PROVINCIA DI PERUGIA - Marsciano

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COMUNE DI MARSCIANO PROVINCIA DI PERUGIA COMMITTENTE PROGETTISTA AREA URBANISTICA PROGETTO PIANO REGOLATORE GENERALE PARTE OPERATIVA ELABORATO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART.31 DELLA L.R. 1/2015 APPROVATA DEFINITIVAMENTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 02.02.2019, E SUCCESSIVAMENTE INTEGRATA CON PRESA D'ATTO DEL PARERE DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.P.R. 380/2001 E DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. SULLE OSSERVAZIONI ACCOLTE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 16.07.2019 DATA LUGLIO 2019

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COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

COMMITTENTE

PROGETTISTA

AREA URBANISTICA

PROGETTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

PARTE OPERATIVA

ELABORATO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VARIANTE AI SENSI DELL'ART.31 DELLA L.R. 1/2015

APPROVATA DEFINITIVAMENTE CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

DEL 02.02.2019, E SUCCESSIVAMENTE INTEGRATA

CON PRESA D'ATTO DEL PARERE DI CUI ALL'ART. 89

DEL D.P.R. 380/2001 E DELLA VERIFICA DI

ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. SULLE OSSERVAZIONI

ACCOLTE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE N. 42 DEL 16.07.2019

DATA

LUGLIO 2019

Comune di Marsciano

Piano Regolatore Generale – Parte Operativa

Norme Tecniche di Attuazione

1

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Finalità delle norme e campo di applicazione

1. Le presenti norme costituiscono, assieme agli elaborati grafici del PRG-PARTE

OPERATIVA, lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale specifica la Parte

Strutturale del piano e disciplina le previsioni urbanistiche e le trasformazioni del territorio

nelle modalità, forme e limiti in essa contenuti e da eseguirsi in un periodo di tempo

limitato. Sono strumento di programmazione e progettazione dello sviluppo armonico delle

trasformazioni, di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali, paesaggistiche,

storico culturali ed economiche presenti nel territorio; sono finalizzate a garantire, inoltre,

un ordinato sviluppo edilizio ed una elevata qualità della vita degli insediamenti.

2. Le presenti norme si esplicano in applicazione delle indicazioni, modalità, criteri e limiti

prescrittivi delle NTA del PRG Parte Strutturale le quali, in caso di contrasto, sono da

intendersi prevalenti.

3. Le presenti norme disciplinano, in conformità con il PRG Parte Strutturale e nel rispetto

della LR 11/2005 e s.m.i., le previsioni per il governo del territorio afferenti alla Parte

Operativa del PRG. Esse non si applicano pertanto al sistema dei vincoli e valori statutari

del territorio direttamente disciplinati dalle NTA della Parte Strutturale del Piano come di

seguito richiamati:

ambiti individuati in termini fondiari negli elaborati prescrittivi del PRG PS ed afferenti al

Macrosistema dei vincoli e dei limiti all’utilizzazione di beni e risorse di cui al Titolo II;

ambiti sottoposti a norme idrauliche e idrogeologiche di cui al Titolo V;

ambiti soggetti alle disposizioni in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico,

luminoso di cui al Titolo VI delle NTA PS;

ambiti appartenenti allo spazio rurale disciplinati al Titolo II delle NTA PS qualora

sottoposti a vincoli di carattere sovraordinato e aree agricole sottoposte alle previsioni del

PRG PS (Azioni strategiche per lo sviluppo dello spazio rurale ) disciplinate al Titolo III

Capo III delle NTA PS.

4. Le presenti norme assorbono i contenuti di cui all’ Art. 9, Capo III, Titolo I delle NTA PS in

materia di Parametri urbanistico-edilizi, ecologici e relative definizioni.

5. Le istanze di recupero edilizio, di trasformazione e/o di cambio d’uso per realizzare residenze,

servizi turistici, servizi direzionali e commerciali, dovranno verificare e documentare la

distanza minima di m 600 da insediamenti zootecnici esistenti di consistenza superiore a quelle

definite ai sensi dell’art. 93, c.2 della LR 1/2015. Da tale obbligo sono esclusi gli interventi di

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ricettività rurale disciplinati dall’articolo 88 della LR 21.1.2015 n. 1.

6. I fabbricati ricadenti in zona agricola, i cui lavori sulla base di regolare concessione sono

stati iniziati alla data di entrata in vigore della LR 31/1997 e non siano stati terminati, possono

essere completati ai fini abitativi realizzando un volume massimo complessivo di mc 600. Sono

fatti salvi i più restrittivi vincoli.

Art. 2 Elaborati del PRG – PARTE OPERATIVA

1. Il PRG – Parte operativa è costituito dai seguenti elementi:

− Relazione illustrativa;

− Norme Tecniche di Attuazione

− Elaborati cartografici in scala 1:2.000 riguardanti gli insediamenti del territorio

comunale e precisamente :

Tav. n Località

1a-1b-1c-1d-1e Marsciano capoluogo

1f Parco urbano del Nestore - scala 1:5000

2 Migliano - Compignano-Morcella-Badiola

3 Cerqueto

4 Sant’Elena Depuratore di Olmeto-Fontanelli

5 Papiano – Papiano Stazione

6 Olmeto – San Valentino - Castello delle Forme

7 Villanova – San Valentino Nord- Pieve Caina-

Sant’Apollinare- Monte Vibiano- Monte Lagello

8 Castiglione della Valle - Monticelli

9 San Biagio della Valle

10 Spina

11 Mercatello Vallicelle

3

Art. 3 Contenuti e finalità

1. Ai sensi dell’art. 4 della LR 11/05 e s.m.i., in applicazione del PRG Parte Strutturale, la

Parte operativa del PRG :

costituisce strumento di attuazione delle strategie e degli obiettivi stabiliti dal PRG

Parte Strutturale per il governo del territorio;

delimita e specifica singole zone o sottozone, all’interno delle macroaree e degli

ambiti individuati nella parte strutturale, dettandone norme d’uso e modalità di

attuazione;

individua le aree conformative dei diritti edificatori nel rispetto delle azioni strategiche

del PRG PS;

individua e disciplina gli interventi relativi alle azioni di conservazione/valorizzazione,

riqualificazione e trasformazione del territorio considerate strategiche dal PRG Parte

Strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi da quest’ultima definiti e

con specifica attenzione alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e

morfologico-funzionali degli interventi;

disciplina le trasformazioni edilizie nel rispetto dei criteri, limiti e indirizzi del PRG

Parte Strutturale e definisce parametri urbanistico-edilizi ed ecologici, di destinazione

d’uso di zona, le modalità attuative di perequazione e compensazione delle stesse

previsioni;

nel rispetto dei limiti e parametri massimi indicati nelle NTA della Parte Strutturale,

stabilisce le modalità attuative ed i criteri per l’assegnazione dei diritti edificatori

all’interno delle macroaree agricole utilizzabili per i nuovi insediamenti individuate

dal PRG PS ai sensi dell’art. 3 comme 3 lett.g della LR 11/2005 e s.m.i. al fine di

consentire un’occupazione di suolo ponderata nel tempo e nello spazio in virtù di

effettive esigenze insediative e progettualità specifiche degli assetti funzionali e

morfologici. Dette finalità, secondo le modalità stabilite nelle presenti NTA, sono

perseguibili sia attraverso il ricorso ai Piani attuativi che attraverso la redazione di

successive varianti al piano operativo anche in relazione al Piano dei Servizi che ne

valuterà la fattibilità in relazione agli impianti a rete, alle infrastrutture, alla mobilità,

ai rischi ambientali.

All’interno delle zone appartenenti alle macroaree agricole utilizzabili per i nuovi

insediamenti individuate dal PRG PS (Tur) , nel rispetto della natura del sito e delle

preesistenze storiche e insediative, fissa gli indici territoriali massimi, le modalità

attuative per le dotazioni territoriali e funzionali minime, le destinazioni d’uso

ammesse e le altezze massime.

disciplina il recupero degli ambiti e delle aree del territorio degradate attraverso

interventi di rifunzionalizzazione e riqualificazione urbana;

ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) della LR 11/2005 e s.m.i. individua e disciplina,

anche in tempi diversi, le parti di territorio esistente dove, in ragione delle opere di

urbanizzazione da migliorare o completare, gli interventi edilizi possono essere

eseguiti direttamente, definendo i casi in cui il titolo abilitativo è accompagnato da

convenzione o atto d’obbligo;

individua e disciplina, in qualsiasi momento, le parti dell’insediamento esistente da

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riqualificare e aree insediabili libere, ove prevede incrementi premiali dei diritti

edificatori e/o nuove destinazioni d’uso specifiche purchè compatibili, da sottoporre a

interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da attuarsi in

forma privata o mista, pubblico-privata, tramite il programma urbanistico di cui

all’art. 28 della LR 11/2005 e s.m.i.. In tali casi, nel rispetto dell’ art. 4 comma 2 lett.

e) della LR 11/2005, la Parte Operativa del piano stabilisce, anche con stralci

successivi, l’entità degli incrementi premiali dei diritti edificatori complessivi per

indici di utilizzazione territoriale non superiori a 1,5 mq. comprensivi delle

volumetrie esistenti, fatta eccezione per ambiti di riqualificazione di prevalente

interesse pubblico urbanistico, funzionale ed ambientale ove consente premialità anche

superiori al limite suddetto che possono essere esercitate anche al di fuori dell’ambito

interessato in aree individuate e cedute dal comune con priorità di quelle acquisite per

le finalità di cui al comma 5 dell’art. 4 della LR 11/2005 e s.m.i.;

definisce, anche in tempi diversi, all’interno delle zone agricole destinate a nuovi

insediamenti, aree con valore di unità minima di intervento da realizzare tramite

intervento edilizio diretto.

Detta la disciplina compensativa ai sensi dell’art. 30 della LR 11/2005 e s.m.i.

finalizzata al perseguimento degli obiettivi e delle strategie del PRG PS e per la

riduzione della vulnerabilità urbana di cui all’art. 3 comma 3, lettera d) della LR

11/2005 e s.m.i. prevedendo, per interventi di riduzione del rischio sismico su

fabbricati esistenti, il ricorso a premialità edificatorie fatta salva la disciplina in

materia di vincoli sopraordinati di cui alle NTA PS.

stabilisce metodi e criteri ai fini dell’applicazione della perequazione urbanistica di cui

all’art. 29 della LR 11/2005 e s.m.i.;

Individua, in qualsiasi tempo, le aree della città esistente o per nuovi insediamenti da

assoggettare a piano attuativo unitario nel quale è possibile inserire, ai fini della

compensazione di cui all’art. 30 della LR11/2005 e s.m.i., della perequazione di cui

all’art. 29 della stessa legge e per il soddisfacimento delle dotazioni territoriali e

funzionali minime, anche aree non contigue e con diversa destinazione;

In conformità con l’art. 12 comma 12 delle NTA PS, stabilisce all’interno delle

macroaree agricole destinate ai nuovi insediamenti individuate dal PRG PS le aree da

assoggettare a Piano Attuativo, ad eccezione di quelle di iniziativa pubblica di cui

all’art. 21 comma 1 lett. b) e c) della LR 11/2005 e s.m.i., con obbligo per i proprietari

proponenti della cessione gratuita al Comune di superfici fondiare e relativi diritti

edificatori in una percentuale compresa tra il 20% ed il 40% del totale rinviando la

definizione dei contenuti economici degli accordi privato-pubblico in sede di

convenzione del Piano Attuativo.

Stabilisce, all’interno delle macroaree agricole destinate ai nuovi insediamenti

individuate dal PRG PS ed assoggettate a Piano Attuativo, il ricorso ad incrementi

premiali progressivi per cessioni gratuite di aree e diritti edificatori secondo le soglie

di cui alle presenti NTA e nel rispetto del limite massimo di incremento stabilito dalla

Parte Strutturale del PRG.

Individua, in qualsiasi momento, aree da sottoporre a previsioni particolareggiate da

definire con Piani Attuativi, stabilendo standards, tipologie urbanistiche ed edilizie e

destinazioni d’uso in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, storico-insediative

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e funzionali dell’ambito di appartenenza, dettando altresì le prescrizioni relative ai

parametri urbanistici ed ecologici nei limiti fissati nella parte strutturale del PRG.

definisce le scelte relative al sistema della viabilità, dei parcheggi e

dell’organizzazione delle dotazioni di spazi pubblici.

Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali identificate nel PRG PS da corridoi di

salvaguardia proporzionati all’interesse dell’infrastruttura la Parte Operativa del PRG,

nel rispetto delle NTA PS, indica un tracciato che è da intendersi non vincolante e la

cui definizione in termini fondiari è demandata al progetto definitivo dell’infrastruttura

medesima. I diritti edificatori presenti all’interno degli ambiti interessati

dall’infrastruttura, in relazione a quelli preesistenti o configurati con la Parte

Operativa, sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio

comunale tra quelle destinate dal piano allo sviluppo e/o trasformazione.

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Art. 4 Validità del PRG-PARTE OPERATIVA

1. Le previsioni contenute nella PARTE OPERATIVA. del PRG hanno validità temporale

limitata, di norma, al mandato amministrativo del Consiglio Comunale e, comunque, non

superiore ad otto anni, fatta salva l’efficacia temporale dello strumento urbanistico attuativo

e potranno essere modificate nei modi e nei tempi stabiliti dalla LR 11/2005 e s.m.i

2. Le presenti norme e gli elaborati grafici del PRG-PARTE OPERATIVA prevalgono, in

caso di contrasto su qualsiasi norma del Regolamento Edilizio, del Regolamento d’Igiene e

di altri regolamenti comunali.

Le stesse norme sono invece subordinate:

alle modificazioni che intervengono per approvazione di leggi e regolamenti

nazionali e regionali;

alla disciplina immediatamente prevalente in materia paesaggistica ed ambientale

come recepita dal P.T.C.P. nelle NTA Parte strutturale;

alla disciplina del PRG parte strutturale che prevale in caso di contrasto tra le

presenti norme e quelle della Parte strutturale;

all’approvazione di Piani di Settore di iniziativa comunale relativamente alle zone

per servizi ed attrezzature generali;

all’approvazione di progetti di opere pubbliche in variante al PRG nel rispetto della

normativa vigente.

3. Le presenti norme integrano le tavole grafiche, ne determinano il contenuto e disciplinano

l’attuazione delle previsioni in esse contenute.

4. La parte operativa del PRG ha valore di programma pluriennale di attuazione, ai sensi

dell’art. 13 della L.10/77 e successive modifiche o integrazioni.

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Art. 5 Attuazione e gestione del PRG-PARTE OPERATIVA

1. I contenuti e le prescrizioni della Parte Operativa del PRG sono attuati tramite Piani

Attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista così come definiti agli artt. 20,21,22 della

LR 11/2005 e s.m.i.., nonché tramite gli atti abilitativi edilizi diretti, diretti convenzionati

ed i programmi urbanistici previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

2. Gli ambiti di applicazione dei Piani di cui al comma 1 sono identificati in termini fondiari

nelle tavole grafiche di Piano come Comparti di Attuazione e sono disciplinati negli

articoli relativi alle singole zone di PRG e loro articolazioni.

3. Non hanno identificazione fondiaria, all’interno delle tavole grafiche del PRG Parte

Operativa, le aree destinate dal PRG PS alle azioni di trasformazione (Tur). Per dette aree

valgono le norme di attuazione di cui agli artt. 32 e seguenti delle presenti NTA.

4. I Piani Attuativi debbono essere attuati nel rispetto delle presenti NTA e con le modalità

previste dagli artt. 20,21,22 e 23 della LR 11/2005 e s.m.i.

5. I Piani Attuativi ed i Programmi Urbanistici costituiscono le modalità di attuazione

attraverso le quali possono essere apportate modifiche, correzioni o integrazioni alla parte

operativa nei limiti fissati dalla Parte Strutturale del PRG e secondo quanto previsto

all’art. 28 della LR 11/2005 e s.m.i. in materia di “Attuazione del PRG tramite programma

urbanistico”.

6. Al fine di garantire l’attuazione degli standards minimi previsti dalla vigente normativa

sovraordinata, sono stabiliti i seguenti criteri di applicazione che si adotteranno nei casi in

cui all’interno del comparto attuativo non sia possibile soddisfare gli standards richiesti.

a) Criterio di compensazione

l’Amministrazione Comunale può prevedere, previo provvedimento motivato in relazione

all’ubicazione ed alle caratteristiche del comparto attuativo interessato, e sulla scorta di

perizie tecnico-estimative acquisite dalla stessa Amministrazione come previsto al

comma 2 dell’art. 30 della LR 11/2005, la sostituzione degli standards dovuti con la

realizzazione diretta da parte dei privati interessati, anche in aree esterne a quelle del

comparto medesimo, di servizi ed infrastrutture, siano esse incluse nel P.C.S o comunque

di comprovato interesse generale (così come individuati al Capo V delle presenti norme),

cui il Piano affida ruoli primari ai fini della riqualificazione urbanistico-ambientale.

b) Criterio di monetizzazione

l’Amministrazione Comunale può prevedere, previo provvedimento motivato in relazione

all’ubicazione ed alle caratteristiche del comparto attuativo interessato, alla

monetizzazione di tutta o di parte della quota degli standards secondo le previsione del

Regolamento Comunale approvato ai sensi dell’art. 14 del reg. Regionale 25.03.2010 n.

7.

7. Al fine di garantire l’applicazione dell’Indice di Piantumazione Arborea (Ipa) di cui all’art. 9

lett. qq) delle NTA-parte strutturale, sono stabiliti i seguenti criteri di applicazione che si

adotteranno nei casi in cui all’interno del comparto attuativo non sia possibile soddisfare il

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parametro Iat Ipa richiesto:

a) Criterio di compensazione

l’Amministrazione Comunale può prevedere, previo provvedimento motivato in relazione

all’ubicazione ed alle caratteristiche del comparto attuativo interessato, la sostituzione

dell’Ipa previsto, con la realizzazione di opere di rimboschimento, rinaturazione,

piantumazione in aree prossime o esterne a quelle del comparto medesimo ed alle quali il

Piano affida ruoli primari ai fini della riqualificazione urbanistico-ambientale.

b) Criterio di monetizzazione

l’Amministrazione Comunale può prevedere ai fini della riqualificazione urbanistico-

ambientale, previo provvedimento motivato in relazione all’ubicazione ed alle

caratteristiche del comparto attuativo interessato, la monetizzazione delle dovute quantità

di alberature secondo il costo parametrico stabilito da apposito atto dell’Amministrazione

Comunale.

8. Sono altresì considerati interventi che soddisfano gli standards richiesti per l’Indice di

Piantumazione Arborea (Ipa) quelli che prevedono:

la sostituzione delle alberature esistenti di specie non autoctona, in numero pari a quello

dovuto, con alberature di alto fusto e di specie autoctona;

la sostituzione delle alberature degradate o affette da malattia, in numero pari a quello

dovuto, di specie uguale, se autoctona, a quella preesistente e di alto fusto.

9. Sono altresì considerati interventi che soddisfano gli standards richiesti per l’Indice di

Permeabilità di cui all’art. 9 lett. q) delle NTA-parte strutturale, quelli che prevedono la

sostituzione di superfici impermeabili esistenti (cioè quelle coperte da costruzioni e/o

asfaltate o pavimentate) con superfici di tipo permeabile. In tali casi la quantità standard

richiesta, in virtù del risanamento ambientale conseguente alla deimpermeabilizzazione,

potrà ritenersi assolta in misura pari al 50% del dovuto.

10. In tutte le zone sottoposte dal PRG a Piano Attuativo si applica la disciplina di cui al comma

3, art. 6 del Reg. Reg. 25/3/2011 n. 3

Art. 5bis Disciplina conseguente all’esito della VAS

1. Tutti gli interventi ammessi dal PRG, sia di attuazione diretta che indiretta, che ricadono

nell’ambito proposto per l’istituzione di un nuovo vincolo paesaggistico ai sensi del

D.Lgs 42/04 (zona Migliano) dovranno essere corredati dalla relazione paesaggistica di

cui al DPCM 12.12.2005 e valutati dalla commissione comunale per la qualità

architettonica e paesaggistica (CCQAP).

2. Sono stati modificati come di seguito illustrato, gli articoli 7, 10, 11, 16 relativi agli

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interventi previsti nelle zone A; gli art. 24, 25, 31 relativi alla tutela paesaggistica.

3. All’art. 1 sono stati aggiunti il c.5 che disciplina la distanza dagli insediamenti

zootecnici degli interventi di recupero, ed il c.6 che recupera una disciplina specifica

omessa nella versione finale.

4. all’art. 7 e’ stato aggiunto il c.10 che disciplina la ricostruzione di volumi preesistenti,

ed e’ stato abrogato il c.2.

5. all’art. 31 sono stati aggiunti i commi 6 e 7 relativi alla tutela del paesaggio.

6. all’art. 38 sono stati aggiunti i commi 6 e 7 relativi alla disciplina di attività produttive

insalubri.

7. Sono stati integrati gli articoli 39 (nuovo c.18), 40 (nuovi c.17, c.18, c.19) relativi ai

caratteri paesaggistico ambientali dei nuovi interventi nelle zone produttive.

8. L’art. 45 e’ stato modificato eliminando le capacità edificative ivi previste.

Art. 5ter – Modifiche e integrazioni a seguito delle osservazioni

1. E’ introdotto l’art. 52 bis che disciplina le zone definite MVPR ed MRE dalla parte

strutturale del PRG (art. 42 delle NTA);

2. le zone MVPR sono omologate alle zone VPr. Le zone MVR sono disciplinate come zone

VR – villaggi rurali.

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TITOLO II – DISCIPLINA OPERATIVA DEGLI AMBITI DEI CENTRI EDIFICATI

CAPO I

ZONE DELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Art. 6 Classificazione delle zone della conservazione e valorizzazione

1. Le macroaree della conservazione e valorizzazione residenziale individuate nel PRG Parte

Strutturale sono identificate nella Parte Operativa con acronimo A e sono articolate secondo

le seguenti modalità:

Zone AA, che individuano gli edifici d’epoca di valore architettonico, storico-

monumentale e le aree di valore storico-artistico-ambientale da tutelare e conservare e

quindi da sottoporre ad interventi di restauro e risanamento conservativo;

Zone AB, che individuano gli edifici d’epoca con elementi autentici alterati da sottoporre

ad interventi di ristrutturazione edilizia mirati al recupero, al mantenimento ed

all’adeguamento del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei caratteri originari dei

singoli manufatti ed in particolare del relativo contesto architettonico-ambientale;

Zone AC, che individuano gli immobili e le aree in contrasto e/o incompatibili con

l’impianto storico e con i valori ambientali del contesto architettonico preesistente da

sottoporre ad interventi di sostituzione, di ristrutturazione urbanistico-edilizia e di

riqualificazione ambientale che possano garantire il recupero dei valori formali del

contesto originario;

Zone AD che, come le zone AC, individuano ambiti da valorizzare soggetti ad interventi

di sostituzione e ristrutturazione urbanistico-edilizia, e che sono più propriamente

riconducibili a parti di abitato inscritte in un contesto urbanistico di sviluppo ove è

possibile individuare comparti di intervento unitari da sottoporre a piani attuativi di

dettaglio e prevedere un maggiore incremento delle volumetrie esistenti.

2. L’insieme delle aree e degli immobili connotati con la prima lettera "A", e gli spazi tra essi

interclusi, definisce parte dell’ambito delle zone di recupero ai sensi e per gli effetti dell’art.

27 della L. 457/78.

3. L’Area Programma della ex scuola media Moneta, identificata dal PRG con l’attributo AP, è

direttamente disciplinata agli articoli 34 c. 9 e 37 delle NTA Parte Strutturale ad eccezione

dell’altezza massima che viene prevista in ml. 13,50 a monte mentre a valle e’ consentito

raggiungere i ml. 15,00.

4 Gli interventi nelle zone di tipo A dovranno rispettare gli indirizzi generali di cui all’art. 33

delle NTA Parte Strutturale con particolare riferimento al sistema degli spazi aperti pubblici

e alla pedonalità.

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5 All’interno delle zone A, programmi di iniziativa pubblica, mista o privata che prevedano

progetti di arredo urbano afferenti ad aree di proprietà pubblica e/o privata di uso pubblico

dovranno essere preventivamente valutati dai competenti uffici tecnici e sottoposti al Parere

della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

6 In conformità all’art. 33 delle NTA PS, nelle zone A sono ammessi interventi , tramite P. di

R. o Programmi Urbanistici, che possono prevedere anche eventuali sottrazioni volumetriche

da ricollocare, sotto forma di diritti edificatori, nelle zone Tur o in altre aree previste dal

PRG.

In tal caso, i proprietari interessati dalla sottrazione potranno beneficiare di quantità

edificatorie premiali massime sino mq. 0,30 a mq. in aggiunta alla superficie sottratta;

premialità della stessa entità potranno essere concesse anche alla proprietà ospitante.

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Art. 7 Disciplina delle zone A – norme generali

1. Fatte salve le definizioni di cui all’art. 11 delle NTA PS , la parte operativa del PRG

stabilisce le seguenti linee direttive e prescrizioni aggiuntive per tutti gli interventi da

effettuarsi in zona di tipo A:

a) Manutenzione ordinaria

Sono gli interventi che interessano sostanzialmente le parti, non strutturali, interne ed esterne degli edifici che

a causa dell'usura e della vetustà richiedono opere di periodica manutenzione.

Per parti esterne degli edifici si intendono principalmente quelle maggiormente esposte agli agenti atmosferici

e come tali soggette a maggior usura come le coloriture, gli intonaci, gli infissi e serramenti, i manti di

copertura; gli interventi sulle parti interne si riferiscono principalmente ad elementi tecnici o di finitura come,

pavimenti, tinteggiature, intonaci, infissi e serramenti ed impianti.

Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in :

Parti esterne:

rappezzi di intonaco, ad esclusione del totale rifacimento, facendo ricorso ad identico tipo di materiali e

a tecnologie analoghe a quelle esistenti;

pulitura, riparazione e verniciatura degli infissi, dei serramenti e dei sistemi di oscuramento esterni con

impiego di materiali e tinte analoghi a quelli esistenti;

riparazione parziale del tetto mediante revisione del manto di copertura che comporti la sostituzione di

elementi isolati quali coppi, tegole piane, canali di gronda e pluviali, con impiego di materiali e tecnologie

analoghe a quelle preesistenti.

Parti Interne:

pulitura, riparazione, integrazione di intonaci ammalorati e nuova tinteggiatura;

riparazione degli impianti tecnologici esistenti con esclusione del rinnovo totale degli stessi;

riparazione e rifacimento di pavimenti e rivestimenti.

b) Manutenzione Straordinaria

A questo tipo di intervento vanno riferiti quei lavori che hanno carattere di episodicità in quanto riguardanti

singole parti dell'edificio e non la sua globalità.

Sono comprese pertanto le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali

degli edifici, a condizione che vengano ricostituite nel rispetto della posizione e funzione originaria e senza

modifiche del preesistente sistema strutturale e distributivo, intendendo per sistema strutturale quello

composto da elementi con funzione portante.

Sono ammesse integrazioni e/o nuove realizzazioni di servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che

non vengano alterati i volumi e, in modo significativo, le superfici delle singole unità immobiliari e che tali

interventi non comportino modifiche sostanziali alle destinazioni d'uso.

Per impianti tecnologici si intendono:

impianto idrico e di deflusso delle acque;

impianto elettrico;

impianto di riscaldamento e di produzione acqua calda per uso domestico;

impianto di condizionamento;

impianto di sollevamento (ascensore - montacarichi o similari);

impianti telematici.

c) Restauro e Risanamento Conservativo:

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli volti a conservare l’organismo edilizio e ad

assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi

tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

A tale tipo di intervento sono prevalentemente assoggettati edifici cui si riconosce un particolare valore

artistico, storico e documentario. Le opere dovranno essere finalizzate alla restituzione dell'immobile nel suo

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assetto tipologico, quando questo sarà ritenuto congruente e compiuto; potranno comprendere il

consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo

edilizio, purché vengano salvaguardati e valorizzati gli elementi formali e strutturali che lo caratterizzano.

Il progetto edilizio dovrà essere corredato da uno specifico rilievo critico che assicuri una completa

conoscenza dell’edificio. A tale fine, dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

• inquadramento cartografico

planimetria su base catastale in scala 1:2.000 estesa per un raggio sufficientemente ampio per

documentare l’inserimento dell’edificio nel contesto urbanistico-ambientale; planimetrie in scala

1:200 - 1:100 degli spazi aperti di pertinenza con indicazioni sulla vegetazione arborea ed

arbustiva esistente e relative specie; planimetrie di catasto storico, estese anche alle aree di

pertinenza; stralcio di P.R.G. in scala 1:2.000; estratto della carta dei vincoli; estratto di eventuali

planimetrie di Piani Attuativi e/o Piani di Settore.

• rilievo

rappresentazione metrico grafica dell’immobile, di norma in scala 1:50 comprendente piante di tutti i

livelli, prospetti ed almeno due sezioni, rappresentazioni estese anche alle eventuali pertinenze

presenti (annessi, giardino, pozzo,…);

rappresentazione metrico-grafica in scala opportuna, dei particolari costruttivi e/o decorativi di

maggior interesse storico-architettonico (finestre sagomate, cornicioni, sporti di gronda, stemmi,

pavimentazioni, ..) sia interni che esterni;

documentazione fotografica sia degli interni che degli esterni accompagnata da planimetrie

schematiche con indicati i coni visivi dal punto focale;

scheda critica debitamente compilata e, ove necessario, corredata da grafici o schemi che illustrino

le condizioni di alterazione e degrado delle parti esterne ed interne dell’edificio e dei manufatti

presenti negli spazi aperti (muri, pavimentazioni, vasche, fontane, pozzi,...) e documentino le ragioni

di eventuali proposte di ricomposizione e/o ricostruzione di parti degradate o crollate.

• intervento

rappresentazione metrico grafica illustrante lo stato modificato dell’immobile nella stessa scala del

rilievo e comprendente le piante di tutti i livelli, prospetti e sezioni passanti sempre nelle stesse

posizioni con indicate, tramite diverse colorazioni, le demolizioni, gli scavi, gli interventi di

ricomposizione muraria (cuci e scuci), le riedificazioni, i ripristini…;

rappresentazione metrico-grafica (quando possibile) degli interventi di tutela , ripristino e

consolidamento dei particolari costruttivi e decorativi documentati ;

relazione tecnico-illustrativa che, sulla scorta dei contenuti delle schede di rilevamento descriva le

tecniche, i principi costruttivi ed i materiali esistenti e le relative scelte di progetto, specificando

altresì (anche per mezzo di fotografie, grafici o quanto ritenuto necessario dal progettista) i criteri e

le metodologie di intervento scelti e proposti per la soluzione delle problematiche conservative

evidenziate dal rilievo critico.

d) Ristrutturazione Edilizia

Si riferisce ad interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Sulla scorta delle analisi

tipologiche, dei risultati derivati dalle fasi di rilievo e tenuto conto dei processi di trasformazione a cui sono

stati assoggettati diversi edifici con gradi di intervento più o meno traumatici, è ritenuto opportuno articolare

questo tipo di intervento in ristrutturazione leggera (d1) e ristrutturazione pesante (d2), precisandone come

segue il campo di applicazione:

d1) Ristrutturazione leggera:

Sono comprese in questo tipo di intervento le opere necessarie alla riorganizzazione interna delle singole

unità immobiliari, con modifiche agli elementi verticali non strutturali. Detta distinzione dovrà essere

opzionata mediante rilievo critico-descrittivo, opportunamente documentato sotto il profilo storico-

14

architettonico e cartografico, attraverso il quale si evidenzieranno i valori intrinseci della costruzione e le

correlazioni di contesto che meritano di essere salvaguardate, nonché gli elementi che, in contrasto con i

valori paesistico-ambientali, sono soggetti a trasformazione. Sono pertanto ammessi gli interventi di:

ricostruzione di solai anche con materiali e tecnologie diverse da quelle esistenti, a condizione che

rimanga inalterata la quota d'imposta;

aperture di nuove finestre nei prospetti al fine di migliorare l'assetto estetico complessivo della facciata

oltre a consentire una maggiore illuminazione dei vani;

modifiche della scala di collegamento, e comunque opere atte a consentire una riorganizzazione

funzionale interna delle singole unità immobiliari anche al fine di un loro adeguamento igienico-

sanitario;

rifacimento delle coperture mantenendo intatta l'altezza dell'edificio.

d2) Ristrutturazione pesante:

Sono comprese opere di ristrutturazione e di modifica anche degli elementi strutturali orizzontali fino a

comprendere lo svuotamento dell'involucro edilizio. Sono pertanto ammesse:

la rifusione o frazionamento delle unità immobiliari;

la ridefinizione dei retri anche per una loro ricomposizione volumetrica formale da attuarsi tramite

demolizioni di corpi aggiunti, sia come superfetazioni che come volumi recenti. L'eventuale nuovo

sedime non potrà comunque superare il limite rappresentato dalla proiezione del più sporgente corpo

aggiunto, né occupare gli spazi pubblici o d’uso pubblico;

la ridefinizione dell’andamento delle falde del tetto a condizione che rimanga inalterata quella

interessante il corpo principale dell’edificio.

Oltre a quanto previsto per la ristrutturazione leggera, sono altresì ammesse le seguenti opere:

modifica della quota d'imposta delle strutture orizzontali (solai), senza che ciò comporti tuttavia la

modifica dei caratteri compositivi prevalenti sui prospetti principali (quelli normalmente rivolti su

spazi pubblici come vie, slarghi e piazze ) in riferimento alle aperture esterne esistenti ed alla partitura

architettonica;

realizzazione di nuove aperture nelle murature portanti, nel rispetto della Legge sismica, per

migliorare l'assetto distributivo dell'alloggio sempre che tali aperture vengano realizzate nel rispetto

dell’impaginato architettonico originario riprendendo in particolare tipologia, dimensioni e forme delle

aperture esistenti.

E' fatto obbligo conservare nel suo aspetto tipologico la facciata principale o i prospetti che seppur

secondari hanno documentata valenza architettonico-compositiva (ad esempio quelli prospicienti le

corti interne): il progetto dovrà quindi assicurare l'integrazione tra i nuovi elementi costitutivi e quelli

che, per documentato valore formale, sarà opportuno mantenere inalterati nell’assetto originario;

gli interventi di ristrutturazione pesante (d2) nell’ambito dei tessuti storici dovranno mirare alla

reintegrazione formale e tipologica con il prevalente contenuto ambientale e paesistico proprio del

centro storico.

e) Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-

edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di opere, anche con la modificazione del disegno

dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Nelle macrozone A tali interventi dovranno rispettare i parametri edilizi preesistenti intesi come limiti

massimi di utilizzazione.

Nell’ambito dei centri storici, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno perseguire l’integrazione

formale e tipologica con il prevalente contesto ambientale e paesistico.

1. Nelle zone classificate A dal Piano ed in quelle individuate dalla parte strutturale come aree

archeologiche indiziate, ogni proposta di intervento che investa il suolo o il sottosuolo deve essere

preceduta da adeguati sondaggi archeologici al fine di accertarne preventivamente la fattibilità.

2. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni e competenze

15

previste dal D.Lgs. 42/2004, relative alla tutela delle aree di interesse artistico e storico e alla

protezione delle bellezze naturali.

3. Nell’ambito delle zone A, gli standard urbanistici ed i parametri ecologici definiti nelle NTA-

Parte Strutturale potranno essere ridotti del 50% per ogni intervento di recupero e di

trasformazione finalizzato alla residenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale n.

7/2010 in materia di “standard urbanistici al servizio di insediamenti residenziali” .

4. Nell’ambito delle zone A, ove il PRG promuove il perseguimento di un elevato grado di

multifunzionalità, le destinazioni d’uso caratterizzanti sono quelle residenziali, commerciali,

direzionali e dell’artigianato storico compatibile. (attività non rumorose, né moleste, nonchè

compatibili sotto il profilo igienico ambientale con il quadro normativo di settore vigente).

5. In tutte le zone A gli interventi ammessi devono essere realizzati nel rispetto della densità edilizia,

dell’altezza massima e del rapporto di copertura di zona esistenti , nel rispetto di quanto previsto

dalla L.R. 12/2008, valorizzando le aree libere (piazze e larghi), i giardini e gli orti urbani.

6. In tutte le zone A gli interventi di sostituzione edilizia ammessi dovranno prevedere altezze

massime uguali a quelle esistenti salvo quanto diversamente previsto nelle presenti NTA.

7. In tutte le zone A la permeabilità dei suoli dovrà almeno conservarsi nel rapporto esistente. In

sede di redazione di P di R e PA, anche previsti da Programmi urbanistici di Riqualificazione,

dovranno essere individuati gli ambiti di possibili “deimpermeabilizzazioni” a partire dalle aree

pubbliche, fino alle corti interne degli edifici privati

8. Eventuali ricostruzioni di volumi preesistenti, adeguatamente documentati (R.R. 2/2015), potrà

essere effettuata con criteri di aderenza alla configurazione originaria e con riferimento a quanto

previsto dalla DGR 420/2007.

16

9. Art. 8 Unitarietà degli interventi di recupero

1. Al fine di garantire l’unitarietà e la coerenza formale degli interventi sull’edificato storico,

l’Amministrazione Comunale individua, in qualsiasi momento, gli ambiti da sottoporre ad

azioni di riqualificazione ove devono essere predisposti studi ed approfondimenti per

definire un coordinato quadro operativo degli interventi di recupero e valorizzazione del

centro e dei nuclei storici o di parte di essi (Piani attuativi e/o Programmi urbanistici).

2. Con la formazione degli strumenti Attuativi di cui al comma 1 l’Amministrazione Comunale

potrà prevedere una diversa articolazione dei volumi esistenti ivi compresi quelli di

superfetazioni recenti e di immobili legittimamente condonati, perseguendo sempre il

criterio conservativo e di valorizzazione delle preesistenze storico-architettoniche e

paesistico-ambientali, nei limiti dell’art. 7, presenti NTA.

17

Art. 9 Disciplina delle sottozone AA

1. Nelle sottozone AA, così come classificate al precedente art. 6, sono ammessi i seguenti

interventi:

a) Manutenzione ordinaria

b) Manutenzione straordinaria

c) Restauro e risanamento conservativo

Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni di cui all’art. 7, delle presenti norme.

Sono ammessi cambi di destinazione d’uso, nel rispetto dei caratteri storico, architettonici e

tipologici del manufatto su cui si interviene, mantenendo sempre un alto grado di

multifunzionalità.

2. Gli interventi ammessi si attueranno tramite strumento edilizio diretto.

3. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere effettuati secondo quanto disposto all’ art 13

delle presenti NTA e nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell’articolazione

originaria e del contesto storico-architettonico di appartenenza.

18

Art. 10 Disciplina delle sottozone AB

1. Nelle sottozone AB, così come classificate al precedente art. 6, sono ammessi i seguenti

interventi:

a) Manutenzione ordinaria

b) Manutenzione straordinaria

c) Restauro e risanamento conservativo

d) Ristrutturazione edilizia

Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni di cui al comma 1, art.7, delle

presenti norme. La ristrutturazione edilizia ammessa per tali sottozone dovrà essere

realizzata con criteri di restauro conservativo evitando interventi volti a modificare

radicalmente l’organizzazione interna degli edifici.

.

2. Gli interventi avvengono tramite strumento edilizio diretto, nei limiti stabiliti dalla vigente

normativa regionale. In tutti gli altri casi gli interventi sono subordinati alla presentazione di

un Piano Attuativo.

3. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere effettuati secondo quanto disposto all’art 13

delle presenti NTA e nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell’articolazione

originaria e del contesto storico-architettonico di appartenenza.

19

Art. 11 Disciplina delle sottozone AC-AD

1. Nelle sottozone AC, così come classificate al precedente art. 6, sono ammessi i seguenti

interventi:

a) Manutenzione ordinaria

b) Manutenzione straordinaria

c) Restauro e risanamento conservativo

d) Ristrutturazione edilizia

e) Ristrutturazione urbanistica

Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni di cui al comma 1, art. 7 delle presenti

norme. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono stabilite le seguenti

specificazioni:

è consentita la riorganizzazione planivolumetrica anche del singolo edificio

attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume

originario.

2. Gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) si attuano tramite strumento edilizio diretto nei

limiti di cui alla vigente normativa regionale. Tutti gli altri interventi sono sottoposti a

strumento urbanistico attuativo.

3. Gli interventi sugli spazi aperti conseguenti ad operazioni di ristrutturazione urbanistica

dovranno garantire, nell’operazione di riorganizzazione funzionale, il rispetto delle

caratteristiche compositive originarie della zona di intervento, oltre che essere effettuati

secondo quanto disposto al successivo art.13.

4. Nelle sottozone AD si applica la disciplina prevista per le zone AC.

20

Art. 12 Parametri urbanistici ed ecologici per le sottozone AA, AB, AC,AD

1. Nelle sottozone AA, AB, AC, AD secondo quanto disposto agli artt. 32 e 33 delle NTA

parte strutturale ed in relazione alle definizioni dettate all’art. 9 e 11 delle stesse, dovranno

essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:

Sottozone AA

Tutti parametri relativi a If, Hmax, Rcf, Distanze (Dc – Df – Ds), devono essere garantite in

misura uguale all’esistente

Sottozone AB

Relativamente ai casi di ristrutturazione edilizia sono ammesse variazioni alla volumetria

esistente, alle altezze ed al rapporto di copertura, purché strettamente necessarie al

miglioramento statico dell’edificio, nonché alla demolizione di eventuali superfetazioni.

Sottozone AC e AD

Relativamente ai casi di ristrutturazione urbanistica sono ammesse le variazioni di cui al

comma 1 e comma 4 del precedente articolo 11.

Eventuali crediti edilizi, rinvenienti da miglioramenti urbanistici, architettonici e paesistico

ambientali, nonché di miglioramento sismico e dei requisiti energetici dei fabbricati,

potranno essere trasferiti in aree di completamento e sviluppo previste dal PRG e potranno

usufruire di premialità aggiuntive sino ad un massimo del 15%. Crediti edilizi e premialità

saranno stabilite nella procedura attuativa con accordo pubblico/privato che espliciterà le

quantità dei crediti e delle premialità, i criteri utilizzati e l’individuazione dei siti di

rilocalizzazione delle capacità edificative premiali.

2. Nelle sottozone AA, AB, AC, AD, dovranno essere rispettati i seguenti parametri ecologici:

Ip

in misura almeno uguale all’esistente, per le zone AA ed AB. Per le zone AC il Piano

Attuativo dovrà prevedere l’incremento ove possibile di almeno il 10% dell’Indice di

Permeabilità rispetto a quello preesistente.

Ipa

in misura di 1 albero di alto fusto e di specie autoctone per ogni 100mc di costruito in

cui vengano effettuati interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio

esistente. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica o di creazione di

autorimesse collettive che comportassero l’abbattimento di alberature, è fatto obbligo

reimpiantare esemplari arborei in misura doppia rispetto a quelli abbattuti.

Le alberature necessarie al fine del rispetto dell’indice di piantumazione dovranno

essere collocate, a cura e spese del proprietario/i dell’immobile/i interessato/i dagli

interventi, qualora ve ne sia l’opportunità nelle aree di pertinenza, in caso contrario esse

saranno collocate, su indicazione dell’Amministrazione, nelle aree pubbliche

individuate dal Piano e secondo le indicazioni del progetto di suolo in esso contenute.

3. Nelle sottozone AA, AB, AC,AD, non costituisce modifica dei parametri urbanistici ed

ecologici la realizzazione di autorimesse collettive purché attuate con Piano Attuativo o

21

concessione convenzionata.

Art. 13 Disciplina degli spazi aperti (AVPR) nelle zone A

1. La redazione di progetti riguardanti gli spazi aperti in zone A dovrà essere composta dai

seguenti elaborati:

relazione storica-conoscitiva comprendente eventuali documenti, piante e disegni

storici, nonché documentazione storico-fotografica;

stato di fatto, a scala idonea al tipo di intervento che si intende eseguire (almeno

1:100) con indicate tutte le specie arboree presenti e gli elementi di arredo;

stato di progetto in scala uguale a quella dello stato di fatto (o più dettagliata qualora

necessario) con indicate le specie arboree meritevoli di manutenzione, quelle da

abbattere e quelle da mettere a nuova dimora; tali indicazioni dovranno essere fornite

anche per gli interventi sugli arredi;

progetto relativo agli impianti tecnologici;

relazione tecnica generale riguardante lo stato di salute delle specie arboree presenti e

delle scelte progettuali effettuate;

2. Ogni progetto riguardante un’area pubblica dovrà prendere in considerazione gli aspetti

relativi al verde unitamente a quelli dell’arredo. Ogni opera pubblica dovrà essere pertanto

corredata da un progetto unitario che garantisca la qualità dell’intervento anche sugli spazi

aperti.

3. Nell’ambito delle zone “A” sono individuati gli spazi di pertinenza delle residenze private

con il simbolo “AVPR”. In dette zone sono fissate le prescrizioni che seguono per la tutela

dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle destinazioni

d’uso:

le specie arboree presenti in detti ambiti devono essere considerate specie protette,

sono pertanto vietate le piantumazioni di specie alloctone che, in caso di

ristrutturazione dell’area, andranno abbattute, salvo comprovato pregio, e sostituite

con specie arboree autoctone come alberi da frutto e simili. E’ altresì ammessa la

piantumazione di cespugli fiorescenti o sempreverdi di origine autoctona;

gli arredi di nuova realizzazione dovranno essere consoni al carattere storico del

contesto; sono quindi ammessi pergolati costituiti da strutture lignee o in ferro prive di

copertura ed ornate da specie rampicanti autoctone (vite, glicine, edera...);

le recinzioni dovranno essere realizzate in muratura intonacata, laterizio o in pietra

locale faccia a vista strutturale o di rivestimento;

le superfici pavimentate non potranno superare il 20% dell’area scoperta e comunque

occupare non più di mq. 30. Le nuove pavimentazioni dovranno essere preferibilmente

realizzate in laterizio e/o ciottoli di fiume nelle viabilità minori e in pietra naturale

nelle viabilità principali.

22

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ZONE DI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Art. 14 Classificazione delle zone del consolidamento e riqualificazione prevalentemente

residenziali

1. Le macroaree del consolidamento e della conservazione prevalentemente residenziale

individuate nel PRG Parte Strutturale (Rur) sono identificate nella Parte Operativa con

acronimo B e sono articolate nelle seguenti sottozone:

Zone B0 - aree di consolidamento: che individuano le aree di consolidamento degli

impianti urbanistici sostanzialmente compiuti da sottoporre ad interventi di

manutenzione e completamento.

