Quesiti

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1 FONDO GOMMA PLASTICA Quesiti (risposte alle domande più frequenti) 1) INFORMAZIONI GENERALI CHE TIPO DI FONDO PENSIONE E’ IL FGP? E’ un Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita, istituito per contrattazione collettiva, che ha come scopo esclusivo quello di garantire ai lavoratori associati una pensione, complementare a quella erogata dal sistema pubblico, che, come è noto, si impoverirà per il progressivo passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. COSA SIGNIFICA FONDO A “CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE”? FGP è basato sul sistema della capitalizzazione individuale. Il lavoratore aderente versa cioè in un «conto personale» la sua contribuzione (1,06%) stabilita contrattualmente. Ad essa si aggiungono la contribuzione a carico dell’azienda (1,06%), una quota prestabilita di TFR a seconda dell’anzianità contributiva (cioè da quando si è iniziato a lavorare stabilmente), e un eventuale contributo volontario. La prestazione erogata è il risultato della somma dei versamenti e delle relative rivalutazioni, al netto delle spese di gestione. La stessa dipende dal valore della posizione individuale di ciascun lavoratore associato e, qualora erogata sottoforma di rendita, dal coefficiente di conversione in rendita che sarà stabilito contrattualmente dalla convenzione tra il Fondo e una o più Compagnie di assicurazione. La prestazione del Fondo quindi non è determinabile in via preventiva. COS’E’ LA “POSIZIONE INDIVIDUALE”? La contribuzione versata al Fondo, al netto delle spese amministrative, alimenta una “posizione individuale” su cui vengono accreditati anche i rendimenti finanziari via via realizzati. Il valore della posizione individuale viene indicato annualmente tramite un’apposita comunicazione periodica e può essere consultato autonomamente attraverso il sito internet del Fondo. A tal fine ad ogni aderente vengono attribuite le password di accesso. COSA SIGNIFICA FONDO “A CONTRIBUZIONE DEFINITA”? Significa che l’ammontare dei contributi da versare al Fondo è stabilito dal CCNL. Attualmente la contribuzione a carico del lavoratore e dell’azienda è pari a 1,06% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR, mentre la quota di TFR varia a seconda dell’anzianità contributiva. E’ invece regolamentata dallo Statuto la possibilità di versare volontariamente e a carico del lavoratore. 2) ADESIONE, SOSPENSIONE E RECESSO CHI PUÒ ADERIRE A FGP? Il Fondo Gomma Plastica è riservato a - lavoratori a tempo indeterminato non in prova

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FONDO GOMMA PLASTICA

Quesiti

(risposte alle domande più frequenti)

1) INFORMAZIONI GENERALI

CHE TIPO DI FONDO PENSIONE E’ IL FGP? E’ un Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita, istituito per contrattazione collettiva, che ha come scopo esclusivo quello di garantire ai lavoratori associati una pensione, complementare a quella erogata dal sistema pubblico, che, come è noto, si impoverirà per il progressivo passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

COSA SIGNIFICA FONDO A “CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE”? FGP è basato sul sistema della capitalizzazione individuale. Il lavoratore aderente versa cioè in un «conto personale» la sua contribuzione (1,06%) stabilita contrattualmente. Ad essa si aggiungono la contribuzione a carico dell’azienda (1,06%), una quota prestabilita di TFR a seconda dell’anzianità contributiva (cioè da quando si è iniziato a lavorare stabilmente), e un eventuale contributo volontario. La prestazione erogata è il risultato della somma dei versamenti e delle relative rivalutazioni, al netto delle spese di gestione. La stessa dipende dal valore della posizione individuale di ciascun lavoratore associato e, qualora erogata sottoforma di rendita, dal coefficiente di conversione in rendita che sarà stabilito contrattualmente dalla convenzione tra il Fondo e una o più Compagnie di assicurazione. La prestazione del Fondo quindi non è determinabile in via preventiva.

