Rapporti di lavoro a termine, la percentuale di contingentamento

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La percentuale di contingentamento La percentuale di contingentamento dei rapporti a termine prevista del DL 34/2014: alcune osservazioni critiche sui contingentamenti. Come noto il DL in commento dal 21 marzo u.s. ha posto una percentuale tetto del 20 % sul organico complessivo dei contratti a termine attivabili da tale data ai fini della loro legittimità. Più di qualche commentatore autorevole , non dimenticando la Circolare 5 del 2014 della Fondazione Studi dei CdL, si sono cimentati nell’ interpretazione puntuale della novella posta dal DL , non lesinando anche critiche circa la grammatica giuridica della stessa norma , che proporio per questo qualche dubbio ingenera. Nelle analisi e nei commenti , in assenza ad oggi di una attesa lettura del Ministero del Lavoro, qualche autore ha interpretato che la norma relativa al 20 % di contingentamento, fatte salve ovviamente le diverse discipline collettive nazionali , possa essere intesa applicabile anche per la somministrazione a termine , ovvero che nell’organico complessivo ai fini del calcolo 20 % possano essere considerati anche i rapporti a termine ovvero in somministrazione. E’ a tutti noto che la disciplina del rapporto a termine e quella della somministrazione hanno fonti genetiche affatto diverse : ed infatti il D.Lgs 368/2001( per i rapporti a termine ) ed il D.Lgs 276/2003 ( per la somministrazione) sono conformati a due distinte normative comunitarie. E’ appena il caso di ricordare che lo stesso D.Lgs 368 nell’art. 10 esclude dalla propria disciplina i rapporti conformati all’ ex Pacchetto Treu . Il D.Lgs 368 nel disciplinare il contingentamento del 20 % fa riferimento lessicalmente ai rapporti di lavoro instaurati dal datore di lavoro : tale ultima figura non è certo l’utilizzatore di servzi di somministrazione. La somministrazione a termine , invero , è disciplinata dall’art. 20 , comma 4 , D.Lgs 276/2003, come innovata dal DL 34 /2014: ora è sempre possibile stipulare contratti di somministrazione a termine senza causali nel rispetto della disciplina dei contratti collettivi per quanto concerne il contingentamento. E’ semmai alla disciplina dei contratti collettivi che è necessario quindi fare riferimento per le percentuali di contingentamento della somministrazione a termine per espressa indicazione della norma. Quanto al computo degli interinali nell’imponibile per il calcolo del 20 % appare non perseguibile tale interpretazione sempre con riferimento alla normativa : infatti il citato D.Lgs 276 all’art. 22, comma 5 , esclude il lavoratore temporaneo dal computo per l’utilizzatore per il rispetto di norme di legge e di contratto, ad eccezione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Da ultimo nel mentre la normativa nuova non cambia le disposizioni dell’art 5 del D.Lgs 368/2001 relativo alla scadenze dei contratti a termine ,alla loro successione e sanzioni , lo stesso D.Lgs. 276 ricorda che per i rapporti di lavoro tra prestatore temporaneo ed agenzia sono regolati , per quanto compatibile , dal primo D.Lgs citato ma con esclusione espressa dei commi da 3 e segg .dell’art. 5 dello stesso . Ciò vuol dire che per tali rapporti non si applica in primis lo stop and go e la c.d. stabilizzazione over 36 mesi per mansioni equivalenti. Ciò vuol significare che si potrà stipulare contratti di

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La percentuale di contingentamento

La percentuale di contingentamento dei rapporti a termine prevista del DL 34/2014: alcune osservazioni critiche sui contingentamenti. Come noto il DL in commento dal 21 marzo u.s. ha posto una percentuale tetto del 20 % sul organico complessivo dei contratti a termine attivabili da tale data ai fini della loro legittimità. Più di qualche commentatore autorevole , non dimenticando la Circolare 5 del 2014 della Fondazione Studi dei CdL, si sono cimentati nell’ interpretazione puntuale della novella posta dal DL , non lesinando anche critiche circa la grammatica giuridica della stessa norma , che proporio per questo qualche dubbio ingenera. Nelle analisi e nei commenti , in assenza ad oggi di una attesa lettura del Ministero del Lavoro, qualche autore ha interpretato che la norma relativa al 20 % di contingentamento, fatte salve ovviamente le diverse discipline collettive nazionali , possa essere intesa applicabile anche per la somministrazione a termine , ovvero che nell’organico complessivo ai fini del calcolo 20 % possano essere considerati anche i rapporti a termine ovvero in somministrazione. E’ a tutti noto che la disciplina del rapporto a termine e quella della somministrazione hanno fonti genetiche affatto diverse : ed infatti il D.Lgs 368/2001( per i rapporti a termine ) ed il D.Lgs 276/2003 ( per la somministrazione) sono conformati a due distinte normative comunitarie. E’ appena il caso di ricordare che lo stesso D.Lgs 368 nell’art. 10 esclude dalla propria disciplina i rapporti conformati all’ ex Pacchetto Treu . Il D.Lgs 368 nel disciplinare il contingentamento del 20 % fa riferimento lessicalmente ai rapporti di lavoro instaurati dal datore di lavoro : tale ultima figura non è certo l’utilizzatore di servzi di somministrazione. La somministrazione a termine , invero , è disciplinata dall’art. 20 , comma 4 , D.Lgs 276/2003, come innovata dal DL 34 /2014: ora è sempre possibile stipulare contratti di somministrazione a termine senza causali nel rispetto della disciplina dei contratti collettivi per quanto concerne il contingentamento. E’ semmai alla disciplina dei contratti collettivi che è necessario quindi fare riferimento per le percentuali di contingentamento della somministrazione a termine per espressa indicazione della norma. Quanto al computo degli interinali nell’imponibile per il calcolo del 20 % appare non perseguibile tale interpretazione sempre con riferimento alla normativa : infatti il citato D.Lgs 276 all’art. 22, comma 5 , esclude il lavoratore temporaneo dal computo per l’utilizzatore per il rispetto di norme di legge e di contratto, ad eccezione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Da ultimo nel mentre la normativa nuova non cambia le disposizioni dell’art 5 del D.Lgs 368/2001 relativo alla scadenze dei contratti a termine ,alla loro successione e sanzioni , lo stesso D.Lgs. 276 ricorda che per i rapporti di lavoro tra prestatore temporaneo ed agenzia sono regolati , per quanto compatibile , dal primo D.Lgs citato ma con esclusione espressa dei commi da 3 e segg .dell’art. 5 dello stesso . Ciò vuol dire che per tali rapporti non si applica in primis lo stop and go e la c.d. stabilizzazione over 36 mesi per mansioni equivalenti. Ciò vuol significare che si potrà stipulare contratti di

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somministrazione nuovi una volta superato il termine dei 36 mesi, come più volte ricordato dallo stesso Ministero del Lavoro. Michele Regina ,cdl 10.4.2014 Fonte: www.tempor.it/index.php/news/ultime-news