Zone di completamento a bassa densità (B0,5 - B* - B1* - B1): che individuano le aree di

edificazione recente e sostanzialmente compiute a carattere estensivo, da sottoporre ad

interventi di completamento edilizio.

Zone di completamento a media densità (B1,5 – B2): che individuano le aree di

edificazione recente e sostanzialmente compiute a carattere semintesivo, da sottoporre ad

interventi di completamento edilizio.

Zone di completamento a media- alta densità (B3): che individuano le aree di

edificazione recente e sostanzialmente compiute a carattere intesivo, da sottoporre ad

interventi di completamento edilizio.

Zone BC–BC* che individuano gli ambiti, costituiti da aree sostanzialmente libere o

caratterizzati da insediamenti recenti, incompiuti e formalmente sconnessi con la

struttura urbana esistente; tali zone sono pertanto destinate dal Piano Operativo a

completamenti mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o a destinazioni d’uso

complementari all’insediamento residenziale e per questo sottoposte prevalentemente ad

interventi di riorganizzazione urbanistica ed ambientale mediante Piani Attuativi.

Zone BD – che individuano le zone di completamento per le quali è prevista la

possibilità di insediare tipologie edilizie residenziali miste ad attività artigianali e di

servizio.

Zone BE – che individuano gli ambiti costituiti da aree occupate da insediamenti

produttivi dismessi e relative aree libere di pertinenza da sottoporre ad interventi di

ristrutturazione urbanistica ad uso misto residenziale e terziario.

Zone BF – che individuano gli ambiti destinati a edilizia residenziale pubblica, servizi

residenziali per anziani e similari.

2. L’insieme delle aree e degli immobili connotati con la prima lettera “B”, e gli spazi tra essi

interclusi, definisce parte dell’ambito delle zone di recupero ai sensi e per gli effetti dell’art.

27 della L. 457/78.

23

Art. 15 Disciplina delle zone B – norme generali.

1. Nelle zone B valgono le disposizioni di seguito riportate:

I tipi di intervento ammessi per le zone B sono da intendersi nelle definizioni di cui

all’art. 31 della L. 457/78, e di quanto contenuto in materia di definizioni e parametri

urbanistico-edilizi ed ecologici all’art. 5 bis delle presenti norme.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti ove previsti debbono essere conformi ai

parametri di zona.

Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti, nelle zone B sono ammessi, mediante Piani

Attuativi, interventi di ricomposizione formale dell’ambiente costruito da perseguire per

ambiti e contesti territoriali significativi quali ad esempio isolati e fronti strada, nonché

interventi di ristrutturazione, risanamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione.

2. Nelle zone B, mediante permesso di costruire e’ consentita la realizzazione di parcheggi ed

autorimesse d’uso collettivo da collocare preferibilmente all’interno delle aree di pertinenza

dei fabbricati. Le autorimesse collettive potranno altresì essere realizzate nel sottosuolo

degli spazi destinati a parcheggi ed a verde pubblico attrezzato di pertinenza degli stessi

insediamenti, mediante concessione d’uso e vincolo alla realizzazione e manutenzione degli

stessi spazi pubblici.

3. Ogni intervento nell’ambito delle zone B dovrà indicare le destinazioni d’uso nel rispetto

delle prescrizioni e dei limiti stabiliti all’art. 36 delle NTA-Parte Strutturale.

4. Gli spazi pubblici costituiti da vie carrabili e pedonali, da piazze, larghi, parcheggi e da

spazi aperti attrezzati pubblici e d’uso pubblico dovranno essere sistemati e manutenuti in

funzione degli obiettivi di miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti. Gli

interventi sugli spazi aperti suddetti dovranno essere ricompresi all’interno dei Piani

Attuativi convenzionati o dei titoli attuativi diretti; nei casi di interventi di iniziativa privata

il titolare del permesso si assumerà gli oneri degli interventi relativi agli spazi pubblici nella

misura dovuta secondo quanto stabilito delle presenti norme, nonché dai parametri

urbanistici ed ecologici relativi alla specifica sottozona. Nelle zone "B" ove gli standards

non siano soddisfatti, gli stessi saranno individuati in zone limitrofe, e comunque

prevalentemente nella macroarea di appartenenza come perimetrata dal PRG Parte

Strutturale. Gli standards di interesse generale di cui alla vigente normativa regionale Reg.

7/2010 (ex art. 42 LR 31/97) dovranno prevalentemente essere disposti in modo concentrato

onde evitare una inefficace ed inefficiente frammentarietà degli usi preposti; essi potranno

essere recepiti sia all’interno del comparto di intervento, sia nell’ambito della macroarea di

appartenenza, sia in aree esterne alla macroarea, purché sia soddisfatta la quota minima

prevista a livello comunale; in alternativa è ammesso il ricorso alla monetizzazione.

5. Nell’ambito di ristrutturazioni edilizie potranno essere realizzati anche accorpamenti e/o

frazionamenti delle unità residenziali esistenti purché sia garantito, in caso di

frazionamento, almeno un posto auto coperto e uno scoperto per ogni nuova unità

24

residenziale ricavata.

6. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar

luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti.

7. Per gli ampliamenti e le nuove costruzioni, semprechè possibili, sarà consentito, sul

fronte strada, l’allineamento con i fabbricati esistenti anche in deroga alle distanze previste

dalla normativa di sottozona.

8. Dalle norme in materia di distanze dalle strade e’possibile derogare per la realizzazione di

cabine ENEL, Telecom, Sogegas e simili.

9. Nelle zone B le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui alla successiva tabella:

DESTINAZIONI D’USO ZONE B

Residenziale 40

Commerciale ingrosso --

Commerciale minuto 25

Direzionale pubblico 5

Direzionale privato 10

Produttivo industriale --

Produttivo artigianale 20

Produttivo turistico 5

Altre 5

I valori indicati in grassetto indicano i valori percentuali minimi

delle destinazioni di zona prevalenti.

Gli altri valori esprimono le quote percentuali massime attribuite

alle altre destinazioni che verranno ammesse nel rispetto di detti

limiti.

Nell’ambito di variazione previsto le modificazioni non

introducono alterazioni negli standard generali. Il superamento

delle soglie fissate determina invece la verifica degli standard

generali di piano.

I valori indicati esprimono la quota percentuale della Suc di zona ammessa e prevista per le zone B

10. I limiti fissati dalla tabella di cui al comma 9 dovranno essere rispettati e documentati in

sede di formazione dei piani attuativi. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire la

verifica è effettuata sulla singola zona omogenea ove è ubicata la costruzione oggetto di

intervento.

11. In sede di rilascio di permesso di costruire o altro titolo abilitativo necessario il Comune

accerta la conformità degli interventi anche con i limiti fissati nella tabella di cui al comma

9.

12. Il Comune, con provvedimento motivato, potrà derogare ai valori massimo e minimi

indicati nella precedente tabella, semprechè l’intervento proposto dimostri la compatibilità

con i criteri identificati dalla zona omogenea e nelle presenti N.T.A.

13. Il mutamento delle destinazioni d’uso senza opere e con opere è regolato in applicazione

della legislazione regionale vigente.

14. Nelle aree B destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali e direzionali o

alla ristrutturazione di quelli esistenti, i progetti dovranno essere corredati da studi di

valutazione dei flussi di traffico veicolare indotto dai nuovi insediamenti in modo da

25

adeguare, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, gli standard di parcheggio.

Art. 16 Unitarietà degli interventi e disposizioni generali per le zone B

1. Nelle zone B è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere schemi di utilizzo delle

aree con previsioni planivolumetriche anche se gli interventi vengono attuati con modalità

attuative dirette. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale fissare gli allineamenti

per la realizzazione sia di nuove costruzioni, che di recinzioni, nonché indicare le specie

arboree da impiantare anche su proprietà private.

2. Nell’ambito della sottozone B, l’Amministrazione Comunale e/o i proprietari interessati

potranno disporre progetti unitari per la realizzazione degli interventi di ricomposizione

formale dell’ambiente costruito, di ristrutturazione urbanistica di risanamento delle opere di

urbanizzazione.

Tali interventi dovranno tendere a riqualificare l’immagine della città costruita e a migliorare

i parametri ecologici dell’area interessata, intervenendo in modo unitario sulla

regolamentazione e la disciplina degli spazi di relazione, in sintonia con il miglioramento

degli elementi di arredo urbano (strade, percorsi pedonali, viali,...), degli spazi tecnologici

(potenziamento ed ammodernamento dei servizi a rete) e degli spazi di vita collettiva

(piazze, giardini, campi gioco,...), nonché sul miglioramento dei requisiti energetici e

prestazionali dei fabbricati. In tal caso, l’Amministrazione Comunale, previo parere della

Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, potrà attribuire incrementi

premiali non superiori a 0,25 mq/mq.di Suc per ogni unità immobiliare interessata

dall’intervento di riqualificazione urbana, nei limiti dei parametri massimi di zona e nel

rispetto di vincoli di carattere sovraordinato eventualmente presenti.

Limitatamente ad interventi volti al miglioramento strutturale del fabbricato nel rispetto

delle vigenti normative antisismiche e dei requisiti energetici è assentito un incremento

massimo del 10% del volume esistente. Detta premialità può costituire a favore della

proprietà un credito edilizio da utilizzare anche in aree esterne alle zone B destinate allo

sviluppo dal PRG. In tal caso la definizione degli incrementi, le modalità di attuazione e le

aree destinate a ricevere i crediti edilizi saranno stabilite in apposita convenzione

pubblico/privato.

3. Qualora si predispongano Piani Attuativi di ristrutturazione urbanistica, questi dovranno

tendere a realizzare compiuti isolati urbani, a valorizzare gli spazi liberi e di vicinato come

spazi a spiccato carattere urbano ed a disciplinare compiutamente la rete viaria e gli spazi per

la sosta. Nel caso di formazione di piani di ristrutturazione urbanistica per ambiti che

comprendano almeno tre edifici, gli indici di sottozona ammessi saranno da intendere come

indici territoriali e non fondiari e sarà consentito un incremento edilizio equivalente al 30%

dello stesso indice fondiario di zona; le altezze previste potranno essere derogate a vantaggio

di una maggiore disponibilità di aree libere da attrezzare a verde pubblico e a parcheggi che

dovranno tuttavia corrispondere ad almeno il 35% della superficie territoriale interessata.

Le altezze in deroga dovranno rispettare i limiti massimi stabiliti dal PRG Parte Strutturale

come segue:

26

- capoluogo h max. ml. 12;

- frazioni e centri minori h max ml. 9,50;

- Frazioni di Spina e Castiglione della Valle h max ml. 9;

Il Piano Attuativo dovrà comunque prevedere miglioramenti dei parametri ecologici esistenti.

4. In tutte le zone B l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica

(nuova costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta che di

piano attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente, di

adeguati studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377

08.06.2010);

5. Gli interventi che si sviluppano a ridosso del centro storico o di altri beni storici e

paesaggistici visibili o percepibili da e verso tali aree, sono soggetti alla verifica di impatto

paesaggistico da parte della CCQAP sulla base di apposita relazione paesaggistica, redatta ai

sensi del DPCM 12/12/2005 ed allegata alla istanza dell’atto abilitativo. La relazione terrà

conto delle prescrizioni contenute nell’art. 30 delle NTA-PS con il fine di tutelare

l’intervisibilità sia da strade di accesso che dai nuclei limitrofi. Sono in ogni caso fatti salvi

dalla presente disposizione i piani attuativi approvati ed i titoli abilitativi la cui istruttoria sia

stata già conclusa prima della pubblicazione sul BUR della presente variante.

Art. 17 Disciplina delle sottozone B0

1. Nelle sottozone B0, così come definite al precedente art. 14, sono ammessi i seguenti

interventi edilizi:

a) Manutenzione ordinaria

b) Manutenzione straordinaria

c) Restauro e risanamento conservativo

d) Ristrutturazione edilizia

Tali interventi sono da intendersi nelle definizioni di cui all’art. 31 della legge 457/78 e di

quanto contenuto in materia di definizioni e parametri urbanistico-edilizi ed ecologici

all’art. 5 bis delle presenti norme.

2. Gli interventi di cui alla lettera a), b), c), d) si attuano tramite intervento urbanistico diretto

nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.

3. Oltre agli interventi di cui al c. 1, sono altresì ammessi interventi edilizi di nuova

costruzione finalizzati al completamento dell’impianto urbanistico esistente. Tali interventi

dovranno uniformarsi per tipologia edilizia e rapporti fondiari all’insediamento esistente, nei

limiti dei parametri urbanistici ed ecologici previsti dal Piano e dal successivo art. 23.

4. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni, ammessi nel rispetto dei parametri di zona, dovranno

sempre garantire la conservazione sostanziale del tipo edilizio preesistente.

5. Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere opportunamente specificati nei progetti

27

edilizi con particolare riferimento alle specie arboree utilizzate, alle recinzioni, agli elementi

degli arredi esterni, ai materiali per le pavimentazioni. Detti interventi dovranno essere,

inoltre, effettuati nel rispetto del precedente art. 15. Nel sottosuolo di detti spazi è altresì

ammessa la realizzazione di autorimesse attraverso progetti unitari anche di due o più

proprietà, nel rispetto dei caratteri compositivi del contesto urbanistico e delle relative

preesistenze arboree e dei materiali d’uso.

6. Nelle zone B0 è ammesso il ricorso alle premialita’ di cui all’art. 16 comma 2 delle presenti

NTA.

Art. 18 Disciplina delle sottozone B a bassa, media ed alta densità

1. Nelle sottozone B0,5 - B*- B1* - B1 - B1a - B1,5 - B2 – B3 , così come definite al

precedente art. 14, sono ammessi i seguenti interventi:

a) Manutenzione ordinaria

b) Manutenzione straordinaria

c) Ristrutturazione edilizia, con possibilità anche di ampliamenti e sopraelevazioni nel

rispetto dei parametri di zona

d) Ristrutturazione urbanistica, mirata alla ricomposizione formale dell’ambiente costruito

per ambiti territoriali significativi (isolati, fronti strada, ecc.)

e) Ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione

f) Costruzione di nuovi fabbricati nei lotti edificabili di completamento semprechè

conformi ai parametri di zona.

2. Nell’ambito di ristrutturazioni edilizie potranno essere realizzati anche accorpamenti e/o

frazionamenti delle unità residenziali esistenti purché sia garantito, in caso di

frazionamento, almeno un posto auto coperto ed uno scoperto per ogni nuova unità

residenziale ricavata.

3. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar

luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti. Per gli ampliamenti e le nuove

costruzioni, semprechè possibili, sarà consentito, sul fronte strada, l’allineamento con i

fabbricati esistenti anche in deroga alle distanze previste dalla normativa di sottozona.

4. Gli interventi di cui alla lettera a), b), c), f), si attuano tramite intervento edilizio diretto nei

limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale. Gli interventi di cui alla lettera

d) ed e) saranno attuati previa strumentazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica e/o

privata, o progetti esecutivi di opere pubbliche.

5. L’attuazione dei piani di ristrutturazione urbanistica dovrà avvenire con criteri perequativi

nell’ambito interessato del Piano.

6. La formazione di Piani attuativi di ristrutturazione urbanistica può prevedere incrementi

28

della s.u.c. pari a 0,25 mq/mq. semprechè il piano consegua risultati volti al miglioramento

sismico, ambientale ed energetico e semprechè detti incrementi siano previsti nella

convenzione del P.A.

7. Il rilascio del titolo abilitativo all’attività edilizia nell’area B1 sita in Frazione Badiola

inserita dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 2 del 2.2.22019 in seguito

all’accoglimento dell’osservazione n. 15 (foglio n. 6 – particelle 519, 522, 518) è

subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo con il quale il proprietario del terreno si

impegna a partecipare all’eventuale lottizzazione al momento della richiesta degli altri

lottizzanti impegnandosi a cedere, previo corrispettivo relativo solo al valore delle particelle,

i mappali 520 – 521 per la realizzazione della viabilità di accesso alla rotonda. L’altezza

massima è di ml 6 e l’intervento non dovrà prevedere la realizzazione di nuove

urbanizzazioni quindi l’accesso dovrà avvenire direttamente dalla strada Provinciale

esistente a ovest del lotto (rotonda).

29

Art. 19 Disciplina delle sottozone BC e BC*

1. Nelle sottozone BC e BC*, così come definite al precedente art. 14, sono ammessi i seguenti

interventi:

a) Manutenzione ordinaria;

b) Manutenzione straordinaria

c) Ristrutturazione edilizia

d) Ristrutturazione urbanistica per ambiti territoriali significativi, che tenda a costituire

nuovi tessuti urbanistico-edilizi nel rispetto dei parametri di zona.

e) Ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione

2. Gli interventi di cui alla lettera a) b) e c) si attuano tramite strumento intervento edilizio

diretto nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.

Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) saranno attuati previa strumentazione urbanistica

attuativa di iniziativa pubblica e/o privata, o progetti esecutivi di opere pubbliche.

Gli interventi di cui alla lettera c) se a giudizio dell'Amministrazione Comunale non

interferiscono con i programmi e le possibilità di ricomposizione urbanistica delle aree,

potranno essere attuati direttamente mediante il rilascio di concessione convenzionata.

3. L’attuazione dei piani di ristrutturazione urbanistica dovrà avvenire con criteri perequativi

nell’ambito interessato del Piano.

4. La formazione di Piani attuativi di ristrutturazione urbanistica può prevedere incrementi

della s.u.c. pari a 0,25 mq/mq. semprechè il piano consegua risultati volti al miglioramento

sismico, ambientale ed energetico e semprechè detti incrementi siano previsti nella

convenzione del P.A.

30

Art. 20 Disciplina delle sottozone BD

1. Nei comparti BD, sono ammessi i seguenti interventi:

a) Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria

b) Ristrutturazione edilizia con possibilità anche di ampliamenti e sopraelevazioni nel

rispetto dei parametri di sottozona

c) Ristrutturazione urbanistica nel rispetto dei limiti e dei parametri di sottozona, con

la previsione del miglioramento di almeno il 10% del Rapporto di Copertura e

dell’Indice di Permeabilità.

d) Costruzione di nuovi edifici sempreché conformi ai parametri urbanistici di

sottozona.

2. Nelle sottozone BD sono ammesse sia tipologie edilizie residenziali costituite da due piani

fuori terra più un piano seminterrato, sia tipologie miste che prevedano un piano terra

destinato ad attività artigianali o di servizio ed un piano sovrastante destinato alla

residenza, fermi restando i parametri di sottozona. Nel caso di intervento misto (residenza

ed attività artigianale o di servizio) dovrà sempre essere reperito e garantito un numero di

posti auto corrispondente all’attività produttiva o di servizio, così come fissato dalla

vigente normativa Regionale -Reg. Reg. 7/2010.

3. Gli interventi ammessi ed indicati con le lettere a), b) e d) di cui al c.1 saranno attuati

direttamente tramite rilascio del titolo abilitativo diretto previsto per detti interventi dalla

vigente normativa regionale nonché dal regolamento edilizio. Gli interventi di cui alla

lettera c) saranno attuati mediante Piano Attuativo. In questo caso è prevista una premialità

pari a 0,15 mq./mq. per miglioramenti sismici, energetici ed ambientali e semprechè detti

incrementi siano previsti nella convenzione del P.A.

31

Art. 21 Disciplina delle sottozone BE

1. Nelle sottozone BE, così come definite al precedente art. 14, sono ammessi i seguenti

interventi:

a) Ristrutturazione urbanistica

b) Ristrutturazione e risanamento delle opere di urbanizzazione;

c) Nuova costruzione

2. Gli interventi di cui alla lettera b) c) si attuano tramite strumento edilizio diretto nei limiti

di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale nonché dal regolamento edilizio.

Gli interventi di cui alla lettera a) saranno attuati previa strumentazione urbanistica

attuativa di iniziativa pubblica e/o privata, o progetti esecutivi di opere pubbliche estesi

all’intero comparto comprese le aree Fa ed Fva presenti all’interno del limite dell’ambito

soggetto a piano attuativo come delimitato dalla tavola 1a del PRG. Gli edifici dismessi

presenti all’interno del perimetro del piano attuativo dovranno essere ceduti all’Amm.ne

Comunale come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21.3.2005.

3 La destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste per le singole zone omogenee

inglobate nel perimetro del piano attuativo nel rispetto della tabella di cui all’art. 15

comma 9 delle presenti NTA.

32

Art. 22 Disciplina delle sottozone BF

1. Nelle sottozone BF, così come definite al precedente art. 14, sono ammessi

esclusivamente interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale

pubblica per anziani, case albergo per anziani, centri sociali per anziani e similari, ovvero

servizi per la residenzialità e l’assistenza sociale.

2. Sono ammessi nelle zone BF i seguenti interventi:

- Manutenzione Ordinaria;

- Manutenzione Straordinaria

- Restauro e Risanamento Conservativo;

- Ristrutturazione edilizia e urbanistica ;

- Nuove costruzioni.

3. Gli interventi edilizi ammessi si attuano tramite titolo abilitativo diretto rilasciato nel

rispetto dei parametri previsti dal successivo articolo 23.

33

Art. 22/bis Disciplina delle sottozone Bax

Nelle sottozone Bax valgono tutti i paramenti e prescrizioni relativi alle zone B1 ad eccezione

di quanto indicato nei commi seguenti.

Il rilascio del permesso a costruire ove si riferisca alla costruzione di più di una unità

immobiliare destinata alla residenza (anche costruite in tempi successivi) è subordinato alla

preventiva realizzazione o stipula atto d’obbligo per la realizzazione prima del completamento

della prima costruzione, di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento

collegate a quelle comunali compresa la strada di accesso che dovrà avere una larghezza

minima di di ml. 6,00 oltre anche ad un marciapiede.

In deroga a quanto sopra ove sia prevista la realizzazione di un’unica unità immobiliare

destinata ad abitazione , potrà essere mantenuto l’accesso per la strada esistente che comunque

dovrà essere asfaltata oltre alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria.

34

Art. 23 Parametri urbanistici ed ecologici per le sottozone B

1. Nelle sottozone B di cui alla colonna 1 della successiva tabella dovranno essere rispettati i

seguenti parametri urbanistici:

Classe Iuf

Mq/mq

H max.

ml

Rapporto di

Copertura max.

(Rc) %

Distanza dai

confini min.

(Dc) ml

Distanza dalle

strade min.

(Ds) ml

B0 0,25 7,50 40% 5.00 5.00

B 0,5 0,16 7,50 25% 5.00 6.00

B1a 0,33 6.50 30% 5,00 6,00

B1 0,33 10 30% 5,00 6,00

B1,5 0,5 10 30% 5.00 6.00

B2 0,66 10 35% 5.00 6.00

B3 1 10 40% 6.50 6.50

B1* 0,33 7,50 30% 5,00 6.00

B* 0,33 7,50 30% 5,00 6,00

B1,5* 0,5 8,00 30% 5,00 6,00

B3** 0,66 10 40% 6,50 6,50

Sono fatti salvi i maggiori indici e parametri se esistenti. Deroghe ai distacchi dalle strade possono essere

assentiti al fine di garantire gli allineamenti dei fronti edificati.

Le distanze da altro fabbricato da rispettare nelle nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni dovranno

essere pari al doppio della distanza dei confini sopraindicata (DC).

2. Per le nuove costruzioni nelle frazioni di Castiglione della Valle, Cerqueto, Sant’ Elena,

San Biagio della Valle, Badiola, Spina, San Valentino della Collina, Castello delle Forme,

Papiano, Papiano Stazione, Morcella, Compignano, Mercatello, Olmeto, Vallicelle

l’altezza massima consentita per le nuove costruzioni non potrá essere maggiore di ml.

