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    Confederazione Nazionale dellArtigianato e della Piccola e Media Impresa

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    PROFILO: CRONACA DI UNA STORIA INFINITA

    Roma 12 febbraio 2009 Prof. Antonio Scala Prof. Enrico Gherlone Ministero del welfare Oggetto: profilo odontotecnico Facendo seguito agli incontri di gioved 5 febbraio u.s., con il Sottosegretario Prof. Ferruccio Fazio e poi con i Proff. A. Scala e E. Gherlone, presso la sede del Ministero in Lungotevere Ripa 1, trasmetto la documentazione relativa al profilo professionale dellodontotecnico. Nellincontro ho infatti assunto limpegno a produrre documentazione relativa alla storia infinita del profilo; ad argomentare la richiesta circa la cancellazione di quanto apportato ultimamente al 3 comma articolo 1 dello schema di profilo che di fatto riproduce quanto stabilito dal Regio Decreto 1928, insieme alla proposta avanzata per una iniziativa legislativa da parte del Ministero per contrastare il fenomeno dellillegalit diffusa in odontoiatria, con particolare riferimento allabusivismo e prestanomismo. La documentazione tratta segnatamente quanto riguarda la vexata quaestio delle cd prove di congruit, posto che per le altri parti sembra raggiunto un sufficiente livello di consenso su posizioni che ancorch non totalmente rispondenti le attese della categoria, possono considerarsi il punto finale di caduta di ogni specifico aspetto. In altre parole, atteso che la questione della cd progettazione esecutiva stata definitivamente risolta e che la materia relativa allequipollenza debba essere oggetto di provvedimento legislativo ad hoc da parte del Parlamento, per un esito condiviso sul profilo non rimane che in attesa dello sblocco dellassurda e non legittima posizione delle Regioni in ordine allattuazione della Legge 43/2006 ripristinare il testo approvato dalla Conferenza dei Servizi del 18 novembre u.s., prima dellintervento ulteriore del Ministero con le ultime due righe al 3 comma dellArt. 1. La documentazione che segue concerne

    -! una cronistoria del profilo con particolare riferimento al 3 comma Art. 1 e relative argomentazioni che ne motivano lintervento di ripristino;

    -! la proposta per un intervento legislativo contro lillegalit in odontoiatria; -! documenti allegati

    Rimango ovviamente a totale disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e nella speranza che si arrivi dopo ben 81 anni di attesa e 10 anni di impegno sindacale ad una positiva conclusione di una incredibile storia infinita, colgo loccasione per manifestare i saluti pi cordiali, insieme ai sensi della stima pi sincera. Maurizio Troiani Pag. 2 Cronaca di una storia infinita: lArt. 1 dello schema di profilo Pag. 9 Le 7 + 1 motivazioni documentate per il ripristino del 3 comma dellArt.1 Pag. 10 La proposta per un intervento legislativo contro lillegalit in odontoiatria Pag. 10 Conclusioni Pag. 11 All. Consiglio di Stato, Adunanza generale 11.4.02 Pag. 13 Legge 43/06, atti parlamentari e odg Pag. 41 Estratto verbale Commissione Salute 19.3.08 Pag. 42 Estratto documentazione inviata agli assessori di Bolzano, Puglia e Veneto

  • ! 2! concernente lelenco dei Paesi che prevedono atti sanitari non solo tecnici Pag. 44 Proposta aaoo gennaio 2006 per lotta allillegalit Pag. 45 Documento CNA-SNO marzo 2007 a Sottosegretario Patta per lotta allillegalit Cronaca di una storia infinita: lArt. 1 dello schema di profilo Ancora oggi la regolamentazione dellattivit odontotecnica (profilo professionale) si basa essenzialmente sul Regio Decreto 1928 n. 1334. Nel corso di questi 81 anni gli odontotecnici hanno pi volte tentato inutilmente di modificare quanto previsto dal Regio Decreto del 1928. Finalmente il 29 febbraio 2000 si avvi il confronto con il Ministero della salute (Ministro R. Bindi, Governo DAlema) per disciplinare il nuovo profilo professionale in forza del DLGS 502/92, confronto che termin il 14 maggio 2001 quando il Ministro della salute (Governo Amato, Ministro della salute Veronesi, Sottosegretario Labate) invi al Consiglio Superiore di Sanit la documentazione e lo schema del nuovo profilo. Il testo dellart. 1 dello schema Veronesi, sentite in audizioni nei giorni immediatamente precedenti le rappresentanze odontoiatriche e odontotecniche che acconsentirono ad ulteriori interventi di modifica (fu tolto al 3 comma dellArt. 1 dopo le parole al solo scopo di il verbo rilevare per evitare qualsiasi riferimento alle impronte) inviato al CSS recitava testualmente

    Art. 1 ( Figura e profilo )

    1. !E individuata la figura dellodontotecnico.

    2. !Lodontotecnico loperatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede alla progettazione esecutiva e alla fabbricazione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dallabilitato a norma di legge allesercizio dellodontoiatria, cui riservata , in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico .

    3. !Lodontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilit dellabilitato a norma di legge allesercizio dellodontoiatria, pu collaborare, solo allinterno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, per interventi esclusivamente incruenti di carattere tecnico e secondo modalit che il prescrivente valuta opportune in relazione allo stato clinico e alla sicurezza del paziente, al solo scopo di acquisire ed ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico che lui stesso realizza .

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    La II sezione del CSS, presieduta dal Prof. Franco Cuccurullo (poi nominato Presidente CSS) nomin un gruppo di lavoro con esperti nelle persone del Prof. Dolci e del Prof. De Fazio che nel mese di giugno 2001 incontrarono le aaoo, concordando alcune modifiche al testo, presentate dal sottoscritto nellaudizione al CSS il 5 luglio 2001. Il testo modificato recitava

    Art. 1 ( Figura e profilo )

    1. !E individuata la figura dellodontotecnico.

    2. !Lodontotecnico loperatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede in qualit di fabbricante alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione rilasciata dallabilitato a norma di legge allesercizio dellodontoiatria, cui riservata , in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico .

  • ! 3!3. !Lodontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilit dellabilitato a norma di

    legge allesercizio dellodontoiatria, pu collaborare, solo allinterno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti sanitari di prova di congruit dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di acquisire ed ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che lui stesso realizza.

    Nel corso della seduta del 30 ottobre 14 novembre 2001 il Consiglio Superiore di Sanit (sentito il parere del Gruppo di lavoro ad hoc costituito; sentite le Associazioni Odontotecniche; sentita lANDI; preso atto della nota del Presidente Commissione Albo Odontoiatri) apport ulteriori modifiche al testo (la terza modifica) esprimendo parere positivo. Il testo su cui ha espresso parere favorevole il CSS, recita

    Art. 1 ( Figura e profilo )

    1.! E' individuata la figura dell'odontotecnico. 2.! L'odontotecnico l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario

    abilitante, provvede, in qualit di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base delta prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui o riservato, in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.

    3.! L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilit dell'abilitato a

    norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, pu collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative agli atti di verifica di congruit dei dispositivi medici su misura, ai solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

    Nella relazione dopo il parere favorevole del CSS, il Direttore Generale ed il Capo di Dipartimento del Ministero comunicarono per completezza che sulle modifiche apportate al testo del provvedimento a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore di Sanit, non sono pervenute obiezioni n da parte delle Associazioni di categoria, n da parte della FNOMCeO. Nel novembre 2001, Il Sole-24ore pubblic una intervista al Presidente ANDI che si congratul con il CSS per il lavoro svolto in materia di profilo. Si sottolinea che della II Sezione CSS non facevano parte componenti nominati o indicati da associazioni odontotecniche, ma solo illustri esponenti del mondo medico.

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    NellAdunanza Generale dell11 aprile 2002, il Consiglio di Stato ultimo parere richiesto dal DLGS 502/92 - a fronte dellintervenuta modifica del Titolo V della Costituzione rinvi lo schema di profilo al Ministero affermando che anche in materia di professioni sanitarie si doveva prevedere la cosiddetta legislazione concorrente Stato-Regioni. Nulla per eccep il Consiglio di Stato nel merito dello schema di profilo. In allegato la risoluzione del Consiglio di Stato. Il Ministero della salute, con il consenso delle Associazioni degli odontotecnici, elabor nel 2002 un articolato per attuare quanto richiesto dal Consiglio di Stato che fu successivamente integrato con quanto richiesto in materia di albi professionali dal MIUR e quindi, dopo lapprovazione del Consiglio dei Ministri, trasmesso al Parlamento. Nel gennaio 2006 (ALLEGATO 2) il Parlamento approv la Legge sulle professioni sanitarie 1 febbraio 2006 n. 43 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per listituzione dei relativi ordini professionali che allart. 5 fissa la procedura per lindividuazione e ladeguamento dei nuovi profili professionali che prevede:

    -! un parere tecnico-scientifico sulla effettiva sussistenza dei caratteri di professione sanitaria da parte di una Commissione costituita nellambito del Consiglio Superiore di Sanit con esperti nominati dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Ministero della salute;

  • ! 4!-! dopo il suddetto parere tecnico-scientifico la Commissione Stato-Regioni provvede a

    decidere in materia di profilo professionale; -! il testo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni viene successivamente approvato dal

    Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a firma del Presidente della Repubblica.

