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1 QUESITI, INTERPRETAZIONI NORMATIVE E GUIDA I.C.I – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. art. 1 del Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504 1. A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. art. 2 del Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504 1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato ; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile. art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs 446/97 - i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; - FABBRICATI EX RURALI I proprietari di fabbricati qualificabili come ex "rurali" (fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità), in base a quanto stabilito dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, erano tenuti all'iscrizione degli stessi al Catasto Urbano entro il termine ultimo del 31.12.2001.

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QUESITI, INTERPRETAZIONI NORMATIVE E GUIDA

I.C.I – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.

art. 1 del Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504 1. A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. art. 2 del Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504 1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato ; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile. art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs 446/97 - i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; - FABBRICATI EX RURALI I proprietari di fabbricati qualificabili come ex "rurali" (fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità), in base a quanto stabilito dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, erano tenuti all'iscrizione degli stessi al Catasto Urbano entro il termine ultimo del 31.12.2001.

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La Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedano ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta dell’Amministrazione Comunale la stessa richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato. In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002). - CALCOLO I.C.I. FABBRICATI DI CATEGORIA F/2 – Unità Collabenti Si tratta di fabbricati (frequentemente ex rurali) che in parte o in toto sono inabitabili, parzialmente demoliti o diruti, accatastati in categoria catastale “F” (senza rendita), comunque soggetti al pagamento I.C.I., per i quali va pertanto stabilito il valore venale per il pagamento dell’imposta. A tale scopo il Comune può stabilire con atto deliberativo, le modalità di calcolo del valore venale in comune commercio, potendo ragionevolmente optare per . - il calcolo sulla base dell’area di “sedime” del fabbricato, dove per area di sedime s’intende la superficie/area lorda di ingombro sul terreno del fabbricato al quale deve essere attribuito il valore. - il calcolo sulla base del “volume” del fabbricato, dove per volume s’intende la superficie/area lorda di ingombro sul terreno del fabbricato al quale deve essere attribuito il valore moltiplicata per il numero dei piani e/o altezza del fabbricato (metodo consigliato). Tale disposizione, adottata con deliberazione Comunale, pur non avendo natura imperativa, tuttavia è assimilabile agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali 10 offerti dall’amm.ne, ed utilizzabili quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al cosiddetto redditometro (Sentenza n.15461 del 30/06/2010 Corte di Cassazione, Sez. Tributaria) ;

- INTERVENTI EDILIZI

Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31 della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’ICI dovrà essere pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

- ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale deve intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo. Fino al 2006 la condizione per usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale era l'utilizzo del fabbricato come dimora abituale. La Finanziaria 2007 ha previsto che le

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agevolazioni spettano solo se il contribuente ha adibito l'immobile a propria abitazione e vi ha anche trasferito la residenza, salvo prova contraria (che sembra difficile poter dare, data la rigidità dei comuni). Per esplicita previsione (comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura minima annua di euro 103,29 (£ 200.000), da rapportare al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione di imposta può essere computato in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa. Condizione essenziale per fruire della detrazione di imposta è l'esistenza di identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell' ICI ed il soggetto dimorante abitualmente nell'immobile. Si avverte che la fruizione del beneficio non cessa nel caso in cui il contribuente abbia concesso in affitto una parte della sua abitazione principale (risoluzione ministeriale 19 novembre 1993 protocollo 2/723). La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. L'eventuale eccedenza di detrazione non si aggiunge a quella spettante al contribuente coabitante. Con risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, per definire meglio l'ambito di applicazione dell'esenzione sugli immobili assimilati all'abitazione principale. Il nuovo documento ministeriale precisa che l'esenzione per l'abitazione principale opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, e precisamente da: a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stessa non risulti locata; b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Il comproprietario che non ha la residenza nel fabbricato e pertanto non utilizza lo stesso quale sua abitazione principale, e non abbia effettuato, nei termini di dichiarazione sotto riportati, la concessione in uso gratuito ad un familiare fino al 2° grado di parentela (tale possibilità deve essere prevista da regolamento Comunale), è tenuto alla dichiarazione e pagamento ICI e deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota ordinaria sulla base della quota di proprietà

