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D. Lgs. 49/2014

ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RAEE

federambiente

GIUSEPPE ABBENANTECoordinatore G.d.L. RAEE - PA

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RECEPIMENTO DIRETTIVA EUROPEA SUI RAEE

Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49

“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE)”

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ART. 4 – DEFINIZIONIDefinizioni innovate

Lettera g) PRODUTTORE: distinzione tra chi è stabilito nel territorio nazionale e chi in un altro Stato membro dell’UE. Specificato che è produttore anche chi commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi il proprio marchio

Lettera h) DISTRIBUTORE: aggiunto che nulla osta al fatto che un distributore sia anche produttore

Lettera l) RAEE DOMESTICI: aggiunta la specifica che i RAEE derivanti da apparecchiature che potrebbero essere usate sia in nuclei domestici che professionali sono comunque considerati domestici

Lettera z) RIFIUTO PERICOLOSO: richiama il D. Lgs. 152/06 e sostituisce la definizione “sostanze o miscele pericolose”

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Lettera dd) RACCOLTA DIFFERENZIATA: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione di “raccolta separata”

Lettera ee) RIUTILIZZO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione di “reimpiego”

Lettera gg) RECUPERO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione di “recupero di energia”

Lettera ll) TRATTAMENTO: ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sostituisce la definizione precedente

ART. 4 – DEFINIZIONIDefinizioni innovate

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ART. 5 – PROGETTAZIONE DI PRODOTTI

Richiamo al Programma nazionale di prevenzione

Promozione cooperazione tra produttori ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio

Sostegno al mercato dei materiali riciclati anche per produrre AEE

Applicazione all’INTERO CICLO DI VITA DELLE AEE

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ART. 6 – CRITERI DI PRIORITA’ NELLA GESTIONE

Nuovo articolo

1. Riutilizzo

2. Preparazione per il riutilizzo

3. Recupero

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ART. 7 – PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

Nuovo articolo

Ai sensi del D. Lgs. 152/06

Nei Centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al deposito preliminare dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo

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ART. 8 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

Conseguire obiettivi minimi Allegato V

Sistemi individuali o collettivi, uniformi sul territorio nazionale

Attraverso uno dei sistemi annualmente comunicano al MATTM l’ammontare del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. Al momento della vendita il produttore può applicare il contributo indicandolo separatamente e con possibilità di renderlo noto Inserita la possibilità che la presenza del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento può essere resa nota nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore finale

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ART. 9 – SISTEMI INDIVIDUALI

Il sistema deve essere riconosciuto dal MATTM

Deve operare su tutto il territorio nazionale

Deve fornire idonee informazioni agli utilizzatori finali

Deve intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE  Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è stata eliminata la possibilità di avvalersi delle modalità di gestione concordate con il Centro di coordinamento e la necessità di presentare lo studio sul ciclo di vita delle AEE. E’ stato invece inserito l’obbligo del possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit 

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ART. 9 – SISTEMI INDIVIDUALI

Il sistema deve essere riconosciuto dal MATTM

Deve operare su tutto il territorio nazionale

Deve fornire idonee informazioni agli utilizzatori finali

Deve intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE  Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è stata eliminata la possibilità di avvalersi delle modalità di gestione concordate con il Centro di coordinamento e la necessità di presentare lo studio sul ciclo di vita delle AEE. E’ stato invece inserito l’obbligo del possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit 

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ART. 10 – SISTEMI COLLETTIVI

Con l’adesione ad un sistema collettivo il produttore adempie ai propri obblighi

Possono partecipare: distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori previo accordo con i produttoriDevono garantire il ritiro dei RAEE dai CdR secondo indicazioni del CDC  Rispetto versioni in itinere dello schema di decreto legislativo è stato inserito l’obbligo del possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit

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ART. 11 – DEPOSITO PRELIMINARE PRESSO I DISTRIBUTORI

I distributori devono assicurare “Uno contro uno”

Informazione chiara all’utente (anche per vendita a distanza) sulla gratuità della suddetta operazione

Rientra nella fase della raccolta ex D. Lgs. 152/06 se effettuato presso il punto vendita o altro luogo ex Comunicazione art. 3 DMATTM 65/10 al fine del trasporto verso CdR o impianti trattamento se:

- Avvio ogni 3 mesi o al raggiungimento di 3.500 kg. Mai comunque superiore ad 1 anno. Quantitativo elevato a 3.500 kg per ciascuno dei Raggruppamenti 1, 2, 3 e 3.500 kg complessivi per Raggruppamenti 4, 5 se RAEE ritirati da trasportatori iscritti All’Albo- Luogo idoneo non accessibile a terzi, pavimentato, protetti da acque meteoriche e vento, pericolosi separati, apparecchiature integre