COS’E’ LA “POSIZIONE INDIVIDUALE”? La contribuzione versata al Fondo, al netto delle spese amministrative, alimenta una “posizione individuale” su cui vengono accreditati anche i rendimenti finanziari via via realizzati. Il valore della posizione individuale viene indicato annualmente tramite un’apposita comunicazione periodica e può essere consultato autonomamente attraverso il sito internet del Fondo. A tal fine ad ogni aderente vengono attribuite le password di accesso.

COSA SIGNIFICA FONDO “A CONTRIBUZIONE DEFINITA”? Significa che l’ammontare dei contributi da versare al Fondo è stabilito dal CCNL. Attualmente la contribuzione a carico del lavoratore e dell’azienda è pari a 1,06% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR, mentre la quota di TFR varia a seconda dell’anzianità contributiva. E’ invece regolamentata dallo Statuto la possibilità di versare volontariamente e a carico del lavoratore.

2) ADESIONE, SOSPENSIONE E RECESSO

CHI PUÒ ADERIRE A FGP? Il Fondo Gomma Plastica è riservato a - lavoratori a tempo indeterminato non in prova

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- lavoratori, non in prova, con contratto di inserimento, di apprendistato ed a tempo determinato con durata non inferiore a 6 mesi

delle industrie dei settori:

• gomma • cavi elettrici • plastica • ricostruzione pneumatici • rigenerazione materie plastiche

E’ OBBLIGATORIO ADERIRE AL FGP? NO, l’adesione è volontaria.

IL LAVORATORE NON ISCRITTO A FGP, PUO' RICHIEDERE ALL'AZIENDA L'EQUIVALENTE DI QUANTO VERSATO AI LAVORATORI ISCRITTI? NO. Il CCNL prevede che l'obbligo contributivo a carico dell'azienda, così come il versamento di parte o tutto il TFR, sia unicamente legato all'adesione del lavoratore al fondo.

UN LAVORATORE CHE HA GIA’ UNA POLIZZA VITA PUO’ ADERIRE AL FONDO? Sì. E continua a beneficiare della detrazione d’imposta sulla polizza individuale. Infatti le due posizioni sono nettamente diverse in quanto la contribuzione FGP è dedotta alla fonte (e cioè dall’azienda) prima del calcolo delle imposte.

COME SI ADERISCE A FGP? Il lavoratore deve compilare e sottoscrivere la Domanda di Adesione e consegnarla alla propria azienda che la controfirma e la trasmette al Fondo. Prima dell’adesione il lavoratore deve prendere visione del contenuto della Scheda Informativa.

SE IL LAVORATORE NON RICEVE LA DOCUMENTAZIONE PER ISCRIVERSI A FGP, A CHI SI DEVE RIVOLGERE? Il lavoratore potrà rivolgersi alla Direzione del Personale della propria Azienda, alle Organizzazioni Sindacali interne (RSU) o territoriali.

COME SI COMPILA LA DOMANDA DI ADESIONE? Di seguito si riportano alcune indicazioni per la compilazione della domanda di adesione:

• "prima occupazione dopo il 28/4/93": si definisce “neo occupato” dopo il 28/4/93 il lavoratore che, indipendentemente dalla data di assunzione nell’azienda attuale, prima di quella data non ha mai svolto un’attività come lavoratore dipendente, sia nell’amministrazione pubblica sia nel settore privato. L’informazione è richiesta perché in relazione ad essa è stabilita la quota da versare al Fondo.

• "iscritto a precedente forma pensionistica..": è iscritto a precedente forma pensionistica il lavoratore che abbia partecipato ad un altro fondo complementare in data anteriore o successiva al 28/4/93. Sono esclusi gli strumenti previdenziali cui il lavoratore può aver aderito in via privatistica, quali ad esempio le polizze vita individuali.

• "timbro e firma dell’azienda": va messo sempre! In alternativa la scheda non è valida e FGP deve restituirla all’azienda per la convalida. Questo obbligo deriva dal fatto che, oltre a convalidare con la propria firma il rapporto di lavoro esistente e le risposte date, sarà l’azienda a gestire il rapporto economico aderente / FGP.

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE SI ACCORGE DI AVER COMMESSO UN ERRORE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE?

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Informare tempestivamente l’azienda che comunicherà per iscritto al Fondo i dati corretti allegando, se possibile, una fotocopia della domanda errata.

COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE DEVE PRESTARE IL SERVIZIO DI LEVA? Il lavoratore rimane iscritto al Fondo, tuttavia vi è la sospensione della contribuzione per tutto il periodo della ferma.

COSA SUCCEDE IN CASO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO? In caso di sospensione, il lavoratore mantiene la sua condizione di associato: l’obbligo contributivo a carico dell’impresa e del lavoratore è rapportato all’eventuale trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione. La posizione individuale maturata presso FGP continua a produrre rendimenti finanziari (positivi o negativi) e ad essere addebitata di spese.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MOBILITA' DEL LAVORATORE? Poiché la mobilità comporta l’interruzione del rapporto di lavoro, cessano i requisiti di partecipazione al Fondo; il lavoratore potrà quindi chiedere il riscatto del proprio capitale.

COSA SUCCEDE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MOTIVI DIVERSI DAL PENSIONAMENTO (ES. DIMISSIONI, LICENZIAMENTO)? Anche in questi casi cessano i requisiti di partecipazione al Fondo; il lavoratore potrà quindi chiedere il riscatto del proprio capitale.

IL LAVORATORE CHE CAMBIA AZIENDA MA RESTA NELLO STESSO SETTORE PUO' CONTINUARE AD ESSERE ISCRITTO A FGP? Si. Il lavoratore deve però dichiarare subito, alla nuova azienda, la sua appartenenza al Fondo e la volontà di proseguire immediatamente la contribuzione. Resta naturalmente valida la possibilità di riscattare la posizione già maturata (vedi domanda che segue).

IL LAVORATORE (CESSATO DAL SERVIZIO), CHE HA RISCATTATO LA POSIZIONE INDIVIDUALE A SEGUITO DI DIMISSIONI DALL’AZIENDA, PUO’ ISCRIVERSI NUOVAMENTE A FGP IN CASO DI NUOVA OCCUPAZIONE PRESSO UN’ALTRA AZIENDA ADERENTE A FGP? SI. In tal caso dovrà compilare una nuova domanda di adesione e versare, tramite l’azienda, l’importo “una tantum”.

COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE ISCRITTO A FGP PASSA AD UNA AZIENDA CHE APPLICA UN DIVERSO CCNL? Il lavoratore può chiedere il trasferimento della sua posizione da FGP al fondo di previdenza complementare del nuovo CCNL di competenza; ai fini della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare ( rendita ) varrà la data di adesione al primo Fondo Pensione. In alternativa, il lavoratore può riscattare il capitale maturato.

QUANDO SI HA LA PERDITA DEL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE A FGP? L’associazione a FGP non può proseguire:

• nel caso di passaggio del dipendente a dirigente; • nel caso di passaggio ad azienda di settore diverso, non riconducibile al CCNL

dell’industria gomma-plastica o settori affini.

L’aderente nella situazione di cui sopra, deve quindi comunicare a FGP le sue scelte di riscatto o trasferimento. L'associazione invece prosegue nel caso di un aderente che abbia maturato il diritto alla pensione complementare. Il "pensionato" continua a far parte del "Fondo".

IL DIPENDENTE ADERENTE A FGP PUO’ SOSPENDERE LA CONTRIBUZIONE? Il dipendente aderente può richiedere la sospensione dell’obbligo contributivo e cioè del

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versamento delle quote a carico suo e del datore di lavoro, nonché degli accantonamenti del TFR. Durante la sospensione il rapporto associativo rimane quiescente, pertanto la posizione individuale maturata presso il Fondo continua a maturare rendimenti finanziari (positivi o negativi) e ad essere addebitata di spese. Nulla varia per i tempi e le modalità di accesso alle prestazioni.

IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AZIENDA, COSA SUCCEDE ALLE QUOTE DI TFR TRASFERITE AL FONDO? Per le quote di TFR versate al Fondo, il fallimento dell’azienda non ha alcuna incidenza in quanto il TFR trasferito è già confluito nella posizione individuale del lavoratore.

IN CASO DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'AZIENDA, COME SI RECUPERANO EVENTUALI QUOTE NON REGOLARMENTE VERSATE AL FONDO? Il lavoratore acquisisce i diritti di creditore privilegiato.

IL LAVORATORE ADERENTE PUO' RIVALERSI SULL'AZIENDA CHE RIPETUTAMENTE NON VERSA IL DOVUTO AL FONDO? SI, in quanto è titolare di un diritto di credito verso l’azienda. Il lavoratore potrà procedere al recupero delle sue spettanze per via collettiva e/o individuale. Il problema è considerato anche nello Statuto del Fondo ( vedi domanda seguente).

IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELL'AZIENDA PUO' INTERVENIRE ANCHE FGP? Uno dei doveri del Fondo è quello di controllare la regolarità dei versamenti e segnalare alle parti fondatrici l’irregolarità riscontrata.

UN LAVORATORE CHE, PUR AVENDO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE NEL FONDO, PUO' CONTINUARE A CONTRIBUIRE INDIVIDUALMENTE? No. Non è possibile, in quanto la contribuzione è disciplinata da un obbligo contrattuale ed i benefici fiscali sono condizionati al trasferimento di una quota di TFR almeno pari alla metà del contributo a carico aderente.

3) CONTRIBUZIONE

DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO A CARICO DELL’AZIENDA E DEL LAVORATORE? L’obbligo contributivo a caric o delle Aziende e dei lavoratori decorre dal primo giorno del mese successivo alla consegna della domanda di adesione al datore di lavoro. In particolare, il versamento dei contributi deve essere effettuato anche se l’aderente non è ancora stato censito in anagrafica e non gli è ancora stato assegnato il codice aderente. Quest’ultimo è possibile reperirlo nella “sezione azienda” del sito internet www.fondogommaplastica.it.

E’ POSSIBILE AUMENTARE INDIVIDUALMENTE LA PROPRIA QUOTA DI CONTRIBUZIONE ? Si. Lo statuto (art. 23/2) di FGP prevede che il singolo lavoratore abbia la facoltà di versare un contributo aggiuntivo (contributo volontario) rispetto a quello obbligatorio previsto dagli accordi costitutivi, nei limiti di deducibilità fiscale (attualmente il limite è costituito dal minore tra i seguenti importi: Euro 5164,57, 12% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR, doppio dell’importo del TFR versato nell’anno al Fondo). Dal 01/01/2004 è facoltà dell'Iscritto versare, a titolo volontario, un ulteriore importo della retribuzione utile ai fini TFR, pari al 1% o al 2% della stessa. La contribuzione volontaria decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore all'Ufficio del Personale della propria Azienda. La sospensione della contribuzione volontaria dovrà essere richiesta con un preavviso di almeno tre mesi, stesso dicasi per la variazione dell'aliquota percentuale prescelta che, in ogni caso, avrà vigore dall'anno solare successivo a quello della richiesta.

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COME E' TRATTATO FISCALMENTE IL CONTRIBUTO AL FONDO A CARICO DEL LAVORATORE? Il contributo a carico del lavoratore è dedotto alla fonte (cioè dall’azienda) dal reddito imponibile IRPEF e ne comporta quindi una riduzione, calcolata sulla base dell’aliquota marginale di riferimento del reddito stesso.

COS' E' L'ALIQUOTA MARGINALE? E’ l’aliquota massima riferita al reddito imponibile IRPEF . Gli scaglioni attualmente applicati sono (in ragione d’anno): il 23% sino a 15.000,00 Euro; il 29% da 15.000,00 a 29.000,00 Euro; il 31% da 29.000,00 a 32.600,00 Euro; il 39% da 32.600,00 a 70.000,00 Euro e il 45% oltre 70.000,00 Euro.

PER GODERE DELLA DEDUZIONE FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO, IL LAVORATORE DEVE FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? No. Il lavoratore non deve compilare né il mod. 730 né altri modelli, perché è l’azienda (vedi sopra) ad occuparsi dell’abbattimento fiscale direttamente in busta paga, con l’aliquota massima relativa all’imponibile (aliquota marginale).

