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TRADUZIONE NON UFFICIALE

Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali

Rapporto della valutazione

Fase 1: Quadro giuridico e normativo

San Marino

13 dicembre 2010

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Il Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali rappresenta il contesto multilaterale in cui le attività nel campo della trasparenza fiscale e dello scambio di informazioni vengono svolte da più di 90 giurisdizioni partecipanti al Global Forum su base paritaria.

Il Global Forum è incaricato del monitoraggio approfondito e della valutazione fra pari relativamente all’attuazione degli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Tali standard sono contenuti principalmente nel Modello di Accordo sullo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali dell’OCSE del 2002 e relativo commentario, nonché nell’articolo 26 del Modello di Convenzione Fiscale sul Reddito e sul Patrimonio dell’OCSE e relativo commentario, così come aggiornato nel 2004. Tali standard sono stati altresì incorporati nel Modello di Convenzione Fiscale delle Nazioni Unite.

Gli standard prevedono lo scambio internazionale su richiesta delle informazioni verosimilmente pertinenti all’amministrazione od attuazione delle leggi fiscali interne di una parte richiedente. Le fishing expeditions non sono autorizzate ma tutte le informazioni verosimilmente pertinenti devono essere fornite, comprese le informazioni bancarie e le informazioni detenute da fiduciarie, indipendentemente dall’esistenza o meno di un interesse fiscale interno.

Tutti i membri del Global Forum, nonché le giurisdizioni identificate dal Global Forum come rilevanti per la sua attività, vengono sottoposti a valutazione. Tale processo viene svolto in due fasi. Le valutazioni della Fase 1 prendono in esame la qualità del quadro giuridico e normativo di una giurisdizione relativamente allo scambio di informazioni, mentre le valutazioni della Fase 2 prendono in considerazione l’attuazione pratica di tale quadro. Alcuni membri del Global Forum vengono sottoposti a valutazioni combinate – Fase 1 e Fase 2. L’obiettivo ultimo è quello di aiutare le giurisdizioni ad attuare efficacemente gli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

Tutti i rapporti delle valutazioni vengono pubblicati una volta adottati dal Global Forum.

Per ulteriori informazioni relative all’attività del Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali, e per ottenere copia dei rapporti delle valutazioni pubblicati, si prega di fare riferimento all’indirizzo www.oecd.org/tax/transparency.

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RIEPILOGO ESECUTIVO

Il presente rapporto riassume il quadro giuridico e normativo per la trasparenza e lo scambio di informazioni a San Marino.

San Marino si trova all’interno della penisola italiana e confina con l’Italia. Non è membro dell’Unione Europea (UE) ma collabora con la stessa sulla base di alcuni meccanismi dell’UE. San Marino vanta un’economia ben diversificata. Le entrate dei settori edile e turistico e dei servizi bancari e finanziari contribuiscono a più della metà del suo PIL.

San Marino si è impegnato nel 2000 ad adottare gli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Benché sia stato recentemente molto attivo nella negoziazione di accordi sullo scambio di informazioni, San Marino non ha concluso un accordo conformemente ai recenti standard con l’Italia, che rappresenta il suo principale partner commerciale e finanziario.

Alcuni recenti cambiamenti hanno migliorato il quadro giuridico e normativo, come l’eliminazione del segreto bancario affinché non venga limitato lo scambio internazionale di informazioni a fini fiscali. Inoltre, le società anonime, che erano in precedenza autorizzate ad emettere azioni al portatore, sono ora tenute a trasformarsi in società per azioni, pena la loro chiusura. Anche i libretti al portatore devono essere trasformati in forme più trasparenti ai sensi dei recenti emendamenti di legge.

Tuttavia, il quadro giuridico e normativo di San Marino presenta serie limitazioni che non consentono di scambiare informazioni conformemente agli standard, anche nel caso in cui siano stati conclusi accordi. In particolare, l’autorità competente per lo scambio internazionale di informazioni ha solo il potere di ottenere e fornire informazioni alle proprie controparti estere per questioni fiscali penali. Non si evince chiaramente se altre autorità possano ottenere informazioni al fine di rispondere ad una richiesta internazionale di informazioni in materia fiscale. Inoltre, l’Ufficio Tributario non può accedere alle informazioni che risalgono a più di tre anni. La portata del segreto professionale nelle leggi sammarinesi è ampia rispetto agli standard e potrebbe limitare l’accesso delle autorità alle informazioni necessarie per soddisfare le richieste di autorità fiscali estere.