    Dopo lapprovazione della Legge 43/2006, abbiamo dovuto attendere

    -! la ricostituzione del nuovo CSS avvenuta nel novembre 2006, -! la designazione degli esperti per integrare la Commissione nel marzo-aprile 2007, -! il decreto di nomina della Commissione firmato dal Ministro il 6 giugno 2007.

    Per la Commissione per il parere tecnico-scientifico furono nominati 19 componenti di cui 10 del CSS, 3 in qualit di esperti dello stesso CSS, 3 dal Ministero e 3 dalle Regioni. Sui 19 componenti solo 1 era espressione diretta della aaoo e 1 (Prof. Dolci) indicato al Ministero dagli odontotecnici. Il testo finale fu votato a favore da 10 componenti contro 5 e apport la quarta modifica al 3 comma dellArt. 1. Designati dal CSS Prof. Franco Cuccurullo Presidente del Consiglio Superiore di Sanit Prof. Eugenio Santoro Direttore Polo Ospedaliero San Camillo e Spallanzani di Roma, Vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanit Prof. Francesco Dammacco Professore Ordinario di Medicina - Universit degli Studi di Bari, Presidente della Sezione II Consiglio Superiore di Sanit Prof.ssa Maria Paola Landini Preside Facolt di Medicina e Chirurgia del Policlinico S.Orsola di Bologna, Vice Presidente Sezione II Consiglio Superiore di Sanit Dott. Amedeo Bianco, Presidente FNOMCeO, Vice Presidente Sezione I Consiglio Superiore di Sanit Prof. Enrico Bollero Universit Tor Vergata di Roma, Dott.Roberto Callioni Presidente ANDI, Dott. Guido Marinoni Medico di Medicina Generale di Bergamo, Dott.ssa Annalisa Silvestro Direttore Servizio Assistenza della Asl di Bologna, Presidente IPASVI, Co Prof. Alberto Span Direttore Diagnostica Strumentale Azienda RM/B di Roma, Esperti del Consiglio Superiore di Sanit Prof. Sergio Caputi Professore Malattie Odontostomatologiche Universit di Chieti, Prof. Andrea Lenzi Professore Endocrinologia Universit La Sapienza di Roma, Prof.ssa Laura Strohmenger Professore Odontoiatria Infantile Universit di Milano, Esperti designati dal Ministero della Salute Dott. Antonio Parisi Ministero della Salute Prof. Giovanni Dolci Universit degli Studi di Roma La Sapienza Sig. Giancarlo Salvatori Presidente FENAODI Esperti designati dalla Conferenza Stato-regioni Dott.ssa Maria Chiara Coletti Assessorato Sanit della Regione Lazio Dott.ssa Caterina Tridico

  • ! 5!Direzione Generale Sanit della Regione Lombardia Prof. Matteo DAngelo Universit di Palermo Lapposita Commissione costituita nellambito del Consiglio Superiore di Sanit si riunita il 26 giugno u.s. e l11 luglio 2007 prendendo in esame lo stesso schema di profilo su cui si pronunciarono favorevolmente nel 2001

    ! il Ministero della salute; ! il Consiglio Superiore di Sanit; ! le Associazioni Odontotecniche; ! la Federazione Nazionale degli Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri; ! lAssociazione Nazionale Dentisti Italiani

    e per il quale non si riscontrarono osservazioni di merito da parte dello stesso Consiglio di Stato. Nel corso della seduta del 26 giugno 2007, il sottoscritto espresse nel corso di una audizione il sostegno ad una rapida approvazione dello schema di profilo concludendo il suo intervento con queste parole: Il 5 luglio 2001 abbiamo effettuato una precedente audizione presso il Consiglio Superiore di Sanit. A distanza di 6 anni stiamo a) sostenendo le stesse motivazioni b) sollecitando lo stesso parere positivo che il CSS ha gi espresso c) sullo stesso schema. Sarebbe di difficile comprensione e giustificazione un esito diverso da quello del 2001. da 79 anni gli odontotecnici attendono una pi adeguata regolamentazione del proprio profilo professionale ed un innalzamento a livello universitario del percorso formativo, alla stessa stregua delle altre 22 professioni sanitarie gi normate; dal 2002 il nuovo profilo sarebbe in vigore se non fosse incappato nella modifica del Titolo V della Costituzione che ha significato una ulteriore attesa di ben 5 anni; lo schema di profilo su cui la Commissione chiamata ad esprimere un parere lo stesso che aveva gi ottenuto il consenso delle AAOO, della FNOMCeO e della stessa ANDI; salvo una radicale diversa previsione dellequipollenza rispetto a quanto contemplato dal paragrafo 5 dello schema, le AAOO non hanno altro da aggiungere, n da togliere agli altri paragrafi anche in virt del fatto che lattuale schema rappresenta la IV versione del testo di profilo; non comprendiamo perch si contesti e/o si contrasti oggi quanto stato insieme convenuto nel 2001; dallinizio del confronto con le AAOO ogni richiesta di modifica e integrazione da parte del Ministero e del CSS, ma anche ogni successiva iniziativa del Ministero per attuare quanto indicato dal Consiglio di Stato ha sempre riscontrato la disponibilit e il sostegno delle AAOO. Ritenendo pertanto infondate e strumentali le osservazioni contrarie formulate a vario titolo in queste ultime settimane anche da quanti sullo stesso schema avevano gi ufficialmente espresso il proprio consenso, si invita la Commissione a ribadire senza riserve quel parere positivo gi espresso nel 2001 dalla II Sezione del Consiglio Superiore di Sanit, presieduta allora dallattuale Presidente del Consiglio Superiore di Sanit, Prof. Franco Cuccurullo. In sintesi: non c pi alcuno spazio e disponibilit per accogliere e/o trattare ulteriori modifiche e integrazioni, ma anche per dilazionare ulteriormente quanto una intera categoria di 20.000 odontotecnici attende con pazienza da ben 79 anni. Una pazienza che ha per consumato tutti i propri limiti.

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    Dopo 80 anni dal Regio Decreto n. 1334, - scontatala modifica del Titolo V della Costituzione ed aver atteso altri 6 anni - ritenevamo che lo schema di profilo, su cui sin dal 2001 si riscontr un consenso unanime delle Istituzioni, delle Associazioni Odontotecniche e delle rappresentanze ordinistiche e associative dei dentisti, potesse essere agevolmente approvato dalla Commissione. Ci sbagliavamo. Per colpa delle diatribe interne al mondo odontoiatrico che si sono pesantemente

  • ! 6!riverberate allinterno della Commissione sono state apportate modifiche sostanziali al testo del 2001. Principali modifiche apportate dalla Commissione presso il CSS al testo del 2001 Le modifiche sostanziali apportate allo schema di profilo del 2001 concernono fondamentalmente il comma 2 (relativamente alla progettazione del dispositivo medico) e il comma 3 (relativamente allinciso introdotto al di fuori del cavo orale per lottimizzazione degli elementi della protesi) del Paragrafo (o Articolo) 1 Figura e profilo. Paragrafo 1 comma 2 (progettazione del dispositivo medico) Il testo del 2001 recita: Lodontotecnico loperatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede, in qualit di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dallabilitato a norma di legge allesercizio dellodontoiatria, cui riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico Il testo licenziato nel luglio 2007 recita: Lodontotecnico loperatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante provvede, in qualit di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche e progettuali, rilasciata dallabilitato a norma di legge allesercizio dellodontoiatria, cui riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo. La modifica apportata con linserimento di una semplice e contraddice.

    ! quanto disposto dalla Direttiva CEE 93/42 in materia di progettazione; ! quanto disposto dai DLGS di recepimento del 1997 e 1998; ! quanto disposto dalle circolari ministeriali del giugno e luglio 1998.