9.50.

3. Per le nuove costruzioni nelle frazioni di Monticelli, Migliano,Villanova, Pieve Caina,

Sant’Apollinare, Monte Vibiano, l’altezza massima consentita per le nuove costruzioni non

potrá essere maggiore di ml. 6,00.

Per gli interventi di ristrutturazione e sopraelevazione valgono le norme di cui ai commi 2

e 3 dell’art. 36 delle NTA del Parte strutturale del PRG approvate con atto del Consiglio

Comunale n. 80 del 21.12.2012.

35

4. Nelle sottozone BC, BC*, BD, BE e BF valgono i seguenti parametri urbanistici:

Sottozone BC – BC*

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti valgono gli indici di utilizzazione

territoriale esistenti incrementati del 20% per le sottozona BC e del 50% per le sottozone

BC* purchè l’incremento non produca un indice superiore a 1,5 mq/mq. Sono fatti salvi i

maggiori indici e parametri se esistenti. I restanti parametri hanno i seguenti limiti:

H max.

M

Rapporto di

Copertura max.

(Rc) %

Distanza dai confini min.

(Dc) m

Distanza dalle

strade min.

(Ds) m

12,00 40% 5,00 6.00

Sottozone BD

Iuf

Mq/mq

H max.

M

Rapporto di

Copertura max.

(Rc) %

Distanza dai

confini min.

(Dc) m

Distanza dalle

strade min.

(Ds) m

0,25 10,00 40% 6,00 7,50

Sottozone BE

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti la cubatura complessiva massima

realizzabile ammonta a mc. 63.000 di cui mc 26.000 sul lato destro della variante di via

Lenin salendo verso monte e mc. 37.000 sul lato sinistro, per i restanti parametri valgono i

seguenti limiti:

H max.

M

Rapporto di

Copertura max.

(Rc) %

Distanza dai

confini min.

(Dc) m

Distanza dalle

strade min.*

(Ds) m

12,00 40% 5,00 6.00

Sottozone BF

H max.

M

Rapporto di

Copertura max.

(Rc) %

Distanza dai

confini min.

(Dc) m

Distanza dalle

strade min.*

(Ds) m

12,00 30% 5,00 5.00

Per tutti gli interventi oggetto di piano attuativo approvato prima della approvazione

definitiva della variante alla parte strutturale (17.10.2011) continuano ad applicarsi le altezze

massime previste dal piano attuativo medesimo.

36

5. Nelle diverse sottozone B dovranno essere rispettati i seguenti parametri ecologici:

sottozone B0

Ip almeno pari a quello esistente;

Ipa dovrà essere pari ad 1 albero ogni 50 mq. di s.u.c.;

sottozone B0,5 - B* - B1 - B1* -B1a - B1,5 - B2 - B3

Ip dovrà essere garantito almeno nel rapporto di 0,30;

Ipa dovrà essere pari ad 1,25 alberi ogni 50 mq. di s.u.c.;

sottozone BC

Ip dovrà essere garantito nel rapporto di 0,30;

Ipa dovrà essere pari ad 1,50 alberi ogni 50 mq. di s.u.c.;

sottozone BD

Ip almeno pari a 0,30

Ipa 1 albero ogni 50 mq. di s.u.c.;

sottozone BE

Ip dovrà essere garantito nel rapporto di 0,30;

Ipa dovrà essere pari ad 1,5 alberi ogni 100 mq. di s.u.c.;

sottozone BF

Ip dovrà essere garantito nel rapporto di 0,30;

Ipa dovrà essere pari ad 1,5 alberi ogni 100 mq. di s.u.c.;

37

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ZONE DI TRASFORMAZIONE

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

ZONE C

Art. 24 Articolazione e classificazione degli ambiti di trasformazione ad uso

prevalentemente residenziale. Zone C

1. Le zone C, individuate nel PRG Parte Strutturale parte all’interno delle macroaree Rur e

parte all’interno delle macroaree Tur, individuano le aree della trasformazione a prevalente

uso residenziale. Esse includono:

aree di espansione previste dal PRG vigente già dotate di P.A. approvato e

convenzionato (zone CA);

aree libere collocate in ambiti insediativi consolidati, soggette a P.A. e a diversa densità

edilizia (zone C05; C0,75;C1;C1*;C1a; C1,5;C2; C2*; C3);

aree libere o parzialmente libere destinate a trasformazioni soggette a prescrizioni

speciali o a trasformazioni ecologicamente sostenibili (zone CP e CEco) o ad

interventi di riconversione urbanistica ad uso prevalentemente residenziale (Zone CR);

aree agricole, individuate dalla P.S. del P.R.G. ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. g)

della LR, prenotate per lo sviluppo di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali

(macrozone Tur). Esse costituiscono le aree cui il PRG PS ha affidato le azioni più

significative di trasformazione dei suoli la cui nuova occupazione è modulata nello

spazio e nel tempo secondo quanto stabilito dal PRG PS con le modalità di cui agli artt.

31 – 37 delle presenti NTA.

2. Fatta eccezione per le zone Tur di superficie superiore a 5.400, disciplinate al successivo art.

25, le zone C sono distinte nelle seguenti sottozone:

C0,5 – C0,75

aree di nuovo sviluppo edilizio a bassa densità edilizia;

C1 – C1*- C1a - C1,5

aree di nuovo sviluppo edilizio a medio-bassa densità edilizia;

C2 - C2*

aree di nuovo sviluppo edilizio a media densità edilizia;

C3

aree di nuovo sviluppo edilizio a medio-alta densità edilizia;

CP

area di espansione soggetta a prescrizioni speciali

C Eco

38

aree di trasformazione ecologicamente sostenibile prevalentemente destinati alla

residenza.

CA

aree di nuovo sviluppo edilizio già dotate di piano attuativo approvato e convenzionato;

CR: aree di riconversione urbanistica;

CAX

aree di nuovo sviluppo edilizio già dotate di piano attuativo approvato e convenzionato;

*n. con l’asterisco ed il numero associato, *n., sono state individuate le aree che,

soggette a Piano Attuativo, sono utilizzabili solo per il trasferimento la concentrazione di

volumetrie di ex stalle da abbattere. L’inizio dei lavori relativi alle opere di

urbanizzazione previste dal Piano Attuativo, è subordinato alla completa demolizione dei

fabbricati delle ex stalle identificate con lo stesso attributo *n.

3. Per le sottozone CA continuano a valere le prescrizioni contenute nello strumento

urbanistico attuativo operante. Al piano attuativo vigente sono ammesse varianti

limitatamente alla distribuzione dei lotti ed alle eventuali opere di urbanizzazione da

completare. La modifica delle destinazioni d’uso è consentita nel rispetto delle prescrizioni

di cui alla tabella del successivo art. 23, salvo diverso reperimento degli standard urbanistici.

4. La sottozona CAX in Via Tuderte del Capoluogo già oggetto di precedente piano attuativo

potrà essere completata previa approvazione di un nuovo progetto di lottizzazione. In ogni

caso prima del rilascio del primo permesso di costruire all’interno dell’area del nuovo

piano attuativo dovranno essere completate tutte le opere di urbanizzazione primaria

principali relative alla parte attuata quali la prosecuzione di Via della Molinella, la rotonda

in Via Tuderte, il verde attrezzato la pubblica illuminazione ecc . Per le altezze, distanze dai

confini e dalle strade potranno essere utilizzati i parametri già previsti. La Suc (superficie

utile coperta) residenziale originariamente prevista dovrà essere ridotta del 15%, mentre la

suc destinata alle attività commerciali potrà essere calcolata sulla cubatura originaria ed

essere incrementa di una quantità pari a mq 930 come derivante dalla preventiva

demolizione del laboratorio artigianale posto sulle particelle 989 e 587 del foglio 152.

L’ampliamento del perimetro di lottizzazione sul lato nord dovrà prevedere in ogni caso il

mantenimento della vecchia strada della Molinella che potrà essere posta tra le particelle n.

1774 e n. 1775 o in altra posizione ritenuta idonea dall’Amm.ne Comunale. Il nuovo

perimetro del piano attuativo sarà quello indicato in rosso nell’osservazione n. 23 ad

eccezione del alto nord dove vale l’ osservazione n. 22 presentata presenta alla variante al

PRG parte operativa in data 4.5.2018; per quanto sopra il perimetro del piano attuativo potrà

essere modificato secondo la nuova perimetrazione derivante dalle modifiche indicate nelle

osservazioni accolte. Il piano attuativo per il completamento della lottizzazione dovrà, per

quanto possibile, inserire le alberature e rispettare le prescrizioni indicate dall’Autorità

competente in materia di V.A.S. con la Determinazione n. 506 del 29.6.2019.

39

5. Per le zone C convenzionate prima dell’approvazione definitiva del nuovo P.R.G. valgono i

parametri e le dotazioni previste dallo strumento urbanistico operante al momento della

convenzione.

6. Gli interventi che si sviluppano a ridosso del centro storico o di altri beni storici e

paesaggistici visibili o percepibili da e verso tali aree, sono soggetti alla verifica di impatto

paesaggistico da parte della CCQAP sulla base di apposita relazione paesaggistica, redatta ai

sensi del DPCM 12/12/2005 ed allegata alla istanza dell’atto abilitativo. La relazione terrà

conto delle prescrizioni contenute nell’art. 30 delle NTA-PS con il fine di tutelare

l’intervisibilità sia da strade di accesso che dai nuclei limitrofi. Sono in ogni caso fatti salvi

dalla presente disposizione i piani attuativi approvati ed i titoli abilitativi la cui istruttoria sia

stata già conclusa prima della pubblicazione sul BUR della presente variante.

40

Art. 25 Disciplina delle sottozone C - norme generali

1. Tutte le sottozone C, incluse quelle ricadenti nelle macroaree Tur del PRG PS e di

superficie inferiore a 5.400 mq., si attuano tramite Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o

privata convenzionata e nel rispetto dei parametri, limiti e vincoli di cui alle presenti norme.

L'edificazione di tali aree potrà avvenire successivamente all'approvazione dello strumento

urbanistico attuativo e della relativa convenzione anche per stralci funzionali o singoli atti

autorizzativi. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà sempre definire e disciplinare

l'insieme delle sistemazioni esterne nonché indicare i materiali e le tecnologie delle opere

che si intendono eseguire, i colori e gli elementi di arredo naturali ed artificiali, oltreché

l'esatta illustrazione planovolumetrica dei nuovi edifici, e del complesso delle opere di

urbanizzazione primaria.

2. Nelle sottozone C gli spazi pubblici costituiti da vie carrabili e pedonali, da piazze, larghi,

parcheggi e da spazi aperti attrezzati pubblici e d’uso pubblico dovranno essere sistemati e

manutenuti in funzione degli obiettivi di miglioramento della qualità degli insediamenti

esistenti. Gli interventi sugli spazi aperti suddetti, ricompresi all’interno dei Piani Attuativi,

dovranno essere oggetto della convenzione; nei casi di interventi di iniziativa privata il

titolare dell’atto autorizzativo si assumerà gli oneri degli interventi relativi agli spazi

pubblici nella misura dovuta ai sensi del Regolamento Reg. 7/2010. Gli interventi previsti

dovranno comunque rispettare i parametri urbanistici ed ecologici relativi alla specifica

sottozona.

3. Le zone C, e le relative sottozone, sono caratterizzate da destinazioni d’uso prevalentemente

residenziali; in tali zone sono altresì insediabili attività direzionali, dei pubblici esercizi

semprechè compatibili con la residenza e di attività produttive urbane di tipo artigianale nei

limiti fissati al successivo comma 8.. Nel caso di trasformazione delle destinazioni d’uso da

residenza ad altre attività ammesse, dovranno essere sempre garantiti gli spazi pubblici o

d’uso pubblico per verde e parcheggi in relazione al tipo di attività prevista e in aggiunta a

quelli previsti dal Piano, secondo quanto disposto dalla vigente normativa regionale ed in

base alle norme contenute nelle presenti NTA.

4. La soluzione urbanistico-architettonica adottata nello strumento urbanistico attuativo dovrà

tenere conto:

della migliore accessibilità meccanizzata garantendo al massimo visibilità e sicurezza

nello scorrimento dei mezzi e preferibilmente separando i percorsi ciclo-pedonali da

quelli meccanizzati;

delle condizioni ambientali naturali ed antropiche preesistenti nel sito di intervento

provvedendo a darne esatta descrizione negli elaborati rappresentativi dello stato di fatto;

della tipologia edilizia preesistente nel contesto urbanistico sul quale si colloca il nuovo

intervento al fine di garantire la necessaria uniformità morfologica degli insediamenti.

5. Al successivo art. 27 è riportato per ogni singola sottozona il numero di piante autoctone

che dovrà essere collocato per ogni 100 mq. di superficie territoriale: il rispetto del suddetto

41

Ipa sarà previsto in sede di progettazione dello strumento attuativo e costituirà oggetto

dell’atto di convenzione. Il piano attuativo fisserà altresì i parametri di permeabilità Ip

relativi ad ogni unità fondiaria e che dovranno essere rispettati in sede di rilascio dell’atto

autorizzativo.

6. Nelle sottozone C0,5 in sede di formazione del piano attuativo e’ fatto obbligo definire le

tipologie degli edifici con il vincolo di coperture in laterizio a due o quattro falde e l’uso di

intonaci tradizionali in grassello.

7. Dalle norme in materia di distanze dalle strade e’possibile derogare per la realizzazione di

cabine ENEL, Telecom, Sogegas e simili.

8. Nelle sottozone C sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla seguente tabella:

DESTINAZIONI D’USO ZONE C

Residenziale 40

Commerciale ingrosso --

Commerciale minuto 25

Direzionale pubblico 5

Direzionale privato 5

Produttivo industriale --

Produttivo artigianale 20

Produttivo turistico 5

Altre 5

I valori indicati in grassetto indicano i valori percentuali minimi

delle destinazioni di zona prevalenti.

Gli altri valori esprimono le quote percentuali massime attribuite

alle altre destinazioni che verranno ammesse nel rispetto di detti

limiti.

Nell’ambito di variazione previsto le modificazioni non

introducono alterazioni negli standard generali. Il superamento

delle soglie fissate determina invece la verifica degli standard

generali di piano.

I valori indicati esprimono la quota percentuale della Suc di zona ammessa e prevista per le zone C

9. I limiti fissati dalla tabella di cui al comma 8 dovranno essere rispettati e documentati in

sede di formazione dei piani attuativi. Per gli interventi soggetti a permesso di costruire la

verifica è effettuata sulla singola zona omogenea ove è ubicata la costruzione oggetto di

intervento.

10. In sede di rilascio di permesso di costruire o altro titolo abilitativo necessario il Comune

accerta la conformità degli interventi anche con i limiti fissati nella tabella di cui al comma

8.

11. Il Comune, con provvedimento motivato, potrà derogare ai valori massimo e minimi

indicati nella precedente tabella, semprechè l’intervento proposto dimostri la compatibilità

con i criteri identificati dalla zona omogenea e nelle presenti N.T.A.

12. Il mutamento delle destinazioni d’uso senza opere e con opere è regolato in applicazione

della legislazione regionale vigente.

15. Nelle aree C destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali e direzionali o

alla ristrutturazione di quelli esistenti, i progetti dovranno essere corredati da studi di

valutazione dei flussi di traffico veicolare indotto dai nuovi insediamenti in modo da

adeguare, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, gli standard di parcheggio.

42

16. In tutte le zone C l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica

(nuova costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta che di

piano attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente, di

adeguati studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377

08.06.2010).

17. Ogni intervento, diretto o indiretto, nell’ambito delle zone C e’ assoggettato alla verifica di

intervisibilità.

17.1 la verifica di intervisibilità si effettua mediante una cartografia in scala adeguata (in

genere CTR 1:5000) ove vengono individuati:

- l’ambito di intervento;

- gli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico -ambientale;

- gli ambiti di tutela di specifici beni (ville, parchi, giardini storici …)

- la viabilità principale e i luoghi di alta frequentazione della città e del territorio da cui

l’ambito di intervento e’ visibile e viceversa;

- la documentazione fotografica dalla stessa viabilità principale e dagli stessi luoghi di

frequentazione verso l’ambito di intervento e viceversa.

17.2 Qualora dalla verifica di intervisibilità dell’intervento risulti che da almeno un luogo o

un punto l’area di intervento sia visibile, il progetto dell’intervento dovrà essere corredato

dalla relazione paesaggistica semplificata di cui al DPCM 12.12.2005 atta a valutare

l’inserimento paesaggistico dell’intervento proposto.

17.3 Sarà compito della valutazione paesaggistica da parte della CCQAP verificare la

sostenibilità paesaggistica dei parametri urbanistici e delle altezze previste dal PRG - P.O.

43

Art. 26 Ambiti di attuazione

1. Nelle cartografie del PRG Parte Operativa sono delimitati gli ambiti di attuazione delle

previsioni del Piano. La capacità edificativa attribuita alle zone C deve intendersi come

capacità edificativa territoriale, attribuita cioè a tutte le aree ricomprese nell’ambito di

attuazione, instaurando con ciò il principio di perequazione che deve informare i rapporti tra

le proprieta' coinvolte nell’ambito.

2. Le aree per spazi pubblici da ricomprendere nell’ambito di attuazione costituiscono gli

standards aggiuntivi previsti dalle presenti norme per i nuovi insediamenti residenziali. Le

quantità di tali aree dovranno essere verificate in sede di Piano Attuativo e garantire almeno

le quantità minime stabilite dalla vigente legislazione regionale (Reg. Reg. 7/2010). Nel caso

che le quantità minime di legge non potessero essere interamente rispettate nel comparto si

applicheranno i criteri compensativi stabiliti all’art. 5 delle presenti NTA.

3. Alle zone C ricadenti all’interno delle macroaree Tur del PRG PS di superficie superiore a

5400 mq. si applicano le norme di cui ai succ. art. 31-37.

44

Art. 27 Parametri urbanistici ed ecologici delle sottozone C

1. Nelle sottozone C dovranno essere rispettati, in sede di formazione del Piano Attuativo, i

seguenti parametri urbanistici:

Sottozona Iut Scf

Max.

H

max.

Distanza

min dai

confini

(Dc)

Distanza

min dalle

strade

(Ds)

mq/mq % su St M M M

C0,5 0,16 15 6.00 5.00 6.00

C0,75 0,25 30 10,00 5,00 6.00

C1 0,33 30 10.00 5.00 6.00

C1a 0,33 30 6.50 5.00 6.00

C3 1 40 12.00 5.00 8.00

C2 0,66 35 10.00 5,00 6,00

C1* ^^ 30 7.50 5,00 6,00

C2* ^^ 40 7.50 5,00 6,00

C1,5** 0,5 40 ^^^ 5,00 5,00

C2a 0,66 40 12 5,00 6,00

C2b^^^^ 0,66 35 10,00 5,00 6,00

C3A^^^^^ ----- 40 12,00 5,00 8,00

^^ per le zone C1* e C2* valgono le stesse cubature ammesse dal P.R.G. approvato con D.C.C. n.

34 del 2001.

^^^ nelle zone C1,5** l’altezza massima a monte è di ml. 7,50 mentre l’altezza massima a valle è di

ml. 9,00. In tal caso la maggiore altezza di ml. 1,50 dovrà essere utilizzata esclusivamente per locali

non residenziali.

^^^^ Nelle zone C2B gli standards di parcheggio previsti dal Reg. Reg. 7/2010 dovranno essere

reperiti in misura doppia.

^^^^^ Nelle zone C3A la superficie utile coperta massima ammissibile è pari a mq. 8.286,66

2. Per le frazioni di Castiglione della Valle, Cerqueto, Sant’ Elena, San Biagio della Valle,

Badiola, Spina, San Valentino della Collina, Castello delle Forme, Papiano, Papiano

Stazione, Morcella, Compignano, Mercatello, Migliano, Vallicelle l’altezza massima

consentita per le nuove costruzioni non potrá essere maggiore di ml. 6.50.

Per le frazioni di Monticelli, Villanova, Pieve Caina, Olmeto, Sant’Apollinare, Monte

Vibiano, l’altezza massima consentita per le nuove costruzioni non potrá essere maggiore di

ml. 6,00.

45

3. Per tutti gli interventi oggetto di piano attuativo approvato prima della approvazione

definitiva della variante alla parte strutturale (17.10.2011) continuano ad applicarsi le altezze

massime previste dal piano attuativo medesimo.

Per le zone C non derivanti dall’utilizzazione delle aree Tur di cui al PRG Parte Strutturale

valgono le altezze massime di ml. 9,50 ad esclusione delle frazioni di Ponticelli, Migliano,

Pieve Caina, S.Apolinnare, M. Vibiano, per le quali l’altezza massima consentita è di ml.

6,00

4. Nella sottozona C1 saranno assentite anche deroghe al rapporto di copertura, fino a

raggiungere un massimo del 30%, purché la soluzione progettata sia pienamente rispettosa

delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.

5. Nelle sottozone C dovranno essere rispettati, in sede di formazione del Piano Attuativo, i

seguenti parametri ecologici:

Sottozona Indici di piantumazione Ipa

n° min alberature/100mq di St

Indice minimo di permeabilità

Ip mq/mq

C0,5 1,50 0.35

C0,75 2,00 0,35

C1 2,00 0,35

C3 2,50 0,30

C2 2 0,35

C1* 1,5 0,25

C2* 1,5 0,25

C1,5 1,5 0,25

C1a 2,00 0,35

C1,5** 1,5 0,35

C2a 2 0,35

C2b 2 0,35

C3A 2,50 0,30

46

Art. 28 Disciplina delle sottozone CR

1. Le sottozone CR di riconversione urbanistica, che individuano gli ambiti di attività

zootecnica o produttiva dismessa o da dismettere per finalità di tutela paesaggistica e

ambientale o per ragioni di igiene pubblica, sono soggetti a piani attuativi che perseguano le

finalità della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e del migliore inserimento ambientale e

paesaggistico degli interventi previsti.

Ognuna delle perimetrazioni individuate e previste dal Piano costituisce comparto unitario

di intervento, anche ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al Reg. Reg. 7/2010.

2. In detti ambiti sono ammessi insediamenti residenziali, turistico o residenziali, turistico

produttivi, produttivi dell'artigianato urbano, dei servizi e le dotazioni minime di standards

dovranno corrispondere a quanto previsto all’art. 12 del Reg. Reg. 7/2010.

3. Nell’ambito di formazione dei Piani attuativi, anche secondo quanto disposto dalle NTA

Parte strutturale, dovranno essere osservati i seguenti parametri urbanistici:

It max: Pari alla volumetria massima esistente, ridotta del 20%;

h max:

Sct

Ru (Su/St)

DF min:

10.00 m

almeno pari a quella esistente

almeno pari a 0,40

ml. 10.00

DC min: ml. 5,00

DS min ml 7,50

Per i casi di insediamenti turistico-residenziali o turistico-produttivi, direzionali o

produttivi, dovranno essere rispettati almeno gli standard e le condizioni previste dal Reg.

Reg. 7/2010

4. I Piani attuativi dovranno altresì soddisfare i seguenti parametri ecologico-ambientali:

Ip: almeno pari a 0,50

Ipa: almeno 1,75 alberature per ogni 100 mq di s.u.c. prevista

Le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggio dovranno essere tutte di tipo permeabile.

