Progetto Imparare on-line · L’AGCM ... Quali sono i compiti dell'Autorit ... i poteri consultivi...

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I.I.S. “ Enrico De Nicola” Piove di Sacco (PD) Progetto Imparare on-line CLASSE 4 AEM Docente: A.S. 2013/2014 Prof. Maria Nives Forlin

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I.I.S. “ Enrico De Nicola”

Piove di Sacco (PD)

Progetto Imparare on-line

CLASSE 4 AEM

Docente:

A.S. 2013/2014 Prof. Maria Nives Forlin

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1. IL CODICE DEL CONSUMO……………………...….….pag. 1

2. L’ AGCM…………………….……………..…...…...……..pag. 2

3. I CASI DI PUBBLICITA’ INGANNEVOLE:

3.1 Hyundai Motor Company Italy S.r.l….…...…………...…….…….pagg. 3-4

3.2 TIM - Promozione carta vacanze………….…….……...…...…….pagg. 5-6

3.3 NGM – Telefoni Aquasafe………..………..…..…...…..……….pagg. 7-8

3.4 CocaCola – Pubblicità ingannevole………………….....………...pagg. 9-10

3.5 Biobottle di acqua Sant’Anna………...…….….….…..……….…..pag. 11

3.6 Poltrone Sofà – Nuova collezione a metà prezzo…….…….….....….pagg. 12-13

3.7 Fiat 500 – 3500€ per il tuo usato da rottamare………….…………. pagg. 14-15

3.8 “Passa a Vodafone!”………..…………………….………….pagg. 16-17

3.9 SNAI – L’ormone della felicità………………….….……....…..pagg. 18-19

3.10 GALBUSERA – Meno grassi…………………….…...….…..pagg. 20-21

3.11 FIAT – Blocco del prezzo del carburante…..……………………pagg. 22-23

3.12 AUDI – “Italia. Land of quattro”.……………….…....……….pagg. 24-25

3.13 VODAFONE – Free music for you……….……………...…..........pag. 26

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3.14 Alpitour – Hotel Les Quatre Saisons Hacienda………..……..…...pagg. 27-28

3.15 ENI S.p.A. …………………….………………….…...……pag. 29

3.16 MSC Crociere……………...……….……………………pagg. 30-31

4.CONSUMER PROTECTION AND ADVERTISING:

4.1 ASA – Advertising Standards Authority…………………...……….pagg. 32-33

4.2 ASA ruling – Travelzoo Europe..........................................................pag. 34

4.3 Advertising regulation in Netherland...............................................pagg. 35-36

5.CONCLUSIONI..................................................................pag.37

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA…………..….......…….pag.38

ELENCO ALUNNI………………….…...……..……........pag. 39

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Il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206), rappresenta il testo fondamentale

di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

In un unico testo è stata raccolta e riordinata tutta la normativa in materia di tutela dei

consumatori che era in parte contenuta nel Codice Civile e, in parte, in altre normative con l’intento

di coordinare la disciplina italiana ai principi comunitari.

La disciplina dettata mira a tutelare il consumatore in tutti i processi negoziali e/o

contrattuali a cui lo stesso partecipa sia come singolo, sia in forma collettiva.

Il Codice del Consumo affronta i temi principali contro i quali lottano le associazioni di

tutela dei consumatori:

1. Televendite;

2. Pacchetti turistici;

3. Pubblicità ingannevoli;

4. Corretta informazione all’utente;

5. Diritto di recesso;

6. Trasparenza del mercato;

7. Contratti conclusi fuori dai locali commerciali e a distanza.

Il Codice del Consumo definisce consumatori coloro che agiscono come privati, non come

imprenditori o professionisti. A tali soggetti vengono riconosciuti i diritti alla salute, alla qualità ed

efficienza dei prodotti e dei servizi, ad un’adeguata informazione e corretta pubblicità,

all’educazione al consumo, ad agire in giudizio a tutela di interessi collettivi.

Inoltre il Codice, tutela i consumatori dalle cosiddette clausole vessatorie, clausole

contrattuali che prevedono maggiori obblighi e meno diritti per il consumatore. Tali clausole

vengono dichiarate nulle anche se il consumatore le ha accettate.

Tutti questi diritti, tutelati dal Codice, hanno l’obiettivo di garantire il pieno, corretto e

consapevole esercizio della libertà di scelta del consumatore, protetto anche dalla costituzione agli

articoli 32 e 47, rispettivamente diritto alla salute e tutela dl risparmio.

TRAMARIN CHIARA

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, è stataistituita in Italia nel 1990. E’ un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla basedella legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi dellarappresentanza politica.

L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali traimprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzareposizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere deicittadini. Nel 1992 è stata affidato all'Antitrust il compito di contrastare la pubblicità ingannevoledelle aziende. Dal 2007 l'Autorità tutela i consumatori (e dal 2012 anche le microimprese) dallepratiche commerciali scorrette delle imprese. Per garantire che il confronto sul mercato avvengalealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti deiconcorrenti o confonde i consumatori.

Dal 2012 è stata affidata all’Antitrust la tutela amministrativa contro le clausole vessatorieinserite nei contratti con i consumatori. Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi deititolari delle cariche di Governo.

L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. IlPresidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e duranoin carica 7 anni, non rinnovabili. Il personale dell’Autorità attualmente è composto da 262 unità (al31 dicembre 2012). La sede unica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è a Roma.

Quali sono i compiti dell'Autorità

I principali ambiti di intervento dell’Autorità sono:

a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato;b) contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microim-

prese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affin-ché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie;

c) vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governod) attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità.

Inoltre, le competenze dell’Autorità comprendono anche: la repressione degli abusi didipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, lavigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, l’applicazione della normativanazionale relativa al ritardo nei pagamenti; il potere di vigilanza sulla commercializzazione deidiritti sportivi; i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia ditrasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi allecomunicazioni elettroniche.

TRAMARIN CHIARA

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RICORRENTE: Assoutenti, associazione di consumatori, in qualità di

segnalante.

DATA DEL RICORSO: 10 maggio 2011

CONTRO: Hyundai Motor Company Italy S.r.l. (di seguito ancheHyundai) in qualità di professionista, società operante nella produzionee nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli.

