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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441-bis DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (SCAJOLA) DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LINNOVAZIONE (BRUNETTA) DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (SACCONI) DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA (CALDEROLI) E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall’Assemblea il 5 agosto 2008) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441-bis—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(CALDEROLI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, lacompetitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31,32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall’Assemblea

il 5 agosto 2008)

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DISEGNO DI LEGGE__

TITOLO I

SVILUPPO ECONOMICO,SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

CAPO I

IMPRESA

ART. 1.

(Concentrazione strategica degli interventidel Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentra-zione delle risorse del Fondo per le areesottoutilizzate, di cui all’articolo 61 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, e succes-sive modificazioni, su interventi di rile-vanza strategica nazionale, sono revocatele relative assegnazioni operate dal Comi-tato interministeriale per la programma-zione economica (CIPE) per il periodo2000-2006 in favore di amministrazionicentrali con le delibere adottate fino al 31dicembre 2006, nel limite dell’ammontaredelle risorse che entro la data del 31maggio 2008 non sono state impegnate oprogrammate nell’ambito di accordi diprogramma quadro sottoscritti entro lamedesima data, con esclusione delle asse-gnazioni per progetti di ricerca, anchesanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1,per le analoghe risorse ad esse assegnate,costituiscono norme di principio per leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano. Lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,tramite intese in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, sentite le am-ministrazioni centrali di volta in volta

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interessate, definiscono i criteri e le mo-dalità per la riprogrammazione delle ri-sorse disponibili.

3. Le risorse oggetto della revoca di cuial comma 1 che sono già state trasferite aisoggetti assegnatari sono versate in entratanel bilancio dello Stato per essere riasse-gnate all’unità previsionale di base in cui èiscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

ART. 2.

(Fondo per il finanziamento di interventifinalizzati al potenziamento della rete in-

frastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, adecorrere dall’anno 2009, un fondo per ilfinanziamento, in via prioritaria, di inter-venti finalizzati al potenziamento dellarete infrastrutturale di livello nazionale,ivi comprese le reti di telecomunicazione equelle energetiche, di cui è riconosciuta lavalenza strategica ai fini della competiti-vità e della coesione del Paese. Il fondo èalimentato con gli stanziamenti nazionaliassegnati per l’attuazione del Quadro stra-tegico nazionale per il periodo 2007-2013in favore di programmi di interesse stra-tegico nazionale, di progetti speciali e diriserve premiali, fatte salve le risorse che,alla data del 31 maggio 2008, siano statevincolate all’attuazione di programmi giàesaminati dal CIPE o destinate al finan-ziamento del meccanismo premiale disci-plinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del3 agosto 2007, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Con delibera del CIPE, su propostadel Ministero dello sviluppo economico, siprovvede alla ripartizione del fondo di cuial comma 1, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano. Nel rispetto delle procedure pre-viste dal regolamento (CE) n. 1083/2006del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e suc-cessive modificazioni, i programmi opera-tivi nazionali finanziati con risorse comu-nitarie per l’attuazione del Quadro stra-

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tegico nazionale per il periodo 2007-2013possono essere ridefiniti in coerenza con iprincìpi di cui al presente articolo.

3. Costituisce principio fondamentale aisensi dell’articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione la concentrazione, da partedelle regioni, delle risorse del Quadrostrategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strate-gico regionale, in sede di predisposizionedei programmi finanziati dal Fondo per learee sottoutilizzate, di cui all’articolo 61della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esuccessive modificazioni, e di ridefinizionedei programmi finanziati dai Fondi strut-turali comunitari.

ART. 3.

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ART. 4.

(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenzanelle regioni meridionali d’Italia di unistituto bancario in grado di sostenerne losviluppo economico e di favorirne la cre-scita, è costituita la società per azioni« Banca del Mezzogiorno ».

2. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare, nelrispetto delle disposizioni del testo unicodelle leggi in materia bancaria e credi-tizia, di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, e successive mo-dificazioni, entro quattro mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,è nominato il comitato promotore dellaBanca, con oneri posti a carico dellerisorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dellostatuto, nel quale è previsto che la Bancaabbia necessariamente sede in una regionedel Mezzogiorno d’Italia;

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b) le modalità di composizione del-l’azionariato della Banca, in maggioranzaprivato e aperto all’azionariato popolarediffuso, e il riconoscimento della funzionedi soci fondatori allo Stato, alle regioni,alle province, ai comuni, alle camere dicommercio, industria, artigianato e agri-coltura e agli altri enti e organismi pub-blici, aventi sede nelle regioni meridionali,che conferiscono una quota di capitalesociale;

c) le modalità per provvedere, attra-verso trasparenti offerte pubbliche, all’ac-quisizione di marchi e di denominazioni,entro i limiti delle necessità operative dellaBanca, di rami di azienda già appartenutiai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Bancaai fondi e ai finanziamenti internazionali,con particolare riferimento alle risorseprestate da organismi sopranazionali perlo sviluppo delle aree geografiche sottou-tilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni dieuro per l’anno 2008 per l’apporto alcapitale della Banca da parte dello Stato,quale soggetto fondatore. Entro cinqueanni dall’inizio dell’operatività della Bancatale importo è restituito allo Stato, il qualecede alla Banca stessa tutte le azioni adesso intestate ad eccezione di una.

5. All’onere di cui al comma 4 siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2008-2010, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2008, allo scopo parzialmente utilizzando,quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantona-mento relativo al Ministero per i beni e leattività culturali e, quanto a 2,5 milioni dieuro, l’accantonamento relativo al Mini-stero della salute.

6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

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ARTT. 5-13.

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CAPO II

INNOVAZIONE

ART. 14.

(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attri-buzioni costituzionali delle regioni, indivi-dua un programma di interventi infra-strutturali nelle aree sottoutilizzate neces-sari per facilitare l’adeguamento delle retidi comunicazione elettronica pubbliche eprivate all’evoluzione tecnologica e allafornitura dei servizi avanzati di informa-zione e di comunicazione del Paese. Nel-l’individuare le infrastrutture di cui alpresente comma, il Governo procede se-condo finalità di riequilibrio socio-econo-mico tra le aree del territorio nazionale. IlGoverno individua nel programma le ri-sorse necessarie, che integrano i finanzia-menti pubblici, comunitari e privati alloscopo disponibili. Al relativo finanzia-mento si provvede con una dotazione di800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo perle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esuccessive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare,nel rispetto delle competenze delle regionie in coerenza con la normativa comuni-taria in materia, entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, uno o più decreti legislativi di rias-setto normativo volti a definire un quadronormativo finalizzato alla celere realizza-zione delle infrastrutture di comunica-zione elettronica a banda larga, secondo lemodalità e i princìpi e criteri direttivi dicui all’articolo 20 della legge 15 marzo

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1997, n. 59, e successive modificazioni,nonché nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) disciplina delle tecniche di finanzadi progetto e di accordo tra il settorepubblico e privato per finanziare e rea-lizzare, con il concorso del capitale pri-vato, le infrastrutture di cui al comma 1nelle aree sottoutilizzate, a condizione chei progetti selezionati contribuiscano allosviluppo di un sistema di reti aperto allaconcorrenza nel rispetto dei princìpi edelle norme comunitari;

b) fermi restando i compiti spettantial Ministero dello sviluppo economico eall’Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni ai sensi della legislazione vigente,razionalizzazione e semplificazione delladisciplina generale della concessione deidiritti di passaggio nel rispetto delle normecomunitarie, abolendo qualunque dirittospeciale o esclusivo nella posa e nel pas-saggio delle dorsali in fibra ottica e nel-l’accesso alla proprietà privata, favorendoe garantendo al tempo stesso l’utilizza-zione condivisa di cavidotti e altre infra-strutture tra i diversi operatori;

c) definizione di apposite proceduresemplificate di inizio attività, da seguire insostituzione di quelle attualmente previsteper il rilascio dei provvedimenti concessorio autorizzatori di ogni specie e genere pergli scavi e per la posa in opera degliimpianti realizzati secondo le più modernetecnologie; definizione della durata dellemedesime procedure non superiore atrenta giorni per l’approvazione dei pro-getti preliminari, comprensivi di quantonecessario per la localizzazione dell’operad’intesa con l’ente locale competente; de-finizione delle procedure necessarie per ladichiarazione di pubblica utilità, indiffe-ribilità ed urgenza e per l’approvazionedel progetto definitivo, la cui durata nonpuò superare il termine di ulteriori ses-santa giorni, con previsione del silenzioassenso alla scadenza di tale termine;definizione di termini perentori per larisoluzione delle interferenze con servizipubblici e privati, con previsione di re-

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sponsabilità patrimoniali in caso di man-cata tempestiva risoluzione;

d) previsione delle opportune modifi-che al codice civile per favorire la posa dicavi e di infrastrutture avanzate di comuni-cazione all’interno dei condomìni;

e) previsione di un regime agevolatoper l’utilizzo del suolo pubblico che nonostacoli gli investimenti in reti a bandalarga, prevedendo, nelle aree sottoutiliz-zate, la gratuità, per un congruo periododi tempo, dell’utilizzo del suolo pubblicoper la posa di cavi e di infrastrutture abanda larga; previsione di incentivi fiscaliper la realizzazione di infrastrutture avan-zate di comunicazione nelle nuove costru-zioni e urbanizzazioni nonché nei casi diinnovazioni finalizzate alla cablatura infibra ottica dei condomìni e degli insedia-menti residenziali, a valere sulle risorsedisponibili di cui al comma 1;

f) previsione di interventi che, nellearee sottoutilizzate, incentivino la razio-nalizzazione dell’uso delle spettro radio alfine di favorire l’accesso radio a larghis-sima banda e la completa digitalizzazionedelle reti di diffusione, prevedendo a talefine misure di sostegno a interventi diristrutturazione dei sistemi di trasmissionee di collegamento anche utilizzati dalleamministrazioni civili e militari delloStato, favorendo altresì la liberazione dellebande di frequenza utili ai sistemi avan-zati di comunicazione;

g) attribuzione al Ministero dello svi-luppo economico del coordinamento deiprogetti di cui alla lettera a) attraverso laprevisione della stipula di accordi di pro-gramma con le regioni interessate;

h) affidamento della realizzazione deiprogetti di cui alla lettera a) mediante garaad evidenza pubblica nel rispetto dellanormativa comunitaria in materia.

3. I decreti legislativi previsti dalcomma 2 sono emanati previo parere dellaConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, e delle

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competenti Commissioni parlamentari, chesi pronunciano entro trenta giorni dallatrasmissione dei relativi schemi, trascorsi iquali i decreti sono emanati anche inassenza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entratain vigore di ciascuno dei decreti legislatividi cui al comma 2, possono essere ema-nate disposizioni correttive e integrativedei decreti stessi nel rispetto dei princìpie criteri direttivi e con le procedure di cuiai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo, sonofatte salve le competenze delle regioni astatuto speciale e delle province autonomedi Trento e di Bolzano previste daglistatuti speciali e dalle relative norme diattuazione.

CAPO III

ENERGIA

ARTT. 15-18.

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CAPO IV

CASA E INFRASTRUTTURE

ART. 19.

(Centrali di committenza).

1. All’articolo 33 del codice dei con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine,i seguenti commi:

« 3-bis. Al fine di assicurare più effettivie penetranti strumenti di controllo a tuteladella trasparenza e della legalità dei con-tratti pubblici di lavori, servizi e forniture,le amministrazioni regionali possono svol-gere, per conto e su richiesta degli enti

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locali siti nei relativi territori, diversi daicomuni metropolitani, le attività di cen-trali di committenza, anche avvalendosidelle province, dei provveditorati alleopere pubbliche e della collaborazionedelle prefetture-uffici territoriali del Go-verno. Resta ferma, per gli enti localidiversi dai comuni metropolitani, la fa-coltà di costituire centrali di committenzaassociandosi o consorziandosi, ai sensi delcomma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centralidi committenza ai sensi del comma 3-bise l’Osservatorio predispongono capitolatiprestazionali e prezzari di riferimento perprestazioni standardizzate o comunquecomparabili, anche sulla base dei valoriespressi nelle convenzioni stipulate ai sensidell’articolo 26 della legge 23 dicembre1999, n. 488, e successive modificazioni, edei relativi parametri qualità-prezzo, non-ché della media dei prezzi praticati alleamministrazioni aggiudicatrici negli ultimitre anni, ridotti del 5 per cento. Deicapitolati prestazionali e dei prezzari cosìrilevati è data evidenza pubblica mediantepubblicazione sul sito internet istituzionaledi ciascuna centrale di committenza e sulsito dell’Osservatorio.

3-quater. I contratti di lavori, servizi oforniture per gli enti locali che si avval-gono delle procedure di cui al comma3-bis sono stipulati prendendo a riferi-mento i prezzari di cui al comma 3-ter.Nel caso in cui, a seguito delle proceduredi affidamento, il corrispettivo di ciascuncontratto sia inferiore rispetto a quellodeterminato ai sensi del comma 3-ter, unimporto non superiore alla differenza trail prezzo di riferimento determinato aisensi del comma 3-ter e il minore corri-spettivo pagato dall’amministrazione deri-vante dal ricorso alle procedure di cui alcomma 3-bis può essere ripartito, in mi-sura convenzionalmente pattuita, tra l’entelocale interessato e la centrale di commit-tenza, per essere destinato alla coperturadelle spese necessarie ad assicurare ilrispetto degli obblighi di pubblicità delleprocedure, nonché a finalità di incentiva-zione e di miglioramento degli interventidi vigilanza e di controllo sui contratti di

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cui al presente articolo, anche nella rela-tiva fase di esecuzione.

3-quinquies. Gli enti locali che si av-valgono delle centrali di committenza e lecentrali di committenza non sono tenuti alpagamento del contributo previsto ai sensidell’articolo 1, comma 67, della legge 23dicembre 2005, n. 266, e successive mo-dificazioni.

3-sexies. In sede di programmazionedegli interventi infrastrutturali a carico delbilancio dello Stato, ai fini della riparti-zione degli stessi su scala regionale, èassicurata una quota premiale delle rela-tive risorse finanziarie in favore delleregioni che abbiano introdotto nella lorolegislazione disposizioni volte a rendereeffettivo il ricorso alle procedure gestite dacentrali di committenza per gli enti localisiti all’interno del territorio regionale, inmaniera tale da assicurare minori oneri intermini di fabbisogno e di indebitamentonetto, per effetto del ricorso alle proce-dure di cui al comma 3-bis, rispetto al-l’anno precedente. L’ammontare di talequota premiale è stabilito annualmentecon il Documento di programmazione eco-nomico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali chenon si avvalgono delle procedure di cui alcomma 3-bis sono tenute a motivarnespecificamente le ragioni tecniche e diopportunità economica, con obbligo ditrasmissione degli atti alle competenti se-zioni regionali di controllo della Corte deiconti. In tale caso, il contratto non puòessere stipulato prima di trenta giornidalla data di trasmissione degli atti aicompetenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulatodagli enti locali senza il ricorso alle pro-cedure di cui al comma 3-bis, in mancanzadi adeguata motivazione delle ragioni tec-niche e di opportunità economica, fermaogni eventuale ulteriore pretesa erariale,dell’eventuale maggiore corrispettivo pa-gato dall’amministrazione rispetto a quellideterminati ai sensi del comma 3-ter ri-spondono comunque, a titolo personale esolidale, il pubblico ufficiale che ha stipu-lato il contratto e i componenti degliorgani deputati all’eventuale approvazione

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o degli organi di controllo competentisecondo l’ordinamento delle singole am-ministrazioni che non hanno rilevato pre-ventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorsoalle procedure di cui al comma 3-bis, itrasferimenti ordinari a carico del bilanciodello Stato sono stabilmente ridotti di unimporto pari al maggiore onere sostenutodalle amministrazioni rispetto a quantosarebbe derivato dall’affidamento alle cen-trali di committenza, tenuto conto deicorrispettivi fissati ai sensi del comma3-ter.

