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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2031 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 18 dicembre 2008 (v. stampato Senato n. 847) PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LINNOVAZIONE (BRUNETTA) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro publico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche am- ministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 dicembre 2008 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2031—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 dicembre 2008 (v. stampato Senato n. 847)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività dellavoro publico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche am-ministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuiteal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 18 dicembre 2008

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di riformadel lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica, entro il termine di novemesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativivolti a riformare, anche mediante modifi-che al decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, la disciplina del rapporto di lavorodei dipendenti delle pubbliche ammini-strazioni, di cui all’articolo 2, comma 2,del medesimo decreto legislativo, e dellarelativa contrattazione collettiva per il rag-giungimento dei seguenti obiettivi:

a) convergenza degli assetti regolatividel lavoro pubblico con quelli del lavoroprivato, con particolare riferimento al si-stema delle relazioni sindacali;

b) miglioramento dell’efficienza e del-l’efficacia delle procedure della contratta-zione collettiva;

c) introduzione di sistemi interni edesterni di valutazione del personale e dellestrutture, finalizzati ad assicurare l’offertadi servizi conformi agli standard interna-zionali di qualità;

d) valorizzazione del merito e conse-guente riconoscimento di meccanismi pre-miali;

e) definizione di un sistema più ri-goroso di responsabilità dei dipendentipubblici;

f) affermazione del principio di con-corsualità per l’accesso al lavoro pubblicoe per le progressioni di carriera;

g) introduzione di strumenti che as-sicurino una più efficace organizzazionedelle procedure concorsuali su base terri-

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toriale, conformemente al principio dellaparità di condizioni per l’accesso ai pub-blici uffici, da garantire, mediante speci-fiche disposizioni del bando, con riferi-mento al luogo di residenza dei concor-renti, quando tale requisito sia strumen-tale all’assolvimento di servizi altrimentinon attuabili o almeno non attuabili conidentico risultato.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati nell’osservanza dei princìpie criteri direttivi fissati dai seguenti arti-coli, nonché nel rispetto del principio dipari opportunità, su proposta del Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-vazione, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, e, previa intesain sede di Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, relativamente all’at-tuazione delle disposizioni di cui agli ar-ticoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5,nonché previo parere della medesima Con-ferenza relativamente all’attuazione dellerestanti disposizioni della presente legge,sono trasmessi alle Commissioni parla-mentari competenti, le quali esprimono ilproprio parere entro quarantacinquegiorni dalla data della trasmissione; de-corso tale termine, i decreti sono adottatianche in mancanza del parere. Qualora iltermine per l’espressione del parere par-lamentare scada nei trenta giorni cheprecedono la scadenza del termine previ-sto al comma 1, o successivamente, que-st’ultimo termine è prorogato di sessantagiorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore dei decreti legislativi dicui al comma 1, il Governo può adottareeventuali disposizioni integrative e corret-tive, con le medesime modalità e nelrispetto dei medesimi princìpi e criteri.

4. I decreti legislativi di cui al comma1 individuano le disposizioni rientrantinella competenza legislativa esclusiva delloStato, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, della Costituzione, e quelle con-tenenti princìpi generali dell’ordinamentogiuridico, ai quali si adeguano le regioni egli enti locali negli ambiti di rispettivacompetenza.

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5. Le disposizioni della presente legge siapplicano alla Presidenza del Consiglio deiministri, salvo che risultino incompatibilicon la specificità del relativo ordinamento.

ART. 2.

(Princìpi e criteri in materia di contratta-zione collettiva e integrativa e funzionalità

delle amministrazioni pubbliche).

1. L’esercizio della delega nella materiadi cui al presente articolo è finalizzato amodificare la disciplina della contratta-zione collettiva nel settore pubblico al finedi conseguire una migliore organizzazionedel lavoro e ad assicurare il rispetto dellaripartizione tra le materie sottoposte allalegge, nonché, sulla base di questa, ad attiorganizzativi e all’autonoma determina-zione dei dirigenti, e quelle sottoposte allacontrattazione collettiva.

2. Nell’esercizio della delega nella ma-teria di cui al presente articolo il Governosi attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) precisare, ai sensi dell’articolo 2del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, gli ambiti della disciplina del rap-porto di lavoro pubblico riservati rispet-tivamente alla contrattazione collettiva ealla legge, fermo restando che è riservataalla contrattazione collettiva la determi-nazione dei diritti e delle obbligazionidirettamente pertinenti al rapporto di la-voro;

b) fare in ogni caso salvo quantoprevisto dagli articoli 2, comma 2, secondoperiodo, e 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165;

c) prevedere meccanismi di monito-raggio sull’effettività e congruenza dellaripartizione delle materie attribuite allaregolazione della legge o dei contratticollettivi;

d) prevedere l’applicazione delle di-sposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419,secondo comma, del codice civile, in casodi nullità delle clausole contrattuali per