LA QUOTA DI TFR CHE VIENE TRASFERITA DALL'AZIENDA AL FGP E' ASSOGGETTATA A TASSAZIONE? No. Verrà tassata al momento dell’erogazione delle prestazioni.

A QUALE TASSAZIONE E' ASSOGGETTATA LA CONTRIBUZIONE VERSATA DALL'AZIENDA? La contribuzione dell’azienda è assoggettata al contributo di solidarietà (10%) da versare all’INPS; è un costo fiscalmente deducibile.

IL CONTRIBUTO VERSATO DAL LAVORATORE COMPORTA LA RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA PENSIONE PUBBLICA? No. Il contributo a carico del lavoratore non comporta nessuna riduzione della sua pensione pubblica. Infatti la ritenuta avviene in busta paga sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR e non modifica l’imponibile previdenziale per il calcolo dei contributi obbligatori.

COME AVVIENE IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE AL FGP? L’azienda effettua mensilmente le trattenute sul cedolino paghe e provvede a versarle al Fondo nei termini e con le modalità da quest’ultimo fissate.

CHI DETERMINA LA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE? La misura di contribuzione è determinata dal CCNL di categoria.

E’ POSSIBILE CONTINUARE INDIVIDUALMENTE I VERSAMENTI AL FGP AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO? NO.

SE IN FUTURO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O LA LEGGE STABILISSERO UNA VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE, LA VARIAZIONE PER IL LAVORATORE GIA' SOCIO DEL FONDO SARA' AUTOMATICA O IL LAVORATORE DOVRA' DARE IL PROPRIO CONSENSO? La variazione sarà automatica.

4) PRESTAZIONI

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COME SI OTTIENE IL RIMBORSO DEL CAPITALE MATURATO NELLA POSIZIONE INDIVIDUALE? RISCATTO:il capitale maturato nella posizione individuale (quota aderente + quota azienda + quota TFR + eventuale contribuzione volontaria + rendimento finanziario maturato al momento della richiesta) può essere riscattato al 100% (Statuto art. 20/2) qualora l’ aderente cessi, per qualsiasi motivo, il proprio rapporto di lavoro con l’azienda da cui dipende senza aver maturato i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche complementari. PRESTAZIONE PENSIONISTICA: se invece la cessazione del rapporto di lavoro si verifica in seguito al pensionamento e sono maturati i periodi minimi di associazione al Fondo, la prestazione in capitale è possibile solo per un importo uguale o inferiore al 50% di quanto maturato. La restante percentuale viene infatti liquidata in forma di rendita vitalizia, rivalutabile ed eventualmente reversibile. Tuttavia, qualora il valore della posizione individuale, convertito in rendita vitalizia, risulti inferiore a quello dell’assegno sociale, l’aderente ha la facoltà di optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo.

COSA SUCCEDE SE IL RAPPORTO DI LAVORO CESSA PER MOTIVAZIONI DIVERSE DAL PENSIONAMENTO? In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (art. 18/1) (escluso il pensionamento), il lavoratore può operare sul capitale maturato 3 scelte:

• richiedere la liquidazione in capitale dell’intero ammontare (RISCATTO, vedi sopra); • richiedere il trasferimento presso un altro Fondo Pensione Complementare in relazione

alla nuova attività (TRASFERIMENTO); • lasciarlo in gestione a FGP, senza ulteriori contribuzioni (QUIESCENZA). Le spese

verranno comunque addebitate alla posizione individuale.

IN CASO DI PREMORIENZA DEL LAVORATORE, A CHI VA IL CAPITALE ACCANTONATO NELLA POSIZIONE INDIVIDUALE? Ai sensi della normativa vigente, la posizione individuale del lavoratore deceduto viene riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori, se conviventi e a carico del socio. La richiesta di riscatto deve essere corredata dalla documentazione legale rilasciata dal Comune di residenza e/o dal Giudice Tutelare (in presenza di minori). In assenza dei beneficiari sopra elencati, la posizione maturata viene liquidata ad eventuali altri beneficiari indicati dall’iscritto con disposizioni testamentarie. In mancanza anche di questi ultimi la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

IL SOCIO DEVE COMUNICARE IL NOMINATIVO DEL BENEFICIARIO AL FONDO? NO. L’eventuale beneficiario deve essere indicato per mezzo di una disposizione testamentaria redatta sulla base della legislazione ordinaria. Al Fondo non deve essere inviato alcun tipo di documentazione.

IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE CHE STA USUFRUENDO DELLA RENDITA, COSA SUCCEDE? Dipende dal tipo di rendita. Se era reversibile, continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite; in caso contrario si estingue.

IN CASO DI DECESSO DI UNO DEI CONIUGI ISCRITTI ALLO STESSO FONDO, CHI RESTA IN VITA PUO' TRASFERIRE SULLA PROPRIA POSIZIONE QUELLA DEL CONIUGE? No. La posizione del coniuge va riscattata dal superstite.

IL PERIODO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DI UN LAVORATORE CHE, PUR AVENDO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE NEL FONDO, E' VALIDO AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI? Si. La rendita sarà commisurata all’ammontare del capitale accumulato al momento della

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cessazione contributiva, cui vanno naturalmente aggiunti i rendimenti successivamente maturati.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA NEL FONDO? Il lavoratore deve avere cessato l’attività andando contestualmente in pensione, avere l’età stabilita per legge ed almeno 10 anni di adesione a FGP (Statuto art. 20/2).

E QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' NEL FONDO? Il lavoratore deve avere cessato l’attività andando contestualmente in pensione, non deve avere un’età inferiore di oltre 10 anni a quella occorrente per la pensione di vecchiaia, ed avere almeno 20 anni di adesione a FGP (Statuto art. 20/2).

E SE UN LAVORATORE RAGGIUNGE IL PENSIONAMENTO PRIMA DI AVERE RAGGIUNTO I REQUISITI DI ANZIANITA' DI ISCRIZIONE AL FONDO? In questo caso, venendo meno il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto di riscattare l’intera prestazione sotto forma di capitale.

CHI EROGA LA RENDITA VITALIZIA? La rendita vitalizia non è erogata direttamente dal Fondo, ma da una o più Società Assicuratrici, scelte e convenzionate con FGP.

LA RENDITA SI RIVALUTA NEL TEMPO? SI. Essa si rivaluterà di anno in anno proporzionalmente al rendimento ottenuto dalla gestione speciale curata dalla Compagnia di Assicurazione a cui verrà affidata da FGP l’erogazione della pensione complementare.

A QUANTO AMMONTERA ' LA RENDITA VITALIZIA? La rendita vitalizia (pensione complementare) è legata all’ammontare del capitale complessivo maturato ed all’aspettativa di vita del lavoratore (stabilita con criteri attuariali) al momento del pensionamento.

LA RENDITA VITALIZIA PUO' ESSERE REVERSIBILE? SI.Il lavoratore, al momento del pensionamento, può richiedere che la pensione complementare sia reversibile a favore di una persona da lui designata. L’importo della rendita verrà riproporzionato in funzione dell’età e del sesso della testa reversionaria.

COM' E' ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA RENDITA VITALIZIA (PENSIONE COMPLEMENTARE)? Per ciò che deriva dai contributi versati entro il 31/12/2000 la rendita vitalizia (cioè quanto viene erogato dalla pensione complementare) costituisce reddito ai fini fiscali nella misura dell’ 87,5% del suo ammontare e viene tassata con i criteri applicati al reddito del lavoro dipendente. Per i contributi versati, invece, dal 01/01/2001 la rendita è assoggettata ad imposta progressiva solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote TFR, con esclusione dei rendimenti.

CHE TASSAZIONE E’ PREVISTA NEL CASO IN CUI VENGA RICHIESTA UNA PARTE DELLA RENDITA IN CAPITALE? Premesso che la posizione individuale maturata può essere erogata fino ad un massimo del 50% in capitale e del restante 50% in rendita, la tassazione operata è la seguente: 1) se la percentuale richiesta in forma di capitale non supera l’1/3 dell’intera prestazione, viene applicata una tassazione separata sull’importo determinato dai contributi e dal TFR, esclusi i rendimenti; 2) se la percentuale richiesta in forma di capitale è superiore a 1/3 dell’intera prestazione (sempre nel limite max del 50% in capitale), viene applicata una tassazione separata sull’importo determinato dai contributi, dal TFR e dai rendimenti.

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COM’E’ ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA LIQUIDAZIONE IN CAPITALE NEI CASI IN CUI NON SIA MATURATO IL DIRITTO ALLA RENDITA? Per i contributi versati entro il 31/12/2000, in caso di pagamento in tutto o in parte del maturato sotto forma di capitale, la quota relativa ai versamenti dei lavoratori è esente da tassazione. La parte restante (quote aziendali, TFR) è sottoposta a tassazione separata, con gli stessi criteri utilizzati per la tassazione del TFR, rapportati però all’anzianità di associazione al Fondo. Per i contributi, invece, versati dal 01/01/2001 il riscatto è assoggettato ad imposta progressiva per la parte corrispondente ai contributi ed al TFR versato alla forma pensionistica. Viene applicato il regime della tassazione separata nei casi di riscatto esercitato a seguito di pensionamento, mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

LE NORME FGP RELATIVE AL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE SONO LEGATE ALLA LEGGE IN VIGORE PER LE PENSIONI INPS, SE QUESTA VIENE MODIFICATA COSA SUCCEDE? Le norme di FGP verranno adeguate alle nuove disposizioni di legge.

IL LAVORATORE PUO’ AVERE UN ANTICIPO DAL FONDO SULLE QUOTE DI TFR VERSATE, IN MODO SIMILE A QUANTO PREVISTO PER IL TFR IN AZIENDA? Si. Dopo 8 anni di iscrizione a FGP, il lavoratore ( analogamente a quanto succede per la quota di TFR gestito dall’azienda) ha diritto a richiedere (in caso di acquisto della prima casa per sé o per i figli e/o per particolari spese sanitarie) un anticipo sull’intera posizione maturata.

5) INVESTIMENTI

COME VENGONO GESTITE LE RISORSE? FGP, per espressa previsione statutaria, gestisce le proprie risorse attraverso apposite convenzioni con gestori professionali (Società di Intermediazione Mobiliare, Banche, Compagnie di Assicurazione e Società di gestione di fondi comuni di investimento ). Nella fase di avvio del Fondo la gestione è monocomparto, ossia con un unico profilo di investimento per tutti i lavoratori aderenti.

COSA SI INTENDE PER GESTIONE MONOCOMPARTO E GESTIONE MULTICOMPARTO? La gestione monocomparto è caratterizzata da un unico profilo di rischio-rendimento e, quindi, da un unico tasso di rendimento per tutti gli iscritti. La gestione multicomparto comporta, invece, l’attivazione di più linee di investimento alle quali gli aderenti possono accedere in base alle loro preferenze. Il FGP prevede di adottare la gestione multicomparto solo dopo una prima fase di avvio e consolidamento.

COME VENGONO SELEZIONATI I GESTORI FINANZIARI? La scelta dei gestori avviene tra i soggetti abilitati a norma di legge sulla base di valutazioni relative a solidità, affidabilità, andamento dei rendimenti in rapporto alla tipologia di investimento.

6) VANTAGGI ECONOMICI E FISCALI

PERCHE’ ADERIRE A FGP ? _ Per godere di una pensione complementare a quella INPS, che si è progressivamente depauperata a fronte dei recenti provvedimenti legislativi. _ Per diminuire il carico fiscale attraverso la deduzione dei contributi versati ( nei limiti attualmente vigenti ). _ Per usufruire della quota a carico del datore di lavoro, di importo pari a quella a carico del lavoratore, e che verrebbe altrimenti perduta.

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I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE HANNO CONVENIENZA AD ISCRIVERSI A FGP? Certamente. Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi a FGP in quanto solo così possono usufruire del vantaggi sopra descritti. In particolare, il lavoratore che avrà maturato i requisiti per aver diritto alla pensione obbligatoria, senza però aver raggiunto il numero di anni (di adesione al Fondo) utile per ottenere la pensione complementare, avrà in ogni caso diritto a ricevere da FGP la liquidazione in capitale dell’intera sua posizione.

