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La gestione delle risorse umane Diritti e doveri del professionista sanitario

Luca Benci

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La messa in mobilità

Legge 12 novembre 2011, n. 183legge di stabilità

art. 16 Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei

dipendenti pubblicimateriale didattico proiettato 2

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O Le pubbliche amministrazioni che hanno

situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O 2. Le amministrazioni pubbliche che non

adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O 4. Nei casi previsti dal comma 1 del

presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui

al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O I contratti collettivi nazionali possono

stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O Trascorsi novanta giorni dalla

comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O Dalla data di collocamento in disponibilità

restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O Le procedure di cui all'articolo 33

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (4), come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

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Eccedenze di personale e mobilità collettiva

art. 33 Dlgs 165/2001O Le disposizioni di cui ai commi

precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

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La mobilità secondo Balduzzi

O 3. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…

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La mobilità secondo Balduzzi

O …processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

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Effetti della SpendingO Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al

personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

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Effetti della SpendingO La presente disposizione si applica

anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

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Effetti della SpendingO Eventuali disposizioni normative e

contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

O La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile.

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Legge 104/1992

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La fruizione della legge 104/1992

O La distribuzione dei dipendenti fruitori dei permessi mensili per regione mostra dei valori superiori alla media in 8 regioni, in maggioranza del Mezzogiorno, con la significativa eccezione dell’Umbria che detiene il primato tra le regioni con il 16%.

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Le tipologie di fruizione dei permessi

O Per i genitori 51%O Per i figli 11%O Per i coniugi 6%O Per se stessi 20%O Per i parenti entro il III grado 12%

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Aventi dirittoart. 24legge 183/2010 che modifica art. 33

comma 3 legge 104/1992O Il dipendente ha diritto di prestare assistenza

nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

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Le recenti giustificazionid.lgs119/2011 art. 6 comma 1

O Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

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O Visita di controllo effettuata su richiesta discrezionale del datore di lavoro

O Visite fiscali possibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

O Nessuna decurtazione di retribuzione

Assenze per malattia: situazione fino al 2008

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O Obbligatorietà della visita sin dal primo giorno e anche per un giorno di assenza

O Certificato (oltre i dieci giorni) della “struttura pubblica”

O Ampliamento fasce orarie (8-13 14-20)O Decurtazione primi dieci giorni di

malattiaO Decurtazione altre assenze

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Obbligatorietà della visita sin dal primo giorno e anche per un giorno di assenza entro i limiti del budget assegnato (mai stato però assegnato)

Certificato (oltre i dieci giorni) della “struttura pubblica” e dei medici convenzionati

Fasce orarie di reperibilità: 10-12 e 17-19

Decurtazione primi dieci giorni di malattia

Decurtazione altre assenze

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O In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

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• 1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata

riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla

situazione di invalidità riconosciuta;

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2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

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Le nuove disposizioni in tema di assenza per

malattiaDL 6 luglio 2011, n. 98

art. 16 Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego• Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia del dipendente valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quanto l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

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Le assenze per malattia dopo le manovre economiche

• Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

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Le assenze per malattia dopo le manovre economiche

O Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

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Nuovi certificati telematici

O certificato di malattiaO attestato di malattiaO comunicazione di inizio ricoveroO certificato di dimissioneO attestato di dimissione

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Gli obblighi ecmO Correttamente la Corte d'Appello di

Torino ha, dunque, ritenuto impossibile configurare l'esistenza a carico di ogni singola ASL di un obbligo di predisporre e organizzare specifici e determinati corsi di aggiornamento e/o formazione per i propri medici e, correlativamente un ben definito diritto di questi di ottenere direttamente dall'ASL di appartenenza la promozione ed organizzazione di iniziative formative e/o di aggiornamento professionale.

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Gli obblighi ecmO Ad avviso della Corte d'Appello, quindi,

il comportamento della Asl potrebbe essere legittimamente censurato non già in quanto l'Azienda abbia omesso di predisporre la formazione, bensì solo ove abbia, senza giustificato motivo, impedito al proprio medico di aggiornarsi e, in concreto, di partecipare alle iniziative di formazione continua,

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Gli obblighi ecmO situazione che la suddetta Corte

d'Appello non ha rinvenuto nel caso di specie, alla luce delle risultanze di causa con statuizione sulla quale non verte il presente motivo d'impugnazione, limitata come si è detto alla sola violazione di legge con riguardo alle norme sopra richiamate.

O Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21817/2011

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Titolarità e emanare ordini di servizio

O Qualsiasi ufficio, organo o persona fisica gerarchicamente sovraordinata per legge, regolamento o organizzazione aziendale a influire nell’organizzazione del lavoro

O Quando proviene da chi ha potere di firma diventa un atto amministrativo

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Tipologia degli ordini

O Motivi professionali

O Motivi organizzativi

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Forma degli ordini

OOrale

OScritta

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Il rifiuto agli ordini di servizio

Cassazione Penale - Sezione VI, Sent. n. 35925 del 16.09.2009

O Le pretese (reiterate in occasione di tutti gli episodi contestati) dell'imputato di ricevere dal dirigente una ulteriore specificazione scritta dei suoi obblighi costituivano espressione di un intenzionale e deliberato comportamento ostruzionistico, tale da integrare un rifiuto penalmente rilevante.

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Il rifiuto agli ordini di servizio

Cassazione Penale - Sezione VI, Sent. n. 35925 del 16.09.2009

O Trattasi di conclusioni corrette sul piano logico e giuridico, non potendosi considerare legittimo il rifiuto di adempiere una disposizione impartita dal dirigente nella sola forma verbale.

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Le disposizioni di servizio

O DPR 3/1957 art. 16 “Dovere verso il superiore”

O DPR 3/1957 art. 17 “Limiti al dovere verso il superiore”

O CCNL 1995 “Comparto sanità” “Doveri del dipendente”

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La forma degli ordini: la normativa previgente

(art. 16 dpr 3/1957)

O L’impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie mansioni o funzioni.

Quando, nell’esercizio delle sue funzioni, l’impiegato rilevi difficoltà o inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l’organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne in via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso più opportune per rimuovere la difficoltà o l’inconveniente.

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La forma degli ordini: la normativa previgente

(art. 17 dpr 3/1957)

O L’impiegato, al quale, dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.

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La forma degli ordini: la normativa attuale

art. 28 lett. H CCNL 1995

O Il dipendente deve:…..eseguire le disposizioni inerenti

all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita dichiarandone le ragioni;…….

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La forma degli ordini: la normativa attuale

art. 28 lett. H CCNL 1995

…….se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.

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La giurisprudenzaO 2. Il potere di rimostranza previsto dall'art.

16 del T.U. n. 3 del 1957 a favore dell'agente pubblico sottordinato nei confronti degli ordini impartiti dal superiore non può essere utilizzato sulla base di semplici valutazioni soggettive e per contestare provvedimenti di carattere organizzatorio, dovendo detto potere essere qualificato come strumento eccezionale per evitare un improprio coinvolgimento di responsabilità e non per coprire inammissibili ingerenze sostitutive nella sfera decisionale del funzionario competente.

O Sez. Giur. Reg. Basilicata, sent. n. 87 del 24-07-1996

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Orario di lavoro e obblighi del dipendente

O Effettuare 36 ore settimanali (comparto) – 38 ore (dirigenza)

O Riposo giornaliero, riposo settimanale, ferie annuali

O Una durata della prestazione non superiore alle 12 ore continuative

O Orario articolato su base settimanale, plurisettimanale o annuale, sulla base delle 36 ore, rispettando il monte ore

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Le 35 ore?O Il personale adibito a regimi di orario

articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale” i contratti integrativi potranno prevedere, con decorrenza stabilita nella medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.

O Art. 27 CCNL 1999

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Riposo giornalieroart. 7 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66

O 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità

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Riposo giornalieroart. 7 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66

art. 3, comma 85, Legge 244/2007

O Le disposizioni di cui all’art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.

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Riposo giornalierole norme contrattuali

O Deroga alle 11 ore purchè sia preservata la continuità assistenziale e siano rispettati i principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori.

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Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata

massima settimanaleart. 17 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66

O 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

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Riposo settimanaleart. 9 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66

O 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

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Il richiamo dalle ferieO Qualora le ferie già in godimento siano

interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso per le spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

art. 19 CCNL 1995 comma 10

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