Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia A cura di: Francesco Onorato.

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Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia A cura di: Francesco Onorato

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Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia

A cura di: Francesco Onorato

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CONCETTO DEI TRE PILASTRI

La previdenza per la vecchiaia, superstiti e invalidità, si basa su il

inserito nel 1972 nella Costituzione federale

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OBBLIGO ASSICURATIVO

Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono assicurate secondo la legge AVS-AI in quanto

TUTTI HANNO L’OBBLIGO

di pagare i contributi previdenziali indipendentemente se esercitano o meno un’attività lucrativa

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INIZIO OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Le persone che esercitano un’attività lucrativa iniziano a pagare contributi dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 17 anni.

Le persone che non esercitano attività lucrativa iniziano a pagare i contributi dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni.

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CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI

AVS 8,4%

AI 1,4%

IPG 0,3%

Totale 10,1%I datori di lavoro deducono la metà del totale (5,05%) dalla paga dei lavoratori e la versano alla cassa di compensazione unitamente alla propria quota (5,05%). Al totale va aggiunta la quota per l’assicurazione contro la disoccupazione (2%) ripartita in due parti uguali.

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CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI

AVS 7,8%

AI 1,4%

IPG 0,3%

Totale 9,5%

Gli indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazione né obbligatoriamente contro gli infortuni. Inoltre non sono soggetti al regime obbligatorio della previdenza professionale.

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FINE OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa cessano di pagare i contributi al raggiungimento dell’età pensionabile regolare di vecchiaia

Le persone che esercitano un‘attività lucrativa cessano di pagare i contributi al termine della loro attività lavorativa

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La mancanza di anni di contribuzione provoca una riduzione della rendita.

IMPORTANTE!

Gli assicurati senza attività lucrativa devono annunciarsi di propria iniziativa alla cassa di compensazione del cantone di domicilio o all’agenzia comunale AVS per il pagamento.

COPERTURA CONTRIBUTIVA

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È compito degli assicurati preoccuparsi del proprio obbligo contributivo nonché verificare periodicamente la propria posizione.

COPERTURA CONTRIBUTIVA

ATTENZIONE!

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Le persone sposate senza attività lucrativa non sono tenute al pagamento personale di contributi, e restano assicurate secondo la legge se il coniuge esercita un’attività lucrativa e versa contributi pari ad almeno 850 franchi in un anno (che è il doppio del contributo

minimo)

In pratica deve avere un guadagno annuo di almeno Fr. 8500.00 se lavoratore dipendente e, se autonomo, almeno Fr. 17000.00 in un anno.

ECCEZIONI PER LE PERSONE SPOSATE

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Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI)

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Obiettivi dell’assicurazione invalidità

Le prestazioni si prefiggono di:

• prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati,

• compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale

• aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

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Sulla base del principio„l’integrazione viene prima della rendita“

l’AI prevede due categorie di prestazioni

1) Misure di integrazione

2) Prestazioni in denaroa) Rendite

b) Indennità giornaliere

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MISURE DI INTEGRAZIONE AI

• Provvedimenti sanitari

• Istruzione scolastica

• Provvedimenti professionali

• Mezzi ausiliari

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DIRITTO ALLA RENDITA AI

• Nasce con una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%(variante 1)

• Oppure, dopo essere stato per un anno, senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media(variante 2)

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GRADO DI INVALIDITÀ

Differenza in % fra il reddito potenziale senza il danno alla salute (1) e il reddito che può

essere ottenuto con il danno alla salute (2)

(Reddito 1: Fr. 70‘000.00) - (Reddito 2: Fr. 40‘000.00) = Fr. 30‘000.00

(100 x 40‘000) : 70‘000 = 57%

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Prestazioni dell’ assicurazione vecchiaia (AVS)

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Rendite di vecchiaia

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che

hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento.

Gli uomini raggiungono l’età ordinaria di pensionamento a 65 anni. Quella delle donne delle classi d’età 1942 e successive è fissata a 64 anni.

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Rendite di vecchiaia

Una persona ha diritto a una rendita di vecchiaia quando si è in presenza di almeno un anno intero di contribuzione:

• la persona assicurata ha versato contributi durante complessivamente un anno, oppure

• il coniuge esercitante un’attività lucrativa di una persona assicurata ha versato il doppio del contributo minimo almeno durante un anno, oppure

• si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o assistenziali.

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Inizio e fine del diritto

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età ordinaria di pensionamento.

Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui decede l’avente diritto.

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Età pensionabile uomini

• 65 anni età regolare

• 64 anni anticipata di un annoridotta del 6,8%

• 63 anni anticipata di due anniridotta del 13,6%

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Età pensionabile donne

Classe 1942 – 1947 Età regolare: 64 anni

anticipata di un anno: 63 anni

ridotta del 3,4%

anticipata di due anni: 62 anni

ridotta del 6,8%

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Classe 1948 in poi Età regolare: 64 anni

anticipata di un anno: 63 anni

ridotta del 6,8%

anticipata di due anni: 62 anni

ridotta del 13,6%

Età pensionabile donne

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Pensionamento posticipato

un anno

+ 5,2%

due anni

+ 10,8%

tre anni

+ 17,1%

quattro anni

+ 24,0%

cinque anni

+ 31,5%

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DETERMINANTE PER IL

CALCOLO DELLA RENDITA

1. Periodo assicurativo attraverso il quale si determina la: SCALA DI RENDITA

2. Salario percepito, eventuali accrediti per compiti educativi e/o assistenziali attraverso i quali si determina il: REDDITO ANNUO MEDIO

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Scale di rendita e Reddito annuo medio

Le persone aventi diritto a prestazioni ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44), quando l’interessato fa valere un periodo assicurativo completo:ovvero dal primo gennaio dell’anno del compimento dei 21 anni fino al al 31 dicembre dell’anno precedente l‘evento assicurato

Si applica la scala parziale da 1 a 43 quando l’interessato fa valere un periodo assicurativo non completo

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Scale di rendita e Reddito annuo medio

Ogni scala presenta un importo minimo e massimo sulla base del REDDITO ANNUO MEDIO determinato:

ovvero dalla somma dei salari e degli accrediti realizzati durante il periodo assicurativo, che rivalutata da un

coefficiente, viene divisa per gli anni di assicurazione fatti valere

Le scale di rendita sono 44

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Accredito per compiti educativi

Computato ad assicurati per gli anni durante i quali hanno avuto figli e fino al compimento dei 16 anniL‘accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita annua minima al momento della decorrenza della rendita:

dal 2005: Fr. 38’700.00Alle persone sposate è ripartito al 50% fra i due coniugi a condizione che entrambi erano assicurati in Svizzera

ATTENZIONE!Nono sono accordati accrediti cumulativi

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Accredito per compiti assistenziali

Computato ad assicurati che si occupano di familiari titolari di un assegno AVS o AI per grandi invalidi e che vivono nella stessa economia domestica

L‘accredito corrisponde al triplo dell‘importo della rendita annua minima al momento della decorrenza della rendita:

dal 2005: Fr. 38’7000.00Alle persone sposate è ripartito al 50% fra i due coniugi a condizione che entrambi erano assicurati in Svizzera

ATTENZIONE! Il riconoscimento del diritto deve essere annunciato ogni anno alla competente cassa di compensazione cantonale

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CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA

Uomo nato 01.03.1941Diritto alla rendita regolare 01.04.2006Inizio periodo lavorativo 01.06.1959Cessazione attività lavorativa 31.03.2006

Periodo assicurativo utile: dal 01.01.1961 al 31.12.2005 (44 anni)

Scala: 44 (periodo assicurativo completo)

DETERMINAZIONE SCALA DI RENDITA

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CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA

DETERMINAZIONE REDDITO ANNUO MEDIO

Salari percepiti dal 01.01.1961 al 31.12.2005Fr. 1’700’000.00

Fr. 1’700’000.00 x fattore di rivalutazione (1,458)= Fr. 2’478’600.00

Fr. 2’478’600.00 : 44 anni = Fr. 56’331.81 (56’760.00)

Rendita mensile spettante Fr. 1’875.00

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CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA

ACCREDITO PER COMPITI EDUCATIVI

figli MARIO LUISA ENZO

anno di nascita 1962 1963 1968

compimento 16 anni

1978 1979 1984

Ad ognuno dei genitori, se residenti in Svizzera, viene computato il 50% di 22 anni di accreditidal 1962 (primo anno di nascita del primo figlio)

al 1984 (compimento 16 anni del terzo figlio)

(Fr. 37’980.00 x 11 anni) : 44 anni (periodo assicurativo)

= Fr. 9’495.00

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CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA

Reddito annuo medio salari = Fr. 56’331.81

Accredito compiti educativi = Fr. 9’495.00

Totale reddito annuo medio = Fr. 65’826.81

(67’080.00)Rendita mensile spettante Fr. 2’012.00

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Rendita per le persone sposate

Marito e moglie ricevono ognuno una propria rendita

Calcolata sulla base dei rispettivi periodi assicurativi e rispettivi redditi conseguiti ma applicando lo “SPLITTING”

ovvero, i redditi conseguiti da ognuno di loro durante gli anni di matrimonio saranno sommati e suddivisi al 50%. Il risultato va sommato ai redditi conseguiti prima del matrimonio e, in caso di divorzio, a quelli successivi allo scioglimento

Lo “SPLITTING” si effettua solo quando entrambi i coniugi maturano il diritto ad una propria rendita

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RENDITA PER MARITO E MOGLIE

MARITO MOGLIESalari prima delmatrimonio

Sul proprio conto

individuale

Sul proprio conto

individuale

Salari durante anni del matrimonio

Somma dei salari e ripartizione al

50% sul conto individuale di ognuno

Salari dopo del matrimonio

Sul proprio conto

Individuale

Sul proprio conto

individualeLa somma delle due rendite individuali non può superare un determinato limite: 150% dell’importo massimo della scala di rendita comune applicata. Nella scala 44 = Fr. 3’165.00

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LA PENSIONE

IN ITALIA

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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

CHE COS’È 

È una pensione che si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:

• età• contribuzione minima • cessazione del rapporto di lavoro• I primi due variano a seconda che il sistema di calcolo sia

retributivo o contributivo. Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, che possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.

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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

ETÀ

Si va in pensione a: • 65 anni per gli uomini • 60 per le donne I lavoratori dipendenti invalidi all’80% o non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55 se donne (in taluni casi i lavoratori non vedenti anche ad età inferiori).

• Le donne possono rinviare il pensionamento sino al compimento del 65° anno di età ottenendo, per ogni anno lavorato, un aumento della percentuale di rendimento della pensione pari a mezzo punto. L’aumento è attribuibile sino al raggiungimento dei 40 anni di contributi.

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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

CONTRIBUTI •

Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992: • avevano già raggiunto i 15 anni di contributi• avevano già compiuto l’età pensionabile prevista all’epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) • erano stati autorizzati ai versamenti volontari 

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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI

• Almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio 1996. • In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di prosecuzione volontaria. 

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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

• LA DECORRENZA

La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia (salvo per coloro che ne hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2007), per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:

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LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

CHE COS’È 

Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. La legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente. La nuova disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2007.

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LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

I REQUISITI

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009

• I lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età;

• I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.

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LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Dal 1° luglio 2009 in poi

Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:

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PER FAR SCATTARE LA TOTALIZZAZIONE FIGURATIVA OCCORRE AVERE IN ITALIA

Convenzione italo-svizzera

Una settimana

Regolamento UE

Un annodal

01.06.2002

fino al31.05.200

2

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COME SI È ASSICURATI IN ITALIA

Attraverso il riscatto di contributi omessi o di periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia o, se convenzionati, non sottoposti ad obbligo assicurativo.

• Attraverso un periodo di lavoro regolarizzato

• Attraverso il periodo di servizio militare

• Attraverso il versamento di contributi volontari

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CALCOLO DELLA PENSIONE ITALIANAIN REGIME INTERNAZIONALE

Viene preso in considerazione il periodo italiano e quello estero ma l’importo è proporzionato al solo periodo italiano.

Quindi un importo spesso irrisorio.

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TRATTAMENTO MINIMO

PENSIONE INPS

Decorrenza Importo mensile

01.01.2009 458,20

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REGOLAMENTO UE

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO

MINIMO SULLA PENSIONE

IN REGIME INTERNAZIONALE

Requisiti necessari

       Rientro definitivo in Italia

       Non titolare di rendita estera

       Non superare limite reddituale

       Almeno un anno di assicurazione in Italia

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REDDITO PERSONALE

ANNODiritto

integrazione intera

Diritto integrazione

ridottaNessun diritto

da a

2009 5.956,60 5.956,61 11.913,20 11.913,21

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REDDITO MARITO E MOGLIE

ANNO

Dirittointegrazi

one intera

Diritto integrazione ridotta

Nessun diritto

da a

2009 17.869,80 17.869,81 23.826,40 23.826,41