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ART. 11 COMMA 3 – UNO CONTRO ZERO

Riguarda i RAEE piccolissime dimensioni

Facoltativo per tutti ed obbligatorio per i distributori con superficie di vendita > 400 mq. Nelle versioni precedenti del decreto legislativo era riservato esclusivamente ai distributori con superficie di vendita > 400 mq

Punti di raccolta non subordinati a registrazione ed autorizzazione D. Lgs. 152/06 Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo viene previsto che, nelle more dell’adozione del Decreto ministeriale che disciplinerà le modalità semplificate per l’attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell’uno contro zero, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori allo scopo di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto fino al conferimento agli impianti di trattamentoGiuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

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ART. 12 – RD RAEE DOMESTICI

Richiamo alla densità di popolazione per l’adeguatezza dei sistemi di RD

Conferimento gratuito anche per gestori centri di assistenza tecnica

Inserita anche la possibilità di conferimento gratuito ai CdR per i RAEE detenuti presso LdR

RD prioritaria per apparecchiature per scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto legislativo viene inserita l’obbligatorietà della convenzione per quei comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo e vogliano conferire nel centro di raccolta di un altro comuneGiuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

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ART. 14 – TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fino al 31 dicembre 2015: 4 kg/anno*ab

Dal 1° gennaio 2016: 45% come rapporto tra RAEE raccolti e peso medio AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti

Dal 1° gennaio 2019: 65% rispetto al peso medio delle AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti o 85% rispetto ai RAEE prodotti

Commissione europea deve definire metodologia per calcolo RAEE prodotti. Nelle more, il MATTM di concerto con MSE, può definire una metodologia tenendo conto del ciclo di vita delle AEE

Monitoraggio conseguimento obiettivi è affidato ad ISPRA

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ART. 15 – RITIRO RAEE CONFERITI NEI C.D.R.

I produttori assicurano su tutto il territorio nazionale il ritiro sulla base delle modalità definite da:

Apposite convenzioni nel caso di sistemi individuali

CDC nel caso di sistemi collettivi

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ART. 19 – OBIETTIVI DI RECUPERO

Cernita e deposito che precedono le operazioni di recupero e riciclaggio non considerate

I titolari dei centri di raccolta dovranno annotare su apposita sezione del registro ex art. 190 comma 1 del D. Lgs. 152/06 il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in USCITA dai centri di raccolta (output). Rispetto alle versioni precedenti del decreto legislativo è stato eliminato l’obbligo riguardo alle suddette annotazioni in ENTRATA (input).

RIMANE CRITICITA’ SU MODALITA’ ANNOTAZIONI

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ART. 21 – SPEDIZIONI DI RAEE

Il trattamento può essere effettuato al di fuori del territorio nazionale se la spedizione è conforme a:

Regolamento CE 1013/2006 Spedizioni di rifiutiRegolamento CE 1418/2007 Esportazione rifiuti destinati al

recupero

Sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi solo se l’esportatore può dimostrare che il trattamento è avvenuto con gli stessi requisiti stabiliti dal D. Lgs.

Le spese per le analisi sulle AEE usate spedite all’estero sospettate di essere RAEE sono a carico dei soggetti responsabili delle spedizioni

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ART. 22 – VENDITA A DISTANZA

Se il venditore a distanza non risiede nel territorio italiano deve registrarsi direttamente o tramite rappresentante autorizzato che è responsabile del ritiro dei RAEE equivalenti (UNO CONTRO UNO)

I venditori a distanza, al fine di adempiere agli obblighi di ritiro gratuito, indicano in modo chiaro:I propri LdR o i luoghi convenzionati presso cui l’utilizzatore

può conferire i RAEE senza maggiori oneri di quelli che sosterrebbe nell’acquisto tradizionale

modalità di ritiro presso il luogo di consegna senza maggiori oneri di quelli che sosterrebbe nell’acquisto tradizionale

Senza tale indicazione il contratto di vendita non ha validità

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ART. 23 – FINANZIAMENTO RAEE DOMESTICI

Finanziamento ritiro e trasporto RAEE storici conferiti nei CdR + trattamento adeguato, recupero e smaltimento è a carico dei produttori in proporzione alla quota di mercato calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascuna apparecchiatura o per ciascun raggruppamento nell’anno solare di riferimento. Rispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto è stata eliminata l’opzione del calcolo delle quote di mercato tra numero di pezzi o peso delle AEE immesse sul mercato AEE IMMESSE DOPO IL 13 AGOSTO 2005I produttori possono adempiere:Sistema individualeSistema collettivo in base alla quota di mercato calcolata come

sopra APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE, DOMESTICHE E PROFESSIONALIFinanziamento a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercatoGiuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