PRODOTTO: autovetture Hyundai

MESSAGGIO: l’associazione segnalante lamenta che i messaggi pubblicitari apparsi su numerosiquotidiani ometterebbero di indicare che alcune parti e componenti dell’autovettura godrebbero, inrealtà, di una garanzia temporale inferiore a quella (quinquennale) reclamizzata.Nello specifico, nel quotidiano “la Repubblica” del 10 novembre 2010, sul lato destro della pagina,è stato pubblicato il seguente messaggio: “5 ANNI DI TRIPLA FIDUCIA”, accompagnato dalleaffermazioni, collocate in fondo alla pagina, sul lato destro: “GARANZIA KM ILLIMITATI – SOSASSISTENZA STRADALE – CONTROLLI GRATUITI”.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 11 luglio 2011

PARERE DELL’AUTORITA: sul sito della casa automobilistica www.hyundai.it, rilevato in data21 giugno 2011, alla voce “5 ANNI DI GARANZIA”, nulla veniva specificato circa le condizioni diapplicazione della stessa. Soltanto alla voce generica “GARANZIA” venivano chiariti i reali limiti diestensione della garanzia offerta. In particolare, alcune parti e componenti delle autovetturebeneficiavano di una garanzia inferiore ai cinque anni, dovuta alla loro deperibilità: “batterie(garanzia di due anni/ chilometraggio illimitato) e ricambi (garanzia di 2 anni/chilometraggioillimitato)”.Inoltre, nella campagna pubblicitaria diffusa attraverso quotidiani e volantini a partire dal novembre2010 non veniva in alcun modo precisato che la garanzia quinquennale si applicava solo ad alcunimodelli della gamma Hyundai. Tale ulteriore limitazione veniva nuovamente specificata solo nelsito www.hyundai.it, nella sezione Garanzia: “garanzia 5 anni modelli i10, i20, i30, ix20, ix35(benzina e diesel ), Santa Fe e Genesis Coupé. Tutti gli altri modelli benzina e diesel garanziagenerale 3 anni”.Con parere pervenuto in data 23 novembre 2011 la suddetta Autorità ha ritenuto che la praticacommerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 novembre 2011

ESITO: la condotta descritta risulta, pertanto, ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice delConsumo in quanto nel messaggio contestato vengono omesse informazioni rilevanti per valutare lareale convenienza dei servizi offerti nel pacchetto “garanzia di 5 anni” che costituisce il claimricorrente della campagna pubblicitaria in esame.

NOTE: si ritiene di quantificare nei confronti di Hyundai una sanzione amministrativa pecuniariadi base pari a 60.000 € (sessantamila euro). Inoltre, in considerazione della situazione economicadel professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, siritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile aHyundai nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

MATTERAZZO NICOLASCARRARO MARTA

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RICORRENTE: Altroconsumo, associazione di consumatori

DATA DEL RICORSO: giugno 2012

CONTRO: Telecom Italia S.p.A.

PRODOTTO: servizi telefonici

MESSAGGIO: “Con la nuova CARTA VACANZE 2012 di Tim, disponibile per tutti i clientiricaricabili al costo di 9 euro, per 30 giorni si potranno avere CHIAMATE SENZA LIMITI versonumeri Tim, SMS e MMS SENZA LIMITI verso tutti i Tim e NAVIGAZIONE INTERNET su apnwap.tim.it SENZA LIMITI DI TEMPO MA CON UNA SOGLIA DI 500MB che, una volta superata,limiterà la velocità di trasferimento dati a 32kbps. La promo non è valida per l’uso del telefoninocon modem e per l’uso di applicazioni VoIP E Peer To Peer. Al superamento dei minuti/sms inclusi,si applica la tariffa del piano o di eventuali promozioni attive.Alla scadenza di Carta Vacanze verrà attivato in automatico l’opzione TIMxTUTTI, per continuarea chiamare tutti i numeri Tim senza limiti al costo di 3€/sett. Carta vacanze è compatibile e siaffianca a tutti i profili tariffari e tutte le opzioni attive sulla linea ed è possibile attivarla una solavolta ed entro il 5 agosto 2012”.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 12 giugno 2012

PARERE DELL’AUTORITÁ: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicatoil proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non harappresentato ulteriori esigenze istruttorie.L’unica norma nazionale di rango primario nel settore delle telecomunicazioni dove è menzionata laparola “pubblicità” è la legge istitutiva dell’Agcom (legge n.249/97) che all’articolo 1, comma 6,lettera b, p.to 5, dispone che la Commissione per i Servizi e i Prodotti (CSP) di Agcom “in materiadi pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizionidi legge e regola l’interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di retee l’utente, che comporti acquisizione di informazioni dall’utente, nonché l’utilizzazione delleinformazioni relative agli utenti”.Questa norma, tuttavia, non avendo derivazione comunitaria, non è idonea ad escluderel’applicazione della normativa generale in materia di pratiche commerciali scorrette. Si trattaperaltro, di una norma priva del carattere di specialità in quanto riconosce una competenza, senzadettare alcuna disciplina dettagliata in materia di pubblicità.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 20 marzo 2013

ESITO: ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Nel merito, conriferimento allo spot televisivo, la presentazione complessiva del messaggio pubblicitario è idoneaad indurre il consumatore ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.Infatti, il ripetitivo ed enfatico riferimento al viaggio in Cina e il diretto collegamento che lo spotrealizza tra il notevole costo del viaggio (“Costa troppo andare in Cina”) e il vantaggio economicoderivante dall’utilizzo della Carta Vacanze (“Ma io ho Tim con Carta Vacanze risparmio”) sonoelementi idonei ad ingenerare nell’utente l’erroneo convincimento che la carta sia utilizzabile, connotevole vantaggio economico, soprattutto per coloro che intraprendono un viaggio all’estero. Ladecodifica del messaggio effettuata dal consumatore per i dialoghi contenuti, per la stessadenominazione del prodotto (“Carta Vacanze”) nonché infine per l’esaltazione delle suecaratteristiche (“Senza Limiti”), è nel senso di poter effettuare telefonate e navigazione internetanche all’estero.

NOTE: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di irrogare a Telecom ItaliaS.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000€ (novantamila euro).

RIGATO MATTIA

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RICORRENTE: ITTM S.r.l. in qualità di segnalante

DATA DEL RICORSO: 20 settembre 2012

CONTRO: NGM Italia S.r.l.

PRODOTTO: linea di telefoni “Aquasafe”, particolarmente resistenti all’acqua e alla polvere, epertanto, adatti ad un utilizzo degli stessi in condizioni atmosferiche critiche.

MESSAGGIO: il messaggio in esame presentava una home page di apertura in cui venivanodescritte le caratteristiche e proprietà della linea “AquaSafe”. Il claim principale recitava: “NGMAQUASAFE, NON MANEGGIARE CON CURA”. Nella descrizione sottostante intitolata“TELEFONI VERSATILI PER GENTE VERSATILE”, era riportata la seguente indicazione: “Imodelli della gamma AquaSafe sono caratterizzati da una particolare solidità di progettazione conguarnizioni interne, chiusura ermetica della cover posteriore, scocca rinforzata nella parteposteriore e lungo il perimetro del telefono. Queste specifiche progettuali consentono di potergarantire la resistenza all’acqua (Conformità agli standard IP68 per WeMove Explorer e IPX5 pergli altri modelli) e alla polvere, per un utilizzo outdoor e in condizioni ambientali critiche, dove iltelefono è esposto agli agenti atmosferici e a rischio di urti accidentali (…)”.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 17 ottobre 2012

PARERE DELL’AUTORITÁ: poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimentoè stata diffusa attraverso il sito internet del professionista, in data 8 aprile 2013 è stato richiesto ilparere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, delCodice del Consumo. Con parere pervenuto in data 8 maggio 2013, la suddetta Autorità ha ritenutoche la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1,lettera d), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:- il messaggio diffuso via internet può indurre il consumatore medio all’acquisto di uno dei prodottidenominati “AquaSafe” contando sulla promessa non corretta che gli stessi sono particolarmenteresistenti all’acqua;- tutti i modelli di apparecchio, ad eccezione di uno, infatti, non hanno superato la prova tecnica acui sono stati sottoposti durante un procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano e,pertanto, non sono conformi alle caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, come indicatenel messaggio in esame;- la condotta descritta deve, pertanto, considerarsi ingannevole in quanto sono state fornite aiconsumatori informazioni non rispondenti al vero, ambigue, inesatte, fuorvianti o incompleteriguardo alla gamma di prodotti “AquaSafe”.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 8 aprile 2013

ESITO: ingannevole. La pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e21 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad indurre inerrore il consumatore medio.

