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ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Tra

la REGIONE BASILICATA, con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4, codice fiscale, rappresentata da………………………………, nato a …………………….il …………………………….., domiciliato per la carica presso la sede, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Basilicata, in qualità di ……………………………………. autorizzato con D.G.R. n. ___ del _____;

e

il CONFIDI_________________, con sede in _____________________________, alla Via _____________________, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese n. ______________ presso la CCIAA di __________________ Fondo Consortile di euro ______________ interamente versato, partita IVA ________________, iscritta al n° ______________ dell’Elenco generale (o nell’apposita sezione prevista dal comma 4 dell’articolo 155 del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 e s.m.i. (in prosieguo “Confidi”), rappresentato dal _____________________ nato a _________________, il ___/___/19__ domiciliato per la carica in ____________ alla Via ____________________________, nella qualità di __________________,

RICHIAMATI

- Il Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. (Regolamento generale relativo ai fondi strutturali nel periodo 2007-2013);

- Il Regolamento CE n. 1080/2006 e ss.mm.ii (Regolamento che detta disposizioni specifiche sul fondo FESR);

- Il Regolamento CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. (Regolamento di attuazione del Regolamento generale);

- La Decisione C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 della Commissione europea che adotta il PO FESR Basilicata 2007-2013;

- La Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003.

- Il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

- Gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004).

- Gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C 54/13 del 04/03/2006.

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- La Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013.

- La Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

- La Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

- La nota COCOF 10-0014-05-EN (recise version 08/02/2012).- La Nota COCOF 07/0071/03-EN Final version of 23/04/2008 recante disposizioni sulla

pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di contributi a valere su fondi strutturali.- La Decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa

all’aiuto di Stato N 182/2010 – Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.

- La Legge 25 febbraio 2008, n. 34 – “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)”.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013.

- Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007.

- Il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, pubblicato sul supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993 e s.m.i.;

- La Legge 24 novembre 2003, n. 326 “Conversione il legge, con modificazioni, del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25711/2003-Supplemento ordinario n. 181;

- Il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata di cui alla DGR n. 1315 del 09/10/2012;

- I criteri di selezione del PO FESR 2007-2013 (Decisione C(2010) 884 del 2.03.2010) nella versione 4.0 approvata nell’ambito del Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2011.

- La D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 e ss.mm.ii., come novellata da ultimo con DGR n. 1315 del 09/10/2012 di approvazione del piano finanziario per Obiettivo Operativo e Linea di intervento del PO FESR 2007-2013, nonché di designazione dei responsabili delle linee di intervento;

- La D.G.R. n. 932 dell’8 giugno 2010 di presa d’atto della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento

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CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati, in particolare:

- “Manuale dei controlli di primo livello”;- “Manuale di gestione delle irregolarità”;- “Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e

reporting”;- “Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)”;- “Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di

monitoraggio SIMIP e l’applicativo “Provvedimenti autorizzativi”;- “Procedure relative alle funzioni ed all’attività dell’Autorità di Certificazione”

approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;- “Manuale di Audit” predisposto dall’AdG ed approvato con D.G.R. n. 483 del 23

marzo 2009;- I Criteri di selezione relativi alla linea di intervento III.4.1.B approvati dal Comitato di

Sorveglianza a conclusione della procedura scritta avviata dall’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 con nota prot. N. 164156/71AU del 21/09/2012;

PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Regionale n. ___ del ___ è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede operativa nella regione Basilicata nonchè il presente schema di “Accordo di finanziamento (Allegato D all’Avviso Pubblico);

- che l’articolo 43, paragrafo 3, del Reg. CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che: “ I termini e le condizioni per i contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabiliti in un accordo di finanziamento concluso tra il rappresentante debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione ….”. “L'accordo di finanziamento comprende almeno: a) la strategia e il piano d'investimento; b) le disposizioni per il controllo dell'attuazione; c) le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo

strumento di ingegneria finanziaria; d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso

il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte”.

