mercato in’AEE che ritenga non conforme ai Divieti ex articolo 4 informa di ciò il fabbricante o l’importatore e l’Autorità di Vigilanza del Mercato 3. Assicurano l’adozione delle misure correttive (per ritirarla o richiamarla) nel caso in cui ritengano che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, e ne informano immediatamente la predetta Autorità di Vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 4. Forniscono, a seguito di una richiesta motivata della Autorità di Vigilanza, a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente DLgs 27/2014 e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.

Quando un Importatore/Distributore è ritenuto un Fabbricante (articolo 11)

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente DLgs 27/2014 ed é' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.

Obblighi di Fabbricante, Mandatario, Importatore e Distributore (articolo 12)

Notificano, su richiesta, all'Autorità di Vigilanza Nazionale del mercato di cui all'articolo 19 per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE; b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.

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Sanzioni (articolo 21)

Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. OBBLIGO VIOLATO RESPONSABILE SANZIONE132 Mancato rispetto dei divieti nelle AEE delle sostanze pericolose nelle tipologie e percentuali di cui all’allegato I

Fabbricante Importatore

sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

Immissione sul mercato di una AEE senza documentazione tecnica di prodotto (comma 2 articolo 7 e articolo 14)

Fabbricante Importatore

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Immissione sul mercato di una AEE senza Marcatura CE (articolo 17)

Fabbricante Importatore

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Mancato rispetto del divieto della Autorità di Vigilanza immissione dell'AEE, sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale, se riscontrata la irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione UE di conformità

Fabbricante Importatore

la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Immissione sul mercato di AEE senza marcatura CE (articolo 17)

Distributore sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Mancata notifica per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE di a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE; b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE. (articolo 12)

Fabbricante, Importatore Distributore

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro

Mancato rispetto obblighi seguenti: a) mantenere a disposizione dell'Autorità Nazionale di Vigilanza

Mandatario sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro

132 Salvo che il fatto costituisca reato

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del Mercato di cui all'articolo 19, la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'AEE; b) a seguito di una richiesta motivata della predetta Autorità' di Vigilanza, fornire a tale Autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con il presente DLgs 27/2014; c) cooperare con la predetta Autorità di Vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro mandato. (articolo 8) Violazione conservazione della Documentazione Tecnica e della Dichiarazione UE di Conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato (comma 4 articolo 7)

Fabbricante

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Mancata adozione misure correttive necessarie per rendere conforme la AEE se si accorge che è in contrasto con le norme del DLgs 27/2014 e mancata informazione alla Autorità di Vigilanza sia dei dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata (comma 6 articolo 9)

Importatore sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Mancata tenuta di un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e mancato informazione ai distributori (comma 6 articolo 7)

Fabbricante sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Mancata indicazione sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale

Importatore sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

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registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE (comma 4 articolo 9) Mancato rispetto della garanzia che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE. (comma 7 articolo 7)

Fabbricante Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro

Mancata indicazione sull'AEE oppure,ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. (comma 8 articolo 7)

Fabbricante sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

Norme transitorie e finali (articolo 24)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 3 (AEE a cui si applicano i Divieti ex commi 1 e 2 articolo 4) e 4 (AEE a cui non si applicano i Divieti ex commi 1 e 2 articolo 4), le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

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SEZIONE III

LA NORMATIVA PREVIGENTE

AI DLGS 27/2014 E 49/2014 CHE RESTA IN VIGORE

REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI A FINANZI ARE SISTEMI GESTIONE RAEE –

Decreto Ministero Ambiente 25 settembre 2007 n. 185133

E’ il decreto che istituisce (ai sensi dell’articolo 29 del DLgs 49/2014) e disciplina il registro nazionale dei soggetti a obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Il decreto era stato emanato sulla base dell’abrogato DLgs 151/2006 ed è stato modificato dal DLgs 49/2014 per adeguarlo alla nuova attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE.

Il Registro Soggetti che finanziano il sistema di gestione dei Raee

Il presente decreto istituisce il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) così come previsto dal DLgs 151/2005 (ora DLgs 49/2014). Il registro è finalizzato a controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato. E’ in base alle quote di mercato dei produttori che si stabiliscono le ripartizioni del finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE come previsto dagli articoli 6, 8 e 9 del DLgs 151/2005 (ora DLgs 49/2014).

