RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

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Incontro formativo per gli operatori dei servizi del dipartimento funzionale “area della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare” dell’azienda ulss 4 del Veneto Santorso, 29 ottobre 2015

description

Cosa devono fare le ASL, le autorità competenti locali in materia di sicurezza alimentare, per fronteggiare un grave rischio per la salute dei consumatori?Darsi delle regole.E nell'azienda ulss n. 4 del Veneto, le regole sono quelle contenute nella Procedura di gestione operativa del sistema di allarme rapido per alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti (RASFF) che è stata presentata agli Operatori il 29 ottobre 2015.

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Incontro formativo per gli

operatori dei servizi del

dipartimento funzionale “area

della sanità pubblica veterinaria e

della sicurezza alimentare”

dell’azienda ulss 4 del Veneto

Santorso, 29 ottobre 2015

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Relatore

FABRIZIO DE STEFANI DVM [email protected]

coordinatore dell’area dipartimentale di sanità animale e sicurezza alimentare e direttore del Servizio veterinario d’igiene degli alimenti dell’azienda ulss n. 4 del Veneto

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obiettivi della presentazione

Fornire agli operatori dei servizi dipsa le indicazioni operative per la gestione del sistema di allarme rapido RASFF H24-7/7, con richiami di contesto per:

• Natura degli allarmi alimentari

• Responsabilità del produttore

• Diritti dei Consumatori

• Tutela della reputazione aziendale

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destinatari

Il personale dei servizi del DIPSA

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RASFF istruzioni per l’uso

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Rapid Alert System for Food and Feed

RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed (Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi) è stato istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate in risposta all’individuazione di un rischio connesso con alimenti o mangimi a tutte le autorità preposte al controllo degli stessi nei diversi Paesi.

Il sistema di allerta comunitario trova il fondamento giuridico nella Direttiva 92/59/ CEE del consiglio europeo recepita col decreto legislativo 115/95, relativa alla sicurezza generale dei prodotti e nel Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

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Rapid Alert System for Food and Feed

RASFF è una struttura snella costituita da “punti di contatto” identificati in:

• Commissione europea;

• EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare);

• ESA (Autorità di vigilanza dell’European Free Trade Association - EFTA);

• autorità individuate dai 27 Stati membri dell’UE ed i 4 dell’EFTA (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria).

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RASFF in Italia PUNTI DI CONTATTO DEL RASFF FUNZIONI

Punto di Contatto Nazionale (PCN)

Ministero della Salute DGISAN - Ufficio VIII

Valutazione e Validazione delle notifiche provenienti dai Punti di Contatto Regionali (PCR) e dai Punti di Contatto NAS;

Interfaccia con gli Uffici di settore del Ministero della Salute e con l'Istituto Superiore di Sanità; Valutazione e Inoltro della notifiche da e per il sistema RASFF; Verifica dei rischi emergenti o attuali e comunicazione mediante reportistica trimestrale e annuale al fine di

consentire di alzare il livello di attenzione e controllo da parte degli organi di vigilanza e degli OSA

Punti di Contatto Regionali (PCR)

Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome

Valutazione e Validazione delle notifiche provenienti dalle proprie ASL; Inoltro al PCN e ai PCR interessati dalla notifica di allerta

Punti di Contatto Locali(PCL)

ASL Predisposizione delle notifiche di allerta con indicazione degli adempimenti e le azione intraprese

Punti di Contatto NAS Comandi NAS Predisposizione delle notifiche di allerta con indicazione degli adempimenti e le azione intraprese

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Procedura di gestione operativa del sistema di allarme rapido per alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti (RASFF)

DIPSA 03 – Rev. 1

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1. scopo

1. Indicare le azioni concrete da intraprendere nel caso in cui siano presenti sul mercato alimenti, mangimi o materiali a contatto con gli alimenti, che rappresentano un grave rischio per la salute dei consumatori;

2. assicurare la rapida comunicazione delle informazioni pertinenti ai membri della rete del sistema di allerta rapido (RASFF);

3. garantire il livello di protezione dei consumatori più elevato possibile rispettando la reputazione degli operatori economici del settore.

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2. Campo di applicazione

Si applica in caso di grave rischio, diretto o indiretto, individuato in alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti, già immessi sul mercato, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente,

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2. Campo di applicazione

1. superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare nell’alimento o nel mangime;

2. alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore - Rif. art. 14 Reg. (CE) n. 178/2002 , requisiti di sicurezza degli alimenti;

3. mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale - Rif. art. 15 Reg. (CE) n. 178/2002 requisiti di sicurezza dei mangimi;

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2. Campo di applicazione

4. prodotti intermedi di alimenti e mangimi, già immessi sul mercato, che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per l’ambiente;

5. materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti già immessi sul mercato, che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana;

6. non conformità - ritardate - emerse in autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato.

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2. Campo di in-applicazione

1. alimenti e i mangimi nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene processo;

2. alimenti e i mangimi nei quali sia riscontrata una frode commerciale (adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni) che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore;

3. alimenti e i mangimi nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulti non vitale;

4. alimenti e i mangimi che per loro natura siano destinati a subire uno o più trattamenti prima del consumo, tali da garantire la distruzione dei microrganismi patogeni e/o renderli innocui alla salute umana o animale (Rif. Art. 7 comma 2 Reg. CE 2073/2005). Rimangono comunque vincolanti i criteri di sicurezza alimentare stabiliti dalla normativa vigente;

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2. Campo di in-applicazione

5. alimenti con additivi o residui di sostanze autorizzate in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normativa, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di escludere ragionevolmente la pericolosità per la salute pubblica;

6. alimenti difettosi che non comportano un grave rischio per la salute pubblica.

7. alimenti e i mangimi che, pur presentando non conformità alle norme vigenti, siano stati già segnalati dal responsabile dell'industria alimentare nell'ambito dell'autocontrollo e che, pur costituendo un grave rischio per la salute del consumatore, non siano stati immessi sul mercato. Tali non conformità se evidenziate a seguito di un Controllo Ufficiale, anziché nell'ambito dell'Autocontrollo, comportano, conseguenze amministrative e/o penali.

