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PROF. MICHELE ONORATOAnno accademico 2013/2014

II semestre

DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO

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Lezioni 16,17 e 18

GLI ELEMENTI ESSENZIALI (SEGUE): LA CAUSA, L’OGGETTO E LA FORMA.

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI: CONDIZIONE, TERMINE E MODO.

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Ai sensi dell’art. 1325 c.c., gli elementi essenziali del contratto sono:

1) l'accordo delle parti;2) la causa;3) l'oggetto;4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Ricapitoliamo:

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È uno degli elementi essenziali del contratto di cui nel codice non si rintraccia una definizione, ma solo una menzione in negativo con riferimento alla sua mancanza ed essenzialmente alla sua illiceità.

La causa

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LECITALa CAUSAdeve essere MERITEVOLE DI TUTELA

La mancanza o l’illiceità della causa producono la nullità del contratto ex

art. 1418 c.c.

Segue: i caratteri della causa

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La scelta compiuta dal diritto italiano è stata quella della CAUSALITÀ NEGOZIALE.

Il requisito della causa si riferisce al CONTRATTO CONSIDERATO COMPLESSIVAMENTE:

concezione oggettiva della causa FUNZIONE ECONOMICO -SOCIALE DEL

CONTRATTO.

concezione temperata presta attenzione alla FUNZIONE ECONOMICO-

INDIVIDUALE DELLA RAGIONE CHE DEVE GIUSTIFICARE L’ATTO.

Segue:

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Una concezione oggettiva della causa, così poco attenta alla diversità dei casi concreti, finirebbe con il determinare una confusione fra causa e tipo.

Si ritiene necessario, pertanto, guardare al concreto assetto degli interessi che le parti hanno inteso perseguire con quella operazione contrattuale.

Segue:

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I MOTIVI sono rappresentazioni psichiche che inducono il soggetto a concludere il contratto, sono quindi le finalità individuali perseguite dalle parti.

CAUSA interesse oggettivo

MOTIVO interesse soggettivo che varia sempre nel contenuto e può essere diverso da soggetto a soggetto e da momento a momento.

La causa ed i motivi

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I motivi sono GIURIDICAMENTE IRRILEVANTI.

tuttavia

ART. 1345 C.C.MOTIVO ILLECITO

«Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un MOTIVO ILLECITO comune ad entrambe.»

Segue: i motivi

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L’esempio classico è quello della locazione del balcone che si affaccia sulla piazza di Siena per assistere al palio che si svolge un giorno all’anno.

Presupposizione

Condizione implicita del negozio, costituisce il presupposto oggettivo e comune posto a

fondamento dell’intero contratto dalle parti.

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La presupposizione non trova espressa menzione nel codice; per verificare se l’avveramento o meno della situazione presupposta, che ha inciso sull’effettivo e reale regolamento di interessi tra le parti, possa incidere sulla validità o sulla efficacia del contratto, sono state fornite diverse soluzioni:

1) condizione implicita; 2) mancanza di causa in concreto; 3) annullabilità per errore; 4) alterazione dell’equilibrio contrattuale con possibilità di ricorrere alla risoluzione.

Segue:

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La CAUSA ESTERNA ricorre nei casi in cui la prestazione si presenta isolata, la causa non è espressamente e compiutamente

indicata e si ha una scissione tral’atto di attribuzione la causa esterna patrimoniale che lo giustifica

La CAUSA in realtà c’è, altrimenti si applicherebbero le norme sulla ripetizione dell’indebito (artt. 2033 e seguenti c.c.).

Es. art. 1706, 2° comma, c.c.:

“Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre”.

Causa esterna

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CAUSA INTERNA: la conseguenza è l’invalidità dell’atto, in particolare la nullità (accertata in giudizio, consente di esperire l’azione di rivendica a difesa della proprietà e, quindi, anche contro i terzi).

CAUSA ESTERNA: la conseguenza è l’azione di ripetizione dell’indebito.

Causa interna/causa esterna

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IPOTESI ECCEZIONALI

ASTRAZIONE SOSTANZIALE autonomia dell’atto di volontà dal requisito del fondamento giustificativo.

ASTRAZIONE PROCESSUALE determina solo una inversione dell’onere della prova (es. art. 1988 c.c.: “Promessa di pagamento e ricognizione di debito. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”).

ECCEZIONE: cambiale (art. 1993 c.c.: Eccezioni opponibili. “Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione”).

I negozi astratti

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Locuzione ambigua, impiegata dal legislatore in modi e in contesti non univoci:

alcune norme sembrano identificare l’oggetto con la PRESTAZIONE (art. 1349 c.c.: “Determinazione dell'oggetto.Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo…”);

altre alludono all’oggetto come COSA (ad es. l’art. 1348 c.c.: “La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge”);

altre ancora sembrano far riferimento all’INSIEME DELLE DISPOSIZIONI SULLE QUALI LE PARTI CONCORDANO (es. l’art 1470 c.c.: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”).

L’oggetto

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L'OGGETTO del contratto deve essere:

POSSIBILE (materialmente e giuridicamente)

LECITO (non contrario a norme imperative, ordine

pubblico e buon costume)

DETERMINATO o DETERMINABILE(sufficientemente specificato)

I requisiti (art. 1346 c.c.)

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“Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine”.

Possibilità sopravvenuta dell’oggetto (art. 1347 c.c.)

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“La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge” .

Cose future (art. 1348 c.c.)

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Esso prende il nome di clausole o termini del contratto.

La CLAUSOLA rappresenta una articolazione autonoma del contenuto del contratto (es. artt. 1339, 1340, 1367, 1469 c.c.)

Talvolta anche l’espressione “condizioni” sta per clausole (es. artt. 1341 1342 c.c.).

