Immigrati in Italia: diritti e doveri. Guida normativa

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Immigrati in Italia: diritti e doveri. Guida normativa WELFARE TO WORK

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Immigrati in Italia:diritti e doveri.

Guida normativa

W E L F A R E T O W O R K

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hanno collaborato:Federica Federico, Maria Josè Mendes Evora, Emanuela Mastropietro aggiornamenti a cura di Katia Scannavini

coordinamento grafico: Chiara Gangemi

realizzazione grafica: Maria Novella Carè

stampa: Stab.Tipolit. Ugo Quintily S.p.A.

Aggiornato al 30 aprile 2007

Finito di stampare:

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INDICE

Premessa 9Introduzione 11

PARTE PRIMAPARTIRE: DESTINAZIONE ITALIA 141. L’Italia nell’Unione Europea: lo spazio di Schengen 14

2. I requisiti per entrare nei territori dello spazio Schengen 172.1 Il documento di viaggio: passaporto e titoli equipollenti 172.2. La disponibilità di mezzi finanziari 182.3. Il visto di ingresso 19

3. La tipologia di visti di ingresso 243.1. I motivi per cui può essere richiesto il visto 243.2. I visti di lunga durata 253.3. I visti di breve durata 37

PARTE SECONDAARRIVATI IN ITALIA: LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER SOGGIORNARE NEL NOSTRO PAESE 441. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 44

2. Il permesso di soggiorno 452.1. Quando e a chi va richiesto? 452.2. Qual è la durata del permesso di soggiorno? 48

3. I diversi tipi di permessi di soggiorno 493.1. I permessi di soggiorno di breve periodo 493.2. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione 52

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3.3. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale 523.4. I permessi di soggiorno per studio e formazione 543.5. I permessi di soggiorno di lungo periodo 553.6. I permessi di soggiorno di durata variabile non superiore a quella

della documentata necessità 58

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno: quando e dove farlo 644.1. Quando il permesso non può essere rinnovato 654.2. Alcune specifiche sul rinnovo del permesso di soggiorno 65

5. La conversione del permesso di soggiorno 66

6. I casi in cui il permesso di soggiorno può essere revocato o rifiutato 68

7. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 70

8. Il codice fiscale 72

PARTE TERZAVIVERE, LAVORARE E STUDIARE IN ITALIA 761. La scelta del luogo in cui vivere: l’iscrizione anagrafica 771.1. La scelta del luogo in cui risiedere 771.2. Quando lo straniero decide di cambiare Comune 781.3. Ricorsi nel caso di rifiuto di iscrizione anagrafica 78

2. Lavorare in Italia 792.1. La regolamentazione dell’ingresso per motivi di lavoro da parte

di cittadini stranieri: il cosiddetto decreto flussi 802.2. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione:

cos’è, dove si trova e di cosa si occupa 83

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2.3. La procedura di ingresso/assunzione del lavoratore straniero:il lavoro subordinato 84

2.4. La procedura di ingresso/assunzione del lavoratore straniero:il lavoro stagionale 92

2.5. La procedura per l’avvio di attività autonome 942.6. La procedura di ingresso/assunzione di lavoratori stranieri: i casi particolari 962.7. L’esercizio della libera professione 992.8. L’esercizio di professioni sanitarie 1032.9. Le tutele previdenziali per i lavoratori stranieri che vivono in Italia 1032.10. La ricerca del lavoro in Italia 104

3. Studiare in Italia 1083.1. La garanzia del diritto allo studio:

l’obbligo scolastico esteso ai minori stranieri 1093.2. Iscriversi e frequentare l’Università in Italia 1103.3. Procedura per l’iscrizione all’Università 1113.4. Iscriversi e frequentare altri corsi di formazione 1133.5. Studiare all’estero prima di venire in Italia 114

4. La prevenzione e la cura della salute da parte di chi vive in Italia 1154.1. Cosa è il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) 1154.2. Come iscriversi 1154.3. La tessera sanitaria: cosa è e quando deve essere rinnovata 1164.4. La procedura per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 1174.5. La tutela della maternità 1194.6. La condizione dello straniero non regolare in relazione alla tutela della salute 1204.7. La Commissione Salute e Immigrazione 121

5. Le opportunità di tutela quando si vive in Italia 1215.1. La discriminazione 1225.2. A chi si può fare ricorso in caso di atti discriminatori 1235.3. Centri di assistenza per le vittime di discriminazioni 1235.4. I principali enti e istituzioni di tutela degli stranieri 123

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5.5. La consulta per gli stranieri 1245.6. I Consigli Territoriali per l’Immigrazione 1255.7. La Commissione per le Politiche di Integrazione 1255.8. Il servizio informatico centrale 125

6. Il diritto di asilo 1266.1. Le Commissioni Territoriali e Nazionale per il riconoscimento

dello status di rifugiato 1266.2. La Commissione Nazionale 1286.3. La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato 1286.4. La procedura semplificata 1296.5. Trattenimento dello straniero 1306.6. Le procedure per il ricorso 1326.7. Diritti del richiedente asilo 1326.8. Gli aiuti ai richiedenti asilo 1336.9. Monitoraggio della presenza dei richiedenti asilo 133

PARTE QUARTADIVENTARE ITALIANO 1361. Come si diventa italiani 1361.1. L’acquisizione della cittadinanza italiana per nascita 1361.2. L’acquisizione della cittadinanza italiana per legge 1371.3. L’acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione 1381.4. L’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio 1401.5. La procedura per l’acquisizione della cittadinanza italiana 142

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PARTE QUINTALE PENE E LE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LA LEGGE 1461. Contraffazioni e alterazioni dei documenti

(visto di ingresso, permessi di soggiorno, ecc.) 146

2. Disposizioni contro l’immigrazione clandestina 1462.1. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 146

3. Respingimento dello straniero 147

4. Espulsione 1484.1. Espulsione per motivi di sicurezza 1484.2. Espulsione amministrativa 1484.3. Espulsione subordinata a procedimento penale dello straniero 1494.4. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione 1494.5. Tempi e modi dell’espulsione 1504.6. Ricorso contro l’espulsione 1514.7. Tempi e modi del soggiorno nel Centro di Permanenza 1514.8. Divieto di espulsione e di respingimento 152

PARTE SESTALE PROSPETTIVE FUTURE 156

APPENDICERIFERIMENTI NORMATIVI 165

DDLDELEGA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE 171

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PREMESSA

La presente guida è stata elaborata nell’ambito delle attività del progetto REI (Azione peril Reinserimento degli Immigrati). Si tratta di una iniziativa sperimentale affidata a ItaliaLavoro dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale degliAmmortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione). L’iniziativa si inserisce nell’ambitodelle attività promosse dal programma P.A.R.I. per il reinserimento delle categorie socia-li svantaggiate nel mercato del lavoro. In particolare REI si occupa della specifica linea diazione finalizzata alla ricollocazione lavorativa degli immigrati regolarmente soggiornantiin Italia, che hanno perduto il lavoro o hanno un contratto di soggiorno in scadenza epresentano, quindi, il bisogno di servizi mirati per rientrare (o evitare di uscire) dal mer-cato del lavoro.

Il progetto è stato avviato a febbraio del 2006 e si realizza in tre regioni italiane con lequali è stato stipulato un accordo formale di adesione all’iniziativa. Le regioni sono: laCampania, la Lombardia e il Veneto.L’obiettivo generale della sperimentazione consiste nel trasferimento di modelli, di stru-menti e di metodologie di sostegno al reinserimento lavorativo di immigrati presenti sulterritorio, anche attraverso l’erogazione di incentivi economici alle aziende.

In questo quadro da parte di REI è stato avviato un itinerario di sperimentazione orien-tato a:• definire e testare un modello organico di intervento rispetto ad un target verso il quale

è carente l’esistenza di politiche integrate e coerenti con i reali bisogni;• valorizzare le esperienze positive delle province che aderiranno al progetto, comple-

tandone o implementando il modello di servizio per favorire l’incontro tra domanda eofferta di lavoro immigrato;

• contribuire alla realizzazione di un network nazionale per la gestione delle politichemirate al reinserimento lavorativo degli immigrati;

• supportare l’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche di inclusione socialevolte all’ acquisizione dei diversi diritti di cittadinanza (scuola, casa, istruzione universi-taria, ecc.).

La guida “Immigrati in Italia: diritti e doveri. Guida normativa” rappresenta uno dei mate-riali elaborati nell’ambito del progetto a supporto del lavoro svolto dagli operatori deiCentri per l’Impiego per l’assistenza al cittadino straniero non comunitario nell’espleta-

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mento di tutte le pratiche burocratiche e amministrative necessarie per fare ingresso,vivere e lavorare in Italia.Nell’elaborare la guida si è fatto tesoro dell’esperienza che Italia Lavoro ha maturato inquesto campo, rivedendo e aggiornando con i più recenti contributi normativi in mate-ria di immigrazione, la manualistica proposta in precedenti esperienze (in particolare, si èfatto riferimento al lavoro che Italia Lavoro ha realizzato in relazione al target dei lavora-tori stranieri non comunitari nell’ambito del progetto SPINN realizzato con la Provinciadi Bergamo nel periodo 2004/2005).

La guida accompagna idealmente lo straniero nel progetto migratorio, concentrando l’at-tenzione sugli adempimenti burocratici e amministrativi: si parte dalla partenza dal paesedi origine, con una approfondimento di tutta la documentazione richiesta per recarsi inItalia (prima parte); la trattazione prosegue nella seconda parte, con l’approfondimentodella documentazione richiesta per soggiornare per periodi più o meno lunghi nel nostropaese; la terza parte è dedicata agli aspetti normativi e burocratici necessari per vivere,lavorare e studiare nel nostro paese; la quarta parte, presenta le condizioni attualmentepreviste dalla legge che consentono ad un cittadino straniero di acquisire la cittadinanzaitaliana, in una ipotetica conclusione del percorso migratorio che sancisce una piena inte-grazione “giuridica” del cittadino straniero nel nostro territorio. Il manuale si concludecon una quinta parte riservata all’approfondimento dei rischi e delle sanzioni previste percoloro che non rispettano la legge o non adempiono alla documentazione richiesta.

Il fenomeno migratorio in Italia, come si avrà modo di sottolineare anche più avanti, è inpiena evoluzione e con esso la normativa che si propone di regolarlo e gestirlo. In uncontesto in continuo cambiamento emerge con maggiore forza l’esigenza da parte deglioperatori del settore di disporre di strumenti aggiornati, chiari e flessibili, a cui fare rife-rimento costante nella propria attività.

L’auspicio è che questo strumento possa effettivamente contribuire a facilitare il lavorodi coloro che sono impegnati in prima linea nel sostegno e nell’assistenza alla popolazio-ne immigrata, al fine di promuovere un inserimento stabile e adeguato nel mercato dellavoro e con esso una più pertinente integrazione sociale dello straniero e della sua fami-glia nel territorio in cui ha deciso di vivere e di lavorare.

La responsabile del progetto REI

Federica Federico

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INTRODUZIONE

La vita e la storia di molti paesi dell’Europa centro settentrionale sono state attraversa-te da molti decenni di immigrazione di cittadini stranieri, favorita a volte dal notevole fab-bisogno di manodopera, talvolta legata ai rapporti con i secolari domini coloniali e allatradizionale protezione dei perseguitati politici, o legata alla ricostruzione post-bellica eallo sviluppo industriale che hanno indotto a promuovere numerose regolamentazioni indiversi paesi europei.

L’Italia ha maturato una storia un po’ diversa. Per oltre 100 anni è stata un paese di forteemigrazione: sono circa 30 milioni gli italiani emigrati all’estero dalla fine dell’800. Oggi sistima che circa 60 milioni di persone nel mondo sono di origine italiana, come a dire chec’è “un’altra Italia” in giro per il mondo oltre a quella che risiede nel nostro territorio(visto che la popolazione italiana è costituita da 55 milioni di persone).

L’immigrazione straniera in Italia, un tempo molto limitata inizia a crescere a partire dallaseconda metà degli anni ’70, proprio per effetto di una maggiore “apertura” delle fron-tiere da parte dei paesi dell’Europa meridionale rispetto a quelli dell’Europa centrale esettentrionale che, proprio in quegli stessi anni hanno introdotto regolamentazioni e nor-mative via via più restrittive. Nel 1974 si è registrato per la prima volta un saldo positivonei flussi migratori in Italia, ossia, i cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia eranosuperiori al numero di cittadini italiani che sono emigrati all’estero.

L’immigrazione straniera in Italia si è concentrata in questi ultimi 30 anni e per lungotempo non è stata sufficientemente regolamentata dai pubblici poteri, se non con prov-vedimenti di emergenza, in parte anche nell’illusione che si trattasse di un fenomeno tem-poraneo. Il primo intervento legislativo risale al D.L. del 30 dicembre del 1989, la cosid-detta Legge Martelli entrata in vigore solo nel 1990 che aveva un carattere di urgenza eregolava alcuni aspetti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini noncomunitari. La Legge Martelli è rimasta a lungo il solo punto di riferimento normativo inmateria di migrazione . Solo nel 1998, infatti, è stata varata per la prima volta una leggedi disciplina organica in materia di immigrazione (legge 40/1998), approvata inParlamento dopo un anno di esame.

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Le numerose analisi del fenomeno e delle sue cause proposte da studiosi di varie disci-pline scientifiche confermano ormai che il fenomeno migratorio in Italia, e in Europa, nonè un fenomeno temporaneo e che nel breve periodo non solo non cesserà, ma è desti-nato a crescere ulteriormente.

Inoltre, appare sempre più evidente il contributo positivo, ancorché necessario, che l’in-gresso e la permanenza stabile di cittadini stranieri nel nostro territorio può generare.Un dato per tutti è certamente legato alle dinamiche di carattere demografico: il bassotasso di fecondità registrato in Europa che per l’Italia ha portato alla crescita zero dellapopolazione (uno dei tassi di fecondità più bassi al mondo), produrrà un progressivo einevitabile invecchiamento della popolazione e ciò renderà sempre più necessaria unapresenza stabile nel nostro paese di giovani generazioni provenienti dall’estero.

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PARTE PRIMAPARTIRE: DESTINAZIONE ITALIA

Questa prima parte della guida è dedicata alla trattazione degli adempimenti necessariper fare ingresso in Italia e in generale nei paesi dell’Unione Europea che hanno aderitoalla convenzione di Schengen.

La politica europea in materia di immigrazione si è concentrata fino a questo momentoprevalentemente sulla regolamentazione dell’accesso e della circolazione nell’area euro-pea e meno sulla gestione e definizione di politiche migratorie comuni, anche se sonostate promosse diverse azioni in questa direzione (ad esempio, la discussione avviata inseguito alla pubblicazione del libro verde sulle migrazioni elaborato dalla CommissioneEuropea).

Si partirà dalla presentazione della convenzione di Schengen e degli effetti delle decisio-ni previste nell’accordo per l’Italia, per passare poi alla trattazione dei requisiti necessariper accedere nei territori dello spazio di Schengen e concludere con la presentazionedettagliata della procedura e della tipologia dei visti di ingresso.

1. L’ITALIA NELL’UNIONE EUROPEA: LO SPAZIO DI SCHENGEN

L’Italia come paese aderente all’Unione Europea partecipa al progetto proposto nellaCostituzione per l’Europa e contribuisce a promuovere politiche comuni in tutti i campidella vita politica, sociale e economica del territorio. In materia di immigrazione la stessaCostituzione statuisce che “L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione inte-sa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori”1.

Nonostante permangano ancora differenze tra i paesi europei negli approcci e nelle azio-ni previste nell’ambito delle politiche migratorie, è possibile identificare alcuni pilastri fon-damentali comuni relativi alle condizioni di ingresso e di soggiorno nei paesi dell’Unione

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e, in generale, è evidente la tendenza verso la formulazione di una politica condivisa estrategica in materia di gestione dei flussi migratori.

Ciò significa che un cittadino straniero che decide di venire in Italia per brevi soggiorni oper un trasferimento più stabile e duraturo, entra di fatto nell’Unione Europea con leopportunità e i rischi che ad essa sono collegate (ad esempio, la libera circolazione inter-na da un lato, e la presenza di un sistema comune di sicurezza e di controllo dall’altro).

Entrare in Italia significa entrare nel cosiddetto “spazio di Schengen”.

Il 14 giugno 1985 la Francia, la Germania ed i tre Paesi del Benelux hanno concluso unaccordo detto appunto Accordo di Schengen, relativo alla creazione di uno spazio comu-ne, attraverso la progressiva eliminazione dei controlli, al passaggio delle loro frontierecomuni sia delle merci che delle persone. L'Accordo è stato successivamente firmato daItalia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria e, nel dicembre 1996 da Danimarca, Finlandia eSvezia. Nel dicembre 1996 la Norvegia e l'Islanda hanno firmato un Accordo di coope-razione che ha conferito a questi due paesi lo status di membri associati (tali Stati nonfanno infatti parte dell'Unione europea). Non hanno aderito all'Accordo di Schengen ilRegno Unito e l'Irlanda.

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L’Accordo di Schengen ha creato uno spazio comune dei territori di tutti gli Stati ade-renti, eliminando le frontiere interne, rafforzando i controlli alle frontiere esterne e rea-lizzando la libera circolazione delle persone e delle merci. Oltre che lavorare, studiare esoggiornare in uno qualsiasi dei paesi dell'UE aderenti agli accordi è possibile anche spo-starsi da un paese all'altro senza essere sottoposto ai controlli alle frontiere.

Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo è stato necessario sottoscrivere unaConvenzione, firmata il 19 giugno 1990. In seguito alla Convenzione l’Italia ha provvedu-to all’adeguamento interno e il 26 ottobre 1997 il nostro paese è stato integrato piena-mente nel Sistema di informazione di Schengen.

La convenzione di Schengen

La Convenzione di Schengen si compone di 142 articoli, che riguardano sostan-zialmente i seguenti settori:- soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone;- cooperazione tra polizie e cooperazione giudiziaria in materia penale e di estra-

dizione;- creazione di un sistema di scambio di informazioni denominato SIS (Sistema

Informativo Schengen) e protezione di dati personali;- trasporto e circolazione di merci.

Gli stati che hanno aderito all’Accordo si sono impegnati, con la Convenzioneapplicativa, ad adottare una serie di "misure di accompagnamento", necessarieper giungere a conciliare libertà e mantenimento della sicurezza dei cittadini.

La Convenzione in realtà non è entrata pienamente a regime. Per quanto riguarda i cit-tadini non comunitari, infatti, essi possono circolare liberamente nei seguenti paesi:Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,Portogallo e Spagna. Sono a tutt’oggi esclusi dalla libera circolazione per i cittadini stra-nieri non comunitari la Danimarca, la Finlandia, la Svezia, oltre ai paesi neo-comunitari.La Convenzione di Schengen ha stabilito, inoltre, che quando si parla di cittadino nonappartenente all’Unione Europea non si utilizza il termine “extracomunitario” ma sempli-cemente “straniero”.

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2. I REQUISITI PER ENTRARE NEI TERRITORI DELLO SPAZIO SCHENGEN

L’ingresso nel territorio delimitato dallo spazio di Schengen, quindi, anche l’ingresso inItalia, è consentito soltanto allo straniero che:• si presenti attraverso un valico di frontiera;• sia in possesso del passaporto valido o altro documento equipollente;• disponga dei mezzi finanziari sufficienti in relazione alla durata, alla natura del soggior-

no ed alle spese di viaggio per il ritorno al proprio paese o per il transito in altro;• sia munito, ove richiesto, del visto di ingresso o di transito;• non sia stato dichiarato inammissibile in uno dei Paesi aderenti all’Accordo;• non sia stato considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La mancanza di uno solo dei detti requisiti comporta il respingimento alla frontiera.È utile a questo punto passare in rassegna uno per uno i diversi requisiti.

2.1. Il documento di viaggio: passaporto e titoli equipollenti

Uno dei requisiti per essere ammesso nei paesi Schengen è la presentazione al valico difrontiera di un documento di viaggio valido, ossia del passaporto.

In caso di mancanza del passaporto i documenti che sono considerati equipollenti sonoi seguenti:• Titolo di viaggio per apolidi (rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli

Apolidi firmata a New York il 28.09.1954);• titolo di viaggio per rifugiati (rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei

Rifugiati firmata a Ginevra il 28.07.1951);• titolo di viaggio per stranieri (rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido

documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini);• libretto di navigazione (documento professionale rilasciato ai marittimi per l’esercizio

della loro attività);• documento di navigazione aerea (rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle

Compagnie Aeree Civili per l’esercizio delle loro attività);

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• lasciapassare delle Nazioni Unite (rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al per-sonale ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti);

• documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare, civi-le e alle persone a loro carico (coniuge e figli) inviato a prestare servizio in uno Statodell’Alleanza Atlantica;

• carta d’identità per i cittadini degli Stati dell’UE;• lasciapassare (foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispo-

ne di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen o solo per l’Italia);• lasciapassare o tessera di frontiera (concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontie-

ra per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degliStati confinanti, in esenzione dal visto).

2.2. La disponibilità di mezzi finanziari

Un cittadino straniero che intende entrare in Italia (o in altro paese dell’area Schengen)per una lunga permanenza deve dimostrare di possedere mezzi finanziari sufficienti siaper mantenersi durante la permanenza, sia per il viaggio di ritorno.

Per quanto riguarda il nostro paese, la direttiva del Ministero dell’Interno (in attuazione del-l’art. 4 del T.U. 286/1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 17.03.2000) stabilisce che“il cittadino straniero può dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari esibendo denaro con-tante, fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie, titoli di credito, titoli di servizi prepagati”.

Soggetti che non devono dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari

Lo straniero in possesso del nulla osta lavorativo non deve dimostrare la dispo-nibilità dei mezzi finanziari. Se lo straniero è stato invitato in Italia e la personao l’Ente che lo ha invitato lo accoglie all’aeroporto e garantisce per il suo man-tenimento e l’alloggio, viene fatto entrare.

Scendendo più nel dettaglio, si riporta la tabella per la determinazione dei mezzi di sus-sistenza richiesti per l’ingresso nel territorio nazionale (per motivo di affari, per cure

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mediche anche in qualità di accompagnatore del paziente, per gara sportiva, per motivireligiosi, per studio, per transito, per trasporto o per turismo).

2.3. Il visto di ingresso

Un ulteriore requisito all’ingresso nell’area Schenghen è il possesso del visto di ingresso,che, come sarà chiarito successivamente, non è richiesto per tutti i paesi.

Che cosa è il visto? Il visto è un’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio dellaRepubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti dell’accordo di Schengen per tran-sito o per soggiorno. Esso materialmente si configura come una etichetta autoadesiva (“stic-ker”) che viene applicata sul passaporto o su un altro documento di viaggio valido.

Come è stato già messo in evidenza, il visto non garantisce in assoluto l'ingresso, poichél'Autorità di frontiera può sempre respingere lo straniero, se privo di mezzi di sostenta-mento, se non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio sog-giorno in Italia o se sussistono limiti legati alla sicurezza e ordine pubblico.In quanto autorizzazione ad entrare nel territorio Italiano o di altro paese dell’areaSchengen, inoltre, non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto pree-sistente) allo straniero che già si trovi nel nostro territorio. Per prolungare il soggiorno lostraniero deve richiedere la proroga o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Chi rilascia il vistoIl visto di ingresso può essere rilasciato da uno qualsiasi dei Paesi aderenti all’Accordo diSchengen. La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero degli

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Classi di durata del viaggio Un partecipante Due o più partecipanti

Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva 269,60 euro 212,81 euro

Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera 44,93 euro 26,33 euro

Da 11 a 20 giorni: quota fissa 51,64 euro 25,82 euro

Quota giornaliera a persona 36,67 euro 22,21 euro

Oltre i 20 giorni: quota fissa 206,58 euro 118,79 euro

Quota giornaliera a persona 27,89 euro 17,04 euro

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Affari Esteri, che la esercita attraverso le sue Rappresentanze diplomatico-consolari(Ambasciate e Consolati) a ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di resi-denza dello straniero. I Consolati e le Ambasciate italiane detengono la competenzaesclusiva nell’accertamento e nella valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimentodel visto, nell'ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situa-zioni locali.

Il visto d’ingresso per entrare in Italia, se necessario, deve essere richiesto al ConsolatoItaliano nel paese di provenienza dello straniero, a seguito di domanda con allegati i docu-menti richiesti in relazione al tipo di visto.

Qualora nel paese di residenza dello straniero non sia presente la Rappresentanza del-l’autorità competente al rilascio del visto (non c’è il Consolato Italiano), oppure, in paesidi grande estensione territoriale, questa non sia presente nella regione di residenza, edin base a un preventivo accordo permanente di delega per il Paese in questione o per laregione interessata, il visto può essere rilasciato dalle autorità consolari di un altro paeseSchengen, in nome e per conto del paese competente, fatte salve, se necessario, la con-sultazione delle Autorità centrali della Parte contraente delegante (nel nostro caso ilMinistero degli Affari Esteri Italiano) e, in ogni caso, la possibilità per lo straniero di rivol-gersi alla Rappresentanza dello Stato competente situata in altra località non di sua resi-denza. Non è prevista delega per il rilascio di visti per soggiorni di lunga durata cosiddet-ti "nazionali" (VN oltre 90 gg.).

Alcune eccezioni: quando il visto può essere rilasciato dalle autorità di frontiera

Solo in casi eccezionali e a condizioni tassativamente indicate, il visto per un soloingresso e con durata minima indispensabile non superiore a 5 giorni per transito ead 8 giorni per soggiorno può essere rilasciato all'ingresso dalle Autorità di frontie-ra, con provvedimento che ricade sotto la diretta responsabilità delle stesse: diversisono i c.d. "permessi in frontiera", rilasciati per prassi internazionale per consentirea stranieri sprovvisti di regolare visto il pernottamento o un soggiorno di 48 ore almassimo in zone adiacenti taluni aeroporti ("permesso di visita città") oppure la visi-ta per le sole ore diurne ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevan-te interesse turistico ("permesso per marittimi e crocieristi").

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Quando non è necessario il visto di ingressoIn linea generale, per i lunghi soggiorni, vale a dire oltre i 90 giorni, il visto di ingresso èsempre richiesto.

Nel caso di soggiorni brevi, ossia inferiori ai 90 giorni, possono essere esentati dalla richie-sta del visto i cittadini dei Paesi con i quali siano stati firmati specifici accordi. Nella tabel-la che segue sono riportati i paesi con i quali non sono stati firmati accordi particolari eche di conseguenza obbligano i cittadini a richiedere il visto di ingresso per brevi o perlunghi periodi in Italia o in altri paesi dell’area Schenghen.

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AfghanistanAlbaniaAlgeriaAngolaAntigua e Barbuda Arabia SauditaArmeniaAzerbaijanBahamasBahreinBangladeshBarbadosBelizeBeninBhutanBielorussiaBosnia-ErzegovinaBotswanaBurkina FasoBurundi CambogiaCamerunCapo VerdeCentrafrica (Repubblica)CiadCinaColombiaComore (Isole)Congo (RepubblicaDemocratica)Congo BrazzavilleCorea Del NordCosta D'avorioCuba

DominicaDominicana (Repubblica)EgittoEmirati Arabi UnitiEritreaEtiopiaEx-Repubblica Iugoslava DiMacedoniaFiji (Isole)FilippineGabonGambiaGeorgiaGhanaGiamaicaGibutiGiordaniaGrenadaGuineaGuinea BissauGuinea EquatorialeGuyanaHaitiIndia IndonesiaIranIraqKazakistanKeniaKirghizistanKiribatiKuwaitLaosLesotho

LibanoLiberiaLibiaMadagascarMalawiMaldiveMaliMarianne Del Nord (Isole)MaroccoMarshall (Isole)MauritaniaMauritiusMicronesiaMoldaviaMongoliaMozambicoNamibiaNepalNigerNigeriaOmanPakistanPalauPapua-Nuova GuineaPerù QatarRepubblica Federale diIugoslavia (Serbia eMontenegro) Ruanda RussiaSaint Kitts E Nevis Saint LuciaSaint Vincent E Grenadine

Salomone (Isole)Samoa Occidentali (Isole)Sao Tomé E Principe SenegalSeychellesSierra LeoneSiria Somalia Sri Lanka Sud AfricaSudan Suriname Swaziland Tagikistan Taiwan TanzaniaThailandia TogoTongaTrinidad e Tobago TunisiaTurchiaTurkmenistanTuvaluUcrainaUganda Uzbekistan VanuatuVietnamYemenZambiaZimbabwe

Lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto

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La procedura per il rilascio del vistoLa domanda per l’ottenimento del visto va presentata per iscritto, su apposito modulocompilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato da una foto forma-to tessera.

Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza(Consolato), anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Almodulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido su cui siamaterialmente possibile apporre il visto e, nella misura in cui è richiesta, la documenta-zione giustificativa. La documentazione varia a seconda del tipo di visto richiesto o che laRappresentanza ritiene di rilasciare. In ogni caso essa dovrà attestare chiaramente:

• la finalità del viaggio (lettera di invito, convocazione, partecipazione a un viaggio orga-nizzato, ecc.);

• i mezzi di trasporto e di ritorno (valuta per la benzina, assicurazione del veicolo o, selo straniero non viaggi con mezzi propri o con mezzo collettivo, biglietto di viaggioaereo, marittimo o ferroviario, di andata e ritorno o, solo laddove le Compagnie subor-dinino l'emissione del biglietto al preventivo possesso di visto, tagliandi di prenotazio-ne, ecc.);

• i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno (non solo denaro contantein valuta convertibile, ma anche carte di credito od altri titoli quali "traveller's cheques",ecc.);

• le condizioni di alloggio (prenotazioni alberghiere o di analoghi stabilimenti di acco-glienza, documentazione attestante la disponibilità di alloggio in affitto o di proprietà,lettera di invito, ecc.).

In seguito alla valutazione della documentazione prodotta dal richiedente e di quantoappreso nel corso dell’intervista, di norma, diretta e personale con il richiedente, laRappresentanza consolare provvede ad esercitare i controlli preventivi di sicurezza, con-sultando per via telematica la "rete mondiale visti”, dove vengono registrate tutte lerichieste di visto di ingresso e dove sono indicati gli stranieri che per motivi di sicurezzanon sono ammissibili nello spazio Schengen (Sistema di Informazione Schengen).

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Il Sistema di informazione di SchengenCHE COSA È IL C-SIS?Banca dati situata a Strasburgo contenente i dati relativi alle persone ricercate oindesiderate e ad alcune categorie di "cose" come le auto, le banconote o i docu-menti rubati.E L'N-SIS?Banca dati copia di quella di Strasburgo situata presso i vari Paesi partner.CHE COSA È IL SI.R.E.NE?Un ufficio della polizia, presente in ognuno degli Stati firmatari, che intervienedopo che la persona o il soggetto sono stati identificati mediante la banca dati Sis

In alcuni casi, oltre alla verifica tramite il SIS (Sistema di Informazione Schengen) il rilasciodel visto è obbligatoriamente subordinato anche alla preventiva consultazione dellenostre Autorità nazionali per la sicurezza o di quelle di altre Parti contraenti, In questi casiil visto è concesso solo dopo aver acquisito anche i pareri delle predette Autorità.

Concluse tutte le verifiche e i controlli la Rappresentanza consolare provvede al rilasciodel visto d'ingresso allo straniero che verrà apposto nel documento di viaggio, e conse-gna contestualmente un documento, “la carta dei diritti e dei doveri”, scritta in lingua alui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al sog-giorno in Italia.

Inammissibilità della domanda e diniego del visto La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni nellarichiesta del visto comporta, oltre a responsabilità penali, anche l’inammissibilità delladomanda.Il rifiuto del Consolato di rilasciare il visto deve essere motivato e notificato allo stranie-ro nella lingua a lui conosciuta o comunque, nella lingua inglese, francese, spagnola oaraba. Il rifiuto non deve essere motivato se sussistono motivi di ordine e sicurezza pub-blica, salvo dove si tratti di uno dei visti previsti dagli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 39del testo unico 286/’98.

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3. LA TIPOLOGIA DI VISTI DI INGRESSO

I visti d’ingresso si distinguono in primo luogo per il limite territoriale per il quale vengo-no concessi e a questo proposito si parla di:• Visto Schengen Uniforme – VSU• Visto Nazionale – VN

Il visto Schengen Uniforme (VSU) può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomati-ca di uno dei Paesi Schengen o da uno dei Paesi con i quali siano intercorsi specificiaccordi e consente l’accesso per transito o per breve soggiorno in tutti i paesi che appli-cano la Convenzione. I VSU tuttavia, possono essere limitati nella validità territoriale, assu-mendo in questi casi la denominazione di visti a “validità territoriale limitata” indicati conla sigla “V.T.L.”.

In riferimento alla durata del soggiorno i VSU possono essere di tre tipi:• visti di “tipo A”, per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il

transito nelle zone internazionali degli aeroporti;• visti di “tipo B”, per transito, con validità massima di cinque giorni;• visti di “tipo C”, per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di

novanta giorni;

Il Visto Nazionale, invece, consente solo l’accesso – e la possibilità di transito attraversogli altri Paesi Schengen – al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto.

In riferimento alla durata questa seconda categoria di visto contempla solo il “tipo D”,detto di lunga durata, con validità superiore a novanta giorni.

