PROVINCIA DI PERUGIA - Marsciano
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COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
COMMITTENTE
PROGETTISTA
AREA URBANISTICA
PROGETTO
PIANO REGOLATORE GENERALE
PARTE OPERATIVA
ELABORATO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
VARIANTE AI SENSI DELL'ART.31 DELLA L.R. 1/2015
APPROVATA DEFINITIVAMENTE CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5
DEL 02.02.2019, E SUCCESSIVAMENTE INTEGRATA
CON PRESA D'ATTO DEL PARERE DI CUI ALL'ART. 89
DEL D.P.R. 380/2001 E DELLA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. SULLE OSSERVAZIONI
ACCOLTE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 42 DEL 16.07.2019
DATA
LUGLIO 2019
Comune di Marsciano
Piano Regolatore Generale – Parte Operativa
Norme Tecniche di Attuazione
1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1 Finalità delle norme e campo di applicazione
1. Le presenti norme costituiscono, assieme agli elaborati grafici del PRG-PARTE
OPERATIVA, lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale specifica la Parte
Strutturale del piano e disciplina le previsioni urbanistiche e le trasformazioni del territorio
nelle modalità, forme e limiti in essa contenuti e da eseguirsi in un periodo di tempo
limitato. Sono strumento di programmazione e progettazione dello sviluppo armonico delle
trasformazioni, di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali, paesaggistiche,
storico culturali ed economiche presenti nel territorio; sono finalizzate a garantire, inoltre,
un ordinato sviluppo edilizio ed una elevata qualità della vita degli insediamenti.
2. Le presenti norme si esplicano in applicazione delle indicazioni, modalità, criteri e limiti
prescrittivi delle NTA del PRG Parte Strutturale le quali, in caso di contrasto, sono da
intendersi prevalenti.
3. Le presenti norme disciplinano, in conformità con il PRG Parte Strutturale e nel rispetto
della LR 11/2005 e s.m.i., le previsioni per il governo del territorio afferenti alla Parte
Operativa del PRG. Esse non si applicano pertanto al sistema dei vincoli e valori statutari
del territorio direttamente disciplinati dalle NTA della Parte Strutturale del Piano come di
seguito richiamati:
ambiti individuati in termini fondiari negli elaborati prescrittivi del PRG PS ed afferenti al
Macrosistema dei vincoli e dei limiti all’utilizzazione di beni e risorse di cui al Titolo II;
ambiti sottoposti a norme idrauliche e idrogeologiche di cui al Titolo V;
ambiti soggetti alle disposizioni in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico,
luminoso di cui al Titolo VI delle NTA PS;
ambiti appartenenti allo spazio rurale disciplinati al Titolo II delle NTA PS qualora
sottoposti a vincoli di carattere sovraordinato e aree agricole sottoposte alle previsioni del
PRG PS (Azioni strategiche per lo sviluppo dello spazio rurale ) disciplinate al Titolo III
Capo III delle NTA PS.
4. Le presenti norme assorbono i contenuti di cui all’ Art. 9, Capo III, Titolo I delle NTA PS in
materia di Parametri urbanistico-edilizi, ecologici e relative definizioni.
5. Le istanze di recupero edilizio, di trasformazione e/o di cambio d’uso per realizzare residenze,
servizi turistici, servizi direzionali e commerciali, dovranno verificare e documentare la
distanza minima di m 600 da insediamenti zootecnici esistenti di consistenza superiore a quelle
definite ai sensi dell’art. 93, c.2 della LR 1/2015. Da tale obbligo sono esclusi gli interventi di
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ricettività rurale disciplinati dall’articolo 88 della LR 21.1.2015 n. 1.
6. I fabbricati ricadenti in zona agricola, i cui lavori sulla base di regolare concessione sono
stati iniziati alla data di entrata in vigore della LR 31/1997 e non siano stati terminati, possono
essere completati ai fini abitativi realizzando un volume massimo complessivo di mc 600. Sono
fatti salvi i più restrittivi vincoli.
Art. 2 Elaborati del PRG – PARTE OPERATIVA
1. Il PRG – Parte operativa è costituito dai seguenti elementi:
− Relazione illustrativa;
− Norme Tecniche di Attuazione
− Elaborati cartografici in scala 1:2.000 riguardanti gli insediamenti del territorio
comunale e precisamente :
Tav. n Località
1a-1b-1c-1d-1e Marsciano capoluogo
1f Parco urbano del Nestore - scala 1:5000
2 Migliano - Compignano-Morcella-Badiola
3 Cerqueto
4 Sant’Elena Depuratore di Olmeto-Fontanelli
5 Papiano – Papiano Stazione
6 Olmeto – San Valentino - Castello delle Forme
7 Villanova – San Valentino Nord- Pieve Caina-
Sant’Apollinare- Monte Vibiano- Monte Lagello
8 Castiglione della Valle - Monticelli
9 San Biagio della Valle
10 Spina
11 Mercatello Vallicelle
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Art. 3 Contenuti e finalità
1. Ai sensi dell’art. 4 della LR 11/05 e s.m.i., in applicazione del PRG Parte Strutturale, la
Parte operativa del PRG :
costituisce strumento di attuazione delle strategie e degli obiettivi stabiliti dal PRG
Parte Strutturale per il governo del territorio;
delimita e specifica singole zone o sottozone, all’interno delle macroaree e degli
ambiti individuati nella parte strutturale, dettandone norme d’uso e modalità di
attuazione;
individua le aree conformative dei diritti edificatori nel rispetto delle azioni strategiche
del PRG PS;
individua e disciplina gli interventi relativi alle azioni di conservazione/valorizzazione,
riqualificazione e trasformazione del territorio considerate strategiche dal PRG Parte
Strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi da quest’ultima definiti e
con specifica attenzione alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e
morfologico-funzionali degli interventi;
disciplina le trasformazioni edilizie nel rispetto dei criteri, limiti e indirizzi del PRG
Parte Strutturale e definisce parametri urbanistico-edilizi ed ecologici, di destinazione
d’uso di zona, le modalità attuative di perequazione e compensazione delle stesse
previsioni;
nel rispetto dei limiti e parametri massimi indicati nelle NTA della Parte Strutturale,
stabilisce le modalità attuative ed i criteri per l’assegnazione dei diritti edificatori
all’interno delle macroaree agricole utilizzabili per i nuovi insediamenti individuate
dal PRG PS ai sensi dell’art. 3 comme 3 lett.g della LR 11/2005 e s.m.i. al fine di
consentire un’occupazione di suolo ponderata nel tempo e nello spazio in virtù di
effettive esigenze insediative e progettualità specifiche degli assetti funzionali e
morfologici. Dette finalità, secondo le modalità stabilite nelle presenti NTA, sono
perseguibili sia attraverso il ricorso ai Piani attuativi che attraverso la redazione di
successive varianti al piano operativo anche in relazione al Piano dei Servizi che ne
valuterà la fattibilità in relazione agli impianti a rete, alle infrastrutture, alla mobilità,
ai rischi ambientali.
All’interno delle zone appartenenti alle macroaree agricole utilizzabili per i nuovi
insediamenti individuate dal PRG PS (Tur) , nel rispetto della natura del sito e delle
preesistenze storiche e insediative, fissa gli indici territoriali massimi, le modalità
attuative per le dotazioni territoriali e funzionali minime, le destinazioni d’uso
ammesse e le altezze massime.
disciplina il recupero degli ambiti e delle aree del territorio degradate attraverso
interventi di rifunzionalizzazione e riqualificazione urbana;
ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) della LR 11/2005 e s.m.i. individua e disciplina,
anche in tempi diversi, le parti di territorio esistente dove, in ragione delle opere di
urbanizzazione da migliorare o completare, gli interventi edilizi possono essere
eseguiti direttamente, definendo i casi in cui il titolo abilitativo è accompagnato da
convenzione o atto d’obbligo;
individua e disciplina, in qualsiasi momento, le parti dell’insediamento esistente da
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riqualificare e aree insediabili libere, ove prevede incrementi premiali dei diritti
edificatori e/o nuove destinazioni d’uso specifiche purchè compatibili, da sottoporre a
interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da attuarsi in
forma privata o mista, pubblico-privata, tramite il programma urbanistico di cui
all’art. 28 della LR 11/2005 e s.m.i.. In tali casi, nel rispetto dell’ art. 4 comma 2 lett.
e) della LR 11/2005, la Parte Operativa del piano stabilisce, anche con stralci
successivi, l’entità degli incrementi premiali dei diritti edificatori complessivi per
indici di utilizzazione territoriale non superiori a 1,5 mq. comprensivi delle
volumetrie esistenti, fatta eccezione per ambiti di riqualificazione di prevalente
interesse pubblico urbanistico, funzionale ed ambientale ove consente premialità anche
superiori al limite suddetto che possono essere esercitate anche al di fuori dell’ambito
interessato in aree individuate e cedute dal comune con priorità di quelle acquisite per
le finalità di cui al comma 5 dell’art. 4 della LR 11/2005 e s.m.i.;
definisce, anche in tempi diversi, all’interno delle zone agricole destinate a nuovi
insediamenti, aree con valore di unità minima di intervento da realizzare tramite
intervento edilizio diretto.
Detta la disciplina compensativa ai sensi dell’art. 30 della LR 11/2005 e s.m.i.
finalizzata al perseguimento degli obiettivi e delle strategie del PRG PS e per la
riduzione della vulnerabilità urbana di cui all’art. 3 comma 3, lettera d) della LR
11/2005 e s.m.i. prevedendo, per interventi di riduzione del rischio sismico su
fabbricati esistenti, il ricorso a premialità edificatorie fatta salva la disciplina in
materia di vincoli sopraordinati di cui alle NTA PS.
stabilisce metodi e criteri ai fini dell’applicazione della perequazione urbanistica di cui
all’art. 29 della LR 11/2005 e s.m.i.;
Individua, in qualsiasi tempo, le aree della città esistente o per nuovi insediamenti da
assoggettare a piano attuativo unitario nel quale è possibile inserire, ai fini della
compensazione di cui all’art. 30 della LR11/2005 e s.m.i., della perequazione di cui
all’art. 29 della stessa legge e per il soddisfacimento delle dotazioni territoriali e
funzionali minime, anche aree non contigue e con diversa destinazione;
In conformità con l’art. 12 comma 12 delle NTA PS, stabilisce all’interno delle
macroaree agricole destinate ai nuovi insediamenti individuate dal PRG PS le aree da
assoggettare a Piano Attuativo, ad eccezione di quelle di iniziativa pubblica di cui
all’art. 21 comma 1 lett. b) e c) della LR 11/2005 e s.m.i., con obbligo per i proprietari
proponenti della cessione gratuita al Comune di superfici fondiare e relativi diritti
edificatori in una percentuale compresa tra il 20% ed il 40% del totale rinviando la
definizione dei contenuti economici degli accordi privato-pubblico in sede di
convenzione del Piano Attuativo.
Stabilisce, all’interno delle macroaree agricole destinate ai nuovi insediamenti
individuate dal PRG PS ed assoggettate a Piano Attuativo, il ricorso ad incrementi
premiali progressivi per cessioni gratuite di aree e diritti edificatori secondo le soglie
di cui alle presenti NTA e nel rispetto del limite massimo di incremento stabilito dalla
Parte Strutturale del PRG.
Individua, in qualsiasi momento, aree da sottoporre a previsioni particolareggiate da
definire con Piani Attuativi, stabilendo standards, tipologie urbanistiche ed edilizie e
destinazioni d’uso in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, storico-insediative
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e funzionali dell’ambito di appartenenza, dettando altresì le prescrizioni relative ai
parametri urbanistici ed ecologici nei limiti fissati nella parte strutturale del PRG.
definisce le scelte relative al sistema della viabilità, dei parcheggi e
dell’organizzazione delle dotazioni di spazi pubblici.
Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali identificate nel PRG PS da corridoi di
salvaguardia proporzionati all’interesse dell’infrastruttura la Parte Operativa del PRG,
nel rispetto delle NTA PS, indica un tracciato che è da intendersi non vincolante e la
cui definizione in termini fondiari è demandata al progetto definitivo dell’infrastruttura
medesima. I diritti edificatori presenti all’interno degli ambiti interessati
dall’infrastruttura, in relazione a quelli preesistenti o configurati con la Parte
Operativa, sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio
comunale tra quelle destinate dal piano allo sviluppo e/o trasformazione.
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Art. 4 Validità del PRG-PARTE OPERATIVA
1. Le previsioni contenute nella PARTE OPERATIVA. del PRG hanno validità temporale
limitata, di norma, al mandato amministrativo del Consiglio Comunale e, comunque, non
superiore ad otto anni, fatta salva l’efficacia temporale dello strumento urbanistico attuativo
e potranno essere modificate nei modi e nei tempi stabiliti dalla LR 11/2005 e s.m.i
2. Le presenti norme e gli elaborati grafici del PRG-PARTE OPERATIVA prevalgono, in
caso di contrasto su qualsiasi norma del Regolamento Edilizio, del Regolamento d’Igiene e
di altri regolamenti comunali.
Le stesse norme sono invece subordinate:
alle modificazioni che intervengono per approvazione di leggi e regolamenti
nazionali e regionali;
alla disciplina immediatamente prevalente in materia paesaggistica ed ambientale
come recepita dal P.T.C.P. nelle NTA Parte strutturale;
alla disciplina del PRG parte strutturale che prevale in caso di contrasto tra le
presenti norme e quelle della Parte strutturale;
all’approvazione di Piani di Settore di iniziativa comunale relativamente alle zone
per servizi ed attrezzature generali;
all’approvazione di progetti di opere pubbliche in variante al PRG nel rispetto della
normativa vigente.
3. Le presenti norme integrano le tavole grafiche, ne determinano il contenuto e disciplinano
l’attuazione delle previsioni in esse contenute.
4. La parte operativa del PRG ha valore di programma pluriennale di attuazione, ai sensi
dell’art. 13 della L.10/77 e successive modifiche o integrazioni.
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Art. 5 Attuazione e gestione del PRG-PARTE OPERATIVA
1. I contenuti e le prescrizioni della Parte Operativa del PRG sono attuati tramite Piani
Attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista così come definiti agli artt. 20,21,22 della
LR 11/2005 e s.m.i.., nonché tramite gli atti abilitativi edilizi diretti, diretti convenzionati
ed i programmi urbanistici previsti dalla vigente normativa statale e regionale.
2. Gli ambiti di applicazione dei Piani di cui al comma 1 sono identificati in termini fondiari
nelle tavole grafiche di Piano come Comparti di Attuazione e sono disciplinati negli
articoli relativi alle singole zone di PRG e loro articolazioni.
3. Non hanno identificazione fondiaria, all’interno delle tavole grafiche del PRG Parte
Operativa, le aree destinate dal PRG PS alle azioni di trasformazione (Tur). Per dette aree
valgono le norme di attuazione di cui agli artt. 32 e seguenti delle presenti NTA.
4. I Piani Attuativi debbono essere attuati nel rispetto delle presenti NTA e con le modalità
previste dagli artt. 20,21,22 e 23 della LR 11/2005 e s.m.i.
5. I Piani Attuativi ed i Programmi Urbanistici costituiscono le modalità di attuazione
attraverso le quali possono essere apportate modifiche, correzioni o integrazioni alla parte
operativa nei limiti fissati dalla Parte Strutturale del PRG e secondo quanto previsto
all’art. 28 della LR 11/2005 e s.m.i. in materia di “Attuazione del PRG tramite programma
urbanistico”.
6. Al fine di garantire l’attuazione degli standards minimi previsti dalla vigente normativa
sovraordinata, sono stabiliti i seguenti criteri di applicazione che si adotteranno nei casi in
cui all’interno del comparto attuativo non sia possibile soddisfare gli standards richiesti.
a) Criterio di compensazione
l’Amministrazione Comunale può prevedere, previo provvedimento motivato in relazione
all’ubicazione ed alle caratteristiche del comparto attuativo interessato, e sulla scorta di
perizie tecnico-estimative acquisite dalla stessa Amministrazione come previsto al
comma 2 dell’art. 30 della LR 11/2005, la sostituzione degli standards dovuti con la
realizzazione diretta da parte dei privati interessati, anche in aree esterne a quelle del
comparto medesimo, di servizi ed infrastrutture, siano esse incluse nel P.C.S o comunque
di comprovato interesse generale (così come individuati al Capo V delle presenti norme),
cui il Piano affida ruoli primari ai fini della riqualificazione urbanistico-ambientale.
b) Criterio di monetizzazione
l’Amministrazione Comunale può prevedere, previo provvedimento motivato in relazione
all’ubicazione ed alle caratteristiche del comparto attuativo interessato, alla
monetizzazione di tutta o di parte della quota degli standards secondo le previsione del
Regolamento Comunale approvato ai sensi dell’art. 14 del reg. Regionale 25.03.2010 n.
7.
7. Al fine di garantire l’applicazione dell’Indice di Piantumazione Arborea (Ipa) di cui all’art. 9
lett. qq) delle NTA-parte strutturale, sono stabiliti i seguenti criteri di applicazione che si
adotteranno nei casi in cui all’interno del comparto attuativo non sia possibile soddisfare il
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parametro Iat Ipa richiesto:
a) Criterio di compensazione
l’Amministrazione Comunale può prevedere, previo provvedimento motivato in relazione
all’ubicazione ed alle caratteristiche del comparto attuativo interessato, la sostituzione
dell’Ipa previsto, con la realizzazione di opere di rimboschimento, rinaturazione,
piantumazione in aree prossime o esterne a quelle del comparto medesimo ed alle quali il
Piano affida ruoli primari ai fini della riqualificazione urbanistico-ambientale.
b) Criterio di monetizzazione
l’Amministrazione Comunale può prevedere ai fini della riqualificazione urbanistico-
ambientale, previo provvedimento motivato in relazione all’ubicazione ed alle
caratteristiche del comparto attuativo interessato, la monetizzazione delle dovute quantità
di alberature secondo il costo parametrico stabilito da apposito atto dell’Amministrazione
Comunale.
8. Sono altresì considerati interventi che soddisfano gli standards richiesti per l’Indice di
Piantumazione Arborea (Ipa) quelli che prevedono:
la sostituzione delle alberature esistenti di specie non autoctona, in numero pari a quello
dovuto, con alberature di alto fusto e di specie autoctona;
la sostituzione delle alberature degradate o affette da malattia, in numero pari a quello
dovuto, di specie uguale, se autoctona, a quella preesistente e di alto fusto.
9. Sono altresì considerati interventi che soddisfano gli standards richiesti per l’Indice di
Permeabilità di cui all’art. 9 lett. q) delle NTA-parte strutturale, quelli che prevedono la
sostituzione di superfici impermeabili esistenti (cioè quelle coperte da costruzioni e/o
asfaltate o pavimentate) con superfici di tipo permeabile. In tali casi la quantità standard
richiesta, in virtù del risanamento ambientale conseguente alla deimpermeabilizzazione,
potrà ritenersi assolta in misura pari al 50% del dovuto.
10. In tutte le zone sottoposte dal PRG a Piano Attuativo si applica la disciplina di cui al comma
3, art. 6 del Reg. Reg. 25/3/2011 n. 3
Art. 5bis Disciplina conseguente all’esito della VAS
1. Tutti gli interventi ammessi dal PRG, sia di attuazione diretta che indiretta, che ricadono
nell’ambito proposto per l’istituzione di un nuovo vincolo paesaggistico ai sensi del
D.Lgs 42/04 (zona Migliano) dovranno essere corredati dalla relazione paesaggistica di
cui al DPCM 12.12.2005 e valutati dalla commissione comunale per la qualità
architettonica e paesaggistica (CCQAP).
2. Sono stati modificati come di seguito illustrato, gli articoli 7, 10, 11, 16 relativi agli
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interventi previsti nelle zone A; gli art. 24, 25, 31 relativi alla tutela paesaggistica.
3. All’art. 1 sono stati aggiunti il c.5 che disciplina la distanza dagli insediamenti
zootecnici degli interventi di recupero, ed il c.6 che recupera una disciplina specifica
omessa nella versione finale.
4. all’art. 7 e’ stato aggiunto il c.10 che disciplina la ricostruzione di volumi preesistenti,
ed e’ stato abrogato il c.2.
5. all’art. 31 sono stati aggiunti i commi 6 e 7 relativi alla tutela del paesaggio.
6. all’art. 38 sono stati aggiunti i commi 6 e 7 relativi alla disciplina di attività produttive
insalubri.
7. Sono stati integrati gli articoli 39 (nuovo c.18), 40 (nuovi c.17, c.18, c.19) relativi ai
caratteri paesaggistico ambientali dei nuovi interventi nelle zone produttive.
8. L’art. 45 e’ stato modificato eliminando le capacità edificative ivi previste.
Art. 5ter – Modifiche e integrazioni a seguito delle osservazioni
1. E’ introdotto l’art. 52 bis che disciplina le zone definite MVPR ed MRE dalla parte
strutturale del PRG (art. 42 delle NTA);
2. le zone MVPR sono omologate alle zone VPr. Le zone MVR sono disciplinate come zone
VR – villaggi rurali.
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TITOLO II – DISCIPLINA OPERATIVA DEGLI AMBITI DEI CENTRI EDIFICATI
CAPO I
ZONE DELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
Art. 6 Classificazione delle zone della conservazione e valorizzazione
1. Le macroaree della conservazione e valorizzazione residenziale individuate nel PRG Parte
Strutturale sono identificate nella Parte Operativa con acronimo A e sono articolate secondo
le seguenti modalità:
Zone AA, che individuano gli edifici d’epoca di valore architettonico, storico-
monumentale e le aree di valore storico-artistico-ambientale da tutelare e conservare e
quindi da sottoporre ad interventi di restauro e risanamento conservativo;
Zone AB, che individuano gli edifici d’epoca con elementi autentici alterati da sottoporre
ad interventi di ristrutturazione edilizia mirati al recupero, al mantenimento ed
all’adeguamento del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei caratteri originari dei
singoli manufatti ed in particolare del relativo contesto architettonico-ambientale;
Zone AC, che individuano gli immobili e le aree in contrasto e/o incompatibili con
l’impianto storico e con i valori ambientali del contesto architettonico preesistente da
sottoporre ad interventi di sostituzione, di ristrutturazione urbanistico-edilizia e di
riqualificazione ambientale che possano garantire il recupero dei valori formali del
contesto originario;
Zone AD che, come le zone AC, individuano ambiti da valorizzare soggetti ad interventi
di sostituzione e ristrutturazione urbanistico-edilizia, e che sono più propriamente
riconducibili a parti di abitato inscritte in un contesto urbanistico di sviluppo ove è
possibile individuare comparti di intervento unitari da sottoporre a piani attuativi di
dettaglio e prevedere un maggiore incremento delle volumetrie esistenti.
2. L’insieme delle aree e degli immobili connotati con la prima lettera "A", e gli spazi tra essi
interclusi, definisce parte dell’ambito delle zone di recupero ai sensi e per gli effetti dell’art.
27 della L. 457/78.
3. L’Area Programma della ex scuola media Moneta, identificata dal PRG con l’attributo AP, è
direttamente disciplinata agli articoli 34 c. 9 e 37 delle NTA Parte Strutturale ad eccezione
dell’altezza massima che viene prevista in ml. 13,50 a monte mentre a valle e’ consentito
raggiungere i ml. 15,00.
