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Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO

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Polizza globaleabitazioni

Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione

INCENDIO

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Il presente studio ha lo scopo di confrontare, sul piano tecnico-giuridico e senza entrare nel merito dei costi, gli stampati di polizza delle diverse Compagnie di Assicurazione.

Nel caso di diverse garanzie sono state prese in esame quelle con la formula più ampia.

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Compagnia – Prodotto - ModelloALLIANZ-RAS CASA TUA Mod. FC20 – ed. 05/2009

AXA PROTEZIONE FAMILIARE Mod. 2074

EUROP ASSISTANCE EURA CASA Mod. 07307

GENERALI SEI A CASA Mod. CA07/01

GRUPPO FONSAI LA MIA ASSICURAZIONE CASA

Mod. 11266 – ed. 09/2007

HELVETIA DOMUS Mod. B/1 – ed. 12/2007

NUOVA TIRRENA ABITO Ed. 06/02/2009

REALE MUTUA CASA MIA Mod. 5238 – Rist. 01/08

TORO MASTER CASA PB59B300.108

UGF ASSICURAZIONI ABITA AURORA Mod. U7611A

UNIPOL FAMIGLIA PIU’ Ed. 01/09/2007

ZURIGO FOR FAMILY Ed. 01/2007 (R. 05/2009)

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INCENDIOGaranzie sempre operanti:

Incendio Fulmine (escluso fenomeno elettrico) Esplosione e scoppio anche esterni Caduta di meteoriti Bang sonico Urto di veicoli stradali Fumo, gas, vapori Guasti causati per impedire o contenere il danno causati

dalle autorità, da terzi o dall’assicurato stesso Caduta di ascensori o montacarichi

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Altre garanzie:

Colpa grave contraente – assicurato Buona fede Valore a nuovo fabbricato Costo di rimpiazzo contenuto Deroga alla proporzionale Spese demolizione, sgombero, smaltimento Fenomeno elettrico Danni da acqua Spese di ricerca e riparazione danni da acqua Eventi atmosferici Eventi socio-politici Sovraccarico neve Danni consequenziali ed indiretti Onorari periti Anticipo indennizzi Rinuncia alla rivalsa

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COLPA GRAVECONTRAENTE – ASSICURATO

Il sinistro cagionato con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato e dal beneficiario è escluso dalla garanzia.La norma, relativamente alla colpa grave del contraente/assicurato è derogabile con “patto contrario” (art. 1900 cc) che deve risultare per iscritto.Il codice prevede la validità della garanzia anche se l’evento è provocato da persone diverse da quelle nominate.

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ALLIANZ-RAS Sì Art. 4.9 – Colpa grave e dolo

AXA Sì Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto

EUROP ASSISTANCE Sì Art. 3.5 – Colpa grave

GENERALI Sì Art. 4.18 – Colpa grave

GRUPPO FONSAI Sì 1.8 – Condizioni sempre operanti

HELVETIA Sì Condizioni particolari – Colpa grave

NUOVA TIRRENA Sì Cosa assicura

REALE MUTUA Sì Art. 3.1 – Rischio assicurato

TORO Sì Art. 4.1 – Colpa grave

UGF ASSICURAZIONI Sì Art. 4.8 – Dolo e Colpa grave

UNIPOL Sì Art. 1.1 – Rischi assicurati – g)

ZURIGO No Non previsto patto contrario ex 1900 cc

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BUONA FEDE

Elimina l’indennizzo proporzionale, tra il premio pagato e quello richiesto con la conoscenza delle reali caratteristiche del rischio, sia per le dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave che per l’aggravamento del rischio.

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ALLIANZ-RAS Sì Art. 4.11 – Buona fede

AXA Sì Art. 43 – Buona fede

EUROP ASSISTANCE Sì Art. 3.6 – Buona fede

GENERALI No Non prevista

GRUPPO FONSAI Sì 1.8 – Condizioni sempre operanti

HELVETIA Sì Condizioni particolari – Buona fede

NUOVA TIRRENA No Non prevista

REALE MUTUA No Non prevista

TORO Sì Art. 52 - Dichiarazioni

UGF ASSICURAZIONI Sì Art. 2.15 – Buona fede

UNIPOL No Non prevista

ZURIGO Sì Buona fede

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VALORE A NUOVO&VALORE DI RIMPIAZZO

Forma indennitaria: Valore deprezzato del bene; danno subito dalla cosa.Forma con valore a nuovo: Valore a nuovo del bene; spese sostenute per ripristinare il bene.

Differenza tra spese e danno = supplemento

Danno + supplemento = indennizzo a nuovo

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ALLIANZ-RAS Art. 9.7 – Determinazione del danno Inizio dei lavori di ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione

amichevole o verbale definitivo di perizia e lavori terminati entro 24 mesi dalla stessa data.