3.1. I motivi per cui può essere richiesto il visto

Nell’ambito di queste due categorie i visti si distinguono inoltre per i motivi della richie-sta. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso sono: adozione, affari,cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato dellavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso,

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residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, tra-sporto, turismo, vacanze-lavoro.

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo sui tipi di visto, distinti per i limiti territo-riali impliciti, la durata e i motivi della richiesta.

3.2. I visti di lunga durata (oltre i 90 giorni rinnovabile)

In questa sezione verranno trattati i visti di ingresso cosiddetti di lunga durata, vale a direquei visti che possono essere chiesti per motivi che prevedono la possibilità di lunghi sog-giorni nel paese di accoglienza.

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Tipologia di visto di ingresso

Limite territoriale Visti Schengen Uniformi (VSU) Visti Nazionali (VN)

Possibilità di transito e permanenza Possibilità di permanenza solo nel paesein tutti i paesi dello spazio Schengen per il quale è richiesto il visto (transito

ammesso nel resto dei paesi Schengen)

Durata Visto di tipo A (transito aeroportuale) Visto di tipo D, oltre i 90 giorniVisto di tipo B transito massimo 5 giornoVisto di tipo C fino a 90 giorni

Motivi Affari (C) AdozioneCulto (C) Attività diplomaticaCure mediche (C) Attività sportivaGara sportiva (C) CultoInvito (C) Cure medicheLavoro autonomo (C) Familiare al seguitoLavoro subordinato (C) Lavoro autonomoMissione (C) Lavoro subordinatoStudio (C) MissioneTransito (B) Reingresso Transito aeroportuale (A) Residenza elettivaTrasporto (C) Ricongiungimento familiareTurismo (C) Studio

Vacanza lavoro

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Il visto d’adozione Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata atempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario delprovvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competenteautorità straniera in conformità alla legislazione locale.Il rilascio del visto è subordinato all'emanazione dell’autorizzazione all’ingresso e al sog-giorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione daparte della Commissione per le adozioni internazionali istituita nel 1998 (Lg n. 476).TaleCommissione ha il compito di verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:• dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni com-

petente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti;• provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente

autorità straniera in conformità alla legislazione locale;• dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero,

emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provve-dimento.

Il visto diplomatico per accreditamento o notificaQuesto tipo di visto consente l’ingresso in Italia per un soggiorno di lunga durata a tempoindeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato aprestare servizio – per accreditamento o notifica - presso le Rappresentanze diplomati-che – consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. E’ rilasciato anche agli stra-nieri componenti il suo stretto nucleo familiare convivente.

Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale,e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dalservizio del cerimoniale del MAE.

Il visto per familiare al seguitoIl visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durataa tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda fare ingresso in Italia alseguito di:• un familiare cittadino italiano;• un familiare cittadino di un Paese dell'Unione Europea;

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• un familiare cittadino di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio EconomicoEuropeo

• un familiare straniero titolare di carta di soggiorno;• un familiare straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato di durata

non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per moti-vi religiosi.

La documentazione da presentare alla rappresentanza diplomatica per l’ottenimento delvisto è la stessa che si deve presentare per il ricongiungimento familiare (si veda oltre).

Il visto per gara sportivaIl visto per gara sportiva consente l'ingresso ai fini di un soggiorno di breve durata, allosportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di mani-festazioni sportive, sia a carattere professionistico sia dilettantistico, agli allenatori, diret-tori tecnico-sportivi, preparatori atletici od accompagnatori. Per la partecipazione a gareprofessionistiche o dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di disci-pline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, è necessaria una comunicazione scrit-ta del C.O.N.I. o della Federazione Sportiva Italiana che confermi la notorietà della com-petizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza farà affidamentosulle liste ufficiali di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentate dagli entisportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi. I mezzidi sussistenza richiesti non devono essere inferiori all'importo stabilito dal Ministero del-l'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del Testo Unico n. 286/1998 integratadalla direttiva del 1/3/2000.

Il visto per lavoro autonomoIl visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breveo lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda eserci-tare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato (attività industria-le, professionale, artigianale o commerciale, costituzione di società di capitale o di perso-ne e accesso a cariche societarie).

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Per lo svolgimento di alcune prestazioni di lavoro autonomo è richiesta l'autorizzazioneal lavoro. In particolare per i seguenti casi:• dirigenti o personale altamente specializzato (di società aventi sede o filiali in Italia, di

uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale nel territoriodi uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, di società italianeo di società di altro Stato membro dell’Unione Europea con sede principali in Italia);

• lettori universitari di scambio o di madre lingua;• professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico

o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca ope-ranti in Italia;

• traduttori e interpreti.

In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l'avvenuto rilasciodel visto alla Direzione Provinciale del Lavoro, servizio Ispezioni del Lavoro, territorial-mente competente.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto di ingresso per l’esercizio di attivitàdi lavoro autonomo sono i seguenti:• l’attività di lavoro autonomo che intende avviare il lavoratore straniero non deve esse-

re riservata dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membridell’Unione Europea.

• la disponibilità di risorse deve essere adeguata per l’esercizio dell’attività che intendeintraprendere in Italia;

• deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della sin-gola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;

• deve essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non ante-riore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazio-ne o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere;

• deve dimostrare la disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa e di un redditoannuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dallalegge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In ogni caso è necessario disporre di una attestazione che abiliti il richiedente a svolgerela professione o l’attività che intende avviare in regime di lavoro autonomo.Tale attesta-

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zione sarà rilasciata dagli enti competenti in relazione al tipo di impresa o attività profes-sionale avviata.

A chi richiedere l’attestazione

Per le attività che necessitano di abilitazione, licenze o autorizzazio-ne, l’attestazione verrà realizzata dall’amministrazione competente a concedere leautorizzazioni ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

Per le attività imprenditoriali, l’attestazione dovrà essere richiesta alla Cameradi Commercio competente per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alleCamere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Per le attività soggette all’iscrizione negli ordini professionali, l’attestazione èresa dai competenti ordini.

Nei casi in cui l’attività autonoma che si intende avviare non prevede la presenza di unente o istituzione che possa rilasciare legittimamente l’attestazione, lo straniero deve pos-sedere una serie di documenti che possono sostituire l’attestazione. Di seguito sono iriportati i casi previsti dalla legge e che riguardano:• l’avvio di attività autonome svincolate da licenze e autorizzazioni e che possono riguar-

dare ad esempio anche la consulenza o la stipula di contratti di collaborazione conti-nuata e coordinativa;

• lo svolgimento di attività di lavoro autonomo in qualità di socio e/o amministratore disocietà cooperative;

• lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel mondo dello spettacolo;• l’attività svolta da artisti di chiara fama e nota qualificazione professionale.

Una volta rilasciata l’attestazione o predisposta la documentazione necessaria previstadalla legge, il Consolato, rilascia certificazione della sussistenza dei requisiti per l’eserciziodell’attività di lavoro autonomo e relativo visto di ingresso dandone comunicazione alMinistero dell’Interno ed all’I.N.P.S..

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Alcuni casi particolari:attività autonome svincolate da licenze e autorizzazioni

Nel caso di avvio di attività autonome che non trovano corrispondente iscri-zione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni,da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti(es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e con-tinuativa) gli stranieri devono essere in possesso dei seguenti documenti:• un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana,

dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e, nel caso di committen-te estero, da attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;

• copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciatao inviata dal committente italiano alla competente Direzione Provinciale delLavoro, nella quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verràinstaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

• una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autono-mo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge perl'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

• copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, nel caso disocietà di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società dipersone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cuirisulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compen-so di cui al punto 3.

Alcuni casi particolari:i soci e/o amministratori di società cooperative

Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministra-tore in società e cooperative già in attività, lo straniero socio prestatored'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:• certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;• copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata

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o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla compe-tente Direzione Provinciale del Lavoro, nella quale si indichi che, in virtù delcontratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

• una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socioprestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso diimporto superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dallapartecipazione alla spesa sanitaria;

• copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso disocietà di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società dipersone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è suf-ficiente a garantire il compenso di cui al punto 3.

Alcuni casi particolari:il lavoro autonomo nel mondo dello spettacolo

Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo, irequisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:• copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gesto-

re, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresen-tante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quelloprevisto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati conqualifiche simili;

• copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciatao inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competenteDirezione Provinciale del Lavoro, nella quale si indichi che, in virtù del contrat-to stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

• idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati isti-tuti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero,convalidata dalla competente autorità consolare italiana che attesti la legittima-zione dell'organo straniero al rilascio della certificazione (laddove non esistanotali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la cer-tificazione in parola può essere sostituita dal curriculum professionale correda-to da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa);

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• nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della Questura territorialmente com-petente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavo-ro autonomo su esibizione del contratto di lavoro;

• disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anchemediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazioneresa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15,ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesimenorme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizionedel richiedente il visto un alloggio idoneo.

Alcuni casi particolari:artisti e professionisti famosi

Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professio-nale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emit-tenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournée dei lavo-ratori in questione, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o dicomunicazione dell'avvenuta stipula del contratto. I visti d'ingresso per lavoroautonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengo-no rilasciati al di fuori delle quote. I lavoratori autonomi interessati dovranno esse-re informati dell'impossibilita' di svolgere la loro attività per committente diversoda quello per il quale il visto e' stato rilasciato e dell'impossibilita' di ottenere laconversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

Il visto per motivi di cultoIl visto per motivi di culto consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata, ai mini-stri di culti stranieri - che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizioneequivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco predispostodal Ministero dell’Interno, per l’espletamento della loro attività religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

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• l'effettiva condizione di "religioso";• documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività

addotte a motivo del soggiorno in Italia;• nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi,

l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dalMinistero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del Testo Unico n.286/1998 integrata dalla direttiva del 1/3/2000.

Il visto per lavoro subordinatoIl visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lungadurata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia aprestare un'attività lavorativa a carattere subordinato. I requisiti e le condizioni per l'ot-tenimento del visto sono previsti dagli articoli 22 (18 nella legge 189/’02), 24 (20 nellalegge 189/’02) e 27 (22 nella legge 189/’02) del Testo Unico n. 286/1998 e dagli articoli29, 30, 31, 38 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, fermi restan-do gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente dellaRepubblica stesso per l'esercizio di attività professionali.

Per gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da cro-ciera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre1986, n. 856, il visto e' rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle società stes-se. Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel regi-stro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il visto e' rilasciato dietrorichiesta dell'armatore o suo agente delegato, corredata dall'iscrizione della nave nel regi-stro internazionale e dalla relativa tabella d'armamento.

La validità del visto sarà corrispondente alla durata prevista dell'imbarco, che risulterà dalcontratto di arruolamento, se già perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso arma-tore.Tale procedura potrà essere attivata in anticipo, anche via telefax, ed il visto potràessere rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo interessato.

Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi dibandiera straniera presso porti italiani, è previsto il rilascio di visti di transito.

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Il visto per motivi di studioIl visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga dura-ta, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensidell'art. 39 del Testo Unico n. 286/1998 (26 nella legge 189/’02) e dell'art. 46 del Decretodel Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione professiona-le presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiama-to a svolgere attività culturali e di ricerca.

Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovinelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del Decreto del Presidente dellaRepubblica n. 394/1999.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:• documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività cul-

turale da svolgere;• adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal

Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del Testo Unico n.286/1998;

• polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero nonabbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigorecon il suo Paese;

• età maggiore di anni 14. Per quanto concerne le attività di studio che comportanol'esercizio di attività sanitarie e' richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di stu-dio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della Salute.

Il visto per residenza elettivaIl visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo stranie-ro che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente,senza esercitare alcuna attività lavorativa.

A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibi-lità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome,di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.Tali risorse dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal

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possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commercia-li o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai geni-tori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo acondizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate

Il visto per ricongiungimento familiareIl visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiornodi lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenentialle categorie di seguito specificate, che intendano riacquistare la loro unione familiarecon cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di Paese aderenteall'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, o con stranieri di cittadinanza diversa daquelle predette, residenti o regolarmente soggiornanti in Italia, secondo quanto previstodall'art. 28 del Testo Unico n. 286/1998, modificato dall’articolo 23 della legge 189/’02.

Il visto può essere rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare resi-dente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di Paese ade-rente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, qualora ricorrano le condizioni pre-viste dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legi-slativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del Testo Unico n. 286/1998, come modi-ficato dall’articolo 23 della legge 189/’02. Il visto per ricongiungimento familiare sarà rila-sciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, inpresenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità giudiziaria ita-liana competente;

Il visto è altresì rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare citta-dino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto precedente (cittadini italiani o stati appar-tenenti all’UE), regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta o permesso di sog-giorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoroautonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi. Il visto è rilasciato alle categorie difamiliari di seguito specificate ex art. 23 della legge 189/’02:

• coniuge non legalmente separato;• i figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovve-

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ro legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia datoil suo consenso;

• figli maggiorenni a carico qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al pro-prio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

• genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienzaovvero genitori ultra sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al lorosostentamento per documentati gravi motivi di salute.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 29, commi 3,6, 7, 8 e 9 del Testo Unico n. 286/1998 come modificato dall’articolo 23 della legge189/’02 e dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

La condizione di familiare a carico prevista dall'art. 29, comma 1, lettere c) e d) del TestoUnico n. 286/1998 deve essere idoneamente documentata alla Rappresentanza diploma-tico-consolare competente al rilascio del visto. Il nullaosta al ricongiungimento previstodall'art. 29, comma 7 del Testo Unico n. 286/1998, come modificato dall’articolo 23 dellalegge 189/’02, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla datadi rilascio da parte della questura competente.

Il visto per vacanza-lavoroIl visto vacanza-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadinidei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art.27, comma 1, lettera r), del Testo Unico n. 286/1998 come modificato dall’articolo 22Legge 189/’02, e dell'art. 40, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavo-rativa disposte dall'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordiinternazionali in materia, tenendo conto dei parametri economici stabiliti dal Ministerodell'Interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del Testo Unico n.286/1998.

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Il visto per reingressoIl visto di reingresso consente l'entrata nel territorio nazionale, ai fini della prosecuzionedi un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri tito-lari di carta o permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di talidocumenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 8 del Decretodel Presidente della Repubblica n. 394/1999.

3.3. I visti di breve durata

Questo paragrafo è dedicato alla trattazione dei tipi di visti che comportano la possibi-lità di brevi soggiorni nel paese di accoglienza, inferiori a 90 giorni.

Il visto per “affari”Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allostraniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o tratta-tive, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentaliacquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per docu-mentate ragioni di lavoro, il richiedente.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:• la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;• la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;• l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che

richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;• adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso non inferiori all'importo

stabilito dal Ministero dell'Interno (direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del Testo Unicon. 286/1998 integrata dalla direttiva del 1/3/2000).

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Il visto per cure mediche Il visto per cure mediche consente l'ingresso al fine di un soggiorno di breve o lungadurata (VSU o VN), ma sempre a tempo determinato (massimo 1 anno), allo stranieroche abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane,pubbliche o private accreditate.Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore cheassista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento,non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno.

A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria ita-liana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presuntadel trattamento terapeutico, devono attestare l’avvenuto deposito di una somma a tito-lo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste,secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la dispo-nibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore.

Per richiedere il visto si deve presentare all’autorità consolare la seguente documentazione:• dichiarazione della struttura sanitaria italiana che si è scelta per le cure, del tipo di cura

e durata presumibile, facendo attenzione ad osservare le disposizioni in vigore per latutela dei dati personali.;

• attestazione che provi di aver versato alla struttura prescelta circa il 30% dell’importoprevisto per la prestazione medica;

• documentazione attestante la possibilità al pagamento dell’intera somma dovuta per leprestazioni mediche, il vitto e l’ alloggio sia per il soggetto che si sottopone alle cure siaper l’eventuale accompagnatore; in alternativa si può stipulare una polizza che garanti-sca la cifra richiesta.

Il visto per invitoIl visto per invito consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata, allo straniero invi-tato da Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche o private ma notorie, a partecipare aparticolari eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di carattere politico, scientifico,culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell’Ente invitante.Il visto può essere rilasciato anche allo straniero convocato, o invitato, dall’AutoritàGiudiziaria italiana, per la durata indicata dalla stessa autorità.

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Il visto per missioneIl visto per missione consente l’ingresso in Italia per un soggiorno di breve o di lungadurata (massimo 1 anno e il relativo permesso di soggiorno non è convertibile e neppu-re rinnovabile), allo straniero che rivesta carica governativa, o sia dipendente di PubblicaAmministrazione, di Ente Pubblico, di Organizzazione Internazionale, inviato in Italia nel-l’espletamento della sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità, ovvero il pri-vato cittadino che per l’importanza della sua attività e per lo scopo del soggiorno possaritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l’Italia.

Analogo visto può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiareconvivente con il titolare.

Il visto per motivi di turismoIl visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri Paesi dellospazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto, fatto salvo quanto previstodall'Istruzione consolare comune di Schengen, parte III, punto 3, e parte V, punto 1, sono:• adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal

Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del Testo Unico n.286/1998;

• il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di auto-nomi mezzi di viaggio;

• la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.).

Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, dovràessere esibita una "dichiarazione d'invito" con cui il dichiarante attesti la sua disponibilitàad offrire ospitalità in Italia al richiedente il visto. Laddove quest'ultimo non dispongaautonomamente dei mezzi di sussistenza previsti dal Ministero dell'Interno con laDirettiva di cui all'art. 4, comma 3, del Testo Unico n. 286/1998, tale "dichiarazione d'in-vito" dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuatopresso una banca operante in Italia da colui che invita, in favore del cittadino stranierorichiedente il visto, per l'importo indicato dalla Direttiva predetta.

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Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-uma-nitario approvati dal "Comitato per la tutela dei minori stranieri" (art. 33 del Testo Unicon. 286/1998) sono requisiti necessari:• l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;• l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

Il visto per motivi di transitoIl visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delleparti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed è con-cesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione fina-le e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altreparti contraenti.

La concessione del visto è sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richie-sti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisi-to è il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paeseterzo di destinazione finale. Il visto per transito è altresì rilasciato ai marittimi stranieri cheintendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazio-nale o nello spazio Schengen.

Il visto per motivi di trasportoIl visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo stra-niero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per svolgere attività professionale con-nessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre sia per via aerea (auto-trasportatori, equipaggi di voli charter o privati). I requisiti e le condizioni previsti per l'ot-tenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione profes-sionale dei richiedenti, e da quella inerente l'attività da svolgere in occasione del soggior-no richiesto.

Il visto per transito aeroportuale Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificamente soggettoa tale obbligo di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durantescali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Partecontraente che ha rilasciato il visto.

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L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraver-so la zona internazionale di transito degli aeroporti.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:• valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto

di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;• biglietto aereo o prenotazione.

Il visto rilasciato alla frontiera

Eccezionalmente lo straniero che si trovi fermo alla frontiera in attesa di ripartireper un altro Stato, può richiedere alla Polizia di frontiera il rilascio di un visto di48 ore per uscire dall’aeroporto e visitare la città vicina alla frontiera.

Se lo straniero perde il visto

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia che si reca nel paese diprovenienza e perde il visto per fare nuovamente ingresso in Italia può richiedereun nuovo visto alle autorità consolari a patto che il permesso di soggiorno abbiaancora una validità di 60 giorni.

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PARTE SECONDA

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PARTE SECONDAARRIVATI IN ITALIA: LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER SOGGIORNARE NEL NOSTRO PAESE

In questa seconda parte si procederà nel percorso di viaggio e soggiorno di un ipoteti-co straniero che entra nel nostro paese, analizzando nel dettaglio le procedure e la docu-mentazione necessaria per soggiornare in Italia per i diversi motivi per i quali è possibilefarlo.Le regolamentazione degli ingressi e del soggiorno degli stranieri nel territorio naziona-le è un aspetto fondamentale perché condiziona ogni aspetto del trattamento dello stra-niero nel nostro territorio nel periodo di permanenza nel paese.A questo proposito è utile fare un richiamo al processo di integrazione europea. Vadetto, infatti, che in materia di politica migratoria i paesi dell’Unione hanno procedutofino a questo momento ad una forte integrazione per quanto attiene l’accesso e la libe-ra circolazione nei territori dell’Unione e solo di recente il dibattito si sta spostando sullagestione della migrazione in riferimento all’opportunità da parte di un cittadino stranie-ro di vivere, lavorare e creare una famiglia nei paesi comunitari.

In particolare, in materia di lavoro, lo scorso anno è stato presentato da parte dellaCommissione Europea un libro verde intitolato “Sull’approccio dell’Unione Europea allagestione della migrazione economica” che ha sollecitato un ampio dibattito presso le isti-tuzioni pubbliche, i governi e la società civile dell’Unione. La speranza è che il percorsocontinui verso la definizione di una politica comune in materia di gestione dei flussi migra-tori che sia capace di favorire una più rapida e effettiva integrazione sociale ed econo-mica dei cittadini stranieri e delle loro famiglie nei nostri paesi.

1. I CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

Le norme legislative e i regolamenti entrati in vigore a partire dal 1998 hanno portatoalla individuazione di due figure distinte di stranieri regolarmente soggiornanti e aventi untrattamento giuridico differenziato:

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• gli stranieri titolari di permesso di soggiorno ai quali è riconosciuta la possibilità di sog-giornare per un periodo limitato e per determinate finalità;

• gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ai quali è riconosciuto un pieno diritto di per-manenza nel nostro paese.

A queste due figure principali si aggiunge la condizione dei minori stranieri che sonoiscritti nella carta di soggiorno del genitore o dell’affidatario.

2. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è il documento che permette allo straniero non appartenenteall’Unione Europea di risiedere in modo regolare sul territorio nazionale. Esso indica legeneralità dello straniero, i motivi del soggiorno e la validità.

Per lo straniero che vive in Italia esso rappresenta un documento certificativo, ma ancheuna autorizzazione di polizia che attesta il consenso al soggiorno nel nostro territorio delcittadino straniero.

2.1. Quando e a chi va richiesto?

Per quanto riguarda le procedure per il rilascio (e rinnovo) del permesso di soggiorno èmodificata l’intera architettura del sistema: è stata stipulata infatti una convenzione (fir-mata il 30 gennaio 2006) tra Ministero dell’Interno e Poste Italiane che ha decisamenterivoluzionato la gestione delle domande per i permessi di soggiorno.Tra le premesse, silegge che il Ministero dell’Interno ritiene necessaria una “semplificazione delle procedu-re e una riduzione dei tempi dei procedimenti in materia di immigrazione” e per talemotivo si è deciso di coinvolgere Poste Italiane, presente in modo capillare in tutto il ter-ritorio italiano.

Presentazione della domandaAndiamo per ordine: vediamo cosa cambia cominciando da cchhii eennttrraa ppeerr llaa pprriimmaa vvoollttaaiinn IIttaalliiaa. Fermo restando che entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso tutti i cittadini noncomunitari devono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, il nuovo sistema pre-vede percorsi diversi a seconda del motivo per cui si arriva.

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I llaavvoorraattoorrii ssuubboorrddiinnaattii che entrano con i flussi, la maggior parte dei “fuori quota” (comegli infermieri, i dirigenti, gli artisti) e gli stranieri che arrivano per motivi familiari dovran-no passare necessariamente per lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dove compileran-no i moduli della richiesta che poi dovranno consegnare negli uffici postali abilitati.Andranno invece direttamente alle Poste, senza passare dallo Sportello Unico, coloro iquali richiedono un permesso per aaddoozziioonnee, per aaffffiiddaammeennttoo, per aatttteessaa ooccccuuppaazziioonnee, permmoottiivvii ffaammiilliiaarrii, per llaavvoorroo aauuttoonnoommoo; e ancora chi voglia aaggggiioorrnnaarree iill ppeerrmmeessssoo ddii ssoogg--ggiioorrnnoo (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), rriiaaccqquuiissiirree llaacciittttaaddiinnaannzzaa, rriinnnnoovvaarree iill ppeerrmmeessssoo ddii ssooggggiioorrnnoo ppeerr aassiilloo, ppeerr llaavvoorroo ssuubboorrddiinnaattoo ee ppeerrllaavvoorroo ccaassii ppaarrttiiccoollaarrii pprreevviissttii, ccoonnvveerrttiirree oo dduupplliiccaarree iill ppeerrmmeessssoo, o anche chi ha neces-sità di un ppeerrmmeessssoo ppeerr llaavvoorroo ssuubboorrddiinnaattoo--ssttaaggiinnaallee, per mmiissssiioonnee, per mmoottiivvii ddii rreelliiggiioo--ssii, per rreessiiddeennzzaa eelleettttiivvaa, ppeerr rriicceerrccaa sscciieennttiiffiiccaa, ppeerr rriinnnnoovvoo ddii ssttaattuuss aappoolliiddee, ppeerr ssttuuddiioo,per ttiirroocciinniioo ddii ffoorrmmaazziioonnee pprrooffeessssiioonnaallee o ppeerr ttuurriissmmoo.Alcuni particolari permessi di soggiorno, come quelli per aassiilloo,, aaffffaarrii,, ccuurree mmeeddiicchhee oommoottiivvii uummaanniittaarrii, si continueranno infine a chiedere presso gli uffici Immigrazione delleQuesture.PPrreesseenntteerraannnnoo ddoommaannddaa aallll’’uuffffiicciioo ppoossttaallee aanncchhee ii cciittttaaddiinnii nnoonn ccoommuunniittaarrii cchhee ddeevvoonnoocchhiieeddeerree iill rriinnnnoovvoo ddeell ppeerrmmeessssoo ddii ssooggggiioorrnnoo,, ooppppuurree qquueellllii cchhee hhaannnnoo mmaattuurraattoo ii rreeqquuii--ssiittii ppeerr cchhiieeddeerree llaa ccaarrttaa ddii ssooggggiioorrnnoo.I cittadini di uno degli altri 24 paesi dell’Unione Europea, potranno chiedere la carta disoggiorno per cittadini UE sia presso gli uffici postali, che - come hanno fatto finora -presso gli uffici immigrazione delle Questure.I moduli per le domande di rilascio o di rinnovo sono distribuiti gratuitamente in tuttigli uffici postali, ma una volta riempiti possono essere presentati solo in uno dei 5milasportelli abilitati. I patronati e alcuni Comuni (per ora Alba, Ancona, BresciaCalenzano, Cesena, Cuneo, Ferrara, Fondi, Ivrea, Lecce, Padova, Prato, Ravenna,Sperlonga, Consorzio Comuni Portogruaro) offrono assistenza gratuita per la compi-lazione; mentre per le informazioni è stato attivato il numero verde 800.309.309 cherisponde in italiano, arabo, francese, inglese e spagnolo. Sul sito internet www.porta-leimmigrazione.it si possono trovare gli indirizzi di uffici postali, patronati e comuni eseguire l’ iter della propria pratica.

La procedura CCoossaa ddoovvrraannnnoo ffaarree ii rriicchhiieeddeennttii. Innanzitutto bisognerà andare a ritirare il kit (composto

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da 2 moduli a lettura ottica simili a quelli usati per il decreto flussi) contenente la modu-listica, non più presso le Questure, ma in uno dei 14.000 Uffici Postali presenti su tutto ilterritorio nazionale. La domanda potrà essere consegnata, invece, in uno dei 5.332 UfficiPostali abilitati.Nella busta vanno inseriti i documenti a seconda della tipologia di permesso richiesto.Importante: chi chiede il rinnovo deve allegare anche una copia del permesso scaduto,non l’originale. Al momento della riconsegna del kit l’immigrato dovrà avere con sé undocumento d’identità valido da esibire all’operatore e la busta contenente la modulisti-ca deve essere lasciata aperta.CCoossaa ffaa PPoossttee IIttaalliiaannee. L’impiegato postale ha il compito di verificare che, al momento dellari-consegna, nella busta vi siano tutti i documenti necessari per la tipologia di permessorichiesto dall’immigrato. Inoltre, spetta all’operatore verificare l’identità del richiedente. Aquesto punto il kit con la modulistica viene spedito al Centro Servizi Amministrativi dellePoste e all’immigrato deve essere rilasciata una ricevuta. Se allegata all’originale del per-messo scaduto la ricevuta sostituisce l’attuale cedolino2. È importante sottolineare che chisarà in possesso della ricevuta ha gli stessi diritti di chi ha in tasca un permesso ancoravalido: potrà, quindi, cambiare lavoro, stipulare un contratto d’affitto, prendere la patente,tornare in patria e poi rientrare in Italia (il viaggio non dovrà però prevedere tappe inaltri paesi UE, infatti, permangono le limitazioni e le condizioni per la circolazione nell’am-bito dell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale)3.CCoommuunnii ee PPaattrroonnaattii. Dopo avere ritirato il kit l’immigrato può avvalersi dell’assistenza deipatronati e degli uffici comunali che provvederanno ad aiutare lo straniero nella compi-lazione dei moduli on line e procederanno loro stessi alla stampa.CCeennttrroo SSeerrvviizzii AAmmmmiinniissttrraattiivvii ddeellllee PPoossttee. Arrivati qui, i moduli vengono scansionati e spedi-ti alle Questure competenti. I dati elettronici, invece, vanno al centro informativo delViminale che procede ad una verifica sui precedenti penali del richiedente.LLee QQuueessttuurree. Queste intervengono dopo che dal Centro Servizi Amministrativi delle Postevengono inviati i moduli. In un primo momento controllano che tutta la documentazione siain regola. Se mancano dei documenti la Questura può chiedere di integrarli. In un secondomomento viene inviata una raccomandata al cittadino immigrato per comunicare la data incui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento e: 1) consegnare le 4 fotogra-fie; 2) farsi prendere le impronte digitali. Il giorno del primo appuntamento gli verrà notifica-ta una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno (o il diniego).

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2 Direttiva sui Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno – Ministero dell’Interno, 5 agosto 2006.3 Ministero dell’Interno, direttiva del 20 febbraio 2007.

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CCoossttii ddeellllaa nnuuoovvaa pprroocceedduurraa. Sul modulo i cittadini immigrati dovranno apporre una marcada bollo di 14,62 euro. Poi: 30,00 euro vanno pagati al momento della spedizione e, infi-ne, per i permessi superiori ai 90 giorni è previsto il rilascio del titolo di soggiorno in for-mato elettronico al costo di 27,50 euro (bollettino prestampato indirizzato al Ministerodelle Finanze). Si passa, inoltre, dal permesso cartaceo a quello elettronico. Il permessoelettronico è di fatto una tessera magnetica, simile a una carta di credito, con un micro-chip e una banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e leimpronte del titolare in formato digitale.

2.2. Qual è la durata del permesso di soggiorno?

La durata del permesso di soggiorno varia in relazione al motivo per cui il permesso èstato richiesto e indicato anche nel visto di ingresso.A questo proposito si possono indi-viduare due criteri di riferimento.

Se lo straniero ha già un permesso di soggiornorilasciato da un altro stato dell’Unione Europea

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno o altro titolo equipollenterilasciato da uno stato dell’Unione Europea devono ugualmente, entro otto gior-ni, dichiarare la loro presenza al Questore della Provincia dove dimorano.A costo-ro non viene rilasciato il permesso di soggiorno ma una ricevuta di segnalazionedi presenza e possono rimanere in Italia fino al massimo di 90 giorni.

Per i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro la durata non può essere supe-riore a:• nove mesi per lavoro stagionale;• un anno per lavoro subordinato a tempo determinato o per studio;• due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per i permessi di soggiorno rilasciati non per motivi di lavoro deve comunque essere:• non superiore a tre mesi per visite, affari e turismo;• non superiore a un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per for-

mazione debitamente certificata;

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• non superiori alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dallalegge (T.U o regolamento di attuazione).

Se un gruppo di stranieri viene in Italia per turismo

Quando si tratta di soggiorni per turismo non superiori a 30 giorni di gruppi gui-dati, la richiesta del permesso può essere presentata dal capo gruppo mediantel’esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti col-lettivi, mediante copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori,oltre al programma del viaggio.

Nel caso in cui i turisti provengono da paesi per i quali non è richiesto il visto diingresso per l’Italia essi possono richiedere il permesso di soggiorno direttamen-te alla frontiera, compilando un apposito modulo. La ricevuta rilasciata alla frontie-ra equivale al permesso di soggiorno.

3. I DIVERSI TIPI DI PERMESSI DI SOGGIORNO

La tipologia di permessi di soggiorno rilasciati per cittadini stranieri nel nostro paese èassai complessa e articolata. Schematicamente si possono individuare almeno cinquecategorie di permessi di soggiorno distinte per la durata.

3.1. I permessi di soggiorno di breve periodo (fino a 90 giorni)

I permessi di soggiorno di breve periodo hanno una durata corrispondente al visto diingresso, qualora il visto non fosse richiesto, la durata è di massimo 90 giorni.

Tali tipi di permessi sono rilasciabili agli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia munitidi visti di ingresso di breve durata rilasciati dalle autorità consolari italiane all’estero, e aglistranieri che non hanno obbligo di visto. Il visto d’ingresso, qualora richiesto, deve indica-re il motivo per il quale si richiede il permesso di soggiorno.