    Soprattutto contraddice quanto disposto dal TAR Lazio nelludienza del 28 agosto 2003 per il ricorso inoltrato dalla scrivente Associazione SNO-CNA avverso la regolamentazione della ASP Lazio (Agenzia di Sanit Pubblica), delegata dal Ministero e dalla Regione Lazio, per lattuazione e la gestione del progetto di odontoiatria sociale per gli anziani. ASP Lazio assegnava infatti indiscriminatamente allodontoiatra la competenza esclusiva in materia di progettazione del dispositivo. Il TAR Lazio respinse il ricorso SNO-CNA, affermando paradossalmente perch era evidente e non meritava di essere oggetto di ricorso che la progettazione clinica di competenza dellodontoiatra, mentre la progettazione tecnica di competenza dellodontotecnico. Linserimento della semplice congiunzione e in specifiche cliniche progettuali significava assegnare allodontoiatra la competenza esclusiva senza alcuna distinzione tra progettazione clinica e progettazione tecnica in materia di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sottraendo artatamente allodontotecnico alcune distintive specificit. Abbiamo dovuto organizzare due manifestazioni il 19 ottobre 2007 e il 4 febbraio 2008, innumerevoli incontri e riunioni con la Commissione Salute e la DG del Ministero per veder recuperato sulla progettazione quanto previsto da normative comunitarie, norme nazionali e sentenze del TAR Lazio. Paragrafo 1 comma 3 (ottimizzazione) Il testo del 2001 recita: Lodontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilit dellabilitato a norma di legge allesercizio dellodontoiatria, pu collaborare, solo allinterno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruit dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

  • ! 7!Il testo licenziato nel luglio 2007 recita: Lodontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilit dellabilitato a norma di legge allesercizio dellodontoiatria, pu collaborare, solo allinterno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruit dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza. Risulta chiaro che linciso al di fuori del cavo orale riguarda lottimizzazione e non gli atti di verifica di congruit e pertanto assolutamente fuorviante e privo di assoluto fondamento affermare che quanto deciso e riportato dai verbali della Commissione per il parere tecnico-scientifico possa in alcun modo significare che lodontotecnico pu compiere gli atti di verifica di congruit al di fuori del cavo.

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    Nellottobre 2007 si svolge la prima grande manifestazione degli odontotecnici (oltre 1.500) davanti alla Camera dei Deputati. Nel pomeriggio un affollatissimo convegno presso il Centro Congressi Frentani richiede il ripristino del testo 2001. Il 4 febbraio 2008 si svolge un sit-in di oltre 300 odontotecnici davanti la sede del Ministero di Lungotevere Ripa per richiedere la trasmissione degli atti alla Conferenza Stato-Regioni. Nei giorni seguenti, CNA-SNO interviene presso il Ministro Bersani per far modificare il parere negativo sullo schema di profilo e sarebbe illuminante poter illustrare le motivazioni reali addotte dallUfficio Legislativo del Ministero Sviluppo Economico (dott. Sestini). Il 19 marzo 2008 nel corso di una audizione presso la Commissione Salute, la stessa accoglie la proposta CNA-SNO di recuperare la competenza sulla progettazione esecutiva. (Allegato) Liter di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni subisce nella primavera 2008 un arresto per le elezioni politiche dellaprile 2008. Dopo la formazione del nuovo Esecutivo presieduto dal Presidente Berlusconi, su esplicita richiesta della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, il Gabinetto (dott. Zotta) del Ministro Sacconi include la questione del profilo dellodontotecnico fra quelle prioritarie da esaminare da parte della Conferenza Stato-Regioni. Ad agosto, anche su sollecitazione indiretta del Direttore dott. Leonardi, CNA-SNO attraverso il Prof. Dolci richiede al CSS il verbale della Commissione per il parere tecnico-scientifico che, avuto agli inizi di settembre 2008, riconferma quanto segue:

    -! gli atti di prova di congruit possono essere compiuti nel cavo orale, -! lottimizzazione (cio, gli interventi di correzione sulle protesi) va compiuta fuori.

    A settembre inizia la via crucis dei distinguo da parte di alcuni Assessori Regionali, dopo che il Ministero (dott. Leonardi) - a fronte della trasmissione di tutti gli atti e i relativi documenti da parte di CNA-SNO acconsente a far rientrare nelle competenze specifiche dellodontotecnico la cd progettazione esecutiva. Il 10 settembre 2008 lAssessore Tedesco della Puglia (ora dimissionario e sostituito) manifesta alcune perplessit sul profilo, perplessit che dirada (anche grazie a massicci interventi di CNA-SNO e odontotecnici pugliesi nei confronti dei vertici della Regione Puglia) il giorno 17 settembre in occasione della nuova riunione della Commissione Salute. Quando tutto lasciava presagire la trasmissione degli atti alla Conferenza Stato-Regioni in programma il giorno dopo, la sera del 17 settembre 2008 giunge la notizia che la Provincia Autonoma di Bolzano ha espresso altre perplessit in merito al fatto che in altri Paesi la figura dellodontotecnico non ricompressa fra le professioni sanitarie. Nei giorni seguenti interveniamo sul Presidente e sullAssessore alla salute di Bolzano producendo una vistosa quantit di documentazione (Allegato).

  • ! 8!La documentazione inviata a Bolzano e poi agli Assessori della Puglia e del Veneto estremamente importante non solo perch indica le Leggi e i Paesi nei quali lodontotecnico disciplinato come professione sanitaria ma anche perch in questi Paesi lodontotecnico pu compiere non solo gli atti di prova di congruit, ma anche lottimizzazione dello stesso nel cavo orale. Agli inizi di ottobre, nel corso di una ulteriore riunione della Commissione Salute, lAssessore del Veneto esprime perplessit sulla natura di professione sanitaria dellodontotecnico. Per non essere da meno, evidenzia di nuovo perplessit anche lAssessore della Puglia insieme a quello di Bolzano. Ai tre rappresentanti dopo una riunione fra Ministero e Commissione salute e CNA-SNO, insieme ad altre aaoo il 5 ottobre 2008 risponde la Segreteria della Commissione salute facendo presente che non rientra nelle prerogative della Commissione decidere sulla natura o meno di sanitaria dellattivit odontotecnica, in quanto la Legge 43/2006 assegna alla Commissione per il parere tecnico-scientifico (con i 3 rappresentanti designati dalle Regioni) tale specifica competenza. Il 12 ottobre 2008 si riunisce la Conferenza Stato-Regioni e il Sottosegretario Prof. Fazio vi partecipa per sostenere lapprovazione del profilo, ma la riunione si scioglie subito dopo linizio per la presa di posizione delle Regioni su altre questioni. Il 12 novembre 2008, CNA-SNO, unitamente ad altri esponenti degli odontotecnici, incontra nellordine

    -! il Coordinatore dei Presidenti delle Regioni, on.le Vasco Errani, che non solo dichiara di farsi carico di convincere le altre Regioni ad un voto unitario ma che in caso di mantenimento di tali tre distinguo, il testo del profilo sar comunque approvato;

    -! la Segreteria Generale della Conferenza Stato-regioni e la Segreteria del Ministro Fitto che non solo confermano la ferma intenzione di far approvare il profilo, ma anche di calendarizzarlo per la met di dicembre;

    -! il dott. Leonardi che informa delle integrazioni richieste da alcuni Ministeri (Politiche Comunitarie) e dalla Presidenza del Consiglio, accolte ed approvate poi in seguito nella riunione della Conferenza dei servizi del 18 novembre.

    Quando finalmente sembrava tutto pronto per ritenere conclusa una incredibile, infinita storialintervento del Ministero con laggiunta delle due righe al 3 comma dellart. 1 che di fatto fa:

    -! tornare indietro le lancette della Storia di 81 (ottantuno) anni, ricollocandole al Regio Decreto 1928 che, guarda caso, contraddice quanto stabilito anche allora dal CSS;

    -! rende inutili tutte le battaglie sinora fatte e tutte le mediazioni sinora accettate.