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- ABITAZIONE PRINCIPALE IN USO GRATUITO esempio : IMMOBILE POSSEDUTO IN COMPROPRIETA' TRA DUE FRATELLI E ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE Due fratelli sono comproprietari al 50% di un appartamento. Il 1° fratello utilizza l'appartamento come abitazione principale per tutto l'anno mentre il 2° fratello è già proprietario di una propria abitazione principale ma concede l'uso dell'appartamento gratuitamente al 1° fratello. In base alle ultime novità normative è esente sia l'abitazione principale sia l’immobile concesso in uso gratuito al parente fino al 2° grado. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui l'unità abitativa è stata concessa in uso gratuito - PERTINENZA Le unità immobiliari non classificate o non classificabili nella categoria "A" ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultima o dai suoi conviventi, costituendone pertinenza, sono escluse dall’imposta. Per le pertinenze destinate a box o posto macchina l'esclusione si applica per una sola di esse. La detrazione per l’abitazione principale spetta al soggetto che utilizza l’unità immobiliare come tale. In caso di più soggetti comproprietari (anche con quote di proprietà diverse tra di loro) che utilizzano l’immobile come abitazione principale, la detrazione, spetta a tutti coloro che ne hanno il possesso ripartita in quote uguali tra gli stessi (esempio: detrazione di € 103,29 da ripartire su tre soggetti che utilizzano l’immobile – ciascuno di loro detrae la somma di € 34,43). Il comproprietario che non utilizza l’alloggio quale abitazione principale e che non abbia effettuato nei termini di dichiarazione sotto riportati, la concessione in uso gratuito al parente fino al 2° grado (tale possibilità deve essere prevista da regolamento Comunale), è tenuto alla dichiarazione e pagamento ICI e deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota ordinaria sulla base della quota di proprietà - DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione Ici deve essere consegnata al Comune nel cui territorio si trova interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati.

Vanno presentati insieme originale e copia per l'elaborazione meccanografica ed il Comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

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La dichiarazione può anche essere spedita, a mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno, in una busta chiusa con la dicitura "Dichiarazione ICI ", con l'indicazione dell'anno di riferimento, e indirizzata all'Ufficio tributi del Comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Quest'ultima è considerata data di presentazione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

- IMMOBILE INAGIBILE . Requisiti per immobile inagibile L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie sono identificate nelle sotto riportate fattispecie: a) Fabbricato non occupato da demolire; b) Fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione; c) Fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente. In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, cosi' come meglio specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore con decreto della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3/45091. L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilita', inabitabilita' o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione. - SANZIONI

VIOLAZIONI RELATIVE SANZIONI

Omesso versamento Sanzione amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata

Ravvedimento operoso entro 30 gg. dalla scadenza Sanzione amministrativa ridotta a 1/12 (2,5%) con interesse dello 0,008% giornaliero

Ravvedimento operoso entro 1 anno dalla scadenza Sanzione amministrativa ridotta a

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1/10 (3%) con interesse dello 0,008% giornaliero

Omessa dichiarazione connessa a omesso versamento

Sanzione amministrativa del 200%, riducibile a 1/4 se interviene adesione del contribuente

Omessa dichiarazione non connessa ad omesso versamento

Sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00

Infedele dichiarazione Sanzione amministrativa del 100% riducibile a ¼ se interviene adesione del contribuente

Irregolarità di carattere formale (codice fiscale o partita iva assente) non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate nella dichiarazione

Nessuna sanzione applicata

Mancata esibizione di atti e documenti richiesti dall'Amministrazione

sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00

- RAVVEDIMENTO OPEROSO

Modalità applicazione ravvedimento operoso

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 2,5% e interessi dello 0,008% giornaliero. Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3% e interessi dello 0,008% giornaliero.

