02 diritti e doveri arial
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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
DIRITTI E DOVERI
INDICE
Riferimenti di legge I diritti I doveri Responsabilità di infortunio
RIFERIMENTI DI LEGGE
RIFERIMENTI DI LEGGE
L’art. 44 del D.Lgs.81/08 concede il diritto al lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato, di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizio alcuno.
Il lavoratore ha il diritto di essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
IL LAVORATORE
Sempre l’art. 44 del D.Lgs.81/08 VIETA al datore di lavoro (o al dirigente o al preposto) di richiedere ai lavoratori di proseguire la loro attività in cui persiste un pericolo grave e immediato.
IL DATORE DI LAVORO
RIFERIMENTI DI LEGGE
I DIRITTI
I DIRITTI
Il Datore di lavoro è tenuto ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni (art.36,37 D.Lgs 81/08).
L’obbligo va ripetuto periodicamente con riferimento all’evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
LA FORMAZIONE E’ UN DIRITTO
L’INFORMAZIONE
OPUSCOLI INFORMATIVI affiancati da un estratto del DVR riguardante il rischio trattato;
CORSI DI INFORMAZIONE “INTERNI”, organizzati dal DDL, dal RSPP o da personale qualificato (consulenti, preposti, ecc.), supportati da video didattici, opuscoli, test di autovalutazione.
CORSI DI FORMAZIONE “INTERNI” organizzati da personale qualificato;
CORSI DI FORMAZIONE “ESTERNI” presso società di consulenza, associazioni, sindacati, ecc.;
Prove pratiche, discussioni aperte, video, test e role playing.
LA FORMAZIONE
Deve essere periodica e costante e può avvenire tramite:
I DIRITTI
E’ fondamentale il RUOLO DI CONTROLLO del datore di lavoro;
Il datore di lavoro non può semplicemente limitarsi a diffondere in modo impersonale e generico le informazioni ma DEVE VERIFICARE che esse siano realmente giunte al destinatario.
L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I DIRITTI
(…) E’ del tutto inutile, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di un’adeguata informazione dei lavoratori mettere tra le mani degli operai un manuale con le istruzioni, i quali, per nulla educati e stimolati, hanno distrattamente sfogliato’. Il datore di lavoro ha il dovere di educare il lavoratore a fare uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare assiduamente, a costo di diventare pedanti, che il lavoratore abbia appreso la lezione ed abbia imparato a seguirla’”.
Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 1995, n. 6486
La cassazione dice…
I DIRITTI
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA La formazione dei lavoratori è regolamentata
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. Tale accordo prevede che la formazione sia articolata in
due moduli distinti:
FORMAZIONE GENERALE:presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoroDurata: non inferiore a 4 ore
FORMAZIONE SPECIFICA:Presentazione dei concetti specifici per
mansione/settore d’appartenenzaDurata: min di 4, 8 o 12 ore, a seconda del
livello di rischio in cui è inserito il settore (basso, medio o alto)
Durata dell’intero percorso formativo pari ad almeno 8, 12 o 16 ore
I DIRITTI
LA FORMAZIONE ANTINCENDIO Ogni lavoratore deve conoscere come prevenire un
incendio e le azioni da adottare a seguito di esso. La formazione specifica deve includere esercitazioni
pratiche sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale;
La legge prevede delle ore obbligatorie di formazione a seconda del grado di rischio: Corso antincendio rischio basso: 4h Corso antincendio rischio medio: 8h (con prova di spegnimento) Corso antincendio rischio elevato: 16h (corso c/o VVF, con
aggiornamenti annuali)
I DIRITTI
LA FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO Ogni azienda deve avere una squadra di emergenza (min. 2
persone) che sappia: intervenire in caso di infortunio o malore attraverso le manovre
di BLS (Base Life Support); comunicare con il 118;
La legge prevede delle ore di formazione obbligatorie: Minimo di12 ore; 16 ore per le aziende con indice INAIL superiore a 4
I corsi hanno valore di 3 anni, al termine dei quali viene richiesto un aggiornamento di 4 ore, anche se si consiglia di effettuare una volta all’anno le prove pratiche di rianimazione (BLS).