NOTE: ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo edell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame delle dimensionieconomiche del professionista che rappresenta un’impresa minore sul mercato dei produttori diapparecchiature per la telefonia mobile e della diffusione della pratica tramite il sito internet delprofessionista.Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la praticacommerciale è stata posta in essere almeno dal 20 settembre 2012 sino al 30 novembre 2012.Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativapecuniaria applicabile a NGM nella misura di 150.000 € (centocinquantamila euro).

COCCATO DEBORA

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RICORRENTE: Associazione Lo Sportello del Consumatore, in qualità

di segnalante.

DATA DEL RICORSO: 20 settembre 2012

CONTRO: gruppo americano The Coca Cola Company, presente in Italiatramite Coca Cola Italia S.r.l. e Coca Cola HBC Italia S.r.l.

PRODOTTO: bibita Coca Cola

MESSAGGIO: sul messaggio apparso sul settimanale Panorama n. 35 del 22 agosto 2012 indicatodal claim principale “SCOPRI TUTTO QUELLO CHE C’É DA SAPERE SU COCA COLA(TERREMO SEGRETA SOLO LA RICETTA)”, dopo aver descritto la scoperta della formula dellafamosa bevanda e aver raffigurato i formati della bottiglia succedutisi nel tempo, è volta allapresentazione delle caratteristiche nutrizionali del prodotto, “SVELIAMO GLI INGREDIENTI!”, cuisegue una dettagliata lista con le proprietà degli stessi.Un messaggio a mezzo stampa dal contenuto similare è apparso su un libretto allegato alla rivisita“Famiglia Cristiana” n. 31 del 29 luglio 2012. Anch’esso si sofferma sulla descrizione degliingredienti contenuti nella bevanda e delle loro indicazioni nutrizionali. Il Libretto si compone poidi un’ulteriore sezione, “RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÚ FREQUENTI”, che è volta apromuovere il consumo del prodotto come una valida scelta sotto il profilo nutrizionale (ancherispetto ad altri alimenti e bevande), pure per soggetti che seguono regimi alimentati dietetici econtrollati.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 25 febbraio 2013

PARERE DELL’AUTORITÁ: dalla documentazione trasmessa dal professionista nel corso delprocedimento è emerso che non sono state diffuse ulteriori tipologie di messaggio rispetto a quellecontestate nel periodo luglio/ottobre 2012.In data 10 aprile 2013, Coca Cola Italia S.r.l. ha presentato formali impegni ai sensi dell’articolo 27,comma 7, del Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza della praticacommerciale oggetto di contestazione, attraverso le seguenti condotte:a) Astensione dalla diffusione futura del messaggio a mezzo stampa (rilevato sul settimanalePanorama n. 35 del 22 agosto 2012), nella versione contestata;b) Modifica del testo dell’opuscolo, allegato alla rivista Famiglia Cristiana n. 31 del 29 luglio 2012.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 luglio 2013

ESITO: gli impegni proposti da Coca Cola Italia S.r.l. sono stati ritenuti idonei a sanare i possibiliprofili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 25febbraio 2013. Al riguardo, va rilevata, anzitutto, la cessazione della campagna pubblicitaria neicontenuti contestati nella comunicazione di avvio del procedimento.Infatti, la Parte si è impegnata a non riproporre per il futuro la pagina diffusa a mezzo stampa, qualequella rilevata in particolare sul settimanale Panorama n. 35 del 22 agosto 2012. Inoltre, quantoall’opuscolo, che rimane l’unica tipologia di comunicazione, appaiono congrue le modifiche eprecisazioni che, nell’ambito di una più ampia informazione nutrizionale veicolata attraverso dettoopuscolo, verranno fornite circa le effettive caratteristiche del prodotto.

GOBBI SIMONE

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RICORRENTE: Mineracqua

DATA DEL RICORSO: fine 2010

CONTRO: Fonti di Vinadio S.p.A.

PRODOTTO: bottiglie BioBottle realizzate in polimeri naturali

MESSAGGIO: “L’uso delle risorse sostenibili e la produzione ecosostenibile combattono l’effetto

serra, 650 milioni di bottiglie Sant’Anna BioBottle permettono un risparmio di 176.800 barili di

petrolio con cui riscaldare per un mese una città di 520.000 abitanti e riducono le emissioni di CO2

pari a un’auto che compia il giro del mondo 30.082 volte in un anno”.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 19 giugno 2012

PARERE DELL’AUTORITA’: la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli

articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria la

diligenza professionale e idonea, mediante una non corretta rappresentazione delle caratteristiche

ambientali della bottiglia “BioBottle”, con riguardo al risparmio di petrolio e alla riduzione di

emissioni di CO2 connessi alla sua produzione, a falsare in misura apprezzabile il comportamento

economico del consumatore medio in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista.

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 17 settembre 2012

ESITO: ingannevole ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b) del Codice del

Consumo.

NOTE: sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Fonti di Vinadio S.p.A. nella

misura di 30.000 €.

TRAMARIN CHIARA

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RICORRENTE: Natuzzi S.p.A., società che commercializza divani, poltrone e complementi

d’arredo con il marchio “Divani&Divani”.

DATA DEL RICORSO: 20 novembre 2009

CONTRO: Poltronesofà S.p.A., società attiva nel commercio al dettaglio di mobili.

PRODOTTO: Sofà letto a 3 posti, “Zafferano”.

MESSAGGIO: “NUOVA COLLEZIONE SOFASHION A META’ PREZZO, META’ PREZZO, 690

€, Zafferano ora a soli 690 €”. E di seguito “Puoi scegliere tra tutti i tessuti della collezione

Glamour senza costi aggiuntivi. Disponibile anche nella versione 4 posti, intermedio, […]. La

promozione è valida fino al 29 novembre nei tessuti della collezione Glamour.”

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 9 marzo 2010

PARERE DELL’AUTORITA’: secondo l’evidenze raccolte dall’Autority, il sofà letto “Zafferano”

a tre posti, nel periodo di validità dell’offerta, è stato venduto, anziché al prezzo pubblicizzato di

690 €, al prezzo di 990 €, comprensivo di 690€ per il divano e di 300 € per il letto con materasso.

Per questo motivo la pratica commerciale risulta scorretta ai sensi degli artt. 20,21,22,23 del

Codice del Consumo in quanto i messaggi pubblicitari in contestazione inducono nel consumatore il

convincimento di poter acquistare il determinato bene a condizioni economiche particolarmente

vantaggiose e inoltre i messaggi contestati, non fornendo indicazioni chiare e dettagliate in merito

alle caratteristiche dell’offerta, risultano esser ingannevoli e quindi idonei ad indurre in errore il

consumatore medio inducendolo ad assumere una decisione di carattere commerciale che altrimenti

non avrebbe preso.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 2 luglio 2010

ESITO: ingannevole. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ritiene che alla società sia

irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 170.000 €.