3-decies. Le amministrazioni locali che,per la realizzazione di opere pubbliche,non si avvalgano delle procedure di cui alcomma 3-bis non possono fare ricorso peril relativo finanziamento all’imposta discopo di cui all’articolo 1, commi 145 eseguenti, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Gli stessi enti non possono proce-dere a variazioni in aumento di aliquote ditributi e di imposte propri o di compar-tecipazione a tributi statali o regionali peri successivi cinque esercizi, né possonoprevedere, per lo stesso periodo, aumentidegli oneri concessori per la realizzazionedi attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delleautonomie locali al rispetto degli obblighicomunitari della Repubblica, al rispettodel patto di stabilità interno e alla realiz-zazione degli obblighi di contenimento e dirazionalizzazione della spesa pubblica,nonché al fine di realizzare le miglioricondizioni per l’acquisizione di lavori, benie servizi nel rispetto dei princìpi di tuteladella concorrenza, le disposizioni del pre-sente articolo costituiscono princìpi dicoordinamento della finanza pubblica ».

ART. 20.

(Infrastrutture militari).

1. All’articolo 27 del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre

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2003, n. 326, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter:

1) le parole: « 31 ottobre 2008 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2008 »;

2) le parole: « entro il 31 dicembre2008, nonché altre strutture, per un valorecomplessivo pari almeno a 2.000 milioni dieuro » sono sostituite dalle seguenti: « adavvenuto completamento delle proceduredi riallocazione concernenti i programmidi cui ai commi 13-ter e 13-ter.1 »;

b) al comma 13-ter.2:

1) dopo le parole: « a procedurenegoziate con enti territoriali » sono inse-rite le seguenti: « , società a partecipazionepubblica e soggetti privati »;

2) l’ultimo periodo è sostituito daiseguenti: « Per consentire la riallocazionedelle predette funzioni nonché per le piùgenerali esigenze di funzionamento, am-modernamento, manutenzione e supportodei mezzi, dei sistemi, dei materiali e dellestrutture in dotazione alle Forze armate,inclusa l’Arma dei carabinieri, sono isti-tuiti, nello stato di previsione del Ministerodella difesa, un fondo in conto capitale euno di parte corrente le cui dotazioni sonodeterminate dalla legge finanziaria in re-lazione alle esigenze di realizzazione delprogramma di cui al comma 13-ter.1. Alfondo in conto capitale concorrono anchei proventi derivanti dalle attività di valo-rizzazione effettuate dall’Agenzia del de-manio con riguardo alle infrastrutture mi-litari, ancora in uso al Ministero delladifesa, oggetto del presente comma. Allaripartizione dei predetti fondi si provvedemediante uno o più decreti del Ministrodella difesa, da comunicare, anche conevidenze informatiche, al Ministero del-l’economia e delle finanze »;

c) dopo il comma 13-ter.2 è inseritoil seguente:

« 13-ter.3. Ai proventi di cui al comma13-ter.2 non si applica l’articolo 2, comma615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

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ed essi sono riassegnati allo stato di pre-visione del Ministero della difesa integral-mente nella misura percentuale di cui alcitato comma 13-ter.2 ».

2. All’articolo 3, comma 15-ter, deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,convertito, con modificazioni, dalla legge23 novembre 2001, n. 410, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « congli enti territoriali » sono sostituite dalleseguenti: « di beni e di servizi con gli entiterritoriali, con le società a partecipazionepubblica e con i soggetti privati »;

b) il secondo periodo è sostituito dalseguente: « Le procedure di permuta sonoeffettuate dal Ministero della difesa, d’in-tesa con l’Agenzia del demanio, nel ri-spetto dei princìpi generali dell’ordina-mento giuridico-contabile ».

3. Il Ministero della difesa – Direzionegenerale dei lavori e del demanio, sentitoil Ministero dell’economia e delle finanze– Agenzia del demanio, individua conapposito decreto gli immobili militari, nonricompresi negli elenchi di cui all’articolo27, comma 13-ter, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, come da ultimo modificatodel comma 1 del presente articolo, daalienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, le permute, le va-lorizzazioni e le gestioni dei beni, in de-roga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783,e successive modificazioni, e al regola-mento di cui al regio decreto 17 giugno1909, n. 454, e successive modificazioni,nonché alle norme della contabilità gene-rale dello Stato, fermi restando i princìpigenerali dell’ordinamento giuridico-conta-bile, sono effettuate direttamente dal Mi-nistero della difesa – Direzione generaledei lavori e del demanio che può avvalersidel supporto tecnico-operativo di una so-cietà pubblica o a partecipazione pubblicacon particolare qualificazione professio-

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nale ed esperienza commerciale nel set-tore immobiliare;

b) la determinazione del valore deibeni da porre a base d’asta è decretata dalMinistero della difesa – Direzione generaledei lavori e del demanio, previo parere dicongruità emesso da una commissione ap-positamente nominata dal Ministro delladifesa, presieduta da un magistrato am-ministrativo o da un avvocato dello Statoe composta da esponenti dei Ministeridella difesa e dell’economia e delle fi-nanze, nonché da un esperto in possessodi comprovata professionalità nella mate-ria. Dall’istituzione della commissione nondevono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica e ai compo-nenti della stessa non spetta alcun com-penso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di cia-scun bene sono approvati dal Ministerodella difesa. L’approvazione può esserenegata per sopravvenute esigenze di ca-rattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le risorse finanziarie derivantidalle gestioni degli immobili effettuate aisensi del presente comma sono versateall’entrata del bilancio dello Stato peressere integralmente riassegnate allo statodi previsione del Ministero della difesa;

e) le alienazioni e le permute dei beniindividuati possono essere effettuate atrattativa privata, qualora il valore delsingolo bene, determinato ai sensi dellalettera b), sia inferiore a 400.000 euro;

f) ai fini delle permute e delle alie-nazioni degli immobili da dismettere, concessazione del carattere demaniale, il Mi-nistero della difesa comunica, insieme alleschede descrittive di cui all’articolo 12,comma 3, del codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di taliimmobili al Ministero per i beni e leattività culturali che si pronuncia, entro iltermine perentorio di quarantacinquegiorni dalla ricezione della comunicazione,in ordine alla verifica dell’interesse stori-co-artistico e individua, in caso positivo, le

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parti degli immobili stessi soggette a tu-tela, con riguardo agli indirizzi di carat-tere generale di cui all’articolo 12, comma2, del citato codice. Per i beni riconosciutidi interesse storico-artistico, l’accerta-mento della relativa condizione costituiscedichiarazione ai sensi dell’articolo 13 delcitato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004. Le approvazioni e le auto-rizzazioni previste dal citato codice di cuial decreto legislativo n. 42 del 2004, esuccessive modificazioni, sono rilasciate onegate entro novanta giorni dalla ricezionedell’istanza. Le disposizioni del citato co-dice di cui al decreto legislativo n. 42 del2004, parti prima e seconda, e successivemodificazioni, si applicano anche dopo ladismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 568, della legge 23dicembre 2005, n. 266, i proventi derivantidalle alienazioni di cui all’articolo 49,comma 2, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, sono integralmente riassegnati alfondo di parte corrente istituito nello statodi previsione del Ministero della difesa, inrelazione alle esigenze di realizzazione delprogramma di cui al comma 13-ter.2 del-l’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, come modificato dal comma 1 delpresente articolo.

CAPO V

LIBERALIZZAZIONIE DEREGOLAZIONE

ART. 21.

(Delega al Governo per la riformadei servizi pubblici locali).

1. Il riordino della normativa nazionaleche disciplina l’affidamento e la gestionedei servizi pubblici locali è disposto, al finedi favorire la più ampia diffusione deiprincìpi di concorrenza, di libertà di sta-

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bilimento e di libera prestazione dei ser-vizi di tutti gli operatori economici inte-ressati alla gestione di servizi di interessegenerale di rilevanza economica in ambitolocale, nonché di garantire il diritto ditutti gli utenti all’universalità e all’acces-sibilità dei servizi pubblici locali e allivello essenziale delle prestazioni, ai sensidell’articolo 117, secondo comma, letteree) e m), della Costituzione, assicurando unadeguato livello di tutela degli utenti, se-condo i princìpi di sussidiarietà, propor-zionalità e leale collaborazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ilGoverno è delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-cessive modificazioni, uno o più decretilegislativi in materia di servizi pubblicilocali, nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) prevedere che l’affidamento dellenuove gestioni e il rinnovo delle gestioni inessere dei servizi pubblici locali di rile-vanza economica debbano avvenire me-diante procedure competitive ad evidenzapubblica di scelta del gestore, nel rispettodella disciplina dell’Unione europea inmateria di appalti pubblici e di servizipubblici, fatta salva la proprietà pubblicadelle reti, degli impianti e degli altri benistrumentali all’esercizio;

b) consentire, in deroga all’ipotesi dicui alla lettera a), nelle situazioni che, perle peculiari caratteristiche economiche, so-ciali, ambientali e geomorfologiche delcontesto territoriale di riferimento, nonpermettono un efficace e utile ricorso almercato, l’affidamento a società a capitaleinteramente pubblico, partecipate dall’entelocale, che abbiano i requisiti richiestidall’ordinamento comunitario per la ge-stione in house;

c) considerare la possibilità di di-sporre l’affidamento diretto a società apartecipazione mista pubblica e privata,eccezionalmente, nei medesimi casi indi-cati alla lettera b) e se necessario per

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particolari situazioni di mercato, secondomodalità di selezione e di partecipazionedei soci pubblici e privati direttamenteconnesse alla gestione e allo sviluppo deglispecifici servizi pubblici locali oggetto del-l’affidamento, ferma restando la scelta deisoci privati mediante procedure competi-tive nelle quali siano già stabilite le con-dizioni e le modalità di svolgimento delservizio;

d) prevedere, nell’ipotesi di cui allalettera c), norme e clausole volte ad assi-curare un efficace controllo pubblico dellagestione del servizio e a evitare possibiliconflitti di ruolo;

e) prevedere che l’ente locale debbamotivare le ragioni che impongono diricorrere alle modalità di affidamento dicui alle lettere b) e c), anziché a quella dicui alla lettera a). In particolare l’entelocale deve dare adeguata pubblicità a talescelta, definire il periodo temporale entroil quale effettuare la gara e giustificare gliaffidamenti diretti in base a un’analisi dimercato e a una valutazione comparativacon l’offerta privata, da trasmettere, a finidi controllo, all’Autorità garante della con-correnza e del mercato e alle autorità diregolazione di settore, ove costituite. Lesocietà di capitali cui sia attribuita lagestione ai sensi della lettera b) non pos-sono svolgere servizi o attività per altrienti pubblici o privati, né direttamente, nétramite loro controllanti o altre societàche siano da esse controllate o partecipateanche in forma indiretta, né partecipandoa gare;

f) escludere la possibilità di acquisirela gestione di servizi diversi o in ambititerritoriali diversi da quello di apparte-nenza, per i soggetti titolari della gestionedi servizi pubblici locali non affidati me-diante procedure competitive ad evidenzapubblica, nonché per le imprese parteci-pate da enti locali, affidatarie della ge-stione di servizi pubblici locali, qualorausufruiscano di forme di finanziamentopubblico diretto o indiretto, fatta ecce-zione per il ristoro degli oneri connessiall’assolvimento degli obblighi di servizio

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pubblico derivanti dalla gestione di serviziaffidati secondo procedure ad evidenzapubblica, ove evidenziati da sistemi certi-ficati di separazione contabile e gestionale;

g) individuare le modalità idonee afavorire la massima razionalizzazione edeconomicità dei servizi pubblici locali,purché in conformità alla disciplina adot-tata ai sensi del presente articolo, anchemediante la gestione integrata di servizidiversi e l’estensione territoriale della ge-stione del medesimo servizio, da determi-nare anche attraverso l’identificazione, inbase a criteri di efficienza, di bacini otti-mali di utenza;

h) definire le modalità con le qualiincentivare, con misure di natura esclusi-vamente regolatoria e senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, lagestione in forma associata dei servizipubblici locali per gli enti locali con po-polazione inferiore a 20.000 abitanti;

i) prevedere una netta distinzione trale funzioni di regolazione e le funzioni digestione dei servizi pubblici locali, ancheattraverso la revisione della disciplinasulle incompatibilità;

l) armonizzare, nel rispetto dellecompetenze delle regioni, la nuova disci-plina e quella di settore applicabile aidiversi servizi pubblici locali, individuandoin modo univoco le norme applicabili invia generale per l’affidamento di tutti iservizi pubblici locali di rilevanza econo-mica e apportando le necessarie modifichealla vigente normativa di settore in mate-ria di rifiuti, trasporti, energia elettrica egas, nonché in materia di acqua, fermorestando quanto previsto dalla lettera a);

m) disciplinare la fase transitoria, aifini del progressivo allineamento delle ge-stioni in essere alla normativa adottata aisensi delle lettere precedenti, prevedendo,se necessario, tempi e modi diversi per laprogressiva applicazione a ciascun settoredella nuova normativa;

n) prevedere che gli affidamenti di-retti in essere debbano cessare alla sca-

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denza, con esclusione di ogni proroga orinnovo;

o) consentire ai soggetti affidataridiretti di servizi pubblici locali di concor-rere, fino al 31 dicembre 2011, all’affida-mento, mediante procedura competitiva adevidenza pubblica da svolgere entro taletermine, dello specifico servizio già affi-dato, fermi restando i termini più breviprevisti dalla normativa di settore;

p) prevedere l’applicazione del prin-cìpio di reciprocità ai fini dell’ammissionedi imprese estere alle gare;

q) limitare, secondo criteri di pro-porzionalità, sussidiarietà orizzontale e ra-zionalità economica del denegato ricorsoal mercato, i casi di gestione in regime diesclusiva dei servizi pubblici locali, libe-ralizzando le altre attività economiche diprestazione di servizi di interesse generalein ambito locale compatibili con le garan-zie di universalità e di accessibilità delservizio pubblico locale affidato ai sensidelle lettere precedenti;

r) definire, sentite le competenti au-torità amministrative indipendenti, garan-zie di trasparenza e di imparzialità nellagestione delle procedure di affidamento;

s) prevedere, nella disciplina degliaffidamenti, idonee forme di ammorta-mento degli investimenti e una duratadegli affidamenti strettamente proporzio-nale e mai superiore ai tempi di recuperodegli investimenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore di ciascuno dei decretilegislativi di cui al comma 2, possonoessere adottate disposizioni correttive eintegrative dei decreti stessi, nel rispettodei princìpi e criteri direttivi e con laprocedura di cui al medesimo comma 2.

ARTT. 22-24.

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CAPO VI

SEMPLIFICAZIONI

ART. 25.

(Chiarezza dei testi normativi).

1. Ogni norma che sia diretta a sosti-tuire, modificare o abrogare norme vigentiovvero a stabilire deroghe indica espres-samente le norme sostituite, modificate,abrogate o derogate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenutoin disposizioni legislative, nonché in rego-lamenti, decreti o circolari emanati dallapubblica amministrazione deve contestual-mente indicare, in forma integrale ovveroin forma sintetica e di chiara compren-sione, il testo ovvero la materia alla qualele disposizioni fanno riferimento o il prin-cipio, contenuto nelle norme cui si rinvia,che esse intendono richiamare.

