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Elettra Stradella, Diritti e doveri nella Costituzione italiana
Università di Pisa
Dipartimento di Giurisprudenza
Elettra Stradella Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Pisa
Diritti e doveri nella Costituzione italiana
Venerdì 24 febbraio 2017, ore 17
Polo Piagge
Elettra Stradella, Diritti e doveri nella Costituzione italiana
Percorso
Costituzionalismo e tutela dei diritti: un legame storico
La tutela dei diritti nella Costituzione italiana: profilo soggettivo
Diritti di libertà e diritti sociali
Le libertà costituzionali (individuali e collettive)
Eguaglianza sostanziale e diritti sociali
Le generazioni dei diritti
I doveri costituzionali
Elettra Stradella, Diritti e doveri nella Costituzione italiana
Il legame tra costituzionalismo e tutela dei diritti
L’art. 16 della Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen del 1789:
“Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est
pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a
point de Constitution”.
Principi cardine del costituzionalismo: insieme delle dottrine politico-giuridiche moderne che,
nate nell’Inghilterra del Seicento e affermatesi nella Francia del Settecento, persegue l’ideale
della limitazione del potere politico e la garanzia dell’autonomia della persona.
Costituzioni settecentesche e dichiarazioni dei diritti:
- Dichiarazione della Virginia, 1776 («tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e
indipendenti, e possiedono certi diritti innati dei quali, all’atto di costituirsi in società, non possono per
contratto privare sé stessi né la propria posterità»);
- Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789;
- Dichiarazione introduttiva della Costituzione giacobina del 1793
Elettra Stradella, Diritti e doveri nella Costituzione italiana
La matrice giusnaturalistica:
Il passaggio verso la concezione dei
diritti soggettivi come naturali e innati
La connessione tra i diritti come fine che
l’ordinamento persegue e l’organizzazione
dei pubblici poteri
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I diritti nella Costituzione italiana
(Parte Prima: Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I: Rapporti civili
Titolo II: Rapporti etico-sociali
Titolo III: Rapporti economici
Titolo IV: Rapporti politici)
Profilo soggettivo: chi sono i soggetti
titolari dei diritti sanciti all’interno della
Costituzione?
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I cittadini?
L’utilizzo di tale espressione non sta a rappresentare l’esclusione di
chi cittadino non è dal godimento del diritti, ma va considerata, per lo
meno in alcuni casi (si pensi all’art. 3, Cost., principio di eguaglianza),
una formulazione generica equivalente a quella di individuo, ovvero
interpretata nel senso della particolare garanzia che la Costituzione
appresta in favore del cittadino, senza perciò stesso escludere gli altri
dalla possibile estensione dei diritti riconosciuti.
Problema: stranieri e apolidi.
Fondamento protezione costituzionale: art. 2, Cost. («riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»), art. 3, Cost. (pari dignità
sociale e eguaglianza di tutti i cittadini (persone?), art. 10, c. 2, Cost.
(«la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali»)
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Riconoscimento dei diritti inviolabili e dell’eguaglianza non implicano un
obbligo costituzionale di piena equiparazione di cittadini e non cittadini
nella tutela dei diritti: «non può escludersi che, tra cittadino e straniero,
benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di
fatto che possono giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di
quegli stessi diritti» (Corte cost., sent. n. 104/1969)
Qual è il nucleo duro dello status civitatis?
I diritti politici (in parte)
Il diritto di ingresso nel territorio dello Stato (sentt. n.
74/1975, 244/1977, 503/1987 e 353/1997, Corte cost.).
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Fino a che punto tutti gli altri diritti spettano ai «non cittadini»?
La risposta, elaborata dalla Corte costituzionale, implica che ogni
diritto è composto da un “nucleo irriducibile” (sent. n. 251/2001,
Corte cost.), coessenziale all’esercizio del diritto, e da una sorta
di “periferia” del diritto, la cui tutela non risulta fondamentale alla
realizzazione del diritto stesso.
La garanzia del “nucleo duro” deve essere riconosciuta a tutti,
indipendentemente dal requisito della cittadinanza, mentre l’altra
parte potrà essere garantita dal legislatore limitatamente ad
alcuni soggetti, escludendo quindi eventualmente i non-cittadini,
purché l’esclusione sia ragionevole (secondo l’idea di
ragionevolezza di cui all’art. 3, Cost.), e cioè derivi da una scelta
discrezionale che tenga conto di effettive “differenze di situazioni
di fatto e di connesse valutazioni giuridiche” (Corte cost. sent. n.
104/1969).
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Nel sistema costituzionale le libertà hanno un
duplice significato: esse possiedono un aspetto
“negativo”, in quanto limiti all’intervento invasivo
del potere statuale nell’ambito di espressione della
natura e personalità dell’individuo, e uno “positivo”,
che si realizza nell’autodeterminazione del
soggetto, nel momento in cui esprime la sua
volontà e le sue inclinazioni.