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I permessi di soggiorno che rientrano in questa prima categoria sono descritti sintetica-mente di seguito.

Permesso di soggiorno per turismoQuesto tipo di permesso non abilita lo straniero ad esercitare nessun tipo di attività lavo-rativa e di studio. Il rinnovo è ammesso solo in casi eccezionali, documentati, in base allavalutazione del Questore, e comunque per una sola volta. La durata varia a seconda deicasi, ma non può mai superare il doppio della durata del visto (e come tutti i permessidi breve periodo non può superare i 90 giorni). Questo permesso di soggiorno non èconvertibile.

Durata Tipo di permesso

Fino a 90 giorni Permesso di soggiorno per turismoPermesso di soggiorno per affariPermesso di soggiorno per gara sportivaPermesso di soggiorno per invitoPermesso di soggiorno per missione

6 mesi Permesso di soggiorno per attesa di occupazione

Fino a 9 mesi Permesso di lavoro stagionaleFino a 1 anno Permesso di soggiorno per studio

Permesso di soggiorno per formazione Permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato (subordinato)

Fino a 2 anni Permesso di soggiorno per lavoro autonomoPermesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato Permesso di soggiorno per motivi familiari

Durata non superiore a quella Permesso di soggiorno per cure mediche,della documentate necessità Permesso di soggiorno per motivi umanitari,

Permesso di soggiorno per attesa emigrazione in altro statoPermesso di soggiorno per motivi religiosiPermesso di soggiorno per acquisto di cittadinanzaPermesso di soggiorno per motivi di giustiziaPermesso di soggiorno per affidamento e per attesa di adozionePermesso di soggiorno per richiesta e per asilo politicoPermesso di soggiorno per residenza elettivaPermesso di soggiorno per minore età

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Permesso di soggiorno per affari Viene rilasciato per soggiorni di durata superiore a 30 giorni per finalità economico-com-merciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzio-namento di beni strumentali acquisiti o venduti nell’ambito di contratti commerciali e dicooperazione industriale.

Se si tratta di un operatore economico "noto" (con questa espressione si intende impren-ditore già conosciuto) alla Rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese ed in pos-sesso di adeguata documentazione, per una durata di 180 giorni fino ad un massimo di unanno. Se non si è noti, bisogna presentare alla Rappresentanza diplomatica una comunica-zione da parte di una ditta italiana che attesti che lo straniero è effettivamente atteso inItalia; l’autorità stessa controlla l’esistenza della ditta e la veridicità della comunicazione.

Permesso di soggiorno per gara sportivaIl permesso di soggiorno per gara sportiva è rilasciato per la partecipazione a manifesta-zioni sportive che richiedono una presenza complessiva in Italia per più di 30 giorni allosportivo straniero che intende partecipare a singole competizioni o ad una serie di mani-festazioni sportive a carattere professionistico, dilettantistico, agli allenatori, direttori tec-nici, preparatori atletici e accompagnatori.

Permesso di soggiorno per invitoÈ rilasciato per i soggiorni di durata superiore a 30 giorni allo straniero invitato da enti,istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari even-ti e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale, le cui spese di soggiornosiano a carico dell’Ente ospitante.È altresì rilasciato allo straniero che è stato convocato dall’autorità giudiziaria italiana perla durata indicata dalla stessa autorità.

Permesso di soggiorno per missioneIl permesso di soggiorno per missione è rilasciato per il soggiorno di durata superiore a30 giorni agli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblicaamministrazione, di enti pubblici, di Organizzazioni Internazionali, invitati in Italia nel-l’espletamento delle loro funzioni.

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4 Sullo Sportello Unico si veda la parte terza del presente manuale

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Tale permesso è altresì rilasciato ai cittadini stranieri che per l’importanza della loro atti-vità e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tralo Stato di appartenenza e l’Italia, nonché agli stranieri che compongono il nucleo fami-liare convivente del titolare del permesso.

3.2. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione (6 mesi)

Un particolare tipo di permesso di soggiorno è quello che può essere richiesto per “atte-sa di occupazione”. La legge attuale prevede che nel momento in cui il cittadino stranie-ro con permesso di lavoro perde la propria occupazione (o per licenziamento o perdimissioni) ha diritto a restare nel territorio dello Stato per tutta la durata del permes-so di soggiorno.

Qualora in questo periodo non riesca a trovare una nuova occupazione potrà richiedereun nuovo permesso di soggiorno “per attesa occupazione” che avrà una validità di sei mesi.Per ottenere questo tipo di permesso di soggiorno è necessario presentare la documen-tazione ordinaria per la richiesta di permesso di soggiorno e essere iscritti nell’elenco ana-grafico del Centro per l’Impiego di competenza e aver sottoscritto la dichiarazione diimmediata disponibilità al lavoro (a questo proposito si veda parte successiva).

Se durante i sei mesi di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione il cit-tadino straniero riesce a trovare un lavoro potrà rinnovare il permesso di soggiorno peril periodo della durata del contratto di lavoro, comunque non oltre i due anni. Se, inve-ce, nel corso dei sei mesi il cittadino straniero non riesce a trovare una occupazionedovrà lasciare il territorio dello Stato e potrà rientrarvi per lavoro seguendo la procedu-ra prevista come fosse un primo ingresso (ossia, attraverso il cosiddetto “decreto flussi”).

3.3. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale (fino a 9 mesi)

La terza categoria di permesso di soggiorno trattata in questa guida comprende solo i per-messi di soggiorno per lavoro stagionale. Per chiedere questo tipo di permesso di soggior-no deve esserci la richiesta nominativa del datore di lavoro italiano o straniero regolarmen-

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te soggiornante in Italia o di associazioni di categoria per conto dei loro associati.

Le nuove disposizioni in materia di assunzione di lavoratori stagionali immigrati che risie-dono all’estero prevede una nuova procedura: in primo luogo va compilata l’appositadomanda di nulla osta, indirizzata al Ministero dell’Interno (Dipartimento per le LibertàCivili e l’Immigrazione), tale domanda deve avvenire utilizzato il modello 07-STAG (dispo-nibile sul sito internet del Ministero dell’Interno).Se la domanda di nulla osta viene inoltrata da un’associazione di categoria, la procedurasi deve svolgere in via telematica. Mentre le domande cartacee compilate da un singolodatore vanno inviate per raccomandata semplice; le domande devono contenere ilmodulo di richiesta e le fotocopie del documento di riconoscimento del datore di lavo-ro e del lavoratore. Un’ulteriore attenzione va posta al formato della busta: è importan-te incollare il modello di frontespizio scaricabile dal sito Ministero dell’Interno o delMinistero della Solidarietà Sociale.

La durata complessiva massima del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è lamedesima prevista nel “contratto di soggiorno” in relazione alla durata di uno o più con-tratti di lavoro stagionale e comunque non oltre 9 mesi.La natura spesso ripetitiva del lavoro stagionale ha portato a prevedere nella normativavigente la possibilità di emettere permessi di soggiorno pluriennali. Allo straniero chedimostri di essere venuto in Italia per due anni di seguito per prestare lavoro stagionalepuò essere rilasciato con un solo provvedimento, un permesso pluriennale, fino a treannualità, della durata per ciascun anno pari a quella prevista nell’ultimo dei due anni pre-cedenti. Il lavoratore deve prestare la sua opera sempre per il medesimo datore di lavo-ro. Il permesso pluriennale, tuttavia, obbliga comunque il lavoratore straniero a presenta-re ogni anno il visto di ingresso per lavoro stagionale, e ciò al fine di evitare che lo stra-niero con permesso pluriennale permanga nel nostro paese ininterrottamente, anche nelperiodo non coperto dal permesso di soggiorno.

È possibile convertire questo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavo-ro subordinato a tempo determinato o indeterminato, se sussistono le condizioni previ-ste in generale.

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3.4. I permessi di soggiorno per studio e formazione (durata 1 anno)

I permessi di soggiorno per studio e formazione hanno una durata massima di un annoe sono rinnovabili in caso di studi pluriennali.

Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato con modalità e procedure diverse aseconda del tipo di corsi che si intende frequentare in Italia. Con questo permesso disoggiorno, previa autorizzazione dell’istituzione scolastica, è possibile lavorare, comedipendente, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali.

Il permesso può essere concesso per diverse situazioni formative:

• per i cittadini stranieri che intendono frequentare corsi universitari;• per i maggiorenni che intendono frequentare corsi superiori di studio o di istruzione

tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza deicorsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate la disponibilità dimezzi di sostentamento e la validità dell’iscrizione o pre-iscrizione al corso;

• per frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti accreditati, e fina-lizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisi-te, con una durata non superiore a 24 mesi;

• per frequentare tirocini formativi alle stesse condizioni del punto precedente;• per i minori ultraquattordicenni, per frequentare corsi presso istituti e scuole seconda-

rie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell’ambito di programmi discambio approvati dal MAE, o dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università, o dalMinistero dei Beni Culturali;

• oppure, sempre nel caso di minori ultraquindicenni, per frequentare il programma sco-lastico pertinente alle effettive esigenze formative del minore stesso;

• per i cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni dicui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, da Governi stranieri, da fondazioni e istituzioni cultu-rali italiane di chiara fama o da organizzazioni internazionali.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere rilasciato al compimento dellamaggiore età, fatta salva la decisione del Comitato dei minori stranieri, anche ai minori

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stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a duein un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato dilivello nazionale.

Il decreto del Ministero del Lavoro per il contingentamento degliingressi per formazione professionale e per tirocinio formativo

È importante segnalare, come si vedrà meglio in seguito, che l’ingresso in Italia permotivi di formazione professionale e per lo svolgimento dei tirocini formativi èconsentito entro il contingente fissato con il decreto emanato il 30 giungo di ognianno da parte del Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministeri dell’Interno edegli Affari Esteri e sentita la conferenza stato Regioni.

Dato che il decreto viene effettuato il 30 giugno, nei primi sei mesi dell’anno sipossono rilasciare visti di ingresso in numero non superiore al semestre dell’annoprecedente. In caso di mancata emanazione di un nuovo decreto alla scadenza, ilMinistero del Lavoro può transitoriamente dare indicazioni di limiti di ingresso nellimite delle quote stabilite nell’anno precedente.

3.5. I permessi di soggiorno di lungo periodo (2 anni)

Nella categoria dei permessi di soggiorno di più lungo periodo sono da annoverare i per-messi di lavoro autonomo, per lavoro subordinato e per motivi familiari.Da segnalare che gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno di lunga durata pos-sono muoversi liberamente nell’area Schengen, esibendo insieme al permesso di soggior-no il passaporto, per un periodo non superiore ai 90 giorni ogni sei mesi. All’arrivo neidiversi paesi Schengen, tuttavia, è obbligatorio dichiarare la propria presenza entro tregiorni dall’entrata presso l’autorità di pubblica sicurezza.

Permesso di soggiorno per lavoro autonomoIl permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato allo straniero che sia munitodi visto di ingresso per lavoro autonomo rilasciato sulla base della specifica e complessacertificazione già esposta nel capitolo precedente.

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Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rilasciato, a titolo di conver-sione del permesso di soggiorno, a stranieri che sono titolari di altri permessi di soggior-no i quali producano la documentazione richiesta per l’avvio di attività autonome .

Tutti i permessi di soggiorno per lavoro autonomo necessitano di una attestazione dellaDirezione Provinciale del Lavoro che la conversione rientra nelle quote di ingresso di lavo-ro autonomo determinate dal DPMC emanato annualmente (cosiddetto “decreto flussi”).

Permesso di soggiorno per lavoro subordinatoIl permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato allo straniero che faccia ingressoin Italia munito di visto di ingresso per lavoro subordinato che è rilasciato sulla base di un pre-ventivo nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione ottenuta a seguito delleverifiche sulla richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro. Per l’effettivo rilascio ènecessario stipulare presso lo stesso Sportello Unico che ha rilasciato la documentazione peril visto, il contratto di soggiorno che contenga la garanzia da parte del datore di lavoro delladisponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla leggeper gli alloggi di edilizia residenziali pubblica e l’impegno a pagare da parte sempre del dato-re di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Permesso di soggiorno per lavoro dipendenteIl datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che vuole assu-mere alle proprie dipendenze un lavoratore straniero residente all’estero, deve presen-tare alla Direzione Provinciale del Lavoro4 competente per territorio richiesta nominati-va di autorizzazione al lavoro, esibendo i documenti che dimostrino quale sarà l’alloggioe copia del contratto di lavoro. Ottenuta l’autorizzazione al lavoro, il datore di lavorodeve chiedere alla Questura il nulla osta preventivo alla concessione del visto d’ingresso.Tale documentazione viene inviata alla rappresentanza diplomatica che provvede adinformare lo straniero e rilascia il visto di ingresso. Ottenuto il visto d’ingresso, lo stranie-ro arriva in Italia e ha otto giorni lavorativi per presentarsi allo Sportello Unico per sot-toscrivere il contratto di soggiorno e richiedere contestualmente il rilascio del permes-so di soggiorno. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni. Tale permesso di sog-giorno è rinnovabile se, alla scadenza, sussistono i requisiti prescritti.

4 Con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge 189/’02 la richiesta dovrà essere presentata allo Sportello Unico istituitopresso le Prefetture-UTG.

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Permesso di soggiorno per motivi familiari(ricongiungimento familiare)Può essere richiesto da chi possiede la carta di soggiorno o un permesso di soggiornoper lavoro subordinato con durata non inferiore all’anno, per lavoro autonomo non occa-sionale, per studio o per motivi religiosi. Di norma la durata di questo tipo di permessodi soggiorno è la stessa di quello del familiare richiedente ed è rinnovabile insieme a que-st’ultimo.Esso è rilasciato in ragione dell’esigenza di proteggere il fondamentale diritto all’unitàfamiliare, tanto che può essere rilasciato anche ad alcune particolari categorie di stranie-ri entrati illegalmente in Italia e sprovvisti di un regolare permesso di soggiorno in corsodi validità (il caso di genitore straniero di minore italiano).

Con il decreto legislativo n. 5/2007 l’Italia recepisce la direttiva 2003/86/CE del 22 settem-bre 2003: in altre parole per un immigrato non comunitario non è più necessario dimostra-re che i figli minori sono “a carico”, in quanto tale requisito si può considerare implicito.Inoltre si prevede che i documenti che attestano i rapporti di parentela andranno pre-sentati all’autorità consolare italiana del paese d’origine o di provenienza e non più alloSportello Unico per l’Immigrazione. Il nuovo decreto afferma che si possono ricongiun-gere i genitori a carico indipendentemente dall’età quando non dispongano di un ade-guato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. Il decreto esplicita, inol-tre, che nel caso del ricongiungimento di un figlio di età inferiore a 14 anni (al seguito diuno dei genitori) è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minoreeffettivamente dimorerà, senza presentare il certificato di idoneità alloggiativa. Tuttavia,per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto un reddi-to minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.Tra le altre novità, vi è anche quella che prevede che al familiare del minore bisognosodi cure sia rilasciato un permesso di assistenza che consente di svolgere l’attività lavora-tiva.Tale permesso non può essere comunque convertito in permesso per motivi di lavo-ro. La richiesta di ricongiungimento può essere respinta solo per motivi di ordine pubbli-co e sicurezza dello stato italiano o di un paese con il quale l’Italia abbia firmato accordiper la soppressione dei controlli alle frontiere interne.

IInn ssiinntteessii:Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

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a) di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per glialloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite.È consentito l’ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di unvisto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a unanno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorra-no i suddetti requisiti.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazionerelativa ai requisiti, deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione pres-so la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di dimora delrichiedente.L’ufficio, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingressodello straniero nel territorio nazionale, e verificata l’esistenza dei requisiti, rilascia il nullaosta (o il certificato di diniego in caso di esito negativo). Il rilascio del visto nei confrontidel familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta é subordinato all’effettivoaccertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazio-ne comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

3.6. I permessi di soggiorno di durata variabile non superiore a quella della documen-tata necessità

Una ultima categoria di permessi di soggiorno contempla quei permessi che possonoavere una durata variabile che dipende strettamente dai motivi per i quali il permessoviene richiesto. Si fa riferimento ad esempio al soggiorno per cure mediche, al soggiornoper motivi umanitari, per fare un pellegrinaggio o per partecipare ad eventi religiosi, ecc.

Permesso di soggiorno per cure medicheIl permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato allo straniero entrato in Italiacon un visto di ingresso per cure mediche e ha la durata prevista dal trattamento medi-co in ogni caso non superiore a 30 giorni. Il rinnovo è consentito finché durano le neces-sità terapeutiche.Tale tipo di permesso è rilasciato anche alle donne straniere in-espellibili perché incinteo perché hanno partorito da meno di 6 mesi un figlio al quale provvedono.

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Permesso di soggiorno per motivi umanitariIl permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato agli stranieri che non pos-sano essere respinti o espulsi dal territorio dello Stato (art. 19 T.U.) nel caso in cui nelpaese di appartenenza o di invio possano essere oggetto di persecuzione, anche sullabase di raccomandazioni in tal senso avanzate dal provvedimento di diniego del ricono-scimento dello status di rifugiato, adottato dalla Commissione Centrale per il riconosci-mento dello status di rifugiato.

Lo status di rifugiato, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, è riconosciuto allostraniero che, per motivi di razza, di religione, di appartenenza sociale e/o politica, vieneperseguitato nel Paese di cui possiede la cittadinanza, per cui deve abbandonarlo o, segià si trova all’estero, non può farvi ritorno.

La domanda, scritta nella propria lingua, di regola, va presentata alla Polizia di frontiera almomento dell’ingresso in Italia: essa deve contenere i dati anagrafici e i motivi della richie-sta di riconoscimento di status di rifugiato politico o di asilo e, per quanto possibile, ido-nea documentazione comprovante la persecuzione subita. La domanda può essere pre-sentata anche alla Questura del luogo di dimora.

La Polizia di frontiera invierà la pratica alla Questura competente, che è quella del terri-torio in cui lo straniero ha scelto il domicilio. Questa completerà la pratica redigendo ilverbale con le dichiarazioni ed inviando entro sette giorni tutta la documentazione allaCommissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il regolamento di attuazione della legge 189/’02 relativo al riconoscimento dello status dirifugiato, in vigore dal 6 gennaio 2005, ha disposto la costituzione di sette CommissioniTerritoriali competenti a ricevere le richieste di asilo.

Nell’attesa della determinazione dello stato competente ad esaminare la domanda diasilo verrà rilasciato dalla Questura un permesso di soggiorno con la dicitura“Dublino”, valido per un mese, e, alla sua scadenza, un altro per “richiesta di asilo”,valido per tre mesi, rinnovabile fino alla conclusione della procedura. Esso non con-sente alcuna attività lavorativa, né assistenza sanitaria gratuita. Se il rifugiato è in gradodi dimostrare di essere privo di mezzi di sussistenza e/o di ospitalità, può chiedere alla

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Prefettura, o alla Questura, o all’Ufficio di Polizia del luogo del domicilio, il contributodi prima assistenza.

Dopo sei mesi dalla presentazione della domanda, nel caso in cui non sia stata data alcu-na risposta, il richiedente asilo può lavorare.

Per la riscossione del contributo, il rifugiato si deve presentare presso lo sportello dellaBanca d’Italia del capoluogo di provincia, munito della comunicazione dell’ordine di paga-mento e di un valido documento di identità.

Il contributo cessa dal giorno in cui è comunicata la decisione relativa alla domanda diriconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla Commissione Centrale.

Il richiedente asilo può essere trattenuto per un termine massimo di 20 giorni presso icentri di identificazione, al termine dei quali riceve un permesso di soggiorno valido pertre mesi e rinnovabile fino alla definizione della procedura.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (ed entro 15 dal ricevimento della stes-sa) la Commissione, per il tramite della Questura, convoca ed ascolta il richiedente asilo perpoter poi emettere la decisione motivata che viene notificata per iscritto allo straniero.

Le decisioni della Commissione territoriale possono essere di tre tipi:• riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra;• rigetto della domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti richiesti

dalla Convenzione di Ginevra;• rigetto della domanda ma con la richiesta del rilascio di un permesso per motivi

umanitari.

Se è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, la Commissione rilascia l’appositocertificato e la Questura lo specifico permesso di soggiorno, che consente regolari rap-porti di lavoro. Inoltre, per il suo rinnovo non bisogna dimostrare nulla. Il rifugiato politi-co, dal punto di vista socio-assistenziale, ha gli stessi diritti del cittadino italiano; quindi,può chiedere il ricongiungimento familiare senza dimostrare il possesso dei requisitirichiesti a qualunque altro straniero.

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Se non viene riconosciuto lo status di rifugiato, è possibile presentare ricorso al giudiceper impugnare il provvedimento della Commissione Centrale, entro 60 giorni dalla suanotifica. In alternativa, si presenta ricorso straordinario al Presidente della Repubblicaentro 120 giorni dalla notifica.

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale Questo "speciale" tipo di permesso è rilasciato dal Questore, in caso di violenza o gravesfruttamento confronti dell’immigrato o di pericolo per la sua incolumità.

In particolare il permesso per motivi di protezione sociale è rilasciato allo straniero/a:

• che sia stato oggetto di violenza o di sfruttamento;• che corra pericolo grave e attuale per la propria vita a causa delle sue dichiarazioni di

accusa;• che abbia contribuito, con le sue dichiarazioni all’arresto di componenti di una organiz-

zazione criminale;• allo straniero entrato in carcere minorenne e che abbia partecipato ad un programma

di assistenza e di integrazione sociale per il quale ci sia la proposta del Procuratore dellaRepubblica del Tribunale per i minori o del Giudice di sorveglianza.

La proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale puòessere effettuata:

• dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti o altri organismi, iscritti nelRegistro delle associazioni e degli enti abilitati alla realizzazione di programmi di assi-stenza e protezione sociale degli stranieri e convenzionati con l’ente locale, che abbia-no rilevato la violenza o lo sfruttamento;

• dal Procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia iniziato un procedimento penalerelativamente a fatti di violenza o sfruttamento.

La situazione di violenza o pericolo viene riscontrata nel corso di operazioni di polizia, diindagini o di un procedimento per delitti concernenti la prostituzione o lo sfruttamentodella prostituzione o per delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, ovvero nelcorso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali.

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Lo straniero può anche essere ritenuto in pericolo perché sta tentando di sottrarsi aicondizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti (es. un racket) o peraver reso delle dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

Il permesso serve a consentire la partecipazione ad un programma di assistenza ed inte-grazione sociale, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per ilmaggior periodo occorrente per motivi di giustizia; è revocato in caso di interruzione delprogramma o di condotta incompatibile con le sue finalità, ovvero quando vengonomeno le altre condizioni che hanno giustificato il rilascio.

Tale permesso di soggiorno consente:

• l’accesso ai servizi assistenziali;• l’accesso allo studio (se il beneficiario del permesso è iscritto ad un corso regolare di

studi, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno permotivi di studio);

• l’iscrizione nelle liste di collocamento;• lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora, alla scadenza del permesso di sog-

giorno, il titolare risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può esse-re ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o,se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo disoggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere inoltre rilasciato aldetenuto straniero nel momento in cui lascia il carcere, anche su proposta delProcuratore della Repubblica o del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale deiMinorenni, se l’espiazione della pena è avvenuta per reati commessi durante la minoreetà e lo straniero ha concretamente partecipato ad un programma di assistenza ed inte-grazione sociale.

Permesso di soggiorno per attesa di emigrazione in altro StatoQuesta categoria di permesso di soggiorno è rilasciata al cittadino che deve spostarsi inaltro Stato per il periodo della durata delle procedure occorrenti.

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Permesso di soggiorno per motivi religiosiIl permesso di soggiorno per motivi religiosi viene rilasciato al cittadino straniero che faingresso in Italia per ragioni di culto e ai religiosi per l’esercizio delle funzioni di ministrodi culto. La durata è variabile e dipende dalle ragioni per il quale il permesso è richiesto(pellegrinaggio, esercizio di culto, ecc.).

Permesso di soggiorno per acquisto di cittadinanzaÈ rilasciato al cittadino straniero già in possesso di permesso di soggiorno per altri moti-vi per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

Permesso di soggiorno per motivi di giustiziaVengono rilasciati agli stranieri che debbano fare ingresso in Italia per esercitare ilproprio diritto di difesa al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento degliatti.

Permesso di soggiorno per affidamento o per attesa di adozioneQuesto tipo di permesso è rilasciato al minore straniero che abbia fatto ingresso inItalia munito di visto di ingresso per adozione, nonché ai minori stranieri nei confron-ti dei quali sia stato pronunciato un provvedimento giudiziario di affidamento o diadozione in favore di un genitore adottivo che sia cittadino italiano (nel caso di geni-tori stranieri si rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari). La validità delpermesso del soggiorno cessa nel momento della registrazione nei registri dellostato civile dei genitori adottivi italiani. Il permesso di soggiorno per affidamentoviene rilasciato anche nei casi di minori stranieri presenti illegalmente sul territorionazionale e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha formulato la raccoman-dazione per l’affidamento del minore e sia stata avviata una procedura di affidamen-to.

Permesso di soggiorno per residenza elettivaVengono rilasciati agli stranieri che fanno ingresso in Italia muniti di visto di ingresso perresidenza elettiva, cioè allo straniero che intenda stabilirsi in Italia (ed eventualmenteanche al suo coniuge convivente, ai figli minori o maggiorenni a carico) e dimostri didisporre in Italia di cospicue e durature risorse economiche che consentano di mante-nersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

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Permesso di soggiorno per minore etàQuesto tipo di permessi sono rilasciati ai minori stranieri non accompagnati che si tro-vano in Italia illegalmente e che non possono essere espulsi. Si tratta di un permesso disoggiorno “residuale”, perché il minore straniero clandestino se è minore di 14 anni deveessere iscritto sul permesso di soggiorno del genitore o affidatario straniero, se ha più di14 anni può essere titolare di un permesso di soggiorno autonomo per motivi familiariqualora conviva con il genitore regolarmente soggiornante.

Per prassi tale permesso di soggiorno si rilascia:

• ai minori straneri non accompagnati per i quali la legge prevede il rimpatrio assistitonel momento in cui vengono rintracciati i genitori nel paese di origine;

• ai minori stranieri per i quali non sia stato ancora determinato l’affidamento da partedel Tribunale dei minori;

• ai minori per i quali il Giudice tutelare, in assenza di un provvedimento di affidamentoha affidato il minore a un tutore ai sensi del codice civile.

4. IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: QUANDO E DOVE FARLO

Abbiamo già messo in evidenza che il permesso di soggiorno può avere una durata varia-bile, che, in base alla normativa attuale, non può superare i due anni. Ciò significa che, sepermangono i motivi per cui è stato chiesto il permesso di soggiorno è necessario prov-vedere al suo rinnovo.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto:

• novanta giorni prima della scadenza se si tratta di permesso di durata biennale;• sessanta giorni prima della scadenza per i permessi di durata annuale;• trenta giorni prima della scadenza per i restanti casi.

In linea di massima, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiorea due anni.

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Il permesso di soggiorno viene rinnovato se permangono i requisiti che ne hanno deter-minato il rilascio e le altre condizioni previste dalla legge.

Per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno valgono le stesse procedure previste peril primo rilascio (vd. 2.1).

4.1. Quando il permesso non può essere rinnovato

Il permesso di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) (turismo – affari – invito) nonpuò essere rinnovato.Il permesso di soggiorno, inoltre, non può essere rinnovato se lo straniero ha interrottoil soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore ai sei mesi, o per i permessibiennali per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del per-messo stesso.Il permesso di soggiorno non è rinnovabile se sono trascorsi 60 giorni dalla scadenza,salvo motivi di impossibilità a chiedere il rinnovo o nel caso in cui sia pervenuta unasegnalazione di inammissibilità da parte di uno dei Paesi Schengen.

4.2. Alcune specifiche sul rinnovo del permesso di soggiorno

In base ai motivi per i quali è stato richiesto il permesso di soggiorno ci possono esseredelle specificazioni ulteriori in termini di documentazione da presentare o di procedureda seguire che vale al pena evidenziare. In sostanza, fatte salve le richieste generali per ilrinnovo del permesso di soggiorno presentate nel precedente paragrafo, alcuni tipi dipermessi di soggiorno per essere rinnovati necessitano di ulteriore documentazione.

Il rinnovo per motivi di studioIn generale, il permesso di soggiorno per studio è rinnovabile per la durata legale delcorso di studio.Il permesso di studio per frequentare corsi universitari è rinnovato se si supera, nel primoanno di corso una sola verifica di profitto, nei successivi anni di corso almeno due verifi-che di profitto. Questo ultimo tipo di permesso non può essere comunque rinnovato

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per più di tre anni, oltre la durata del corso. Il permesso per studio può essere conver-tito, prima della sua scadenza, in permesso per motivi di lavoro, se sussistono i requisitigenerali (vale a dire, se rientra nell’ambito delle quote stabilite dal cosiddetto decretoflussi emanato ogni anno).Per la richiesta di rinnovo oltre alla documentazione ordinaria bisogna presentare l’atte-stazione della prosecuzione degli studi, in caso di corsi universitari un’autocertificazioneattestante numero e date degli esami sostenuti.

Il rinnovo per cure medicheIl permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato finché durano le neces-sità terapeutiche per il quale è stato richiesto.

Il rinnovo per lavoro dipendente e autonomoIl permesso di soggiorno per lavoro dipendente e per lavoro autonomo è rinnovabile sealla scadenza sussistono i requisiti prescritti (continua il lavoro e l’attività imprenditoriale).

5. LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Può succedere che nel corso della permanenza sul nostro territorio i motivi del soggior-no cambino, ad esempio,un lavoratore stagionale si può trovare di fronte all’eventualitàdi un’offerta di lavoro subordinato, oppure, può succedere che lo straniero si separi legal-mente e può modificare il motivo di permesso di soggiorno in lavoro autonomo.

Non tutti i permessi di soggiorno possono essere convertiti in altri permessi di soggior-no, proprio perché, come sottolineato più volte il permesso di soggiorno è strettamen-te legato ai motivi per i quali è stato concesso il visto di ingresso. In linea generale, quin-di, se cambia il motivi del soggiorno dovrebbero cambiare anche i motivi per i quali èstata concessa l’autorizzazione all’ingresso.La conversione può avvenire o in sede di rinnovo, o, dietro richiesta inoltrata allaQuestura, anche prima della scadenza del permesso, per una conversione durante ilperiodo di validità.

Di seguito sono riportati, in forma schematica i casi in cui la conversione è possibile.

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Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione: possibilità di conversioneIl permesso di soggiorno per studio e per formazione può essere convertito in permes-so di soggiorno per lavoro subordinato, nell’ambito delle quote previste dal decreto suiflussi, se è stato già stipulato un contratto di soggiorno, o in permesso di soggiorno perlavoro autonomo se esiste certificazione attestante la sussistenza dei requisiti.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale: possibilità di conversioneIl permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di sog-giorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nell’anno succes-sivo al primo ingresso per lavoro stagionale e sempre nel rispetto delle quote stabilitedal cosiddetto decreto flussi.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari: possibilità di conversioneIl permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di separazione legale o di sciogli-mento del matrimonio (divorzio o morte del coniuge) può essere convertito in permes-so per lavoro subordinato, se è stato già stipulato un contratto di soggiorno, o in per-

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Schema sulla conversione dei permessi di soggiorno

Permesso di soggiorno per studio e formazione Permesso di soggiorno per lavoro subordinatoPermesso di soggiorno per lavoro autonomo

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Permesso di soggiorno per motivi familiari Permesso di soggiorno per lavoro subordinatoPermesso di soggiorno per lavoro autonomoPermesso di soggiorno per studio e formazionePermesso di soggiorno per residenza elettiva

Permesso di soggiorno per affidamento Permesso di soggiorno per lavoro subordinatoPermesso di soggiorno per lavoro autonomoPermesso di soggiorno per studio e formazione

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo Permesso di soggiorno per residenza elettivae per lavoro subordinato

Tutti i permessi di soggiorno Permesso di soggiorno per motivi familiari

Permesso di soggiorno per protezione sociale Permesso di soggiorno per studio e formazione

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messo di soggiorno per lavoro autonomo se esiste certificazione attestante la sussisten-za dei requisiti.

Il permesso per motivi familiari può essere altresì convertito in permesso di studio e for-mazione.

Il permesso di soggiorno per affidamento: possibilità di conversioneIl minore in possesso di un permesso di soggiorno per affidamento, ai sensi della legge n.184 del 1983, può chiedere la conversione del soggiorno in permesso di soggiorno perlavoro subordinato o autonomo o per studio, al compimento della maggiore età, e sem-pre nell’ambito dei limiti stabiliti dal decreto flussi.

Il permesso di soggiorno per protezione sociale: possibilità di conversioneIl permesso di soggiorno per protezione sociale può essere convertito in permesso disoggiorno per studio o per lavoro, se sussistono i requisiti. Il permesso di soggiorno rila-sciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, può essere uti-lizzato anche per altre attività consentite.

Disposizione generale su tutti i permessi di soggiorno Ogni tipo di permesso d soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno permotivi familiari qualora il titolare sia un cittadino straniero regolarmente soggiornante nelterritorio da almeno un anno.

