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Ufficio stampa Rassegna stampa lunedì 20 febbraio 2012 Pagina 1 di 21

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Ufficio stampa

Rassegna stampalunedì 20 febbraio 2012

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Il Resto del Carlino Bologna

Il Sole 24 Ore

Italia Oggi

INDICE

QS Rappresentativa Allievi Da Franchi a Secchieri, ecco tutti i convocati20/02/12 Sport 3

QS C regionale Anzola conquista la vetta. Sprint finale di Mini, Sciarabba, Bonetti e Mastella20/02/12 Sport 4

NORME E TRIBUTI: L'Imu non risparmierà i fabbricati rurali20/02/12 Pubblica amministrazione 5

Partenza al ralenti per la cedolare affitti20/02/12 Pubblica amministrazione 6

NORME E TRIBUTI: Pieno di novità al volante20/02/12 Pubblica amministrazione 8

NORME E TRIBUTI: Giurisprudenza già avanti sui sinistri letali20/02/12 Pubblica amministrazione 10

NORME E TRIBUTI: Lo stop ai Tir cambia calendario20/02/12 Pubblica amministrazione 11

NORME E TRIBUTI: Al volante anche a 17 anni20/02/12 Pubblica amministrazione 13

NORME E TRIBUTI: Due ruote solo con la targa20/02/12 Pubblica amministrazione 15

Per gli uffici pubblici la vera sfida è il dialogo20/02/12 Pubblica amministrazione 16

NORME E TRIBUTI: Personale, tetto omnibus alle partecipate20/02/12 Pubblica amministrazione 17

NORME E TRIBUTI: Segretari comunali, stop alla doppia maggiorazione20/02/12 Pubblica amministrazione 18

NORME E TRIBUTI: No all'ingresso in Comune degli assunti dalle società20/02/12 Pubblica amministrazione 19

NORME E TRIBUTI: Limitazioni su più livelli al lavoro flessibile20/02/12 Pubblica amministrazione 20

Ruolo di primo piano agli enti territoriali e locali20/02/12 Pubblica amministrazione 21

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press I 20/02/2012

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press LITE il Resto del Carlino 20/02/2012 Bologna

, n:gonake Anzola conquista Bologna

TORNA IN TESTA momentaneamente Anzo-la (la capolista suala riposava) che supe-ra in un match strano Montecchio, I ragazzi dl Binelli mantengono la gara in equilibri() sino al 30' (53 53), poi inseriscono la quinta e volano via; il parziale di 27-12 nell'ultimo quarto paria da solo. Decisive le giocate di Mini, Sciarabba, Bonetti e MaSteila.

La vetta. Sprint finale di MnL 5 Non sì rialzano piu Budrio e i Gardens scon- fitte rispettivamente da (7,astelfranco e Medi- cina, L'E' Vita esce subito dal marci .] (1 1 -28 al 10'), Ma torna in gioco (41-50 al 29') grazie a Piazzi e Vettore, poi manca la lucidità per completare l'opera, li derby, una sorta di te-sta-coda, vede gli ospiti far esordire 'l'assilla-ri (10 punti rtia noti trovare dal pivot Carlot-

ia abba Bonetti e Mastelta ta il giusto apporto e Medicina si mostra,Mdi-gesta: A•Stis 'eri e t,aprara non anno sec.•liti.

NON COGLIE l'occasione 12 Pontevecchio, il ( in quel di Nlassa Lombarda costa la t

girone B: Trombetti e P testa

del bolognesi in arentl guidali° i , n testa per 32, poi Massa con i ZOna trionfa. a

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ANZOLA1 Venturi 3, Chessari, Bo-netti 11, Fiorini, Lambertini, Fran-chini 4, Bortolani 7, Mini 21, Ma- stella 13, Sciarabba 21, Alt. Binel-

ARENAz Grisendi 11, Astolfi 6, Vil-la, Brogio 4, Serri 11, Bartoli 6, Basso 6, Folloni 12, Gaia 3, Reggia-ni 6 . Alt Ligabue. ArbItrI: Piazza e Tugnoti. Note z parziali 23-25; 42-42; 53-53.

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La manovra Monti assoggetta all'Imu anche i fabbricati rurali, che nel sistema Ici erano, invece, esclusi da tassazione, in quanto la loro capacità contributiva era considerata come compresa nel reddito dominicale del terreno: in tal senso, la volontà di assoggettare a imposta tutte le costruzioni rurali viene peraltro riconfermata chiaramente dal comma dell'articolo 13 del Dl 201/2011, nella parte in cui esso abroga il

comma i-bis dell'articolo 23 del Dl 207/2008 (convertito con modifiche dalla legge 14/2009), il quale disponeva che detti immobili non dovessero essere neppure considerati «fabbricati». Il Dl 201/2011 attua, in ogni caso, una differenziazione all'interno di tale macroclasse, in quanto: tw i fabbricati strumentali sono distintamente considerati dalla norma e secondo questa assoggettati a imposizione con un'aliquota ordinaria già di

favore (0,2%, rispetto al 7,6 per mille di legge e alla misura agevolata dello 0,4% riservata all'abitazione principale), che può però essere ulteriormente abbattuta fino alla metà (0,1%), previa apposita delibera comunale: la nuova imposta colpirà perciò costruzioni quali i fabbricati destinati al ricovero degli animali, i magazzini dei prodotti agricoli, le serre, i locali destinati al ricovero degli attrezzi, gli impianti di produzione di energia mgdiante risorse agroforestali o fótòvoltaiche, con una base imponibile determinata sulla base della rendita;

le abitazioni rurali, proprio per il loro non essere

richiamate espressamente, scontano l'Imu secondo il trattamento usualmente riservato a tutti gli altri fabbricati classificati nel gruppo catastale «A» e, pertanto, con aliquota dello 0,4% e possibilità di detrazione se costituiscono la «prima casa» del soggetto passivo o dello 0,76% nelle altre ipotesi: sono colpite, pertanto, anche in questo caso sulla base della rendita catastale, le case destinate ad abitazione del contadino, come pure quelle utilizzate dai suoi eventuali dipendenti.

Testo tratto dal volume di «Fisco facile» oggi in edicola

C RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRELIEVO SIIGLI IMMOBILI

L'Imu non risparmierà i fabbricati rurali

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Il Sole12

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Eleonora Della Ratta Cristiano Dell'Oste

Se non proprio un fallimen-to, di sicuro è una falsa partenza. Tra giugno e luglio, gli acconti della cedolare secca sugli affitti hanno fruttato allo Stato 329 mi-lioni di euro. Cifra che, grazie al saldo da versare nei prossimi mesi, dovrebbe arrivare a poco meno di 500 milioni per tutto il 2011. Tanto per dare un'idea, il di-partimento delle Finanze - nelle audizioni in vista del decreto le-gislativo sul fisco municipale -aveva previsto 2,6 miliardi. Cin-que volte tanto.

I dati sono ancora parziali, e vanno letti con cautela, ma con-

EFFETTI IN BILANCIO La perdita di 170 milioni a carico dell'Erario potrebbe essere azzerata grazie alEemersione delle locazioni irregolari

sentono di fare un paio di con-getture. Primo: la nuova tassa piatta, per ora, non sembra aver convinto moltissimi dei 2 milioni di proprietari di case affittate. Secondo: l'emersione delle locazioni in nero è stata in-feriore alle attese.

Oggi è impossibile capire quanti di coloro che hanno scel-to la cedolare siano proprietari che già affittavano in regola e quanti, invece, siano usciti dal sommerso spinti dai vantaggi della nuova imposta (o dal timo-re delle sanzioni). Per saperlo, servirebbe un'elaborazione del-le Entrate, che però -fanno sape-re dagli uffici - non potrà arriva-re prima della presentazione del 730 e di Unico 2012, così da poter conteggiare le opzioni

esercitate sui vecchi contratti. Per adesso, quindi, si può so-

lo ragionare per scenari. Se tut-ti coloro che hanno optato per la tassa piatta fossero soggetti che pagavano già le tasse, lo Sta-to perderebbe circa 170 milioni, pari al risparmio "regalato" dal-la cedolare rispetto alla tassa-zione ordinaria. Se invece fosse-ro tutti evasori pentiti, l'Erario incasserebbe quasi 5oo milioni di euro in più.- Ma, tra le due, quest'ultima pare l'ipotesi me-no probabile. D'altra parte, ra-giona il dirigente di un'associa-zione della proprietà edilizia, «tra i titolari di vecchi contrat-ti, moltissimi hanno atteso». E la stessa cosa dev'essere succes-sa anche per gli inquilini, che pure dal 7 giugno 2011 hanno la possibilità di denunciare i pa-droni di casa ottenendo un affit-to superscontato .