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violazione di norme imperative e dei limitifissati alla contrattazione collettiva;

e) individuare criteri per la fissazionedi vincoli alla contrattazione collettiva alfine di assicurare il rispetto dei vincoli dibilancio, anche mediante limiti massimi dispesa ovvero limiti minimi e massimi dispesa;

f) prevedere, ai fini dell’accertamentodei costi della contrattazione integrativa,uno schema standardizzato di relazionetecnica recante i contenuti minimi neces-sari per la valutazione degli organi dicontrollo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonché adeguate forme dipubblicizzazione ai fini della valutazione,da parte dell’utenza, dell’impatto dellacontrattazione integrativa sul funziona-mento evidenziando le richieste e le pre-visioni di interesse per la collettività;

g) potenziare le amministrazioni in-teressate al controllo attraverso il trasfe-rimento di personale in mobilità ai sensidell’articolo 17, comma 14, della legge 15maggio 1997, n. 127;

h) riordinare le procedure di contrat-tazione collettiva nazionale, in coerenzacon il settore privato e nella salvaguardiadelle specificità sussistenti nel settore pub-blico, nonché quelle della contrattazioneintegrativa e riformare, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica,l’Agenzia per la rappresentanza negozialedelle pubbliche amministrazioni (ARAN),con particolare riguardo alle competenze,alla struttura ed agli organi della mede-sima Agenzia, secondo i seguenti criteri:

1) rafforzamento dell’indipendenzadell’ARAN dalle organizzazioni sindacalianche attraverso la revisione dei requisitisoggettivi e delle incompatibilità dei com-ponenti dei relativi organi, con particolareriferimento ai periodi antecedenti e suc-cessivi allo svolgimento dell’incarico, e delpersonale dell’Agenzia;

2) potenziamento del potere di rap-presentanza delle regioni e degli enti lo-cali;

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3) ridefinizione della struttura edelle competenze dei comitati di settore,rafforzandone il potere direttivo nei con-fronti dell’ARAN;

4) riduzione del numero dei com-parti e delle aree di contrattazione, fermarestando la competenza della contratta-zione collettiva per l’individuazione dellarelativa composizione, anche con riferi-mento alle aziende ed enti di cui all’arti-colo 70, comma 4, del decreto legislativon. 165 del 2001, e successive modifica-zioni;

5) modificazione, in coerenza con ilsettore privato, della durata dei contrattial fine di ridurre i tempi e i ritardi deirinnovi e di far coincidere il periodo diregolamentazione giuridica con quello diregolamentazione economica;

6) rafforzamento del regime deivigenti controlli sui contratti collettivi in-tegrativi, in particolare prevedendo speci-fiche responsabilità della parte contraentepubblica e degli organismi deputati alcontrollo sulla compatibilità dei costi;

7) semplificazione del procedi-mento di contrattazione anche attraversol’eliminazione di quei controlli che nonsono strettamente funzionali a verificarela compatibilità dei costi degli accordicollettivi;

i) introdurre norme di raccordo perarmonizzare con gli interventi di cui allalettera h) i procedimenti negoziali, di con-trattazione e di concertazione di cui al-l’articolo 112 del decreto del Presidentedella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, eai decreti legislativi 12 maggio 1995,n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;

l) prevedere che le pubbliche ammi-nistrazioni attivino autonomi livelli di con-trattazione collettiva integrativa, nel ri-spetto dei vincoli di bilancio risultantidagli strumenti di programmazione an-nuale e pluriennale di ciascuna ammini-strazione, sulle materie e nei limiti stabilitidai contratti collettivi nazionali, tra i sog-getti e con le procedure negoziali che

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questi ultimi prevedono, con possibilità diambito territoriale e di riferimento a piùamministrazioni;

m) prevedere l’imputabilità dellaspesa per il personale rispetto ai servizierogati e definire le modalità di pubblicitàdegli atti riguardanti la spesa per il per-sonale e dei contratti attraverso gli istitutie gli strumenti previsti dal codice dell’am-ministrazione digitale, di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 3.

(Princìpi e criteri in materia di valutazionedelle strutture e del personale delle ammi-nistrazioni pubbliche e di azione collettiva.Disposizioni sul principio di trasparenzanelle amministrazioni pubbliche).

1. L’esercizio della delega nella materiadi cui al presente articolo è finalizzato amodificare ed integrare la disciplina delsistema di valutazione delle strutture e deidipendenti delle amministrazioni pubbli-che, al fine di assicurare elevati standardqualitativi ed economici dell’intero proce-dimento di produzione del servizio resoall’utenza tramite la valorizzazione delrisultato ottenuto dalle singole strutture, aprevedere mezzi di tutela giurisdizionaledegli interessati nei confronti delle ammi-nistrazioni e dei concessionari di servizipubblici che si discostano dagli standardqualitativi ed economici fissati o che vio-lano le norme preposte al loro operato,nonché a prevedere l’obbligo per le am-ministrazioni, i cui indicatori di efficienzao produttività risultino peggiori rispettoalla media delle amministrazioni omolo-ghe, di fissare ai propri dirigenti l’obiettivodi allineamento alla media entro un ter-mine ragionevole e, infine, a prevederel’attivazione di canali di comunicazionediretta utilizzabili dai cittadini per la se-gnalazione di disfunzioni di qualsiasi na-tura nelle amministrazioni pubbliche.