6. I CASI IN CUI IL PERMESSO DI SOGGIORNO PUÒ ESSERE REVOCATO O RIFIUTATO

Il permesso è revocato se lo straniero viola le norme previste dalla normativa in mate-ria di immigrazione.

In particolare si possono identificare due motivi generali di revoca del permesso di sog-giorno.

In primo luogo esso non può essere rinnovato o prorogato quando lo straniero ha inter-rotto il suo soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o per i per-

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messi di soggiorno di durata biennale, per un periodo superiore alla metà del periodo divalidità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dovuta a situazioni dinecessità quale, ad esempio, gli obblighi militari o da altri gravi comprovanti motivi.

Un secondo motivo generale di revoca del permesso di soggiorno occorre quando lostraniero è stato condannato con sentenza irrevocabile per i reati di produzione, smer-cio o distribuzione di prodotti falsi, contraffatti o in violazione delle norme di tutela deldiritto di autore, nonché per i delitti previsti dal codice penale. In tutti questi casi lo stra-niero, oltre alla revoca del permesso di soggiorno lo straniero viene immediatamenteaccompagnato alla frontiera.

La legge, poi, prevede alcuni ulteriori motivi di revoca del permesso di soggiorno perdeterminati tipi di permesso di soggiorno.

Un primo caso riguarda il lavoro stagionale. La legge prevede la revoca immediata delpermesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale (fino a tre annualità) in caso diviolazione della normativa sull’immigrazione, e in particolare , al termine del rapporto dilavoro stagionale non lasci comunque il territorio dello Stato e non rientri nel paese diorigine, eludendo la condizione espressamente posta dall’art. 24, comma 4 T.U.

Un secondo caso riguarda il permesso di soggiorno per motivi familiari. È prevista larevoca immediata nei casi di matrimonio contratti al fine di eludere le norme sull’ingres-so e sul soggiorno dello straniero (matrimonio simulato). A questo proposito sono pre-viste verifiche della convivenza.Il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno (o della conversione)viene emesso dal Questore e comunicato allo straniero mediante consegna in mani pro-prie di una notificazione scritta e motivata.

Qualora il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato, se non deve procederealla immediata espulsione, concede allo straniero quindici giorni di tempo per lasciare ilterritorio nazionale.

Contro il provvedimento di rifiuto o di revoca è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gior-ni dalla notifica del provvedimento.

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7. PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Abbiamo detto all’inizio di questa seconda parte che i titoli che consentono il soggiornonel nostro paese per un cittadino straniero non appartenente all’Unione sono il permes-so di soggiorno, ampiamente trattato nelle pagine precedenti e il permesso di soggiornoCE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), al quale è dedicato il pre-sente paragrafo.

Chi può richiedere il permesso di soggiorno per lungo periodoLa Carta di soggiorno può essere richiesta dallo straniero, anche per il coniuge e i figliminori conviventi, che abbia i seguenti requisiti:

• soggiorno regolare sul territorio italiano da almeno cinque anni;• possesso di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo;• di disporre di una sistemazione alloggiativa di proprietà o non;• di non essere stato giudicato per i reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza (art.

380-381 codice procedura penale) o condannato anche in via non definitiva e di nonaver procedimenti penali in corso.

A chi va richiesto e quale documentazione è necessariaIl permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato epuò essere richiesto presso gli uffici postali, compilando l’apposito modulo. Senza utilizzare ilkit ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio oppure presso i Patronati.

NNoonn possono chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodogli stranieri che:

• soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;• soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o hanno richie-

sto questo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione;• soggiornano per asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e

sono in attesa di una decisione;• sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;• i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rap-

presentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

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Oltre alla domanda l’interessato deve produrre:

• copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;• copia della dichiarazione dei redditi • 4 fotografie

La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge, dei figli minori e, se a cari-co, dei figli maggiorenni e dei genitori. In tal caso:

• il reddito dovrà essere rapportato alla composizione del nucleo familiare; nel caso didue o più figli di età inferiore ai 14 anni il reddito minimo non dovrà essere inferioreal doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;

• si dovrà esibire la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documen-tazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validità dall’autoritàconsolare nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

• se è stato acquisito fraudolentemente;• in caso di espulsione;• quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio;• in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;• in caso di conferimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un

altro Stato membro dell’Unione europea o in caso di assenza dal territorio dello Statoper un periodo superiore a sei anni.

Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

• fare ingresso in Italia in esenzione di visto;• svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle riservate espressa-

mente ai cittadini o vietate agli stranieri;• usufruire delle prestazioni dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica ammi-

nistrazione, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettivaresidenza dello straniero sul territorio nazionale;

• partecipare alla vita pubblica locale

Lo straniero ttiittoollaarree ddii uunn ppeerrmmeessssoo ddii ssooggggiioorrnnoo CCEE ppeerr ssooggggiioorrnnaannttii ddii lluunnggoo ppeerriiooddoorriillaasscciiaattoo ddaa aallttrroo SSttaattoo mmeemmbbrroo può rimanere sul territorio nazionale oltre i tre mesi,per :

• esercitare un’attività economica come lavoratore autonomo o subordinato;

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• frequentare corsi di studio o di formazione professionale;• soggiornare previa dimostrazione di sufficienti mezzi di sostentamento (importo supe-

riore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e sti-pula di una assicurazione sanitaria per l’intero periodo del soggiorno

Allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno, ai suoi familiari un permesso disoggiorno per motivi di famiglia.

8. IL CODICE FISCALE

Prima di concludere questa seconda parte è importante dare menzione del codice fisca-le, necessario per lavorare nel nostro paese e in generale per concludere contratti.

Il codice fiscale è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il qualeil Ministero delle Finanze identifica i cittadini. Ogni persona ha un suo codice fiscale per-sonale. Subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno lo straniero deve recarsipresso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate (Ufficio delle ImposteDirette), o un suo ufficio periferico, e chiedere che gli sia dato il suo codice fiscale. Conil codice fiscale lo straniero può, tra le altre cose:• iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;• essere assunto come lavoratore dipendente;• iniziare un'attività lavorativa autonoma;• concludere qualunque contratto (per. es. di affitto, di vendita ecc.);• aprire un conto corrente bancario.

Nel caso di assunzione del lavoratore all’estero, lo Sportello Unico trasmette per via tele-matica la documentazione più il codice fiscale del lavoratore agli uffici consolari/rappre-sentanze diplomatiche.

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PARTE TERZA

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PARTE TERZAVIVERE, LAVORARE E STUDIARE IN ITALIA

In questa terza parte si prosegue nell’ipotetico percorso del cittadino straniero noncomunitario che fa ingresso nel nostro paese, approfondendo le situazioni che si confi-gurano come una lunga permanenza. I casi cioè in cui il cittadino straniero sceglie di vive-re, lavorare e costruire una famiglia nel nostro paese.

È utile ricordare che la presente guida è dedicata alla trattazione degli aspetti normativi,burocratici e amministrativi relativi al soggiorno e alla permanenza dei cittadini stranierinel nostro paese. Essi rappresentano certamente una condizione necessaria per potervivere e lavorare nel nostro paese, ma non sufficiente a garantire un’integrazione sostan-ziale e pertinente dei cittadini stranieri nel nostro territorio. Questa necessita di politi-che e strumenti di più ampio respiro, capaci di andare oltre l’ambito della regolarità for-male per incidere sulle dinamiche sociali e relazionali locali, sulla visione e sulle rappre-sentazioni della popolazione autoctona rispetto alla popolazione immigrata, sull’aperturae la disponibilità all’accoglienza più facile da dichiarare che da praticare.

Tutto ciò esula dal presente manuale che affronta nel dettaglio quello che può esseredefinito il primo importante passo verso il percorso di integrazione, che è rappresenta-ta dalla regolarità della permanenza nel nostro paese.

Ciò significa che nelle pagine che seguono si troveranno tutte le indicazioni utili per ilconseguimento degli adempimenti richiesti dalla normativa italiana per una più lunga per-manenza nel nostro paese: dalla scelta del luogo in cui vivere stabilendo la propria resi-denza, all’esercizio della propria attività lavorativa, dalla tutela della salute al diritto allostudio.

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1. LA SCELTA DEL LUOGO IN CUI VIVERE: L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Una volta concluse le pratiche per l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno nel nostropaese il cittadino straniero può scegliere il luogo in cui stabilire la propria residenza. Sitratta di una opportunità e non di un atto dovuto. Egli o ella può decidere di stabilire laresidenza anagrafica nel nostro paese e certamente può essere consigliabile farlo nei casidi progetti migratori di medio lungo periodo. La residenza in un determinato territoriopuò facilitare ai servizi ivi offerti.

1.1. La scelta del luogo in cui risiedere

Il cittadino straniero non comunitario, regolarmente soggiornante può iscriversi all’Ufficiodell’anagrafe del Comune in cui intende dimorare esibendo i seguenti documenti:• il passaporto o altro documento equipollente;• il permesso di soggiorno;• codice fiscale;• atti di stato civile.

Se l’iscrizione anagrafica riguarda anche i familiari, lo straniero deve esibire i certificatiattestanti il legame familiare, rilasciati dalle autorità del suo paese o legalizzati dalConsolato italiano nel suo Paese.

L’importanza della residenza anagrafica per facilitare l’otteni-mento della cittadinanza italiana ai figli

L’iscrizione anagrafica può rivelarsi un atto importante per i propri figli. Il minorestraniero nato in Italia, da cittadino straniero regolarmente soggiornante, che risie-deva in Italia all’atto di nascita, può richiedere la cittadinanza italiana al compimen-to della maggiore età. A condizione che la residenza in Italia del minore non siastata interrotta. Qualora i genitori stranieri non fossero residenti in Italia almomento della nascita del figlio, quest’ultimo potrà richiedere la naturalizzazionecome un qualsiasi cittadino straniero che avesse fatto ingresso in Italia, fatti salvi icriteri previsti dalla legge per l’ottenimento della cittadinanza (vedi capitolo XX).

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In base al nuovo regolamento (d.p.r. 334/2004) gli stranieri iscritti all’anagrafe non deca-dono dall’iscrizione in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

1.2. Quando lo straniero decide di cambiare Comune

Lo straniero regolarmente soggiornante che non ha chiesto l’iscrizione all’anagrafe, setrasferisce la dimora nell’ambito del territorio della Questura che ha rilasciato il permes-so, deve chiedere l’aggiornamento del nuovo indirizzo sul permesso entro 15 giorni.

Se, invece, si trasferisce in un comune di competenza territoriale di un’altra Questura,deve chiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.

La Carta d’IdentitàLo straniero che vive in Italia può richiedere la Carta di Identità che è un documento diriconoscimento personale, ha validità 5 anni e deve essere rinnovata. La richiesta del rin-novo deve essere fatta 180 giorni prima della scadenza della Carta.

La Carta d’Identità rilasciata dal Comune allo straniero non è valida per l’espatrio.

L’autocertificazione Lo straniero che vive in Italia può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge 4gennaio 1968 n. 15 (l’autocertificazione) quando deve attestare fatti e qualità che posso-no essere certificati o attestati da soggetti pubblici e privati italiani, salvo che non siarichiesta l’esibizione di specifici documenti.

1.3. Ricorsi nel caso di rifiuto di iscrizione anagrafica

Contro i provvedimenti in materia di iscrizione anagrafica è ammesso ricorso al TAR(Tribunale Amministrativo Regionale) del luogo in cui ha sede l’organo che ha emanatoil provvedimento impugnato.

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2. LAVORARE IN ITALIA

A questo punto, è utile approfondire un aspetto divenuto centrale nella politica di gestio-ne dei flussi migratori in Italia. L’impostazione di fondo della politica italiana in materiamigratoria prevede un legame molto stretto tra lavoro e soggiorno.

È stato già messo in evidenza precedentemente che i motivi di soggiorno nel nostropaese possono essere numerosi, ma, in un contesto di continuità di permanenza la moti-vazione lavorativa è fondamentale per ottenere un permesso di soggiorno. In linea gene-rale, ad un cittadino straniero non comunitario è permesso di soggiornare (per periodimedio-lunghi) in Italia a patto che abbia già un lavoro, tanto che il legislatore ha istituitola figura del “contratto di soggiorno”.

La questione è di grande attualità anche al livello europeo. Solo due anni fa, nel gennaio2005, la Commissione Europea ha diffuso il Libro Verde sull’approccio dell’UnioneEuropea alla gestione della migrazione economica, con l’obiettivo di avviare un dibattitoapprofondito e allargato alle istituzioni UE, degli stati membri e della società civile sullaforma più appropriata da adottare in materia di ammissione per motivi economici (lavo-ro) i cittadini stranieri non comunitari. Si tratta di un contributo che si inserisce nelle azio-ni finalizzate ad approdare ad una politica comunitaria in materia di gestione di flussimigratori e che testimonia ulteriormente la centralità dell’inserimento lavorativo nelladefinizione delle politiche migratorie.

In generale la normativa in materia di immigrazione, con particolare riferimento all’acces-so al lavoro da parte di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione potrà mutare neiprossimi anni. E ciò per diverse ragioni. Da un lato, il processo di integrazione europea alriguardo, come già anticipato, è tutt’altro che concluso e ciò potrebbe produrre l’emana-zione di nuove direttive e regolamentazioni che l’Italia dovrà necessariamente recepire.Da un punto di vista interno, va sottolineato che il fenomeno migratorio in Italia è anco-ra in evoluzione e le dinamiche future non sono completamente prevedibili. Alcuni fat-tori sono ormai chiaramente documentati come il progressivo invecchiamento dellapopolazione italiana, la penuria di offerta di lavoro in diversi settori produttivi, l’alternan-za politica nel governo del paese, la presenza di situazioni di irregolarità nel lavoro; si trat-ta di situazioni che potranno contribuire, anche a breve, a introdurre cambiamenti nella

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legislazione in materia di politiche migratorie e in particolare in relazione all’accesso allavoro da parte dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione.

Non è argomento di questa guida occuparsi dei possibili sviluppi di una normativa inmateria di gestione dei flussi migratori. Questa premessa potrà tuttavia aiutare a com-prendere alcuni aspetti, che possono apparire inutilmente ridondanti e in alcuni contrad-dittori che la normativa sull’immigrazione presenta, ad esempio, se messa in relazione conla recente riforma del mercato del lavoro (legge 30/2003).

L’obiettivo è quello di presentare nel dettaglio le modalità e la regolamentazione previ-ste allo stato attuale nel nostro paese in relazione alla possibilità per un cittadino stranie-ro non appartenente all’Unione di lavorare nel nostro paese.

2.1. La regolamentazione dell’ingresso per motivi di lavoro da parte di cittadini stra-nieri: il cosiddetto decreto flussi

La regolamentazione dell’ingresso degli stranieri in Italia per motivi di lavoro autonomo,subordinato o stagionale è di competenza del Governo che ogni anno emana uno o piùdecreti con i quali stabilisce le quote di immigrati ammissibili (decreto flussi).

Le quote di ingresso indicate nel decreto devono corrispondere ad un’effettiva richiestadi lavoro divisa per Regioni e per Province. A questo proposito le Regioni, entro il 30novembre di ogni anno possono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unrapporto sulla presenza e condizione degli immigrati nel proprio territorio, accompa-gnandolo con delle indicazioni sulle necessità di lavoratori che potrebbero verificarsi neisuccessivi tre anni.

Nel decreto possono essere previste delle restrizioni negli ingressi per quei paesi chenon collaborano nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione dei pro-pri cittadini destinatari di un provvedimento di espulsione.

Inoltre possono essere riservate delle quote a favore dei lavoratori di origine italiana peralmeno uno dei genitori, fino al terzo grado di ascendenza in linea retta, che risiedano al

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di fuori dei Paesi dell’Unione Europea, e che chiedano di essere inseriti in una lista costi-tuita presso le rappresentanze diplomatiche contenente le qualifiche professionali deilavoratori.

Ultimamente sono stati proposti alcuni cambiamenti legati proprio alla pianificazione deiflussi di ingresso. Il Ministero dell’Interno e quello della Solidarietà Sociale hanno elabo-rato una circolare5 congiunta inviata a tutti gli Sportelli Unici per l’immigrazione, impe-gnati a smaltire un numero considerevole di domande. I principali correttivi sono due: 1)iill rreessppoonnssaabbiillee ddeelllloo SSppoorrtteelllloo UUnniiccoo ppoottrràà ffiirrmmaarree ii nnuullllaa oossttaa sseennzzaa ddoovveerr ccoonnvvooccaarreeooggnnii vvoollttaa uunnaa rriiuunniioonnee aadd hhoocc 6; 2) ddoovvrraannnnoo iinnoollttrree eesssseerree aacccceettttaattee ““iill ppiiùù ppoossssiibbiillee”” lleeaauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnii ddeeii ddaattoorrii ddii llaavvoorroo,, ttrraa ll’’aallttrroo eesspprreessssaammeennttee pprreevviissttee ddaaii mmoodduullii pprree--ssttaammppaattii uuttiilliizzzzaattii ppeerr llee ddoommaannddee7. Di fatto, si tratta di indicazioni che molti SportelliUnici già mettevano in atto: si è trattato, quindi, di estendere d’ufficio a tutto il territorionazionale una prassi già consolidata in molte realtà locali.

Vi è un’ulteriore novità, questa volta legata al miglioramento dei servizi alle imprese.Ebbene, un protocollo8 siglato dal Ministero della Solidarietà Sociale, dal Ministerodell’Interno e dalle più importanti associazioni di categoria prevede la possibilità di acce-lerare i procedimenti necessari per il rilascio del nulla-osta, investendo le associazionidatoriali della possibilità di dare informazioni a famiglie e imprese che hanno presentatodomanda per i flussi. Le associazioni datoriali possono intervenire per sanare eventualierrori che ne ritardano l’iter e possono, altresì, accedere – dietro delega del datore dilavoro – al sistema informatico dello Sportello Unico. Questa collaborazione dovrà esse-re resa operativa a livello locale con accordi contrassegnati tra i prefetti e le associazio-ni territoriali. Evidentemente, tali accordi cambieranno rispetto alle esigenze: potrannoprevedere la semplice consultazione telematica della pratica o anche un’assistenza tota-le per tutti i datori di lavoro che lo chiederanno. È chiaro che le associazioni potrannofare di più proprio nelle province dove la situazione è più critica a causa del gran nume-ro di richieste presentate. In questi casi, anziché limitarsi a dire dove si è fermata la

5 Circolare n. 1 del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale del 24 ottobre 2006 .6 “Tale riunione - si legge nella circolare - potrebbe essere mantenuta solo nei casi di pareri negativi, laddove si ravvisi la necessità di esaminarecollegialmente le motivazioni alla base del diniego”.7Le richieste di integrazione vanno limitate “alle situazioni i incompletezza di dati, di errori o di forti dubbi sulla validità delle indicazioni presentisulle domande”, così come letteralmente scritto nella circolare.8 Il protocollo è stato firmato a Roma il 6 dicembre 2006.

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domanda, le associazioni potrebbero anche intervenite per sbloccarla, accelerando illavoro dello Sportello Unico.Per completezza di informazione, va aggiunto – infine – che per velocizzare lo smal-timento delle pratiche relative al decreto flussi, è stata emanata un’ordinanza delPresidente del Consiglio9 che ha autorizzato il Ministero dell’Interno a pagare gli stra-ordinari ai suoi dipendenti e a rinnovare 650 contratti dei lavoratori temporanei giàimpiegati presso Questure e Sportelli Unici. Grazie all’ordinanza vengono rinforzatianche i Consolati impegnati a rilasciare i visti d’ingresso

Le intese bilaterali e le liste di ingresso: la chiamata nominativa e la chiamata numericaNell’intento di favorire una effettiva collaborazione tra gli stati interessati ai proces-si migratori (in entrata o in uscita) l’ar t.21 del T.U. prevede l’attribuzione di quote diingresso preferenziali a favore di cittadini non comunitari con i quali l’Italia ha stipu-lato accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle proceduredi riammissione.

La differenza sostanziale risiede nel fatto che per i cittadini stranieri che risiedononei paesi che non hanno firmato accordi con l’Italia possono entrare in Italia per lavo-ro solo dietro chiamata nominativa da parte del datore di lavoro. Mentre, per i cit-tadini stranieri che risiedono nei paesi che hanno firmato accordi con l’Italia l’ingres-so in Italia per motivi di lavoro può avvenire anche in relazione ad una chiamatanumerica.Nel paese in questione, infatti, vengono predisposte delle liste in base all’accordo, acui il cittadino che abbia intenzione di venire in Italia si può iscrivere e dalle quali ildatore di lavoro in Italia può accedere ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.

Le liste vengono predisposte e aggiornate annualmente secondo l’ordine di presen-tazione delle domande di iscrizione, con l’indicazione del tipo di rapporto di lavoroche si potrà stipulare in Italia e, in particolare, per chiamate relative a contratti dilavoro stagionale o lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato.

9 Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3551/2006

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2.2. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione: cos’è, dove si trova e di cosa si occupa

La Legge 189/’02 ha disciplinato, all’articolo 18, l’istituzione dello Sportello Unico perl’Immigrazione in ogni provincia, presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, concompetenze in materia di immigrazione e in particolare per le procedure relative all’as-sunzione di lavoratori stranieri subordinati a tempo determinato ed indeterminato pro-venienti dall’estero e sui ricongiungimenti familiari.Tali sportelli sono divenuti operativi in seguito all’entrata in vigore del regolamento diattuazione della succitata legge, il dpr. n. 334 del 18 ottobre 2004 entrato in vigore nelfebbraio del 2005. Circolari e direttive successive hanno completato e ulteriormentedelineato le attività dello Sportello Unico.

In particolare, la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Internodel 13 maggio del 2005 definisce lo Sportello Unico come una “struttura leggera” di frontoffice, vale a dire che esso rappresenta l’unico referente istituzionale e decisionale deiprocedimenti relativi al rilascio del nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare edella successiva consegna del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e per motivifamiliari.L’articolo 30 del regolamento di attuazione è dedicato proprio allo Sportello Unico. Essoè diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione Provinciale delLavoro. L’idea di fondo dello Sportello Unico è quella di accorpare in una unica istituzio-ne le funzioni necessarie alla verifica e emissione dei documenti necessari a consentire ilsoggiorno di lavoratori stranieri. Per questo motivo la legge prevede che esso sia com-posto da almeno tre figure:

• un rappresentante della Prefettura;• un esponente della Direzione Provinciale del Lavoro designato da un dirigente della

direzione stessa;• un esponente della Polizia di Stato, designato dal Questore.

Grazie alle nuove disposizioni concernenti le modalità di funzionamento degli SportelliUnici per l’Immigrazione, si arriva a individuare tali enti quali referenti istituzionali edecisionali dei procedimenti in materia di assunzione dei lavoratori non comunitari e diricongiungimento familiare. A fronte, poi, del notevole incremento delle pratiche che

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vengono inoltrate si è verificata l’urgenza di adottare dei correttivi all’iter procedurale,proprio per rendere maggiormente veloce il disbrigo dei processi documentali10.In primo luogo, si è deciso che la conclusione dei procedimenti può avvenire con unprovvedimento del responsabile dello Sportello Unico, senza quindi la preventiva riunio-ne che solitamente deve essere convocata dallo stesso responsabile.Tale riunione vienemantenuta solo nei casi di pareri negativi, o ancora meglio in quei casi dove effettivamen-te si ravvisi la necessità di esaminare collegialmente le motivazioni alla base del diniego.Viene aggiunto, poi, che devono essere utilizzate il più possibile le autocertificazioni deidatori di lavoro, limitando le richieste di integrazione di documenti alle situazioni diincompletezza di dati, di errori o di forti dubbi sulla validità delle indicazioni presenti sulladomanda (anche in questo caso le integrazioni vanno ridotte al minimo, soprattutto inconsiderazione delle dichiarazioni già rese e sottoscritte nei moduli di richiesta da con-segnare obbligatoriamente).Va detto, inoltre, che il Ministero dell’Interno effettua sui singoli Sportelli Unici perl’Immigrazione un monitoraggio costante e puntuale di tutte le fasi del procedimento,anche al fine di conoscere e risolvere eventuali criticità che possono emergere in sedelocale e che rallentino l’iter procedurale. I competenti uffici del Ministero dell’Interno edel Ministero della Solidarietà Sociale convocano, poi, un apposito tavolo tecnico peraffrontare periodicamente le ulteriori problematiche.

2.3. La procedura di ingresso/assunzione del lavoratore straniero: il lavoro subordinato

La procedura di ingresso/assunzione del lavoratore straniero comporta diversi passaggie come ormai chiaro, prevede come unico punto di riferimento lo Sportello Unico.

Per quanto detto precedentemente lo Sportello Unico accorpa in sè, quindi competen-ze in materia di lavoro e di sicurezza. Per favorire una maggiore sinergia tra le due com-petenze la circolare “congiunta” prima citata distingue le attività di front office (tipichedello sportello) dalle attività di back office, vale a dire quelle relative all’istruttoria sulledomande presentate. A questo riguardo viene chiarito che nello svolgimento delle atti-vità di front office lo Sportello Unico ha il compito di ricevere le domande e le eventua-

10 Ministero dell’Interno e Ministero della Solidarietà Sociale, circolare n. 1 del 24 ottobre 2006.

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li comunicazioni e di trasmettere la documentazione agli uffici competenti in seguito allaverifica della regolarità formale e della completezza. L’attività istruttoria, invece, è svoltadagli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro e delle Questure, con riguardo alle pro-cedure di pertinenza. La conclusione dei relativi procedimenti avviene con un provvedi-mento emanato dallo Sportello Unico. Tali provvedimenti hanno carattere definitivo epertanto nei confronti di questi è possibile l’impugnazione con ricorso al T.A.R..

La richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoroIn pratica, il datore di lavoro italiano comunitario o straniero regolarmente soggiornante,che intende assumere il lavoratore straniero residente all’estero deve fare richiesta dinulla osta allo Sportello Unico della provincia di residenza o di sede dell’impresa o disvolgimento dell’attività.

La richiesta è redatta su appositi moduli, e deve contenere le seguenti informazioni:

• le generalità del datore di lavoro e i dati relativi all’impresa;• le generalità e la residenza all’estero del lavoratore (in caso di richiesta nominativa) o

numero dei lavoratori da assumere (in caso di richiesta numerica);• il trattamento retributivo e assicurativo, riportato anche nella proposta di contratto di

soggiorno;• l’impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella pro-

posta di contratto di soggiorno;• l’impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

• l’autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, ove richiesta;• l’autocertificazione della posizione previdenziale e contributiva, atta a comprovare la

capacità reddituale del datore di lavoro; a questo proposito si segnala che qualora ildatore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano l’autosufficienza e intenda assu-mere un lavoratore da adibire alla propria assistenza, non è necessario presentare alcu-na autocertificazione in relazione alla capacità reddituale;

• la proposta di contratto di soggiorno, a tempo indeterminato, determinato o stagiona-le, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali) e, per il lavoro dome-

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stico, con retribuzione non inferiore all’importo dell’assegno sociale.Il nulla-osta e’ rilasciato dallo Sportello Unico della provincia in cui ha sede l’attività lavo-rativa. Se la domanda è stata fatta ad uno Sportello non di competenza sarà quest’ulti-mo a trasmettere la documentazione a quello di competenza. Il datore di lavoro puòchiedere che la trasmissione alla rappresentanza diplomatico-consolare del nulla-ostaall’assunzione provveda lo Sportello Unico. Il regolamento prevede che la presentazionedella domanda e della documentazione corrispondente si possa inviare per via telemati-ca. La modulistica è stata predisposta dal Ministero del Lavoro e dell’Interno ed è scari-cabile dai siti dei rispettivi Ministeri ai siti:http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=20934http://www.welfare.gov.it/Sociale/immigrazione+ed+integrazione/immigrazione.htm

L’istruttoria sulla domanda di nulla osta effettuata dalla Direzione ProvincialeCome già anticipato, una volta presentata la domanda di nulla osta allo Sportello Unico,viene avviata l’istruttoria da parte della Direzione Provinciale del Lavoro che verifica lecondizioni lavorative offerte allo straniero dal datore di lavoro nell’ambito della quotaprevista dal decreto sui flussi.

Si tratta di un’attività che lo Sportello Unico realizza in back office e che fanno parte dellavoro di istruttoria che lo Sportello coordina ma non realizza direttamente.

Comunicazione ai Centri per l’ImpiegoLo Sportello Unico, prima di rilasciare il nulla osta, comunica ai Centri per l’Impiego dellaprovincia di competenza, la richiesta nominativa e quelle relative ai lavoratori iscritti nelleliste. Il Centro per l’Impiego provvede ad estendere le offerte di lavoro per via telemati-ca agli altri Centri, ad inserirle su sito internet e a diffonderle con ogni mezzo.

Trascorsi venti giorni senza che sia pervenuta alcuna risposta da parte di lavoratore ita-liano o comunitario, il Centro trasmette allo Sportello Unico la risposta negativa o leeventuali domande presentate che comunicherà anche al datore di lavoro.

Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione del Centro per l’Impiego, se nonsono pervenute dichiarazioni di disponibilità, comunica allo Sportello Unico e, per cono-

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scenza, al Centro per l’Impiego se intende revocare la richiesta di assunzione.L’istruttoria sulla domanda di nulla osta effettuata dalla QuesturaIn caso di certificata indisponibilità o di conferma della richiesta di assunzione o di man-canza di comunicazione, nei termini previsti, da parte del Centro per l’Impiego, loSportello Unico chiede al Questore di formulare il proprio parere circa la sussistenza dieventuali motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno del lavoratore, ovvero di motivi osta-tivi all’assunzione in capo al datore di lavoro. Il questore formula il parere richiesto.

Anche in questo caso lo Sportello Unico coordina le attività in back-office.

L’attribuzione del codice fiscaleNel caso in cui il Questore abbia dato parere favorevole per l’assenza di motivi ostativie, qualora sia rispettato il limite previsto dal decreto dei flussi, lo Sportello Unico richie-de all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale per il lavoratore.

Convocazione del datore di lavoroA questo punto lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta da utilizzare entro 6 mesi dalla data di rilascio, e spedisce l’intera documentazione,se così richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare.

La comunicazione al lavoratoreIl lavoratore straniero riceve la comunicazione dell’avvenuto rilascio dal datore di lavoro.Inoltre, entro 30 giorni dal rilascio del nulla osta, la rappresentanza diplomatico-consola-re alla quale è pervenuta la documentazione comunica al lavoratore la proposta di con-tratto di soggiorno per lavoro, gli rilascia il visto di ingresso qualora richiesto e il codicefiscale che gli è stato attribuito.

La stessa rappresentanza trasmette l’informazione relativa all’avvenuto rilascio aMinistero del Lavoro, al Ministero dell’Interno, all’INPS e all’INAIL.

Lo straniero viene anche informato dell’obbligo di presentarsi, entro otto giorni lavorati-vi dall’ingresso in Italia, allo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno perlavoro.

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La stipula del contratto di soggiornoLo straniero, giunto in Italia, entro otto giorni lavorativi dovrà presentarsi allo SportelloUnico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, insieme al datore di lavoro, persottoscrivere il contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico per l‘Immigrazione provvede-rà a trasmettere detto contratto, sia al Consolato sia al Centro per l’Impiego competen-te. Contestualmente alla firma del contratto di soggiorno lo straniero fa richiesta del per-messo di soggiorno e gli viene dato un appuntamento con la Questura per procederecon i rilievi fotodattiloscopici.

L’eventuale partecipazione alle spese per l’alloggio e la corrispondente decurtazione delsalario devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno.La decurtazione non e’ ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dell’alloggio siaprevista, con corrispondente determinazione del salario, dal Contratto CollettivoNazionale corrispondente.

CCoommuunniiccaazziioonnee ddii aassssuunnzziioonnee I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, senzaesclusioni, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro sono tenuti a darne comunica-zione entro il giorno antecedente all’avvio. La comunicazione va effettuata al CPI nel cuiambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. La comunicazione deve avere data certadi trasmissione e indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data dicessazione (qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato) la tipologia contrattua-le, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.La comunicazione deve riguardare l’instaurazione dei seguenti rapporti:• lavoro subordinato;• lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;• socio lavoratore di cooperativa;• associato in partecipazione con apporto lavorativo;• tirocini di formazione e di orientamento (esclusivamente quelli finalizzati all’assunzione,

articolo 18 della legge 196/1997);• borse lavoro;• lavori socialmente utili;• ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

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Con la nota del 4 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito, poi, che per giornoantecedente si intende entro la mezzanotte del giorno precedente quello di instaurazio-ne del rapporto di lavoro, anche se si tratta di giorno festivo. Per data certa si intende latradizionale raccomandata, la consegna diretta allo sportello del CPI, il fax. La sede di lavo-ro è il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro. Nelcaso di aziende del settore edile per cantiere mobile vale il primo cantiere cui è adibitoil lavoratore indipendentemente dai successivi spostamenti.In deroga ai tempi ordinari entro cui deve essere effettuata la comunicazione si stabilisceche in caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione può essere effet-tuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbli-go di comunicare entro il giorno antecedente la data di inizio della prestazione, le gene-ralità del lavoratore e del datore di lavoro (con prova del momento di trasmissione).Il Ministero del Lavoro ha distinto le ipotesi di urgenze connesse a esigenze produttive,da quelle di forza maggiore. Il datore di lavoro non deve più comunicare entro 48 orel’assunzione di lavoratori non comunitari all’autorità locale di Pubblica Sicurezza; in man-canza di indicazioni, si ritiene – inoltre - che dal 1° gennaio 2007 non debba essere comu-nicata neanche la cessazione del rapporto di lavoro anche se iniziato e comunicato pre-cedentemente tale data. Rimane, invece, confermato l’obbligo di comunicare assunzione,variazione e cessazione, da trasmettere entro 5 giorni dall’evento allo Sportello Unico.