Il numero di denunce è anco-ra ridotto secondo Aldo Rossi, segretario nazionale e responsa-bile dell'ufficio legale del Sunia: «Da luglio a oggi sono circa mil-le gli inquilini che si sono rivolti ai nostri uffici con la volontà di denunciare i proprietari che non hanno registrato il contrat-to o che non hanno mai stipula-to accordi scritti. Dopo la fine del periodo di sanatoria, duran-te il quale a noi non risulta alcu-na regolarizzazione spontanea, solo il 10-15% dei proprietari ha contattato il proprio inquilino proponendo un contratto, alme-no tra i casi sottoposti alla no-stra attenzione». D'altra parte, la denuncia è davvero in discesa solo per chi ha in mano un con-tratto scritto e non registrato. Gli altri inquilini devono procu-rarsi delle prove (bollette, po-sta, testimonianze) e rischiano di essere trascinati in tribunale dal proprietario.

«MMNIMIONSINO

NOI E GLI ALTRI

I tributi

REGNO UNITO

/0

La estainp duty 1 redditi di locazione sono sempre tassati ad aliquota marginale, mai! proprietario può dedurre dall'imponibile le spese sostenute per la casa (ad esempio, per lavori di .

riparazione). In Italia, invece, la deduzione forfettaria per chi resta regime ordinario ed è dei tutto assente per chi sceglie la cedolare. Oltre all'imposta sui redditi, c'è la stamp duty dell'I% sul canoni oltre 125mila sterline

i a FRANCIA

5-4596 Le aliquote Tassazione ad aliquota marginale (clal5 al 45%) co deduzione analitica delle spese e tassa sulla pubblicit fondiaria, A carico dell'inquilino è prevista la

calcolata su [valore catastale e variabile a seconda delle città

60 /6 La deduzione La tassazione è ad aliquota marginale, con possibilità di dedurre le spese ma dal 60 ai 100% a seconda del casi

Senza dimenticare che i reddi-ti dichiarati avolte sono così bas-si da escludere la convenienza del nuovo tributo. Nel 2008 -uni-co anno per cui l'elaborazione è stata effettuata da Territorio e Fi-nanze - quasi il 60% dei titolari di abitazioni locate ha dichiara-to redditi fino a 26mila euro: un importo che rende il regime ordi-nario più vantaggioso della cedo-lare in un caso su tre (si veda Il Sole 24 Ore del 14 marzo 2011).

Tornano alla mente, allora, le parole del direttore delle Entra-te, Attilio Befera, secondo cui la cedolare può generare un mi-liardo di maggiori incassi per lo Stato grazie all'emersione del nero, ma in tempi lunghi.

Forse, però, qualcosa sta cam-biando, almeno a giudicare dal trend delle ultime settimane. «Abbiamo riscontrato più ri-chieste di informazioni e più pratiche avviate - sostiene il se-gretario generale del Sicet, Gui-do Piran - e oggi ne contiamo circa 1.200. Un aumento legato probabilmente anche al messag- . gio positivo trasmesso dalle "operazioni-Cortina" avviate di recente dalle Entrate». Qualche segnale arriva anche dalla pro-prietà. Mentre dalla sede di Con-fedilizia trapela grande pruden-za a commentare dati ancora «interlocutori», il presidente onorario dell'Uppi, Giacomo Carini, rileva: «Abbiamo regi-strato un aumento di denunce in tutta Italia, da una cinquanti-na iniziali a un raddoppio nell'ul-timo periodo. Spesso si tratta di casi in cui c'era un accordo tra le parti: niente contratto a favore di un canone più basso. Poi a causa di qualche lite, l'inquilino decide di far valere le sue ragio-ni». Ora resta da capire seda ten-denza si consoliderà.

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Partenza al ralenti per la cedolare affitti Solo 329 milioni di euro versati con gli acconti

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Abitazioni principali

Immobili a disposizione

Immobili affittati*

Immobili in uso gratuito

Altri utilizzi

Unità non riscontrate in dichiarazione dei redditi

19,7

4,4

2,6

0,7

1,6

1

0 15 20 25 30

Addizionale comunale e regionale

32,6

Irpef Imposta di registro

46,5 575,4

654,5 Gettito tassazione ordinaria

483,8 Gettito cedola re secca

154,8 329 SMdo da versare Acconto luglio

nel 2012 e novembre

483,8 170,7

press LinE 20/02/2012

II sole/ /,1

Le cifre in gioco

* Contratti interessati alla cedolare secca sugli affitti se ci sono i requisiti di legge (es. escluse le case affittate a società e imprese)

Gli interessati Le abitazioni di proprietà di persone fisiche Dati in milioni di euro

Gli effetti sulle entrate Il bilancio della cedolare secca nell'anno 2011 Dati in miliodi di euro

Fonte: dipartimento delle Finanze e agenzia del lerritorio

Scenario peggiore Perdita per lo Stato

se l'emersione del nero è zero

L'ANALISI

Raffaello Lupi

Basta sconti: il nero si batte puntando su più controlli

a cedolare secca sembra un flop se si confrontano le aspettative di gettito,

inserite nella relazione tecnica al provvedimento, con le stime dei risultati, che trapelano dai primi dati a consuntivo. Eppure l'idea era buona, ma non era realizzabile in modo efficiente solo a colpi di Gazzetta Ufficiale, perché qui non ci sono pochi grandi operatori che intercettano redditi, consumi e risparmi, secondo lo schema della "tassazione attraverso le aziende" che ripropongo costantemente su queste colonne. Per le locazioni abitative il contrasto di interessi non è polarizzato attorno a grandi organizzazioni aziendali, e quindi sfruttabile solo con la presenza virtuale del fiséo. Qui abbiamo milioni di

'inquilini e proprietari, tra cui - certamente - esiste un contrasto di interessi, che però non è valorizzabile dal fisco facendo leva solo su disposizioni legislative, come quella - apparentemente potentissima- del diritto dell'inquilino in nero a un canone quadriennale poco più che simbolico.

A prima vista si poteva pensare che tutti i proprietari sarebbero corsi a registrare i contratti, invece i dati sono quelli che sono. Confermando che si può amministrare per legge solo quando ci si rivolge a grandi organizzazioni, mentre quando subentrano i "padroncini", delle botteghe o degli appartamenti, il discorso cambia. In questi casi occorre una presenza reale del fisco,

anche per valorizzare i . contrasti di interesse.

A questo scopo non bastano né la GazzettaUfficiale, né gli effetti annuncio di qualche blitz sugli affitti a studenti o a extracomunitari. Le operazioni d'immagine, lanciate in zone limitate e per periodi limitati, hanno un valore prevalentemente simbolico, che aiuta ma non basta. I blitz servono a mettere giustamente alla berlina mediatica qualche faccia tosta con decine di appartamenti affittati che si dichiarava nullatenente ai fmi dei ticket sanitari e dei servizi comunali. Ma per avere un impatto sistematico sui comportamenti dei contribuenti ci vuole una pressione serena, ragionevole e costante sulla generalità delle locazioni. Ci vuole un controllo organizzato del territorio, con una maggiore presenza effettiva del fisco; smettendo di fare la faccia feroce per poi andarsene e iniziando invece a valutare con sistematicità il reddito da locazione. Perché la locazione può essere individuata facilmente, ma il reddito va stimato, sporcandosi le mani con una stima, fatta di presunzioni e valutazioni, condivisibili dai contribuenti accertati e visibili dagli altri, indotti così ad adempiere. Era un lavoro che con la cedolare secca si pensaVa, in prospettiva, di demandare ai Comuni, provvisti di un maggiore controllo del territorio rispetto all'agenzia delle Entrate. Probabilmente la direzione è giusta nel medio periodo, ed è prematuro giudicare la cedolare secca da questi risultati iniziali. Perché aver svincolato questi redditi dall'Irpef è il primo passo per una pressione più sistematica su un settore oggettivamente frammentato, dove serve una richiesta diffusa dellè imposte da parte delle pubbliche autorità, che non possono ripercorrere il contabilismo della tassazione attraverso le aziende.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

Scenario ideale Guadagno netto per lo Stato

se tutti coloro che hanno scelto la cedolare sono ex evasori

Fonte: stime del Sole 24 Ore su dati Bollettino entrate tributarie

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Pieno di novità al volante Il sistema che disciplina la circolazione è un cantiere sempre aperto

Maurizio Caprino

Un cantiere sempre aperto. Da decenni il Codice della strada è questo. E così, anche ora che è stato riformato da appena un an-no e mezzo, si susseguono ulterio-ri novità, già operative o solo fissa-te per il futuro o semplicemente annunciate e in discussione.

