Corso resp 17 lezione - raee

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RAEE - ARGOMENTI TRATTATI 1. Stima del mercato rifiuti hi-tech 2. Il concetto di filiera gestione fine vita RAEE 3. Attori coinvolti e relative incombenze a seguito del D.Lgs. 151/2005 4. Qualificazione dei Gestori RAEE e trasparenza dei servizi relativi alle varie fasi della filiera

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RAEE - ARGOMENTI TRATTATI

1. Stima del mercato rifiuti hi-tech 2. Il concetto di filiera gestione fine vita RAEE3. Attori coinvolti e relative incombenze a

seguito del D.Lgs. 151/20054. Qualificazione dei Gestori RAEE e

trasparenza dei servizi relativi alle varie fasi della filiera

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Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle

direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature

elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, si

applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti

nelle categorie individuate nell'allegato 1 A al medesimo decreto,

purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono

nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B al

decreto individua invece, pur senza volere essere esaustivo, un

elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

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Ai fini dell’applicazione della norma per apparecchiature elettriche

ed elettroniche si intendono:

“le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento,

da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le

apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di

questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui

all'allegato 1 A e progettate per essere usate con una tensione non

superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la

corrente continua”

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

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Le finalità che il decreto si propone sono individuate dall’art. 1 del

medesimo; in particolare la volontà del legislatore è stata quella di

elaborare regole definite per:

• prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (RAEE)

• promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei

RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento,

• migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che

partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature,

• ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed

elettroniche

SCOPO DELLA NORMA

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La direttiva RoSH

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Per sostanze pericolose si intendono:piombopiombo (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) in quanto metallo cancerogeno;mercuriomercurio (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) in considerazione del fatto che provoca danni irreversibili al cervello , in particolare per la vista e l’equilibrio;cadmiocadmio (concentrazione in materiale omogeneo max 0,01 % in peso) poiché provoca danni funzionali irreversibili ai reni e all’apparato muscolo-scheletrico. È inoltre indiziato di come causa di leucemie;cromo esavalentecromo esavalente (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) in quanto provoca danni al DNA e alle membrane cellulari;bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE)bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) poiché sono sostanze tossiche per l’uomo (danni al cervello).

LE SOSTANZE OGGETTO DELLA RoHS

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Le concentrazioni sopra indicate si intendono riferite a ciascun

materiale omogeneo che compone il prodotto. Materiale omogeneo è

considerato il materiale che non può essere meccanicamente

disaggregato in altri materiali, per esempio attraverso azioni quali

taglio, compressione, molatura, abrasione.

Per chiarire il concetto, per materiale omogeneo si intende una

singola sostanza come la plastica, ad esempio l’isolante in PVC in un

cavo di rame isolato. Componenti come i condensatori, i transistor e

gli insiemi di semiconduttori non sono “materiali”, ma insiemi di

materiali diversi.

CONCETTO DI MATERIALE OMOGENEO

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UN INSIEME DI SEMICONDUTTORI È COSTITUITO DA DIFFERENTI

MATERIALI OMOGENEI:

UN ESEMPIO CONCRETO

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APPLICAZIONI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Sostanza Esempi di applicazionePiombo (Pb) Leghe per saldatura

Rivestimenti capicorda sui componenti (per es. rivestimento del supporto dei conduttori)Vernici (sotto forma di pigmento o come essiccante)PVC (come stabilizzante)Rivestimenti galvanici e zincature

Mercurio (Hg) LampadaSensori, termostati, interruttoriRelèTavole di cablaggio per stampaApparecchi per telecomunicazioniCellulari

Cadmio (Cd) Rivestimenti galvaniciLeghe per saldatura speciali (per es. per alcuni tipi di fusibili)Contatti elettrici, relè e interruttoriPVC (come stabilizzante)Materie plastiche, vetro e pigmenti per ceramicaAlcuni vetri e materiali ceramici

Cromo esavalente (Cr IV) Rivestimenti passivanti sui metalliVernici e rivestimenti resistenti alla corrosione (per es. placche d’acciaio)Elemento decorativo e indurente per contenitori d’acciaio.