Esiste limite del doppio

AXA Art. 78 – Criteri d’indennizzo / Art. 81 – Come si valutano i beni Valore a nuovo considerato sui metri quadri e non sul valore del bene Ricostruzione entro 24 mesi dalla data del sinistro Non esiste limite del doppio

EUROP ASSISTANCE

Cosa fare in caso di sinistro – Valore delle cose assicurate Valore a nuovo considerato sui metri quadri e non sul valore del bene Ricostruzione entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o

verbale definitivo di perizia Non esiste limite del doppio

GENERALI Art. 5.6 – Determinazione del danno Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o

verbale definitivo di perizia (art. 5.8) Non esiste limite del doppio

GRUPPO FONSAI 1.9 – Liquidazione dei danni Non previsto limite di tempo per la ricostruzione Esiste limite del triplo

HELVETIA Condizione aggiuntiva 1 – Valore a nuovo Ricostruzione nel più breve tempo possibile Esiste limite del quadruplo unicamente se la garanzia è a primo rischio

assoluto

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NUOVA TIRRENA Cosa fare in caso di sinistro Non previsto limite di tempo per la ricostruzione Non esiste limite del doppio

REALE MUTUA Art. 6.5 – Determinazione del danno / Art. 6.9 – Pagamento Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale

definitivo di perizia Non esiste limite del doppio

TORO Art. 19 – Valore delle cose assicurate – Ammontare del danno Ricostruzione entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale

definitivo di perizia Non esiste limite del doppio

UGF ASSICURAZIONI

Art. 2.1 – Criteri di valutazione del danno Ricostruzione entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale

definitivo di perizia Non esiste limite del doppio

UNIPOL Sinistri - Art. 1.4 – Determinazione dei danni risarcibili Non previsto limite di tempo per la ricostruzione Esiste limite del doppio

ZURIGO In caso di sinistro Non previsto limite di tempo per la ricostruzione Non esiste limite del doppio

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COSTO DI RIMPIAZZO CONTENUTOALLIANZ-RAS Art. 9.6 – Determinazione del danno

Valore di rimpiazzo o valore commerciale a seconda della tipologia dei beni

Per il valore di rimpiazzo previsto un termine di 12 mesi dall’atto di liquidazione amichevole

AXA Art. 78 – Criteri d’indennizzo / Art. 81 – Come si valutano i beni Valore di rimpiazzo purché ciò avvenga entro 12 mesi dall’atto di

liquidazione o perizia Non prestata per oggetti d’arte, preziosi e valori, per i quali la

garanzia è prestata in base all’effettivo valore di mercato al momento del sinistro

EUROP ASSISTANCE

Cosa fare in caso di sinistro – Valore delle cose assicurate Valore di rimpiazzo Ricostruzione entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione

amichevole o verbale definitivo di perizia

GENERALI Art. 5.6 – Determinazione del danno Valore di rimpiazzo Non prestata per cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso

corrente e apparecchi mobili elettrici audio e audiovisivi, computer con oltre 4 anni di vita

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GRUPPO FONSAI

1.9 – Liquidazione dei danni Valore commerciale Previsto costo di rimpiazzo per beni mobili acquistati nell’anno

precedente il sinistro

HELVETIA Condizione aggiuntiva 1 – Valore a nuovo Rimpiazzo nel più breve tempo possibile Esiste limite del quadruplo unicamente se la garanzia è a

primo rischio assoluto

NUOVA TIRRENA

Cosa fare in caso di sinistro Valore di rimpiazzo Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Esiste limite del doppio

REALE MUTUA

Art. 6.5 – Determinazione del danno Valore di rimpiazzo tranne beni fuori uso o in condizioni di

inservibilità Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Esiste limite del doppio

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TORO Art. 19 – Valore delle cose assicurate – ammontare del danno Valore di rimpiazzo Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Esiste limite del doppio unicamente per la forma a primo rischio

assoluto

UGF ASSICURAZIONI

Art. 2.1 – Criteri di valutazione del danno Valore a nuovo, salvo per capi d’abbigliamento acquistati da oltre 24

mesi, oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili per i quali la garanzia è prestata con valore commerciale al momento del sinistro

Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Non esiste limite del doppio

UNIPOL Sinistri - Art. 1.4 – Determinazione dei danni risarcibili Valore di rimpiazzo Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Esiste limite del doppio

ZURIGO In caso di sinistro Valore di rimpiazzo Non previsto limite di tempo per il rimpiazzo Non esiste limite del doppio

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DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale

Es: Valore assicurato : € 100.000,00Valore preesistente : € 200.000,00Danno subito : € 10.000,00Indennizzo = € 10.000,00 x 100.000,00/200.000,00= 5.000,00

a meno che non sia diversamente convenuto.