ZULIAN GIULIA

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RICORRENTE: Ironmauro.

DATA DEL RICORSO:23 settembre 2008

CONTRO: Fiat Group Automobiles S.p.a

PRODOTTO: Fiat 500

MESSAGGIO:“Sulla gamma Fiat fino a €3.500 per il tuo usato da rottamare. Anticipo zero e inizi

a pagare dal 2009”.

DATA SEGNALAZIONI ALLE PARTI: 25 febbraio 2009

PARERE DELL’AUTORITÁ: poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimentoè stata diffusa tramite televisione, in data 25 febbraio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità perle Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27,comma 6, del Codice del Consumo.Con parere pervenuto in data 30 marzo 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la praticacommerciale in esame risulti scorretta, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornirein ordine alle reali condizioni e ai limiti di applicazione dell'offerta promozionale in esame, inparticolare a quelle di vendita e di finanziamento delle autovetture Fiat, il consumatore deve essereposto nella condizione di averne chiara, immediata e fondata contezza, ai fini della valutazione circala convenienza dell'acquisto del bene pubblicizzato;

b) che acquisiscono rilevanza ai fini del giudizio di scorrettezza e di ingannevolezza dellapratica commerciale posta in essere dalla società Fiat Group Automobiles S.p.A. le informazioniche non presentano in modo corretto ovvero omettono del tutto riferimenti ad alcune condizioniessenziali di vendita e di finanziamento del bene offerto dal professionista come quelle riguardantiil pagamento tramite rate, il finanziamento a tasso zero e il contributo per la rottamazione;

c) che la scorrettezza della pratica commerciale contestata non può essere esclusa dallacircostanza che il consumatore sia in grado di apprendere le informazioni circa le condizioni diacquisto del bene offerto in promozione nel momento successivo al primo contatto pubblicitariomediante l'accesso al sito internet del professionista ovvero presso le singole concessionarie,imponendosi, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza e completezza nella redazionedella propria comunicazione d'impresa;

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d) che le scritte contenenti le informazioni essenziali sopra specificate riportate esclusivamentenei cartelli finali quali, non risultano facilmente percepibili da parte del pubblico, in quanto, oltre aessere decontestualizzate rispetto alla narrazione dello spot, appaiono in sovrimpressione per unadurata eccessivamente breve e comunque inferiore rispetto a quella complessiva del filmato condimensione dei caratteri per di più ridotta, nel senso che appaiono decisamente inferiori rispetto aquella delle altre scritte precedenti;

e) per la scelta di caratteri eccessivamente ridotti, le informazioni contenute nei cartelli finaliappaiono formulate in modo estremamente ambiguo ed oscuro, non consentendo al pubblico dicomprendere quale sia il reale contenuto di quanto pubblicizzato.

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 febbraio 2010

ESITO: ingannevole

NOTE: con riguardo alla gravità della violazione, l’obbligo di completezza e chiarezza delleinformazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in considerazione del fatto chela concorrenza nel settore della vendita di automobili si svolge principalmente intorno alla variabileprezzo. Va considerato, che sussistono circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta giàdestinatario di provvedimenti in violazione del Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo n. 206/05in tema di pratiche commerciali scorrette.Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare alla Fiat Group Automobiles S.p.A. una sanzioneamministrativa pecuniaria pari a 170.000 €.In ragione, tuttavia, della circostanza attenuante derivante dal ravvedimento operoso relativo alladefinitiva sospensione della pratica a partire dal dicembre 2008, si ritiene di irrogare alla Fiat GroupAutomobiles S.p.A. una sanzione pari a 150.000 €.

RUZZON SOFIA

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RICORRENTE:Movimento Difesa del Cittadino

DATA DEL RICORSO: 7 luglio 2005

CONTRO: Vodafone Omnitel N.V.

PRODOTTO: “Passa a Vodafone. Avrai 600 € di telefonate in regalo”

MESSAGGIO: il messaggio diffuso a mezzo stampa, di identico contenuto su tutte le testate sopra

indicate, riproduce un'immagine della nota testimonial Vodafone che sorride con in mano un

telefonino nel cui schermo si nota il marchio della società stessa. In alto, a sinistra, il claim

principale recita "Passa a Vodafone. Avrai 600 € di telefonate in regalo", nel quale il riferimento ai

600 euro risulta enfatizzato dall'utilizzo di caratteri più grandi. Sotto, in caratteri minori, viene

prima riportato "Solo se passi a Vodafone e mantieni il tuo numero ricevi in regalo fino a 600 € di

telefonate" e poi, in caratteri nuovamente più piccoli, "Fino al 18/09/05. Il traffico voce nazionale

effettuato per 30 giorni dall'attivazione, ti verrà restituito con un bonus fino a 300 € e in più per

ogni ricarica di almeno 25€ effettuata nei 2 mesi successivi all'attivazione riceverai 10 € di ricarica

omaggio fino a 300 €. Per info vai su (sito 190) o nei negozi Vodafone".

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 18 agosto 2005

PARERE DELL’AUTORITA’: considerato che i messaggi segnalati prospettano la possibilità diottenere 600 euro di telefonate in regalo passando a Vodafone, non evidenziando con chiarezza chedi tale traffico telefonico si potrebbe beneficiare solo attraverso complesse prestazioni a titolooneroso ed ulteriori rispetto alla mera portabilità del proprio numero;considerato che tale prospettazione di traffico telefonico in regalo a fronte del semplice passaggio aVodafone attiene ad aspetti essenziali per le valutazioni economiche dei consumatori e che, già aduna prima delibazione della fattispecie, i messaggi pubblicitari appaiono inidonei ad indicare inmodo chiaro ed immediatamente percepibile le condizioni effettive di fruibilità della promozionepubblicizzata;considerato che i messaggi segnalati fanno parte di una campagna pubblicitaria relativa ad unapromozione pubblicizzata attraverso diversi mezzi di comunicazione tra i quali stampa, affissionalie rete internet e attualmente commercializzata;considerato che dagli elementi acquisiti non risulta univocamente accertata la data di effettivacessazione della diffusione della tabellonistica segnalata.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 15 febbraio 2006

ESITO: ingannevole. Poiché:

a) che il messaggio pubblicitario avente ad oggetto l'offerta "Passa a Vodafone" descritto al punto

II.1 del presente provvedimento, diffuso dalla società Vodafone Omnitel N.V., costituisce, per le

ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli

artt. 19, 20, e 21, lettere a) e b ), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) che il messaggio pubblicitario avente ad oggetto l'offerta "Passa a Vodafone" descritto al punto

II.2 del presente provvedimento, diffuso dalle società Vodafone Omnitel N.V. e Elettrolandia S.r.l.,

costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi

degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 205/06, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

c) che, per le violazioni di cui al punto a) e b), alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una

sanzione amministrativa pecuniaria pari a complessivi 45.100 € (quarantacinquemilacento euro);

d) che, per la violazione di cui al punto b), alla società Elettrolandia S.r.l. sia irrogata una sanzione

amministrativa pecuniaria pari a 1.000 € (mille euro).

