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PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA CALABRIA Delibera CIPE n. 35/2005 – APQ “Riserva aree Urbane” Delibera CIPE 3/06 – APQ “Emergenze Urbane e Territoriali” Decreto Dirigente Regione Calabria n. 6642 del 24/04/2009 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 660.000,00 b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 8.000,00 1) Totale appalto 668.000,00 c) Somme a disposizione dell’amministrazione 132.000,00 2) Totale progetto 800.000,00 COMUNE DI ROCCELLA IONICA Provincia di Reggio Calabria LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI AREE ED INFRASTUTTURE DEL CENTRO STORICO - PERCORSI VERSO IL CASTELLO E VERSO LA CITTÀ -

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PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA CALABRIA

Delibera CIPE n. 35/2005 – APQ “Riserva aree Urbane” Delibera CIPE 3/06 – APQ “Emergenze Urbane e Territoriali” Decreto Dirigente Regione Calabria n. 6642 del 24/04/2009

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 660.000,00 b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 8.000,00 1) Totale appalto 668.000,00

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 132.000,00

2) Totale progetto 800.000,00

COMUNE DI ROCCELLA IONICA Provincia di Reggio Calabria

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI AREE

ED INFRASTUTTURE DEL CENTRO STORICO - PERCORSI VERSO IL CASTELLO E VERSO LA CITTÀ -

Riqualificazione e Valorizzazione di Via Vittorio Emanuele Comune di Roccella Jonica

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PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la Riqualificazione e Valorizzazione di Via Vittorio Emanuele del Comune di Roccella Jonica, secondo il progetto elaborato dall’Associazione Temporanea tra Professionisti “Dedalo Engineering”. 2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:

Euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 660.000,00 b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 8.000,00 Totale appalto 668.000,00

Le variazioni in aumento o in diminuzione dell’importo complessivo dell’appalto potranno essere effettuate nei limiti di cui all’art. 25 della Legge 109/94 e s.m.i.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 82 comma 2b) del D.lg. 163/2006 e s.m.. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell’Impresa per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato; gli oneri per il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso discariche autorizzate. 2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

ART. 4. DESCRIZIONE DEI LAVORI - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come indicato nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori. Restano esclusi dall'appalto i lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altra Ditta, senza che l'appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

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L’esecuzione dei lavori in questione, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, è regolata dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto attiene i settori speciali, dal Capitolato Generale per lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non espressamente richiamate, e da tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, nonché, dalle ulteriori norme di legge vigenti in materia, applicabili ai soggetti di cui ai settori speciali, che l’Appaltatore, con la firma per accettazione del presente documento, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

ART. 6 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del d.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di manutenzione e ristrutturazione stradale «OG 3». Non sono previsti la- vori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell’articolo 30 del d.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del progetto i seguenti documenti:

1. RELAZIONE GENERALE 2. QUADRO ECONOMICO 3. ANALISI PREZZI 4. ELENCO PREZZI UNITARI 5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 6. INCIDENZA DELLA MANODOPERA 7. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 8. CRONOPROGRAMMA 9. PIANO DI MANUTENZIONE 10. COSTI SICUREZZA 11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 12. SCHEMA DI CONTRATTO 13. STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO 14. PLANIMETRIE DI LOCALIZZAZIONE 15. PLANIMETRIA D’INSIEME 16. PLANIMETRIE DI DETTAGLIO

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17. PROFILO LONGITUDINALE 18. SEZIONI E RILIEVO PLANIMETRICO 19. PLANIMETRIE ACQUE BIANCHE 20. PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

- Conoscenza delle condizioni di appalto Con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce di: a) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori; b) aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all’ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa; c) avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti con il cantiere, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, delle interferenze d’uso e di passaggio con i proprietari confinanti, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 c.c.; d) avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dei luoghi e degli impianti esistenti; e) avere tenuto conto del fatto: - di garantire, per tutta la durata contrattuale, il funzionamento degli impianti al fine di consentire la regolare e continua prosecuzione delle normali attività lavorative svolte dalle eventuali ulteriori imprese, senza interruzione alcuna; - che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell’appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici nell’ambito del suddetto comprensorio, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex D.Lgs 494/96 s.m.i.; f) avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici che fanno parte integrante e sostanziale dell’Appalto, ivi compresi quelli della sicurezza in cantiere previsti dal D.Lgs. 494/96 ed il computo metrico, che compongono il progetto; g) avere esaminato il presente Capitolato Speciale d’Appalto; h) condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto visionati, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare; i) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere e gli oneri di occupazione di suolo pubblico o di aree “condominiali” o di terzi, le esigenze delle attività che si svolgono in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; j) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; k) di aver tenuto nel debito conto, nella preparazione della propria offerta, di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo ove si svolgeranno le prestazioni;

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l) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, e delle condizioni contrattuali che possono aver condizionato la determinazione dell’offerta, e che possono influire sull’esecuzione dei lavori; m) di avere giudicato la propria offerta remunerativa e tale da consentire la presentazione della stessa; n) di avere la disponibilità per tutta la durata contrattuale del personale necessario all’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali; o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nella lettera di invito, nel presente Capitolato e relativi allegati; L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

ART. 10 - LA DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al Direttore dei lavori (“D.L.”), quale suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.

ART. 11. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

ART. 12. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145. L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di regolamentazione dei sottoservizi interrati, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Leg.vo. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

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ART. 13. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta di cui al D. Lgs. 163/2006. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta e, nel caso di offerte uguali, si procederà a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827. Nel caso dì offerte in numero inferiore a 5, non si procederà ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 e. 3 D. Lgs. 163/2006.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale.

ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

1 - L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2 - L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3 - Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4 - L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella sommini-strazione o nell’impiego dei materiali. 5 - Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 16 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

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Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, ed i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti oggetto dell'appalto, devono intendersi compresi e compensati, anche se non specificatamente menzionati: * il trasporto in cantiere dei materiali occorrenti; * le opere provvisionali e accessorie; * gli sfridi e le sovrapposizioni; * l'esecuzione a "regola d'arte"; * il carico, trasporto, lo scarico a discarica autorizzata e lo smaltimento secondo norma di Legge di qualsiasi tipo di materiale di risulta, di demolizione e di rifiuto prodotto con la sola eccezione dei casi ove sia espressamen-te indicato il contrario nella descrizione delle lavorazioni previste. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. L'impresa deve provvedere inoltre a sua cura e a sue spese alla redazione e consegna di tutte le certificazioni richieste dalla Direzione Lavori per quanto riguarda la provenienza, omologazioni e corrispondenze a norme o leggi, e di corretta posa in opera di qualsiasi materiale o prodotto che venga richiesto.