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ALLIANZ-RAS Art. 9.9 – Assicurazione parziale 10 – 20 %

AXA Art. 78 – Criteri d’indennizzo (contenuto – fabbricato)

10 – 20 %

EUROP ASSISTANCE Art. 3.12 – Deroga alla proporzionale 20 %

GENERALI Art. 5.7 – Assicurazione parziale 10 %

GRUPPO FONSAI Art. 1.9 – Assicurazione parziale 20 %

HELVETIA Condizione particolare – regola proporzionale

15 %

NUOVA TIRRENA Assicurazione parziale 10 %

REALE MUTUA Art. 6.7 – Assicurazione parziale 20 %

TORO Art. 20 – Regola proporzionale 20 %

UGF ASSICURAZIONI Art. 2.2 – Deroga alla proporzionale 20 %

UNIPOL Sinistri – Art. 1.5 – Parziale deroga alla proporzionale

5 – 15 %

ZURIGO In caso di sinistro 10 %

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SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO & SMALTIMENTOdei residuati del sinistro alla più vicina discarica.

Generalmente sono prestate: fino alla concorrenza di una percentuale delle somme rispettivamente assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto; oppure fino ad una percentuale del danno indennizzabile; con un limite massimo per sinistro e/o per anno assicurativo.

Compresi (od esclusi) quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi”. Sempre esclusi quelli radioattivi.

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ALLIANZ-RAS Art. 4.2 Sì – smaltimento

AXA Art. 42 – lettera o) Sì – smaltimento

EUROP ASSISTANCE Art. 3.2.11 – Spese Sì – smaltimento

GENERALI Art. 2.4 Sì – smaltimento

GRUPPO FONSAI Art. 1.2 Sì – smaltimento

HELVETIA Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione

No – smaltimento

NUOVA TIRRENA Cosa assicura No – smaltimento

REALE MUTUA Art. 3.1 No – smaltimento

TORO Art. 2.1 Sì – smaltimento

UGF ASSICURAZIONI Art. 4.1 – Descrizione delle garanzie

Sì – smaltimento

UNIPOL Art. 1.1 i) No – smaltimento

ZURIGO Spese di demolizione No – smaltimento

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FENOMENO ELETTRICO

Fenomeni elettrici ad impianti e apparecchi elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato e del suo Contenuto.

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: il corto circuito, una variazione di corrente, le sovratensioni, l’arco voltaico.

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ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 5) Garanzia aggiuntiva da richiamare senza limiti di capitale e

franchigia da indicare

AXA Art. 42 – Danni alla Casa ed al Contenuto – lettera b) Prevista nella formula “extra large”, una somma assicurata pari al

10% del valore assicurato. Franchigia € 100,00 Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: €

2.500,00

EUROP ASSISTANCE

Art. 3.2.3 – Fenomeno elettrico Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: €

5.000,00

GENERALI Art. 4.6 – Fenomeni elettrici Possibilità di portare il massimo risarcimento a € 30.000,00 Per danni ai computer massimo risarcimento € 3.000,00 Franchigia € 100,00 Massimo risarcimento 20% somma assicurata e € 15.000,00 per

anno assicurativo

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GRUPPO FONSAI 1.2 – Fenomeni elettrici Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto Franchigia € 100,00 Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: €

20.000,00

HELVETIA Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione Fino alla concorrenza di € 4.000,00 per anno assicurativo Franchigia € 100,00

NUOVA TIRRENA Cosa assicura – Quanto risarcisce Capitale assicurato per sinistro e per anno assicurativo da

indicare in polizza Franchigia € 150,00 – Scoperto 20%

REALE MUTUA Garanzie particolari – C Non previsti limiti di indennizzo tranne per gli impianti al servizio

delle piscine di € 5.000,00 per sinistro Franchigia € 100,00 per il contenuto

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TORO Art. 12 – Fenomeno elettrico

Massimo risarcimento indicato sul modulo di polizza

Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto

Franchigia € 50,00 – Scoperto 15%

UGF ASSICURAZIONI

Art. 4.4 – Delimitazioni delle garanzie Franchigia € 150,00 Limite 25% della somma assicurata per il contenuto

UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati e) Previsto sia per il fabbricato che per il contenuto Massimo risarcimento: per sinistro e per anno assicurativo €

1.500,00 Franchigia € 100,00

ZURIGO In caso di sinistro Garanzia non esclusa (all risks) Franchigia € 200,00

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DANNI DA ACQUAROTTURA ACCIDENTALE

Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi causata da guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento (ed, alle volte, anche di pluviali e grondaie), stabilmente installati nel Fabbricato o di pertinenza dello stesso.