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3. Luogo di applicazione

ULSS n. 4 Altovicentino

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4. Riferimenti alla normativa

Normativa Comunitaria

• Regolamento (CE) n. 178/2002 e s.m.i. che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

• …

Normativa Nazionale

• …

Normativa Regionale

• …

Disposizioni aziendali

• DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 693/2010, del 20.07.2010, Attivazione unità di allerta

• DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 800/2015, del 03.09.2015, Aggiornamento dei ruoli di referenza nella composizione operativa dell'Unità di Allerta Alimenti e Mangimi

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5. Definizioni ed abbreviazioni

• Alimento …

• …

• Responsabili primari della sicurezza alimentare: gli operatori del settore alimentare e dei mangimi responsabili di attività di importazione, produzione, trasformazione, lavorazione o distribuzione di un alimento (rif. art. 4, D.Lvo n. 190/2006).

• Responsabili secondari della sicurezza alimentare: gli operatori del settore alimentare e dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento (rif. art. 5, D.Lvo n. 190/2006).

• …

• Sistema di allarme rapido…

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6. Punto di contatto locale AULSS 4

Unità di allerta

Alimenti e mangimi

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6.1 Punto di contatto U4

L’Unità di allerta alimenti e mangimi risponde ai seguenti contatti:

[email protected] (e-mail)

[email protected] (PEC)

• +39 0445 389428 – Telefono segreteria dell’Unità di allerta

• +39 0445 389271 - Fax segreteria dell’Unità di allerta

• +39 348 5164377 - Mobile Unità di allerta 1

• +39 348 2900134 - Mobile Unità di allerta 2

• +39 348 2900915 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna servizi veterinari distretto di Thiene

• +39 348 8503930 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna servizi veterinari distretto di Schio

• +39 348 7349412 - Mobile pronta disponibilità festiva/notturna sian (supplente +39 340 6709505)

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6.2 Punto di contatto composizione

Ambito d’intervento Referente tecnico di

supporto

Referente

Medico/Veterinario

Supplente

Medico/Veterinario

Alimenti di origine non

animale

Tecnico della

prevenzione SIAN

Medico

SIAN

Medico veterinario

SIAN

Alimenti di origine animale Tecnico della

prevenzione SVIA

Medico veterinario

SVIA

Medico veterinario

SVIA

Mangimi Tecnico della

prevenzione SVIA

Medico veterinario

SVSA

Medico veterinario

SVSA

Materiali a contatto con gli

alimenti

Tecnico della

prevenzione SIAN

Medico

SIAN

Medico veterinario

SIAN

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6.3 Punto di contatto responsabilità

AZIONI

Dirigente

Medico/Veterinario

referente dell’Unità di allerta

Tecnico della

prevenzione

referente dell’Unità di allerta

Operatori Medici,

Veterinari, Tecnici

della prevenzione dei servizi DIPSA

Dirigenti dei servizi DIPSA reperibili il sabato e nelle giornate festive

Valutazione comparativa del rischio

R C RS

per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno

di reperibilità

Attivazione sistema di allerta

R C RS

per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno

di reperibilità

Profilazione del rischio delle notifiche in entrata

R C RS

per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno

di reperibilità

Acquisizione documentazione

R/D RD C RS

per notifiche giunte almeno 24 ore prima del termine del turno

di reperibilità

Verifica delle operazioni di ritiro/richiamo

R/D RD C RS

per notifiche giunte almeno due giorni prima del termine del

turno di reperibilità Provvedimenti sui prodotti ritirati/richiamati

C R

Segnalazioni ai nodi locali e regionale

R/D RD RS

per notifiche giunte almeno due giorni prima del termine del

turno di reperibilità Revoca del provvedimento di allerta

R C

R = responsabile; RD = responsabile delegato; RS = responsabile supplente; C = collabora; D = delega

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7. Risposta del Punto di contatto

Nei giorni feriali e per tutti gli ambiti il monitoraggio delle comunicazioni in entrata e l’inoltro delle comunicazioni ai referenti dell’unità di allerta è assicurato dalla Segreteria Dipsa

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7. Risposta del Punto di contatto

Il sabato e i festivi, il monitoraggio è assicurato dai dirigenti in turno di pronta disponibilità: [email protected] è accessibile dagli smartphone in dotazione.

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7. Risposta del Punto di contatto

Le comunicazioni in arrivo, relativi ad una specifica notifica, sono conservate nella posta in entrata fino al termine degli accertamenti

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7. Risposta del Punto di contatto

Al termine delle attività previste per il caso in notifica i referenti tecnici dell’Unità provvedono all’archiviazione della documentazione informatica in directory specifiche per ambito di intervento (svia, svsa, sian)

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7. Risposta del Punto di contatto

Il resoconto di monitoraggio e delle comunicazioni in entrata, nei giorni feriali, è riportato nelle e-mail di “CORRISPONDENZA” inviate ai responsabili e ai referenti dell’Unità di allerta, dalla segreteria Dipsa entro le ore 09.30 e dopo le 15.30

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7. Risposta del Punto di contatto

Il sabato e i festivi, il monitoraggio delle notifiche in entrata e l’attivazione degli operatori in pronta disponibilità, è assicurato, per i rispettivi ambiti di intervento, da:

• i dirigenti in turno di PDV

• dal medico Sian referente dell’Unità e/o dal supplente.

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7. Risposta del Punto di contatto

Alla fine del turno di pronta disponibilità, la segreteria Dipsa verifica la presenza di eventuali notifiche giunte al punto di contatto, ed in caso positivo informerà i referenti responsabili dell’attività che chiederanno il resoconto dell’attività svolta agli operatori in pronta disponibilità. I resoconti delle attività sono archiviate nella directory «Report reperibilità» del client [email protected]

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7.1 Registrazione delle attività

Le informazioni e i dati relativi alle comunicazioni in arrivo e agli adempimenti svolti, sono registrate, a cura dei tecnici della prevenzione referenti dell’Unità, sul data base Anno Report Alert

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7.1 Registrazione delle attività

• Numero notifica: numero progressivo interno;

• Referenza: numero assegnato dalla Regione Veneto;

• Classificazione notifica: ;

• Data e ora notifica: in arrivo e in partenza;

• Data e ora follow up: solo in arrivo;

• Data e ora attivazione: in arrivo e in partenza

• Data notifica chiusura: invio (all.to F);

• Fonte: Regione Veneto e aa ulss del Veneto;

• Categoria del pericolo:

• Categoria del prodotto:

• Tipo prodotto:

• Directory link: cartella di archiviazione.

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7.2 Punti di contatto del sistema collegati

L’Unità di allerta, punto di contatto locale RASFF dell’azienda ulss4 è collegato a:

• nodo regionale, presso la Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Veneto;

• punti di contatto locali delle Aziende ULSS del Veneto.

