Polizza di Assicurazione della ResponsabilitàCivile...

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1 Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi e della Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo - Contabile Convenzione Nazionale per Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione, compresi i soggetti in rapporto di servizio "Questo testo non potrà essere integralmente parzialmente distribuito a terzi per nessun fine. Le informazioni contenute all'interno di questo documento non costituiscono parere definitivo e vincolante e non devono essere utilizzate come base per dare pareri senza verificare le fonti primarie." Comune di Ferrara, 9 novembre 2010 2 Presupposto della copertura assicurativa L art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008 sancisce che È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la Responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad altri Enti pubblici e la Responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l Amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo .

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Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi e della ResponsabilitàAmministrativa ed Amministrativo - Contabile

Convenzione Nazionale per Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione, compresi i soggetti in rapporto di servizio

"Questo testo non potrà essere nè integralmente nè parzialmente distribuito a terzi per nessun fine. Le informazioni contenute all'interno di questo documento non costituiscono parere definitivo e vincolante e non devono essere utilizzate come base per dare pareri senza verificare le fonti primarie."

Comune di Ferrara, 9 novembre 2010

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Presupposto della copertura assicurativa

L art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008 sancisce che

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi

derivanti dall espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la Responsabilità per i

danni cagionati allo Stato o ad altri Enti pubblici e la Responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso

alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso

di violazione della presente disposizione, l Amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di

assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una

somma pari a dieci volte l ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo .

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Interpretazione della norma

Secondo le interpretazioni prevalenti, la norma ha voluto sancire la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di Enti Pubblici a favore dei propri Amministratori a fronte di danni da questi arrecati agli Enti stessi, allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, laddove detti contratti fossero stati stipulati con costo a carico dello stesso Ente Pubblico.

Inoltre, le deliberazioni di alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti hanno affermato che la norma si applicherebbe anche ai Dipendenti ed ai soggetti che intrattengono un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

A tal proposito riportiamo di seguito un estratto di due Pareri rilasciati rispettivamente dalla Corte dei Conti Lombardia e dalla Corte dei Conti Emilia Romagna.

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Interpretazione della norma

la Pubblica Amministrazione può stipulare una polizza di cui sia contraente e parimenti beneficiaria, non potendo quindi stipulare ..omissis .. un contratto assicurativo per "Colpa Lieve", con una clausola estensiva che copra anche la "Colpa Grave", anche quando l'onere economico venga posto a carico degli amministratori e dei dipendenti Deliberazione n. 57 del 22/07/2008 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia

..deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall art 3., comma 59, della legge 24 dicembre 2007, si estenda a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili . oltre a omissis .pare coerente con quanto appena affermato sostenere che la scelta di accollare ad amministratori e funzionari la quota di costi che li riguarda, risulterebbe, per tale parte, del tutto estranea all interesse pubblico perseguito dall Ente e sarebbe pertanto priva di giustificazione deliberazione n. 3/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Emilia Romagna

In forza di quanto sopra, la Responsabilità Amministrativa e Contabile nei confronti dell Ente

Pubblico in genere non solo è assicurabile esclusivamente con oneri a carico degli Amministratori e

dei Dipendenti, ma esclusivamente per il tramite di contratti separati dalla copertura assicurativa

principale, comunemente detta e conosciuta come Colpa Lieve , di cui l Ente Pubblico è soggetto

Contraente, essendo esclusa ogni possibile commistione in un unico contratto dei diversi soggetti.

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La Proposta Assicurativa di AonCategorie di Enti cui è rivolta la Proposta Assicurativa

Miglior Broker di assicurazione >$250M

Miglior Brokerdi riassicurazione

Aon S.p.A. ha attuato una Convenzione relativa alla Responsabilità Civile Patrimoniale ResponsabilitàAmministrativa e Responsabilità Contabile rivolta a diverse categorie di soggetti operanti nei settori della Pubblica Amministrazione, di seguito elencati:

Comuni/Unioni e Associazioni di Comuni/Comunità Montane

Province

Regioni

Ospedali/Case di Riposo

ASL/ARPA/IPAB

Camere di Commercio

Autorità Garante

Ministeri/Agenzia delle Entrate/Altre Amministrazioni Statali

Università/Istituti Scolastici pubblici e scuole pubbliche in genere

Porti/Autorità Portuali

ASP Aziende Servizi alla Persona/ATER

Consorzi vari/Comunità Montane/Magistrato Acque

AATO

Organismi di Diritto Pubblico e Società a Partecipazione Pubblica

Enti Strumentali (enti dotati e non dotati di personalità giuridica)

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La Proposta Assicurativa di AonCategorie di Enti cui è rivolta la Proposta Assicurativa

Si riportano di seguito le categorie dei soggetti assicurabili, precisando sin d ora che le stesse sono quelle indicate nella tabella allegata alla Convenzione:

CATEGORIA CPosizioni Organizzative Tecniche, altri dipendenti tecnici e collaboratori tecnici in

genere

CATEGORIA BOrgano di vertice/Commissario Straordinario/Amministratore Unico

CATEGORIA ADirigenti Tecnici/Dirigenti Legali iscritti all Albo Speciale/Alte Professionalità

CATEGORIA EDirigenti Amministrativi/Attività Specifiche/Collegio Revisori/Collegio Sindacale

CATEGORIA HComponenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità

CATEGORIA GPosizioni Organizzative Amministrative e Altri Dipendenti Amministrativi

CATEGORIA FAltri Amministratori/Assessori

CATEGORIA DAltri Organi

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Convenzione RC Patrimoniale Colpa Grave Le principali garanzie (1/3)

(Art. 2 Oggetto dell Assicurazione Responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali e danni erariali Responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile)

L assicurazione è prestata a copertura:

Della responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali cagionate a terzi;

Della responsabilità amministrativa e amministrativo contabile per danni erariali cagionati all Ente di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere;

Delle perdite patrimoniali ed i danni erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;

Delle perdite patrimoniali ed i danni erariali che l Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o perdite pecuniarie inflitte a terzi, all Ente di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.