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ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 3) Franchigia € 200,00

AXA Art. 46 – Altri danni Franchigia € 100,00

EUROP ASSISTANCE Art. 3.2.1 – Danni d’acqua Franchigia non prevista

GENERALI Art. 4.1 – Acqua condotta Franchigia € 100,00

GRUPPO FONSAI Art. 1.2 – Fuoriuscita di acqua condotta

Franchigia non prevista

HELVETIA Condizione aggiuntiva 3 Franchigia € 100,00

NUOVA TIRRENA Cosa assicura Franchigia € 150,00

REALE MUTUA Garanzie particolari - D Franchigia non prevista

TORO Art. 11.1.1 – Acqua condotta Franchigia non prevista

UGF ASSICURAZIONI Art. 4.4 – Delimitazioni delle garanzie

Franchigia indicata sul modulo di polizza

UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati d) Franchigia € 100,00

ZURIGO Rotture, guasti, danneggiamenti Franchigia € 250,00

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SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA

Spese di ricerca e ripristino necessariamente sostenute a seguito di un danno rientrante nelle garanzie: “fuoriuscita d’acqua condotta ed altri liquidi” “fuoriuscita d’acqua condotta causata da occlusione o gelo” “trabocco e rigurgito delle fognature”, per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni ed i rivestimenti dell’abitazione.

Garanzia prestata a parte dai danni da acqua ed a condizioni diverse.

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ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 4) Previsto limite solo per la dispersione di gas (€ 1.000,00)

Franchigia non prevista

AXA Art. 46 – Altri danni domestici Previste nella formula extra-large Massimo risarcimento per sinistro e per anno

assicurativo € 7.500,00

Franchigia € 100,00

EUROP ASSISTANCE

Art. 3.2.7 – Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua

Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo € 1.500,00

Franchigia non prevista

GENERALI Art. 4.11 – Spese di ricerca e riparazione Prestata sia per acqua condotta che per

traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature;

Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00 – € 4.000,00 o 5 pro mille somma assicurata

Franchigia € 100,00

GRUPPO FONSAI

Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive – Garanzia per “Fuoriuscita d’acqua condotta ed altri liquidi”,

“Fuoriuscita di acqua condotta causata da occlusione o gelo”, “Trabocco e rigurgito delle

fognature” Massimo risarcimento per sinistro € 2.000,00,

per anno assicurativo € 10.000,00

Franchigia € 200,00

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Page 28: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

HELVETIA Condizione aggiuntiva 3 Massimo risarcimento per sinistro € 2.000,00

Franchigia € 100,00

NUOVA TIRRENA Cosa assicura Capitale assicurato per sinistro e per anno

assicurativo da indicare in polizza

Scoperto 20%Franchigia € 150,00

REALE MUTUA Garanzie particolari – E Massimo risarcimento per anno assicurativo 3

pro mille somma assicurata fabbricato Minimo € 1.500,00

Franchigia non prevista

TORO Art. 11.1.4 – Spese di ricerca e riparazione Massimo risarcimento per sinistro € 1.500,00

Franchigia € 150,00

UGF ASSICURAZIONI

Art 4.1.6 – Descrizione delle garanzie Fino alla concorrenza di € 6.000,00 per sinistro

Franchigia € 250,00

UNIPOL Condizione particolare 104-701 Massimo risarcimento per sinistro e anno

assicurativo € 1.000,00 - € 2.500,00

Franchigia € 100,00

ZURIGO Spese ricerca e ripristino Massimo risarcimento € 2.500,00 solo per

tubazioni interrate.

Franchigia € 250,00

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EVENTI ATMOSFERICI

Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria, purché la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona.Sono esclusi i danni subiti da: insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari e simili installazioni esterne, tettoie e tende esterne, enti all’aperto (alle volte coperti da gazebo e tende), alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere. Possono essere esclusi oppure compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia plastica.

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ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 1) Esclusi i danni a lucernari, lastre di cristallo, vetro,

materiali trasparenti, pannelli solari (copribili con garanzia a parte), enti all’aperto.

Franchigia€ 200,00

AXA Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e

lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia plastica fino ad € 2.500,00 per anno assicurativo.

Franchigia€ 150,00

EUROP ASSISTANCE

Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione Franchigia non prevista

GENERALI Art. 4.4 – Eventi atmosferici Massimo risarcimento 80% somma assicurata. Esclusi i

danni ai serramenti, vetrate, pannelli solari, lucernari, insegne, antenne, enti all’aperto. Possibilità di includere i pannelli solari massimo indennizzo € 5.000,00 e franchigia € 300,00.

Franchigia€ 200,00

GRUPPO FONSAI Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e

lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia plastica fino ad € 15.000,00 per anno assicurativo.