47

Art. 29 Disciplina della zona CP

1. Alla zona CP, che individuano aree di espansione soggette dal Piano a prescrizioni speciali,

prevalentemente destinate a residenza e da sottoporre a trasformazione edilizia

esclusivamente con Piano Attuativo perequato, la Parte Operativa del PRG conferma quanto

disciplinato dalla Parte Strutturale del Piano.

Sono pertanto confermate le seguenti prescrizioni attuative:

a. la trasformazione urbanistica dell’area può avvenire esclusivamente mediante la

redazione di un unico piano attuativo ovvero attraverso la predisposizione e la

presentazione all’Amministrazione Comunale di un progetto di Piano Attuativo

condiviso da almeno l’ottanta per cento dei proprietari e rappresentativi di almeno il

60% delle aree interessate. In tale ultima circostanza il progetto di Piano Attuativo, per

essere fatto proprio dall’Amministrazione comunale, dovrà contenere tutti gli elementi

che di seguito vengono attribuiti al Piano Attuativo. E’ altresì condizione vincolante

nella costruzione del Piano Attuativo, l’applicazione del criterio perequativo tra tutte le

proprietà ricomprese nell’ambito assoggettato al Piano Attuativo.

b. La capacita' edificativa del comparto CP, e' pari a 0,11mq/mq di superficie territoriale

ed è garantita dall'Amministrazione Comunale a condizione che tra le proprietà

interessate intervenga l'accordo di perequazione attraverso il quale ogni proprietà si

impegna, in proprio e per gli aventi diritto, a:

I) partecipare alle spese necessarie per la trasformazione urbanistica dell'area in quota

proporzionale alla superficie dei suoli posseduti e ricompresi nell'ambito CP;

II) esercitare il diritto edificatorio previsto in via diretta o se ciò non fosse possibile nè

richiesto, si impegna a cedere tutto o parte della sua proprietà a fronte di un

controvalore economico o di un controvalore edilizio o di un controvalore di suolo

edificabile diverso da quello posseduto al fine di attuare le previsioni del Piano

Attuativo e di facilitare le soluzioni urbanistiche da esso previste;

III) i proprietari di immobili edilizi residenziali già esistenti e regolarmente autorizzati

possono optare se entrare a far parte del consorzio di trasformazione o di restarne

fuori. Nel primo caso essi hanno diritto a ritagliare una corte di pertinenza

all'edificio esistente determinato sulla base dell'indice territoriale fissato per la zona

e, per l'eventuale eccedenza dei suoli posseduti, essi rientrano nell'ambito dei diritti

e dei doveri previsti ai n.I) e II). Nel secondo caso essi hanno diritto al

riconoscimento dell'edificato e della relativa corte esistente, da classificare come

verde privato nel piano attuativo, senza diritto di altra edificazione;

IV) ai proprietari di annessi rurali esistenti e regolarmente autorizzati può essere

riconosciuto il diritto di trasformazione degli stessi annessi in residenza qualora la

loro localizzazione e' compatibile con le caratteristiche idrogeologiche dei suoli e

con l'assetto urbanistico e ambientale delle aree. In tale circostanza il Piano

Attuativo riconoscerà ad essi il diritto di trasformazione fissando i paramentri edilizi

ed urbanistici secondo i criteri già enunciati ai n.I) e II). Nel caso invece che dette

48

circostanze non ricorrano agli stessi proprietari dovrà essere riconosciuto un

controvalore corrispondente al valore agricolo dei suoli ed al valore di mercato

dell'annesso.

c. Nell'ambito MCP non potranno essere edificati i suoli soggetti ad instabilità

idrogeologica, cosi' come individuati dalla Parte Strutturale del P.R.G. e che saranno

meglio precisati in sede di redazione del Piano Attuativo. Su detti suoli destinati a parco

pubblico urbano, dovranno essere attuati interventi di prevenzione del rischio

idrogeologico come canali di guardia e rimboschimenti; potranno essere realizzate opere

di infrastrutturazione viaria, nella misura strettamente necessaria all'insediamento

previsto, insistendo sulla viabilità esistente e prevedendo tutte le misure di cautela

relative alla stabilizzazione dei suoli e al drenaggio delle acque piovane; non sono

ammesse comunque opere di infrastrutturazione quali acquedotti, condotti fognanti,

canali e pozzi drenanti delle acque di scarico, impianti fissi di irrigazione.

d. Il Piano Attuativo dovrà garantire un'ampia variabilità delle tipologie edilizie

residenziali (ville, villini, edifici a due piani con quattro unita' residenziali, edifici

pluripiano a blocco, a schiera, a corte o in linea) utilizzando i suoli più idonei

all'edificazione e rispettando i valori ambientali, paesaggistici e morfologici presenti

nell'area e nel suo contesto di riferimento.

e. A fronte del diritto di trasformazione edilizia delle aree concesso dall'Amministrazione

Comunale le proprieta' delle stesse aree, con l'accordo di perequazione, oltre a realizzare

le opere di urbanizzazione primarie, si impegnano a: - predisporre il Piano Attuativo seguendo i criteri enunciati nelle presenti norme;

- progettare, realizzare e cedere gratuitamente al Comune un parco naturale urbano di

almeno 20 ettari ricomprendendo in questo i suoli e gli interventi di cui alla lettera c.

nonche' la messa a dimora di almeno 120 piante ad ettaro, di specie autoctona e

dell'altezza minima di m 2,50 e la realizzazione di almeno 1.200 ml di percorsi pedonali

attrezzati con un numero di panchine non inferiore a 30;

- progettare, realizzare e cedere gratuitamente al Comune la nuova viabilità urbana di

collegamento tra la S.P. n. 317 per S. Venanzo e via Lenin, ivi compresa la sistemazione

degli innesti sulle stesse vie con adeguate rotatorie opportunamente arredate con fiori e

arbusti nonché la realizzazione di due marciapiedi di ampiezza non inferiore a m 3.00

ciascuno. Detta strada avrà una larghezza della carreggiata di m 7,50 a due corsie, una

per senso di marcia, e sarà corredata da una banchina di almeno 0,75 m a lato di ogni

corsia e del relativo impianto di pubblica illuminazione;

- progettare, realizzare e cedere gratuitamente al Comune un'area attrezzata a verde

pubblico di almeno 2 ettari, da collocare nelle aree di massimo addensamento edilizio ed

a contatto con gli insediamenti esistenti. Detta area dovrà essere dotata di almeno n. 2

campi gioco per il tennis, n. 4 campi gioco per le bocce, n. 1 campo gioco non strutturato

regolarmente, un edificio destinato a servizi igienici e spogliatoio di non meno di 60 mq

di SUC, n. 1 laghetto artificiale di almeno 750 mq, percorsi pedonali attrezzati con

almeno 20 panchine e per uno sviluppo di almeno 900 m, aree attrezzate a parcheggio

pubblico per almeno 50 posti auto, l'impianto di almeno 300 alberature e di 200 arbusti di

specie autoctona, nonché la sistemazione a verde della superficie non occupata da

percorsi e spazi attrezzati e l'impianto di pubblica illuminazione;

49

- la cessione gratuita al Comune di una quota almeno pari al 10% del diritto di edificazione

dell’ambito MCP al fine di soddisfare la domanda sociale di edificazione. I suoli

necessari alla realizzazione di tale volumetria saranno anch'essi ceduti gratuitamente

all'Amministrazione Comunale, opportunamente urbanizzati ed individuati nel Piano

Attuativo tra i suoli a più alta densità di utilizzazione.

f. Il Piano Attuativo dovrà infine:

- salvaguardare le aree boscate esistenti, i corsi d'acqua e la vegetazione, anche isolata di

rilevante valore botanico;

- salvaguardare le aree già edificate garantendo ad esse gli opportuni spazi di pertinenza;

- prevedere aree destinate ad orti urbani al fine di garantire quanti siano interessati allo

svolgimento di questa attività, favorendo così il trasferimento delle volumetrie afferenti gli

stessi suoli opportunamente perequate, nelle aree selezionate per l'edificazione. A tal fine

potranno essere consentite ulteriori volumetrie oltre a quelle derivanti dall'indice di cui alla

lett. b, per annessi rurali a tipologia definitiva (÷50 mc ciascuno), strutturalmente previsti dal

Piano Attuativo utili alla sua attuazione purché nel limite massimo complessivo di mc 1000;

- prevedere un mix di destinazioni d'uso nelle aree a più alta utilizzazione edilizia, garantendo

qui la possibilità di insediare attività commerciali, direzionali e dei servizi pubblici e privati

per non meno del 10% della superficie utile di calpestio per per non più del 30% della stessa

SUC;

- creare percorsi pedonali atti a garantire la sicurezza dei cittadini che si muovono a piedi e/o in

bicicletta e la mobilità senza barriere;

- ridurre gli impatti infrastrutturali, migliorando la viabilità esistente e riducendo al minimo

indispensabile le nuove previsioni, ed evitando strade di attraversamento nelle aree

residenziali;

- l'altezza massima degli edifici varierà da m 6,50 nella zona della collina a m 10,50 nella zona

contigua alle aree già urbanizzate;

- l'attuazione del Piano Attuativo potrà avvenire anche per stralci funzionali o sub-comparti

operativi, sempreché siano preventivamente determinati dal Piano stesso, siano disciplinati

dalla Convenzione e siano comprensivi della quota parte di opere di urbanizzazione primaria e

secondaria;

- il Piano Attuativo dovrà altresì disciplinare con apposite norme e/o elaborati

planovolumetrici, le principali caratteristiche formali dell'insediamento, garantendo

l'uniformità almeno delle tipologie di recinzione, dei materiali di prevalente utilizzazione

(laterizio), della scala cromatica delle tinte, dei principali caratteri compositivi (profili e assi

regolatori e/o compositivi). Nello stesso Piano Attuativo sarà altresì disciplinato: l'uso degli

emungimenti di acque sotterranee limitandolo allo stretto necessario (sarà da preferire un

unico impianto e linea per l'intero ambito per usi ortivi, antincendio e non potabili); il

recupero delle acque piovane mediante la creazione di cisterne individuali e/o collettive; lo

smaltimento di acque reflue in condotte separate; le aree attrezzate per la raccolta

differenziata dei rifiuti urbani (stazioni ecologiche); la quantità e la qualità delle alberature e

degli arbusti da impiantare nell'ambito degli spazi pubblici e di quelli privati; le quote di

suolo che possono essere pavimentate e quelle che devono conservare i caratteri di

permeabilità.

50

Art. 30 Disciplina delle zone C Eco

1. Nelle zone C Eco, che individuano gli ambiti di trasformazione ecologicamente sostenibile

prevalentemente destinati alla residenza, dovrà essere rispettata la disciplina prevista nelle

NTA Parte Strutturale;

In particolare dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed ecologici così

come stabiliti nella normativa della Parte Strutturale:

parametri urbanistici

Iut max. 0,25 mq/mq

l'altezza massima (Hmax) delle costruzioni non potra' superare i m 6,50;

la superficie coperta territoriale (Sct) non dovra' essere superiore del 30% della superficie

territoriale (St);

il rapporto di urbanizzazione (Ru = Su/St) dovra' essere pari a 0,20;

la distanza dai confini e da altri fabbricati non dovrá essere inferiore rispettivamente a ml.

5 e ml. 10, mentre la distanza dalle strade dovrá essere di almeno ml.6.50

parametri ecologici

L'indice di permeabilita' (Ip) dovra' essere garantito nel rapporto almeno pari al 30%

della superficie territoriale (St);

l'indice di piantumazione (Ipa) dovra' essere di 1,0/100;

E’ data la possibilita', anche in deroga ai parametri sopra stabiliti, di realizzare autorimesse

collettive completamente interrate a vantaggio della maggiore disponibilita' di suolo libero e

della minimizzazione della rete stradale e degli spazi destinati alla sosta degli autoveicoli.

51

Art. 31 Disciplina Delle Aree Tur

1. Le aree TUR, individuate dalla P.S. del P.R.G. sono aree agricole prenotate per lo sviluppo

degli usi urbani prevalentemente residenziali.

2. Le presenti norme si applicano alle zone Tur di superfcie superiore a 5400 mq.

3. Le aree Tur possono essere utilizzate, in tutto o in parte (in questo caso nei limiti e alle

condizioni precisate nei successivi articoli) sia con procedure concorsuali di iniziativa

pubblica (inserimento nella P.O. del PRG) che per iniziativa privata (piano attuativo

convenzionato). In assenza di tali strumenti (P.O. approvato o piano attuativo approvato) le

aree TUR continuano ad essere aree agricole e ad esse si applica la disciplina delle NTA

della P.S. del P.R.G.

4. L’utilizzazione urbanistica di tali aree implica la cessione gratuita alla amministrazione

comunale di almeno un quinto, non soggetto a premialità, della loro superficie e della

relativa capacità insediativa, opportunamente infrastrutturata e fondiariamente definita.

5. In tutte le zone Tur la trasformazione urbanistica è subordinata alla presentazione, con

redazione a carico del richiedente, di adeguati studi di microzonazione sismica tramite

indagini di livello 2 (DGR n. 377 08.06.2010).

6. Gli interventi che si sviluppano a ridosso del centro storico o di altri beni storici e

paesaggistici visibili o percepibili da e verso tali aree, sono soggetti alla verifica di impatto

paesaggistico da parte della CCQAP sulla base di apposita relazione paesaggistica, redatta

ai sensi del DPCM 12/12/2005 ed allegata alla istanza dell’atto abilitativo. La relazione

terrà conto delle prescrizioni contenute nell’art. 30 delle NTA-PS con il fine di tutelare

l’intervisibilità sia da strade di accesso che dai nuclei limitrofi. Sono in ogni caso fatti salvi

dalla presente disposizione i piani attuativi approvati ed i titoli abilitativi la cui istruttoria

sia stata già conclusa prima della pubblicazione sul BUR della presente variante.

7. Nel caso di utilizzazione delle aree TUR nei modi previsti dalle presenti norme, si dovrà

sempre procedere alla verifica di intervisibilità nei modi stabiliti dall’art. 25, c.17.

52

Art. 32 Procedure concorsuali di attuazione delle zone Tur

1. Sono procedure concorsuali quelle che, predisposte dall’Amministrazione Comunale, sono

tese a selezionare tra le macroaree Tur individuate dal PRG PS quelle aree ritenute

necessarie a sostenere nuovi processi di sviluppo urbano.

2. Le aree Tur di cui al comma 1 si individuano mediante avviso pubblico, aperto alle

proprietàinteressate, con invito a presentare proposte di utilizzazione urbanistica.

3. L’avviso pubblico conterrà:

le modalità di presentazione delle proposte;

i contenuti minimi della proposta sotto il profilo urbanistico, edilizio,

ambientale, paesaggistico e di infrastrutturazione;

la quota di suolo da cedere gratuitamente al Comune;

gli impegni per la realizzazione di opere pubbliche;

i criteri che l’Amministrazione utilizzerà per valutare le proposte presentate.

4. Sono criteri minimi di selezione delle proposte presentate dai partecipanti all’avviso

pubblico:

La qualità della soluzione urbanistica presentata tenuto conto della morfologia del

luogo e dell’inserimento paesaggistico;

Gli standard urbanistici ed ecologici previsti;

L’entità dell’area ceduta gratuitamente al Comune per soddisfare le esigenze

pubbliche di housing sociale e/o di compensazione ambientale ed urbanistica;

L’accordo di tutte le proprietà coinvolte dalla proposta di piano Attuativo

presentata, con impegno sottoscritto di cessione gratuita delle aree al comune nella

misura proposta.

5. Le proposte selezionate saranno perfezionate con “accordo di pianificazione” pubblico-

privato, necessario per la definitiva approvazione del piano attuativo con l’assunzione degli

impegni che le parti assumono e garantiscono per l’attuazione del piano.

53

Art. 33 Procedure volontarie di attuazione delle zone Tur

1. Sono procedure volontarie quelle promosse dalla proprietà delle aree che, in qualsiasi

tempo, propone alla Amministrazione Comunale l’utilizzazione urbanistica delle stesse.

2. La proposta deve:

essere sottoscritta da tutte le proprietà interessate:

individuare catastalmente le aree oggetto della proposta di piano attuativo;

prevedere lo schema di assetto urbanistico (viabilità, aree per verde e parcheggi, aree

edificabili e tipologia degli edifici, destinazioni d’uso, altezze degli edifici e distacchi tra

loro, la viabilità, altri edifici, e i confini (planivolumetrico);

identificare catastalmente i suoli da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale e

le capacità edificative ad essi attribuite;

inquadrare la proposta nel contesto paesaggistico e urbanistico, evidenziando le opere

previste per la migliore integrazione funzionale e formale;

nel caso di utilizzazione di parte dell’area Tur la proposta deve essere corredata da uno

schema di utilizzazione dell’insieme della macroarea Tur di appartenenza atto a

dimostrare la possibilità di un corretto e funzionale sviluppo dell’insediamento

coerentemente con la proposta avanzata, giustificando i criteri seguiti per la

individuazione della parte proposta.

3. La proposta avanzata dalla proprietà sarà oggetto di valutazione da parte

dell’Amministrazione Comunale e costituirà la base “dell’accordo di pianificazione” con il

quale le parti convengono sui contenuti definitivi del piano attuativo, i miglioramenti

ambientali e paesaggistici, le eventuali integrazioni di opere di infrastrutturazione, gli

impegni che le parti assumono e garantiscono per la loro attuazione.

4. L’approvazione del piano attuativo, costituisce l’atto con il quale si conformano i diritti

edificatori nell’area proposta.

54

Art. 34 Unità minime di intervento per le zone Tur

1. Le proposte di utilizzazione di parte delle aree TUR possono interessare soltanto ambiti

territoriali non inferiori a mq 5.400. In tal caso, la proposta deve contemplare uno schema

di infrastrutturazione complessivo che garantisca il corretto e funzionale utilizzo delle aree

escluse dalla stessa proposta nel caso di ulteriori sviluppi dell’insediamento.

2. Le proposte di utilizzazione di parte delle aree TUR devono preferibilmente essere

contigue agli insediamenti esistenti e con questi raccordati sia per disegno dell’assetto

urbanistico-edilizio che per continuità del sistema infrastrutturale.

55

Art.35 Parametri minimi per la presentazione delle proposte di Piano Attuativo per le

zone Tur

1. Le proposte di utilizzazione della aree TUR possono essere impostate sulla base dei seguenti

parametri minimi:

• unita’ territoriale minima di progettazione urbana superiore a mq 5.400;

• indice territoriale perequato (che vale cioè per tutte le proprietà a prescindere

dalla destinazione d’uso finale delle stesse proprietà), pari a mq 0,20/mq;

• altezza massima delle costruzioni così stabilita:

ml. 10,00 Marsciano Capoluogo;

ml. 6.50 Castiglione della Valle, Cerqueto/Sant’Elena, San Biagio della Valle,

Badiola, San Valentino, Papiano,Compignano,Migliano;

ml. 6,00 Villanova, Olmeto;

• distacchi minimi:

Ds m 10.000/7.50 (per strade di lottizzazione);

Dc m 5,00

Df m 10,00

• dotazioni urbane minime nel rispetto del Reg. reg. 7/2010, comunque non

inferiori ad un quinto della superficie del comparto.

56

Art. 36 Parametri minimi di ecologia urbana

1. Per l’attuazione delle zone Tur sono stabiliti i seguenti parametri minimi di ecologia

urbana:

- Aree a verde privato: 10% della superficie fondiaria;

- alberature (esistenti e/o di nuovo impianto): 1/100 mq di SUC;

- vasche di raccolta di acque piovane: 1 per edificio previsto;

- impianto di illuminazione pubblica e privata per esterni alimentato da fotovoltaico;

- isole per raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 1 per ogni ingresso principale agli

edifici.

57

Art. 37 Incrementi premiali

1. L’indice territoriale perequato minimo può essere incrementato:

a. per la cessione gratuita di aree all’Amministrazione Comunale maggiore del 20%

della superficie territoriale e fino al 30%

mq/mq 0,01 per ogni punto percentuale di incremento;

b. per la cessione gratuita di aree all’Amministrazione Comunale maggiore del 30%

della superficie territoriale

mq 0,02/mq fino ad un indice massimo di mq 0,40;

c. per la qualità architettonica e paesaggistica della soluzione proposta

fino a mq 0,05/mq;

d. per la integrazione infrastrutturale con il contesto urbano

fino a mq 0,03/mq;

e. per l’adozione di provvedimenti eco-sostenibili (ulteriori rispetto a quelli dovuti per

legge) in materia di consumo di suolo, risparmio energetico, risparmio idrico,

materiali utilizzati,

fino a mq 0,03/mq;

f. per l’accoglimento di diritti edificatori remoti e/o di terzi nell’ambito della proposta,

fino a mq 0,03 mq.

2. Nelle Tur del Capoluogo le premialità relative alle lett. a,b,d,e,f, possono essere

raddoppiate.

3. Le premialità saranno assegnate, in tutto o in parte e fino al valore dell’indice di

utilizzazione massimo previsto dalla parte strutturale del PRG, in sede di accordo di

pianificazione, ove saranno esplicitamente richiamati i provvedimenti e/o le soluzioni che

hanno dato luogo agli incrementi premiali e gli impegni e le garanzie previste per la loro

attuazione.

58

CAPO IV

ZONE PRODUTTIVE

Art. 38 Classificazione

1. La parte Operativa del PRG individua, all’interno delle macroaree Tup individuate dal

PRG PS, i comparti conformativi dei diritti edificatori destinati dal Piano ad insediamenti ed

impianti produttivi.

2. Ai sensi del comma 4 dell’art. 38 delle NTA PS, i loro perimetri comprendono le quote

di suolo da destinare agli standards, nonché ad attrezzature e servizi di carattere generale che

possono essere volti anche alla qualificazione dei comparti esistenti contigui, oltre che ad

aree di infrastrutturazione urbanistica ed ambientale.

3. In funzione dello stato di attuazione, delle caratteristiche dei siti, delle destinazioni

d’uso specifiche, la Parte Operativa del PRG articola le zone D nelle seguenti sottozone:

DB DBU che individuano le zone industriali ed artigianali esistenti di

completamento e consolidamento;

DBR Zone prossime agli insediamenti delle frazioni con carattere

prevalentemente artigianale

DBR1 Zone prossime agli insediamenti delle frazioni esistenti di

completamento e consolidamento

DC zone industriali ed artigianali di sviluppo;

DCU (urbane) Zone prossime al capoluogo con carattere prevalentemente

industriale

DCR (rurali) Zone prossime agli insediamenti delle frazioni con carattere

prevalentemente artigianale

DT zone per attività turistico-produttive articolate in:

- DTA turistico-ricettivo di consolidamento;

- DTS turistico-ricettivo di carattere storico;

- DTK campeggi.

DS zone produttive speciali;

DCC zone produttive specializzate delle attività estrattive articolate in:

- DCCC aree delle attività estrattive di nuova previsione;

4. L'Amministrazione Comunale, ai fini di una corretta attuazione delle finalità del P.R.G.,

potrà adottare, in tali zone, piani particolareggiati esecutivi anche a norma di quanto disposto

dall'art. 27 della L. 22.10.71, n. 865 e con le modalità previste dall'art. 27 della L.

05.08.1978, n. 457.

5. In merito alle distanze ed ai parametri di cui ai successivi articoli è ammessa deroga per la

realizzazione di cabine ENEL, Telecom, Sogegas e simili e per la realizzazione di volumi

59

tecnici necessari al corretto funzionamento delle attivitá produttive.