UN LAVORATORE GIOVANE HA CONVENIENZA AD ISCRIVERSI A FGP? SI’. Sia perché è soggetto per il regime di base al “sistema contributivo”, meno favorevole del precedente “sistema a ripartizione”. Sia perché ha più tempo per costruirsi una pensione complementare significativa, grazie ai contributi versati ed alle relative possibilità di rendimento.

SE UN LAVORATORE HA GIA ' UNA POSIZIONE ASSICURATIVA INDIVIDUALE, I VANTAGGI FISCALI RELATIVI AI VERSAMENTI A FGP ED ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO CUMULABILI? Si. I due vantaggi sono del tutto distinti e cumulabili. Infatti i versamenti a FGP (1,06% + eventuale contribuzione volontaria) godono della completa deducibilità dall’imponibile IRPEF ( nei limiti attualmente vigenti ), mentre i premi assicurativi consentono la detraibilità dal medesimo imponibile per un massimo di Euro 245 ca.

7) GESTIONE AMMINISTRATIVA

CHI COMUNICA INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI? Il Fondo Gomma Plastica.

SE L’ ADERENTE RILEVA ERRORI NELLA COMUNICAZIONE PERIODICA (ESTRATTO CONTO) A CHI PUO' RIVOLGERSI? Deve rivolgersi al Fondo Gomma Plastica.

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI? Per problemi di qualsiasi genere, inerenti l’adesione, problemi amministrativi e varie, ci si deve rivolgere agli uffici amministrativi di Fondo Gomma Plastica a Milano tel. 02/2822923 – fax 02/26117096 - E-mail [email protected]

QUANTE VOLTE E CON QUALI MODALITA' SI COMUNICANO INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI? Almeno una volta all’anno FGP invia ad ogni aderente una comunicazione relativa all’andamento generale del Fondo (amministrativo e finanziario) e alla singola posizione individuale. Saranno date inoltre informazioni agli aderenti, direttamente o attraverso l’Assemblea, sull’impiego delle risorse, sui soggetti scelti come gestori amministrativi e finanziari, sui risultati annualmente conseguiti e ogni qualvolta sarà realizzata una modifica dello Statuto. Tutte le informazioni di cui sopra saranno comunque sempre inserite nel nostro sito Internet www.fondogommaplastica.it.

CHI E’ IL GESTORE AMMINISTRATIVO DI FGP? Il gestore amministrativo di FGP è Accenture Pensions Services, con sede in via Durando 38, Milano. Tale gestore si occupa dell’amministrazione ed aggiornamento delle posizioni individuali degli iscritti al fondo, della valorizzazione del patrimonio e della tenuta dei libri contabili previsti dalla normativa vigente.

CHI E’ LA BANCA DEPOSITARIA DI FGP? La Banca depositaria di FGP è l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), con

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sede in Corso Europa 18, Milano. Un’efficiente gestione comporta che le risorse finanziarie siano custodite dalla Banca depositaria: una banca presso cui il fondo pensione e il gestore depositano materialmente le risorse accumu late. La Banca depositaria esercita importanti funzioni di garanzia per gli iscritti al fondo: verifica la regolarità di tutte le operazioni, che tutte le operazioni svolte dai gestori siano conformi sia allo Statuto del fondo che alle leggi, che vengano seguite le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del fondo e contenute nelle convenzioni di gestione sottoscritte con i vari gestori. Inoltre, la Banca custodisce i valori mobiliari in cui è stato investito il patrimonio del fondo, svolge un controllo preventivo di legittimità sulle istruzioni impartite ai gestori e uno successivo rispetto alla destinazione dei frutti degli investimenti.

QUALE E’ LA SOCIETA’ DI REVISIONE ESTERNA DI FGP? La società di revisione di FGP è la DELOITTE & TOUCHE, con sede in Via della Camilluccia 589/A, Roma. Tale società si occupa della certificazione del bilancio di FGP e di molti altri fondi negoziali attualmente operativi.