Già in vigore Proprio in questi giorni, il decre-to legge sulle semplificazioni (Dl 5/12) ha allentato alcuni vincoli sulle visite mediche per la paten-te, sul controllo dei gas di scarico (bollino blu), sui giorni di fermo dell'autotrasporto nei weekend e nei periodi festivi, sui controlli ai cronotachigrafi dei mezzi pesanti e sulla formazione professionale dei loro autisti. Se ne parla in det-taglio nella pagina seguente.

Contemporaneamente, il Par-lamento approvava una stretta sui telefonini alla guida: abolita per gli autisti di bus e mezzi di servizio l'esenzione dal divieto di utilizzo senza auricolare o vi-vavoce. I particolari di questa novità e le polemiche che ne so-no alla base sono spiegati nella terza pagina di questa guida.

Una settimana fa, poi, è entra-to a regime il sistema di targatu-ra "fissa" di ciclomotori e micro-car già operativo dal 2006 per tutti i nuovi esemplari: ora tutto il parco circolante deve avere documenti e targhe aggiornati (si veda l'ultima pagina).

Già in calendario

1122 aprile entrerà invigore la pos-sibilità di guida accompagnata, cioè l'autorizzazione a esercitar-si su strada con un adulto anche senza foglio rosa: occorrerà ave-re 17 anni, la patente A e l'attesta-to di frequenza di un corso prati-co presso un'autoscuola. Chi ha questi requisiti potrà chiedere al-la Motorizzazione di essere auto-rizzato alla guida, ma la procedu-ra non è breve e si rischia che, considerando anche il tempo del corso, l'anticipo rispetto a quan-do si ha il foglio rosa si riduca. Pe-raltro, rispetto a quest'ultima fat-tispecie, la guida accompagnata richiede che i nomi degli accom-pagnatori siano preventivamen-te segnalati alla Motorizzazione.

Dallaprimavera dell'anno scor-so, invece, è diventato ufficiale che dal 19 gennaio 2013 l'Italia farà entrare in vigore le due ultime di-rettive europee in materia di pa-tente. Si è colta l'occasione per riordinare alcune parti del Codi-

ce che dopo tante modifiche sus-seguitesi in quasivent'anni neces-sitavano di un coordinamento.

La novità più rilevante sta nell'istituzione di una vera e pro-pria patente anche per ciclomoto-ri e microcar, la AM, al posto del certificato di idoneità alla guida. Quest'ultimo da un anno è conse-guibile solo superando anche una prova pratica e resterà valido per chi lo ha già, ma in caso di furto, distruzione, deterioramento o smarrimento sarà sostituito pro-prio con una patente AM. Ciò comporta il pieno allineamento dei requisiti fisici e morali rispet-to alle altre patenti e l'applicabili-tà delle decurtazioni di punteggio (ma non per i minorenni, esenti per principio generale, ma per questo è stato stabilito di sostituir-le conia revisione della patente).

Altri punti importanti della nuova normativa sono la crea-zione di altre categorie di paten-te, come le Bi (per quadricicli), e il concetto di residenza norma-le per gli stranieri comunitari (si veda la terza pagina).

In sospeso Tutte queste novità si susseguo-no mentre ancora non sono state attuate parti importanti della ri-forma del Codice della strada di un anno e mezzo fa. Parliamo, per esempio, dell'esame per farsi riac-creditare i punti patente dopo aver frequentato un corso di recu-pero, del divieto d'intestazioni fit-tizie dei veicoli, dell'obbligo di far annotare le generalità anche del-l'utilizzatore temporaneo di un veicolo (se l'uso si protrae oltre i 3o giorni), della targa personale (che segue il proprietario e non il mezzo) eccetera.

Inattuata pure la devoluzione agli enti proprietari delle strade di metà dei proventi delle multe per eccesso di velocità: ci sono problemi giuridici e l'opposizio-ne di molti enti locali. Legata a tale devoluzione c'è l'emanazio-ne di un nuovo decreto ministe-riale che disciplini i controlli di velocità: nella stesura dei decre-ti legge delle ultime settimane su liberalizzazioni e semplifica-zioni, si è cercato di slegarla (per farla marciare in autono-mia). Ma senza successo.

Infine, alla Camera c'è una pro-posta di legge delega per il riordi-no del Codice. La sua novità più rilevante è l'introduzione del rea-to di omicidio stradale (si veda l'articolo a fianco).

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Pagina 5 Pieno i novità a vo ante

anche sili

press LinE 20/02/2012

Il Sole12

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Il Sole12 press LinE 20/02/2012

Patente 01 Guida accompagnata a 17 anni Dal 21 aprile i 17enni potranno esercitarsi alla guida con un adulto patentato, nel rispetto di condizioni e regole precise Riordino sistema licenze Dal 2013 riordino del sistema

patenti: arrivano la patente per ciclomotori, altre categorie e il concetto di residenza normale (interessa gli stranieri) Leggi di riferimento Riforma Codice strada (legge 120/10) e direttive Ue su patente

Motorini

Operazione targatura I ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica hanno dovuto sostituirlo con il certificato di i

circolazione e montare la nuova targa per motorini entro it termine del13 febbraio

Sanzioni e polizza Circolare con il vecchio targhino comporta una sanzione di 519,67 euro. Valida la polizza Rca Classi di omologazione Peri ciclomotori la Euro 3 arriva nel 2014; la Euro 4 moto nel 2016

02 (V b

03 Stop ai Tir Stop nei festivi ma non nei giorni precedenti o successivi. Da individuare altre giornate di stop Semplificazione Accesso alla professione più semplice per chi ha un diploma o

ha diretto imprese del settore per 10 anni. Salgono a due anni i controlli sui tachigrafi digitali Requisiti Regolamentati i 4 requisiti per l'acc.esso alla professione dette imprese di autotrasporto

04 BoUino blu Controlli sui gas di scarico ogni due anni insieme alla revisione Utilizzo cellulare Abolita per gli autisti di mezzi pubblici l'autorizzazione a guidare utilizzando il cettulare

Esami medici Numero delle commissioni mediche locali da adeguare ai carichi di lavoro Over 80 Le visite perii rinnovo si tornano a fare dal medico monocratico

Controlli

Autotrasportatori

Multe

Riaccredito punti Inattuata la disposizione della legge 120/2010 sull'esame dopo i corsi perii recupero punti Targa personale Inattuata la disposizione che prevede che la targa segua la

t. 05 fll persona e non il mezzo

Proventi sanzioni velocità Inattuata la devoluzione della metà agli enti proprietari delle strade Controlli velocità Attesa la disciplina sulla materia Pagina 5

Pieno i novità a co ante

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Silvio Scotti kg' Negli ultimi anni, a più ri-

prese, a volte con insistenza, si è sentito parlare della necessità di prevedere una nuova figura di reato: l'omicidio stradale. Le proposte sono state molte, con un comun denominatore: il con-ducente dev'essere in stato di ebbrezza da alcol o sotto l'effet-to di sostanze stupefacenti. In particolare, si ritiene necessa-rio punire con maggiore severi-tà il sinistro con esito mortale.

In realtà, scorrendo la nostra legislazione, possiamo notare come in periodo piuttosto re-cente sia già stato modificato l'articolo 589 del Codice penale, riguardante l'omicidio colposo. Il decreto legge 9272008 ha ina-sprito notevolmente le sanzioni per chi fosse ritenuto responsa-bile di un decesso a seguito di si-nistro stradale.

Infatti, laddove si ravvisasse-ro violazioni alle norme sulla circolazione stradale tali da aver causato un incidente con esito letale, la pena edittale pre-vista contempla la reclusione da due a sette anni; più gravi sa-rebbero le conseguenze se la violazione al Codice della stra-da fosse imputabile a un condu-cente ebbro (oltre il tasso alco-lemico di 1,5 g/1) o sotto l'effet-to di sostanze stupefacenti, lad-dove è prevista la reclusione da tre a dieci.

Nel panorama riguardante il delicato dibattito, è necessario considerare l'evoluzione della giurisprudenza di merito che, soprattutto negli ultimi anni, ha rivisto profondamente le pro-prie posizioni. Infatti, mentre tradizionalmente il sinistro stra-dale con esito mortale veniva in-quadrato nell'omicidio colpo-so, ultimamente, a fronte di casi connotati da particolare gravi-tà, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'omicidio volon-tario, che prevede la reclusione non inferiore a 21 anni.

' Il diverso inquadramento si gioca sull'elemento psicologico del reato: mentre in precedenza si riteneva che chi si ponesse eb-bro o stupefatto alla guida ver-sasse in ipotesi di colpa coscien-te, e cioè che l'evento fosse pre-vedibile ma non voluto, più re-centemente è maturata l'idea che si possa ragionevolmente parlare di dolo eventuale, in quanto il conducente accette-rebbe coscientemente il rischio

di un sinistro con esito mortale. La delicata valutazione spetta al-la giurisprudenza, con un giudi-zio di merito che deve necessa-riamente tenere conto di una se-rie importante di circostanze.