ART. 26.

(Certezza dei tempi di conclusionedel procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è sostituito dal se-guente:

« ART. 2. – (Conclusione del procedi-mento). – 1. Ove il procedimento conseguaobbligatoriamente ad un’istanza, ovverodebba essere iniziato d’ufficio, le pubbli-che amministrazioni hanno il dovere diconcluderlo, mediante una manifestazionedi volontà chiara e univoca, anche ai sensidegli articoli 19 e 20, entro un terminecerto, stabilito conformemente alle dispo-sizioni del presente articolo.

2. Nei casi in cui disposizioni di leggeovvero i provvedimenti di cui ai commi 3,4 e 5 non prevedono un termine diverso,i procedimenti amministrativi di compe-tenza delle amministrazioni statali e degli

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enti pubblici nazionali devono concludersientro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, adottati ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta dei Mi-nistri competenti e di concerto con iMinistri per la pubblica amministrazione el’innovazione e per la semplificazione nor-mativa, sono individuati i termini nonsuperiori a novanta giorni entro i qualidevono concludersi i procedimenti di com-petenza delle amministrazioni statali. Glienti pubblici nazionali stabiliscono, se-condo i propri ordinamenti, i termini nonsuperiori a novanta giorni entro i qualidevono concludersi i procedimenti di pro-pria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto dellasostenibilità dei tempi sotto il profilo del-l’organizzazione amministrativa, della na-tura degli interessi pubblici tutelati e dellaparticolare complessità del procedimento,sono indispensabili termini superiori anovanta giorni per la conclusione dei pro-cedimenti di competenza delle ammini-strazioni statali e degli enti pubblici na-zionali, i decreti di cui al comma 3 sonoadottati su proposta anche dei Ministri perla pubblica amministrazione e l’innova-zione e per la semplificazione normativa eprevia delibera del Consiglio dei ministri.I termini ivi previsti non possono comun-que superare i centottanta giorni.

5. Fatto salvo quanto previsto da spe-cifiche disposizioni normative, le autoritàdi garanzia e di vigilanza disciplinano, inconformità ai propri ordinamenti, i ter-mini di conclusione dei procedimenti dirispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione delprocedimento decorrono dall’inizio delprocedimento d’ufficio o dal ricevimentodella domanda, se il procedimento è adiniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3,4 e 5 del presente articolo possono esseresospesi, per una sola volta e per unperiodo non superiore a trenta giorni, perl’acquisizione di informazioni o di certifi-cazioni relative a fatti, stati o qualità non

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attestati in documenti già in possesso del-l’amministrazione stessa o non diretta-mente acquisibili presso altre pubblicheamministrazioni. Si applicano le disposi-zioni dell’articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, de-corsi i termini per la conclusione delprocedimento, il ricorso avverso il silenziodell’amministrazione, ai sensi dell’articolo21-bis della legge 6 dicembre 1971,n. 1034, può essere proposto anche senzadiffida all’amministrazione inadempiente,fintanto che perdura l’inadempimento ecomunque non oltre un anno dalla sca-denza dei termini di cui ai commi 2 o 3del presente articolo. Il giudice ammini-strativo può conoscere della fondatezzadell’istanza. È fatta salva la riproponibilitàdell’istanza di avvio del procedimento ovene ricorrano i presupposti.

9. Il dirigente è personalmente respon-sabile delle ulteriori spese conseguenti allamancata emanazione del provvedimentonei termini prescritti »;

b) dopo l’articolo 2 è inserito ilseguente:

« ART. 2-bis. – (Conseguenze per il ri-tardo dell’amministrazione nella conclu-sione del procedimento). – 1. Le pubblicheamministrazioni e i soggetti di cui all’ar-ticolo 1, comma 1-ter, sono tenuti alrisarcimento del danno ingiusto cagionatoin conseguenza dell’inosservanza dolosa ocolposa del termine di conclusione delprocedimento, indipendentemente dallaspettanza del beneficio derivante dal prov-vedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimentodel danno di cui al comma 1, e conl’esclusione delle ipotesi in cui il silenziodell’amministrazione competente equivalea provvedimento di accoglimento del-l’istanza, in caso di inosservanza del ter-mine di conclusione del procedimento, lepubbliche amministrazioni e i soggetti dicui all’articolo 1, comma 1-ter, corrispon-dono ai soggetti istanti, per il mero ri-tardo, una somma di denaro stabilita inmisura fissa ed eventualmente progressiva,tenuto conto anche della rilevanza degliinteressi coinvolti nel procedimento stesso.

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3. Con regolamento, emanato su pro-posta dei Ministri per la pubblica ammi-nistrazione e l’innovazione e per la sem-plificazione normativa ai sensi dell’articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, sentitala Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, sonostabiliti la misura e il termine di corre-sponsione della somma di cui al comma 2del presente articolo. Il regolamento sta-bilisce, altresì, le modalità di pagamentoper le amministrazioni statali, gli entipubblici nazionali e i soggetti di cui al-l’articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, leprovince e i comuni determinano modalitàdi pagamento per i procedimenti di pro-pria competenza.

4. Le controversie relative all’applica-zione del presente articolo sono attribuitealla giurisdizione esclusiva del giudice am-ministrativo. Il diritto al risarcimento deldanno di cui al comma 1 si prescrive incinque anni; il diritto alla corresponsionedella somma di cui al comma 2 si pre-scrive in due anni. In entrambi i casi, iltermine di prescrizione di cui all’articolo 1della legge 14 gennaio 1994, n. 20, esuccessive modificazioni, decorre dalladata del pagamento, che deve essere co-municata entro quindici giorni dall’ammi-nistrazione gravata del relativo onere eco-nomico »;

c) il comma 5 dell’articolo 20 è so-stituito dal seguente:

« 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7,e 10-bis ».

2. Il rispetto dei termini per la con-clusione dei procedimenti rappresenta unelemento di valutazione dei dirigenti, an-che al fine della corresponsione della re-tribuzione di risultato. Il Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro per la sempli-ficazione normativa, adotta le linee diindirizzo per l’attuazione del presente ar-ticolo e per i casi di grave e ripetutainosservanza dell’obbligo di provvedere

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entro i termini fissati per ciascun proce-dimento.

3. In sede di prima attuazione dellapresente legge gli atti o provvedimenti dicui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, come daultimo sostituito dal comma 1, lettera a),del presente articolo, sono adottati entroun anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge. Le disposizioni rego-lamentari vigenti alla data di entrata invigore della presente legge, che prevedonotermini superiori a novanta giorni per laconclusione dei procedimenti, cessano diavere effetto a decorrere dalla scadenzadel termine di cui al primo periodo. Con-tinuano ad applicarsi le disposizioni rego-lamentari, vigenti alla data di entrata invigore della presente legge, che prevedonotermini non superiori a novanta giorni perla conclusione dei procedimenti. La dispo-sizione di cui al comma 2 del citatoarticolo 2 della legge n. 241 del 1990 siapplica dallo scadere del termine di unanno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

4. Il regolamento previsto dall’articolo2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990,n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b),del presente articolo, è emanato entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Entro due mesi dalla datadi entrata in vigore del predetto regola-mento, le regioni, le province e i comuniadottano gli atti finalizzati agli adempi-menti previsti nel citato articolo 2-bis,comma 4, della legge n. 241 del 1990.Decorsi i termini prescritti, in caso dimancata adozione degli atti previsti dalpresente comma, la somma di cui alcomma 2 del medesimo articolo 2-bis èliquidata dal giudice secondo equità. Insede di prima applicazione delle disposi-zioni del citato articolo 2-bis della leggen. 241 del 1990, il regolamento di cui alcomma 3 del citato articolo 2-bis provvedea determinare la somma di denaro di cuial medesimo articolo 2-bis, comma 2.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall’at-tuazione dell’articolo 2-bis della legge 7agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma1, lettera b), del presente articolo, si prov-

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vede nell’ambito degli stanziamenti di bi-lancio già previsti a legislazione vigente. IlMinistro dell’economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli eventualioneri derivanti dall’attuazione delle dispo-sizioni del citato articolo 2-bis della legge7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini del-l’adozione dei provvedimenti correttivi dicui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge5 agosto 1978, n. 468, e successive modi-ficazioni. I decreti eventualmente emanatiai sensi dell’articolo 7, secondo comma,numero 2), della citata legge n. 468 del1978, prima dell’entrata in vigore dei prov-vedimenti o delle misure di cui al periodoprecedente, sono tempestivamente tra-smessi alle Camere, corredati da appositerelazioni illustrative.

ART. 27.

(Certezza dei tempi in caso di attivitàconsultiva e valutazioni tecniche).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,come da ultimo modificata dall’articolo 26della presente legge, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole:« sarà reso » sono aggiunte le seguenti: « ,che comunque non può superare i qua-rantacinque giorni dal ricevimento dellarichiesta »;

2) il comma 2 è sostituito dalseguente:

« 2. In caso di decorrenza del terminesenza che sia stato comunicato il parereobbligatorio o senza che l’organo aditoabbia rappresentato esigenze istruttorie, èin facoltà dell’amministrazione richiedentedi procedere indipendentemente dal-l’espressione del parere. In caso di decor-renza del termine senza che sia statocomunicato il parere facoltativo o senzache l’organo adito abbia rappresentatoesigenze istruttorie, l’amministrazione ri-chiedente procede indipendentemente dal-l’espressione del parere. Salvo il caso di

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omessa richiesta del parere, il responsabiledel procedimento non può essere chiamatoa rispondere degli eventuali danni deri-vanti dalla mancata espressione dei pareridi cui al presente comma »;

3) al comma 4, le parole: « il ter-mine di cui al comma 1 può essere inter-rotto » sono sostituite dalle seguenti: « itermini di cui al comma 1 possono essereinterrotti »;

4) il comma 5 è sostituito dalseguente:

« 5. I pareri di cui al comma 1 sonotrasmessi con mezzi telematici »;

5) dopo il comma 6 è aggiunto ilseguente:

« 6-bis. Resta fermo quanto previstodall’articolo 127 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forni-ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni »;

b) all’articolo 17:

1) al comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Decorsi inutil-mente ulteriori novanta giorni, il respon-sabile del procedimento provvede comun-que all’adozione del provvedimento. Salvoil caso di omessa richiesta della valuta-zione, il responsabile del procedimentonon può essere chiamato a risponderedegli eventuali danni derivanti dalla man-cata emissione delle valutazioni tecnichedi cui al presente comma »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

« 2-bis. Nei casi in cui leggi o regola-menti prevedono per l’adozione di unprovvedimento l’acquisizione di valuta-zioni tecniche, i termini di cui all’articolo2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi finoall’acquisizione della valutazione e, co-munque, salvo che per i casi di cui alcomma 2 del presente articolo, non oltrei termini massimi di cui al comma 1.

2-ter. I servizi di controllo interno dellesingole amministrazioni statali, ovvero lestrutture delle medesime amministrazioni

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cui sono affidate, in forza dei rispettiviordinamenti, le verifiche sul rispetto deitermini procedimentali, e i corrispondentiuffici od organi degli enti pubblici nazio-nali sono tenuti, anche avvalendosi deisistemi di protocollo informatico, a misu-rare i tempi medi di conclusione deiprocedimenti, nonché a predisporre unapposito rapporto annuale, indicando ilnumero e le tipologie dei procedimenti chenon si sono conclusi nei termini previsti.

2-quater. Il rapporto di cui al comma2-ter, corredato da un piano di riduzionedei tempi, è presentato ogni anno, entro il15 febbraio dell’anno successivo, alla Pre-sidenza del Consiglio dei ministri. Sullabase delle risultanze del rapporto si prov-vede, anche su impulso di quest’ultima, alconseguente adeguamento dei termini diconclusione dei procedimenti con le mo-dalità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 »;

c) all’articolo 25, comma 4, dopo leparole: « Nei confronti degli atti delle pub-bliche amministrazioni centrali e periferi-che dello Stato tale richiesta è inoltratapresso la Commissione per l’accesso di cuiall’articolo 27 » sono inserite le seguenti:« nonché presso l’amministrazione resi-stente ».

ART. 28.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « e può svolgersi per viatelematica »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

« 2-bis. La convocazione della confe-renza di servizi è pubblica e ad essapossono partecipare, senza diritto di voto,i soggetti portatori di interessi pubblici oprivati, individuali o collettivi, nonché iportatori di interessi diffusi costituiti inassociazioni o in comitati che vi abbiano

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interesse. Gli stessi soggetti possono pro-porre osservazioni, in ordine alle qualinon sussiste obbligo di risposta da partedell’amministrazione procedente. Si ap-plica l’articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi parte-cipano anche, senza diritto di voto, iconcessionari, i gestori o gli incaricati dipubblici servizi, chiamati ad adempimentinella realizzazione di opere, che sonovincolati alle determinazioni assunte nellaconferenza. Alla stessa possono parteci-pare inoltre, senza diritto di voto, le am-ministrazioni preposte alla gestione delleeventuali misure pubbliche di agevola-zione »;

c) al comma 9, le parole: « Il prov-vedimento finale conforme alla determi-nazione conclusiva di cui al comma 6-bissostituisce » sono sostituite dalle seguenti:« Il verbale recante la determinazione con-clusiva di cui al comma 6-bis, nonchél’indicazione delle dichiarazioni, degli as-sensi, dei dinieghi e delle eventuali pre-scrizioni integrative, sostituiscono ».

2. Il comma 9 dell’articolo 14-ter dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, come daultimo modificato dal comma 1 del pre-sente articolo, si interpreta nel senso chela relativa disposizione si applica anchealle amministrazioni preposte alla tutelaambientale, paesaggistico-territoriale, delpatrimonio storico-artistico o alla tuteladella salute e della pubblica incolumità.

3. Al comma 1 dell’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, dopo le parole: « all’immi-grazione, » sono inserite le seguenti: « allacittadinanza, ». Al comma 4 dell’articolo20 della stessa legge n. 241 del 1990, leparole: « e l’immigrazione » sono sostituitedalle seguenti: « , l’immigrazione e la cit-tadinanza ».

4. Al comma 2 dell’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: « Nel caso in cui la di-chiarazione di inizio attività abbia adoggetto l’esercizio di attività di impiantiproduttivi di beni e di servizi e di presta-

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zione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 12 dicembre 2006, compresigli atti che dispongono l’iscrizione in albio ruoli o registri ad efficacia abilitante ocomunque a tale fine eventualmente ri-chiesta, il termine per l’inizio dell’attivitàdecorre dalla data della presentazionedella dichiarazione all’amministrazionecompetente ».

5. Al comma 3, primo periodo, dell’ar-ticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni, dopo le parole:« dal ricevimento della comunicazione dicui al comma 2, » sono inserite le seguenti:« o, nei casi di cui all’ultimo periodo delcitato comma 2, nel termine di trentagiorni, ».

6. Al comma 5 dell’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: « Il relativo ricorso giuri-sdizionale, esperibile da qualunque inte-ressato nei termini di legge, può riguar-dare anche gli atti di assenso formati invirtù delle norme sul silenzio assensopreviste dall’articolo 20 ».

7. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Gli adempimenti previstidal presente articolo sono svolti nell’am-bito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

ART. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previstidalle autonomie territoriali).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,come da ultimo modificata dalla presentelegge, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 22, il comma 2 è so-stituito dal seguente:

« 2. L’accesso ai documenti amministra-tivi, attese le sue rilevanti finalità di pub-blico interesse, costituisce princìpio gene-

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rale dell’attività amministrativa al fine difavorire la partecipazione e di assicurarnel’imparzialità e la trasparenza »;

b) all’articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Le disposizioni della presente leggesi applicano alle amministrazioni statali eagli enti pubblici nazionali. Le disposizionidella presente legge si applicano, altresì,alle società con totale o prevalente capitalepubblico, limitatamente all’esercizio dellefunzioni amministrative. Le disposizioni dicui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bissi applicano a tutte le amministrazionipubbliche »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

« 2-bis. Attengono ai livelli essenzialidelle prestazioni di cui all’articolo 117,secondo comma, lettera m), della Costitu-zione, le disposizioni della presente leggeconcernenti gli obblighi per la pubblicaamministrazione di garantire la partecipa-zione dell’interessato al procedimento, diindividuarne un responsabile, di conclu-derlo entro il termine prefissato e diassicurare l’accesso alla documentazioneamministrativa.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essen-ziali delle prestazioni di cui all’articolo117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione, le disposizioni della presentelegge concernenti la dichiarazione di inizioattività e il silenzio assenso, salva la pos-sibilità di individuare, con intese in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, casiulteriori in cui tali disposizioni non siapplicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, neldisciplinare i procedimenti amministratividi loro competenza, non possono stabiliregaranzie inferiori a quelle assicurate aiprivati dalle disposizioni attinenti ai livelliessenziali delle prestazioni di cui ai commi

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2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelliulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto spe-ciale e le province autonome di Trento edi Bolzano adeguano la propria legisla-zione alle disposizioni del presente arti-colo, secondo i rispettivi statuti e le rela-tive norme di attuazione ».

ART. 30.

(Disposizioni concernenti i comunicon popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

1. L’articolo 2 della legge 8 marzo 1968,n. 221, è abrogato.

2. La corresponsione dell’indennità an-nua di residenza, prevista dall’articolo 115del testo unico delle leggi sanitarie, di cuial regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esuccessive modificazioni, riconosciuta infavore dei farmacisti rurali dagli articoli 2e seguenti della legge 8 marzo 1968,n. 221, come modificata dal comma 1 delpresente articolo, è abolita a decorrere dal1o gennaio 2009.

3. Al fine di semplificare l’ordinamentofinanziario nei comuni di piccole dimen-sioni, al testo unico delle leggi sull’ordi-namento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-cessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 151, comma 2, dopo leparole: « Il bilancio » sono inserite le se-guenti: « degli enti con popolazione supe-rire a 5.000 abitanti »;

b) all’articolo 170, comma 1, dopo leparole: « enti locali » sono inserite le se-guenti: « con popolazione superiore a5.000 abitanti »;

c) all’articolo 170, comma 8, dopo leparole: « per tutti gli enti » sono inserite leseguenti: « con popolazione superiore a5.000 abitanti »;

d) all’articolo 171, comma 1, dopo leparole: « enti locali » sono inserite le se-guenti: « con popolazione superiore a5.000 abitanti »;

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e) all’articolo 172, comma 1, letterad), dopo le parole: « di cui alla legge 11febbraio 1994, n. 109 » sono aggiunte leseguenti: « , per gli enti con popolazionesuperiore a 5.000 abitanti »;

f) all’articolo 197, comma 1, dopo leparole: « dei comuni » sono inserite leseguenti: « con popolazione superiore a5.000 abitanti »;

g) all’articolo 229, comma 2, dopo leparole: « è redatto » sono inserite le se-guenti: « dagli enti con popolazione supe-riore a 5.000 abitanti »;

h) all’articolo 233, dopo il comma 4è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per i comuni con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti non si applicanole disposizioni di cui al presente articolo ».

4. Nel regolamento di cui al comma 5sono individuati gli adempimenti sostitu-tivi per i comuni con popolazione inferiorea 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, è emanatoun regolamento a norma dell’articolo 17della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-cessive modificazioni, recante modelli eschemi contabili semplificati per i comunicon popolazione inferiore a 5.000 abitanti,in deroga all’articolo 160 del citato testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267.

6. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Governo èdelegato ad adottare un decreto legislativovolto alla razionalizzazione del ruolo delsegretario comunale nei comuni con po-polazione inferiore a 5.000 abitanti, nelrispetto dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi:

a) istituzione di una sede di segrete-ria comunale unificata cui fanno riferi-mento più comuni limitrofi la cui popo-lazione complessiva sia pari almeno a15.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzionidel segretario comunale in servizio pressola sede unificata di cui alla lettera a);

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c) ampliamento delle responsabilitàdel segretario comunale in servizio pressola sede unificata;

d) attribuzione al segretario comu-nale in servizio presso la sede unificata difunzioni di controllo interno e di gestionenonché di legittimità sugli atti.

ARTT. 31-32.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ART. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro due mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con decretodel Ministro degli affari esteri, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definite le modalità semplifi-cate di svolgimento delle procedure am-ministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione asostegno dei processi di pace e di stabi-lizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori areeindividuate con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro degli affari esteri, finalizzati alsuperamento delle criticità di natura uma-nitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degliinterventi, in conformità all’articolo 11,comma 3, della legge 26 febbraio 1987,n. 49, e successive modificazioni, e all’ar-ticolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o

luglio 1996, n. 347, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

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b) le specifiche deroghe alle norme dicontabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso adesperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delleprocedure negoziate.

ART. 34.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondistrutturali comunitari e del Fondo per le

aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l’indebito utilizzo dellerisorse stanziate nell’ambito della pro-grammazione unitaria della politica regio-nale per il periodo 2007-2013, con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con i Ministri interessati, sonodefinite le modalità e le procedure neces-sarie a garantire l’effettiva tracciabilità deiflussi finanziari relativi all’utilizzo, daparte dei soggetti beneficiari delle agevo-lazioni, delle risorse pubbliche e privateimpiegate per la realizzazione degli inter-venti oggetto di finanziamento a valere suiFondi strutturali comunitari e sul Fondoper le aree sottoutilizzate, di cui all’arti-colo 61 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e successive modificazioni. Le am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle ri-sorse dei predetti Fondi loro assegnate, adapplicare le modalità e le procedure de-finite dal decreto di cui al periodo prece-dente.

ART. 35.

(Misure in tema di concorrenza e tuteladegli utenti nel settore postale).

1. All’articolo 2, comma 2, lettera d),del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, dopo le parole: « espletamento delservizio universale » sono aggiunte le se-guenti: « e adotta i provvedimenti necessariad assicurare la continuità della fornitura

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di tale servizio anche in considerazionedella funzione di coesione economica, so-ciale e territoriale che esso riveste ».

2. All’articolo 2, comma 2, lettera h),del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, dopo le parole: « rete postale pub-blica » sono inserite le seguenti: « e adalcuni elementi dei servizi postali, quali ilsistema di codice di avviamento postale, ».

3. All’articolo 2, comma 2, lettera l), deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,le parole: « del servizio universale » sonosostituite dalle seguenti: « dei servizi po-stali ».

4. All’articolo 3, comma 3, lettera c),del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, dopo le parole: « criteri di ragio-nevolezza » sono inserite le seguenti: « e inconsiderazione della funzione di coesionesociale e territoriale del servizio e dellarelativa rete postale, ».

5. La rubrica dell’articolo 14 del de-creto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, èsostituita dalla seguente: « Reclami e rim-borsi ».

6. L’articolo 14, comma 1, del decretolegislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sosti-tuito dal seguente:

« 1. Relativamente al servizio univer-sale, compresa l’area della riserva, sonopreviste dal fornitore del servizio univer-sale, nella carta della qualità di cui all’ar-ticolo 12, comma 1, procedure trasparenti,semplici e poco onerose per la gestione deireclami degli utenti, con particolare rife-rimento ai casi di smarrimento, furto,danneggiamento o mancato rispetto dellenorme di qualità del servizio, comprese leprocedure per determinare l’attribuzionedella responsabilità qualora sia coinvoltopiù di un operatore. È fissato anche iltermine per la trattazione dei reclamimedesimi e per la comunicazione del loroesito all’utente ».

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,come sostituito dal comma 6 del presentearticolo, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le procedure per la gestione deireclami di cui al comma 1 comprendono

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le procedure conciliative in sede localenonché le procedure extragiudiziali per larisoluzione delle controversie, uniformateai princìpi comunitari in materia ».

8. All’articolo 14, comma 5-bis, deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,dopo le parole: « titolari di licenza indivi-duale » sono inserite le seguenti: « e diautorizzazione generale ».

CAPO VII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE

ART. 36.

(Efficienza dell’azione amministrativa).

1. Le disposizioni del presente caposono dirette a restituire efficienza al-l’azione amministrativa, a ridurre le spesedi funzionamento delle amministrazionipubbliche nonché ad incrementare le ga-ranzie per i cittadini, nel rispetto dell’ar-ticolo 97 della Costituzione, dell’articolo41 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e dell’articolo 197 delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ledisposizioni del presente capo recano lemisure concernenti il riordino e la razio-nalizzazione delle funzioni amministrative,la semplificazione e la riduzione deglioneri burocratici, la trasparenza e la tem-pestività nei procedimenti amministrativi enell’erogazione dei servizi pubblici, nonchéla diffusione delle nuove tecnologie nelsettore pubblico.

ARTT. 37-39.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

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ART. 40.

(Trasparenza sulle retribuzioni e sullecollaborazioni autonome).

1. Ciascuna delle pubbliche ammini-strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, ha l’obbligo dipubblicare nel proprio sito internet leretribuzioni annuali, i curricula vitae, gliindirizzi di posta elettronica e i numeritelefonici dei dirigenti nonché di renderepubblici, con lo stesso mezzo, i tassi diassenza del personale distinti per uffici dilivello dirigenziale.

ART. 41.

(Spese di funzionamento).

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito ilseguente:

« ART. 6-bis. — (Misure in materia diorganizzazione e razionalizzazione dellaspesa di funzionamento delle pubblicheamministrazioni). — 1. Le pubbliche am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, nonché gli enti finanziati direttamente oindirettamente a carico del bilancio delloStato sono autorizzati ad acquistare sulmercato i servizi, originariamente prodottial proprio interno, a condizione di otte-nere conseguenti economie di gestione e diadottare le necessarie misure in materia dipersonale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il per-sonale e alle dotazioni organiche le am-ministrazioni interessate dai processi dicui al presente articolo provvedono alcongelamento dei posti e alla temporaneariduzione dei fondi della contrattazione,fermi restando i conseguenti processi diriduzione e di rideterminazione delle do-tazioni organiche nel rispetto dell’articolo6 nonché i conseguenti processi di riallo-cazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gliorgani di controllo interno delle ammini-

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strazioni che attivano i processi di cui alcomma 1 vigilano sull’applicazione delpresente articolo, dando evidenza, nei pro-pri verbali, dei risparmi derivanti dall’ado-zione dei provvedimenti in materia diorganizzazione e di personale, anche aifini della valutazione del personale conincarico dirigenziale di cui all’articolo 5del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 286 ».

ART. 42.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioniagli enti territoriali).

1. All’articolo 7 della legge 5 giugno2003, n. 131, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Per le finalità di cui al comma 1,e comunque ai fini del trasferimento delleoccorrenti risorse, sulla base degli accordicon le regioni e con le autonomie locali, daconcludere in sede di Conferenza unifi-cata, diretti in particolare all’individua-zione dei beni e delle risorse finanziarie,umane, strumentali e organizzative neces-sari per l’esercizio delle funzioni e deicompiti da conferire, il Governo, su pro-posta del Ministro per le riforme per ilfederalismo e del Ministro per i rapporticon le regioni, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-vazione e con il Ministro dell’economia edelle finanze, può avviare i trasferimentidei suddetti beni e risorse mediante uno opiù decreti del Presidente del Consiglio deiministri, tenendo conto delle previsioni dispesa risultanti dal bilancio dello Stato edel patto di stabilità interno. Si applicano,in quanto compatibili, gli articoli 3, 7,commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112. Glischemi di decreto, ciascuno dei quali deveessere corredato di idonea relazione tec-nica, sono trasmessi alle Camere per l’ac-

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quisizione del parere delle Commissioniparlamentari competenti per le conse-guenze di carattere finanziario, da rendereentro trenta giorni dall’assegnazione »;

c) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Dalla data di entrata in vigore deidecreti di cui al comma 3 o da quelladiversa indicata negli stessi, le regioni o glienti locali provvedono all’esercizio dellefunzioni relative ai beni e alle risorsetrasferiti dalla medesima. Dalla medesimadata sono soppressi gli uffici delle ammi-nistrazioni statali precedentemente prepo-sti all’esercizio delle predette funzioni, conle corrispondenti quote organiche di per-sonale ».

2. I comuni e le province favorisconol’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli eassociati, per lo svolgimento di attività e diservizi di interesse generale, sulla base delprincipio di sussidiarietà orizzontale, in-dividuando, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, iservizi la cui erogazione è affidata aiprivati anche a livello territoriale più am-pio, mediante accordi di programma, con-sorzi e altre forme associative di eroga-zione di servizi.

3. In attuazione dei princìpi di propor-zionalità e di adeguatezza di cui all’arti-colo 118 della Costituzione, i comuni conpopolazione inferiore a 20.000 abitantisvolgono le funzioni relative alla gestionedei servizi pubblici locali in forma asso-ciata in modo che la popolazione com-plessiva dei comuni associati sia almenopari a 20.000 abitanti.

ART. 43.

(Mobilità delle funzioni amministrative euso ottimale degli immobili pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche, te-nuto conto della missione principale loro

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affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitatetemporaneamente, in modo più efficace opiù economico, da altri soggetti pubblici oprivati.

2. Nel proporre il trasferimento del-l’esercizio delle funzioni ciascuna ammi-nistrazione ne specifica gli effetti finan-ziari e organizzativi, con particolare ri-guardo al risparmio di spesa e alla rial-locazione delle risorse umane estrumentali, nonché ai conseguenti pro-cessi di mobilità. Dal trasferimento nonpossono, in ogni caso, derivare maggiorioneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un co-mitato interministeriale presieduto dalPresidente del Consiglio dei ministri o, persua delega, dal Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, e delquale fanno parte il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, il Ministro dell’in-terno, il Ministro per i rapporti con leregioni, il Ministro per le riforme per ilfederalismo e il Ministro per la semplifi-cazione normativa nonché i Ministri divolta in volta competenti in ordine allefunzioni interessate. Il comitato, qualorapresenti la proposta all’approvazione delConsiglio dei ministri, indica lo strumentogiuridico di diritto pubblico o privatoidoneo ad assicurare il migliore eserciziodella funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favo-riscono ogni iniziativa volta a realizzare,in armonia con le finalità istituzionalifissate dai rispettivi ordinamenti, l’obiet-tivo della piena utilizzazione e fruizionedei propri edifici da parte dei cittadini.Alle predette iniziative si provvede con leordinarie risorse strumentali e finanziariedisponibili in sede di bilancio.

5. Al personale delle rispettive ammi-nistrazioni effettivamente impiegato nelleattività realizzate sulla base delle iniziativedi cui al comma 4 sono attribuiti incentivieconomici da definire in sede di contrat-tazione collettiva nell’ambito delle risorseassegnate nei rispettivi fondi unici di am-ministrazione.

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ART. 44.

(Diffusione delle buone prassi nelle pub-bliche amministrazioni e tempi per l’ado-zione dei provvedimenti o per l’erogazione

dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche stataliindividuano nel proprio ambito gli ufficiche provvedono con maggiore tempestivitàed efficacia all’adozione di provvedimentio all’erogazione di servizi e adottano leopportune misure al fine di garantire ladiffusione delle relative buone prassi.