Bifenili polibromurati (PBB) Ritardanti di fiamma nelle materie plastiche

Difenile polibromurato (PBDE)

Ritardanti di fiamma nelle materie plastiche

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Le responsabilità derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 151/05 fanno capo al produttore delle apparecchiature così definito:

• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata, costruisca e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche con il proprio marchio;

• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata, rivenda con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;

• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata, importi o esporti a livello professionale apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno stato membro.

Chiunque, Chiunque, dopo il 1° luglio 2006dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove , immette sul mercato AEE nuove contenenti sostanze pericolose, è punito con la sanzione contenenti sostanze pericolose, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 per ciascuna amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da € 30.000,00 ad € apparecchiatura immessa sul mercato oppure da € 30.000,00 ad € 100.000,00 100.000,00

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

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Non esistono esenzioni alla Direttive RAEE. La legislazione RoHS non si

applica invece:

• Alle categorie 8 e 9 dell’allegato 1A

• alle attrezzature industriali fisse di grandi dimensioni(macchinari o sistemi

costituiti da una combinazione di apparecchiature, sistemi o prodotti,

ciascuno dei quali è costruito e destinato ad essere usato solo in

applicazioni industriali fisse)

• ai pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature elettriche ed

elettroniche (AEE) immesse sul mercato prima del 01/07/06, e ai

componenti sostitutivi di espansione delle capacità e/o di upgrade delle

AEE immesse sul mercato prima del 01/07/06

• al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato prima del 01/07/2006

ESENZIONI IN ESSERE

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• Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti della direttiva RoHS:

• Mercurio nelle lampade fluorescenti compatte in quantità non superiori a 5 mg per lampada.

• Mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi generici in quantità non superiori a alofosfato 10 mg, trifosfato con tempo di vita normale 5 mg, trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg.

• Mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi speciali.• Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate in questo

allegato.• Piombo nel vetro di tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi

fluorescenti.• Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di

piombo in peso, nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e nelle leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.

ESENZIONI IN ESSERE

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• Piombo in leghe di saldatura ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo).

• Piombo nelle saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010).

• Piombo nelle saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione e trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni.

• Piombo nei componenti elettronici ceramici (per esempio dispositivi piezoelettrici).

• Cadmiatura, fatta eccezione per le applicazioni vietate ai sensi della direttiva 91/338/CEE (1), che modifica la direttiva 76/769/CEE (2) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di determinate sostanze e preparati pericolosi.

• Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento.

ESENZIONI IN ESSERE

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• 10-BDE

• mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi speciali

• piombo nelle saldature per server, sistemi di memoria e di

memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate

alla commutazione, segnalazione e trasmissione, nonché gestione

di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un

limite di tempo specifico per l'esecuzione)

• lampadine elettriche, in via prioritaria, per stabilire quanto prima

se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.

ESENZIONI IN DISCUSSIONE

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• Piombo usato nei connettori ad altissima densità a inserzione meccanica su scheda.

• Piombo usato come materiale di rivestimento di C ring nei moduli di conduzione termica.

• Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.• Piombo nei ricetrasmettitori ottici per applicazioni industriali.• Piombo in saldature composte da più di due elementi per la

connessione tra i piedini e l'involucro dei microprocessori con un contenuto in piombo superiore all'85% rispetto al contenuto in stagno-piombo (esenzione proposta fino al 2010).

• Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica all'interno di determinati circuiti integrati flip chip (esenzione proposta fino al 2010).

• Piombo in semicuscinetti e boccole in piombo-bronzo.

FUTURE ESENZIONI POSSIBILI

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IL CICLO DEL BENE TECNOLOGICOIL CICLO DEL BENE TECNOLOGICO

Filiera dellaFiliera dellavenditavendita

Filiera delFiliera delrecuperorecupero

FabbricantiFabbricantiImportatoriImportatoriDistributoriDistributoriDealerDealer

RaccoltaRaccoltaTrattamentiTrattamentiRecuperoRecuperoSmaltimentoSmaltimento

ProduzioneProduzione Fine vitaFine vita

Utilizzatore del prodottoUtilizzatore del prodotto = Utente del servizioUtente del servizio

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FILIERA GESTIONE FINE VITA RAEE