Resta però l'incognita del giu-dizio della Cassazione, che alla fine tende a non riconoscere il dolo eventuale. accaduto, per esempio, nel caso dei fidanzati romani in scooter uccisi da un guidatore drogato.

Riassumendo, il panorama giuridico sull'omicidio stradale sembra piuttosto completo in quanto, a fronte di un sinistro stradale con esito letale, la posi-zione del responsabile può esse-re analizzata sulla base di una se-rie di "filtri": in primo luogo, è necessario appurare se vi sia sta-ta una violazione al Codice del-la strada ricollegabile causal-mente alla verificazione del sini-stro, in quanto sarebbe inconce-pibile attribuire responsabilità

L'EVENTUALE RIFORMA Il reato di omicidio stradale impedirebbe di bilanciare con attenuanti le aggravanti della guida sotto l'effetto di alcool o stupefacenti

penale in assenza di infrazioni. In caso positivo, si verificherà lo stato del conducente respon-sabile, cioè se il medesimo si tro-vasse, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza o di stupefa-zione. In ultima analisi, la valuta-zione riguarderà l'elemento sog-gettivo, cercando di capire se le circostanze della situazione, ampiamente considerata, fosse-ro tali da far ritenere che il con-ducente avesse accettato il ri-schio di un sinistro: in tal caso, non si parlerebbe più di omici-dio colposo, seppure aggravato, ma di omicidio volontario.

L'introduzione della nuova fattispecie di omicidio stradale avrebbe tuttavia un effetto non secondario: infatti, verrebbe meno per il giudice la possibili-tà di bilanciare le circostanze ag-gravanti dell'ebbrezza o della stupefazione con eventuali atte-nuanti. Si attuerebbe così una ri-forma orientata in senso rigori-stico, sottolineando la volontà del legislatore di contrastare il deprecabile fenomeno.

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Giurisprudenza 'à avanti

sui sinistri letali

Pagina 5 io di novità al volante

press LinE 20/02/2012

Il Sole12

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AL DEBUITO

press LinE 20/02/2012

Il Sole12

, . Lo stop ai Tir cambia calendario Abolito il divieto di circolazione nei giorni precedenti e successivi ai festivi

Silvia Marzialetti

Si accorcia la lista delle gior-nate considerate off Ihnits per i Tir, si allungano i tempi di validi-tà dei controlli per i tachigrafi di-gitali. Anche l'autotrasporto • traprende la strada della semplifi-cazione, una boccata di ossigeno in quella che, storicamente, appa-re come una delle fasipiù critiche per il settore: dieci miliardi di eu-ro l'indebitamento denunciato dalla categoria durante l'ultimo fermo che ha messo in ginocchio il Paese. Le novità sono contenu-te nell'articolo u del decreto sem-plificazioni (il n. 5/2012), insieme con altri provvedimenti (si veda-no gli altri articoli pubblicati in pagina) Eccole in sintesi.

Per i Tir, fermo restando lo stop nelle giornate festive, salta il divieto alla circolazione nei giorni precedenti o successivi a quelli segnati in rosso sul calen-dario. La novità consentirà alle imprese dedite al trasporto mer-ci di recuperare parte delle gior-nate perse durante il fermo di fi-ne gennaio e l'emergenza neve. I giganti della strada potranno vedersi costretti a spegnere i motori in altre giornate, che sa-ranno individuate compatibil-mente con le esigenze di sicurez-za stradale e valutando un mix di fattori (dalle condizioni prevedi-bili di traffico agli effetti di tali di-vieti sulle attività di autotraspor-to e sul sistema economico pro-duttivo nel suo complesso).

Semplificazioni in vista anche in materia di formazione: l'artico-lo u interviene sul regolamento europeo 1071/09, esonerando dal-la frequenza di uno specifico cor-so di formazione preliminare per

l'esame di idoneità professionale chiunque abbia superato un cor-so di istruzione secondaria di se-condo grado. Esonerate dall'esa-me per la dimostrazione dell'ido-neità professionale le persone che dimostrano di aver diretto

I SINISTRI

Secondo gli ultimi dati'forniti dal Comitato centrale dell'albo, tra i11991 e il2010 rautotrasporto itatiano ha ridotto del 46,6% i t numero di vittime negli incidenti in cui è stato coinvotto, scendendo da 502 a 268 unità. In diminuzione anche incidenti e feriti negli ultimi dieci anni. Gli incidenti hanno subito una flessione del 17,9% (da 15.721 del2000 ai 12.897 dei 2010) i feriti dell'1,7 (passando dalle 10.936 alle 10.749 unità). Net 2010 gli autocarri e i motocarri coinvolti - i t che non significa responsabili - in incidenti'stradali sono stati 27.346 (il 6,9% dei mezzi in circolazione), controil67 8% delle autovetture (267,481 veicoli) e it 13,2% dei motocicli (52. . 159

si unità).

52159 u i ris • Un ra

gli neltal statistica sulle persone:

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d idte5i2feriti* te ttoteavili iticomnte e roit 3'6% ,3% e il 6

riti che 35% di bordo d e si tr°vav vittimee fe

i autovetturae".

l'attività in imprese di trasporto italiane o comunitarie in maniera continuativa, da almeno dieci an-ni, prima del 4 dicembre 2009 e che siano ancora in attività. Con-fermati invece i corsi di aggiorna-mento previsti ogni dieci anni dal regolamento europeo.

Il quadro dell'accesso alla pro-fessione per le imprese di autotra-sporto si è completato nel frat-tempo con il decreto delle Infra-strutture che disciplina il requisi-to dello stabilimento, l'ultimo dei quattro - insieme con onorabili-tà, idoneità professionale, idonei-tà finanziaria - che le imprese che operano in conto terzi do-vranno dimostrare entro il 3 giu-gno 2012. Attraverso quattro ca-ratteristiche: sede effettiva e sta-bile in Italia; iscrizione al Ren (Re-gistro elettronico nazionale); possesso di almeno un autoveico-lo di massa complessiva superio-re alle 3 tonnellate e mezzo. Que-ste imprese devono inoltre assi-curare la manutenzione dei vei-coli mediante officine autorizza-te, interne o esterne.

Tornando al Dl 5/12 si allunga-no le scadenze per i controlli sui tachigrafi digitali, gli apparecchi di controllo installati sui veicoli per registrare velocità e distanze percorse da un veicolo e relativi tempi di guida. A partire da quest'anno anche nel nostro Pae-se - come nel resto d'Europa - i controlli passano da annuali a biennali e rimangono appaltati alle officine autorizzate. L'atte-stazione di avvenuto controllo biennale dovrà essere esibita in occasione della revisione perio-dica del veicolo.

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invalidità, diabete, alcolismo, droga é autisti di mezzi pesanti che hanno più di 65 anni. Sono queste, in sintesi, le categorie che devono passare in commissione, perché l'articolo ii9 non consente loro di farsi visitare dai sanitari abilitati a rilasciare i certificati di idoneità fisica alla guida nei casi ordinari Questi sanitari operano in modo monocratico e sono quelli di Asl e Ferrovie, quelli militari e quelli dipendenti dal ministero dell'Interno.

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ULTRAOTTANTENNI

Trade "vittime degli rretrati delle Commissioni ediche locali ci sono

gli ultraottantenni. Un anno e mezzo fa, la

r del Codice della strada (legge1.20/2010) per Io ha abbassato da tre a due anni la Cadenza delle visite di rinnovo del patente e ha stabilito che sono competenti solo le commissioni. Ciò ha aggravato lingolfamento queste ultime, tanto che di fatto la caden;a in alcune zone.era rimasta triennale (nel senso che si prenotava

'sito verso la fine tel di calidità

a poi si otteneva un ►ppuntamento per un anno dopo). Per questo, ora il DL 5/1 ha abolito il passaggio in commissione, ripristina competenza del medico monocratico che rilascia l'idoneità alla guida nei ci

rdinari; rispetto alla riforma, è stata mantenuta

Io la biennalità del controllo, Il 015/12 ha pure esteso il regime biennale per gli ultraottantenrii al patentino per ciclomotori.

' Cap.)

Maurizio Caprino

w,,,4 Una speranza di rapidità nell'ottenere o rinnovare la patente per chi ha una malattia che costringe a passare dalle Commissioni mediche locali: con il nuovo decreto legge sulle semplificazioni (D15/12), il numero di questi organismi che valutano le condizioni fisiche dei conducenti più a rischio potrà essere adeguato all'effettiva mole di lavoro, creando i presupposti per smaltire gli arretrati segnalati in varie zone. Solo il tempo dirà se la novità è efficace.