Una volta rafforzati i poteri delle autorità di ottenere informazioni per questioni fiscali internazionali, lo scambio di informazioni dovrebbe funzionare molto bene poiché le società di capitali, le società di persone e le fondazioni sammarinesi conservano già le informazioni relative ai loro proprietari. Tuttavia, le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti di conservazione delle informazioni sulla proprietà e l’identità presentano delle limitazioni. Inoltre, sono state notate alcune potenziali carenze riguardo all’identificazione dei beneficiari dei trust, nonché alcune lacune alla disponibilità delle informazioni relative alle società fiduciarie.

7. Riguardo alle società di persone estere, più comunemente italiane, la cui sede della direzione o amministrazione effettiva è situata a San Marino, gli obblighi di conservare le informazioni sulla proprietà e i documenti contabili non emergono chiaramente.

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8. Sono state registrate delle carenze riguardo alla tenuta della contabilità da parte delle società di capitali e quelle di persone. Le informazioni bancarie sono disponibili per tutti coloro che detengono conti bancari ai sensi della legislazione in materia di contrasto al riciclaggio e di vigilanza finanziaria.

9. Poiché gli elementi cruciali per la realizzazione dell’effettivo scambio di informazioni non sono ancora presenti a San Marino, si raccomanda al Paese di non passare alla Valutazione della Fase 2 fino a quando non avrà dato seguito alle raccomandazioni contenute nel Riepilogo dei Fattori e delle Raccomandazioni per migliorare il proprio quadro giuridico e normativo e non avrà maturato un’esperienza pratica sufficiente in materia di scambio di informazioni ai sensi delle proprie leggi recentemente emanate. La posizione di San Marino verrà rivista quando esso avrà fornito un rapporto scritto dettagliato al Gruppo di Valutazione fra Pari entro 12 mesi dall’adozione del presente rapporto. Dovrebbe anche fornire un rapporto intermedio entro sei mesi dall’adozione del presente rapporto.

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NON DISPONIBILE IN ITALIANO IL CORPO CENTRALE DEL RAPPORTO

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RIEPILOGO DELLE DECISIONI E DEI FATTORI ALLA BASE DELLE RACCOMANDAZIONI

Decisione Fattori alla base delle Raccomandazioni Raccomandazioni

Le giurisdizioni dovrebbero garantire che le informazioni sulla proprietà e l’identità per tutte le entità e gli istituti pertinenti siano a disposizione delle loro autorità competenti. (Termini di Riferimento A.1)

L’elemento non è presente.

Ad eccezione delle società estere, non è chiaro l’obbligo per le entità (società di persone) costituite al di fuori di San Marino, ma che hanno la propria sede di direzione effettiva a San Marino di conservare le informazioni sulla proprietà o di fornirle alle autorità.

San Marino dovrebbe affrontare il problema della mancanza di chiarezza nella sua legislazione al fine di rendere esplicito che, oltre alle società estere, tutte le entità estere che hanno un sufficiente legame con San Marino sono tenute a conservare le informazioni sui loro proprietari.

Gli obblighi delle società fiduciarie autorizzate a San Marino che hanno partecipazioni in società estere di comunicare alle autorità le informazioni che identificano la(e) persona(e) per conto di cui operano non sono chiari e solo quelle persone nella catena partecipativa che detengono più del 25% del cliente della società fiduciaria devono essere identificate.

Dovrebbero essere previste delle disposizioni volte ad assicurare che le società fiduciarie sammarinesi con partecipazioni in società estere conservino le informazioni che identificano la(e) persona(e) per conto delle quali operano e che tutte le società fiduciarie conservino le informazioni di tutte le persone presenti nella catena partecipativa dei fiducianti.

Non sussiste obbligo di identificare i beneficiari dei trust a meno che non detengano più del 25% di partecipazione nei beni del trust.

San Marino dovrebbe introdurre disposizioni chiare nelle sue leggi per assicurare la disponibilità di informazioni sui tutti i beneficiari dei trust.

La Legge sulle Società non prevede alcuna sanzione per la mancata conservazione delle informazioni sulla proprietà da parte delle società di capitali o delle società di persone.

San Marino dovrebbe prevedere disposizioni attuative sotto forma di sanzioni per la mancata conservazione da parte delle società di capitali e delle società di persone delle informazioni, conformemente alla Legge sulle Società.