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Regione Veneto

ulss4

ulss1 ulss2 ulss3 ulss5 ulss6 ulss7 ulss8 ulss9 ulss10 ulss12 ulss13 ulss14 ulss15 ulss16 ulss17 ulss18 ulss19 ulss20 ulss21 ulss22

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8. Livelli di Comunicazione

Le notifiche ORIGINALI si distinguono, a loro volta, in tre categorie

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8. Livelli di Comunicazione

Notifica di

ALLARME

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• Si tratta della notifica di un rischio che richiede un’azione rapida

• Deve essere trasmessa e gestita in via prioritaria

• La notifica deve comprendere tutte le informazioni rilevanti e disponibili sul rischio e sul prodotto a rischio, ai fini di un pronto intervento

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8. Livelli di Comunicazione

Notifica di

INFORMAZIONE

Si tratta della notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida e che, a sua volta, può essere di due tipi:

a) Notifica di informazione per follow-up: relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato;

b) Notifica di informazione per attenzione: relativa a un prodotto che:

I. è presente solo nel paese membro notificante, o

II. non è stato immesso sul mercato, o

III. non è più presente sul mercato.

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9 Obblighi & Responsabilità OESA/M

Gli OESA/M e gli Operatori Economici dei materiali a contatto con gli alimenti, sono responsabili della conduzione della valutazione del rischio e delle decisioni da prendere al riguardo delle misure di ritiro e, o, di richiamo in caso di non conformità di un prodotto…

a prescindere dalla responsabilità dell’AC di attivare il sistema di allarme rapido

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9 Obblighi & Responsabilità OESA/M

L’operatore del settore alimentare deve dotarsi di procedure per valutare i rischi, facilitare l’identificazione e la rimozione rapida di alimenti non sicuri dal mercato mediante ritiro o richiamo, informare l’A.C. e, se necessario, i consumatori al fine di limitare le conseguenze di un incidente alimentare.

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9 Obblighi & Responsabilità OESA/M

Art. 2 Direttiva CE 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti:

• ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore;

• richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori.

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9.1 Responsabilità OESA/M

Considerando 30 del regolamento CE 178/2002:

Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti.

Articolo 17 regolamento CE 178/2002:

• Operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

• Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

Regolamento (CE) n. 852/2004:

• gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento". Il Regolamento stabilisce che tutto ciò sia attuato, applicando nell’azienda alimentare l’autocontrollo.

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9.2 Obblighi OESA/M

Gli obblighi degli operatori in materia di sicurezza alimentare, sanciti dal diritto comunitario sono descritti nella Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari

Questi sono:

• Sicurezza. Gli operatori non devono immettere sul mercato alimenti o mangimi non sicuri.

• Responsabilità. Gli operatori sono responsabili della sicurezza degli alimenti e mangimi che producono, trasportano, conservano o vendono.

• Tracciabilità. Gli operatori devono essere in grado di identificare rapidamente ogni soggetto da quale ricevono o al quale consegnano alimenti.

• Trasparenza. Gli operatori devono informare immediatamente le autorità competenti qualora abbiano motivo di ritenere che gli alimenti o i mangimi non sono sicuri.

• Urgenza. Gli operatori devono ritirare immediatamente dal mercato gli alimenti o i mangimi qualora abbiano motivo di ritenere che non sono sicuri.

• Prevenzione. Gli operatori devono identificare e rivedere regolarmente i punti critici dei loro procedimenti e devono provvedere ad effettuare controlli su di essi.

• Cooperazione. Gli operatori devono collaborare con le autorità competenti nelle azioni intese a ridurre i rischi.

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9.3 Obblighi degli operatori responsabili primari della sicurezza alimentare

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articolo 19 Reg. (CE) n. 178/2002:

• se un Operatore del Settore Alimentare (OSA) ritiene che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo o richiamarlo nel caso sia entrato nella disponibilità del consumatore e informarne le autorità competenti collaborando con le stesse autorità riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

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9.4 Obblighi degli operatori responsabili secondari della sicurezza alimentare

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articolo 5 del Decreto Legislativo n. 190/2006

• Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

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Definizione di ritiro e richiamo

Il Reg. (CE) 178/02 (Food Law) non definisce giuridicamente né il ritiro né il richiamo, anche se,, definisce principi, responsabilità degli OSA e le funzioni e i compiti dell’autorità competente in caso di azioni di ritiro e richiamo di un prodotto alimentare

F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 46

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Definizione di ritiro e richiamo

La definizione legale di ritiro e richiamo è riportata all’art 21 della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (non alimentari) e che ha istituito un sistema di allarme rapido (RAPEX) per i prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori.

F. DE STEFANI: Recall en la industria de alimentos: RASFF, Montevideo, 4 set. 2015 47

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio

Non esiste il rischio zero.

Gli Operatori del Settore Alimentare devono pianificare preventivamente le azioni correttive da adottare al fine di ridurre l’esposizione ai potenziali pericoli per la salute pubblica correlati alla loro attività, nell’ambito di un processo di Risk Analysis (1° principio HACCP)

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio

Definizione di:

Pericolo o elemento di pericolo, è una potenziale fonte di danno, un agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute

Art. 3.14, Reg. UE 178/2002

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio

Definizione di:

Rischio - funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo

Art. 3.9, Reg. (CE) 178/2002

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio

Analisi del rischio: processo svolto in maniera indipendente, obiettiva e trasparente basato sulle prove scientifiche disponibili costituito da tre componenti interconnesse:

1. valutazione del rischio,

2. gestione del rischio e

3. comunicazione del rischio.

(Art. 3.10, Reg. UE 178/2002)

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio

Valutazione del rischio:

«spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. »

(Art. 17.1, Reg. UE 178/2002)

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio La valutazione del rischio (risk assessment) è basata sugli elementi scientifici a disposizione.

Deve essere impostata su un approccio che tenga conto, a seconda delle diverse situazioni che si possono prospettare, di ogni altro eventuale aspetto connesso con la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti:

• normali condizioni di utilizzo da parte del consumatore;

• informazioni fornite dall’operatore del settore con l’etichettatura e la presentazione;

• ecc..

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio

L’accettabilità sotto il profilo igienico sanitario di un determinato alimento o materiale a contatto con alimenti, dipenderà da una combinazione di fattori che dovranno, conformemente a quanto prevede l’articolo 14 del Reg. (CE) n. 178/2002, essere presi in esame di volta in volta e saranno determinanti nella scelta della decisione finale da adottare.

