Proviamo a semplificare unimposta complicata… Maggio 2012 – Servizio Tributi e Tariffe Comunità...

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Proviamo a semplificare un’imposta complicata… Maggio 2012 – Servizio Tributi e Tariffe Comunità della Vallagarina

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Proviamo a semplificare un’imposta complicata…

Maggio 2012 – Servizio Tributi e TariffeComunità della Vallagarina

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COS’È L’IMUP• L’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) è in vigore dall’1.1.2012 (art. 13 del D.L. n. 201/2011). • Si paga per il possesso di fabbricati ed aree edificabili, come già avveniva per l’I.C.I. • La nuova imposta sostituisce l’I.C.I. e l’I.R.Pe.F. sui terreni agricoli e sui fabbricati non locati.

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CHI DEVE PAGARECome accadeva per l’I.C.I., deve pagare l'I.MU.P. il possessore, ossia il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi e leasing sui beni immobili e cioè:

a) I fabbricati (abitazioni, garage, posti macchina, cantine, soffitte, depositi, negozi, uffici);

b) le aree edificabili. Come per l’I.C.I., se l’immobile è posseduto da più persone, ciascuno è tenuto al versamento della propria quota.

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SONO ESENTI:i terreni non edificabili;i terreni edificabili posseduti e condotti da

coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola I.N.P.S.;

i fabbricati strumentali all’attività agricola se accatastati in categoria D/10. ATTENZIONE: La Provincia di Trento ha la possibilità, con propria legge, di considerare questi fabbricati soggetti all’Imposta. Non è prevista nessuna esenzione per le abitazioni e relative pertinenze degli agricoltori;

le O.N.L.U.S. di cui al D.L.vo n. 460/1997 (esenzione decisa nel Regolamento comunale);

l’abitazione di proprietà (parziale o completa) del coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario.

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IL REGOLAMENTOI 9 Comuni che fanno capo al Servizio Tributi e Tariffe della Comunità (BESENELLO, CALLIANO, NOGAREDO, NOMI, POMAROLO, RONZO CHIENIS, TERRAGNOLO, TRAMBILENO E VOLANO) hanno adottato un unico regolamento I.MU.P. Con esso hanno stabilito (oltre ai casi evidenziati singolarmente):

che il Comune può determinare i valori standard delle aree fabbricabili nelle diverse zone del territorio comunale ai fini delle verifiche; che non vi è alcun obbligo di presentare dichiarazione I.MU.P.

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I SINGOLI CASI: l’abitazione principalePer abitazione principale si intende l’UNICA unità immobiliare catastale di tipo abitativo (inclusa nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11) all’interno della quale il contribuente ha la propria residenza anagrafica e dimora abitualmente. L’aliquota e la detrazione (vedi Tabella) si applicano anche:

alle pertinenze dell’abitazione principale e cioè garage, box , cantine, depositi, magazzini, tettoie (C/6,C/2 e C/7) nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate nella parentesi; alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ne risulti assegnatario (deve versare l’I.MU.P. anche se non è proprietario dell’abitazione); all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;La sola detrazione si applica alle unità immobiliari (abitazioni) assegnate ai soci a proprietà indivisa ma ancora intestate alla Cooperativa.

ATTENZIONE: per tutti i casi compresi in questa tipologia (“abitazione principale”) l’I.MU.P. va versata solo al Comune, senza alcuna quota in favore dello Stato.

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I SINGOLI CASI: gli altri immobiliLe altre abitazioni. Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che

non hanno i requisiti di “abitazione principale” pagano l’I.MU.P. come “altri fabbricati”, e cioè con l’aliquota ordinaria (vedi Tabella). ATTENZIONE: Non è più considerata abitazione principale (e deve quindi pagare come “altra abitazione”) l’abitazione data in uso gratuito ai parenti, né l’abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero.

I fabbricati di tipo produttivo. I fabbricati non abitativi pagano l’I.MU.P. con le stesse modalità già in vigore per l’I.C.I., e quindi usando la rendita catastale rivalutata con i coefficienti specifici o, se il fabbricato è privo di rendita, usando i valori contabili dell’azienda (rivalutati con i coefficienti approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Le aree edificabili. Come per l’I.C.I., un terreno è edificabile se il Piano Regolatore comunale lo qualifica come idoneo (anche solo potenzialmente) alla realizzazione di un fabbricato (anche da parte di un Ente pubblico previo esproprio). Come per l’I.C.I., il Comune può determinare valori delle aree edificabili per l’attività di controllo (le tabelle sono pubblicate sul sito internet indicato di seguito).

