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Le Proposte di Legge in tema di Responsabilità Sanitaria Sei Proposte di Legge in esame abbinato alla XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati Una Proposta di Legge in esame della Commissione 12ª (Igiene e sanita') del Senato Mario Vatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria- 7 Marzo 2014 1

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Le Proposte di Legge in tema di Responsabilità Sanitaria

Sei Proposte di Legge in esame abbinato alla XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati

Una Proposta di Legge in esame della Commissione 12ª (Igiene e sanita') del Senato

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Le Proposte di Legge in esame abbinato della XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati

PROPOSTA DI LEGGE N. 259 (Fucci) Presentata il 15 marzo 2013

PROPOSTA DI LEGGE N. 262 (Fucci) Presentata il 15 marzo 2013

PROPOSTA DI LEGGE N. 1312 (GRILLO, CECCONI, DALL'OSSO, DI VITA, LOREFICE, MANTERO, BARONI, SILVIA) Presentata il 4 luglio 2013

PROPOSTA DI LEGGE N. 1324 (CALABRÒ, FUCCI, ELVIRA SAVINO) Presentata l'8 luglio 2013

PROPOSTA DI LEGGE N. 1581 (VARGIU, BINETTI, GIGLI, MONCHIERO) Presentata il 13 settembre 2013

PROPOSTA DI LEGGE N. 1902 (MONCHIERO, RABINO, OLIARO, MATARRESE, GIGLI) Presentata il 19 dicembre 2013

«Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»

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La Proposta di Legge in esame della Commissione 12ª (Igiene e Sanita') del Senato

DISEGNO DI LEGGE N.1134 (BIANCO, MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA e SILVESTRO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2013

«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e

sanitario»

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PROPOSTA DI LEGGE N. 259 (Fucci)

si compone di un unico articolo contenente una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo finalizzato a riportare a dimensioni fisiologiche il contenzioso giudiziario in ambito sanitario.

I princìpi e criteri direttivi

a) estensione dell’obbligo assicurativo relativo al primo grave rischio e alla colpa grave a ogni struttura che esercita attività chirurgica, per danno causato ai pazienti da parte del chirurgo o per fatto autonomo della struttura;

b) identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale attraverso una più precisa definizione a livello normativo del concetto di « colpa grave » in ambito sanitario;

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PROPOSTA DI LEGGE N. 259 (Fucci)continua…

c) introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico, composto da un osservatorio nazionale, da agenzie regionali e da unità di gestione istituite nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere;

d) previsione di forme di copertura assicurativa da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per il personale sanitario in caso di eventuale rivalsa da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti per il danno d’immagine;

e) introduzione di forme di conciliazione obbligatoria e previsione della possibilità di avviare un’azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’assicuratore.

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La proposta di legge A.C. 262 (Fucci)

si compone di 5 articoli…tra i quali

ART. 2. (Obbligo di assicurazione per le aziende sanitarie locali e per le strutture ospedaliere).

ART. 3. (Conciliazione obbligatoria per le richieste di danni da responsabilità civile).

ART. 4. (Obblighi delle ASL e delle strutture ospedaliere di istituire uffici legali medici).

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La proposta di legge A.C. 1312 (Grillo ed altri)

si compone di 13 articoli

L'articolo 1 pone il principio generale secondo il quale la responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico è posta a carico della struttura sanitariaL'articolo 2 pone l'obbligo della copertura assicurativa per le strutture sanitarie pubbliche o private: essa viene qualificata come condizione di esercizio dell'attività

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La proposta di legge A.C. 1312 (Grillo ed altri) continua…

L'articolo 4 prevede e disciplina l'ufficio di monitoraggio del rischio clinico

L'articolo 6 disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione e l'azione giudiziaria per il risarcimento del danno prevedendo che il risarcimento sia chiesto dal danneggiato direttamente all'assicuratore

l'articolo 8 fissa in dieci anni dal momento della conoscenza del danno la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da attività sanitaria

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La proposta di legge A.C. 1312 (Grillo ed altri) continua…

L'articolo 12

dispone l'abrogazione dell'articolo 3 del D.L. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, che disciplina la responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

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La proposta di legge A.C. 1324 (Calabrò)

nei suoi 15 articoliART. 3. (Assicurazione obbligatoria RCT-RCO delle aziende sanitarie).

1. È fatto obbligo a ciascuna struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO)

…Il massimale minimo per singolo sinistro è fissato con cadenza biennale, e non può essere in nessun caso inferiore al risarcimento massimo riconosciuto in sede giudiziaria o stragiudiziaria nel biennio precedente per i danni causati dalle prestazioni sanitarie

ART. 4. (Contenuto della garanzia assicurativa).

ART. 5. (Tentativo obbligatorio di conciliazione e azione giudiziaria per il risarcimento del danno).

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La proposta di legge A.C. 1324 (Calabrò) continua…

ART. 6. (Fondo di garanzia).1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un apposito fondo di garanzia per la responsabilità civile del personale di tutte le strutture sanitarie ubicate nel rispettivo territorio, sostitutivo delle polizze assicurative, attribuendo direttamente al fondo le risorse finanziarie necessarie. Le polizze assicurative in vigore cessano alla loro scadenza e, comunque, non oltre due anni dall’istituzione del fondo di garanzia.

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La proposta di legge A.C. 1324 (Calabrò) continua…

ART. 8. (Prescrizione).1. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l’obbligo dell’assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno.

ART. 11. (Unità di gestione del rischio clinico e osservatori per il monitoraggio dei contenziosi).1. Ciascuna struttura sanitaria individua, all’interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una unità di gestione del rischio clinico

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PROPOSTA DI LEGGE N. 1581 DEI DEPUTATIVARGIU, BINETTI, GIGLI, MONCHIERO

nei suoi 15 articoliART. 3.(Interpretazione autentica degli articoli 2935 e 2947 del codice civile, in materia di prescrizione per danni conseguenti a prestazioni sanitarie). 1. Gli articoli 2935 e 2947 del codice civile si interpretano nel senso che l’azione di risarcimento per i danni conseguenti a prestazioni sanitarie si prescrive in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui il soggetto leso è venuto a conoscenza del danno.

2. In deroga all’articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione di cui all’articolo 4 della presente legge si prescrivono nel termine stabilito dal comma 1 del presente articolo.

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PROPOSTA DI LEGGE N. 1581 DEI DEPUTATIVARGIU, BINETTI, GIGLI, MONCHIEROsegue…

ART. 4. (Assicurazione obbligatoria).

1. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti che, a qualunque titolo, rendono prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelli che si valgono delle forme di auto-assicurazione previste dal comma 7, devono essere provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera per danni conseguenti a prestazioni sanitarie cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente.

3. …I premi assicurativi devono essere articolati attraverso l’utilizzo di un sistema bonus/malus.

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PROPOSTA DI LEGGE N. 1581 DEI DEPUTATIVARGIU, BINETTI, GIGLI, MONCHIEROsegue…

3….sono determinati i requisiti minimi di garanzia, i massimali minimi di copertura assicurativa e i corrispondenti premi assicurativi minimi e massimi relativi ai contratti di assicurazione di cui al presente articolo. I premi assicurativi devono essere articolati attraverso l’utilizzo di un sistema bonus/malus.

4. Con il decreto di cui al comma 3 è istituito un Fondo di mutualità forzata, i cui costi sono a carico del mercato, per l’integrazione dei risarcimenti di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2. Tutte le compagnie di assicurazione operanti nel territorio nazionale sono tenute a offrire contratti di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dalla prestazione di attività sanitarie, secondo i requisiti, i massimali e nei limiti di premiostabiliti nel decreto di cui al comma 3.

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PROPOSTA DI LEGGE N. 1902 DEI DEPUTATIMONCHIERO, BABINO, OLIARO, BINETTI, MATARRESE, GIGLI

conta 6 articoli, tra i quali…

ART. 1.(Responsabilità civile per danni causati dal personale sanitario).

1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico o non medico è di natura contrattuale.

ART. 5.(Risarcimento dei danni).1. Nei casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa per la RCT e per la RCO, il contraente che lamenti l’inadempimento del contratto di erogazione di prestazioni sanitarie ha diritto all’azione diretta per il risarcimento dei danni anche nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

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PROPOSTA DI LEGGE N. 1902 DEI DEPUTATIMONCHIERO, BABINO, OLIARO, BINETTI, MATARRESE, GIGLIcontinua…

ART. 6.(Assicurazione obbligatoria per la RCT e per la RCO)

1. Le Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale (SSN), le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il SSN e tutte le altre strutture e gli altri enti che, a qualsiasi titolo, rendono prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, devono essere provvisti di copertura assicurativa per la RCT e per la RCO per danni sanitari cagionati dal personale a qualsiasi titolo operante presso la struttura stessa.