2. Le prassi individuate ai sensi delcomma 1 sono pubblicate nei siti telema-tici istituzionali di ciascuna amministra-zione e comunicate alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica.

3. L’elaborazione e la diffusione dellebuone prassi sono considerate ai fini dellavalutazione dei dirigenti e del personaleamministrativo.

4. In sede di Conferenza unificata, dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato,le regioni e gli enti locali per l’individua-zione e la diffusione di buone prassi perle funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenzadei rapporti tra le amministrazioni pub-bliche e gli utenti, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 ogni amministrazione pub-blica determina e pubblica, con cadenzaannuale, nel proprio sito internet o conaltre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempimedi di pagamento relativi agli acquisti dibeni, servizi e forniture, denominato « in-dicatore di tempestività dei pagamenti »;

b) i tempi medi di definizione deiprocedimenti e di erogazione dei servizicon riferimento all’esercizio finanziarioprecedente.

6. Con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro dell’economia e

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delle finanze, da adottare entro un mesedalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definite le modalità diattuazione dell’obbligo informativo di cuial comma 5, lettera a), avuto riguardoall’individuazione dei tempi medi ponde-rati di pagamento con riferimento, inparticolare, alle tipologie contrattuali, aitermini contrattualmente stabiliti e all’im-porto dei pagamenti.

ART. 45.

(Modifica all’articolo 2470 del codice civile,in materia di cessione di quote di società a

responsabilità limitata).

1. Il secondo comma dell’articolo2470 del codice civile è sostituito dalseguente:

« L’atto di trasferimento, sottoscrittocon firma digitale nel rispetto della nor-mativa anche regolamentare concernentela sottoscrizione dei documenti informa-tici, ovvero con sottoscrizione autenticatadal notaio, deve essere depositato entrotrenta giorni, a cura di un intermediarioabilitato al deposito degli atti nel registrodelle imprese di cui all’articolo 31, comma2-quater, della legge 24 novembre 2000,n. 340, ovvero a cura del notaio autenti-cante, presso l’ufficio del registro delleimprese nella cui circoscrizione è stabilitala sede sociale. L’iscrizione del trasferi-mento nel libro dei soci ha luogo, surichiesta dell’alienante o dell’acquirente,verso esibizione del titolo da cui risultinoil trasferimento e l’avvenuto deposito, ri-lasciato dal professionista che vi ha prov-veduto ai sensi del periodo precedente. Incaso di trasferimento a causa di morte ildeposito e l’iscrizione sono effettuati arichiesta dell’erede o del legatario versopresentazione della documentazione ri-chiesta per l’annotazione nel libro dei socidei corrispondenti trasferimenti in materiadi società per azioni ».

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ART. 46.

(Riorganizzazione del Centro nazionale perl’informatica nella pubblica amministra-zione, del Centro di formazione studi e dellaScuola superiore della pubblica ammini-

strazione).

1. Al fine di realizzare un sistemaunitario di interventi nel campo dellaformazione dei pubblici dipendenti, dellariqualificazione del lavoro pubblico, del-l’aumento della sua produttività, del mi-glioramento delle prestazioni delle pubbli-che amministrazioni e della qualità deiservizi erogati ai cittadini e alle imprese,della misurazione dei risultati e dei costidell’azione pubblica, nonché della digita-lizzazione delle pubbliche amministra-zioni, il Governo è delegato ad adottare,secondo le modalità e i princìpi e criteridirettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, unoo più decreti legislativi di riassetto nor-mativo finalizzati al riordino del Centronazionale per l’informatica nella pubblicaamministrazione (CNIPA), del Centro diformazione studi (FORMEZ) e dellaScuola superiore della pubblica ammini-strazione (SSPA), secondo i seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e dellecompetenze e riordino degli organi, inbase a princìpi di efficienza, efficacia edeconomicità, anche al fine di assicurare unsistema coordinato e coerente nel settoredella formazione e della reingegnerizza-zione dei processi produttivi della pubblicaamministrazione centrale e delle ammini-strazioni locali;

b) raccordo con le altre strutture,anche di natura privatistica, operanti nelsettore della formazione e dell’innovazionetecnologica;

c) riallocazione delle risorse umane efinanziarie in relazione alla riorganizza-zione e alla razionalizzazione delle com-petenze.

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2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Alleattività previste dal presente articolo siprovvede nell’ambito delle risorse umane,finanziarie e strumentali previste dallalegislazione vigente.

ART. 47.

(Tutela non giurisdizionale dell’utentedei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggettipubblici e privati che erogano servizi pub-blici o di pubblica utilità contengono laprevisione della possibilità, per l’utente oper la categoria di utenti che lamenti laviolazione di un diritto o di un interessegiuridico rilevante, di promuovere la riso-luzione non giurisdizionale della contro-versia, che avviene entro i trenta giornisuccessivi alla richiesta; esse prevedono,altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi disostituzione dell’amministrazione o delsoggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le autoritàamministrative che svolgono la propriaattività nelle materie contemplate dal co-dice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31luglio 1997, n. 249, nell’autonomia garan-tita dai rispettivi ordinamenti, nonché, peri servizi pubblici o di pubblica utilità nonregolati dalle medesime autorità, il Mini-stro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro per la pubblica ammini-strazione e l’innovazione, emanano unadeterminazione che individua uno sche-ma-tipo di procedura conciliativa ai sensidel comma 1, da recepire nelle singolecarte dei servizi entro il termine di no-vanta giorni dalla data della sua adozione.

ART. 48.

(Eliminazione degli sprechi relativi al man-tenimento di documenti in forma cartacea).

1. Gli obblighi di pubblicazione di attie di provvedimenti amministrativi aventi

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effetto di pubblicità legale si intendonoassolti con la pubblicazione da parte delleamministrazioni e dei soggetti obbligati neipropri siti informatici.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1possono essere attuati mediante l’utilizzodi siti informatici di altri soggetti obbligati,ovvero di loro associazioni.

3. Al fine di garantire e di facilitarel’accesso alle pubblicazioni di cui alcomma 1 il CNIPA realizza e gestisce unPortale di accesso ai siti di cui al mede-simo comma 1.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 lepubblicazioni effettuate in forma cartaceanon hanno effetto di pubblicità legale.

5. Agli oneri derivanti dalla realizza-zione delle attività di cui al comma 1 delpresente articolo si provvede a valere sullerisorse finanziarie assegnate ai sensi del-l’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,n. 3, e successive modificazioni, con de-creto del Ministro per l’innovazione e letecnologie 22 luglio 2005 al progetto « PCalle famiglie » non ancora impegnate alladata di entrata in vigore della presentelegge.

ART. 49.

(Delega al Governo per la modifica delcodice dell’amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Il Governo è delegato ad adottare,secondo le modalità e i princìpi e criteridirettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, entro diciotto mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, suproposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, di con-certo con i Ministri interessati, uno o piùdecreti legislativi volti a modificare il co-dice dell’amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni, nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, an-che inibendo l’erogazione dei servizi di-sponibili in modalità digitali attraverso

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canali tradizionali, per le amministrazioniche non ottemperano alle prescrizioni delcodice;

b) individuare meccanismi volti aquantificare gli effettivi risparmi conse-guiti dalle singole pubbliche amministra-zioni, da utilizzare per l’incentivazione delpersonale coinvolto e per il finanziamentodi progetti di innovazione;

c) modificare la normativa in materiadi firma digitale al fine di semplificarnel’adozione e l’uso da parte della pubblicaamministrazione, dei cittadini e delle im-prese;

d) prevedere il censimento e la dif-fusione delle applicazioni informaticherealizzate o comunque utilizzate dallepubbliche amministrazioni e dei servizierogati con modalità digitali, nonché dellemigliori pratiche tecnologiche e organiz-zative adottate, introducendo sanzioni perle amministrazioni inadempienti;

e) introdurre specifiche disposizionivolte a rendere la finanza di progettostrumento per l’accelerazione dei processidi valorizzazione dei dati pubblici e perl’utilizzazione da parte delle pubblicheamministrazioni centrali, regionali e locali;

f) prevedere l’utilizzo del web nellecomunicazioni tra le amministrazioni e ipropri dipendenti;

g) prevedere la pubblicazione nei sitidelle pubbliche amministrazioni di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, di indicatori di prestazioni,introducendo sanzioni per le amministra-zioni inadempienti.

ART. 50.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l’attuazione diquanto previsto all’articolo 78, comma2-bis, del codice dell’amministrazione di-gitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, il CNIPA provvede alla rea-

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lizzazione e alla gestione di un nodo diinterconnessione per i servizi VOIP per iltriennio 2009-2011, in conformità all’arti-colo 83 del medesimo codice.

2. All’attuazione del comma 1 si prov-vede nel limite delle risorse disponibili alegislazione vigente, assegnate al progetto« Lotta agli sprechi » dal decreto del Mi-nistro per l’innovazione e le tecnologie 24febbraio 2005, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 116 del 20 maggio 2005, nonancora impegnate alla data di entrata invigore della presente legge, nonché utiliz-zando le economie derivanti dalla realiz-zazione del Sistema pubblico di connetti-vità di cui al decreto del Ministro perl’innovazione e le tecnologie 27 ottobre2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione delSistema pubblico di connettività discipli-nato dal citato codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso lepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, della legge 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,nel rispetto dei princìpi di economicità edi concorrenza del mercato, il Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-vazione predispone, d’intesa con la Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, un programma triennale attoad assicurare, entro il 31 dicembre 2011,l’adesione di tutte le citate amministra-zioni al predetto Sistema, la realizzazionedi progetti di cooperazione tra i rispettivisistemi informativi e la piena interopera-bilità delle banche dati, dei registri e delleanagrafi, al fine di migliorare la qualità edi ampliare la tipologia dei servizi, ancheon line, erogati a cittadini e a imprese,nonché di aumentare l’efficacia e l’effi-cienza dell’amministrazione pubblica.

4. All’attuazione del programma di cuial comma 3 del presente articolo sonoprioritariamente destinate le risorse delFondo per le aree sottoutilizzate, di cuiall’articolo 61 della legge 27 dicembre2002, n. 289, e successive modificazioni,

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assegnate a programmi per lo sviluppodella società dell’informazione, e non an-cora programmate.

ART. 51.

(Riallocazione di fondi).

1. Le somme di cui all’articolo 2-bis,comma 1, lettera b), del decreto-legge 30giugno 2005, n. 115, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,n. 168, non impegnate alla data di entratain vigore della presente legge sono desti-nate al cofinanziamento dei progetti disviluppo di reti di connettività, anche contecnologie senza fili (wireless), e di serviziinnovativi di tipo amministrativo e didat-tico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative dicreazione di imprese nei settori innovativipromosse da giovani ricercatori, il Dipar-timento per l’innovazione e le tecnologiedella Presidenza del Consiglio dei ministridefinisce un programma di incentivi e diagevolazioni, attuati in regime de minimis,dando priorità a progetti in grado dicontribuire al miglioramento qualitativo ealla razionalizzazione dei servizi offertidalla pubblica amministrazione. All’attua-zione del presente comma si provvede nellimite delle risorse finanziarie disponibili,assegnate, ai sensi dell’articolo 27 dellalegge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto« Fondo di garanzia per le piccole e medieimprese » con decreto dei Ministri delleattività produttive e per l’innovazione e letecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno2004, non impegnate alla data di entratain vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate alDipartimento per l’innovazione e le tec-nologie della Presidenza del Consiglio deiministri e al CNIPA con delibere del CIPEadottate ai sensi dell’articolo 61 della legge27 dicembre 2002, n. 289, e successivemodificazioni, non impegnate alla data dientrata in vigore della presente legge e nondestinate all’attuazione di accordi di pro-gramma quadro di cui all’articolo 2,

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comma 203, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, e successive modificazioni, possonoessere riprogrammate dal CIPE in favoredegli interventi proposti dallo stesso Di-partimento. Possono altresì essere desti-nate alle finalità di cui al periodo prece-dente le risorse finanziarie per l’anno 2009di cui all’articolo 1, comma 892, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, non an-cora programmate.

CAPO VIII

GIUSTIZIA

ART. 52.

(Modifiche al libro primo del codice diprocedura civile).

1. All’articolo 7 del codice di proceduracivile sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al primo comma, le parole: « lirecinque milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « settemilacinquecento euro »;

b) al secondo comma, le parole: « liretrenta milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « venticinquemila euro ».

2. L’articolo 38 del codice di proceduracivile è sostituito del seguente:

« ART. 38. – (Incompetenza). — L’incom-petenza per materia, quella per valore equella per territorio sono eccepite, a penadi decadenza, nella comparsa di rispostatempestivamente depositata. L’eccezione diincompetenza per territorio si ha per nonproposta se non contiene l’indicazione delgiudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28,quando le parti costituite aderiscono al-l’indicazione del giudice competente perterritorio, la competenza del giudice indi-cato rimane ferma se la causa è riassuntaentro tre mesi dalla cancellazione dellastessa dal ruolo.

L’incompetenza per materia, quella pervalore e quella per territorio nei casi

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previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’uf-ficio non oltre l’udienza di cui all’articolo183.

Le questioni di cui ai commi precedentisono decise, ai soli fini della competenza,in base a quello che risulta dagli atti e,quando sia reso necessario dall’eccezionedel convenuto o dal rilievo del giudice,assunte sommarie informazioni ».

3. All’articolo 39 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« Se una stessa causa è proposta davantia giudici diversi, quello successivamenteadito, in qualunque stato e grado delprocesso, anche d’ufficio, dichiara con or-dinanza la litispendenza e dispone la can-cellazione della causa dal ruolo »;

b) al secondo comma, la parola:« sentenza » è sostituita dalla seguente:« ordinanza ».

4. All’articolo 40, primo comma, delcodice di procedura civile, la parola: « sen-tenza » è sostituita dalla seguente: « ordi-nanza ».

5. L’articolo 44 del codice di proceduracivile è sostituito dal seguente:

« ART. 44. – (Efficacia dell’ordinanza chepronuncia sulla competenza). — L’ordi-nanza che, anche a norma degli articoli 39e 40, pronuncia sulla competenza delgiudice adito, se non è reclamata entro iltermine di trenta giorni dalla comunica-zione, rende incontestabili la decisionesulla competenza e la competenza delgiudice in essa indicato, in ogni processoavente ad oggetto la medesima domanda.

Il reclamo contro l’ordinanza del giu-dice di pace si propone dinanzi al tribu-nale in composizione monocratica nellacui circoscrizione ha sede il giudice che hapronunciato l’ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in com-posizione monocratica, il reclamo si pro-pone al collegio, del quale non può far

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parte il giudice che ha emanato il prov-vedimento reclamato.

Il reclamo contro l’ordinanza del tri-bunale e quello contro l’ordinanza dellacorte d’appello, quando pronuncia inunico grado, si propongono dinanzi alcollegio diversamente composto.

Il giudice pronuncia sul reclamo incamera di consiglio con ordinanza nonimpugnabile.

In pendenza del reclamo il processo èsospeso, ma il giudice può autorizzare ilcompimento degli atti che ritiene urgenti ».

6. All’articolo 45 del codice di proce-dura civile, le parole: « alla sentenza » sonosostituite dalle seguenti: « all’ordinanza ».

7. All’articolo 47 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) i commi primo, secondo e terzosono abrogati;

b) al quinto comma, le parole: « no-tificato il ricorso o » sono soppresse;

c) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Procedimento del regolamentod’ufficio ».

8. All’articolo 48, primo comma, delcodice di procedura civile, le parole: « dalgiorno in cui è presentata l’istanza alcancelliere a norma dell’articolo prece-dente o » sono soppresse.

9. All’articolo 49 del codice di proce-dura civile, la parola: « sentenza », ovun-que ricorre, è sostituita dalla seguente:« ordinanza ».

10. Al primo comma dell’articolo 50 delcodice di procedura civile sono apportatele seguenti modificazioni:

a) la parola: « sentenza », ovunquericorre, è sostituita dalla seguente: « ordi-nanza »;

b) le parole: « sei mesi » sono sosti-tuite dalle seguenti: « tre mesi ».

11. All’articolo 88 del codice di proce-dura civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Le parti costituite devono chiarire lecircostanze di fatto in modo leale e veri-tiero ».

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12. Il primo comma dell’articolo 91 delcodice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« Il giudice, con il provvedimento chechiude il processo davanti a lui, condannala parte soccombente al rimborso dellespese a favore dell’altra parte e ne liquidal’ammontare insieme con gli onorari didifesa. Se accoglie la domanda in misuranon superiore all’eventuale proposta con-ciliativa, condanna la parte che ha rifiu-tato senza giustificato motivo la propostaal pagamento delle spese del processo,salvo quanto disposto dal secondo commadell’articolo 92 ».

13. All’articolo 96 del codice di proce-dura civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« In ogni caso, il giudice, anche d’uffi-cio, condanna la parte soccombente alpagamento, a favore della controparte, diuna somma non inferiore alla metà e nonsuperiore al doppio dei massimi tariffari ».

14. Al primo comma dell’articolo 115del codice di procedura civile sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , non-ché i fatti contestati in modo generico ».

15. Al secondo comma dell’articolo 132del codice di procedura civile, il numero 4)è sostituito dal seguente:

« 4) la concisa esposizione delle ragionidi fatto e di diritto della decisione ».

16. All’articolo 153 del codice di pro-cedura civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« La parte che dimostra di essere in-corsa in decadenze per causa ad essa nonimputabile può chiedere al giudice di es-sere rimessa in termini. Il giudice prov-vede a norma dell’articolo 294, secondo eterzo comma ».

ART. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice diprocedura civile).

1. Al secondo comma dell’articolo 170del codice di procedura civile è aggiunto,

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in fine, il seguente periodo: « Questa di-sposizione si applica anche agli atti diimpugnazione ».

2. Il secondo comma dell’articolo 182del codice di procedura civile è sostituitodal seguente:

« Quando rileva un difetto di rappre-sentanza, di assistenza o di autorizzazioneovvero un vizio che determina la nullitàdella procura al difensore, il giudice as-segna alle parti un termine perentorio perla costituzione della persona alla qualespetta la rappresentanza o l’assistenza, peril rilascio delle necessarie autorizzazioni,ovvero per il rilascio della procura alle litio per la rinnovazione della stessa. L’os-servanza del termine sana i vizi, e glieffetti sostanziali e processuali della do-manda si producono sin dal momentodella prima notificazione ».

3. Al sesto comma, alinea, dell’articolo183 del codice di procedura civile, leparole: « il giudice concede » sono sosti-tuite dalle seguenti: « il giudice, ove sus-sistano giusti motivi, può concedere ».

4. Il terzo comma dell’articolo 187 delcodice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« Il giudice provvede analogamente sesorgono questioni attinenti alla giurisdi-zione o ad altre pregiudiziali, ma puòanche disporre che siano decise unita-mente al merito. Le questioni attinenti allacompetenza sono decise immediatamentecon ordinanza, ai sensi dell’articolo 279,primo comma ».

5. Il primo comma dell’articolo 191 delcodice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 61 eseguenti il giudice istruttore, con ordi-nanza ai sensi dell’articolo 183, settimocomma, o con altra successiva ordinanza,nomina un consulente, formula i quesiti efissa l’udienza nella quale il consulentedeve comparire ».

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6. Il terzo comma dell’articolo 195 delcodice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« Il giudice fissa il termine entro ilquale il consulente deve depositare incancelleria la relazione e il termine, co-munque anteriore alla successiva udienza,entro il quale le parti possono depositarememorie contenenti osservazioni alla re-lazione del consulente ».

7. Al libro secondo, titolo I, capo II,sezione II, paragrafo 8, del codice diprocedura civile, dopo l’articolo 257 èaggiunto il seguente:

« ART. 257-bis. – (Testimonianza scritta).— Il giudice, sentite le parti e tenuto contodi ogni circostanza, può disporre, nellecause aventi ad oggetto diritti disponibili,di assumere la deposizione chiedendo altestimone, anche nelle ipotesi di cui al-l’articolo 203, di fornire, per iscritto e neltermine fissato, le risposte ai quesiti suiquali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cuial primo comma, dispone che la parte cheha richiesto l’assunzione della prova pre-disponga il modello di testimonianza inconformità agli articoli ammessi e lo fac-cia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione com-pilando il modello di testimonianza in ognisua parte, con risposta separata a ciascunodei quesiti, e precisa quali sono quelli cuinon è in grado di rispondere, indicandonela ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizioneapponendo la propria firma autenticata suciascuna delle facciate del foglio di testi-monianza, che spedisce in busta chiusacon plico raccomandato o consegna allacancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale dellafacoltà di astensione di cui all’articolo 249,ha l’obbligo di compilare il modello ditestimonianza, indicando le complete ge-neralità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce onon consegna le risposte scritte nel ter-mine stabilito, il giudice può condannarlo

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alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255,primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, puòsempre disporre che il testimone sia chia-mato a deporre davanti a lui o davanti algiudice delegato ».

8. All’articolo 279 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« Il collegio pronuncia ordinanzaquando provvede soltanto su questionirelative all’istruzione della causa, senzadefinire il giudizio, nonché quando decidequestioni di competenza. In tal caso, senon definisce il giudizio, impartisce con lastessa ordinanza i provvedimenti per l’ul-teriore istruzione della causa »;

b) al secondo comma, numero 1), leparole: « o di competenza » sono sop-presse.

9. All’articolo 295 del codice di proce-dura civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« L’ordinanza di sospensione è recla-mabile nei termini e nei modi di cuiall’articolo 44 ».

10. All’articolo 296 del codice di pro-cedura civile sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « , fissando l’udienza perla prosecuzione del processo medesimo ».

11. All’articolo 297, primo comma, delcodice di procedura civile, le parole: « seimesi » sono sostituite dalle seguenti: « tremesi ».

12. All’articolo 305 del codice di pro-cedura civile le parole: « sei mesi » sonosostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

13. All’articolo 307 del codice di pro-cedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo comma, le parole: « unanno » sono sostituite dalle seguenti: « tremesi »;

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b) al terzo comma, la parola: « sei » èsostituita dalla seguente: « tre »;

c) il quarto comma è sostituito dalseguente:

« L’estinzione opera di diritto ed èdichiarata, anche d’ufficio, con ordinanzadel giudice istruttore ovvero con sentenzadel collegio ».

14. All’articolo 310, secondo comma,del codice di procedura civile, le parole:« e quelle che regolano la competenza »sono sostituite dalle seguenti: « e le ordi-nanze che pronunciano sulla compe-tenza ».

15. All’articolo 323 del codice di pro-cedura civile, le parole: « , oltre al rego-lamento di competenza nei casi previstidalla legge, » sono soppresse.

16. All’articolo 324 del codice di pro-cedura civile, le parole: « né al regola-mento di competenza, » sono soppresse.

17. All’articolo 327, primo comma, delcodice di procedura civile, le parole: « de-corso un anno » sono sostituite dalle se-guenti: « decorsi otto mesi ».

18. All’articolo 345, terzo comma, delcodice di procedura civile, dopo le parole:« nuovi mezzi di prova » sono inserite leseguenti: « e non possono essere prodottinuovi documenti ».

19. All’articolo 353 del codice di pro-cedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Rimessione al primo giudice perragioni di giurisdizione »;

b) al secondo comma, le parole: « seimesi » sono sostituite dalle seguenti: « tremesi ».

20. Il numero 2) del primo commadell’articolo 360 del codice di proceduracivile è abrogato.

21. All’articolo 382 del codice di pro-cedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « e dicompetenza » sono soppresse;

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b) il secondo comma è abrogato.

22. Al secondo comma dell’articolo 385del codice di procedura civile, le parole:« o per violazione delle norme sulla com-petenza » sono soppresse.

23. Al primo comma dell’articolo 392del codice di procedura civile, le parole:« un anno » sono sostituite dalle seguenti:« tre mesi ».

ART. 54.

(Modifiche al libro terzo del codicedi procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice diprocedura civile, dopo l’articolo 614 èaggiunto il seguente:

« ART. 614-bis. – (Attuazione degli ob-blighi di fare infungibile o di non fare). —Con il provvedimento di condanna al-l’adempimento di un obbligo di fare in-fungibile o di non fare il giudice, surichiesta di parte, fissa la somma dovutaall’avente diritto per ogni violazione oinosservanza successiva.

Il provvedimento costituisce titolo ese-cutivo per il pagamento delle somme do-vute per ogni violazione o inosservanza ».

ART. 55.

(Modifiche al libro quarto del codicedi procedura civile).

1. All’articolo 669-octies del codice diprocedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito ilseguente:

« Il giudice, quando emette uno deiprovvedimenti di cui al sesto commaprima dell’inizio della causa di merito,provvede sulle spese del procedimentocautelare »;

b) al settimo comma, le parole:« primo comma » sono sostituite dalle se-guenti: « sesto comma ».

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2. All’articolo 819-ter del codice diprocedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo comma, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « L’ordi-nanza con la quale il giudice afferma onega la propria competenza in relazionead una convenzione d’arbitrato è recla-mabile a norma dell’articolo 44 »;

b) al secondo comma, dopo la parola:« 44 » sono inserite le seguenti: « , primocomma, ».

ART. 56.

(Procedimento sommario non cautelare).

1. Dopo il capo III del titolo I del libroquarto del codice di procedura civile èinserito il seguente:

« CAPO III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DICOGNIZIONE

ART. 702-bis.

(Forma della domanda.Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica incomposizione monocratica, la domanda dicondanna al pagamento di somme di de-naro, anche se non liquide, ovvero allaconsegna o al rilascio di cose può essereproposta con ricorso al tribunale compe-tente. Il ricorso, sottoscritto a norma del-l’articolo 125, deve contenere le indica-zioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6)e l’avviso di cui al numero 7) del terzocomma dell’articolo 163.

A seguito della presentazione del ri-corso il cancelliere forma il fascicolo d’uf-ficio e lo presenta senza ritardo al presi-dente del tribunale, il quale designa ilmagistrato cui è affidata la trattazione delprocedimento.

Il giudice designato fissa con decretol’udienza di comparizione delle parti, as-

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segnando un termine perentorio per lanotificazione del ricorso.

Il convenuto deve costituirsi almenodieci giorni prima dell’udienza, mediantedeposito in cancelleria della comparsa dirisposta, nella quale deve proporre le suedifese e prendere posizione sui fatti postidal ricorrente a fondamento della do-manda, indicare i mezzi di prova di cuiintende avvalersi e i documenti che offrein comunicazione, nonché formulare leconclusioni. A pena di decadenza deveproporre le eventuali domande riconven-zionali e le eccezioni processuali e dimerito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare unterzo in garanzia deve, a pena di deca-denza, farne dichiarazione nella comparsadi costituzione e chiedere al giudice desi-gnato lo spostamento dell’udienza. Il giu-dice, con decreto comunicato dal cancel-liere alle parti costituite, provvede a fis-sare la data della nuova udienza asse-gnando un termine perentorio per lacitazione del terzo. La costituzione delterzo in giudizio avviene a norma delquarto comma.

ART. 702-ter.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incom-petente, pronuncia ordinanza reclamabileai sensi dell’articolo 44. Si applica l’arti-colo 50.

Se rileva che la domanda non rientratra quelle indicate nell’articolo 702-bis, ilgiudice, con ordinanza non impugnabile,la dichiara inammissibile. Nello stessomodo provvede sulla domanda riconven-zionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle partirichiedono un’istruzione non sommaria, ilgiudice, con ordinanza non impugnabile,fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In talcaso si applicano le disposizioni del libroII.

Quando la causa relativa alla domandariconvenzionale richiede un’istruzione non

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sommaria, il giudice ne dispone la sepa-razione.

Se non provvede ai sensi dei commiprecedenti, il giudice, sentite le parti,omessa ogni formalità non essenziale alcontraddittorio, procede nel modo cheritiene più opportuno agli atti di istruzioneindispensabili in relazione all’oggetto delprovvedimento richiesto e provvede conordinanza all’accoglimento o al rigettodelle domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecu-tiva e costituisce titolo per l’iscrizione diipoteca giudiziale.

Il giudice provvede in ogni caso sullespese del procedimento ai sensi degli ar-ticoli 91 e seguenti.

ART. 702-quater.

(Appello).

L’ordinanza emessa ai sensi del sestocomma dell’articolo 702-ter produce glieffetti di cui all’articolo 2909 del codicecivile se non è appellata entro trentagiorni dalla sua comunicazione o notifi-cazione. Sono ammessi nuovi mezzi diprova e nuovi documenti quando il colle-gio li ritiene indispensabili ai fini delladecisione, ovvero la parte dimostra di nonaver potuto proporli nel corso del proce-dimento sommario per causa ad essa nonimputabile. Il presidente del collegio puòdelegare l’assunzione dei mezzi istruttoriad uno dei componenti del collegio ».

ART. 57.

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazionedel codice di procedura civile e disposizionitransitorie, di cui al regio decreto 18 di-

cembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l’articolo 103 delle disposizioniper l’attuazione del codice di proceduracivile e disposizioni transitorie, di cui alregio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,di seguito denominate « disposizioni per

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l’attuazione del codice di procedura ci-vile », è inserito il seguente:

« ART. 103-bis. – (Modello di testimo-nianza). – La testimonianza scritta è resasu di un modulo conforme al modelloapprovato con decreto del Ministro dellagiustizia, che individua anche le istruzioniper la sua compilazione, da notificareunitamente al modello. Il modello, sotto-scritto in ogni suo foglio dalla parte che neha curato la compilazione, deve contenere,oltre all’indicazione del procedimento edell’ordinanza di ammissione da parte delgiudice procedente, idonei spazi per l’in-serimento delle complete generalità deltestimone, dell’indicazione della sua resi-denza, del suo domicilio e, ove possibile, diun suo recapito telefonico. Deve altresìcontenere l’ammonimento del testimone aisensi dell’articolo 251 del codice e laformula del giuramento di cui al mede-simo articolo, oltre all’avviso in ordine allafacoltà di astenersi ai sensi degli articoli351 e 352 del codice di procedura penale,con lo spazio per la sottoscrizione obbli-gatoria del testimone, nonché le richiestedi cui all’articolo 252, primo comma, delcodice, e la trascrizione dei quesiti am-messi, con l’avvertenza che il testimonedeve rendere risposte circostanziate a cia-scuna domanda.

Al termine di ogni risposta è apposta,di seguito e senza lasciare spazi vuoti, lasottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere auten-ticate da un notaio o da un segretariocomunale o dal cancelliere di un ufficiogiudiziario. L’autentica delle sottoscrizioniè in ogni caso gratuita ».

2. All’articolo 104, primo comma, delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile, dopo le parole: « questi ladichiara » sono inserite le seguenti: « ,anche d’ufficio, ».

3. Il primo comma dell’articolo 118delle disposizioni per l’attuazione del co-dice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« La motivazione della sentenza, di cuiall’articolo 132, secondo comma, numero4), del codice, consiste nella succinta espo-

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sizione dei fatti rilevanti della causa edelle ragioni giuridiche della decisione,anche con riferimento a precedenti con-formi ».

ART. 58.

(Abrogazione dell’articolo 3 della legge21 febbraio 2006, n. 102).

1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio2006, n. 102, è abrogato.

ART. 59.

(Notificazione a cura dell’Avvocaturadello Stato).

1. L’Avvocatura dello Stato può ese-guire la notificazione di atti civili, ammi-nistrativi e stragiudiziali ai sensi dellalegge 21 gennaio 1994, n. 53, e successivemodificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1,l’Avvocatura generale dello Stato e cia-scuna avvocatura distrettuale dello Stato sidotano di un apposito registro cronologicoconforme alla normativa, anche regola-mentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui alcomma 2 è subordinata alla previa nume-razione e vidimazione, in ogni mezzo fo-glio, rispettivamente, da parte dell’Avvo-cato generale dello Stato, o di un avvocatodello Stato allo scopo delegato, ovverodell’avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Gli adempimenti previstidal presente articolo sono svolti nell’am-bito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

ART. 60.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 42, 43, 46 e 184-bis e ilquarto comma dell’articolo 385 del codice

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di procedura civile e l’articolo 187 delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile sono abrogati.

ART. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto daicommi successivi, le disposizioni della pre-sente legge che modificano il codice diprocedura civile e le disposizioni per l’at-tuazione del codice di procedura civile siapplicano ai giudizi instaurati dopo la datadella sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo gradoalla data di entrata in vigore della presentelegge si applica l’articolo 345 del codice diprocedura civile, come modificato dallapresente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall’ar-ticolo 3 della legge 21 febbraio 2006,n. 102, pendenti alla data di entrata invigore della presente legge, continuano adapplicarsi le disposizioni di cui al librosecondo, titolo IV, capo I, del codice diprocedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commiquinto e sesto dell’articolo 155 del codicedi procedura civile si applicano anche aiprocedimenti pendenti alla data del 1o

marzo 2006.

ART. 62.

(Sospensione dei termini processualinel periodo feriale).

1. All’articolo 1, primo comma, dellalegge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « 15settembre » sono sostituite dalle seguenti:« 31 agosto ».

2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

ART. 63.

(Misure urgenti per il recupero di sommeafferenti al bilancio della giustizia e per ilcontenimento e la razionalizzazione delle

spese di giustizia).

1. All’articolo 36, secondo comma, delcodice penale, le parole: « in uno o più

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giornali designati dal giudice » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel sito internet delMinistero della giustizia. La durata dellapubblicazione è stabilita dal giudice inmisura non superiore a trenta giorni. Inmancanza, la durata è di quindici giorni ».

2. Al codice di procedura penale sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 262, il comma 3-bis èabrogato;

b) all’articolo 535, comma 1, le pa-role: « relative ai reati cui la condanna siriferisce » sono soppresse e il comma 2 èabrogato;

c) all’articolo 536, comma 1, le pa-role: « e designa il giornale o i giornali incui deve essere inserita » sono soppresse;

d) all’articolo 676, comma 1, le pa-role: « o alla devoluzione allo Stato dellesomme di denaro sequestrate ai sensi delcomma 3-bis dell’articolo 262 » sono sop-presse.

3. Al comma 4 dell’articolo 171-terdella legge 21 aprile 1941, n. 633, la let-tera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la pubblicazione della sentenza aisensi dell’articolo 36, secondo comma, delcodice penale ».

4. Al titolo IV, capo IV, delle disposi-zioni per l’attuazione del codice di proce-dura civile, dopo l’articolo 187-bis è ag-giunto il seguente:

« ART. 187-ter. – (Devoluzione dellesomme di denaro allo Stato). – Le sommedi denaro depositate presso gli uffici po-stali, le banche o altri enti, in relazione aprocedure esecutive, non riscosse o nonreclamate dagli aventi diritto entro cinqueanni dalla data in cui è divenuta definitival’ordinanza di distribuzione o di approva-zione del progetto di distribuzione ovvero,in caso di opposizione, dal passaggio ingiudicato della sentenza che definisce lacontroversia, sono devolute allo Stato. Ladevoluzione opera di diritto.

Per le somme di denaro depositatepresso gli uffici postali, le banche o altri

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enti, la cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento comunica l’avve-nuta devoluzione al depositario, il qualeprovvede al versamento delle somme e deivalori, con i relativi interessi, in contoentrate al bilancio dello Stato. Gli importiversati sono riassegnati con decreti delMinistro dell’economia e delle finanze, alleunità previsionali di base dello stato diprevisione del Ministero della giustiziaconcernenti le spese di funzionamentodell’organizzazione giudiziaria ».

5. Al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte III, dopo il titolo XIV èaggiunto il seguente:

« TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTIGIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

ART. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza dicondanna al risarcimento del danno deveessere richiesta entro cinque giorni dalpassaggio in giudicato.

ART. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazionedegli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza al-l’ufficio finanziario è curata dal funziona-rio addetto all’ufficio del giudice, diversodalla Corte di cassazione, il cui provvedi-mento è passato in giudicato o presso ilquale il provvedimento è divenuto defini-tivo »;

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b) l’articolo 111 (L) è sostituito dalseguente:

« ART. 111 (L). – (Recupero nei con-fronti dell’imputato ammesso al patrocinio).– 1. Non si procede al recupero di alcunaspesa nei confronti dell’imputato ammessoal patrocinio a spese dello Stato.

2. In caso di revoca dell’ammissione delpatrocinio, ai sensi dell’articolo 112,comma 1, lettera d), e comma 2, si procedealla riscossione delle spese forfettizzate,delle spese anticipate dall’erario non com-prese nella forfettizzazione nonché delcontributo unificato e dell’imposta di re-gistro »;

c) all’articolo 154 (L), dopo il comma3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Salvo quanto previsto daicommi 1, 2 e 3, trascorsi cinque anni dalladata della sentenza non più soggetta adimpugnazione o dalla data in cui il prov-vedimento di archiviazione è divenuto de-finitivo, le somme di denaro, i titoli alportatore, quelli emessi o garantiti dalloStato anche se non al portatore, i valori dibollo e i crediti pecuniari sequestrati, coni relativi interessi, se non ne è statadisposta la confisca e se nessuno ne hachiesto la restituzione, reclamando diavervi diritto, sono devoluti allo Stato. Ladevoluzione opera di diritto.

3-ter. Alla destinazione delle sommedevolute provvede la cancelleria del giu-dice che ha emesso il provvedimento, os-servando le disposizioni seguenti. Per lesomme di denaro e i valori depositatipresso gli uffici postali, le banche o altrienti, la cancelleria comunica l’avvenutadevoluzione al depositario, il quale prov-vede al versamento delle somme e deivalori, con i relativi interessi, in contoentrate al bilancio dello Stato. Tali importisono riassegnati, con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, alle unitàprevisionali di base dello stato di previ-sione del Ministero della giustizia concer-nenti le spese di funzionamento dell’orga-nizzazione giudiziaria. Per le somme didenaro e per i valori depositati presso lacancelleria, questa vi provvede diretta-

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mente secondo le stesse modalità. Per icrediti pecuniari, la cancelleria comunical’avvenuta devoluzione al debitore, il qualeprovvede al versamento delle somme didenaro, con i relativi interessi, in contoentrate al bilancio dello Stato. Tali sommesono riassegnate, con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, alle unitàprevisionali di base dello stato di previ-sione del Ministero della giustizia concer-nenti le spese di funzionamento dell’orga-nizzazione giudiziaria »;

d) all’articolo 205 (L):

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Recupero intero, forfettizzato eper quota »;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti daiseguenti:

« 1. Le spese del processo anticipatedall’erario sono recuperate nei confrontidi ciascun condannato, senza vincolo disolidarietà, nella misura fissa stabilita condecreto del Ministro della giustizia, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, ai sensi dell’articolo 17,commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,n. 400. L’ammontare degli importi puòessere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura delrecupero con riferimento al grado di giu-dizio e al tipo di procedimento. Il giudice,in ragione della complessità delle indaginie degli atti compiuti, nella statuizione dicondanna al pagamento delle spese pro-cessuali può disporre che gli importi sianoraddoppiati o triplicati. Sono recuperateper intero solamente le spese per la pub-blicazione della sentenza penale di con-danna e le spese per la demolizione diopere abusive e per la riduzione in pri-stino dei luoghi, fatto salvo quanto previ-sto dall’articolo 32, comma 12, del decre-to-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326 »;

3) dopo il comma 2-ter sono ag-giunti i seguenti:

« 2-quater. Gli importi di cui al comma2-bis, nonché le spese per la pubblicazione

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della sentenza penale di condanna, per lademolizione di opere abusive e per lariduzione in pristino dei luoghi di cui alcomma 2, sono recuperati nei confronti diciascun condannato in misura corrispon-dente alla quota del debito da ciascunodovuta in base al decreto di cui al comma1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato el’imposta di registro prenotati a debito perl’azione civile nel processo penale sono re-cuperati nei confronti di ciascun condan-nato al risarcimento del danno in misuracorrispondente alla quota del debito da cia-scuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi alsequestro conservativo di cui all’articolo316 del codice di procedura penale sonorecuperati nei confronti del condannato acarico del quale è stato disposto il seque-stro conservativo »;

e) la rubrica del titolo II della parteVII è sostituita dalla seguente: « Disposi-zioni generali per spese di mantenimentoin carcere e per spese processuali nelprocesso amministrativo, contabile e tri-butario »;

f) alla parte VII, dopo l’articolo 227,prima delle parole: « CAPO I – Riscossionemediante ruolo », introdotte dall’articolo52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, sono inserite le seguenti:« TITOLO II-bis. Disposizioni generali perspese processuali, pene pecuniarie, san-zioni amministrative pecuniarie e sanzionipecuniarie processuali nel processo civile epenale »;

g) nella parte VII, titolo II-bis, capo I,dopo l’articolo 227-ter, introdotto dall’ar-ticolo 52, comma 1, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, sono aggiunti i se-guenti:

« ART. 227-quater (L). — (Ruoli infor-matizzati). — 1. Dopo aver svolto le attivitàpreviste dal comma 4 dell’articolo 3 delregolamento di cui al decreto del Ministrodelle finanze 3 settembre 1999, n. 321,l’agente della riscossione restituisce, induplice esemplare, all’ufficio giudiziario iruoli informatizzati.

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2. La restituzione dei ruoli informatiz-zati proveniente su supporto cartaceo omagnetico avviene:

a) per le minute pervenute all’agentedal giorno 1° al giorno 15, entro l’ultimogiorno del mese;

b) per le minute pervenute all’agentedal giorno 16, entro il giorno 15 del mesesuccessivo.

ART. 227-quinquies (L). — (Termini perla riscossione). — 1. I termini per l’attivitàdell’agente della riscossione previsti:

a) dall’articolo 19, comma 2, letteraa), del decreto legislativo 13 aprile 1999,n. 112, e successive modificazioni, perprocedere alla notifica della cartella dipagamento, sono ridotti a cinque mesi;

b) dall’articolo 19, comma 2, letterac), del decreto legislativo 13 aprile 1999,n. 112, per la presentazione della comu-nicazione di inesigibilità come causa diperdita del diritto al discarico, sono ridottia sedici mesi;

c) dall’articolo 50, comma 2, del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive mo-dificazioni, per procedere ad espropria-zione forzata, sono ridotti a tre mesi dallanotificazione della cartella;

d) dall’articolo 50, comma 3, deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive mo-dificazioni, di efficacia dell’avviso di cui alcomma 2 dello stesso articolo, sono ridottia novanta giorni;

e) dall’articolo 53, comma 1, del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive mo-dificazioni, di perdita di efficacia del pi-gnoramento senza che sia stato effettuatoil primo incanto, sono ridotti a novantagiorni decorrenti dalla data di esecuzionedel pignoramento;

f) dall’articolo 25, comma 2, del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive mo-dificazioni, per adempiere l’obbligo risul-

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tante dal ruolo, sono ridotti a trenta giornidecorrenti dalla data di notificazione dellacartella di pagamento.

2. La comunicazione di inesigibilitàdell’agente della riscossione costituisce at-testazione di impossibilità di esazionedella pena pecuniaria o di una rata di essaidonea all’attivazione della procedura diconversione della pena pecuniaria ai sensidell’articolo 660, comma 2, del codice diprocedura penale.

ART. 227-sexies (L). — (Sequestro con-servativo di somme di denaro nel processopenale). — 1. Quando è disposto il seque-stro conservativo di una somma di denaroa norma dell’articolo 316 del codice diprocedura penale, l’agente della riscos-sione, entro cinque giorni dalla consegnadel ruolo, notifica al debitore un avviso diliquidazione degli importi dovuti con l’av-vertenza che, qualora la somma di denarosia sufficiente a soddisfare il credito, lastessa verrà prelevata nel termine di unmese.

2. Qualora la somma sequestrata risultiinsufficiente, ferma restando la soddisfa-zione parziale del credito con la mede-sima, per il residuo l’agente della riscos-sione provvede secondo le modalità ordi-narie.

3. Nel caso in cui le somme sequestrateeccedano il credito per il quale si procedealla riscossione, l’agente provvede alla re-stituzione dell’eccedenza previa verifica esoddisfazione, totale o parziale, di even-tuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sulterritorio nazionale.

ART. 227-septies (L). — (Sequestro con-servativo di crediti, beni mobili e immobilinel processo penale). — 1. Quando è di-sposto sequestro conservativo di un cre-dito, di un bene mobile o immobile a normadell’articolo 316 del codice di procedurapenale, e la sentenza di condanna prevede ilpagamento di una pena pecuniaria, il fun-zionario addetto all’ufficio procede al-l’iscrizione del credito a ruolo e contestual-mente trasmette all’agente della riscossioneper via telematica l’elenco dei crediti e dei

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beni mobili o immobili sequestrati e il prov-vedimento che dispone il sequestro.

2. L’agente della riscossione, entro cin-que giorni dalla consegna del ruolo, primadi procedere alla fissazione degli incanti,notifica al debitore un avviso di liquida-zione degli importi dovuti con l’avvertenzache, in caso di mancato integrale paga-mento nel termine di un mese, si proce-derà all’esecuzione forzata.

3. Gli effetti del sequestro cessano al-l’integrale pagamento della somma iscrittaa ruolo.

ART. 227-octies (L). — (Restituzione dicose sequestrate dopo il passaggio in giu-dicato del provvedimento di condanna). —1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimentodi condanna le somme sequestrate di cuiè stata disposta la restituzione al condan-nato sono versate dal funzionario addettoall’ufficio all’erario sino alla concorrenzadel credito per le spese processuali, lepene pecuniarie, le sanzioni pecuniarieprocessuali e le sanzioni amministrativepecuniarie.

2. Se oggetto del sequestro sono assegnio altri titoli di credito, su richiesta delfunzionario addetto all’ufficio, le rispettivesomme sono assegnate in pagamento dellespese processuali, pene pecuniarie, san-zioni pecuniarie processuali e sanzioniamministrative pecuniarie con provvedi-mento del giudice dell’esecuzione. Il fun-zionario addetto all’ufficio provvede allavendita dei titoli sequestrati e versa ilricavato a pagamento di quanto indicato ealla restituzione dell’eccedenza.

3. Le altre cose sequestrate al condan-nato sono vendute a cura del cancelliere ela somma ricavata è versata in conto speseprocessuali, pene pecuniarie, sanzioni pe-cuniarie processuali e sanzioni ammini-strative pecuniarie, dedotte le spese di cuiall’articolo 155. Se la somma ricavatasupera l’ammontare del credito, l’ecce-denza è restituita al condannato.

4. Del provvedimento di vendita deglioggetti sequestrati, il funzionario addettoall’ufficio dà avviso al condannato conavvertenza che può ritirarli pagando l’in-tero ammontare del credito.

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5. Con il provvedimento che ordina lavendita delle cose sequestrate, il giudicedell’esecuzione stabilisce le modalità dellavendita e il luogo in cui deve eseguirsi.

6. Il provvedimento che dispone lavendita deve essere affisso per dieci giornicontinui nell’albo del tribunale e degli altriuffici giudiziari del circondario o, nel casoin cui giudice dell’esecuzione è il giudice diappello, nell’albo del tribunale che hapronunciato la sentenza di primo grado edegli altri uffici giudiziari dello stessocircondario nonché nell’albo del tribunaledel luogo in cui ha sede il giudice diappello.

7. Se i beni rimangono invenduti, ilfunzionario addetto all’ufficio comunicasenza ritardo all’avente diritto che puòritirare i beni e che le spese di custodia edi conservazione, decorsi venti giorni dallacomunicazione, sono in ogni caso dovutedallo stesso. Analoga comunicazione è ese-guita nei riguardi del custode.

8. Se i beni sono affidati alla cancel-leria, in caso di mancato ritiro nel terminedi trenta giorni dalla comunicazione, ilfunzionario presenta l’elenco al giudicedell’esecuzione che ne dispone la distru-zione.

9. Le spese per la distruzione dei benirimasti invenduti sono in ogni caso acarico del condannato.

ART. 227-novies (L). — (Norme applica-bili). — 1. Al presente titolo si applicano gliarticoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e220 ».

6. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 367, la let-tera a) è sostituita dalla seguente:

« a) acquisizione dei dati anagraficidel debitore e quantificazione del credito,nella misura stabilita dal decreto del Mini-stro della giustizia adottato a norma dell’ar-ticolo 205 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, e successive modificazioni »;

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b) all’articolo 1, comma 367, dopo lalettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) notificazione al debitore degliatti indicati nell’articolo 227-ter (L) deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002,n. 115; »;

c) all’articolo 1, comma 367, la letterac) è sostituita dalla seguente:

« c) su richiesta del contribuente, puòconcedere, nelle ipotesi di temporaneasituazione di obiettiva difficoltà dellostesso, la ripartizione del pagamento delcredito, fino ad un massimo di 72 ratemensili, fermo restando quanto previstodalle norme speciali in materia di rateiz-zazione delle pene pecuniarie di cui al-l’articolo 236 (L), comma 1, del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

d) all’articolo 1, dopo il comma 367 èinserito il seguente:

« 367-bis. Gli atti indicati nell’articolo227-ter (L) del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, sono notificati dagli ufficialigiudiziari ai sensi degli articoli 137 e se-guenti del codice di procedura civile. Lespese di notifica dell’invito al pagamentosono a carico del debitore, qualora que-st’ultimo provveda al pagamento del cre-dito; l’importo è aggiornato con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze ».

ART. 64.

(Abrogazioni e modificazione di norme).

1. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge:

a) l’articolo 25 (L) del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 243 (R)del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, le parole: « e le somme

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relative ai diritti di cui all’articolo 25 »sono soppresse;

c) gli articoli 1, comma 372, e 2,commi da 612 a 614, della legge 24 di-cembre 2007, n. 244, sono abrogati. Con-seguentemente, gli articoli 211 (R), 212 (R)e 213 (R) del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, si applicano nel testo vigenteprima della data di entrata in vigore dellacitata legge n. 244 del 2007.

ARTT. 65-67.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ART. 68.

(Rimedi giustiziali contro la pubblicaamministrazione).

1. All’articolo 13, primo comma, alinea,del decreto del Presidente della Repub-blica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo ilsecondo periodo è inserito il seguente: « Seritiene che il ricorso non possa esseredeciso indipendentemente dalla risolu-zione di una questione di legittimità co-stituzionale che non risulti manifesta-mente infondata, sospende l’espressionedel parere e, riferendo i termini e i motividella questione, ordina alla segreteria l’im-mediata trasmissione degli atti alla Cortecostituzionale, ai sensi e per gli effetti dicui agli articoli 23 e seguenti della legge 11marzo 1953, n. 87, nonché la notifica delprovvedimento ai soggetti ivi indicati ».

2. All’articolo 14 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 24 novembre1971, n. 1199, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo comma, primo periodo,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , conforme al parere del Consiglio diStato » e il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

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CAPO IX

PRIVATIZZAZIONI

ART. 69.

(Patrimonio dello Stato Spa).

1. All’articolo 7, comma 10, del decre-to-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 giugno2002, n. 112, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole:« iscrizione dei beni » sono inserite le se-guenti: « e degli altri diritti costituiti afavore dello Stato »;

b) dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « La pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze che disponeil trasferimento dei crediti dello Stato e lemodalità di realizzo dei medesimi producegli effetti del primo comma dell’articolo1264 del codice civile ».

ART. 70.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ART. 71.

(Società pubbliche).

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre2007, n. 244, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai se-guenti:

« 12. Fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,ovvero da eventuali disposizioni speciali,gli statuti delle società non quotate, diret-tamente o indirettamente controllate dallo

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Stato ai sensi dell’articolo 2359, primocomma, numero 1), del codice civile, siadeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo deicomponenti degli organi di amministra-zione a cinque se le disposizioni statutarievigenti prevedono un numero massimo dicomponenti superiore a cinque, e a settese le citate disposizioni statutarie preve-dono un numero massimo di componentisuperiore a sette. I compensi deliberati aisensi dell’articolo 2389, primo comma, delcodice civile sono ridotti, in sede di primaapplicazione delle presenti disposizioni,del 25 per cento rispetto ai compensiprecedentemente deliberati per ciascuncomponente dell’organo di amministra-zione;

b) prevedere che al presidente nonpossano essere attribuite deleghe opera-tive;

c) sopprimere la carica di vicepresi-dente eventualmente contemplata daglistatuti, ovvero prevedere che la caricastessa sia mantenuta esclusivamente qualemodalità di individuazione del sostitutodel presidente in caso di assenza o impe-dimento, senza dare titolo a compensiaggiuntivi;

d) prevedere che l’organo di ammi-nistrazione possa delegare proprie attri-buzioni a un solo componente, al qualesoltanto possono essere riconosciuti com-pensi ai sensi dell’articolo 2389, terzocomma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quantoprevisto dalla lettera d), la possibilità chel’organo di amministrazione conferisca de-leghe per singoli atti anche ad altri mem-bri dell’organo stesso, a condizione chenon siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di con-trollo interno riferisca all’organo di am-ministrazione o, fermo restando quantoprevisto dal comma 12-bis, a un appositocomitato eventualmente costituito all’in-terno dell’organo di amministrazione;

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g) prevedere il divieto di corrispon-dere gettoni di presenza ai componentidegli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12provvedono a limitare la costituzione dicomitati con funzioni consultive o di pro-posta ai casi strettamente necessari. Per ilcaso di loro costituzione, in deroga aquanto previsto dal comma 12, lettera d),può essere riconosciuta a ciascuno deicomponenti di tali comitati una remune-razione complessivamente non superioreal 30 per cento del compenso deliberatoper la carica di componente dell’organoamministrativo »;

b) al comma 27, le parole: « o indi-rettamente » sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito ilseguente:

« 27-bis. Per le amministrazioni delloStato restano ferme le competenze del Mi-nistero dell’economia e delle finanze giàpreviste dalle disposizioni vigenti alla datadi entrata in vigore della presente legge. Incaso di costituzione di società che produ-cono servizi di interesse generale e l’assun-zione di partecipazioni in tali società, lerelative partecipazioni sono attribuite alMinistero dell’economia e delle finanze, cheesercita i diritti dell’azionista di concertocon i Ministeri competenti per materia »;

d) dopo il comma 28 è inserito ilseguente:

« 28-bis. Per le amministrazioni delloStato, l’autorizzazione è data con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro competente permateria, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze »;

e) al comma 29, le parole: « Entrodiciotto mesi » sono sostituite dalle se-guenti: « Entro trentasei mesi » ed è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Per lesocietà partecipate dallo Stato, restanoferme le disposizioni di legge in materia dialienazione di partecipazioni »;

f) dopo il comma 32 sono inseriti iseguenti:

« 32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si

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interpreta nel senso che non può esserenominato amministratore di ente, istitu-zione, azienda pubblica, società a totale oparziale capitale pubblico chi, avendo ri-coperto nei cinque anni precedenti inca-richi analoghi, abbia registrato, per treesercizi consecutivi, un progressivo peggio-ramento dei conti per ragioni riferibili anon necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27a 31 non si applicano per le partecipazioniin società emittenti strumenti finanziariquotati nei mercati regolamentati ».

TITOLO II

STABILIZZAZIONE DELLAFINANZA PUBBLICA

ART. 72.

(Copertura finanziaria delle leggie legge finanziaria).

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 3:

1) all’alinea, secondo periodo, dopola parola: « realizzare » sono inserite leseguenti: « , con particolare riferimentoagli enti inseriti nel conto economico con-solidato delle pubbliche amministrazioni,individuati dall’Istituto nazionale di stati-stica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1,comma 5, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, »;

2) alla lettera a), dopo le parole:« di competenza, » sono inserite le se-guenti: « del fabbisogno del settore statalee dell’indebitamento netto della pubblicaamministrazione, articolato pro quota perlivelli di governo, », dopo le parole: « pre-gresse » sono inserite le seguenti: « , ana-liticamente indicate in apposita tabella » ele parole: « specificamente indicate » sonosoppresse;

3) alla lettera i-bis), le parole « ,salvo che esse si caratterizzino per un

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rilevante contenuto di miglioramento deisaldi di cui alla lettera a) » sono soppresse;

4) la lettera i-ter) è abrogata;

b) all’articolo 11-ter:

1) al comma 1, alinea, secondoperiodo, dopo le parole: « è determinata »sono inserite le seguenti: « , con riferi-mento al saldo netto da finanziare, alfabbisogno del settore statale e all’indebi-tamento netto del conto consolidato dellepubbliche amministrazioni, »;

2) al comma 1, dopo la lettera c) èinserita la seguente:

« c-bis) mediante compensazioni fi-nanziarie, anche in termini di sola cassa,per far fronte agli effetti sul fabbisogno esull’indebitamento netto »;

3) dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. La relazione tecnica di cui aicommi 2 e 3 è aggiornata all’atto delpassaggio dell’esame tra i due rami delParlamento ».

ART. 73.

(Attuazione del federalismo).

1. Per lo studio delle problematicheconnesse all’effettiva attuazione della ri-forma federalista, assicurando un contestodi stabilità e piena compatibilità finanzia-ria con gli impegni europei e internazio-nali assunti, è stanziata la somma di 3milioni di euro per ciascuno degli anni2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro adecorrere dall’anno 2010. Alla relativacopertura finanziaria si provvede, per glianni 2008 e 2009, mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2008-2010, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2008, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-

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nistero della salute, e, a decorrere dal-l’anno 2010, a valere sulle risorse derivantidall’attuazione dell’articolo 45, comma 3,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

ART. 74.

(Corte dei conti).

1. Avverso le deliberazioni conclusive dicontrolli su gestioni che abbiano accertatoil mancato raggiungimento degli obiettivistabiliti o l’inefficienza dell’attività ammi-nistrativa svolta, l’amministrazione com-petente, nel termine perentorio di sessantagiorni dalla formale comunicazione, può,anche mediante strumenti telematici ido-nei allo scopo, proporre ricorso ad unapposito collegio delle sezioni riunite dellaCorte dei conti, composto da undici ma-gistrati con qualifica non inferiore a con-sigliere e presieduto dal Presidente dellaCorte, che giudica in via esclusiva, consentenza di mero accertamento, sulla fon-datezza degli esiti istruttori e delle risul-tanze del controllo.

2. Analogamente è dato ricorso ad ogniente, istituto o amministrazione cheavrebbe tratto diretto beneficio dalla ge-stione sottoposta a controllo, nonché adogni contribuente che dimostri, quale ul-teriore condizione di procedibilità, diavere adempiuto negli ultimi tre anni aipropri obblighi fiscali.

3. La decisione delle sezioni riunitedella Corte dei conti che accerti violazionedi norme o regole comunitarie inerenti aibilanci può essere altresì comunicata, suconforme proposta del Presidente dellaCorte, ai competenti organi dell’Unioneeuropea.

4. Resta fermo quanto disposto dalcomma 3-bis dell’articolo 2 della legge 5agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo1, comma 171, della legge 23 dicembre2005, n. 266.

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5. Le sezioni riunite della Corte deiconti in sede di controllo, ferme restandole attribuzioni ad esse demandate danorme di legge o di regolamento, contem-poraneamente al giudizio di parifica delrendiconto generale dello Stato, a normadegli articoli 40 e 41 del testo unico di cuial regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,rendono altresì al Parlamento il referto, aifini di coordinamento del sistema com-plessivo di finanza pubblica, previsto dalcomma 4 dell’articolo 3 della legge 14gennaio 1994, n. 20, come modificato dal-l’articolo 3, comma 65, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

6. Le sezioni riunite della Corte deiconti procedono, altresì, all’analisi delleentrate, verificandone lo scostamento ri-spetto alle previsioni e le cause di esso,evidenziando anche la distribuzione terri-toriale e funzionale delle stesse entrate.

7. Fermo restando il parere obbligato-rio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giu-gno 1939, n. 739, il Presidente del Consi-glio dei ministri può avvalersi della facoltàprevista per i Presidenti delle Cameredall’articolo 16, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, e può altresì chiederealla Corte dei conti pareri su questionirelative alla finanza pubblica.

8. Il Presidente della Corte dei contistabilisce se sottoporre le richieste di pa-rere di cui al comma 7 alle sezioni riunitein sede consultiva ovvero, per ragioni diurgenza, a un collegio di sette magistratida questo nominato.

9. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri chiede altresì il parere della Corte deiconti in ordine all’attuazione annuale del-l’obbligo di cui al comma 3-bis dell’arti-colo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468,introdotto dall’articolo 1, comma 171,della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Il Presidente del Consiglio dei mi-nistri può invitare il Presidente della Cortedei conti, o un magistrato da questo de-legato, ad assistere a riunioni tecniche delGoverno per essere sentito su questionirelative alla finanza pubblica.

11. Al fine di assicurare la trasparenzae l’affidabilità dei conti pubblici, il Presi-

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dente del Consiglio dei ministri o le com-petenti Commissioni parlamentari possonochiedere alla Corte dei conti la verifica ela certificazione delle risultanze dei contipubblici. La Corte vi procede di concertocon il Dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, previa stipula diuno specifico protocollo d’intesa, relativoalle modalità di lavoro, tra il Ragionieregenerale dello Stato e il Segretario gene-rale della Corte dei conti, nel rispetto delledirettive allo stesso impartite dal Presi-dente della Corte medesima.

12. Le sezioni della Corte dei conti, perl’esercizio delle proprie funzioni, hannoaccesso diretto in via telematica alle ban-che dati di ogni pubblica amministrazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 75.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per la realizzazione degli interventidi cui ai capi I, II e III del titolo I,effettuati per il tramite dell’Agenzia perl’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa Spa, si provvede a valere sullerisorse finanziarie disponibili pressol’Agenzia medesima, ferme restando lemodalità di utilizzo già previste dalla nor-mativa vigente per le disponibilità giacentisui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.

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€ 1,74 *16PDL0008690**16PDL0008690*