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Formazione Specialistica Revisione Legale PROCEDURE DI REVISIONE – APPROFONDIMENTI CONTINUITÀ AZIENDALE : OVERVIEW DEL PRINCIPIO ISA ITALIA 570

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Indice1. Introduzione – il concetto della «continuità aziendale»2. La responsabilità della Direzione3. La responsabilità del revisore4. Gli indicatori per valutare la continuità5. Procedure di revisione6. Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità7. Gli elementi probativi della revisione8. Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione (cenni).

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1 Introduzione –il concetto della continuità aziendale

La continuità aziendale è un aspetto fondamentale ai fini della predisposizione del bilancio d’esercizio e della attività di revisione dello stesso.

I riferimenti normativi circa la continuità aziendale sono:

a) CODICE CIVILE – Art. 2423 – bis, comma 1, punto 1)

b) IAS 1 – Presentazione del bilancio

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1 Introduzione il concetto della continuità aziendale

CODICE CIVILE – Articolo 2423 – bis, comma 1, punto 1) stabilisce che:

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività…….”

Anche lo IAS 1 – Presentazione del bilancio prevede che:

“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come entità di funzionamento”

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1 Introduzione il concetto della continuità aziendale

Il principio ISA ITALIA 570 tratta delle responsabilità del revisore relativamente all’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.

In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di accertare l’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

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1 Introduzione il concetto della continuità aziendale

ISA ITALIA 570 – Paragrafo 2Il presupposto della continuità aziendale implica che un’impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.Regole fondamentali: I bilanci redatti per scopi generali (non specifici) sono predisposti in base al presupposto della continuità aziendale.Eccezione il presupposto della continuità aziendale non va applicato ai bilanci redatti per scopi generali qualora la Direzione intenda liquidare o interrompere l’attività di impresa.Tale concetto è ripreso dall'OIC 5 – Bilanci di liquidazione nella parte in cui prevede che qualora sia venuto meno il postulato della continuità aziendale il bilancio non può essere predisposto secondo i criteri di valutazione previsti dal codice civile e dai principi contabili di riferimento ma deve essere predisposto sulla base di criteri di valutazione alternativi

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1 Introduzione il concetto della continuità aziendale

Il presupposto della continuità aziendale implica che attività e passività siano contabilizzate ipotizzando che l’impresa è in grado di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

In sostanza, si presume che un’impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

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2 La responsabilità della Direzione

ISA ITALIA 570 specifica che la Direzione deve valutare la continuità aziendale.

In alcuni casi sono le disposizioni normative relative alla redazione del bilancio che impongono esplicitamente tale obbligo per la Direzione e, pertanto, questa è obbligata in base a leggi e/o regolamenti ad effettuare tale valutazione (paragrafo 3).

Anche laddove il quadro normativo di riferimento non preveda esplicitamente l’obbligo di effettuare tale valutazione, l’ISA ITALIA 570, richiede che la Direzione effettui comunque la valutazione della continuità aziendale.

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2 La responsabilità della DirezioneLa valutazione effettuata dalla Direzione comporta che questa deve effettuare previsioni in un dato momento circa l’esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti.Ai fini di tale valutazione vi sono tre elementi fondamentali che impattano sulla stessa:a) l’arco temporale di riferimento: quanto più lontano è il momento in cui si

verificheranno gli eventi o le circostanze futuri tanto maggiore sarà il grado di incertezza di effettuare una ragionevole previsione.

b) le dimensioni e la complessità dell’impresa: quanto più di grandi dimensione è l’impresa e quanto più complessa è la sua attività tanto maggiori saranno gli elementi esterni che possono impattare sul manifestarsi di eventi o circostanze future.

c) disponibilità delle informazioni al momento della valutazione: qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili al momento in cui viene effettuata. Successivamente possono verificarsi eventi o fatti non coerenti con le valutazioni precedenti.

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2 La responsabilità della Direzione

Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale non può essere inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.

Il principio internazionale IAS 1 “Presentazione del bilancio” stabilisce che nel determinare se il presupposto della continuità aziendale sia appropriato la direzione deve tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

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2 La responsabilità della DirezioneLa valutazione della Direzione aziendale consisterà nel farsi un giudizio circa lacapacità dell’impresa di continuare ad operare.

Necessariamente occorrerà prevedere l’esito futuro di eventi o circostanze per sonoper loro natura incerti.

Se in passato l’impresa ha sempre mostrato risultati gestionali positivi e non si sonomanifestate situazioni di difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie allosvolgimento dell’attività, la Direzione può effettuare la propria valutazione senza losvolgimento di particolari analisi di dettaglio.

In caso contrario, la valutazione del presupposto della continuità aziendale deveessere corroborata da analisi maggiormente dettagliate (redditività attuale e attesa,piani di rimborso debiti, potenziali fonti di finanziamento alternative ecc..)

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2 La responsabilità della DirezioneLa valutazione che gli amministratori devono effettuare è un processo che noncomporta rilevazioni contabili (tranne, ovviamente, i casi di mancanza delpresupposto) ma che spesso implica un’integrazione di informativa proveniente dadiverse fonti qualitative e quantitative.

Gli amministratori possono, ad esempio basarsi su supporti formalizzati quali adesempio piani industriali, di rinegoziazione del debito o disponibilità di fontifinanziarie aggiuntive, ma anche su informazioni qualitative come, per esempio,capacità del management, storia dell’azienda, ecc....

Il grado di analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascuna società. In alcunicasi, può esservi la necessità di considerare una vasta gamma di fattori relativi allaredditività attuale ed attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti difinanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto dellacontinuità aziendale.

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2 La responsabilità della DirezioneTra gli indicatori di presenza di incertezze significative, quelli che si presume si presenteranno più frequentemente nell’attuale contesto di mercato potrebbero essere relativi a:• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive

verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

• indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

• incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;• perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di

fornitori importanti;• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di

legge.

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2 La responsabilità della Direzione

Laddove gli amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze e i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile IAS 1, nelle note esplicative al bilancio.

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SCENARIO 1hanno la ragionevole aspettativa che

la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro

prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della

continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano

essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale

SCENARIO 2hanno identificato fattori che

possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia

comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità

aziendale per redigere il bilancio

SCENARIO 3considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro

prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità

aziendale

Qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte,

nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali

incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità

aziendale

Necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza

delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi

significativi sulla continuità aziendale. Dovranno essere descritte in maniera adeguata l’origine e la natura di tali

incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il

presupposto della continuità aziendale

Sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le

motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili

adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della

continuità aziendale

2 La responsabilità della Direzione

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3 La responsabilità del revisoreISA ITALIA 570, paragrafo 6 e 8

Il revisore deve:

a) Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati circa l’utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale.

b) Concludere se vi è l’esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare in condizioni di continuità.

c) Stabilire le eventuali implicazioni sul giudizio espresso nella relazione di revisione.

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3 La responsabilità del revisoreLa valutazione richiesta al revisore comporta che questi deve effettuare una previsione circa l'esito di eventi e/o circostanze future che possono compromettere il presupposto della continuità aziendale.

ISA Italia 570 al paragrafo 7, prevede esplicitamente che il revisore non può essere in grado di prevedere eventi o circostanze future che l’assenza di riferimenti al presupposto della continuità nella relazione del revisore, non deve essere intesa come una garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento.

Tale valutazione va effettuata:a) In sede di pianificazione dell’attività di revisione;b) Durante lo svolgimento delle procedure di revisione;c) Nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte.

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3 La responsabilità del revisoreQuando il revisore verifica l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione deve coprire il medesimo arco temporale di riferimento utilizzato dalla direzione aziendale.

Qualora tale arco temporale di riferimento sia inferiore rispetto ai 12 mesi dalla data di bilancio, occorre chiedere alla Direzione di estendere la sua valutazione ad un arco temporale di riferimento non inferiore ai 12 mesi.

In caso si rifiuto della Direzione ad estendere la valutazione il revisore deve valutare le potenziali implicazioni sul bilancio d’esercizio, in termini di rappresentazione veritiera e corretta, che possano derivare dall’utilizzo di un periodo di riferimento inferiori ai 12 mesi nell’ambito della valutazione della continuità aziendale.

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4 Gli indicatori per valutare la continuità

Nel verificare l’esistenza del presupposto di continuità vanno considerati alcuni “indicatori” che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale.

Per contro, si precisa che la presenza di uno o più elementi non significa automaticamente che la continuità aziendale possa essere messa in dubbio. La valutazione va effettuata caso per caso valutando l’impresa nel suo complesso.

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4 Gli indicatori per valutare la continuità

Gli indicatori si distinguono in tre categorie:

a) Indicatori finanziari.

b) Indicatori gestionali.

c) Altri Indicatori.

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4 Gli indicatori per valutare la continuitàIndicatori finanziari situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive

verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi; principali indici economico-finanziari negativi; consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che

generano cash flow; cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione

“a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; incapacità di saldare i debiti alla scadenza o altre clausole contrattuali.

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4 Gli indicatori per valutare la continuitàIndicatori gestionali

perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

difficoltà nell’organico del personale;

difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

intenzione della Direzione di liquidare l’impresa o cessare l’attività;

presenza di concorrenti di grade successo sul mercato.

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4 Gli indicatori per valutare la continuitàAltri Indicatori

capitale ridotto sotto i limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

contenziosi legali o fiscali che in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;

modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa;

Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale.

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5 Procedure di revisione

Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio di revisione il revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi sulla continuità aziendale. Si possono avere due casi:

a) La direzione ha effettuato la sua autonoma valutazione e, quindi, il revisore discutere con essa e considerare i piani di azione per affrontare tali eventi / circostanze.

b) La direzione non ha effettuato tale valutazione e, quindi, il revisore deve discutere con essa su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e considerare se eventi o circostanze possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale.

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5 Procedure di revisionex

Presenza di eventi che potrebbero far sorgere

dubbi significativi sulla continuità?

La direzione ha effettuato unavalutazione dell’impresa a

continuare ad operare come entitàdi funzionamento?

Identificare ogni eventoe acquisire i piani

di azione della direzione peraffrontare tali eventi

SI

NO

chiedere

Discutere con direzione in meritoa eventi/circostanze a rischio

e come intende affrontarli

Valutare i piani di azione che laDirezione ha elaborato e/o altra

documentazione a supporto

Stabilire se esiste una incertezzasignificativa e/o se l’utilizzo delpresupposto della continuità

sia appropriato

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6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere le seguenti procedure di revisione specifiche (ISA Italia 570, paragrafo 16).

a) Esame dei piani di azione della Direzione e valutare che tali piani possano essere effettivamente implementati (piani tecnicamente realizzabili)

b) Raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani di azione della Direzione (piani realistici).

c) Raccogliere tutti gli elementi e le informazioni che siano sufficienti e appropriati per confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa circa la continuità aziendale.

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6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale

d) Stabilire se, successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni tali da far modificare le conclusioni cui la Direzione era giunta.

e) Richiedere ed ottenere attestazioni scritte da parte della Direzione relative ai piani di azione futuri.

f) Qualora l'esistenza del presupposto sia fondato sulle garanzie rilasciate da parte di società controllanti, il revisore deve ottenere copia della «lettera di supporto» e valutare la capacità finanziaria del garante.