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PROPOSTA DI LEGGE N. 1902 DEI DEPUTATIMONCHIERO, BABINO, OLIARO, BINETTI, MATARRESE, GIGLIcontinua…

ART. 6.(Assicurazione obbligatoria per la RCT e per la RCO)

3. …con proprio decreto fissa i massimali minimi di copertura assicurativa e i corrispondenti premi assicurativi minimi e massimi e aggiorna le tabelle di riferimento per il risarcimento delle invalidità macro permanenti comprese tra il 10 per cento e il 100 per cento di danno, correlandole ai parametri risarcitori medi europei di riferimento. I premi assicurativi devono essere calibrati attraverso l’utilizzo di un sistema bonus e malus. Il decreto istituisce, inoltre, un fondo di mutualità forzata, i cui costi sono a carico del mercato, per sostenere eventuali risarcimenti di entità superiore a quella prevista dalla contrattualistica adottata.Le compagnie di assicurazione operanti nel territorio nazionale sono tenute a predisporre una propria proposta per l’assicurazione per la RCT sanitaria, secondo i parametri e le norme contenuti nel decreto.

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PROPOSTA DI LEGGE N. 1902 DEI DEPUTATIMONCHIERO, BABINO, OLIARO, BINETTI, MATARRESE, GIGLIcontinua…

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede, altresì, la possibilità che le regioni, in via sperimentale, siano autorizzate utilizzare forme di autoassicurazione delle aziende sanitarie pubbliche operanti nel territorio regionale, con garanzia assicurativa di tutela catastrofale. Lo stesso decreto disciplina, inoltre, i casi di trasferimento del rischio nell’ipotesi di subentro contrattuale di un’altra compagnia di assicurazione.

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16 ottobre 2013 Esame e rinvio

22 ottobre 2013 Seguito dell'esame

e rinvio

24 ottobre 2013 Seguito dell'esame

e rinvio

6 novembre 2013 Seguito dell'esame

e rinvio - Abbinamento della proposta di legge n.

1581 Vargiu

10 dicembre 2013 Seguito dell'esame

e rinvio

8 gennaio 2014 Seguito dell'esame

e rinvio

5 febbraio 2014 Seguito dell'esame

e rinvio - Abbinamento della

proposta di legge C. 1902

Proposta di legge C. 262 Presentata il 15 marzo 2013 - abbinata con C. 259, C. 1312, C. 1324, C. 1581, C. 1902Iter in XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati

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nei suoi 13 articoli

Art. 4. (Responsabilità penale dell’esercente la professione medica o sanitaria)

2. Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter. - (Morte o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito medico e sanitario).

– L’esercente la professione medica o sanitaria … è punibile solo in caso di colpa o dolo. Ai sensi del presente articolo, la colpa sussiste quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione medica o sanitaria, inosservante delle buone pratiche e delle regole dell’arte, crei un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute del paziente, concretizzatosi nell’e-vento».

DISEGNO DI LEGGE N.1134d’iniziativa dei senatori BIANCO, MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA e SILVESTRO comunicato alla presidenza il 18 ottobre 2013

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Art. 5. (Responsabilità civile del medico e dell’esercente una professione sanitaria)

l’esercente la professione medica o sanitaria …è tenuto al risarcimento se il fatto lesivo è conseguenza di colpa grave o dolo.

Costituiscono colpa grave:

a) l’errore determinato da inescusabile negligenza dell’operatore;

b) l’imprudente inosservanza delle regole dell’arte, dei regolamenti e delle leggi dalla quale sia derivato un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute psico-fisica del paziente, che ne sia rimasta menomata;

c) l’esecuzione di atti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitavi caratterizzati da grave imperizia e dai quali sia derivata una lesione al paziente.

DISEGNO DI LEGGE N.1134d’iniziativa dei senatori BIANCO, MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA e SILVESTRO comunicato alla presidenza il 18 ottobre 2013 segue…

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Art. 10. (Tutela obbligatoria per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera delle strutture sanitarie)1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è fatto obbligo a ciascuna azienda sanitaria o ente o presidio del SSN, a ciascuna struttura o ente privato operante in regime di convenzione con il SSN e a ciascuna struttura privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di prevedere una tutela obbligatoria per responsabilità civilea) copertura assicurativab) fondo di garanzia, su base regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano

DISEGNO DI LEGGE N.1134d’iniziativa dei senatori BIANCO, MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA e SILVESTRO comunicato alla presidenza il 18 ottobre 2013 segue…

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Art. 10. …

3. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa sono condizioni per l’autorizzazione, l’accreditamento e la convenzione di enti o strutture private.

4. L’assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio; in tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1901 del codice civile.

Art. 11. (Contenuto della garanzia assicurativa delle strutture sanitarie)

DISEGNO DI LEGGE N.1134d’iniziativa dei senatori BIANCO, MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA e SILVESTRO comunicato alla presidenza il 18 ottobre 2013 segue…

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Atto Senato n. 1134 XVII LegislaturaDisposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

Iter2ª Commissione

permanente(Igiene e sanita')

16 dicembre 2013: assegnato

(non ancora iniziato l'esame)