Obbligati alla iscrizione al Registro

Il produttore che : 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non

è considerato " produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

133 (GURI n. 257 del 5-11-2007 )

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3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

Il contenuto del Registro

Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni: a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di

commercio (ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del DLgs 151/2005, ora articolo 29 DLgs 49/2014 il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, soggetto agli obblighi di finanziamento al sistema di gestione dei RAEE , può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza;

b) i dati comunicati : • dai produttori relativamente alle quantità e le categorie di apparecchiature elettriche

ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto (ex comma 6 articolo 13 dlgs 151/2005 ora articolo 25 DLgs 49/2014).

• Dai produttori relativamente alle quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici (ex comma 7 articolo 13 dlgs 151/2005, ora articolo 23 DLgs 49/2014)

c) una sezione dedicata allo elenco dei sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento

della gestione dei RAEE : • storici provenienti dai nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche

ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 (ora articolo 23 DLgs 49/2014);

• provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2OO5 (ora articolo 23 DLgs 49/2014);

• professionali cioè quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici (ora articolo 24 DLgs49/2014)

Sulla modalità di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi vedi articolo 7 del presente decreto .

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Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro (articolo 35 DLgs 49/2014)

Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo istituito con DM 25/9/2007 n.151 poi successivamente abrogato dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010 (vedi apposito Paragrafo presente Sezione del Commento) I dati del Registro sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del DLgs 151/2005 (ora vedi articolo 29 del DLgs 49/2014). Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Iscrizione dei Produttori al Registro

L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. L'iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (versione 2007 il prossimo 18 febbraio 2008: il termine entro il quale i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono iscriversi al Registro nazionale, o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato. I produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo.

Contenuto della iscrizione al Registro

a) l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività di produttore di RAEE così come definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 (ora lettera g) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014);

b) lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

c) per ciascuna categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’applicazione del DLgs 151/2005 (ora vedi allegati da I a IV al DLgs 49/2014), il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali,batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.

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d) le informazioni sui centri di raccolta,di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto, organizzati e gestiti da produttori e terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.15l, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;

e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea; f) le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie

di cui agli articoli 11 (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici) e 12 (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151;

g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.

Oneri relativi all'istituzione del Registro e dirit to di segreteria

Gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti oneri sono individuati con apposito decreto come previsto dallo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005,che ne stabilisce anche le modalità di versamento. L'iscrizione al Registro è assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalità telematica.

Comunicazione annuale dei Produttori di dati contenuti nel Registro

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati relativi:

a) alla quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto (vedi articolo 25 DLgs 49/2014)

b) alla quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici (vedi ora articolo 23 DLgs 49/2014)

I dati sono comunicati avvalendosi del MUD . Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (ora allegato I al DLgs 49/2014), come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo (ora allegato II al DLgs 49/2014):

a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali.

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b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.

Regime transitorio di avvio del DLgs 151/2005

A decorrere dal 1 settembre 2007 e sino alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attività previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti. Contestualmente all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE (apparecchi elettrici ed elettronici) attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151. In particolare secondo il comma 2 articolo 10 fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento. Il regime transitorio di cui sopra è definito mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'accordo di programma definisce in particolare:

a) esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

b) il finanziamento del periodo transitorio mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attività di trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) DLgs 151/2005 (centri di raccolta dei Comuni a cui conferiscono gratuitamente , detentori finali e distributori i e di trattamento dei RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare ai comuni alla fine del periodo transitorio. Una quota parte di tale importo sarà destinata alla realizzazione di centri di raccolta in aree non provviste;

c) l'onere di finanziamento di cui alla lettera b) sarà ripartito dai Sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE alla scadenza dei 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto (20/11/2007)

Si veda Accordo del Maggio 2008 tra ANCI e Centro di Coordinamento dei Sistemi collettivi RAEE. L’Accordo integrale e i documenti contrattuali che i Comuni e i soggetti da essi delegati per

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la gestione dei Centri di Raccolta dei RAEE dovranno sottoscrivere ed inviare al CdC RAEE per perfezionare l’iscrizione, sono consultabili sul sito www.cdcraee.it e sul sito ANCI (www.anci.it). Per informazioni sono a disposizione dei Comuni il Numero Verde ANCI 800 090 187 e il Numero Verde del Centro di Coordinamento RAEE 800 903 146.