Diritti di libertà e diritti sociali
Elettra Stradella, Diritti e doveri nella Costituzione italiana
Diritti di libertà e diritti sociali
Dimensione positiva delle libertà: visione dell’uomo
non come individuo, tutelato semplicemente in quanto
singolo, cellula solitaria ed impermeabile all’interno
della società, ma come persona, che si realizza
principalmente nell’interazione con gli altri e nella
partecipazione alla vita collettiva anche attraverso le
“formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”
(art. 2, Cost.). Non a caso l’art. 3 finalizza la
proclamazione dell’eguaglianza sostanziale alla
garanzia dell’«effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese».
Elettra Stradella, Diritti e doveri nella Costituzione italiana
Diritti di libertà e diritti sociali
La proclamazione dell’eguaglianza sostanziale
impone un passaggio verso la tutela di diritti
che richiedono un intervento attivo da parte dei
pubblici poteri attraverso l’erogazione di servizi
e l’utilizzo di risorse: i diritti sociali.
Elettra Stradella, Diritti e doveri nella Costituzione italiana
Le libertà costituzionali (individuali)
Libertà personale
Libertà di domicilio, circolazione e soggiorno
Libertà e segretezza della corrispondenza
Libertà di manifestazione del pensiero
Libertà di cura
Libertà economiche: iniziativa privata e proprietà
Diritto di voto
Diritto di difesa
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Le libertà costituzionali (collettive)
Libertà di riunione
Libertà di associazione
Libertà di associazione sindacale
Libertà di associazione politica
La peculiarità delle libertà collettive, rispetto a quelle individuali, è
sia di natura soggettiva che oggettiva: dal punto di vista soggettivo
l’esercizio di tali libertà presuppone il concorso di una pluralità di
soggetti, che condividono obiettivi comuni; dal punto di vista
oggettivo tali diritti si configurano sia come libertà negative sia
come libertà positive, in quanto la tutela degli stessi è volta anche
a consentire la concreta realizzazione degli obiettivi che
accomunano i soggetti che li esercitano, e non solo ad impedire
l’intervento repressivo dello Stato.
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La Costituzione Italiana, attraverso il principio di eguaglianza
sostanziale di cui all’art. 3, c. 2, ha posto i diritti sociali come
“antecedente non discutibile”, impegnando i pubblici poteri, e quindi il
legislatore statale e quello regionale, a garantirne l’effettiva protezione.
La distinzione tra diritti sociali e diritti di libertà è sempre meno una
distinzione qualitativa e sempre più quantitativa, nel senso che ciascun
diritto contiene in sé una dimensione negativa e una positiva, e
attualmente pressoché tutti i diritti comportano costi, non solo per la
predisposizione di istituti e rimedi volti a ripristinarne l’esercizio nel caso
in cui ci sia stata una violazione, ma anche per la messa a disposizione
dei mezzi più idonei al concreto esercizio del diritto stesso. D’altra parte
la distinzione tra le due categorie resta significativa, definendosi i diritti
sociali come situazioni soggettive in cui il profilo più rilevante sia dato
dalla pretesa ad una prestazione, da parte di soggetti pubblici o privati,
in funzione riequilibratrice di diseguaglianze e di rimozione di forme di
esclusione in favore di determinati soggetti deboli, al fine di garantirne la
pari dignità e la partecipazione attiva alla vita sociale.
I diritti sociali
Elettra Stradella, Diritti e doveri nella Costituzione italiana
Art. 117, c. 2, lett. m)
Competenza legislativa esclusiva dello stato nella
determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale»
Il problema dell’attuazione costituzionale e del
rapporto tra diritti sociali e crisi economica
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Le generazioni dei diritti
Significato e criticità
Prima generazione: i diritti e le libertà individuali
Seconda generazione: diritti sociali (anche come libertà da ...)
Terza generazione: diritti che riguardano gruppi umani e
individui a livello planetario (i diritti del fanciullo, i diritti del
malato, i diritti dell’anziano, i diritti del disabile, i diritti del
consumatore, diritto all’ambiente salubre, diritto alla pace)
Quarta generazione: diritti legati allo sviluppo
dell’informatica e delle telecomunicazioni (diritto all’oblio,
diritto alla sicurezza informatica, diritto al copyright)
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I doveri costituzionali
e la cornice del principio di solidarietà
L’adempimento dei doveri è collocato dalla Costituzione all’interno di
una cornice tracciata dal principio di solidarietà: vale a dire che la
doverosità di determinati comportamenti non deriva dalla mera
espressione di un rapporto autoritativo tra Stato e cittadini, bensì
dall’idea che destini privati e destino pubblico s’incrociano in una
comune prospettiva di crescita della nazione.
In questo senso la prospettiva comunitaria può svilupparsi sul piano
economico (è il caso del dovere contributivo, pilastro di qualsiasi
Stato sociale), sul piano sociale (è il caso del “nuovo” servizio civile,
come costruito a seguito della sospensione dell’obbligatorietà del
servizio militare), e sul piano politico (è il caso del dovere di difesa
della Patria e del dovere di fedeltà alla Repubblica).