In caso di variazione del rapporto di lavoro

Il datore di lavoro dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione ognivariazione del rapporto di lavoro con lo straniero e in caso di omissione il Prefettoemetterà nei suoi confronti una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.L’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro comporta la sottoscrizione di unnuovo contratto di soggiorno per lavoro.

LLaa nnoorrmmaa pprreevveeddee ll’’oobbbblliiggoo ddii ccoommuunniiccaazziioonnee ddii aallccuunnii eevveennttii mmooddiiffiiccaattiivvii ddeellrraappppoorrttoo ddii llaavvoorroo.. TTuuttttaavviiaa,, ppeerr ll’’eeffffeettttiivvaa eennttrraattaa iinn vviiggoorree ooccccoorrrree aatttteennddeerree iillddeeccrreettoo mmiinniisstteerriiaallee cchhee iissttiittuuiissccee iill mmooddeelllloo tteelleemmaattiiccoo uunniiffiiccaattoo ppeerr llee ccoommuunnii--ccaazziioonnii..

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Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro 5 giorni dal verificarsi dell’even-to, allo Sportello Unico e al Centro per l’Impiego, data di inizio e di cessazione delrapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativadecorrenza. Chiaramente, il datore di lavoro dovrà effettuare anche le comunica-zioni ordinarie legate alla variazione di rapporti di lavoro all’INPS e all’INAIL.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi delpermesso di soggiorno per lavoro, o titolari di permesso di soggiorno scaduto,revocato o annullato è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l‘ammen-da da cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato.

Se il lavoratore perde il posto di lavoroIn caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore straniero, il datore di lavorodeve darne comunicazione entro 5 gg. allo Sportello Unico e al Centro per l’Impiego.Il datore di lavoro deve altresì comunicare all’INPS e all’INAIL la conclusione del rap-porto di lavoro, come previsto per un qualsiasi lavoratore.Il Centro per l’Impiego provvede, a seguito della dichiarazione, a inserire il lavoratore

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nell’elenco anagrafico o ad aggiornarne la posizione. Il lavoratore mantiene l’inseri-mento nell’elenco per tutta la durata residua del permesso e comunque, salvo che nelcaso di lavoratore stagionale, per almeno 6 mesi.Lo Sportello Unico provvede, in caso di scadenza del permesso di soggiorno primache siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione nelle liste di mobilità o nell’elenco anagrafi-co, a rinnovare il permesso con durata tale da completare i 6 mesi di iscrizione, pre-vio accertamento dell’effettiva iscrizione.

In caso di licenziamento collettivoOve ricorrano le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo, ilCentro per l’Impiego provvede all’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità, ancheai fini della corresponsione dell’indennità di mobilità,per tutta la durata residua del per-messo e comunque, salvo che nel caso di lavoratore stagionale, per almeno 6 mesi.

In caso di licenziamento individualeQuando si tratti di licenziamento individuale o di dimissioni o non ricorrano le con-dizioni per l’iscrizione nelle liste di mobilità, il lavoratore ha 40 giorni di tempo dallacessazione del rapporto di lavoro per rendere la dichiarazione relativa all’attività lavo-rativa svolta e alla disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorativa, esi-bendo il permesso di soggiorno. Alla scadenza del periodo di inserimento nelle listedi mobilità o nell’elenco anagrafico, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato,salvo che abbia diritto, in base alla normativa, a un permesso di soggiorno ad altro tito-lo o che abbia stipulato un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.

Per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, l’iscrizione nelle liste di cui all’ar-ticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (anziché all’articolo 19 della legge 2 aprile1968, n. 482) equivale all’iscrizione nelle liste di mobilità ovvero alla registrazione nel-l’elenco anagrafico.

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2.4. La procedura di ingresso/assunzione del lavoratore straniero: il lavoro stagionale

Si è fatto già riferimento al fatto che l’autorizzazione al lavoro stagionale può essere rila-sciata con validità massima di nove mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto disoggiorno, a prescindere dal settore lavorativo. Le disposizioni in materia di assunzione dilavoratori stagionali sono le medesime a quelle relative al lavoro subordinato, ma esseprevedono tempi più brevi proprio per la natura del contratto di lavoro. È utile, tuttavia,ripercorrere la procedura passo dopo passo.

Richiesta nominativa e richiesta numericaUna prima distinzione importante riguarda la modalità della richiesta di lavoratori stagio-nali stranieri. Essa può essere nominativa, quando si intende assumere una determinatapersona con la quale l’impresa potrebbe avere già avuto rapporti di lavoro in preceden-za, oppure può essere numerica, quando è riferita solo alla stima di fabbisogno numeri-co di lavoratori stagionali che può essere proposto dall’impresa.

Le nuove disposizioni in materia di assunzione di lavoratori stagionali immigrati che risie-dono all’estero prevede una nuova procedura: in primo luogo va compilata l’appositadomanda di nulla osta, indirizzata al Ministero dell’Interno (Dipartimento per le LibertàCivili e l’Immigrazione), tale domanda deve avvenire utilizzato il modello 07-STAG (dispo-nibile sul sito internet del Ministero dell’Interno).Se la domanda di nulla osta viene inoltrata da un’associazione di categoria, la procedurasi deve svolgere in via telematica. Mentre le domande cartacee compilate da un singolodatore vanno inviate per raccomandata semplice; le domande devono contenere ilmodulo di richiesta e le fotocopie del documento di riconoscimento del datore di lavo-ro e del lavoratore. Un’ulteriore attenzione va posta al formato della busta: è importan-te incollare il modello di frontespizio scaricabile dal sito Ministero dell’Interno o delMinistero della Solidarietà Sociale.

Il lavoro stagionale presso più datori di lavoro

Qualora più datori di lavoro impieghino lo stesso lavoratore straniero, lo SportelloUnico rilascerà una sola richiesta cumulativa ad ogni singolo datore di lavoro sem-pre nel rispetto dei limiti temporali del lavoro stagionale.

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Le Commissioni regionali tripartite possono stipulare convenzioni con le organiz-zazioni regionali dei lavoratori e dei datori di lavoro o con gli stessi Enti Locali alfine di favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai lavori stagionali, garantire ilrispetto delle norme contrattuali e delle condizioni di lavoro e preventivare incen-tivi per favorire i flussi e le migliori condizioni per l’accoglienza.

La richiesta di autorizzazione da parte dello Sportello Unico per il rilascio dell’au-torizzazioneLo Sportello Unico per l’Immigrazione, dopo aver effettuato gli accertamenti tramite ilCentro per l’Impiego, che ha a disposizione cinque giorni, su eventuali disponibilità al lavo-ro da parte di cittadini italiani, o comunitari, entro 20 giorni rilascia l’autorizzazione.

A differenza della procedura per il lavoratore subordinato, per i lavoratori stagionali l’au-torizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre 10 giorni dalla data di rice-zione della richiesta ed ha una validità minima di 20 giorni e massima di sei o nove mesicorrispondenti alla durata del lavoro stagionale e vale anche per una serie di lavori di piùbreve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.

Il Centro per l’Impiego trasmette la segnalazione di disponibilitàEntro dieci giorni il Centro per l’Impiego deve trasmettere le segnalazioni di eventualidisponibilità entro il termine di 10 giorni.

Il datore di lavoro conferma l’assunzioneIl datore di lavoro deve confermare la richiesta di assunzione entro 2 giorni.

L’avvio di una nuova procedura in caso di mancata risposta del Centro per l’ImpiegoNel caso in cui lo Sportello Unico non riceva risposta dal Centro per l’Impiego entrodieci giorni deve dare corso ad una nuova procedura.

Agevolazioni per i lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia

Il lavoratore stagionale che alla scadenza del contratto rientra nel suo paese hadiritto di precedenza per il rientro in Italia l’anno seguente rispetto ad un suo con-nazionale che non sia mai stato in Italia per lavoro.

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Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per due anni di seguito, perprestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso di soggiorno fino atre anni per il periodo usufruito negli ultimi due anni, sempre che si tratti delmedesimo lavoro. Il visto d’ingresso è sempre annuale.

2.5. La procedura per l’avvio di attività autonome

Lo straniero può entrare in Italia per esercitare una attività di lavoro autonomo purchéquesta non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani o dell’U.E. Ad esempio, sono pre-cluse agli stranieri le professioni di notaio, di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari oimmobiliari, di investigazione e ricerche per conto di privati, nonché le professioni diavvocato, agente di cambio, revisore ufficiale dei conti, mediatore professionale, mediato-re marittimo.

Sono invece consentite le professioni di ingegnere, architetto, perito industriale, peritoagrario, dottore commercialista, ragioniere, giornalista, biologo, dottore agronomo e fore-stale, consulente del lavoro, agente di assicurazioni, mediatore di assicurazioni, mediatoredi affari, geometra, agrotecnico, spedizioniere doganale, agente e rappresentante di com-mercio, psicologo, medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista, ostetrica.

Anche in questo caso si procede seguendo passo dopo passo la procedura per l’avvio diattività di lavoro autonomo.

L’ottenimento dell’autorizzazione per l’avvio di attività di lavoro autonomoGià nel capitolo precedente parlando di visti di ingresso per lavoro autonomo si è fattoriferimento all’ampia documentazione richiesta per svolgere attività di lavoro autonomoprofessionali o imprenditoriali in Italia (si veda paragrafo 3.2.).

A questo punto del percorso lo straniero dovrebbe aver ricevuto le autorizzazioni richie-ste per esercitare le sue attività, avendo fornito la necessaria documentazione su:

• i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività (es. i requisiti per l’iscrizione all’albo o a regi-

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stri). Per l’esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo profes-sionale conseguito in un paese non appartenente all’Unione europea. Per l’esercizio diuna professione sanitaria è richiesto il riconoscimento del titolo da parte del Ministerodella Salute;

• l’attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti perl’esercizio dell’attività;

• l’idonea sistemazione alloggiativa dimostrabile mediante l’esibizione di un contratto dilocazione o atto di proprietà di un immobile o a mezzo di una dichiarazione di un cit-tadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che attesti di aver messoa disposizione del richiedente un alloggio idoneo;

• la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, superiore al minimoprevisto dalla legge per l’esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria pari a euro6.507,55.

A questo punto l’autorità diplomatico-consolare avrà rilasciato il visto e entro trenta gior-ni ne dà comunicazione al Ministero dell’Interno, all’INPS e all’INAIL.

La richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomoIl cittadino straniero fa ingresso in Italia ed entro 8 giorni deve chiedere il permesso disoggiorno presentando la domanda a un Ufficio Postale abilitato.

La domanda di iscrizione all’alboQualora il cittadino straniero intenda svolgere una professione che richiede l’iscrizionead albi professionali deve presentare la domanda alla Presidenza del Consigliodell’Ordine Professionale della provincia di residenza.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:• certificato di nascita;• certificato di residenza;• certificato del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi;• necessari titoli di studio (eventualmente tradotti, legalizzati, muniti di dichiarazione di

valore e riconosciuti se si tratta di titoli esteri);• certificato di conseguimento dell’abilitazione nell’Esame di Stato, se prescritto.

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La domanda di iscrizione al Registro degli Esercenti di Commercio (R.E.C.)Se lo straniero intende svolgere un’attività di lavoro autonomo nel settore alimentare è obbli-gatorio iscriversi al R.E.C. o nel registro speciale degli esercenti il commercio ambulante.La domanda per l’iscrizione al REC va presentata alla Camera di Commercio competen-te ed è necessario presentare la seguente documentazione:• possedere il permesso di soggiorno in corso di validità;• esercitare in proprio per almeno due anni o lavorare, per almeno due anni, in qualità

di dipendente presso imprese esercenti lo stesso tipo di attività. Se si è coniuge oparente entro il terzo grado dell’imprenditore, si deve lavorare in qualità di coadiuto-re per almeno 5 anni;

• frequentare con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalloStato, avente per oggetto il commercio.

La possibilità di lavorare in una cooperativaOltre che come lavoratore dipendente o autonomo, con il permesso di soggiorno perlavoro autonomo lo straniero ha la possibilità di lavorare in cooperativa, cioè costituireo essere socio di una cooperativa.

2.6. La procedura di ingresso/assunzione di lavoratori stranieri: i casi particolari

Al di fuori delle quote previste dal decreto sui flussi il legislatore ha previsto alcuni casiparticolari di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri. Si tratta di alcune cate-gorie per le quali è possibile richiedere un’autorizzazione specifica e che consente al lavo-ratore di entrare in Italia indipendentemente dalle quote di ingressi stabilite dal decretoflussi (i cosiddetti ingressi fuori-quota).

Le categorie di lavoro per le quali può essere richiesta l’autorizzazione sono:

• dirigenti o personale altamente specializzato di società o uffici di rappresentanza;• professori e ricercatori universitari, traduttori e interpreti;• i docenti di scuole e Università operanti in Italia e riconosciute da almeno cinque anni;• collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari con contratto di lavoro all’estero

che si trasferiscono in Italia per continuare lo stesso rapporto di lavoro;

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• i lavoratori dello spettacolo;• personale che si trasferisce in Italia per periodi di addestramento particolare;• i lavoratori marittimi;• i lavoratori alle dipendenze di imprese o organizzazioni operanti nel territorio italiano,

che sono temporaneamente addetti a compiti e funzioni specifiche;• i lavoratori dipendenti di ditte estere temporaneamente inviati in Italia per prestazioni

particolari presso ditte italiane a seguito di contratti di appalti;• gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private.

L’autorizzazione (nulla-osta) viene rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e ingenerale essa è concessa per un periodo determinato o al massimo due anni rinnovabi-le per una sola volta e presso la stessa azienda o organizzazione per la quale il cittadinostraniero lavora. Possono essere stipulati rapporti di lavoro con altri datori di lavoro daparte degli sportivi professionisti, i traduttori e gli interpreti e i collaboratori familiari.L’autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 120 giorni dal rilascio.Le diverse categorie prevedono, poi, alcune condizioni specifiche che sono state sintetiz-zate di seguito.

Gli infermieri specializzatiIn base al nuovo regolamento di attuazione (dpr 334/’04) il nulla-osta per svolgere la pro-fessione di infermieri professionali può essere a tempo indeterminato nel caso in cui ilcontratto di lavoro sia anch’esso a tempo indeterminato.Gli infermieri professionali possono essere assunti in strutture sanitarie pubbliche o pri-vate. Il nulla-osta può essere richiesto anche da società di lavoro interinale, previa acqui-sizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria.Anche le cooperative possono richiedere il nulla osta qualora gestiscano una intera strut-tura sanitaria, un reparto o un suo servizio.

I lettori, professori e ricercatori universitariCome nel caso degli infermieri, anche i lettori, i professori e i ricercatori universitari pos-sono richiedere il rilascio di un’autorizzazione a tempo indeterminato qualora il contrat-to di lavoro sia a tempo indeterminato. I lettori, professori e ricercatori universitari pos-sono essere assunti anche da università private o da istituti di istruzione superiore e diricerca pubblici o privati. I lettori, professori e ricercatori universitari possono fare ingres-

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so in Italia fuori-quota anche per svolgere un’attività di lavoro autonomo.In questo caso, la Direzione Provinciale del Lavoro dovrà accertare che il tipo di schemadi contratto d’opera professionale non si configura come un rapporto di lavoro subor-dinato.

I dirigenti e personale altamente specializzatoNel caso di trasferimento di dirigenti o di personale altamente specializzato si può richie-dere un’autorizzazione per un periodo massimo di 5 anni, a patto che gli interessati sianostati precedentemente impiegati per almeno 6 mesi nello stesso settore. Alla scadenzadel periodo di trasferimento è possibile l’assunzione a tempo determinato o indetermi-nato da parte dell’azienda presso cui il trasferimento è stato effettuato.

I lavoratori alle dipendenze di imprese estere sono ammessi solo per prestazioni alta-mente specializzate, a condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non inferiori aquelle previste dai contratti collettivi. I dirigenti e il personale altamente specializzato pos-sono fare ingresso in Italia fuori-quota anche per svolgere un’attività di lavoro autonomo,fatto salvo l’accertamento da parte della Direzione Provinciale del Lavoro che la presta-zione professionale non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

Gli interpreti e traduttoriPer gli interpreti e traduttori è necessario presentare anche il titolo di studio o attesta-to professionale relativo alle lingue in corrispondenza rilasciato da un ente autorizzatopresso il paese in cui avviene il rilascio e vistato dall’autorità diplomatico-consolare italia-na. I traduttori e gli interpreti possono fare ingresso in Italia fuori-quota anche per svol-gere un’attività di lavoro autonomo fatto salvo l’accertamento da parte della DirezioneProvinciale del Lavoro che la prestazione professionale non si configura come un rappor-to di lavoro subordinato.

I lavoratori dello spettacoloPer i lavoratori dello spettacolo e per i circensi il nullaosta è rilasciato, con codice fiscale,dalla Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria del Collocamento dello Spettacolodi Roma. La durata iniziale del nulla-osta non può superare i 12 mesi. È possibile la pro-roga, ma nel caso di artisti da impiegare in locali di intrattenimento, è concessa solo perconcludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro.

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Il rilascio del nulla-osta è comunicato allo Sportello Unico della provincia dove ha sedel’impresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro. I visti di ingresso per artistiche effettuano prestazioni autonome di durata inferiore ai 90 giorni sono rilasciati extra-quota, a condizione di svolgimento di attività per il solo imprenditore con riferimento alquale è stato rilasciato il visto.

Il caso degli sportivi professionisti

Per coloro che esercitano un’attività sportiva professionistica o comunque retri-buita, il legislatore ha previsto l’emanazione annuale di un decreto del Ministeroper i Beni e le Attività Culturali, su proposta del C.O.N.I., sentiti il Ministerodell’Interno e il Ministero della Solidarietà Sociale, nel quale viene fissato il limitemassimo degli sportivi stranieri che possono entrare in Italia.

Il C.O.N.I., successivamente, effettua la ripartizione tra le varie federazioni con unadelibera approvata dal Ministero vigilante. Con la stessa delibera vengono indicatii criteri di assegnazione e di tesseramento degli sportivi stranieri al fine di tutela-re i vivai giovanili nazionali.

In questi casi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione di assenso che rilasciail C.O.N.I. stesso.Tale dichiarazione è richiesta anche nel caso di avvio di attivitàdi lavoro autonomo (sportiva professionista). Tale dichiarazione è accompagnatadal codice fiscale.

Se la dichiarazione di assenso del C.O.N.I. riguarda un minore, la richiesta delladichiarazione deve essere accompagnata dall’autorizzazione rilasciata dallaDirezione Provinciale del Lavoro competente sulla base dell’istruttoria effettuatadalla Federazione Sportiva corrispondente.

2.7. L’esercizio della libera professione

Numerose sono le ricerche che nel corso degli ultimi anni hanno messo in evidenza cheuna componente non irrilevante dei flussi migratori in Italia ha un titolo di studio medioalto. Il riquadro che segue presenta alcuni dati al riguardo.

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Alcuni dati circa la consistenza del fenomenodell’immigrazione qualificata in Italia e in Europa.

Al livello europeo, i dati della European Labour Force Survey del 2002 evidenzia-no che il 20% della popolazione immigrata con paese di nascita noto ha comple-tato l’istruzione terziaria, percentuale che tende a differenziarsi a seconda dellearee continentali coinvolte (17.2% EU 15, 19,7% Central and Eastern Europe, 17,0Africa and Middle East, 53,8% USA, Canada e Australia, 33,0% Latin America eCaribbeans, 17,5% Asia, 8,4% Turkey) (Muenz, 2004). Sempre i dati della ELFSmostrano che la proporzione di immigrati altamente qualificati nei paesi europeiè cresciuta di anno in anno, salendo dal 15% del 1986, al 18% del 1993, fino al 25%nel 2001 (European Commission, 2003).

Si tratta di dati che però potrebbero sottostimare il fenomeno (categorie come irichiedenti asilo e i rifugiati potrebbero rientrare con più difficoltà nell’indagine, ealcuni con titolo di studio non riconosciuto nel paese ospite potrebbero non aver-lo dichiarato), e che sono talvolta lacunosi per alcuni paesi europei (nella rileva-zione 2002 mancano i dati di Germania e Italia).

Per avere ulteriori indizi circa la consistenza della componente qualificata dei flus-si migratori, nelle loro diverse articolazioni, occorre fare riferimento a un insiemepiuttosto frammentario, ma con alcuni elementi di convergenza, di ricerche acarattere nazionale o locale condotte nei diversi paesi.

In Italia, un’indagine dell’OIM su un campione di 360 immigrati in 9 province hamesso in evidenza che: il 40% degli intervistati ha almeno un diploma di scuolasuperiore; quasi il 24% ha fatto studi di livello universitario, con una forte preva-lenza dell’area tecnico-scientifica (Losi et al., 2002).

Sempre in Italia, una indagine su 2000 immigrati intervistati in quattro città (Torino,Genova, Brescia e Modena) fa emergere che: meno del 25% dichiara una istruzio-ne inferiore agli 8 anni; il 47% ne dichiara una tra i 9 e i 13 anni; oltre il 28% dichia-ra almeno 14 anni di scolarizzazione (Ambrosini, 2000; Commissione per le poli-tiche di integrazione degli immigrati, 2000)

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Una ricerca su un campione di 231 immigrati in Umbria, una regione con una piùforte componente rurale e dunque presumibilmente meno attraente per persona-le altamente qualificato, riporta pur sempre un 42% di diplomati e un 15% di lau-reati (Marini, 2004)

I due terzi degli stranieri iscritti nel registro della popolazione del comune diRoma hanno una scolarità medio-alta: circa la metà possiede un diploma e uno sucinque (19,8%) è arrivato alla laurea (Gatti, Todisco, 2002, Sinergie, Rapporti diricerca n. 12; Brandi, 2001).

Una ricerca sulle collaboratrici familiari straniere in Italia rivela che solo il 7,1% èprivo di titoli di studio, il 46% ha un diploma superiore, il 25% una laurea e l’1,8%ha frequentato anche un master post universitario; il grado di istruzione universi-taria raggiunge il 44,6% tra le filippine (Turco, 2005).

In Belgio, una ricerca condotta dal Provincial Integration Centre West Flanders,pubblicata il 27 gennaio 2005, su 206 persone appartenenti a minoranze etniche eculturali, mette in evidenza che tre quarti dei rispondenti (75,8%) possiede undiploma (Wets, 2005)

In Polonia, risulta che nel 2001 un immigrato su quattro di 15 o più anni avevacompletato l’educazione terziaria (Grzymata-Kazlowska-Okolski, 2003).

La presenza di immigrati qualificati si riscontra in modo significativo anche all’in-terno dei flussi legati alla riunificazione familiare.

Spesso tuttavia, tali titoli e competenze non possono essere spese, non solo per unasostanziale scarsa considerazione delle qualifiche che sono presenti tra gli immigrati, maanche per la difficoltà formale riconoscere una equipollenza a titoli italiani dei titoli con-seguiti nei paesi di origine. Si tratta di una questione particolarmente rilevante perchéimpedisce in molti casi a cittadini stranieri di svolgere professioni per le quali sono pre-parati costringendoli a intraprendere percorsi lavorativi dequalificanti con il risultato di

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comportare un doppio spreco di risorse, per il paese di origine che ha sostenuto la for-mazione (fenomeno spesso denominato con il termine di brain drain) e per il paese diaccoglienza che non utilizza tali competenze (per il quale si parla di brain waste)

La questione del riconoscimento dei titoli resta una questione aperta di cui la stessaUnione Europea ha sollecitato una definizione uniforme tra i paesi aderenti.

La richiesta di riconoscimento dei titoli di studio Dal punto di vista normativo e procedurale il cittadino straniero che voglia far ricono-scere i titoli di studio conseguiti all’estero per esercitare una determinata professione,deve presentare domanda presso gli Istituti Universitari, o presso i Ministeri competenti,che nell’ambito della loro autonomia e dei loro regolamenti decidono entro 90 giornidalla richiesta.

In base al regolamento di attuazione la richiesta di riconoscimento di titoli professionalipuò essere fatta anche da stranieri non presenti in Italia.

In alcuni casi il riconoscimento dei titoli di studio può richiedere lo svolgimento di unaprova cosiddetta “compensativa” che consiste nel superamento di una prova attitudina-le o nello svolgimento di un tirocinio.Al fine dell’espletamento di queste prove, se lo stra-niero è all’estero, può richiedere un visto di ingresso (e di conseguenza un permesso disoggiorno) per studio per il periodo necessario allo svolgimento della prova.

A chi fare ricorso in caso di diniego o mancata decisione di riconoscimentoContro il provvedimento di diniego del riconoscimento o la mancata decisione entro 90giorni lo straniero può presentare istanza al Ministero dell’Istruzione, che, se la ritienefondata, chiede il riesame della domanda entro 20 giorni, dandone comunicazione all’in-teressato.L’Università decide entro 60 giorni e in caso di rigetto o non rispetto dei termini lo stra-niero può ricorrere al T.A.R. o presentare ricorso straordinario al Capo di Stato.

Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero venga riconosciutoLo straniero regolarmente soggiornante ed in possesso del titolo professionale legalmen-te riconosciuto in Italia, può iscriversi all’albo professionale corrispondente ed esercitare

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la libera professione salvo che la legge non richieda il requisito della cittadinanza.L’iscrizione all’albo è possibile nei limiti dei posti disponibili secondo le quote fissate daldecreto sui flussi.

Nel caso in cui lo straniero si sia laureato in ItaliaLo straniero che abbia conseguito la laurea in Italia può chiedere un permesso di sog-giorno per sostenere l’esame di abilitazione alla professione.

Se la professione non prevede un albo, si compilano appositi elenchi presso i Ministericompetenti. Lo straniero iscritto all’albo può svolgere la sua professione anche con con-tratto di lavoro subordinato.

2.8 L’esercizio di professioni sanitarie

Gli esercenti le professioni sanitarie per le quali non esiste un albo professionale vengo-no iscritti in un elenco speciale istituito presso il Ministero della Salute.

Requisiti richiesti per l’iscrizione all’alboL’iscrizione all’albo è subordinata ad un accertamento sulla conoscenza della lingua italia-na e delle disposizioni che regolano l’esercizio della professione in Italia.

Compiti delle istituzioni sanitarieLe istituzioni sanitarie che assumono uno straniero devono darne comunicazione alMinistero della Salute entro tre giorni, indicando le generalità ed il titolo di studio pro-fessionale. Il Ministero pubblica ogni anno l’elenco degli stranieri iscritti e di quelli chehanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti alla professione.

2.9. Le tutele previdenziali per i lavoratori stranieri che vivono in Italia

I lavoratori stranieri che vivono in Italia e sono regolarmente soggiornanti hanno dirittoa diverse forme di assistenza e previdenza. Esse dipendono dal tipo di permesso di sog-giorno di lavoro di cui sono titolari.

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Le tutele previdenziali in caso di lavoro stagionaleGli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale hanno diritto alleseguenti forme di assistenza e previdenza:• assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;• assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;• assicurazione contro le malattie;• assicurazione di maternità.

Il datore di lavoro deve versare all’INPS un contributo pari ai contributi per l’assegnofamiliare e per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Per i contributi rela-tivi all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti il lavoratore conserva i dirit-ti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne anche se non esiste unaccordo di reciprocità tra gli Stati. Se la materia non è regolata da accordi o convenzio-ni internazionali, ai lavoratori che lasciano il territorio nazionale è fatta salva la possibilitàdi ricostruzione della posizione contributiva in caso di nuovo ingresso.

Le tutele previdenziali in caso di lavoro subordinatoIl lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato conserva i diritti previden-ziali maturati nel corso del rapporto di lavoro e, indipendentemente dall’esistenza di unrapporto di reciprocità tra gli Stati, può goderne al raggiungimento del sessantacinquesi-mo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’art. 1 dellalegge 8 agosto 1991 n.335.

2.10. La ricerca del lavoro in Italia

È stata già richiamata l’attenzione sul fatto che l’attuale normativa in materia di immigra-zione in Italia è strettamente legata alla presenza di un contratto di lavoro prima dell’ar-rivo in Italia, tanto che la legge parla di “contratto di soggiorno” ed è stata abolita la pos-sibilità di richiedere visti di ingresso per ricerca di lavoro (prevista dalla precedente nor-mativa attraverso la figura del garante, detto “sponsor”).Il cittadino straniero che intenda venire in Italia, quindi, deve aver già un lavoro, tuttavia,nel caso in cui il lavoro lo perda dovrà trovarsi una nuova occupazione pena la possibili-tà di venir espulso dal paese. Il lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia,

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in caso di perdita del lavoro ha la possibilità di restare nel nostro paese fino alla scaden-za del permesso di soggiorno e in ogni caso non meno di sei mesi per trovare un altrolavoro.A questo proposito, quindi, si configura la possibilità per lo straniero di dover cer-care un nuovo lavoro.

Il mercato del lavoro in Italia è interessato ad un forte cambiamento conseguente aduna sostanziale riforma completata con la legge 30 del 2003 nota come Legge Biagi.L’attuazione di tale riforma ha portato ad una ridefinizione del sistema di attori loca-li e nazionali coinvolti nelle politiche attive del lavoro. In questo quadro, i punti di rife-rimento principali del lavoratore, quindi anche del lavoratore straniero, sono diven-tati i Centri per l’Impiego che hanno il compito istituzionale di favorire l’occupazio-ne, facilitare l’inserimento lavorativo, sostenere le imprese nell’individuazione e sele-zione del personale. Come ogni cittadino, quindi, anche il lavoratore straniero puòiscriversi alle banche dati dei lavoratori disponibili presso i Centri per l’Impiego qua-lora abbia perso un lavoro o sia alla ricerca di un nuovo lavoro. Ovviamente, perpoter essere iscritto è necessario avere un permesso di soggiorno che consenta dilavorare in Italia11.

In particolare, per quanto riguarda i cittadini stranieri, possono iscriversi ai Centri perl’Impiego:• coloro che soggiornano regolarmente in Italia;• i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualora vi sia stato licenzia-

mento o dimissioni o ci sia l’intenzione di cercare un nuovo lavoro;• i rifugiati in possesso dell’apposito certificato di riconoscimento e del permesso di sog-

giorno per lavoro subordinato (o per asilo);• il coniuge di cittadino italiano e con lui convivente, in possesso di permesso di soggior-

no per ricongiungimento familiare;• i coniugi o i figli minori di 21 anni a carico di cittadini comunitari, titolari dell’apposito

documento di soggiorno;• i coniugi o i figli minori a carico entrati in Italia in seguito a ricongiungimento familiare,

dopo un anno di soggiorno regolare, in possesso del relativo permesso di soggiorno.

11 Oltre al permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, si possono iscrivere alle liste di disponibilitàal lavoro gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari un anno dopo l’arrivo in Italia, in attesa di adozione, per affida-mento, per richiesta di asilo sei mesi dopo l’ingresso in Italia.

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In alcuni casi più che una possibilità, l’iscrizione alle liste dei lavoratori disponibili presso iCentri per l’Impiego è un obbligo. Ci si riferisce al caso degli stranieri che posseggono unpermesso di soggiorno per lavoro subordinato e perdono il lavoro, come già evidenzia-to in precedenza (si veda paragrafo 2.5.).

I possessori della carta di soggiorno possono iscriversi alle liste dei Centri per l’Impiegoprescindendo dalla motivazione del precedente permesso di soggiorno.

Documenti necessari per iscriversi alle liste dei lavoratori disponibili presso i Centriper l’ImpiegoPer iscriversi alle liste dei lavoratori disponibili presso i Centri dell’Impiego bisogna pre-sentare una domanda al Centro stesso corredata dei seguenti documenti:• permesso di soggiorno, in corso di validità (o con ricevuta per atteso rinnovo rilascia-

ta dalla Questura) per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per ricongiungi-mento familiare;

• documento personale di riconoscimento (passaporto o carta d’identità italiana);• codice fiscale.

La compilazione della scheda professionale L’operatore del Centro per l’Impiego inserirà i dati nell’elenco anagrafico e compilerà lascheda professionale che contiene informazioni relative alle esperienze formative e pro-fessionali maturate dallo straniero e circa le aspettative e le disponibilità in relazione allavoro, nonché i dati relativi alle certificazioni delle competenze professionali. A seguitodell’emanazione del decreto legislativo n. 297/’0212 (e successive modificazioni) il librettodel lavoro non è più necessario per essere assunti. Come già presentato in precedenza,infatti, nel momento in cui il lavoratore viene assunto, è il datore di lavoro che fa la comu-nicazione dell’avvenuta assunzione al Centro per l’Impiego competente.