ART. 17. CAUZIONE PROVVISORIA Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa fideiussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE". La cauzione provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo art.

ART. 18. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del

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concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fideiussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'ari 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

ART. 19. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'ari:. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, anche in considerazione della particolarità della strada oggetto di intervento che è molto frequentata. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate: * Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell'IVA La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'alt. 103 del D.P.R. 554/99. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: * danni a cose dovuti a vibrazioni; * danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; * danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione

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temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 20. RIDUZIONE DELLE GARANZIE L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria.

ART. 21 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Resta inteso che i pagamenti relativi alle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori verranno effettuati dall’Appaltatore, il quale è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate. Qualsiasi subappalto, per qualunque opera e importo, tra le attività espressamente indicate nell'offerta economica presentata in sede di gara, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Non sono considerati subappalti le mere forniture di materiali. L’Appaltatore é responsabile dell’operato delle Imprese subappaltatrici, della osservanza da parte delle stesse di leggi e regolamenti vigenti in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro nonché delle norme contrattuali. La Stazione Appaltante, in ogni caso, avrà rapporti soltanto con l’Appaltatore e dovrà intendersi assolutamente estraneo ai rapporti costituiti da questo con i subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

ART. 22 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del Cap. Gen. sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell’Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, della Relazione Tecnica e delle Schede Tecniche e quant’altro necessario per la realizzazione a regola d’arte dell’opera. Non spetterà quindi all’Appaltatore altro compenso, anche qualora l’ammontare dell’appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti. Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori: 1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori; 2) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere; 3) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento. Tale onere comprenderà lavorazioni: - durante orari anche notturni (2° e 3° turno) e/o festivi; - con movimentazione di materiali e apparecchiature pesanti o ingombranti in luoghi disagevoli; - disagevoli in genere. 4) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le

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spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadretti elettrici di piano, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia così come indicato e riportato nell’elaborato relativo agli impianti di cantiere; è compito dell’Appaltatore il progetto dell’organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto; 5) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, l’uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere; 6) le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni; 7) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l’uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto; 8) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell’agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi. Lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l’Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare l’area così come gli era stata consegnata, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore e la Stazione appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all’Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere all’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi. 9) la Stazione appaltante ha l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature. 10) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere. 11) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante. Fra le informazioni che l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante (anche per il tramite del D.L.), rientrano inoltre le seguenti: � la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto; � la trasmissione di copia degli ordini trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature ed il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione. Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori: 12) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti a prelevare campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli -, la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso

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laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro – o presso l’Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell’Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l’autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. 13) la predisposizione su richiesta della Stazione Appaltante di locali ufficio per la direzione dei lavori, e personale della stazione appaltante, composti da almeno una stanza per riunioni, con le necessarie attrezzature (telefono, fax, personal computer, arredi, servizio igienico); 14) la comunicazione quindicinale al Direttore dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo; - giorni in cui non si è lavorato e motivo; - lavori eseguiti nella quindicina; la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale; 15) l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il Direttore dei Lavori.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi; 16) le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso di ditte che eseguano per conto diretto della Stazione appaltante opere non comprese nel presente appalto; 17) l’esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque che l’Appaltatore dovrà ottenere sempre l’approvazione delle forniture impiegate; 18) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore e con redazione di verbale e l’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati; 19) le spese per l’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo; 20) le spese per le prove richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d’armatura, profili di acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee; 21) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di regolare esecuzione presso l’Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge; 22) gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici, all’esecuzione dei collaudi prestazionali, e l’assistenza al collaudo tecnico e amministrativo; 23) le spese di cui al combinato disposto degli artt. 193 del Regolamento e 37 del Cap. Gen.; 24) l’esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di diapositive digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori; 25) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L.vo. 152/2006; 26) tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche acustiche, antincendio o impiantistiche in generale;

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27) gli oneri per prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dal Direttore dei Lavori per ulteriori accertamenti; 28) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti , eventualmente richieste dalla D.L. Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell’Appaltatore: 29) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione appaltante, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo; 30) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera anche ai sensi dell’art. 112 del Regolamento e 8 del Cap. Gen.; 31) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante; 32) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori; 33) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all’ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; 34) l’esecuzione di tutte le opere ordinarie e straordinarie e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell’Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante; 35) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale: - responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione; - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell’Appaltatore 36) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento; 37) l’approntamento del programma di esecuzione dei lavori da sottoporre al Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto al successivo art. 31; 38) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato, e dell’intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti; la sorveglianza sarà a carico dell’Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per qualsivoglia fatto e causa; 39) le spese per l’approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione; 40) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali “integrazioni” che l’Appaltatore, anche a seguito delle eventuali esecuzioni di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Tali elaborati dovranno altresì assicurare, in particolare, la compatibilità di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire i particolari costruttivi, previa approvazione del Direttore dei Lavori; in particolare incombe sull’Appaltatore l’onere di provvedere a sue cure e spese alla progettazione costruttiva di officina e di cantiere delle strutture in carpenteria metallica, delle opere in c.a. di modesta entità (cordoli, legature, armature di collegamento fra elementi prefabbricati e gettati in opera) e dei manufatti prefabbricati. Sono altresì a carico dell’Appaltatore