  • ! 9! MOTIVAZIONI per ripristinare il testo concordato nella riunione del 18 novembre 2008 della Conferenza dei Servizi delle Amministrazioni interessate. La prima delle motivazioni, riguarda la procedura delliter di approvazione, in quanto in attesa che le Regioni sciolgano le riserve (e se non dovessero scioglierle CNA-SNO pronta a fare ricorso al TAR Lazio in quanto non rientra nelle competenze delle Regioni stabilire se attuare o meno una Legge dello Stato che peraltro forse si dimentica ha introdotto per la prima volta in materia di professioni sanitarie, la cd legislazione concorrente, ma potrebbe intervenire anche la Presidenza del Consiglio presso la Corte Costituzionale per rivendicare lattribuzione di un potere esercitato gi peraltro con 3 rappresentanti delel Regioni) nel caso in cui, come nei nostri pi fervidi auspici, il Ministero dovesse ripristinare il testo della Conferenza dei servizi del 18 novembre, non rimarrebbe che portarlo allordine del giorno della Conferenza Stato-regioni, dopo che le stesse avranno superato le loro strumentali posizioni, peraltro non sul profilo odontotecnico, ma sullattuazione di una Legge dello Stato. La seconda delle motivazioni, riguarda lennesima, ulteriore modifica (la quinta) apportata peraltro senza nemmeno consultare i rappresentanti degli odontotecnici e che di fatto, come un perverso gioco delloca fa ritornare il tutto indietro di 81 anni e come allora in totale disaccordo con quanto deciso per ben due volte (2001 e 2007) da quel notorio covo di abusivi del Consiglio Superiore di Sanit e pi volte concordato dalle altre Amministrazioni nelle varie Conferenze dei Servizi succedutesi dalla seconda met del 2007 al 18 novembre 2008. La terza delle motivazioni, riguarda al contrario di quanto affermato da alcuni Assessori alla salute (3 su 21) le legislazioni di altri Paesi (elenco allegato) che oltre ad essere allavanguardia rispetto al nostro Paese in quanto a tutela, difesa e garanzia reali dei diritti e della salute dei pazienti, oltre a consentire gli atti di prova di congruit, consentono anche lottimizzazione allinterno del cavo orale e in alcuni Paesi, senza nemmeno la richiesta, la presenza e la responsabilit diretta dellabilitato allesercizio dellodontoiatria. La quarta delle motivazioni, riguarda quanto concesso non solo alle altre ventidue professioni sanitarie gi normate giusto DLGS 502/92 ma anche - fra queste - quelle disciplinate anche dalla Direttiva CEE 93/42 e che come gli odontotecnici (e gli ottici) fabbricano dispositivi medici su misura (tecnici ortopedici e podologi) che non solo intervengono direttamente sul paziente, ma anche senza la richiesta, la presenza e la responsabilit dellabilitato allesercizio della corrispondente professione medica. La quinta delle motivazioni, riguarda la sostanza diretta delle prove di congruit che si configurano come vero e proprio atto finale della fabbricazione del dispositivo medico su misura che, proprio in quanto su misura, non pu che essere provato dallo stesso fabbricante. E infatti singolare sia permesso il termine che la prova di un dispositivo su misura, ancorch effettuata nello specifico da chi ha la responsabilit clinica della prestazione odontoiatrica, possa essere effettuata da soggetti diversi dal fabbricante che ha, non si dimentichi, la responsabilit della cd immissione in commercio (Direttiva CEE 93/42, DGLS 1997 - 1998 di recepimento, circolari ministeriali giugno e luglio 1998) del dispositivo stesso. La sesta delle motivazioni, riguarda il fatto che la prova di congruit pu avvenire solo su esplicita richiesta, alla presenza e sotto la responsabilit dellabilitato allesercizio dellodontoiatria e solo per i dispositivi che lo stesso odontotecnico ha fabbricato (escludendo quindi consulenti e collaboratori vari) e sempre nelle strutture odontoiatriche autorizzate. La settima delle motivazioni, riguarda quanto spesso strumentalmente viene agitato con riferimento al fenomeno dellabusivismo. Posto che a sentire quando i rappresentanti degli odontoiatri danno letteralmente i numeri tutta da dimostrare la dimensione effettiva del fenomeno, strettamente correlato, con il cd prestanomismo, non sembra che tali fenomeni, insieme agli altri di quella che viene definita illegalit diffusa in odontoiatria, siano stati efficacemente combattuti dal Regio Decreto 1928.

  • ! 10!Daltronde davvero azzardato configurare le prove di congruit nel cavo orale come atti di abusivo esercizio della professione medica alla stregua di ben pi pericolosi atti cruenti nel cavo orale con conseguenze di grave pericolo per la salute del malcapitato paziente. Si tratta quindi di prevedere interventi legislativi ad hoc per contrastare efficacemente i fenomeni di illegalit. PROPOSTA per INTERVENTI EFFICACI di CONTRASTO allILLEGALITA Gi allindomani dellapprovazione della Legge 43/2006 (gennaio 2006) su inziativa CNA-SNO le altre aaoo invitarono (ALLEGATO) le rappresentanze ordinistiche e associative degli odontoiatri ad iniziative comuni per una legislazione ad hoc contro lillegalit in odontoiatria. A tale significativa e importante disponibilit non si ebbe nemmeno la cortesia e leducazione di un riscontro, mentre gli stessi destinatari continuarono a dare i numeri sullabusivismo e a criminalizzare lintera categoria degli odontotecnici. Tale iniziativa fu riproposta da CNA-SNO al Sottosegretario G.P. Patta nel marzo 2007 (ALLEGATO) e su tale versante inizi a lavorare anche la DG Professioni sanitarie. Sulla base di quanto sopra schematicamente riportato, CNA-SNO propone al Ministero, insieme al ripristino del testo del 3 comma dellArt. 1, la sollecita costituzione di una apposita Commissione con rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni odontotecniche, odontoiatriche e della FNOMCeO per lelaborazione di una PdL specifico per lodontoiatria che preveda interventi sul versante della prevenzione ma anche della repressione e sanzionatori sui vari fenomeni dellillegalit, definendo in tempi solleciti e certi, una proposta che il Ministero si far carico di trasmettere, attraverso la Presidenza del Consiglio, al Parlamento chiedendo un percorso preferenziale. Su tale provvedimento, si potranno convogliare anche i consensi dei partiti di opposizione. Conclusioni Nella fondata speranza di un riscontro positivo alle richieste in questa sede formulate, desidero evidenziare che oltre alle sette motivazioni illustrate per il ripristino del testo approvato alla Conferenza dei servizi del 18.11, esiste una ottava motivazione che non ha attinenza con le questioni di merito sopra riportate. Concerne lenorme impegno profuso in questi ultimi 10 anni per consentire agli odontotecnici non di invadere campi e competenze altrui, non di prefigurare potenziali occasioni di incremento economico, ma solo di aumentare il livello di formazione professionale attraverso luniversit per quanti vorranno intraprendere questa professione e lobbligo ECM definitivo per quanti gi in attivit. Un enorme impegno profuso per vincere, dopo oltre ottanta anni, una battaglia per il riconoscimento di una pi ADEGUATA DIGNITA. Negare ci a mio modesto e umile parere, a parere cio di un non odontotecnico, non solo controproducente, ma anche segno di perdurante mi sia consentito il termine noncuranza delle attese non solo professionali di intere generazioni di odontotecnici e dellinfluenza nefasta anche su tale terreno delle diatribe di potere di opposte fazioni odontoiatriche, ieri pienamente consenzienti, oggi dichiaratamente contrarie al profilo. Spetta a Voi, Prof. Scala e Prof. Gherlone, consentire dopo oltre ottanta anni di veder finalmente riscontrate le attese di intere generazioni di odontotecnici e di annullare la nefasta influenza delle diatribe di potere delle opposte fazioni odontoiatriche che, oltre al profilo, hanno contribuito non poco alla attuale situazione di crisi strutturale dellintero sistema dentale italiano.

    Maurizio Troiani

  • ! 11!

    ALLEGATO 1 CONSIGLIO di STATO 11 aprile 2002

    Consiglio(di(Stato

    Adunanza'Generale'dell11'aprile'2002!!!Gab.!n.!1/2002!!N.!della!Sezione:!67/02!OGGETTO!Schema!di!D.M.!concernente!lindividuazione!della!figura!professionale!e!relativo!profilo!professionale!dellodontotecnico!!''

    Il'CONSIGLIO'!!!!

    Vista!la!relazione!n.!prot.!DIRP/III/OCFB/OUT13/2002!trasmessa!in!data!4!gennaio!2002,!con!la!quale!il

    Ministero!!della!!salute!!chiede!il!parere!del!Consiglio!di!Stato!sullo!schema!di!DM!indicato!in!oggettoW

    Esaminati!gli!atti!e!udito!il!relatore,!Consigliere!Livia!Barberio!CorsettiW!PREMESSO!Il!Ministero!della!salute!ha!chiesto!al!Consiglio!di!Stato!di!esprimere!parere,!ai!sensi!dellarticolo!17!della!legge!n.!400!del!1988,!su!uno!schema!di!regolamento!ministeriale!rivolto!ad!identificare!la!nuova!professione!sanitaria!di!odontotecnico,!precisandone!i!contenuti!ed!i!requisiti!culturali!e!professionali!richiesti.Liniziativa!del!Ministero!si!fonda!sullarticolo!6,!comma!3,!del!decreto!legislativo!30!dicembre!1992,!n.!502,!che!riserva!al!Ministro!della!sanit!(oggi!della!salute)!lindividuazione,!con!normativa!regolamentare!delle!figure!professionali,!con!i!relativi!profili,!che!operano!nel!comparto!sanitario.

    In!applicazione!della!citata!norma!!come!si!legge!nella!relazione!T!sono!state!individuate,!con!vari!decreti!ministeriali,!ventidue!figure!professionali,!per!sedici!delle!quali!si!!anche!provveduto!alla!definizione!degli!ordinamenti!didattici!dei!relativi!corsi!di!formazione!in!ambito!universitario.!

    Successivamente,!facendo!chiarezza!in!relazione!a!qualche!punto!ambiguo!della!disciplina!del!1992!citata,!si!!disposto,!(convalidando!cos!taluni!regolamenti!ministeriali!chiamati!a!regolare!come!professioni!sanitarie!talune!attivit!in!precedenza!qualificate!professioni!sanitarie!ausiliarie)!che!le!professioni!sanitarie!ausiliarie!del!precedente!regime!dovevano!ritenersi!soppresse!e!che!le!stesse!avrebbero!dovuto!essere!disciplinate,!dora!innanzi!come!professioni!sanitarie!vere!e!proprie.!