La dichiarazione di disponibilità al lavoroPer l’iscrizione nella banca dati dei lavoratori disponibili del Centro per l’Impiego il citta-dino straniero deve rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Taledichiarazione permette di accedere ai servizi del Centro per l'Impiego, una volta inseri-to nell’elenco, lo straniero è tenuto agli stessi adempimenti previsti per gli italiani.

12 II D. Lgs. N. 297/’02 ha abrogato la legge sull libretto del lavoro.

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Firmando la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro siacquisisce lo status di disoccupato. I Centri per l’Impiego, una volta ricevuta la disponibi-lità al lavoro, hanno l’obbligo di comunicare alla Questura e all’archivio anagrafico deilavoratori stranieri nei casi in cui il permesso di soggiorno sia stato utilizzato per motividiversi da quelli della ricerca del lavoro.Il lavoratore disoccupato che è stato licenziato o dimesso può essere destinatario dellemisure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro attraverso colloqui di orien-tamento al lavoro e proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo di for-mazione e/o riqualificazione professionale.

Lo stato di disoccupazione si perde nei casi in cui:

• il lavoratore non si presenti, senza giustificato motivo, alle convocazioni del Centro perl’Impiego;

• vi sia la mancata adesione senza giustificato motivo ad iniziative di inserimento lavora-tivo o di formazione e/o di riqualificazione professionale;

• venga rifiutata un’offerta di lavoro (congrua alla propria professionalità) a tempo pienoed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo, in entrambi i casi superiorea quattro mesi formulata dal Centro per l’Impiego ed ubicata nel raggio di 50 Km dalproprio domicilio (tempi di trasporto con mezzi pubblici non superiori a 60 minuti).

Qualora la persona abbia perso lo stato di disoccupazione può ottenerlo nuovamentedopo 2 o 4 mesi, a seconda del motivo, firmando una nuova dichiarazione di immediatadisponibilità allo svolgimento di un lavoro.

Avviamento a selezione presso la Pubblica AmministrazioneIn riferimento all’avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del-l’art.16 della Legge n. 56/1987 si ritiene che comprenda tutti i lavoratori indistintamenteconsiderati e quindi anche i cittadini non comunitari purché in possesso dei requisitirichiesti per il lavoro richiesto.

Iscrizione alle liste del collocamento obbligatorioLa legge garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, e alle lorofamiglie, parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italia-

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ni. Pertanto, tra i soggetti tutelati dalla disciplina del collocamento obbligatorio, finalizzataa promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone disabili, rientranoanche i lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia che abbiano i requisiti per l'iscri-zione negli speciali elenchi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L’iscrizione alla Borsa Nazionale Continua del LavoroUna ulteriore opportunità per ricercare lavoro per tutti i cittadini, quindi, anche per i cit-tadini stranieri che sono alla ricerca di un lavoro, è rappresentato dalla Borsa NazionaleContinua del Lavoro. Si tratta di un sistema sperimentale, aperto e gratuito, per inserireil curriculum, candidarsi ad offerte di lavoro, ricercare personale.La Borsa Continua Nazionale del Lavoro, è stata promossa dal Ministero del Lavoro edalle Regioni, è un nuovo servizio internet per l’incontro domanda-offerta di lavoro rivol-to a cittadini, imprese, intermediari pubblici e privati e accessibile liberamente da qualun-que punto della rete.Il sistema della Borsa Continua Nazionale del Lavoro è alimentato da tutte le informa-zioni immesse liberamente dai lavoratori, dalle imprese e dagli operatori pubblici e pri-vati autorizzati o accreditati. Si tratta nella sostanza di un sistema informativo basato suuna rete di nodi regionali che cooperano fra di loro attraverso il livello nazionale realiz-zato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che mediante un canale di inter-scambio e di cooperazione applicativa, consente la corretta integrazione delle banchedati del sistema e la circolazione delle informazioni necessarie per il processo di incon-tro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale.

3. STUDIARE IN ITALIA

Questa sezione è dedicata alla trattazione del caso del cittadino straniero che decide divenire a vivere in Italia per studiare.

Si è già parlato della richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio e del tipodi corsi di studi, aggiornamento professionale o tirocini ammessi per ottenere il permes-so di soggiorno (vedi capitolo 3.3.). È utile a questo punto, soffermarsi sulle specifichecondizioni e le opportunità di accesso alla formazione a disposizione del cittadino stra-niero che risiede nel nostro paese.

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3.1. La garanzia del diritto allo studio: l’obbligo scolastico esteso ai minori stranieri

L’articolo 38 del T.U. afferma che il diritto all’istruzione per i cittadini stranieri è piena-mente garantito.

I minori stranieri presenti in Italia, anche se clandestini, sono soggetti all’obbligo scolasti-co e possono iscriversi alla scuola in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, inoltre, se nonsono in possesso dei documenti necessari vengono iscritti con riserva senza che ciò pre-giudichi il raggiungimento del relativo titolo di studio.

Il minore viene iscritto alla classe corrispondente all’età anagrafica a meno che il consi-glio dei docenti non decida diversamente, formulando anche proposte per la ripartizio-ne degli alunni nelle classi in modo da evitare che la presenza degli stranieri sia superio-re agli italiani.

L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Localidalle istituzioni scolastiche anche mediante l’attivazione di appositi corsi di lingua italiana,corsi di formazione e corsi integrativi degli studi compiuti nel proprio paese al fine di farconseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo o della scuola superiore.

Dalla normativa si possono ricavare diversi obblighi per le scuole in materia didattica eorganizzativa:

• la rilevazione della condizione linguistica degli alunni stranieri neo-inseriti;• la predisposizione di una programmazione didattica che adatti i programmi di insegna-

mento al livello di competenza linguistica dei singoli alunni stranieri, che possa preve-dere corsi individuali di apprendimento della lingua italiana o, ove necessario, prevedal’attuazione di corsi intensivi di lingua;

• l’aggiornamento e la formazione dei docenti all’educazione interculturale e all’insegna-mento ad alunni stranieri;

• l’attenzione ai bisogni delle persone e delle famiglie straniere che vivono nel territorio;• la possibilità di collaborare con enti, associazioni, consolati esterni alla scuola sulla mate-

ria di educazione interculturale.

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Nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici, le singole scuole e le istituzioni posso-no decidere in merito alle risorse da utilizzare e ai modelli organizzativi da adottare pergarantire questi impegni.

È utile sottolineare che in base alla recente normativa in materia di istruzione l’obbligoscolastico in Italia è stato innalzato a 18 anni.

3.2. Iscriversi e frequentare l’Università in Italia

L’accesso ai corsi universitari, è consentito, alla pari con gli studenti italiani, ai cittadinistranieri:

• che siano in possesso di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno rilasciato permotivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, motivi di richiesta diasilo, motivi umanitari, motivi religiosi, oltre che per motivi di studio;

• siano regolarmente soggiornanti da almeno un anno, in possesso del titolo di studiosuperiore conseguito in Italia;

• ovunque residenti, che siano titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero, conle quali siano stati stipulati accordi bilaterali o siano state oggetto di normative specia-li per il riconoscimento dei titoli di studio e abbiano i requisiti per l’ingresso per moti-vi di studio.

Chi decide il numero degli studenti che possono accedere all’UniversitàLe Università annualmente stabiliscono il numero massimo di studenti da ammettere aicorsi tenendo conto degli ordinamenti comunitari. Il Ministero degli Affari Esteri di con-certo con il Ministero dell’Università e dell’Interno, nei limiti del numero dei posti dispo-nibili, stabiliranno il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno darilasciare agli studenti residenti all’estero per l’accesso all’Università.

Il regolamento di attuazione ha recentemente soppresso la possibilità per le Regioni eper le Università di riservare una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri perl'attribuzione dei benefici relativi agli interventi per il diritto allo studio.

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Prerequisiti all’iscrizionePrima dell’iscrizione all’Università lo straniero deve superare un esame per dimostrare laconoscenza della lingua italiana.

3.3. Procedura per l’iscrizione all’Università

Di seguito si riportano i passaggi e gli adempimenti necessari per permettere l’iscrizioneall’Università di un cittadino straniero non comunitario proveniente dall’estero.

La presentazione della domanda di pre-iscrizione alle autorità consolariPer iscriversi all’Università si deve presentare nel mese di maggio e fino alla fine di giugnodi ogni anno una domanda di pre-iscrizione presso la rappresentanza diplomatica italiananel paese d’origine. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

• diploma in originale della scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo legalizzato;• certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica, qua-

lora previsto per l’accesso;• certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, legalizzato;• certificati di competenza in lingua italiana rilasciati da istituzioni riconosciute;• due foto tessera.

I titoli in lingua straniera devono essere tradotti in italiano.

L’invio della domanda all’Università di riferimentoLa rappresentanza diplomatica invia copia della documentazione all’Università che valu-ta se inserire il candidato nella lista degli ammessi alle prove. Se il candidato viene inse-rito negli elenchi chiede alla rappresentanza diplomatica un visto valido fino al 31 dicem-bre dello stesso anno per consentirgli di svolgere la prova di ammissione.

Il rilascio del vistoPer ottenere questo visto è necessario presentare la seguente documentazione:• dimostrazione dei mezzi finanziari di sostentamento (circa 500 euro per il visto fino al

31 dicembre);

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• polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri;• disponibilità della somma per far rientro nel paese d’origine.

L’ingresso in Italia e la richiesta di permesso di soggiorno di breve durata per effet-tuare l’esame di ammissioneUna volta giunto in Italia lo straniero entro 8 giorni chiederà alla Questura un permessodi soggiorno per motivi di studio valido per l’effettuazione dell’esame di ammissione.

Lo svolgimento dell’esame di ammissione e l’iscrizioneLo straniero dovrà effettuare l’esame di ammissione e una volta superato può provvede-re all’iscrizione all’Università.

La richiesta di permesso di soggiorno per la durata del corso di studio (un anno)Successivamente lo straniero dovrà effettuare la richiesta di permesso di soggiorno inQuestura per motivi di studio, questa volta valido per la durata del corso di studio ecomunque per almeno un anno, presentando la documentazione richiesta.

La procedura di ingresso e soggiorno per studiare in Italia (richiamo)

Il visto di ingressoIl visto di ingresso per studio viene rilasciato dalle rappresentanze diplomatichecon i seguenti requisiti:• età superiore ai 14 anni;• certificato di iscrizione ad un corso di studio, formazione professionale o atti-

vità culturale rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano;• polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri;• adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento non inferiori alla metà del-

l’importo annuo dell’assegno sociale (2.221 euro circa);• la disponibilità delle somme per far ritorno nel paese d’origine.

Il permesso di soggiornoLo straniero, ottenuto il visto e giunto in Italia, deve chiedere il permesso di sog-giorno allo Sportello Unico esibendo:

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• passaporto con il visto;• 4 foto tessera;• marca da bollo da 14,62 euro;• l’iscrizione all’A.S.L. o un’assicurazione contro le malattie per la durata del per-

messo di soggiorno;• attestazione relativa al domicilio;• mezzi economici di sussistenza o polizza fideiussoria.

Rinnovo del permesso per motivi di studioIl permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovabile per la durata legale delcorso di studio. Il permesso di studio per frequentare corsi universitari è rinnova-to se si superano, nel primo anno di corso un esame, e nei successivi anni di corsoalmeno due o tre esami. Questo tipo di permesso non può comunque essere rin-novato per più di tre anni oltre la durata del corso.

Attività consentite con questo tipo di permessoIl permesso di soggiorno per studio permette di svolgere attività di lavoro per unmassimo di 20 ore settimanali con il limite annuale di 1.040 ore, e può essere con-vertito in permesso di soggiorno per lavoro in presenza di un contratto di lavoronell’ambito delle quote fissate dal decreto annuale sui flussi.

3.4. Iscriversi e frequentare altri corsi di formazione

Lo straniero può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio anche per fre-quentare corsi diversi da quelli universitari. In particolare la legge fa riferimento a:

• corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di dura-ta determinata, verificata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese diprovenienza;

• corsi di formazione professionale organizzati da enti accreditati, e finalizzati al ricono-scimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, con una dura-ta non superiore a 24 mesi;

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• tirocini formativi alle stesse condizioni del punto precedente;• corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni acca-

demiche, nell’ambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministerodell’Istruzione e dell’Università, o dal Ministero dei Beni Culturali (minori ultraquindi-cenni);

• borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, daGoverni stranieri, da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da orga-nizzazioni internazionali.

In questi casi la procedura è meno formalizzata ed è strettamente legata alle condizionidi accesso stabilite dalle specifiche istituzioni e strutture formative o di tirocinio.

3.5. Studiare all’estero prima di venire in Italia

Tra le situazioni particolari di ingresso in Italia la legge prevede anche il caso di cittadinistranieri che svolgono un’attività di formazione nel paese di origine e che per questobeneficiano di condizioni particolari di ingresso nel nostro paese.

L’idea è quella di favorire l’ingresso per motivi di lavoro da parte di quegli stranieri chesono preparati e formati per quelle posizioni e profili professionali di cui ci sia richiesta,al fine di favorire le opportunità di inserimento.

Chi organizza corsi di formazione nei paesi di origineLa normativa prevede che le istituzioni locali in Italia, Regioni, Province e Comuni, in col-laborazione con le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e deilavoratori, con organismi internazionali che si occupano del trasferimento in Italia di lavo-ratori stranieri e con enti o associazioni che operano nel campo dell’immigrazione daalmeno tre anni, possono organizzare corsi di istruzione e di formazione professionalenei Paesi di origine.

Lo scopo di questi corsi è di favorire l’inserimento dello straniero nei settori produttiviitaliani e lo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali nei paesi di origine.

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Agevolazioni per gli stranieri che seguono i corsiGli stranieri che hanno frequentato i corsi di formazione avranno diritto di precedenzanella chiamata al lavoro riferita alle quote di ingresso, ovviamente, per le attività cui si rife-risce la formazione.Il regolamento di attuazione prevede, inoltre, agevolazioni per i lavoratori autonomi cheabbiano seguito i corsi di formazione.In generale, i lavoratori stranieri potranno chiedere il riconoscimento dei titoli di forma-zione professionale acquisiti all’estero e nello stesso tempo partecipare a tutti i corsi diformazione professionale programmati nel territorio italiano.

4. LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA SALUTE DA PARTE DI CHI VIVE IN ITALIA

In base alla normativa italiana in materia sanitaria il diritto alla salute è garantito agli stranierinella duplice forma di diritto fondamentale della persona e nell’interesse per la collettività.Ciò significa che il diritto alla salute non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanzae che a tutti coloro che vivono sul territorio italiano devono essere prestate le cure ido-nee a garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica.L’art. 34 del T.U. disciplina l’assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al servizio sanitarionazionale.

4.1. Cosa è il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)

Il S.S.N. consiste in una serie di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l’as-sistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, senza alcuna differenza di trattamento.

4.2. Come iscriversi

L’iscrizione al S.S.N. è obbligatoria da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornan-ti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, oche siano iscritti alle liste di collocamento. Oltre agli stranieri che lavorano o che sono incerca di un lavoro sono obbligati all’iscrizione coloro che sono regolarmente soggiornan-

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ti o che hanno chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, lavoroautonomo, per motivi familiari, per richiesta di asilo, per attesa di adozione, per affidamen-to, per acquisto di cittadinanza.

In tutti questi casi l’iscrizione comporta per lo straniero parità di diritti e di doveri rispet-to ai cittadini italiani sia circa l’obbligo contributivo, sia circa l’assistenza erogata in Italiadal S.S.N., sia circa la sua validità temporale, che non è più annuale ma è legata alla dura-ta della validità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno

L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico dello straniero regolarmente sog-giornanti e ai figli minori fin dalla nascita anche se non ancora iscritti all’anagrafe.L’iscrizione al S.S.N. copre solo le cure prestate in Italia.

Chi non ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N

Ci sono alcune categorie di stranieri che pur essendo regolarmente soggiornantinon hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Essi sono:• i titolari di permesso di soggiorno per studio;• gli stranieri regolarmente soggiornanti alla pari, ai sensi dell’Accordo europeo di

Strasburgo del 24 novembre 1969 (ratificato con legge 18 maggio 1973 n. 304);• dirigenti di società aventi sede in Italia;• dipendenti di società aventi sede all’estero.

Queste categorie sono obbligate ad assicurarsi per malattie, infortuni e maternitàcon una polizza o tramite l’iscrizione volontaria al S.S.N.

4.3. La tessera sanitaria: cosa è e quando deve essere rinnovata

La tessera sanitaria è il documento che prova l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale.Nel caso dei rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 vienerilasciata una tessera sanitaria con validità illimitata. Per quanto detto precedentemente

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la tessera sanitaria ha la stessa scadenza del permesso di soggiorno. Per i titolari dellacarta di soggiorno la validità della tessera sanitaria è a tempo indeterminato.

4.4. La procedura per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Come per gli altri adempimenti anche in questo caso di seguito si riportano i passaggirichiesti per effettuare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

La richiesta alla ASL di competenzaLa richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale va presentata alla ASL di riferi-mento del luogo di dimora dello straniero. Per effettuare l’iscrizione è necessario presen-tare i seguenti documenti:

• il permesso di soggiorno;• il certificato di residenza o, in mancanza, l’autocertificazione di residenza;• il codice fiscale o l’autocertificazione del numero;• dichiarazione di comunicazione delle eventuali variazioni delle qualità personali;• per i disoccupati è anche necessario presentare l’autocertificazione dell’iscrizione alle

liste di disponibilità al lavoro.

Il pagamento della tassa per l’iscrizioneL’ammontare della tassa per l’iscrizione al S.S.N. è di 388,00 euro per i lavoratori dipen-denti ed è versata dal datore di lavoro. Per coloro che sono presenti per motivi di stu-dio la tassa è di 150,00 euro circa. Per gli stranieri collocati alla pari la tassa è di 220,00euro circa.

Non sono tenuti al pagamento le seguenti categorie di persone:

• disoccupati con permesso di soggiorno e iscritti alle liste di collocamento;• richiedenti asilo o rifugiati;• coniugati a carico di cittadini italiani;• minori con genitori residenti in Italia e appartenenti ad una delle categorie sopra

indicate.

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Il rilascio della tessera sanitariaIn seguito alla richiesta viene rilasciata a vista una tessera sanitaria nella quale è riporta-to il codice regionale di riferimento del cittadino iscritto.

Quando si viene cancellati dal S.S.N.La cancellazione dal S.S.N. avviene in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Cosa fare per l’iscrizione volontaria al S.S.N. (nei casi di mancanza di obbligo diiscrizione)Si è già fatto riferimento al fatto che alcune categorie di stranieri regolarmente soggior-nanti nel nostro paese non hanno l’obbligo di iscrizione. Tali soggetti, tuttavia sonocomunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità conpolizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero oppure attraversol’iscrizione volontaria al S.S.N.. L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di una quotaa carico del soggetto che ne fa richiesta.

Anche in questo caso l’assistenza sanitaria si estende ai familiari a carico dello stranieroiscritto a condizione che sia titolare di un permesso di soggiorno superiore a 3 mesi. Percoloro che hanno un permesso di soggiorno per studio inferiore a tre mesi e per colo-ro che sono collocati alla pari l’iscrizione volontaria, non si estende ai familiari a carico.

Pagamento delle cureLo straniero se dichiara di essere indigente è tenuto al pagamento solo del cosiddetto“ticket” per le prestazioni sanitarie a parità con i cittadini italiani. In caso contrario saràtenuto a corrispondere la cifra prevista dal SSN per la specifica prestazione.

Segnalazioni del personale medico alle autorità competentiQuando lo straniero ricorre alle cure nelle strutture sanitarie, l’autorità sanitaria non ètenuta ad alcuna segnalazione salvo che la legge non preveda l’obbligo del referto.

In sede di prima erogazione dell’assistenza, la prescrizione e la registrazione delle cure afavore degli stranieri non in regola sono indicate con il codice S.T.P. (StranieroTemporaneamente Presente). La validità del codice è semestrale ed è rinnovabile in casodi permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

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4.5. La tutela della maternità

È vietata l’espulsione della donna straniera incinta priva del permesso di soggiorno ed èprevisto che questa possa richiedere, dopo la nascita del figlio, un permesso di soggior-no per motivi familiari della durata di sei mesi.

Lo stesso permesso può essere concesso anche al marito della neo-mamma.

Contributo comunale per maternitàLa cittadina straniera che non percepisce alcun trattamento economico di maternità (adesempio, in caso di disoccupazione) e che è in possesso della carta di soggiorno o cheabbia i requisiti per ottenerla, ha il diritto di chiedere al suo Comune di residenza, entroi sei mesi dalla nascita del figlio, l’erogazione di un “contributo” una tantum per la mater-nità pari a 258,00 euro circa per il limite massimo di cinque mesi.

LE VACCINAZIONI • Le vaccinazioni obbligatorie in Italia sono le seguenti:

Durante il secondo – terzo mese di vita del bambino Difterite, tetano, polio orale, epatite B, pertosse,(morbillo rosolia, parotite)

Durante il terzo anno di vita Polio orale

Durante il sesto anno di vita Difterite/tetano (primo richiamo)

Durante il dodicesimo anno di vita Epatite B (per chi non vaccinato nel primo anno di vita) morbillo, rosolia, parotite

Oltre alle vaccinazioni obbligatorie si possono effettuare altre vaccinazioni di tipo facoltativo, tra le più diffuse cisono le vaccinazioni contro diversi ceppi della meningite (antihaemophilus B e antimeningococcica C, consigliate nelcaso in cui il bambino frequenti asili nido) l’antipertosse, antimorbillosa, antiparotite, antirosolia e le vaccinazionicontro la varicella

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I consultori familiari

Presso ogni ASL funzionano i consultori familiari, che sono tenuti, per legge, adassistere gratuitamente tutte le donne incinte, anche se non hanno il permesso disoggiorno, e i loro figli fino alla maggiore età.

In particolare vengono svolte le seguenti prestazioni:• assistenza alla salute della donna in gravidanza (assistenza ostetrico-ginecologi-

ca, corsi di preparazione al parto, alla nascita, alla genitorialità, ecc);• assistenza alla donna che decide di interrompere la gravidanza in base alla L.

194/78;• assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sessualità, sterilità,

infertilità;• sicura e consapevole contraccezione;• prevenzione e diagnosi dei tumori dell’apparato genitale femminile;• assistenza e consulenza per le problematiche psicologiche e sociali riguardanti il

rapporto di coppia, il rapporto genitori-figli, la gravidanza, il parto, la sessualità;• mediazione familiare;• assistenza e consulenza per le problematiche riguardanti separazioni, maltratta-

menti e violenze in famiglia;• informazioni su adozione e affidamento;• assistenza sanitaria ai bambini stranieri non iscritti al SSN;• controlli gratuiti preconcezionali.

4.6. La condizione dello straniero non regolare in relazione alla tutela della salute

Gli stranieri sprovvisti di un regolare permesso di soggiorno o con permesso scaduto dapiù di 60 giorni hanno diritto alle cure ospedaliere o ambulatoriali urgenti anche se con-tinuative per malattia o infortunio.

Hanno inoltre la possibilità di beneficiare dei programmi di medicina preventiva.

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Agli stranieri non in regola sono inoltre garantite le seguenti prestazioni:• la cura da malattie infettive;• le vaccinazioni;• l’assistenza per la maternità;• l’assistenza sanitaria ai minori.

44..77.. LLaa CCoommmmiissssiioonnee SSaalluuttee ee IImmmmiiggrraazziioonnee

Il Ministero della Sanità ha istituito una Commissione Salute e Immigrazione. LaCommissione ha funzione consultiva ed è stata costituita con l’obiettivo di migliorare lafruibilità dei Servizi Sanitari da parte degli immigrati.A tal fine si vogliono definire gli inter-venti che migliorino sia l’offerta di servizi, sia la conoscenza sulle opportunità di curaofferte dal Sistema sanitario pubblico tra la popolazione immigrata. La Commissione ècomposta da rappresentanti del mondo sanitario (Servizio sanitario nazionale e volonta-ri) esperti di immigrazione - di cui alcuni anche di origine straniera - rappresentanti deglienti locali e dei diversi Dipartimenti del Ministero della Salute interessati a questi temi.Tra gli ambiti di attività vi è la costruzione di una base informativa che confluirà in un librobianco sulla salute degli stranieri, la revisione della normativa esistente utilizzando tutti glistrumenti giuridici disponibili dalle circolari alle direttive, alla revisione di legge, la diffusio-ne di buone pratiche e il miglioramento del sistema di informazione istituzionale e dicomunicazione.

5. LE OPPORTUNITÀ DI TUTELA QUANDO SI VIVE IN ITALIA

Il sistema italiano del diritto degli stranieri in vigore dal 1998 non disciplina soltanto l’im-migrazione, ma interviene anche a completare il sistema delle sanzioni vigenti in materiadi razzismo e xenofobia, e tali norme sono estese espressamente anche ai cittadini italia-ni e comunitari. Il cittadino italiano, infatti, non avrebbe potuto ricevere un trattamentodeteriore se non creando una discriminazione a rovescio che da tempo la CorteCostituzionale ritiene illegittima.

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Gli articoli 43 e 44 del T.U. istituiscono un’azione civile contro le discriminazioni razzistee xenofobe negli atti interprivati attraverso il ricorso al giudizio sommario in sede civilesecondo criteri, procedure e modalità analoghe a quelle dei provvedimenti cautelari inmateria civile e simili a quelli previsti dalla legge sulle pari opportunità tra uomini edonne.

Tali norme hanno permesso di colmare una lacuna che era prevista nel nostro ordina-mento che fino al 1998 era dotato solo di strumenti penali per contrastare i comporta-menti e le organizzazioni che usano la violenza che incitano all’odio per finalità razziste exenofobe e degli strumenti civilistici contro gli atti discriminatori nei rapporti di lavoro,nelle assunzioni e nell’intermediazione di domanda e offerta di lavoro.

5.1. La discriminazione

L’articolo 43 del T.U. la discriminazione viene qualificata come “ogni comportamento chedirettamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione o preferenza basatasulla razza, il colore della pelle, la nazionalità, le convenzioni e le pratiche religiose e cheabbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godi-mento o l’esercizio in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali incampo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

In base alla legge sono due le forme di discriminazione che possono essere sanzionate:

• la discriminazione diretta che si ha nel caso di comportamenti che hanno lo scopo diconseguire la distruzione o la limitazione nell’esercizio dei diritti inviolabili;

• la discriminazione indiretta, nella quale vi è l’effetto dell’azione, ma non lo scopo palese.

Alcuni esempi di comportamenti discriminatori

Compie discriminazione:• il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o l’esercente un servi-

zio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od omet-

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ta atti nei confronti di uno straniero solo per la sua razza, etnia, nazionalità oreligione creando una situazione di ingiusta discriminazione;

• chiunque imponga condizioni svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o serviziagli stranieri,

• chiunque si rifiuti di fornire l’accesso al lavoro, all’alloggio, all’istruzione, alla for-mazione ed ai servizi sociali nei confronti degli stranieri,

• chiunque impedisca l’esercizio di una libera attività economica degli stranieri,• il datore di lavoro che tenga un comportamento pregiudizievole nei confronti

del lavoratore straniero solo per tale sua condizione.

5.2. A chi si può fare ricorso in caso di atti discriminatori

Contro questi comportamenti lo straniero può ricorrere al Tribunale monocratico del luogoin cui risiede, anche personalmente. In caso di urgenza il giudice fissa l’udienza entro 15 gior-ni e sentite le parti, se ritiene accettabile la richiesta, ordina l’immediata cessazione del com-portamento discriminatorio, l’eliminazione dei suoi effetti ed il risarcimento dei danni.

5.3. Centri di assistenza per le vittime di discriminazioni

Le Regioni in collaborazione con le Province, i Comuni e le associazioni di volontariatopossono istituire centri di informazione e di assistenza legale in favore delle vittime didiscriminazioni.

5.4. I principali enti e istituzioni di tutela degli stranieri

In questa breve sezione si riportano i principali enti e istituzioni previste dalla legge e chesvolgono un’azione di tutela nei confronti dei cittadini stranieri residenti in Italia, eviden-ziandone la struttura e i principali compiti.

In particolare si fa riferimento a:• la consulta per gli stranieri;• i consigli territoriali per l’immigrazione;

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• la commissione per le politiche di integrazione;• il servizio informativo centrale.

Come è chiaro dall’elenco si tratta di enti che svolgono funzioni istituzionali.

Vale la pena richiamare l’attenzione sull’esistenza in tutto il territorio nazionale di asso-ciazioni e altre organizzazioni spontaneamente costituite che offrono servizi di assisten-za, informazione, sostegno di varia natura alla popolazione immigrata ma che non sonotrattate in questa guida. Rappresentanti di queste organizzazioni fanno parte integrantedi tali istituzioni.

5.5. La consulta per gli stranieri

La Consulta opera in ambito comunale e ne fanno parte i rappresentanti delle ammini-strazioni pubbliche, enti locali, le associazioni sindacali, e le associazioni che operano nelsettore dell’immigrazione.

Compiti della Consulta per gli stranieriLa Consulta per gli stranieri ha il compito di:

• verificare l’applicazione delle leggi sugli stranieri;• studiare le problematiche degli immigrati relative alla loro integrazione sociale, eviden-

ziandone eventuali difficoltà a livello territoriale;• elaborare proposte e suggerimenti per la tutela dei diritti;• provvedere alla diffusione delle informazioni relative alle esperienze positive nel campo

dell’integrazione sociale.

Convocazione della ConsultaLa Consulta viene convocata almeno ogni sei mesi e costituisce un vero e proprioOsservatorio Nazionale del processo di integrazione degli stranieri in Italia.

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• la commissione per le politiche di integrazione;• il servizio informativo centrale.

Come è chiaro dall’elenco si tratta di enti che svolgono funzioni istituzionali.

Vale la pena richiamare l’attenzione sull’esistenza in tutto il territorio nazionale di asso-ciazioni e altre organizzazioni spontaneamente costituite che offrono servizi di assisten-za, informazione, sostegno di varia natura alla popolazione immigrata ma che non sonotrattate in questa guida. Rappresentanti di queste organizzazioni fanno parte integrantedi tali istituzioni.

5.5. La consulta per gli stranieri

La Consulta opera in ambito comunale e ne fanno parte i rappresentanti delle ammini-strazioni pubbliche, enti locali, le associazioni sindacali, e le associazioni che operano nelsettore dell’immigrazione.

Compiti della Consulta per gli stranieriLa Consulta per gli stranieri ha il compito di:

• verificare l’applicazione delle leggi sugli stranieri;• studiare le problematiche degli immigrati relative alla loro integrazione sociale, eviden-

ziandone eventuali difficoltà a livello territoriale;• elaborare proposte e suggerimenti per la tutela dei diritti;• provvedere alla diffusione delle informazioni relative alle esperienze positive nel campo

dell’integrazione sociale.

Convocazione della ConsultaLa Consulta viene convocata almeno ogni sei mesi e costituisce un vero e proprioOsservatorio Nazionale del processo di integrazione degli stranieri in Italia.

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5.6. I Consigli Territoriali per l’Immigrazione

I Consigli Territoriali per l’Immigrazione sono stati istituiti con la legge 40/’98 (art. 3comma 6) e hanno come compito quello di creare una rete relazionale tra tutte le forzesociali ed economiche presenti sul territorio per discutere i problemi relativi all’immigra-zione e proporne eventuali soluzioni.

I Consigli Territoriali per l’Immigrazione sono istituiti presso ciascuna Prefettura-UTG esono presieduti dal Prefetto. Fanno parte del Consiglio Territoriale i rappresentanti dellaRegione, Provincia e Comune, dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, degli entied associazioni che operano nel campo dell’immigrazione. In caso di necessità possonoessere invitati rappresentanti delle ASL o di altri enti interessati.

5.7. La Commissione per le Politiche di Integrazione

La Commissione per le Politiche di Integrazione, istituita presso la Presidenza delConsiglio, Dipartimento degli Affari Sociali, è composta dai rappresentanti del Ministerodell’Interno, degli Affari Esteri, del Lavoro, della Giustizia, della Sanità, della PubblicaIstruzione oltre che del Dipartimento degli Affari Sociali e di eventuali esperti. Compitoprecipuo della Commissione è la preparazione di un rapporto annuale sullo stato diattuazione delle politiche per l’integrazione, formulare proposte per migliorare tali politi-che e rispondere ai quesiti del governo sul problema dell’immigrazione e del razzismo.

5.8. Il servizio informatico centrale

Il Ministero dell’Interno, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni e l’A.C.N.U.R., isti-tuisce un servizio a livello nazionale con lo scopo di monitorare e razionalizzare l’assi-stenza a favore dei richiedenti asilo, rifugiati e dei titolari di un permesso di soggiorno permotivi di protezione sociale e anche per coordinare meglio l’attività dei servizi di acco-glienza territoriali. Il servizio centrale viene affidato, con apposita convenzione, all’A.N.C.I.

Questo servizio provvede in particolare a:• monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di permes-

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so di soggiorno per motivi umanitari;• creare una banca dati degli interventi effettuati a favore delle persone su indicate;• favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;• favorire l’assistenza tecnica agli Enti Locali;• promuovere ed attuare programmi di rientro d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri

ed altri organismi internazionali.