I DIRITTI
LA FORMAZIONE SPECIFICAUso di attrezzi o macchinari potenzialmente
pericolosi quali: carrelli elevatori, macchine movimento terra, piattaforme elevabili, ecc.
Lavori in ambienti pericolosi: spazi confinati, lavori in quota;
DPI (Dispositivi di protezione Individuale) III categoria (salvavita): maschere con respiratore, imbragature di sicurezza;
Montaggio e smontaggio ponteggi (PIMUS).
I DIRITTI
I DOVERI
NON SOLO DIRITTI: art. 20 D.LGS. 81/08 /1L’art. 20 del D.Lgs.81/08 stabilisce, in dettaglio, gli OBBLIGHI che i lavoratori dipendenti rispettare in materia di sicurezza:
PRENDERSI CURA della propria sicurezza e della propria salute, oltre che quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;
ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI impartite dal datore di lavoro, dal preposto o dal dirigente;
UTILIZZANO CORRETTAMENTE i MACCHINARI, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
I DOVERI
NON SOLO DIRITTI: art. 20 D.LGS. 81/08 /2 utilizzano correttamente i MEZZI DI PROTEZIONE a sua
disposizione; SEGNALANO immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le DEFICIENZE DEI MEZZI e dispositivi ed altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
si adoperano direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per ELIMINARE O RIDURRE tali deficienze;
NON RIMUOVONO O MODIFICANO senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
I DOVERI
NON SOLO DIRITTI: art. 20 D.LGS. 81/08 /3
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
I DOVERI
RESPONSBAILITA’ DI INFORTUNIO
LA SENTENZALa Corte condannò oltre al datore di lavoro anche il lavoratore che guidava l'escavatrice per avere violato sia le norme in materia di scavi (in questo caso eseguiti senza alcuna protezione), che quelle di diligenza e perizia, essendo evidente l'assoluta pericolosità di uno scavo con quelle caratteristiche. Infine il collega dell’operaio venne condannato per non aver segnalato i pericoli al datore di lavoro o preposto.
Cassazione P. – sentenza 1763/2008
LA CASSAZIONE DICE…
IL CASODurante i lavori di scavo per la realizzazione di un pozzo, un lavoratore perse la vita sommerso dalla frana del terreno, mentre si calava si calava in una buca.Oltre al datore di lavoro venne imputato anche il collega dell’operaio, che in quel momento era addetto alla guida dell’escavatore.
RESPONSABILITA’ DI INFORTUNIO
LA DIFESAGli imputati chiamarono in causa l’RSPP che era stato designato responsabile della sicurezza.LA SENTENZALa Corte condannò gli imputati per culpa in eligendo, ritenendoli comunque perseguibili nonostante avessero designato un responsabile per la sicurezza . La "culpa in eligendo" si riferisce direttamente alla negligenza di comportamento di un soggetto che dovrebbe per ruolo o professionalità, usare un livello di condotta o scelta superiore a quella normalmente in uso, del cosiddetto buon padre di famiglia.Per esempio, affidare un compito ad un lavoratore non adeguatamente formato o qualificato (uso del muletto, del carro ponte, di un macchinario pericoloso).
IL CASOIl DDL e i dirigenti di un’azienda furono ritenuti responsabili dell’infortunio di un dipendente che si trovava vicino al macchinario di un gruppo avvolgitore, dove rimase impigliato con il braccio destro nel meccanismo in movimento.
RESPONSABILITA’ DI INFORTUNIO
LA CASSAZIONE DICE…
E IL LAVORATORE?
La Cassazione ha stabilito più volte che:"..perché l’imprenditore possa considerarsi esonerato da responsabilità per l’infortunio occorso all’operaio dipendente, è necessario che questi agisca di propria iniziativa, senza necessità, all'insaputa del datore di lavoro, che l’attività compiuta sia del tutto estranea alle modalità di svolgimento dei compiti affidatigli..",
RESPONSABILITA’ DI INFORTUNIO