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la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro “esecutivo” e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l’Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate; 41) gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate. In particolare l’Appaltatore dovrà eseguire tutte le pratiche e sostenere gli oneri per eventuale occupazione temporanea di aree della Proprietà del sito, rientranti nel comprensorio entro il quale deve realizzarsi l’intervento oggetto dell’appalto. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ANCC, ENEL/AZIENDE MUNICIPALIZZATE, VVFF, ecc.), occorrenti per l’installazione degli impianti ed il funzionamento delle cabine, del gruppo elettrogeno e delle loro pertinenze, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affiancare o sostituire in toto l'Appaltatore nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l’ottenimento di visti, autorizzazioni ecc.: in ogni caso all'Appaltatore competerà l'obbligo della predisposizione del materiale idoneo a supportare le pratiche di autorizzazione. L’ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e legale utilizzo dell’opera e/o parte di essa, è condizione essenziale per la redazione del certificato di regolare esecuzione complessivo, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata - da parte della Stazione Appaltante - di parte dell’opera, salvo rinuncia della Stazione Appaltante stessa. Pertanto ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell’opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l’Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che - sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità. L’Appaltatore prima della realizzazione dei lavori relativi alle reti Enel e Telecom è tenuto a contattare preventivamente gli Enti suddetti ai fini della esatta collocazione planimetrica delle opere. 42) al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con l’approvazione del D.L., in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico (AUTOCAD, formato DWG). 43) la recinzione del cantiere con reti plastiche o lamiera come previsto dal Piano di sicurezza, incluso i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l’opera al fine di facilitare al massimo l’isolamento del cantiere dall’esterno; 44) l’apposizione di n° 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200x150, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1° giugno 1990); in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione appaltante verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità; 45) le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 46) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche

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o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità; 47) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi emessi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939; 50) le spese e gli oneri tutti per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni prestazionali che il Direttore dei Lavori riterrà necessari a suo insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali dovranno essere prodotte da tecnici abilitati; 48) il piano di sicurezza per l’allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri; 49) gli oneri per l’occupazione del suolo pubblico; 50) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.; 51) gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.lgs n. 27 del 15.08.1991) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico. 52) l’approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali come costruito; 53) la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 54) la programmazione dell'esecuzione delle opere non dovrà arrecare il minimo disturbo alle attività che continueranno a svolgersi in contemporanea con i lavori ed agli occupanti del comprensorio nel quale è inserito l’intervento. L'Appaltatore dovrà quindi installare tutte le opere provvisionali necessarie a tenere strettamente separate e inaccessibili le aree di cantiere da quelle di uso corrente. L'Appaltatore dovrà farsi cura di concordare con la D.L. ed il Coordinatore per la sicurezza i tempi ed i modi di intervento nonché di provvedere a quanto necessario (opere di protezione, salvaguardia, isolamento etc.), alla sicurezza (nei confronti di incidenti ed intromissioni), ed alla fruibilità luoghi limitrofi, anche nel corso dei lavori, alla luce del Piano di sicurezza e coordinamento. L'uso anticipato di parte delle opere che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, dello stato in cui trovansi i lavori. 55) l’Appaltatore darà garanzia di piena fruibilità e continuità di esercizio, anche durante i lavori, dell’impiantistica esistente. A tale scopo l’Appaltatore fornirà e renderà perfettamente funzionali e funzionanti attrezzature, opere e mezzi, a sostituzione delle installazioni preesistenti. Resta pertanto inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dalla necessità di garantire, senza interruzione alcuna, per tutta la durata contrattuale, la regolare e continua prosecuzione delle normali attività lavorative svolte nella zona di intervento nonché delle eventuali ulteriori imprese, ricadrà sull’Appaltatore; 56) l’Appaltatore deve curare l’osservanza di tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore an-che se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura indu-striale o artigiana, dalla struttura o dimensione dello stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economi-ca e sindacale; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 57) l’Appaltatore deve farsi carico di tutti gli oneri derivanti dallo smantellamento e avvio in discarica di tut-ti i materiali non più utilizzati. 58) L’Appaltatore si obbliga a consentire l'uso anticipato di spazi o locali richiesti dalla Committente, senza che l’Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. 59) L’Appaltatore dovrà comunicare prima dell’inizio dei lavori i nominativi dei lavoratori che intende impiegare (risultanti dal libro matricola) specificandone i dati anagrafici, il numero di iscrizione agli Istituti di previdenza e assistenza, le qualifiche e le mansioni.

ART. 23 - TUTELA DEI LAVORATORI

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L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente alla Stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso. I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (D.Lgs. 81/2008). In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione appaltante ne ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell’art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 624/1982, D.Lgs. 81/08 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d’opera. Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull’Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori. L’appaltatore risponde di eventuali danni diretti ed indiretti a cose e persone arrecati a terzi in genere in relazione alla esecuzione dei lavori in oggetto. L’appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni assunte. L’Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell’opera in questione e delle parti da questa interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante, sia la Direzione dei lavori. L’Appaltatore risponde direttamente di qualsiasi contravvenzione a leggi e/o regolamenti vigenti e si assume tutte le conseguenti responsabilità civili e penali relative alle prestazioni in questione. L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto, sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità. La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale approvazione di opere da parte della Direzione dei lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

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L’Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive e ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli immobili della Stazione Appaltante e dei terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a lavori ultimati, la perfetta stabilità dei fabbricati stessi. Il relativo onere è a totale carico dell’Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto conto nell’offerta presentata. L’Appaltatore dovrà provvedere all’uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all’inizio dei lavori stessi. L’Appaltatore provvederà prima dei lavori ad effettuare una idonea documentazione fotografica dei fabbricati posti a ridosso dei lavori da eseguire. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione Appaltante, o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Stazione Appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l’obbligo dell’Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione dei lavori avrà emanato. La responsabilità dell’Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; l’Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio. L’Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevato la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l’Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori. L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dall’aggiudicazione delle normative vigenti in materia.

ART. 25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen.

ART. 26 - CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare e condurre i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio insindacabile della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, e ciò senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciale compenso. L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere depositato presso la Stazione Appaltante, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori. L’appaltatore o il suo rappresentate deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

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La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comuni-cazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante. Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l’incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo. Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 27 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 28 - CONSEGNA DEI LAVORI

La Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori. Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale. Dalla data di detto verbale decorre il termine di ultimazione dei lavori. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso, la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appal-tatore.

ART. 29 - RINVENIMENTI FORTUITI

La Stazione appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia, l’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V del D.Lgs. 490/1999). L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione appaltante rimborserà le spese sostenute dall’Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l’Appaltatore potrà chiedere l’ausilio della forza pubblica a norma dell’art. 88, comma 2, D.Lgs. 490/1999. L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l’autorizzazione della Stazione appaltante.