- che l’art. 8 comma 6 del richiamato Avviso Pubblico stabilisce, tra l’altro, che entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di assegnazione del finanziamento, i Soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere con l’Amministrazione Regionale il presente Accordo di Finanziamento;

- che la D.G.R. n.____del ………. ha preso atto dell’attività istruttoria, ha disposto la pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento ed ha autorizzato il …………………………alla sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento;

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- che gli allegati “1” e “2” sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Tutto ciò premesso e richiamato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni di seguito riportate:

- “Parti”: Regione Basilicata e Confidi.

- “Avviso”: Avviso Pubblico per l’integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede operativa nella regione Basilicata approvato con D.G.R. n. _____del______.

- Confidi: Cooperative e Consorzi Fidi di cui all’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326;

- Fondi rischi: i fondi rischi dei Confidi, da integrare con le disponibilità finanziare di cui al presente Avviso Pubblico, che costituiscono strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento CE n. 1083/2006;

- Beneficiario: il Confidi selezionato a valere sull’Avviso;- PMI: micro, piccole e medie imprese così come definite dal Decreto del Ministero

delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 che recepisce la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata in G.U.C.E. L 124 del 20 maggio 2003;

- Destinatario ultimo: le PMI che possono beneficiare delle garanzie rilasciate dal Confidi;

- Operazione: è costituita dai contributi finanziari del POR FESR Basilicata 2007-2013 e regionali assegnati a valere sull’Avviso al fondo rischi di ciascun confidi e dalle conseguenti garanzie concesse [paragrafo 1.2, lettera a), della nota COCOF 10-0014-05 - Revised Version del 08/02/2012];

- Accordo di Finanziamento: Accordo da concludere tra il rappresentante debitamente autorizzato del Confidi e la Regione Basilicata che stabilisce i termini e le condizioni per la concessione dei contributi del POR FESR 2007-2013 al fondo rischi del Confidi da reintegrare ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento CE n. 1828/2006 (Allegato “D”);

- Rapporto di gearing: rapporto tra totale cumulato delle garanzie concesse ed il capitale versato a valere sul presente Avviso per integrare i fondi rischi, calcolato al 31.12.2014 a livello di ciascun Confidi.

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Articolo 2Oggetto dell’Accordo

1. Con il presente Accordo, in attuazione di quanto previsto dall’Avviso, la Regione Basilicata concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo, al Confidi, che a tal titolo accetta, un finanziamento dell’importo pari a euro _______ (_______/00).

2. Il suddetto importo sarà depositato dalla Regione Basilicata, successivamente alla firma del presente Accordo, in unica soluzione sul seguente Conto bancario fruttifero dedicato in via esclusiva intestato al Confidi aventi le seguenti coordinate bancarie:

IBANIstituto bancarioAgenzia/Filiale

3. Le risorse trasferite dalla Regione Basilicata per la integrazione del fondo rappresentano depositi vincolati per l’esecuzione delle attività previste dall’Avviso.

Articolo 3Finalità del finanziamento

1. Il finanziamento di cui al presente Accordo viene concesso dalla Regione Basilicata al Confidi allo scopo, posto anche nell’interesse della Regione Basilicata, di integrare il fondo rischi del Confidi per rafforzarne il sistema e i meccanismi di erogazione di garanzie alle imprese operative nella Regione Basilicata, di favorirne la crescita dimensionale e una maggiore solidità patrimoniale, in attuazione degli interventi previsti dall’Obiettivo specifico III.4 dell’Asse III “Competitività produttiva” del PO FESR Basilicata 2007-2013, così come approvati dai provvedimenti regionali e della Commissione europea richiamati nelle premesse.

2. In particolare, il finanziamento deve essere utilizzato per concedere garanzie alle imprese associate al Confidi in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 dell’Avviso, per le operazioni previste all’art. 12 comma 1 e per la durata prevista all’art. 12 comma 2 del medesimo Avviso.

3. Il Confidi, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le finalità di cui al precedente comma 1 e le previsioni in proposito stabilite nell’Avviso, nei provvedimenti e nei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato richiamati nelle premesse.

