Rapporti di lavoro a termine, la percentuale di contingentamento
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La percentuale di contingentamento
La percentuale di contingentamento dei rapporti a termine prevista del DL 34/2014: alcune osservazioni critiche sui contingentamenti. Come noto il DL in commento dal 21 marzo u.s. ha posto una percentuale tetto del 20 % sul organico complessivo dei contratti a termine attivabili da tale data ai fini della loro legittimità. Più di qualche commentatore autorevole , non dimenticando la Circolare 5 del 2014 della Fondazione Studi dei CdL, si sono cimentati nell’ interpretazione puntuale della novella posta dal DL , non lesinando anche critiche circa la grammatica giuridica della stessa norma , che proporio per questo qualche dubbio ingenera. Nelle analisi e nei commenti , in assenza ad oggi di una attesa lettura del Ministero del Lavoro, qualche autore ha interpretato che la norma relativa al 20 % di contingentamento, fatte salve ovviamente le diverse discipline collettive nazionali , possa essere intesa applicabile anche per la somministrazione a termine , ovvero che nell’organico complessivo ai fini del calcolo 20 % possano essere considerati anche i rapporti a termine ovvero in somministrazione. E’ a tutti noto che la disciplina del rapporto a termine e quella della somministrazione hanno fonti genetiche affatto diverse : ed infatti il D.Lgs 368/2001( per i rapporti a termine ) ed il D.Lgs 276/2003 ( per la somministrazione) sono conformati a due distinte normative comunitarie. E’ appena il caso di ricordare che lo stesso D.Lgs 368 nell’art. 10 esclude dalla propria disciplina i rapporti conformati all’ ex Pacchetto Treu . Il D.Lgs 368 nel disciplinare il contingentamento del 20 % fa riferimento lessicalmente ai rapporti di lavoro instaurati dal datore di lavoro : tale ultima figura non è certo l’utilizzatore di servzi di somministrazione. La somministrazione a termine , invero , è disciplinata dall’art. 20 , comma 4 , D.Lgs 276/2003, come innovata dal DL 34 /2014: ora è sempre possibile stipulare contratti di somministrazione a termine senza causali nel rispetto della disciplina dei contratti collettivi per quanto concerne il contingentamento. E’ semmai alla disciplina dei contratti collettivi che è necessario quindi fare riferimento per le percentuali di contingentamento della somministrazione a termine per espressa indicazione della norma. Quanto al computo degli interinali nell’imponibile per il calcolo del 20 % appare non perseguibile tale interpretazione sempre con riferimento alla normativa : infatti il citato D.Lgs 276 all’art. 22, comma 5 , esclude il lavoratore temporaneo dal computo per l’utilizzatore per il rispetto di norme di legge e di contratto, ad eccezione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Da ultimo nel mentre la normativa nuova non cambia le disposizioni dell’art 5 del D.Lgs 368/2001 relativo alla scadenze dei contratti a termine ,alla loro successione e sanzioni , lo stesso D.Lgs. 276 ricorda che per i rapporti di lavoro tra prestatore temporaneo ed agenzia sono regolati , per quanto compatibile , dal primo D.Lgs citato ma con esclusione espressa dei commi da 3 e segg .dell’art. 5 dello stesso . Ciò vuol dire che per tali rapporti non si applica in primis lo stop and go e la c.d. stabilizzazione over 36 mesi per mansioni equivalenti. Ciò vuol significare che si potrà stipulare contratti di
somministrazione nuovi una volta superato il termine dei 36 mesi, come più volte ricordato dallo stesso Ministero del Lavoro. Michele Regina ,cdl 10.4.2014 Fonte: www.tempor.it/index.php/news/ultime-news