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RIASSUNTO INTERPRETATIVO REQUISITI DI RURALITA’ DEI FABBRICATI RURALI A SEGUITO DEL DL 70/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

DALLA LEGGE N.106 DEL 12 LUGLIO 2011 (G.U. n.160 del 12/07/2011)

Decreto sviluppo: accatastamento alle categorie A/6 D/10 dei fabbricati rurali su richiesta Secondo quanto stabilito da un emendamento al decreto sviluppo approvato recentemente, l’accatastamento alle categorie «A/6» (abitativi) e «D/10» (strumentali) dei fabbricati rurali avverrà attraverso apposita domanda del contribuente, da produrre entro il 30.09.2011 e a cui deve essere allegata l’autocertificazione della presenza dei requisiti per l’accatastamento a tali categorie. Riguardo ai requisiti che il contribuente dovrà autocertificare, ricordiamo che questi sono quelli stabiliti dall’art. 9 comma 3 e 3 bis del DL 557/93, ovvero i seguenti: Requisiti necessari per l’inquadramento come abitazione a carattere agricolo: ► il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno (o i suoi familiari conviventi a carico) per esigenze connesse all’attività agricola svolta, dell’affittuario del terreno stesso (o i suoi familiari conviventi a carico) o dal soggetto con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito, da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali, di pensionati che ricevono una pensione da agricoltore, da collaboratori nel caso siano assicurati come contadini, da persone che gestiscono una malga, da uno dei soci o amministratori delle società agricole; il terreno agricolo cui fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 3.000 metri quadrati (in zone montane oppure in caso di utilizzo intensivo del terreno agricolo) ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; ► la percentuale del fatturato agricolo sul complessivo volume d’affari della persona che coltiva l’attività agricola deve essere superiore al 25% (per zone montane); Requisiti necessari per l’inquadramento come bene strumentale: ► edifici atti a proteggere le piante (serre); ► edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli; ► depositi agricoli e edifici per le macchine agricole; ► edifici all’allevamento e al ricovero degli animali; ► edifici dedicati per l’agriturismo; ► abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; ► edifici atti alle persone addette all’attività di alpeggio in zona montagna; ► ufficio atto dell’azienda agricola; ► edifici dedicati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; ► edifici atti all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. Secondo quanto stabilito dal DL 577/93 questi edifici perdono la loro caratteristica agricola solamente se sono utilizzati per scopi che non fanno riferimento al settore primario.

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Una volta redatta e inviata la domanda recante in allegato l’autocertificazione di detti requisiti, l’Agenzia del Territorio dovrà, entro il 20/11/2011, convalidare la richiesta e attribuire all'immobile una delle due categorie (A/6 D/10), previa verifica della presenza dei requisiti. Nel caso in cui entro tale termine l’Agenzia non si sia pronunciata il contribuente potrà utilizzare la categoria catastale richiesta per 12 mesi. Nel diverso caso in cui la categoria richiesta venga negata con decreto motivato, il contribuente entro il 20/11/2012 deve procedere: ► al pagamento delle imposte dovute sul fabbricato, secondo la corretta categoria catastale; ► al pagamento degli interessi e delle sanzioni in misura doppia, rispetto a quelle applicabili in via ordinaria. Secondo quanto previsto, infine, in materia di presentazione dell’istanza in commento, il ministero dell'economia emanerà un decreto che definirà compiutamente le modalità operative con cui i contribuenti dovranno provvedere a presentare la documentazione e le autocertificazioni.

Una ruralità in via continuativa Il decreto sviluppo prevede l'inserimento della categoria catastale corrispondente dei fabbricati Per ottenere l'esenzione dalle imposte e dai tributi, posto il rispetto delle condizioni prescritte, il soggetto interessato deve attestare che il fabbricato possiede in «via continuativa», a partire dal 2005, i requisiti di ruralità. Con l'emendamento al dl 70/2011 («decreto sviluppo»), in tema di ruralità dei fabbricati abitativi e strumentali (ItaliaOggi, 16/06/2011), di cui ai commi 3 e 3-bis, dell'art. 9, dl 557/1993, si aprono numerose problematiche inerenti all'assenza della categoria, ora richiesta, anche nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina sulla ruralità dei fabbricati. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che il legislatore tributario, contro ogni logicità e, soprattutto, in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni richiamate, di cui ai commi 3 e 3-bis, art. 9, dl. 557/1993, soccombe alla tesi della Suprema Corte (Cassazione n. 21/09/2009 n. 18656 e 18570) ritenendo che l'acquisizione della natura rurale della costruzione dipenda dall'attribuzione alla stessa delle categorie «A/6» (abitativi) e «D/10» (strumentali). L'Agenzia del territorio, unico soggetto legittimato (Cassazione, sentenze n. 15321/2008 e 22691/2009) al riconoscimento della qualifica ha manifestato, in varie occasioni (tra le altre, si veda l'audizione del 22/02/2011), la propria opinione ritenendo che in base alle disposizioni vigenti, è sufficiente il rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 9, dl n. 557/1993, essendo «...del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile...». Con l'emendamento è stato disposto, invece, che il soggetto interessato può, attraverso una specifica richiesta accompagnata da un'autocertificazione, di cui al dpr 445/2000, ottenere dal Territorio il classamento indicato dai giudici supremi, posto che il richiedente dichiari che «...l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del dl. 557 del 1993...». In base al tenore letterale della disposizione enunciata, per far valere la ruralità a decorrere dal 2005, il proprietario e/o titolare di diritti reali deve attestare, a rischio di mendacità della stessa dichiarazione e con conseguenze anche di ordine penale, che l'immobile possiede «...in via continuativa...» i requisiti di ruralità richiesti dall'attuale disciplina; di conseguenza, il fabbricato, ammesso che il Territorio accetti l'inquadramento richiesto, potrà essere riconosciuto rurale con effetto retroattivo solo se lo stesso non ha mai perso la qualifica a decorrere dal 2005. Non è fuori luogo pensare che, al contrario, in un anno inserito tra il 2005 e il 2011, la costruzione abbia perso i detti requisiti, magari perché in quel periodo l'unità abitativa non è stata utilizzata da un socio o dall'amministratore della società agricola, di cui all'art. 2, dlgs n. 99/2004 (lettera a, comma 3, art. 9) o perché in quel periodo il volume d'affari dell'attività agricola del soggetto che conduce il fondo non ha superato la metà del suo reddito complessivo (lettera d, comma 3, art. 9) e così via. La conseguenza in tal caso è fin troppo chiara: o il soggetto interessato attesta il falso dichiarando la presunta «continuità» richiesta o rischia, paradossalmente, di perdere l'esenzione da imposte sul fabbricato (Irpef e Ici) a partire dal 2005, per tutto il quinquennio, con relativa applicazione di sanzioni e

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interessi. La situazione, che poteva essere semplicemente sanata con il riconoscimento della ruralità a prescindere dalla categoria assegnata alla costruzione, toccherà il paradosso in presenza di un futuro diniego, del tutto possibile e legittimo, del Territorio a censire l'unità abitativa o l'annesso agricolo nelle due categorie richieste che, come già evidenziato, non sono attribuibili così facilmente, dovendo tenere conto delle caratteristiche intrinseche degli stessi fabbricati, di cui al dpr n. 139/1998, come modificato dal dpr n. 536/1999. Infine, la norma niente dispone in merito al contenzioso in essere, stante il fatto che numerosi contribuenti sono ancora in attesa delle sentenze delle commissioni tributarie e della Suprema Corte, per effetto dei ricorsi presentati contro gli accertamenti di quegli enti comunali che si sono allineati agli indirizzi giurisprudenziali richiamati; in tal caso sarebbe fin troppo opportuno conoscere la volontà del legislatore giacché la retroattività dell'esenzione (dal 2005) non è esplicitamente affermata, essendo solo richiamata ai fini dell'attestazione richiesta. Pertanto, resta da capire come sarà gestita la fase contenziosa in essere, sia per quanto concerne la necessità o meno del classamento richiesto, che per quanto riguarda gli effetti sul pregresso della variazione di categoria eventualmente intervenuta nel 2011 o, ancor peggio, in assenza della continuità dei requisiti.