Le giurisdizioni dovrebbero garantire che per tutti i soggetti e istituti giuridici pertinenti siano conservate scritture contabili attendibili (Termini di Riferimento A.2).

L’elemento non è presente

Non c’è chiarezza riguardo agli obblighi in capo alle società di persone estere che svolgono un’attività a San Marino di conservare i documenti contabili a San Marino.

San Marino dovrebbe chiarire l’obbligo per le società di persone estere che svolgono attività a San Marino di conservare i documenti contabili e relativa documentazione.

Le imprese che hanno ricavi inferiori a 800.000 Euro possono tenere le scritture contabili in forma semplificata per l’anno di riferimento e due anni consecutivi. La tenuta della contabilità in forma semplificata non è conforme agli standard internazionali.

San Marino dovrebbe far sì che tutte le entità conservino un’adeguata contabilità e relativa documentazione conformemente agli standard internazionali.

Dovrebbero essere disponibili le informazioni bancarie relative a tutti gli intestatari di conti. (Termini di Riferimento A.3)

L’elemento è presente.

Le autorità competenti dovrebbero poter acquisire le informazioni oggetto di una richiesta in virtù di un accordo in

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Decisione Fattori alla base delle Raccomandazioni Raccomandazioni

materia di scambio di informazioni da una persona presente nella propria giurisdizione territoriale che detiene o controlla tali informazioni (a prescindere da qualsiasi obbligo giuridico gravante su tale persona di mantenimento della segretezza delle informazioni), e fornire tali informazioni (Termini di Riferimento B.1).

L’elemento non è presente

Il CLO può unicamente avere accesso alle informazioni in materia fiscale penale.

Al CLO dovrebbero essere conferiti poteri per avere accesso alle informazioni in tutte le materie fiscali, anche in ambito fiscale civile.

Il CLO si avvale dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, dell’Ufficio Tributario e di altri organi pubblici per ottenere informazioni. Permangono incertezze riguardo ai poteri di queste autorità di acquisire informazioni da tutti gli enti e istituti giuridici pertinenti al fine di soddisfare le richieste internazionali di informazioni.

Alle pertinenti autorità di cui si avvale l’autorità competente per ottenere informazioni dovrebbero essere attribuiti poteri ben definiti per acquisire informazioni in possesso o sotto il controllo di tutte le persone che si trovano all’interno della giurisdizione territoriale di San Marino al fine di soddisfare le richieste internazionali di informazioni.

L’Ufficio Tributario non può acquisire informazioni che risalgono a più di tre anni prima.

L’Ufficio Tributario dovrebbe disporre di poteri per ottenere tutte le informazioni disponibili, necessarie ai fini dello scambio internazionale di informazioni.

La Legge non prevede in maniera inequivocabile che l’Ufficio Tributario abbia il potere di acquisire informazioni al fine di soddisfare le richieste del CLO in assenza di un interesse fiscale nazionale. L’utilizzo del termine “controllo” e “contribuente” senza definire la portata di tali termini crea incertezze.

San Marino dovrebbe apportare i necessari emendamenti alla Legge Fiscale per attribuire esplicitamente all’Ufficio Tributario i poteri di acquisire informazioni in tutti i casi al fine di aiutare il CLO a soddisfare le richieste internazionali di informazioni. Facendo ciò, dovrebbe considerare la possibilità di definire la portata di vari termini, come “contribuente” e “controllo”.

I diritti e le tutele (es. notifica, diritti di ricorso) che si applicano alle persone nella giurisdizione richiesta dovrebbero essere compatibili con lo scambio efficace di informazioni (Termini di Riferimento B.2)

L’elemento è presente, ma taluni aspetti relativi all’attuazione giuridica dell’elemento necessitano di essere migliorati.

La portata del segreto professionale per gli avvocati e i notai è ampia (non si limita a fornire consulenza o svolgere procedimenti legali) e non è compatibile con lo scambio efficace di informazioni.

Si raccomanda di attuare disposizioni per ridurre la portata del segreto professionale degli avvocati e dei notai, affinché ciò non impedisca o ritardi indebitamente lo scambio internazionale di informazioni per fini fiscali.

I meccanismi per lo scambio di informazioni dovrebbero permettere uno scambio efficace di informazioni. (Termini di Riferimento C.1)

L’elemento non è presente.

La convenzione fiscale tra San Marino e Italia, firmata 8 anni fa, non è ancora in vigore.