4. Ai sensi dei paragrafi 3.2.6. e 3.2.7. della Nota COCOF 10-0014-05 (revised version del 08/02/2012), il Confidi si impegna altresì a rispettare le eventuali indicazioni e limitazioni che la Commissione europea dovesse fornire alla Regione Basilicata con particolare riguardo all’ammontare di risorse assegnate ai fondi rischi che possono essere destinate ad operazioni sul capitale circolante.

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5. Il Confidi accetta quanto previsto nell’Avviso nel quale, tra l’altro, sono indicate le modalità di utilizzazione e destinazione delle risorse concesse al Confidi con il presente Accordo di finanziamento.

Articolo 4Obblighi del Confidi

1. Il Confidi è obbligato a:a) rispettare le previsioni del Reg. CE n. 1083/2006 e del Reg. CE 1828/2006, con

particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria e fondi di garanzia: Articoli 44, 44 bis, 78 (paragrafi 6 e 7) e 78bis del Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) n. 284/2009, n, 539/2010 e n. 1310/2011; articoli 43 e 45 del Regolamento CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti CE nn. 846/2009; n. 832/2010 e n. 1236/2011;

b) rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nella Nota COCOF 10-0014-05-EN (revised version 08/02/2012)

c) non utilizzare i finanziamento a valere sull’Avviso e concesso con il presente Accordo per la gestione e le operazioni di ordinaria amministrazione dei Confidi;

d) tenere una contabilità separata relativamente all'attività di prestazione delle garanzie di cui al presente Avviso Pubblico, secondo le previsioni dell’articolo 12;

e) rispettare le condizioni previste ai par. 3.4 e 3.5 della Comunicazione 2008/C155/02 della Commissione, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 giugno 2008;

f) investire “solo in attività che …. giudica potenzialmente redditizie” (articolo 45 reg. CE 1828/2006 ess.mm.ii.);ad esaminare gli interventi proposti dalle PMI secondo l’ordine cronologico delle richieste inoltrate dalle PMI, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti dell’Avviso, dei regolamenti CE n. 1083/2006 e 1828/2006, del presente Accordo valutando altresì la loro capacità finanziaria, economica e patrimoniale nonché la validità tecnico-economica-finanziaria dell’intervento;

g) garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Basilicata, la documentazione, le informazioni e i dati utili all’attività di reporting e controllo dell’Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2007-2013e, in particolare:i) trasmettere semestralmente alla Regione Basilicata, entro il 15 gennaio ed il

15 luglio del mese successivo a quello di riferimento, le informazioni sulle garanzie concesse e sui destinatari ultimi delle stesse secondo il report allegato al presente Accordo (Allegato “2”) ;

ii) trasmettere i dati utili alla redazione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del PO FESR Basilicata 2007-2013 (indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno relativamente ai dati al 31 dicembre dell’anno precedente), sulla base alle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione;

iii) trasmettere i dati sull’attivazione delle risorse assegnate a valere sull’Avviso nell’ambito dei fondi rischi integrati eventualmente richiesti dall’Autorità di

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Gestione del POR FESR Basilicata 2007- 2013 al fine della relativa trasmissione ai competenti organismi nazionali (MEF e/o MISE) e comunitari (Commissione europea – DG REGIO; Corte dei Conti europea);

h) garantire il supporto per la realizzazione di eventuali attività di valutazione stabilite dall’Autorità di Gestione ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento CE n. 1083/2006;

i) consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del finanziamento assegnato;

j) conservare a disposizione della Regione Basilicata e della Autorità di Gestione del PO FESR la documentazione amministrativa, connesso al finanziamento di cui al presente Avviso Pubblico, almeno fino al 31 agosto 2020 1 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. Il Confidi è tenuto a conservare tutta la documentazione relativa al fondo rischi ed alle singole garanzie concesse sotto forma di originale o di copie autenticate, nel rispetto della normativa nazionale in materia e delle disposizioni di cui all’articolo 90 del Regolamento CE n. 1083/2006 ed all’articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento CE 1828/2006;