Scoperto 10%Franchigia€ 200,00

HELVETIA Oggetto dell’assicurazione – 7 Esclusi i danni ad alberi, coltivazioni, costruzioni (e

relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili.

Franchigia€ 100,00

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Page 31: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

NUOVA TIRRENA Cosa assicura – Cosa non assicura Esclusi enti all’aperto e manufatti in materia plastica;

Limite di indennizzo per singolo sinistro pari all’80% del capitale assicurato.

Franchigia€ 500,00

REALE MUTUA Garanzie particolari – B Non previsti limiti di indennizzo, scoperti o franchigie.

Esclusi i danni a vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

Franchigia non prevista

TORO Art. 2.3 – Art. 2.4 Compresi i danni da grandine ai serramenti, vetrate e

lucernari in genere, fibrocemento e manufatti in materia plastica fino a € 2.500,00 per anno assicurativo con franchigia € 300,00.

Franchigia€ 200,00

UGF ASSICURAZIONI

Non espressamente esclusi (All risks) Franchigia€ 250,00

UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati f) Esclusi i danni a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli

solari.

Franchigia€ 200,00

ZURIGO Cosa assicuriamo Unica limitazione massimo risarcimento € 2.500,00

per acqua piovana ed allagamenti.

Franchigia€ 250,00

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Page 32: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

EVENTI SOCIO-POLITICI

Atti vandalici e dolosi causati da persone, anche dipendenti dell’Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio, compresi i guasti cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine.Alcune Compagnie distinguono gli atti di terrorismo dagli altri eventi, assicurandoli a parte.

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Page 33: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

ALLIANZ-RAS Garanzia aggiuntiva 2) Franchigia e limite di indennizzo: da indicare sulla scheda

contrattuale

AXA Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa Garanzia prevista senza scoperti o

franchigie, tranne per atti vandalici di ladri

Franchigia€ 150,00

EUROP ASSISTANCE

Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione Franchigia non prevista

GENERALI Art. 4.2 – Eventi sociopolitici Massimo indennizzo 80% somma assicurata

Franchigia€ 150,00

GRUPPO FONSAI Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive Franchigia€ 200,00 per

danni da imbrattamento

HELVETIA Oggetto dell’assicurazione – 8 Garanzia prevista senza scoperti, franchigie o massimi

risarcimenti

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Page 34: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

NUOVA TIRRENA Cosa assicura – Quanto risarcisce Massimo indennizzo 80% somma

assicurata

Franchigia € 500,00

REALE MUTUA Garanzie particolari – A Per terrorismo massimo risarcimento 50% somma assicurata. Non previsti altri limiti di indennizzo, scoperti o franchigie

TORO Art. 2.2 – Eventi sociopolitici Franchigia € 200,00

UGF ASSICURAZIONI

Non espressamente esclusi (All risks) Franchigia € 250,00

UNIPOL Art. 4.4 – Garanzie aggiuntive Atti di terrorismo prestati con condizione

232) fino alla concorrenza del 25% della somma assicurata, scoperto 10%, franchigia € 500,00

Franchigia € 150,00

ZURIGO Cosa assicuriamo Escluse unicamente guerra ed

insurrezioni

Franchigia € 250,00

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SOVRACCARICO DA NEVE

Danni avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve, compresi quelli da bagnamento che si verificassero all’interno della casa ed alle cose di casa.

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ALLIANZ-RAS Garanzie aggiuntive 1) b Non previsti limiti di indennizzo, scoperti o franchigie.

AXA Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa Garanzia prevista senza massimi risarcimenti, scoperti e/o

franchigie.

EUROP ASSISTANCE

Art. 3.2.4 – Sovraccarico neve Franchigia € 150,00

GENERALI Art. 4.5 – Sovraccarico di neve sui tetti Massimo risarcimento: 50% delle somme

assicurate

Franchigia € 200,00

GRUPPO FONSAI

Art. 1.2.2 – Garanzie aggiuntive Indennizzo fino al 50% delle somme assicurate con il massimo di

100.000,00 € per sinistro

HELVETIA Garanzia non prestata

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NUOVA TIRRENA

Cosa assicura – Quanto risarcisce Limite di indennizzo per singolo sinistro €

26.000,00

Scoperto 10% - Franchigia € 500,00

REALE MUTUA Art. 3.1 – Rischio assicurato Massimo indennizzo: 30% somma assicurata

TORO Art. 2.5 – Sovraccarico da neve Massimo indennizzo: € 25.000,00 per

sinistro

Franchigia € 500,00

UGF ASSICURAZIONI

Art. 4.4.b – Delimitazioni delle garanzie Fino alla concorrenza del 50% delle somme

assicurate

Franchigia € 250,00

UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati f) Non previsti limiti di indennizzo, scoperti.