TOMASIN GIADA

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RICORRENTE: Associazione Centro per i Diritti del Cittadino Onlus (CDC)

DATA DEL RICORSO: 28 maggio 2010

CONTRO: SNAI S.p.A.

PRODOTTO: giochi d’azzardo e scommesse presso i punti SNAI

MESSAGGIO: spot televisivo intitolato “SNAI è l’ormone della felicità” (Nello spot c’è una

donna che afferma che il gioco fa aumentare la produzione dell’ormone della felicità)

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 18 ottobre 2010

PARERE DELL’AUTORITÁ: in data 21 marzo 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni. L’Autorità ha ritenuto che la pubblicità della SNAI sia scorretta ai

sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, e 21, commi 3 e 4, del Codice del Consumo perché l’espressione

contenuta nel messaggio in esame:

- è particolarmente accattivante;

- può indurre il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza e di vigilanza;

- non è accompagnata da un’adeguata informazione circa il carattere riservato ai maggiorenni del

gioco;

- può raggiungere anche soggetti di giovanissima età.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 28 aprile 2011

ESITO: non ingannevole (Snai è riuscita a dimostrare che la sua pubblicità non era rivolta ad un

pubblico giovane e vulnerabile perché veniva messa in onda negli orari in cui gli adolescenti erano

a scuola o a letto e perché non c’erano immagini di giocatori che giocavano alle slot machines; non

c’era nessuna promessa di diventare più felici giocando o facendo le scommesse ma c’erano solo

immagini di persone felici)

NOTE: la pubblicità in esame ha il solo fine di rafforzare il marchio, e non di promuovere un

prodotto (gioco o scommessa) specifico. Gli spot televisivi, quindi, sono stati considerati come

mere dichiarazioni esagerate.

SAVIOLI DAVIDE

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RICORRENTE: Dott. Salvatore Rebecchini

DATA DEL RICORSO: 31 ottobre 2012

CONTRO: Galbusera S.p.A.

PRODOTTO SPECIFICO: crackers “RISOsuRISO”

MESSAGGIO: “con MENO GRASSI”

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 18 novembre 2011

PARERE DELL’AUTORITÁ: con parere pervenuto in data 25 ottobre 2012, la suddetta Autorità

ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1,

lettera b), 22 commi 2, 4, lettera a), e 5, del Codice del Consumo in quanto “particolarmente

suggestiva ed idonea ad indurre in errore l’utente finale” pregiudicandone il comportamento

economico. Sul piano più generale, l’Autorità ha considerato che “con riferimento al profilo della

completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in merito alle caratteristiche del

prodotto pubblicizzato, ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza alla fruizione del

medesimo, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza

con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi

all’immediata percettibilità del prodotto”.

Nel caso specifico, la sudetta Autorità ha reputato decettiva la comunicazione pubblicitaria in esame

“in relazione alle caratteristiche ed ai vantaggi salutistici del prodotto offerto dal professionista,

tenuto conto che il consumatore, nel momento in cui recepisce il messaggio non è posto nelle

condizioni di avere tutte le informazioni rilevanti”. Ciò in quanto, le “modalità espressive e grafiche

prescelte dal professionista al fine di accreditare ai propri prodotti significative riduzioni percentuali

di grassi senza una contestuale e altrettanto evidente indicazione dei prodotti concorrenti

specificamente considerati per il raffronto” sono in grado di ingenerare nei consumatori “la

suggestione che l’alimento così reclamizzato arrechi al proprio regime alimentare un apporto ridotto

di nutriente o di calorie in senso assoluto, anziché semplicemente in rapporto a quello di altri

prodotti congeneri”. Il comportamento di Galbusera non è apparso, pertanto, conforme alla

diligenza che incombe al professionista del settore “come declinata in base ai principi e

all’articolato del Regolamento Claims”.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 25 ottobre 2012

ESITO: ingannevole ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), nonché 22, commi 2

e 5, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione.

NOTE: sanzione amministrativa di 60.000 euro che deve essere pagata entro il termine di trenta

giorni dalla notificazione del presente provvedimento, decorso il predetto termine, per il periodo di

ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso

legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del

pagamento.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio

di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato

ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato.

CARAGIA DORINA

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RICORRENTE: Unione Nazionale Consumatori e di Altroconsumo

DATA DEL RICORSO: 12 giugno 2012

CONTRO: Fiat Automobiles S.p.A.

PRODOTTO: carburante bloccato a un euro per tre anni con l’acquisto di una autovettura Fiat

MESSAGGIO: lo spot recitava “Eh ma quando la benzina costava 1 euro al litro, bei tempi. Ma

poi il prezzo ha cominciato a salire, salire, salire, senza tregua. Ma da oggi con Fiat tutto cambia,

la vita torna in discesa, Fiat RIPORTA IL PREZZO A UN EURO E LO CONGELA FINO AL 2015.

Oggi Fiat blocca il prezzo del carburante a 1 EURO al litro per 3 anni. Più congelato di così! Solo

per chi sceglie una nuova Fiat.”

Con l’acquisto di un’autovettura, si aveva diritto a una FUEL CARD che consentiva agli acquirenti

di acquistare presso alcuni distributori IP, aderenti all’iniziativa, un certo numero di litri di

carburante a 1€. La quantità veniva stabilita in base al modello di autovettura acquistata.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 25 giugno 2012

PARERE DELL’AUTORITÀ: in data 16 ottobre 2012 è stato richiesto il parere all’Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Fiat

ha fornito informazioni incomplete o comunque non percepibili dai destinatari sulle variabili che

incidono sul prezzo del bene proposto, idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di

comportamento del consumatore e indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che

altrimenti non avrebbe preso.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 20 novembre 2012

ESITO: ingannevole. La pratica Commerciale è scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del

Codice Consumo e ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per il quale

una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del

consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta.

NOTE: l’Autorità ha comminato a Fiat Group Automobiles una multa di 200.000 euro che deve

essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento,

utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi.

BACCO MIRCO

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RICORRENTE: Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni

DATA DEL RICORSO: 25 gennaio 2013

CONTRO: VOLKSWAGEN Group Italia S.p.A.

PRODOTTO: Audi Q3 e Q5

MESSAGGIO: lo spot tratto dalla campagna pubblicitaria della casa automobilistica tedesca che

compariva in tutte le maggiori testate di quotidiani, giornali e periodici italiani chiamata: “Italia.

Land of quattro®” recitava “Acquistando la versione “Business” si può avere un vantaggio per il

cliente fino al 37% per il modello Q3 e fino al 34% per il modello Q5”.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 12 marzo 2013

PARERE DELLE AUTORITA’: è stata ipotizzata l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari,

nella parte in cui è contenuto un esempio di finanziamento per l’acquisto del veicolo, nell’ambito

del quale i dati di prezzo sono riportati al netto dell’IVA, tenuto conto anche della circostanza che,

mentre gli importi relativi agli importi dell’anticipo, dei canoni e del riscatto sono affiancati

dall’indicazione “+IVA”, l’indicazione “importo totale dovuto dal richiedente”, è seguita da una

cifra non accompagnata da alcuna specificazione. L’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari è

stata altresì ipotizzata in ragione del fatto che gli importi sono affiancati da un’indicazione di sconto

senza riferire a cosa esse si riferiscano.

Pertanto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera che la campagna

pubblicitaria suddetta di proprietà della Società Volkswagen Group Italia S.p.A., costituisce una

pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta

la diffusione e/o la continuazione.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 25 giugno 2013

ESITO: ingannevole.

NOTE: sanzione amministrativa pecuniaria ammontante ad € 190.000 (cento novantamila euro).

Inoltre la società Volkswagen Group Italia S.p.A. dovrà sospendere la suddetta campagna

pubblicitaria fino a quando non l’avrà adeguata ai limiti stabiliti dal Codice del Consumo e prima di

poter ricominciare questa campagna dovrà superare la valutazione di questa Corte.

La sentenza è impugnabile presso il T.A.R. del lazio e/o presso qualsiasi altro Tribunale della

Repubblica di ordinaria giustizia.

TROLESE ANDREA

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RICORRENTE: cliente

DATA DEL RICORSO: 23 settembre 2010

CONTRO: Vodafone

PRODOTTO: telefonia

MESSAGGIO: “Vodafone live! Una suoneria gratis per te. Invia POLI al numero gratuito

422461”.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 31 marzo 2010

PARERE DELLE AUTORITÁ: non si possono ingannare i consumatori con pubblicità non

veritiera. Verranno lanciate due class action a cui potranno aderire tutti coloro che si sono vincolati

ad offerte “all inclusive” che, di fatto, tali non sono. Attirare consumatori con un’offerta

ingannevole non è consentito a nessuno. Seconda la segnalazione pervenuta da un consumatore, il

messaggio sarebbe ingannevole in quanto a fronte del vanto di gratuità, ometterebbe di indicare gli

oneri economici da sostenere per ricevere la suoneria. In particolare, il segnalante ha dichiarato di

aver ricevuto un “messaggio push” contenente un wap link, attivando il quale avrebbe scaricato una

suoneria subendo contemporaneamente e automaticamente una riduzione del credito pari a 1,58

euro, come riportato nel dettaglio spese, chiesto dal consumatore a Vodafone.

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 15 novembre 2010

ESITO: ingannevole. Violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in relazione

alla sopra elencata indicazione, nel messaggio sopra scritto, dei costi da sostenere per ricevere la

suoneria gratuita. Non sarebbero stati elencati i costi economici che il consumatore avrebbe dovuto

sostenere, per ricevere la suoneria, relativi ai costi di connessione e navigazione sul web, dei quali

non era a conoscenza, non avendo ricevuto alcuna comunicazione a riguardo.

DRAGO GABRIELE

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RICORRENTE: consumatore

DATA DEL RICORSO: 1 agosto 2001

CONTRO: Alpitour – Hotel Les Quatre Saisons Hacienda

PRODOTTO: hotel a quattro stelle indicato sul catalogo

MESSAGGIO: il messaggio oggetto della richiesta di intervento si trova a pag. 303 del catalogoMare Estero Alpitour Estate 2001. Sotto l’intestazione Jerba Hotel Les Quatre Saison Hacienda silegge: “esclusiva, categoria ufficiale 4 stelle, valutazione di Alpitour 4 pallini (su 6), valutazionedel cliente Novità 2001. Nell’ambito del complesso Les Quatre Saisons, direttamente sulla spiaggiadi sabbia, sorge questa nuova unità di categoria superiore, caratterizzata dal buon livello qualitati-vo di camere e ambienti comuni. Camere: 21, in stile arabo andaluso, dotate di servizi privati,TV/Sat, frigobar (consumazioni a pagamento), telefono (solo in ricezione) e climatizzazione. Sonodisponibili doppie (min/max due occupanti), triple (min/max tre occupanti) e quadruple (min 4 max5 occupanti). Ristorante con servizio a buffet per il pranzo e al tavolo per la cena, taverna, bazared eleganti sale soggiorno.I clienti dell’Hacienda potranno beneficiare di tutti i servizi compresi nella quota e a pagamentoprevisti per l’Hotel Les Quatre Saison (vedere sopra) e in più di una piccola piscina riservata. Ca-ratteristiche principali: recente costruzione dall’ottima posizione, camere confortevoli ed arredatecon gusto”.

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 10 settembre 2001

PARERE DELL’AUTORITÁ: il messaggio si presenta ingannevole con riferimento ai profili so-pra elencati, in quanto le descritte caratteristiche dei beni e servizi pubblicizzati e le condizioni cuigli stessi si asserisce vengano forniti differiscono da quelle effettivamente riscontrate. Il messaggioè idoneo a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori in quanto riguarda elementideterminanti sulla scelta di una struttura alberghiera da parte di un turista. In particolare, è evidentel’importanza che la classificazione ufficiale di una struttura alberghiera riveste nella scelta del con-sumatore.

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 26 ottobre 2001

ESITO: ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92

NOTE: l’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 74/92,con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire (250.000 euro). Il presen-te provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato.

MARIN GIANLUCA

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RICORRENTE: associazione dei consumatori Unione Nazionale

Consumatori

DATA RICORSO: inizio 2013

CONTRO: Eni S.p.A

PRODOTTO: nuovo pacchetto promozionale offerto dalla Eni S.p.A.

MESSAGGIO: il messaggio andato in onda nel periodo tra i mesi di novembre e dicembre 2012,

nel quale una voce fuori campo recitava: «Nasce oggi Eni 3, la prima soluzione. Eni con gas, luce e

carburanti finalmente in un unico pacchetto. Eni 3 ti consente di gestire le spese di casa e dell’auto

senza pensieri con la quota di energia del prezzo Eni gas e luce bloccata per tre anni e 6 cent/euro

di carburante omaggio per ogni litro acquistato». Mentre le immagini scorrevano, apparivano sullo

schermo due finestre, nelle quali veniva indicato quanto segue:«quota gas e luce bloccata per 3

anni» e «6cent/lt carburante omaggio». Nell’ultima sequenza, in fondo alla schermata, compariva,

per pochi secondi, la seguente nota: «in punti addizionali You&Eni, su 500/lt ogni anno, per due

anni. Offerta valida fino al 31/01/2013. Regolamento completo su Eni.com».

DATA SEGNALAZIONI ALLE PARTI: 23 febbraio 2013

PARERE DELLE AUTORITÀ: in tale pubblicità veniva dichiarato che il pacchetto restava

bloccato per tre anni con 6cent/euro omaggio di carburante per ogni litro acquistato. In realtà,

l’offerta si limitava a solo due anni di blocco. Il messaggio, soprattutto per quanto riguarda

l’affermazione circa lo sconto prospettato per l’acquisto del carburante, è particolarmente equivoco

ed ambiguo. Infatti, lo spot prospettando la possibilità di ottenere una riduzione sul prezzo di

carburante, omette un’informazione assolutamente rilevante per la decisione del consumatore di

aderire all’Offerta, ovvero quella della necessaria adesione al programma di fedeltà proposto dal

Professionista. I programmi quali You&Eni o Young&Eni si sostanziano come pratiche commerciali

particolarmente stringenti in quanto fidelizzano il consumatore al professionista ed inducono ad un

rapporto di consumo continuativo con quel determinato professionista.

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 23 giugno 2013

ESITO: ingannevole, sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Eni S.p.A. nella misura di 250.000 €.