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ART. 30 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt, PERT o simili), redatto sulla base del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante. Unitamente al suddetto programma dovrà essere fornito il programma degli approvvigionamenti necessari per la realizzazione delle opere (data ordine, consegna attiva ecc.) coerente con lo sviluppo esecutivo del cronoprogramma redatto dalla Stazione appaltante. Nella redazione del programma, l’Appaltatore dovrà tenere conto dell’incidenza dei giorni di an-damento stagionale sfavorevole per la zona dei lavori, nella misura massima di 30 giorni. Della suddetta circostanza la Stazione Appaltante ha già tenuto conto nel determinare il termine di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 34. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare che l’esecuzione dei lavori avvenga nel modo più conveniente per la loro compiuta realizzazione senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o pretendere speciali compensi.

ART. 31 - MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Come indicato al precedente art. 23 comma 18 del presente Capitolato, è a carico dell’Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa, o, in difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura e l’esecuzione, da parte del Direttore Lavori stesso. I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell’Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. In relazione alla tipologia dell’intervento la campionatura di taluni materiali dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione degli enti certificatori preposti alla data delle prove. Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l’accettabilità dei materiali occorrenti per l’esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature sono indicati nelle specifiche tecniche (elaborati progettuali); si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti voci: - calcestruzzi ed armature di acciaio; - murature; - intonaci; - pavimenti; Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi. Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali se previsti dal Progetto. E’ altresì a carico dell’Appaltatore l’esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei lavori e/o dagli incaricati per l’accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, con l’onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, che in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all’effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l’Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni. Le verifiche e le prove preliminari

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di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale. Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. Nonostante l’esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l’approvazione del collaudo da parte della Stazione appaltante e fino al termine del periodo di garanzia. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del Cap. Gen.

ART. 32 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE

L’appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l’esecuzione, soprag-giungano condizioni tali (esempio condizioni climatiche rilevanti ecc.) che oggettivamente ne impediscano la prosecuzione utilmente a regola d’arte. E’ facoltà della Stazione Appaltante, di sospendere i termini di esecuzione stabiliti in relazione a fatti, e/o necessità, e/o esigenze di servizio. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori su richiesta del Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione dei lavori stessi. La sospensione disposta non comporta per l’appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui l’appaltatore è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi. La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 del Regolamento e 24 del Cap. Gen. Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 24 del Cap. Gen. Le proroghe sono disciplinate dall’art. 26 del Cap. Gen.

ART. 33 - TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e non sarà modificabile, salvo proroghe giustificate, tempestivamente richieste dall'Appaltatore e concesse per iscritto dalla Stazione Appaltante. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo articolo 41. In ogni caso non daranno luogo a proroghe del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, i ritardi dovuti a modifiche o varianti che si rendessero necessarie per correggere errori, cattiva tecnica di costruzione o di montaggio, deficienze di fornitura imputabili all'Appaltatore e/o a Ditte subappaltatrici.

ART. 34 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risultano positivi redige il Verbale di ultimazione. Si richiama quanto stabilito dall’art. 172 del Regolamento e dall’art. 21 del Cap. Gen.

ART. 35 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA

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La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di incrementare o diminuire, fino ad un massimo di un quinto (quinto d’obbligo), l’importo dei lavori in argomento, e l’Appaltatore si impegna ad accettarle ed eseguirle, ferme restando le condizioni contrattuali e i prezzi stabiliti con la presente gara; tale facoltà e tali obblighi si intendono automaticamente ammissibili e validi. Si precisa che qualunque variazione, modifica, aumento o diminuzione dei lavori in argomento, potrà essere eseguita solo se preventivamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante. Non sono considerate varianti, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

ART. 36 – DANNI

Ai sensi dell’art. 14 del Cap. Gen., sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 20.

ART. 37 - PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 136 del Regolamento. I lavori in economia non daranno luogo ad una valutazione a misura.

CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI

ART. 38 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Trattandosi di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d’opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all’uso. Pertanto l’Appaltatore dovrà effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione in atto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta. La contabilizzazione dei lavori a corpo viene effettuata applicando all’importo dei medesimi, al netto del ribasso contrattuale, una percentuale sullo stato di avanzamento degli stessi; su tali prezzi l’Appaltatore non potrà in alcun modo proporre contestazioni, e gli stati di avanzamento riporteranno la quota percentuale di opera a corpo eseguita, secondo la stima della Direzione Lavori effettuata come sopra descritto.

ART. 39 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI

All’appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori regolarmente eseguiti, verificati in contraddittorio, raggiungerà l’importo di € 100.000,00 (centomila/00) al netto dell’IVA, del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute previste per legge.

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I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 28 del capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, compresi negli stati di avanzamento lavori per i relativi pagamenti. L’appaltatore resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutare l’impiego e la messa in opera dei medesimi e di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell’impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o resi inservibili, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi. Agli importi degli stati di avanzamento sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori regolarmente eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al progetto. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato, qualunque ne sia l’ammontare, entro 90 gg. dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio da parte dell’appaltatore di garanzia fideiussoria di importo corrispondente alla rata stessa, nonché previa dimostrazione dell’adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Resta salva la facoltà da parte del Direttore dei Lavori, previo parere tecnico fornito dal coordinatore, di liquidare gli oneri della sicurezza in funzione della corretta applicazione delle misure di sicurezza previste dal PSC e da POS, in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori. Le opere di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta. Sull’importo del SAL si applicheranno le ritenute, nella misura dello 0,5% previsto dall’art. 18 del presente Capitolato Speciale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c.

ART. 40 - REVISIONE DEI PREZZI – PREZZI FISSI ED INVARIABILI

Non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Per l’esecuzione dei lavori, oggetto del presente appalto, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. I prezzi unitari al netto del ribasso offerto resteranno fissi ed invariabili fino al termine dei lavori, anche eventualmente prorogati, cioè in ogni caso i prezzi stessi non saranno soggetti ne a revisioni ne ad aggiornamenti.

ART. 41 - PENALE PER RITARDO NEI LAVORI

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore che non sia dovuto a cause di forza maggiore o giustificato da apposita concessione di proroga o da ingiunzione di sospensione per esigenze della Stazione Appaltante, la Stazione Appaltante stessa avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera, che sarà trattenuta all’Appaltatore all’atto del pagamento della fattura finale, pari all’1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell’importo di aggiudicazione; superato tale limite la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e l’intera cauzione versata rimarrà devoluta a favore della stessa senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito, nonché le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori. Oltre alla penale di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione dei lavori in danno all’Appaltatore. L’applicazione della penale avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sul SAL ancora in pagamento o escutendo la garanzia di cui al precedente art. 20.