k) fornire alle imprese (destinatari ultimi) le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 6 e dall’art. 7, punto 2, lettera d) del Reg. CE 1828/2006. In particolare, il Confidi è tenuto a comunicare ai destinatari ultimi, nei provvedimenti di approvazione degli interventi che:a) ai sensi dell’articolo 6 del Reg. CE n. 1828/2006, accettando la garanzia i

destinatari accettano nel contempo di venire inclusi in eventuali elenchi pubblicati contenenti la denominazione del destinatario delle operazioni e dell’importo della garanzia pubblica destinata alle operazioni;

b) ai sensi dell’articolo 8 del Reg. CE n. 1828/2006, l’operazione finanziata/garanzia prestata è stata selezionata nel quadro di un PO cofinanziato dal Fondo FESR 2007-2013 nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

h) indicare in qualsiasi documento riguardante le operazioni cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui all’Avviso, detta fonte finanziaria;

l) riportare il logo “FESR” ed il motto “Investiamo sul nostro futuro” su eventuali documenti informativi e/o pagine web dei Confidi finalizzati ad azioni di informazione e pubblicità sui fondi rischi integrati dall’Avviso, nel rispetto della “Linea grafica” del PO FESR Basilicata 2007-2013 approvata con DGR n. 1040/2009 (www.porbasilicata.it);

m) rispettare e ad operare secondo la strategia e il piano d'investimento allegato al presente Accordo presentato dal Confidi in data ………. ….

1 3 anni successivi alla chiusura del P.O. FESR Basilicata (31 agosto 2017) come previsto dall’art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006.

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Articolo 5Verifiche e controlli della Regione Basilicata

1. La Regione Basilicata garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi dell’articolo 13 del Reg. CE 1828/2006 in linea con le disposizioni regionali e, in particolare, la “Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del reg. CE 1083/2006”, di cui alla DGR n. 932/2010 ed il “Manuale dei controlli di primo livello del P0 FESR Basilicata 2007-2013” ad essa allegato.

2. La Regione Basilicata potrà svolgere in ogni momento i controlli, sia in loco che amministrativi, ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione del finanziamento concesso in relazione a quanto indicato nell’Avviso. A tal fine potrà richiedere al soggetto beneficiario informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del Confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che non potrà essere inferiore a 20 venti giorni dalla richiesta.

Articolo 6Utilizzo degli interessi

1. Gli interessi generati incrementano il fondo e sono utilizzati per le finalità previste nell’Avviso.

Articolo 7Durata dell’Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2015, salvo eventuali proroghe stabilite dall’Amministrazione regionale. Per gli interventi di attuazione a tale data il presente Accordo resterà in vigore fino allo smobilizzo delle relative garanzie.

Articolo 8Effettuazione degli interventi,

chiusura degli interventi e restituzione del capitale

1. Le garanzie relative alle risorse assegnate al Confidi con la sottoscrizione del presente Accordo dovranno essere concesse entro il 31/12/2014.

2. Entro i successivi tre mesi dalla data indicata al precedente comma 1, il Confidi dovrà trasmettere la rendicontazione finale della quota del fondo attribuito dalla Regione, specificando il tasso di esecuzione dell'intervento misurato in termini percentuali rispetto al rapporto di gearing di cui al successivo comma 3.

3. L’operazione si intende eseguita per intero se il tasso reale di esecuzione è pari ad almeno il 75% di un rapporto di gearing pari a 6.

4. Qualora ai momento della chiusura dell'intervento il tasso reale di esecuzione sia inferiore al 75% del rapporto di gearing la misura si intende solo parzialmente realizzata.

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5. Le risorse finanziarie concesse saranno confermate al Confidi se lo stesso avrà eseguito per intero la misura (almeno il 75% di un rapporto di gearing pari a 6).

6. Nel caso in cui l’operazione venisse solo parzialmente utilizzata il Confidi dovrà restituire, in tutto o in parte, le risorse attribuite secondo le seguenti modalità:

a) in caso di mancato utilizzo il Confidi dovrà restituire, per intero, le risorse finanziarie attribuite;

b) in caso di utilizzo parziale, il Confidi dovrà restituire alla Regione Basilicata la parte corrispondente alla quota non utilizzata per la concessione di garanzie a favore dei propri associati, rispetto al rapporto di gearing e alla percentuale di realizzazione di cui al precedente comma 3.

7. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ad avvenuta liberazione delle garanzie concesse (a seguito di completo rimborso dei finanziamenti sottostanti) in riferimento alle risorse erogate il Confidi dovrà restituire alla Regione Basilicata le risorse ricevute al netto delle eventuali perdite registrate.

8. Il Confidi dovrà altresì restituire alla Regione Basilicata le somme successivamente recuperate a seguito dell’esperimento delle azioni di recupero del credito conseguenti alle escussioni delle garanzie.

Articolo 9 Clausola di subordinazione

1. Resta espressamente inteso tra le parti che in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali del confidi le somme erogate con il finanziamento saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Articolo 10 Assorbimento delle perdite

1. Le parti espressamente convengono che l’importo del debito del Confidi a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto, anche ai fini del precedente articolo 9, in misura pari alle perdite subite dall’escussione delle garanzie concesse con le risorse rivenienti dal finanziamento medesimo.

Articolo 11 Contabilità separata

1. Il Confidi è obbligato a gestire le somme a disposizione rivenienti dal finanziamento con contabilità analitica e separata e con obbligo di contabilizzazione delle stesse e rilevazione specifica nel Bilancio d’esercizio, anche al fine di consentire alla Regione Basilicata di eseguire le verifiche ed i controlli previsti nel precedente articolo 5.

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2. In linea con l’articolo 43, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1828/2006, la contabilità separata deve consentire di distinguere le risorse del POR FESR Basilicata 2007-2013 destinate per reintegrare il fondo rischi del Confidi da quelle di cui disponeva inizialmente il Confidi.

3. Le risorse concesse al confidi a valere sull’Avviso possono essere utilizzate esclusivamente per coprire eventuali inadempimenti legati alle garanzie concesse.

4. Prima della data di operatività del fondo, il Confidi deve comunicare alla Regione le modalità di applicazione e rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 12 Inadempimenti del Confidi e clausola risolutiva

1. Nel caso in cui a seguito dei controlli sul possesso dei requisiti di ammissibilità a valere sull’Avviso emerga la non rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso ovvero si riscontrino irregolarità rispetto a quanto previsto nell’Avviso medesimo o nel presente Accordo, non sanabili sotto l'aspetto amministrativo, il finanziamento concesso sarà revocato e il confidi dovrà restituire alla Regione Basilicata quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell'indebito.

5. La Regione Basilicata, in caso di gravi inadempimenti del Confidi agli obblighi previsti al precedente articolo 4, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente Accordo, fermo restando il vincolo di subordinazione di cui al precedente articolo 9, riservandosi altresì il diritto di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza dei suddetti inadempimenti.

9. E’ fatto obbligo al Confidi:

a) di restituire un importo pari all’ammontare residuo del contributo al fondo rischi, compresi gli interessi maturati alla fine di ogni anno, in caso di scioglimento o cessazione del Confidi.

b) di restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel patrimonio in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti nell’Avviso.

Articolo 13 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Potenza.

Articolo 14Modifiche e integrazioni

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1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e a modificare il presente Accordo che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenissero modifiche delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o modifiche di norme comunitarie e nazionali in materia bancaria e creditizia ovvero di norme e atti amministrativi della Regione.

Articolo 15 Comunicazioni

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all’altra Parte deve essere effettuata a mezzo e-mail o a mezzo posta o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:Per la Regione:Regione Basilicatac.a. Dirigente GeneraleDipartimento “Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione tecnologica”Via Vincenzo Verrastro, 880100 PotenzaTel: 0971.668730 / Fax 0971.668820E-mail: [email protected]

Regione Basilicatac.a. Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013Dipartimento Presidenza della Giunta regionaleVia Vincenzo Verrastro, 480100 PotenzaTel. 0971 668348 / Fax 0971 668336E-mail: [email protected] il Confidi:

Confidi_______:c.a. Rappresentante LegaleVia _________________ Cap____Prov.______ Tel: _____ / Fax: ________E-mail:

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all’altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all’indirizzo sopra indicato.