SACCO DENNI

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RICORRENTE: Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela dei Mercati

DATA DEL RICORSO : 26 giugno 2013

CONTRO: MSC Crociere

PRODOTTO: viaggi in crociera

MESSAGGIO: “MSC DIVINA – 6 NOTTI – 28 MAGGIO 2012 A PARTIRE DA € 350”

DATA SEGNALAZIONE ALLE PARTI: 2 ottobre 2012

PARERE DELL’ AUTORITA': violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 del Codice del Consumo,è stata contestata a MSC l’omissione di informazioni, sostanziali per gli acquirenti delle crociere,relative all’esercizio dei diritti contrattuali e idonee a determinare un ostacolo al diritto di recesso edi rimborso.Per esempio:

A) il prezzo di “350 euro” pubblicizzato sulla home page è riferito solo alla tariffa base e chel’utente solo nelle successive pagine web viene a conoscenza di ulteriori costi aggiuntivi,quale la “Quota di iscrizione” pari a 110 € e un’assicurazione il cui importo, nella versionedel sito all’epoca rilevata, non era indicato.

B) l’entità del premio di assicurazione obbligatoria (riportato solo nei T&C, peraltro di entitàvariabile da €24 per le crociere dal valore fino a €800, a €170 per le crociere il cui prezzo ècompreso tra €7.550 e €12.000 al netto delle imposte, incluse in modo accorpato nella voce“contributo tasse”)

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PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: sistemazione immediata dell’offerta, con chiarimento sulvero prezzo della crociera.

ESITO: le condotte di MSC, considerate nella loro unitarietà e riconducibili ad una unica praticacommerciale, sono da ritenersi ingannevoli e omissive in ordine alla prospettazione delle informazionirelative al prezzo - che deve essere immediatamente intelligibile e facilmente quantificabile ai fini di unacorretta ed immediata cognizione da parte del consumatore del costo complessivo dei servizi di crocierapubblicizzati comprensivi degli oneri aggiuntivi - e all’esercizio dei diritti contrattuali dei viaggiatori.Scarsa accessibilità, chiarezza e trasparenza caratterizzano le informazioni relative agli oneriaggiuntivi richiesti al momento dell'acquisto di una crociera; rileva infine il profilo della violazionedei diritti contrattuali spettanti ai consumatori; i messaggi in oggetto sono tali da non permettere alconsumatore interessato una libera, consapevole ed autodeterminata valutazione circa laconvenienza o meno dell'offerta.

NOTE: l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a MSC Crociere S.p.A. nellamisura di 150.000 € .

DE BONI SANIA

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The UK's independent regulator for advertising across all media

About ASA - The Advertising Standards Authority is the UK’s independent regulator of

advertising across all media. Advertising Codes are applied and they are written by the Committees

of Advertising Practice. The work of ASA includes acting on complaints and proactively checking

the media to take action against misleading, harmful or offensive advertisements.

Each year, the UK public sees many millions of advertisements, direct marketing and promotions.

The aim is to make sure that all UK advertising (wherever it appears) is legal, decent, honest and

truthful and the preferred approach is to work with, rather than against, advertisers, agencies and

media to achieve this.

Advertising Codes - The UK Advertising Codes lay down rules for advertisers, agencies

and media owners to follow.

They include general rules which state that advertising must be responsible, must not mislead, or

offend and specific rules that cover advertising to children and ads for specific sectors like alcohol,

gambling, motoring, health and financial products.

Make a complaint - Advertisers making a complaint about another advertiser will be re-

quired to provide evidence that they have tried to resolve their complaints with their competitor be-

fore we agree to take on the complaint.

1. A competitor who wishes to make a complaint should raise their concerns with the adver-

tiser, ideally by registered post, or by another means of communication which will guarantee swift

receipt. The complaint must provide an appropriate degree of detail in relation to the claim and me-

dium in which it appeared, together with the factual basis for the complaint.

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2. The complaint should, ordinarily, be signed or authorised by a suitably authorised senior

officer of the competitor complainant (e.g. CEO, Legal, Marketing or Regulatory Director), who

takes responsibility for the accuracy of its content, and should be addressed to a senior officer or

other appropriate contact of the advertiser.

3. If the complaint is about an on-line marketing communication, the competitor who com-

plains should obtain a screen shot of the page or pages that relate to the complaint or otherwise se-

cure a cached copy of the website.

4. The competitor complainant should allow five working days for a substantive response.

If, at the end of this period, the advertiser has not opened a substantive dialogue or the parties can-

not reach an agreement, the complainant may then submit a complaint to us.

5. When submitting the complaint to the ASA, a copy of the registered letter setting out the

concerns should be submitted, with a copy of the complete response (if any) from the advertiser.

TOMASIN GIADA

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ASA Adjudication on: Travelzoo (Europe) Ltd

DATE:20 November 2013

MEDIA: E-mail

SECTOR: holidays and travel

NUMBER OF COMPLAINTS: 1

BACKGROUND: this adjudication replaces the one published on 7 August 2013. The wording

has been changed but the “upheld” decision remains the same.

AD - Claims on www.travelzoo.com/uk/top20, a travel deals website, stated "... Escape to Ibiza be-

fore the summer crowds arrive for less than £100 - this 3 night Balearic break from Bargain Late

Holidays is up to £135 cheaper than we've found elsewhere. For £99 per person, you get flights

from London Gatwick, Luton or Stansted and three nights at the Tropical Hotel in San Antonio (pic-

tured) on a bed-and-breakfast basis ...".

ISSUE - The complainant challenged whether the claims "this 3 night Balearic break" and "three

nights at the Tropical Hotel" were misleading and could be substantiated, because he understood

that passengers were required to travel during the first and third nights so would only have one full

night at the hotel.

CAP CODE (Edition 12) 3.1 3.7

ASSESSMENT – UpheldThe ASA understood that the complainant had made enquiries with a view to purchasing a holidayand the flight times offered were such that he would have arrived at Ibiza airport at 1.35am on thefirst night and departed at 1.45am on the third night. We noted the example provided by Travelzoofrom the supplier of the holiday and in that case, the passenger arrived in Ibiza at 4.15pm on thefirst day and departed at 5.55pm on the fourth day. However, we considered that some of the flighttimes, including those offered to the complainant, did not accord with consumer expectations of athree-day holiday because passengers on those flights only had one full night at the hotel. We there-fore concluded that the claims "this 3 night Balearic break" and "three nights at the Tropical Hotel"had not been substantiated and were misleading.

The claims breached CAP Code (Edition 12) rules 3.1 (Misleading advertising) and 3.7 (Substantia-

tion).

ACTION- The ad must not appear again in its current form. We told Travelzoo to ensure that in

future ads did not mislead consumers about the length of the holidays.

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Advertisement regulation and enforcement in the Netherlands is expressed in a wide range

of statutory and self- regulatory rules and regulations, all relating to commercial communication.