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Allegato D Ia parte Criteri per notifica rischio

Si identifica un grave rischio nel caso di:

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Si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un un grave rischio sanitario in caso di:

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Allegato D IIa parte Criteri per notifica rischio

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio

Grave rischio con effetti immediati

La comparsa di gravi effetti nocivi per la salute umana a seguito dell'assunzione di un alimento contaminato si manifestano immediatamente o dopo un breve periodo di tempo o su specifiche categorie di popolazione, quali i soggetti allergici, immunocompromessi, anziani, donne in gravidanza

Rif. allegato D della linea guida sul sistema d'allerta, approvata con Intesa del 13 novembre 2008, lettere a), b), f), j);

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10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio

Grave rischio con effetti a lungo termine:

L'assunzione di un alimento può comportare probabili effetti a lungo termine, effetti tossici cumulativi sulla salute di chi lo consuma o dei suoi discendenti.

Rif. allegato D della linea guida sul sistema d'allerta, approvata con Intesa del 13 novembre 2008, lettere c), d), e), g), h), i).

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11. Tracciabilità

Per gli OESA/M, è importante essere consapevoli che il sistema di tracciabilità è un mezzo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella sicurezza alimentare.

La Commissione europea ha pubblicato una Scheda informativa sulla tracciabilità

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11. Tracciabilità

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono tenuti a conoscere oltre al fornitore delle materie prime anche il destinatario a cui hanno fornito il prodotto fatto salvo in caso di vendita al dettaglio.

Nei casi in cui non dispongano di un sistema di tracciabilità interna per identificare il lotto specifico non conforme, dovranno provvedere a ritirare tutti i lotti inviati sul mercato

Rif.: articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 e paragrafo II.3.2.ii delle linee guida UE per l’applicazione degli articoli dal 11 al 20 del Reg. (CE) n. 178/2002.

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11. Tracciabilità

Le liste di commercializzazione messe a disposizione dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi, dovranno coincidere con l’effettiva distribuzione sul mercato del prodotto oggetto del ritiro.

Non è accettabile la fornitura all’AC di liste di commercializzazioni che comprendono tutti i clienti, comprese le destinazioni a cui il prodotto non è stato inviato, poiché ciò contravviene alle disposizione dell’art 18 del Reg. (CE) n. 178/2002.

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Informare i consumatori è un dovere

Decreto Legislativo n. 190/2006 che disciplina le sanzioni

per le violazioni del Regolamento CE n.178/2002

Art. 4.

Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del

regolamento (CE) n. 178/2002

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

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12. Informazione al consumatore

L'OSA, responsabile primario della sicurezza alimentare, deve predisporre nel più breve tempo possibile una comunicazione di richiamo rivolta ai consumatori e, contestualmente, informare l'autorità sanitaria locale del contenuto del messaggio di richiamo e le modalità con le quali è stato diffuso.

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12. Informazione al consumatore

Il messaggio di richiamo deve essere divulgato ai consumatori a seconda del livello di rischio identificato, mediante:

• avvisi nei punti vendita, per il tempo necessario;

• pubblicazioni sul sito aziendale e, o, nei social media aziendali, per il tempo necessario;

• comunicati stampa, radio e televisivi, a livello locale, regionale o nazionale, in funzione della diffusione nel mercato.

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12. Informazione al consumatore

L’informazione ai consumatori, di regola, deve essere mantenuta per un tempo corrispondente alla shelf-life del prodotto oggetto di richiamo,

o, quantomeno,

fin tanto che si possa ragionevolmente ritenere che il prodotto, già rimosso dal mercato, sia stato del tutto eliminato o assunto dagli acquirenti.

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12. Informazione al consumatore

Per assicurare la più efficace informazione, l’OSA deve utilizzare forme di comunicazione di diversa intensità, commisurate al livello di attenzione che è necessario ingenerare nei consumatori potenzialmente interessati, secondo i criteri riportati sul documento EFSA Risk communication Guidelines

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12.1 Comunicazione per il richiamo in caso di un grave rischio predeterminato Nel caso di un grave rischio con effetti immediati (a breve termine, tossicità acuta), devono essere apposti, per il tempo necessario, avvisi nei punti vendita; pubblicazioni a mezzo stampa, radio, TV, tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale) ed almeno una delle seguenti modalità di comunicazione:

• pubblicazione del richiamo sul proprio sito, per il tempo necessario;

• pubblicazione del richiamo su social network, ripetuti giornalmente, per il tempo necessario.

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12.1 Comunicazione per il richiamo in caso di un grave rischio predeterminato

Nel caso di rischio con effetti non immediati (a medio o lungo termine, tossicità cronica) devono essere apposti avvisi, per il tempo necessario, nei punti vendita e deve essere effettuata almeno una delle seguenti modalità di comunicazione:

• pubblicazione del richiamo sul proprio sito, per il tempo necessario;

• pubblicazione del richiamo su social network, ripetuti giornalmente, per il tempo necessario.

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12.2 Comunicazione di un rischio indeterminato o ancora sconosciuto

Nel caso in cui, in seguito alla valutazione scientifica di un pericolo non predeterminato, il rischio risulti indeterminabile o sconosciuto, il responsabile primario della sicurezza alimentare per misura precauzionale ritirerà il prodotto dal mercato e, nel caso di vendita al consumatore finale, procederà al suo richiamo, avvisando gli acquirenti, per il tempo necessario, mediante l'apposizione di avvisi presso i punti di vendita.

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Le informazione per i cittadini

Nei casi più eclatanti per natura, gravità ed entità del rischio l’autorità pubblica si attiva per assicurare un’informazione “straordinaria”.

Nell’informazione si deve identificare l’alimento e il rischio che può comportare, descrivere le misure adottate o in procinto di esserlo per prevenire, contenere o eliminare il rischio, in ossequio al principio dell’informazione dei cittadini sancito dall’art. 10 del Regolamento CE n.178/2002.

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13. Allarme individuato all’interno dell’AULSS N. 4

Ogni qualvolta si disponga di informazioni relative alla presenza sul mercato di un rischio grave, diretto o indiretto, per la salute umana, animale o per l’ambiente, legato ad alimenti, o mangimi, o a materiali a contatto con gli alimenti, i referenti-responsabili per la gestione del sistema di allerta, si attivano per:

1. individuare il responsabile della sicurezza alimentare;

2. avviare i controlli di verifica e, se del caso,

3. attivare il sistema di allerta.

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13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4

Nel caso l’allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 riguardi la responsabilità di un operatore responsabile primario della sicurezza alimentare, si provvede ad eseguire le attività di controllo presso l’impresa per individuare i fattori che hanno determinato la non conformità e si verificano le azioni correttive adottate dall’operatore.