Articolo 16Registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

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Articolo 17Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all’applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.

Allegati:1. Strategia e piano d'investimento;2. Format del report “Informazioni relative allo strumento di ingegneria finanziaria ed ai

relativi interventi garanzie concesse) e destinatari ultimi”

Potenza, _____________

Regione Basilicata Confidi______Il legale Rappresentante

ALLEGATO 1

STRATEGIA E PIANO DI INVESTIMENTO

(Il presente documento contiene delle parti già compilate sulla base delle previsioni dell’Avviso e delle parti – in corsivo - che devono essere completate dal Confidi ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a) e comma 7) dell’Avviso)

1. PMI DESTINATARIE DELLE GARANZIE

1. La garanzia è concessa alle PMI in possesso alla data di richiesta della garanzia, dei seguenti requisiti:a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;b) avere sede operativa nel territorio della Regione Basilicata;c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione

volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;

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d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) posseggano una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali e contributivi come risultanti dal DURC;

f) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della domanda, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo.

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02), versione del 10 ottobre 2004 pubblicata su GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2 (punto 3.4 lett. a) della comunicazione 2008/C-155/02) .

2. La garanzia è concessa alle PMI in possesso alla data di richiesta della garanzia dei requisiti di cui al precedente comma 1 operanti in qualsiasi settore classificato dal codice Ateco 2007 ad eccezione delle attività economiche appartenenti ai seguenti settori: - pesca ed acquacoltura, ai sensi del Regolamento (CE) n. 104/2000;- industria carboniera, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;- produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2,

paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

- trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3 La garanzia alle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, operanti nel settore del commercio di cui alla divisione “G” del codice Ateco 2007, potrà essere concessa esclusivamente a valere sulle risorse finanziarie assegnate rivenienti dal bilancio regionale di all’art. 4 comm 1 lett. b).

2. OGGETTO DELLE GARANZIE , SETTORI AMMISSIBILI E TERMINI DI CONCESSIONE

1. Le garanzie concesse dai confidi saranno concesse alle PMI in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 e per i seguenti interventi:a) Finanziamenti a medio-lungo termine per investimenti2

2 Finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi a fronte di investimenti, sottoforma di mutui chirografari.

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b) Prestiti partecipativi3 c) Partecipazioni4

d) Altre operazioni di finanziamento a medio - lungo termine5 finalizzate a: capitalizzazione aziendale; riequilibrio finanziario finalizzato all'estinzione di linee di credito a breve

termine attraverso il ricorso all'indebitamento bancario a medio - lungo termine.

2. Le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato (punto 3.4, lett.b) comunicazione 2008/C-155/02);

3. Le garanzie concessa a valere sulle risorse assegnate alle sono concesse entro il 31/12/2014;

4. Indicare la % della garanzia da concedere rispetto al prestito (nel rispetto del massimale di cui all’articolo 12, comma 3, dell’Avviso)

5. Completare descrivendo le tipologie di investimento ammissibili e le altre tipologie di operazioni finanziabili

3. MODALITA’ DI ACCESSO ALLE GARANZIE DA PARTE DELLE PMI

Descrivere i seguenti aspetti:a) modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia da parte delle

PMI;b) documentazione da allegare alla richiesta di garanzia;c) eventuali obblighi/ requisiti delle PMI (in aggiunta a quelli indicati al punto 1);d) modalità e tipologie di controllo dei requisiti delle PMI;e) modalità di svolgimento dell’istruttoria delle richieste di ammissione: modalità/criteri

per verificare la capacità finanziaria, economica e patrimoniale nonché la validità tecnico, economica e finanziaria dell’intervento proposto dalla PMI;

f) tempi di concessione delle garanzie;g) modalità di attivazione/escussione della garanzia;h) modalità di revoca delle garanzie concesse;