The Dutch Civil Code, for example, includes rules and regulations regarding misleading and

comparative advertising. Furthermore it prohibits the sale of goods and services under unfair trading

practices. However, most rules on advertising are widely spread over several specific and topic-

related laws. As already mentioned, besides statutory laws and regulations, self-regulation plays an

important role in the advertising field. The Dutch Advertising Code Foundation (de Stichting

Reclame Code, or SRC), a self-regulatory organization with considerable responsibility in all

media, has drawn up the Dutch Advertising Code (de Nederlandse Reclame Code, or NRC). The

NRC lays down rules to be met by advertising. Special advertising codes apply to certain products.

Although complaints about advertising can be brought before a Dutch court, it is more

common in the Netherlands to have them judged by the Advertising Code Committee (Reclame

Code Commissie, or RCC). The RCC is the independent body of the SRC responsible for

adjudicating complaints from anyone who feels that an advertisement violates the NRC. Appeals

against the RCC’s ruling are referred to the Appeals Board, which issues a definitive ruling

COMPARATIVE ADVERTISING

A special section of the BW governs the rules concerning what is called misleading and

comparative advertising. For the misleading part, see Deceptive or Misleading Advertising below.

Comparative advertising is defined in article 194a of book 6 of the BW. It is defined as “the kind of

advertising which explicitly and/or implicitly refers to competitors and/or their products.”

Comparative advertising is allowed when in accordance with the standards set in article 194a. A

curiosity which deserves to be taken note of is the reversal of the burden of proof in these cases.

Anyone accused of the above-mentioned violations has to prove that the accusations are false.

SUBLIMINAL ADVERTISING

Subliminal techniques are strictly prohibited in the NRC. Subliminal techniques are defined

as techniques which can influence viewers or listeners subconsciously. This can be achieved by

making use of very short video or audio frames/sequences which are inserted into normal

programming. The ban on subliminal advertising follows from the prerequisite that advertisement

must be clearly distinguishable from the normal programming.

DE BONI SANIA

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FALSE ADVERTISING IN THE NETHERLANDS

According to the Dutch Advertising Code Commit-tee (RCC) the television commercial for Nutella is mislead-ing: Nutella does not contain liquid milk, but milk powder.You have probably seen this peaceful television commer-cial for Nutella. The setting is a nice family having break-fast in the morning. Of course a big jar of Nutella on thetable. While the voiceover says that Nutella contains"skimmed milk, cocoa and only the best hazelnuts", liquidmilk, cocoa powder and hazelnuts are being shown.

The commercial is misleading because Nutella doesnot contain liquid milk, but milkpowder. Besides the complainant says that Nutella forgot to reportthat the hazelnut spread is not suitable for children with milk allergy or lactose intolerance. It is anestablished fact that liquid milk is not being used in the production of Nutella, but powdered milk(milk from which the water is taken).

Therefore the RCC rules that the commercial is misleading. The voiceover combined withthe image of liquid milk gives the false impression that Nutella does contain liquid milk. The possi-ble allergic reactions to the product do not have to be mentioned in the commercial. That is not alegal requirement. However, on the packaging of food products the ingredients that may cause al-lergies should always be clearly listed.

PUBBLICITÁ INGANNEVOLE NEI PAESI BASSI

Secondo il Comitato di controllo della Pubblicità olandese (RCC) lo spot della Nutella è

ingannevole: la Nutella non contiene latte liquido, ma latte in polvere. Avrete probabilmente visto

questa piacevole pubblicità per la televisione. L'impostazione è una bella famiglia che fa colazione

di prima mattina. Naturalmente un grosso barattolo di Nutella sul tavolo. Mentre la voce fuori

campo dice che contiene "latte scremato, cacao e solo le migliori nocciole", latte liquido, polvere di

cacao e nocciole vengono mostrati sullo schermo. Con riferimento alle informazioni di questo spot

è stata presentata una denuncia, in cui l’accusatore dell’impresa produttrice spiega che la pubblicità

è fuorviante poiché la Nutella non contiene latte liquido, ma latte in polvere. Il denunciante inoltre,

era del parere che Nutella avesse dimenticato di segnalare che le nocciole non erano adatte per i

bambini con allergia al latte o intolleranza al lattosio. È un dato di fatto che nella produzione della

Nutella non viene utilizzato il latte liquido, ma il latte in polvere (latte da cui si ottiene

l'acqua). Pertanto le norme dell’RCC hanno indicato all’impresa che la pubblicità è fuorviante. La

voce fuori campo in combinazione con l'immagine del latte liquido dà la falsa impressione che

Nutella contenga latte liquido. Le possibili reazioni allergiche al prodotto non sono state menzionate

nella propaganda commerciale. Questo non è un obbligo di legge. Tuttavia, sulle confezioni dei

prodotti alimentari gli ingredienti che possono causare allergie dovrebbero sempre essere specificati

in modo chiaro.

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In quest’anno scolastico abbiamo esaminato il Codice del Consumo (introdotto in Italia con

il Decreto Legislativo n°206 del 6 settembre 2005) al fine di capire come noi consumatori siamo

tutelati di fronte a contratti illeciti e alla pubblicità ingannevole. In questo codice, infatti è stata

raccolta tutta la normativa riguardante i contratti dei consumatori e la sua tutela.

Con questo progetto, coordinato dalla Professoressa Forlin Maria Nives, abbiamo cercato

esempi di pubblicità ingannevole. La ricerca di questi casi ci ha reso consapevoli di come alcuni

messaggi che, all’apparenza sembrano convenienti per il consumatore, in realtà si rivelano non

conformi a quanto affermato nel messaggio stesso.

In questi casi, il ricorrente (che può essere un consumatore, un’associazione di consumatori

oppure un’impresa concorrente) si rivolge all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

evidenziando le probabili scorrettezze; l’istituzione procederà poi ad avviare una fase istruttoria per

valutare l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario e di conseguenza emanare un

provvedimento motivato. Nel caso sia ritenuto ingannevole, il messaggio pubblicitario deve essere

ritirato. La società accusata di pubblicità ingannevole inoltre dovrà risarcire gli eventuali danni.

Questi provvedimenti, emanati dall’Authority, hanno la funzione di tutelare sia gli interessi

delle imprese concorrenti sia quelli dei consumatori. A loro vengono anche riconosciuti i diritti alla

salute, alla qualità ed efficienza dei prodotti e dei servizi, ad un’adeguata informazione e corretta

pubblicità, all’educazione al consumo.

Infine il progetto ci ha fatto capire che durante l’acquisto di un prodotto, dobbiamo avere la

massima attenzione per quanto riguarda caratteristiche e qualità. Inoltre con queste ricerche

abbiamo imparato che le imprese, attraverso il marketing, cercano spesso di ingannare gli

acquirenti, ma grazie alla progressiva diffusione di Associazioni istituite a tutela dei consumatori

(Contraenti deboli) questo si può evitare.

TOMASIN GIADA

TROLESE ANDREA

TRAMARIN CHIARA

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Libro di testo: “Diritto commerciale”

Il Codice del Consumo

www.agcm.it

www.asa.org.uk

www. hoogenhaak.nl

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Bacco Mirco

Caragia Dorina

Carraro Marta

Coccato Debora

De Boni Sania

Drago Gabriele

Gobbi Simone

Marin Gianluca

Matterazzo Nicolas

Rigato Mattia

Ruzzon Sofia

Sacco Denni

Savioli Davide

Tomasin Giada

Tramarin Chiara

Trolese Andrea

Zulian Giulia

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