Dalla lettera di supporto deve emergere in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno assunto dal garante nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario nei confronti della società garantita.

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6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale

La valutazione dei piani aziendali generalmente prevede le seguenti attività:

- Analisi comparativa (con riferimento al settore di appartenenza, ad altri competitors, ad andamenti storici ecc …).

- Fattibilità di eventuali operazioni straordinarie (per esempio cessioni rami di azienda).

- Rispetto clausole dei contratti di finanziamento.- Verifica conformità ipotesi di formulazione dei piani rispetto a quanto previsto

dalle delibere degli organi sociali.- Richiesta di informazioni scritte da consulenti legali e/o fiscali.- Esame e discussione con la Direzione di eventuali bilanci intermedi.- Valutazione dei piani con riferimento agli ordini evasi da clienti.- Capacità nel far fronte alle scadenze a breve nei confronti di fornitori strategici.

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7 Gli elementi probativi di revisione

Il revisore deve documentare analiticamente le procedure di revisione svolte ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale nelle fasi di pianificazione, svolgimento delle procedure e valutazione dei risultati delle stesse.

Nella fase di pianificazione occorre dare adeguata evidenza:

a) delle considerazioni effettuate in merito al presupposto della continuità aziendale.

b) della tempestività con cui sono state pianificate le relative attività, con particolare riferimento all’eventuale necessità di coinvolgimento degli esperti.

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7 Gli elementi probativi di revisioneNella fase di svolgimento delle procedure di revisione occorre:

a) Documentare adeguatamente gli incontri con la Direzione aziendale.b) Esaminare i piani aziendali, con particolare riferimento alla capacità del sistema

di controllo interno di generare informazioni attendibili, le ipotesi su cui si basano le previsione ed acquisire le relative delibere degli organi sociali.

c) Ottenere conferme scritte da parte di consulenti legali e/o fiscali circa gli esiti di significativi contenziosi in essere.

d) In caso di eventuali conferme scritte prestate dai soci e/o società controllanti (c.d. “support letter”), acquisire copia di tali conferme e verificare che vi siano impegni irrevocabili e legalmente vincolanti.

e) Ottenere specifiche attestazioni in merito alla continuità aziendale dalla Direzione Aziendale nella “lettera di attestazione”.

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8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

Esiste incertezza significativa + utilizzo del presupposto della continuità appare appropriato

Il revisore deve verificare se nel bilancio:a) Sono stati chiaramente descritti gli eventi e/o le circostanze in oggetto.b) È stata esplicitamente indicata l’esistenza di una incertezza significativa.

In caso affermativo: Conclusioni giudizio senza rilievi con richiamo di informativaIl revisore deve evidenziare l’esistenza dell’incertezza significativa e deve richiamare l’informativa fornita resa dagli amministratori in bilancio.

In caso contrario: Conclusioni giudizio con rilievi ovvero giudizio avverso (secondo le circostanza) per carenza o omessa informativa.

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8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

Esistono molteplici incertezze significative

Qualora esistano «molteplici incertezze» il revisore in casi estremamente rari può dichiarare l’impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio, a causa dell’interazione delle molteplici incertezze che rendono pressoché difficile valutare gli eventi o circostanze che comportano il rischio di continuità aziendale.

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8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

Esiste incertezza significativa + utilizzo NON appropriato del presupposto della continuità

Se il bilancio è stato redatto con il presupposto della continuità ma a giudizio del revisore l’utilizzo di tale presupposto NON è appropriato il revisore deve esprimere giudizio avverso (indipendentemente se il bilancio contenga o meno l’informativa sugli eventi e sull’esistenza dell’incertezza significativa).

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8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione

Se a seguito di specifica richiesta del revisore di estendere l’arco temporale di riferimento nella valutazione effettuata dalla Direzione, questa si rifiuta

Il revisore esprime un giudizio con rilievi ovvero può dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio dal momento che non è in grado di acquisire elementi probatori sufficienti ed appropriati sull’utilizzo del presupposto da parte della Direzione Aziendale.

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PROCEDURE DI REVISIONE –APPROFONDIMENTI- casi pratici

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1 IntroduzioneLa crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha prodotto un progressivo effetto peggiorativo sulle tipologie di giudizi emessi dai revisori in merito alla capacità dei bilanci di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’esercizio.

Alcune recenti indagini relativamente alle società quotate nel mercato azionario mostrano come dal biennio 2011-2012 si è progressivamente assistito a una riduzione dei giudizi dei revisori “senza rilievi” a scapito di un incremento delle relazioni contenenti “giudizi con rilievi” o con “impossibilità di esprimere un giudizio”.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici

Negli esempi proposti sono evidenziati i seguenti aspetti:

1) La situazione di difficoltà patrimoniale, economica e finanziaria della società/gruppo descritta dagli amministratori nelle note al bilancio

2) Le azioni intraprese dagli amministratori

3) Le verifiche e le conseguenti valutazioni svolte dal revisore

4) L’espressione del giudizio da parte del revisore

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici1° Caso

Società ABC operante nel settore dei parchi divertimento ed entertainment.

Risultati 2014

Risultato d’esercizio (perdita) €/000 - 15.500

Patrimonio Netto €/000 6.500

Ricavi €/000 23.500

Indebitamento finanziario €/000 132.000 di cui €/000 128.000 verso banche e altri finanziatori e €/000 4.000 verso società di leasing.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici1° Caso

Gli amministratori hanno approvato il piano industriale 2014-2019 che evidenzia tra l’altro la ridefinizione del profilo di indebitamento finanziario con modifica e allungamento del piano di ammortamento dei finanziamenti in essere nonché dei relativi interessi maturati e maturandi per renderli compatibili con i flussi di cassa attesi dall’attività operativa.

Gli accordi previsti riguardano:

• consolidamento del debito esistente con proroga della scadenza al 31 dicembre 2025 e l’introduzione di un nuovo piano di ammortamento;

• introduzione di un periodo durante il quale non sarà effettuato alcun pagamento relativo alle quote capitali dei canoni di leasing;

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici1° Caso (segue)

• introduzione di un piano di ammortamento per il rimborso a partire dal 2017 degli interessi sui finanziamenti maturati e non pagati fino al 31 dicembre 2016;

• la concessione di una nuova finanza da parte degli istituti di credito per un importo complessivo di 3,1 milioni di Euro (anticipazione IVA a credito maturata e chiesta a rimborso), oltre alla liberazione a titolo definitivo di risorse vincolate per 2,6 milioni di Euro

Sulla base di tutte queste considerazioni gli amministratori hanno redatto il bilancio 2014 in continuità aziendale ritenendo che sussistano concreti elementi per poter affermare che la società possa continuare ad operare come un’entità in funzionamento nel prossimo futuro.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici1° Caso (segue)

Lavoro svolto dal revisore

Prima dell’emissione della relazione il revisore ha analizzato l’informativa fornita dagli amministratori in nota integrativa nel paragrafo “criteri di valutazione” e ha avuto un confronto con l'Advisor della società impegnato insieme ai legali nella conclusione dell’accordo di ristrutturazione con le banche e con l’esperto nominato per l’asseverazione del piano industriale della società.

Con riferimento al piano industriale asseverato, il revisore ha ripercorso le analisi di fattibilità delle ipotesi alla base dello sviluppo dei ricavi/costi della società: il revisore ha valutato la professionalità del terzo indipendente che ha asseverato il piano ritenendo adeguate le sue competenze. Inoltre ha ritenuto che le ipotesi non siano irragionevoli, anche sulla base delle originarie previsioni previste nel piano per il 2014 rispetto ai dati consuntivati (23,8 milioni di Euro di ricavi nel 2014 contro 23,5 milioni di Euro a consuntivo).

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici1° Caso (segue)

Lavoro svolto dal revisoreLe informazioni ottenute dal management circa i primi mesi del 2015 risultano sostanzialmente in linea con i dati 2014 visto che i maggiori investimenti che produrranno più ricavi sono previsti a partire dal 2016.Il revisore ha ritenuto che comunque le ipotesi non siano irragionevoli anche alla luce del fatto che la società non prevede di ritornare in utile nel prossimo futuro, ma a partire dal 2018, fattore che indica comunque una prudenza utilizzata nella predisposizione del piano.

Dall’esito dell’incontro e dalle analisi del Piano industriale non sono emersi elementi tali da far ritenere che le informazioni fornite dagli amministratori non fossero corrette. Il revisore ha ritenuto, sulla base degli elementi a disposizione, che sussista il presupposto della continuità aziendale utilizzato dagli amministratori per la redazione del bilancio.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici1° Caso (segue)Lavoro svolto dal revisoreGiudizio Espresso dal revisore 2014(omissis…)A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della ABC SpA al 31 dicembre 2014 è conforme alle

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

La Società ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2014 con una perdita di Euro 15.500 migliaia e presenta, a tale data, un'esposizione debitoria verso gli istituti bancari e le società leasing pari a complessivi Euro 132.000 migliaia. Rinviamo all'informativa fornita dagli amministratori nella nota integrativa al paragrafo "Criteri di valutazione" in merito: i) all’approvazione del Piano Industriale 2014 - 2019 sottostante il perfezionamento, avvenuto a maggio 2015, di un accordo di ristrutturazione del debito ex art 67 della Legge Fallimentare e ii) alla descrizione degli effetti economici di tale operazione sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Nell'ambito del citato paragrafo sono illustrati dagli amministratori i fatti e le circostanze per le quali l'adozione del presupposto della continuità aziendale, in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2014, è stato ritenuto appropriato.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici2° Caso

Società ABC operante nel settore dei parchi divertimento ed entertainment.

Risultati 2015

Risultato d’esercizio (perdita) €/000 - 18.500

Patrimonio Netto €/000 1.200

Ricavi €/000 16.200

Indebitamento finanziario €/000 143.000 di cui €/000 137.000 verso banche e altri finanziatori e €/000 6.000 verso società di leasing.

In data 13 aprile 2015 il socio unico società Delta Spa ha convertito interamente il restante finanziamento soci in essere pari a €/000 13.200 in versamento in conto futuro aumento del capitale sociale.

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1 Introduzione – alcuni esempi pra2° Caso (segue)

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 presenta una perdita di periodo di €/000 18.500 che sommata a quella degli esercizi precedenti fa ricorrere le condizioni previste dall’articolo 2446 del codice civile.

L’anno 2015 è stato caratterizzato dal protrarsi della situazione di tensione finanziaria in capo alla società che ha inciso sulla concreta possibilità di attuazione delle azioni identificate per il rilancio del sito.

Inoltre il percorso per la sottoscrizione dei previsti accordi con terzi si è inaspettatamente interrotto. Tale situazione ha comportato l’impossibilità della società di accedere tempestivamente alle nuove risorse finanziarie previste nel piano.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici2° Caso (segue)

Nel 2015 inoltre si è registrato:

1) un decremento dei visitatori e del volume d’affari;

2) impatto negativo sul margine della gestione caratteristica nonostante la contrazione della struttura dei costi.

Azioni intraprese

• ricerca di investitori esterni per rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale

• piano di rilancio, investimenti strategici che segnano discontinuità con il passato sia nelle politiche di prezzo che nell’approccio commerciale e di marketing;

• restyling e incremento dell’attrattività

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici2° Caso (segue)

Un primo potenziale investitore ha presentato un’offerta già discussa e sottoposta all’attenzione delle banche (aspetto teoricamente positivo)

La società ha richiesto alle banche l’erogazione urgente di un finanziamento di 5 milioni di Euro necessario per il rilancio del sito nelle more del perfezionamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale conseguente al suddetto interesse di un investitore.