3 Sono finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata.4 Sono partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale delle PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo dell’impresa.5 Trattasi di interventi finanziari, purché direttamente finalizzate all’attività di impresa, diversa dai Finanziamenti a medio-lungo termine, dai Prestiti Partecipativi e dalle Partecipazioni, tra le quali si includono operazioni gli interventi di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 341/1995

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ALLEGATO 2

Format del report “Informazioni relative allo strumento di ingegneria finanziaria ed ai relativi interventi (garanzie concesse) e destinatari ultimi”

Programma: POR FESR Basilicata 2007-2013CONFIDICodice locale Progetto (1):CUP (2)Titolo: Integrazione Fondo rischi - Confidi ……………….Costo complessivo dell’operazione (3)Costo ammesso al contributo comunitario FESR (4) € …………………Eventuale effetto leva € …………………Data avvio progetto (5) gg/mm/aaaa

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Denominazione

Destinatario

Ultimo

Codice fiscale/ partita

IVA Destinatario Ultimo

Forma Giuridica

e Denominazione

Impresa

Codice ATECO

LocalizzazioneTema prioritario

UE (6)

Indicatore

fisico di realizzazione

Unità di misura

Oggetto della garanzia(7)

Valori finanziari relativi alla concessione di una Garanzia

% della garanzia(8)

Istituto

Bancario

Concluso

Regione

Provincia

Comune

Importo

concesso

Data concessione

Importo escusso

Data escussione

SI NO

                                                                                                                                                           

LEGENDA:1. Codice locale: è il codice attribuito dal sistema di monitoraggio SIMIP della Regione Basilicata a ciascuna operazione di integrazione

del fondo rischi di ciascun CONFIDI selezionato a seguito registrazione dell’anagrafica da parte del Responsabile della Linea di Intervento (Direzione generale del Dipartimento Attività Produttive)

2. CUP: Codice Unico di Progetto attribuito all’operazione al sistema del CIPE (www.cipecomitato.it)3. Costo complessivo dell’operazione: coincide con le risorse assegnate al CONFIDI per l’integrazione del Fondo rischi a valere

sull’Avviso;4. Costo ammesso al contributo comunitario: coincide con le sole risorse del POR FESR Basilicata 2007-2013 assegnate al CONFIDI

per l’integrazione del Fondo rischi a valere sull’Avviso5. Data avvio progetto: data di erogazione delle risorse da parte della Regione Basilicata per integrazione fondi rischi6. Tema prioritario UE: classificazione (codice e descrizione) scelta tra quelle riportate nella linea di intervento III.4.1.B del POR FESR

Basilicata 2007-2013 nelle quali devono rientrare gli investimenti o le operazioni sul capitale circolante delle PMI oggetto della garanzia (vedi tabella sottostante);

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7. Oggetto della garanzia: indicare una delle tipologie di operazioni indicate all’articolo 12 dell’Avviso:a. Finanziamenti a medio-lungo termine per investimentib. Prestiti partecipativic. Partecipazionid. Altre operazioni di finanziamento a medio - lungo termine finalizzate a:

i. capitalizzazione aziendale;ii. riequilibrio finanziario finalizzato all'estinzione di linee di credito a breve termine attraverso il ricorso all'indebitamento

bancario a medio - lungo termine8. % della garanzia rispetto al prestito o all’obbligazione finanziaria in essere (max 80%)

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CODICI UE attivabili sulla linea di intervento III.4.1.B del POR FESR Basilicata 2007-2013

1 - Attività di R&ST nei centri di ricerca;2 - Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica; 3 - Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.); 4 - Supporto alla R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca); 5 - Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese; 6 - Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale); 7 - Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.); 8 - Altri investimenti in imprese; 9 - Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI; 14 - Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti, ecc.): 15 - Altre misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI; 40 - Energie rinnovabili: solare; 41 - Energie rinnovabili: da biomassa; 42 - Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre; 43 - Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica; 55 - Promozione delle risorse naturali; 57 - Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici; 60 - Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali].

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