4 Gli interventi nelle zone di tipo A dovranno rispettare gli indirizzi generali di cui all’art. 33
delle NTA Parte Strutturale con particolare riferimento al sistema degli spazi aperti pubblici
e alla pedonalità.
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5 All’interno delle zone A, programmi di iniziativa pubblica, mista o privata che prevedano
progetti di arredo urbano afferenti ad aree di proprietà pubblica e/o privata di uso pubblico
dovranno essere preventivamente valutati dai competenti uffici tecnici e sottoposti al Parere
della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.
6 In conformità all’art. 33 delle NTA PS, nelle zone A sono ammessi interventi , tramite P. di
R. o Programmi Urbanistici, che possono prevedere anche eventuali sottrazioni volumetriche
da ricollocare, sotto forma di diritti edificatori, nelle zone Tur o in altre aree previste dal
PRG.
In tal caso, i proprietari interessati dalla sottrazione potranno beneficiare di quantità
edificatorie premiali massime sino mq. 0,30 a mq. in aggiunta alla superficie sottratta;
premialità della stessa entità potranno essere concesse anche alla proprietà ospitante.
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Art. 7 Disciplina delle zone A – norme generali
1. Fatte salve le definizioni di cui all’art. 11 delle NTA PS , la parte operativa del PRG
stabilisce le seguenti linee direttive e prescrizioni aggiuntive per tutti gli interventi da
effettuarsi in zona di tipo A:
a) Manutenzione ordinaria
Sono gli interventi che interessano sostanzialmente le parti, non strutturali, interne ed esterne degli edifici che
a causa dell'usura e della vetustà richiedono opere di periodica manutenzione.
Per parti esterne degli edifici si intendono principalmente quelle maggiormente esposte agli agenti atmosferici
e come tali soggette a maggior usura come le coloriture, gli intonaci, gli infissi e serramenti, i manti di
copertura; gli interventi sulle parti interne si riferiscono principalmente ad elementi tecnici o di finitura come,
pavimenti, tinteggiature, intonaci, infissi e serramenti ed impianti.
Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in :
Parti esterne:
rappezzi di intonaco, ad esclusione del totale rifacimento, facendo ricorso ad identico tipo di materiali e
a tecnologie analoghe a quelle esistenti;
pulitura, riparazione e verniciatura degli infissi, dei serramenti e dei sistemi di oscuramento esterni con
impiego di materiali e tinte analoghi a quelli esistenti;
riparazione parziale del tetto mediante revisione del manto di copertura che comporti la sostituzione di
elementi isolati quali coppi, tegole piane, canali di gronda e pluviali, con impiego di materiali e tecnologie
analoghe a quelle preesistenti.
Parti Interne:
pulitura, riparazione, integrazione di intonaci ammalorati e nuova tinteggiatura;
riparazione degli impianti tecnologici esistenti con esclusione del rinnovo totale degli stessi;
riparazione e rifacimento di pavimenti e rivestimenti.
b) Manutenzione Straordinaria
A questo tipo di intervento vanno riferiti quei lavori che hanno carattere di episodicità in quanto riguardanti
singole parti dell'edificio e non la sua globalità.
Sono comprese pertanto le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, a condizione che vengano ricostituite nel rispetto della posizione e funzione originaria e senza
modifiche del preesistente sistema strutturale e distributivo, intendendo per sistema strutturale quello
composto da elementi con funzione portante.
Sono ammesse integrazioni e/o nuove realizzazioni di servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che
non vengano alterati i volumi e, in modo significativo, le superfici delle singole unità immobiliari e che tali
interventi non comportino modifiche sostanziali alle destinazioni d'uso.
Per impianti tecnologici si intendono:
impianto idrico e di deflusso delle acque;
impianto elettrico;
impianto di riscaldamento e di produzione acqua calda per uso domestico;
impianto di condizionamento;
impianto di sollevamento (ascensore - montacarichi o similari);
impianti telematici.
c) Restauro e Risanamento Conservativo:
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli volti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
A tale tipo di intervento sono prevalentemente assoggettati edifici cui si riconosce un particolare valore
artistico, storico e documentario. Le opere dovranno essere finalizzate alla restituzione dell'immobile nel suo
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assetto tipologico, quando questo sarà ritenuto congruente e compiuto; potranno comprendere il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo
edilizio, purché vengano salvaguardati e valorizzati gli elementi formali e strutturali che lo caratterizzano.
Il progetto edilizio dovrà essere corredato da uno specifico rilievo critico che assicuri una completa
conoscenza dell’edificio. A tale fine, dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
• inquadramento cartografico
planimetria su base catastale in scala 1:2.000 estesa per un raggio sufficientemente ampio per
documentare l’inserimento dell’edificio nel contesto urbanistico-ambientale; planimetrie in scala
1:200 - 1:100 degli spazi aperti di pertinenza con indicazioni sulla vegetazione arborea ed
arbustiva esistente e relative specie; planimetrie di catasto storico, estese anche alle aree di
pertinenza; stralcio di P.R.G. in scala 1:2.000; estratto della carta dei vincoli; estratto di eventuali
planimetrie di Piani Attuativi e/o Piani di Settore.
• rilievo
rappresentazione metrico grafica dell’immobile, di norma in scala 1:50 comprendente piante di tutti i
livelli, prospetti ed almeno due sezioni, rappresentazioni estese anche alle eventuali pertinenze
presenti (annessi, giardino, pozzo,…);
rappresentazione metrico-grafica in scala opportuna, dei particolari costruttivi e/o decorativi di
maggior interesse storico-architettonico (finestre sagomate, cornicioni, sporti di gronda, stemmi,
pavimentazioni, ..) sia interni che esterni;
documentazione fotografica sia degli interni che degli esterni accompagnata da planimetrie
schematiche con indicati i coni visivi dal punto focale;
scheda critica debitamente compilata e, ove necessario, corredata da grafici o schemi che illustrino
le condizioni di alterazione e degrado delle parti esterne ed interne dell’edificio e dei manufatti
presenti negli spazi aperti (muri, pavimentazioni, vasche, fontane, pozzi,...) e documentino le ragioni
di eventuali proposte di ricomposizione e/o ricostruzione di parti degradate o crollate.
• intervento
rappresentazione metrico grafica illustrante lo stato modificato dell’immobile nella stessa scala del
rilievo e comprendente le piante di tutti i livelli, prospetti e sezioni passanti sempre nelle stesse
posizioni con indicate, tramite diverse colorazioni, le demolizioni, gli scavi, gli interventi di
ricomposizione muraria (cuci e scuci), le riedificazioni, i ripristini…;
rappresentazione metrico-grafica (quando possibile) degli interventi di tutela , ripristino e
consolidamento dei particolari costruttivi e decorativi documentati ;
relazione tecnico-illustrativa che, sulla scorta dei contenuti delle schede di rilevamento descriva le
tecniche, i principi costruttivi ed i materiali esistenti e le relative scelte di progetto, specificando
altresì (anche per mezzo di fotografie, grafici o quanto ritenuto necessario dal progettista) i criteri e
le metodologie di intervento scelti e proposti per la soluzione delle problematiche conservative
evidenziate dal rilievo critico.
d) Ristrutturazione Edilizia
Si riferisce ad interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Sulla scorta delle analisi
tipologiche, dei risultati derivati dalle fasi di rilievo e tenuto conto dei processi di trasformazione a cui sono
stati assoggettati diversi edifici con gradi di intervento più o meno traumatici, è ritenuto opportuno articolare
questo tipo di intervento in ristrutturazione leggera (d1) e ristrutturazione pesante (d2), precisandone come
segue il campo di applicazione:
d1) Ristrutturazione leggera:
Sono comprese in questo tipo di intervento le opere necessarie alla riorganizzazione interna delle singole
unità immobiliari, con modifiche agli elementi verticali non strutturali. Detta distinzione dovrà essere
opzionata mediante rilievo critico-descrittivo, opportunamente documentato sotto il profilo storico-
14
architettonico e cartografico, attraverso il quale si evidenzieranno i valori intrinseci della costruzione e le
correlazioni di contesto che meritano di essere salvaguardate, nonché gli elementi che, in contrasto con i
valori paesistico-ambientali, sono soggetti a trasformazione. Sono pertanto ammessi gli interventi di:
ricostruzione di solai anche con materiali e tecnologie diverse da quelle esistenti, a condizione che
rimanga inalterata la quota d'imposta;
aperture di nuove finestre nei prospetti al fine di migliorare l'assetto estetico complessivo della facciata
oltre a consentire una maggiore illuminazione dei vani;
modifiche della scala di collegamento, e comunque opere atte a consentire una riorganizzazione
funzionale interna delle singole unità immobiliari anche al fine di un loro adeguamento igienico-
sanitario;
rifacimento delle coperture mantenendo intatta l'altezza dell'edificio.
d2) Ristrutturazione pesante:
Sono comprese opere di ristrutturazione e di modifica anche degli elementi strutturali orizzontali fino a
comprendere lo svuotamento dell'involucro edilizio. Sono pertanto ammesse:
la rifusione o frazionamento delle unità immobiliari;
la ridefinizione dei retri anche per una loro ricomposizione volumetrica formale da attuarsi tramite
demolizioni di corpi aggiunti, sia come superfetazioni che come volumi recenti. L'eventuale nuovo
sedime non potrà comunque superare il limite rappresentato dalla proiezione del più sporgente corpo
aggiunto, né occupare gli spazi pubblici o d’uso pubblico;
la ridefinizione dell’andamento delle falde del tetto a condizione che rimanga inalterata quella
interessante il corpo principale dell’edificio.
Oltre a quanto previsto per la ristrutturazione leggera, sono altresì ammesse le seguenti opere:
modifica della quota d'imposta delle strutture orizzontali (solai), senza che ciò comporti tuttavia la
modifica dei caratteri compositivi prevalenti sui prospetti principali (quelli normalmente rivolti su
spazi pubblici come vie, slarghi e piazze ) in riferimento alle aperture esterne esistenti ed alla partitura
architettonica;
realizzazione di nuove aperture nelle murature portanti, nel rispetto della Legge sismica, per
migliorare l'assetto distributivo dell'alloggio sempre che tali aperture vengano realizzate nel rispetto
dell’impaginato architettonico originario riprendendo in particolare tipologia, dimensioni e forme delle
aperture esistenti.
E' fatto obbligo conservare nel suo aspetto tipologico la facciata principale o i prospetti che seppur
secondari hanno documentata valenza architettonico-compositiva (ad esempio quelli prospicienti le
corti interne): il progetto dovrà quindi assicurare l'integrazione tra i nuovi elementi costitutivi e quelli
che, per documentato valore formale, sarà opportuno mantenere inalterati nell’assetto originario;
gli interventi di ristrutturazione pesante (d2) nell’ambito dei tessuti storici dovranno mirare alla
reintegrazione formale e tipologica con il prevalente contenuto ambientale e paesistico proprio del
centro storico.
e) Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-
edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di opere, anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Nelle macrozone A tali interventi dovranno rispettare i parametri edilizi preesistenti intesi come limiti
massimi di utilizzazione.
Nell’ambito dei centri storici, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno perseguire l’integrazione
formale e tipologica con il prevalente contesto ambientale e paesistico.
1. Nelle zone classificate A dal Piano ed in quelle individuate dalla parte strutturale come aree
archeologiche indiziate, ogni proposta di intervento che investa il suolo o il sottosuolo deve essere
preceduta da adeguati sondaggi archeologici al fine di accertarne preventivamente la fattibilità.
2. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni e competenze
15
previste dal D.Lgs. 42/2004, relative alla tutela delle aree di interesse artistico e storico e alla
protezione delle bellezze naturali.
3. Nell’ambito delle zone A, gli standard urbanistici ed i parametri ecologici definiti nelle NTA-
Parte Strutturale potranno essere ridotti del 50% per ogni intervento di recupero e di
trasformazione finalizzato alla residenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale n.
7/2010 in materia di “standard urbanistici al servizio di insediamenti residenziali” .
4. Nell’ambito delle zone A, ove il PRG promuove il perseguimento di un elevato grado di
multifunzionalità, le destinazioni d’uso caratterizzanti sono quelle residenziali, commerciali,
direzionali e dell’artigianato storico compatibile. (attività non rumorose, né moleste, nonchè
compatibili sotto il profilo igienico ambientale con il quadro normativo di settore vigente).
5. In tutte le zone A gli interventi ammessi devono essere realizzati nel rispetto della densità edilizia,
dell’altezza massima e del rapporto di copertura di zona esistenti , nel rispetto di quanto previsto
dalla L.R. 12/2008, valorizzando le aree libere (piazze e larghi), i giardini e gli orti urbani.
6. In tutte le zone A gli interventi di sostituzione edilizia ammessi dovranno prevedere altezze
massime uguali a quelle esistenti salvo quanto diversamente previsto nelle presenti NTA.
7. In tutte le zone A la permeabilità dei suoli dovrà almeno conservarsi nel rapporto esistente. In
sede di redazione di P di R e PA, anche previsti da Programmi urbanistici di Riqualificazione,
dovranno essere individuati gli ambiti di possibili “deimpermeabilizzazioni” a partire dalle aree
pubbliche, fino alle corti interne degli edifici privati
8. Eventuali ricostruzioni di volumi preesistenti, adeguatamente documentati (R.R. 2/2015), potrà
essere effettuata con criteri di aderenza alla configurazione originaria e con riferimento a quanto
previsto dalla DGR 420/2007.
16
9. Art. 8 Unitarietà degli interventi di recupero
1. Al fine di garantire l’unitarietà e la coerenza formale degli interventi sull’edificato storico,
l’Amministrazione Comunale individua, in qualsiasi momento, gli ambiti da sottoporre ad
azioni di riqualificazione ove devono essere predisposti studi ed approfondimenti per
definire un coordinato quadro operativo degli interventi di recupero e valorizzazione del
centro e dei nuclei storici o di parte di essi (Piani attuativi e/o Programmi urbanistici).
2. Con la formazione degli strumenti Attuativi di cui al comma 1 l’Amministrazione Comunale
potrà prevedere una diversa articolazione dei volumi esistenti ivi compresi quelli di
superfetazioni recenti e di immobili legittimamente condonati, perseguendo sempre il
criterio conservativo e di valorizzazione delle preesistenze storico-architettoniche e
paesistico-ambientali, nei limiti dell’art. 7, presenti NTA.
17
Art. 9 Disciplina delle sottozone AA
1. Nelle sottozone AA, così come classificate al precedente art. 6, sono ammessi i seguenti
interventi:
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Restauro e risanamento conservativo
Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni di cui all’art. 7, delle presenti norme.
Sono ammessi cambi di destinazione d’uso, nel rispetto dei caratteri storico, architettonici e
tipologici del manufatto su cui si interviene, mantenendo sempre un alto grado di
multifunzionalità.
2. Gli interventi ammessi si attueranno tramite strumento edilizio diretto.
3. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere effettuati secondo quanto disposto all’ art 13
delle presenti NTA e nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell’articolazione
originaria e del contesto storico-architettonico di appartenenza.
18
Art. 10 Disciplina delle sottozone AB
1. Nelle sottozone AB, così come classificate al precedente art. 6, sono ammessi i seguenti
interventi:
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Restauro e risanamento conservativo
d) Ristrutturazione edilizia
Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni di cui al comma 1, art.7, delle
presenti norme. La ristrutturazione edilizia ammessa per tali sottozone dovrà essere
realizzata con criteri di restauro conservativo evitando interventi volti a modificare
radicalmente l’organizzazione interna degli edifici.
.
2. Gli interventi avvengono tramite strumento edilizio diretto, nei limiti stabiliti dalla vigente
normativa regionale. In tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati alla presentazione di
un Piano Attuativo.
3. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere effettuati secondo quanto disposto all’art 13
delle presenti NTA e nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell’articolazione
originaria e del contesto storico-architettonico di appartenenza.
19
Art. 11 Disciplina delle sottozone AC-AD
1. Nelle sottozone AC, così come classificate al precedente art. 6, sono ammessi i seguenti
interventi:
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Restauro e risanamento conservativo
d) Ristrutturazione edilizia
e) Ristrutturazione urbanistica
Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni di cui al comma 1, art. 7 delle presenti
norme. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono stabilite le seguenti
specificazioni:
è consentita la riorganizzazione planivolumetrica anche del singolo edificio
attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume
originario.
2. Gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) si attuano tramite strumento edilizio diretto nei
limiti di cui alla vigente normativa regionale. Tutti gli altri interventi sono sottoposti a
strumento urbanistico attuativo.
3. Gli interventi sugli spazi aperti conseguenti ad operazioni di ristrutturazione urbanistica
dovranno garantire, nell’operazione di riorganizzazione funzionale, il rispetto delle
caratteristiche compositive originarie della zona di intervento, oltre che essere effettuati
secondo quanto disposto al successivo art.13.
4. Nelle sottozone AD si applica la disciplina prevista per le zone AC.
20
Art. 12 Parametri urbanistici ed ecologici per le sottozone AA, AB, AC,AD
1. Nelle sottozone AA, AB, AC, AD secondo quanto disposto agli artt. 32 e 33 delle NTA
parte strutturale ed in relazione alle definizioni dettate all’art. 9 e 11 delle stesse, dovranno
essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:
Sottozone AA
Tutti parametri relativi a If, Hmax, Rcf, Distanze (Dc – Df – Ds), devono essere garantite in
misura uguale all’esistente
Sottozone AB
Relativamente ai casi di ristrutturazione edilizia sono ammesse variazioni alla volumetria
esistente, alle altezze ed al rapporto di copertura, purché strettamente necessarie al
miglioramento statico dell’edificio, nonché alla demolizione di eventuali superfetazioni.
Sottozone AC e AD
Relativamente ai casi di ristrutturazione urbanistica sono ammesse le variazioni di cui al
comma 1 e comma 4 del precedente articolo 11.
Eventuali crediti edilizi, rinvenienti da miglioramenti urbanistici, architettonici e paesistico
ambientali, nonché di miglioramento sismico e dei requisiti energetici dei fabbricati,
potranno essere trasferiti in aree di completamento e sviluppo previste dal PRG e potranno
usufruire di premialità aggiuntive sino ad un massimo del 15%. Crediti edilizi e premialità
saranno stabilite nella procedura attuativa con accordo pubblico/privato che espliciterà le
quantità dei crediti e delle premialità, i criteri utilizzati e l’individuazione dei siti di
rilocalizzazione delle capacità edificative premiali.
2. Nelle sottozone AA, AB, AC, AD, dovranno essere rispettati i seguenti parametri ecologici:
Ip
in misura almeno uguale all’esistente, per le zone AA ed AB. Per le zone AC il Piano
Attuativo dovrà prevedere l’incremento ove possibile di almeno il 10% dell’Indice di
Permeabilità rispetto a quello preesistente.
Ipa
in misura di 1 albero di alto fusto e di specie autoctone per ogni 100mc di costruito in
cui vengano effettuati interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio
esistente. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica o di creazione di
autorimesse collettive che comportassero l’abbattimento di alberature, è fatto obbligo
reimpiantare esemplari arborei in misura doppia rispetto a quelli abbattuti.
Le alberature necessarie al fine del rispetto dell’indice di piantumazione dovranno
essere collocate, a cura e spese del proprietario/i dell’immobile/i interessato/i dagli
interventi, qualora ve ne sia l’opportunità nelle aree di pertinenza, in caso contrario esse
saranno collocate, su indicazione dell’Amministrazione, nelle aree pubbliche
individuate dal Piano e secondo le indicazioni del progetto di suolo in esso contenute.
3. Nelle sottozone AA, AB, AC,AD, non costituisce modifica dei parametri urbanistici ed
ecologici la realizzazione di autorimesse collettive purché attuate con Piano Attuativo o
21
concessione convenzionata.
Art. 13 Disciplina degli spazi aperti (AVPR) nelle zone A
1. La redazione di progetti riguardanti gli spazi aperti in zone A dovrà essere composta dai
seguenti elaborati:
relazione storica-conoscitiva comprendente eventuali documenti, piante e disegni
storici, nonché documentazione storico-fotografica;
stato di fatto, a scala idonea al tipo di intervento che si intende eseguire (almeno
1:100) con indicate tutte le specie arboree presenti e gli elementi di arredo;
stato di progetto in scala uguale a quella dello stato di fatto (o più dettagliata qualora
necessario) con indicate le specie arboree meritevoli di manutenzione, quelle da
abbattere e quelle da mettere a nuova dimora; tali indicazioni dovranno essere fornite
anche per gli interventi sugli arredi;
progetto relativo agli impianti tecnologici;
relazione tecnica generale riguardante lo stato di salute delle specie arboree presenti e
delle scelte progettuali effettuate;
2. Ogni progetto riguardante un’area pubblica dovrà prendere in considerazione gli aspetti
relativi al verde unitamente a quelli dell’arredo. Ogni opera pubblica dovrà essere pertanto
corredata da un progetto unitario che garantisca la qualità dell’intervento anche sugli spazi
aperti.
3. Nell’ambito delle zone “A” sono individuati gli spazi di pertinenza delle residenze private
con il simbolo “AVPR”. In dette zone sono fissate le prescrizioni che seguono per la tutela
dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle destinazioni
d’uso:
le specie arboree presenti in detti ambiti devono essere considerate specie protette,
sono pertanto vietate le piantumazioni di specie alloctone che, in caso di
ristrutturazione dell’area, andranno abbattute, salvo comprovato pregio, e sostituite
con specie arboree autoctone come alberi da frutto e simili. E’ altresì ammessa la
piantumazione di cespugli fiorescenti o sempreverdi di origine autoctona;
gli arredi di nuova realizzazione dovranno essere consoni al carattere storico del
contesto; sono quindi ammessi pergolati costituiti da strutture lignee o in ferro prive di
copertura ed ornate da specie rampicanti autoctone (vite, glicine, edera...);
le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura intonacata, laterizio o in pietra
locale faccia a vista strutturale o di rivestimento;
le superfici pavimentate non potranno superare il 20% dell’area scoperta e comunque
occupare non più di mq. 30. Le nuove pavimentazioni dovranno essere preferibilmente
realizzate in laterizio e/o ciottoli di fiume nelle viabilità minori e in pietra naturale
nelle viabilità principali.
22
CAPO II
DISCIPLINA DELLE ZONE DI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
Art. 14 Classificazione delle zone del consolidamento e riqualificazione prevalentemente
residenziali
1. Le macroaree del consolidamento e della conservazione prevalentemente residenziale
individuate nel PRG Parte Strutturale (Rur) sono identificate nella Parte Operativa con
acronimo B e sono articolate nelle seguenti sottozone:
Zone B0 - aree di consolidamento: che individuano le aree di consolidamento degli
impianti urbanistici sostanzialmente compiuti da sottoporre ad interventi di
manutenzione e completamento.
Zone di completamento a bassa densità (B0,5 - B* - B1* - B1): che individuano le aree di
edificazione recente e sostanzialmente compiute a carattere estensivo, da sottoporre ad
interventi di completamento edilizio.
Zone di completamento a media densità (B1,5 – B2): che individuano le aree di
edificazione recente e sostanzialmente compiute a carattere semintesivo, da sottoporre ad
interventi di completamento edilizio.
Zone di completamento a media- alta densità (B3): che individuano le aree di
edificazione recente e sostanzialmente compiute a carattere intesivo, da sottoporre ad
interventi di completamento edilizio.