ART. 42. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

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E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 43. ONERI PER LA SICUREZZA La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

ART. 44. DANNI DA FORZA MAGGIORE Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del D.M. 145/2000 e dell'alt. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

ART. 45. MANUTENZIONE DELLE OPERE Durante il periodo dell'appalto, l'Impresa avrà l'obbligo della manutenzione delle opere eseguite, provvedendo a tutti quei lavori, interventi e riparazione danni, anche dipendenti dal traffico, ma non da causa di forza maggiore, atte a conservare in perfetto stato le opere eseguite.

ART. 46. MANTENIMENTO DEL TRANSITO Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa è tenuta al mantenimento del transito pubblico e degli accessi laterali ed a garantire la continuità e la sicurezza, intendendosi tale onere compensato dai prezzi unitari del presente capitolato. È fatto tassativo obbligo all'Impresa di conservare le norme prescritte dal vigente Codice Stradale in materia di segnalazione delle zone interessate dai lavori, ricorrendo, se del caso, al pilotaggio.

ART. 47. RISERVE E CONTROVERSIE Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

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Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell'art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

ART. 48. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: * frode nell'esecuzione dei lavori; * inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; * manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; * inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; * sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; * rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; * subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; * non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; * nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 62 e 63 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: * ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

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d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'ap-palto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo; * ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente: a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dalla aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente; b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; e) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 49. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 50. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140, del D. Lgs. 163/2006. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

COLLAUDI, GARANZIE E CONTROVERSIE

ART. 51 - COLLAUDI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire dei collaudi tecnici in corso d’opera. Considerato l’importo dell’appalto il certificato di collaudo viene sostituito dal “Certificato di Regolare Esecuzione”. Il collaudo dei lavori dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell’appaltatore accertate in sede di verifica del collaudo. Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio per i due anni successivi alla sua emissione.

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Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le spese necessarie per le operazioni di collaudo. In sede di collaudo dei lavori è fatto obbligo all'appaltatore di consegnare alla Stazione Appaltante, la documentazione di seguito elencata: - disegni as-built; - i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di laboratorio, sui materiali impiegati nella costruzione; L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione del collaudo, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico. Resta inteso che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla completezza e validità della documentazione presentata.

ART. 52 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA

A collaudo provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna l’opera anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 200 del Regolamento. L’intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata in cui verrà indicato il termine perentorio entro il quale la Stazione Appaltante dovrà ricevere in consegna le opere. A fronte di tale richiesta, l’Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta. La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c. Assistenza alla manutenzione fino al collaudo definitivo.

ART. 53 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c.. Fatto salvo quanto previsto al successivo art., la garanzia per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto,. E fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

ART. 54 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

Se nel corso di dieci anni dalla data del collaudo provvisorio l'opera di cui al presente Appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti. In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo: a) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti;

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b) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti.

ART. 55. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RISULTA I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. In attuazione dell'articolo 30 del capitolato generale d'appalto ove non diversamente prescritto nell'ambito della descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell'Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito del Comune in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e demolizioni. I trasporti dei detriti sono comprensivi delle operazioni di carico, scarico e spianamento. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 30 del capitolato generale d'appalto.

ART. 56. CUSTODIA DEL CANTIERE E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

ART. 57. CARTELLO DI CANTIERE L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 220 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'I giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Detto cartello dovrà essere realizzato su materiale rigido, essere resistente agli agenti atmosferici e realizzato con colori fotoresistenti su grafica progettata dalla stazione appaltante ed essere solidamente esposto con struttura propria solida.

ART. 58 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara sarà competente il Foro di cui agli artt. 6 e 7 R.D. 30/10/1933 n°1611.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 59 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

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4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 60 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiu-dicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 61 – PIANI DI SICUREZZA

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamen-to, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. 5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 62 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Leg.vo 81/08, ed è redatto ai sensi dello stesso D. Leg.vo 81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

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2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo.

ART. 63 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Leg.vo 81/08. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive del D. Leg.vo 81/08 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODALITÀ DI ESECUZIONE

E NORME DI VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 64 - NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno della migliore qualità nella rispettiva loro specie, e si intenderanno accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati qui di seguito per natura, qualità, durabilità, idoneità ed applicazione. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, raffinerie, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà accampare alcuna eccezione, qualora in corso di coltivazione delle cave, o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, raffinerie ecc. i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, o venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave, in località diverse, o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco e le somme per i compensi a corpo, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del Capitolato Generale, e per la scelta e l'accettazione dei materiali stessi, saranno a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore: Comma 1 - Leganti idraulici e opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica: Legge 26.5.1965 n. 595 ed il Decreto Ministeriale del 14.1.1966 sulle caratteristiche tecniche, e requisiti dei leganti idraulici; il D.M. del 3.6. 1968 che fissa nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi, nonché la L. 5.11.1971 n. 1086 ed i D.M. 30.5.1972 e 26.3.980 "norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato" ecc.

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Comma 2 - Materiali ferrosi: DD.MM. 29.2.1908, modificato dal Decreto 15.7.1925; per quanto riguarda il ferro da impiegarsi nel cemento armato, si vedano la Legge 5.11.1971 n. 1086 ed i Decreti Ministeriali 30.5.1972 e 26.3.1980 "norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica". Comma 3 - Pietra naturale: D.L. 16.11.1939 n. 2232 " Norme per l'accettazione delle pietre naturali". Comma 4 - Legnami: D.M. 30.10.1912 Comma 5 - Materiali lapidei per pavimentazioni stradali D.L. 16.11.1939 n. 2234. In particolare detti materiali dovranno pure rispondere ai seguenti requisiti di accettazione: (Fascicolo n. 4/1953 della commissione di studio dei materiali stradali del C.N.R. relativo alle norme per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per le costruzioni stradali). 1. Natura delle rocce: la roccia sarà omogenea, morfologicamente ben definita, non scistosa, scevra di sostanze eterogenee. Sarà unicamente di natura calcarea o serpentinosa, (quest'ultima priva di tracce di talco o di amianto) scelta tra le varietà più dure e tenaci in tutto rientrante nelle seguenti norme: a) resistenza a compressione: - materiale di natura calcarea - 1200 kg/cmq - materiale di natura serpentinosa -1400 kg/cmq b) coefficiente di imbibizione: - materiale di natura calcarea - 0.3% in peso - materiale di natura serpentinosa - 0.3% in peso c) gelività: - la resistenza a compressione dei provini che hanno subito i cicli alternativi a meno 10 C e più di 35 C saturi d'acqua, non deve essere inferiore al 10% della resistenza dei provini che sono rimasti in acqua a temperatura costante. 2. Pietrisco: è definito tale il materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71UNI – 2334 e trattenuto da quello 25UNI - 2334. È distinto nelle tre varietà: 25/40, 40/60 e 40/71. Non sono ammessi nelle tolleranze elementi maggiori di 100 mm. Il pietrisco dovrà inoltre possedere i requisiti seguenti: a) coefficiente di qualità (prova Deval): - materiale di natura calcarea - maggiore di 10; - materiale di natura serpentinosa - maggiore di 12; b) coefficiente di qualità (prova Deval) su singoli pezzi: - materiale di natura calcarea - maggiore di 4; - materiale di natura serpentinosa - maggiore di 5; e) potere legante (Pago) - maggiore di 30. 3. Pietrischetto: è definito in questo modo il materiale passante al crivello 25UNI 2334 e trattenuto da quello 10UNI 2334, e distinto nelle due varietà 10/15 e 15/25. 4. Graniglia: è definito in questo modo il materiale passante al crivello 10UNI 2334 e trattenuto dal 2UNI 2332 e distinto nelle due varietà 2/5 e 5/10. Non sono ammessi nelle tolleranze elementi di dimensioni inferiori a 0.40 mm. Tanto per il pietrischetto quanto per la graniglia, il coefficiente di frantumazione secondo I.S.S. dovrà essere: - per materiale di natura calcarea - minore di 130; - per materiali di natura serpentinosa - minore di 110; 5. Sabbia: è il materiale litoide fine, di formazione naturale ed ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaia. E' ammessa una percentuale massima del 10% di materia le trattenuto rispettivamente sul crivello 7.1 UNI 2334 o sul setaccio 2UNI 2332, a seconda che si tratti di sabbia per conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si deve avere più del 5% di elementi passanti al setaccio 0.07UNI 2332. 6. La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, di grossezza normale ed uniforme, scevra di sostanze terrose, ed al bisogno dovrà essere vagliata e lavata. Per le murature di getto si sceglieranno le sabbie meno fini riservando le più sottili per le profilature. 7. Ghiaia: le ghiaie dovranno essere ad elementi puliti, di materiale calcareo o siliceo di elevata resistenza, esenti da materie organiche ed in genere da ogni sostanza estranea. Per quanto riguarda le dimensioni, salvo quanto potrà prescrivere di diverso la Direzione Lavori, la ghiaia dovrà essere del diametro non superiore a cm 6 se si tratta di lavori per fondazione e di cm 4 se si tratta di getto in elevazione.

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Art. 65 - LAVORAZIONI SPECIFICHE In questa parte si riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 45, com-ma 3, lettera a) del D.P.R. 554/99. Sono riportate le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.

LAVORI A CORPO Le singole lavorazioni sono riportate nell’Allegato Disciplinare Tecnico da Pag. 46 a Pag. 50

ART. 66 – NORME DI PRELIEVO DEI CAMPIONI L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, non-ché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e d'invio di campioni presso l'Istituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei campioni, che saranno prelevati in presenza di personale tec-nico dell'Impresa, potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio munendoli di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

ART. 67 - DEMOLIZIONI IN GENERE Le demolizioni devono essere eseguite adottando tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza degli operai, delle costruzioni attigue, del transito. Devono essere disposti puntellamenti di sicurezza e le maestranze impiegate devono essere idonee al tipo di lavoro con adeguata assistenza di preposti.

ART. 68 – SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

ART. 69 - SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno

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essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conve-niente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che re-stassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di armare convenien-temente durante i lavori la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di 20 cm previsto nel titolo seguente, l'Impresa dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più oppor-tuni. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, le venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'o-pera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resterà di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo. Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono consi-derati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle accennate profondità d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrà considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli. In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, l'Impresa dovrà ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti le saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.

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L'Impresa sarà però tenuta ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno.. Nel caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

ART. 70 - MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 1° Malta comune: Calce comune in pasta .........................................................................0,45 m3 Sabbia ....................................................................................................0,90 » 2° Malta semidraulica di pozzolana: Calce comune in pasta .........................................................................0,45 » Sabbia .................................................................................................... 0,45 » Pozzolana ............................................................................................... 0,45 » 3° Malta idraulica: Calce idraulica ................................................................ . . . . q Sabbia ................................................................................................... 0,90 m3 4° Malta idraulica di pozzolana: Calce comune in pasta ......................................................................... 0,45 » Pozzolana ..............................................................................................0,90 » 5° Malta cementizia: Agglomerante cementizio a lenta presa ............................. q Sabbia .................................................................................................... 1,00 m3 6° Malta cementizia (per intonaci): Agglomerante cement iz io a lenta presa ............................... q Sabbia .................................................................................................... 1,00 m3 7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione): Malta idraulica .......................................................................................... 0,45 » Pietrisco o ghiaia ..................................................................................... 0,90 » 8° Smalto idraulico per cappe: Malta idraulica ......................................................................................... 0,45 » Pietrisco ................................................................................................. 0,90 » 9° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate): Cemento normale (a lenta presa) .......................................................... 2,00 q Sabbia ..................................................................................................... 0,400 m3 Pietrisco o ghiaia .....................................................................................0,800 » 10° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzole, ecc): Agglomerante cementizio a lenta presa .................................................. 2-2,5 q Sabbia ..................................................................................................... 0,400 m3 Pietrisco o ghiaia .....................................................................................0,800 » 11° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati: Cemento ................................................................................................. 3,00 q Sabbia ..................................................................................................... 0,400 m3 Pietrisco e ghiaia .................................................................................... 0,800 » 12° Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini): Agglomerante cementizio a lenta presa .................................................. 3,50 q Sabbia ........................................................................................................ 0,400 m3 Pietrisco o ghiaia ..................................................................................... 0,800 » Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina ........ » 13° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato: Agglomerante cementizio a lenta presa ...............................................2,00 q Sabbia ..................................................................................................... 0,400 m3 Pietrisco ................................................................................................. 0,800 »

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14° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad unico strato: Cemento ad alta resistenza .................................................................. 3,50 q Sabbia ..................................................................................................... 0,400 m3 Pietrisco .................................................................................................0,800 »

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei lavori e che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, ma bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenien-temente pavi-mentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni del D.M. 27 luglio 1985. Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. I getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, imme-diato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

ART. 71 – MURATURA DI PIETRAME CON MALTA

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso verticale e a 25 cm in profondità. Nelle fondazioni e negli angoli saranno messi quelli più grossi e più regolari. La Direzione dei lavori potrà permettere l'impiego di grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare superfici tondeggianti. Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutta la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole

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diligentemente con scaglie e con abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio. Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni possibili con le facce esterne piane e regolari, disponendole di punta per il miglior colle-gamento la parte interna del muro. I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi. II nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli speciali rivestimenti esterni che fossero ordinati. Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di pietrame, devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle facce viste ma altresì nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento.

ART. 72 - PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta); b) a mosaico greggio; e) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non pre-sentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combacia-mento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 10 cm. La rientranza totale delle pietre di parametro non dovrà essere mai minore di 25 cm e nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. Nel paramento a mosaico greggio, la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta con il martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa. Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che può variare da corso a corso e che potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm. Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati con la faccia vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra di taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno due terzi della loro rientranza nelle facce di posa e non potrà essere mai minore di 15 cm nei giunti verticali.

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La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 30 cm; l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm. In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. Il nucleo della muratura dovrà essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni. Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni su indicate, viene stabilito che, ove l'Amministrazione non abbia provveduto direttamente prima della gara di appalto, l'Impresa è obbligata a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per sottoporli all'approvazione del Direttore dei lavori, al quale spetta esclusivamente giudicare se esse corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale approvazione l'Impresa non può dar mano all'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

ART. 73 – PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto ed essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:

a) a grana grossa; b) a grana ordinaria; e) a grana mezzo fina; . d) a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa s'intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi. La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi. In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 millimetri per le altre. Prima di cominciare i lavori, qualora l'Amministrazione non abbia già provveduto in proposito ed in precedenza dell'appalto, l'Impresa dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari generi di lavorazione della pietra da taglio e sottoporli per l'approvazione alla Direzione, alla quale esclusiva-mente spetterà giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata, e l'Impresa sarà in obbligo di farne l'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo. Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai disegni dei particolari consegnati all'Impresa od alle istruzioni che all'atto dell'esecuzione

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fossero eventualmente date dalla Direzione dei lavori. Inoltre ogni concio dovrà essere lavorato in modo da potersi collocare in opera, secondo gli originari letti di cava. Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta. La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le prescrizioni del presente Capitolato speciale e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe od arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi. Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro.

ART. 74 – CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazione delle opere d’arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione. Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell’altezza da 10 a 20 cm, su tutta l’estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di 30 cm di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. Quando il calcestruzzo sia gettato sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà,ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l’acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, nella sua energia. Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare. E’ vietato assolutamente l’impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediatamente dopo la loro confezione debbono senz’altro essere gettati a rifiuto.

ART. 75 – OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 20 novembre 1984; L. 5 novembre 1971, n. 1086 e D.M. 27 luglio 1985).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa. Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.

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Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm. Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi. I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura. Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I con-glomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati. La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante. I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature. La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20 cm). Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più). I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti; nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. II raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm). Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica. La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori. La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua. Di man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura. Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate. Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione dei lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'im-pasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data. In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata. Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata. Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidità dell'o-pera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.

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Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia. Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale marino ovvero a breve distanza dal mare, l'armatura metallica dovrà essere posta in opera in modo da essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture in cemento armato dovranno essere boiaccate. Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori. Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086 e al D.M. 27 luglio 1985. Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Impresa spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato e dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni. L'Impresa dovrà perciò avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere competente per lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata di essi. Detto ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovrà però, al pari di questo essere munito dei requisiti di idoneità a norma di quanto è prescritto nel Capitolato generale. Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, l'Impresa potrà dare inizio al lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori. Spetta in ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento armato. L'Impresa dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi.

CARREGGIATA

ART. 76 – PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

II terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la sovrastruttura o rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori. I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi. Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto, l'Impresa, indipendentemente ai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovrà provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie. A tal uopo dovrà quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature. Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità e modalità d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico, cioè uno dei seguenti laboratori quelli delle Università, delle Ferrovie dello Stato o presso il laboratorio dell'A.N.A.S. Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondità sotto il piano di posa e riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso, ai seguenti controlli: a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in laboratorio;

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b) determinazione dell'umidità in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose; e) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

ART. 77 - COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme: a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio; b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procederà come al precedente capo a);

e) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sarà integrato con opportune opere di drenaggio. B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m: a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m; b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procederà come indicato al comma a);

e) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al punto e) del Cap. A).

In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

ART. 78 - MODIFICAZIONE DELL’UMIDITÀ IN SITO

L'umidità di costipamento non dovrà mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel caso che l'umidità del terreno in sito sia maggiore di questo valore, occorrerà diminuire questo valore dell'umidità in loco, mescolando alla terra, per lo spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare all'aria previa disgregazione. Qualora operando nel modo suddetto l'umidità all'atto del costipamento, pari a quella del limite del ritiro diminuito del 5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovrà provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico apparente aumentando il lavoro meccanico di costipamento.

ART. 79 - FONDAZIONI

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture: a) in pietrame o ciottolami; b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso; e) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc, purché nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gessose; d) in terra stabilizzata.

ART. 80 - FONDAZIONE IN PIETRAME E CIOTTOLAMI

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Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e da altre guide trasversali alla distanza reciproca di metri 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando così dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 20 cm e non superiore a 25 cm, assestati a mano, con le code in alto e le facce più larghe in basso bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie. Ove la Direzione dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sarà eseguito in economia (qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi di elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso. Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sotto-fondi, l'Impresa sarà obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura. A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitivo si dovrà dare alla superficie della carreggiata, o dal pavimento sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa. Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per condizioni igrometriche, possa temersi un anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a 10 cm.