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13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4

Oltre alla valutazione delle condizioni per l’attivazione del sistema di allarme (art. 50 del Reg. CE 178/2002) spetta ai referenti dell’Unità disporre i provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente.

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 79

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13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4

Tali provvedimenti comprendono:

a. la verifica che l’operatore del settore alimentare o mangimistico abbia condotto un’appropriata valutazione del rischio relativo alla non conformità del prodotto;

b. l’esecuzione della valutazione del rischio relativo alla non conformità del prodotto - avvalendosi, se del caso, della collaborazione di professionisti istituzionali esperti nella materia (IZS, ARPAV, Istituto Superiore della salute, Università, Regione, associazioni scientifiche, ecc.) - ove l’operatore del settore alimentare o mangimistico risulti incapace di procedere nei tempi consentiti, con i propri mezzi o mediante propri consulenti, ad un’appropriata valutazione scientifica del rischio;

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Page 81: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4

c. il campionamento ufficiale, da effettuarsi di volta in volta in funzione della valutazione del rischio:

• in lotti diversi dello stesso prodotto sul quale è stata riscontrata l'irregolarità

• nel caso in cui l’irregolarità sia stata riscontrata in un prodotto presentato in confezione non più integra a seguito di un reclamo

• in caso di non conformità riscontrata in regime di autocontrollo

d. la verifica che gli operatori abbiano condotto compiutamente ogni azione necessaria e adottato efficaci misure correttive in relazione al livello di rischio individuato;

e. la verifica, altresì, dell'appropriatezza e della completezza delle informazioni al consumatore adottate dall'OSA in caso di richiamo di un prodotto a rischio come illustrato al precedente punto 12.

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13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 In caso di inadempienza, anche parziale, dell’operatore del settore alimentare/mangimistico, si procede con:

f. l’ingiunzione, con provvedimento a tutela della salute pubblica, di effettuare il richiamo entro le 24 ore, e l’irrogazione contestuale della sanzione prevista all’art. 4 del Decreto Legislativo 190/2006, salvo che il fatto costituisca reato;

g. la trasmissione senza ritardo di denuncia scritta, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, della violazione all’art. 650 del codice penale e di ogni altra violazione penale eventualmente correlata al fatto, in caso di persistente inerzia all'obbligo del richiamo;

h. la pubblicazione del messaggio di avviso di richiamo del prodotto nei punti vendita (All. 8) sul sito aziendale ulss; sulla stampa e sui media radio televisivi locali, addebitandone le eventuali spese all'operatore interessato e dandone contestuale informazione al nodo regionale del sistema per la possibile estensione della comunicazione ad un ambito territoriale sovra aziendale;

In caso di conferma di un grave rischio:

i. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 82

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13.2 Allarme originato all’esterno dell’AULSS N. 4

Nel caso in cui l’allarme sia stato individuato presso, o da, un operatore responsabile secondario della sicurezza alimentare del territorio, ma la cui causa o origine sia addebitabile ad un operatore responsabile della sicurezza alimentare che non è sottoposto al controllo ufficiale dell’AULSS N. 4 si dispone, comunque, l’esecuzione delle attività di controllo presso l’impresa che ha messo in vendita o distribuito l’alimento, il mangime, o il materiale a contatto con gli alimenti per individuare i fattori che hanno determinato la non conformità e verificare l’adeguatezza delle azioni correttive attuate dall’operatore.

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 83

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13.2 Allarme originato all’esterno dell’AULSS N. 4 Tali attività comprendono:

a. l’esecuzione della valutazione del rischio relativo alla non conformità del prodotto adottando i criteri riportati al precedente punto 10. Criteri per l’identificazione di un grave rischio;

b. la verifica che siano applicate compiutamente le misure correttive pertinenti al livello di responsabilità degli operatori, in relazione al livello di rischio individuato;

c. la verifica, altresì, l'appropriatezza e la completezza delle informazioni al consumatore in caso di richiamo di un prodotto a rischio come illustrato al precedente punto 12. Informazione al consumatore in caso di richiamo di un prodotto.

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 84

Page 85: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

13.2 Allarme originato all’esterno dell’AULSS N. 4 In caso di inadempienza, anche parziale, dell’operatore del settore alimentare/mangimistico, procede con:

d. l’ingiunzione, con provvedimento a tutela della salute pubblica, di effettuare il richiamo entro le 24 ore, e l’irrogazione contestuale della sanzione prevista all’art. 4 del Decreto Legislativo 190/2006, salvo che il fatto costituisca reato;

e. la trasmissione senza ritardo di denuncia scritta, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, della violazione all’art. 650 del codice penale e di ogni altra violazione penale eventualmente correlata al fatto, in caso di persistente inerzia all'obbligo del richiamo;

f. la pubblicazione del messaggio di avviso di richiamo del prodotto nei punti vendita (All. 8); sul sito aziendale ulss; sulla stampa e sui media radio televisivi locali, addebitandone le spese all'operatore interessato, dandone contestuale informazione al nodo regionale del sistema per l’eventuale estensione dell’ambito territoriale della comunicazione.

In caso di conferma di un grave rischio con effetti immediati - allegato D1, lettere a), b), f), j)

g. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 85

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13.2 Allarme originato all’esterno dell’AULSS N. 4 In caso di conferma di un grave rischio con effetti immediati - allegato D1, lettere a), b), f), j)

g. si procede all’attivazione del sistema di allerta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento CE 178/2002

In caso si accerti un grave rischio con effetti a lungo termine - allegato D1, lettere c), d), e), g), h), i) - o nel caso in cui si renda necessaria una più approfondita valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio sanitario:

h. si trasmette, nel più breve tempo possibile, all’operatore del settore alimentare e dei mangimi responsabile primario della sicurezza alimentare che ha fornito il prodotto, e all’autorità competente locale (ACL) sullo stesso operatore, ogni informazione pertinente il caso affinché sia consentito alla medesima ACL di adottare, con la necessaria rapidità, tutte le misure di protezione della salute dei consumatori, i controlli ufficiali di verifica sull’impresa responsabile e, nel caso in cui ricorrano le condizioni, di attivare il sistema di allerta.

Le comunicazioni sono da [email protected] agli indirizzi PEC dell’operatore responsabile primario della sicurezza alimentare e al punto di contatto dell’AC sullo stesso, preceduta da avviso telefonico, nonché, per conoscenza, all’account del nodo regionale [email protected].

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13.3 Attivazione del sistema di allerta

Nel caso in cui si sia accertato che un prodotto pericoloso per la salute umana, animale o per l’ambiente, così definito in seguito ad una appropriata valutazione del rischio, non sia più sotto il controllo totale dell’operatore del settore alimentare o mangimistico che l’ha prodotto, trasformato o distribuito, il dirigente medico o veterinario, referente/responsabile per la gestione del sistema di allerta attiva il Sistema di Allerta.