Zone BC–BC* che individuano gli ambiti, costituiti da aree sostanzialmente libere o
caratterizzati da insediamenti recenti, incompiuti e formalmente sconnessi con la
struttura urbana esistente; tali zone sono pertanto destinate dal Piano Operativo a
completamenti mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o a destinazioni d’uso
complementari all’insediamento residenziale e per questo sottoposte prevalentemente ad
interventi di riorganizzazione urbanistica ed ambientale mediante Piani Attuativi.
Zone BD – che individuano le zone di completamento per le quali è prevista la
possibilità di insediare tipologie edilizie residenziali miste ad attività artigianali e di
servizio.
Zone BE – che individuano gli ambiti costituiti da aree occupate da insediamenti
produttivi dismessi e relative aree libere di pertinenza da sottoporre ad interventi di
ristrutturazione urbanistica ad uso misto residenziale e terziario.
Zone BF – che individuano gli ambiti destinati a edilizia residenziale pubblica, servizi
residenziali per anziani e similari.
2. L’insieme delle aree e degli immobili connotati con la prima lettera “B”, e gli spazi tra essi
interclusi, definisce parte dell’ambito delle zone di recupero ai sensi e per gli effetti dell’art.
27 della L. 457/78.
23
Art. 15 Disciplina delle zone B – norme generali.
1. Nelle zone B valgono le disposizioni di seguito riportate:
I tipi di intervento ammessi per le zone B sono da intendersi nelle definizioni di cui
all’art. 31 della L. 457/78, e di quanto contenuto in materia di definizioni e parametri
urbanistico-edilizi ed ecologici all’art. 5 bis delle presenti norme.
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti ove previsti debbono essere conformi ai
parametri di zona.
Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti, nelle zone B sono ammessi, mediante Piani
Attuativi, interventi di ricomposizione formale dell’ambiente costruito da perseguire per
ambiti e contesti territoriali significativi quali ad esempio isolati e fronti strada, nonché
interventi di ristrutturazione, risanamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione.
2. Nelle zone B, mediante permesso di costruire e’ consentita la realizzazione di parcheggi ed
autorimesse d’uso collettivo da collocare preferibilmente all’interno delle aree di pertinenza
dei fabbricati. Le autorimesse collettive potranno altresì essere realizzate nel sottosuolo
degli spazi destinati a parcheggi ed a verde pubblico attrezzato di pertinenza degli stessi
insediamenti, mediante concessione d’uso e vincolo alla realizzazione e manutenzione degli
stessi spazi pubblici.
3. Ogni intervento nell’ambito delle zone B dovrà indicare le destinazioni d’uso nel rispetto
delle prescrizioni e dei limiti stabiliti all’art. 36 delle NTA-Parte Strutturale.
4. Gli spazi pubblici costituiti da vie carrabili e pedonali, da piazze, larghi, parcheggi e da
spazi aperti attrezzati pubblici e d’uso pubblico dovranno essere sistemati e manutenuti in
funzione degli obiettivi di miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti. Gli
interventi sugli spazi aperti suddetti dovranno essere ricompresi all’interno dei Piani
Attuativi convenzionati o dei titoli attuativi diretti; nei casi di interventi di iniziativa privata
il titolare del permesso si assumerà gli oneri degli interventi relativi agli spazi pubblici nella
misura dovuta secondo quanto stabilito delle presenti norme, nonché dai parametri
urbanistici ed ecologici relativi alla specifica sottozona. Nelle zone "B" ove gli standards
non siano soddisfatti, gli stessi saranno individuati in zone limitrofe, e comunque
prevalentemente nella macroarea di appartenenza come perimetrata dal PRG Parte
Strutturale. Gli standards di interesse generale di cui alla vigente normativa regionale Reg.
7/2010 (ex art. 42 LR 31/97) dovranno prevalentemente essere disposti in modo concentrato
onde evitare una inefficace ed inefficiente frammentarietà degli usi preposti; essi potranno
essere recepiti sia all’interno del comparto di intervento, sia nell’ambito della macroarea di
appartenenza, sia in aree esterne alla macroarea, purché sia soddisfatta la quota minima
prevista a livello comunale; in alternativa è ammesso il ricorso alla monetizzazione.
5. Nell’ambito di ristrutturazioni edilizie potranno essere realizzati anche accorpamenti e/o
frazionamenti delle unità residenziali esistenti purché sia garantito, in caso di
frazionamento, almeno un posto auto coperto e uno scoperto per ogni nuova unità
24
residenziale ricavata.
6. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar
luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti.
7. Per gli ampliamenti e le nuove costruzioni, semprechè possibili, sarà consentito, sul
fronte strada, l’allineamento con i fabbricati esistenti anche in deroga alle distanze previste
dalla normativa di sottozona.
8. Dalle norme in materia di distanze dalle strade e’possibile derogare per la realizzazione di
cabine ENEL, Telecom, Sogegas e simili.
9. Nelle zone B le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui alla successiva tabella:
DESTINAZIONI D’USO ZONE B
Residenziale 40
Commerciale ingrosso --
Commerciale minuto 25
Direzionale pubblico 5
Direzionale privato 10
Produttivo industriale --
Produttivo artigianale 20
Produttivo turistico 5
Altre 5
I valori indicati in grassetto indicano i valori percentuali minimi
delle destinazioni di zona prevalenti.
Gli altri valori esprimono le quote percentuali massime attribuite
alle altre destinazioni che verranno ammesse nel rispetto di detti
limiti.
Nell’ambito di variazione previsto le modificazioni non
introducono alterazioni negli standard generali. Il superamento
delle soglie fissate determina invece la verifica degli standard
generali di piano.
I valori indicati esprimono la quota percentuale della Suc di zona ammessa e prevista per le zone B
10. I limiti fissati dalla tabella di cui al comma 9 dovranno essere rispettati e documentati in
sede di formazione dei piani attuativi. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire la
verifica è effettuata sulla singola zona omogenea ove è ubicata la costruzione oggetto di
intervento.
11. In sede di rilascio di permesso di costruire o altro titolo abilitativo necessario il Comune
accerta la conformità degli interventi anche con i limiti fissati nella tabella di cui al comma
9.
12. Il Comune, con provvedimento motivato, potrà derogare ai valori massimo e minimi
indicati nella precedente tabella, semprechè l’intervento proposto dimostri la compatibilità
con i criteri identificati dalla zona omogenea e nelle presenti N.T.A.
13. Il mutamento delle destinazioni d’uso senza opere e con opere è regolato in applicazione
della legislazione regionale vigente.
14. Nelle aree B destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali e direzionali o
alla ristrutturazione di quelli esistenti, i progetti dovranno essere corredati da studi di
valutazione dei flussi di traffico veicolare indotto dai nuovi insediamenti in modo da
25
adeguare, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, gli standard di parcheggio.
Art. 16 Unitarietà degli interventi e disposizioni generali per le zone B
1. Nelle zone B è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere schemi di utilizzo delle
aree con previsioni planivolumetriche anche se gli interventi vengono attuati con modalità
attuative dirette. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale fissare gli allineamenti
per la realizzazione sia di nuove costruzioni, che di recinzioni, nonché indicare le specie
arboree da impiantare anche su proprietà private.
2. Nell’ambito della sottozone B, l’Amministrazione Comunale e/o i proprietari interessati
potranno disporre progetti unitari per la realizzazione degli interventi di ricomposizione
formale dell’ambiente costruito, di ristrutturazione urbanistica di risanamento delle opere di
urbanizzazione.
Tali interventi dovranno tendere a riqualificare l’immagine della città costruita e a migliorare
i parametri ecologici dell’area interessata, intervenendo in modo unitario sulla
regolamentazione e la disciplina degli spazi di relazione, in sintonia con il miglioramento
degli elementi di arredo urbano (strade, percorsi pedonali, viali,...), degli spazi tecnologici
(potenziamento ed ammodernamento dei servizi a rete) e degli spazi di vita collettiva
(piazze, giardini, campi gioco,...), nonché sul miglioramento dei requisiti energetici e
prestazionali dei fabbricati. In tal caso, l’Amministrazione Comunale, previo parere della
Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, potrà attribuire incrementi
premiali non superiori a 0,25 mq/mq.di Suc per ogni unità immobiliare interessata
dall’intervento di riqualificazione urbana, nei limiti dei parametri massimi di zona e nel
rispetto di vincoli di carattere sovraordinato eventualmente presenti.
Limitatamente ad interventi volti al miglioramento strutturale del fabbricato nel rispetto
delle vigenti normative antisismiche e dei requisiti energetici è assentito un incremento
massimo del 10% del volume esistente. Detta premialità può costituire a favore della
proprietà un credito edilizio da utilizzare anche in aree esterne alle zone B destinate allo
sviluppo dal PRG. In tal caso la definizione degli incrementi, le modalità di attuazione e le
aree destinate a ricevere i crediti edilizi saranno stabilite in apposita convenzione
pubblico/privato.
3. Qualora si predispongano Piani Attuativi di ristrutturazione urbanistica, questi dovranno
tendere a realizzare compiuti isolati urbani, a valorizzare gli spazi liberi e di vicinato come
spazi a spiccato carattere urbano ed a disciplinare compiutamente la rete viaria e gli spazi per
la sosta. Nel caso di formazione di piani di ristrutturazione urbanistica per ambiti che
comprendano almeno tre edifici, gli indici di sottozona ammessi saranno da intendere come
indici territoriali e non fondiari e sarà consentito un incremento edilizio equivalente al 30%
dello stesso indice fondiario di zona; le altezze previste potranno essere derogate a vantaggio
di una maggiore disponibilità di aree libere da attrezzare a verde pubblico e a parcheggi che
dovranno tuttavia corrispondere ad almeno il 35% della superficie territoriale interessata.
Le altezze in deroga dovranno rispettare i limiti massimi stabiliti dal PRG Parte Strutturale
come segue:
26
- capoluogo h max. ml. 12;
- frazioni e centri minori h max ml. 9,50;
- Frazioni di Spina e Castiglione della Valle h max ml. 9;
Il Piano Attuativo dovrà comunque prevedere miglioramenti dei parametri ecologici esistenti.
4. In tutte le zone B l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica
(nuova costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta che di
piano attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente, di
adeguati studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377
08.06.2010);
5. Gli interventi che si sviluppano a ridosso del centro storico o di altri beni storici e
paesaggistici visibili o percepibili da e verso tali aree, sono soggetti alla verifica di impatto
paesaggistico da parte della CCQAP sulla base di apposita relazione paesaggistica, redatta ai
sensi del DPCM 12/12/2005 ed allegata alla istanza dell’atto abilitativo. La relazione terrà
conto delle prescrizioni contenute nell’art. 30 delle NTA-PS con il fine di tutelare
l’intervisibilità sia da strade di accesso che dai nuclei limitrofi. Sono in ogni caso fatti salvi
dalla presente disposizione i piani attuativi approvati ed i titoli abilitativi la cui istruttoria sia
stata già conclusa prima della pubblicazione sul BUR della presente variante.
Art. 17 Disciplina delle sottozone B0
1. Nelle sottozone B0, così come definite al precedente art. 14, sono ammessi i seguenti
interventi edilizi:
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Restauro e risanamento conservativo
d) Ristrutturazione edilizia
Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni di cui all’art. 31 della legge 457/78 e di
quanto contenuto in materia di definizioni e parametri urbanistico-edilizi ed ecologici
all’art. 5 bis delle presenti norme.
2. Gli interventi di cui alla lettera a), b), c), d) si attuano tramite intervento urbanistico diretto
nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.
3. Oltre agli interventi di cui al c. 1, sono altresì ammessi interventi edilizi di nuova
costruzione finalizzati al completamento dell’impianto urbanistico esistente. Tali interventi
dovranno uniformarsi per tipologia edilizia e rapporti fondiari all’insediamento esistente, nei
limiti dei parametri urbanistici ed ecologici previsti dal Piano e dal successivo art. 23.
4. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni, ammessi nel rispetto dei parametri di zona, dovranno
sempre garantire la conservazione sostanziale del tipo edilizio preesistente.
5. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere opportunamente specificati nei progetti
27
edilizi con particolare riferimento alle specie arboree utilizzate, alle recinzioni, agli elementi
degli arredi esterni, ai materiali per le pavimentazioni. Detti interventi dovranno essere,
inoltre, effettuati nel rispetto del precedente art. 15. Nel sottosuolo di detti spazi è altresì
ammessa la realizzazione di autorimesse attraverso progetti unitari anche di due o più
proprietà, nel rispetto dei caratteri compositivi del contesto urbanistico e delle relative
preesistenze arboree e dei materiali d’uso.
6. Nelle zone B0 è ammesso il ricorso alle premialita’ di cui all’art. 16 comma 2 delle presenti
NTA.
Art. 18 Disciplina delle sottozone B a bassa, media ed alta densità
1. Nelle sottozone B0,5 - B*- B1* - B1 - B1a - B1,5 - B2 – B3 , così come definite al
precedente art. 14, sono ammessi i seguenti interventi:
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Ristrutturazione edilizia, con possibilità anche di ampliamenti e sopraelevazioni nel
rispetto dei parametri di zona
d) Ristrutturazione urbanistica, mirata alla ricomposizione formale dell’ambiente costruito
per ambiti territoriali significativi (isolati, fronti strada, ecc.)
e) Ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione
f) Costruzione di nuovi fabbricati nei lotti edificabili di completamento semprechè
conformi ai parametri di zona.
2. Nell’ambito di ristrutturazioni edilizie potranno essere realizzati anche accorpamenti e/o
frazionamenti delle unità residenziali esistenti purché sia garantito, in caso di
frazionamento, almeno un posto auto coperto ed uno scoperto per ogni nuova unità
residenziale ricavata.
3. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar
luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti. Per gli ampliamenti e le nuove
costruzioni, semprechè possibili, sarà consentito, sul fronte strada, l’allineamento con i
fabbricati esistenti anche in deroga alle distanze previste dalla normativa di sottozona.
4. Gli interventi di cui alla lettera a), b), c), f), si attuano tramite intervento edilizio diretto nei
limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale. Gli interventi di cui alla lettera
d) ed e) saranno attuati previa strumentazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica e/o
privata, o progetti esecutivi di opere pubbliche.
5. L’attuazione dei piani di ristrutturazione urbanistica dovrà avvenire con criteri perequativi
nell’ambito interessato del Piano.
6. La formazione di Piani attuativi di ristrutturazione urbanistica può prevedere incrementi
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della s.u.c. pari a 0,25 mq/mq. semprechè il piano consegua risultati volti al miglioramento
sismico, ambientale ed energetico e semprechè detti incrementi siano previsti nella
convenzione del P.A.
7. Il rilascio del titolo abilitativo all’attività edilizia nell’area B1 sita in Frazione Badiola
inserita dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 2.2.22019 in seguito
all’accoglimento dell’osservazione n. 15 (foglio n. 6 – particelle 519, 522, 518) è
subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo con il quale il proprietario del terreno si
impegna a partecipare all’eventuale lottizzazione al momento della richiesta degli altri
lottizzanti impegnandosi a cedere, previo corrispettivo relativo solo al valore delle particelle,
i mappali 520 – 521 per la realizzazione della viabilità di accesso alla rotonda. L’altezza
massima è di ml 6 e l’intervento non dovrà prevedere la realizzazione di nuove
urbanizzazioni quindi l’accesso dovrà avvenire direttamente dalla strada Provinciale
esistente a ovest del lotto (rotonda).
29
Art. 19 Disciplina delle sottozone BC e BC*
1. Nelle sottozone BC e BC*, così come definite al precedente art. 14, sono ammessi i seguenti
interventi:
a) Manutenzione ordinaria;
b) Manutenzione straordinaria
c) Ristrutturazione edilizia
d) Ristrutturazione urbanistica per ambiti territoriali significativi, che tenda a costituire
nuovi tessuti urbanistico-edilizi nel rispetto dei parametri di zona.
e) Ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione
2. Gli interventi di cui alla lettera a) b) e c) si attuano tramite strumento intervento edilizio
diretto nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.
Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) saranno attuati previa strumentazione urbanistica
attuativa di iniziativa pubblica e/o privata, o progetti esecutivi di opere pubbliche.
Gli interventi di cui alla lettera c) se a giudizio dell'Amministrazione Comunale non
interferiscono con i programmi e le possibilità di ricomposizione urbanistica delle aree,
potranno essere attuati direttamente mediante il rilascio di concessione convenzionata.
3. L’attuazione dei piani di ristrutturazione urbanistica dovrà avvenire con criteri perequativi
nell’ambito interessato del Piano.
4. La formazione di Piani attuativi di ristrutturazione urbanistica può prevedere incrementi
della s.u.c. pari a 0,25 mq/mq. semprechè il piano consegua risultati volti al miglioramento
sismico, ambientale ed energetico e semprechè detti incrementi siano previsti nella
convenzione del P.A.
30
Art. 20 Disciplina delle sottozone BD
1. Nei comparti BD, sono ammessi i seguenti interventi:
a) Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria
b) Ristrutturazione edilizia con possibilità anche di ampliamenti e sopraelevazioni nel
rispetto dei parametri di sottozona
c) Ristrutturazione urbanistica nel rispetto dei limiti e dei parametri di sottozona, con
la previsione del miglioramento di almeno il 10% del Rapporto di Copertura e
dell’Indice di Permeabilità.
d) Costruzione di nuovi edifici sempreché conformi ai parametri urbanistici di
sottozona.
2. Nelle sottozone BD sono ammesse sia tipologie edilizie residenziali costituite da due piani
fuori terra più un piano seminterrato, sia tipologie miste che prevedano un piano terra
destinato ad attività artigianali o di servizio ed un piano sovrastante destinato alla
residenza, fermi restando i parametri di sottozona. Nel caso di intervento misto (residenza
ed attività artigianale o di servizio) dovrà sempre essere reperito e garantito un numero di
posti auto corrispondente all’attività produttiva o di servizio, così come fissato dalla
vigente normativa Regionale -Reg. Reg. 7/2010.
3. Gli interventi ammessi ed indicati con le lettere a), b) e d) di cui al c.1 saranno attuati
direttamente tramite rilascio del titolo abilitativo diretto previsto per detti interventi dalla
vigente normativa regionale nonché dal regolamento edilizio. Gli interventi di cui alla
lettera c) saranno attuati mediante Piano Attuativo. In questo caso è prevista una premialità
pari a 0,15 mq./mq. per miglioramenti sismici, energetici ed ambientali e semprechè detti
incrementi siano previsti nella convenzione del P.A.
31
Art. 21 Disciplina delle sottozone BE
1. Nelle sottozone BE, così come definite al precedente art. 14, sono ammessi i seguenti
interventi:
a) Ristrutturazione urbanistica
b) Ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione;
c) Nuova costruzione
2. Gli interventi di cui alla lettera b) c) si attuano tramite strumento edilizio diretto nei limiti
di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale nonché dal regolamento edilizio.
Gli interventi di cui alla lettera a) saranno attuati previa strumentazione urbanistica
attuativa di iniziativa pubblica e/o privata, o progetti esecutivi di opere pubbliche estesi
all’intero comparto comprese le aree Fa ed Fva presenti all’interno del limite dell’ambito
soggetto a piano attuativo come delimitato dalla tavola 1a del PRG. Gli edifici dismessi
presenti all’interno del perimetro del piano attuativo dovranno essere ceduti all’Amm.ne
Comunale come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21.3.2005.
3 La destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste per le singole zone omogenee
inglobate nel perimetro del piano attuativo nel rispetto della tabella di cui all’art. 15
comma 9 delle presenti NTA.
32
Art. 22 Disciplina delle sottozone BF
1. Nelle sottozone BF, così come definite al precedente art. 14, sono ammessi
esclusivamente interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica per anziani, case albergo per anziani, centri sociali per anziani e similari, ovvero
servizi per la residenzialità e l’assistenza sociale.
2. Sono ammessi nelle zone BF i seguenti interventi:
- Manutenzione Ordinaria;
- Manutenzione Straordinaria
- Restauro e Risanamento Conservativo;
- Ristrutturazione edilizia e urbanistica ;
- Nuove costruzioni.
3. Gli interventi edilizi ammessi si attuano tramite titolo abilitativo diretto rilasciato nel
rispetto dei parametri previsti dal successivo articolo 23.
33
Art. 22/bis Disciplina delle sottozone Bax
Nelle sottozone Bax valgono tutti i paramenti e prescrizioni relativi alle zone B1 ad eccezione
di quanto indicato nei commi seguenti.
Il rilascio del permesso a costruire ove si riferisca alla costruzione di più di una unità
immobiliare destinata alla residenza (anche costruite in tempi successivi) è subordinato alla
preventiva realizzazione o stipula atto d’obbligo per la realizzazione prima del completamento
della prima costruzione, di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento
collegate a quelle comunali compresa la strada di accesso che dovrà avere una larghezza
minima di di ml. 6,00 oltre anche ad un marciapiede.
In deroga a quanto sopra ove sia prevista la realizzazione di un’unica unità immobiliare
destinata ad abitazione , potrà essere mantenuto l’accesso per la strada esistente che comunque
dovrà essere asfaltata oltre alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria.
34
Art. 23 Parametri urbanistici ed ecologici per le sottozone B
1. Nelle sottozone B di cui alla colonna 1 della successiva tabella dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici:
Classe Iuf
Mq/mq
H max.
ml
Rapporto di
Copertura max.
(Rc) %
Distanza dai
confini min.
(Dc) ml
Distanza dalle
strade min.
(Ds) ml
B0 0,25 7,50 40% 5.00 5.00
B 0,5 0,16 7,50 25% 5.00 6.00
B1a 0,33 6.50 30% 5,00 6,00
B1 0,33 10 30% 5,00 6,00
B1,5 0,5 10 30% 5.00 6.00
B2 0,66 10 35% 5.00 6.00
B3 1 10 40% 6.50 6.50
B1* 0,33 7,50 30% 5,00 6.00
B* 0,33 7,50 30% 5,00 6,00
B1,5* 0,5 8,00 30% 5,00 6,00
B3** 0,66 10 40% 6,50 6,50
Sono fatti salvi i maggiori indici e parametri se esistenti. Deroghe ai distacchi dalle strade possono essere
assentiti al fine di garantire gli allineamenti dei fronti edificati.
Le distanze da altro fabbricato da rispettare nelle nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni dovranno
essere pari al doppio della distanza dei confini sopraindicata (DC).
2. Per le nuove costruzioni nelle frazioni di Castiglione della Valle, Cerqueto, Sant’ Elena,
San Biagio della Valle, Badiola, Spina, San Valentino della Collina, Castello delle Forme,
Papiano, Papiano Stazione, Morcella, Compignano, Mercatello, Olmeto, Vallicelle
l’altezza massima consentita per le nuove costruzioni non potrá essere maggiore di ml.
9.50.
3. Per le nuove costruzioni nelle frazioni di Monticelli, Migliano,Villanova, Pieve Caina,
Sant’Apollinare, Monte Vibiano, l’altezza massima consentita per le nuove costruzioni non
potrá essere maggiore di ml. 6,00.
Per gli interventi di ristrutturazione e sopraelevazione valgono le norme di cui ai commi 2
e 3 dell’art. 36 delle NTA del Parte strutturale del PRG approvate con atto del Consiglio
Comunale n. 80 del 21.12.2012.