    La! figura! dellodontotecnico,! rientra! tra! le! arti! ausiliarie! delle! professioni!sanitarie! (regio! decreto! 31! maggio! 1928,! n.! 1334).! Il! percorso! formativo!dellodontotecnico!!previsto!!con!i!decreti!ministeriali!23!aprile!1992!e!28!ottobre!1992!T!a!livello!di!istruzione!secondaria!superiore!o!di!formazione!professionale!regionale.!Il!Ministero!ha!riconosciuto!tuttavia,!che!anche!lattivit!di!odontotecnico!!pur!se!qualificata!arte!sanitaria!ausiliaria!e!non!professione!sanitaria!ausiliariaT!potesse!essere!ricondotta!tra!le!professioni!sanitarie:!e!ci,!verosimilmente,!nel!presupposto!che!la!soppressione!delle!professioni!sanitarie!ausiliarie!implicasse!pure!il!venir!meno!dellanaloga!categoria!delle!arti!sanitarie!ausiliarie.

    Su! questa! base! si! ! dato! vita,! perci,! al! regolamento! in! esame! che! configura!lattivit!dellodontotecnico!come!professione!sanitaria!a!tutti!gli!effetti.!Passando!in!rassegna!il!contenuto!delle!singole!norme!dello!schema!regolamentare!va!rilevato!che!gli!articoli!1!e!2!definiscono!le!attivit!che!lodontotecnico!pu!esercitare!in!via!autonoma!e!quelle!che!pu!esplicare!sotto!la!direttiva!ed!il!controllo!dellodontoiatra.

    Larticolo! 3! fissa! liter! formativo! dei! nuovi! operatori! sanitari,! che! dovr!ricomprendere!non!solo!discipline!mediche,!ma!anche!discipline!tecniche!riconducibili!alle!

  • ! 12!scienze! fisiche.! La! formazione! richiesta! agli! odontotecnici! viene! elevata! a! livello!universitario,! riconoscendosi! alla! laurea! valore! abilitante! ai! fini! dellesercizio! della!professione.!

    Larticolo! 4! T! oltre! a! disporre,! nel! presupposto! del! carattere! di! normativa!regolamentare!autorizzata!delle!nuove!disposizioni,! il!venir!meno!della!disciplina!di!cui!al!R.D.!n.!1334!del!1928!(regolamento!governativo)!T!stabilisce!che!va!salvaguardata,!in!ogni! caso,! lattuale! disciplina! della! formazione! per! gli! allievi! gi! iscritti! ai! corsi! di!abilitazione!in!atto.!

    La! relazione! ministeriale! precisa,! infine,! che! sullo! schema! di! regolamento!concordano! le!rappresentanze!della!Federazione!nazionale!dei!medici!e!odontoiatri!e! le!associazioni! professionali! degli! odontotecnici! e! che! su! di! essa! si! ! pronunciato,!favorevolmente,!nelladunanza!del!30!ottobreT14!novembre!2001,!il!Consiglio!superiore!di!sanit.!CONSIDERATO!Lo!schema!di!regolamento!sul!quale!viene!chiesto!il!parere!si!propone!di!istituire!e!regolare!la!professione!di!odontotecnico,!gi!disciplinata,!quale!arte!sanitaria!ausiliaria,!nel!R.D.!n.1334!del!1928.

    La!nuova!disciplina!trova!base,!come!si!!accennato!in!narrativa,!nellarticolo!6,!comma!3,!del!decreto!legislativo!30!dicembre!1992,!n.!502!(come!sostituito!dallarticolo!7!del!decreto!legislativo!7!dicembre!1993,!n.!517)!e!nellarticolo!1!della!successiva!legge!22!febbraio!1999!n.42.!

    Entrambe! le! dette! normative! ! da! leggere! in! stretta! connessione! tra! di! loroT!affidano! ai! regolamenti! ministeriali! lindividuazione! e! la! disciplina! dei! contenuti! delle!professioni! sanitarie.! (In! particolare,! la! legge! n.! 42! del! 1999,! allart.! 1,! comma! 2,! cos!testualmente! dispone:( Il! campo! proprio! di! attivit! e! di! responsabilit! delle! professioni!sanitarie!di!cui!all'articolo!6,!comma!3,!del!decreto!legislativo!30!dicembre!1992,!n.!502,!e!successive!modificazioni!e!integrazioni,!!determinato!dai!contenuti!dei!decreti!ministeriali!istitutivi! dei! relativi! profili! professionali! e! degli! ordinamenti! didattici! dei! rispettivi! corsi! di!diploma!universitario!e!di!formazione!postTbase.!

    La! seconda! di! tali! norme! stabilisce! inoltre,! facendo! venir! meno! cos( la!precedente! distinzione! fra! professioni! sanitarie! e! professioni! sanitarie! ausiliarie,! che!queste!ultime!siano!disciplinate!come!professioni!sanitarie.!

    Nellimplicito!presupposto,!poi,! della!assimilabilit!delle! arti! sanitarie!ausiliarie!alle! professioni! sanitarie! ausiliarie,! si! ! provveduto! a! dar! vita! al! regolamento! in! esame!che!configura!lattivit!dellodontotecnico!come!professione!sanitaria!a!tutti!gli!effetti.!Ci!premesso,!lAdunanza!generale!deve,!in!via!preliminare,!rilevare!che!le!disposizioni!sopra!riferite,!attributive!della!potest!regolamentare!al!Ministro!della!sanit!(oggi!della!salute),!debbono!ritenersi!venute!meno!a!seguito!della!emanazione!del!nuovo!titolo!V!della!Costituzione!che,!iscrivendo!la!materia!delle!professioni!e!della!salute!tra!quelle!di!legislazione!concorrente,!esclude!che!lo!Stato!possa!disciplinare!le!materie!predette!nella!loro!intera!estensione!!e,!per!giunta,!a!livello!regolamentare.

    Nel! nuovo! sistema! di! legislazione! concorrente! spetta,! invero,! allo! Stato! solo! il!potere!di!determinare!i!tratti!della!disciplina!che!richiedono,!per!gli!interessi!indivisibili!da!realizzare,!un!assetto!unitario!(i!cosiddetti!principi!fondamentali).!Va!riconosciuto,!invece,!alla!legge!regionale!(legittimata,!nel!nuovo!sistema,!ad!avvalersi,!per!i!tratti!della!disciplina!di!sua!spettanza,!anche!di!regolamenti!regionali!di!attuazione)!il!compito!di!dare!vita!a!discipline!diversificate!che!si!innestino!nel!tronco!dellassetto!unitario!espresso!a!livello!di!principi!fondamentali.Alla!luce!delle!nuove!disposizioni!costituzionali!rientrano,!pertanto,!nellambito!statale!i!tratti!concernenti!lindividuazione!delle!varie!professioni,!dei!loro!contenuti!(rilevanti!anche!per!definire!la!fattispecie!dellesercizio!abusivo!della!professione),!i!titoli!richiesti!per!laccesso!allattivit!professionale!(significativi!anche!sotto!il!profilo!della!tutela!dei!livelli!essenziali!delle!prestazioni!sanitarie).

    Il!potere!statale!di!intervento,!in!relazione!alle!professioni!sanitarie,!va!pertanto,!esercitato!non!pi!con!regolamento,!ma! in!via! legislativa,!con!principi! fondamentali,! tale!essendo!il!livello!prescritto!dallarticolo!117!della!Costituzione.!N!possono!ritenersi!consentiti,!almeno!in!questo!caso,!fino!alla!emanazione!dei!principi!fondamentali,!interventi!della!normazione!regionale!fondati!sul!presupposto!dellesistenza!di!una!professione!che!non!!stata!ancora!istituita!dalla!legislazione!statale,!fermo!restando!invece!il!potere!delle!Regioni!di!continuare!ad!intervenire!nel!settore!della!formazione!degli!odontotecnici!in!quanto!esercenti!unarte!ausiliaria,!nei!limiti!consentiti!dalla!legislazione!vigente.E!vero!che,!secondo!una!linea!interpretativa!maturata!negli!anni!70,!in!occasione!del!trasferimento!delle!funzioni!dallo!Stato!alle!regioni,!si!!riconosciuto!a!queste!ultime!la!facolt!di!dar!vita!!pur!in!assenza!di!unespressa!formulazione!di!principi!statali!T!alle!norme!di!propria!competenza,!ispirando!la!disciplina!regionale!a!principi!desunti!allo!stato!fluido!nella!normativa(statale!di!settore.!Tale!interpretazione!!suscettibile!di!ottenere!conferma!anche!in!relazione!alle!nuove!competenze!conseguite!dalle!regioni!in!virt!del!nuovo!Titolo!V!della!Costituzione!T!non!pu,!peraltro,!trovare!applicazione!nel!caso!di!specie,!nel!quale,!in!materia!concorrente,!!proprio!il!principio!unificatore!che!

  • ! 13!deve!essere!ancora!definito.

    Nel! caso! della! professione! di! odontotecnico! non! si! rinvengono,! infatti,!nellordinamento!principi!di!rango!legislativo!statale!di!definizione!della!professione.!Il!regolamento!in!questione!non!pu,!quindi,!ritenersi!strumento!idoneo!allesplicazione!della!competenza!spettante!allo!Stato.

    P.Q.M.!Nei!sensi!sopracitati!!il!parere!del!Consiglio!di!Stato.Per!estratto!al!verbale!

    IL!SEGRETARIO!GENERALE!!!

    Visto:!IL!PRESIDENTE

    ALLEGATO 2 ATTI APPROVAZIONE LEGGE 43/2006 CAMERA DEI DEPUTATI

    XIV LEGISLATURA

    735^ SEDUTA PUBBLICA

    Luned 23 gennaio 2006 - Ore 9,30

    CAMERA DEI DEPUTATI N. 6229

    PROPOSTE DI LEGGE

    DINIZIATIVA DEI SENATORI TOMASSINI; TOMASSINI; BETTONI, BRANDANI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI,

    GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI, TONINI; E

    DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE

    (SIRCHIA) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

    (MARTINO) CON IL MINISTRO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITA` E DELLA RICERCA

    (MORATTI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    (CASTELLI) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE

    (SINISCALCO) E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

    (LA LOGGIA)

    APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

    il 14 dicembre 2005 !

    Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e

    delega al Governo per listituzione dei relativi ordini professionali Trasmesso(dal(Presidente(del(Senato(della(Repubblica(

  • ! 14!il(15(dicembre(2005(

    ((

    ART.!1.!(Definizione)!

    (1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanita` 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita` di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni nellindividuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

    ART. 2. (Requisiti).

    1. Lesercizio delle professioni sanitarie di cui allarticolo 1, comma 1, e` subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante allesercizio della professione. Tale titolo universitario e` definito ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera c), e` valido sullintero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed e` rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli dintesa tra le stesse e le universita` , stipulati ai sensi dellarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonche quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, puo` svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo puo` essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dellinterno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o piu` decreti del Ministro dellistruzione, delluniversita` e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Lesame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante allesercizio della professione. Dallapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita` possono procedere alle eventuali modificazioni dellorganizzazione didattica dei corsi di laureagia` esistenti, ovvero allistituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci. 3. Liscrizione allalbo professionale e` obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed e` subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli gia` riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Laggiornamento professionale e` effettuato secondo modalita` identiche a quelle previste per la professione medica. 5. Allarticolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche di consigliere regionale . 6. Allarticolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 e` aggiunto il seguente: 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie,

  • ! 15!obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita` formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche di consigliere regionale .

    ART. 3. (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).

    1. In ossequio allarticolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonche delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dellistruzione, delluniversita` e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dellUnione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui allarticolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante listituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonche di quelle di nuova configurazione.

    ART. 4. (Delega al Governo per listituzione degli ordini ed albi professionali).

    1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui allarticolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princ`pi e criteri direttivi: a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanita` 29 marzo 2001, lassegnazione della professione dellassistente sanitario allordine della prevenzione, prevedendo listituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnicosanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione; b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001; c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano liscrizione agli albi di cui al presente comma; d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attivita` il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi; e) definire le condizioni e le modalita` in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o piu` delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a); f) definire le condizioni e le modalita` in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nellipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unita` , facendo salvo, ai fini dellesercizio delle attivita` professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dellordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine; g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, larticolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale; h) disciplinare i princ`pi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti; i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe; l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che

  • ! 16!precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, questultimo sintende automaticamente prorogato di novanta giorni.

    ART. 5. (Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).

    1. Lindividuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni gia` riconosciute. 2. Lindividuazione e` effettuata, nel rispetto dei princ`pi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o piu`accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Lindividuazione e` subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nellambito del Consiglio superiore di sanita` , di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui allarticolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennita` o compenso ne rimborso spese. 4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e lambito di attivita` di ciascuna professione. 5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia` riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

    ART. 6. (Istituzione della funzione di coordinamento).

    1. In conformita` allordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dellarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui allarticolo 1, comma 1, della presente legge, e` articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente allattivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dellarticolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dalluniversita` ai sensi dellarticolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro delluniversita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dellarticolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dalluniversita` ai sensi dellarticolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro delluniversita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dellarticolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro delluniversita` e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato lattivita` professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dellarticolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni. 2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 puo` essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, leventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le

  • ! 17!organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dellarticolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, lobbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario. 3. I criteri e le modalita` per lattivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Lesercizio della funzione di coordinamento e` espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nellarea di appartenenza, rilasciato ai sensi dellarticolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro delluniversita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dellarticolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. 5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nellassistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, e` valido per lesercizio della funzione di coordinatore. 6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali. 7. Le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificita` assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.

    ART. 7. (Disposizioni finali).

    1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione gia` riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2. Con il medesimo procedimento di cui allarticolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si puo` procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dellarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • ! 18!

    Stenografico Aula in corso di seduta Seduta n. 735 del 23/1/2006

    Discussione del progetto di legge: S. 1645-1928-2159-3236 - Senatori Tomassini; Tomassini; Bettoni ed altri; d'iniziativa del Governo: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (A. C. 6229) e delle abbinate proposte di legge Francesca Martini; Battaglia ed altri; Lucchese ed altri; Battaglia ed altri; Anna Maria Leone ed altri; Battaglia ed altri; Francesca Martini; Moroni; Milanese e Tarantino (A.C. 2360 -2613-2617-2936-3656-3881-4057-5274-5769) (ore 9,48). PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, gi approvato, in un testo unificato dal Senato, d'iniziativa dei senatori Tomassini; Tomassini; Bettoni ed altri; d'iniziativa del Governo: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Francesca Martini; Battaglia ed altri; Lucchese ed altri; Battaglia ed altri; Anna Maria Leone ed altri; Battaglia ed altri; Francesca Martini; Moroni; Milanese e Tarantino. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario). (Discussione sulle linee generali - A.C. 6229 ed abbinate) PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Lucchese, ha facolt di svolgere la relazione. FRANCESCO PAOLO LUCCHESE, Relatore. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 6229, recante Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali finalizzata ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche. PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 9,50) FRANCESCO PAOLO LUCCHESE, Relatore. A tal fine: modifica in alcuni aspetti la disciplina esistente sui titoli di studio per l'abilitazione all'esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea; conferisce una delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali; detta disposizioni sull'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e sulla funzione di coordinamento. Sono infine previste norme modificative dei requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale, nonch degli obblighi inerenti la formazione permanente continua del personale sanitario. Il testo, trasmesso dal Senato, frutto di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo (A.S. 3236). Il provvedimento in esame interessa una pluralit di profili. L'aspetto pi rilevante appare senz'altro quello della disciplina delle professioni", oggetto di legislazione concorrente per la quale compito dello Stato stabilire le norme di principio, mentre spetta alle regioni la potest regolamentare. La novella del Titolo V della Costituzione ha infatti modificato l'impostazione di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, che rinviava a decreti a carattere regolamentare del ministro della salute l'individuazione delle professioni sanitarie e dei relativi profili. Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, l'individuazione delle figure professionali ed i relativi profili e ordinamenti didattici rientrano nell'ambito dei principi fondamentali riservati alla legge statale, lasciando alle regioni il compito di dettare la normativa di attuazione (articolo 117, comma 6, della Costituzione).