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COME SI CALCOLAL'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota decisa dal Comune (vedi Tabella). Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Il valore dei fabbricati è dato dalla rendita catastale, prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

• 160 per le abitazioni e relative pertinenze (C/6, C/2,C/7) • 55 per i negozi (C/1)• 80 per gli uffici (A/10)• 60 per gli immobili speciali (D) • 140 per i laboratori artigianali (C/3) • 80 per i fabbricati della categoria (D/5)

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LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONILe aliquote e le detrazioni decise da ogni Comune sono riportate nella Tabella. Le detrazioni per abitazione principale e per i figli vanno calcolate per i mesi nel corso dei quali il contribuente ha diritto di usufruirne (il mese deve essere considerato per intero se il diritto di detrazione supera il periodo di giorni 15). E’ prevista la detrazione del 50% per i fabbricati: dichiarati inagibili ed inabitabili (come per l’I.C.I.); per i quali vi è la dichiarazione di bene di interesse storico, artistico e culturale.

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COME E QUANDO SI PAGAL’imposta è ad autoliquidazione, e quindi chi deve pagare è

tenuto ad effettuare il calcolo e a versare. Il pagamento deve essere effettuato solo usando il modello

F24 (Banche o Posta - il codice dei singoli Comuni ed i codici tributo sono riportati nella Tabella).

L’imposta non è dovuta quando l'importo annuo complessivo è inferiore a 12 Euro.

Entro il 18 giugno 2012 deve essere pagata la prima rata pari al 50% dell’imposta, entro il 17 dicembre 2012 deve essere pagata la rata a saldo. Il pagamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione entro il 18 giugno 2012. Per la sola abitazione principale, è possibile (a scelta del contribuente) pagare anche in tre rate (18 giugno, 17 settembre, 17 dicembre: 1/3, 1/3, saldo).

ATTENZIONE: per gli immobili diversi dall’abitazione principale, l’importo corrispondente all’aliquota dello 0,38% va versato allo Stato e non al Comune usando sempre lo stesso modello F24 ed i codici specifici dello Stato (vedi Tabella).

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COME E DOVE INFORMARSI: CALCOLO AUTOMATICO ON LINE

Il Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina è a disposizione per ogni informazione:

Telefono: 0464/484237 - 0464/484238 - 0464/484239 E-Mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; Sito internet: www.comunitadellavallagarina.tn.it al link -> tributi e tariffe.

Sul sito è presente un programma che consente il calcolo automatico dell’I.MU.P. dovuta inserendo i dati degli immobili e la situazione personale del contribuente. Il calcolatore indica la quota da versare al Comune e quella da versare allo Stato, sia del singolo immobile che totale, con calcolo annuale, e la stampa del mod. F24.

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ESEMPIO DI CALCOLO: L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Casa di categoria catastale A/2 con rendita catastale di € 570,68 e relativa pertinenza C/6 (garage) con rendita catastale di € 59,50.

La famiglia comprende 2 figli di età inferiore a 26 anni.Totale rendite catastali: € 570,68 + € 59,50 = € 630,18Rendita catastale rivalutata del 5%: (€ 630,18 + 5% di 630,18) = €

661,69Applicazione del coefficiente moltiplicatore 160: € 661.69 X 160 =

€ 105.870,4 I.MU.P lorda: 0,4% di € 105.870,4 = € 423,48Detrazione ABITAZIONE PRINCIPALE: € 423,48- € 200,00 = €

223,48Detrazione figli: € 223,48 – 100 (€ 50,00 x 2 figli) = € 123,48

I.MU.P. nettaVersamento prima rata € 62 entro 18 giugno Versamento seconda rata € 62 entro 17 dicembre con mod.

F24 oppure versamento unica rata € 123 entro 18 giugno, oppure in tre rate (18 giugno, 17 settembre, 17 dicembre).

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ESEMPIO DI CALCOLO: ALTRO FABBRICATO ABITATIVO

Categoria catastale A/2 con rendita catastale di € 494,23 Rendita catastale rivalutata del 5%: (€ 494,23 + 5% di

494,23) = € 518,94 Applicazione del coefficiente moltiplicatore 160: € 518,94

X 160= € 83.030,40 Il comune applica l’aliquota dello 0,76 per cento.

I.MU.P. complessiva: € 631,04. Una quota di questo importo va versata

direttamente allo Stato, e pertanto si scompone il calcolo dell’I.MU.P. in

A) Quota statale: 0,38% di € 83.030,40 = € 315,52B) Quota comunale: 0,38% di € 83.030,40 = € 315,52

Versamento € 631 con mod. F24 (entro le date sopra indicate)