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ART. 24 – FINANZIAMENTO RAEE PROFESSIONALI

STORICIA carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura in sostituzione di una equivalente

A carico del detentore negli altri casi IMMESSE DOPO IL 15 AGOSTO 2005A carico del produttore che ne assume l’onere per le AEE immesse sul mercato dopo tale dataPossibilità di accordi volontari tra produttori ed utenti non domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento che rispettino il D. Lgs

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ART. 26 – INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Poste all’interno delle istruzioni per l’uso delle AEE. Devono contenere informazioni su:

Obbligo di effettuare RDSistemi di ritiro dei RAEEModalità di consegna all’atto dell’acquisto del nuovo equivalenteModalità conferimento gratuito senza acquisto per RAEE di

piccolissime dimensioniEffetti nocivi delle sostanze presenti in caso di smaltimento

scorretto Il ruolo degli acquirenti nella RDSignificato dei simboli

 Se non sono previste istruzioni per l’uso, le informazioni sono fornite tramite apposite pubblicazioni o materiale informativo presso punto vendita Il gestore del servizio di raccolta fornisce informazioni su:

Le misure adottate per la RD dei RAEE Il ruolo dell’utilizzatore finale nel processo

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ART. 27 – INFORMAZIONE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

I produttori forniscono informazioni gratuite su preparazione per il riutilizzo e trattamento adeguato

Per ogni nuova tipologia di AEE immessa sul mercato per la prima volta le informazioni sono fornite entro 1 anno dalla data di immissione

Le informazioni devono indicare almeno: diverse componenti diversi materiali punto delle AEE dove sono presenti sostanze e miscele

pericolose Le informazioni sono fornite come MANUALI o STRUMENTI ELETTRONICI anche attraverso la banca dati del CDC Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

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ART. 28 – MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

Apposto sulle AEE deve identificare chiaramente il PRODUTTORE e che la AEE è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005

Deve contenere almeno:Nome del produttoreLogo del produttore, se registratoNumero di registrazione al Registro nazionale

Il produttore può adottare, in alternativa, sistemi a radio frequenza previa autorizzazione del Comitato di vigilanza e controllo

Deve essere apposto anche il simbolo ex Allegato IX (no in rifiuti indifferenziati)

Il marchio deve essere apposto sulla superficie della AEE o anche sotto una componente ma che può essere rimossa senza utensili Se per le dimensioni dell’AEE non è possibile apporre il marchio, lo stesso sarà apposto sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso

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ART. 29 – REGISTRO NAZIONALE

Vive Regolamento 25 settembre 2007 n. 185

Sezioni:Sistemi collettiviSistemi individuali riconosciutiIscrizione esclusivamente telematicaSi iscrive il produttore o rappresentante autorizzato

(risponde a tutti gli oneri, anche di iscrizione)Forniti i dati ex Allegato X con obbligo di aggiornamento

Il Registro deve fornire, sul proprio sito, link agli altri registri nazionali

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ART. 30 – RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

E’ nominato da produttore non avente sede in Italia

E’ responsabile dell’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore

Similmente, un produttore con sede in Italia che vende in un altro Stato membro dell’UE, nomina in quello Stato un rappresentante autorizzato

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ART. 31 – MONITORAGGIO

E’ a carico di Ispra (obiettivi, quantità e categorie di AEE immesse, RAEE esportati ecc.)

Ispra trasmette annualmente dati al MATTM

Il MATTM invia ogni 3 anni alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione della Direttiva. La prima relazione dovrà coprire il periodo 14/2/14 – 31/12/15

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ART. 33 – CENTRO DI COORDINAMENTO 1

Vive Regolamento 25/9/07 n° 185

Costituito da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici

Adesione entro 30 giorni dalla costituzione del sistema collettivo

Anche 2 componenti esterni: uno MATTM ed uno MSE

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. il CDC predispone un elenco degli impianti di trattamento (iscrizione obbligatoria mediante semplice comunicazione senza oneri): comunicano annualmente le quantità trattate entro il 30 aprile

Vi possono aderire anche i sistemi individuali, sia domestici che professionali (anche collettivi)

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ART. 33 – CENTRO DI COORDINAMENTOCOMPITI