Ritiro, trasporto e conferimento

Stoccaggio, smontaggio e cernita

Centri di trattamento

Recuperatori Metalli

Recuperatori Plastiche

Recuperatori Componenti

Smaltitori materiali non recuperabili

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Principali prodotti cui si fa riferimento nellePrincipali prodotti cui si fa riferimento nelleIL CAMPO DI APPLICAZIONE

Grandi elettrodomesticiGrandi elettrodomestici

Piccoli elettrodomesticiPiccoli elettrodomestici

Apparecchiature informatiche e di telecomunicazioneApparecchiature informatiche e di telecomunicazione

Apparecchiature di consumoApparecchiature di consumo

Apparecchiature di illuminazioneApparecchiature di illuminazione

Strumenti elettrici ed elettroniciStrumenti elettrici ed elettronici

Giocattoli e apparecchiature per sport / tempo liberoGiocattoli e apparecchiature per sport / tempo libero

Apparecchiature mediche Apparecchiature mediche (non per i RoHS)(non per i RoHS)

Strumenti di monitoraggio e di controllo Strumenti di monitoraggio e di controllo (no RoHS)(no RoHS)

Distributori automaticiDistributori automatici

Direttive 2002/96 sui RAEE e 2002/95 sui ROHS:Direttive 2002/96 sui RAEE e 2002/95 sui ROHS:

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D. Lgs. 151 del 25 luglio 2005Recepisce entrambe le Direttive UE sui RAEE e sui RoHS, unendole insieme.Pone degli obblighi a carico dei Produttori.Impone nuovi requisiti ai Gestori del fine vita tecnologico.Concede ai Distributori la facoltà di decidere se considerare subito rifiuto l’apparecchiatura ritirata oppure in un secondo momento.Congela e rimanda tutte le disposizioni emanate al 13 agosto 2006.

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( Pubblico : P.A. , Enti Locali , etc. )( Pubblico : P.A. , Enti Locali , etc. )( Privato : Industria, Servizi, Commercio)( Privato : Industria, Servizi, Commercio)

ATTORI COINVOLTI

* Chiunque fabbrica e vende aee col suo marchio o rivende col * Chiunque fabbrica e vende aee col suo marchio o rivende col proprio marchio aee prodotte da altri o importa aeeproprio marchio aee prodotte da altri o importa aee

1 -1 - Produttori Produttori

2 - Gestori fine vita2 - Gestori fine vita

3 - Utenti3 - Utenti

[Iscrizione nel Registro Produttori][Iscrizione nel Registro Produttori]

[Iscrizione nella Sezione Albo Smaltitori [Iscrizione nella Sezione Albo Smaltitori

con con requisiti e modalitàrequisiti e modalità particolari] particolari]

[Sia Domestici che Professionali][Sia Domestici che Professionali]

(Fabbricante , Importatore , Assemblatore, Distributore)(Fabbricante , Importatore , Assemblatore, Distributore)

(Operatore specialista , Service , Canale)(Operatore specialista , Service , Canale)

**

2020

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competenza tecnica e trasparenza nelle procedure di lavoro;competenza tecnica e trasparenza nelle procedure di lavoro;

osservanza delle informative del costruttore;osservanza delle informative del costruttore;

RESPONSABILITA’1 -1 - Produttori Produttori

2 - Gestori fine vita2 - Gestori fine vita

3 - Utenti3 - Utenti

predisposizione progettuale al fine vita;predisposizione progettuale al fine vita; informazioni tecniche per la dismissione;informazioni tecniche per la dismissione; organizzazione per lo smaltimento.organizzazione per lo smaltimento.

rispetto delle Leggi;rispetto delle Leggi;

garanzia di eco-compatibilità nelle attività.garanzia di eco-compatibilità nelle attività.

correttezza nella dismissione;correttezza nella dismissione;

selezione di un idoneo gestore fine vita.selezione di un idoneo gestore fine vita.

**

2121

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INCOMBENZE ATTORI COINVOLTIProduttori:- predisposizione progettuale al fine vita;- informazioni tecniche per la dismissione;- oneri economici e di organizzazione per lo smaltimento;- cooperazione con idonei gestori fine vita.Distributori:- facoltà decisionale in fase di accettazione bene dismesso.Gestori fine vita:- rispetto delle Leggi vigenti in materia rifiuti;- competenza tecnica e trasparenza nelle procedure;- sicurezza ed eco-compatibilità nelle attività.Utenti:- osservanza delle informative del produttore per una

corretta dismissione.

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FABBRICANTI

UTENTI FINALI

Distributori

Rivenditori

Gestori fine vita

Microraccolta

IL FLUSSO DI A/R DEI PRODOTTI OGGI

Macroraccolta

Impianti di recuperoDiscariche autorizzate

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RAEERAEERAEERAEEROHSROHS

CONSEGUENZE DEL DECRETO SUL FLUSSO OPERATIVO

Utenza

- Tutto il ciclo di vita è coinvolto -- Tutto il ciclo di vita è coinvolto -ROHSROHS

Progettazione Produzione Vendita Fine vita

2222

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Microraccolta rifiuti hi-tech Microraccolta rifiuti hi-techMicroraccolta rifiuti hi-tech(ritiro, trasporto e stoccaggio)(ritiro, trasporto e stoccaggio)

Fornitura beni hi-tech

Utentehi-tech

Rivenditorehi-tech

Fornitura beni hi-techFornitura beni hi-techRivenditore

hi-techUtentehi-tech

LA MICRORACCOLTAServizio di dismissione beni hi-tech = servizio post-venditaServizio di dismissione beni hi-tech = servizio post-venditadi gestione fine vita rifiuti hi-tech: 1° step di gestione fine vita rifiuti hi-tech: 1° step microraccolta microraccolta

La microraccolta diventa la “fase prima” del fine vita ed La microraccolta diventa la “fase prima” del fine vita ed un business come nuovo servizio a valore aggiuntoun business come nuovo servizio a valore aggiunto

2525

Page 26: Corso resp   17 lezione - raee

SERVIZI DI GESTIONE FINE VITASERVIZI DI GESTIONE FINE VITA

Sono attivabili come attività che risolvono all’utenza le problematiche Sono attivabili come attività che risolvono all’utenza le problematiche derivanti dalla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche:derivanti dalla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

Vendita usato revisionato e per assistenza tecnica Vendita usato revisionato e per assistenza tecnica ((ReimpiegoReimpiego) )

d. d. Trattamenti Trattamenti per recupero mpsper recupero mps

a. Ritiro, trasporto e conferimento (a. Ritiro, trasporto e conferimento (microraccoltamicroraccolta))

b. b. StoccaggioStoccaggio per conto terziper conto terzi

c. c. PretrattamentoPretrattamento: smontaggio e cernita per conto terzi: smontaggio e cernita per conto terzi

Beni da ricondizionare:Beni da ricondizionare:

2626

Possono essere svolti solo da operatori autorizzati per obblighi di legge.Possono essere svolti solo da operatori autorizzati per obblighi di legge.

Page 27: Corso resp   17 lezione - raee

IL CICLO VITA DEL BENE TECNOLOGICO

Filiera dellavendita Filiera del

recupero

- Fabbricanti- Importatori- Distributori- Dealer e Punti vendita

- Raccolta- Stoccaggio- Trattamenti di recupero- Smaltimento

Produzione Fine vita

Utilizzatore del prodotto = Utente del servizio

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PERCHE’ E COME SCEGLIERE L’OPERATORE QUALIFICATO

Requisiti fondamentali del Gestore fine vita:– Autorizzazione alla gestione dei rifiuti

(D.Lgs. 22/1997)– Corso di validità delle autorizzazioni– Codici CER compresi nell’autorizzazione

Requisiti qualificanti del Gestore fine vita:– Sistema Qualità certificato (ISO 9001:2000)– Sistema Qualità di gestione ambientale (ISO 14001)– Sistema di gestione per la sicurezza e la salute

(OHSAS 18001)

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Centri di raccolta comunali

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Page 36: Corso resp   17 lezione - raee

Questioni aperte

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Questioni aperte

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Questioni aperte

Page 39: Corso resp   17 lezione - raee

Criticità per la distribuzione

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Criticità per la distribuzione

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Criticità per il cliente