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CENTRO DI COORDINAMENTO PER L'OTTIMIZZAZIONE D ELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SISTEMI COLLETTIVI

I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto 25/9/2007 n. 185 (20/11/2007) provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento (ex comma 8 articolo 13 al DLgs 151/2005, ora vedi lettera b) comma 1 articolo 15 e articolo 33134 e 34135 del DLgs 49/2014 e ). Con decreto ministeriale del 3 marzo 2010 é stato approvato lo statuto del Centro di coordinamento RAEE, deliberato dall'Assemblea consortile in data 21 luglio 2009136. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1(al presente decreto) si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema può essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (ora articolo 35 del DLgs 49/2014), esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico è tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attività relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti. Il Centro di coordinamento ha in generale il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. In particolare l’articolo 10 del presente decreto elencato una serie di compiti più specifici del Centro . L’articolo 11 del presente decreto disciplina l’organizzazione del Centro mentre l’articolo 12 disciplina le modalità di finanziamento delle attività del Centro di coordinamento. Vedi , nel Maggio 2008 ,l’Accordo tra Centro di Coordinamento Raee e Fise Assoraee (Associazione Recuperatori Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di Confindustria) per garantire omogenei livelli di trattamento e recupero dei rifiuti elettronici. L’accordo stabilisce gli standard tecnici, qualitativi e ambientali di riferimento per gli impianti di trattamento che intendono operare per conto dei Sistemi Collettivi. A livello operativo, l’Accordo (aperto a tutte le aziende di recupero RAEE) stabilisce che i Sistemi Collettivi possano selezionare i propri partner di trattamento esclusivamente tra quelli che abbiano superato un audit specifico dell’impianto condotto da certificatori terzi che ne attesti l’efficacia ambientale e il pieno rispetto delle normative vigenti. Oltre ad ASSORAEE, che con la stipula dell’accordo si è impegnata a promuovere l’applicazione e l’aggiornamento dello standard tecnico da parte delle imprese associate, l’intesa ha riscontrato il parere favorevole anche di altre associazioni del comparto riciclo. ANCORAEE (Associazione costituita nel 2003 all’interno di A.N.CO include le imprese impegnate nel recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici. Fonte: http://www.ass-anco.it ) nfatti ha aderito all’Accordo in data 30 giugno 2008, cui si è aggiunta il 15 luglio ASSOFERMET (Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini. Fonte: http://www.assofermet.it ) .

134http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=33&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art 135http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=34&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00064&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art 136 http://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=402881ae2015686d01201907ab1600af

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COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE DE I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONIC HE E SULLA GESTIONE DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI” (10 A05321) (GU n. 107 del 10-5-2010 )

Finalità del nuovo Comitato di Vigilanza

Con decreto 15 febbraio 2010137 é stato costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti Il decreto costituisce attuazione di quanto previsto dall’articolo 19 del DLgs 188/2008138 secondo il quale il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto. Tale norma che fa salvo il Decreto 15/2/2010 è ora contenuta nel primo comma dell’articolo 35 del DLgs 49/2014

Abrogazione del precedente Decreto Ministeriale 25/9/2007

Con l'entrata in vigore del presente decreto é stato abrogato il precedente decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2007, n. 233. Il decreto abrogato istituiva il Comitato Vigilanza solo per i RAEE.

Le funzioni del Comitato di Vigilanza RAEE secondo l’articolo 35 del dlgs 49/2014

Si rinvia al paragrafo che tratta del Comitato nella sezione La Normativa della Gestione dei RAEE del presente Commento

137 GURI n.107 del 10/5/2010 138 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (GURI n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268) come modificato dal DLgs 21/2011 (GURI n. 61 del 15-3-2011 )

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MODALITÀ FINANZIAMENTO RIFIUTI DA APPARECCHIATU RE DI ILLUMINAZIONE

Premessa il Decreto 12/572009

Il Decreto Ministero Ambiente 12/5/2009139 individua, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (ora vedi articolo 23 del DLgs 49/2014 apposito paragrafo nella Sezione La Normativa sulla Gestione dei RAEE nel presente Commento) , le modalità di finanziamento, da parte dei produttori delle sotto elencate apparecchiature, della gestione dei rifiuti :

• delle apparecchiature di illuminazione (ex allegato 1A, punto 5 del DLgs 151/2005 – ora allegato I punto 5 del DLgs 49/2014)

• della apparecchiature di illuminazione ( tra le quali tubi fluorescenti,sorgenti luminose fluorescenti compatte, sorgenti luminose a scarica ad alta intensità comprese sorgenti luminose a vapori di sodio,e ad alta pressione,e sorgenti luminose ad alogenuri metallici, sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione) ex allegato 1B, punto 5 DLgs 151/2005 (ora allegato II punto 5 del DLgs 49/2014).