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4. Nelle sottozone BC, BC*, BD, BE e BF valgono i seguenti parametri urbanistici:
Sottozone BC – BC*
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti valgono gli indici di utilizzazione
territoriale esistenti incrementati del 20% per le sottozona BC e del 50% per le sottozone
BC* purchè l’incremento non produca un indice superiore a 1,5 mq/mq. Sono fatti salvi i
maggiori indici e parametri se esistenti. I restanti parametri hanno i seguenti limiti:
H max.
M
Rapporto di
Copertura max.
(Rc) %
Distanza dai confini min.
(Dc) m
Distanza dalle
strade min.
(Ds) m
12,00 40% 5,00 6.00
Sottozone BD
Iuf
Mq/mq
H max.
M
Rapporto di
Copertura max.
(Rc) %
Distanza dai
confini min.
(Dc) m
Distanza dalle
strade min.
(Ds) m
0,25 10,00 40% 6,00 7,50
Sottozone BE
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti la cubatura complessiva massima
realizzabile ammonta a mc. 63.000 di cui mc 26.000 sul lato destro della variante di via
Lenin salendo verso monte e mc. 37.000 sul lato sinistro, per i restanti parametri valgono i
seguenti limiti:
H max.
M
Rapporto di
Copertura max.
(Rc) %
Distanza dai
confini min.
(Dc) m
Distanza dalle
strade min.*
(Ds) m
12,00 40% 5,00 6.00
Sottozone BF
H max.
M
Rapporto di
Copertura max.
(Rc) %
Distanza dai
confini min.
(Dc) m
Distanza dalle
strade min.*
(Ds) m
12,00 30% 5,00 5.00
Per tutti gli interventi oggetto di piano attuativo approvato prima della approvazione
definitiva della variante alla parte strutturale (17.10.2011) continuano ad applicarsi le altezze
massime previste dal piano attuativo medesimo.
36
5. Nelle diverse sottozone B dovranno essere rispettati i seguenti parametri ecologici:
sottozone B0
Ip almeno pari a quello esistente;
Ipa dovrà essere pari ad 1 albero ogni 50 mq. di s.u.c.;
sottozone B0,5 - B* - B1 - B1* -B1a - B1,5 - B2 - B3
Ip dovrà essere garantito almeno nel rapporto di 0,30;
Ipa dovrà essere pari ad 1,25 alberi ogni 50 mq. di s.u.c.;
sottozone BC
Ip dovrà essere garantito nel rapporto di 0,30;
Ipa dovrà essere pari ad 1,50 alberi ogni 50 mq. di s.u.c.;
sottozone BD
Ip almeno pari a 0,30
Ipa 1 albero ogni 50 mq. di s.u.c.;
sottozone BE
Ip dovrà essere garantito nel rapporto di 0,30;
Ipa dovrà essere pari ad 1,5 alberi ogni 100 mq. di s.u.c.;
sottozone BF
Ip dovrà essere garantito nel rapporto di 0,30;
Ipa dovrà essere pari ad 1,5 alberi ogni 100 mq. di s.u.c.;
37
CAPO III
DISCIPLINA DELLE ZONE DI TRASFORMAZIONE
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
ZONE C
Art. 24 Articolazione e classificazione degli ambiti di trasformazione ad uso
prevalentemente residenziale. Zone C
1. Le zone C, individuate nel PRG Parte Strutturale parte all’interno delle macroaree Rur e
parte all’interno delle macroaree Tur, individuano le aree della trasformazione a prevalente
uso residenziale. Esse includono:
aree di espansione previste dal PRG vigente già dotate di P.A. approvato e
convenzionato (zone CA);
aree libere collocate in ambiti insediativi consolidati, soggette a P.A. e a diversa densità
edilizia (zone C05; C0,75;C1;C1*;C1a; C1,5;C2; C2*; C3);
aree libere o parzialmente libere destinate a trasformazioni soggette a prescrizioni
speciali o a trasformazioni ecologicamente sostenibili (zone CP e CEco) o ad
interventi di riconversione urbanistica ad uso prevalentemente residenziale (Zone CR);
aree agricole, individuate dalla P.S. del P.R.G. ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. g)
della LR, prenotate per lo sviluppo di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali
(macrozone Tur). Esse costituiscono le aree cui il PRG PS ha affidato le azioni più
significative di trasformazione dei suoli la cui nuova occupazione è modulata nello
spazio e nel tempo secondo quanto stabilito dal PRG PS con le modalità di cui agli artt.
31 – 37 delle presenti NTA.
2. Fatta eccezione per le zone Tur di superficie superiore a 5.400, disciplinate al successivo art.
25, le zone C sono distinte nelle seguenti sottozone:
C0,5 – C0,75
aree di nuovo sviluppo edilizio a bassa densità edilizia;
C1 – C1*- C1a - C1,5
aree di nuovo sviluppo edilizio a medio-bassa densità edilizia;
C2 - C2*
aree di nuovo sviluppo edilizio a media densità edilizia;
C3
aree di nuovo sviluppo edilizio a medio-alta densità edilizia;
CP
area di espansione soggetta a prescrizioni speciali
C Eco
38
aree di trasformazione ecologicamente sostenibile prevalentemente destinati alla
residenza.
CA
aree di nuovo sviluppo edilizio già dotate di piano attuativo approvato e convenzionato;
CR: aree di riconversione urbanistica;
CAX
aree di nuovo sviluppo edilizio già dotate di piano attuativo approvato e convenzionato;
*n. con l’asterisco ed il numero associato, *n., sono state individuate le aree che,
soggette a Piano Attuativo, sono utilizzabili solo per il trasferimento la concentrazione di
volumetrie di ex stalle da abbattere. L’inizio dei lavori relativi alle opere di
urbanizzazione previste dal Piano Attuativo, è subordinato alla completa demolizione dei
fabbricati delle ex stalle identificate con lo stesso attributo *n.
3. Per le sottozone CA continuano a valere le prescrizioni contenute nello strumento
urbanistico attuativo operante. Al piano attuativo vigente sono ammesse varianti
limitatamente alla distribuzione dei lotti ed alle eventuali opere di urbanizzazione da
completare. La modifica delle destinazioni d’uso è consentita nel rispetto delle prescrizioni
di cui alla tabella del successivo art. 23, salvo diverso reperimento degli standard urbanistici.
4. La sottozona CAX in Via Tuderte del Capoluogo già oggetto di precedente piano attuativo
potrà essere completata previa approvazione di un nuovo progetto di lottizzazione. In ogni
caso prima del rilascio del primo permesso di costruire all’interno dell’area del nuovo
piano attuativo dovranno essere completate tutte le opere di urbanizzazione primaria
principali relative alla parte attuata quali la prosecuzione di Via della Molinella, la rotonda
in Via Tuderte, il verde attrezzato la pubblica illuminazione ecc . Per le altezze, distanze dai
confini e dalle strade potranno essere utilizzati i parametri già previsti. La Suc (superficie
utile coperta) residenziale originariamente prevista dovrà essere ridotta del 15%, mentre la
suc destinata alle attività commerciali potrà essere calcolata sulla cubatura originaria ed
essere incrementa di una quantità pari a mq 930 come derivante dalla preventiva
demolizione del laboratorio artigianale posto sulle particelle 989 e 587 del foglio 152.
L’ampliamento del perimetro di lottizzazione sul lato nord dovrà prevedere in ogni caso il
mantenimento della vecchia strada della Molinella che potrà essere posta tra le particelle n.
1774 e n. 1775 o in altra posizione ritenuta idonea dall’Amm.ne Comunale. Il nuovo
perimetro del piano attuativo sarà quello indicato in rosso nell’osservazione n. 23 ad
eccezione del alto nord dove vale l’ osservazione n. 22 presentata presenta alla variante al
PRG parte operativa in data 4.5.2018; per quanto sopra il perimetro del piano attuativo potrà
essere modificato secondo la nuova perimetrazione derivante dalle modifiche indicate nelle
osservazioni accolte. Il piano attuativo per il completamento della lottizzazione dovrà, per
quanto possibile, inserire le alberature e rispettare le prescrizioni indicate dall’Autorità
competente in materia di V.A.S. con la Determinazione n. 506 del 29.6.2019.
39
5. Per le zone C convenzionate prima dell’approvazione definitiva del nuovo P.R.G. valgono i
parametri e le dotazioni previste dallo strumento urbanistico operante al momento della
convenzione.
6. Gli interventi che si sviluppano a ridosso del centro storico o di altri beni storici e
paesaggistici visibili o percepibili da e verso tali aree, sono soggetti alla verifica di impatto
paesaggistico da parte della CCQAP sulla base di apposita relazione paesaggistica, redatta ai
sensi del DPCM 12/12/2005 ed allegata alla istanza dell’atto abilitativo. La relazione terrà
conto delle prescrizioni contenute nell’art. 30 delle NTA-PS con il fine di tutelare
l’intervisibilità sia da strade di accesso che dai nuclei limitrofi. Sono in ogni caso fatti salvi
dalla presente disposizione i piani attuativi approvati ed i titoli abilitativi la cui istruttoria sia
stata già conclusa prima della pubblicazione sul BUR della presente variante.
40
Art. 25 Disciplina delle sottozone C - norme generali
1. Tutte le sottozone C, incluse quelle ricadenti nelle macroaree Tur del PRG PS e di
superficie inferiore a 5.400 mq., si attuano tramite Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o
privata convenzionata e nel rispetto dei parametri, limiti e vincoli di cui alle presenti norme.
L'edificazione di tali aree potrà avvenire successivamente all'approvazione dello strumento
urbanistico attuativo e della relativa convenzione anche per stralci funzionali o singoli atti
autorizzativi. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà sempre definire e disciplinare
l'insieme delle sistemazioni esterne nonché indicare i materiali e le tecnologie delle opere
che si intendono eseguire, i colori e gli elementi di arredo naturali ed artificiali, oltreché
l'esatta illustrazione planovolumetrica dei nuovi edifici, e del complesso delle opere di
urbanizzazione primaria.
2. Nelle sottozone C gli spazi pubblici costituiti da vie carrabili e pedonali, da piazze, larghi,
parcheggi e da spazi aperti attrezzati pubblici e d’uso pubblico dovranno essere sistemati e
manutenuti in funzione degli obiettivi di miglioramento della qualità degli insediamenti
esistenti. Gli interventi sugli spazi aperti suddetti, ricompresi all’interno dei Piani Attuativi,
dovranno essere oggetto della convenzione; nei casi di interventi di iniziativa privata il
titolare dell’atto autorizzativo si assumerà gli oneri degli interventi relativi agli spazi
pubblici nella misura dovuta ai sensi del Regolamento Reg. 7/2010. Gli interventi previsti
dovranno comunque rispettare i parametri urbanistici ed ecologici relativi alla specifica
sottozona.
3. Le zone C, e le relative sottozone, sono caratterizzate da destinazioni d’uso prevalentemente
residenziali; in tali zone sono altresì insediabili attività direzionali, dei pubblici esercizi
semprechè compatibili con la residenza e di attività produttive urbane di tipo artigianale nei
limiti fissati al successivo comma 8.. Nel caso di trasformazione delle destinazioni d’uso da
residenza ad altre attività ammesse, dovranno essere sempre garantiti gli spazi pubblici o
d’uso pubblico per verde e parcheggi in relazione al tipo di attività prevista e in aggiunta a
quelli previsti dal Piano, secondo quanto disposto dalla vigente normativa regionale ed in
base alle norme contenute nelle presenti NTA.
4. La soluzione urbanistico-architettonica adottata nello strumento urbanistico attuativo dovrà
tenere conto:
della migliore accessibilità meccanizzata garantendo al massimo visibilità e sicurezza
nello scorrimento dei mezzi e preferibilmente separando i percorsi ciclo-pedonali da
quelli meccanizzati;
delle condizioni ambientali naturali ed antropiche preesistenti nel sito di intervento
provvedendo a darne esatta descrizione negli elaborati rappresentativi dello stato di fatto;
della tipologia edilizia preesistente nel contesto urbanistico sul quale si colloca il nuovo
intervento al fine di garantire la necessaria uniformità morfologica degli insediamenti.
5. Al successivo art. 27 è riportato per ogni singola sottozona il numero di piante autoctone
che dovrà essere collocato per ogni 100 mq. di superficie territoriale: il rispetto del suddetto
41
Ipa sarà previsto in sede di progettazione dello strumento attuativo e costituirà oggetto
dell’atto di convenzione. Il piano attuativo fisserà altresì i parametri di permeabilità Ip
relativi ad ogni unità fondiaria e che dovranno essere rispettati in sede di rilascio dell’atto
autorizzativo.
6. Nelle sottozone C0,5 in sede di formazione del piano attuativo e’ fatto obbligo definire le
tipologie degli edifici con il vincolo di coperture in laterizio a due o quattro falde e l’uso di
intonaci tradizionali in grassello.
7. Dalle norme in materia di distanze dalle strade e’possibile derogare per la realizzazione di
cabine ENEL, Telecom, Sogegas e simili.
8. Nelle sottozone C sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla seguente tabella:
DESTINAZIONI D’USO ZONE C
Residenziale 40
Commerciale ingrosso --
Commerciale minuto 25
Direzionale pubblico 5
Direzionale privato 5
Produttivo industriale --
Produttivo artigianale 20
Produttivo turistico 5
Altre 5
I valori indicati in grassetto indicano i valori percentuali minimi
delle destinazioni di zona prevalenti.
Gli altri valori esprimono le quote percentuali massime attribuite
alle altre destinazioni che verranno ammesse nel rispetto di detti
limiti.
Nell’ambito di variazione previsto le modificazioni non
introducono alterazioni negli standard generali. Il superamento
delle soglie fissate determina invece la verifica degli standard
generali di piano.
I valori indicati esprimono la quota percentuale della Suc di zona ammessa e prevista per le zone C
9. I limiti fissati dalla tabella di cui al comma 8 dovranno essere rispettati e documentati in
sede di formazione dei piani attuativi. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire la
verifica è effettuata sulla singola zona omogenea ove è ubicata la costruzione oggetto di
intervento.
10. In sede di rilascio di permesso di costruire o altro titolo abilitativo necessario il Comune
accerta la conformità degli interventi anche con i limiti fissati nella tabella di cui al comma
8.
11. Il Comune, con provvedimento motivato, potrà derogare ai valori massimo e minimi
indicati nella precedente tabella, semprechè l’intervento proposto dimostri la compatibilità
con i criteri identificati dalla zona omogenea e nelle presenti N.T.A.
12. Il mutamento delle destinazioni d’uso senza opere e con opere è regolato in applicazione
della legislazione regionale vigente.
15. Nelle aree C destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali e direzionali o
alla ristrutturazione di quelli esistenti, i progetti dovranno essere corredati da studi di
valutazione dei flussi di traffico veicolare indotto dai nuovi insediamenti in modo da
adeguare, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, gli standard di parcheggio.
42
16. In tutte le zone C l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica
(nuova costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta che di
piano attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente, di
adeguati studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377
08.06.2010).
17. Ogni intervento, diretto o indiretto, nell’ambito delle zone C e’ assoggettato alla verifica di
intervisibilità.
17.1 la verifica di intervisibilità si effettua mediante una cartografia in scala adeguata (in
genere CTR 1:5000) ove vengono individuati:
- l’ambito di intervento;
- gli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico -ambientale;
- gli ambiti di tutela di specifici beni (ville, parchi, giardini storici …)
- la viabilità principale e i luoghi di alta frequentazione della città e del territorio da cui
l’ambito di intervento e’ visibile e viceversa;
- la documentazione fotografica dalla stessa viabilità principale e dagli stessi luoghi di
frequentazione verso l’ambito di intervento e viceversa.
17.2 Qualora dalla verifica di intervisibilità dell’intervento risulti che da almeno un luogo o
un punto l’area di intervento sia visibile, il progetto dell’intervento dovrà essere corredato
dalla relazione paesaggistica semplificata di cui al DPCM 12.12.2005 atta a valutare
l’inserimento paesaggistico dell’intervento proposto.
17.3 Sarà compito della valutazione paesaggistica da parte della CCQAP verificare la
sostenibilità paesaggistica dei parametri urbanistici e delle altezze previste dal PRG - P.O.
43
Art. 26 Ambiti di attuazione
1. Nelle cartografie del PRG Parte Operativa sono delimitati gli ambiti di attuazione delle
previsioni del Piano. La capacità edificativa attribuita alle zone C deve intendersi come
capacità edificativa territoriale, attribuita cioè a tutte le aree ricomprese nell’ambito di
attuazione, instaurando con ciò il principio di perequazione che deve informare i rapporti tra
le proprieta' coinvolte nell’ambito.
2. Le aree per spazi pubblici da ricomprendere nell’ambito di attuazione costituiscono gli
standards aggiuntivi previsti dalle presenti norme per i nuovi insediamenti residenziali. Le
quantità di tali aree dovranno essere verificate in sede di Piano Attuativo e garantire almeno
le quantità minime stabilite dalla vigente legislazione regionale (Reg. Reg. 7/2010). Nel caso
che le quantità minime di legge non potessero essere interamente rispettate nel comparto si
applicheranno i criteri compensativi stabiliti all’art. 5 delle presenti NTA.
3. Alle zone C ricadenti all’interno delle macroaree Tur del PRG PS di superficie superiore a
5400 mq. si applicano le norme di cui ai succ. art. 31-37.
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Art. 27 Parametri urbanistici ed ecologici delle sottozone C
1. Nelle sottozone C dovranno essere rispettati, in sede di formazione del Piano Attuativo, i
seguenti parametri urbanistici:
Sottozona Iut Scf
Max.
H
max.
Distanza
min dai
confini
(Dc)
Distanza
min dalle
strade
(Ds)
mq/mq % su St M M M
C0,5 0,16 15 6.00 5.00 6.00
C0,75 0,25 30 10,00 5,00 6.00
C1 0,33 30 10.00 5.00 6.00
C1a 0,33 30 6.50 5.00 6.00
C3 1 40 12.00 5.00 8.00
C2 0,66 35 10.00 5,00 6,00
C1* ^^ 30 7.50 5,00 6,00
C2* ^^ 40 7.50 5,00 6,00
C1,5** 0,5 40 ^^^ 5,00 5,00
C2a 0,66 40 12 5,00 6,00
C2b^^^^ 0,66 35 10,00 5,00 6,00
C3A^^^^^ ----- 40 12,00 5,00 8,00
^^ per le zone C1* e C2* valgono le stesse cubature ammesse dal P.R.G. approvato con D.C.C. n.
34 del 2001.
^^^ nelle zone C1,5** l’altezza massima a monte è di ml. 7,50 mentre l’altezza massima a valle è di
ml. 9,00. In tal caso la maggiore altezza di ml. 1,50 dovrà essere utilizzata esclusivamente per locali
non residenziali.
^^^^ Nelle zone C2B gli standards di parcheggio previsti dal Reg. Reg. 7/2010 dovranno essere
reperiti in misura doppia.
^^^^^ Nelle zone C3A la superficie utile coperta massima ammissibile è pari a mq. 8.286,66
2. Per le frazioni di Castiglione della Valle, Cerqueto, Sant’ Elena, San Biagio della Valle,
Badiola, Spina, San Valentino della Collina, Castello delle Forme, Papiano, Papiano
Stazione, Morcella, Compignano, Mercatello, Migliano, Vallicelle l’altezza massima
consentita per le nuove costruzioni non potrá essere maggiore di ml. 6.50.
Per le frazioni di Monticelli, Villanova, Pieve Caina, Olmeto, Sant’Apollinare, Monte
Vibiano, l’altezza massima consentita per le nuove costruzioni non potrá essere maggiore di
ml. 6,00.
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3. Per tutti gli interventi oggetto di piano attuativo approvato prima della approvazione
definitiva della variante alla parte strutturale (17.10.2011) continuano ad applicarsi le altezze
massime previste dal piano attuativo medesimo.
Per le zone C non derivanti dall’utilizzazione delle aree Tur di cui al PRG Parte Strutturale
valgono le altezze massime di ml. 9,50 ad esclusione delle frazioni di Ponticelli, Migliano,
Pieve Caina, S.Apolinnare, M. Vibiano, per le quali l’altezza massima consentita è di ml.
6,00
4. Nella sottozona C1 saranno assentite anche deroghe al rapporto di copertura, fino a
raggiungere un massimo del 30%, purché la soluzione progettata sia pienamente rispettosa
delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.
5. Nelle sottozone C dovranno essere rispettati, in sede di formazione del Piano Attuativo, i
seguenti parametri ecologici:
Sottozona Indici di piantumazione Ipa
n° min alberature/100mq di St
Indice minimo di permeabilità
Ip mq/mq
C0,5 1,50 0.35
C0,75 2,00 0,35
C1 2,00 0,35
C3 2,50 0,30
C2 2 0,35
C1* 1,5 0,25
C2* 1,5 0,25
C1,5 1,5 0,25
C1a 2,00 0,35
C1,5** 1,5 0,35
C2a 2 0,35
C2b 2 0,35
C3A 2,50 0,30
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Art. 28 Disciplina delle sottozone CR
1. Le sottozone CR di riconversione urbanistica, che individuano gli ambiti di attività
zootecnica o produttiva dismessa o da dismettere per finalità di tutela paesaggistica e
ambientale o per ragioni di igiene pubblica, sono soggetti a piani attuativi che perseguano le
finalità della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e del migliore inserimento ambientale e
paesaggistico degli interventi previsti.
Ognuna delle perimetrazioni individuate e previste dal Piano costituisce comparto unitario
di intervento, anche ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al Reg. Reg. 7/2010.
2. In detti ambiti sono ammessi insediamenti residenziali, turistico o residenziali, turistico
produttivi, produttivi dell'artigianato urbano, dei servizi e le dotazioni minime di standards
dovranno corrispondere a quanto previsto all’art. 12 del Reg. Reg. 7/2010.
3. Nell’ambito di formazione dei Piani attuativi, anche secondo quanto disposto dalle NTA
Parte strutturale, dovranno essere osservati i seguenti parametri urbanistici:
It max: Pari alla volumetria massima esistente, ridotta del 20%;
h max:
Sct
Ru (Su/St)
DF min:
10.00 m
almeno pari a quella esistente
almeno pari a 0,40
ml. 10.00
DC min: ml. 5,00
DS min ml 7,50
Per i casi di insediamenti turistico-residenziali o turistico-produttivi, direzionali o
produttivi, dovranno essere rispettati almeno gli standard e le condizioni previste dal Reg.
Reg. 7/2010
4. I Piani attuativi dovranno altresì soddisfare i seguenti parametri ecologico-ambientali:
Ip: almeno pari a 0,50
Ipa: almeno 1,75 alberature per ogni 100 mq di s.u.c. prevista
Le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggio dovranno essere tutte di tipo permeabile.
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Art. 29 Disciplina della zona CP
1. Alla zona CP, che individuano aree di espansione soggette dal Piano a prescrizioni speciali,
prevalentemente destinate a residenza e da sottoporre a trasformazione edilizia
esclusivamente con Piano Attuativo perequato, la Parte Operativa del PRG conferma quanto
disciplinato dalla Parte Strutturale del Piano.
Sono pertanto confermate le seguenti prescrizioni attuative:
a. la trasformazione urbanistica dell’area può avvenire esclusivamente mediante la
redazione di un unico piano attuativo ovvero attraverso la predisposizione e la
presentazione all’Amministrazione Comunale di un progetto di Piano Attuativo
condiviso da almeno l’ottanta per cento dei proprietari e rappresentativi di almeno il
60% delle aree interessate. In tale ultima circostanza il progetto di Piano Attuativo, per
essere fatto proprio dall’Amministrazione comunale, dovrà contenere tutti gli elementi
che di seguito vengono attribuiti al Piano Attuativo. E’ altresì condizione vincolante
nella costruzione del Piano Attuativo, l’applicazione del criterio perequativo tra tutte le
proprietà ricomprese nell’ambito assoggettato al Piano Attuativo.
b. La capacita' edificativa del comparto CP, e' pari a 0,11mq/mq di superficie territoriale
ed è garantita dall'Amministrazione Comunale a condizione che tra le proprietà
interessate intervenga l'accordo di perequazione attraverso il quale ogni proprietà si
impegna, in proprio e per gli aventi diritto, a:
I) partecipare alle spese necessarie per la trasformazione urbanistica dell'area in quota
proporzionale alla superficie dei suoli posseduti e ricompresi nell'ambito CP;
II) esercitare il diritto edificatorio previsto in via diretta o se ciò non fosse possibile nè
richiesto, si impegna a cedere tutto o parte della sua proprietà a fronte di un
controvalore economico o di un controvalore edilizio o di un controvalore di suolo
edificabile diverso da quello posseduto al fine di attuare le previsioni del Piano
Attuativo e di facilitare le soluzioni urbanistiche da esso previste;
III) i proprietari di immobili edilizi residenziali già esistenti e regolarmente autorizzati
possono optare se entrare a far parte del consorzio di trasformazione o di restarne
fuori. Nel primo caso essi hanno diritto a ritagliare una corte di pertinenza
all'edificio esistente determinato sulla base dell'indice territoriale fissato per la zona
e, per l'eventuale eccedenza dei suoli posseduti, essi rientrano nell'ambito dei diritti
e dei doveri previsti ai n.I) e II). Nel secondo caso essi hanno diritto al
riconoscimento dell'edificato e della relativa corte esistente, da classificare come
verde privato nel piano attuativo, senza diritto di altra edificazione;
IV) ai proprietari di annessi rurali esistenti e regolarmente autorizzati può essere
riconosciuto il diritto di trasformazione degli stessi annessi in residenza qualora la
loro localizzazione e' compatibile con le caratteristiche idrogeologiche dei suoli e
con l'assetto urbanistico e ambientale delle aree. In tale circostanza il Piano
Attuativo riconoscerà ad essi il diritto di trasformazione fissando i paramentri edilizi
ed urbanistici secondo i criteri già enunciati ai n.I) e II). Nel caso invece che dette
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circostanze non ricorrano agli stessi proprietari dovrà essere riconosciuto un
controvalore corrispondente al valore agricolo dei suoli ed al valore di mercato
dell'annesso.
c. Nell'ambito MCP non potranno essere edificati i suoli soggetti ad instabilità
idrogeologica, cosi' come individuati dalla Parte Strutturale del P.R.G. e che saranno
meglio precisati in sede di redazione del Piano Attuativo. Su detti suoli destinati a parco
pubblico urbano, dovranno essere attuati interventi di prevenzione del rischio
idrogeologico come canali di guardia e rimboschimenti; potranno essere realizzate opere
di infrastrutturazione viaria, nella misura strettamente necessaria all'insediamento
previsto, insistendo sulla viabilità esistente e prevedendo tutte le misure di cautela
relative alla stabilizzazione dei suoli e al drenaggio delle acque piovane; non sono
ammesse comunque opere di infrastrutturazione quali acquedotti, condotti fognanti,
canali e pozzi drenanti delle acque di scarico, impianti fissi di irrigazione.
d. Il Piano Attuativo dovrà garantire un'ampia variabilità delle tipologie edilizie
residenziali (ville, villini, edifici a due piani con quattro unita' residenziali, edifici
pluripiano a blocco, a schiera, a corte o in linea) utilizzando i suoli più idonei
all'edificazione e rispettando i valori ambientali, paesaggistici e morfologici presenti
nell'area e nel suo contesto di riferimento.
e. A fronte del diritto di trasformazione edilizia delle aree concesso dall'Amministrazione
Comunale le proprieta' delle stesse aree, con l'accordo di perequazione, oltre a realizzare
le opere di urbanizzazione primarie, si impegnano a: - predisporre il Piano Attuativo seguendo i criteri enunciati nelle presenti norme;
- progettare, realizzare e cedere gratuitamente al Comune un parco naturale urbano di
almeno 20 ettari ricomprendendo in questo i suoli e gli interventi di cui alla lettera c.
nonche' la messa a dimora di almeno 120 piante ad ettaro, di specie autoctona e
dell'altezza minima di m 2,50 e la realizzazione di almeno 1.200 ml di percorsi pedonali
attrezzati con un numero di panchine non inferiore a 30;
- progettare, realizzare e cedere gratuitamente al Comune la nuova viabilità urbana di
collegamento tra la S.P. n. 317 per S. Venanzo e via Lenin, ivi compresa la sistemazione
degli innesti sulle stesse vie con adeguate rotatorie opportunamente arredate con fiori e
arbusti nonché la realizzazione di due marciapiedi di ampiezza non inferiore a m 3.00
ciascuno. Detta strada avrà una larghezza della carreggiata di m 7,50 a due corsie, una
per senso di marcia, e sarà corredata da una banchina di almeno 0,75 m a lato di ogni
corsia e del relativo impianto di pubblica illuminazione;
- progettare, realizzare e cedere gratuitamente al Comune un'area attrezzata a verde
pubblico di almeno 2 ettari, da collocare nelle aree di massimo addensamento edilizio ed
a contatto con gli insediamenti esistenti. Detta area dovrà essere dotata di almeno n. 2
campi gioco per il tennis, n. 4 campi gioco per le bocce, n. 1 campo gioco non strutturato
regolarmente, un edificio destinato a servizi igienici e spogliatoio di non meno di 60 mq
di SUC, n. 1 laghetto artificiale di almeno 750 mq, percorsi pedonali attrezzati con
almeno 20 panchine e per uno sviluppo di almeno 900 m, aree attrezzate a parcheggio
pubblico per almeno 50 posti auto, l'impianto di almeno 300 alberature e di 200 arbusti di
specie autoctona, nonché la sistemazione a verde della superficie non occupata da
percorsi e spazi attrezzati e l'impianto di pubblica illuminazione;
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- la cessione gratuita al Comune di una quota almeno pari al 10% del diritto di edificazione
dell’ambito MCP al fine di soddisfare la domanda sociale di edificazione. I suoli
necessari alla realizzazione di tale volumetria saranno anch'essi ceduti gratuitamente
all'Amministrazione Comunale, opportunamente urbanizzati ed individuati nel Piano
Attuativo tra i suoli a più alta densità di utilizzazione.
f. Il Piano Attuativo dovrà infine:
- salvaguardare le aree boscate esistenti, i corsi d'acqua e la vegetazione, anche isolata di
rilevante valore botanico;
- salvaguardare le aree già edificate garantendo ad esse gli opportuni spazi di pertinenza;
- prevedere aree destinate ad orti urbani al fine di garantire quanti siano interessati allo
svolgimento di questa attività, favorendo così il trasferimento delle volumetrie afferenti gli
stessi suoli opportunamente perequate, nelle aree selezionate per l'edificazione. A tal fine
potranno essere consentite ulteriori volumetrie oltre a quelle derivanti dall'indice di cui alla
lett. b, per annessi rurali a tipologia definitiva (÷50 mc ciascuno), strutturalmente previsti dal
Piano Attuativo utili alla sua attuazione purché nel limite massimo complessivo di mc 1000;
- prevedere un mix di destinazioni d'uso nelle aree a più alta utilizzazione edilizia, garantendo
qui la possibilità di insediare attività commerciali, direzionali e dei servizi pubblici e privati
per non meno del 10% della superficie utile di calpestio per per non più del 30% della stessa
SUC;
- creare percorsi pedonali atti a garantire la sicurezza dei cittadini che si muovono a piedi e/o in
bicicletta e la mobilità senza barriere;
- ridurre gli impatti infrastrutturali, migliorando la viabilità esistente e riducendo al minimo
indispensabile le nuove previsioni, ed evitando strade di attraversamento nelle aree
residenziali;
- l'altezza massima degli edifici varierà da m 6,50 nella zona della collina a m 10,50 nella zona
contigua alle aree già urbanizzate;
- l'attuazione del Piano Attuativo potrà avvenire anche per stralci funzionali o sub-comparti
operativi, sempreché siano preventivamente determinati dal Piano stesso, siano disciplinati
dalla Convenzione e siano comprensivi della quota parte di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;
- il Piano Attuativo dovrà altresì disciplinare con apposite norme e/o elaborati
planovolumetrici, le principali caratteristiche formali dell'insediamento, garantendo
l'uniformità almeno delle tipologie di recinzione, dei materiali di prevalente utilizzazione
(laterizio), della scala cromatica delle tinte, dei principali caratteri compositivi (profili e assi
regolatori e/o compositivi). Nello stesso Piano Attuativo sarà altresì disciplinato: l'uso degli
emungimenti di acque sotterranee limitandolo allo stretto necessario (sarà da preferire un
unico impianto e linea per l'intero ambito per usi ortivi, antincendio e non potabili); il
recupero delle acque piovane mediante la creazione di cisterne individuali e/o collettive; lo
smaltimento di acque reflue in condotte separate; le aree attrezzate per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani (stazioni ecologiche); la quantità e la qualità delle alberature e
degli arbusti da impiantare nell'ambito degli spazi pubblici e di quelli privati; le quote di
suolo che possono essere pavimentate e quelle che devono conservare i caratteri di
permeabilità.
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Art. 30 Disciplina delle zone C Eco
1. Nelle zone C Eco, che individuano gli ambiti di trasformazione ecologicamente sostenibile
prevalentemente destinati alla residenza, dovrà essere rispettata la disciplina prevista nelle
NTA Parte Strutturale;
In particolare dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed ecologici così
come stabiliti nella normativa della Parte Strutturale:
parametri urbanistici
Iut max. 0,25 mq/mq
l'altezza massima (Hmax) delle costruzioni non potra' superare i m 6,50;
la superficie coperta territoriale (Sct) non dovra' essere superiore del 30% della superficie
territoriale (St);
il rapporto di urbanizzazione (Ru = Su/St) dovra' essere pari a 0,20;
la distanza dai confini e da altri fabbricati non dovrá essere inferiore rispettivamente a ml.
5 e ml. 10, mentre la distanza dalle strade dovrá essere di almeno ml.6.50
parametri ecologici
L'indice di permeabilita' (Ip) dovra' essere garantito nel rapporto almeno pari al 30%
della superficie territoriale (St);
l'indice di piantumazione (Ipa) dovra' essere di 1,0/100;
E’ data la possibilita', anche in deroga ai parametri sopra stabiliti, di realizzare autorimesse
collettive completamente interrate a vantaggio della maggiore disponibilita' di suolo libero e
della minimizzazione della rete stradale e degli spazi destinati alla sosta degli autoveicoli.
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Art. 31 Disciplina Delle Aree Tur
1. Le aree TUR, individuate dalla P.S. del P.R.G. sono aree agricole prenotate per lo sviluppo
degli usi urbani prevalentemente residenziali.
2. Le presenti norme si applicano alle zone Tur di superfcie superiore a 5400 mq.
3. Le aree Tur possono essere utilizzate, in tutto o in parte (in questo caso nei limiti e alle
condizioni precisate nei successivi articoli) sia con procedure concorsuali di iniziativa
pubblica (inserimento nella P.O. del PRG) che per iniziativa privata (piano attuativo
convenzionato). In assenza di tali strumenti (P.O. approvato o piano attuativo approvato) le
aree TUR continuano ad essere aree agricole e ad esse si applica la disciplina delle NTA
della P.S. del P.R.G.
4. L’utilizzazione urbanistica di tali aree implica la cessione gratuita alla amministrazione
comunale di almeno un quinto, non soggetto a premialità, della loro superficie e della
relativa capacità insediativa, opportunamente infrastrutturata e fondiariamente definita.
5. In tutte le zone Tur la trasformazione urbanistica è subordinata alla presentazione, con
redazione a carico del richiedente, di adeguati studi di microzonazione sismica tramite
indagini di livello 2 (DGR n. 377 08.06.2010).
6. Gli interventi che si sviluppano a ridosso del centro storico o di altri beni storici e
paesaggistici visibili o percepibili da e verso tali aree, sono soggetti alla verifica di impatto
paesaggistico da parte della CCQAP sulla base di apposita relazione paesaggistica, redatta
ai sensi del DPCM 12/12/2005 ed allegata alla istanza dell’atto abilitativo. La relazione
terrà conto delle prescrizioni contenute nell’art. 30 delle NTA-PS con il fine di tutelare
l’intervisibilità sia da strade di accesso che dai nuclei limitrofi. Sono in ogni caso fatti salvi
dalla presente disposizione i piani attuativi approvati ed i titoli abilitativi la cui istruttoria
sia stata già conclusa prima della pubblicazione sul BUR della presente variante.
7. Nel caso di utilizzazione delle aree TUR nei modi previsti dalle presenti norme, si dovrà
sempre procedere alla verifica di intervisibilità nei modi stabiliti dall’art. 25, c.17.
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Art. 32 Procedure concorsuali di attuazione delle zone Tur
1. Sono procedure concorsuali quelle che, predisposte dall’Amministrazione Comunale, sono
tese a selezionare tra le macroaree Tur individuate dal PRG PS quelle aree ritenute
necessarie a sostenere nuovi processi di sviluppo urbano.
2. Le aree Tur di cui al comma 1 si individuano mediante avviso pubblico, aperto alle
proprietàinteressate, con invito a presentare proposte di utilizzazione urbanistica.
3. L’avviso pubblico conterrà:
le modalità di presentazione delle proposte;
i contenuti minimi della proposta sotto il profilo urbanistico, edilizio,
ambientale, paesaggistico e di infrastrutturazione;
la quota di suolo da cedere gratuitamente al Comune;
gli impegni per la realizzazione di opere pubbliche;
i criteri che l’Amministrazione utilizzerà per valutare le proposte presentate.
4. Sono criteri minimi di selezione delle proposte presentate dai partecipanti all’avviso
pubblico:
La qualità della soluzione urbanistica presentata tenuto conto della morfologia del
luogo e dell’inserimento paesaggistico;
Gli standard urbanistici ed ecologici previsti;
L’entità dell’area ceduta gratuitamente al Comune per soddisfare le esigenze
pubbliche di housing sociale e/o di compensazione ambientale ed urbanistica;
L’accordo di tutte le proprietà coinvolte dalla proposta di piano Attuativo
presentata, con impegno sottoscritto di cessione gratuita delle aree al comune nella
misura proposta.
5. Le proposte selezionate saranno perfezionate con “accordo di pianificazione” pubblico-
privato, necessario per la definitiva approvazione del piano attuativo con l’assunzione degli
impegni che le parti assumono e garantiscono per l’attuazione del piano.
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Art. 33 Procedure volontarie di attuazione delle zone Tur
1. Sono procedure volontarie quelle promosse dalla proprietà delle aree che, in qualsiasi
tempo, propone alla Amministrazione Comunale l’utilizzazione urbanistica delle stesse.
2. La proposta deve:
essere sottoscritta da tutte le proprietà interessate:
individuare catastalmente le aree oggetto della proposta di piano attuativo;
prevedere lo schema di assetto urbanistico (viabilità, aree per verde e parcheggi, aree
edificabili e tipologia degli edifici, destinazioni d’uso, altezze degli edifici e distacchi tra
loro, la viabilità, altri edifici, e i confini (planivolumetrico);
identificare catastalmente i suoli da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale e
le capacità edificative ad essi attribuite;
inquadrare la proposta nel contesto paesaggistico e urbanistico, evidenziando le opere
previste per la migliore integrazione funzionale e formale;
nel caso di utilizzazione di parte dell’area Tur la proposta deve essere corredata da uno
schema di utilizzazione dell’insieme della macroarea Tur di appartenenza atto a
dimostrare la possibilità di un corretto e funzionale sviluppo dell’insediamento
coerentemente con la proposta avanzata, giustificando i criteri seguiti per la
individuazione della parte proposta.
3. La proposta avanzata dalla proprietà sarà oggetto di valutazione da parte
dell’Amministrazione Comunale e costituirà la base “dell’accordo di pianificazione” con il
quale le parti convengono sui contenuti definitivi del piano attuativo, i miglioramenti
ambientali e paesaggistici, le eventuali integrazioni di opere di infrastrutturazione, gli
impegni che le parti assumono e garantiscono per la loro attuazione.
4. L’approvazione del piano attuativo, costituisce l’atto con il quale si conformano i diritti
edificatori nell’area proposta.
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Art. 34 Unità minime di intervento per le zone Tur
1. Le proposte di utilizzazione di parte delle aree TUR possono interessare soltanto ambiti
territoriali non inferiori a mq 5.400. In tal caso, la proposta deve contemplare uno schema
di infrastrutturazione complessivo che garantisca il corretto e funzionale utilizzo delle aree
escluse dalla stessa proposta nel caso di ulteriori sviluppi dell’insediamento.
2. Le proposte di utilizzazione di parte delle aree TUR devono preferibilmente essere
contigue agli insediamenti esistenti e con questi raccordati sia per disegno dell’assetto
urbanistico-edilizio che per continuità del sistema infrastrutturale.
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Art.35 Parametri minimi per la presentazione delle proposte di Piano Attuativo per le
zone Tur
1. Le proposte di utilizzazione della aree TUR possono essere impostate sulla base dei seguenti
parametri minimi:
• unita’ territoriale minima di progettazione urbana superiore a mq 5.400;
• indice territoriale perequato (che vale cioè per tutte le proprietà a prescindere
dalla destinazione d’uso finale delle stesse proprietà), pari a mq 0,20/mq;
• altezza massima delle costruzioni così stabilita:
ml. 10,00 Marsciano Capoluogo;
ml. 6.50 Castiglione della Valle, Cerqueto/Sant’Elena, San Biagio della Valle,
Badiola, San Valentino, Papiano,Compignano,Migliano;
ml. 6,00 Villanova, Olmeto;
• distacchi minimi:
Ds m 10.000/7.50 (per strade di lottizzazione);
Dc m 5,00
Df m 10,00
• dotazioni urbane minime nel rispetto del Reg. reg. 7/2010, comunque non
inferiori ad un quinto della superficie del comparto.
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Art. 36 Parametri minimi di ecologia urbana
1. Per l’attuazione delle zone Tur sono stabiliti i seguenti parametri minimi di ecologia
urbana:
- Aree a verde privato: 10% della superficie fondiaria;
- alberature (esistenti e/o di nuovo impianto): 1/100 mq di SUC;
- vasche di raccolta di acque piovane: 1 per edificio previsto;
- impianto di illuminazione pubblica e privata per esterni alimentato da fotovoltaico;
- isole per raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 1 per ogni ingresso principale agli
edifici.
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Art. 37 Incrementi premiali
1. L’indice territoriale perequato minimo può essere incrementato:
a. per la cessione gratuita di aree all’Amministrazione Comunale maggiore del 20%
della superficie territoriale e fino al 30%
mq/mq 0,01 per ogni punto percentuale di incremento;
b. per la cessione gratuita di aree all’Amministrazione Comunale maggiore del 30%
della superficie territoriale
mq 0,02/mq fino ad un indice massimo di mq 0,40;
c. per la qualità architettonica e paesaggistica della soluzione proposta
fino a mq 0,05/mq;
d. per la integrazione infrastrutturale con il contesto urbano
fino a mq 0,03/mq;
e. per l’adozione di provvedimenti eco-sostenibili (ulteriori rispetto a quelli dovuti per
legge) in materia di consumo di suolo, risparmio energetico, risparmio idrico,
materiali utilizzati,
fino a mq 0,03/mq;
f. per l’accoglimento di diritti edificatori remoti e/o di terzi nell’ambito della proposta,
fino a mq 0,03 mq.
2. Nelle Tur del Capoluogo le premialità relative alle lett. a,b,d,e,f, possono essere
raddoppiate.
3. Le premialità saranno assegnate, in tutto o in parte e fino al valore dell’indice di
utilizzazione massimo previsto dalla parte strutturale del PRG, in sede di accordo di
pianificazione, ove saranno esplicitamente richiamati i provvedimenti e/o le soluzioni che
hanno dato luogo agli incrementi premiali e gli impegni e le garanzie previste per la loro
attuazione.
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CAPO IV
ZONE PRODUTTIVE
Art. 38 Classificazione
1. La parte Operativa del PRG individua, all’interno delle macroaree Tup individuate dal
PRG PS, i comparti conformativi dei diritti edificatori destinati dal Piano ad insediamenti ed
impianti produttivi.
2. Ai sensi del comma 4 dell’art. 38 delle NTA PS, i loro perimetri comprendono le quote
di suolo da destinare agli standards, nonché ad attrezzature e servizi di carattere generale che
possono essere volti anche alla qualificazione dei comparti esistenti contigui, oltre che ad
aree di infrastrutturazione urbanistica ed ambientale.
3. In funzione dello stato di attuazione, delle caratteristiche dei siti, delle destinazioni
d’uso specifiche, la Parte Operativa del PRG articola le zone D nelle seguenti sottozone:
DB DBU che individuano le zone industriali ed artigianali esistenti di
completamento e consolidamento;
DBR Zone prossime agli insediamenti delle frazioni con carattere
prevalentemente artigianale
DBR1 Zone prossime agli insediamenti delle frazioni esistenti di
completamento e consolidamento
DC zone industriali ed artigianali di sviluppo;
DCU (urbane) Zone prossime al capoluogo con carattere prevalentemente
industriale
DCR (rurali) Zone prossime agli insediamenti delle frazioni con carattere
prevalentemente artigianale
DT zone per attività turistico-produttive articolate in:
- DTA turistico-ricettivo di consolidamento;
- DTS turistico-ricettivo di carattere storico;
- DTK campeggi.
DS zone produttive speciali;
DCC zone produttive specializzate delle attività estrattive articolate in:
- DCCC aree delle attività estrattive di nuova previsione;
4. L'Amministrazione Comunale, ai fini di una corretta attuazione delle finalità del P.R.G.,
potrà adottare, in tali zone, piani particolareggiati esecutivi anche a norma di quanto disposto
dall'art. 27 della L. 22.10.71, n. 865 e con le modalità previste dall'art. 27 della L.
05.08.1978, n. 457.
5. In merito alle distanze ed ai parametri di cui ai successivi articoli è ammessa deroga per la
realizzazione di cabine ENEL, Telecom, Sogegas e simili e per la realizzazione di volumi
59
tecnici necessari al corretto funzionamento delle attivitá produttive.
6. Le attività produttive definite ai sensi delle norme vigenti in materia come attività insalubri
di 1^ classe, dovranno essere ubicate alle seguenti distanze minime:
- metri 50 da abitazioni di proprietà o al servizio dell’azienda;
- metri 50 da confini di proprietà;
- metri 300 da abitazioni isolate o al servizio di altra azienda, anche se disabitata;
- metri 500 da centri e nuclei abitati esistenti anche se non classificati come tali dallo
strumento urbanistico generale (misurati dall’abitazione più vicina all’industria
insalubre);
- metri 100 da strade statali, provinciali e comunali esistenti;
- metri 300 da fonti di captazione di acque potabile ad uso pubblico, salvo quanto
disposto in materia dai piani Regionali e Comunali in esecuzione del D.P.R. 24/05/88
n. 236;
- metri 100 da corsi d’acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”.
7. I piani attuativi di nuove zone D dovranno garantire fasce di protezione dalle attività
produttive con criteri di qualità ambientale e paesaggistica.
Art. 39 Disciplina generale, parametri urbanistici ed ecologici per le sottozone DB
1. Le sottozone DB, così come individuate al precedente articolo, sono le parti di territorio
destinate al completamento, consolidamento e miglioramento degli insediamenti produttivi
esistenti sia di tipo industriale che artigianale.
L'attivazione degli interventi potrà avvenire tramite strumento attuativo diretto previa
verifica di funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria.
2. Oltre agli opifici per attività industriali ed artigianali è consentita nelle sottozone DB la
costruzione di laboratori per attività di ricerca e di analisi, per il deposito e lo stoccaggio
merci, ivi compresi i silos e le rimesse di mezzi meccanici, nonché per attività
commerciali; sono altresì ammesse attività espositive di prodotti industriali, uffici e servizi
al personale, quali mense e spogliatoi, abitazione di servizio o custodia, nei limiti di
seguito specificati. E’ inoltre consentita la realizzazione di locali ad uso servizi generali,
quali palestra privata e/o pubblica, per la pratica di attività sportiva agonistica e non.
3. Le attività commerciali ammesse nell’ambito delle sottozone DB, non dovranno avere una
superficie di vendita superiore a 1.500 mq e non potranno superare il 50% della superficie
coperta prevista per ciascun comparto attuativo.
4. Per ogni insediamento produttivo potrà essere prevista una sola abitazione a servizio di
custodia destinata al proprietario o al custode dell’azienda, per una superficie utile coperta
massima di mq 120. Detta unità residenziale di servizio dovrà essere incorporata
nell’edificio principale.
60
5. Gli spazi per l’esposizione dei prodotti lavorati e per gli uffici dell’azienda non potranno
complessivamente superare il 50% della superficie destinata all’attività produttiva. Anche
questi spazi dovranno essere funzionalmente e fisicamente integrati con l’edificio
principale.
6. I locali destinati a servizio per le maestranze quali mensa, sala riunioni, spogliatoi, servizi
igienici, ecc., dovranno essere dimensionati secondo le disposizioni igienico-sanitarie
vigenti
7. La realizzazione degli spazi relativi alla residenza di servizio, agli uffici ed all’esposizione
di prodotti lavorati, dovrà avvenire contestualmente, o dopo, la realizzazione
dell’insediamento produttivo vero e proprio.
8. Nell’ambito dei comparti attuativi delle sottozone DB dovranno essere garantiti almeno
gli standard previsti all’art. 12 del Reg. Reg. 10/2007 ed assolti in sede di attuazione di
Piano Attuativo.
9. Nel caso di interventi diretti, quanto previsto al comma 8 del presente articolo, dovrà essere
garantito nell’ambito della singola unità fondiaria di intervento: in caso contrario sarà
monetizzata o localizzata diversamente la metà degli standard prevista come d’uso
pubblico, anche ai sensi del C.2.
10. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi del precedente comma 8 e nel rispetto del Reg.
Reg. 7/2010, potrà disporre, in sede di rilascio del titolo abilitativo diretto o della
convenzione allegata al Piano Attuativo, l’attuazione degli standard dovuti anche
all’intorno dell’insediamento o la loro “monetizzazione”, al fine di garantire l’attuazione di
migliori soluzioni urbanistiche. Nelle zone DBR non è consentita la “monetizzazione"
degli standard.
11. Qualora l’intervento preveda la realizzazione di una abitazione di custodia, dovrà essere
garantita una superficie per parcheggi aggiuntivi pari ad 1 mq. ogni 3 mq. di superficie
utile coperta destinata all’abitazione. In ogni caso, per il suddetto alloggio dovrà essere
prevista una autorimessa singola all’interno del fabbricato.
12. nelle zone DB sono fissati i seguenti limiti:
- unità fondiaria minima 500 mq; max 2000 mq
- superficie coperta min 25% max 50%
nel caso di accorpamento di due o più unità fondiarie, la nuova entità non potrà superare il
limite di 2000 mq di superficie fondiaria se non attraverso un piano attuativo. Il limite
massimo di 2000 mq dell’unità fondiaria non si applica per le zone DBU e DBR1.
superficie permeabile:
nelle zone DBU
− almeno il 25% della superficie fondiaria;
nelle zone DBR
61
− almeno il 40% della superficie fondiaria, di cui non meno del 25% destinate a verde ed
alberature; queste ultime superfici dovranno essere individuate lungo il perimetro dei lotti
ad eccezione del lato di accesso, ed avere una profondità minima dai confini di m. 2.50.
13. Le recinzioni non dovranno superare l’altezza di m 1,80 dal piano di campagna, dei quali
solo m 1 potrà essere costituito da materiali non trasparenti.
14. Nelle zone DBU l’altezza massima (H max.) delle costruzioni è fissata in m. 9,50.
Nelle zone DBR l’altezza massima (Hmax) delle costruzioni e’ fissata in m 6,50 (dal piano
di campagna "ante operam").Possono essere consentite altezze maggiori nel caso di
comprovate necessità tecniche delle aziende (manufatti tecnici connessi ai processi
produttivi), semprechè non si verifichino interferferenze con importanti visuali
paesaggistiche.
15. La distanza minima delle costruzioni dai confini (Dc) è stabilita in m 6; la distanza minima
tra fabbricati (Df) è stabilita in m 12. Nelle zone DBR è stabilita in m 6 la distanza dai
confini anche delle superfici impermeabili, (salvaguardando comunque la viabilità
d'accesso.)
16. Nelle zone DBU e’ consentito l’accorpamento di due o più unità fondiarie e la costruzione
con muri in comunione tra due unità produttive. In tal caso si dà origine ad una nuova unità
fondiaria per la quale dovranno essere rispettati gli standard ed i parametri già determinati.
17 Nelle costruzioni in zone DB non è consentita, la realizzazione di volumetrie interrate se
non strettamente funzionali ad esigenze tecnico - impiantistiche e per non più del 5% della
superficie coperta.
18 Nelle zone produttive esistenti si dovranno prevedere interventi di inserimento
paesaggistico e di mitigazione degli impatti visivi con l’impianto di fasce arboree o con
gruppi di alberi in forma di boschetti, nel rispetto dell’art. 30 delle NTA P.S.
19 Per le zone DBR1 valgono tutte le prescrizioni per le zone DBU.
Art. 40 Disciplina, parametri urbanistici ed ecologici per le sottozone DC
1. Le sottozone DC si attueranno sulla base di Piani Attuativi, anche per stralci funzionali
comprendenti aree da destinare a verde, parcheggi, viabilità e servizi, che costituiscono
l’insieme degli spazi pubblici o d’uso pubblico e dei servizi afferenti a ciascun comparto
attuativo. Sara' ammesso anche il rilascio di permessi di costruire diretti nelle zone
provviste delle principali opere di urbanizzazione primaria con impegno opportunamente
garantito dei proprietari di provvedere al completamento delle stesse a loro cura e spesa.
Le destinazioni del Piano parte operativa sono indicative e dovranno essere rispettate
sostanzialmente e non formalmente, nella redazione del piano Attuativo. La capacità
edificativa attribuita alla zone DC, dovrà quindi intendersi come capacità edificativa
territoriale attribuita cioè a tutte le aree ricomprese nel comparto di attuazione, instaurando
con ciò il principio di perequazione, che dovrà informare i rapporti interni al comparto
62
stesso.
2. L’assetto urbanistico delle aree DC deve tendere a salvaguardare i casali ed i tracciati viari
preesistenti, i sistemi arborei ed i corsi d’acqua esistenti. L’insieme di questi elementi dovrà
connotare la qualità dell’ambiente produttivo di nuovo impianto. I Piani Attuativi
preciseranno i limiti fondiari di pertinenza di detti beni e disporranno le condizioni per la
loro salvaguardia, uso e manutenzione, tenendo conto delle norme stabilite dal PRG per le
singole sottozone e prescrivendo specifiche condizioni da trascrivere nelle convenzioni ad
essi allegate, se di iniziativa privata o nelle concessioni convenzionate se ad attuazione
diretta.
3. Nell’ambito di formazione del Piano attuativo per le sottozone DCU dovranno essere
rispettati i seguenti parametri urbanistici:
Rct max. 50%
H max. m. 9,50 fatte salve deroghe per soli manufatti tecnici connessi ai
processi produttivi purchè tali manufatti non siano assemblati in
batterie che restituiscano nel loro insieme ingombro e aspetto di
fabbricato e semèpre che non si verifichino interferenze con
importanti visuali paesaggistiche: dette interferenze dovranno
comunque essere oggetto di valutazione da parte della Commissione
per la Qualità Architettonica e i paesaggio integrata da esperto in
materia paesaggistico-ambientale.
Dc min. m 6.00
Df min. m 12.00
Ds min. come da allineamenti stabiliti dal P.A. e comunque non inferiore a m
7.50.
4. Nell’ambito di formazione del Piano Attuativo delle sottozone DCR dovranno essere
rispettati i seguenti parametri:
H max m 6.50 fatte salve deroghe per soli manufatti tecnici connessi ai
processi produttivi purchè tali manufatti non siano assemblati in
batterie che restituiscano nel loro insieme ingombro e aspetto di
fabbricato e semèpre che non si verifichino interferenze con
importanti visuali paesaggistiche: dette interferenze dovranno
comunque essere oggetto di valutazione da parte della Commissione
per la Qualità Architettonica e i paesaggio integrata da esperto in
materia paesaggistico-ambientale.
Dc min. m 6.00 (anche per le superfici impermeabili)
Df min. m 12.00
Ds min. come da allineamenti stabiliti dal P.A. e comunque non
inferiore a m 7.50
5. I parametri ecologici di ogni ambito di Piano attuativo sono fissati nei seguenti limiti
minimi:
Ipa 0,75 alberi ogni 100 mq di costruzione previsto
63
Ip pari almeno al 40%, queste superfici dovranno essere individuate lungo il
perimetro dei lotti ad eccezione del lato di accesso ed avere una profondità minima dai
confini pari a ml.2.50.
Quanto il piano attuativo riterra’ opportuno per il corretto inserimento ambientale-
paesaggistico dei nuovi insediamenti.
6. Per tutti gli interventi oggetto di piano attuativo approvato prima della approvazione
definitiva della variante alla parte strutturale (17.10.2011) continuano ad applicarsi i
parametri previsti dal piano attuativo medesimo
7. Il carico edilizio di comparto, determinato dalla superficie massima coperta consentita
divisa per la superficie territoriale del comparto, dà origine all’indice di copertura perequato
che dovrà essere seguito nel caso di attuazione delle previsioni di Piano mediante iniziativa
privata convenzionata o mista.
8. Qualora l'accordo tra le proprietà interessate dal piano non sia raggiungibile mediante
l'applicazione del criterio perquativo, l’Amministrazione Comunale interverrà adottando il
Piano Attuativo ai sensi dell’art. 27 della L 865/71 e seguendo gli stessi criteri.
9. Le tipologie degli insediamenti produttivi dovranno essere uniformate nell’ambito di
ciascun comparto attuativo, sia per dimensioni che per materiali e colori impiegati. Il Piano
Attuativo fisserà pertanto tutte le condizioni indispensabili a garantire l’uniformità richiesta
e la qualità formale dei nuovi insediamenti.
10. Nella partitura delle aree destinate agli insediamenti produttivi, l’unità minima fondiaria di
intervento è stabilita in mq 2.000 nelle zone DCU mentre nelle zone DCR la superficie
fondiaria minima e’ pari a 500 mq e quella max e pari a 2.000 mq.
L’Amministrazione Comunale potrà definire, nell'ambito del programma di utilizzazione ed
in virtù della tipologia della domanda di insediamentI, anche comparti unitari con unità
fondiaria minima diversa.
11. Nella stessa unità fondiaria di intervento, in un’unica struttura insediativa, potranno essere
ospitate anche due o più attività produttive. Nelle zone DCR, tale possibilita’ non da diritto
alla deroga della massima superficie coperta gia’ stabilita di mq 1000 su una superficie max
fondiaria di mq 2000.
9. Ogni insediamento produttivo dovrà rispettare le norme di igiene e quelle antinquinamento
vigenti in materia. In particolare dovrà essere garantito che il rilascio di acque reflue, di fumi e
di rumori emessi dalla sorgente attività produttiva non apporti una riduzione delle qualità
ambientali preesistenti. E’ comunque vietato, nell’ambito della sottozona DC, l’insediamento di
attività produttive classificate come di rilevante rischio industriale.
10. Le destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone DC sono solo quelle di attività per la
produzione di beni e servizi organizzate secondo modelli industriali e/o artigianali e di alta
specializzazione. Sono altresì consentite:
la costruzione di laboratori per attività di ricerca e di analisi, per il deposito e lo
stoccaggio merci, ivi compresi i silos e le rimesse di mezzi meccanici, nonché per
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attività commerciali ad esclusione di quelle alimentari; sono altresì ammesse attività
espositive di prodotti industriali, uffici e servizi al personale, quali mense e spogliatoi,
abitazione di servizio o custodia, nei limiti di seguito specificati.
la realizzazione, per ogni insediamento produttivo, di una sola abitazione a servizio di
custodia destinata al proprietario o al custode dell’azienda, per una superficie utile
coperta massima di mq 120. Detta unità residenziale di servizio dovrà essere incorporata
nell’edificio principale;
l’istallazione di spazi per l’esposizione dei prodotti lavorati e per gli uffici dell’azienda
che non potranno complessivamente superare il 50% della superficie destinata all’attività
produttiva. Anche questi spazi dovranno essere funzionalmente e fisicamente integrati
con l’edificio principale;
la costruzione di locali destinati a servizio per le maestranze quali mensa, sala riunioni,
spogliatoi, servizi igienici, ecc., che dovranno essere dimensionati secondo le
disposizioni igienico-sanitarie vigenti. La realizzazione degli spazi relativi alla residenza
di servizio, agli uffici ed all’esposizione di prodotti lavorati, dovrà avvenire
contestualmente, o dopo, la realizzazione dell’insediamento produttivo vero e proprio.
11. Le attività commerciali ammesse non dovranno mai superare i 1.500 mq di superficie di
vendita, e comunque non potranno superare il 50% della superficie coperta prevista per
ciascuna unita' produttiva;
12. Nell’ambito dei Piani o dei comparti attuativi dovranno essere garantiti almeno gli standard
previsti dall’art. 12 del Reg. Reg. 7/2010 ed assolti in sede di attuazione delle previsioni di
Piano.
13. Qualora l’intervento preveda la realizzazione di una abitazione di custodia, dovrà essere
garantita una superficie per parcheggi aggiuntivi pari ad 1 mq ogni 3 mq. di superficie utile
coperta destinati all’abitazione. In ogni caso, per i suddetti alloggi dovrà essere prevista una
autorimessa singola all’interno del fabbricato.
14. Le recinzioni non dovranno superare l’altezza di m 1,80 dal piano di campagna, dei quali
solo m 1 potrà essere costituito da materiali non trasparenti.
15. Nelle costruzioni in zone DCR non è consentita, la realizzazione di volumetrie interrate se
non strettamente funzionali ad esigenze tecnico - impiantistiche e per non più del 5% della
superficie coperta
16. Nelle zone DCR non è consentita la “monetizzazione" degli standard.
17. Nelle nuove zone produttive gli interventi dovranno essere sottoposti a verifica di impatto
visivo con il paesaggio storicizzato mediante presentazione della relazione paesaggistica, di
cui al DPCM 12.12.2005, e valutazione della CCQAP.
18. Nelle nuove zone produttive dovrà essere verificato se la previsione di “filari di progetto”
siano sufficienti a mitigare-compensare eventuali impatti sul paesaggio, ricorrendo se del
65
caso all’impianto di quinte arboree più consistenti quali boschetti o fasce alberate e
cespugliate con disegno irregolare e da collegare tra loro e/o con altre esistenti in modo da
formare corridoi ecologici per la conservazione della biodiversità, per il paesaggio, per la
percezione del tessuto storico-architettonico.
19. Nelle sottozone DTS gli interventi di realizzazione di strutture ricreative quali in particolare
piscine o campi sportivi, non devono interferire visivamente ne con specifici beni di
riferimento ne con altri beni visibili dal sito di intervento. I singoli progetti devono essere
corredati dalla relazione paesaggistica (DPCM 12.122005), valutata dalla CCQAP.
66
Art. 41 Disciplina, parametri urbanistici ed ecologici delle sottozone DT
1. Le sottozone DT, così come classificate al precedente art. 38, sono designate quali aree
specificatamente destinate per le attività ricettive intese quali attività dirette alla produzione
di servizi per l'ospitalità.
2. Nell’ambito delle sottozone DT dovranno essere garantiti almeno gli standard previsti
dall’art. 12 del Reg. Reg. 7/2010 ed assolti in sede di attuazione degli interventi previsti. Il
50% di detti spazi dovrà essere pubblico.
Le quantità richieste di aree a verde e parcheggi dovranno essere garantite nell’ambito della
singola unità fondiaria di intervento: in caso contrario potrà essere monetizzato o localizzato
diversamente lo standard previsto.
L’Amministrazione Comunale, avvalendosi di quanto suddetto e del Reg. Reg. 7/2010, potrà
disporre in sede di rilascio della concessione edilizia l’attuazione degli standards dovuti
anche all’intorno dell’insediamento o la loro “monetizzazione”, al fine di garantire
l’attuazione di migliori soluzioni urbanistiche.
3. Le presenti norme disciplinano con modalità diverse le sottozone DT, in relazione alle
caratteristiche produttive ed alle condizioni urbanistiche e ambientali nelle quali le stesse
attività sono localizzate o localizzabili; in funzione dei diversi parametri d’uso le classi
delle sottozone DT, così come individuate al precedente articolo, sono disciplinate secondo
le indicazioni dei commi seguenti.
4. Sottozone DTA:
Nella classe DTA sono compresi i comparti di strutture turistico-ricettive che, esistenti,
sono soggette ad interventi di completamento o miglioramento. Tali interventi si
attuano mediante concessione edilizia da rilasciare sulla base di un progetto unitario
che preveda anche la sistemazione delle aree libere dell'intero comparto.
Nei comparti attuativi classificati DTA sono ammesse destinazioni d’uso residenziali e
direzionali nella misura massima del 20% e commerciali nella misura massima del
15% della Suc.
Gli interventi di ampliamento, miglioramento e di sistemazione delle aree esterne
dovranno rispettare i parametri urbanistici ed ecologici di seguito riportati, nonché
soddisfare gli standards di comparto di cui all’art. 12 del Reg. Reg. 7/2010.
Iuf max 0,83mq/mq DC min 6.00 m
Rcf max 30% DF min 12.00 m
H max 9,50 DS min 10.00
Ip min 25% Ipa min 1,5
Nelle strutture ricettive e' ammessa la realizzazione di attrezzature complementari quali
67
campi da gioco, piscine, ed eventuali servizi ad esse relativi, sempreche' previsti nel
progetto unitario di comparto e nel rispetto dei parametri urbanistici ed ecologici.
Le aree scoperte all'interno dell'unita' fondiaria dovranno essere sempre
convenientemente sistemate e piantumate e la loro progettazione dovrà essere parte
integrante del progetto attuativo;
Il rilascio del titolo abilitativo convenzionato per l’intero comparto è subordinato alla
istituzione di un vincolo registrato e trascritto di durata ventennale, che impedisca il
frazionamento delle strutture alberghiere in unita' immobiliari autonome e la modifica
di destinazione d'uso;
5. Sottozone DTS
La classe DTS identifica i comparti destinati dal piano a strutture turistico-ricettive da
realizzare su immobili di valore storico e ambientale.
Sugli immobili compresi in detti comparti sono ammessi interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
"leggera" d1, da intendersi nelle definizioni di cui all'art. 7 delle presenti NTA. Tali
interventi si attueranno con titolo abilitativo diretto con progetti predisposti per l'intero
comparto e nel rispetto degli standard fissati dal Reg. Reg. 7/2010. La convenzione
annessa alla concessione regolera' modi, tempi e forme dell'attuazione degli interventi e
della dotazione di standard.
Sono altresi' ammessi gli interventi per la realizzazione di attrezzature ricreative e
sportive a corredo degli impianti di ospitalita' sempreche' gli stessi interventi siano
previsti nel progetto unitario di comparto e nel rispetto dei parametri urbanistici
richiestici. I parametri ecologici devono essere garantiti per ogni ambito di intervento
almeno nelle seguenti misure:
Ip max: almeno pari al 60%
Ipa min: 1,5 alberi per ogni 100 mq di Suc
Nel caso di contrasto tra i parametri sopra esposti ed i valori storico-paesaggistici degli
immobili in oggetto prevalgono i limiti storico-paesaggistici.
6. Sottozone DS
Nelle zone DS è consentito il mantenimento dell’attività esistente con possibilità di
aumento della superficie coperta esistente una tantum con riferimento alla data di
approvazione del PRG 2001 per un massimo del 100% e altezza massima non
superiore a quella attuale. Per tutti gli altri parametri valgono le prescrizioni relative
alle zone DB.
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Art. 42 Disciplina delle sottozone DCC
1. Le sottozone DCC, così come classificate al precedente art. 38, sono le aree destinate ad
attività estrattive, suddivise in aree di completamento (DCCB) e di nuova previsione
(DCCC).
2. Secondo quanto stabilito nell’art. 48 delle NTA della Parte strutturale nelle sottozone
DCCB gli interventi dovranno essere realizzati ai sensi della L.R. 3 gennaio 2000 n. 2 e
s.m. ei. e del R.R. 24 maggio 2000, n. 4. E s. m.e i.
3. Per le sottozone DCCC individuate dal piano parte operativa dovranno essere predisposti i
piani attuativi di coltivazione, e di riambientamento, opportunamente convenzionati e
garantiti nei limiti e modi fissati dalla L.R. 3 gennaio 2000 n. 2 e dal R.R. 24 maggio 2000,
n. 4.
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CAPO V
ZONE PER SERVIZI E AREE DI RISPETTO
Art. 43 Classificazione e disciplina delle zone per servizi
1. Le zone F, che la Parte Strutturale ha ricompresso parte nelle macroaree delle infrastrutture
e dei servizi (Ci, Ri Tri) e parte nelle macroaree a destinazione residenziale (Cur, Rur),
costituiscono le aree che concorrono all’organizzazione degli spazi pubblici, nonché alla
qualità urbana ed ambientale del territorio comunale, delimitano gli ambiti delle attrezzature
o dei servizi pubblici e d’uso pubblico.
2. In alternativa alle procedure di esproprio l’acquisizione pubblica di aree classificate come
zone F potrà avvenire anche attraverso l’applicazione di principi perequativi e compensativi
definiti mediante processi di concertazione e partecipazione. In tal caso, la cessione al
patrimonio pubblico delle aree classificate F dal PRG potrà dare origine a diritti edificatori,
riconosciuti al cedente, commisurati al valore di mercato delle stesse aree, da utilizzare
anche in altri ambiti del Piano.
3. La cessione gratuita al patrimonio pubblico di cui al comma 2 dovrà essere oggetto di
apposita convenzione (e relativo atto d’obbligo) nella quale dovranno essere stabilite ed
individuate le aree nelle quali ricollocare i diritti edificatori maturati in seno all’accordo. La
convenzione potrà prevedere anche il ricorso a premialità edificatorie non superiori al 15%
dei diritti maturati e commisurati al valore di mercato delle aree cedute.
4. Le zone individuate in cartografia con il simbolo “F”
costituiscono gli standard urbanistici di interesse generale di cui all’art. 10 del Reg. Reg.
7/2010 e sono articolate, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 57 delle NTA
PS, secondo la seguente classificazione:
SOTTOZONA DESTINAZIONE
AREE DI INTERESSE GENERALE:
FA Attrezzature per attività' ricreative e dei servizi culturali del tipo
Biblioteca, Pinacoteca, Musei, Teatri, Cinema, Circoli culturali, ecc. FD Attrezzature per attività' dei servizi alla produzione del tipo, centri
elaborazione dati, mostre, fiere, mercati, sportelli bancari e doganali,
mense, sedi sindacali, magazzini, depositi di materiali, piazzali anche
coperti ecc. FDP
Attrezzature espositive – convegnistiche – museali e di laboratorio e
ricerca applicata... FG Attrezzature per attività' dei servizi generali del tipo sedi di, centri
direzionali, centri di vita associata, sedi sociali, sedi amministrative,
centri e scuole per corsi di formazione al lavoro, ecc. FH Attrezzature per attività' dei servizi sanitari e assistenziali del tipo
ospedale, poliambulatori, distretti sanitari, centri di riabilitazione,
70
ecc. FI Attrezzature dei servizi didattici del tipo: asilo nido, scuola materna,
scuola elementare, scuola media superiore, scuole speciali, distretto
scolastico, convitti e mense, ecc. FM Attrezzature per i servizi della mobilita' del tipo stazioni ferroviarie e
scalo merci, autostazioni, autoparchi, ricoveri e officine di mezzi
pubblici, aree di servizio stradali, distributori, ecc. FP Parcheggi pubblici o d’uso pubblico
FPC Aree attrezzate ad esclusivo servizio della protezione civile. FR Attrezzature per attività' dei servizi religiosi e per il culto del tipo
chiese, conventi, monasteri, centri per ritiro spirituale, sedi
ecclesiastiche. FT Attrezzature per attività' dei servizi eco-tecnologici del tipo:
discariche di rifiuti, impianti di depurazione, impianti di acquedotti,
gasdotti, elettrodotti, ecostazioni, magazzini comunali, ecc. FV
Attrezzature dei servizi veterinari: tipo centri assistenza, protezione e
ricovero degli animali, luoghi di sepoltura. FZ Attrezzature cimiteriali e campo di inumazione. FB Attrezzature per attività dei servizi socio-assistenziali del tipo: case
protette, case albergo per anziani, centri di accoglienza, comunità
terapeutiche, ecc. FB1
Attrezzature per attività dei servizi socio-assistenziali del tipo: case
protette, case albergo per anziani, centri di accoglienza, comunità
terapeutiche, appartamenti edilizia residenziale pubblica per anziani
ecc. ... FC
Attrezzature per attività dei servizi commerciali del tipo: centri
commerciali, insediamenti commerciali, centri di vendita al
dettaglio, ecc. ... FS Attrezzature dei servizi sportivi connotate da superfici
prevalentemente coperte del tipo: palestra, palazzetto dello sport,
bocciodromo, ecc. AREE A VERDE:
FVS Attrezzature sportive organizzate su spazi prevalentemente aperti
quali: campi da gioco, ippodromo, crossodromo, tiro al piattello, ecc. FVA Attrezzature per i servizi ricreativi e del tempo libero all’aperto del
tipo: giardini pubblici, spazi verdi attrezzati anche per il gioco di
bambini, viali, aree verdi di arredo urbano, ecc. FVP Aree attrezzate a parco di pubblico interesse FVT Aree attrezzate a parco territoriale – In dette aree è consentita anche
la realizzazione di parchi privati a titolo precario fino alla eventuale
realizzazione del parco pubblico.
5. Le zone individuate in cartografia con il simbolo “f” costituiscono gli standard urbanistici
residenziali di cui all’art. 11 del Reg. reg. 7/2010 che nel caso specifico del Piano di
Marsciano includono spazi pubblici attrezzati a verde di quartiere (fva); ed a verde sportivo
71
(fvs).
6. Le aree a parcheggio individuate sempre con il simbolo “P”, quando sono comprese nei
perimetri dei piani attuativi fanno parte degli standard di interesse residenziale, in tutti gli
altri casi sono conteggiati negli standard di interesse generale. Nelle aree
contrassegnate in cartografia con il simbolo “P” è ammessa la realizzazione di spazi verdi
quali aiuole e viali alberati, parcheggi pluripiano e relativi servizi nonché interventi edilizi
relativi esclusivamente alla realizzazione di locali pubblici necessari per la razionale
utilizzazione degli spazi di sosta e per i servizi ai cittadini. Tali edifici in ogni caso non
dovranno avere una Suc superiore a quella riveniente dall’utilizzazione di 0,06 mq/mq.
7. Ogni zona “f” concorre invece alla definizione dei comparti funzionali di attuazione delle
diverse zone di trasformazione previste dal Piano ed a soddisfare gli standard residenziali di
cui all’art. 11 del Reg. reg. 7/2010.
8. Gli standard urbanistici relativi agli insediamenti commerciali, direzionali, debbono essere
realizzati contestualmente agli insediamenti secondo le modalità e quantità previste agli artt.
12 e 13 del Reg. Reg. 7/2010.
Gli edifici esistenti all'interno delle zone FVT potranno mantenere la loro destinazione
attuale sino all'approvazione del piano attuativo. Su di essi sono ammessi gli interventi
previsti dalla LR 11/2005 per le zone rurali nonche' la possibilita' di coltivazione
temporanea di cave.
9. Gli ambiti delle zone F si attueranno mediante piani o progetti attuativi di iniziativa pubblica
o privata convenzionata.
Nella redazione di detti piani o progetti attuativi, particolare cura andrà posta nella
sistemazione degli spazi di connessione fra l'attrezzatura ed il sistema urbano circostante
(accessi, parcheggi, fronti stradali, percorsi pedonali e ciclabili, alberature, ecc.). Essi
dovranno altresì risolvere ed eliminare ogni barriera architettonica con soluzioni tali da
garantire la più' ampia e comoda accessibilità' alle attrezzature, agli impianti ed ai servizi
erogati.
72
Art. 44 Parametri urbanistici ed ecologici per le zone F
1. Nelle zone F dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed ecologici:
Parametri urbanistici Parametri ecologici NOTE Sottozona
It max
mq/mq
H max
M
Sct min.
mq/mq
Ip max
mq/mq
Ipa min
n/100mq
FA 0,83 12,50 0,40 0,60 0,5
FA1 0,007 6 0,40 0,60 0,5
FD 0,66 12,50 0,30 0,40 1,5
FG 0,83 12,50 0,40 0,60 0,5
FH 1 15,50 0,50 0,60 1
FI 0,5 12,00 0,30 0,40 1,5
FM n.l. n.l. 0,50 0,50 1,5 (1)
FP n.l. 6,50 0,025 0,40 2
FPC 0,16 6,50 0,10 0,30 0,5
FR 0,83 15,50 0,40 0,60 1
FT 0,33 12,50 0,30 0,30 2,5
FV 0,25 4,50 0,30 0,15 2
FZ - - - 0,25 2,5
FB 0,33 9,50 0,30 0,20 1,5
FB1 0,5 12,50 0,30 0,20 1,5
FC 0,5 9,50 0,40 0,40 2
FS 0,66 n.l. 0,50 0,50 1
FVS 0,33 10,00 0,10 0,90 2
FVA 0,016 10,00 0,10 0,10 2,5
FVP - - - - - (2)
FVT - - - - - (2)
F….r Sottozone F esterne all’ambito urbano (parametri di cui al comma 2)
FM1 - - - - - Area destinata
all’atterraggio
di ultraleggeri
(1) Nessun limite (n.l.). Gli interventi dovranno essere ricondotti nei limiti strettamente
necessari alla funzionalità degli impianti previsti
(2) Sono ammessi solo interventi di recupero
Parametri da rispettare per le nuove costruzioni:
Distanza dai confini ml. 5;
Distanza tra fabbricati ml. 10;
Distanza dalle strade ml. 6 – dalle norme in materia di distanze dalle strade è possibile
derogare per la realizzazione di cabine ENEl, Telecom, Sogegas e simili.
2. Le sottozone di cui alla tabella del comma 1 caratterizzate da acronimo r individuano le aree F
esterne all’ambito urbano e ricadenti all’interno delle macroaree RI del PRG PS. In dette
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aree trovano luogo destinazioni infrastrutturali tecnologiche e di servizi esistenti di interesse
territoriale. Detti ambiti sono attuati direttamente mediante piani e/o progetti esecutivi nel
rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed ecologici:
− It max. 0,16 mq/mq (0,5 mc/mq);
− H max 5,5 m;
− Rcf max 25%;
− DS min: in funzione della tipologia di viabilità e comunque non <10 m.
− DC min.: m. 10,00
− DF min.: m. 20,00.
− Ip min.: 30% della Sf
− Iat min.: 1 albero di specie autoctona per ogni 100 mq di Sf.
74
Art. 45 Disciplina delle aree del Parco Urbano del Fiume Nestore
1. La Parte Strutturale del PRG individua con attributo Cf l’ambito strategico di intervento
dedicato alla creazione del parco urbano del fiume Nestore da realizzare attraverso
prevalenti azioni di conservazione e valorizzazione rinviando qualsiasi vincolo fondiario e
qualsiasi limitazione a Piani unitari a valenza paesistica o progetti di bonifica e risanamento
che costituiscono gli strumenti attuativi di detta zona.
La Parte Operativa del PRG, nell’assunzione degli obiettivi e vincoli stabiliti dalla PS:
• sviluppa in termini regolativi, sotto forma di approfondimento di quanto stabilito nella
PS, l’assetto complessivo della macroarea Cf al fine di definire, in termini
programmatici e progettuali d’insieme, il ruolo funzionale attribuito all’ambito
strategico dalla PS e di individuare un Quadro Preliminare di interventi unitari la cui
realizzazione, anche con progetti e tempistiche autonome, contribuisca all’ottenimento
degli obiettivi prefissati per l’intero contesto fluviale;
• stabilisce regole attuative che prevedono il ricorso a contratti/convezioni pubblico-
privato al fine di garantire la fattibilità delle azioni di valorizzazione e risanamento del
Parco Fluviale attraverso l’applicazione di principi compensativi e premialità
edificatorie condizionate;
• articola, attraverso il Quadro Preliminare, l’ambito strategico Cf in funzione delle
priorità di intervento in materia di rischio idraulico, delle prevalenti caratteristiche
ambientali ed insediative, degli obiettivi prefissati e individua le seguenti sottozone,
definendone caratteristiche e ruoli (Tav. 1f, in scala 1.5000):
FVTn Aree del Parco Naturale
FVTp Poli di sviluppo del Parco Naturale
FVTu Aree del Parco Urbano;
FVTRn° Aree a rischio idraulico individuate dal P.A.I. nelle quali sono
necessari interventi di messa in sicurezza degli argini;
FVTi Aree utilizzabili per la concentrazione dei servizi al Parco a
seguito dell’attuazione di interventi di bonifica e messa in
sicurezza idraulica
FVTa Aree del Parco Agricolo
• stabilisce modalità di intervento e criteri di attuazione cui attenersi nella redazione dei
singoli progetti attuativi del Quadro Preliminare condizionando la conformazione di
qualsiasi diritto edificatorio previsto nelle singole sottozone a due sostanziali vincoli:
a. l’approvazione e l’attuazione di singoli interventi sono subordinate alla
realizzazione di uno studio idraulico esteso a tutta l’asta fluviale;
b. i singoli interventi possono essere approvati ed attuati solo successivamente alla
messa in sicurezza degli argini fluviali interessati nel rispetto delle linee guida del
75
Quadro Preliminare e con estensioni e modalità stabilite dallo studio idraulico di
cui al punto a).
2. Le presenti NTA assolvono, conseguentemente al comma 1, le NTA della Parte Strutturale
con particolare riferimento agli indirizzi, limiti e criteri attuativi contenuti nell’art. 34 delle
NTA PS;
3. Salvo la diversa disciplina stabilita dalle presenti NTA limitatamente agli interventi di
recupero e riqualificazione ambientale che prevedono il ricorso a premialità edificatorie,
nelle singole sottozone di cui al comma 1 interne al Quadro Preliminare:
• si applicano i parametri urbanistico-edilizi ed ecologici stabiliti per le zone FVT;
• agli edifici esistenti destinati a residenza o costituiti da annessi di carattere rurale si
applica la disciplina per le zone agricole di cui alla L.R.11/05.
4. Con il Quadro Preliminare la parte operativa individua le aree FVTn poste in riva destra e
sinistra del Nestore e a monte all’abitato che presentano importanti e prevalenti caratteri di
naturalità costituiti dal fiume e suoi affluenti, da aree boscate di margine e da casali rurali di
prossimità in un equilibrio paesaggistico da conservare.
In dette aree gli interventi dovranno favorire azioni di:
• Risanamento delle sponde;
• Risanamento delle acque attraverso controllo e/o bonifica di scarichi di qualsiasi
origine;
• Valorizzazione degli argini con la creazione di percorsi ciclo-pedonali di carattere
naturalistico (non attrezzati);
L’ambito strettamente fluviale dovrà essere libero da manufatti e/o opere di qualsivoglia
natura anche a carattere provvisorio o non ancorate al suolo, in esso dovrà essere garantita
la manutenzione della vegetazione di sponda nonchè essere rimosso qualsiasi elemento che
possa costituire sbarramento e ostacolo allo scorrimento delle acque.
Il Quadro Preliminare individua con acronimo FVTp i fabbricati rurali e loro pertinenze
che, posti in prossimità del fiume, possono essere utilizzati per le attività connesse alla
valorizzazione naturalistica e fungere da Poli di Sviluppo del Parco Naturale ove
concentrare prevalentemente attività ricettive e turistico-ricreative (agriturismi, foresterie,
servizi di noleggio biciclette, maneggi e similari).
Gli interventi di valorizzazione funzionale dell’area e dei fabbricati dovranno essere
conformati agli equilibri edilizi e paesaggistici esistenti, prevedere l’uso di materiali della
tradizione costruttiva locale, adottare tecnologie energetiche innovative e allo stesso tempo
compatibili con i valori storico-naturalistici e paesaggistici del contesto.
Nell’ambito del Quadro Preliminare la Parte Operativa prevede per le aree FVTn le seguenti
premialità in aggiunta ai limiti edificatori di cui alla LR 11/2005 :
a. nuovi interventi con indice di utilizzazione urbanistico pari a 0,15 mq/mq di SUC
esistente per ogni 50,00 € di investimento in opere che il proponente si impegna,
76
tramite apposita convenzione con Amministrazione Comunale, a realizzare per il
recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la manutenzione delle aree del Parco
fluviale incluse nel Quadro Preliminare sino ad una SUC premiale massima di 300mq.
b. nuovi interventi con indice e modalità di cui al punto a. ed una SUC premiale max. di
300 mq. per ogni Polo di Sviluppo individuato dal Quadro Preliminare; le altezze dei
nuovi insediamenti non potranno superare l’altezza massima esistente.
5. Il Quadro Preliminare individua con acronimo FVTu le aree del Parco fluviale intercluse
nel sistema insediativo, sia di tipo urbano che produttivo, e che sono sottoposte a potenziali
fenomeni di esondazione (rischio idraulico variabile con zone classificate dal P.A.I. da R1 a
R3).
Nelle aree FVTu, conseguentemente al loro assetto e caratterizzazione, gli interventi
dovranno favorire azioni volte a:
• risanamento e/o costruzione di argini fluviali mirati alla messa in sicurezza
idraulica degli insediamenti urbani e produttivi (zone FVTRn°);
• attribuzione di ruoli funzionali al servizio non solo del fiume e della sua
riqualificazione, ma anche degli insediamenti di prossimità; le aree cui è
attribuita tale funzione sono identificate con acronimo FVTi
La Parte Operativa, attraverso il Quadro Preliminare, definisce in sponda destra e sinistra un
preliminare tracciato dell’argine fluviale la cui estensione deve garantire sia ambiti naturali
di espansione del fiume che ambiti la cui messa in sicurezza possa offrire opportunità per
realizzare nuovi insediamenti e nuove attrezzature a completamento degli impianti esistenti
di prossimità e nuove infrastrutture al servizio delle aree urbane e dello stesso Parco Fluviale
(parcheggi e similari).
Il tracciato preliminare degli argini definito dal Quadro Preliminare dovrà essere sottoposto
a verifica e dimensionamento sulla base di un approfondito studio idraulico condiviso con
l’Autorità di Bacino e le competenti Autorità locali: le conseguenti determinazioni per la
messa in sicurezza degli insediamenti e l’approvazione di un tracciato dell’argine condiviso
costituiranno variante all’individuazione operata dal Quadro Preliminare.
All’interno del tracciato approvato potranno essere realizzati, in funzione delle diverse aree,
i seguenti interventi:
a. nelle aree destinate ad ambiti naturali di espansione del fiume e confinati dai nuovi
argini, realizzazione di soli percorsi pedonali a carattere naturalistico e sistemazioni a
verde che non pregiudichino il regolare deflusso delle acque anche nei casi di piena;
b. realizzazione dei nuovi argini con funzione di barriera naturale alle potenziali
inondazioni e percorsi ciclo-pedonali lungo fiume opportunamente alberati anche ai fini
paesaggistici;
Lo studio idraulico dovrà:
• definire in termini tecnici la dimensione e la localizzazione degli argini di
protezione idraulica degli insediamenti e delle aree potenzialmente utilizzabili;
• stabilire i limiti di fattibilità dei singoli comparti attuativi dimostrando che la
loro realizzazione non pregiudica la sicurezza degli ambiti posti a monte e a
valle degli stessi;
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6. Il Quadro Preliminare individua con acronimo FVTa le aree del Parco fluviale
caratterizzate da una forte integrazione con il sistema delle aree agricole-produttive alle
quali è demandato il compito di riqualificare ecologicamente e paesaggisticamente il
sistema produttivo agrario interessato.
Nelle zone FVTa, il Quadro Preliminare prevede:
a. interventi puntuali mirati alla realizzazione di nuovi argini posti a delimitazione delle aree
di potenziale e naturale espansione fluviale e realizzati a protezione degli insediamenti
esistenti (a carattere sparso ) limitatamente alle aree individuate in prossimità della S.P. di
raccordo con la E45.
b. interventi di manutenzione delle opere a verde lungo il corso del fiume e di ampliamento
delle aree a verde arborato-arbustivo posto lungo il fiume, necessarie al rafforzamento dei
corridoi ecologici esistenti e alla conservazione delle relative biodiversità;
c. la realizzazione di percorsi pedonali lungo fiume, a carattere naturalistico (non attrezzati),
atti a garantire la fruibilità delle aree senza pregiudizio della naturalità dei luoghi;
d. interventi di risanamento igienico delle sponde e di eliminazione di qualsiasi sversamento
sulle acque sia di origine urbana che agricola.
7. Limitatamente all’area FVS relativa al Tennis club esistente ricadente all’interno dell’ambito
strategico del Parco Urbano del Fiume Nestore, sono ammessi i seguenti interventi:
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Ampliamenti, con i seguenti parametri:
S.u.c. max pari al 30% della Suc esistente;
H. max. ml. 6,50
R.c. non superiore ai parametri di zona Ip 0,90 mq/mq
Ipa 2/50 mq. di Suc
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Art. 46 Installazione impianti radiolettrici di telefonia mobile
1. Gli impianti radioelettrici di telefonia mobile e di trasmissione dati nel territorio del Comune
di Marsciano possono essere ubicati esclusivamente nelle aree appositamente previste nel
relativo piano comunale.
Art. 47 Zone per la protezione civile
1. Ogni classe di sottozona F o f contraddistinta con l’asterisco è destinata a svolgere anche
funzioni di protezione civile e dovrà essere appositamente infrastrutturata al fine di garantire
almeno:
la facile accessibilità e la collocazione di moduli abitativi o provvisori;
la solidità del sottosuolo ancorchè permeabile;
la dotazione di allacci alla rete dell’acquedotto pubblico, alla rete fognante e a quella
elettrica.
In dette zone si applica la disciplina di cui all’art. 59 della Parte Strutturale del PRG.
Art. 48 Disciplina delle infrastrutture viarie e dei parcheggi
1. Le infrastrutture viarie del territorio comunale, dovranno sempre garantire:
la continuità dei collegamenti e l’accessibilità degli insediamenti;
il miglioramento dei livelli di sicurezza e di servizio;
una progettazione mirata ad una razionale collocazione di aree di sosta e parcheggio;
una corretta organizzazione e progettazione delle vie pedonali e ciclabili intese non solo
come alternativa all’uso di veicoli a motore, ma come elementi costitutivi della qualità
urbana;
una progettazione che preveda provvedimenti atti a limitare fenomeni di inquinamento e
impatto ambientale al fine di un corretto inserimento nel contesto urbanistico-
ambientale;
la riqualificazione della viabilità di interesse storico-archeologico e della viabilità
minore così come previsto nelle NTA-parte strutturale.
2. Per quanto riguarda la viabilità esistente negli ambiti sottoposti a conservazione e quella
prevista dal Piano negli ambiti sottoposti ad interventi di completamento o di
trasformazione, dovrà applicarsi la seguente disciplina:
AMBITI DELLA CONSERVAZIONE: considerato che trattasi prevalentemente di aree
caratterizzate dalla presenza di agglomerati edilizi di antica formazione soggetti a
specifica tutela gli interventi di miglioramento e di adeguamento delle sedi viarie
esistenti sono soggetti alla formazione di specifici piani di recupero;
AMBITI DEL CONSOLIDAMENTO E DEL COMPLETAMENTO: in tali ambiti, date
le caratteristiche tipologiche e costruttive delle sedi viarie esistenti e dell’assetto
dell’edificato, dovranno essere previste opere di ristrutturazione viaria, di rettifica e di
ampliamento delle stesse sedi, nel rispetto delle presenti NTA, al fine di conseguire la
massima funzionalità e completezza delle reti viarie. Tali obiettivi potranno altresì essere
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conseguiti anche mediante idonei provvedimenti di disciplina dei sensi di circolazione,
di creazione di sensi unici, di isole pedonali e di aree a traffico limitato;
AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE : in tali ambiti, prevalentemente destinati ad
interventi di trasformazione rilevante, dovranno essere applicate tutte le prescrizioni
relative alle infrastrutture viarie di cui al presente Capo.
3. Le norme di cui ai precedenti commi assumono valore di riferimento e di prescrizione. In
caso di contrasto fra il rispetto delle presenti norme tecniche ed i vincoli ambientali, saranno
consentite modifiche e correzioni delle caratteristiche tecniche della viabilità, previa
adozione di opportuni accorgimenti nella soluzione di problemi inerenti la sicurezza
stradale.
4. I progetti delle nuove infrastrutture viarie e quelli di adeguamento e rifunzionalizzazione
dovranno sempre avere contenuti e valore anche paesaggistico-ambientale.
5. Ai fini di una corretta utilizzazione della rete viaria e di una funzionale distribuzione dei
carichi di traffico, nonche' per il perseguimento di obiettivi di ecologia urbana,
l'Amministrazione Comunale adotterà' anche attraverso atti amministrativi, provvedimenti
per la regolazione della circolazione e della mobilita' mediante l'istituzione di sensi unici, di
isole pedonali e/o di vie a traffico limitato; per la limitazione forte della velocità massima
consentita nelle aree residenziali;
6. I progetti di infrastrutture viarie di cui al presente articolo dovranno garantire la piu' ampia e
sicura accessibilita' e circolazione delle persone ponendo particolare attenzione alle esigenze
di anziani, bambini e portatori di handicap, rimuovendo ogni barriera architettonica sia di
tipo fisico che sensoriale.
7. Gli spazi destinati a parcheggio dovranno prevedere che il posto auto sia almeno delle
dimensioni di ml 2,50 x 5,50.Nella realizzazione dei parcheggi pubblici o d'uso pubblico,
per ogni 50 posti macchina e/o frazione di 50, dovrà essere predisposto almeno un
parcheggio dalle caratteristiche planimetriche di almeno ml 3,50 x m 5,50, da riservare ai
portatori di handicap: in questo caso la rispondente sede viaria dovrà avere una larghezza
minima di m 5,50 se ad un solo senso di marcia e di m 6,50 se a doppio senso. Nella
progettazione di tali parcheggi dovranno essere garantiti spazi per la sosta di cicli e motocicli
nella misura almeno del 5% della superficie destinata ai posti auto previsti;
8. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, collocate presso gli edifici pubblici o privati
dovranno essere predisposti ed individuati parcheggi per biciclette nella misura del 10%
della superficie impegnata dai posti auto, riservando comunque a parcheggio di biciclette e
motocicli almeno la superficie di un posto auto.
9. Le aree destinate a parcheggio dovranno essere alberate con alberature autoctone ed idonee
alla natura dei suoli interessati: di tale idoneità dovrà essere dato esplicito conto in sede di
progetto esecutivo mediante apposita relazione agronomica. Saranno da preferire specie non
resinose. Le alberature di grosso fusto e di specie autoctona esistenti nell’area di sedime del
parcheggio, dovranno di norma essere conservate. L’eventuale rimozione o abbattimento
delle stesse dovrà essere opportunamente motivata e documentata. La densità delle
alberature non dovrà essere inferiore a 3 alberi d'alto fusto per ogni 100 mq di superficie di
parcheggio. Le pavimentazioni di tali zone dovranno essere, di norma, di tipo permeabile,
utilizzando pavimentazioni verdi o altra pavimentazione che garantisca la permeabilità del
suolo. Nelle aree poste in prossimità di corsi d’acqua tale prescrizione si applica in via
obbligatoria.
80
Art. 49 Indicazioni per la realizzazione di vie pedonali e ciclabili
1. Le piste ciclabili saranno realizzate in sede propria con pavimentazione in colori
contrastanti con la pavimentazione dei marciapiedi e della sede veicolare.
2. Agli ingressi della pista ciclabile sarà apposta segnaletica verticale e orizzontale con il
simbolo della bicicletta stilizzata.
3. Per impedire l'accesso e la sosta dei veicoli a motore in corrispondenza dei percorsi
pedonali ciclabili, saranno collocate colonnine di dissuasione in numero opportuno.
4. Nel senso longitudinale la pista avrà una protezione verso la sede veicolare realizzata con
elementi orizzontali (isola spartitraffico di almeno 70 cm. di larghezza con eventuale
sistemazione a verde), oppure con elementi verticali che potranno essere continui (guardrail
in acciaio o in calcestruzzo, in legno o con siepi) o discontinui (colonnine antiauto, fioriere,
etc.). La soluzione sarà prescelta in funzione della disponibilità' di spazio e del migliore
inserimento ambientale.
5. Il lato verso il marciapiedi non necessita di particolare protezione. Il limite della pista
ciclabile sarà segnalato con un cordolo di diverso materiale e allo stesso livello.
6. I materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste ciclabili saranno quelli comunemente
usati nelle costruzioni stradali. Per la pavimentazione sono particolarmente idonei i
conglomerati bituminosi colorati (rosso, verde, etc.). La tecnologia della posa in opera sara'
simile a quella usata per i marciapiedi. I cordoli di delimitazione della pista ciclabile
saranno in pietra naturale o artificiale, fondati e rinfiancati con calcestruzzo magro. Gli
elementi di protezione verso la corsia veicolare e tutti gli altri elementi di segnaletica e
arredo saranno reperiti sul mercato e posati in opera secondo le indicazioni del fornitore.
Art. 50 Indicazioni per la conservazione e realizzazione degli impianti arborei
1. E’ fatto obbligo conservare i filari alberati che per valenza floristica concorrono alla
caratterizzazione paesaggistica e storico-paesaggistica dei suoli siano essi posti in tratti
urbani che extraurbani e, qualora necessario, il provvedere al loro reintegro, nonché alla
messa a dimora di nuove alberature, secondo la tipologia e le specie presenti.
2. I nuovi impianti arborei dovranno essere realizzati con specie scelte tra quelle autoctone,
di norma tematici per specie impiantata e saranno oggetto di attuazione dei vari comparti
attuativi previsti dal Piano e dalle convenzioni allegate.
3. I viali alberati rappresentano un elemento connotativo dell'abitato e pertanto dovranno
essere sempre tutelati e diffusi nei nuovi spazi urbani.
4. Nelle aree dei viali, oltre alle alberature e nel rispetto di queste, potranno essere realizzati
percorsi pedonali e ciclabili, nonché alloggiate le attrezzature per la sosta dei passanti. Le
stesse aree dovranno essere precluse alla circolazione di mezzi meccanizzati (auto, moto,
ecc.) e alle attrezzature pubblicitarie se non collocate in specifici spazi ad esse destinati e
81
tali da non ostruire visibilità e libertà di circolazione pedonale.
5. Gli accessi carrabili interferenti con i viali, ancorché ammessi, non dovranno precostituire
in alcun modo barriera architettonica ai percorsi pedonali che dovranno essere sempre
privilegiati.
6. Negli ambiti di aree industriali è auspicato l’impianto di nuovi filari alberati in fregio ai
limiti fondiari di ogni insediamento al fine di creare setti di vegetazione arborea
ortogonali tra loro, tali da minimizzare gli impatti paesaggistici dovuti alla presenza di
grandi volumi e superfici coperte.
Art. 51 Delle barriere architettoniche
1. Per quanto già non esplicitamente prescritto dalle presenti norme e dalla specifica normativa
di merito, in sede di attuazione delle previsioni di P.R.G., i singoli interventi sia pubblici che
privati dovranno tener conto della più ampia e sicura accessibilità e circolazione delle
persone ponendo particolare attenzione alle esigenze di anziani, di bambini e di
diversamente abili.
2. La Commissione Edilizia ed i competenti uffici comunali valuteranno in sede di
approvazione degli interventi la corrispondenza con il principio di cui sopra.
Saranno da favorire, incentivare, sostenere e promuovere, da parte dell'Amministrazione
Comunale tutte quelle soluzioni tecniche e ambientali atte a risolvere o ad attenuare le
situazioni di disparità tra i cittadini nell'accesso alla città ed ai suoi servizi.
Art. 52 Disciplina delle Aree di rispetto
1. La parte operativa del PRG individua il complesso di aree da assoggettare a specifiche
condizioni di rispetto relativamente al sistema infrastrutturale e dei servizi siano essi privati,
privati di uso pubblico o pubblici, degli spazi aperti privati che assumono carattere
consolidato all’interno del tessuto urbano, a spazi che fungono da filtri ecologici ed
ambientali con il compito di instaurare i necessari equilibri urbanistici e ambientali
all’interno o all’intorno dei centri abitati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la parte operativa del PRG identifica le seguenti aree di rispetto:
- Aree di verde privato VPR
- Aree di rispetto ambientale e paesistico VRa
- Aree di rispetto ecologico VRe
- Aree di rispetto infrastrutturale VRi
- Aree boscate interne alle aree urbane VBu
- Zone di rispetto cimiteriale (perimetrazione)
3. Nelle aree di rispetto di cui al comma 1 valgono le seguenti norme:
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Aree di verde privato VPR
a. Con il simbolo VPR il PRG individua aree verdi di pertinenza delle residenze private
sostanzialmente esistenti e appartenenti ad un sistema consolidato di spazi aperti
urbani.
b. Nel caso in cui le aree VPR ricadono in tessuti storici (AVPR) si applicano le norme di
cui al comma 3 dell’art. 13 delle presenti NTA.
Se inserite nel restante tessuto residenziale sarà comunque necessario rispettare le
seguenti prescrizioni:
• sono vietate le piantumazioni di specie alloctone che, in caso di ristrutturazione
dell’area, andranno abbattute, salvo comprovato pregio storico-naturalistico, e
sostituite con specie arboree autoctone come alberi da frutto e simili. E’
ammessa la piantumazione di cespugli fioriti di qualunque specie;
• sono ammessi pergolati costituiti da strutture lignee o in ferro prive di copertura
ed ornate da specie rampicanti autoctone (vite, glicine, edera...), mentre sono
vietati gazebo, ombrelloni, tende in materiale plastico ed elementi simili;
• le recinzioni potranno essere realizzate in pietra locale o mattoni faccia a vista,
muratura intonacata o c.a. faccia vista;
• le superfici pavimentate non potranno superare il 20% dell’area scoperta e
comunque occupare non più di mq. 30. Sono preferibili pavimentazioni di tipo
semipermeabile. Le nuove pavimentazioni dovranno essere preferibilmente
realizzate in laterizio e/o ciottoli di fiume, pietre naturali.
c. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione nonché quelli previsti dalla LR 11/2005 e s.m.i.;
d. Sono altresì ammesse modifiche alle destinazioni d’uso, con destinazioni anche
diverse (quali attività ricettive di tipo extralberghiero, alberghi etc.) da quelle
originarie, semprechè sia sostanzialmente garantito il mantenimento delle
caratteristiche architettonico-compositive degli edifici esistenti e delle relative
pertinenze.
e. Nell’ambito di specifici progetti di qualificazione urbana, potranno essere ammessi
interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con un incremento massimo della
volumetria esistente pari al 30% ed essere concesse trasformazioni delle destinazioni
d’uso sempre che:
- gli interventi siano finalizzati al miglioramento ambientale e garantiscano
l’innalzamento del livello di sicurezza;
- siano preservati e sviluppati i sistemi vegetali esistenti;
- sia reperito un numero congruo di parcheggi in relazione al tipo di trasformazione
proposta;
- sia sviluppato un organico ed unitario progetto architettonico;
- sia sottoscritta l’apposita convenzione per l’eventuale realizzazione delle opere di
urbanizzazione a carico delle proprietà.
83
f. Nei casi di cui alla lettera e) dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici
ed ecologici:
Dc ml. 5.00;
Ipa 1.5/mc;
Ip 30%;
Altezza max. non superiore a quella massima esistente tra gli edifici oggetto di
intervento.
g. Le recinzioni nelle aree di verde privato “VPR” ricadenti in fascia B e in zona R3 del
P.A.I. non potranno essere in muratura ma “trasparenti” nei confronti del deflusso
delle acque.
Aree di rispetto infrastrutturale VRi
a. Nelle aree di rispetto infrastrutturale relative alla viabilità esistente e’ vietata qualsiasi
costruzione e qualsiasi attività non conforme al vigente Codice della Strada. Negli edifici e
manufatti esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, in vista di comprovati interessi di carattere
generale, autorizzare in dette zone la costruzione di impianti precari di servizio al traffico,
quali officine, stazioni di servizio, centri di intervento, pronto soccorso e simili.
L’autorizzazione di cui sopra è sottoposta all’autorizzazione dell’ente gestore qualora si
tratti di viabilità afferenti ad amministrazioni diverse da quella comunale.
Nei casi autorizzati con le modalità di cui alla presente lettera a) dovranno essere
rispettati i seguenti parametri urbanistici:
- h. max non superiore a ml. 5,50
b. Nelle zone di rispetto stradale sono ammesse le coltivazioni di terreni e l’impianto delle
relative attrezzature, con l’esclusione di edifici di abitazioni di coloni, di magazzini, silos,
depositi, capannoni di allevamenti e simili. La forestazione di dette zone, dovrá essere
autorizzata volta per volta dall’Autoritá Comunale nonché dall’Amm.ne cui compete la
gestione delle strade medesime.
c. Il perimetro delle aree di rispetto infrastrutturale relative alla viabilità di progetto identificata
dal PRG PS, continua ad avere nella Parte Operativa del PRG valore di fascia di salvaguardia
all’interno della quale, in attesa dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera, è vietata
qualsiasi attività edilizia, fatti salvi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
manufatti eventualmente esistenti. Con l’approvazione del progetto definitivo
dell’infrastruttura il perimetro individuato nella Parte Operativa del PRG assumerà la sua
conformazione definitiva e definirà in termini fondiari le aree da sottoporre ad esproprio o, in
alternativa, ad accordi compensativi tra l’Amministrazione Comunale e le proprietà coinvolte.
d. Nell’area di rispetto del depuratore di Olmeto sono vietate le nuove costruzioni residenziali.
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E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, sentita la USL, autorizzare la ristrutturazione e
ampliamento degli edifici esistenti valutando adeguatamente la distanza dell’edificio
dall’impianto e gli eventuali cambi di destinazione d’uso.
e. Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti NTA si applica l’art. 58 delle NTA
PS.
Aree di rispetto ambientale e paesistico VRa
a. Nelle aree VRa sono vietate nuove costruzioni e l’abbattimento del patrimonio arboreo
esistente. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare gli interventi previsti dalla
LR 11/2005 e s.m.i. semprechè siano rispettati i valori paesaggistico-ambientali oggetto di
tutela.
b. E’ ammessa la realizzazione di piscine nella pertinenza di edifici esistenti. E’ altresì consentita
la ristrutturazione urbanistica delle stalle esistenti con cambio di destinazione d’uso in
residenziale, commerciale, artigianale per attività non rumorose né moleste, ricettivo-
alberghiero semprechè siano rispettati i criteri di tutela e miglioramento dei valori
paesaggistico-ambientali e si preveda, nell’ambito del Piano Attuativo, la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria a cura e spese del concessionario.
Aree di rispetto ecologico VRe
a. Le aree VRe sono assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta. Sono ammesse
esclusivamente le opere di ingegneria volte alla regimazione delle acque e al risanamento
idraulico;
b. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalla LR 11/2005 e s.m.i.;
Aree boscate interne alle aree urbane VBu
Dette aree assumono all’interno del PRG P.O. valore paesaggistico ambientale e alle stesse si applica
pertanto la disciplina delle aree boscate di cui alle NTA PS.
Zone di rispetto cimiteriale
a. Nelle zone di rispetto cimiteriale, individuate in cartografia con il perimetro del vincolo, e’
vietata qualsiasi costruzione ad eccezione dell’ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti
da eseguirsi da parte dell’Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme di polizia
mortuaria vigenti.
b. Alle zone di rispetto cimiteriali si applica la disciplina prevista all’art. 61 delle NTA PS.
Fasce di rispetto dei corsi d’acqua
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E’ interdetta qualsiasi attività edilizia nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua come di seguito
definite:
• In zona urbana ml. 30;
• In zona extraurbana ml. 100 (acque pubbliche);
• In zona estraurbana ml. 10 (fossi demaniali).
52bis - DISCIPLINA DELLE ZONE VR – VILLAGGI RURALI
1. Gli ambiti VR precisano gli ambiti di consolidamento di parte del sistema insediativo
rurale al fine di far evolvere tali ambiti verso forme strutturate di “villaggio rurale” così
come individuati dalla parte strutturale (MRE). Il Piano trasferisce con ciò dall’edilizia
all’urbanistica il meccanismo di evoluzione della casa rurale umbra, in un territorio
caratterizzato da valori culturali economici e sociali, fortemente ancorati alla evoluzione
degli assetti agricoli.
2. Negli ambiti VR e’ possibile riordinare e sviluppare l’insediamento rurale attraverso Piani
Attuativi finalizzati al soddisfacimento dei fondamentali standard a verde attrezzato ed a
parcheggi di cui al regolamento Regionale 2/2015; al migliore inserimento ambientale e
paesaggistico; al recupero dei caratteri formali e tipologici dell’edilizia rurale; alla
mitigazione degli impatti provocati dagli attuali insediamenti, mediante opportune
piantumazioni di alberature autoctone ed adeguati interventi sui materiali, sui colori, sulle
tipologie adottate; al conseguimento di opportuni mix di destinazioni d’uso: residenziali,
artigianali, turistico-ricettive.
3. Nella redazione del Piano Attuativo, dovranno essere particolarmente considerate le
preesistenze di valore storico e ambientale al fine della loro valorizzazione.
4. Nella predisposizione del Piano Attuativo, redatto in conformità alla L.R. 1/2015
dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
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- H max: pari a quella esistente e comunque non superiore a 6,5 m;
- DS min: come prevista all’art. 58 delle NTA/PS;
- DC min: e DF min: dovranno tener conto degli allineamenti esistenti con il solo vincolo
della distanza minima di m. 10 tra le facciate dei fabbricati prospicienti e comunque nel
rispetto del Regolamento Regionale 2/2015;
- Ip min: secondo le disposizioni della R.R. 2/2015;
- Iat min: 1,5 alberi di specie autoctona per ogni 100 mc di nuova edificazione.
5. Il piano attuativo dovrà altresì prevedere e strutturare le parti di suolo destinate agli usi
ortivi e quelle destinate a verde attrezzato ed a parcheggio; individuare le alberature
esistenti e quelle di progetto precisandone la specie e la dimensione; specificare le
caratteristiche costruttive, le tecnologie adottate ed i colori previsti per i nuovi manufatti
ivi comprese eventuali opere di recinzione, nonché l’insieme di interventi previsti sugli
edifici preesistenti e le modalità con le quali si prevede di assolvere alle finalità di cui ai
precedenti commi 2 e 3.
6. Negli ambiti VR il PRG promuove la valorizzazione delle vocazioni turistiche e ricettive
di cui alla L.R. 18 del 27/12/2006 e smi.
7. Nel caso in cui la formazione del Piano Attuativo Unitario per ogni ambito VR risulti di
complessa fattibilità, l’Amministrazione Comunale potrà consentire anche interventi
diretti sulla base di uno schema urbanistico funzionale per l’intero ambito che, presentato
dagli interessati anche singoli, sempre sotto forma di piano attuativo da comunicare alle
altre proprietà, evidenzi:
- le difficoltà e le complessità di un piano unitario;
- la funzionalità dell’intervento proposto sotto il profilo architettonico, urbanistico e
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paesaggistico;
- il rispetto delle finalità di cui ai precedenti commi;
- l’impegno ha progettare e realizzare le eventuali opere di infrastrutturazione necessarie a
sostenere l’intervento proposto.
A tale fine le capacità edificative assolute stabilite nel comma 4, prima colonna, possono essere
trasformate in capacità edificative fondiarie mediante la divisione di quei valori con la
superficie fondiaria dell’intero ambito VR considerato.
Negli edifici esistenti sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di restauro, di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di ampliamento previsti
dalla Legge Regionale 1/2015, a condizione che rimangano validi i presupposti della Legge
stessa.
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 Validità delle prescrizioni geologiche
1. Lo studio geologico ed idrogeologico del territorio comunale e' parte integrante e cogente
del P.R.G. e le norme geologiche in esso contenute sono parte integrante delle presenti
norme.
2. In caso di contrasto fra le previsioni della Parte Operativa e le disposizioni ed i vincoli
scaturenti dallo studio geologico, prevalgono sempre le limitazioni più restrittive e quindi
più cautelative.
3. Nelle zone individuate come A,B,C, D del PRG ricompresse nelle esondabili come
normate dal PAI sono consentiti gli interventi previsti dal PRG nel rispetto delle limitazioni
e vincoli imposti dalle NTA del P.A.I. e della DGR 447 del 28.04.2008.
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Art. 54 Delle aree in contrasto con le previsioni di PRG
1. Nelle aree utilizzate in modo diverso da quello previsto dal P.R.G.- Parte operativa è
consentita la permanenza delle attività esistenti sino all'attuazione degli interventi previsti. In
dette aree non saranno ammesse installazioni di manufatti di alcun tipo ed a qualsiasi uso
destinati, nonché interventi diversi da quelli previsti dal P.R.G – Parte operativa.
Art. 55 Degli edifici in contrasto con le destinazioni di zona.
1. Per gli edifici in contrasto con le destinazioni di zona previste dal P.R.G. è consentito il
permanere delle destinazioni d'uso in atto all'adozione del P.R.G. sino all'attuazione delle
previsioni in esso contenute.
2. In tali edifici sono consentiti i soli interventi di ordinaria manutenzione.
3. Per gli edifici produttivi potrà essere consentito l’adeguamento tecnologico in applicazione
a leggi di tutela della salute e dell’igiene e in ogni caso la possibilità di adeguare gli impianti
di trattamento dei reflui.
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Art. 56 Varianti conseguenti all’emanazione di nuove leggi e/o regolamenti
1. In caso di emanazione di nuove leggi e/o di regolamenti le cui disposizioni siano
incompatibili, in tutto o in parte con le presenti norme, l’autorità' comunale delibererà le
conseguenti variazioni alle presenti N.T.A. ed alla cartografia del P.R.G. Parte strutturale.
2. In attesa della deliberazione anzidetta l'Amministrazione comunale potrà autorizzare gli
interventi previsti dal P.R.G. – parte operativa fermo restando il rispetto delle nuove
disposizioni di leggi e/o regolamenti dal momento della rispettiva entrata in vigore.
Art. 57 Validità della norma più restrittiva
1. In caso di contrasto fra norme vigenti disciplinanti l'attuazione delle previsioni del P.R.G.
si applicherà sempre la norma più restrittiva.
2. In caso di contrasto fra delimitazioni fondiarie riferite ad ambiti indicati sia nella
cartografia in scala 1:10.000 (PARTE STRUTTURALE) che in quella in scala 1:2.000
(PARTE OPERATIVA) vale la delimitazione fatta nella scala di maggior dettaglio.
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CAPO II
NORME TRANSITORIE
Art. 58 Misure di salvaguardia
1. Fino all'approvazione delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione, per le zone non
interessate da varianti di tipo normativo (limiti, vincoli, classificazioni) e per le quali è stata
quindi riconfermata la zonizzazione e la disciplina già vigente, continua ad applicarsi la
stessa disciplina.
2. In tutti gli altri casi vengono applicate invece le disposizioni di cui alla L. 2/11/1952 n° 1902
(misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) e successive
modifiche e/o integrazioni.
Art. 59 Costruzioni iniziate
1. Le concessioni edilizie rilasciate dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione del
P.R.G. P.O. e delle presenti norme, conservano la loro validità anche se in contrasto con lo
stesso P.R.G. e con le presenti norme, semprechè i lavori autorizzati siano stati iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; decorso tale termine e
riscontrato il contrasto eventuale con le norme adottate si verifica la decadenza d’ufficio.