6. Le attività produttive definite ai sensi delle norme vigenti in materia come attività insalubri

di 1^ classe, dovranno essere ubicate alle seguenti distanze minime:

- metri 50 da abitazioni di proprietà o al servizio dell’azienda;

- metri 50 da confini di proprietà;

- metri 300 da abitazioni isolate o al servizio di altra azienda, anche se disabitata;

- metri 500 da centri e nuclei abitati esistenti anche se non classificati come tali dallo

strumento urbanistico generale (misurati dall’abitazione più vicina all’industria

insalubre);

- metri 100 da strade statali, provinciali e comunali esistenti;

- metri 300 da fonti di captazione di acque potabile ad uso pubblico, salvo quanto

disposto in materia dai piani Regionali e Comunali in esecuzione del D.P.R. 24/05/88

n. 236;

- metri 100 da corsi d’acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”.

7. I piani attuativi di nuove zone D dovranno garantire fasce di protezione dalle attività

produttive con criteri di qualità ambientale e paesaggistica.

Art. 39 Disciplina generale, parametri urbanistici ed ecologici per le sottozone DB

1. Le sottozone DB, così come individuate al precedente articolo, sono le parti di territorio

destinate al completamento, consolidamento e miglioramento degli insediamenti produttivi

esistenti sia di tipo industriale che artigianale.

L'attivazione degli interventi potrà avvenire tramite strumento attuativo diretto previa

verifica di funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Oltre agli opifici per attività industriali ed artigianali è consentita nelle sottozone DB la

costruzione di laboratori per attività di ricerca e di analisi, per il deposito e lo stoccaggio

merci, ivi compresi i silos e le rimesse di mezzi meccanici, nonché per attività

commerciali; sono altresì ammesse attività espositive di prodotti industriali, uffici e servizi

al personale, quali mense e spogliatoi, abitazione di servizio o custodia, nei limiti di

seguito specificati. E’ inoltre consentita la realizzazione di locali ad uso servizi generali,

quali palestra privata e/o pubblica, per la pratica di attività sportiva agonistica e non.

3. Le attività commerciali ammesse nell’ambito delle sottozone DB, non dovranno avere una

superficie di vendita superiore a 1.500 mq e non potranno superare il 50% della superficie

coperta prevista per ciascun comparto attuativo.

4. Per ogni insediamento produttivo potrà essere prevista una sola abitazione a servizio di

custodia destinata al proprietario o al custode dell’azienda, per una superficie utile coperta

massima di mq 120. Detta unità residenziale di servizio dovrà essere incorporata

nell’edificio principale.

60

5. Gli spazi per l’esposizione dei prodotti lavorati e per gli uffici dell’azienda non potranno

complessivamente superare il 50% della superficie destinata all’attività produttiva. Anche

questi spazi dovranno essere funzionalmente e fisicamente integrati con l’edificio

principale.

6. I locali destinati a servizio per le maestranze quali mensa, sala riunioni, spogliatoi, servizi

igienici, ecc., dovranno essere dimensionati secondo le disposizioni igienico-sanitarie

vigenti

7. La realizzazione degli spazi relativi alla residenza di servizio, agli uffici ed all’esposizione

di prodotti lavorati, dovrà avvenire contestualmente, o dopo, la realizzazione

dell’insediamento produttivo vero e proprio.

8. Nell’ambito dei comparti attuativi delle sottozone DB dovranno essere garantiti almeno

gli standard previsti all’art. 12 del Reg. Reg. 10/2007 ed assolti in sede di attuazione di

Piano Attuativo.

9. Nel caso di interventi diretti, quanto previsto al comma 8 del presente articolo, dovrà essere

garantito nell’ambito della singola unità fondiaria di intervento: in caso contrario sarà

monetizzata o localizzata diversamente la metà degli standard prevista come d’uso

pubblico, anche ai sensi del C.2.

10. L’Amministrazione Comunale, avvalendosi del precedente comma 8 e nel rispetto del Reg.

Reg. 7/2010, potrà disporre, in sede di rilascio del titolo abilitativo diretto o della

convenzione allegata al Piano Attuativo, l’attuazione degli standard dovuti anche

all’intorno dell’insediamento o la loro “monetizzazione”, al fine di garantire l’attuazione di

migliori soluzioni urbanistiche. Nelle zone DBR non è consentita la “monetizzazione"

degli standard.

11. Qualora l’intervento preveda la realizzazione di una abitazione di custodia, dovrà essere

garantita una superficie per parcheggi aggiuntivi pari ad 1 mq. ogni 3 mq. di superficie

utile coperta destinata all’abitazione. In ogni caso, per il suddetto alloggio dovrà essere

prevista una autorimessa singola all’interno del fabbricato.

12. nelle zone DB sono fissati i seguenti limiti:

- unità fondiaria minima 500 mq; max 2000 mq

- superficie coperta min 25% max 50%

nel caso di accorpamento di due o più unità fondiarie, la nuova entità non potrà superare il

limite di 2000 mq di superficie fondiaria se non attraverso un piano attuativo. Il limite

massimo di 2000 mq dell’unità fondiaria non si applica per le zone DBU e DBR1.

superficie permeabile:

nelle zone DBU

− almeno il 25% della superficie fondiaria;

nelle zone DBR

61

− almeno il 40% della superficie fondiaria, di cui non meno del 25% destinate a verde ed

alberature; queste ultime superfici dovranno essere individuate lungo il perimetro dei lotti

ad eccezione del lato di accesso, ed avere una profondità minima dai confini di m. 2.50.

13. Le recinzioni non dovranno superare l’altezza di m 1,80 dal piano di campagna, dei quali

solo m 1 potrà essere costituito da materiali non trasparenti.

14. Nelle zone DBU l’altezza massima (H max.) delle costruzioni è fissata in m. 9,50.

Nelle zone DBR l’altezza massima (Hmax) delle costruzioni e’ fissata in m 6,50 (dal piano

di campagna "ante operam").Possono essere consentite altezze maggiori nel caso di

comprovate necessità tecniche delle aziende (manufatti tecnici connessi ai processi

produttivi), semprechè non si verifichino interferferenze con importanti visuali

paesaggistiche.

15. La distanza minima delle costruzioni dai confini (Dc) è stabilita in m 6; la distanza minima

tra fabbricati (Df) è stabilita in m 12. Nelle zone DBR è stabilita in m 6 la distanza dai

confini anche delle superfici impermeabili, (salvaguardando comunque la viabilità

d'accesso.)

16. Nelle zone DBU e’ consentito l’accorpamento di due o più unità fondiarie e la costruzione

con muri in comunione tra due unità produttive. In tal caso si dà origine ad una nuova unità

fondiaria per la quale dovranno essere rispettati gli standard ed i parametri già determinati.

17 Nelle costruzioni in zone DB non è consentita, la realizzazione di volumetrie interrate se

non strettamente funzionali ad esigenze tecnico - impiantistiche e per non più del 5% della

superficie coperta.

18 Nelle zone produttive esistenti si dovranno prevedere interventi di inserimento

paesaggistico e di mitigazione degli impatti visivi con l’impianto di fasce arboree o con

gruppi di alberi in forma di boschetti, nel rispetto dell’art. 30 delle NTA P.S.

19 Per le zone DBR1 valgono tutte le prescrizioni per le zone DBU.

Art. 40 Disciplina, parametri urbanistici ed ecologici per le sottozone DC

1. Le sottozone DC si attueranno sulla base di Piani Attuativi, anche per stralci funzionali

comprendenti aree da destinare a verde, parcheggi, viabilità e servizi, che costituiscono

l’insieme degli spazi pubblici o d’uso pubblico e dei servizi afferenti a ciascun comparto

attuativo. Sara' ammesso anche il rilascio di permessi di costruire diretti nelle zone

provviste delle principali opere di urbanizzazione primaria con impegno opportunamente

garantito dei proprietari di provvedere al completamento delle stesse a loro cura e spesa.

Le destinazioni del Piano parte operativa sono indicative e dovranno essere rispettate

sostanzialmente e non formalmente, nella redazione del piano Attuativo. La capacità

edificativa attribuita alla zone DC, dovrà quindi intendersi come capacità edificativa

territoriale attribuita cioè a tutte le aree ricomprese nel comparto di attuazione, instaurando

con ciò il principio di perequazione, che dovrà informare i rapporti interni al comparto

62

stesso.

2. L’assetto urbanistico delle aree DC deve tendere a salvaguardare i casali ed i tracciati viari

preesistenti, i sistemi arborei ed i corsi d’acqua esistenti. L’insieme di questi elementi dovrà

connotare la qualità dell’ambiente produttivo di nuovo impianto. I Piani Attuativi

preciseranno i limiti fondiari di pertinenza di detti beni e disporranno le condizioni per la

loro salvaguardia, uso e manutenzione, tenendo conto delle norme stabilite dal PRG per le

singole sottozone e prescrivendo specifiche condizioni da trascrivere nelle convenzioni ad

essi allegate, se di iniziativa privata o nelle concessioni convenzionate se ad attuazione

diretta.

3. Nell’ambito di formazione del Piano attuativo per le sottozone DCU dovranno essere

rispettati i seguenti parametri urbanistici:

Rct max. 50%

H max. m. 9,50 fatte salve deroghe per soli manufatti tecnici connessi ai

processi produttivi purchè tali manufatti non siano assemblati in

batterie che restituiscano nel loro insieme ingombro e aspetto di

fabbricato e semèpre che non si verifichino interferenze con

importanti visuali paesaggistiche: dette interferenze dovranno

comunque essere oggetto di valutazione da parte della Commissione

per la Qualità Architettonica e i paesaggio integrata da esperto in

materia paesaggistico-ambientale.

Dc min. m 6.00

Df min. m 12.00

Ds min. come da allineamenti stabiliti dal P.A. e comunque non inferiore a m

7.50.

4. Nell’ambito di formazione del Piano Attuativo delle sottozone DCR dovranno essere

rispettati i seguenti parametri:

H max m 6.50 fatte salve deroghe per soli manufatti tecnici connessi ai

processi produttivi purchè tali manufatti non siano assemblati in

batterie che restituiscano nel loro insieme ingombro e aspetto di

fabbricato e semèpre che non si verifichino interferenze con

importanti visuali paesaggistiche: dette interferenze dovranno

comunque essere oggetto di valutazione da parte della Commissione

per la Qualità Architettonica e i paesaggio integrata da esperto in

materia paesaggistico-ambientale.

Dc min. m 6.00 (anche per le superfici impermeabili)

Df min. m 12.00

Ds min. come da allineamenti stabiliti dal P.A. e comunque non

inferiore a m 7.50

5. I parametri ecologici di ogni ambito di Piano attuativo sono fissati nei seguenti limiti

minimi:

Ipa 0,75 alberi ogni 100 mq di costruzione previsto

63

Ip pari almeno al 40%, queste superfici dovranno essere individuate lungo il

perimetro dei lotti ad eccezione del lato di accesso ed avere una profondità minima dai

confini pari a ml.2.50.

Quanto il piano attuativo riterra’ opportuno per il corretto inserimento ambientale-

paesaggistico dei nuovi insediamenti.

6. Per tutti gli interventi oggetto di piano attuativo approvato prima della approvazione

definitiva della variante alla parte strutturale (17.10.2011) continuano ad applicarsi i

parametri previsti dal piano attuativo medesimo

7. Il carico edilizio di comparto, determinato dalla superficie massima coperta consentita

divisa per la superficie territoriale del comparto, dà origine all’indice di copertura perequato

che dovrà essere seguito nel caso di attuazione delle previsioni di Piano mediante iniziativa

privata convenzionata o mista.

8. Qualora l'accordo tra le proprietà interessate dal piano non sia raggiungibile mediante

l'applicazione del criterio perquativo, l’Amministrazione Comunale interverrà adottando il

Piano Attuativo ai sensi dell’art. 27 della L 865/71 e seguendo gli stessi criteri.

9. Le tipologie degli insediamenti produttivi dovranno essere uniformate nell’ambito di

ciascun comparto attuativo, sia per dimensioni che per materiali e colori impiegati. Il Piano

Attuativo fisserà pertanto tutte le condizioni indispensabili a garantire l’uniformità richiesta

e la qualità formale dei nuovi insediamenti.

10. Nella partitura delle aree destinate agli insediamenti produttivi, l’unità minima fondiaria di

intervento è stabilita in mq 2.000 nelle zone DCU mentre nelle zone DCR la superficie

fondiaria minima e’ pari a 500 mq e quella max e pari a 2.000 mq.

L’Amministrazione Comunale potrà definire, nell'ambito del programma di utilizzazione ed

in virtù della tipologia della domanda di insediamentI, anche comparti unitari con unità

fondiaria minima diversa.

11. Nella stessa unità fondiaria di intervento, in un’unica struttura insediativa, potranno essere

ospitate anche due o più attività produttive. Nelle zone DCR, tale possibilita’ non da diritto

alla deroga della massima superficie coperta gia’ stabilita di mq 1000 su una superficie max

fondiaria di mq 2000.

9. Ogni insediamento produttivo dovrà rispettare le norme di igiene e quelle antinquinamento

vigenti in materia. In particolare dovrà essere garantito che il rilascio di acque reflue, di fumi e

di rumori emessi dalla sorgente attività produttiva non apporti una riduzione delle qualità

ambientali preesistenti. E’ comunque vietato, nell’ambito della sottozona DC, l’insediamento di

attività produttive classificate come di rilevante rischio industriale.

10. Le destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone DC sono solo quelle di attività per la

produzione di beni e servizi organizzate secondo modelli industriali e/o artigianali e di alta

specializzazione. Sono altresì consentite:

la costruzione di laboratori per attività di ricerca e di analisi, per il deposito e lo

stoccaggio merci, ivi compresi i silos e le rimesse di mezzi meccanici, nonché per

64

attività commerciali ad esclusione di quelle alimentari; sono altresì ammesse attività

espositive di prodotti industriali, uffici e servizi al personale, quali mense e spogliatoi,

abitazione di servizio o custodia, nei limiti di seguito specificati.

la realizzazione, per ogni insediamento produttivo, di una sola abitazione a servizio di

custodia destinata al proprietario o al custode dell’azienda, per una superficie utile

coperta massima di mq 120. Detta unità residenziale di servizio dovrà essere incorporata

nell’edificio principale;

l’istallazione di spazi per l’esposizione dei prodotti lavorati e per gli uffici dell’azienda

che non potranno complessivamente superare il 50% della superficie destinata all’attività

produttiva. Anche questi spazi dovranno essere funzionalmente e fisicamente integrati

con l’edificio principale;

la costruzione di locali destinati a servizio per le maestranze quali mensa, sala riunioni,

spogliatoi, servizi igienici, ecc., che dovranno essere dimensionati secondo le

disposizioni igienico-sanitarie vigenti. La realizzazione degli spazi relativi alla residenza

di servizio, agli uffici ed all’esposizione di prodotti lavorati, dovrà avvenire

contestualmente, o dopo, la realizzazione dell’insediamento produttivo vero e proprio.

11. Le attività commerciali ammesse non dovranno mai superare i 1.500 mq di superficie di

vendita, e comunque non potranno superare il 50% della superficie coperta prevista per

ciascuna unita' produttiva;

12. Nell’ambito dei Piani o dei comparti attuativi dovranno essere garantiti almeno gli standard

previsti dall’art. 12 del Reg. Reg. 7/2010 ed assolti in sede di attuazione delle previsioni di

Piano.

13. Qualora l’intervento preveda la realizzazione di una abitazione di custodia, dovrà essere

garantita una superficie per parcheggi aggiuntivi pari ad 1 mq ogni 3 mq. di superficie utile

coperta destinati all’abitazione. In ogni caso, per i suddetti alloggi dovrà essere prevista una

autorimessa singola all’interno del fabbricato.

14. Le recinzioni non dovranno superare l’altezza di m 1,80 dal piano di campagna, dei quali

solo m 1 potrà essere costituito da materiali non trasparenti.

15. Nelle costruzioni in zone DCR non è consentita, la realizzazione di volumetrie interrate se

non strettamente funzionali ad esigenze tecnico - impiantistiche e per non più del 5% della

superficie coperta

16. Nelle zone DCR non è consentita la “monetizzazione" degli standard.

17. Nelle nuove zone produttive gli interventi dovranno essere sottoposti a verifica di impatto

visivo con il paesaggio storicizzato mediante presentazione della relazione paesaggistica, di

cui al DPCM 12.12.2005, e valutazione della CCQAP.

18. Nelle nuove zone produttive dovrà essere verificato se la previsione di “filari di progetto”

siano sufficienti a mitigare-compensare eventuali impatti sul paesaggio, ricorrendo se del

65

caso all’impianto di quinte arboree più consistenti quali boschetti o fasce alberate e

cespugliate con disegno irregolare e da collegare tra loro e/o con altre esistenti in modo da

formare corridoi ecologici per la conservazione della biodiversità, per il paesaggio, per la

percezione del tessuto storico-architettonico.

19. Nelle sottozone DTS gli interventi di realizzazione di strutture ricreative quali in particolare

piscine o campi sportivi, non devono interferire visivamente ne con specifici beni di

riferimento ne con altri beni visibili dal sito di intervento. I singoli progetti devono essere

corredati dalla relazione paesaggistica (DPCM 12.122005), valutata dalla CCQAP.

66

Art. 41 Disciplina, parametri urbanistici ed ecologici delle sottozone DT

1. Le sottozone DT, così come classificate al precedente art. 38, sono designate quali aree

specificatamente destinate per le attività ricettive intese quali attività dirette alla produzione

di servizi per l'ospitalità.

2. Nell’ambito delle sottozone DT dovranno essere garantiti almeno gli standard previsti

dall’art. 12 del Reg. Reg. 7/2010 ed assolti in sede di attuazione degli interventi previsti. Il

50% di detti spazi dovrà essere pubblico.

Le quantità richieste di aree a verde e parcheggi dovranno essere garantite nell’ambito della

singola unità fondiaria di intervento: in caso contrario potrà essere monetizzato o localizzato

diversamente lo standard previsto.

L’Amministrazione Comunale, avvalendosi di quanto suddetto e del Reg. Reg. 7/2010, potrà

disporre in sede di rilascio della concessione edilizia l’attuazione degli standards dovuti

anche all’intorno dell’insediamento o la loro “monetizzazione”, al fine di garantire

l’attuazione di migliori soluzioni urbanistiche.

3. Le presenti norme disciplinano con modalità diverse le sottozone DT, in relazione alle

caratteristiche produttive ed alle condizioni urbanistiche e ambientali nelle quali le stesse

attività sono localizzate o localizzabili; in funzione dei diversi parametri d’uso le classi

delle sottozone DT, così come individuate al precedente articolo, sono disciplinate secondo

le indicazioni dei commi seguenti.

4. Sottozone DTA:

Nella classe DTA sono compresi i comparti di strutture turistico-ricettive che, esistenti,

sono soggette ad interventi di completamento o miglioramento. Tali interventi si

attuano mediante concessione edilizia da rilasciare sulla base di un progetto unitario

che preveda anche la sistemazione delle aree libere dell'intero comparto.

Nei comparti attuativi classificati DTA sono ammesse destinazioni d’uso residenziali e

direzionali nella misura massima del 20% e commerciali nella misura massima del

15% della Suc.

Gli interventi di ampliamento, miglioramento e di sistemazione delle aree esterne

dovranno rispettare i parametri urbanistici ed ecologici di seguito riportati, nonché

soddisfare gli standards di comparto di cui all’art. 12 del Reg. Reg. 7/2010.

Iuf max 0,83mq/mq DC min 6.00 m

Rcf max 30% DF min 12.00 m

H max 9,50 DS min 10.00

Ip min 25% Ipa min 1,5

Nelle strutture ricettive e' ammessa la realizzazione di attrezzature complementari quali

67

campi da gioco, piscine, ed eventuali servizi ad esse relativi, sempreche' previsti nel

progetto unitario di comparto e nel rispetto dei parametri urbanistici ed ecologici.

Le aree scoperte all'interno dell'unita' fondiaria dovranno essere sempre

convenientemente sistemate e piantumate e la loro progettazione dovrà essere parte

integrante del progetto attuativo;

Il rilascio del titolo abilitativo convenzionato per l’intero comparto è subordinato alla

istituzione di un vincolo registrato e trascritto di durata ventennale, che impedisca il

frazionamento delle strutture alberghiere in unita' immobiliari autonome e la modifica

di destinazione d'uso;

5. Sottozone DTS

La classe DTS identifica i comparti destinati dal piano a strutture turistico-ricettive da

realizzare su immobili di valore storico e ambientale.

Sugli immobili compresi in detti comparti sono ammessi interventi di ordinaria e

straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione

"leggera" d1, da intendersi nelle definizioni di cui all'art. 7 delle presenti NTA. Tali

interventi si attueranno con titolo abilitativo diretto con progetti predisposti per l'intero

comparto e nel rispetto degli standard fissati dal Reg. Reg. 7/2010. La convenzione

annessa alla concessione regolera' modi, tempi e forme dell'attuazione degli interventi e

della dotazione di standard.

Sono altresi' ammessi gli interventi per la realizzazione di attrezzature ricreative e

sportive a corredo degli impianti di ospitalita' sempreche' gli stessi interventi siano

previsti nel progetto unitario di comparto e nel rispetto dei parametri urbanistici

richiestici. I parametri ecologici devono essere garantiti per ogni ambito di intervento

almeno nelle seguenti misure:

Ip max: almeno pari al 60%

Ipa min: 1,5 alberi per ogni 100 mq di Suc

Nel caso di contrasto tra i parametri sopra esposti ed i valori storico-paesaggistici degli

immobili in oggetto prevalgono i limiti storico-paesaggistici.

6. Sottozone DS

Nelle zone DS è consentito il mantenimento dell’attività esistente con possibilità di

aumento della superficie coperta esistente una tantum con riferimento alla data di

approvazione del PRG 2001 per un massimo del 100% e altezza massima non

superiore a quella attuale. Per tutti gli altri parametri valgono le prescrizioni relative

alle zone DB.

68

Art. 42 Disciplina delle sottozone DCC

1. Le sottozone DCC, così come classificate al precedente art. 38, sono le aree destinate ad

attività estrattive, suddivise in aree di completamento (DCCB) e di nuova previsione

(DCCC).

2. Secondo quanto stabilito nell’art. 48 delle NTA della Parte strutturale nelle sottozone

DCCB gli interventi dovranno essere realizzati ai sensi della L.R. 3 gennaio 2000 n. 2 e

s.m. ei. e del R.R. 24 maggio 2000, n. 4. E s. m.e i.

3. Per le sottozone DCCC individuate dal piano parte operativa dovranno essere predisposti i

piani attuativi di coltivazione, e di riambientamento, opportunamente convenzionati e

garantiti nei limiti e modi fissati dalla L.R. 3 gennaio 2000 n. 2 e dal R.R. 24 maggio 2000,

n. 4.

69

CAPO V

ZONE PER SERVIZI E AREE DI RISPETTO

Art. 43 Classificazione e disciplina delle zone per servizi

1. Le zone F, che la Parte Strutturale ha ricompresso parte nelle macroaree delle infrastrutture

e dei servizi (Ci, Ri Tri) e parte nelle macroaree a destinazione residenziale (Cur, Rur),

costituiscono le aree che concorrono all’organizzazione degli spazi pubblici, nonché alla

qualità urbana ed ambientale del territorio comunale, delimitano gli ambiti delle attrezzature

o dei servizi pubblici e d’uso pubblico.