Tutto dipenderà da quante nuove commissioni si riuscirà effettivamente a istituire. Infatti, l'articolo u del D15/12 consente di aumentarne il numero, svincolandole dalle limitazioni finora imposte (dall'articolo 119 del Codice della strada e dall'articolo 33o del suo regolamento di esecuzione), ma non obbliga a rispettare parametri numerici minimi né garantisce fondi.

L'articolo 119, al comma 4, stabiliva che le commissioni fossero istituite presso ogni Asl. Ora il D15/12 lo ha modificato lasciando genericamente alle Regioni il potere istitutivo: una vaghezza che aiuta a modulare l'offerta del servizio secondo le effettive necessità della zona.

Nella stessa direzione va il fatto che l'articolo n del Dl 5/12 autorizza il Governo a modificare entro 90 giorni l'articolo 33o del regolamento, che attualmente contiene il vincolo più pesante: il comma i6 subordina la possibilità di costituire più commissioni al numero di abitanti. Insomma, presume che per le commissioni ci sia più lavoro nelle zone più popolate, il che non sempre è vero: dipende dalla quota di popolazione anziana e dall'incidenza locale di

Ferdinando Longobardo

Il bollino blu è un provvedimento amministrativo che gli automobilisti italiani conoscono fm da11998 quando, con una direttiva del ministero dei Lavori pubblici, si dispose che la circolazione dei veicoli dovesse avvenire solo se si , fosse verificata l'emissione dei gas di scarico entro i limiti stabiliti dalle normative comunitarie. Il controllo scattava dopo quattro anni dalla piima immatricolazione e la verifica aveva una periodicità annuale. Le discipline regionali che hanno ripreso la direttiva del Ministero, hanno introdotto il principio dell'assorbimento del controllo dei gas di scarico da parte dell'esame di revisione del veicolo, tanto che all'esito positivo di questo si acquisiva anche il bollino blu.

Con il comma 8, dell'articolo u del Dl semplificazioni il Governo ha disposto che «a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo». Pertanto, in considerazione della differente periodicità della revisione prevista dall'articolo 8o del vigente Codice della strada: a) le autovetture, gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o a uso speciale di massa

complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, dovranno essere sottoposti a verifica dei gas di scarico entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; b) gli autobus, gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i taxi, le autoambulanze e i veicoli adibiti a noleggio con conducente, dovranno essere sottoposti a verifica dei gas di scarico annualmente.

La sanzione per chi non ottempera al controllo dei gas di scarico, prevista dall'articolo 7, comma 13 del Codice della strada, è di 8o euro.

L'intento del Governo è far sì che il controllo dei gas di scarico avvenga solo in coincidenza della revisione periodica prevista dal Codice della strada. Qualche perplessità nasce riguardo alla competenza del Governo in materia di tutela della salute. Competenza che l'articolo 117 della Costituzione riconosce in esclusiva alle Regioni e in forza delle quali alcune Regioni, ad esempio la Lombardia, hanno approvato una legge per il controllo delle emissioni inquinanti, prevedendo una disciplina e sanzioni non riconducibili al Codice della strada.

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i l VEP OLI

Bollino facilitato al test delle Regioni

21 SALUTE

Più commissioni per gli esami medici

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AL DEBUTTO '

press LinE 20/02/2012

Il Sole12

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press LinE 20/02/2012

Il Sole12

Al volante anche a 17 anni Al via la guida accompagnata ma la procedura da rispettare è complessa

Silvio Scotti

Dal prossimo 21 aprile, en-trerà in vigore la normativa che consentirà ai diciassettenni di esercitarsi alla guida di autovei-coli, per il conseguimento della patente di categoria B.

La novità nella pratica delle esercitazioni di guida, è desti-nata tuttavia ad avere un'inci-denza modesta, a causa del complesso procedimento vara-to con decreto dal ministero delle Infrastrutture. Ma ecco qual è la procedura (si veda an-che la grafica a fianco).

L'autorizzazione In primo luogo, l'aspirante can-didato alle esercitazioni dovrà munirsi di apposita e specifica autorizzazione, che potrà esse-re rilasciata solo a seguito di un percorso ben preciso.

Il minore dovrà aver com-piuto i 17 anni, essere in posses-so di patente A e presentare una domanda, redatta su mo-dello precostituito, alla Moto-rizzazione, allegando una se-rie di documenti: attestazione di versamento su conto cor-rente n. 4028 (pari a 29,24 eu-ro); attestazione di versamen-to su conto corrente n. 9001 (pari a 9 euro); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di geni-tore ovvero di legale rappre-sentante del minore, redatta su apposito modello, correda-ta da fotocopia di documento di identità del dichiarante.

La verifica L'ufficio della Motorizzazione, provvederà a verificare che la

patente posseduta dall'interes-sato sia valida e che non risulti-no provvedimenti (sospensio-ne, revoca) che impediscano la conduzione di veicoli; e rilasce-rà una ricevuta della domanda, con la quale il minorenne potrà iscriversi al corso di formazio-ne propedeutico alla guida ac-compagnata presso un'auto-scuola. La ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione ha validi-tà fmo alla scadenza della paten-te già posseduta o al compimen-to del 18° anno di età, qualora la predetta data sia antecedente al-la scadenza della patente.

Corso e pratica Il corso di formazione è conno- tato da parametri piuttosto rigi- di: a) deve essere svolto con le-

CELLULARI

Nei mesi scorsi avevano fatto scandalo l°

le mdcaiehunutdsadPresirdmaiagiPan2seffigageuritisti

re guidavano usando uno o anche due telefonini. Lo scandalo fu soprattutto scoprire che il Codice della strada (articolo 173)

autorizza itzza queste persone a

cellulare: e con in mano lin

fa,quan un retaggio di 20 anni

loto se Zi

i.tetefenini erano fine

•° lto. la novità è stato abai 13. A gennaio

riguarda chi guida veicoli per trasporto persone in conto terzi o adibiti a servizi di strade e autostrade.

Cap.)

zioni individuali; b) la durata giornaliera non può essere su-periore a due ore; c) devono es-sere svolte almeno dieci ore di guida, con programma specifi-co (almeno due ore di guida in autostrada o su strade extraur-bane e due in condizione di vi-sione notturna); d) il percorso formativo deve essere docu-mentato in apposito libretto.

Terminatala fase propedeuti-ca ,con successo, il minorenne può essere ammesso alla guida accompagnata, previa apposita domanda alla Motorizzazione: l'autorizzazione consente all'in-teressato di esercitarsi alla gui-da ma, a differenza da quanto ac-cade per le esercitazioni non qualificate, l'accompagnatore può essere scelto solo tra le per-sone indicate nell'autorizzazio-ne, che devono possedere requi-siti specifici, e cioè: età non su-periore a 6o armi; titolarità di pa-tente di categoria B o superiore da almeno io anni; assenza di provvedimenti di sospensione della patente da almeno 5 anni.

Comportamenti Durante le esercitazioni ac-compagnate, valgono regole specifiche, anche oltre quelle applicabili alle normali eserci-tazioni di guida:

il veicolo dovrà essere muni-to di contrassegno, nella pare-te anteriore e posteriore, ri-portante le lettere "GA" di co-lore nero, su fondo giallo re-troriflettente;

la potenza del veicolo non do-vrà superare i 55 kw/t e, in caso di veicolo di categoria Mi, il li-mite di 7o kw;

non sarà consentito il traino di alcun rimorchio; a bordo non potrà prendere posto nes-sun altra persona, oltre all'ac-compagnatore;

il minore dovrà avere con sé patente e autorizzazione; l'accompagnatore dovrà esse-re in grado di esibire la pro-pria patente;

non potranno essere superati i 90 km/h sulle strade extraur-bane principali e i too km/h sul-le autostrade;

l'accompagnatore sarà re-sponsabile solidalmente del-le violazioni commesse dal minore.

Non è ammessa alcuna so-stituzione degli accompagna-tori designati nella domanda (tre nominativi al massimo) con l'unica eccezione di sog-getto che sia un istruttore di autoscuola.

Casi particolari

L'autorizzazione è soggetta a re-voca, da parete del Prefetto, nel caso in cui la patente già posse-duta dal minore sia sospesa o re-vocata, qualora vengano rileva-te violazioni alle quali conse-gua la sospensione o revoca del-la patente, o nel caso di guida senza accompagnatore.

Nell'ipotesi di minore muti-lato o minorato, la domanda di ammissione alla fase prope-deutica, dovrà essere correda-ta da certificato attestante la sussistenza dei requisiti psi-co-fisici rilasciato dalla Com-missione medica locale, indi-cante gli adattamenti necessa-ri del veicolo.

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press LinE 20/02/2012

Il Sole12

Patente senza più cambiare residenza

Diventerà un po' più semplice ottenere e gestire la patente, per gli stranieri che lavorano in Italia. Ma sarà anche più facile il "turismo delle patenti", cioè la possibilità per uno straniero di conseguire una licenza di guida italiana quando gli esami nel proprio Paese sono difficili. Tutta ciò accadrà dal 19 gennaio 2013, quando entreranno in vigore le due direttive europee più recenti (2006/126 e 2009/n3, recepite col Dlgs59/11).

La chiave di queste novità sta nel fatto che nel Codice della strada entrerà il concetto europeo (direttiva 83/183, articolo 6) di "residenza normale". In pratica, per ottenere una patente italiana a un cittadino comunitario odi uno Stato dello Spazio economico europeo non occorrerà più stabilire formalmente la residenza anagrafica in Italia (il che richiede di avervi la dimora abituale, articolo 43, comma 2 Codice civile): con il nuovo articolo 118-bis, che entrerà nel Codice appunto dal 19 gennaio 2013 (per effetto del Dlgs 59/11), basterà avere quella normale. Cioè dimorare abitualmente in una località italiana per almeno 185 giorni l'anno, a causa di un legame personale e professionale con tale luogo. Per chi non ha interessi professionali, bastano «stretti legami personali», mentre per chi ne ha in un altro Stato Ue o dello

Spazio economico europeo gli interessi personali devono far sì che si ritorni regolarmente in quella località italiana (requisito non richiesto a chi sta eseguendo una missione di durata determinata). Ha residenza normale in Italia anche chi vi risulta studente per almeno sei mesi all'anno. Ciò significa che uno straniero potrà chiedere una patente italiana anche se mantiene la residenza anagrafica all'estero.

Per la verità, il criterio di residenza normale vige anche attualmente: è contenuto già nel Dm 4o/T del 2003. Ma, essendo un provvedimento fuori dal Codice della strada, è stato "sfruttato" solo da chi è più esperto. Gli altri cittadini comunitari già titolari di patente del proprio Paese hanno spostato in Italia la residenza anagrafica. Per loro l'unica agevolazione di cui possono avvalersi è il riconoscimento della licenza di guida estera da parte della Motorizzazione (che la inserisce negli archivi italiani, cosa che consente di rinnovarla facendosi visitare in Italia, oltre che di sottoporre il titolare al regime delle decurtazioni di punti). Il rinnovo in Italia è comodo perché la patente di uno Stato estero comunitario può sì essere mantenuta a vita, ma, se non fatta riconoscere, va rinnovata in patria.

M. Cap. RIPRODUZIONE RISERVATA

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press LinE 20/02/2012

Il Sole12

Due ruote solo con la targa Se non si passa al nuovo sistema sanzionati in caso di circolazione

PAGINA A CURA DI

Riccardo Matesic

Avete un motorino fermo che usate saltuariamente nei me-si estivi? Ricordatevi che il vec-chio targhino esagonale è defini-tivamente in pensione da113 feb-braio scorso. Nessun problema per fare la nuova targa, e nessu-na multa. A patto di non circola-re, perché in questo caso la san-zione è pesante.

Da più parti si è fatto riferi-mento infatti alla legge 120/2010, che ha stabilito una multa da 389 a 1.559 euro. Tale contravvenzio-ne non è però stata inserita nel Codice della strada. Dunque va ricondotta al rango di sanzione amministrativa, con la conse-guenza che non è possibile il pa-gamento dell'importo in misura ridotta, ma direttamente di una sanziòne pari a un terzo del mas-simo: vale a dire 519,67 euro. E il

pagamento non può essere effet-tuato con il normale bollettino di conto corrente postale, ma con il modulo F23.

La distribuzione delle nuove targhe per ciclomotori era parti-ta il 14 luglio 2006. Vanno sosti-tuiti dunque i «contrassegni d'identificazione» di tutti i mo-torini venduti fino al 13 luglio 2006; a meno che il proprietario non abbia già provveduto.

La nuova documentazione pre-vede anche la sostituzione del vecchio attestato di idoneità (i li-bretto) con una nuova carta di cir-colazione. Su quest' ultima saran-no riportati il numero di targa, il telaio e le generalità del proprie-tario; che in futuro sarà chiamato a comunicare i cambi di residen-za. Questo consentirà di risalire alla storia del veicolo e dei diffe-renti ciclomotori posseduti da una persona, cosa che renderà

più difficile riciclare i veicoli ru-bati o fare truffe assicurative. E non sarà più possibile neanche abbandonare in strada i motorini fuori uso, perché il proprietario sarà rintracciato e multato.

La nuova targatura risponde dunque all'esigenza di ordinare e regolamentare il settore dei ci-clomotori, equiparandoli per molti versi agli altri veicoli. I mo-torini conserveranno comunque lo status di beni mobili non regi-strati, perché non verranno iscritti al Pubblico registro auto-mobilistico (Pra). L'elenco sarà tenuto infatti dall'Anagrafe na-zionale veicoli (Anv), il registro della Motorizzazione civile. E il bollo resterà tassa di circolazio-ne: dovrà pagarlo solo chi circo-la, esibendo la ricevuta in caso di controllo su strada.

Dal punto di vista dell'uten-te, con i nuovi documenti in

molti casi si potrà trasportare un passeggero. Il Codice della strada prevede infatti questa possibilità, se riportata sulla carta di circolazione del veico-lo. Cosa che può avvenire su tut-ti i ciclomotori con omologazio-ne europea (dalla Euro i in poi).

_Restano esclusi i socc Euro ze-ro poiché la precedente norma-tiva d'omologazione nazionale non prendeva in considerazio-ne tale eventualità.

Per ottenere la nuova targa ci si deve rivolgere a un ufficio pro-vinciale della Motorizzazione ci-vile. La documentazione richie-sta comprende il modulo M118 compilato (reperibile anche onli-ne), e tre conti correnti, per un im-porto totale di circa 5o euro. Allo sportello bisognerà poi presen-tarsi con un documento d'identi-tà, riconsegnando anche il vec-chio targhino e il librettino; docu-

menti che si potranno, su richie-sta, conservare per motivi affetti-vi, dopo l'annullamento da parte degli uffici Tale pratica è espleta-bile anche presso tutte le agenzie auto collegate allo Sportello tele-matico dell'autonióbilista, con il pagamento in più del diritto d'agenzia (in media 50-70 euro).

Chi non fosse in possesso del vecchio attestato di idoneità alla circolazione, dove sono riporta-ti i dati dell'omologazione, do-vrà sostenere una visita e prova del ciclomotore, per ottenere la nuova carta. Per i minori l'istan-za dovrà essere sottoscritta da un genitore o da un tutore affida-tario; nessun problema per i cit-tadini extracomunitari, che po-tranno espletare le formalità pre-sentando il permesso di soggior-no in originale.

[email protected]

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Per gli uffici pubblici la vera sfida è il dialogo

F'CAZION111

-",t i fa presto a dire «addio alla carta». Il taglio di licenze, certificati, autorizzazioni, può portare a una reale sem-plificazione se non è fonte di ulteriore lavoro per i fun-

zionari pubblici, per le imprese e per i cittadini. Se invece le pubbliche amministrazioni centrali e locali non dialogano tra loro, e cominciano a chiedersi l'una con l'altra le informa-zioni che prima chiedevano ai cittadini attraverso i certifica-ti, siamo punto e a capo. In più, moltiplicando il numero del-le autocertificazioni rese da cittadini e imprese, si crea an-che il problema di verificare questa nuova marea di docu-menti. A volte poi, è la stessa amministrazione a complicare tutto, nel tentativo di chiarire le nuove norme: è il caso del Durc, il documento unico di regolarità contributiva, che in un primo momento è stato incluso fra le attestazioni coin-volte nella decertificazione prevista dalla legge di stabilità 2012. Poi è arrivata una circolare del ministero del Lavoro a precisare che questo non è possibile e che sulle informazio-ni contenute nel Durc non si può fare nessuna autodichiara-zione I funzionari comunali, per non sbagliare, hanno sem-pre continuato a chiederlo. La strada per la semplificazione, che si chiami Sistema pubblico di connettività o in altro mo-do, è una sola: investire per incrementare la comunicazione fra tutte le banche dati della pubblica amministrazione.

xport in cerca di promozia

press LinE 20/02/2012

Il Sole12

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press LinE 20/02/2012

Il soler /,1

Personale, tetto omnibus allepartecipate I giudici bocciano la deroga al vincolo sulla spesa anche a fronte di un incremento di efficienza

Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

tte Perfmo la Corte dei conti, massimo organo della magistratu-ra contabile, ha ammesso che la normativa in tema di società par-tecipate dagli enti locali è talmen-te contorta da invocare l'interven-to del legislatoíe.