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 4357-A

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI) E DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

— Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia Presentato il 13 maggio 2011

(Relatori: MARINELLO, per la V Commissione; FUGATTI, per la VI Commissione)

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D.P.R. 29-09-1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento Ordinario)

Testo aggiornato al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L 12

luglio 2011, n. 106 SEZIONE IV Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare Art. 76 - (Espropriazione immobiliare) [1] 1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro [2]. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. [3] Sostituito « 1. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente: a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) ottomila euro, negli altri casi »; 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore (all'importo indicato) sostituito agli importi indicati nel comma 1. Aggiunti 2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all’immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

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2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l’Agenzia del territorio, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 3 del presente articolo e riconosce l’attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l’amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall’amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. 2-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell’Agenzia del territorio e dell’amministrazione comunale. 2-quinquies. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: « la metà » sono sostituite dalle seguenti: « un terzo ». 2-sexies. All’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: « ruolo » sono inserite le seguenti: « , esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, ». 2-septies. La disposizione dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-octies. All’articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « tre punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « un punto percentuale ». 2-novies. All’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: « La Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane » sono sostituite dalle seguenti: « L’Ufficio delle dogane ». Note: 1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 1° luglio 1999. 2 Per la riduzione del presente limite di importo a cinquemila euro, vedi l'art. 16-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 32, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. 3 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e, successivamente, dall'art. 3, comma 40, lett. b-bis), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248. Documento redatto da GUERRA LUCIO - Servizio Tributi Associato - 0721/787068 - [email protected]

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Spett.le AGENZIA del TERRITORIO Ufficio Provinciale di Pesaro e Urbino Viale Mameli, 9 61100 PESARO TEL 0721/373911 FAX 0721/373980 Posta Elettronica : [email protected] Posta Elettronica Certificata: [email protected]

P.C. Spett.le COMUNE DI ………………………… Ufficio Tributi ………………………………. ………………………………. OGGETTO : Riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

- DOMANDA VARIAZIONE CATEGORIA CATASTALE FABBRICATI RURALI -

Visto il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L 12 luglio 2011, n. 106 con il quale sono state apportate modificazioni al D.P.R. 29-09-1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, ed in particolare sono stati aggiunti all’art.76 i commi dal 2-bis al 2-novies ; Visti i commi 2-bis / 2-ter / 2-quater, i quali stabiliscono : 2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all’immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. 2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l’Agenzia del territorio, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 3 del presente articolo e riconosce l’attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l’amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall’amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

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2-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell’Agenzia del territorio e dell’amministrazione comunale. Il sottoscritto : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… in qualità di proprietario dei seguenti fabbricati, censiti al N.C.E.U. con i seguenti dati : N.C.E.U. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. …………. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. …………. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. …………. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. …………. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. ………….

PRESENTA ISTANZA

di variazione della categoria catastale come di seguito riportato : Ø ATTUALE CLASSAMENTO IMMOBILI RURALI AD USO ABITATIVO

N.C.E.U. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. …………. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. …………. VARIAZIONE CATASTALE RICHIESTA IMMOBILI RURALI AD USO ABITATIVO N.C.E.U. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. A/6 CL. ………. R.C. ………… - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. A/6 CL. ………. R.C. ………… Ø ATTUALE CLASSAMENTO IMMOBILI RURALI AD USO STRUMENTALE