Le banche hanno comunicato la disponibilità ad erogare la somma richiesta dietro ottenimento di adeguate garanzie.

Nella nota integrativa gli amministratori indicano che ove tali operazioni non si concludessero positivamente la società non potrebbe essere ritenuta in grado di operare in regime di continuità aziendale

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici2° Caso (segue)

Lavoro svolto dal revisoreA supporto di tale processo la Società ha sviluppato un nuovo piano industriale che individua specifiche leve per attivare il rilancio, fra cui un programma di investimenti strategici molto più incisivo del precedente, nonché una discontinuità significativa sia nel prezzo che nell’approccio commerciale e marketing. Ciò al fine di rilanciare il sito in maniera forte dato l’ulteriore deterioramento del prodotto e del business derivanti dal permanere e dell’aggravarsi della situazione di tensione finanziaria anche nell’anno 2015. Tuttavia l'anno 2016 si presenta ancora come un anno di assestamento. Inoltre la società ha richiesto nuova finanza in corso di rilascio da parte degli istituti finanziatori, nelle more della conclusione del processo di rafforzamento patrimoniale.Data la situazione sopra descritta, come stesso indicato dagli amministratori in nota, il concretizzarsi degli eventi sopra riportati ovvero il buon esito del processo di rafforzamento patrimoniale e l'ottenimento della finanza risulta basilare per permettere alla società di continuare ad operare in ottica di continuità aziendale. Stante tale valutazione riteniamo di non aver elementi sufficienti per poter formulare un giudizio circa la possibilità della società di operare in continuità aziendale nel corso del 2016 in quanto legato al concretizzarsi di più situazioni non ancora finalizzate.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici2° Caso (segue)

(omissis…)

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La Società ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2015 con un patrimonio netto di 1.200 migliaia di Euro, comprensivo di una perdita di periodo di 18.500 migliaia di Euro che sommata a quelle degli esercizi precedenti fa ricorrere le condizioni previste dall’articolo 2446 del Codice Civile e presenta a tale data, un indebitamento finanziario verso banche, altri finanziatori e società di leasing pari a complessivi 143.00 migliaia di Euro. Nella nota integrativa ai paragrafi “Attività svolte” e "Criteri di valutazione", gli amministratori hanno illustrato i fatti e le circostanze che hanno determinato la perdita di periodo e l’aggravarsi della situazione di tensione finanziaria che creano una situazione di significativa incertezza sulla capacità della Società di operare in continuità aziendale unitamente alle considerazioni a sostegno della loro decisione di adottarne il presupposto nella predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, con la precisazione che qualora le operazioni pianificate non si concludessero positivamente la società potrebbe non essere in grado di operare in regime di continuità aziendale.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici2° Caso (segue)

In particolare gli amministratori hanno illustrato che:

i) è in corso un processo volto a ricercare investitori esterni al Gruppo di appartenenza per rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale della Società. Tale processo ha portato al ricevimento di una manifestazione di interesse e di un’offerta non vincolante, già sottoposta all’attenzione delle banche e di altro finanziatore;

ii) nelle more del perfezionamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale, la Società ha presentato ai suddetti creditori finanziari una richiesta di erogazione di finanza interinale per circa 5 milioni di Euro, necessaria al rilancio del sito. A tal fine gli stessi hanno richiesto, tra le altre cose, come illustrato nella nota integrativa, l’ottenimento delle garanzie ai sensi dell’articolo 182-quinquies della Legge Fallimentare nell’ambito di una domanda ex articolo 161 della Legge Fallimentare che la società presenterà a breve.

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1 Introduzione – alcuni esempi pratici2° Caso (segue)

Le incertezze più significative connesse a tali eventi sono di seguito indicate:

• alla data di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2015 ed allo stato, le trattative con i potenziali investitori non risultano perfezionate;

• la procedura legata all’ottenimento della finanza interinale ai sensi dell’articolo 182-quinquies della Legge Fallimentare, che prevede il deposito di una domanda ex articolo 161 Legge Fallimentare non è stata ancora formalizzata.

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio della ABC SpA al 31 dicembre 2015.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della ABC SpA , al 31 dicembre 2015.

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L’indipendenza

La responsabilità del revisore

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Argomenti fondamentali

Cosa è l’indipendenza del revisore?

Articolo 10 Dlgs 39

Cosa sono e quali sono le minacce all’indipendenza

Cosa sono e quali sono le salvaguardie

La responsabilità civile del revisore

La responsabilità penale del revisore

La responsabilità fiscale del revisore

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L’indipendenza

I provvedimenti che regolano l’indipendenza del revisore sono i seguenti:

1) Articolo 10 del DLgs 39/2010 (“Indipendenza e obiettività), norma di carattere generale;

2) Articolo 17 c 3 del DLgs 39/2010, relativo a disposizioni specifiche per gli EIP;

3) Principi di revisione. Nell’ambito degli ISA Italia non esiste un principio specifico (vale il codice etico dell’IFAC). Tuttavia, per quanto ormai superato il vecchio documento 100 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti in vigore fino alle revisioni 2014 è un validissimo riferimento sul tema.

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L’indipendenza

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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L’indipendenza

1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

L’indipendenzaArticolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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L’indipendenza

4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi.

5. e 6. (commi omessi dalla presente trattazione)

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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8. (comma omesso dalla presente trattazione)

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione (*), né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

L’indipendenza

(*) Es non è possibile prevedere nel contratto che il corrispettivo della revisione verrà corrisposto solo nel caso in cui l'esito della revisione sia positivo (giudizio senza rilievi). Tale norma renderebbe il revisore palesemente non indipendente e invogliato a non rilevare errori di bilancio per poter incassare il proprio corrispettivo.

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L’indipendenza

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche,

un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 (cioè gli ISA).

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell‘Economia e delle Finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell‘Economia e delle Finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell‘Economia e delle Finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favoridi natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

L’indipendenza

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L’indipendenza

Concetto di “rete” del revisore - la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

1. persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o;2. è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o;3. condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una

strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.

Ad esempio in una “big four” per rete si intendono tutti le società del network operanti nel mondo, studi fiscali e legali e società di consulenza appartenenti al network ed operanti sotto lo stesso brand.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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L’indipendenza

Procedure per l’indipendenzaAbbiamo visto che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

In ogni “big four” (ma anche in tutte le altre società di revisione) esiste un sistema di network di autorizzazione di qualunque servizio diverso dalla revisione da parte del partner che firma il bilancio consolidato e che è responsabile di mantenere l’indipendenza nei confronti della società revisionata.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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L’indipendenza

Procedure per l’indipendenza – ESEMPIO

Siamo i revisori di un gruppo italiano operante in 100 paesi diversi paesi (il socio italiano firma quindi il consolidato di gruppo).

Se in uno dei 100 paesi un ufficio della rete del revisore (network) vuole vendere un servizio non di revisione (es consulenza, servizi fiscali o altro)alla controllata del gruppo residente in quel paese, quell’ufficio dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione da parte del socio italiano che firma il consolidato, affinché quest’ultimo possa valutare se quel servizio è conforme alle norme di indipendenza.

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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L’indipendenza

Procedure per l’indipendenza – ESEMPIO

In tal caso il socio italiano può:

1) Autorizzare il servizio al collega del network che quindi potrà prestare l’attività a favore della controllata di quel paese (magari chiedendo di adottare alcune "salvaguardie" particolari – si veda dopo);

2) Negare l’autorizzazione del servizio, perché vietato dalle norme sull’indipendenza (sia di legge che quelle previste dallo stesso cliente che possono, talvolta, essere anche più restrittive della legge).

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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L’indipendenza

Procedure per l’indipendenzaIl tutto in genere è gestito tramite supporti e DB informatici che mappano:1) Quale è la rete del revisore;2) Quali sono le società del gruppo cliente in qualunque parte del mondo

siano;3) Il processo di richiesta e di autorizzazione che deve essere

ripercorribile ed agganciato alle norme di indipendenza.L’elenco delle società di cui al punto 2 deve essere costantemente aggiornato per recepire nuove società acquisite e società cedute. Lo stesso dicasi della rete del revisore (ad esempio se il network acquisisce una società di consulenza questa deve essere tempestivamente inserita nell’elenco delle entità appartenenti alla rete).

Articolo 10 Dlgs 39/2010 – Indipendenza e obiettività

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L’indipendenza

L’art 17 comma 2 rinvia direttamente all’articolo 5 del RE 537/2014 in tema di servizi vietati, con riferimento a EIP e ESRI.

Articolo 17 c 2 DLgs 39/2010 – norma specifica per EIP

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L’indipendenzaPrincipio di revisione 100

Nello svolgere l’attività di revisione il revisore deve essere indipendente dal soggetto sottoposto a revisione sotto il profilo mentale e formale.

Indipendenza mentale – atteggiamento intellettuale del revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per l’esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore estraneo (condizione soggettiva);

Indipendenza formale – condizione oggettiva in base alla quale il revisore sia riconosciuto indipendente, vale a dire il fatto che il revisore non debba essere associato a situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio le capacità del revisore di svolgere l’incarico in modo obiettivo.

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L’indipendenzaPrincipio di revisione 100

Il principio di revisione 100 prevede che al fine della valutazione della sussistenza e del mantenimento nel tempo del requisito dell’indipendenza si deve tenere conto di:

- cd Minacce all’indipendenza (cioè circostanze che possono compromettere l’indipendenza del revisore)

- cd Salvaguardie (misure volte a prevenire e contenere il rischio di non essere indipendenti)

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L’indipendenzaPrincipio di revisione 100 e articolo 10 DLgs 39/2010

Minacce all’indipendenza

L’indipendenza del Revisore può essere compromessa da diversi tipi di minacce. Tali minacce sono riconducibili a situazioni ambientali e personali che possono indurre il Terzo Ragionevole e Informato a dubitare sulla imparzialità e obiettività di giudizio del Revisore.

In particolare, le più comuni tipologie di minacce possono essere individuate nell’interesse personale, nell’auto-riesame, nella prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte, nella familiarità e nell’intimidazione.

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L’indipendenzaPrincipio di revisione 100 e articolo 10 DLgs 39/2010

Interesse personale: si verifica quando il Revisore si trova in una situazione di conflitto di interessi che ad un Terzo Ragionevole ed Informato può apparire influente sullo svolgimento dell’attività di Revisione e sui risultati della stessa in condizioni di indipendenza (per esempio un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti del Soggetto Sottoposto a Revisione, un'eccessiva dipendenza dai corrispettivi versati dal Soggetto Sottoposto a Revisione per servizi di Revisione e non, l’esistenza di onorari arretrati);

Auto-riesame: si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare (es il revisore non può redigere il bilancio per conto del cliente e poi revisionare lo stesso bilancio);

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L’indipendenzaPrincipio di revisione 100 e articolo 10 DLgs 39/2010 Prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte: si verifica quando il Revisore assume tali funzioni a sostegno o contro la posizione del Soggetto Sottoposto a Revisione in una controversia (il revisore in tal caso può essere troppo morbido o troppo rigido nello svolgere la revisione perché di parte o contro parte);

Confidenzialità: si verifica quando il Revisore è eccessivamente sensibile all’interesse del Soggetto Sottoposto a Revisione e conseguentemente ciò può tradursi in un’eccessiva fiducia nei riguardi del medesimo e in una insufficiente verifica obiettiva delle sue dichiarazioni (ad esempio sia nel caso di rapporti familiari, sia di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il personale del soggetto Sottoposto a Revisione);

Intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza del Soggetto Sottoposto a Revisione o in seguito a comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso nei confronti del Revisore.