2. Nell’esercizio della delega nella ma-teria di cui al presente articolo il Governosi attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) individuare sistemi di valutazionedelle amministrazioni pubbliche diretti a

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rilevare, anche mediante ricognizione eutilizzo delle fonti informative anche in-terattive esistenti in materia, nonché con ilcoinvolgimento degli utenti, la corrispon-denza dei servizi e dei prodotti resi adoggettivi standard di qualità, rilevati anchea livello internazionale;

b) prevedere l’obbligo per le pubbli-che amministrazioni di predisporre, in viapreventiva, gli obiettivi che l’amministra-zione si pone per ciascun anno e dirilevare, in via consuntiva, quanta partedegli obiettivi dell’anno precedente è stataeffettivamente conseguita, assicurandonela pubblicità per i cittadini, anche al finedi realizzare un sistema di indicatori diproduttività e di misuratori della qualitàdel rendimento del personale, correlato alrendimento individuale ed al risultato con-seguito dalla struttura;

c) prevedere l’organizzazione di con-fronti pubblici annuali sul funzionamentoe sugli obiettivi di miglioramento di cia-scuna amministrazione, con la partecipa-zione di associazioni di consumatori eutenti, organizzazioni sindacali, studiosi eorgani di informazione, e la diffusione deirelativi contenuti mediante adeguateforme di pubblicità, anche in modalitàtelematica;

d) promuovere la confrontabilità trale prestazioni omogenee delle pubblicheamministrazioni anche al fine di consen-tire la comparazione delle attività e del-l’andamento gestionale nelle diverse sediterritoriali ove si esercita la pubblica fun-zione, stabilendo annualmente a tal fineindicatori di andamento gestionale, co-muni alle diverse amministrazioni pubbli-che o stabiliti per gruppi omogenei di esse,da adottare all’interno degli strumenti diprogrammazione, gestione e controllo enegli strumenti di valutazione dei risultati;

e) riordinare gli organismi che svol-gono funzioni di controllo e valutazionedel personale delle amministrazioni pub-bliche secondo i seguenti criteri:

1) estensione della valutazione atutto il personale dipendente;

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2) estensione della valutazione an-che ai comportamenti organizzativi deidirigenti;

3) definizione di requisiti di elevataprofessionalità ed esperienza dei compo-nenti degli organismi di valutazione;

4) assicurazione della piena indi-pendenza e autonomia del processo divalutazione, nel rispetto delle metodologiee degli standard definiti dall’organismo dicui alla lettera f);

f) prevedere, nell’ambito del riordinodell’ARAN di cui all’articolo 2, l’istitu-zione, in posizione autonoma e indipen-dente, di un organismo centrale che operain collaborazione con il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato e conla Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento della funzione pubblica edeventualmente in raccordo con altri enti oistituzioni pubbliche, con il compito diindirizzare, coordinare e sovrintendere al-l’esercizio indipendente delle funzioni divalutazione, di garantire la trasparenza deisistemi di cui alle lettere a) e b), diassicurare la comparabilità e la visibilitàdegli indici di andamento gestionale, in-formando annualmente il Ministro perl’attuazione del programma di Governosull’attività svolta. I componenti, in nu-mero non superiore a cinque, sono sceltitra persone di elevata professionalità, an-che estranee all’amministrazione, che nonabbiano interessi di qualsiasi natura inconflitto con le funzioni dell’organismo,con comprovate competenze in Italia oall’estero nelle materie attinenti la defini-zione dei sistemi di cui alle lettere a) e b),e sono nominati, nel rispetto del principiodella rappresentanza di genere, con de-creto del Presidente della Repubblica, pre-via deliberazione del Consiglio dei mini-stri, su proposta del Ministro per la pub-blica amministrazione e l’innovazione, diconcerto con il Ministro per l’attuazionedel programma di Governo, per un pe-riodo di sei anni e previo parere favore-vole delle competenti Commissioni parla-mentari, espresso a maggioranza dei dueterzi dei componenti;

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g) assicurare la totale accessibilità deidati relativi ai servizi resi dalla pubblicaamministrazione tramite la pubblicità e latrasparenza degli indicatori e delle valu-tazioni operate da ciascuna pubblica am-ministrazione anche attraverso:

1) la disponibilità immediata me-diante la rete internet di tutti i dati suiquali si basano le valutazioni, affinchépossano essere oggetto di autonoma analisied elaborazione;

2) il confronto periodico tra valu-tazioni operate dall’interno delle ammini-strazioni e valutazioni operate dal-l’esterno, ad opera delle associazioni diconsumatori o utenti, dei centri di ricercae di ogni altro osservatore qualificato;

3) l’adozione da parte delle pub-bliche amministrazioni, sentite le associa-zioni di cittadini, consumatori e utentirappresentate nel Consiglio nazionale deiconsumatori e degli utenti, di un pro-gramma per la trasparenza, di duratatriennale, da rendere pubblico anche at-traverso i siti web delle pubbliche ammi-nistrazioni, definito in conformità agliobiettivi di cui al comma 1;

h) prevedere l’ampliamento dei poteriispettivi con riferimento alle verificheispettive integrate di cui all’articolo 60,commi 5 e 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni;

i) consentire a ogni interessato diagire in giudizio nei confronti delle am-ministrazioni, nonché dei concessionari diservizi pubblici, se dalla violazione distandard qualitativi ed economici o degliobblighi contenuti nelle Carte dei servizi,dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza,di controllo o sanzionatori, dalla viola-zione dei termini o dalla mancata ema-nazione di atti amministrativi generali de-rivi la lesione di interessi giuridicamenterilevanti per una pluralità di utenti oconsumatori, nel rispetto dei seguenti cri-teri:

1) consentire la proposizione del-l’azione anche ad associazioni o comitati atutela degli interessi dei propri associati;

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2) devolvere il giudizio alla giuri-sdizione esclusiva e di merito del giudiceamministrativo;

3) prevedere che il ricorso sia pre-ceduto da una diffida all’amministrazioneo al concessionario ad assumere, entro untermine fissato dai decreti legislativi, leiniziative utili alla soddisfazione degli in-teressati;

4) prevedere che, nei casi di per-durante inadempimento di una pubblicaamministrazione, possa essere disposta,dal giudice amministrativo, la nomina diun commissario;

5) prevedere che la sentenza defi-nitiva comporti l’obbligo di attivare leprocedure relative all’accertamento dieventuali responsabilità disciplinari o di-rigenziali;

6) prevedere forme di idonea pub-blicità del procedimento giurisdizionale edella sua conclusione.

3. Per il funzionamento dell’organismodi cui al comma 2, lettera f), è autorizzatala spesa massima di 4 milioni di euro peril 2009 e di 8 milioni di euro a decorreredal 2010, compresi i compensi ai compo-nenti. Ai relativi oneri si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’auto-rizzazione di spesa recata dall’articolo 1,comma 227, della legge 23 dicembre 2005,n. 266. Con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sono stabilite le modalità diorganizzazione dell’organismo e fissati icompensi per i componenti.

4. Dall’attuazione delle disposizionicontenute nel presente articolo, ad ecce-zione del comma 2, lettera f), non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

5. La trasparenza costituisce livello es-senziale delle prestazioni erogate dalleamministrazioni pubbliche a norma del-l’articolo 117, secondo comma, lettera m),della Costituzione.

6. Ai fini del comma 5 la trasparenzaè intesa come accessibilità totale, anche

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attraverso lo strumento della pubblica-zione sui siti internet delle pubbliche am-ministrazioni, delle informazioni concer-nenti ogni aspetto dell’organizzazione dellepubbliche amministrazioni, degli indica-tori relativi agli andamenti gestionali eall’utilizzo delle risorse per il persegui-mento delle funzioni istituzionali, dei ri-sultati dell’attività di misurazione e valu-tazione svolta in proposito dagli organicompetenti, allo scopo di favorire formediffuse di controllo del rispetto dei prin-cìpi di buon andamento e imparzialità.

7. Le amministrazioni pubbliche adot-tano ogni iniziativa utile a promuovere lamassima trasparenza nella propria orga-nizzazione e nella propria attività.

8. Le notizie concernenti lo svolgimentodelle prestazioni di chiunque sia addetto auna funzione pubblica e la relativa valu-tazione non sono oggetto di protezionedella riservatezza personale.

ART. 4.

(Princìpi e criteri finalizzati a favorireil merito e la premialità).

1. L’esercizio della delega nella materiadi cui al presente articolo è finalizzato adintrodurre nell’organizzazione delle pub-bliche amministrazioni strumenti di valo-rizzazione del merito e metodi di incen-tivazione della produttività e della qualitàdella prestazione lavorativa, secondo lemodalità attuative stabilite dalla contrat-tazione collettiva, anche mediante l’affer-mazione del principio di selettività e diconcorsualità nelle progressioni di carrierae nel riconoscimento degli incentivi.

2. Nell’esercizio della delega nella ma-teria di cui al presente articolo il Governosi attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) stabilire percentuali minime dirisorse da destinare al merito e alla pro-duttività, previa valutazione del contributoe del rendimento del singolo dipendenteformulati in relazione al risultato, evi-tando la corresponsione generalizzata ed

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indifferenziata di indennità e premi in-centivanti a tutto il personale;

b) prevedere che la valutazione po-sitiva conseguita dal dipendente in uncongruo arco temporale costituisca un ti-tolo rilevante ai fini della progressione incarriera e dei concorsi riservati al perso-nale interno;

c) destinare al personale, diretta-mente e proficuamente coinvolto nei pro-cessi di ristrutturazione e razionalizza-zione, parte delle economie conseguite conrisparmi sui costi di funzionamento;

d) stabilire che le progressioni mera-mente economiche avvengano secondoprincìpi di selettività;

e) definire una riserva di accessodall’esterno alle posizioni economiche api-cali nell’ambito delle rispettive aree fun-zionali, anche tramite un corso-concorsobandito dalla Scuola superiore della pub-blica amministrazione;

f) stabilire che le progressioni dicarriera avvengano per concorso pubblico,limitando le aliquote da destinare al per-sonale interno ad una quota comunquenon superiore al 50 per cento;

g) individuare specifici e ulteriori cri-teri premiali per il personale coinvolto inprogetti innovativi che ampliano i servizial pubblico, sia dal punto di vista quan-titativo che qualitativo.

ART. 5.

(Princìpi e criteri in materia di dirigenzapubblica. Modifica all’articolo 72, comma11, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. L’esercizio della delega nella materiadi cui al presente articolo è finalizzato amodificare la disciplina della dirigenzapubblica, al fine di conseguire la miglioreorganizzazione del lavoro e di assicurare ilprogressivo miglioramento della qualitàdelle prestazioni erogate al pubblico, uti-lizzando anche i criteri di gestione e di

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valutazione del settore privato, nonché alfine di realizzare adeguati livelli di pro-duttività del lavoro pubblico e di favorireil riconoscimento di meriti e demeriti,anche attraverso la ridefinizione dell’am-bito di applicazione delle norme in mate-ria di indirizzo politico-amministrativo re-lative all’assegnazione degli incarichi diri-genziali, di cui agli articoli 14 e 19 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, regolando ilrapporto tra organi di vertice e dirigentititolari di incarichi apicali in modo dagarantire la piena e coerente attuazionedell’indirizzo politico degli organi di go-verno in ambito amministrativo.

2. Nell’esercizio della delega nella ma-teria di cui al presente articolo il Governosi attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) affermare la piena autonomia eresponsabilità del dirigente, in qualità didatore di lavoro pubblico, nella gestionedelle risorse umane, attraverso il ricono-scimento in capo allo stesso della compe-tenza con particolare riferimento ai se-guenti ambiti:

1) individuazione dei profili profes-sionali necessari allo svolgimento dei com-piti istituzionali dell’ufficio al quale èpreposto;

2) valutazione del personale e con-seguente riconoscimento degli incentivialla produttività;

3) utilizzo dell’istituto della mobi-lità individuale di cui all’articolo 30 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, secondo criterioggettivi finalizzati ad assicurare la tra-sparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi diresponsabilità del dirigente, in relazioneagli effettivi poteri datoriali, nel caso diomessa vigilanza sulla effettiva produtti-vità delle risorse umane assegnate e sul-l’efficienza della relativa struttura nonché,all’esito dell’accertamento della predettaresponsabilità, il divieto di corrispondergliil trattamento economico accessorio;

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c) prevedere la decadenza dal dirittoal trattamento economico accessorio neiconfronti del dirigente il quale, senzagiustificato motivo, non abbia avviato ilprocedimento disciplinare nei confrontidei dipendenti, nei casi in cui sarebbestato dovuto;

d) limitare la responsabilità civile deidirigenti alle ipotesi di dolo e di colpagrave, in relazione alla decisione di avviareil procedimento disciplinare nei confrontidei dipendenti della pubblica amministra-zione di appartenenza;

e) prevedere sanzioni adeguate per lecondotte dei dirigenti i quali, pur consa-pevoli di atti posti in essere dai dipendentirilevanti ai fini della responsabilità disci-plinare, omettano di avviare il procedi-mento disciplinare entro i termini di de-cadenza previsti, ovvero in ordine a taliatti rendano valutazioni irragionevoli omanifestamente infondate;

f) prevedere che l’accesso alla primafascia dirigenziale avvenga mediante ilricorso a procedure selettive pubblicheconcorsuali per una percentuale dei posti,adottando le necessarie misure volte amettere a regime il nuovo sistema diaccesso in raccordo con il regime vigente,e prevedere, inoltre, che l’accesso sia su-bordinato a un periodo di formazione, noninferiore a quattro mesi, presso ufficiamministrativi di uno Stato dell’Unioneeuropea o di un organismo comunitario ointernazionale, secondo modalità determi-nate da ciascuna amministrazione d’intesacon il Dipartimento della funzione pub-blica e con la Scuola superiore dellapubblica amministrazione, tenuto ancheconto delle modalità previste nell’articolo32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, stabilendo che, mediante intesa fragli stessi soggetti istituzionali, sia concor-dato un apposito programma per assicu-rare un’adeguata offerta formativa ai finidell’immediata applicazione della disci-plina nel primo biennio successivo alla suaentrata in vigore;

g) ridefinire i criteri di conferimento,mutamento o revoca degli incarichi diri-

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genziali, adeguando la relativa disciplina aiprincìpi di trasparenza e pubblicità ed aiprincìpi desumibili anche dalla giurispru-denza costituzionale e delle giurisdizionisuperiori, escludendo la conferma dell’in-carico dirigenziale ricoperto in caso dimancato raggiungimento dei risultati va-lutati sulla base dei criteri e degli obiettiviindicati al momento del conferimento del-l’incarico, secondo i sistemi di valutazioneadottati dall’amministrazione, e ridefinire,altresì, la disciplina relativa al conferi-mento degli incarichi ai soggetti estraneialla pubblica amministrazione e ai diri-genti non appartenenti ai ruoli, preve-dendo comunque la riduzione, rispetto aquanto previsto dalla normativa vigente,delle quote percentuali di dotazione orga-nica entro cui è possibile il conferimentodegli incarichi medesimi;

h) ridefinire e ampliare, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica,le competenze e la struttura del Comitatodei garanti di cui all’articolo 22 del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,con particolare riferimento alla verificasul rispetto dei criteri di conferimento o dimancata conferma degli incarichi, nonchésull’effettiva adozione ed utilizzo dei si-stemi di valutazione al fine del conferi-mento o della mancata conferma degliincarichi;

i) valorizzare le eccellenze nel rag-giungimento degli obiettivi fissati medianteerogazione mirata del trattamento econo-mico accessorio ad un numero limitato didirigenti nell’ambito delle singole strutturecui può essere attribuita la misura mas-sima del trattamento medesimo in base airisultati ottenuti nel procedimento di va-lutazione di cui all’articolo 3;

l) rivedere la disciplina delle incom-patibilità per i dirigenti pubblici e raffor-zarne l’autonomia rispetto alle organizza-zioni rappresentative dei lavoratori e al-l’autorità politica;

m) semplificare la disciplina dellamobilità nazionale e internazionale deidirigenti delle pubbliche amministrazioni,al fine di renderne più ampia l’applica-

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zione e di valorizzare il relativo periodolavorativo ai fini del conferimento degliincarichi;

n) promuovere la mobilità professio-nale e intercompartimentale dei dirigenti,con particolare riferimento al personaledirigenziale appartenente a ruoli che pre-sentano situazioni di esubero;

o) prevedere che la componente dellaretribuzione legata al risultato sia fissataper i dirigenti in una misura non inferioreal 30 per cento della retribuzione com-plessiva;

p) stabilire il divieto di corrisponderel’indennità di risultato ai dirigenti qualorale amministrazioni di appartenenza, de-corso il periodo transitorio fissato daidecreti legislativi di cui al presente arti-colo, non abbiano predisposto sistemi divalutazione dei risultati coerenti con iprincìpi contenuti nella presente legge.

3. Al comma 11 dell’articolo 72 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « e ai primari ospeda-lieri ».

ART. 6.

(Princìpi e criteri in materia di sanzionidisciplinari e responsabilità dei dipendenti

pubblici).

1. L’esercizio della delega nella materiadi cui al presente articolo è finalizzato amodificare la disciplina delle sanzioni di-sciplinari e della responsabilità dei dipen-denti delle amministrazioni pubbliche aisensi dell’articolo 55 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e delle normespeciali vigenti in materia, al fine di po-tenziare il livello di efficienza degli ufficipubblici contrastando i fenomeni di scarsaproduttività ed assenteismo. Nell’ambitodelle suddette norme sono individuate ledisposizioni inderogabili inserite di dirittonel contratto collettivo ai sensi e per gli

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effetti degli articoli 1339 e 1419, secondocomma, del codice civile.

2. Nell’esercizio della delega nella ma-teria di cui al presente articolo il Governosi attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) semplificare le fasi dei procedi-menti disciplinari, con particolare riferi-mento a quelli per le infrazioni di minoregravità, nonché razionalizzare i tempi delprocedimento disciplinare, anche ridefi-nendo la natura e l’entità dei relativitermini e prevedendo strumenti per unasollecita ed efficace acquisizione delleprove, oltre all’obbligo della comunica-zione immediata, per via telematica, dellasentenza penale alle amministrazioni in-teressate;

b) prevedere che il procedimento di-sciplinare possa proseguire e concludersianche in pendenza del procedimento pe-nale, stabilendo eventuali meccanismi diraccordo all’esito di quest’ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioniche, per la loro gravità, comportano l’ir-rogazione della sanzione disciplinare dellicenziamento, ivi comprese quelle relativea casi di scarso rendimento, di attestazioninon veritiere di presenze e di presenta-zione di certificati medici non veritieri daparte di pubblici dipendenti, prevedendoaltresì, in relazione a queste due ultimeipotesi di condotta, una fattispecie auto-noma di reato, con applicazione di unasanzione non inferiore a quella stabilitaper il delitto di cui all’articolo 640, se-condo comma, del codice penale e laprocedibilità d’ufficio;

d) prevedere meccanismi rigorosi perl’esercizio dei controlli medici durante ilperiodo di assenza per malattia del dipen-dente, nonché la responsabilità discipli-nare e, se pubblico dipendente, il licen-ziamento per giusta causa del medico, nelcaso in cui lo stesso concorra alla falsifi-cazione di documenti attestanti lo stato dimalattia ovvero violi i canoni di diligenzaprofessionale nell’accertamento della pa-tologia;