Garantire il ritiro dei RAEE dai CdR su tutto il territorio nazionale

Collaborare alla definizione della metodologia per il trattamento adeguato

Supportare il Comitato di Vigilanza sulla definizione delle quote di mercato

Assicurare ritiri tempestivi dei RAEE

Rendicontare i dati sulla raccolta

Trasmettere i dati all’ISPRA

Stipulare Accordi con associazioni soggetti recuperatori per assicurare livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore

Monitorare i flussi di RAEE per categoria

Predisporre per ogni categoria un piano di prevenzione

Assicurare il trasferimento delle informazioni dai produttori agli impianti di trattamento

Acquisire i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti e ricevuti dai distributori

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ART. 35 – COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO

Vive Comitato istituito ai sensi art. 15 D. Lgs. 151/05 e art. 19 D. Lgs. 188/08

Assicura il monitoraggio sull’attuazione del D. Lgs.

Si esprime, in mancanza di specifica valutazione europea, sull’applicabilità o meno del decreto a tipologie di AEE non elencate negli allegati

Fornisce al MATTM le informazioni necessarie per la relazione triennale

Con Delibera, definisce i criteri per determinare le quote di mercato anche tenendo conto del diverso impatto ambientale delle AEE (si avvale del CDC)

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ART. 36 – COMITATO DI INDIRIZZO

Vive Comitato istituito ai sensi Regolamento 25/9/07 n. 185

E’ ricostituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs.

Supporto al Comitato di VigilanzaRispetto alle versioni in itinere dello schema di decreto è stato inserito l’obbligo di trasmettere annualmente al MATTM una relazione sull’andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE

Tredici membri:3 settore industria (almeno 1 settore recupero e trattamento)2 settore commercio1 settore artigianato1 settore cooperazione 2 Regioni1 Anci1 UPI1 Confservizi1 Consumatori

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ART. 37 – ISPEZIONE E MONITORAGGIO

Comprendono almeno:

Informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale

Spedizioni, con particolare riferimento alle esportazioni dei RAEE al di fuori dell’UE

Operazioni svolte presso gli impianti di trattamento

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I RAGGRUPPAMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA ITALIANA

R1 APPARECCHIATURE REFRIGERANTI

R2 GRANDI BIANCHI

R3 TV e MONITOR

R4 PICCOLI ELETTRODOMESTICI

R5 SORGENTI LUMINOSE

Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

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LE QUANTITA’ RACCOLTE NEL 2013

Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

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GLI ATTORI DEL SISTEMA

Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

CDCRAEEIl Centro di Coordinamento RAEE è costituito dai Sistemi Collettivi istituiti per la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). E’ finanziato e gestito dai produttori ed ha per oggetto l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. Il ruolo primario del Centro di Coordinamento è quello di garantire che tutto il Paese venga servito e che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in condizioni operative omogenee.

SISTEMI COLLETTIVII Sistemi Collettivi hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale.  I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 17 alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti altri invece si occupano di gestire più categorie di prodotto

AZIENDE DELLA RACCOLTASocietà per Azioni quasi sempre con capitali a maggioranza pubblici e molto spesso multiutilities (ambiente, acqua, energia) che si occupano della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e della gestione della maggior parte dei Centri di Raccolta presenti sul territorio nazionale. Sono raggruppate principalmente in due Associazioni: Federambiente (che raggruppa le grandi e piccole Imprese a proprietà pubblica) e Fise – Assoambiente (che associata Imprese private, quasi sempre di piccole dimensioni)

CENTRI DI RACCOLTAAree presidiate per le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

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SINERGIE E BUONI RISULTATI

Giuseppe Abbenante – Coordinatore G.d.L. RAEE

Nell’Accordo di Programma in scadenza, stipulato ai sensi del D. Lgs.151/2005, è stato costruito un sistema ove tutti i soggetti hanno cooperato per raggiungere obiettivi condivisi. I comuni hanno rafforzato la rete dei Centri di Raccolta, le aziende che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti hanno significativamente innovato sia le modalità della raccolta sia l’organizzazione delle isole ecologiche,i sistemi collettivi hanno costruito una struttura articolata e efficiente per assicurare in tutto il paese il ritiro dei RAEE, gli operatori della logistica e del trattamento hanno realizzato investimenti per assicurare standard ambientali, industriali e economici di livello europeo.Tutti gli attori si son fatti carico anche di compiti che la normativa non assegnava loro (un esempio per tutti: i produttori tramite il Centro di Coordinamento hanno supplito al mancato funzionamento del Comitato di Vigilanza e Controllo procedendo a assegnare e condividere le quote di mercato dei produttori, consentendo in questo modo l’avvio del sistema).