2. In alternativa alle procedure di esproprio l’acquisizione pubblica di aree classificate come

zone F potrà avvenire anche attraverso l’applicazione di principi perequativi e compensativi

definiti mediante processi di concertazione e partecipazione. In tal caso, la cessione al

patrimonio pubblico delle aree classificate F dal PRG potrà dare origine a diritti edificatori,

riconosciuti al cedente, commisurati al valore di mercato delle stesse aree, da utilizzare

anche in altri ambiti del Piano.

3. La cessione gratuita al patrimonio pubblico di cui al comma 2 dovrà essere oggetto di

apposita convenzione (e relativo atto d’obbligo) nella quale dovranno essere stabilite ed

individuate le aree nelle quali ricollocare i diritti edificatori maturati in seno all’accordo. La

convenzione potrà prevedere anche il ricorso a premialità edificatorie non superiori al 15%

dei diritti maturati e commisurati al valore di mercato delle aree cedute.

4. Le zone individuate in cartografia con il simbolo “F”

costituiscono gli standard urbanistici di interesse generale di cui all’art. 10 del Reg. Reg.

7/2010 e sono articolate, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell’art. 57 delle NTA

PS, secondo la seguente classificazione:

SOTTOZONA DESTINAZIONE

AREE DI INTERESSE GENERALE:

FA Attrezzature per attività' ricreative e dei servizi culturali del tipo

Biblioteca, Pinacoteca, Musei, Teatri, Cinema, Circoli culturali, ecc. FD Attrezzature per attività' dei servizi alla produzione del tipo, centri

elaborazione dati, mostre, fiere, mercati, sportelli bancari e doganali,

mense, sedi sindacali, magazzini, depositi di materiali, piazzali anche

coperti ecc. FDP

Attrezzature espositive – convegnistiche – museali e di laboratorio e

ricerca applicata... FG Attrezzature per attività' dei servizi generali del tipo sedi di, centri

direzionali, centri di vita associata, sedi sociali, sedi amministrative,

centri e scuole per corsi di formazione al lavoro, ecc. FH Attrezzature per attività' dei servizi sanitari e assistenziali del tipo

ospedale, poliambulatori, distretti sanitari, centri di riabilitazione,

70

ecc. FI Attrezzature dei servizi didattici del tipo: asilo nido, scuola materna,

scuola elementare, scuola media superiore, scuole speciali, distretto

scolastico, convitti e mense, ecc. FM Attrezzature per i servizi della mobilita' del tipo stazioni ferroviarie e

scalo merci, autostazioni, autoparchi, ricoveri e officine di mezzi

pubblici, aree di servizio stradali, distributori, ecc. FP Parcheggi pubblici o d’uso pubblico

FPC Aree attrezzate ad esclusivo servizio della protezione civile. FR Attrezzature per attività' dei servizi religiosi e per il culto del tipo

chiese, conventi, monasteri, centri per ritiro spirituale, sedi

ecclesiastiche. FT Attrezzature per attività' dei servizi eco-tecnologici del tipo:

discariche di rifiuti, impianti di depurazione, impianti di acquedotti,

gasdotti, elettrodotti, ecostazioni, magazzini comunali, ecc. FV

Attrezzature dei servizi veterinari: tipo centri assistenza, protezione e

ricovero degli animali, luoghi di sepoltura. FZ Attrezzature cimiteriali e campo di inumazione. FB Attrezzature per attività dei servizi socio-assistenziali del tipo: case

protette, case albergo per anziani, centri di accoglienza, comunità

terapeutiche, ecc. FB1

Attrezzature per attività dei servizi socio-assistenziali del tipo: case

protette, case albergo per anziani, centri di accoglienza, comunità

terapeutiche, appartamenti edilizia residenziale pubblica per anziani

ecc. ... FC

Attrezzature per attività dei servizi commerciali del tipo: centri

commerciali, insediamenti commerciali, centri di vendita al

dettaglio, ecc. ... FS Attrezzature dei servizi sportivi connotate da superfici

prevalentemente coperte del tipo: palestra, palazzetto dello sport,

bocciodromo, ecc. AREE A VERDE:

FVS Attrezzature sportive organizzate su spazi prevalentemente aperti

quali: campi da gioco, ippodromo, crossodromo, tiro al piattello, ecc. FVA Attrezzature per i servizi ricreativi e del tempo libero all’aperto del

tipo: giardini pubblici, spazi verdi attrezzati anche per il gioco di

bambini, viali, aree verdi di arredo urbano, ecc. FVP Aree attrezzate a parco di pubblico interesse FVT Aree attrezzate a parco territoriale – In dette aree è consentita anche

la realizzazione di parchi privati a titolo precario fino alla eventuale

realizzazione del parco pubblico.

5. Le zone individuate in cartografia con il simbolo “f” costituiscono gli standard urbanistici

residenziali di cui all’art. 11 del Reg. reg. 7/2010 che nel caso specifico del Piano di

Marsciano includono spazi pubblici attrezzati a verde di quartiere (fva); ed a verde sportivo

71

(fvs).

6. Le aree a parcheggio individuate sempre con il simbolo “P”, quando sono comprese nei

perimetri dei piani attuativi fanno parte degli standard di interesse residenziale, in tutti gli

altri casi sono conteggiati negli standard di interesse generale. Nelle aree

contrassegnate in cartografia con il simbolo “P” è ammessa la realizzazione di spazi verdi

quali aiuole e viali alberati, parcheggi pluripiano e relativi servizi nonché interventi edilizi

relativi esclusivamente alla realizzazione di locali pubblici necessari per la razionale

utilizzazione degli spazi di sosta e per i servizi ai cittadini. Tali edifici in ogni caso non

dovranno avere una Suc superiore a quella riveniente dall’utilizzazione di 0,06 mq/mq.

7. Ogni zona “f” concorre invece alla definizione dei comparti funzionali di attuazione delle

diverse zone di trasformazione previste dal Piano ed a soddisfare gli standard residenziali di

cui all’art. 11 del Reg. reg. 7/2010.

8. Gli standard urbanistici relativi agli insediamenti commerciali, direzionali, debbono essere

realizzati contestualmente agli insediamenti secondo le modalità e quantità previste agli artt.

12 e 13 del Reg. Reg. 7/2010.

Gli edifici esistenti all'interno delle zone FVT potranno mantenere la loro destinazione

attuale sino all'approvazione del piano attuativo. Su di essi sono ammessi gli interventi

previsti dalla LR 11/2005 per le zone rurali nonche' la possibilita' di coltivazione

temporanea di cave.

9. Gli ambiti delle zone F si attueranno mediante piani o progetti attuativi di iniziativa pubblica

o privata convenzionata.

Nella redazione di detti piani o progetti attuativi, particolare cura andrà posta nella

sistemazione degli spazi di connessione fra l'attrezzatura ed il sistema urbano circostante

(accessi, parcheggi, fronti stradali, percorsi pedonali e ciclabili, alberature, ecc.). Essi

dovranno altresì risolvere ed eliminare ogni barriera architettonica con soluzioni tali da

garantire la più' ampia e comoda accessibilità' alle attrezzature, agli impianti ed ai servizi

erogati.

72

Art. 44 Parametri urbanistici ed ecologici per le zone F

1. Nelle zone F dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed ecologici:

Parametri urbanistici Parametri ecologici NOTE Sottozona

It max

mq/mq

H max

M

Sct min.

mq/mq

Ip max

mq/mq

Ipa min

n/100mq

FA 0,83 12,50 0,40 0,60 0,5

FA1 0,007 6 0,40 0,60 0,5

FD 0,66 12,50 0,30 0,40 1,5

FG 0,83 12,50 0,40 0,60 0,5

FH 1 15,50 0,50 0,60 1

FI 0,5 12,00 0,30 0,40 1,5

FM n.l. n.l. 0,50 0,50 1,5 (1)

FP n.l. 6,50 0,025 0,40 2

FPC 0,16 6,50 0,10 0,30 0,5

FR 0,83 15,50 0,40 0,60 1

FT 0,33 12,50 0,30 0,30 2,5

FV 0,25 4,50 0,30 0,15 2

FZ - - - 0,25 2,5

FB 0,33 9,50 0,30 0,20 1,5

FB1 0,5 12,50 0,30 0,20 1,5

FC 0,5 9,50 0,40 0,40 2

FS 0,66 n.l. 0,50 0,50 1

FVS 0,33 10,00 0,10 0,90 2

FVA 0,016 10,00 0,10 0,10 2,5

FVP - - - - - (2)

FVT - - - - - (2)

F….r Sottozone F esterne all’ambito urbano (parametri di cui al comma 2)

FM1 - - - - - Area destinata

all’atterraggio

di ultraleggeri

(1) Nessun limite (n.l.). Gli interventi dovranno essere ricondotti nei limiti strettamente

necessari alla funzionalità degli impianti previsti

(2) Sono ammessi solo interventi di recupero

Parametri da rispettare per le nuove costruzioni:

Distanza dai confini ml. 5;

Distanza tra fabbricati ml. 10;

Distanza dalle strade ml. 6 – dalle norme in materia di distanze dalle strade è possibile

derogare per la realizzazione di cabine ENEl, Telecom, Sogegas e simili.

2. Le sottozone di cui alla tabella del comma 1 caratterizzate da acronimo r individuano le aree F

esterne all’ambito urbano e ricadenti all’interno delle macroaree RI del PRG PS. In dette

73

aree trovano luogo destinazioni infrastrutturali tecnologiche e di servizi esistenti di interesse

territoriale. Detti ambiti sono attuati direttamente mediante piani e/o progetti esecutivi nel

rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed ecologici:

− It max. 0,16 mq/mq (0,5 mc/mq);

− H max 5,5 m;

− Rcf max 25%;

− DS min: in funzione della tipologia di viabilità e comunque non <10 m.

− DC min.: m. 10,00

− DF min.: m. 20,00.

− Ip min.: 30% della Sf

− Iat min.: 1 albero di specie autoctona per ogni 100 mq di Sf.

74

Art. 45 Disciplina delle aree del Parco Urbano del Fiume Nestore

1. La Parte Strutturale del PRG individua con attributo Cf l’ambito strategico di intervento

dedicato alla creazione del parco urbano del fiume Nestore da realizzare attraverso

prevalenti azioni di conservazione e valorizzazione rinviando qualsiasi vincolo fondiario e

qualsiasi limitazione a Piani unitari a valenza paesistica o progetti di bonifica e risanamento

che costituiscono gli strumenti attuativi di detta zona.

La Parte Operativa del PRG, nell’assunzione degli obiettivi e vincoli stabiliti dalla PS:

• sviluppa in termini regolativi, sotto forma di approfondimento di quanto stabilito nella

PS, l’assetto complessivo della macroarea Cf al fine di definire, in termini

programmatici e progettuali d’insieme, il ruolo funzionale attribuito all’ambito

strategico dalla PS e di individuare un Quadro Preliminare di interventi unitari la cui

realizzazione, anche con progetti e tempistiche autonome, contribuisca all’ottenimento

degli obiettivi prefissati per l’intero contesto fluviale;

• stabilisce regole attuative che prevedono il ricorso a contratti/convezioni pubblico-

privato al fine di garantire la fattibilità delle azioni di valorizzazione e risanamento del

Parco Fluviale attraverso l’applicazione di principi compensativi e premialità

edificatorie condizionate;

• articola, attraverso il Quadro Preliminare, l’ambito strategico Cf in funzione delle

priorità di intervento in materia di rischio idraulico, delle prevalenti caratteristiche

ambientali ed insediative, degli obiettivi prefissati e individua le seguenti sottozone,

definendone caratteristiche e ruoli (Tav. 1f, in scala 1.5000):

FVTn Aree del Parco Naturale

FVTp Poli di sviluppo del Parco Naturale

FVTu Aree del Parco Urbano;

FVTRn° Aree a rischio idraulico individuate dal P.A.I. nelle quali sono

necessari interventi di messa in sicurezza degli argini;

FVTi Aree utilizzabili per la concentrazione dei servizi al Parco a

seguito dell’attuazione di interventi di bonifica e messa in

sicurezza idraulica

FVTa Aree del Parco Agricolo

• stabilisce modalità di intervento e criteri di attuazione cui attenersi nella redazione dei

singoli progetti attuativi del Quadro Preliminare condizionando la conformazione di

qualsiasi diritto edificatorio previsto nelle singole sottozone a due sostanziali vincoli:

a. l’approvazione e l’attuazione di singoli interventi sono subordinate alla

realizzazione di uno studio idraulico esteso a tutta l’asta fluviale;

b. i singoli interventi possono essere approvati ed attuati solo successivamente alla

messa in sicurezza degli argini fluviali interessati nel rispetto delle linee guida del

75

Quadro Preliminare e con estensioni e modalità stabilite dallo studio idraulico di

cui al punto a).

2. Le presenti NTA assolvono, conseguentemente al comma 1, le NTA della Parte Strutturale

con particolare riferimento agli indirizzi, limiti e criteri attuativi contenuti nell’art. 34 delle

NTA PS;

3. Salvo la diversa disciplina stabilita dalle presenti NTA limitatamente agli interventi di

recupero e riqualificazione ambientale che prevedono il ricorso a premialità edificatorie,

nelle singole sottozone di cui al comma 1 interne al Quadro Preliminare:

• si applicano i parametri urbanistico-edilizi ed ecologici stabiliti per le zone FVT;

• agli edifici esistenti destinati a residenza o costituiti da annessi di carattere rurale si

applica la disciplina per le zone agricole di cui alla L.R.11/05.

4. Con il Quadro Preliminare la parte operativa individua le aree FVTn poste in riva destra e

sinistra del Nestore e a monte all’abitato che presentano importanti e prevalenti caratteri di

naturalità costituiti dal fiume e suoi affluenti, da aree boscate di margine e da casali rurali di

prossimità in un equilibrio paesaggistico da conservare.

In dette aree gli interventi dovranno favorire azioni di:

• Risanamento delle sponde;

• Risanamento delle acque attraverso controllo e/o bonifica di scarichi di qualsiasi

origine;

• Valorizzazione degli argini con la creazione di percorsi ciclo-pedonali di carattere

naturalistico (non attrezzati);

L’ambito strettamente fluviale dovrà essere libero da manufatti e/o opere di qualsivoglia

natura anche a carattere provvisorio o non ancorate al suolo, in esso dovrà essere garantita

la manutenzione della vegetazione di sponda nonchè essere rimosso qualsiasi elemento che

possa costituire sbarramento e ostacolo allo scorrimento delle acque.

Il Quadro Preliminare individua con acronimo FVTp i fabbricati rurali e loro pertinenze

che, posti in prossimità del fiume, possono essere utilizzati per le attività connesse alla

valorizzazione naturalistica e fungere da Poli di Sviluppo del Parco Naturale ove

concentrare prevalentemente attività ricettive e turistico-ricreative (agriturismi, foresterie,

servizi di noleggio biciclette, maneggi e similari).

Gli interventi di valorizzazione funzionale dell’area e dei fabbricati dovranno essere

conformati agli equilibri edilizi e paesaggistici esistenti, prevedere l’uso di materiali della

tradizione costruttiva locale, adottare tecnologie energetiche innovative e allo stesso tempo

compatibili con i valori storico-naturalistici e paesaggistici del contesto.

Nell’ambito del Quadro Preliminare la Parte Operativa prevede per le aree FVTn le seguenti

premialità in aggiunta ai limiti edificatori di cui alla LR 11/2005 :

a. nuovi interventi con indice di utilizzazione urbanistico pari a 0,15 mq/mq di SUC

esistente per ogni 50,00 € di investimento in opere che il proponente si impegna,

76

tramite apposita convenzione con Amministrazione Comunale, a realizzare per il

recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la manutenzione delle aree del Parco

fluviale incluse nel Quadro Preliminare sino ad una SUC premiale massima di 300mq.

b. nuovi interventi con indice e modalità di cui al punto a. ed una SUC premiale max. di

300 mq. per ogni Polo di Sviluppo individuato dal Quadro Preliminare; le altezze dei

nuovi insediamenti non potranno superare l’altezza massima esistente.

5. Il Quadro Preliminare individua con acronimo FVTu le aree del Parco fluviale intercluse

nel sistema insediativo, sia di tipo urbano che produttivo, e che sono sottoposte a potenziali

fenomeni di esondazione (rischio idraulico variabile con zone classificate dal P.A.I. da R1 a

R3).

Nelle aree FVTu, conseguentemente al loro assetto e caratterizzazione, gli interventi

dovranno favorire azioni volte a:

• risanamento e/o costruzione di argini fluviali mirati alla messa in sicurezza

idraulica degli insediamenti urbani e produttivi (zone FVTRn°);

• attribuzione di ruoli funzionali al servizio non solo del fiume e della sua

riqualificazione, ma anche degli insediamenti di prossimità; le aree cui è

attribuita tale funzione sono identificate con acronimo FVTi

La Parte Operativa, attraverso il Quadro Preliminare, definisce in sponda destra e sinistra un

preliminare tracciato dell’argine fluviale la cui estensione deve garantire sia ambiti naturali

di espansione del fiume che ambiti la cui messa in sicurezza possa offrire opportunità per

realizzare nuovi insediamenti e nuove attrezzature a completamento degli impianti esistenti

di prossimità e nuove infrastrutture al servizio delle aree urbane e dello stesso Parco Fluviale

(parcheggi e similari).

Il tracciato preliminare degli argini definito dal Quadro Preliminare dovrà essere sottoposto

a verifica e dimensionamento sulla base di un approfondito studio idraulico condiviso con

l’Autorità di Bacino e le competenti Autorità locali: le conseguenti determinazioni per la

messa in sicurezza degli insediamenti e l’approvazione di un tracciato dell’argine condiviso

costituiranno variante all’individuazione operata dal Quadro Preliminare.

All’interno del tracciato approvato potranno essere realizzati, in funzione delle diverse aree,

i seguenti interventi:

a. nelle aree destinate ad ambiti naturali di espansione del fiume e confinati dai nuovi

argini, realizzazione di soli percorsi pedonali a carattere naturalistico e sistemazioni a

verde che non pregiudichino il regolare deflusso delle acque anche nei casi di piena;

b. realizzazione dei nuovi argini con funzione di barriera naturale alle potenziali

inondazioni e percorsi ciclo-pedonali lungo fiume opportunamente alberati anche ai fini

paesaggistici;

Lo studio idraulico dovrà:

• definire in termini tecnici la dimensione e la localizzazione degli argini di

protezione idraulica degli insediamenti e delle aree potenzialmente utilizzabili;

• stabilire i limiti di fattibilità dei singoli comparti attuativi dimostrando che la

loro realizzazione non pregiudica la sicurezza degli ambiti posti a monte e a

valle degli stessi;

77

6. Il Quadro Preliminare individua con acronimo FVTa le aree del Parco fluviale

caratterizzate da una forte integrazione con il sistema delle aree agricole-produttive alle

quali è demandato il compito di riqualificare ecologicamente e paesaggisticamente il

sistema produttivo agrario interessato.

Nelle zone FVTa, il Quadro Preliminare prevede:

a. interventi puntuali mirati alla realizzazione di nuovi argini posti a delimitazione delle aree

di potenziale e naturale espansione fluviale e realizzati a protezione degli insediamenti

esistenti (a carattere sparso ) limitatamente alle aree individuate in prossimità della S.P. di

raccordo con la E45.

b. interventi di manutenzione delle opere a verde lungo il corso del fiume e di ampliamento

delle aree a verde arborato-arbustivo posto lungo il fiume, necessarie al rafforzamento dei

corridoi ecologici esistenti e alla conservazione delle relative biodiversità;

c. la realizzazione di percorsi pedonali lungo fiume, a carattere naturalistico (non attrezzati),

atti a garantire la fruibilità delle aree senza pregiudizio della naturalità dei luoghi;

d. interventi di risanamento igienico delle sponde e di eliminazione di qualsiasi sversamento

sulle acque sia di origine urbana che agricola.

7. Limitatamente all’area FVS relativa al Tennis club esistente ricadente all’interno dell’ambito

strategico del Parco Urbano del Fiume Nestore, sono ammessi i seguenti interventi:

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Ampliamenti, con i seguenti parametri:

S.u.c. max pari al 30% della Suc esistente;

H. max. ml. 6,50

R.c. non superiore ai parametri di zona Ip 0,90 mq/mq

Ipa 2/50 mq. di Suc

78

Art. 46 Installazione impianti radiolettrici di telefonia mobile

1. Gli impianti radioelettrici di telefonia mobile e di trasmissione dati nel territorio del Comune

di Marsciano possono essere ubicati esclusivamente nelle aree appositamente previste nel

relativo piano comunale.

Art. 47 Zone per la protezione civile

1. Ogni classe di sottozona F o f contraddistinta con l’asterisco è destinata a svolgere anche

funzioni di protezione civile e dovrà essere appositamente infrastrutturata al fine di garantire

almeno:

la facile accessibilità e la collocazione di moduli abitativi o provvisori;

la solidità del sottosuolo ancorchè permeabile;

la dotazione di allacci alla rete dell’acquedotto pubblico, alla rete fognante e a quella

elettrica.

In dette zone si applica la disciplina di cui all’art. 59 della Parte Strutturale del PRG.

Art. 48 Disciplina delle infrastrutture viarie e dei parcheggi

1. Le infrastrutture viarie del territorio comunale, dovranno sempre garantire:

la continuità dei collegamenti e l’accessibilità degli insediamenti;

il miglioramento dei livelli di sicurezza e di servizio;

una progettazione mirata ad una razionale collocazione di aree di sosta e parcheggio;

una corretta organizzazione e progettazione delle vie pedonali e ciclabili intese non solo

come alternativa all’uso di veicoli a motore, ma come elementi costitutivi della qualità

urbana;

una progettazione che preveda provvedimenti atti a limitare fenomeni di inquinamento e

impatto ambientale al fine di un corretto inserimento nel contesto urbanistico-

ambientale;

la riqualificazione della viabilità di interesse storico-archeologico e della viabilità

minore così come previsto nelle NTA-parte strutturale.

2. Per quanto riguarda la viabilità esistente negli ambiti sottoposti a conservazione e quella

prevista dal Piano negli ambiti sottoposti ad interventi di completamento o di

trasformazione, dovrà applicarsi la seguente disciplina:

AMBITI DELLA CONSERVAZIONE: considerato che trattasi prevalentemente di aree

caratterizzate dalla presenza di agglomerati edilizi di antica formazione soggetti a

specifica tutela gli interventi di miglioramento e di adeguamento delle sedi viarie

esistenti sono soggetti alla formazione di specifici piani di recupero;

AMBITI DEL CONSOLIDAMENTO E DEL COMPLETAMENTO: in tali ambiti, date

le caratteristiche tipologiche e costruttive delle sedi viarie esistenti e dell’assetto

dell’edificato, dovranno essere previste opere di ristrutturazione viaria, di rettifica e di

ampliamento delle stesse sedi, nel rispetto delle presenti NTA, al fine di conseguire la

massima funzionalità e completezza delle reti viarie. Tali obiettivi potranno altresì essere

79

conseguiti anche mediante idonei provvedimenti di disciplina dei sensi di circolazione,

di creazione di sensi unici, di isole pedonali e di aree a traffico limitato;

AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE : in tali ambiti, prevalentemente destinati ad

interventi di trasformazione rilevante, dovranno essere applicate tutte le prescrizioni

relative alle infrastrutture viarie di cui al presente Capo.

3. Le norme di cui ai precedenti commi assumono valore di riferimento e di prescrizione. In

caso di contrasto fra il rispetto delle presenti norme tecniche ed i vincoli ambientali, saranno

consentite modifiche e correzioni delle caratteristiche tecniche della viabilità, previa

adozione di opportuni accorgimenti nella soluzione di problemi inerenti la sicurezza

stradale.