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13.3 Attivazione del sistema di allerta

L’attivazione del sistema di allerta si realizza con la trasmissione informatizzata al punto di contatto del nodo regionale ed ai punti di contatto dei nodi delle aziende ULSS del Veneto eventualmente coinvolte dei seguenti documenti:

1. allegato A "Attivazione sistema di allerta";

2. “Notifica Originale”;

3. copia dell’eventuale verbale di campionamento;

4. rapporto di prova di analisi di laboratorio eventualmente condotte;

5. copia del DDT relativo all’eventuale acquisto del prodotto e/o all’eventuale vendita del prodotto in un paese estero e, se disponibile, il codice EAN;

6. allegato C "Elenco clienti".

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13.3 Attivazione del sistema di allerta

le informazioni sulla rete commerciale sono acquisite rapidamente dall’organo di controllo per la successiva trasmissione a tutti i componenti della rete interessati, con elenco dei clienti completo almeno nei seguenti elementi:

1. ragione sociale della ditta destinataria;

2. indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale della ditta destinataria (telefono/fax, e-mail);

3. n. di lotto del prodotto non conforme e data di scadenza o TMC;

4. quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;

5. data di consegna e identificativi DDT.

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13.3 Attivazione del sistema di allerta

La trasmissione dell'elenco clienti, di norma, dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del Sistema di allarme da parte dell’Unità che dovrà assicurare che le indicazioni siano sempre complete e facilmente leggibili.

Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovrà essere inviato necessariamente in foglio elettronico per consentire la rapida aggregazione degli ambiti territoriali (Asl) di destinazione del prodotto, per agevolare il flusso informativo.

La procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà essere analogamente ripetuta nel caso si individuino ulteriori clienti.

Ogni successiva comunicazione relativa alla trasmissione di ulteriori informazioni inerenti l’allerta (successive diramazioni della rete commerciale, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta successivamente la rete di distribuzione, misure volontarie prese dalla ditta come il ritiro dei prodotti, cambio di destinazione d’uso, ecc.) devono essere trasmesse utilizzando l’apposito modello per le informazioni addizionali di follow-up.

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14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4

Se la notifica è pervenuta in seguito all’attivazione del Sistema da parte di un’altra azienda ULSS del Veneto, o è trasmessa dal Punto di contatto Regionale per un’attivazione extraregionale del Sistema, l’incaricato del monitoraggio delle comunicazioni in arrivo provvede a contattare il Dirigente Medico/Veterinario di referenza dell’Unità di Allerta.

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14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4

Nel caso in cui risultino coinvolti operatori responsabili primari della sicurezza alimentare del territorio, il medico/veterinario di referenza provvede ad avviare le attività di controllo e verifica previste al precedente punto 13.1 Allarme originato all’interno dell’AULSS N. 4 ad eccezione dell’attivazione del sistema di allerta.

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 95

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14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4

Nel caso in cui risultino coinvolti esclusivamente operatori responsabili secondari della sicurezza alimentare del territorio, il medico/veterinario di referenza provvede ad attribuire all’allarme il “profilo di rischio” (triage)

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Allegato D

Rischio determinato da valutare

Rischio indeterminato da valutare

Grave rischio con effetti cumulativi

Grave rischio con effetti immediati

allegato D2 lettere: a), b), c), f), g) , i), j)

allegato D2 lettere: d), e) h), k)

allegato D1 lettere: c), d), e), g), h), i)

allegato D1 lettere: a), b), f), j)

1 2 3 4

Livello distributivo locale/filiera corta dettaglio non GDO GDO importatori/grossisti

1 2 3 4

Periodo intercorso dalla 1a attivazione

≥ 4 sett.ne 2 ÷ 4 sett.ne 1 ÷ 2 sett.ne ≤ 1 sett.na

1 2 3 4

Tipo di notifica Follow up > 2° Follow up 2° Follow up 1° Notifica originale

1 2 3 4

La classe di allarme della notifica si ottiene dalla somma dei valori attribuiti ai criteri sopra definiti.

Page 97: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4

In base alla classe di rischio attribuita all’allerta, il medico/veterinario referente definisce la priorità dei controlli su una base predeterminata dai seguenti criteri:

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Classe di rischio

Priorità dei controlli correlata alla classe di rischio

Tempistica degli interventi

Responsabilità dei controlli

Codice

Unità di allerta Reperibilità Vet./Sian

13 - 16 indilazionabili Immediata Rosso

9 - 12 da attuare con urgenza Entro 24 ore Giallo

5 - 8 da attuare nel breve termine Entro 72 ore Verde

4 da attuare dopo verifica di efficacia da determinare Bianco

Page 98: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

14. Gestione operativa per allarme individuato all’esterno dell’AULSS N. 4

In base alla classe di rischio dell’allerta e alla priorità dei controlli associata, il Dirigente Medico/Veterinario di referenza, provvede ad attivare gli operatori dei servizi DIPSA, secondo il seguente schema delle responsabilità operative:

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Priorità/ codice

Controllo documentario

Controllo di identità

Controllo materie

Controllo sugli avvisi di sicurezza

Rosso 100% 100% 100%12 100%

Giallo 100% 50% - 50%

Verde 100% - - 10%

Bianco da determinare - - da determinare

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15. Provvedimenti conseguenti ad allarme

I provvedimenti conseguenti ad allarme, prevedono l’attuazione di una serie di controlli il cui esito è comunicato ai punti di contatto interessati.

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Page 100: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

15.1 Controllo documentario

• la verifica documentale dell'immediato avvio delle procedure di ritiro dal mercato da parte dell'operatore secondo le modalità dallo stesso previste, e acquisizione delle informazioni necessarie tramite invio e ricezione di apposita modulistica (Allegati 4 e 5) a cura dei Referenti Tecnici dell’Unità;

• l’eventuale acquisizione della lista di distribuzione del prodotto, possibilmente in formato elettronico, con verifica della completezza dei dati (indirizzi completi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto fornito, data della transazione, n. documento di trasporto), a cura dei Referenti Tecnici dell’Unità.

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Page 101: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

15.2 Controllo di identità

• verifica, mediante visita ispettiva e compilazione di apposito verbale di accertamento (Allegato 6), a cura del personale Medico, Veterinario e Tecnico del DIPSA, della concordanza tra la documentazione di ritiro del prodotto dell’operatore ed il prodotto effettivamente ritirato/richiamato.

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15.3 Controllo materiale

• il controllo di identità;

• il controllo dell’effettiva segregazione del prodotto oggetto di allerta, le verifiche dell’etichettatura, dell'imballaggio, della temperatura, nonché ogni altro accertamento ritenuto necessario compresi eventuali prelievi di campioni e prove di laboratorio su altri lotti dello stesso prodotto in cui è stata riscontrata l’irregolarità.

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Page 103: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

15.4 Controllo avvisi di sicurezza

• verifica dell'appropriatezza e della completezza delle informazioni al consumatore adottate dall'OSA in caso di richiamo di un prodotto a rischio mediante controllo in situ, o da remoto , degli avvisi esposti al pubblico.

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Page 104: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

15. Provvedimenti conseguenti ad allarme

• Gli esiti degli accertamenti effettuati relativamente al prodotto oggetto di ritiro, alla funzionalità del sistema di rintraccio e agli eventuali provvedimenti assunti, sono comunicati al nodo regionale e alle Az. ULSS del Veneto eventualmente coinvolte, mediante l’allegato F "esiti accertamenti".

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Page 105: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

15. Provvedimenti conseguenti ad allarme

• Qualora si venga a conoscenza di informazioni addizionali rispetto a quelle fornite si utilizzerà il modello di notifica “Notifica di informazione per follow-up”.

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Page 106: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

15. Provvedimenti conseguenti ad allarme

• Se non è necessario un intervento rapido perché il prodotto non ha raggiunto il mercato o non vi è più presente, ad esempio nel caso di un prodotto scaduto, oppure perché la natura e la gravità stessa del rischio sia tale da non necessitare di un intervento rapido, si trasmetterà una “Notifica di informazione per attenzione” al punto di contatto regionale ed al punto di contatto della AC sul Responsabile primario della sicurezza alimentare.

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Page 107: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

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Page 108: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

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Page 109: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

16. Provvedimenti sui prodotti ritirati 16.1 Alimenti e MOCA

Gli alimenti e i moca, ritirati dal mercato conformemente all'art. 19 del Reg. (CE) n. 178/2002, possono essere, su richiesta dell’Operatore del Settore Alimentare o del produttore dei MOCA e previo nulla osta del responsabile del servizio di igiene alimentare competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:

• Ulteriore trasformazione - i prodotti ritirati, che non soddisfano i criteri del Regolamento CE n. 2073/2005, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, possono essere sottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione;

• Utilizzazione per scopi diversi - l’operatore del settore alimentare può utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 54, comma 2, lettera d), del Regolamento (CE) 882/2004;

• Distruzione - altrimenti, deve essere distrutto mediante idoneo metodo.

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16. Provvedimenti sui prodotti ritirati 16.2 Mangimi

• Destinazione a specie animali diverse da quelle cui era destinato. In caso di non conformità relativa a una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano destinati, i prodotti non conformi possono essere destinati alla alimentazione di animali di altre specie, purché dette sostanze siano ammesse per l’alimentazione delle specie cui si intende destinarli;

• Bonifica. Sono riammessi alla alimentazione degli animali i prodotti non conformi, bonificati mediante idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa (trattamento termico, ecc.), atti a escludere il rischio per la salute pubblica.

• Destinazione diversa dall’alimentazione animale. I mangimi non conformi possono essere destinati ad altri usi, quali quelli industriali, rispedizione nel paese d’origine, ecc.

• Distruzione. Qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere eliminato mediante idoneo metodo.

Qualora per l'effettuazione dei trattamenti di cui sopra si intenda utilizzare una sede diversa da quella dell'operatore che ha provveduto al ritiro del prodotto, dovrà essere data informazione alle competenti autorità (Az. ULSS, Regione, Ministero della Salute) e adottati i necessari provvedimenti, quali il trasferimento del prodotto in vincolo sanitario.

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Page 111: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

16. Provvedimenti sui prodotti ritirati 16.3 Prodotti sottoposti a trasformazione

Nel caso in cui non si reperisca il prodotto tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un processo di trasformazione tale da eliminare il pericolo (non intendendo per inattivazione la diluizione che non è comunque consentita) si procederà alla verifica delle condizioni e dei parametri di processo, ricorrendo, se del caso, ad indagini di laboratorio (le cui spese sono a totale carico del proprietario o del detentore), al fine di verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli animali, dell’uomo e per la salubrità dell’ambiente.

Successivamente all’esito delle verifiche di cui sopra saranno comunicate le conclusioni al nodo regionale, specificando se i prodotti trasformati non costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati.

In quest’ultimo caso si procederà secondo le indicazioni sopra riportate.

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Page 112: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

16. Provvedimenti sui prodotti ritirati 16.4 Mangime già mangiato

Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, verranno acquisite tutte le informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana e/o animale, al fine di decidere l’attuazione di eventuali misure restrittive nei confronti degli animali e/o dei loro prodotti e si forniranno al Nodo Regionale notizie sui provvedimenti adottati.

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Page 113: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

17. Richiesta di ritiro/modifica di una notifica

Se le informazioni su cui si basa l’intervento da eseguire si rivelano infondate o se la notifica è stata trasmessa erroneamente, previa informazione al punto di contatto regionale, si chiede al punto di contatto notificante di ritirare o di modificare la notifica trasmessa.

In caso di c.d. “allerte sciocche” cfr. Art. 9 - Ritiro e modifica di una notifica, del Reg. (UE) N. 16/2011.

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Allerte sciocche

Nel caso di alimenti difettosi che non comportano un grave rischio per la salute pubblica, o che, comunque sia, non sono giunti al consumatore, non è necessario attivare il sistema di allerta.

Ma talvolta capita…

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17. Richiesta di ritiro/modifica di una notifica

Page 115: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Non ci sono gravi rischi

• Alimenti nei quali sia stata riscontrata la presenza di additivi o di residui di sostanze autorizzate ma in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di escludere ragionevolmente la pericolosità per la salute pubblica.

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Page 116: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Non ci sono gravi rischi

• Prodotti nei quali sia stata riscontrata la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni in prodotti intermedi, che subiranno uno o più trattamenti tali da garantire la distruzione dei microrganismi patogeni, prima della commercializzazione in alimento

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Page 117: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Non ci sono gravi rischi

• Alimenti nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene o indice contaminazione superiori ai limiti consentiti o a valori guida eventualmente disponibili

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Page 118: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Non ci sono gravi rischi

• Alimenti nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale.

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Page 119: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Non ci sono gravi rischi

• Frode alimentare di natura commerciale, come ad es.: adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni, che non rappresentano un pericolo attuale o potenziale per il consumatore.

Per ora…

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 119

Page 120: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Per approfondimenti

RELAZIONE SUL SISTEMA DI ALLERTA EUROPEO -ANNO 2014

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Page 121: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

18. Revoca del procedimento di allerta

La revoca del procedimento di allerta è disposta dal referente responsabile dell’Unità che l'ha attivata, una volta espletate le verifiche del caso, qualora ravvisi che le condizioni che ne hanno determinato l'attivazione si sono esaurite.

La revoca del procedimento deve essere notificata ai Punti di contatto interessati e al Punto di Contatto Regionale.

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Page 122: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

19. Regole di riservatezza

I membri dell’Unità e il personale dei servizi impegnati nella gestione degli allarmi alimentari, dei mangimi e dei materiali a contatto con gli alimenti, tuttavia, sono tenuti a non rivelare le informazioni in loro possesso che per loro natura sono coperte dal segreto professionale.

La tutela del segreto professionale non preclude, la necessaria comunicazione alle altre ’autorità, ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi.

Art. 52 del Reg. UE n.178/2002

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Page 123: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

20. Gestione delle non conformità

Se è accertata una o più non conformità alla normativa, devono essere intraprese le opportune azioni per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione (art. 54 Reg. CE 882/04).

La decisione sull’azione da intraprendere si deve basare sulla natura della non conformità e sui dati precedenti relativi allo stesso operatore per quanto riguarda la non conformità accertata.

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 123

Page 124: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

20. Gestione delle non conformità

Le azioni da intraprendere sono:

• la verifica della revisione del manuale di autocontrollo da parte dell’operatore del settore alimentare o mangimistico, al fine porre rimedio alle condizioni che hanno determinato la non conformità;

• l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti o la conformità alla normativa vigente mediante l’emanazione a carico dell’OSA di prescrizioni ai sensi dell’art. 54 comma 2 lettera a) Reg. CE 882/04;

• la sospensione totale o parziale dell’attività dello stabilimento ai sensi dell’art. 54 comma 2 lettera e) Reg. CE 882/04.

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 124

Page 125: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

20. Gestione delle non conformità

Ogni non conformità riscontrata deve essere documentata (anche con documentazione video/fotografica), registrata, verificata nella sua risoluzione ed eventualmente sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi e nei termini previsti dal D.lvo n. 193/07 art. 6.

Nei casi in cui siano state emanate prescrizioni, il successivo riscontro del mancato adempimento entro i termini stabiliti dovrà essere oggetto di ulteriore sanzione ai sensi del citato D.lvo n. 193/07 art. 6 comma 7.

Le non conformità rilevate, l’eventuale imposizione di lavori di adeguamento o di sospensione dell’attività, devono essere notificate per iscritto all’operatore del settore alimentare o mangimistico con atto recanti informazioni sui diritti di ricorso, sulla procedura e sui termini applicabili, avverso tali decisioni.

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Page 126: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

20. Gestione delle non conformità

In tutti i casi in cui, in seguito all’immissione sul mercato di un alimento o di un mangime pericoloso per la salute umana, animale o per l’ambiente, si ravvisi un’ipotesi di reato, deve essere trasmessa denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.

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Reati alimentari – leggi speciali

Buona parte dei reati che coinvolgono l’impresa alimentare derivano dagli artt. 5 - 6 -12 della Legge (speciale) n° 283/1962 di disciplina igienico-sanitaria della produzione e della vendita delle sostanze alimentari.

Sono reati contravvenzionali, punibili, cioè, anche sulla base della sola colpa.

Il reato è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline(Art. 43 codice penale - Elemento psicologico del reato).

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Page 128: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Reati alimentari - cp

E poi c’è, anche, il codice penale

Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica

• Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode

• Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

• Art. 440 - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

• Art. 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

• Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive

• Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo

• Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica

ed eventualmente:

• Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

• Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio

• Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio

• Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

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Page 129: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Reati alimentari

Il personale delle Aziende sanitarie locali, che nell’adempimento “tecnico amministrativo” della gestione delle allerta viene a conoscenza d’ufficio della commissione di ipotesi di reato, deve attivarsi in parallelo sul piano della tutela penale, assumendo automaticamente la veste di polizia giudiziaria e mettendosi a disposizione funzionale del Pubblico Ministero, nel rispetto del segreto istruttorio disposto dall’Art. 329 codice di procedura penale - Obbligo del segreto.

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Page 130: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Reati alimentari

Omessa o ritardata denuncia

Reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria[c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347].

art. 361 Codice Penale

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Page 131: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

21. Formazione, supervisione e verifica

• Per garantire l’uniforme applicazione, a livello aziendale, della presente procedura sono attuati specifici interventi formativi e di aggiornamento, rivolti a tutto il personale coinvolto, a diverso titolo, nelle attività, con cadenza di norma annuale e in occasione di ogni revisione della procedura.

• La verifica della corretta applicazione della procedura è affidata al Coordinatore del dipartimento funzionale della sanità animale e la sicurezza alimentare ed è attuata mediante audit interni e con almeno una verifica di risposta ad una simulazione di allerta in orario non ordinario.

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 131

Page 132: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

21. Formazione, supervisione e verifica

• Per garantire l’uniforme applicazione, a livello aziendale, della presente procedura sono attuati specifici interventi formativi e di aggiornamento, rivolti a tutto il personale coinvolto, a diverso titolo, nelle attività, con cadenza di norma annuale e in occasione di ogni revisione della procedura.

• La verifica della corretta applicazione della procedura è affidata al Coordinatore del dipartimento funzionale della sanità animale e la sicurezza alimentare ed è attuata mediante audit interni e con almeno una verifica di risposta ad una simulazione di allerta in orario non ordinario.

Fabrizio de Stefani: procedura di gestione RASFF nell'azienda ULSS4 del Veneto - Santorso, 29 ottobre 2015 132

Page 133: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

22. Allegati

1. Original notification

2. Follow-up notification

3. Allegato A – Attivazione del Sistema di allerta

4. Fax out dettaglio

5. Fax out ingrosso

6. Verbale di accertamento allerta

7. Allegato F - Esiti accertamenti

8. Modello di avviso ai consumatori

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Page 134: RASFF: la gestione operativa degli allarmi alimentari nel punto di contatto ASL

Laws and Sausages

The less the people know about how sausages

and laws are made, the better they sleep in the

night

Meno le persone sanno di come vengono fatte

le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte

da una citazione attribuita a Otto von Bismarck

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