San Marino dovrebbe compiere, da parte sua, tutte quelle azioni necessarie affinché questo accordo entri in vigore rapidamente.

3 delle 29 convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali concluse da San Marino non prevedono uno scambio di informazioni conformemente agli standard internazionali.

Si raccomanda a San Marino di allineare tali accordi allo standard internazionale.

Gli accordi di San Marino che prevedono lo scambio internazionale di informazioni non sono stati attuati attraverso la legislazione interna, poiché vi sono importanti limitazioni ai poteri delle autorità di acquisire le informazioni necessarie ai fini dello scambio internazionale di informazioni.

Si raccomanda a San Marino di emanare la legislazione necessaria a rimuovere varie mancanze evidenziate nel presente rapporto, cosa che permetterà al Paese di rispettare e attuare i propri accordi sullo scambio di informazioni.

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Decisione Fattori alla base delle Raccomandazioni Raccomandazioni

La rete dei meccanismi per lo scambio di informazioni di cui dispone la giurisdizione dovrebbe comprendere tutti i partner pertinenti. (Termini di Riferimento C.2)

L’elemento è presente, ma taluni aspetti relativi all’attuazione giuridica dell’elemento necessitano di essere migliorati.

Il meccanismo di scambio di informazioni con l’Italia, il principale partner di San Marino, non è in vigore e non prevede uno scambio di informazioni conformemente agli standard.

San Marino dovrebbe concludere un accordo per lo scambio di informazioni con l’Italia.

13 dei 29 accordi conclusi da San Marino sono in vigore e a quanto possiamo constatare prevedono lo scambio effettivo di informazioni.

San Marino dovrebbe continuare a sviluppare la propria rete di accordi sullo scambio di informazioni con tutti i partner principali.

I meccanismi messi in atto dalle giurisdizioni per lo scambio di informazioni dovrebbero prevedere opportune disposizioni per garantire la riservatezza delle informazioni ricevute. (Termini di Riferimento C.3)

L’elemento è presente.

I meccanismi di scambio di informazioni dovrebbero rispettare i diritti e le tutele dei contribuenti e di terzi.

L’elemento è presente.

La giurisdizione dovrebbe fornire le informazioni in maniera tempestiva in virtù degli accordi conclusi. (Termini di Riferimento C.5)

Il gruppo di valutazione non è in grado di giudicare se questo elemento sia presente, in quanto comporta questioni pratiche che saranno esaminate nella valutazione della Fase 2.

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ALLEGATO 1: RISPOSTA DELLA GIURISDIZIONE AL RAPPORTO DELLA VALUTAZIONE

Nel corso degli ultimi due anni, la Repubblica di San Marino si è impegnata fortemente a favore di un processo di maggiore trasparenza. Infatti, da aprile 2009, ha concluso un significativo numero di accordi contro la doppia imposizione fiscale e sullo di scambio di informazioni fiscali conformemente ai nuovi standard OCSE (10 accordi contro la doppia imposizione fiscale o protocolli cha hanno aggiornato gli accordi contro la doppia imposizione fiscale e 20 accordi sullo scambio di informazioni fiscali preesistenti). Alla data del 30 novembre 2010, erano in vigore 8 dei 30 accordi summenzionati, mentre 17 dei rimanenti 22 erano già stati ratificati da parte del Parlamento sammarinese e la ratifica di altri 4 era programmata per la sessione parlamentare di dicembre 2010. Altri 4 accordi contro la doppia imposizione fiscale e 2 accordi sullo scambio di informazioni fiscali sono stati parafati e sono ora pronti per la firma. Al termine di questa prima fase del processo, San Marino avrà attuato 36 accordi conformi ai più recenti standard OCSE, 21 dei quali con Paesi membri dell’OCSE o dell’UE.

Inoltre, il 14 giugno 2010 San Marino ha aderito alla Dichiarazione OCSE sulla correttezza, integrità, trasparenza nella conduzione delle transazioni economiche e finanziarie internazionali del 28 maggio 2010.

È altresì opportuno rilevare che il Parlamento sammarinese ha modificato, da gennaio 2010, la legge sul segreto bancario per permettere uno scambio efficace di informazioni sulla base delle disposizioni contenute negli accordi contro la doppia imposizione fiscale e sullo di scambio di informazioni fiscali (legge n. 5 del 21 gennaio 2010).