  • ! 19! La Corte costituzionale, su questo aspetto, si espressa con diverse sentenze: la n. 353 del 2003, nonch le nn. 319, 355, 405 e 425 del 2005. L'obiettivo del provvedimento volto a superare la fase di stallo conseguente al nuovo Titolo V della Costituzione. Infatti, la soluzione del testo in esame sembra volta soprattutto ad individuare un percorso attraverso il quale giungere alla definizione delle nuove professioni sanitarie, e cio gli accordi da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni, piuttosto che definire i principi base sui requisiti per l'esercizio della professione e sull'ambito della professione stessa, secondo il dettato dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 7, comma 2, del disegno di legge al nostro esame. L'istituzione degli albi professionali va vista alla luce di alcuni orientamenti emersi a livello comunitario, volti a limitare l'istituzione di nuovi ordini ai casi in cui tale strumento rappresenta una garanzia rafforzata cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato. La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa ai servizi del mercato interno (COM(2004) 2), che stata esaminata dal Consiglio competitivit l'11 marzo, il 25-26 novembre 2004, nonch il 6 e 7 giugno 2005. Il 22 novembre 2005 la Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha adottato con emendamenti la relazione sulla proposta della relatrice Gebhardt. Tale relazione dovrebbe essere esaminata dall'Assemblea plenaria in prima lettura il 14 febbraio 2006. A tale proposito, la XIV Commissione per le politiche dell'Unione europea richiama l'opportunit di un riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE, e che si tenga conto, dunque, che l'adozione dei principi e dei criteri direttivi della delega, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame riguardante l'istituzione degli albi e degli ordini professionali, avvenga nel rispetto dell'articolo 49 del TCE, come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla stessa direttiva 2005/36/CE. Intendo, a tale proposito, soffermarmi sul parere espresso dalla Commissione lavoro pubblico e privato, che favorevole ma con la condizione che l'attivit libero-professionale venga svolta dal personale infermieristico, e quindi da tutto il personale, che ha un rapporto di dipendente pubblico e privato (pu essere iscritto agli albi, oltre agli operatori professionali che svolgono libera attivit professionale, anche il dipendente pubblico), purch fuori dell'orario di servizio e all'interno della struttura sanitaria: una regola gi presente nella normativa esistente, che stata ribadita ulteriormente dalla Commissione lavoro pubblico e privato. Il progetto di legge, nel testo approvato dal Senato, composto da sette articoli. L'articolo 1 prevede un'abilitazione rilasciata dallo Stato per l'esercizio delle attivit previste dalle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (comma 1), i cui operatori svolgano attivit di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione: quindi chiaro che non possono svolgere alcuna attivit diagnostica, cos come sancito dalla legge 10 agosto 2000, n. 251. All'articolo 2, nei commi da 1 a 4, vengono prefigurati i nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire o a modificare quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministro dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001; l'abilitazione all'esercizio della professione rilasciata dopo il superamento di specifici corsi universitari, svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, compresi gli IRCCS, individuati con accordi tra le regioni e le universit. La Commissione bilancio osserva che tutto ci dovr avvenire senza ulteriori oneri a carico dello Stato e, quindi, con la clausola di invarianza; tra l'altro, al comma 3 dell'articolo 7, anche stabilito che la legge viene approvata senza che vi siano maggiori oneri finanziari per lo Stato. Al comma 4 dell'articolo 2 previsto che l'aggiornamento professionale effettuato con modalit identiche a quelle della professione medica. Al riguardo, la Commissione lavoro osserva che tutto ci era gi previsto da altre norme: comunque, quod abundat non vitiat! Il comma 5 dello stesso articolo modifica la disciplina prevista per l'accesso alla carica di direttore delle ASL. La norma in esame dispone, in alternativa ai requisiti previsti dalla disciplina vigente, l'espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale: l'avere svolto uno di questi mandati costituisce titolo per poter essere inseriti negli elenchi per l'accesso alla carica di direttore generale nelle Aziende sanitarie locali. A tale proposito, il Comitato per la legislazione fa presente che andrebbe specificato meglio il momento temporale, poich le norme attuali prevedono che i requisiti debbano essere posseduti nel decennio precedente l'ottenimento dell'incarico. Comunque in questo caso, poich non previsto, sembra che l'aver svolto uno di questi mandati valga dal momento in cui non si svolge pi quel mandato: , quindi, immediatamente esecutivo.

  • ! 20! Il comma 6 dell'articolo 2 esonera i laureati in medicina chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie dall'obbligo di partecipazione ai previsti programmi di formazione continua, limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonch di consigliere regionale. L'articolo 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie. A tal fine l'articolo 4 conferisce una delega al Governo, da esercitare previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati principi e criteri direttivi indicati nell'articolo stesso. L'articolo 5 disciplina l'istituzione di nuove professione in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, individuate attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, da collocare comunque nelle quattro aree professionali di cui all'articolo 1 del provvedimento, che comunque richiama sempre la legge n. 251 del 2000. Il comma 2 prevede che le nuove professioni sanitarie siano riconosciute mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, mentre il comma 3 dispone che l'individuazione delle nuove professioni sia subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni. Si tratta di un percorso nuovo, che va a superare lo stallo, prima indicato, creato dall'articolo 117 della Costituzione. L'articolo 6 istituisce la funzione di coordinamento per le predette professioni sanitarie. Si tratta di una nuova articolazione, che stabilisce una funzione di coordinamento per questi operatori professionali. Al comma 2 previsto che il conferimento dell'incarico di coordinamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed, inoltre, si prevede l'obbligo contestuale per le ASL di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, ovviamente rispetto a quelle di coordinatore. Il comma 4 stabilisce i requisiti per la funzione di coordinamento. Sono richiesti il master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza e un'esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. L'articolo 7, comma 1, stabilisce che alle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano le specifiche norme contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento. Infine, il provvedimento - come gi ricordato - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. PRESIDENTE. Ha facolt di replicare il rappresentante del Governo. DOMENICO DI VIRGILIO, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito. PRESIDENTE. iscritto a parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facolt. LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Signor Presidente, il provvedimento in esame giunto al rush finale e ci auguriamo che veda la luce in questa legislatura. Il nostro gruppo, come quello dei Democratici di sinistra in Commissione, ha deciso di non presentare alcun emendamento proprio in considerazione delle attese che su tale proposta di legge sussistono tra gli operatori del settore. Il provvedimento, che ci apprestiamo ad esaminare nel suo articolato, porta a compimento il percorso di riforma delle professioni sanitarie non mediche avviato nella precedente legislatura con le leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e n. 251 del 10 agosto del 2000. Si tratta, quindi, di un percorso riformatore che trae origine dalle riforme dei Governi dell'Ulivo della scorsa legislatura. Noi vogliamo rimarcare l'importanza dell'istituzione degli albi che hanno la finalit di assicurare la deontologia degli operatori, di tutelare la loro qualit professionale e, nel contempo, l'interesse dei cittadini. Si tratta di professioni delicate, che hanno a che fare con la salute dei cittadini. Ed proprio per questo motivo che noi teniamo molto a che il provvedimento sia definitivamente licenziato, nell'interesse di un'organizzazione delle professioni pi moderna e pi attenta ai nuovi bisogni di sicurezza e di valorizzazione delle specificit professionali. Peraltro, il provvedimento in esame, a nostro avviso, non dovrebbe porre problemi in sede di Unione europea perch con esso si affrontano questioni che necessitavano di un intervento

  • ! 21!legislativo. L'Unione europea, fra l'altro, non ha vietato l'istituzione di nuovi ordini professionali, ma ha invitato gli Stati membri a limitare tale istituzione soltanto ai casi in cui essa appaia effettivamente opportuna, vale a dire quando la creazione di ordini riguarda figure che ai cittadini forniscono servizi di primario interesse. L'articolato del provvedimento al nostro esame d, di fatto, soluzione ad alcuni seri problemi giuridici di applicazione delle leggi - cui ho fatto prima riferimento - anche alla luce del Titolo V della Costituzione e alle competenze delle regioni nel processo di riforma del sistema delle professioni sanitarie non mediche. Il provvedimento ha il merito di riconoscere appieno la dignit e il valore delle professioni sanitarie non mediche costituendole in ordini professionali autonomi, nell'interesse del servizio sanitario nazionale. Certo, un lavoro migliore poteva essere fatto. Con la discussione e l'approvazione del provvedimento arriva tuttavia a compimento una stagione importante di riforme iniziate ed attuate dal centrosinistra, grazie alle quali circa cinquecentomila operatori della sanit, suddivisi in ventidue profili professionali, sono finalmente diventati, da ausiliari e subalterni, veri professionisti della sanit, con autonomia professionale riconosciuta ed adeguata formazione universitaria. Il varo del provvedimento, che consideriamo importante, non vuole essere di ostacolo ad una futura e necessaria riforma delle professioni. Intendiamo solo omogeneizzare, anche da questo punto di vista, professioni finalmente autonome che sempre pi sviluppano un rapporto di dipendenza con il servizio sanitario nazionale, e, soprattutto, sviluppano un'attivit libero-professionale che attiene alla salute e alla malattia, alla vita e alla morte, e che proprio per la delicatezza del loro compito devono avere un proprio codice etico, atteggiamenti professionali congrui e di qualit, puntuale verifica e controllo della correttezza di ogni comportamento professionale. Il provvedimento coglie, infine, l'esigenza di prevedere nuovamente, con pi certezza e dignit, il ruolo importante del coordinamento e del coordinatore. Si tratta di una classificazione moderna, che non la semplice riproposizione della figura del caposala per i soli infermieri e che si pone in linea con l'evoluzione scientifica, formativa e legislativa di tutte le professioni sanitarie. Non va dimenticato - anzi, va sottolineato - che il testo in esame, risultato importante per tutti gli operatori, rappresenta soprattutto la conquista di un servizio migliore, a tutela della salute dei cittadini. In conclusione, dichiaro il favore del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo alla rapida approvazione del provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, anche al fine di dare ai cittadini pi stringenti garanzie rispetto alla correttezza deontologica degli operatori sanitari non medici, il cui ruolo nel sistema della sanit italiana divenuto, negli anni, sempre pi importante e significativo. PRESIDENTE. iscritto a parlare l'onorevole Tamburro. Ne ha facolt. RICCARDO TAMBURRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente una legge quadro riguardante la materia delle professioni sanitarie, derivante dall'unificazione di pi proposte di legge e da un disegno di legge del Governo, approda alla Camera per l'approvazione: finalmente, perch il paese ne sentiva il bisogno; finalmente, perch l'iter stato lungo e travagliato (si temuto che non si potesse concludere; invece, arrivato al traguardo e, quindi, tutto il lavoro effettuato dalle varie Commissioni di Camera e Senato non andato perso). Il paese ne sentiva il bisogno perch si va a mettere ordine in un settore in cui il vuoto legislativo esistente non garantiva il riconoscimento di quelle professionalit sanitarie non mediche che costituiscono un pilastro importante dell'offerta sanitaria. Non solo: evidentemente, tale vuoto lasciava anche spazio all'esercizio abusivo della professione; e, in un settore in cui in gioco la salute dei cittadini, bene primario da tutelare e non a caso salvaguardato anche dalla nostra Costituzione, non dobbiamo consentirlo. Infatti, specialmente nel settore della cura della salute, l'aspetto relazionale tra operatore e paziente di grandissima rilevanza ai fini della qualit della prestazione erogata; quindi, l'equazione operatore pi qualificato uguale a prestazione migliore di immediata comprensione. Non secondario, inoltre, ci appare l'effetto che il provvedimento in approvazione avr nel fare emergere quelle attivit che oggi vengono svolte al di fuori di ogni regola tributaria. Il disegno di legge in esame detta finalmente disposizioni per regolamentare le professioni infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e, infine, della prevenzione. Il grande salto di qualit che deriver dall'approvazione del testo in esame consiste nel fatto che, finalmente, tali professioni,