Dopo anni nei quali ci si è dedi-cati all'esternali7zazione dei ser-vizi ritenendo che l'utilizzo degli strumenti propri dell'imprendito-re privato garantisse la gestione dei servizi più efficiente, efficace ed economica, oggi tutto sta cam-biando, tanto è vero che della que-stione si sono dovute occupare le Sezioni riunite (deliberazioni 3 e 4/CONTR/2o12). L'argomento è di quelli scottanti: si possono de-rogare le norme che impongono la riduzione della spesa di perso-nale, se la reinternalizzazione ga-rantisce, carte alla mano, risultati ancora migliori di quelli consegui-ti dalla partecipata, in forza del

principio costituzionale del buon andamento della Pa? È proprio su questa domanda che la Corte, con-scia degli effetti sullafmanza pub-blica, si barrica dietro una inter-pretazione restrittiva.

Il paradosso: le norme in terna di contenimento della spesa Pub-

LA COMES ZA L e norme sul contenimento degli oneri vanno rispettate in ogni caso e questo sbarra la porta alle ipotesi di reinternalizzazione

blica, seppur limitate al persona-le, devono essere in ogni caso ri-spettate, anche quando per fare questo si devono sacrificare le fa-mose tre "e" (efficienza, efficacia ed economicità, ovvero il buon an-damento della Pa di cui all'artico-lo 97 della Costituzione). Ma co-

me puntellare il tutto dal punto di vista giuridico? Semplice: basta af-fermare che esistono più concetti di efficienza. Da una parte quello contenuto nella legge 240990 sul procedimento amministrati-vo e dall'altra quello elaborato dal-la dottrina aziendalistica. Secon-do la Corte, il primo persegue l'obiettivo di delimitare l'eccesso di potere, per cui, nelle scelte, non si deve far riferimento alle so-le spese di personale, ma alla ge-stione e all'azione amministrati-va nel suo complesso. Proprio con quest'ultima affermazione, si giunge al paradosso che vede ri-portato il problema nell'alveo del-la dottrina aziendalistica, per la quale le tre "e" sono correlate alla struttura complessiva dei costi e dei ricavi, considerati a 36o gradi.

Nell'ambito delle incongruen-ze e criticità del quadro normati-vo complessivo, la Corte sem-bra aver perso anche quei pochi punti fermi che aveva maturato

nel corso del tempo. Parlando della spesa di personale dell'en-te e delle società partecipate, au-spica il consolidamento, anche se tale operazione dovrebbe es-sere limitata ai casi in cui, a fron-te della est ernalizzazione, l'am-ministrazione non ha proceduto alla riduzione della pianta orga-nica e del fondo per le risorse de-centrate. Non si comprende co-me si possa rimettere l'operazio-ne alla buona volontà degli enti, usando sempre i verbi al condi-zionale, quando innumerevoli pareri della stessa Corte impon-gono tale comportamento.

Ad ogni modo, perché limitarsi ai casi in cui nessun taglio è stato fatto su dotazione e risorse e nel limite della stessa riduzione? O, meglio ancora, quali possono es-sere questi casi, considerato che si tratta di un vero e proprio obbli-go di legge? Ma la libertà di azione delle amministrazioni sembra non essere limitata a questo ambi-

La check list

'conti del Comune, comprensivi di quelli derivanti dai se zi reinternatizzati, devono rispettare questi punti

rsonale Progressiva riduzione ellaspesa di r (comma 557, articolo

e 296/2006)

Spesa corre Conteniment spesa di naie su llaspesa corre i ai sensi dell'articolo 76, collima 7, del Di78/2010

te

P Rispetto del patto d stabilità

ietto de[ 20% Ingresso dei nuovi dipendenti n t limite del 20% delle cessazioni ai sensi detrarticoto 76, orina 7, ei Di 70010

rsi e rsoalie procedureeoncorguali perl'assunziune dei

dipendenti assunti 'III assenza di concorso pubblico RIPRODUZIONE RISERVATA

to. Anche nel caso in cui si voglia procedere al consolidamento, i magistrati contabili sostanzial-mente disconoscono la preceden-te deliberazione 14/2011 della se-zione Autonomie, affermando che, allo stato dell'arte, nessuno conosce esattamente le modalità di calcolo della spesa di personale di enti e società partecipate, ma si-curamente vanno escluse le parte-cipazioni indirette.

Eppure la soluzione del proble-ma potrebbe essere relativamen-te semplice. Da un lato è la gara la cartina di tornasole delle tre "e", e dall'altro, per evitare inefficien-ze, è necessario consolidare le partecipate per tutti i costi ineren-ti alle esternalizzazioni, applican-do i principi elaborati dalla dottri-na aziendalistica. In ogni caso, per ora, non è importante la mi-gliore gestione dei servizi, ma è fondamentale non aumentare la spesa di personale.

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Segretari comunali, stop alla doppia maggiorazione Renato Ruffini

am Come ogni telenovela che si rispetti, la querelle re-lativa al rapporto tra maggio-razione della retribuzione di posizione dei segretari co-munali (il cui scopo è quello di retribuire funzioni ag-giuntive rispetto a quelle ba-se del segretario) e la mag-giorazione retributiva dovu-ta al "riallineamento stipen-diale" (vale adire il cosiddet-to "galleggiamento", il cui scopo è quello di assicurare al segretario una retribuzio-ne almeno pari a quella del dirigente apicale) si arricchi-sce di nuove puntate con re-lativi colpi di scena.

Esattamente due anni fa (si veda in proposito quanto scritto dal Sole 24 Ore del 15 febbraio 2010) veniva ripor-tatala notizia che il Tribuna-le di Pistoia - contrariamen-te agli orientamenti espres-si dall'Aran, dalla Ragione-ria generale dello Stato e dal-la Funzione pubblica - ave-

.va affermato per sentenza che i due istituti in oggetto non si influenzavano fra di loro (con la conseguenza che essi si sommavano e ikon si riassorbivano).

Questa sentenza è poi sta-ta seguita da una giurispru-denza di merito conforme (Tribunali della Spezia, di Ri-mini, dell'Aquila, di Manto-va), con la sola eccezione

che era costituita dal Tribu-nale di Milano.

Recentemente, la Corte d'appello di Firenze, con sen-tenza 1160/2011, rigettando la domanda avanzata in primo grado dall'ex segretario gene-rale della Provincia di Pisto-ia, ha affermato che la percen-tuale delle maggiorazioni, ri-conosciuta dall'ente in caso di incarichi aggiuntivi, non può essere applicata sulla re-tribuzione di posizione già adeguata all'indennità perce-

a PUNTO Se non si riesce a provare che l'onere è più «pesante», prevale la posizione di Aran, Funzione pubblica e Ragioneria dello Stato

pita dal dirigente maggior-mente retribuito dell'ente per effetto del riallineamen-to stipendiale, qualora il se-gretario non abbia fornito in giudizio la prova sul fatto che l'incarico aggiuntivo rap-presenti e abbia rappresenta-to un onere maggiore di quan-to non lo sia in una diversa re-altà dove l'incarico aggiunti-vo non sia stato affidato.

In mancanza di tale prova, peraltro piuttosto difficile da produrre, la regola invocata dal lavoratore non può esse-

re applicata, non essendo sta-ta fornita la dimostrazione di un pregiudizio concreto rap-portato alla natura e all'impe-gno dell'incarico aggiuntivo rispetto all'incarico base.

Con una decisione che per certi aspetti si può consi-derare a metà strada fra le posizioni dell'Aran/Ragio-neria generale dello Stato e quelle delle organizzazioni sindacali, il giudice di secon-do grado ha finito per sposta-re la questione: si passa, cioè, da un piano strettamen-te . interpretativo - come era stato sempre prospettato da entrambe le parti del conten-zioso fino a quel momento -a un piano più concreto, che attiene in sostanza all'aspet-to probatorio.

Al di là del merito della questione, questo ulteriore episodio ci ricorda, se ce ne fosse bisogno, che ogni sen-tenza fa storia a sé, e - oltre a ragionare sulle più corrette interpretazioni delle norme (per le quali probabilmente è opportuno conformarsi al-le indicazioni dell'Aran o della Ragioneria generale dello Stato) - occorre che l'ente abbia la sensibilità di gestire il rapporto di lavoro in modo equo e corretto, nel rispetto sia del lavoratore che degli interessi della pub-blica amministrazione.

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st ". Obbligo di concorso

hvb La reinternalizzazione non salva i dipendenti assunti diret-tamente dalla società.

La costituzione di aziende in house da parte degli enti locali ha comportato, nel corso degli anni, l'instaurazione di numero-si contratti di lavoro dipenden-te a tempo indeterminato. Trat-tandosi di datori di lavoro pri-vati, le assunzioni non erano soggette a , formalità particola-ri, rimanendo, quindi, fuori da qualsiasi vincolo e, soprattut-to, dal concorso pubblico. Qua-lora si decidesse di riprendersi il servizio, si pone il problema dei dipendenti della società che dovrebbero transitare nel-la dotazione del Comune.