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e) prevedere, a carico del dipendenteresponsabile, l’obbligo del risarcimento deldanno patrimoniale, pari al compenso cor-risposto a titolo di retribuzione nei periodiper i quali sia accertata la mancata pre-stazione, nonché del danno all’immaginesubìto dall’amministrazione;

f) prevedere il divieto di attribuireaumenti retributivi di qualsiasi genere aidipendenti di uffici o strutture che sianostati individuati per grave inefficienza eimproduttività;

g) prevedere ipotesi di illecito disci-plinare in relazione alla condotta colposadel pubblico dipendente che abbia deter-minato la condanna della pubblica ammi-nistrazione al risarcimento dei danni;

h) prevedere procedure e modalitàper il collocamento a disposizione ed illicenziamento, nel rispetto del principiodel contraddittorio, del personale che ab-bia arrecato grave danno al normale fun-zionamento degli uffici di appartenenzaper inefficienza o incompetenza professio-nale;

i) prevedere ipotesi di illecito disci-plinare nei confronti dei soggetti respon-sabili, per negligenza, del mancato eserci-zio o della decadenza dell’azione discipli-nare;

l) prevedere la responsabilità erarialedei dirigenti degli uffici in caso di mancataindividuazione delle unità in esubero;

m) ampliare i poteri disciplinari as-segnati al dirigente prevedendo, altresì,l’erogazione di sanzioni conservative quali,tra le altre, la multa o la sospensione delrapporto di lavoro, nel rispetto del prin-cipio del contraddittorio;

n) prevedere l’equipollenza tra la af-fissione del codice disciplinare all’ingressodella sede di lavoro e la sua pubblicazionenel sito web dell’amministrazione;

o) abolire i collegi arbitrali di disci-plina vietando espressamente di istituirliin sede di contrattazione collettiva.

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ART. 7.

(Norma interpretativa in materiadi vicedirigenza).

1. L’articolo 17-bis del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, si interpreta nel senso chela vicedirigenza può essere istituita e di-sciplinata esclusivamente ad opera e nel-l’ambito della contrattazione collettiva na-zionale del comparto di riferimento, cheha facoltà di introdurre una specificaprevisione al riguardo. Il personale inpossesso dei requisiti previsti dal predettoarticolo può essere destinatario della di-sciplina della vicedirigenza soltanto a se-guito dell’avvenuta istituzione di quest’ul-tima da parte della contrattazione collet-tiva nazionale del comparto di riferi-mento. Sono fatti salvi gli effetti deigiudicati formatisi alla data di entrata invigore della presente legge.

ART. 8.

(Consiglio nazionale dell’economiae del lavoro – CNEL).

1. Dopo l’articolo 10 della legge 30dicembre 1986, n. 936, è inserito il se-guente:

« ART. 10-bis. – (Ulteriori attribuzioni).– 1. In attuazione di quanto previstodall’articolo 99 della Costituzione il CNEL,nell’ambito delle risorse umane, finanzia-rie e strumentali disponibili a legislazionevigente:

a) redige una relazione annuale alParlamento e al Governo sui livelli e laqualità dei servizi erogati dalle pubblicheamministrazioni centrali e locali alle im-prese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l’Archivio na-zionale dei contratti e degli accordi col-lettivi di lavoro nel settore pubblico, conparticolare riferimento alla contrattazionedecentrata e integrativa di secondo livello,predisponendo una relazione annualesullo stato della contrattazione collettiva

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nelle pubbliche amministrazioni con rife-rimento alle esigenze della vita economicae sociale;

c) promuove e organizza lo svolgi-mento di una conferenza annuale sull’at-tività compiuta dalle amministrazioni pub-bliche, con la partecipazione di rappre-sentanti delle categorie economiche e so-ciali, delle associazioni dei consumatori edegli utenti, di studiosi qualificati e diorgani di informazione, per la discussionee il confronto sull’andamento dei servizidelle pubbliche amministrazioni e sui pro-blemi emergenti ».

ART. 9.

(Corte dei conti).

1. Le disposizioni di delega della pre-sente legge non si applicano alle funzionidella Corte dei conti che restano discipli-nate dalle norme vigenti in materia, comeintegrate dalle disposizioni del presentearticolo.

2. La Corte dei conti, anche a richiestadelle competenti Commissioni parlamen-tari ovvero del Consiglio dei ministri, puòeffettuare controlli su gestioni pubblichestatali in corso di svolgimento. Ove accertigravi irregolarità gestionali ovvero gravideviazioni da obiettivi, procedure o tempidi attuazione stabiliti da norme, nazionalio comunitarie, ovvero da direttive delGoverno, la Corte ne individua, in con-traddittorio con l’amministrazione, lecause e provvede, con decreto motivato delPresidente, su proposta della competentesezione, a darne comunicazione, anchecon strumenti telematici idonei allo scopo,al Ministro competente. Questi, con de-creto da comunicare al Parlamento e allapresidenza della Corte, sulla base delleproprie valutazioni, anche di ordine eco-nomico-finanziario, può disporre la so-spensione dell’impegno di somme stanziatesui pertinenti capitoli di spesa. Qualoraemergano rilevanti ritardi nella realizza-zione di piani e programmi, nell’eroga-zione di contributi ovvero nel trasferi-mento di fondi, la Corte ne individua, in