Modalità di finanziamento

Il finanziamento è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle stesse. Essi adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti di tali apparecchi attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato (contributo). Le modalità di definizione del contributo sono distinte dall’articolo 3 del presente decreto per i tubi fluorescenti e dall’articolo 4 per sorgenti luminose fluorescenti compatte, sorgenti luminose a scarica ad alta intensità comprese sorgenti luminose a vapori di sodio,e ad alta pressione,e sorgenti luminose ad alogenuri metallici, sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. I produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al registro dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE (rifiuti elettronici), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresì, nel caso di appartenenza a più fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia. Secondo l’articolo 21401 della legge comunitaria 2009 la suddetta comunicazione è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 30 giugno 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale

139 (GU n. 151 del 2-7-2009 ) http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Rifiuti/2009/dm_12mag2009.htm 140 L’articolo 21 comma 1 della legge comunitaria 2009 è stato abrogato dall’articolo 42 del DLgs 49/2014 (vedi commento in Rifiuti Gestione 2014).

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Possibilità di indicare all'acquirente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione

I produttori di apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti e sorgenti luminose possono avvalersi della facoltà di indicare separatamente i costi per la raccolta , il trattamento il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (RAEE da apparecchi immessi sul mercato prima del 13/8/2005).

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MODALITÀ SEMPLIFICATE DI GESTIONE DEI RAEE

Il Decreto Ministero Ambiente 8 marzo 2010 n. 65141 disciplina le modalità semplificate delle procedure di ritiro/raccolta, di trasporto, iscrizione Albo Gestori, Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per:

1. RAEE domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici

2. RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici

Il presente Decreto è entrato in vigore il 19/6/2010. Non è stato abrogato dal DLgs 49/2014.

141 (10G0087) (GU Serie Generale n.73 del 28-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 30) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-05-04&atto.codiceRedazionale=010G0087&elenco30giorni=false

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IL GARANTE DELA PRIVACY SULLA GESTIONE SULLA GESTIO NE RAEE

Premessa il Provvedimento del Garante

Con provvedimento del 13/10/2008142 il Garante della Privacy interviene in materia di 1. reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2. smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici

Reimpiego e Riciclaggio dei RAEE In caso di reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le misure e gli accorgimenti volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali in esse contenuti, adottati nel rispetto delle normative di settore, devono consentire l'effettiva cancellazione dei dati o garantire la loro non intelligibilità. Tali misure, anche in combinazione tra loro, devono tenere conto degli standard tecnici esistenti e possono consistere, tra l'altro, in: Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici: 1. Cifratura di singoli file o gruppi di file, di volta in volta protetti con parole-chiave riservate, note al solo utente proprietario dei dati, che può con queste procedere alla successiva decifratura. Questa modalità richiede l'applicazione della procedura di cifratura ogni volta che sia necessario proteggere un dato o una porzione di dati (file o collezioni di file), e comporta la necessità per l'utente di tenere traccia separatamente delle parole-chiave utilizzate. 2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk) dei personal computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico (cd-rom, dvd-r) in forma automaticamente cifrata al momento della loro scrittura, tramite l'uso di parole-chiave riservate note al solo utente. Può effettuarsi su interi volumi di dati registrati su uno o più dispositivi di tipo disco rigido o su porzioni di essi (partizioni, drive logici, file-system) realizzando le funzionalità di un c.d. file-system crittografico (disponibili sui principali sistemi operativi per elaboratori elettronici, anche di tipo personal computer, e dispositivi elettronici) in grado di proteggere, con un'unica parola-chiave riservata, contro i rischi di acquisizione indebita delle informazioni registrate. L'unica parola-chiave di volume verrà automaticamente utilizzata per le operazioni di cifratura e decifratura, senza modificare in alcun modo il comportamento e l'uso dei programmi software con cui i dati vengono trattati. Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici: 3. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con programmi informatici (quali wiping program o file shredder) che provvedono, una volta che l'utente abbia eliminato dei file da un'unità disco o da analoghi supporti di memorizzazione con i normali strumenti previsti dai diversi sistemi operativi, a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco (precedentemente occupate dalle informazioni eliminate) sequenze casuali di cifre "binarie" (zero e uno) in modo da ridurre al minimo le probabilità di recupero di informazioni anche tramite strumenti elettronici di analisi e recupero di dati. Il numero di ripetizioni del procedimento considerato sufficiente a raggiungere una ragionevole