Le spese di gestione e di funzionamento del servizio sono sostenute da un FondoNazionale presso il Ministero dell’Interno.

6. IL DIRITTO DI ASILO

In questo quadro è utile approfondire un istituto molto importante e di recente rifor-mato che riguarda il diritto di asilo. Il cittadino straniero che teme di essere perseguita-to per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato grupposociale o per le sue opinioni politiche, o fugge da situazioni di guerra e di gravi violazio-ni dei suoi diritti fondamentali, ha diritto a richiedere asilo in Italia.Di seguito sono riportate le disposizioni esistenti in Italia in materia di asilo, vale la penadi ricordare che tale disciplina è fortemente dibattuta al livello europeo e, come su altriaspetti, anche in questo caso è in corso un percorso di condivisione di esperienze al livel-lo comunitario per approdare ad una disciplina comune sui richiedenti asilo.

6.1. Le Commissioni Territoriali e Nazionale per il riconoscimento dello status dirifugiato13

La normativa riguardante l’asilo è disciplinata dalla legge 189/’02 e dal relativo regolamen-to di attuazione in materia di riconoscimento dello status di rifugiato che è in vigore dal6 gennaio 2005.

Le principali modifiche introdotte dalla legge 189/’02 sono:

• trattenimento coatto all’interno di centri di identificazione della quasi totalità dei richie-denti asilo;

13 Per una definizione del richiedente asilo e per una sintesi sulla procedura di rilascio del relativo permesso di soggiorno si veda la sezione rela-tiva i permessi di soggiorno.

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• istituzione di una procedura semplificata per i richiedenti asilo trattenuti;• istituzione delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Composizione e nomina delle CommissioniLe Commissioni Territoriali sono state previste dalla legge 189/’02 per snellire i tempidi attesa in ordine alle decisioni relative alle domande di riconoscimento dello statusdi rifugiato.Dette Commissioni, nominate dal Ministero dell’Interno, sono presiedute da un funzio-nario della Prefettura e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappre-sentante dell’A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e da unrappresentante designato dalla conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

Per situazioni particolari possono essere integrate da un rappresentante del Ministerodegli Esteri a conoscenza di particolari elementi in relazione ai paesi di provenienza deirichiedenti asilo.

Compito delle Commissioni territorialiCompito delle Commissioni è quello di esaminare le domande di asilo. Per l’esame delledomande di asilo sono state istituite delle Commissioni Territoriali presso le seguentiPrefetture-UTG:

Commissioni territoriali

GORIZIA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:FRIULI VENEZIA GIULIA,VENETO,TRENTINO ALTO ADIGE;

MILANO con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:LOMBARDIA,VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA. EMILIA ROMAGNA;

ROMA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA,TOSCANA, MARCHE E UMBRIA;

FOGGIA con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA;

SIRACUSA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA;

CROTONE con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA, BASILICATA;

TRAPANI con competenza a conoscere delle domande presentate nella Province di AGRIGENTO, TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA.

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Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei cen-tri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza è laCommissione Territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro. Neglialtri casi è competente la Commissione nella cui circoscrizione è presentata la domanda.

6.2. La Commissione Nazionale

La Commissione Nazionale, presieduta da un Prefetto è composta da un rappresentanterispettivamente: della Presidenza del Consiglio, della carriera diplomatica, della carriera pre-fettizia e della Polizia di Stato.La Commissione ha compiti di coordinamento e di indirizzo delle Commissioni Territoriali eanche di aggiornamento e formazione dei componenti dello stesso, oltre al potere di revo-ca degli status concessi. Alle riunioni partecipa anche un rappresentante dell’A.C.N.U.R.

6.3. La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato

Di seguito si descrive in modo sintetico la procedura per il riconoscimento dello statusdi rifugiato definita dall’art. 1 della L. 39/1990 e successive modifiche in particolare intro-dotte dalla legge 189/2002 e relativo regolamento di attuazione.

1. Domanda di asilo da presentare alla polizia di frontiera o alla Questura territorialmen-te competente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. Al richiedente asilo viene rilasciatoun invito a presentarsi in questura successivamente per la verbalizzazione della suadomanda.

2. Verbalizzazione e fotosegnalamento: il richiedente asilo viene fotosegnalato e devecompilare due Verbali: verbale Ginevra per motivare la sua domanda di asilo,VerbaleDublino per l’individuazione del tragitto per arrivare in Italia.

3. Rilascio permesso di soggiorno per richiesta di asilo (valido tre mesi e rinnovabile finoal termine della procedura): successivamente alla verbalizzazione vi è la possibilità chelo straniero venga ospitato in un centro di identificazione.

4. Rilascio di un opuscolo informativo sulla procedura, diritti e doveri del richiedente.

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5. Invio del dossier alla commissione territoriale: da parte della Questura e successivaconvocazione per l’audizione.

6. Audizione presso la Commissione Territoriale: ogni richiedente asilo può e deve esse-re ascoltato dalla Commissione Territoriale.

7. Decisione e notifica della decisione della Commissione Territoriale.

8. Richiesta di riesame entro 5 giorni al Presidente della Commissione con nuova audi-zione e decisione nelle successive 48 ore.

9. Ricorso contro eventuale diniego.

La Commissione può decidere in tre modi:

• riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra;• non riconoscere lo status di rifugiato;• non riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra ma richie-

dere alla Questura un permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

Se il richiedente asilo è in grado di dimostrare di essere privo di mezzi di sussistenza e/odi ospitalità, può chiedere alla Prefettura il contributo di prima assistenza. Il contributopuò essere erogato per un periodo non superiore a 45 giorni in rate quindicinali antici-pate e consiste in 18 euro al giorno più vitto e alloggio.

6.4. La procedura semplificata

Gli art. 1 bis e 1 ter della Legge 39/’90 stabiliscono che lo straniero che presenta istanza diriconoscimento dello status di rifugiato non ha diritto al soggiorno ma il Questore, esamina-ta la richiesta, può disporre il trattenimento dello straniero in un centro a ciò predisposto(centro di identificazione), in attesa della conclusione della procedura di riconoscimento.

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6.5.Trattenimento dello straniero

Il Questore può disporre il trattenimento:• quando deve verificare l’identità o la nazionalità dello straniero se lo stesso non è in

possesso di documenti di identità o questi appaiano falsi;• quando deve verificare la fondatezza degli elementi su cui si basa la domanda, se non

è possibile farlo subito;• quando è in attesa degli accertamenti previsti dalla Convenzione di Dublino.

Il Questore deve disporre il trattenimento:• quando lo straniero abbia eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera e sia stato

fermato o sia comunque in posizione irregolare;• quando lo straniero sia già stato destinatario di un provvedimento di espulsione o di

respingimento.

Ingresso nei centri di identificazione

Il trattenimento nei casi di cui ai punti a), b), c), d), viene effettuato nei centri diidentificazione secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. Neicentri di identificazione viene consentito l’ingresso ai rappresentantidell’A.C.N.U.R., agli avvocati, e ai rappresentanti degli enti di tutela dei rifugiatiautorizzati dal Ministero dell’Interno.

…e nel centro di permanenzaNel caso di cui al punto e), il trattenimento viene effettuato in un centro di per-manenza di cui all’art. 14 del Testo Unico n. 286/1998.

La procedura abbreviataLa procedura abbreviata, prevista nel caso di uno straniero clandestino, irregolare o giàdestinatario di un provvedimento di espulsione stabilisce che il Questore, dopo averdisposto il trattenimento, provvede alla trasmissione della documentazione allaCommissione Territoriale entro due giorni dal ricevimento. La Commissione, entro quin-

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dici giorni dal ricevimento, procede all’audizione dello straniero e nei successivi tre gior-ni adotta una decisione.

Se il richiedente è già in un centro di permanenza

Nel caso in cui lo straniero richiedente asilo sia già trattenuto in un centro di per-manenza, il Questore chiede al tribunale la proroga del periodo di trattenimentoper altri trenta giorni, per consentire la conclusione della procedura.

Se la procedura non si conclude entro il periodo di trattenimentoprevisto

Se, alla scadenza del periodo di trattenimento, la procedura non è conclusa, allostraniero viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo fino al terminedel procedimento. L’allontanamento non autorizzato dal centro di identificazioneè considerato come rinuncia alla domanda.

Procedura ordinaria Lo straniero che presenta la richiesta di asilo al momento dell’ingresso in Italia e che è inpossesso di un passaporto valido e adduce degli elementi fondati a base della sua richie-sta, viene munito di un permesso di soggiorno in attesa della conclusione della procedu-ra per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Trattenimento nei centri di identificazioneQualora lo straniero non sia in possesso di documenti di riconoscimento o gli elementia base della richiesta di asilo siano ritenuti non fondati, il Questore dispone il tratteni-mento in un centro di identificazione.

Audizione dello stranieroSuccessivamente il Questore, entro 48 ore, provvede alla trasmissione degli atti allaCommissione Territoriale che nei successivi trenta giorni procede all’audizione dello stra-niero ed entro i successivi tre giorni adotta una decisione.Durante lo svolgimento dell’audizione, se è necessario, la Commissione può avvalersi dellacollaborazione di un interprete. Il colloquio con lo straniero viene verbalizzato e le decisionivengono adottate con atto scritto e motivato e comunicate allo straniero nella sua lingua, o

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nell’impossibilità, in lingua inglese, francese, spagnola o araba.Tutte le decisioni notificate sonointegrate da un’informazione sulle modalità di impugnazione del provvedimento.

6.6. Le procedure per il ricorso

Sia per la procedura semplificata che per quella ordinaria lo straniero, contro il rigettodella domanda, può presentare istanza motivata di riesame della decisione entro 5 gior-ni dalla notifica alla Commissione Territoriale che, nell’occasione, sarà integrata da uncomponente della Commissione Nazionale. La Commissione procede al riesame entro10 giorni. È ammesso il ricorso al Tribunale Ordinario entro 15 giorni, anche dall’esterotramite la rappresentanza consolare. Il ricorso non sospende il provvedimento di allon-tanamento dal territorio nazionale, tuttavia lo straniero può chiedere al Prefetto di esse-re autorizzato a rimanere sul territorio nazionale in attesa dell’esito del ricorso. Il rigettodel ricorso è immediatamente esecutivo.

6.7. Diritti del richiedente asilo

Il richiedente asilo ha comunque diritto:• all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per la stessa durata del permesso di soggiorno;• all’alloggio nei centri di accoglienza creati dai Comuni, ove possibile;• al contributo di prima assistenza. Contributo di 18 euro per i primi 45 giorni, per ogni

membro della famiglia se non ha altri mezzi di sussistenza e se non è alloggiato in uncentro di accoglienza;

• all’iscrizione scolastica per i figli minori;• alla libertà di circolazione solo sul territorio italiano, con l’obbligo però di comunicare

alla questura il cambiamento di indirizzo;

Il richiedente asilo, invece, non ha diritto a lavorare, studiare e a spostarsi dall’Italia in altripaesi europei.

Se viene riconosciuto lo status di rifugiato allo stranieroAllo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato viene rilasciato unpermesso di soggiorno valido due anni e sempre rinnovabile con motivazione “Asilopolitico”.A richiesta dell’interessato viene rilasciato un titolo di viaggio previsto dal-

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l’art. 28 della Convenzione di Ginevra e che sostituisce il passaporto. Detto docu-mento di colore grigio viene rilasciato dalla questura a seguito di pagamento dellatassa di concessione governativa. Con questo documento il cittadino straniero puòrecarsi all’estero per un periodo non superiore ai tre mesi. In ogni caso non potràfare rientro nel proprio paese.Tale circostanza, infatti, potrebbe determinare la ces-sazione del riconoscimento di asilo.

ApolidiAgli apolidi viene rilasciato un titolo di viaggio (copertina marrone) ai sensi della“Convenzione sullo Statuto degli Apolidi” firmata a New York il 28 aprile 1954. Untitolo di viaggio con copertina di colore verde viene rilasciato agli stranieri impos-sibilitati, per comprovati motivi, ad ottenere un documento di viaggio dalle auto-rità del proprio paese. Le condizioni per ottenerli sono le medesime di quelle peril documento dei rifugiati.

6.8. Gli aiuti ai richiedenti asilo

Gli Enti Locali possono accogliere nei centri di accoglienza i richiedenti asilo in stato dibisogno, purché non rientranti nelle ipotesi degli artt. 1 bis e 1 ter della legge 39/’90. IlMinistero dell’Interno provvede annualmente al sostegno finanziario dei servizi di acco-glienza in favore dei richiedenti asilo e stabilisce anche le modalità per la presentazionedi domande di contributo, la verifica della corretta gestione e le modalità per una even-tuale revoca, assicura la continuità dei contributi e le modalità e la misura di un contri-buto a favore dei richiedenti asilo che non siano assistiti in una struttura e che non rien-trino nei casi di cui agli artt. 1 bis e 1 ter della legge 39/’90.

6.9. Monitoraggio della presenza dei richiedenti asilo

Il Ministero dell’Interno ha creato una struttura a livello centrale, affidata con convenzio-ne all’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con il compito di monitorare lapresenza sul territorio dei richiedenti asilo e titolari di permesso ai sensi dell’art. 18 (pro-tezione sociale) del testo unico, creare una banca dati delle attività svolte, fornire assi-stenza tecnica agli Enti Locali, promuovere attività di rimpatrio in collaborazione conorganismi internazionali.

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PARTE QUARTA

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PARTE QUARTADIVENTARE ITALIANO

La permanenza prolungata nel nostro paese, accompagnata, se possibile, da una efficaceintegrazione socio-economica, può portare il cittadino straniero non comunitario arichiedere la cittadinanza italiana. Diventare cittadino italiano significa non solo acquisirediritti e doveri pienamente paritari agli altri italiani e godere dei privilegi e, per effetto delprocesso di integrazione comunitari, godere anche degli oneri previsti per i cittadinidell’Unione.

In questa quarta parte della guida verranno presentate le condizioni e i requisiti previstiattualmente dalla legislazione italiana per l’ottenimento della cittadinanza italiana.

1. COME SI DIVENTA ITALIANI

Le modalità previste dalla normativa per acquisire la cittadinanza italiana sono diverse esi possono ricondurre ad quattro situazioni:• per nascita;• per legge;• per naturalizzazione;• per matrimonio.

Lo straniero, già in possesso di una cittadinanza, può acquisire la cittadinanza italiana con-servando quella di origine, avendo la possibilità di avere una doppia cittadinanza.

1.1. L’acquisizione della cittadinanza italiana per nascita

La cittadinanza italiana si acquisisce per nascita nei casi in cui:• il padre o la madre sono italiani;• si è nati in Italia da genitori entrambi ignoti o apolidi (cioè “senza patria”);

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• si è nati in Italia da genitori stranieri, ma solo se di uno Stato in cui la legge prevedeche i figli non seguano la cittadinanza dei genitori (invece NON ACQUISTA LA CIT-TADINANZA chi è nato in Italia da genitori stranieri di uno Stato che prevede che ifigli nati all’estero seguano la cittadinanza dei genitori, anche se attraverso dichiarazio-ni di volontà o formalità amministrative);

• i genitori sono ignoti e il bambino è stato trovato in Italia, se non venga provato il pos-sesso di altra cittadinanza.

I figli di cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italianaÈ utile approfondire cosa succede nel caso dei figli di cittadino stranieri che abbianoacquisito la cittadinanza italiana.

Se il figlio è minorenne convivente con genitore straniero egli acquista la cittadinanza ita-liana se il genitore ha acquisito la cittadinanza italiana. Il genitore dovrà presentare un cer-tificato di stato di famiglia allo Stato Civile. Al raggiungimento della maggiore età il figliopotrà rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

Nel caso in cui il figlio è maggiorenne ed è riconosciuto dal padre o dalla madre stranie-ra che ha acquisito la cittadinanza italiana, non acquista automaticamente la cittadinanzama, entro un anno, può dichiarare di accettare la cittadinanza italiana.

Nel caso del minore straniero che sia stato adottato da cittadino italiano, egli acquistaautomaticamente la cittadinanza italiana e la perde nel caso l’adozione venga revocataper indegnità dell’adottato. La perdita della cittadinanza è però subordinata all’acquistodi altra cittadinanza. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza pernaturalizzazione.

1.2. L’acquisizione della cittadinanza italiana per legge

L’acquisizione della cittadinanza italiana può essere acquisita per diritto nel caso in cuisiano presenti una serie di requisiti previsti dalla legge.Un primo caso riguarda lo straniero (o l’apolide) figlio di cittadini italiani o con almenouno dei nonni che siano stati cittadini italiani per nascita (anche se successivamente l’han-

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no perduta), questi può acquistare la cittadinanza italiana effettuando una dichiarazionedavanti all’ufficiale dello stato civile purché abbiano i seguenti requisiti:• aver prestato servizio militare effettivo in Italia;• aver ricoperto un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato anche all’estero;• essere residente in Italia da almeno due anni all’atto del raggiungimento della maggio-

re età e dichiarare entro un anno di volere la cittadinanza italiana.

Un secondo caso riguarda il caso dello straniero che ha un nonno cittadino italiano pernascita. Anche questo requisito è sufficiente per richiedere la cittadinanza italiana.

Un terzo caso riguarda lo straniero nato in Italia e ivi risiede fino alla maggiore età senzainterruzioni. Lo straniero, al raggiungimento della maggiore età può ottenere la cittadi-nanza italiana con una semplice dichiarazione da effettuarsi presso il Comune di residen-za che provvede alla sua iscrizione nei registri anagrafici.

Lo straniero in questo caso può conservare anche la cittadinanza di origine.Va segnala-to, tuttavia, che affinché sia possibile ottenere la cittadinanza automatica è necessario chei genitori del minore risiedessero in Italia al momento della nascita del figlio.

Nel caso in cui alla nascita il genitore non risultava ancora residente in Italia, il figlio, puressendo nato in Italia, non potrà ottenere la cittadinanza automatica, ma potrà richiede-re la naturalizzazione (vedi dopo).

1.3. L’acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

L’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge è un diritto mentre l’acquistodella cittadinanza per naturalizzazione è una concessione discrezionale del Presidentedella Repubblica. Lo straniero che risiede in Italia con regolare permesso di soggiorno eininterrottamente da dieci anni può chiedere la concessione della cittadinanza italiana.

La cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica ed il nuovocittadino deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica entro sei mesi dalla notifi-ca del decreto.

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La cittadinanza italiana potrà essere concessa - in presenza dei requisiti previsti - anchealle donne immigrate casalinghe se il marito dispone di mezzi di sostentamento adegua-ti alle necessità della famiglia. Lo prevede una circolare del Ministro dell’Interno inviata aiprefetti per favorire l’accertamento dei requisiti che permettono la concessione della cit-tadinanza agli immigrati13.I principi adottati nella circolare si ispirano alla più recente giurisprudenza in tema di soli-darietà familiare e di pari dignità e valore economico del lavoro casalingo, allo scopo diriconoscere l’effettivo radicamento del cittadino straniero nel territorio italiano e contri-buire a eliminare il disagio sociale al quale spesso l’immigrato è sottoposto.Tra le novità introdotte c’é, appunto, che la valutazione del limite di reddito verrà fattacon riferimento non solo alla posizione individuale dell’immigrato che chiede la cittadi-nanza, ma in relazione al reddito dell’intero nucleo familiare. Quindi, tutto ciò renderàpossibile la concessione della cittadinanza anche alle donne casalinghe, laddove il maritodisponga di documentati mezzi di sostentamento, adeguati alle necessità della famiglia.Inoltre, al fine di abbreviare i tempi per la concessione della cittadinanza si procederà,prima di un eventuale diniego per insufficienza dei redditi, all’aggiornamento della situa-zione economica del richiedente.Inoltre, vi sono state delle variazioni nella valutazione della continuità della residenza lega-le sul territorio: non saranno considerati pregiudizievoli per la concessione della cittadi-nanza gli eventuali e brevi spostamenti dall’Italia (avvenuti negli ultimi dieci anni di pre-senza dello straniero) per esigenze sociali, di studio o di lavoro, chiaramente se debita-mente documentati.IInn ssiinntteessii ee ppeerr mmaaggggiioorree ccoommpplleetteezzzzaa, l’acquisto di cittadinanza per naturalizzazione puòessere concessa:

• allo straniero nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadi-no italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni;

• allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente inItalia, successivamente all’adozione, per almeno 5 anni;

• allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, ancheall’estero, per almeno 5 anni;

• al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente in Italiada almeno 4 anni;

13 Art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali pubblica-to sulla G.U. del 15/2/2007.

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• a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5anni;

• a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni;• allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore all’Italia -nei casi in cui vi sia

un particolare interesse per lo Stato italiano;• allo straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso di valido per-

messo di soggiorno.

La concessione della cittadinanza è comunque atto pienamente discrezionale, basato suuna valutazione complessiva e insindacabile della persona dello straniero, che tiene contodell’autosufficienza economica, dell’assenza di precedenti penali, dell’affidabilità dal puntodi vista fiscale, etc.

1.4. L’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio

Lo straniero che sposa un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se già residen-te da almeno sei mesi dopo il matrimonio nel territorio italiano o, se risiede all’estero,dopo tre anni dal matrimonio.

La cittadinanza deve essere richiesta, a condizione che non sia sopravvenuta separazio-ne o annullamento del matrimonio.

La cittadinanza per matrimonio può essere acquisita anche da un cittadino straniero irre-golare che sposa un cittadino italiano. In questo caso, però, la cittadinanza verrà conferi-ta dopo 3 anni dal momento in cui acquisisce la residenza.

Nel frattempo lo straniero potrà richiedere un permesso di soggiorno per motivi fami-liare o anche la carta di soggiorno (visto che ha contratto matrimonio con un cittadinoo una cittadina italiana).

Quando non è possibile acquistare la cittadinanza per matrimonioNon è possibile acquistare la cittadinanza per matrimonio se lo straniero:• è stato condannato per uno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna

dello Stato o per un delitto contro i diritti politici del cittadino;

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• è stato condannato per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una penadi base non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;

• è stato condannato per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad unanno da parte di una Autorità Giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata rico-nosciuta in Italia;

• sussistono, nel caso specifico, comprovati motivi relativi alla sicurezza della Repubblica.

Il matrimonio in Italia

La pubblicazione dell’avviso di matrimonioLa pubblicazione dell’avviso di matrimonio serve per dare pubblicità alla volon-tà di due persone che vogliono sposarsi ed è prescritta dalla legge. Prima dellapubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficia-le di stato civile.

Chi può richiedere la pubblicazioneLa richiesta può essere fatta da chiunque, libero dal vincolo del matrimonio, deci-da di sposarsi. I minorenni dai 16 ai 18 anni devono prima ottenere il decreto diautorizzazione del Tribunale dei minori.

A chi fare la richiestaLa richiesta deve essere fatta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenzadi uno dei due futuri sposi. Il cittadino straniero deve consegnare il nulla osta rila-sciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese di origine. Se si tratta diun paese non appartenente all’Unione Europea la firma dell’Ambasciatore o delConsole deve essere autenticata dalla Prefettura-UTG.

Tempi e pubblicità dell’avviso di matrimonioLe pubblicazioni sono affisse alla sede comunale per almeno otto giorni compren-denti due domeniche consecutive. Se uno dei futuri coniugi è residente in un altroComune le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni.

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1.5. La procedura per l’acquisizione della cittadinanza italiana

Per acquisire la cittadinanza italiana si deve fare istanza alla Prefettura-UTG di residenzae presentare la seguente documentazione:• estratto dell’atto di nascita del paese d’origine completo di tutte le generalità o se ciò

sia impossibile l’attestazione della rappresentanza diplomatica legalizzata;• certificato generale del casellario giudiziale in bollo, sostituibile con autocertificazione;• certificato di stato di famiglia, sostituibile con autocertificazione;• certificato storico di residenza in bollo, sostituibile con autocertificazione;• certificati penali del paese d’origine relativi ai precedenti penali tradotti in italiano, sosti-

tuibili con autocertificazione solo per i cittadini comunitari;• dichiarazione autorizzativa per le competenti autorità del paese d’origine a rilasciare

tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle autorità diplomati-che italiane accreditate presso il paese d’origine

• certificato di cittadinanza italiana del coniuge.

Verranno poi chiesti d’ufficio a cura della Prefettura-UTG che riceve l’istanza i seguentidocumenti:

• dichiarazione in carta libera di impegno a comunicare tempestivamente alla Prefettura-UTG eventuali cambiamenti di domicilio o residenza;

• estratto dai registri di matrimonio;• certificato dei carichi pendenti;• dati relativi all’ingresso e al soggiorno;• copia autenticata del passaporto munita di traduzione ufficiale.

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PARTE QUINTA

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PARTE QUINTALE PENE E LE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LA LEGGE

In questa ultima parte della guida verranno trattate le situazioni specifiche che si configura-no come reati di tipo amministrativo o penale strettamente connesse all’ingresso degli stra-nieri in Italia: dalla contraffazione dei documenti, al favoreggiamento dell’immigrazione clan-destina, ai casi che comportano un respingimento alle frontiere fino alla trattazione deisituazioni che comportano l’espulsione coatta dello straniero dal nostro Paese.

È chiaro che, per tutti gli altri aspetti, lo straniero che vive in Italia è tenuto al rispettodelle leggi e delle norme che sono in vigore nel nostro Paese.

1. CONTRAFFAZIONI E ALTERAZIONI DEI DOCUMENTI

(VISTO DI INGRESSO, PERMESSI DI SOGGIORNO, ECC.)

Il legislatore ha previsto una particolare tutela contro le contraffazioni o alterazioni delvisto di ingresso, di reingresso, del permesso di soggiorno, del contratto di soggiorno,della carta di soggiorno e dei documenti necessari al rilascio dei predetti titoli, sia stabi-lendo particolari caratteristiche degli stessi, sia punendo con la reclusione da uno a seianni tale reato. Se la falsità riguarda un atto o parte di un atto che faccia fede fino a que-rela di falso, è prevista la reclusione da tre a dieci anni, aumentata se il fatto è commes-so da un pubblico ufficiale.

2. DISPOSIZIONI CONTRO L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

2.1. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Il legislatore ha previsto un inasprimento (art. 11 legge 189/’02) delle pene per coloroche favoriscono l’immigrazione clandestina. Reclusione fino a tre anni e multa fino a

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15.000 euro per chiunque favorisca l’ingresso illegale di uno straniero sia nel nostro ter-ritorio sia in altro Stato di cui la persona non sia cittadino o nel quale non abbia titoloper soggiornarvi.

Se il favoreggiamento è fatto a fini di lucro, la pena va da 4 a 12 anni e la multa è di 15.000euro per ogni persona di cui si è favorito l’ingresso. La pena è aumentata se l’ingresso ola permanenza riguarda cinque o più persone o se è stata posta in pericolo la vita dellostraniero o lo stesso ha subito un trattamento inumano o degradante compreso lo sfrut-tamento a fini di prostituzione (25.000 euro di multa e reclusione da 5 a 15 anni).L’azione di contrasto è affidata, oltre che alla polizia di frontiera ed alle navi in servizio diPolizia, che hanno il potere di fermare e ispezionare le navi che facciano sorgere sospet-ti di traffico di clandestini, anche alla Marina Militare che, pur conservando le specifichecompetenze, potrà concorrere, con le sue navi, all’attività di lotta all’immigrazione clan-destina.

Le modalità di intervento delle navi militari e delle navi in servizio di polizia saranno sta-bilite con decreto del Ministero dell’Interno, dell’Economia, delle Finanze e delleInfrastrutture e Trasporti. Le disposizioni relative alle navi si applicano anche al trafficoaereo.

3. RESPINGIMENTO DELLO STRANIERO

Lo straniero che si presenti alla frontiera privo del visto d’ingresso viene respinto, ma seproviene da un Paese esente dal visto è sufficiente che abbia il passaporto valido ed imezzi sufficienti per il soggiorno, o un cittadino italiano che se ne assuma l’onere del man-tenimento.Viene inoltre respinto se risulta espulso, qualora non siano trascorsi dieci anni,e non sia stato autorizzato al rientro o sia segnalato come inammissibile nell’areaSchengen. Lo straniero che entra eludendo i controlli di frontiera, se rintracciato imme-diatamente dopo l’ingresso, viene accompagnato alla frontiera e respinto.

Lo straniero respinto, al contrario dell’espulso, può chiedere ed ottenere il visto e rien-trare nel nostro Paese. Contro il respingimento è ammesso ricorso al TAR competenteentro 60 giorni, tramite le autorità diplomatiche italiane nel proprio paese.

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Chi non può essere respinto

Non può essere respinto lo straniero richiedente asilo o accolto per motivi uma-nitari o quando potrebbe essere esposto a persecuzioni in caso di respingimentoverso lo Stato di origine e di provenienza. Deve essere in possesso di un passa-porto o di altro titolo equipollente, e ha comunque l’obbligo di dimostrare il pos-sesso di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento anche attraverso un citta-dino italiano che se ne assuma la responsabilità

4. ESPULSIONE

Le situazioni che possono portare ad un provvedimento di espulsione sono diverse etutte previste dalla legge. Di seguito si riportano brevemente i casi contemplati.

4.1. Espulsione per motivi di sicurezza

Il Ministro dell’Interno può, in qualsiasi momento, disporre dell’espulsione immediatadello straniero per motivi di origine e di sicurezza pubblica. E’ previsto il ricorso al TARentro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

4.2. Espulsione amministrativa

Il Prefetto può disporre l’espulsione dello straniero quando lo stesso:

• è entrato in Italia eludendo i controlli in frontiera e non è stato respinto;• si è trattenuto sul territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel

termine prescritto di 8 giorni o il permesso è stato revocato, o annullato o scaduto dapiù di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

• appartiene ad una delle categorie previste nell’art. 1 della legge n. 1423 del 27 dicem-bre 1956 e successive modifiche (persone pericolose per l’ordine pubblico e la sicu-rezza) o appartiene ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 575/’65.

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L’espulsione viene disposta in ogni caso con decreto motivato, immediatamente esecuti-vo, anche se ricorribile al Giudice Unico. L’espulsione è eseguita dal Questore conaccompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica.

Nel caso in cui l’espulsione sia causata dalla scadenza da più di 60 giorni del permessodi soggiorno senza averne chiesto il rinnovo l’espulsione contiene l’intimazione a lasciareil territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni. Può essere disposto l’accompagna-mento coattivo alla frontiera se il Prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero sisottragga all’esecuzione del provvedimento.

4.3. Espulsione subordinata a procedimento penale dello straniero

Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non è detenuto, il Questore,prima di eseguire l’espulsione, chiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlosolo per inderogabili esigenze processuali. In tal caso il Questore sospende l’esecuzionedel provvedimento fino alla cessazione delle esigenze processuali, ma, se l’autorità giudi-ziaria non risponde entro quindici giorni, il nulla osta s’intende concesso.

Intanto il Questore, in attesa del nulla osta, può disporre il trattenimento dello stranieroin un centro di permanenza. Nel caso di arresto in flagranza o fermo, il Giudice rilascia ilnulla osta al momento della convalida, salvo ritenga che il nulla osta non possa essereconcesso per motivi processuali.

Se lo straniero è detenutoQualora lo straniero sia in stato di arresto, il Giudice può decidere la revoca della misu-ra cautelare e rilasciare il nulla osta all’espulsione dandone comunicazione al Questore.

4.4. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

Quando il Giudice deve irrogare allo straniero una pena detentiva entro il limite dei dueanni e non può concedere la sospensione condizionale, può sostituire la pena con l’espul-sione per un periodo non inferiore a cinque anni.

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Se lo straniero rientra prima dei cinque anni viene revocata la sanzione sostitutiva.Il magistrato di sorveglianza, acquisita dall’autorità di polizia le informazioni sull’identità esulla nazionalità dello straniero che deve scontare una pena detentiva, anche residua, didue anni, e può disporre la sua espulsione.

Il decreto di espulsione viene comunicato allo straniero che può proporre opposizione,entro dieci giorni, dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza, che decide entro venti giorni. Nelfrattempo l’espulsione è sospesa fino alla decisione del Tribunale e lo stato di detenzio-ne permane fino a quando siano stati acquisiti i documenti di viaggio.

4.5.Tempi e modi dell’espulsione

Lo straniero espulso non può rientrare prima di dieci anni in nessuno delgi Stati aderen-ti all’accordo di Schengen.

L’espulsione è sempre immediata, cioè eseguita con accompagnamento alla frontiera,tranne nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto sul territorio dello Stato con il per-messo di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni, senza aver chiesto il rinnovo, in talcaso allo straniero vengono concessi quindici giorni per lasciare il territorio nazionale.

Tuttavia se il Prefetto ritiene che vi sia il concreto pericolo che lo straniero non lasci ilterritorio nazionale, il Questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera.

Se lo straniero non abbandona l’ItaliaLo straniero che ha avuto l’intimidazione a lasciare il territorio nazionale entro quindicigiorni e non ottempera è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e in questo casosi procede ad una nuova espulsione da uno a quattro anni.

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Alcuni casi particolari

Nei casi di espulsione per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o per appartenen-za ad una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423 del 27/12/1956, oquando lo straniero entra nel territorio sottraendosi ai controlli di frontiera e nonè stato respinto ai sensi dell’articolo 10 del TU 286/’98, il Questore, entro quaran-totto ore, dall’adozione del provvedimento, trasmette al giudice di pace territorial-mente competente il provvedimento con il quale si dispone l’accompagnamentoalla frontiera. Il provvedimento del Questore è sospeso fino alla decisione sullaconvalida. Il Giudice di Pace, verificata la sussistenza dei requisiti e sentito l’inte-ressato se comparso, convalida, con decreto motivato, il provvedimento entro lesuccessive quarantotto ore dalla comunicazione.

Se non è possibile eseguire l’espulsioneQuando non è possibile procedere alla espulsione dello straniero, il Questore dispone iltrattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea.

4.6. Ricorso contro l’espulsione

Contro i decreto di espulsione è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni, al Tribunale disorveglianza. Il Tribunale accoglie o rigetta il ricorso entro venti giorni. Il ricorso può esse-re firmato anche dallo straniero e da lui presentato anche tramite il Consolato Italianonel proprio Paese. Lo straniero ha diritto al gratuito patrocinio ed all’assistenza di undifensore se ne è sprovvisto.

4.7.Tempi e modi del soggiorno nel Centro di Permanenza

Lo straniero può essere trattenuto al Centro per un periodo massimo di 60 giorni e, sein questo tempo non è stato possibile procedere alla identificazione o all’acquisizione deidocumenti, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro cin-que giorni, con provvedimento scritto, indicandogli anche le conseguenze penali della suainadempienza. In caso di inadempienza è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e

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con una nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero trattenu-to nel Centro viene garantita libertà di corrispondenza e possibilità di contatti telefonicioltre alla possibilità di ricevere visite da parte dei familiari, del difensore, dei ministri diculto, del personale diplomatico e dei rappresentanti di associazioni assistenziali. Lo stra-niero non può allontanarsi dal Centro senza autorizzazione. Il decreto di trattenimentoviene trasmesso alla Questura entro quarantotto ore al Tribunale che lo convalida nellesuccessive quarantotto ore, in caso contrario decade.

Se lo straniero rientra in Italia dopo essere stato espulso

Se lo straniero espulso rientra senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno èpassibile di arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente accompagnato allafrontiera per l’espulsione. Nel caso di espulsione disposta dal magistrato, lo stra-niero che rientra è punito con l’arresto da uno a quattro anni. Nelle situazioni suindicate è sempre consentito l’arresto in flagranza e nell’ultimo caso indicatoanche il fermo, e si procede con rito direttissimo.

Lo straniero espulso, se deve partecipare in Italia ad un processo a suo carico, puòchiedere al Questore l’autorizzazione a rientrare. L’autorizzazione può essererichiesta tramite il Consolato o tramite il proprio legale al Questore il quale, veri-ficata la validità della richiesta, autorizza il rientro per il tempo strettamentenecessario allo svolgimento del processo.

4.8. Divieto di espulsione e di respingimento

Non possono essere espulsi, salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza:

• i minori di anni 18, salvo il caso di minore che debba seguire uno o entrambi i genito-ri o l’affidatario espulsi;

• i titolari della carta di soggiorno salvo per motivi di ordine pubblico, sicurezza o se sitratta di una persona socialmente pericolosa o appartenente ad associazioni mafiose;

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• i conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana o il coniuge;• le donne in stato di gravidanza o nei primi sei mesi successivi al parto.

Non possono essere respinti o espulsi, invece, gli stranieri che andrebbero incontro apersecuzione nei loro stati per motivi politici, etnici, religiosi etc.

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PARTE SESTA

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PARTE SESTALE PROSPETTIVE FUTURE

Che il fenomeno migratorio sia sempre di più una questione che interroga la socie-tà nel suo insieme è un fatto ormai certo e inevitabilmente connesso al livello strut-turale di analisi e organizzazione delle politiche tout court. È evidente, quindi, che intale prospettiva anche il legislatore si trova in una costante messa in discussione delledecisioni prese nel tempo: queste infatti devono essere di continuo riviste e rivisita-te rispetto alle esigenze di una società globale costantemente in divenire. Quasi quo-tidianamente la realtà palesa come la regolamentazione relativa al fenomeno migra-torio necessità di aggiustamenti e di modifiche, dettate proprio dal contesto circo-stante. Certamente il legislatore – in collaborazione con altri esperti della materia –deve avere una buona capacità di previsione e gestione degli adattamenti sociali, tut-tavia le prospettive interpretative della realtà possono essere diverse ed effettiva-mente sono spesso legate a una visione piuttosto che a un’altra. E allora a chi sioccupa di immigrazione è consigliabile avere cura di aggiornarsi costantemente alivello legislativo: con inflessibile frequenza si hanno infatti cambiamenti e piccole ograndi modifiche, che variano procedure o persino modelli di interpretazione delfenomeno.Il periodo in corso è di certo un momento molto vivace in materia di immigrazione: sonodiversi i cambiamenti attuati e quelli promossi. Attualmente ci troviamo nella situazionein cui si sta pensando di rivedere diverse disposizioni legislative. Si è arrivati a delineareun nuovo disegno di legge delega, titolato: “modifica della disciplina dell’immigrazione edelle norme sulla condizione dello straniero”. Si tratta di un unico lungo articolo che deli-nea una riforma che dovrà innanzitutto promuovere l’immigrazione regolare, favorendol’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È importante sottolineare che con un disegnodi legge delega, il Governo di fatto propone al Parlamento di approvare una legge chesulla base di principi generali darà delega al Governo affinché provveda – entro un anno– a formulare un testo organico vero e proprio, definendo in dettaglio ciò che è annun-ciato con il disegno.

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Ad ogni modo, proviamo a vedere nello specifico le principali aree tematiche propostedal disegno di legge sull’immigrazione da poco presentato:

IImmmmiiggrraazziioonnee ee llaavvoorrooIl primo punto del disegno di legge riguarda la promozione dell’immigrazione regolare, inparticolare la promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stra-nieri. A tal fine vengono individuate alcune possibili linee di intervento:• Programmazione dei flussi, che diviene triennale, con un adeguamento annuale delle

quote a ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro (evidenziate attraverso i datisulla domanda elaborati dal Ministero della Solidarietà Sociale, le indicazioni dei Consigliterritoriali e i programmi di formazione all’estero). L’adeguamento annuale avrà proce-dura semplificata, anche sulla base delle richieste di nulla-osta presentate.

• Partecipazione delle parti sociali, degli enti e delle associazioni rappresentativi a livellonazionale e attivi nel settore delle procedure per la definizione e all’adeguamento dellequote.

• Superamento delle quote previste per il lavoro autonomo e subordinato, qualora si abbia-mo richieste di nulla osta eccedenti e verificate attraverso un monitoraggio semestra-le.

• Attenzione particolare ai lavori di collaborazione domestica e di assistenza alla persona, perquesti due casi si potrà superare la soglia numerica fissata dal governo, qualora – chia-ramente – ci si trovi dinnanzi a più richieste da parte dei datori di lavoro.

• Istituzione di liste organizzate secondo la nazionalità con criterio cronologico, da coordina-re con quelle già esistenti e da realizzare prioritariamente nei paesi che collaborano alcontrasto dell’immigrazione illegale.

• Individuazione dei soggetti ai quali affidare tali liste, che dovranno essere scelti tra gli entie gli organismi nazionali e internazionali con sedi nei paesi di origine e che avranno l’ob-bligo di trasmettere le graduatorie alle rappresentanza diplomatiche italiane.

• Definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste, che di fatto deve tenere conto delgrado di conoscenza della lingua italiana, del possesso di titoli e qualifiche professiona-li e di corsi di istruzione e formazione seguiti nel paesi d’origine (nei quali devono esse-re diffusi i valori su cui si basa la Costituzione).

• Istituzione di una Banca dati interministeriale (da coordinare con quelle già esistenti) perla raccolta della domanda di lavoro e delle richieste di ingresso di lavoratori stranieri,da utilizzare nelle more dell’attivazione delle liste.

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• Definizione di una quota di ingressi per ricerca di lavoratori iscritti nelle liste (o nella bancadati) sponsorizzati (con richiesta nominativa o numerica) da Regioni, enti locali, asso-ciazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, patronati.

• Definizione di una quota di ingressi per ricerca occupazione di lavoratori iscritti nelle liste(o nella banca dati) che siano in possesso di risorse finanziarie sufficienti per il periododi soggiorno e per il pagamento del contributo per il Fondo per i rimpatri; o sponso-rizzati (con richiesta nominativa) da un cittadino italiano o comunitario o straniero tito-lare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di reddito adegua-to a prestare garanzia patrimoniale.

LLee rriimmeesssseeUn’attenzione particolare viene dedicata al tentativo di agevolare l’invio delle rimessedegli stranieri verso i paesi di origine. Si prevedono:• Misure finalizzate a incentivare il ricorso a strumenti legali, promuovendo accordi con

le associazioni di categoria al fine di ridurre i costi di trasferimento.• Misure di cooperazione allo sviluppo , per valorizzare e canalizzare le competenze dei

migranti e le risorse da loro prodotte.• Misure volte a favorire l’utilizzo delle competenze acquisite dai migranti in Itali ai fini

dello sviluppo dei paesi di origine (ritorno produttivo).

VViissttoo dd’’iinnggrreessssooPer quanto riguarda il visto di ingresso si prevede:• La semplificazione delle procedure e della documentazione richiesta per il rilascio dei

visti.• L’obbligo di motivazione del diniego in tutti i casi • La previsione di forme di tutela e garanzia per gli stranieri richiedenti • La revisione, ai fini di ingresso e soggiorno, degli automatismi relativi alla sussistenza dei

presupposti o all’assenza di motivi ostativi, con previsione di una valutazione più pun-tuale di elementi soggettivi.

PPeerrmmeessssii ddii ssooggggiioorrnnooSi vuole, inoltre, ridurre la burocrazia che pesa sull’immigrazione, semplificando anche leprocedure relative ai permessi di soggiorno. Innanzitutto, verranno istituiti presso gli iComuni degli sportelli per la presentazione delle richieste di rilascio e rinnovo del per-

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messo di soggiorno e per il ritiro del documento e previsione di trasferimento aiComuni, dopo una congrua fase transitoria, delle competenze in materia di rinnovo delpermesso di soggiorno.Verrà, inoltre, abolito il contratto di soggiorno.I permessi di soggiorno, poi, dureranno di più: un anno per chi ha un contratto di lavorosubordinato a tempo determinato di durata fino a sei mesi, due anni se il contratto èsuperiore a sei mesi e tre anni in presenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato o autonomo. In più con il rinnovo (per cui sono previste forme di colla-borazione con gli enti locali), la durata verrà raddoppiata. La delega vuole inoltre esten-dere la validità del permesso per ricerca di lavoro a un anno o finché saranno validi gliammortizzatori sociali previsti per un lavoratore immigrato; tale permesso potrà essererinnovato se lo straniero ha adeguati mezzi di sussistenza. Inoltre, vi sarà la possibilità diassunzione dello straniero, già titolare di permesso per lavoro subordinato da almeno 18mesi, che abbia perso la regolarità del soggiorno a causa della cessazione del suo ultimorapporto di lavoro.Potranno –oltre a tutto ciò - essere concessi (da parte del Prefetto) permessi per moti-vi umanitari a chi dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile.

EElleettttoorraattoo aattttiivvoo ee ppaassssiivvooIl disegno di legge riconosce anche l’elettorato attivo e passivo alle amministrative ai sog-giornanti di lungo periodo, cioè ai cittadini stranieri che sono in Italia con un permessodi soggiorno da almeno 5 anni, che verrebbero così equiparati ai cittadini UE. In questomodo si darebbe anche attuazione completa alla convenzione di Strasburgo sulla parte-cipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.

II rriimmppaattrriiPer rendere effettivi i rimpatri vengono introdotti programmi di rimpatrio volontario eassistito destinati non solo ai clandestini, ma anche a chi, non espulso, non ha comunquela disponibilità economica per tornare a casa. Chi partecipa a questi programmi potràtornare prima in Italia rispetto agli altri espulsi.Verranno, inoltre, riviste le modalità di allontanamento in base alla gravità delle infrazionie alla pericolosità del clandestino. Le competenze in materia vengono tolte ai giudici dipace e tornano a quelli ordinari.In sintesi si propone:• L’istituzione di programmi di rimpatrio assistito per stranieri espulsi o che intendano

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rimpatriare, finanziati da un Fondo nazionale per i rimpatri, alimentato dai contributi deidatori di lavoro, degli sponsor (enti, associazioni, individui) e dei lavoratori sponsorizza-ti.

• La modulazione del divieto di reingresso in relazione a motivi di espulsione e a parte-cipazione ai programmi di rimpatrio.

• La riduzione e graduazione delle sanzioni per le violazioni delle norme su ingresso esoggiorno.

• La revisione delle modalita’ di allontanamento, con sospensione dell’esecuzione pergravi motivi, con riferimento alla gravita’ delle violazioni commesse.

• La convalida e ricorso di competenza del giudice ordinario.

II CCPPTTQuanto ai Centri di permanenza temporanea (Cpt) è prevista una diversificazione: strut-ture aperte, con un congruo orario di uscita per chi collabora all’identificazione e strut-ture chiuse per chi non si fa identificare, ma all’interno delle quali si potrà comunquerimanere per un periodo inferiore ai 60 giorni previsti oggi. I detenuti verranno inveceidentificati in carcere, senza passare per i Cpt.Semplificando per punti, il disegno di legge delega propone:• La revisione delle strutture finalizzate ad accoglienza, soccorso ed identificazione, con pre-

visione: di misure di sicurezza proporzionate; di un congruo orario di uscita per gli stra-nieri già identificati e, dopo che sia trascorso un adeguato intervallo di tempo, per quellila cui mancata identificazione non sia ad essi imputabile; di una precisa cogestione conenti locali,ASL, associazioni; di informazione su diritti e procedure; di un’attenzione parti-colare alla tutela delle esigenze di rispetto e protezione dei nuclei familiari con minori.

• L’introduzione di procedure per l’identificazione degli stranieri in carcere (o sottopostiad altre misure restrittive), atte a evitare un successivo trattenimento

• La previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimentodei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all’identificazione.

• La regolamentazione dei diritti del trattenuto.• La possibilità di visita agli stranieri trattenuti e di accesso ai CPT e alle altre strutture

di identificazione e soccorso, in particolare da parte del sindaco, del presidente dellaProvincia e del presidente della Regione, così come per i consiglieri o gli assessori, aancora il responsabile di associazione di tutela degli stranieri e i giornalisti.

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II mmiinnoorriiParticolare attenzione è riservata ai minori non accompagnati.Al fine di favorire il loro inse-rimento il ddl delega ha intenzione di adeguare le disposizioni sul soggiorno attraverso:• Il rinnovo del permesso per motivi familiari oltre i 18 anni per lo straniero che conti-

nui ad essere a carico del genitore o di colui che era suo affidatario o tutore, condizio-nato alla disponibilità di reddito da parte di questi.

• La possibilità di conversione, al compimento dei 18 anni, del permesso rilasciato alminore non accompagnato in altro permesso (incluso il permesso per accesso al lavo-ro) per cui sussistano i requisiti, a condizione di partecipazione a un idoneo progettodi accoglienza e tutela con modalità che consentano al Consiglio territoriale di valuta-re l’inserimento sociale del minore, secondo criteri stabiliti dal Comitato minori.

• La possibilità di rimpatrio assistito ed iscrizione con priorità nelle liste di aspiranti all’im-migrazione per lavoro per i minori non accompagnati per i quali non sia possibile laconversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.

• L’istituzione di un Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranierinon accompagnati per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di accoglienza etutela (con attribuzione al Comitato minori di funzione consultiva)

• Il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo com-messo reati nella minore età, abbia concluso positivamente un percorso di reinseri-mento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul pro-cesso minorile.

• La funzione consultiva dei Consigli territoriali nell’ambito delle procedure del Comitatominori.

• L’effettuazione di accertamenti medico-sanitari in caso di incertezza sulla minore età, eapplicazione delle disposizioni per i minori nei casi in cui tali accertamenti non consen-tano l’esatta determinazione dell’età.

• La convalida da parte del Tribunale per i minorenni del rimpatrio del minore dispostosenza il suo consenso e di quello del minore infraquattordicenne (a prescindere dalconsenso di questo).

MMiissuurree ddiirreettttee aallll’’iinntteeggrraazziioonneeIl disegno di legge prevede anche diversi strumenti per il pieno inserimento dei cittadinistranieri legalmente soggiornanti, tra questi la possibilità per chi è in Italia da 5 anni dilavorare nella Pubblica Amministrazione come se fosse un comunitario, o anche l’acces-

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so a tutte le misure di assistenza sociale per chi è in Italia da 2 anni e per i minori iscrit-ti sul suo permesso; o ancora è prevista la riforma della disciplina per il riconoscimentodei titoli di studio.

II mmeeddiiaattoorriiVerranno definite sia la figura che le funzioni dei mediatori culturali, con particolareriguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne.Si vuole, poi, favorire l’inserimento dei minori stranieri, prevedendo che coloro i qualicompiono 18 anni e sono ancora a carico dei genitori o di chi ne ha la tutela possanocomunque ottenere un permesso per motivi familiari.

LLee vviittttiimmee ddii vviioolleennzzaa ee ddii ggrraavvee ssffrruuttttaammeennttooVengono poi definiti alcuni punti per favorire un’adeguata tutela delle vittime di riduzio-ne o mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violen-za o grave sfruttamento. Nello specifico si propone:• La sospensione del provvedimento di espulsione nei casi in cui vi siano fondati elemen-

ti per ritenere che lo straniero sia stato assoggettato ad una situazione di violenza egrave sfruttamento nel territorio nazionale.

• L’adozione di procedure accelerate per il ricongiungimento e semplificazione dei requi-siti quando i familiari dello straniero che sia stato vittima di tratta o di grave sfrutta-mento corrano rischi per la propria incolumità in ragione dell’assoggettamento allasituazione di violenza o grave sfruttamento di cui lo straniero stesso è vittima.

• L’esclusione della punibilità per i reati e le infrazioni relative alla condizione di soggior-no illegale, per mancata ottemperanza all’ordine di espulsione, commessi dallo stranie-ro in condizioni di assoggettamento alla violenza e al grave sfruttamento

Certamente, come già sottolineato, tutte le indicazione proposte dal disegno di leggedelega non sono ancora stringenti. I tempi, infatti, non sono brevi: entro un anno dall’en-trata in vigore della legge delega, il governo dovrà emanare un decreto legislativo permodificare il testo unico sull’immigrazione. Quando questo entrerà in vigore, avrà un altroanno per emanare un secondo decreto per coordinare le nuove norme con quelle giàesistenti, e due anni per adottare disposizioni correttive e integrative.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi della legislazione italiana in mate-ria di immigrazione, asilo e cittadinanza.

IMMIGRAZIONE

D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Testo Unico delle disposizioni con-

cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive

modificazioni introdotte dai seguenti interventi legislativi:

• Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al Testo Unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stra-

niero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40 (indicato con D.

LGS. 380/1998);

• Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al Testo Unico delle dispo-

sizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (indicato con D. LGS.

113/1999);

• Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4

aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigra-

zione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla

frontiera (indicato con L. 106/2002);

• Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(indicata con L. 189/2002);

• Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo

A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (indicato con DPR 115/2002);

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• Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato (legge finanziaria 2003, indicata con L. 289/2002);

• Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per

la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di

adeguamento dell'ordinamento interno (indicata con L. 34/2003);

• Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87,Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le

disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14

giugno 1985 (indicato con D. LGS. 87/2003);

• Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (indica-

ta con L. 271/2004)

L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)

L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)

L. 103/2002: Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'

straniere operanti in Italia

L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in mate-

ria di immigrazione e di asilo

L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia

di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE

relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed

alla cooperazione in ambito comunitario

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D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione

della direttiva 2000/43/CE per la parita’ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla

razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni introdotte da

• Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legisla-

tivi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le

persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupa-

zione e di condizioni di lavoro (indicato con D. LGS. 256/2004)

D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e suc-

cessive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di

cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte da

• Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (indicato con D.

LGS. 251/2004)

L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in mate-

ria di immigrazione

D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva

2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadi-

ni di Paesi terzi

L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano

di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del

codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la rifor-

ma organica della disciplina delle procedure concorsuali

D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione

delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,

comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

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L. 155/2005 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contra-

sto del terrorismo internazionale

DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento

recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

• Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante

modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, (indi-

cato con DPR 334/2004)

DPR 54/2002: Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54,Testo Unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli

Stati membri dell'Unione europea. (Testo A), e successive modificazioni introdotte da

• Legge 25 Gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dal-

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2005 (indicata con

L. 29/2006)

DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33,

commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

D. Lgs 3/2007. Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.

Attuazione della direttiva 2003/109 CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di

lungo periodo.

ASILO

L. 39/1990 (artt. 1 - 1septies) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30

Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cit-

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tadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia’ presenti

nel territorio dello Stato

L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge

29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del persona-

le delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva

2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati

membri

DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'Interno 2 Gennaio 1996 n. 233,

Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29

dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale

delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento

relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

CITTADINANZA

L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza

DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento

di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento

recante disciplina dei procedimenti all’acquisto della cittadinanza italiana

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DDiisseeggnnoo ddii lleeggggee ddeelleeggaa aall ggoovveerrnnoo ppeerr llaa mmooddiiffiiccaa ddeellllaa ddiisscciipplliinnaa ddeellll’’iimmmmiiggrraazziioonnee eeddeellllee nnoorrmmee ssuullllaa ccoonnddiizziioonnee ddeelllloo ssttrraanniieerroo

ARTICOLO 11. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, e comunque non prima del gennaio 2008, un decreto legislativoper la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di

lavoro di cittadini stranieri, attraverso:1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo,

in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadinistranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura perl’adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato dellavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati dalMinistero della solidarietà sociale, dei dati forniti dal Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l’immi-grazione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, dei programmi diistruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni pro-venienti dalle Regioni e Province autonome sui flussi sostenibili in rapporto allecapacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;

2) la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delleorganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delleassociazioni rappresentativi sul piano nazionale ed attivi nell’assistenza e nel-l’integrazione degli immigrati;

3) la previsione che, in relazione a necessità emergenti del mondo del lavoro, inoccasione dell’adeguamento annuale delle quote, da adottare con procedurasemplificata e accelerata, la quota stabilita per lavoro subordinato e autonomopossa essere superata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta ecce-

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denti la stessa quota, prevedendo la possibilità di introdurre un diverso tettonumerico sulla base del monitoraggio semestrale del numero di nulla osta al lavo-ro richiesti;

4) la previsione di opportune azioni di sviluppo dei canali per l’incontro delladomanda e dell’offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla per-sona e la promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delleprofessionalità pregresse;

5) la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singolenazionalità con criterio cronologico, alle quali possano iscriversi i lavoratori stra-nieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordi-nare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi peringresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingres-so per lavoro e da realizzare prioritariamente con Stati che abbiano dimostratoun atteggiamento collaborativo in materia di contrasto alla immigrazione clande-stina;

6) l’individuazione di una pluralità di soggetti, come enti e organismi nazionali o inter-nazionali con sedi nei paesi di origine o autorità degli stessi paesi, ai quali affida-re, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità della iscrizionenelle liste e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappre-sentanze diplomatiche e consolari all’estero;

7) la definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste di cui al punto 5), chetenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifi-ca professionale posseduta, dell’eventuale frequenza di corsi di istruzione e di for-mazione professionale nei Paesi di origine, nell’ambito dei quali sia garantita la dif-fusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basala convivenza della comunità nazionale;

8) l’istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingressoper lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operati-ve, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste di cui al punto 5;

9) l’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nel-l’ambito delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste dicui al punto 5 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca datidi cui al punto 8, a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente daregioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e

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sindacali nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanziapatrimoniale a carico dell’ente o associazione richiedente; 10) la revisione deicanali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle quote e con esclusionedall’iscrizione nelle liste o nella banca dati, rivedendo le procedure, le categorie ele tipologie previste dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

11) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi desti-nata all’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavorodel cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 5 ove istituite nel Paesedi residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 8, che sia in possessodi risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionalee al contributo di cui alla lettera g) punto 1, ovvero che sia richiesto nominativa-mente da parte del cittadino italiano o dell’Unione europea ovvero di titolare delpermesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di unreddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente ad unsolo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi,previa dimostrazione dell’inserimento lavorativo o del rimpatrio dello stranieroprecedentemente garantito;

b) agevolare l’invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine, attraverso:1) misure finalizzate a incentivare il ricorso a strumenti legali per il trasferimento

delle rimesse, promuovendo accordi con le associazioni di categoria al fine diridurre i costi di trasferimento;

2) misure di cooperazione allo sviluppo volte a valorizzare e canalizzare le compe-tenze dei migranti e le risorse da loro prodotte ai fini dello sviluppo dei Paesi diorigine, nel rispetto della titolarità individuale e privata di tali risorse;

3) misure volte a favorire l’utilizzo delle competenze acquisite dai migranti in Italia aifini dello sviluppo dei Paesi di origine, in particolare attraverso l’impiego dei citta-dini stranieri quali esperti in attività di cooperazione allo sviluppo e l’incentivazio-ne del ritorno produttivo, temporaneo o definitivo, dei migranti nei Paesi di ori-gine, permettendo il mantenimento dello status di soggiornante regolare in Italianel caso di partecipazione a specifici progetti effettuati in collaborazione con iMinisteri competenti;

c) semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all’Italia dall’adesione agli accordi diSchengen, le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionaleanche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello stra-

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niero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte letipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti;

d) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del per-messo di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno, preve-dendo sportelli presso i Comuni per presentare le richieste di rilascio e rinnovo delpermesso di soggiorno e per il ritiro del documento e, dopo una congrua fase tran-sitoria, il passaggio delle competenze ai Comuni per il rinnovo del permesso di sog-giorno, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzan-do i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici perl’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraversoforme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblicinazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonchédi associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione, attra-verso:1) l’allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno non stagio-

nali, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo, con l’unificazione dei terminiper la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di sog-giorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato atempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rap-porto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato o autonomo;

2) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuità degli effetti del soggior-no regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;

3) l’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupa-zione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla mag-giore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortiz-zatori sociali, ove applicati, con possibilità di un solo rinnovo del medesimo per-messo, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misuredirette a consentire l’assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di unostraniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato daalmeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di ces-sazione del suo ultimo rapporto di lavoro;

4) la revisione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da partedel Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l’immigrazione ed il Questore,

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anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comuni-tà civile e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza delloStato, disciplinando ipotesi di riconoscimento del diritto al ricongiungimento fami-liare a favore del titolare del permesso compatibilmente con la normativa comu-nitaria;

5) la previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa per lo straniero che hatitolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni di leggesenza dover dimostrare il possesso di risorse economiche;

e) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione deglistranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elet-torato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolaridel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità diesercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;

f) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla norma-tiva dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegatialla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’intro-duzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi;

g) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di miglio-rare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando lacollaborazione, a tal fine, dell’immigrato, attraverso:1) la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a

cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientronei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un “Fondo nazionale rimpatri”da istituire presso il Ministero dell’interno alimentato con contributi a carico deidatori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingressodegli stranieri e degli stranieri medesimi;

2) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi inconsiderazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al preceden-te punto 1 nonché ai motivi dell’espulsione;

3) la rimodulazione delle scelte sanzionatorie correlate alla violazione delle disposi-zioni in materia di immigrazione mediante la previsione di un meccanismo deter-rente graduale, anche con riferimento al tipo di sanzione da irrogare (amministra-tiva o penale), in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, nonchéai motivi dell’espulsione;

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4) la riconduzione, per i casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale, delleprocedure correlate alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazionenell’alveo degli istituti e dei principi stabiliti in via generale dal codice penale e diprocedura penale;

5) la revisione delle modalità di allontanamento, con sospensione dell’esecuzioneper gravi motivi, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesseovvero della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello stra-niero espulso;

6) l’attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizio-ne monocratica;

h) superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, pro-muovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela del-l’unità familiare, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e ditrattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e stru-menti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rim-patrio di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finaliz-

zate all’accoglienza, al soccorso, con particolare attenzione alla tutela delleesigenze di rispetto e protezione dei nuclei familiari con minori, e alla identi-ficazione degli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e prividi mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini,prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate inrelazione alle loro finalità, con un congruo orario di uscita per gli stranieri giàidentificati o anche non identificati, per ragioni a loro non imputabili, dopo uncongruo termine per le operazioni di identificazione, e con l’individuazione diforme di gestione in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarielocali ed associazioni o organizzazioni umanitarie intese ad assicurare unainformazione specifica sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia ditratta e di grave sfruttamento del lavoro nonché sulle modalità di ingressoregolare nel territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario eassistito;

2) l’introduzione di procedure amministrative per identificare gli stranieri durantel’esecuzione di misure idonee ad incidere sulla libertà personale, finalizzate adescludere la necessità di un successivo trattenimento a tal fine;

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3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al tratteni-mento dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all’identificazione,con congrua riduzione del periodo di permanenza, e l’utilizzo delle medesimestrutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranie-ri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando nonè possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con accompagnamento coat-tivo, con la previsione di forme di gestione delle strutture per le espulsioni anchemediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al punto 1, nonché laspecifica regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;

4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell’accesso alle strut-ture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare l’accesso dei familiari dei cit-tadini stranieri regolarmente identificati, del Sindaco, del Presidente della Provinciae del Presidente della regione, nei cui territori è collocata la struttura, o da con-siglieri o assessori, del responsabile delle associazioni che per finalità statutarie for-niscono servizi di orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri, non-ché di rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto dellariservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio della funzionalità dei servi-zi;

i) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sot-toposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al

compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori orimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del redditodegli stessi;

2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rila-sciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso disoggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistanoi presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di acco-glienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinatirequisiti, con modalità idonee a valutarne l’inserimento sociale e civile da partedel Consiglio territoriale dell’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoria-le del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cuial punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;

3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo

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commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percor-so di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale edalle norme sul processo minorile;

4) l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un “Fondo nazionale diaccoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati” per il finan-ziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;

5) la riorganizzazione e la revisione della composizione e delle procedure delComitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della solidarietà socia-le, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali perl’immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allosvolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso e di una funzioneconsultiva del Comitato in ordine all’utilizzo del fondo di cui al punto 4;

6) la ridefinizione e l’estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistitoanche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possieda-no i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, conla previsione di un titolo di priorità per l’iscrizione nelle liste di lavoratori stranie-ri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a) punto 5;

7) la previsione che, in caso d’incertezza sulla minore età dello straniero, siano dispo-sti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non con-sentano l’esatta determinazione dell’età si applicano comunque le disposizionirelative ai minori:

8) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio delminore ultraquattordicenne disposto senza il suo consenso o del minore infra-quattordicenne;

l) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante:1) l’aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al

Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso disoggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenzasanitaria dei cittadini stranieri, in un’ottica di piena inclusione nel SistemaSanitario Nazionale;

2) l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti daalmeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materiadi accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituisconodiritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, ad

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eccezione che per l'assegno sociale laddove non derivante dalla conversione deltrattamento di invalidità in godimento;

m) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza daparte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza;

n) aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consultaper i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla suacollocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza delMinistro della solidarietà sociale o di persona da lui delegata;

o) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, concepita come inclusione,interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con parti-colare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attra-verso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali;

p) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l’inclusione sociale degliimmigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazionio cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali edall’Unione Europea;

q) favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitùo in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento egarantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente attraverso:1) la revisione della disciplina delle espulsioni che tenga conto della necessità di

sospendere il provvedimento di espulsione nei casi in cui vi siano fondati elemen-ti per ritenere che lo straniero sia stato assoggettato ad una situazione di violen-za e grave sfruttamento nel territorio nazionale;

2) la revisione della disciplina e della procedura di ricongiungimento familiare checonsenta l’adozione di procedure accelerate e la semplificazione dei requisiti quan-do i familiari dello straniero che sia stato vittima di tratta o di grave sfruttamentocorrano rischi per la propria incolumità in ragione dell’assoggettamento alla situa-zione di violenza o grave sfruttamento di cui lo straniero stesso è vittima;

3) l’esclusione della punibilità per i reati e le infrazioni relative alla condizione di sog-giorno illegale, per mancata ottemperanza all’ordine di espulsione, commessi dallostraniero in condizioni di assoggettamento alla violenza e al grave sfruttamento;

r) coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazionedella presente delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.

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2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta dei Ministri dell'inter-no e della solidarietà sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche europee, della salute,per le politiche per la famiglia, per i diritti e le pari opportunità, dell’istruzione, degliaffari regionali e delle autonomie locali e dell'economia e delle finanze. Lo schema didecreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decre-to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Cameradei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamenta-ri competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si espri-mono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legi-slativo è emanato anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottatedisposizioni correttive e integrative di quest’ultimo, nel rispetto dei principi e criteridirettivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

4. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo è delega-to ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere entro novanta gior-ni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativoper coordinare le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni con-cernenti l’immigrazione e la condizione giuridica dello straniero al fine di semplificare egarantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

5. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 la cui attuazione determini nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigoredi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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