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contraddittorio con l’amministrazione, lecause, e provvede, con decreto motivatodel Presidente, su proposta della compe-tente sezione, a darne comunicazione alMinistro competente. Entro sessanta giornil’amministrazione competente adotta iprovvedimenti idonei a rimuovere gli im-pedimenti, ferma restando la facoltà delMinistro, con proprio decreto da comuni-care alla presidenza della Corte, di so-spendere il termine stesso per il temporitenuto necessario ovvero di comunicare,al Parlamento ed alla presidenza dellaCorte, le ragioni che impediscono di ot-temperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo dellaCorte dei conti, di cui all’articolo 7,comma 7, della legge 5 giugno 2003,n. 131, previo concerto con il Presidentedella Corte, possono fare applicazionedelle disposizioni di cui al comma 2 delpresente articolo nei confronti delle ge-stioni pubbliche regionali o degli enti lo-cali. In tal caso la facoltà attribuita alMinistro competente si intende attribuitaai rispettivi organi di governo e l’obbligo diriferire al Parlamento è da adempiere neiconfronti delle rispettive Assemblee elet-tive.

4. Gli atti, i documenti e le notizie chela Corte dei conti può acquisire ai sensidell’articolo 3, comma 8, della legge 14gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivirichiamate, sono anche quelli formati oconservati in formato elettronico.

5. Il Presidente della Corte dei conti,quale organo di governo dell’istituto, sen-tito il parere dei presidenti di sezione dellaCorte medesima, presenta annualmente alParlamento, e comunica al Governo, larelazione di cui all’articolo 3, comma 63,della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Netrasmette copia al Consiglio di presidenzadella Corte dei conti per assicurare lapiena coerenza tra la funzione di indirizzopolitico-istituzionale intestata al Presi-dente medesimo e le specifiche funzionidemandate dalla legge al Consiglio mede-simo. Esercita ogni altra funzione nonespressamente attribuita da norme di leggead altri organi collegiali o monocraticidella Corte. Provvede ad autorizzare, nei

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casi consentiti dalle norme, gli incarichiextra-istituzionali, con o senza colloca-mento in posizione di fuori ruolo o aspet-tativa. Revoca gli incarichi extra-istituzio-nali in corso di svolgimento, per soprav-venute esigenze di servizio della Corte. Puòesercitare la facoltà di cui all’articolo 41,ultimo capoverso, del testo unico delleleggi sulla Corte dei conti, di cui al regiodecreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applicaal Presidente della Corte dei conti, per lacomposizione nominativa e per la deter-minazione delle competenze delle sezioniriunite, in ogni funzione ad esse attribuita,ferme restando le previsioni organichevigenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, la disposizione di cui al-l’articolo 1, quinto comma, della legge 27aprile 1982, n. 186, introdotto dall’articolo54 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Il Consiglio di presidenza della Cortedei conti, quale organo di amministrazionedel personale di magistratura, esercita lefunzioni ad esso espressamente attribuiteda norme di legge. È composto dal Pre-sidente della Corte, che lo presiede, dalPresidente aggiunto, dal Procuratore gene-rale, da quattro rappresentanti del Parla-mento nominati ai sensi dell’articolo 10,comma 2, lettera d), della legge 13 aprile1988, n. 117, e da quattro magistrati elettida tutti i magistrati della Corte. Allesedute del Consiglio possono partecipare ilSegretario generale della Corte ed il ma-gistrato addetto alla presidenza con fun-zioni di capo di gabinetto, con diritto divoto solo qualora siano, per specifichequestioni, designati relatori. Il Presidentedella Corte ha le funzioni di iniziativa nelsottoporre al Consiglio di presidenza gliaffari da trattare e può disporre che lequestioni siano previamente istruite dallecommissioni ovvero sottoposte diretta-mente al plenum. Il Consiglio di presi-denza, su proposta del Presidente dellaCorte, adotta idonei indicatori e strumentidi monitoraggio per misurare i livelli delleprestazioni lavorative rese dai magistrati.Il Presidente e i componenti del Consigliodi presidenza rispondono, per i danni

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causati nell’esercizio delle proprie fun-zioni, soltanto nei casi di dolo o colpagrave.

7. Le disposizioni di cui al presentearticolo entrano in vigore il 1o gennaio2009. Sono abrogate le disposizioni di cuiall’articolo 10 della legge 13 aprile 1988,n. 117, nonché ogni altra norma, contrarieo incompatibili con le disposizioni di cui alpresente articolo.

8. Per lo svolgimento delle funzioni dicontrollo di cui ai commi 2 e 3 delpresente articolo è autorizzata la spesa di5 milioni di euro a decorrere dall’anno2009. All’onere conseguente si provvedemediante riduzione lineare degli stanzia-menti di parte corrente relativi alle auto-rizzazioni di spesa come determinate dallatabella C della legge 24 dicembre 2007,n. 244.

€ 0,70 *16PDL0017320**16PDL0017320*

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