142 (GURI 9 dicembre 2008 n. 287) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-12-09&atto.codiceRedazionale=08A09158&elenco30giorni=false

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sicurezza (da rapportarsi alla delicatezza o all'importanza delle informazioni di cui si vuole impedire l'indebita acquisizione) varia da sette a trentacinque e incide proporzionalmente sui tempi di applicazione delle procedure, che su dischi rigidi ad alta capacità (oltre i 100 gigabyte) possono impiegare diverse ore o alcuni giorni), a secondo della velocità del computer utilizzato. 4. Formattazione "a basso livello" dei dispositivi di tipo hard disk (low-level formatting–LLF), laddove effettuabile, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del dispositivo e tenendo conto delle possibili conseguenze tecniche su di esso, fino alla possibile sua successiva inutilizzabilità; 5. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi, floppy-disk, nastri magnetici su bobine aperte o in cassette), in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni anche su dispositivi non più funzionanti ai quali potrebbero non essere applicabili le procedure di cancellazione software (che richiedono l'accessibilità del dispositivo da parte del sistema a cui è interconnesso).

Smaltimento di RAEE In caso di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, l'effettiva cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche può anche risultare da procedure che, nel rispetto delle normative di settore, comportino la distruzione dei supporti di memorizzazione di tipo ottico o magneto-ottico in modo da impedire l’acquisizione indebita di dati personali. La distruzione dei supporti prevede il ricorso a procedure o strumenti diversi a secondo del loro tipo, quali: • sistemi di punzonatura o deformazione meccanica; • distruzione fisica o di disintegrazione (usata per i supporti ottici come i cd-rom e i dvd); • demagnetizzazione ad alta intensità.

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DATI SULLA GESTIONE DEI R AEE IN SEDE UE

La Decisione della Commissione del 3 maggio 2005 ha stabilito le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE143 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (gue n. 119/l del 11/5/2005)

Informazioni e relazioni degli stati membri

Secondo il paragrafo 1 articolo 12 della direttiva 2002/96 : “ 1. Gli Stati membri redigono un registro dei produttori e raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul loro mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate negli Stati membri, nonché sui rifiuti raccolti esportati, per peso o, se non è possibile, per numero “. La tabella 1 della presente Decisione stabilisce le i formati con cui gli stati membri dovranno fornire le predette informazioni .

Recupero

Il paragrafo 2 dell’articolo 7 della direttiva 2002/96 stabilisce gli obiettivi di recupero per i RAEE secondo le diverse categorie di appartenenza. La presente Decisione introduce una tabella 2 compilando la quale gli stati membri forniscono la dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento dei suddetti obiettivi. L’articolo 2 della decisione aggiunge che “ Per la compilazione di detta tabella, gli Stati membri possono utilizzare una stima della percentuale media dei materiali che sono stati riutilizzati, riciclati e recuperati, quali i metalli, il vetro, la plastica e i componenti provenienti dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche “ .

Condizioni trattamento RAEE al di fuori dello stato membro e della CE

I commi 3 e seguenti dell’articolo 2 della direttiva in esame forniscono ulteriori condizioni in relazione agli obblighi di cui al paragrafo 5 articolo 6 della direttiva al fine di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui all’articolo 7 della direttiva

Modalità invio tabelle 1 e 2 allegate alla Decisione

Gli Stati membri inviano alla Commissione le tabelle 1 e 2 di cui all’allegato corredandole di una descrizione dettagliata delle modalità di compilazione dei dati e forniscono una spiegazione delle stime e della metodologia impiegate.

143 Ora vedi Direttiva 2012/19/UE