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L’indipendenzaPrincipio di revisione 100 e articolo 10 DLgs 39/2010

Circostanze specifiche: Interesse finanziario (es il revisore detiene azioni o obbligazioni della società

revisionata); Relazioni d’affari (se significative e non a condizioni di mercato. Esempio: un

prestito o la vendita di beni e servizi a condizioni di favore); Rapporti di dipendenza o di collaborazione (revisore dipendente o

consulente della società revisionata); Funzione di direzione e supervisione presso il soggetto sottoposto a revisione

(revisore con ruoli direttivi presso la società revisionata); Passaggio nella struttura del revisore (“chiudi un occhio su queste partite

contabili dubbie e poi ti assumo in azienda”); Relazioni familiari e altre relazioni personali; Servizi diversi dalla revisione (“chiudi un occhio su queste partite contabili

dubbie altrimenti il lavoro di consulenza lo affido ad altri o non te lo rinnovo»).

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L’indipendenza

Corrispettivi per la revisione:

i corrispettivi non possono essere stabiliti in funzione dei risultati;

i corrispettivi devono essere pattuiti in anticipo e prevedere un margine di variazione a fronte di fatti o circostanze non prevedibili;

i corrispettivi non devono dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione;

i corrispettivi non devono porre il revisore in una situazione di dipendenza finanziaria dal soggetto sottoposto a revisione;

i corrispettivi devono essere determinati in misura adeguata.

Principio di revisione 100 e articolo 10 DLgs 39/2010

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L’indipendenza

Il Revisore prima di accettare l’incarico di Revisione (e per mantenerlo nel tempo) deve valutare le possibili circostanze che minacciano la sua indipendenza.

A fronte delle minacce il Revisore individua le possibili misure di salvaguardia.

Il Revisore può accettare l'incarico di Revisione qualora le misure di salvaguardia a fronte delle minacce individuate siano tali che la sua indipendenza non possa ritenersi, da parte di un Terzo Ragionevole ed Informato, compromessa.

Misure di salvaguardia

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L’indipendenza

Quando le misure di salvaguardia sono tali da non poter essere considerate da un Terzo Ragionevole ed Informato adeguate ad assicurare che l’attività di Revisione sia svolta in modo indipendente, il Revisore, per accettare l’incarico di Revisione, dovrà rinunciare a quelle relazioni intrattenute con il Soggetto Sottoposto a Revisione che compromettono la sua indipendenza (es rescindere il contratto di consulenza o vendere le azioni della società) oppure rinunciare a svolgere la revisione di quella società.Per questo motivo in una grande società di revisione spesso si pone il dilemma di quale ruolo dare ad una società target: cioè 1) è un target di revisione 2) è un target di servizi non di revisione (incompatibili con questa). In tal caso se si decide per la soluzione 1) e quindi la società diventerà cliente di revisione allora tutti i servizi di consulenza prestati alla società (o a sue controllate in qualunque parte del mondo) dovranno cessare (sempre che incompatibili con il ruolo di revisore e sempre che non possano essere adottate adeguate salvaguardie).

Misure di salvaguardia

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L’indipendenza

Per sistema di salvaguardia si intende l’insieme documentato delle procedure, delle norme di comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere l’autonomia di giudizio del Revisore e a mantenere l’attività di Revisione in un contesto intellegibile di obiettività e imparzialità.

I sistemi di salvaguardia si suddividono nelle seguenti tre tipologie:

i) sistemi di salvaguardia incentrati sui controlli di qualità posti in essere sia dagli ordini professionali sia da autorità di vigilanza;

ii) sistemi di salvaguardia relativi al Soggetto Sottoposto a Revisione;

iii) sistemi di salvaguardia del Revisore e della sua Rete.

Misure di salvaguardia

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L’indipendenza

Le salvaguardie di cui ai punti i) e ii) sono elementi del sistema nelquale il Revisore si trova ad operare sui quali esso non può in alcunmodo incidere. Si tratta di salvaguardie predisposte da fonti legali,regolamentari o dall’auto-disciplina del cliente revisionato, dirette acreare un ambiente di riferimento nel quale il pubblico possa riporreaffidamento sull’attività di Revisione, nel senso che esse contribuisconoalla percezione dei terzi in merito all’indipendenza del Revisoremedesimo, rafforzando i presidi a tutela della stessa. La presenza di talisalvaguardie, di carattere generale ed esterne al Revisore, non esoneraquest’ultimo dalla predisposizione di tutte le altre salvaguardienecessarie alla sua indipendenza.

Misure di salvaguardia

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L’indipendenza

Da questo punto di vista i gruppi più evoluti in termini di procedure interne per la conformità alle normative spesso prevedono le cd “Policy sugli incarichi aggiuntivi per il revisore”, nelle quali prevedono i servizi diversi dalla revisione ammessi per il revisore e i servizi vietati. In genere tali policy di indipendenza prevedono il rispetto di rigide procedure di autorizzazione (ad es con l’ok dell’internal audit e del collegio sindacale), affinché siano rispettati i requisiti di indipendenza del revisore. Talvolta si prevedono:

1) Servizi ammessi “pre-approved” (che il revisore può fornire senza necessità di approvazione preventiva)

2) Servizi ammessi “to be approved” (che il revisore può fornire ma con specifica approvazione degli organi compenti)

3) Servizi vietati

Misure di salvaguardia

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L’indipendenza

Come si vede, se la struttura di governance e di controllo interno della società cliente è solida, il rischio di minacce all’indipendenza è più basso.

In altri termini, le caratteristiche della struttura societaria del Soggetto Sottoposto a Revisione possono contribuire ad innalzare (o ridurre) il rischio di mancanza di indipendenza del Revisore, che dovrà quindi predisporre misure di salvaguardia adeguate nei confronti di quel Soggetto Sottoposto a Revisione.

Misure di salvaguardia

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L’indipendenza

La responsabilità di salvaguardare l’indipendenza del Revisore compete anche al Soggetto Sottoposto a Revisione (quindi non solo al revisore).

Il principale mezzo per stabilire un collegamento tra i sistemi di salvaguardia propri del Revisore e quelli del Soggetto Sottoposto a Revisione è costituito dallo scambio di informazioni tra il Revisore e l’Organo di Controllo del Soggetto Sottoposto a Revisione.

Ad esempio in presenza di un’EIP il Revisore deve almeno una volta l’anno (previsto anche da normativa Consob) comunicare all’Organo di Controllo (CS), per iscritto, l’importo totale dei corrispettivi derivanti dalla prestazione nel periodo di riferimento di tutti i servizi resi dal Revisore.

Misure di salvaguardia

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L’indipendenza

Anche il Revisore deve porre in essere un processo di monitoraggioche gli consenta la verifica dell’osservanza del requisito di indipendenza.

Anche secondo quanto previsto dal DLgs 39/2010 i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono compromettere l’indipendenza. L’istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentate in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità sia da parte di verificatori esterni (MEF o Consob) che da parte di verificatori interni alla stessa società di revisione.

Il revisore legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

Misure di salvaguardia

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La responsabilità del revisorePrincipi generali della revisione

Indipendenza - Il revisore contabile deve essere in una posizione di indipendenza formale e sostanziale nello svolgimento dell’incarico di revisione

Integrità - Il revisore deve essere leale e onesto nella prestazione di servizi professionali

Obiettività - Il revisore deve essere equo e non deve permettere ai pregiudizi, conflitti di interesse e influenze esterne di annullare l’obiettività

Competenza e diligenza - Il revisore deve prestare i servizi professionali con attenzione competenza e diligenza e ha l’obbligo di aggiornarsi professionalmente

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Riservatezza - Il revisore deve rispettare la riservatezza delle informazioni ottenute durante l’esecuzione degli incarichi professionali

Professionalità - Un professionista deve comportarsi in modo coerente con la buona reputazione della professione e astenersi da qualsiasi comportamento che possa portare discredito alla professione

Rispetto dei principi tecnici - Un professionista contabile deve prestare i servizi professionali secondo le norme e i principi professionali applicabili nelle circostanze.

La responsabilità del revisorePrincipi generali della revisione

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La responsabilità del revisore

Art. 2409-sexies codice civile (ora abrogato)1. I soggetti incaricati del controllo contabile sono

sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

2. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

3. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

Art. 164 TUF (DLgs 58/1998) (ora abrogato)1. Alla società di revisione si applicano le

disposizioni dell'art. 2407 del codice civile.2. I responsabili della revisione e i dipendenti che

hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

Regime previgente al DLgs 39/2010

Art. 2407 cc: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. (art. tuttora in vigore per il collegio sindacale)

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La responsabilità del revisoreNormativa attuale - Articolo 15 DLgs 39/2010

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

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La responsabilità del revisore

Le principali caratteristiche del regime della responsabilità dei revisori introdotte dall'art. 15 DLgs 39/2010:

è stato eliminato il riferimento all'art. 2407 del codice civile (relativo alle responsabilità del collegio sindacale);

viene ribadito che il revisore è responsabile in solido con gli amministratori precisando che, nei rapporti con i debitori solidali, ciascuno risponde nei limiti del danno cagionato;

la domanda di risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni computato dalla data della relazione di revisione e non più dalla data di cessazione dell'incarico.

Normativa attuale - Articolo 15 DLgs 39/2010

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La responsabilità del revisore

La responsabilità civile del revisore

Chi vuole far valere una responsabilità del revisore ha l'onere di provare:

• la violazione da parte del revisore per inadempimento (azioni contrattuali) o comportamento illecito (azioni extracontrattuali) dei principi di revisione (norme tecniche e di etica alle quali i revisori devono improntare la loro attività di verifica, come oggi espressamente indicato dall'art. 11 DLgs 39/2010);

• la sussistenza del danno lamentato;• l'esistenza di un nesso causale immediato e diretto tra pregiudizio

lamentato e presunto comportamento inadempiente o illecito della società di revisione.

Normativa attuale - Articolo 15 DLgs 39/2010

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La responsabilità del revisore

La responsabilità civile del revisore

Nei confronti della società soggetta a revisione contrattuale Nei confronti dei terzi (es. soci, finanziatori, investitori ecc) extracontrattuale ex art 2043 cc.

Si rileva la posizione dottrinale secondo la quale con il termine inadempimento dei doveri propri del soggetto incaricato della revisione contabile si identifica una condotta materiale che, se con riferimento alla società cliente rileva come inadempienza contrattuale, con riguardo ai terzi ed ai soci si delinea come un fatto colpevole di cui all'art. 2043 codice civile (“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”)

Normativa attuale - Articolo 15 DLgs 39/2010

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La responsabilità del revisore

Casi di assenza di responsabilità o di attenuazione

Responsabilità del revisore

(i) Assenza di negligenza Limiti intrinseci al controllo del revisore in relazione alle caratteristiche tipiche della revisione (ad esempio, verifiche a campione)

(iii) Concorso di colpa del danneggiato Art. 1227 codice civileE' possibile sostenere una attenuazione della responsabilità del revisore che, pur essendo stato inadempiente, sia stato deviato dal comportamento colposo o doloso dell'amministratore

(ii) Interruzione del nesso causaleArt. 41 codice penale, applicabile anche in ambito civilistico. La frode non può essere rilevata dal revisore attraverso l'espletamento di procedure di revisione

Limitazione risarcimento

No responsabilità

Normativa attuale - Articolo 15 DLgs 39/2010

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Responsabilità penale del revisore

Il revisore può essere ritenuto responsabile in base a quanto previsto dagli artt. 27, 30 e 31 del Decreto 39/2010, dall’art. 2638 del Codice Civile, nonché dall’art. 622 del Codice Penale, per:1. falsità in relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 27,

Decreto);2. ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza (art. 2638 c.c.);3. rapporti patrimoniali illecitamente intrattenuti con la società

assoggettata a revisione (art. 31, Decreto);4. compensi illegalmente percepiti (art. 30, Decreto); 5. l’utilizzazione e la divulgazione di notizie riservate: gli artt. 9 del

Decreto e 622 c.p. obbligano il revisore al mantenimento del segreto su fatti o documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio.

La responsabilità del revisore

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La responsabilità del revisoreResponsabilità penale del revisore La novità: Impedito controllo attività svolta dal revisore (art. 29 del DLgs

39/2010) fattispecie: i componenti del consiglio di amministrazione

impediscono o ostacolano lo svolgimento dell'attività di revisione legale occultando documenti o con altri artifici;

introduce un'ipotesi specifica di reato di impedito controllo riguardante le attività di revisione legale (precedentemente cfr. articolo 2625 codice civile) punito con ammenda e reclusione.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (articolo 27 DLgs 39/2010) fattispecie: i revisori legali attestano il falso e occultano informazioni

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione;

punito con la reclusione Si procede d’ufficio (non serve la querela di parte)

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La responsabilità del revisoreLe sanzioni penali Corruzione dei revisori (articolo 28 del DLgs 39/2010) due fattispecie:

a) i responsabili della revisione legale compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio per denaro o utilità;

b) nell'esercizio della revisione legale di un EIP o di un ESRI o di una società da questi controllata, compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio da parte dei responsabili della revisione legale, componenti organo amministrazione e controllo, soci e dipendenti società di revisione;

punite con la reclusione (fino a 3 anni che salgono fino a 5 per EIP) Si procede d’ufficio (non serve la querela di parte)

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La responsabilità del revisoreLe sanzioni penali

Compensi illegali (articolo 30 del DLgs 39/2010)

fattispecie: responsabile della revisione legale, componenti dell'organo di amministrazione, soci e dipendenti della società di revisione percepiscono, da parte della società soggetta a revisione, compensi in danaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti;

punito con la reclusione.

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La responsabilità del revisoreResponsabilità fiscale del revisore

Il revisore ha il dovere di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali della società revisionata (UNICO e 770).

La sottoscrizione non fa emettere al revisore un giudizio sulla bontà dei dati indicati nella dichiarazione, ma serve solo ad individuare il soggetto che ha svolto la revisione legale del bilancio.In nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali.

NB: Tale disposizione si applica ovviamente solo in caso di revisione legale (non per la revisione volontaria)

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La responsabilità del revisoreResponsabilità fiscale del revisore

La legge n° 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha sostituito l’articolo 9 comma 5 del DLgs 471/1997 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi come segue: “I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall’articolo 2409-ter [cioè esprimere un giudizio con modifica], terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell’IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell’IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065".

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LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE-Approfondimenti-La Frode

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Indice– Definizione– Principali tipologie di frodi– La responsabilità del revisore – La responsabilità della Direzione e Organi di governance– La valutazione del rischio di frode– Le procedure di risposta ai rischi identificati e valutati-valutazione degli

elementi probativi– Le attestazioni della Direzione– Comunicazioni con la Direzione e gli Organi di Vigilanza– Documentazione del lavoro – Esempi-Business Case– Le dimensioni del fenomeno-Global Crime Survey

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I principi di revisione di riferimentoI principi di revisione che regolano e forniscono una guida in merito alla responsabilità del revisore riguardo alla “possibile esistenza di frodi” nell’ambito della revisione del bilancio sono:

Principio di Revisione ISA Italia 240 SAS N° 99 – Consideration of Fraud (US) Principio di Revisione n° 250 – “conformità a leggi e regolamenti” applicabile ai possibili rischi di frode che emergano dal mancato rispetto degli stessi.

L’ISA Italia 240 si correla con l’ISA Italia 315 “Comprensione dell’impresa e valutazione dei rischi di errori significativi” e ISA Italia 330 “Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”: il revisore dovrà comprendere il sistema di controllo interno e valutare, tra gli altri, i rischi di errori significativi dovuti a frodi e dare risposta a tali rischi con adeguate procedure di revisione.

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Il termine “Frode” si riferisce a un atto intenzionale da parte di uno o più individui (management, dipendenti o terze parti) che risulti (o meno) in una errata rappresentazione nel bilancio.

Non bisogna confondere la frode con il termine “Errore” che si riferisce a errori non intenzionali nel bilancio, come:

errore nel processo di raccolta e elaborazione dei dati utilizzati nella redazione del bilancio;

errata stima contabile derivante da una svista o da una non corretta interpretazione dei fatti;

errore nell’applicazione dei principi contabili inerenti la misurazione, rilevazione, classificazione, presentazione e informativa dei fatti aziendali.

DefinizioneCosa intendiamo per frode?

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Il triangolo della frodeIncentivi / Pressioni

Opportunità Attitudine

Perchè si compie una frode?

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Principali tipologie di frodi finanziarieFRODI FINANZIARIE

Appropriazione indebita di attività

aziendali

Falsi DocumentaliCorruzione

Finanziari Non Finanziari

False credenziali

Documentazione interna

Documentazione esterna

Conflitto d’interessi

Acquisti

Vendite

Altri

Donazioni illegali

Estorsione

Corruzione

Tangenti

Aggiotaggio

Ricavi Fittizi

Competenza Temporale

Valutazione degli asset non

corrette

Occultamento di spese, costi,

passività

Omessa Informazione

Uscite Fraudolente

Pagamenti Note spese

StipendiAssegni Libro cassa

Cash

Furto

Vendite

Non registrate

Rimborsi

Sotto-stime

Crediti

Schemi di storno

Frodi

Alterazione dei valori

Furto

Magazzino e altri asset

Utilizzo improprio

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La falsa informativa economico-finanziaria comporta errori intenzionali, inclusa l’omissione in bilancio di importi o di un’informativa adeguata, al fine di ingannare gli utilizzatori dello stesso influenzando la loro percezione della performance e della redditività aziendale.

La presenza di pressioni per il raggiungimento di obiettivi attesi dal mercato o per il desiderio di massimizzare i propri emolumenti basati sulla performance dell’impresa aumenta il rischio di frodi connesse a falsa informativa economico-finanziaria (es. ridurre i risultati di esercizio al fine di minimizzare il carico fiscale o aumentare i risultati al fine di ottenere/mantenere finanziamenti).

(segue)

DefinizioneCosa intendiamo per frode?

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La falsa informativa economico-finanziaria può ad esempio essere attuata per mezzo di:

manipolazioni, falsificazioni o alterazioni delle scritture contabili o della relativa documentazione di supporto utilizzata nella redazione del bilancio;

omissioni di fatti, operazioni o informazioni significative; applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili agli importi,

alla classificazione delle voci, alla modalità di rappresentazione e all’informativa in bilancio.

DefinizioneCosa intendiamo per frode?

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L’appropriazione illecita di beni ed attività comporta la sottrazione di beni dell’impresa e può essere realizzata con diverse modalità, tra cui:

distrazione di incassi, appropriandosi di incassi da clienti o dirottando su conti personali incassi di crediti già stralciati;

furto di beni materiali (merci di magazzino e scarti da rivendere); pagamenti per beni e servizi non ricevuti (es. a fornitori inesistenti); utilizzo di beni ed altre attività aziendali per finalità personali (es. a garanzia

di un prestito personale).

DefinizioneCosa intendiamo per frode?

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Principio di revisione ISA Italia 240

Diversità di percezione

pubblica (clienti e giudici): il revisore 

‘.. deve prevenire le frodi ..’

Principio di Revisione ISA Italia 240:

Il rischio di non identificare un errore significativo derivante da frodi  è maggiore rispetto a quello di non rilevare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali 

Il rischio di non rilevare errori significativi dovuti a frodi poste in essere dalla direzione è maggiore rispetto ad analogo rischio in presenza di frodi perpetrate dal restante personale dipendente

Il revisore che svolge il suo lavoro secondo i principi di revisione acquisisce una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga 

errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti od eventi non intenzionali

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La responsabilità del revisoreIl revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.Limiti intrinseci della revisione:• Rischio di non identificazione frode intenzionale è maggiore di rischio di

identificare un errore; • Rischio frode della Direzione maggiore rispetto al rischio errore del

personale;• Percezione dei terzi: l’identificazione successiva di una frode non significa

che il revisore non ha operato secondo i principi;• “Ragionevole” sicurezza, non sicurezza assoluta: Giudizio professionale; Verifiche a campione; Limitazioni intrinseche controllo interno; Natura “persuasiva” di molti elementi.

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La responsabilità del revisore

Mantenere scetticismo professionale per tutta la durata dell’incarico ovvero:

• avere un approccio dubitativo e valutare criticamente gli elementi acquisiti

• fare riferimento all’ esperienza pregressa• valutare l’onestà e l’integrità della Direzione, ma• attenzione! Le condizioni possono essere mutate• verificare l’autenticità dei documenti.

(segue)

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Lo scetticismo professionale è un atteggiamento dell’individuo che implica un approccio dubitativo e una valutazione critica degli elementi probativi acquisiti.

Non deve ritenersi soddisfatto da elementi probativi che non siamo persuasivi sulla base della semplice convinzione che la Direzione sia onesta e si comporti con integrità

Se ritiene che uno o più documenti non sia attendibile o autentico deve fare approfondimenti (es. richiesta di conferma esterna)

La responsabilità del revisore

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La responsabilità del revisoreCondivisione e discussione all’interno del team di lavoro:– Condivisione delle conoscenze e dell’esperienza;– Spirito critico senza pregiudizio;– Temi di discussione:• Aree di bilancio oggetto di frode e modalità di analisi e verifica delle

stesse;• Circostanze indicative di manipolazioni;• Fattori interni/esterni;• Coinvolgimento Direzione nella supervisione del personale;• Mutamenti nel comportamento di persone;• Elementi di imprevedibilità da includere nelle procedure di revisione;• Segnalazioni di eventuali frodi;• Segnalazioni su forzature di controlli.

– Aggiornamenti continui.

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Responsabilità della Direzione e Organi di GovernanceI responsabili delle attività di Governance e di direzione dell’impresa hanno la primaria responsabilità di prevenire ed individuare le frodi.• La Direzione deve garantire: enfasi sulla prevenzione delle frodi, tramite una cultura aziendale

ispirata a valori di onestà e alle condotte eticamente corrette; istituzione di un “ambiente di controllo” che, tramite codici, direttive

e procedure aziendali, contribuisca ad assicurare lo svolgimento dell’attività dell’impresa secondo i principi sopra esposti.

Implementazione e mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato, che dia ragionevole sicurezza sull’attendibilità dell’informativa economico-finanziaria e sul rispetto di leggi e regolamenti applicabili alla realtà aziendale.

• Il sistema di controllo interno deve sottostare alla supervisione degli organi di Governance, anche al fine di vigilare su possibili forzature dei controlli stessi da parte della Direzione.

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Procedure di valutazione del rischio– Comprensione della supervisione esercitata dai responsabili dell’attività

di Governance:• Indagini presso la Direzione con riferimento a fattori di rischio• Procedure adottate dalla Direzione;• Comunicazione della Direzione agli Organi di Governance;• Comunicazioni a dipendenti.

– Mancanza di valutazione dei fattori di rischio frode da parte della Direzione;

– Estendere indagini ad altro personale:• Revisione interna;• Legale interno;• Personale IT.

– Comprensione non è conclusiva.

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Procedure di risposte ai rischi identificati e valutatiIl revisore risponde ai rischi di errori significativi dovuti a frodi mediante:

a) una risposta che abbia un effetto generale sulle modalità di svolgimento della revisione;

b) una risposta ai rischi identificati a livello di asserzioni;c) una risposta ai rischi identificati che comporta lo svolgimento di

determinate procedure di revisione per fronteggiare i rischi di errori significativi dovuti a frodi conseguenti alla possibile forzatura dei controlli da parte della Direzione.

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Procedure di risposte ai rischi identificati e valutati– Risposte generali di revisione:• Assegnazione e supervisione del personale;• Valutazione dei Principi contabili adottati;• Inclusione di elementi di imprevedibilità nei controlli e nelle verifiche

svolte dal revisore.– Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati:

• Asserzioni: le procedure di revisione svolte devono sempre avere come obiettivo la verifica di asserzioni di bilancio;

• Possibilità per la Direzione di commettere forzature dei controlli;• Scritture contabili: verificare la correttezza delle registrazioni

contabili; • Stime contabili: riesaminare le stime per identificare eventuali

ingerenze da parte della direzione;• Motivazione economica di operazioni significative.

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Valutazione degli elementi probativi• Quando il revisore identifica un errore, deve considerare se sia indicativo

di una frode ed in tal caso, deve considerarne gli effetti in relazione ad altri aspetti della revisione, in particolare sull’ attendibilità delle attestazioni della direzione.

• Il revisore non può assumere che un caso di frode sia un elemento isolato.

• Nel caso in cui il revisore ritenga che un errore sia il risultato di una frode ma il suo risultato non è significativo rispetto al bilancio nel suo complesso, egli deve valutare le implicazioni con particolare riferimento a quelle relative alla posizione ricoperta nella struttura organizzativa dei soggetto coinvolti.

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Le attestazioni della DirezioneIl revisore deve ottenere dalla direzione un’attestazione scritta nella quale la stessa confermi di:

– riconosce la propria responsabilità nel valutare rischio frodi, nella configurazione e messa in atto dei controlli interni;

– aver comunicato al revisore quanto a conoscenza su possibili sospetti e i risultati della propria valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi;

– aver comunicato al revisore quanto a sua conoscenza in relazione a frodi effettive, sospette o segnalate relative all’impresa.

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Comunicazioni con Direzione e Responsabili delle attività di Governance

(1/2)– In caso di frode o di informazioni circa possibile frode va informata

tempestivamente la Direzione;– Vanno portati all’attenzione tutti gli elementi probativi raccolti;– Qualora la frode riguardi la Direzione o livelli gerarchici nell’ambito del

controllo interno, va informato tempestivamente l’Organo di Governance;– In caso di dubbi circa l’integrità degli Organi di Governance, il revisore

valuta se richiedere un parere legale.

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Comunicazioni con Direzione e Responsabili delle attività di Governance

(2/2)– Il revisore deve valutare altri aspetti:• Preoccupazioni su controllo interno;• Mancanza di risposte dalla Direzione alle debolezze di controllo

interno;• Mancanza di risposte dalla Direzione ad una frode individuata;• Valutazione dell’ambiente di controllo (competenza, integrità, onestà

della persona);• Adeguatezza e completezza di autorizzazioni ad operazioni anomale o

estranee all’attività ordinaria.

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Comunicazioni con le Autorità di vigilanza– Riservatezza e segreto professionale;– Revisore deve considerare leggi e regolamenti che lo obbligano a

segnalare a Organi di vigilanza;– Revisore deve valutare se chiedere un parere legale sul comportamento

da tenere.

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Impossibilità di portare a compimento l’incaricoIl revisore può considerare di recedere dall’incarico nel caso in cui, a seguito della rilevazione di un errore derivante da una frode effettiva o sospetta, ritenga di trovarsi in un contesto tale da mettere in discussione la continuazione dell’incarico medesimo.In tal caso il revisore deve valutare la compatibilità dell’eventuale recesso con il quadro normativo e regolamentare applicabile allo specifico incarico.

Possibili effetti:– recesso dall’incarico se ci sono forti dubbi su integrità della Direzione;– recesso va valutato nell’ambito del quadro normativo;– revisore valuta se chiedere un parere legale tenuto conto delle

responsabilità legali e professionali.

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La documentazione del lavoroLa documentazione delle risposte del revisore alla valutazione dei rischi di frode deve comprendere:– Comprensione dell’impresa e valutazione di rischi di significative non

corrette rappresentazioni dovute a frode a livello di bilancio nel suo complesso:• Rischi identificati e valutati a livello bilancio e asserzioni;• Decisioni assunte nella discussione con il team di revisione.

– Documentazione delle risposte alla valutazione dei rischi:• Risposte generali, natura, tempistica ed estensione controlli;• Risultati delle procedure di revisione;• Comunicazioni a Direzione, Organi di Governance, Autorità di

Vigilanza;• Estensione della documentazione dipende da giudizio professionale.

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ESEMPI-BUSINESS CASE

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Falsi documentali – Ricavi fittizi Business Case – Ricavi fittizi: i possibili campanelli d’allarme• Incremento rapido o inusuale dei profitti/ricavi (da valutare anche

rispetto ad altri concorrenti);• Cash flow operativo negativo o nullo a fronte di utili consistenti o

dichiarati in crescita;• Presenza di transazioni significative con società collegate ma fuori dal

perimetro consolidato (con presenza eventuale di più società di revisione);

• Presenza di transazioni finanziarie complesse e inusuali specie a ridosso di fine anno;

• Elevati volumi di vendita verso aziende non usuali od effettuati occasionalmente in periodi di fine esercizio.

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Falsi documentali – Ricavi fittizi

Procedure Obiettivo

Analisi del trend del fatturato Verificare improvvisi incrementi nella voce di bilancio in esame

Analisi del fatturato per cliente Verificare se i ricavi contabilizzati si “concentrano” verso alcuni clienti

Verifica delle anagrafiche clienti e dei documenti delle transazioni intervenute

Individuare anomalie (es. transazioni senza documenti di supporto);

Individuare anagrafiche “fittizie”

Quadratura Vendite-Magazzino Individuare anomalie tra il volume dei ricavi e le quantità vendute

Verifiche documentali su contratti di cessione e corrispondenti flussi finanziari (entrata/uscita)

Verificare se le cessioni di credito sono solo contabili.

Analisi dei movimenti finanziari da e verso il/i cliente/i

Individuare l’esistenza (o anomalie) nei pagamenti e/o incassi verso il/i cliente/i

Circolarizzazione delle banche (che come da procedura vanno interamente gestite dai revisori)

Verifiche sulle riconciliazioni dei saldi banca.

Procedure finalizzate ad individuare la frode

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Falsi documentali – Competenza temporaleBusiness Case – Competenza temporale: i possibili campanelli d’allarme• Incremento rapido o inusuale dei profitti/ricavi (da valutare anche

rispetto ad altri concorrenti);• Cash flow operativo negativo o nullo a fronte di utili consistenti o

dichiarati in crescita;• Presenza di transazioni finanziarie complesse e inusuali specie a ridosso

di fine anno;• Forte incremento del margine operativo lordo (in termini assoluti);• Storni dei ricavi realizzati in esercizi precedenti;• Assenza o poca chiarezza della contrattualistica con i clienti.

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Falsi documentali – Competenza temporaleProcedure Obiettivo

Analisi di bilancio comparative (fatturato, margine operativo, costi)

Individuare anomali scostamenti

Analisi di bilancio per indici; in particolare rotazione dei crediti, rotazione dei debiti

Individuare anomali andamenti rispetto a periodi precedenti

Analisi di transazioni al di sopra di un certo ammontare (in rapporto al totale della voce di bilancio relativa, es. ricavi di vendita)

Individuare transazioni anomale

Analisi documentale dei contratti intercorsi con particolare attenzione alle clausole particolari (come in questo caso quelle relative alla “consegna”)

Individuare difformità rispetto al contratto siglato

Analisi dell’economicità della commessa Verificare l’omissione di eventuali costi a finire della commessa

Effettuare analisi dei periodi contabili immediatamente successivi alla chiusura d’esercizio

Verificare l’esistenza di scritture contabili anomale fatte a fine esercizio precedente e poi stornate l’anno successivo

Verificare la riconciliazione tra la contabilità industriale/contabilità generale

Verificare le eventuali squadrature anomale tra i dati della contabilità Industriale e contabilità generale

Procedure finalizzate ad individuare la frode

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Falsi documentali – Valutazione degli assetBusiness Case – Valutazione degli asset: i possibili campanelli d’allarme• Cash-Flow operativo negativo o nullo a fronte di utili consistenti o dichiarati

in crescita;• Settore in crisi o presenza di fenomeni di contrazione della domanda;• Presenza di numerose poste di bilancio in cui è forte la componente

estimativa;• Management della società poco attenti alla corretta applicazione dei principi

contabili da applicare;• Pressioni del mercato sui risultati aziendali/mercato fortemente

competitivo;• Presenza di covenants;• Crescite inusuali dei livelli di DSO;• Variazioni inusuali del rapporto valore immobilizzazioni/valore

svalutazioni-ammortamenti;• Business plan realizzati in anni passati poco realistici.

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Falsi documentali – Valutazione degli asset

Procedure Obiettivo

Analisi di bilancio comparative (fatturato, margine operativo, costi)

Individuare anomali scostamenti

Analisi di bilancio per indici; in particolare rotazione dei crediti, rotazione dei debiti

Individuare anomali andamenti rispetto a periodi precedenti

Testare le politiche contabili da un esercizio all’altro Verificare cambiamenti di policy contabili sulle aree di bilancio in esame, finalizzati a rivedere le stime di bilancio ad hoc

Testare l’esistenza e la recuperabilità dei crediti Verificare la veridicità dei crediti iscritti in bilancio

Testare la ragionevolezza del business plan utilizzato per la determinazione del valore delle partecipazioni iscritte in bilancio

Verificare il rispetto del business plan in base ai dati consuntivi, verificare la correttezza delle variabili adottate in base agli indicatori forniti dal mercato.

Procedure finalizzate ad individuare la frode

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Falsi documentali – Occultamento di costi e passività

Business Case – Occultamento di costi e passività: i possibili campanelli d’allarme• Settore in crisi o presenza di fenomeni di contrazione della domanda;• Forte incremento delle poste capitalizzate;• Management della società poco attenti alla corretta applicazione dei

principi contabili da applicare;• Pressioni del mercato sui risultati aziendali/mercato fortemente

competitivo;• Presenza di covenants;• Variazioni inusuali del rapporto valore immobilizzazioni/valore

svalutazioni-ammortamenti.

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Falsi documentali – Occultamento di costi e passivitàProcedure finalizzate ad individuare la frode

Procedure Obiettivo

Analisi di bilancio comparative (fatturato, margine operativo, costi)

Individuare anomali scostamenti

Analisi di bilancio per indici; in particolare rotazione dei crediti, rotazione dei debiti

Individuare anomali andamenti rispetto a periodi precedenti

Analisi dell’organigramma del gruppo e comprensione della finalità di ogni singola società

Individuare società di comodo utilizzare solo al fine di eseguire transazioni fraudolente

Testare le politiche contabili da un esercizio all’altro Verificare cambiamenti di policy contabili sulle aree di bilancio in esame, finalizzati a rivedere le stime di bilancio ad hoc

Testare a campione le transazioni effettuate per cassa o banca

Verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per transazioni lecite

Analisi documentale dei contratti intercorsi con particolare attenzione alle clausole particolari

Individuare difformità rispetto al contratto siglato

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Falsi documentali – Sopravvalutazione di costi e passivitàBusiness Case – Sopravvalutazione di costi e passività: i possibili campanelli d’allarme

• Pressioni del mercato sui risultati aziendali/mercato fortemente competitivo;

• Società che opera a stretto contatto con aziende/organizzazioni pubbliche;• Managers con ampia autonomia discrezionale;• Mancanza di contrattualistica chiara e definita con i fornitori.

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Falsi documentali – Sopravvalutazione di costi e passività

Procedure Obiettivo

Analisi di bilancio comparative (fatturato, margine operativo, costi)

Individuare anomali scostamenti

Analisi di bilancio per indici; in particolare sui costi per marketing e commissioni pagate a intermediari

Individuare anomali andamenti rispetto a periodi precedenti

Screening dei fornitori Individuare parti correlate

Testare a campione le transazioni effettuate per cassa o banca

Verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per transazioni lecite

Procedure finalizzate ad individuare la frode

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Asset Misappropriation – Sottrazione di denaroBusiness Case – Sottrazione di denaro: i possibili campanelli d’allarme• Crescita del conto acquisti da fornitori in assenza di crescita delle

vendite;• Costante crescita dell’utilizzo di fondi per il finanziamento della cassa

contante;• Mancata riconciliazione sistematica dei conti utilizzati come

contropartita dei pagamenti;• Mancanza di “segregation of duties” in quanto, ad esempio, il personale

della tesoreria si occupa al contempo anche della contabilizzazione delle operazioni di incasso e pagamento;

• Mancanza di opportuni controlli interni in grado di monitorare l’operato delle diverse funzioni aziendali.

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Asset Misappropriation – Sottrazione di dena

Procedure Obiettivo

Richiesta di conferma dei saldi fornitori Verifica esistenza/accuratezza saldo debitore

Analisi di dettaglio di tutte le note spese del personale e relativa liquidazione

Individuazione di ulteriori pagamenti doppi

Analisi dettagliata di tutte le scritture contabili effettuate in orari e date sospette (orari notturni, giorni festivi, ecc.)

Individuazione di tutte le transazioni sospette

Procedure finalizzate ad individuare la frode

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Corruzione – Creazione di fondi neriBusiness Case – Creazione di fondi neri: i possibili campanelli d’allarme• Crescita anomala di acquisti di beni/servizi da determinati fornitori,

ovvero in particolari zone territoriali o su richiesta di determinate funzioni aziendali;

• Mancanza di contratti con fornitori o mancanza di riscontro dell’erogazione dei servizi;

• Mancanza di “segregation of duties”;• Mancanza di opportuni controlli interni in grado di monitorare l’operato

delle diverse funzioni aziendali.

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Corruzione – Creazione di fondi neri

Procedure Obiettivo

Analisi dei contratti di consulenza e della documentazione a supporto comprovante l’effettiva prestazione del servizio

Individuare eventuali spese non giustificate o non sostenute

Analisi di dettaglio della documentazione di supporto alle note spese e cross-check tra i diversi dipendenti

Individuare eventuali spese non giustificate o non sostenute

Analisi della documentazione di supporto all’organizzazione dei meeting (budget, offerte alternative, lista partecipanti, ecc.) e richiesta conferma ai gestori delle location

Verifica del rispetto delle procedure interne della società e della reale tenuta dell’evento

Cross-check con la contabilità fornitori del possibile intrattenimento da parte della società di rapporti con personale delle amministrazione pubbliche

Individuare casi di conflitto di interesse

Procedure finalizzate ad individuare la frode

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Le dimensioni del fenomeno-Global Crime Survey

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Evoluzione delle frodi dichiarate dal 2003 al 2016

In Italia, circa un’organizzazione su cinque (21%) hadichiarato di essere stata vittima di frodi economico finanziarie, con una lieve riduzione rispetto all’edizione 2014 (23%).

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Tipologie di frodi dichiarate dalle aziende italiane

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Metodi di intercettazione delle frodi

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Perdite finanziarie dovute a frodi

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Cybercrime, un grave pericolo per il futuroIn Italia, un’organizzazione su cinque (20%) ha risposto di essere stata vittima del cybercrime, la terza categoria di frode più diffusa a livello italiano, preceduta solamente da appropriazione indebita e corruzione. Tale fenomeno è in espansione, considerando che il 30% delle aziende intervistate considera il rischio di cybercrime un grave pericolo anche per il futuro.

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LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE- ApprofondimentiLa significatività

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Indice Overview del principio ISA Italia 320

Definizione di significatività

Livelli di significatività

Linee guida per la determinazione della significatività

Valutazione degli errori

….Applicando la significatività al lavoro

Esempi

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Overview del principio ISA Italia 320L’ISA Italia n° 320 tratta delle responsabilità del revisore nell’applicare il concetto di significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio;

esso si coordina con l’ISA Italia n° 450, che illustra le modalità con cui la significatività è applicata nella valutazione dell’effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile e dell’effetto degli errori non corretti, ove presenti sul bilancio.

Il documento illustra:

il concetto di significatività nel contesto della revisione contabile; introduce la nuova definizione di significatività operativa, un concetto

particolarmente rilevante per il revisore nella pianificazione ed esecuzione del lavoro;

fornisce regole per la loro determinazione, per la loro modifica nel corso della revisione contabile, nonché per la documentazione dei fattori considerati ai fini della loro determinazione.

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Definizione di significativitàNello svolgimento del lavoro il revisore deve valutare, con riferimento al singolo incarico, la significatività e la sua correlazione con il rischio di revisione.

Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese degli utilizzatori.

I giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti, e sono influenzati dall’entità o dalla natura dell’errore, o da una combinazione di entrambe.

La determinazione della significatività da parte del revisore è una questione oggetto del giudizio professionale, ed è influenzata dalla percezione del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio.

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Overview del principio ISA Italia 320La determinazione della significatività per la revisione non è un semplice calcolo meccanico e richiede l’esercizio del giudizio professionale.

Essa è influenzata:

• dalla comprensione che il revisore ha dell’impresa, aggiornata nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, e;

• dalla natura e dall’entità degli errori identificati nel corso delle precedenti revisioni contabili;

• dalle aspettative del revisore relativamente agli errori nel periodo amministrativo in esame.

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Definizione di significativitàIl concetto di significatività accompagna il revisore in tutte le fasi del proprio lavoro:

pianificazione e svolgimento della revisione contabile, e valutazione dell’effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione

contabile e dell’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio, nonché formazione del giudizio nella relazione di revisione.

Fase di Pianificazione

In questa fase il revisore applica il proprio giudizio professionale per stabilire l’entità degli errori che saranno considerati significativi. Tale giudizio fornisce una base per stabilire:

a) la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di valutazione del rischio;b) identificare e valutare i rischi di errori significativi;c) stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti.

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Definizione di significativitàFase di Pianificazione (segue)

La significatività definita in sede di pianificazione della revisione contabile non stabilisce necessariamente un importo al di sotto del quale gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, saranno sempre valutati come non significativi.

Talune circostanze possono indurre il revisore a valutarli come significativi sebbene essi siano al di sotto della significatività.

Il revisore, nel valutare il loro effetto sul bilancio, consideri non soltanto l’entità ma anche la natura degli errori non corretti, e le particolari circostanze in cui essi si verificano.

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Livelli di significativitàIn fase di definizione della strategia generale di revisione, il revisore deve determinare la significatività per il bilancio nel suo complesso.

OVERALL MATERIALITY

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Livelli di significativitàSecondo livello di significatività:

Il revisore determina la significatività operativa per la revisione ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti.

PERFORMANCE MATERIALITY O SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA

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Livelli di significativitàLa significatività operativa per la revisione si riferisce all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla soglia di significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.

Ove applicabile, il concetto di significatività operativa per la revisione si declina anche a livello di singolo importo o di importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.

PERFORMANCE MATERIALITY O

SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA

OVERALL MATERIALITY

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Livelli di significativitàIl concetto di significatività operativa per la revisione si declina anche a livello di singolo importo o di importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.Esiste quindi un terzo livello di significatività che il revisore può ritenere utile determinare ai fini della definizione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione.

Considerazioni specifiche sono relative a:

attese specifiche delle autorità di settore su specifici saldi; presenza di indicatori specifici/informativa chiave in un segmento di attività; presenza di un rischio di frode particolare.

SIGNIFICATIVITÀ PER PARTICOLARI CLASSI DI OPERAZIONI, SALDI CONTABILI O

INFORMATIVA

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Livelli di significativitàL’ultimo livello di significatività che il revisore deve definire è relativo all’obbligo previsto dall’ISA Italia 450 («Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile»).di cumulare gli errori identificati nel corso della revisione contabile diversi da quelli trascurabili ovvero non significativi.

Per fare questo il revisore deve definire un importo al di sotto del quale gli errori sono chiaramente trascurabili e non necessitano di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l’insieme di tali importi non avrà un effetto significativo sul bilancio.

Summary Uncorrected Misstatements---- documento in cui il revisore riepiloga gli errori.

(segue)

LIVELLO AL DI SOPRA DEL QUALE GLI ERRORI IDENTIFICATI DEVONO ESSERE RIEPILOGATI E CUMULATI (DE MINIMIS SUM POSTING LEVEL)

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Livelli di significativitàQUALI ERRORI?Il principio ISA Italia 450 richiede al revisore di comunicare tempestivamente alla direzione, ad un livello di responsabilità appropriato, tutti gli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile e di richiedere alla direzione di correggere tali errori ed illustra il comportamento da tenere e gli effetti sulla revisione qualora la direzione si rifiuti di correggere alcuni o tutti gli errori comunicati dal revisore.

In presenza di errori non corretti, prima di valutarne l’effetto, il principio richiede di valutare nuovamente la significatività determinata in conformità all’ISA Italia n. 320 per confermare se essa rimanga appropriata.

Il revisore deve quindi stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, considerando l’entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa sia relativamente al bilancio nel suo complesso, e le particolari circostanze in cui si sono verificati e l’effetto degli errori non corretti, relativi ai periodi precedenti.

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Livelli di significativitàQUALI ERRORI?

Gli errori che il revisore deve valutare possono avere la natura di rettifica o di riclassifica:

RICLASSIFICA(classificare un importo in una voce di bilancio diversa da quella prevista dal quadro normativo di riferimento)

IMPATTO SUL RISULTATO DELL’ESERCIZIO (es. errore nel calcolo degli ammortamenti)

NESSUN IMPATTO SUL RISULTATO DELL’ESERCIZIO (ma ad es. possibili impatti su clausole contratti di finanziamento)

RETTIFICA

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Livelli di significativitàRIEPILOGANDO…….

PERFORMANCE MATERIALITY O SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA

OVERALL MATERIALITY

SIGNIFICATIVITÀ PER PARTICOLARI CLASSI DI OPERAZIONI, SALDI

CONTABILI O INFORMATIVA

DE MINIMIS SUM POSTING LEVEL

SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO

SIGNIFICATIVITA’ OPERATIVA

SIGNIFICATIVITÀ PER SPECIFICHE VOCI DI BILANCIO O

INFORMATIVA

LIVELLO AL DI SOPRA DEL QUALE GLI ERRORI NON CORRETTI SONO

RIEPILOGATI NEL SUM

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Livelli di significativitàModifica dei livelli di significatività

Il revisore deve modificare la significatività per il bilancio nel suo complesso (Overall materiality) e ove applicabile anche la significatività operativa (Performance materiality) nel caso in cui nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall’inizio un importo diverso.

Documentazione

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione gli importi relativi ai diversi livelli di significatività determinati e i fattori considerati ai fini della loro determinazione.

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Significatività e rischio di revisione

La significatività e il rischio di revisione sono tra loro INVERSAMENTE PROPORZIONALI

Più è elevato il rischio di revisione più è basso il livello di significatività accettabile al fine di rilevare gli errori significativi

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Linee guida per la determinazione della significatività

Il revisore considera diversi criteri (“driver/benchmark”) per identificare il criterio più adeguato per definire il livello di significatività da utilizzare nello specifico incarico a livello complessivo di bilancio (Overall materiality) .

Ad esempio:

Gli elementi del bilancio (attività, passività, patrimonio netto, ricavi ecc.); L’attenzione/interesse degli utilizzatori del bilancio che potrebbero focalizzarsi

maggiormente su profitti, ricavi o attivo netto); La natura dell’impresa, la fase del ciclo di vita aziendale nonché il settore ed il

contesto economico in cui essa opera; L’assetto proprietario, le dimensione della società e le modalità di funzionamento

(ad es. se un’impresa è finanziata unicamente mediante indebitamento e non con capitale proprio, gli utilizzatori possono attribuire maggiore importanza alle attività piuttosto che agli utili). esempi….

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Linee guida per la determinazione della significativitàCaratteristiche della società CriterioSocietà a fini di lucro Risultato ante-imposte, ricavi totali

Ente senza fini di lucro Totale ricavi o totale costi

Risultato ante imposte che varia in modo significativo da un esercizio all’altro o società in perdita con precedenti risultati in utile

Media dei risultati ante-imposte dei precedenti esercizi (3-5 esercizi)

Primi esercizi di attività Totale patrimonio netto, totale costi o totale attività

Società con attivo rilevante Attività totali

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Linee guida per la determinazione della significativitàLa determinazione di una percentuale da applicare ad un valore di riferimento prescelto (benchmark) implica l’esercizio del giudizio professionale.Esiste tuttavia una correlazione tra la percentuale applicata dal revisore e il valore di riferimento prescelto. Ad esempio la percentuale applicata agli utili ante imposte sarà di norma più elevata rispetto alla percentuale applicata ai ricavi totali.

Indicativamente……

Società a fini di lucro 5% del risultato ante imposte/0,5% del totale ricavi

Enti senza fini di lucro1% del totale ricavi o del totale costi

Società con attivo rilevante 0,5% del totale attività

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Linee guida per la determinazione della significativitàLa significatività operativa (Performance materiality) è determinata per ridurre ad un livello sufficientemente basso la probabilità che l’insieme egli errori non corretti superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.

Indicativamente……..

la planning materiality dovrebbe corrispondere al 75%-50% della overall materiality

Quindi….la planning materiality si ottiene riducendo del 25%-50% l’overall materiality

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Vicino al 50% della Overall materiality:

Revisioni con identificazione di frequenti errori;

Il rischio complessivo dell’incarico è considerato elevato (es. primo esercizio di revisione, settori industriali ad alto rischio ecc.)

Vicino al 75% dellaOverall materiality:

Incarico di revisione ricorrente con una storia di limitati errori identificati;

Il rischio complessivo dell’incarico è considerato basso (es. attività del cliente molto semplice, elevata ed approfondita conoscenza del cliente ecc.)

Lineeguida per la determinazione della significatività

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Linee guida per la determinazione della significatività

Il revisore definisce l’importo minimo da riportare nel riepilogo degli errori rilevati (SUM-Summary Uncorrected Misstatements).

Indicativamente……

il SUM posting level può attestarsi intorno al 5% della overall materiality (non oltre il 10%).

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Valutazione degli erroriAl termine delle attività di revisione il revisore deve stabilire se gli errori identificati, singolarmente o in aggregato, siano significativi.

Il revisore deve comunicare ai responsabili dell’attività di Governance gli errori NONcorretti e l’effetto che tali errori possono avere sul giudizio espresso nella relazione di revisione.

Attestazioni scritteIl revisore deve richiedere alla direzione un’attestazione scritta se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, NONsiano significativi per il bilancio nel suo complesso.

Un riepilogo di tali errori non corretti (SUM) deve essere incluso nell’attestazione scritta ovvero allegata ad essa.

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ABC & C. SpA - Riepilogo differenze di revisione FY 2015 - RettificheClient: ABC SpAPeriod: 31 .12.2015File Nam e: Bilancio Separato

Prepared by : XY €/000Date: 15.03.2016 7 .000 Reviewed by : ZJ SUM posting level: 350 Date: 15.03.2016

D (positivo) e A (negativo)

Correnti Non correnti Correnti Non correnti

1 D Altri Debiti 0,114A Altri costi operativ i (0,114)

Svalutazione clienti saldi avere ante 01.01 .2014

2 D Altri costi operativ i 2,64 A Crediti commerciali e crediti diversi (2,41)

A Crediti diversi (0,23)

Svalutazione crediti commerciali e altri crediti non recuperabili

3 D Ammortamenti e costi da impairment attiv ità immateriali 2,47 A Attiv ità immateriali (2,47 )

Indicatori di impairment su attività immateriali (impatti solo su bilancio separato)

T otale (2,64) (2,47 ) 0,11 0,00 2,64 2,36Im patto totale a conto econom ico lordo

ABC & C. SpA FY 2014:Add unadjusted SUM item s (before tax) 5,00T ax effect (27 ,9%) (1,39)Add unadjusted SUM item s T AXAT ION 0,00Profit post adjusted SUM item s 3,60

Nel corso delle verifiche svolte sulla voce marchi riportate all’EGA Test impairment assessment - Intangible assets subject to amortization abbiamo rilevato la presenza di indicatori di impairment relativ i al marchio ABC (in continuità con quanto riscontrato nel corso dell'esercizio precedente).

Overall m ateriality :

Sottostima dei fondi svalutazioni crediti commerciali e crediti div ersi al 31 .12.2015A seguito dell’analisi del fondo svalutazione crediti div ersi emerge una sottostima complessiva degli stessi per un importo pari a circa 2,64 €/mio.

abbiamo rilevato una mancata svalutazione relativamente a partite relativ e a clienti saldi avere ante 01.01.2014 per un valore pari a 0,114 m.

Nr DescrizioneSituazione Patrim oniale Finanziaria ABC & C. (€M) Conto Econom ico

Attiv ità Passività Poste v alutative

Rettifica / Riclassifica

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ABC & C. SpA - Riepilogo differenze di revisione FY 2015 - Riclassifiche

Client: ABC SpAPeriod: 31.12.2015File Nam e: Bilancio Separato

Prepared by : XYDate: 15.03.2016Reviewed by : ZJDate: 15.03.2016

D (positivo) e A (negativo)

Correnti Non correnti Correnti Non correnti

1 D Ricavi 3,91 A Costi per materiali (3,91)

Riclassifica ricavi da cessione ricambi a dealers per interventi in garanzia

2 D Altri debiti 4,99 A Passiv ità finanziarie (4,99)

Riclassifica ratei passivi per interessi e altri debiti per incassi da retrocedere a debiti finanziari

3 D Crediti commerciali per anticipi 0,34 A Disponibilità liquide (0,34)

Riclassifica da crediti commerciali per anticipi a riduzione delle disponibilità liquide

4 D Passiv ità finanziarie 1 ,30 A Altri debiti (risconti passiv i) / Attiv ità immateriali (1 ,30)

Contabilizzazione finanziamento BEI (€60m) al fair value - applicazione IAS 20

T otale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nr DescrizioneSituazione Patrim oniale Finanziaria ABC & C. (€M) Conto Econom ico

Attiv ità Passiv ità Poste valutativ e Rettifica / Riclassifica

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Si precisa che una delle rettifiche identificate coinvolge il benchm ark utilizzato ai fini del calcolo della m aterialità: in particolare tale rilievo riguarda la riclassifica dei ricavi per parti di ricam bio in garanzia: tale riclassifica avrebbe com portato m inori ricavi sul bilancio separato per € 3,9 m e sul bilancio consolidato per € 4,3 m . Considerato che la percentuale utilizzata per le nostre verifiche è l’1%, la riduzione dei ricavi sopra descritte non com porterebbero variazioni significative sui livelli di m aterialità utilizzati per le nostre verifiche (delta di circa 40 k€ sull’overall m ateriality). Non abbiam o pertanto ritenuto necessario apportare variazioni ai livelli di m aterialità adottati.Ciascuna delle differenze analizzate, singolarm ente e nel com plesso, non com porta la necessità di apportare m odifiche alla nostra relazione di revisioneSi segnala peraltro che nella valutazione delle riclassifiche da un punto di vista qualitativo abbiam o fatto riferim ento a quanto previsto dall’ISA 450 par. A15 in tem a di valutazione delle riclassifiche.

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Applicando la significatività al lavoroStiamo svolgendo la revisione di una società che opera nel settore delle telecomunicazioni e da una specifica procedura emerge che il sistema informatico che gestisce la fatturazione attiva, dal 1 Luglio, aggiunge impropriamente l’1% a tutte le fatture relative al traffico telefonico locale.

Dipende. Quanto è l’ammontare generato dall’1% impropriamente aggiunto nelle fatture attive?

È significativo?

Domanda

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Applicando la significatività al lavoro

Che impatto ha sulla materialità la frequenza con cui si verifica questo errore?

Se l’errore si verifica con elevate frequenza l’importo dell’errore generato tende ad essere via via più grande e quindi significativo

DomandaDRisposta

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Applicando la significatività al lavoro

Se il revisore nel corso delle sue verifiche rileva che l’errore è commesso deliberatamente dal CFO per raggiungere più facilmente gli obiettivi di budget, questo ha degli impatti sulla significatività?

Si. La circostanza rileva un rischio di frode e di manipolazione deliberata dei risultati economici e finanziari che cambia la percezione del revisore sull’integrità del management e quindi le procedure di revision da svolgere per rispondere a questo rischio

Domanda

Risposta