  • ! 22!riconosciuti i relativi ordini, avranno un'organizzazione definita ed uniforme su tutto il territorio. Saranno regolamentate, in tal modo, anche quelle che, oggi, non sono comprese in alcun ordine e saranno risolte tutte le questioni relative alla rappresentativit di quelle diverse organizzazioni oggi esistenti ed operanti. La nuova organizzazione favorir il raggiungimento del migliore livello di preparazione di tali professionisti, che sar di grado universitario. Quest'ultimo un aspetto che incider direttamente e positivamente sui migliori ed uniformi livelli di assistenza erogati agli utenti-pazienti. Il livello qualitativo generale delle prestazioni erogate sar, quindi, pi elevato. A tale proposito, ci aspettiamo che vengano celermente definiti dalle universit piani di studio nuovi ed adeguati per soddisfare l'incremento della domanda formativa che necessariamente verr dal particolare settore. Saranno istituiti ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie, alla cui istituzione espressamente delegato il Governo. Ci consentir anche, evidentemente, di superare quelle situazioni di disparit di trattamento tra professioni gi organizzate in ordini e quelle che non lo sono. Gli operatori sanitari non medici, siano essi infermieri od ostetriche, fisioterapisti o logopedisti, tecnici della neurofisiopatologia o della prevenzione, solo per citarne alcuni, dovranno iscriversi ad un albo professionale, come recita il terzo comma dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Ci vale anche per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli gi oggi riconosciuti. L'apparente iperregolamentazione che ne deriva va tutta nella direzione di una maggiore garanzia, per il cittadino-paziente, di ottenere una prestazione altamente qualificata, erogata da un professionista sanitario iscritto ad un albo. Ancora, riteniamo importante per l'intera categoria che sia istituita la funzione di coordinamento, definendo un percorso di carriera che valorizzi la professionalit e che, partendo da professionisti in possesso di diploma di laurea, si articoli in professionisti coordinatori, in possesso di master di primo livello, in professionisti specialisti, in possesso di master di primo livello per le funzioni specialistiche, per terminare con i professionisti dirigenti, in possesso della laurea specialistica e con adeguata esperienza. Ci dovrebbe ridurre quella discrezionalit oggi esistente nella attribuzione della funzione di coordinamento, causa anche del disordine normativo ed organizzativo esistente, evidenziando un percorso meritocratico, riconoscibile e capace anche di dare la giusta autorevolezza a chi individuato per ricoprire il ruolo. Si compie, cos, un poderoso passo in avanti che coinvolge molte centinaia di migliaia di operatori nella direzione di inquadrare meglio una categoria di veri professionisti sanitari, dotati della necessaria formazione professionale ed universitaria, uniformati ad un proprio codice etico e capaci di garantire efficienza funzionale, responsabilit, qualificazione professionale, aggiornamento, competenze organizzative e gestionali e progressione di carriera. Dunque - con ci mi avvio a conclusione - pensiamo che questa legge sia destinata ad incidere significativamente sulle condizioni di esercizio delle professioni sanitarie non mediche, assicurando per esse maggiore preparazione e qualificazione, oramai di livello universitario, maggiore professionalit e maggiore tutela e fornendo ai cittadini una maggiore garanzia di ottenere prestazioni sanitarie qualificate. Per queste ragioni, sinteticamente espresse, riteniamo importante e qualificante per gli operatori e per i cittadini l'approvazione di questo progetto di legge. PRESIDENTE. iscritta a parlare l'onorevole Labate. Ne ha facolt. GRAZIA LABATE. Signor presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Di Virgilio, il progetto di legge alla nostra attenzione praticamente consente di portare a termine un percorso iniziatosi, nel nostro ordinamento delle professioni sanitarie non mediche, con la legge n. 42 del 1999 e con la legge n. 251 del 2000. Il nostro ordinamento, rispetto a quello dei paesi europei, ha preso atto in ritardo del ruolo e della qualit delle professioni sanitarie non mediche e, pur tuttavia, a partire dal 1999 e dal 2000, ne ha aggiornato il profilo, soprattutto rimarcando l'esigenza che anche il nostro paese provvedesse alla formazione di questi operatori con percorso formativo di tipo universitario, con il conseguimento sia del diploma triennale, sia della laurea, sia, addirittura, del dottorato di ricerca. Si tratta di un fatto molto importante se si pensa all'evoluzione che ha avuto, nell'ambito delle professioni mediche, il ruolo di tanti professionisti, dagli infermieri alle ostetriche, ai fisioterapisti e ai tecnici della prevenzione e della riabilitazione. Attualmente, essi svolgono, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, un ruolo di notevole importanza, considerando come l'invecchiamento della popolazione abbia portato con s una serie di patologie croniche e degenerative che non

  • ! 23!presuppongono pi la fase della cura istituzionalizzata ma richiedono, sempre di pi, la cura domiciliare ad opera di professionisti abilitati e capaci di affrontare la riabilitazione e la cura della salute con dignit professionale e con dignit formativa. Il provvedimento alla nostra attenzione non fa altro che rideterminare, in termini di principio, la prosecuzione di una normativa esistente e l'incrocio di tale normativa con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha consegnato alle regioni italiane il principio ordinamentale della formazione professionale. come a dire che si era creato, per effetto delle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000 e del nuovo ordinamento costituzionale, un vuoto normativo che non consentiva pi al nostro ordinamento di procedere con i vecchi decreti regolamentari demandati al ministro della salute per la fissazione di profili e curricula formativi; di qui, l'esigenza del testo alla nostra attenzione, che, appunto, fissa in termini di principio, per le professioni sanitarie non mediche, il percorso formativo abilitante, il percorso di formazione con laurea e quello con dottorato di ricerca. Il provvedimento prevede, inoltre, un decreto congiunto del Ministero della salute e del Ministero dell'universit e della ricerca scientifica che fissa le modalit dei moduli formativi e delle discipline alle quali, appunto, far afferire tutto il percorso universitario di tali professioni, nel contempo recando le norme di coordinamento, in modo da conferire dignit ad un ruolo dirigente e professionale che oramai nelle cose. peraltro esigenza fondamentale del Servizio sanitario portare a compimento tale percorso se si pensa, ad esempio, alle molteplici funzioni, non solo di diretta professione ma di coordinamento, di team e di staff, nell'organizzazione territoriale, in quella ospedaliera, che, su tutta l'area dei servizi, mettono capo a professioni quali quelle degli infermieri, delle ostetriche e dei fisioterapisti della riabilitazione. Di qui nasce l'esigenza di porre mano, con una legge che interviene, per l'appunto, nella transizione tra il vecchio ordinamento ed il nuovo, anche nella tutela della deontologia professionale. So bene che, al riguardo, anche nel nostro paese si aperto un dibattito che, purtroppo, questo Parlamento non porta a maturazione; mi riferisco alla questione