Contenuto del contratto

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contenuto formale: le clausole non hanno valore dispositivo (es.: il preambolo);

contenuto sostanziale: le clausole hanno valore dispositivo (es.: clausola recante la volontà di vendere o di comprare).

Per una parte della dottrina, il contenuto riguarda l’intero regolamento di interessi, sia di fonte autonoma che di fonte eteronoma.

Segue:

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“Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo .

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento”.

L’arbitraggio (art. 1349 c.c.)

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È un elemento essenziale del contrtto solo quando è richiesta ad substantiam

Il requisito legale della forma scritta è soddisfatto anche dal documento informatico, qualora al documento, invece della firma elettronica semplice, venga apposta la firma digitale, esso assume valore come scrittura privata autenticata (art. 4 d.PR. 513/97; art.10 d.PR. 445/2000; art. 10 d.lgs. 10/2002).

La forma scritta è quella richiesta con maggiore frequenza (es. per i contratti di trasferimento o di costituzione di diritti reali è richiesta la forma scritta autenticata, anche per la pubblicità).

La forma

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Il principio della libertà della forme

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ART. 2699 c.c. Atto pubblicoL'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

ART. 2700 c.c. Efficacia dell'atto pubblico

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Atto pubblico

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È richiesta per la VALIDITÀ DELL’ATTO

Se non viene rispettata, l’ATTO È NULLO

Forma ad substantiam

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È richiesta per FINI PROBATORI

la sua mancanza non inficia la validità del contratto, ma la forma è necessaria come PROVA nell’eventuale contesto di una lite e si pone come limite alla prova dell’altro (es. 1417 c.c.: “Prova della simulazione. La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”).

Forma ad probationem

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Responsabilizzazione del consenso, come nella donazione.

Certezza dell’atto e, in particolare, sicurezza della circolazione dei beni immobili e collegamento con la pubblicità.

Certificazione di un fatto storico accaduto (ad es. verbalizzazione di organi collegiali);

Opponibilità ai terzi del contratto concluso tra le parti (ad es. art. 1524, comma 1, c.c.: “La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento”).

Esigenze cui assolve la prova:

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ART. 1352 C.C. “Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.

Nei contratti dei consumatori ricorre la locuzione forma di protezione, alla cui inosservanza è sovente legato solo il risarcimento del danno.

Forme convenzionali

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Gli elementi accidentali del contratto sono clausole che le parti possono decidere di inserire nel contratto per modulare in un determinato modo gli interessi che intendono regolamentare.

Tali elementi sono:1) la CONDIZIONE;2) Il TERMINE;3) Il MODO.

Elementi accidentali del contratto

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Clausola che subordina gli effetti del contratto ad un evento:

FUTURO(non si è ancora verificato)

ed INCERTO

(può non verificarsi mai)

Condizione

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SOSPENSIVA RISOLUTIVA VOLONTARIA LEGALE POTESTATIVA MERAMENTE POTESTATIVA

I diversi tipi di condizione

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ART. 1356 C.C. “IN PENDENZA della condizione SOSPENSIVA l'acquirente di un

diritto può compiere ATTI CONSERVATIVI.L'ACQUIRENTE DI UN DIRITTO sotto condizione risolutiva PUÒ, in pendenza di questa, ESERCITARLO, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi”.

ART. 1358 C.C. “Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto

condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo BUONA FEDE per conservare integre le ragioni dell'altra parte”.

ART. 1359 C.C. “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per

causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”.

Pendenza della condizione

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Sulla scorta delle norme richiamate nella slide precedente, nella pendenza della condizione, i soggetti sono titolari di una ASPETTATIVA per cui possono compiere:1) ATTI CONSERVATIVI (es.: sequestro del bene);2) ATTI DISPOSITIVI.

Le parti devono inoltre comportarsi secondo BUONA FEDE per conservare integre le ragioni dell’altra.

Segue:

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Il verificarsi della condizione comporterà, con effetto retroattivo (ex tunc), l’efficacia o l’inefficacia del contratto a seconda che la condizione sia sospensiva o risolutiva.

L’avveramento della condizione

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“E' nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume .

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta .

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419”.

Condizioni illecite o impossibili (art. 1354 c.c.)

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E’ certo l’avvenimento, ma non il tempo in cui ciò accadrà.

Esso incide sulla efficacia del contratto che è certa, ma può essere differita nel tempo (termine iniziale) o limitata nel tempo (termine finale).

I riferimenti al termine in art. 1347 c.c.: “Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine”.

Il Termine

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Modulare gli effetti del contratto agli interessi delle parti rispetto alla durata del rapporto contrattuale vi sono degli atti ai quali non è ammessa l’apposizione del termine

Ratio:

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Termine di efficacia: attiene alla durata del rapporto contrattuale.

Termine di perfezione: riguarda il momento in cui il contratto si perfeziona.

Termine di adempimento: si riferisce al momento in cui deve essere adempiuta una obbligazione.

Termine potestativo: è afferente a quella clausola che rimette alla volontà dell’obbligato la determinazione del momento iniziale o finale.

Termine essenziale: v. art. 1457 c.c. “Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.

I differenti tipi di termini

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IMPOSIZIONE DI UNA PRESTAZIONE A CARICO DEL SOGGETTO CHE HA RICEVUTO LA LIBERALITÀ (apponibile ai soli atti a titolo gratuito)

È, quindi un obbligo giuridico che grava sul beneficiario dell’attribuzione e non una controprestazione e può consistere in una obbligazione di dare, fare o non fare.

Attribuisce rilevanza ai particolarimotivi o finalità dell’autoredella attribuzione

Modo

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Il MODO

impossibile o illecito si considera come NON APPOSTO

a meno che abbia costituito il solo motivo determinante.

Segue: