Principali novità di Unico Persone Fisiche 2005

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Principali novità di Unico Persone Fisiche 2005 Fucecchio, Auditorium del complesso Corsini 17 Maggio 2005

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Principali novità di Unico Persone Fisiche 2005. Fucecchio, Auditorium del complesso Corsini. 17 Maggio 2005. Riferimenti normativi e amministrativi. DPR 322/1998 Istruzioni dei Modelli di dichiarazione. Termini di presentazione di UNICO per le persone fisiche. Banca o Posta: - PowerPoint PPT Presentation

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Principali novità di Unico Persone Fisiche 2005

Fucecchio, Auditorium del complesso Corsini 17 Maggio 2005

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Riferimenti normativi e Riferimenti normativi e amministrativiamministrativi

DPR 322/1998

Istruzioni dei Modelli di dichiarazione

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Termini di presentazione di Termini di presentazione di UNICOUNICO per le persone fisicheper le persone fisiche

Banca o Posta: dal 2/5/2005 al 1/8/2005

telematica: dal 2/5/2005 al 31/10/2005

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Prova della presentazione a Prova della presentazione a Banca o PostaBanca o Posta

RICEVUTA rilasciata al momento della consegna

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Prova della presentazione Prova della presentazione telematicatelematica

RICEVUTA TELEMATICA (Comunicazione dell’Agenzia delle

Entrate della ricezione dei dati trasmessi in via telematica)

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DichiarazioneDichiarazione autonoma IVA autonoma IVA

Soggetti IRES periodo non anno solare IVA di gruppo Fallimento Liquidazione coatta amministrativa Rappresentanti fiscali Soggetti estinti a seguito di trasformazioni

straordinarie sostanziali soggettive (trasformazioni, fusioni, incorporazioni, cessioni...)

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Novità per Dichiarazione Novità per Dichiarazione IVAIVA

Istituzione del quadro VT per differenziare le operazioni effettuate

nei confronti dei soggetti IVA e le operazioni verso consumatori finali, suddivise per Regione di realizzo

(D.Lgs. 56/2000 sul federalismo fiscale)

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Novità per Dichiarazione Novità per Dichiarazione IVAIVA

Indicazione nel quadro VA (righi 42 e 43)

dei maggiori corrispettivi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o dall’adesione al nuovo concordato preventivo biennale (art. 33 D.L. 269/2003)

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Novità per Dichiarazione Novità per Dichiarazione IVAIVA

Nel quadro VO rigo 9 (opzioni e revoche) è

inserita una nuova casella per i contribuenti che nel 2004 hanno effettuato operazioni rientranti nel regime del “margine” con l’applicazione del regime ordinario

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Unico Persone Fisiche 2005Unico Persone Fisiche 2005

Le novità principali del Modello Unico PF

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Le novità Le novità Ogni anno si registrano modifiche più o meno importanti…Il 2004 è senz’altro uno di quelli in cui la soluzione di continuità col

passato è più marcata.La dichiarazione per l’anno d’imposta 2004 non è influenzata solo,

come è naturale, dalle modifiche legislative antecedenti l’inizio dell’anno d’imposta quali

Dlgs 344/03 “Riforma IRES” DL 269/03 (Tecnotremonti )

Sono destinate ad avere notevole rilievo anche Le modifiche legislative successive, come la L. 311/04 (finanziaria

2005) I chiarimenti espressi dall’Amministrazione finanziaria in alcune

Circolari del 2005

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Le novità nel quadro Le novità nel quadro RBRB

Invariata la struttura, ancora articolata in 2 sezioni

La Sezione I per la determinazione dell’imponibile dei singoli fabbricati

La Sezione II per l’indicazione degli estremi di registrazione se si voglia fruire dello speciale abbattimento del reddito del 30% riservato ai contratti a canone concordato o, da quest’anno, del 30% o 70% per i contratti coi requisiti indicati nel DL 240/04 stipulati dopo il 13/09/2004

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……Le novità nel quadro Le novità nel quadro RB RB

1. Contratti di locazione per fronteggiare il disagio abitativo introdotti dal DL 240/04

2. Immobili di interesse storico: irrilevante il canone di locazione se si tratta di immobili ad uso abitativo (Circ. 9 del 2005)

3. La “manovra sugli immobili” di cui ai commi da 341 a 346 della Finanziaria 2005 NON OBBLIGA il contribuente ad indicare in dichiarazione un imponibile minimo: improprio parlare di minimum tax sui fabbricati. (Circ. 10 del 2005)

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Ulteriori punti rilevanti in materia di Ulteriori punti rilevanti in materia di immobili (quadri immobili (quadri RMRM ed ed RPRP))

1. La finanziaria 2005 (art. 1 comma 376 ) riapre fino al 30 giugno 2005 i termini per la rivalutazione dei terreni, sempre con riferimento al 1/7/2003.Le rivalutazioni di terreni effettuate nel 2004 devono essere indicate nel quadro RM, sez X, indipendentemente dalla eventuale successiva cessione del terreno.

2. L’ammontare detraibile degli interessi passivi sui

mutui per l’acquisto dell’abitazione principale da riportare nel quadro RP si calcola in proporzione al valore dichiarato nell’atto di compravendita

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Rivalutazione dei terreniRivalutazione dei terreni

Le rivalutazioni effettuate durante l’anno 2004 devono essere sempre indicate nel quadro RM, sezione X, indipendentemente dal fatto che successivamente il terreno sia o meno stato ceduto

In caso che nel 2004 dalla cessione di un immobile si sia originata una plusvalenza di cui alle lettere a) o b) dell’art 67 del TUIR, determinata ai sensi del successivo articolo 68, essa sarà indicata nel quadro RM nel caso di cessioni di aree edificabili anche nel caso si opti per la tassazione ordinaria, nel quadro RL per le altre cessioni.

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Riapertura rivalutazioneRiapertura rivalutazione

Il comma 376 della Finanziaria per il 2005 ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni posseduti all’1/7/2003 mediante il versamento di un imposta sostitutiva del 4% da calcolare sul valore del terreno così come attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista tra quelli appartenente alle categorie elencate dalla Legge stessa

Il termine per la redazione ed il giuramento della perizia nonché per il versamento dell’imposta (o della prima delle tre rate nelle quali è possibile dilazionare il pagamento) è fissato al 30 giugno 2005

Si osserva come tale nuovo termine permetta di far slittare i pagamenti delle rate successive non scadute anche per quei soggetti che si erano avvalsi della “vecchia” rivalutazione

(Circolare 16 del 2005 p.to 1)

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RP - Detrazione degli interessi RP - Detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari:passivi sui mutui ipotecari:

Indetraibilità degli interessi riferibili alla parte di mutuo eccedente il valore di compravendita dichiarato in atto e relativi oneri accessori (circolare 15/2005)

Nella circolare si chiarisce che l’importo massimo del mutuo che si può considerare destinato all’acquisto e che quindi origina oneri detraibili è determinato dal:

VALORE DELL’IMMOBILE DICHIARATO NELL’ATTO DI COMPRAVENDITA

Al quale si possono aggiungere TUTTI gli ONERI ACCESSORI caratterizzati dal requisito della NECESSARIETA’ rispetto al mutuo:

Spese notarili, accensione ipoteca, eventuale imposta sostitutiva sul capitale mutuato

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RP- Ancora sugli interessi RP- Ancora sugli interessi passivipassivi

ImportoDurata (anni) Tasso VA Interessi Va detrazione (19%)

€ 100.000 10 5,30% € 26.901,97 € 5.111,37

€ 100.000 10 5,80% € 29.216,53 € 5.551,14

€ 100.000 10 6,00% € 30.132,04 € 5.725,09

€ 100.000 15 5,30% € 37.341,37 € 7.094,86

€ 100.000 15 5,80% € 40.367,75 € 7.669,87

€ 100.000 15 6,00% € 41.555,85 € 7.895,61

Alcuni esempi di valori attualizzati delle quote interessi di un importo mutuato di € 100.000 al fine di determinare la perdita del beneficio fiscale quando l’importo sia indetraibile secondo il corretto metodo di calcolo chiarito dalla Circolare 15 del 2005

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RP- Interessi su mutui ipotecari: RP- Interessi su mutui ipotecari: calcolo della quota detraibile calcolo della quota detraibile

€ 100.000

Valore di compravendita: € 100.000; Mutuo ipotecario per € 150.000;

Interessi pagati nell’anno: € 2.000

€ 100.000

€ 50.000

€ 1333.34

Quadro RP

Quota detraibile: € (2.000 x 100.000/150.000)= 1333.34

€ 666.66

Indetraibili

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L’agevolazione “Tecnotremonti”L’agevolazione “Tecnotremonti”

L’agevolazione fu introdotta L’agevolazione fu introdotta dall’articolo 1 DL 269/03dall’articolo 1 DL 269/03

Si applica ad un solo periodo d’imposta: quello che inizia Si applica ad un solo periodo d’imposta: quello che inizia successivamente all’entrata in vigore del DL (2 ottobre 2003), successivamente all’entrata in vigore del DL (2 ottobre 2003), tendenzialmente coincidente col 2004 e consiste nella tendenzialmente coincidente col 2004 e consiste nella “detassazione” degli investimenti in particolari fattispecie (4 le “detassazione” degli investimenti in particolari fattispecie (4 le tipologie di spesa agevolate)tipologie di spesa agevolate)

Come chiarito dalla Circolare 20 del 2005 non è deducibile IN NESSUN CASO la Come chiarito dalla Circolare 20 del 2005 non è deducibile IN NESSUN CASO la spesa sostenuta per la partecipazione a fiere espositive all’estero, neppure spesa sostenuta per la partecipazione a fiere espositive all’estero, neppure limitatamente al 50% di tali importi se sostenuti dalla PMIlimitatamente al 50% di tali importi se sostenuti dalla PMI

Si deve dunque ritenere superato e non utilizzabile il rigo Si deve dunque ritenere superato e non utilizzabile il rigo RS31RS31

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L’agevolazione “Tecnotremonti”L’agevolazione “Tecnotremonti”

Fattispecie inizialmente agevolate dalla Legge:Fattispecie inizialmente agevolate dalla Legge:1.1. Spese in ricerca e sviluppo o innovazione Spese in ricerca e sviluppo o innovazione

informatica derivante da aggregazioni di PMIinformatica derivante da aggregazioni di PMI2.2. Spese per la partecipazione a fiere promozionali Spese per la partecipazione a fiere promozionali

all’esteroall’estero3.3. Spese per stage aziendali per studenti universitari o Spese per stage aziendali per studenti universitari o

delle superiori, o per laureati o diplomati da non più delle superiori, o per laureati o diplomati da non più di un annodi un anno

4.4. Spese per la quotazione in mercati regolamentatiSpese per la quotazione in mercati regolamentati

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L’agevolazione “Tecnotremonti”L’agevolazione “Tecnotremonti”Rispetto alla normativa comunitaria:Rispetto alla normativa comunitaria:

a) RICERCA E SVILUPPOa) RICERCA E SVILUPPO

a) INNOV. INFORMATICA PMIa) INNOV. INFORMATICA PMI

b) FIERE ALL’ESTEROb) FIERE ALL’ESTERO

c) STAGE AZIENDALIc) STAGE AZIENDALI

d) QUOTAZIONE MERCATI d) QUOTAZIONE MERCATI

CompatibileCompatibile

IncompatibileIncompatibile

Spese sostenute Spese sostenute dopodopo il il 14/10/2004 14/10/2004

IncompatibileIncompatibile

CompatibileCompatibile

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L’agevolazione “Tecnotremonti”L’agevolazione “Tecnotremonti”

La gestione in Unico 2005 coinvolge:La gestione in Unico 2005 coinvolge: il il QUADRO RS dal rigo RS41 al RS45 per la QUADRO RS dal rigo RS41 al RS45 per la

determinazione dell’importo detassatodeterminazione dell’importo detassato

il nuovo prospetto CTil nuovo prospetto CT (che assolve l’obbligo di tenuta del (che assolve l’obbligo di tenuta del prospetto delle spese introdotto dall’articolo 1 comma 2 bis del prospetto delle spese introdotto dall’articolo 1 comma 2 bis del DL 269) e che non partecipa alla liquidazione DL 269) e che non partecipa alla liquidazione dell’agevolazionedell’agevolazione

I Righi I Righi RF47 o RG21RF47 o RG21 (reddito detassato) (reddito detassato)

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RL - Redditi di capitaleRL - Redditi di capitale

Scomparso il quadro RI, i redditi di capitale vengono gestiti nel quadro RL o nei quadri RF od RG se relativi a partecipazioni detenute nell’esercizio di impresa.

Il quadro RT è invece deputato alla gestione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate o meno, nonché all’indicazione delle rivalutazioni effettuate nell’anno 2004

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Trasparenza (art 116) dal TN all’RH Trasparenza (art 116) dal TN all’RH o RF-RGo RF-RG