Franchigia € 200,00

ZURIGO Cosa assicuriamo Garanzia non esclusa (all risks)

Franchigia € 250,00

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DANNI CONSEGUENZIALI ED INDIRETTI

Danni che non sono una conseguenza diretta e materiale degli eventi dannosi previsti in polizza e che generalmente riguardano: le spese per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) se la dimora abituale assicurata è resa inabitabile; la perdita di pigioni nel caso di casa affittata a terzi; una maggiorazione in percentuale dell’indennizzo dovuto.

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ALLIANZ-RAS Art. 4.2 – Oggetto dell’assicurazione Spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione,

sostenute dall’Assicurato, nel caso in cui i locali siano resi obiettivamente inagibili.

Pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati con il limite di un anno.

AXA Art. 42 – Danni alla Casa e al Contenuto di Casa – q) Spese di ospitabilità alberghiera o i danni derivanti dal mancato godimento

della casa fino ad € 2.500,00 per anno assicurativo

EUROP ASSISTANCE

Art. 3.2.11 – Spese Spese rimozione, ricollocamento e deposito del contenuto – Massimo 10%

somma assicurata – Limite € 5.000,00 Rifacimento documenti – Massimo € 2.500,00 per sinistro Spese demolizione e sgombero – Massimo 10% del danno Spese di pernottamento in albergo – Massimo € 50,00 per giorno e per

persona – Massimo per sinistro € 2.500,00 per intero nucleo Perdita pigioni – Massimo annuo € 2.500,00 Spese di rimpiazzo combustibile – Massimo € 2.500,00 per sinistro

GENERALI Art. 2.4 – Maggiori spese Alloggio per il ripristino dei locali danneggiati – Massimo € 150,00 giornalieri

per massimo 100 gg. Perdita delle pigioni fino ad 1/15 della somma assicurata per il fabbricato

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GRUPPO FONSAI

Art. 1.2 – Perdita pigioni Perdita di pigioni fino alla concorrenza di un canone annuo, con il

massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo. Spese di trasloco e ricollocamento, trasferimento e soggiorno fino

al 5% somme assicurate, massimo € 10.000,00 per anno sinistro.

HELVETIA Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione – 21 Perdita delle pigioni durante il periodo necessario per ripristino

dei locali – massimo 1 anno. Spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo per il ripristino dei

locali – massimo 1 anno. Tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo.

NUOVA TIRRENA

Quanto risarcisce Spese di trasloco e soggiorno fino al 15% del danno massimo €

525,00. Tale indennità non viene corrisposta per i danni causati da acqua condotta.

Perdita delle pigioni od il mancato godimento dei locali massimo 1 anno e fino all’8% della somma assicurata.

REALE MUTUA Art. 3.1 – Rischio assicurato P) Aumento dell’indennizzo del 10%, escluso fenomeno elettrico.

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TORO Art. 2.1 – Incendio 13.14 Perdita dei canoni di locazione massimo 10% dell’indennizzo ed €

2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Mancato godimento dell’abitazione dell’Assicurato proprietario

massimo 10% dell’indennizzo ed € 2.500,00 per sinistro ed anno.

UGF ASSICURAZIONI

Art. 4.1 – Delimitazione delle garanzie Alloggio sostitutivo fino al 20% dell’indennizzo Rifacimento documenti limite € 1.000,00 per anno Onere ricostruzione limite € 7.500,00 per sinistro Oneri notarili limite € 2.500,00 per sinistro Spese trasloco e deposito limite € 5.000,00 per anno

UNIPOL Art. 1.1 – Rischi assicurati m) – n) Spese di pigione per l’impossibilità di usufruire dei locali assicurati

rimasti danneggiati a seguito di sinistro massimo 1 anno e fino al 15% del valore assicurato.

Maggiori spese di pigione rispetto al canone di locazione sostenute dall’Assicurato conduttore per il mancato godimento dei locali rimasti danneggiati a seguito di sinistro, massimo 1 anno e fino all’importo del canone.

ZURIGO Indennità aggiuntiva Indennizzo aumentato del 20% per eventuali spese documentate

per mancato godimento dei locali o perdita della pigione, spese trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi, ecc…

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ONORARI PERITI

Le spese sostenute nel caso sia necessario, per la valutazione del danno, incaricare i tre periti (uno dell’assicurato, uno dell’assicuratore ed un terzo nel caso che i primi due non raggiungano un accordo).

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Page 43: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

ALLIANZ-RAS Non previsto

AXA Non previsto

EUROP ASSISTANCE Non previsto

GENERALI Art. 2.4 Maggiori spese 5% indennizzo – Max € 1.500,00

GRUPPO FONSAI Art. 1.2 Spese di perizia 2% indennizzo – Max € 2.500,00

HELVETIA Art. 2.1 Oggetto dell’assicurazione

10% indennizzo – Max € 2.000,00

NUOVA TIRRENA Quanto risarcisce 3% del danno – Max € 1.050,00

REALE MUTUA Non previsto

TORO Art. 2.1 – Incendio 16 2% indennizzo – Max 5.000,00

UGF ASSICURAZIONI Art. 4.1.2 – Descrizione delle garanzie

10% indennizzo – Max € 7.500,00 per sinistro

UNIPOL Non previsto

ZURIGO Cosa assicuriamo Nel 20% indennità aggiuntiva

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ANTICIPO INDENNIZZI

Condizione che permette all’Assicurato di richiedere, dopo generalmente 60 gg dalla presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto del (generalmente 50%) e fino ad un importo massimo di euro … del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull’indennizzabilità o quantificazione, e che l’ammontare dello stesso superi l’importo di euro…

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Page 45: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

ALLIANZ-RAS Art. 9.12 – Anticipo dell’indennizzo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo €

500.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00

AXA Art. 85 – Termini di pagamento dell’indennizzo ed eventuale anticipo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore a € 30.000,00

EUROP ASSISTANCE

Anticipo dell’indennizzo– Termini di pagamento dell’indennizzo ed eventuale anticipo

Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile – Massimo € 500.000,00

Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00

GENERALI Art. 5.9 – Anticipo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo €

250.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00

GRUPPO FONSAI

Art. 1.9 Liquidazione dei danni Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore a € 20.000,00

HELVETIA Non previsto

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Page 46: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

NUOVA TIRRENA

Condizioni particolari Massimo acconto: 50% dell’importo desumibile con il massimo di €

105.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a: € 26.000,00

REALE MUTUA Art. 6.8 – Anticipo sugli indennizzi Massimo acconto in cifra: 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore a € 25.000,00

TORO Art. 24 - Anticipo dell’indennizzo Massimo acconto 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore a € 5.000,00

UGF ASSICURAZIONI

Art. 2.11 – Anticipo indennizzo Massimo acconto: 50% dell’importo minimo desumibile, massimo €

250.000,00 Indennizzo presumibile non inferiore a € 15.000,00

UNIPOL Non previsto

ZURIGO Anticipo indennizzi Massimo acconto 50% dell’importo minimo desumibile Indennizzo presumibile non inferiore al 20% della somma

assicurata

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RINUNCIA ALLA RIVALSA

Condizione posta nelle norme del codice civile onde evitare l’ingiusto arricchimento del danneggiato.L’assicuratore che ha pagato il danno al danneggiato: può rivalersi sul terzo responsabile; azione vietata nei confronti di: figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini dell’assicurato e coniuge, salvo il caso di dolo.La condizione aggiuntiva in polizza annulla la possibilità per l’assicuratore di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle persone indicate (purché, logicamente, vi rinunci anche l’Assicurato)

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Page 48: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

ALLIANZ-RAS Art. 4.10 – Condizione particolare RRT - Art. 4.10 prevista per ospiti Condizione particolare RRT nei confronti di terzi in genere

AXA Art. 44 – Rinuncia alla rivalsa Contraente, Assicurato, persone di cui devono rispondere

EUROP ASSISTANCE

Art. 3.7 – Rinuncia al diritto di surrogazione Rinuncia all’azione di rivalsa verso i parenti ed affini, salvo il caso

di dolo

GENERALI Art. 4.19 - Rinuncia alla rivalsa Rinuncia generica senza limitazioni purché l’assicurato ne faccia

richiesta

GRUPPO FONSAI

1.8 – Condizioni sempre operanti Ospiti, persone di cui l’Assicurato / Contraente deve rispondere a

norma di legge, familiari, parenti e/o affini in appartamenti contigui. Aziende commerciali o artigianali di proprietà del Contraente o

dalle quali lo stesso sia socio a responsabilità illimitata nell’immobile assicurato, e suoi dipendenti

HELVETIA Condizioni particolari Persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge,

le Società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori

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Page 49: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

NUOVA TIRRENA Non prevista

REALE MUTUA Art. 1.5 - Rinuncia alla rivalsa Persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di

legge – soci reale Mutua

TORO Non prevista

UGF ASSICURAZIONI

Art. 2.3 – Rinuncia alla rivalsa Assicurato, ospiti, collaboratori domestici

UNIPOL Art. 1.4 - Rinuncia alla rivalsa Parenti di primo e secondo grado dell’Assicurato, locatari e/o

proprietari dei locali

ZURIGO Rinuncia al diritto di rivalsa Parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici

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Page 50: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

ALTRE GARANZIE(PIU’ SIGNIFICATIVE)

Quanto oltre riportato è per indicare altre garanzie prestate dalle varie Compagnie.

Naturalmente l’elenco non deve ritenersi esaustivo.

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Page 51: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

ALLIANZ-RAS Forma assicurativa all risks; Spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia Possibilità di forma a primo rischio assoluto

AXA Spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento domestico illeso; Oggetti portati temporaneamente nei locali occupati dall’Assicurato o dai suoi

familiari durante il periodo di villeggiatura; Fuoriuscita di acqua condotta, direttamente causata dai tubi interrati; Gelo ed occlusione di condutture; Rottura accidentale delle lastre della casa; Possibilità di assicurare i pannelli solari

EUROP ASSISTANCE

Cristalli e vetri e altri materiali trasparenti – Massimo per sinistro e anno € 1.000,00;

Previsto un massimale di € 250.000,00 per ricorso terzi; La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per rottura a condutture

conseguenti da gelo; Merci in refrigerazione, danni alle provviste alimentari dovuti a mancata e

anormale produzione e distribuzione di freddo – Massimo € 500,00 per sinistro e per anno;

Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas – Massimo € 1.500,00; Rischio locativo fino alla concorrenza di € 100.000,00 dei danni materiali e

diretti ai locali tenuti in locazione dovuti da incendio esplosione e scoppio

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Page 52: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

GENERALI Traboccamento acqua da occlusione e rigurgito di fognature – Franchigia € 100,00

Spese di ricerca e riparazione – Fuoriuscita gas – Max € 2.000,00 – 4.000,00 o 5% somma assicurata, con Franchigia € 100,00

Provviste in refrigerazione – Max € 600,00 e Franchigia € 50,00 Spese per ricollocamento degli effetti domestici, max 15% del danno e €

15.000,00 Modifiche per caratteristiche costruttive del fabbricato diverse dall’ordinario,

massimo 20% dell’indennizzo.

GRUPPO FONSAI

Le spese di riprogettazione del fabbricato fino al 5% dell’indennizzo dovuto, max € 10.000,00

Acqua condotta da occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento fino al 10% somme, max € 10.000,00 per anno assicurativo;

Trabocco e rigurgito delle fognature fino al 10% somme, max € 15.000,00 per anno assicurativo;

Spese di riprogettazione del fabbricato fino al 5% somme, max € 10.000,00 per anno assicurativo;

In caso di calamità naturale, ufficialmente dichiarata e attestata, € 10.000,00 per anno assicurativo a titolo di bonus

HELVETIA Rottura lastra di cristallo fino ad € 1.500,00; Spese per perdita combustibile fino ad € 1.500,00; Contenuto posto temporaneamente presso terzi od altri locali temporanei, fino

al 10% della somma garantita, massimo € 1.500,00 per gioielli ed € 300,00 per valori.

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Page 53: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

NUOVA TIRRENA

Caduta di antenne o parte di esse con franchigia di € 150,00; Cose portate nei locali di villeggiatura fino al 10% della somma assicurata al

contenuto max € 5.250,00 per i preziosi esclusi il denaro, le carte valori e i titoli di credito in genere

REALE MUTUA Cose portate in villeggiatura fino al 10% del valore assicurato; Previsto un massimale di € 50.000,00 per ricorso terzi; La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per: gelo, occlusioni in

genere anche verificatesi in pluviali e grondaie del fabbricato assicurato se provocate da neve o grandine, trabocco e rigurgito della rete fognaria, quelli della rete fognaria pubblica max € 2.000,00 per sinistro;

Rottura accidentale di apparecchi domestici max € 1.000,00 per sinistro.

TORO Rimozione e collocamento del contenuto dell’abitazione per consentire il ripristino del fabbricato max € 2.500,00

Capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori, massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi

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Page 54: Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO.

UGF ASSICURAZIONI

Cristalli e vetri – Massimo per sinistro e anno € 1.000,00; Ricorso terzi da incendio; Garanzia Bed & Breakfast La garanzia spargimento di acqua è prestata anche per rottura a condutture

conseguenti da gelo; Rc per mancata rimozione di ghiaccio e neve; Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas – Massimo 3% della

somma assicurata limite € 3.000,00 per sinistro; Atti di terrorismo, sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata –

Scoperto 10% minimo € 500,00;

UNIPOL Possibile forma assicurativa a primo rischio assoluto per il contenuto; Garanzia gelo fino a € 1.000,00 per sinistro e € 3.000,00 per anno

assicurativo; Garanzia occlusioni di tubazioni e rigurgito di fognature fino a € 1.000,00 per

sinistro e 3.000,00 per anno assicurativo; Possibilità di assicurare un’abitazione secondaria.

ZURIGO Essendo la garanzia prestata nella forma all risks è difficile far un elenco; trattasi comunque di garanzia molto ampia.

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