4. I progetti delle nuove infrastrutture viarie e quelli di adeguamento e rifunzionalizzazione

dovranno sempre avere contenuti e valore anche paesaggistico-ambientale.

5. Ai fini di una corretta utilizzazione della rete viaria e di una funzionale distribuzione dei

carichi di traffico, nonche' per il perseguimento di obiettivi di ecologia urbana,

l'Amministrazione Comunale adotterà' anche attraverso atti amministrativi, provvedimenti

per la regolazione della circolazione e della mobilita' mediante l'istituzione di sensi unici, di

isole pedonali e/o di vie a traffico limitato; per la limitazione forte della velocità massima

consentita nelle aree residenziali;

6. I progetti di infrastrutture viarie di cui al presente articolo dovranno garantire la piu' ampia e

sicura accessibilita' e circolazione delle persone ponendo particolare attenzione alle esigenze

di anziani, bambini e portatori di handicap, rimuovendo ogni barriera architettonica sia di

tipo fisico che sensoriale.

7. Gli spazi destinati a parcheggio dovranno prevedere che il posto auto sia almeno delle

dimensioni di ml 2,50 x 5,50.Nella realizzazione dei parcheggi pubblici o d'uso pubblico,

per ogni 50 posti macchina e/o frazione di 50, dovrà essere predisposto almeno un

parcheggio dalle caratteristiche planimetriche di almeno ml 3,50 x m 5,50, da riservare ai

portatori di handicap: in questo caso la rispondente sede viaria dovrà avere una larghezza

minima di m 5,50 se ad un solo senso di marcia e di m 6,50 se a doppio senso. Nella

progettazione di tali parcheggi dovranno essere garantiti spazi per la sosta di cicli e motocicli

nella misura almeno del 5% della superficie destinata ai posti auto previsti;

8. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, collocate presso gli edifici pubblici o privati

dovranno essere predisposti ed individuati parcheggi per biciclette nella misura del 10%

della superficie impegnata dai posti auto, riservando comunque a parcheggio di biciclette e

motocicli almeno la superficie di un posto auto.

9. Le aree destinate a parcheggio dovranno essere alberate con alberature autoctone ed idonee

alla natura dei suoli interessati: di tale idoneità dovrà essere dato esplicito conto in sede di

progetto esecutivo mediante apposita relazione agronomica. Saranno da preferire specie non

resinose. Le alberature di grosso fusto e di specie autoctona esistenti nell’area di sedime del

parcheggio, dovranno di norma essere conservate. L’eventuale rimozione o abbattimento

delle stesse dovrà essere opportunamente motivata e documentata. La densità delle

alberature non dovrà essere inferiore a 3 alberi d'alto fusto per ogni 100 mq di superficie di

parcheggio. Le pavimentazioni di tali zone dovranno essere, di norma, di tipo permeabile,

utilizzando pavimentazioni verdi o altra pavimentazione che garantisca la permeabilità del

suolo. Nelle aree poste in prossimità di corsi d’acqua tale prescrizione si applica in via

obbligatoria.

80

Art. 49 Indicazioni per la realizzazione di vie pedonali e ciclabili

1. Le piste ciclabili saranno realizzate in sede propria con pavimentazione in colori

contrastanti con la pavimentazione dei marciapiedi e della sede veicolare.

2. Agli ingressi della pista ciclabile sarà apposta segnaletica verticale e orizzontale con il

simbolo della bicicletta stilizzata.

3. Per impedire l'accesso e la sosta dei veicoli a motore in corrispondenza dei percorsi

pedonali ciclabili, saranno collocate colonnine di dissuasione in numero opportuno.

4. Nel senso longitudinale la pista avrà una protezione verso la sede veicolare realizzata con

elementi orizzontali (isola spartitraffico di almeno 70 cm. di larghezza con eventuale

sistemazione a verde), oppure con elementi verticali che potranno essere continui (guardrail

in acciaio o in calcestruzzo, in legno o con siepi) o discontinui (colonnine antiauto, fioriere,

etc.). La soluzione sarà prescelta in funzione della disponibilità' di spazio e del migliore

inserimento ambientale.

5. Il lato verso il marciapiedi non necessita di particolare protezione. Il limite della pista

ciclabile sarà segnalato con un cordolo di diverso materiale e allo stesso livello.

6. I materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste ciclabili saranno quelli comunemente

usati nelle costruzioni stradali. Per la pavimentazione sono particolarmente idonei i

conglomerati bituminosi colorati (rosso, verde, etc.). La tecnologia della posa in opera sara'

simile a quella usata per i marciapiedi. I cordoli di delimitazione della pista ciclabile

saranno in pietra naturale o artificiale, fondati e rinfiancati con calcestruzzo magro. Gli

elementi di protezione verso la corsia veicolare e tutti gli altri elementi di segnaletica e

arredo saranno reperiti sul mercato e posati in opera secondo le indicazioni del fornitore.

Art. 50 Indicazioni per la conservazione e realizzazione degli impianti arborei

1. E’ fatto obbligo conservare i filari alberati che per valenza floristica concorrono alla

caratterizzazione paesaggistica e storico-paesaggistica dei suoli siano essi posti in tratti

urbani che extraurbani e, qualora necessario, il provvedere al loro reintegro, nonché alla

messa a dimora di nuove alberature, secondo la tipologia e le specie presenti.

2. I nuovi impianti arborei dovranno essere realizzati con specie scelte tra quelle autoctone,

di norma tematici per specie impiantata e saranno oggetto di attuazione dei vari comparti

attuativi previsti dal Piano e dalle convenzioni allegate.

3. I viali alberati rappresentano un elemento connotativo dell'abitato e pertanto dovranno

essere sempre tutelati e diffusi nei nuovi spazi urbani.

4. Nelle aree dei viali, oltre alle alberature e nel rispetto di queste, potranno essere realizzati

percorsi pedonali e ciclabili, nonché alloggiate le attrezzature per la sosta dei passanti. Le

stesse aree dovranno essere precluse alla circolazione di mezzi meccanizzati (auto, moto,

ecc.) e alle attrezzature pubblicitarie se non collocate in specifici spazi ad esse destinati e

81

tali da non ostruire visibilità e libertà di circolazione pedonale.

5. Gli accessi carrabili interferenti con i viali, ancorché ammessi, non dovranno precostituire

in alcun modo barriera architettonica ai percorsi pedonali che dovranno essere sempre

privilegiati.

6. Negli ambiti di aree industriali è auspicato l’impianto di nuovi filari alberati in fregio ai

limiti fondiari di ogni insediamento al fine di creare setti di vegetazione arborea

ortogonali tra loro, tali da minimizzare gli impatti paesaggistici dovuti alla presenza di

grandi volumi e superfici coperte.

Art. 51 Delle barriere architettoniche

1. Per quanto già non esplicitamente prescritto dalle presenti norme e dalla specifica normativa

di merito, in sede di attuazione delle previsioni di P.R.G., i singoli interventi sia pubblici che

privati dovranno tener conto della più ampia e sicura accessibilità e circolazione delle

persone ponendo particolare attenzione alle esigenze di anziani, di bambini e di

diversamente abili.

2. La Commissione Edilizia ed i competenti uffici comunali valuteranno in sede di

approvazione degli interventi la corrispondenza con il principio di cui sopra.

Saranno da favorire, incentivare, sostenere e promuovere, da parte dell'Amministrazione

Comunale tutte quelle soluzioni tecniche e ambientali atte a risolvere o ad attenuare le

situazioni di disparità tra i cittadini nell'accesso alla città ed ai suoi servizi.

Art. 52 Disciplina delle Aree di rispetto

1. La parte operativa del PRG individua il complesso di aree da assoggettare a specifiche

condizioni di rispetto relativamente al sistema infrastrutturale e dei servizi siano essi privati,

privati di uso pubblico o pubblici, degli spazi aperti privati che assumono carattere

consolidato all’interno del tessuto urbano, a spazi che fungono da filtri ecologici ed

ambientali con il compito di instaurare i necessari equilibri urbanistici e ambientali

all’interno o all’intorno dei centri abitati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la parte operativa del PRG identifica le seguenti aree di rispetto:

- Aree di verde privato VPR

- Aree di rispetto ambientale e paesistico VRa

- Aree di rispetto ecologico VRe

- Aree di rispetto infrastrutturale VRi

- Aree boscate interne alle aree urbane VBu

- Zone di rispetto cimiteriale (perimetrazione)

3. Nelle aree di rispetto di cui al comma 1 valgono le seguenti norme:

82

Aree di verde privato VPR

a. Con il simbolo VPR il PRG individua aree verdi di pertinenza delle residenze private

sostanzialmente esistenti e appartenenti ad un sistema consolidato di spazi aperti

urbani.

b. Nel caso in cui le aree VPR ricadono in tessuti storici (AVPR) si applicano le norme di

cui al comma 3 dell’art. 13 delle presenti NTA.

Se inserite nel restante tessuto residenziale sarà comunque necessario rispettare le

seguenti prescrizioni:

• sono vietate le piantumazioni di specie alloctone che, in caso di ristrutturazione

dell’area, andranno abbattute, salvo comprovato pregio storico-naturalistico, e

sostituite con specie arboree autoctone come alberi da frutto e simili. E’

ammessa la piantumazione di cespugli fioriti di qualunque specie;

• sono ammessi pergolati costituiti da strutture lignee o in ferro prive di copertura

ed ornate da specie rampicanti autoctone (vite, glicine, edera...), mentre sono

vietati gazebo, ombrelloni, tende in materiale plastico ed elementi simili;

• le recinzioni potranno essere realizzate in pietra locale o mattoni faccia a vista,

muratura intonacata o c.a. faccia vista;

• le superfici pavimentate non potranno superare il 20% dell’area scoperta e

comunque occupare non più di mq. 30. Sono preferibili pavimentazioni di tipo

semipermeabile. Le nuove pavimentazioni dovranno essere preferibilmente

realizzate in laterizio e/o ciottoli di fiume, pietre naturali.

c. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria

manutenzione nonché quelli previsti dalla LR 11/2005 e s.m.i.;

d. Sono altresì ammesse modifiche alle destinazioni d’uso, con destinazioni anche

diverse (quali attività ricettive di tipo extralberghiero, alberghi etc.) da quelle

originarie, semprechè sia sostanzialmente garantito il mantenimento delle

caratteristiche architettonico-compositive degli edifici esistenti e delle relative

pertinenze.

e. Nell’ambito di specifici progetti di qualificazione urbana, potranno essere ammessi

interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con un incremento massimo della

volumetria esistente pari al 30% ed essere concesse trasformazioni delle destinazioni

d’uso sempre che:

- gli interventi siano finalizzati al miglioramento ambientale e garantiscano

l’innalzamento del livello di sicurezza;

- siano preservati e sviluppati i sistemi vegetali esistenti;

- sia reperito un numero congruo di parcheggi in relazione al tipo di trasformazione

proposta;

- sia sviluppato un organico ed unitario progetto architettonico;

- sia sottoscritta l’apposita convenzione per l’eventuale realizzazione delle opere di

urbanizzazione a carico delle proprietà.

83

f. Nei casi di cui alla lettera e) dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici

ed ecologici:

Dc ml. 5.00;

Ipa 1.5/mc;

Ip 30%;

Altezza max. non superiore a quella massima esistente tra gli edifici oggetto di

intervento.

g. Le recinzioni nelle aree di verde privato “VPR” ricadenti in fascia B e in zona R3 del

P.A.I. non potranno essere in muratura ma “trasparenti” nei confronti del deflusso

delle acque.

Aree di rispetto infrastrutturale VRi

a. Nelle aree di rispetto infrastrutturale relative alla viabilità esistente e’ vietata qualsiasi

costruzione e qualsiasi attività non conforme al vigente Codice della Strada. Negli edifici e

manufatti esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, in vista di comprovati interessi di carattere

generale, autorizzare in dette zone la costruzione di impianti precari di servizio al traffico,

quali officine, stazioni di servizio, centri di intervento, pronto soccorso e simili.

L’autorizzazione di cui sopra è sottoposta all’autorizzazione dell’ente gestore qualora si

tratti di viabilità afferenti ad amministrazioni diverse da quella comunale.

Nei casi autorizzati con le modalità di cui alla presente lettera a) dovranno essere

rispettati i seguenti parametri urbanistici:

- h. max non superiore a ml. 5,50

b. Nelle zone di rispetto stradale sono ammesse le coltivazioni di terreni e l’impianto delle

relative attrezzature, con l’esclusione di edifici di abitazioni di coloni, di magazzini, silos,

depositi, capannoni di allevamenti e simili. La forestazione di dette zone, dovrá essere

autorizzata volta per volta dall’Autoritá Comunale nonché dall’Amm.ne cui compete la

gestione delle strade medesime.

c. Il perimetro delle aree di rispetto infrastrutturale relative alla viabilità di progetto identificata

dal PRG PS, continua ad avere nella Parte Operativa del PRG valore di fascia di salvaguardia

all’interno della quale, in attesa dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera, è vietata

qualsiasi attività edilizia, fatti salvi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di

manufatti eventualmente esistenti. Con l’approvazione del progetto definitivo

dell’infrastruttura il perimetro individuato nella Parte Operativa del PRG assumerà la sua

conformazione definitiva e definirà in termini fondiari le aree da sottoporre ad esproprio o, in

alternativa, ad accordi compensativi tra l’Amministrazione Comunale e le proprietà coinvolte.

d. Nell’area di rispetto del depuratore di Olmeto sono vietate le nuove costruzioni residenziali.

84

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, sentita la USL, autorizzare la ristrutturazione e

ampliamento degli edifici esistenti valutando adeguatamente la distanza dell’edificio

dall’impianto e gli eventuali cambi di destinazione d’uso.

e. Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti NTA si applica l’art. 58 delle NTA

PS.

Aree di rispetto ambientale e paesistico VRa

a. Nelle aree VRa sono vietate nuove costruzioni e l’abbattimento del patrimonio arboreo

esistente. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare gli interventi previsti dalla

LR 11/2005 e s.m.i. semprechè siano rispettati i valori paesaggistico-ambientali oggetto di

tutela.

b. E’ ammessa la realizzazione di piscine nella pertinenza di edifici esistenti. E’ altresì consentita

la ristrutturazione urbanistica delle stalle esistenti con cambio di destinazione d’uso in

residenziale, commerciale, artigianale per attività non rumorose né moleste, ricettivo-

alberghiero semprechè siano rispettati i criteri di tutela e miglioramento dei valori

paesaggistico-ambientali e si preveda, nell’ambito del Piano Attuativo, la realizzazione delle

opere di urbanizzazione primaria a cura e spese del concessionario.

Aree di rispetto ecologico VRe

a. Le aree VRe sono assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta. Sono ammesse

esclusivamente le opere di ingegneria volte alla regimazione delle acque e al risanamento

idraulico;

b. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalla LR 11/2005 e s.m.i.;

Aree boscate interne alle aree urbane VBu

Dette aree assumono all’interno del PRG P.O. valore paesaggistico ambientale e alle stesse si applica

pertanto la disciplina delle aree boscate di cui alle NTA PS.

Zone di rispetto cimiteriale

a. Nelle zone di rispetto cimiteriale, individuate in cartografia con il perimetro del vincolo, e’

vietata qualsiasi costruzione ad eccezione dell’ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti

da eseguirsi da parte dell’Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme di polizia

mortuaria vigenti.

b. Alle zone di rispetto cimiteriali si applica la disciplina prevista all’art. 61 delle NTA PS.

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua

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E’ interdetta qualsiasi attività edilizia nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua come di seguito

definite:

• In zona urbana ml. 30;

• In zona extraurbana ml. 100 (acque pubbliche);

• In zona estraurbana ml. 10 (fossi demaniali).

52bis - DISCIPLINA DELLE ZONE VR – VILLAGGI RURALI

1. Gli ambiti VR precisano gli ambiti di consolidamento di parte del sistema insediativo

rurale al fine di far evolvere tali ambiti verso forme strutturate di “villaggio rurale” così

come individuati dalla parte strutturale (MRE). Il Piano trasferisce con ciò dall’edilizia

all’urbanistica il meccanismo di evoluzione della casa rurale umbra, in un territorio

caratterizzato da valori culturali economici e sociali, fortemente ancorati alla evoluzione

degli assetti agricoli.

2. Negli ambiti VR e’ possibile riordinare e sviluppare l’insediamento rurale attraverso Piani

Attuativi finalizzati al soddisfacimento dei fondamentali standard a verde attrezzato ed a

parcheggi di cui al regolamento Regionale 2/2015; al migliore inserimento ambientale e

paesaggistico; al recupero dei caratteri formali e tipologici dell’edilizia rurale; alla

mitigazione degli impatti provocati dagli attuali insediamenti, mediante opportune

piantumazioni di alberature autoctone ed adeguati interventi sui materiali, sui colori, sulle

tipologie adottate; al conseguimento di opportuni mix di destinazioni d’uso: residenziali,

artigianali, turistico-ricettive.

3. Nella redazione del Piano Attuativo, dovranno essere particolarmente considerate le

preesistenze di valore storico e ambientale al fine della loro valorizzazione.

4. Nella predisposizione del Piano Attuativo, redatto in conformità alla L.R. 1/2015

dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

86

- H max: pari a quella esistente e comunque non superiore a 6,5 m;

- DS min: come prevista all’art. 58 delle NTA/PS;

- DC min: e DF min: dovranno tener conto degli allineamenti esistenti con il solo vincolo

della distanza minima di m. 10 tra le facciate dei fabbricati prospicienti e comunque nel

rispetto del Regolamento Regionale 2/2015;

- Ip min: secondo le disposizioni della R.R. 2/2015;

- Iat min: 1,5 alberi di specie autoctona per ogni 100 mc di nuova edificazione.

5. Il piano attuativo dovrà altresì prevedere e strutturare le parti di suolo destinate agli usi

ortivi e quelle destinate a verde attrezzato ed a parcheggio; individuare le alberature

esistenti e quelle di progetto precisandone la specie e la dimensione; specificare le

caratteristiche costruttive, le tecnologie adottate ed i colori previsti per i nuovi manufatti

ivi comprese eventuali opere di recinzione, nonché l’insieme di interventi previsti sugli

edifici preesistenti e le modalità con le quali si prevede di assolvere alle finalità di cui ai

precedenti commi 2 e 3.

6. Negli ambiti VR il PRG promuove la valorizzazione delle vocazioni turistiche e ricettive

di cui alla L.R. 18 del 27/12/2006 e smi.

7. Nel caso in cui la formazione del Piano Attuativo Unitario per ogni ambito VR risulti di

complessa fattibilità, l’Amministrazione Comunale potrà consentire anche interventi

diretti sulla base di uno schema urbanistico funzionale per l’intero ambito che, presentato

dagli interessati anche singoli, sempre sotto forma di piano attuativo da comunicare alle

altre proprietà, evidenzi:

- le difficoltà e le complessità di un piano unitario;

- la funzionalità dell’intervento proposto sotto il profilo architettonico, urbanistico e

87

paesaggistico;

- il rispetto delle finalità di cui ai precedenti commi;

- l’impegno ha progettare e realizzare le eventuali opere di infrastrutturazione necessarie a

sostenere l’intervento proposto.

A tale fine le capacità edificative assolute stabilite nel comma 4, prima colonna, possono essere

trasformate in capacità edificative fondiarie mediante la divisione di quei valori con la

superficie fondiaria dell’intero ambito VR considerato.

Negli edifici esistenti sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, di restauro, di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di ampliamento previsti

dalla Legge Regionale 1/2015, a condizione che rimangano validi i presupposti della Legge

stessa.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 Validità delle prescrizioni geologiche

1. Lo studio geologico ed idrogeologico del territorio comunale e' parte integrante e cogente

del P.R.G. e le norme geologiche in esso contenute sono parte integrante delle presenti

norme.

2. In caso di contrasto fra le previsioni della Parte Operativa e le disposizioni ed i vincoli

scaturenti dallo studio geologico, prevalgono sempre le limitazioni più restrittive e quindi

più cautelative.

3. Nelle zone individuate come A,B,C, D del PRG ricompresse nelle esondabili come

normate dal PAI sono consentiti gli interventi previsti dal PRG nel rispetto delle limitazioni

e vincoli imposti dalle NTA del P.A.I. e della DGR 447 del 28.04.2008.

88

Art. 54 Delle aree in contrasto con le previsioni di PRG

1. Nelle aree utilizzate in modo diverso da quello previsto dal P.R.G.- Parte operativa è

consentita la permanenza delle attività esistenti sino all'attuazione degli interventi previsti. In

dette aree non saranno ammesse installazioni di manufatti di alcun tipo ed a qualsiasi uso

destinati, nonché interventi diversi da quelli previsti dal P.R.G – Parte operativa.

Art. 55 Degli edifici in contrasto con le destinazioni di zona.

1. Per gli edifici in contrasto con le destinazioni di zona previste dal P.R.G. è consentito il

permanere delle destinazioni d'uso in atto all'adozione del P.R.G. sino all'attuazione delle

previsioni in esso contenute.

2. In tali edifici sono consentiti i soli interventi di ordinaria manutenzione.

3. Per gli edifici produttivi potrà essere consentito l’adeguamento tecnologico in applicazione

a leggi di tutela della salute e dell’igiene e in ogni caso la possibilità di adeguare gli impianti

di trattamento dei reflui.

89

Art. 56 Varianti conseguenti all’emanazione di nuove leggi e/o regolamenti

1. In caso di emanazione di nuove leggi e/o di regolamenti le cui disposizioni siano

incompatibili, in tutto o in parte con le presenti norme, l’autorità' comunale delibererà le

conseguenti variazioni alle presenti N.T.A. ed alla cartografia del P.R.G. Parte strutturale.

2. In attesa della deliberazione anzidetta l'Amministrazione comunale potrà autorizzare gli

interventi previsti dal P.R.G. – parte operativa fermo restando il rispetto delle nuove

disposizioni di leggi e/o regolamenti dal momento della rispettiva entrata in vigore.

Art. 57 Validità della norma più restrittiva

1. In caso di contrasto fra norme vigenti disciplinanti l'attuazione delle previsioni del P.R.G.

si applicherà sempre la norma più restrittiva.

2. In caso di contrasto fra delimitazioni fondiarie riferite ad ambiti indicati sia nella

cartografia in scala 1:10.000 (PARTE STRUTTURALE) che in quella in scala 1:2.000

(PARTE OPERATIVA) vale la delimitazione fatta nella scala di maggior dettaglio.

90

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 58 Misure di salvaguardia

1. Fino all'approvazione delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione, per le zone non

interessate da varianti di tipo normativo (limiti, vincoli, classificazioni) e per le quali è stata

quindi riconfermata la zonizzazione e la disciplina già vigente, continua ad applicarsi la

stessa disciplina.

2. In tutti gli altri casi vengono applicate invece le disposizioni di cui alla L. 2/11/1952 n° 1902

(misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) e successive

modifiche e/o integrazioni.

Art. 59 Costruzioni iniziate

1. Le concessioni edilizie rilasciate dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione del

P.R.G. P.O. e delle presenti norme, conservano la loro validità anche se in contrasto con lo

stesso P.R.G. e con le presenti norme, semprechè i lavori autorizzati siano stati iniziati e

vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; decorso tale termine e

riscontrato il contrasto eventuale con le norme adottate si verifica la decadenza d’ufficio.