Non si può negare che, se-condo l'articolo 31 del Dlgs 165/2001, che richiama la nor-mativa civilistica (nello speci-fico, l'articolo 2112 del Codice civile), in caso di trasferimen-to d'azienda è prevista una spe-cifica tutela per i dipendenti in servizio. La Corte dei conti a se-zioni riunite, interpellata sul te-ma, con la delibera n. 4/CON-TR/2o12 ha ritenuto che il vin-colo costituzionale dell'acces-

so alle dipendenze della pub-blica amministrazione non possa prescindere dal concor-so pubblico (articolo 97 della Costituzione). Nello specifi-co, il tema risultava più com-plesso, in quanto la società ave-va posto in essere una selezio-ne, riservata, però, ai lavorato-ri socialmente utili in applica-zione di una legge regionale specifica. Tutto inutile, in quanto il concorso non era aperto al pubblico, ma limitato a questi lavoratori.

Varie sono le fattispecie che possono interessare il persona-le dell'azienda partecipata, og-getto di reinternalizzazione. Un primo gruppo è rappresen-tato dagli ex dipendenti dell'en-te locale, che sono transitati dal Comune alla società per ef-fetto del trasferimento dei ser-vizi. Questa tipologia di lavora-tori ha comunque sostenuto un concorso pubblico per acce-dere ai ruoli dell'amministra-zione comunale. Sono i sogget-ti che rischiano meno, in quan-to l'ostacolo concorso sembra superato. La seconda categoria è composta dai dipendenti as-

Tre figure

01l EX DIPENDENTI Gli ex dipendenti dell'ente locale, transitati dal Comune alla società partecipata per effetto del trasferimento dei servizi, che hanno comunque sostenuto un concorso pubblico per accedere ai ruoli dell'amministrazion comunale

O dipendenti che son ssunti direttamente dalle

aziende partecipate, avendo, però, superato una selezione che è stata net rispetto dei principi dell'articolo 35 del Dlgs 165/2011

l NON «SELEZIONATI» I dipendenti assunti direttamente dalla società partecipata, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica

sunti direttamente dalla socie-tà partecipata, senza alcuna procedura ad evidenza pubbli-ca. Questi non hanno nessun appiglio a cui attaccarsi per sal-vare la loro posizione. Sono, quindi, i soggetti maggiormen-te a rischio. Per loro non resta che la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato moti-vo oggettivo. Ma il giudice del lavoro sarà dello stesso pare-re? Infine, la categoria di mez-zo: i dipendenti che sono stati assunti direttamente dalle aziende partecipate, avendo, però, superato una selezione che rispetti i principi dell'arti-colo 35 del Dlgs 165/2011. Quale sarà il loro destino? Nel parere della Corte dei conti non risul-ta chiaro e, di conseguenza, è vi-vamente consigliato un com-portamento molto prudente: considerarli dipendenti pubbli-ci appare rischioso.

La conclusione può essere una sola: i vincoli in materia di riduzione progressiva della spesa di personale, i problemi sul patto di stabilità, il vincolo sul rapporto fra spesa di perso-nale e spesa corrente, i nuovi in-gressi sottoposti al 20% e, non ultima, la sorte dei dipendenti assunti dalla società rendono praticamente impossibile la reinternalizzazione.

T.Grand. M.Zamb.

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No all'ingresso in Comune degli assunti dalle società

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Personale, tetto omnibus alle partee

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Limitazioni su più livelli al lavoro flessibile

Giantuca Bertagna

Le limitazioni al lavoro flessibile sono la spina nel fianco della gestione del per-sonale degli enti locali per il 2012. La legge di stabilità ha in-cluso Comuni e Province tra le amministrazioni che posso-no avvalersi di contratti a tem-po determinato, con conven-zioni e contratti "co.co.co" nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009. L'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 ha altresì previsto che la stes-sa percentuale si applichi an-che ai contratti di formazione e lavoro, di somministrazio-ne, ai tirocini formativi e al la-voro accessorio. Così il legi-slatore ha spazzato via i dubbi sollevati con la delibera 46/2011 dalla Corte dei conti (Sezioni riunite).

La questione principale ri-siede piuttosto nel fatto che negli enti locali esistono for-me lavorative che non sem-pre si riescono a incasellare tra i contratti di lavoro previ-sti all'articolo 36 del Dlgs 165/2001. Gli operatori, quin-di, hanno sottoposto alcune questioni alle Sezioni regiona-li della Corte dei conti, con-sentendo di farsi un'idea più precisa, anche se i pareri di-scordanti non mancano.

Il Dlgs 267/2000 prevede due tipologie lavorative tipi-che per le amministrazioni lo-cali. L'articolo 90 disciplina le assunzioni a tempo determi-nato in staff degli organi politi-ci, ma senza prevedere limita-zioni. Non a caso i magistrati contabili della Campania e delle- Marche hanno ritenuto che tali assunzioni rientrino nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009. La stessa sorte sembrano avere gli inca-richi a contratto sia in dotazio-ne che in extra-dotazione or-ganica di cui all'articolo uo. Per le due tipologie si trovano vincoli ben precisi, ma per la Corte dei conti della Toscana (deliberazione 6/2012) anche tali incarichi sono inclusi nel campo di applicazione dell'ar-ticolo 9, comma 28.

vi e poi la possibilita di sti-pulare contratti di lavoro a tempo determinato per le as-sunzioni stagionali di forze di polizia locale, finanziate con i proventi del Codice del-la strada: Anche tali forme, che non rientrano tra le spe-se di personale, vanno taglia-te del 50% della spesa del 2009? Ecco due pareri contra-stanti: la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione 21/2012) precisa che gli enti dovranno programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro flessibile an-che con riferimento alle as-sunzioni stagionali, mentre i magistrati della Toscana (de-liberazione 10/2012) ritengo no tali assunzioni escluse dal campo di applicazione del-l'articolo 9, comma 28.

Va pure chiarito che cosa il legislatore intenda per «con-venzioni». Potrebbero infatti rientrare nel campo di appli-cazione della norma l'utilizzo di personale di altre ammini-strazioni ex articolo 14 del Ceni 2004. Anche se non ci so-no interpretazioni specifiche sull'argomento, la Corte dei conti della Campania (delibe-razione 497/2011) ha fatto rientrare nel limite de150% le situazioni di comando in en-trata, tipologia analoga alle convenzioni di cui sopra. Inol-tre, a sorpresa, i giudici tosca-ni hanno escluso dal limite le prestazioni di cui al comma 557 della finanziaria 2005, che concede, ma solo a Comuni sotto i 5mila abitanti e Unioni, di avvalersi di attività lavora-tiva dei dipendenti di altre am-ministrazioni. Due pareri in contrasto anche sugli enti che non hanno sostenuto spese per lavoro flessibile nel 2009 o nel triennio 2007/2009. Per i giudici della Lombardia (de-liberazione 29/2012) sono consentite le assunzioni de-terminate da un'assoluta ne-cessità di far fronte a un servi-zio essenziale: la spesa sarà il parametro finanziario per gli anni successivi. La scelta non è condivisa dalla Corte dei conti della Toscana (delibera-zione 14/2009).

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press LinE 20/02/2012

ItaliaOggi

. Ruolo di p. ri.trit() idotan0 a

agli enti territoriali e locali Come fare rete tra operatori nazionali e comunitari? Come Potenziare il sistema del microcreditA) in Italia? Che ruolo e quali responsabilità hanno le amministrazioni locali per un'uscita di successo dalla crisi? Sono alcuni degli spunti di riflessione al centro del seminario organizzato dall'Ente nazionale per il inicroeredito (venerdì 24 febbraio, a ROMA presso la sede della rappresentanza in Italia della Commissione europea, via IV Novembre í. n. 149). Tra gli obiettivi dell'incontro t illustrare i programmi europei. di I nucroetedito e nderolitt4irtre; aprire un confronto attorno alle best przetice realizzate sul territorio; individuare le criticità del settore della miers:41 - nanza e del Pzierocredito e immaginare le possibili soluzioni; dibattere in ! merito alla proposta dei regolamenti del Fondi struttitrall 2014-2020. Parteciperanno enti territoriali e locali, banche e intermediari finanziari, istituzioni di microfbaanza, il non profit, che, al termine di workshop e delle , tavole rotonde, formuleranno delle linee guida che saranno poi illustrate ! e consegnate, nella sessione Plenaria finale, al vertici dei cliParthiletiil del ministeri competenti, delle direzioni generali della commissione europea e di altre importanti istituzioni Italiane. L'evento h a numero chiuso. Per informazioni contattare il Numero Verde 800 864539.

Pagina 13 Sene udedueazione finanziaria

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