ART. 81 - FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a 20 cm. Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

ART. 82 - MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da forma, indicate in via di massima nel precedente art. 14, lettera e), o da dimensioni convenientemente assortite. Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere. Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in cataste pure geometriche sui bordi della strada od in adatte località adiacenti agli effetti della misurazione,

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qualora non sia diversamente disposto, verrà sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato nel precedente art. 5, e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso art. 5 sarà stabilito dalla Direzione dei lavori. Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali» di cui al «Fascicolo n. 4» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distri-butori meccanici. L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm. Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvederà a dare ad essa una certa consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile l'amalgama di vari elementi sotto un traffico moderato.

Art. 83 - LASTRICATI – PAVIMENTI IN PIETRA GRANITICA

Pavimentazione in pietra La pavimentazione, di lineare spartito geometrico come da elaborati grafici, è composta da pietra granitica grigia di provenienza da area geografica calabrese di varia forma e dimensione :

üüüü lastre a correre della larghezza di 30 cm e spessore 8 cm; üüüü forma incerta con faccia a spacco spianata e scalpellata, dimensioni 20/25 cm e

spessore minimo 10 cm; La faccia superiore transitabile dovrà essere spianata e scalpellata in modo tale da ridurre al minimo la rugosità affinché il rumore ruote-pavimentazione, nella percorrenza veicolare, resti compreso nei limiti di accettabilità ed affinché il transito da parte dei pedoni risulti agevole con ogni tipo e forma di scarpa. Il giunto fra le pietre di forma incerta deve essere contenuto il più possibile e livellato a bordo pietra al fine di evitare fastidiose discontinuità nella percorrenza veicolare e pedonale. Caratteristiche della pietra granitica grigia da porre in opera Il granito è una roccia magmatica intrusiva costituita in prevalenza da quarzo, con struttura granulare a cristalli di varie dimensioni e colori, ha una notevole resistenza all'attrito, alla compressione, agli agenti atmosferici e inquinanti. Costituisce un ottimo materiale da costruzione ed ornamentale. È pertanto un materiale molto resistente sia per carichi considerevoli che per temperature molto rigide (resistenza al gelo, alla dilatazione e all'imbibizione), qualità queste che lo rendono pressoché indistruttibile. La sua resistenza alla compressione e all' usura è seconda solo al porfido come documentano i seguenti diagrammi.

LA DUREZZA MINIMA, SECONDO LA SCALA DI MOHS, È PARI A 6 -7

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Le caratteristiche della pietra granitica grigia da porre in opera debbono rispecchiare in linea di

massima i valori riportati nella tabella che segue.

Caratteristica Valore

Massa volumica apparente (t/mc) 2,00 - 2,20

Carico di rottura a c.s. (N /mmq) 92 - 153

Coeff. di imbibizione 0,28 - 0,6 %

Modulo elastico secante ( MPa) 30,41 - 62,99

Modulo elastico tangente ( MPa) 25 - 60

Microdurezza Knoop ( MPa) 5.500 - 6.000

Coeff. abrasione relativo ( in % ) 1,19 - 1,28

Resistenza all'urto ( cm) 50 - 65

Marciapiedi Nella demolizione degli attuali marciapiedi verranno recuperati i cordoli in pietra dura, ripuliti e rimessi in opera nella loro forma e posizione originaria per la ricostruzione. I cordoli per le parti di marciapiede di nuova realizzazione saranno in pietra reggina tipo calcarenite a brionzoi di Capo dell’Armi.

I marciapiedi, previo massetto in calcestruzzo, verranno : üüüü Delimitati dai vecchi cordoli in precedenza rimossi e ripuliti per le parti esistenti, da un

cordolo in pietra reggina tipo calcarenite a brionzoi di Capo dell’Armi, delle dimensioni di 15 cm di larghezza e 20 cm di altezza quelli di nuova realizzazione;

üüüü pavimentati con lastre a correre di pietra reggina tipo calcarenite a brionzoi di Capo dell’Armi, delle dimensioni di 20 cm di larghezza e 3 cm di spessore.

I calcari reggini grigi e bruno chiari, dominanti a Capo dell’Armi di RC, presentano delle caratteristiche simili se non superiori, in termini di durezza, usura e resistenza al gelo, a quelli del granito, sono di origine calabrese, e armoniosamente ben si accoppiano al granito della sede stradale. La scelta è operata, oltre che per le eccellenti qualità del materiale, per differenziare la percorribilità pedonale da quella veicolare. Le caratteristiche della pietra reggina da porre in opera debbono rispecchiare in linea di massima i valori riportati nella tabella che segue.

Caratteristica Valore

Massa volumica apparente (t/mc) 2,60 - 2,70

Porosità assoluta 0,75 – 1,25

Resistenza alla compressione (Kg/cmq) 990 - 1018

Resistenza alla trazione (Kg/cmq) 77,79 – 85,72

Durezza (Scala di Mohs) 7 - 8

Art. 84 - PAVIMENTAZIONI DIVERSE

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Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc, sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrato; mattonelle in grès, asfalto, cemento, ecc; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari.

Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da eseguire con materiali o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne, non è il caso di estendersi nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l'Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i lavori da appaltare.

Art. 85 - ACCIOTTOLATI E SELCIATI

Acciottolati. -1 ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 min. I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta, a contatto fra di loro, con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto. A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio. Selciati. -1 selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e nella faccia di combaciamento. Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm e su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo di avere stabilito le guide occorrenti. Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi verrà proceduto alla battitura con mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti. Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la malta nelle connessure. Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido. Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia dell'altezza di 10 cm, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.

Art. 86 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'ese-cuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc). In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, pro-fondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere. Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

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Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. L'Ammini-strazione però si riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar diritto all'Impresa di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.

Art. 87 - LAVORI E COMPENSI A CORPO

Resta stabilito che il compenso a corpo, di cui all'art. 2 del presente Capitolato, viene corrisposto a compenso e soddisfazione, insieme coi prezzi unitari di ogni categoria di lavori, di tutti gli oneri imposti all'Impresa dal Capitolato generale, dalle norme e regolamenti vigenti e dal presente Capito-lato speciale, nonché degli oneri anche indiretti che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri, non ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso e servizio alle zone dei lavori, anche se non specificatamente menzionati.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 88 - NORME GENERALI

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 89 - LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Art. 90 - MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

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a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Impresa è tenuta a fare a richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, sommini-strazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc, alla cui esecuzione prov-vede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento; b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto; e) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato generale; d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.