N.C.E.U. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. …………. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. …… CL. ………. R.C. …………. VARIAZIONE CATASTALE RICHIESTA IMMOBILI RURALI AD USO STRUMENTALE N.C.E.U. - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. D/10 CL. ………. R.C. ……… - C.ne FG. …….NUM. …….SUB. …... CAT. D/10 CL. ………. R.C. ………

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Richiedendo contestualmente che nel nuovo classamento venga mantenuto un valore della Rendita Catastale il più possibile “coerente” con la rendita attuale. Qualora entro il termine del 20/11/2011 l’amministrazione finanziaria non si sia pronunciata in merito alla presente istanza, il sottoscritto assumerà, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, la categoria catastale richiesta e la rendita catastale come attualmente risultante agli atti. Alla presente istanza si allega un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. Si richiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga inviata a :

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………., lì ……………………. Il proprietario - firma ……………………………………….

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ALLEGATO ALL’ISTANZA DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2011

Fabbricato Rurale – POSSESSO REQUISITI DI RURALITA’

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (art.46 e art.47 D.P.R. n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………nato/a a……………………………………………………………….

Prov. (……….), il …………………….……, residente/sede legale in Comune di ……………………………………

Prov. (…….) via …………….………………………….. n…….., C.F./P.IVA ……………………………………….

Tel……………………….., in qualità di PROPRIETARIO per la quota di ………………..... del/i Fabbricati

Rurali di seguito riportati, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

che i sotto elencati Fabbricati Rurali POSSEGGONO i requisiti per il riconoscimento della

RURALITA’ agli effetti fiscali, in via continuativa a decorrere dal quinto anno

antecedente a quello di presentazione della domanda, ai sensi dell’ articolo 9 del

decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e

successive modificazioni.

• FABBRICATI AD USO ABITATIVO

N.C.E.U – Nuovo Catasto Edilizio Urbano – C.NE DI ……………………………… - Foglio n. …….. Mappale …………. Sub. ……….. Cat. ……… Cl ………….. R.C. ………………….. - Foglio n. …….. Mappale …………. Sub. ……….. Cat. ……… Cl ………….. R.C. ………………….. - Foglio n. …….. Mappale …………. Sub. ……….. Cat. ……… Cl ………….. R.C. ………………….. i fabbricati sopra elencati sono posseduti ed utilizzati quale abitazione da : Cognome/Nome ……………………………………….…………....nato/a a………………………………………………………..

Prov. (……….), il …………………….……, residente in Comune di …………………………………… Prov. (……….)

via ……..…………….………………………………………...... n……..….., C.F. ……………………………………….

Tel………………………..

in qualità di ( 1 ) ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

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• FABBRICATI STRUMENTALI all’esercizio dell’attività agricola, che non hanno le caratteristiche tipologiche e costruttive di un fabbricato ad uso abitativo :

N.C.E.U – Nuovo Catasto Edilizio Urbano – C.NE DI ……………………………… - Foglio n. …….. Mappale …………. Sub. ……….. Cat. ……… Cl ………….. R.C. ………………….. - Foglio n. …….. Mappale …………. Sub. ……….. Cat. ……… Cl ………….. R.C. ………………….. - Foglio n. …….. Mappale …………. Sub. ……….. Cat. ……… Cl ………….. R.C. …………………..

(1) - soggetto titolare del diritto di proprieta' - altro diritto reale sul terreno - affittuario del terreno - soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito “specificare

titolo” - familiare convivente ed a carico del nucleo familiare del soggetto titolare del diritto di

proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito (In tal caso riportare la seguente dicitura : Familiare convivente ed a carico di “ esempio - Rossi Mario” (specificare titolo di possesso di Rossi Mario) – come risultante dalle certificazioni anagrafiche)

- soggetto titolare di trattamento pensionistico corrisposto a seguito di attivita' svolta in agricoltura o coadiuvante iscritto come tale ai fini previdenziali;

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dall’art.10 della legge 31.12.1996, n. 675, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. ……………………………, lì ………………..

IN FEDE ………………………… N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità