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Le novità del Modello Unico SP 2015

N. 18 12.05.2015 • Frontespizio • Redditi dei fabbricati - Quadro RB

• Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole –

Quadro RD

• Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata - Quadro RG

• Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie - Quadro RV

• Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati - Quadro RN

• Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari - Quadro RS

• Comunicazione per il regime opzionale Tonnage tax -

Quadro OP

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Frontespizio

Il frontespizio deve essere utilizzato sia qualora il contribuente presenti la sola dichiarazione

dei redditi, sia nel caso in cui presenti dichiarazione unificata (redditi e IVA).

Si deve tener presente che in quest’ultimo caso, i modelli riguardanti la dichiarazione IVA da

utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono gli stessi di quelli previsti per

la presentazione della medesima dichiarazione in forma non unificata.

Ecco che in caso di presentazione di dichiarazione unificata non si deve tener conto del

frontespizio della dichiarazione IVA, poiché i relativi dati sono già contenuti nel Mod. UNICO

2015.

Nel Frontespizio le novità del modello riguardano:

1. i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale della società o associazione e

quelli relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione che

sono stati eliminati;

2. nella sezione “Visto di conformità” è stata inserita una nuova casella “Visto di

conformità rilasciata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/Iva“,

da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale

dichiarazione, contenuta nel modello UNICO, si riferisce il visto di conformità

(dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA oppure entrambe le dichiarazioni).

Nel modello Unico SP può essere necessario apporre il visto di conformità anche per

attestare la sussistenza del credito annuale IVA che scaturisce dalla relativa

dichiarazione allorquando lo stesso è superiore ad € 15.000,00 (D.L. n. 78/2009).

In particolare, l’apposizione del visto ne consente l’utilizzo in compensazione ai sensi

del D.Lgs. n. 241/97 con debiti tributari diversi dall’IVA, cosa altrimenti preclusa.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, art. 1, comma 574,

anche per l’utilizzo in compensazione nel Mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP,

ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000,00 annui è

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d’obbligo utilizzare il visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle

quali emerge il credito.

Qualora il contribuente decida di presentare dichiarazione unificata (redditi - IVA)

il Frontespizio utilizzato è esclusivamente quello del Mod. UNICO e pertanto il

rilascio del visto di conformità deve essere effettuato nell’apposito riquadro di

tale modello (sia qualora si intenda rilasciarlo ai fini “reddituali” sia qualora si voglia

attestare la sussistenza del credito IVA). Da quest’anno, in caso di dichiarazione unificata, è

possibile indicare la motivazione per cui il visto è rilasciato, compilando la nuova casella

“Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a

Redditi/IVA” (possibilità preclusa fino allo scorso anno). In particolare, tale casella va

compilata indicando uno dei seguenti codici:

1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;

2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;

3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

1. Il riscontro della corrispondenza dei dati

…� Cosa implica l’apposizione del Visto di conformità in dichiarazione? …� La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2015, n. 7, specifica che “il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della

corrispondenza dei dati esposti nella

dichiarazione alle risultanze della relativa

documentazione e alle disposizioni che

disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le

detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo

delle ritenute d’acconto, i versamenti”. Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i controlli garantiscono in particolare la verifica:

� della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;

� della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

2. Visto di conformità e certificazione tributaria

…� Quando si compila la sezione “Visto di conformità” e quando la sezione “Certificazione tributaria”? …� La sezione “Visto di conformità” concerne il

rilascio del visto di conformità c.d. “leggero”, che garantisce: � la corrispondenza dei dati e dei calcoli

esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione presentata dal contribuente e alle risultanze delle scritture contabili;

� un controllo diversificato dell’Amministrazione Finanziaria, rispetto a quello normalmente applicato alle altre dichiarazioni (i controlli automatici riguardano unicamente eventuali irregolarità in ordine ai versamenti dovuti, mentre i controlli formali sono finalizzati alla verifica della correttezza nel rilascio del visto).

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La certificazione tributaria meglio conosciuta come “visto pesante” può essere rilasciata (su richiesta del contribuente) ai soli soggetti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria (anche per opzione) a condizione che preventivamente siano stati rilasciati il visto di conformità “leggero” e l’asseverazione ai fini degli studi di settore ancorché da un professionista diverso. La certificazione assicura il rispetto delle disposizioni in materia contabile e fiscale tali da assicurare il corretto passaggio dal risultato dell’esercizio al reddito imponibile dichiarato.

3. Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

tributaria

…� Quali sono i soggetti abilitati al rilascio della Certificazione tributaria? …� I soggetti abilitati al rilascio della certificazione tributaria sono i revisori contabili iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali e dei Consulenti del Lavoro che abbiano esercitato la professione per almeno 5 anni. Essi possono effettuare la certificazione tributaria meglio conosciuta come “visto pesante”.

4. Dichiarazione Iva in forma autonoma

…� Al contribuente che presenta un credito Iva superiore ad € 15.000,00 conviene presentare la dichiarazione in forma unificata? …� In linea generale il contribuente che chiude la dichiarazione IVA con un credito superiore ad € 15.000,00 avrà la possibilità ma soprattutto l’interesse a presentare la suddetta dichiarazione in forma autonoma, in quanto “sganciandola” dalla dichiarazione unificata (comportamento ammesso dall’art. 10, D.L. n. 78/2009) potrà presentarla in termini più rapidi e quindi anticipare temporalmente la possibilità di utilizzare in compensazione la quota di credito eccedente € 15.000,00.

5. Controlli diversificati da parte

dell’Amministrazione Finanziaria in presenza di

visto

…� L’Amministrazione Finanziaria, in presenza di visto di conformità come si comporterà in fase di controlli? …� Il rilascio del visto di conformità garantisce un controllo diversificato da parte dell’Amministrazione Finanziaria, rispetto a quello normalmente applicato alle altre dichiarazioni: � i controlli automatici riguardano unicamente

eventuali irregolarità in ordine ai versamenti dovuti;

� i controlli formali sono finalizzati alla verifica della correttezza nel rilascio del visto.

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Redditi dei fabbricati - Quadro RB

Il presente quadro deve essere utilizzato da coloro che calcolano il reddito dei fabbricati

secondo criteri fondiari (art. 36 e seguenti, TUIR).

Il quadro RB si compone di due prospetti:

→ redditi dei fabbricati (righi da RB1 a RB10);

→ dati per agevolazioni su contratti di locazione (righi da RB11 a RB25).

Nel quadro RB del Mod. UNICO SP 2015 è stata eliminata la colonna 13 relativa

all’indicazione dell’IMU dovuta per l’anno precedente.

L’obbligo di riportare tale indicazione in dichiarazione dei redditi è stato infatti soppresso

dall’art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 175/2014.

1. Soggetti obbligati alla compilazione del

quadro RB

…� Chi deve compilare il quadro RB del Modello Unico SP 2015?

…� Il quadro RB va compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono fabbricati, iscritti od iscrivibili con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano, siti nel territorio dello Stato a titolo di: → proprietà. Nel caso di comproprietà

(fabbricato appartenente a più soggetti), la società dovrà dichiarare la quota di reddito di propria spettanza;

→ usufrutto o altro diritto reale; qualora un fabbricato sia di proprietà di un soggetto mentre l’usufrutto è in capo ad altro soggetto, sarà quest’ultimo a dichiarare il relativo reddito. Il nudo proprietario non deve dichiarare il fabbricato.

Nell’ipotesi di cessione del fabbricato durante l’anno, il reddito è attribuito a ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso.

2. Soggetti esclusi

…� Quali sono i soggetti esclusi dalla compilazione del quadro RB? …� Per individuare i soggetti esclusi dalla compilazione del quadro RB è necessario distinguere a seconda che il fabbricato interessato:

� non sia produttivo di reddito e non debba quindi essere dichiarato;

� produca un reddito diverso da quello determinato con i criteri catastali.

3. Fabbricati locati e quadro RB

…� I fabbricati non locati devono essere indicati nel quadro RB? …� I fabbricati non locati, in linea di massima, non sono soggetti ad IRPEF e relative addizionali, avendo già scontato l’IMU. Tuttavia, nel quadro RB dovranno continuare ad essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti.

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Il reddito imponibile dei fabbricati dovrà essere determinato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (salvo eccezioni dettate da specifiche esenzioni IMU). 4. La rendita catastale per gli immobili di

interesse storico e artistico

…� Nella colonna 1 - “Rendita catastale” come va indicato l’importo relativo ad un immobile di interesse storico e artistico? …� Va indicata la rendita catastale non rivalutata. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, si deve indicare la rendita catastale presunta, anch’essa non rivalutata. Nel particolare caso di immobile di interesse storico artistico (casella di colonna 5 barrata), la rendita catastale va indicata a colonna 1 ridotta del 50%. Si deve tener comunque presente che la rivalutazione del 5% della rendita catastale viene effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. 5. Fabbricati esenti IMU e IRPEF

…� Tutti i fabbricati esenti IMU scontano l’IRPEF? …� I fabbricati esenti IMU scontano l’IRPEF solo se non è prevista una specifica esenzione anche ai fini delle imposte dirette; è il caso, ad esempio, di fabbricati rurali strumentali situati in zone montane o di collina, di quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto. Tali immobili sono esenti sia IMU che IRPEF, e non dovranno neppure essere indicati in dichiarazione. 6. Società semplici ed effetto sostitutivo Imu-

Irpef

…� Una società semplice è proprietaria di un fabbricato, sul quale è dovuta l’Imu.

Come opera, in questo specifico caso, l’effetto sostitutivo Imu-Irpef in capo ai soci?

…� Con specifico riferimento alle società semplici, si ritiene che l’effetto di sostituzione debba essere applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa. Nel caso in cui la società semplice sia partecipata anche da soci che operano in regime d’impresa, l’effetto di sostituzione non si produce in capo a questi ultimi e la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati concorre alla determinazione del reddito di detti soci. In virtù di quanto appena esposto, la Circolare Agenzia delle Entrate 11 marzo 2013, n. 5 ha chiarito che nel prospetto di ripartizione del reddito conseguito dalla società semplice deve comunque risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati. Infatti, i campi 13 e 14 del rigo RO10 vanno compilati per indicare rispettivamente il maggior reddito dominicale imponibile e il maggior reddito dei fabbricati imponibile da attribuire al socio, nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto diverso da persona fisica o sia una persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa. In tali casi, non è infatti applicabile l’effetto sostitutivo Imu-Irpef.

7. La Snc non compila il quadro RA

…� Una snc che svolge attività agricola determina il reddito con i criteri fondiari. In questo caso deve essere compilato il quadro RA? …� Nella compilazione del quadro RA è necessario tenere a mente che vi sono profonde differenze tra società semplici e le altre società di persone. Mentre, infatti, il reddito della società semplice è determinato alla stregua delle persone fisiche, il reddito delle altre società ha sempre natura di reddito d’impresa (anche se viene determinato secondo i criteri catastali), ragion per cui, nel caso delle altre società, è sempre necessario compilare il quadro RF o RG.

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8. L’immobile situato nel comune di residenza

del socio

…� La Alfa s.s. è proprietaria di un immobile situato a Teramo, attualmente a disposizione. Il socio di Alfa s.s. è residente a Teramo, in un immobile di sua proprietà. Anche in questo specifico caso di applica la tassazione del 50% della rendita? Oppure il fatto che l’immobile sia di proprietà della società semplice consente di sfuggire a tale disposizione? …� Come noto, dall’anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Orbene, anche se immobili detenuti dalla società semplice si deve tener conto di questa particolare fattispecie. Più precisamente, in questo caso, ad essere interessato dalla disposizione in oggetto non è il quadro RA ma il quadro RO: il campo 15 del rigo RO10 va infatti compilato per indicare il maggior reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’IMU, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale del socio persona fisica (di colonna 1) che non detiene la partecipazione in regime di impresa. In tal caso, infatti, il reddito di tali immobili da attribuire al socio concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento (art. 1, comma 717, della Legge n. 147 del 2013). 9. Cedolare secca preclusa alle società semplici

…� Una società semplice intende locare un immobile. Può beneficiare del regime di cedolare secca? In alternativa, sono previste altre agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi? …� È possibile beneficiare della cedolare secca solo nel caso in cui:

- sia stipulato un contratto di locazione di fabbricati abitativi;

- il locatore è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di un'attività di impresa o di una libera professione.

La società semplici non possono dunque applicare la cedolare secca. La società in oggetto potrebbero però beneficiare delle seguenti agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, in caso di locazione dell’immobile di proprietà:

- riduzione del 30 per cento del reddito per i fabbricati situati in un comune ad alta densità abitativa e locati ad un canone “convenzionale” (in questo caso occorre indicare il codice 8 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9 e compilare la seconda sezione);

- riduzione del 30 per cento del reddito immobile, per i fabbricati situati nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile in Abruzzo, concessi in locazione o in comodato in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (in questo caso è necessario indicare il codice 14 e 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9 e compilare la sezione II).

10. L’impianto fotovoltaico della società

semplice

…� Una società semplice ha installato, su un suo terreno, un impianto fotovoltaico. In questo caso, il reddito derivante dalle fonti energetiche rinnovabili rientra comunque tra i redditi indicati nel quadro RA? …� Al fine di rispondere al quesito prospettato merita di essere ricordato, che, in generale, si considerano produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

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È tuttavia necessario che siano rispettati degli specifici limiti. Limitatamente agli anni 2014 e 2015, infatti, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. In questo caso è quindi possibile limitarsi alla compilazione del quadro RA. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle società semplici è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento (con esclusione della quota incentivo). In questo caso, per la parte eccedente i limiti, è altresì necessario procedere alla compilazione del quadro RD. È comunque possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

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Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da

altre attività agricole – Quadro RD

Sono tenuti alla compilazione del quadro RD:

� le società di persone;

� enti equiparati;

con esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano

attività di allevamento di animali e/o di produzione di vegetali oltre i limiti di cui all’art. 32,

comma 2, lett. b), TUIR.

Sono redditi d’impresa (ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. c), TUIR), i redditi dei terreni per la

parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, ove spettino alle società

in nome collettivo e in accomandita semplice.

In particolare, nel quadro RD e rispettivamente nelle sezioni I e II si indicano, il reddito

derivante dall’attività di allevamento di animali e dall’attività di produzione di vegetali,

eccedenti il limite di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), TUIR, qualora tali redditi siano

determinati “forfetariamente” ai sensi del comma 5, art. 56, TUIR (sezione I) ovvero comma 1,

art. 56-bis, TUIR (sezione II).

Deve essere utilizzata la sezione III del quadro RD per dichiarare i redditi derivanti dalle

attività agricole connesse (non occasionali) di cui all’art. 56-bis, commi 2 e 3, TUIR.

Nell’ambito di tale sezione è previsto un apposito campo per indicare i ricavi derivanti

dall’attività di agriturismo esercitata dalle società semplici, da cui discende un reddito

forfetizzato pari al 25% di detti ricavi.

Da quest’anno, nella sezione III del quadro RD vanno anche indicati i redditi

derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da

fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 22,

comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, se i redditi sono determinati secondi i criteri del citato

comma 1-bis.

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ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

Sono definite attività agricole connesse quelle derivanti da attività:

� di agriturismo, di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 il cui reddito è determinato

secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, Legge n. 413/1991;

� dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e

commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c),

TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall’allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, TUIR);

� dirette alla fornitura di servizi di cui all’art. 2135, comma 3, C.c. (art. 56-bis, comma 3,

TUIR);

� di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili

agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti previsti dall’art. 22, comma 1-bis, D.L. n.

66/2014.

L’elenco delle attività agricole connesse è stato definito dal D.M. 19 marzo 2004, ed è

stato adeguato nel corso degli anni. Infine, l’elenco è stato aggiornato dal D.M. 13

febbraio 2015, pubblicato in G.U. 16 marzo 2015, n. 62.

L’articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014 prevede che il reddito derivante dalla

produzione e cessione di:

� energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche;

� carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;

� prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal

fondo;

effettuate da parte di imprenditori agricoli, può essere determinato applicando il

coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni

soggette a registrazione ai fini IVA.

1. Il nuovo rigo RD10

…� Come vanno indicati gli importi nel rigo RD10 – “Reddito derivante da attività agricole connesse”? …� Nel rigo RD10 vanno indicati: � in colonna 1, l’ammontare dei ricavi

derivanti dall’esercizio dell’attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio

2006, n. 96, ai quali si applica il coefficiente di redditività del 25%;

� in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi conseguiti tramite le attività di cui all’art. 56-bis, comma 2, TUIR, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati dal citato Decreto 13

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febbraio 2015, con applicazione di un coefficiente di redditività del 15%;

� in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione di servizi, di cui all’art. 56-bis, comma 3, TUIR, cui si applica il coefficiente di redditività del 25%;

� in colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 22, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, con applicazione del coefficiente di redditività del 25% relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;

� in colonna 5 l’ammontare complessivo dei redditi relativi alle attività delle precedenti colonne, corrispondente al risultato della seguente somma: RD10, col. 5 = 25% col. 1 + 15% col. 2 + 25%

coll. 3 e 4. 2. Il Regime opzionale

…� Il regime di determinazione “forfettaria” del reddito è obbligatorio oppure opzionale?

…� Il regime di determinazione “forfettaria” del reddito è opzionale. La scelta è ammessa per comportamento concludente, e in sede di dichiarazione, il contribuente può comunicare l’opzione per la determinazione ordinaria del reddito d’impresa, compilando il quadro RF o RG.

3. Reddito agrario normalizzato

…� Come viene determinato il reddito agrario normalizzato? …� Il reddito agrario normalizzato è dato dal prodotto tra l’importo (non arrotondato) del reddito agrario del terreno e il coefficiente di normalizzazione, suddiviso per fasce di qualità. Al fine di detti calcoli si deve tener conto delle ultime novità apportate. La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. “Legge di Stabilità 2013”

all’articolo 1, comma 512, come modificato dall’articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 prevede un ’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario, a partire dal periodo di imposta 2013 In particolare, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato:

� del 15%, per gli anni 2013 e 2014; � del 30%, per il 2015; � del 7%, a decorrere dal 2016.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola l’ulteriore rivalutazione è pari:

� al 5%, per gli anni 2013 e 2014; � al 10%, per il 2015.

Tale incremento va applicato sull’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

4. Allevamento di animali: quale quadro

scegliere

…� Il contribuente che alleva animali in misura superiore i limiti previsti dall’art. 32, TUIR, cioè in numero maggiore rispetto a quanto possibile utilizzando mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni agricoli coltivati, come deve dichiarare tale reddito? …� Il contribuente dovrà dichiarare tale reddito applicando la particolare disciplina di cui all’art. 56, comma 5, TUIR, cui consegue la compilazione del quadro RD o compilando, in alternativa, il quadro RF o RG, secondo le disposizioni sul reddito d’impresa. 5. Regime di determinazione “forfettaria” del

reddito

…� Il sistema di determinazione “forfettaria” del reddito può essere utilizzato dalle società semplici che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità adottato? …� Il sistema di determinazione “forfetaria” del reddito può essere utilizzato dalle società

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semplici che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) adottato, purché soddisfino i seguenti presupposti: - l’impresa dev’essere gestita dal titolare del

reddito agrario (quadro RA) dei terreni posseduti a titolo di proprietà usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;

- l’allevamento deve essere riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 20 aprile 2006, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell’art. 32 del TUIR, sia dell’imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

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Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata - Quadro RG

Il quadro RG deve essere compilato dalle società di persone che si trovano di diritto in

contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973 e non hanno optato per la

contabilità ordinaria.

Le società semplici che esercitano attività di agriturismo (ai sensi della Legge n. 96/2006), non

compilano il quadro RG ma il quadro RD.

Il quadro RG quest’anno è interessato da alcune novità di seguito elencate.

1. Tra i ricavi, rigo RG2, deve essere indicato l’ammontare dei corrispettivi derivanti

dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili

agroforestali e fotovoltaiche - nuova colonna 3 (art. 22, comma 1-bis, Decreto Legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

In particolare, l’articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014 prevede che il reddito derivante

dalla produzione e cessione di:

→ energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche;

→ carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal

fondo;

→ prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal

fondo;

effettuate da parte di imprenditori agricoli, può essere determinato applicando il

coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni

soggette a registrazione ai fini IVA.

Tale metodologia di calcolo del reddito si applica automaticamente; l’eventuale

opzione per la determinazione “ordinaria” va comunicata nella prima dichiarazione

annuale IVA utile.

Il D.L. n. 192/2014 ha successivamente previsto che tali disposizioni si applicano dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (in linea generale,

dal 2016) e vanno prese in considerazione ai fini dell’acconto IRPEF/IRES 2016.

DISCIPLINA SPECIALE - ANNI 2014 E 2015

Così come previsto dall’articolo 22, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, per gli anni 2014 e

2015, si considerano produttive di reddito agrario la produzione e la cessione,

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effettuate da imprenditori agricoli, di:

→ energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:

• agro-forestali, fino a 2.400.000 kWh annui;

• fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh annui;

→ carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;

→ prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal

fondo.

Se le soglie relative alla produzione di energia elettrica/calorica da fonti rinnovabili

vengono superate, il reddito deve essere determinato applicando il coefficiente di

redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a

registrazione ai fini IVA, “relativamente alla componente riconducibile alla

valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo”.

Pertanto, la nuova colonna 3 dovrà essere compilata dai contribuenti:

→ che esercitano attività di produzione e di cessione di energia elettrica e

calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui

all’articolo 22, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014;

→ che determinano il reddito secondo di criteri previsti dal citato comma 1-bis,

per indicare l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a

registrazione ai fini IVA derivanti dall’esercizio di dette attività;

→ relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia

ceduta, con esclusione della quota incentivo.

2. Tra gli “Altri componenti positivi”, rigo RG10, è indicato il 60% del reddito derivante

dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati

interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di

alloggio sociale - nuova colonna 6.

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 6,

commi 1 e 2, Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 23 maggio 2014, n. 80).

ALLOGGIO SOCIALE

Per alloggio sociale deve intendersi, così come definito dall’articolo 1, D.M. 22 aprile

2008: “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che

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svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale,

di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono

in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”.

3. Tra gli “Altri componenti negativi”, rigo RG22, è indicata la deduzione forfettaria delle

spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose

per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all’interno del Comune

in cui ha sede l’impresa - nuova colonna 6 (art. 66, comma 5, del TUIR).

Pertanto, a differenza dello scorso anno, nel rigo RG22 devono essere indicate

separatamente:

→ la deduzione forfettaria delle spese non documentate riconosciuta agli

autotrasportatori per i trasporti effettuati fuori dal comune in cui ha sede

l’impresa (colonna 5);

→ la deduzione forfettaria delle spese non documentate riconosciuta agli

autotrasportatori per i trasporti effettuati all’interno del comune in cui ha sede

l’impresa (colonna 6).

4. Tra gli “Altri componenti negativi”, rigo RG22, è indicato il 75 per cento dei corrispettivi

derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti

rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, quali costi forfettariamente riconosciuti -

nuova colonna 8 (art. 22, comma 1-bis, Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

1. La nuova casella “Energia da fonti rinnovabili”

…� In quali situazioni deve essere barrata la nuova casella “Energia da fonti rinnovabili”? …� La casella va barrata dai soggetti che esercitano attività di produzione e di cessione di

energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’articolo 22, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, che determinano il reddito secondo di criteri previsti dal citato comma 1-bis.

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2. Il valore in RG10 colonna 6

…� Qual è il valore che deve essere indicato nel rigo RG10 colonna 6? …� Nella nuova colonna 6 del rigo RG10 va indicato il 60% del reddito derivante dalla locazione degli alloggi sociali. L’efficacia dell’agevolazione in commento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Non si deve dimenticare che l’importo indicato deve essere riportato anche nella colonna 7.

3. Costi per l’acquisto di materie prime,

sussidiarie, semilavorati e merci

…� Tra i costi di acquisti di merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati è vero che si possono annoverare anche i costi per i servizi strettamente correlati alla produzione di ricavi? …� Nel rigo RG15 “Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci” viene ricompreso il costo degli acquisti di merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati relativo all’esercizio d’imposta determinato in base al principio di competenza. Rientrano in tale rigo anche le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. Tra gli altri, vanno indicati: � i costi per l’acquisto di beni strettamente

correlati alla produzione dei ricavi dell’attività esercitata;

� le spese per i carburanti e lubrificanti sostenute dagli autotrasportatori per conto terzi;

� le spese per carburanti e lubrificanti sostenute da agenti e rappresentanti;

� i costi per i servizi strettamente correlati alla produzione di ricavi: si tratta di una particolare precisazione delle istruzioni 2015 che conduce a riportare nel presente rigo, ad esempio, i costi per trasporto dei beni connesso ad acquisti e vendite, consumi energetici, ecc.

4. Rimborsi chilometrici

…� Nel caso in cui venga utilizzato un autoveicolo di proprietà del dipendente o noleggiato per una specifica trasferta, il rimborso spese per quanto risulta deducibile? …� Nel caso in cui venga autorizzato l’utilizzo di un autoveicolo di proprietà del dipendente o noleggiato per una specifica trasferta, il rimborso spese deducibile è limitato, rispettivamente:

� al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 CV fiscali o 20 CV fiscali se diesel, determinato in base alla tariffa ACI;

� alla tariffa di noleggio relativa alle vetture aventi le medesime caratteristiche di cui sopra.

Le tariffe ACI vengono pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, e in particolare:

� per il 2014 sono state pubblicate sul S.O. n. 86 alla G.U. 23 dicembre 2013, n. 300;

� per il 2015 sono state pubblicate sul S.O. n. 95 alla G.U. 19 dicembre 2014, n. 294.

5. Canoni di locazione finanziaria relativi a beni

mobili strumentali

…� La disciplina della deducibilità dei canoni di leasing è stata ripetutamente modificata nel corso degli anni; in particolare, le condizioni variano a seconda che il contratto sia stato stipulato: dal 1° gennaio 2014, dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013, dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile 2012. A quanto ammonta la deducibilità dei canoni per contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014? …� L’articolo 1, comma 162, lett. b), Legge n. 147/2013, ha modificato il secondo periodo dell’articolo 102, comma 7, TUIR, intervenendo sul periodo minimo di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per l’impresa utilizzatrice. In particolare, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di leasing possono essere dedotti per un periodo non inferiore a:

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� 1/2 del periodo di ammortamento, per la generalità dei beni mobili (anziché i 2/3 precedentemente previsti);

� 12 anni, per i contratti aventi ad oggetto beni immobili (anziché 11 o 18 anni);

� intero periodo di ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.

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Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie - Quadro RV

Il quadro RV presente nel mod. UNICO SP (come pure nel Modello UNICO SC; nel Modello

UNICO PF, invece, il Quadro RV assolve ad altra funzione) ha lo scopo di monitorare eventuali

disallineamenti tra i valori civili e i valori fiscali.

In questo modo si evita la deduzione di costi riferibili a valori non fiscalmente riconosciuti.

Tale quadro è interessato dalle seguenti novità:

1. Nella sezione II sono stati eliminati i dati relativi al domicilio fiscale delle società

partecipanti all’operazione straordinaria (fusione e scissione) e sono stati inseriti nuovi

campi dove indicare la denominazione o ragione sociale delle società.

2. Nella parte II della sezione II, rigo RV46, sono indicate le agevolazioni per investimenti

in start-up innovative (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa

“eredita” dalla società dante causa – nuove colonne da 1 a 8.

In particolare, nel rigo RV46, le colonne da 1 a 8, vengono indicati i dati relativi agli

incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative previsti dall’art. 29 del Decreto

Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre

2012, n. 221.

L’articolo 29, D.L. n. 179/2012 prevede, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,

una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita dal contribuente

nel capitale sociale di una o più start up innovative:

� direttamente;

� per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start up innovative.

La detrazione è aumentata al 25% in caso di investimenti in start up:

� a vocazione sociale ex art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012;

� che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi

innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta,

€ 500.000,00 e deve essere mantenuto per almeno due anni.

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L’eventuale cessione anche parziale dell’investimento prima che siano trascorsi due

anni comporta:

� la decadenza dal beneficio;

� l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

1. Omessa presentazione quadro RV

…� È sanzionabile l’omessa compilazione del quadro RV? …� L'omessa compilazione del quadro RV comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 258 a Euro 2.065 (per incompleta compilazione del mod. UNICO). Tale violazione non pregiudica comunque le operazioni effettuate che hanno generato i disallineamenti. Ad esempio, la mancata compilazione non pregiudica gli effetti fiscali di una rivalutazione effettuata (per legge) né la deducibilità degli ammortamenti dei beni rivalutati. 2. Quadro RV - Sezione II – Operazioni

straordinarie

…� Chi deve compilare la Sezione II del quadro RV nel modello Unico SP 2015? …� La sezione II del quadro RV deve essere compilata da ciascun soggetto incorporante (in caso di fusione per incorporazione) o risultante dalla fusione (in caso di fusione propria), oppure dal soggetto beneficiario della scissione. Le operazioni straordinarie rilevanti, in presenza di esercizio sociale coincidente con l'anno solare, sono quelle intervenute nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

3. Fusione di Srl incorporata in una Sas

…� In caso di fusione di una Srl incorporata in una Sas, nel modello Unico della Sas le riserve della ex Srl, tassate al 27,50 o al 33 per cento, dove devono essere indicate per tenerle distinte?

…� L’articolo 172, comma 5, del TUIR prevede che l’avanzo di fusione dev'essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate, con l’ulteriore previsione che l’omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (tale disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione). Se vi dovesse essere un avanzo residuo, esso dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata. Inoltre all’eventuale avanzo residuo (come stabilito dall’articolo 172, comma 6, del TUIR) si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale, fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Tali riserve vanno indicate nel quadro RV del modello Unico Società di Persone (righi da RV33 a RV43 del modello Unico SP/2015). 4. La capienza in presenza di altre detrazioni

…� Ai fini della verifica della capienza per quanto attiene l’agevolazione per investimenti in start-up innovative, si tiene conto delle altre detrazioni spettanti al contribuente? …� Ai fini della verifica della capienza, non si tiene conto delle altre detrazioni spettanti al contribuente; l’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo di imposta di riferimento può essere portato in detrazione

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dall’IRPEF nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo. 5. Società a promozione turistica

…� Rientrano nella definizione di start-up anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali? …� Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, agendo in particolar modo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

6. Società sotto forma di Srl semplificata

…� Possono essere considerate start-up anche le società costituite sotto forma di Srl semplificata? …� È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tali imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono essere costituite anche sotto forma di S.r.l. semplificata ex art. 2463-bis, Codice civile (art. 11-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83).

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Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati - Quadro RN

Nel quadro RN vanno riepilogati i redditi (o le perdite) dichiarati dalla società o associazione

nei singoli quadri (RA, RB, RD, RE, RF, RG, RH, RJ, RL e RT).

Tra le novità emergenti nel quadro RN troviamo:

→ nel riquadro “Oneri”, rigo RN17, è indicato l’importo delle spese sostenute per i canoni

di affitto dei terreni agricoli per i quali è riconosciuta una detrazione del 19 per cento

– nuova colonna 11 (art. 16, comma 1-quinquies.1, del TUIR, introdotto dall’art. 7,

comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla

Legge 11 agosto 2014, n. 116).

Tale agevolazione è attribuita a condizione che:

� i terreni siano affittati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

iscritti nella previdenza agricola di età inferiore a 35 anni;

� i terreni agricoli siano diversi da quelli di proprietà dei genitori dell’affittuario;

� il contratto di affitto sia redatto in forma scritta;

→ nel riquadro “Agevolazioni”, rigo RN19, sono indicate le agevolazioni per investimenti

in start-up innovative (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa

“eredita” dalla società dante causa a seguito di operazioni straordinarie – nuove

colonne da 1 a 8.

In particolare, nelle colonne 3 e 4 vanno indicate, secondo il periodo di formazione, le

eccedenze di deduzione trasferite alla società dichiarante:

� in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone;

� beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, indicate nel rigo RV46.

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Nelle colonne 7 e 8 vanno indicate, secondo il periodo di formazione, le eccedenze di

detrazione trasferite alla società dichiarante:

� in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone;

� beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, indicate nel rigo RV46;

→ nel riquadro “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art

bonus)”, rigo RN21, è indicato, da parte dei soggetti non titolari di reddito d’impresa

(gli altri soggetti espongono il credito nel quadro RU), l’ammontare del credito

d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1,

Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29

luglio 2014, n. 106).

Il credito d’imposta “art-bonus”:

� spetta, ai soggetti non titolari di reddito di impresa, nel limite del 15% del

reddito imponibile e nella misura del:

� 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi

d’imposta 2014 e 2015;

� 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta 2016;

� è ripartito in tre quote annuali ed è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui

redditi. La parte non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è portata in

avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Se le erogazioni liberali sono effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, il

credito di imposta spettante (nel limite del 5 per mille dei ricavi annui) va esposto

nel quadro RU (codice credito A3).

1. Limite compensazione del credito Art-bonus

…� Il limite massimo di utilizzo in compensazione (€ 250.000,00) trova applicazione in relazione ai crediti d’imposta spettanti per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. “art-bonus”)? …� Dal 2008, ai sensi dell’articolo 1, commi da 53 e 57, Legge n. 244/2007, i crediti d’imposta che trovano collocazione nel quadro RU del Mod. UNICO possono essere utilizzati in compensazione nel limite annuo di € 250.000,00, anche in deroga alle previsioni delle singole leggi istitutive.

I limiti all’utilizzo non si applicano ai nuovi crediti di imposta spettanti per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. “art-bonus”, art. 1, D.L. n. 83/2014) e per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18, D.L. n. 91/2014).

2. Credito d’imposta “Art-bonus” e

detrazioni/deduzioni

…� Le erogazioni liberali per le quali si beneficia dell’art-bonus possono fruire di deduzioni e detrazioni?

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…� Le erogazioni liberali per le quali si beneficia dell’art-bonus non possono fruire delle:

� detrazioni di cui all’art. 15, comma 1, lettere h) e i), TUIR;

� deduzioni di cui all’art. 100, comma 2, lettere f) e g), TUIR.

3. Compilazione del Rigo RN21

…� Cosa va indicato nel rigo RN21 “Credito d’imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus)”? …� Nel rigo RN21 si indica l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta 2014 per erogazioni liberali a sostegno della cultura (effettuate da soggetti non titolari di reddito di impresa) da imputare ai soci, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate.

4. Credito d’imposta erogazioni liberali

…� Cosa va indicato nel rigo RN21 “Credito d’imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus)”? …� Il credito d’imposta:

- spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei periodi d’imposta 2014 e 2015 e del 50% di quelle effettuate nel periodo 2016 nel limite: � del 15% del reddito imponibile, per i

soggetti non titolari di reddito di impresa;

� del 5 per mille dei ricavi annui, per i soggetti titolari di reddito di impresa;

� è ripartito in 3 quote annuali; - è utilizzabile, dai soggetti titolari di

reddito d’impresa, in compensazione (Mod. F24) dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato (codice tributo 6842);

- non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell’ IRAP e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;

- non è soggetto ai limiti di utilizzo di cui al comma 53, Legge n. 244/2007 e all’art. 34, Legge n. 388/2000.

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Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari - Quadro RS

→ È stato aggiunto un nuovo prospetto denominato “Conservazione dei documenti

rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la

conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel

periodo d’imposta di riferimento (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

→ Nel prospetto relativo agli “Investimenti in Start-up innovative”, righi da RS121 a RS123,

è stata introdotta la nuova colonna 6 dove indicare la detrazione da imputare per

trasparenza ai soci (art. 29, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e Decreto Ministeriale 30 gennaio

2014).

→ Nel prospetto relativo alle “Zone franche urbane”, righi da RS130 a RS133, è stata

introdotta la nuova colonna 1 al fine di individuare la ZFU dove è stato prodotto il

reddito agevolato.

1. Compilazione del Rigo RS40 “Conservazione

dei documenti rilevanti ai fini tributari”

…� Cosa si dovrà indicare nel rigo RS40 di nuova introduzione relativo alla conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari? …� Nel rigo RS40 dovranno essere indicati:

- il codice 1, se il contribuente, nel periodo di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;

- il codice 2, se il contribuente, nel periodo di riferimento, non ha conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

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La compilazione di tale rigo è da ritenersi obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA, indipendentemente dalla tipologia di conservazione adottata per i documenti tributari (elettronica - codice 1 o cartacea - codice 2). 2. Codice 1 nel rigo RN40 per le fatture in

formato elettronico

…� In presenza di fatture in formato elettronico emesse ad enti della Pubblica Amministrazione si dovrà indicare il codice 1 al rigo RS40? …� Il codice 1, nel rigo RS40 va indicato quando il contribuente, nel periodo di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari. Si ritiene che possa essere il caso dell’emissione nel corso del 2014 di fatture a quegli enti della Pubblica Amministrazione che dal 6 giugno 2014 sono obbligati alla ricezione di fatture esclusivamente in formato elettronico (file .xml). Queste ultime, che nascono in formato elettronico, devono essere conservate in modalità digitale e, di conseguenza, dovrà esse- re indicato il codice 1 al rigo RS40.

3. Compilazione colonna 6 righi RS121 - RS123

…� Quale sarà l’importo da riportare nella nuova colonna 6 dei righi da RS121 a RS123 del modello Unico SP 2015? …� Nella nuova colonna 6 dei righi da RS121 a RS123 si dovrà riportare l’ammontare della detrazione pari al:

- 25% dell’importo di colonna 5, per gli investimenti in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico;

- 19% dell’importo di colonna 5, per gli investimenti in altre start-up innovative.

4. Prospetto “Zone Franche Urbane”

…� Quali sono le imprese che dovranno compilare il prospetto “Zone Franche Urbane” presente nel quadro RS del modello Unico SP 2015?

…� Il prospetto “Zone franche urbane (ZFU) deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire dell’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi prevista dall’articolo 1, comma 341, lettera a), Legge n. 296/2007. In particolare, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese localizzate: - nella Zona franca urbana del comune di

L’Aquila, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, D.L. n. 39/2009. Le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell’agevolazione sono state definite con Decreto 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 2, art. 70, D.L. n. 1/2012;

- nelle Zone franche urbane elencate nell’allegato n. 1, al D.I. 10 aprile 2013, emanato ai sensi del comma 4, art. 37, D.L. n. 179/2012;

- nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia - Iglesias, ai quali l’agevolazione si applica in via sperimentale nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis” (art. 37, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012). Le modalità di attuazione sono citate dal D.I. 10 aprile 2013;

- nella Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall’art. 1, comma 319, Legge n. 147/2013.

5. “Zone Franche Urbane”: l’agevolazione

…� In che cosa consiste l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 341, lettera a), Legge n. 296/2007 ai fini delle imposte sui redditi? …� L’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in un’esenzione, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza, del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività dell’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di € 100.000,00 per ciascun periodo di imposta, e nei limiti delle seguenti percentuali: - 100%, per i primi cinque periodi di imposta; - 60%, per i periodi di imposta dal sesto al

decimo; - 40%, per i periodi di imposta undicesimo e

dodicesimo;

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- 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

6. “Zone Franche Urbane”: modalità di utilizzo

dell’agevolazione

…� Quali sono le modalità di fruizione dell’agevolazione per le ZFU? …� L’agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione Finanziaria, secondo le modalità e i termini definiti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 agosto 2013 e 6 maggio 2014. 7. “Zone Franche Urbane”: collegamento tra

quadro RS e quadro RN

…� Una volta compilato il quadro RS, come verranno riepilogate le somme nel quadro RN? …� Il quadro RN deve essere compilato tenendo conto dell’agevolazione ZFU; in particolare:

- al rigo RN1, col. 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di rigo RS134, col. 1;

- al rigo RN2, col. 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di rigo RS134, col. 2;

- al rigo RN8, col. 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di rigo RS134, col. 3.

8. Professionista estromissione beni mobili

…� L’estromissione di beni mobili per un professionista quando genera una plusvalenza? …� L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genera plusvalenza tassabile o minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in epoca successiva all’entrata in

vigore del D.L. n. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio 2006. Per cui, operativamente, occorre “dividere” il libro dei beni strumentali in due, poiché solo i beni acquistati dal 5 luglio 2006 originano una plusvalenza imponibile, mentre quelli acquisiti in precedenza sono irrilevanti, anche se ceduti dopo la predetta data. 9. Beni a deducibilità limitata

…� Per un lavoratore autonomo la plusvalenza di un bene a deducibilità limitata con qual rilevanza concorre a determinare il reddito imponibile? …� L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nelle ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile (autoveicoli, cellulari), le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Precisazione importante, anche perché l’art. 164 del T.U.I.R. riporta lo stesso principio riferendolo al solo reddito d’impresa. Si ritiene che analoga proporzione risulti applicabile ai beni utilizzati promiscuamente, in cui solo una quota pari al 50% del costo è ammortizzabile, e non sarebbe corretto che, invece, minusvalenze e plusvalenze concorressero a formare il reddito in misura piena. 10. Plusvalenza immobile

…� Per l’immobile acquistato nel 2010 da un professionista l’eventuale cessione nel 2014 genera una plusvalenza tassabile? …� Nelle istruzioni al Mod. UNICO 2015, al rigo RE4, viene richiesto di inserire le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, così confermando che solo i cespiti appartenenti a questo triennio, ove ceduti, concorrono a determinare il reddito di lavoro autonomo.

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11. Futuri incassi

…� Un ingegnere che vuole cessare la libera attività può mantenere aperta la partita Iva per emettere le fatture relative a lavori effettuati e non ancora retribuiti? …� L’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi a oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale (Circolare n. 11/2007). Pertanto, il lavoratore autonomo deve conservare la partita Iva fino a quando non emette le ultime fatture. 12. Inarcassa

…� Percepisco una pensione d'invalidità dall’Inarcassa per una riduzione quasi totale della mia capacità lavorativa a seguito di un'ischemia celebrale. La devo dichiarare? …� La pensione di invalidità Inarcassa spetta al professionista (ingegnere o architetto) iscritto, la cui capacità di esercitare la professione sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, e sia in possesso di almeno tre anni di anzianità contributiva anche non continuativa. Le pensioni ordinarie di invalidità riconosciute a coloro che hanno maturato i requisiti necessari in base a un determinato rapporto assicurativo, essendo corrisposte in sostituzione di mancati guadagni sia presenti che futuri di chi le percepisce, sono imponibili e vanno regolarmente denunciate. Ciò, in quanto i redditi da pensione rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 2, del TUIR). 13. Leasing stipulato nel 2010

…� Nel reddito di lavoro autonomo, l’acquisto di un immobile mediante contratto di leasing, per i contratti stipulati nel periodo 1.1.2007 – 31.12.2009, determina le deducibilità del canone

nell’anno di maturazione. Si chiede se ai fini della deducibilità dei canoni il contratto di leasing è soggetto a determinati limiti di durata.

…� Analogamente a quanto stabilito per gli immobili oggetto di acquisto, anche per i contratti di leasing immobiliare, il legislatore aveva previsto un limite temporale. Infatti la deduzione dal reddito di lavoro autonomo era consentita esclusivamente per i canoni relativi ai contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. La deduzione dei canoni, inoltre era ammessa a condizione che la durata del contratto non fosse inferiore a determinati limiti temporali. Tale requisito però, interessava esclusivamente le imprese. Nei confronti dei lavoratori autonomi risulta infatti applicabile quanto previsto dall’art. 54, TUIR, che non prevedeva limiti temporali Nei confronti di tali soggetti pertanto, ai fini della deduzione dei canoni di leasing dei beni strumentali acquistati nel 2010 la durata del contratto non deve essere inferiore a precisi limiti temporali. 14. Ammortamento immobile per il

professionista

…� È conveniente per un professionista la costituzione di una società tra professionisti, se egli ha acquistato un immobile nel triennio 2007-2009? Deduce le quote di ammortamento relative?

…� Dal punto di vista fiscale, la tassazione del reddito prodotto dalla STP segue le regole del reddito di lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito, con la Risoluzione 118/E del 28 maggio 2003, che i redditi prodotti dalle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo, e i compensi corrisposti devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973. Da questa qualificazione, ne consegue che devono essere applicati i criteri di determinazione del reddito previsti dall’art. 54 del TUIR (per il lavoro autonomo).

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Conseguentemente, non possono essere considerate deducibili le quote di ammortamento di un immobile, nonostante venga utilizzato quale sede per lo svolgimento dell’attività professionale. L’unica eccezione, con relativa deducibilità del costo, sarebbe possibile ove l’immobile, utilizzato esclusivamente nell’attività, fosse stato acquistato nel triennio 2007-2009. 15. Attività professionale dell’erede

…� In seguito al decesso di mio padre, ex professionista, ho percepito alcune somme a titolo di compenso per prestazioni dal lui effettuate. In capo a chi, e come devono essere tassate?

…� In caso di morte dell’avente diritto alla prestazione, i redditi, imputabili secondo il principio di cassa, devono essere tassati separatamente in capo agli eredi che li hanno percepiti, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 21 del TUIR (articolo 7, comma 3, del TUIR). I redditi percepiti dagli eredi mantengono la stessa natura che avevano in capo al de cuius. Ciò, in quanto l’erede, in seguito alla successione, subentra nei rapporti giuridico-patrimoniali del de cuius, lasciandoli inalterati (Risoluzione Ministeriale n. 873/1980). 16. Corso di lingua straniera

…� Per un professionista il corso di lingua straniera può essere considerato deducibile qualora fosse necessario per assistere i propri clienti?

…� La risposta è positiva, a condizione che gli oneri sostenuti siano effettivamente inerenti, cioè relativi all’attività professionale esercitata. Il professionista non avrà difficoltà a dimostrare l’inerenza qualora sia in grado di fornire la prova circa la sussistenza di relazioni internazionali nell’ambito dell’attività di studio di cui è titolare. La deducibilità è consentita nella misura limitata (indipendentemente dall’inerenza) del 50 per cento.

17. Il pagamento dei contributi

…� Un libero professionista qualora abbia pagato i contributi previdenziali mediante Mav in scadenza a fine 2014 in ritardo e quindi ad inizio 2015 a quale periodo d’imposta deve imputare tale pagamento?

…� Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’applicazione del principio di cassa (salvo alcune e circoscritte eccezioni normativamente previste) si configura come inderogabile; e, pertanto, nell’evenienza in cui le operazioni attive e passive vengano regolate a ridosso degli ultimi giorni del mese di dicembre, non mediante l’utilizzo del contante (peraltro, anch’esso fortemente limitato in base alla recente normativa), ma attraverso assegni o disposizioni bancarie, occorre individuare il momento in cui sia possibile ritenere verificato fiscalmente il predetto principio. Nell’ipotesi di pagamenti avvenuti mediante assegno rileva il momento di consegna/percezione del titolo (Risoluzione 138/E del 29 maggio 2009), mentre per quelli effettuati attraverso disposizioni bancarie (rappresentata nella fattispecie dal pagamento mediante bollettino Mav) si ritiene che occorra fare riferimento alla data in cui il lavoratore autonomo viene privato della disponibilità dell’importo oggetto della disposizione stessa (nell’esempio, 2 gennaio). A questa conclusione si perviene, argomentando dalle indicazioni fornite dalla Circolare 38/E del 23 giugno 2010 (sebbene venga preso in considerazione il caso contrario dell’imputazione temporale non del costo, ma del compenso, relativo a un pagamento avvenuto mediante bonifico bancario), in base alle quali si può desumere che l’elemento discriminante della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori non è costituito né dal momento di effettuazione dell’ordine di pagamento, né dalla data della valuta, né dalla data in cui la banca informa il cliente dell’addebito, bensì dal momento in cui quest’ultimo viene concretamente imputato all’economia del professionista.

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Comunicazione per il regime opzionale Tonnage tax - Quadro OP

Il nuovo quadro OP è stato introdotto per comunicare l’esercizio dell’opzione d’ingresso e

rinnovo nel regime di “tonnage tax” (art. 16, comma 4, Decreto Legislativo 21 novembre 2014,

n. 175).

La Tonnage tax è una specifica modalità di determinazione della base imponibile per alcune

imprese marittime, prevista dall’articolo 155 TUIR.

A norma dell’art. 155, comma 1, TUIR e dell’art. 2, D.M. 23 giugno 2005, destinatari della

disciplina sono anche i soggetti di cui all’art. 56, TUIR, ossia:

• le società in nome collettivo;

• le società in accomandita semplice.

Le disposizioni attuative del regime di tassazione sono disciplinate dal Decreto MEF 23 giugno

2005.

L’opzione:

→ va esercitata relativamente a tutte le navi, aventi i requisiti, gestite dal medesimo

gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le

controllate ai sensi dell’art. 2359 C.c.;

→ è irrevocabile per dieci esercizi sociali ed è rinnovabile;

→ nella versione dell’art. 155, comma 1, TUIR, in vigore fino al periodo di imposta 2014,

l’opzione doveva essere comunicata entro tre mesi dall’inizio del periodo di imposta a

partire dal quale i contribuenti intendevano fruirne, ed era effettuata all’Agenzia

esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello per la

“Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle

imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR”.

Con la modifica apportata all’art. 155, TUIR, dal comma 3, art. 16, D.Lgs. n.

175/2014, è stata semplificata la modalità di adesione al regime fiscale,

prevedendo che l’opzione sia comunicata nella dichiarazione presentata nel

periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

A tal fine si compila il nuovo quadro OP.

In caso di società che fanno parte di un gruppo l’opzione è esercitata relativamente a tutte le

navi che ne hanno i requisiti. In tal caso l’opzione è esercitata, oltre che dalla società

controllante, anche da tutte le società controllate ed è comunicata dalla società controllante.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, la nuova opzione

non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.

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1. Quando si compila il quadro OP

…� Quali sono i casi di compilazione del nuovo quadro OP “Comunicazione per il regime opzionale tonnage tax”? …� Il quadro OP “Comunicazione per il regime opzionale tonnage tax” va compilato in caso di:

- esercizio (art. 3, Decreto 23 giugno 2005); - rinnovo (art. 4, Decreto 23 giugno 2005);

dell’opzione per il regime di “tonnage tax”. 2. Tonnage tax e plusvalenze realizzate dalla

cessione

…� Se le navi il cui reddito è quantificabile in via forfettaria, sono state previamente acquisite con conferimento fiscalmente neutrale posto in essere da un soggetto che le possedeva prima del periodo d'imposta al decorrere del quale è efficace il nuovo regime agevolato, viene applicata la tonnage tax sulle plusvalenze realizzate dalla cessione? …� No, non si applica la tonnage tax sulle plusvalenze realizzate dalla cessione. In tal caso la società conferitaria è tenuta ad aggiungere, per il periodo di imposta di cessione, all'imponibile determinato in maniera forfettaria, la differenza tra corrispettivo e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente prima dell'ingresso in tonnage tax (R.M. 465/E, 3.12.08). 3. Comunicazioni per le variazioni del gruppo

…� Nel caso si debbano comunicare le variazioni del gruppo, qualora intervengano

modifiche relative ai soggetti di cui all’art. 5, Decreto 23 giugno 2005, si può utilizzare il quadro OP? …� No, per comunicare le variazioni del gruppo, qualora intervengano modifiche relative ai soggetti di cui all’art. 5, Decreto 23 giugno 2005, è necessario presentare ancora l’apposito modulo approvato con Provvedimento 26 novembre 2008 (non si utilizza il quadro OP).

4. Opzione “tonnage tax”

…� Chi può optare il regime “tonnage tax”? …� Possono optare per il regime "tonnage tax" le società in nome collettivo e in accomandita semplice (ai sensi dell'art. 56, co. 1, del TUIR). L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta e può essere rinnovata. 5. Società che fanno parte di un gruppo e

l’opzione

…� Come deve essere esercitata l’opzione nel caso di società che fanno parte di un gruppo? …� In caso di società che fanno parte di un gruppo l'opzione deve essere esercitata relativamente a tutte le navi che ne hanno i requisiti. In tal caso l'opzione è esercitata, oltre che dalla società controllante, anche da tutte le società controllate ed è comunicata dalla società controllante.

ESERCIZIO DELL’OPZIONE TONNAGE TAX

(art. 3, Decreto 23 giugno 2005).

RINNOVO DELL’OPZIONE TONNAGE TAX

(art. 4, Decreto 23 giugno 2005).

IL QUADRO OP VA COMPILATO IN CASO DI:

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LE DATE DA RICORDARE…

Argomento Già pubblicate

Bilancio 2014 03/03/2015

Le novità del modello 730/2015 10/03/2015

Novità oneri detraibili e deducibili 17/03/2015

Fatturazione elettronica entro il 31 marzo 2015 24/03/2015

La gestione degli immobili in UNICO 2015 31/03/2015

Spesometro 2015 07/04/2015

Redditi internazionali UNICO 2015 14/04/2015

INTRASTAT 21.04.2015

Le società di comodo UNICO 2015 28.04.2015

Le novità del modello UNICO PF 2015 05.05.2015

Le novità del modello UNICO SP 2015 12.05.2015

Argomento Prossime uscite

Le novità del Modello UNICO SC 2015 19.05.2015