Prima che il rapporto venisse adottato, ma successivamente all’arco di tempo ivi preso in considerazione, avevamo capito che alcuni aspetti che ritenevamo fossero già sufficientemente chiari nella nostra legge, continuavano a suscitare dubbi nei valutatori. Pertanto, sono state apportate delle modifiche alla legge che istituisce il CLO, ai poteri dell’Ufficio Tributario e ad altre questioni importanti. A tal fine, è stato adottato un decreto legge in vigore dal 30 novembre 2010 (190/2010), il quale rafforza ulteriormente il nostro sistema per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e manteniamo l’impegno di consolidarlo ulteriormente nel prossimo futuro.

Per essere coerenti con il periodo di tempo preso in esame dal gruppo di valutazione, le osservazioni che seguono riguardano unicamente la legislazione in vigore a San Marino alla data del 5 ottobre 2010 e non considerano le migliorie introdotte successivamente a tale data, le quali verranno prese in esame nel rapporto intermedio previsto al paragrafo 9 del Riepilogo Esecutivo.

OSSERVAZIONE GENERALE

Tutte le raccomandazioni dovrebbero essere coerenti con gli standard adottati dal Global Forum, al fine di evitare una penalizzazione ingiusta di San Marino rispetto ad altri Paesi (di dimensioni maggiori) in cui non sono applicati tali standard.

In riferimento al RIEPILOGO ESECUTIVO:

Paragrafo 3:

San Marino conferma il forte impegno a siglare il Protocollo, parafato in data 25 giugno 2009, che modifica l’accordo contro la doppia imposizione fiscale con l’Italia al fine di allinearlo agli standard internazionali e, da allora, ha più volte espresso al Governo Italiano la propria volontà a firmare il documento.

Conseguentemente, San Marino ritiene che la Decisione e le Raccomandazioni contenute in C1 siano inappropriate.

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Paragrafo 5:

Al contrario di ciò che viene dichiarato su questo punto, l’autorità competente per lo scambio internazionale di informazioni (CLO) ha già il potere di ottenere e scambiare informazioni con le proprie controparti estere per questioni fiscali penali e civili. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che le disposizioni sul segreto bancario contenute nella LISF sono state modificate da gennaio 2010 (legge 5/2010), permettendo in questo modo al CLO di avere accesso alle informazioni bancarie e finanziarie per rispondere alle richieste inoltrate da un’autorità estera. In tale legge, il CLO è identificato quale autorità nazionale responsabile di dare effetto alle disposizioni in materia di scambio di informazioni contenute nei TIEA in vigore (quindi, non solo per questioni fiscali penali, ma anche civili).

Alla luce di quanto sopra, San Marino ritiene che la Decisione e le prime due Raccomandazioni espresse in B1 siano inappropriate. Inoltre, le dichiarazioni ai paragrafi 204 e 235 del Rapporto non rispecchiano la situazione reale e non sono rilevanti ai fini della Valutazione della Fase 1.

Paragrafo 6:

San Marino ritiene che la valutazione fatta sia incorretta, perché basata su un’interpretazione erronea dei regolamenti sammarinesi. Inoltre, le modifiche richieste da apportare alla legislazione sammarinese non sono in atto nella maggioranza dei Paesi del G20 (ivi compresa l’Italia, il principale partner di San Marino), in cui:

non vige alcun obbligo di centralizzare le informazioni sulle partecipazioni detenute all’estero da società fiduciarie nazionali;

non vige alcun obbligo per le società fiduciarie di raccogliere e conservare informazioni su tutte le persone che fanno parte della catena di proprietari dietro ai loro clienti.

Per quanto concerne i paragrafi 82-84 del rapporto, San Marino sottolinea che qualsiasi operazione effettuata da una società fiduciaria sammarinese deve essere segnalata all’Autorità di Vigilanza (BCSM) e al CLO, che possono anche acquisire informazioni riguardo alle partecipazioni in società estere, ai loro fiducianti e beneficiari effettivi. Pertanto, tali paragrafi sono fuorvianti, considerando i poteri che la LISF conferisce alla BCSM e al CLO (articoli 36, 41 e 42). Infatti, l’obbligo di segnalazione si applica costantemente.

In merito alla legge 98/2010, si deve sottolineare che la legge non attribuisce nuovi poteri alle autorità sammarinesi, ma semplicemente prevede la centralizzazione delle informazioni riguardanti le partecipazioni in società sammarinesi detenute per il tramite di una società fiduciaria (indipendentemente che sia sammarinese o meno). Le informazioni raccolte sono a disposizione della Magistratura, dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e del CLO per i propri fini istituzionali e, di conseguenza, sono focalizzate sull’assetto proprietario delle società.

Nel rapporto (si veda paragrafo 84), viene altresì contestata la nozione di beneficiario effettivo quale soggetto che detiene più del 25% delle partecipazioni. Secondo i valutatori, tutti i beneficiari effettivi dovrebbero essere identificati anche qualora detengano una percentuale inferiore di partecipazioni. Le autorità sammarinesi ritengono che la raccomandazione sia imprecisa. La nozione di beneficiario effettivo nella legislazione sammarinese è definita in conformità alle Raccomandazioni del GAFI, ovvero quale persona fisica che in ultima istanza detiene o controlla un cliente e/o quale soggetto per conto di cui viene effettuata l’operazione. Comprende anche coloro che esercitano il controllo effettivo, in ultima istanza, su un istituto o una persona giuridica. Non sono possibili altre definizioni.

Per quanto riguarda la terza Raccomandazione nella Sezione A.1, San Marino sottolinea che il beneficiario di un trust è sempre conosciuto, a meno che il trustee decida di identificarlo successivamente. La Banca Centrale conserva un Registro centralizzato dei Trust, in cui devono essere annotati i dati identificativi dei beneficiari (articolo 7 della legge n. 42 del 1 marzo 2010) e, laddove vi sia una modifica al beneficiario del trust, questa dovrà essere annotata nel Registro dei Trust entro 15 giorni. Il beneficiario non è conosciuto, unicamente quando non ha diritti reali sui beni del trust (ad esempio, un trust istituito per i figli che una coppia avrà in futuro, ma non ha attualmente).

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La Raccomandazione fa confusione tra la nozione di beneficiario effettivo (identificato ai sensi della legge antiriciclaggio) e il beneficiario di un trust. Nel primo caso, il beneficiario effettivo è la persona nei confronti della quale deve essere effettuata l’adeguata verifica della clientela; nel secondo, è la persona che beneficerà del trust. In questo ultimo caso, tutti i beneficiari devono essere identificati anche qualora detengano meno del 25% delle partecipazioni.

Pertanto, San Marino ritiene che la Decisione e le Raccomandazioni contenute in A1 siano inappropriate.

Paragrafo 7:

In riferimento ai paragrafi 42, 91-94 e 148, San Marino ha più volte sottolineato che, se una società di persone ha la propria sede di direzione e amministrazione effettiva a San Marino, dovrà essere considerata una società di persone sammarinese stabilita e operante a San Marino; pertanto, è tenuta a conservare informazioni sull’identità e la proprietà, nonché gli opportuni registri contabili.

Pertanto, San Marino ritiene che la Decisione e le Raccomandazioni contenute in A.2 siano inappropriate.

Paragrafo 8:

Si deve evidenziare che le disposizioni della legge tributaria sammarinese, che permettono di adottare un sistema contabile semplificato qualora i ricavi siano inferiori al tetto annuale di EUR 800.00,00, si applicano unicamente agli “imprenditori individuali” nazionali (persone fisiche che svolgono attività economiche) e alle società di persone nazionali. Pertanto le società (società per azioni, società di persone a responsabilità limitata e le stabili organizzazioni di società non residenti) non possono beneficiare del sistema semplificato summenzionato.

Sulla base delle spiegazioni di cui sopra, San Marino ritiene che la seconda Raccomandazione in A.2 sia inappropriata.

Paragrafo 9:

Per quanto riguarda le conclusioni del Riepilogo Esecutivo, riteniamo ingiusto raccomandare a San Marino in questa fase di non passare alla Valutazione della Fase 2, prevista per la seconda metà del 2012. A tale fine, si dovrebbero tenere in considerazione, in primo luogo, i notevoli progressi conseguiti nel corso degli ultimi due anni, nonché l’adozione del decreto legge n. 190 del 29 novembre 2010, benché questo non rientri nel periodo di tempo preso in esame dal gruppo di valutazione.

San Marino è disponibile a fornire informazioni su tali progressi in un rapporto dettagliato intermedio da trasmettere al gruppo di valutazione anche entro breve termine, in base al quale sarebbe stato possibile decidere se permettere al Paese di passare alla Valutazione della Fase 2.

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