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Convenzione RC Patrimoniale Colpa GraveLe principali garanzie (2/3)

L assicurazione è prestata a copertura di:

Attività di rappresentanza (art. B.1);

Estensione al D.Lgs. 81/2008 (art. B.2);

Ecologia ed Ambiente (art. B.3);

Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi (art. B.4);

Perdite patrimoniali e danni erariali per attività connesse all assunzione e gestione del personale (art. B.5);

Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni erariali derivanti dall attività di cui al D.Lgs. 196/2003 (art. B.6);

Vincolo di solidarietà (art. B.6).

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Convenzione RC Patrimoniale Colpa GraveLe Principali Garanzie (3/3)

Art. C.1 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

L assicurazione è prestata a copertura della Responsabilità Civile Professionale dei dipendenti tecnici ed in particolare:

Per i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all esercizio dell attività di Dipendente Tecnico (es. progettista direttore di lavori e collaudatore, geologo, attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, verifica e validazione dei progetti, responsabile del procedimento, ecc.)

Per i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione; spese per neutralizzare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell opera; le perdite patrimoniali e i danni erariali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l opera inidonea all uso al quale è destinata.

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Caratteristiche della Convenzione

Scelta di cinque massimali per sinistro/anno assicurato: 500.000,00 Euro, 1.000.000,00 Euro, 1.500.000,00 Euro, 2.500.000,00 Euro e 5.000.000,00 Euro;

Massimale per corresponsabilità di più assicurati coinvolti in un unico sinistro pari a 7.000.000,00 Euro (art. A.6 Corresponsabilità );

Nessun massimale annuo aggregato di Convenzione;

Nessuna franchigia;

Retroattività: la copertura è operante per gli eventi successivi al 31/12/2003 (art. A.3 Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione (Claims Made) );

Postuma di 5 anni in caso di cessazione dell attività o di pensionamento (art. A.3 Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione (Claims Made) );

Copertura anche di attività svolte presso altri Enti (art. 7 Calcolo del premio annuo );

Mantenimento delle condizioni di copertura anche nel caso di cambio di Ente (art. 6 Pagamento del premio in caso di variazione dell attività );

Durata della Convenzione: dal 30/09/2010 al 31/12/2014;

Durata delle adesioni: la prima fino al 31/12 di ogni anno a prescindere dalla finestra di adesione, poi annuali, tacitamente rinnovabili (art. 5 Disciplina per le adesioni alla Convenzione Attivazione dell Assicurazione Inizio e Termine della Assicurazione Termini di pagamento del premio ).

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Modalità di adesione

La Convenzione prevede l adesione on - line tramite il sito internet: www.aonaffinity.it/entipubblici

Collegandosi al sito internet sopra citato sarà possibile accedere ai link utili per la consultazione di tutta la documentazione afferente la Convenzione ivi compresa la modulistica necessaria per la richiesta di adesione.

La modalità on line consente di beneficiare dei seguenti vantaggi:

Possibilità di scaricare tutta la documentazione, prevista dalla vigente normativa, in ordine all attività di intermediazione (ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5/2006), nonché il contratto assicurativo;

Scelta del massimale e riscontro immediato dell importo del premio da corrispondere;

Semplicità di adesione attraverso la compilazione automatica del modulo appositamente previsto;

Individuazione di apposito Call Center da poter contattare, presso cui trovare il personale pronto a rispondere alle varie esigenze;

Indicazione di altri referenti, dipendenti di Aon S.p.A. e territorialmente individuati, a cui potersi rivolgere, sia in caso di sinistro che per la soluzione di tutte le problematiche.

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Invio della Modulistica

Scaricato e compilato il Modulo di Adesione, l Assicurando dovrà inviarlo al numero di fax (right fax) ivi previsto, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre il timbro della banca o numero di CRO, la data valuta ordine bonifico;

Nel Modulo stesso l Assicurando trova l apposita dichiarazione di assenza sinistri che è necessario inviare al Sottoscrittore Lloyd s secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali;

Successivamente Aon provvederà a trasmettere all Assicurato, a mezzo e.mail, la copia del personale Certificato di Assicurazione; pertanto, l Assicurato è esonerato dal compiere altre attività (firma del predetto certificato e relativo invio ad Aon).

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Modalità di Calcolo del Premio

Una sola carica: 100% (cento per cento) del premio riferito alla carica da assicurare (da individuare sulla tabella allegata al modulo di adesione in considerazione del massimale prescelto)

Sino a tre cariche afferenti a più fasce di rischio o in caso di tre cariche presso diversi Enti di Appartenenza: 75% (settantacinque percento) della somma dei premi per singola fascia di rischio e/o per ciascun Ente di Appartenenza

Oltre tre cariche: 75% (settantacinque percento) della somma dei premi riferiti alle tre cariche piùelevate.

QUANTO SOPRA IN CONSIDERAZIONE DELLE FINESTRE DI ADESIONE DI CUI ALLA SUCCESSIVA SLIDE.

ESEMPIOIl sig. Tizio è Assessore al Comune Alfa nonché Dirigente, RUP e Dipendente Tecnico al Comune Beta; vorrebbe assicurarsi con un massimale di 2.500.000,00 Euro.

Dipendente Tecnico -> Riga C (375 )

Dirigente Amministrativo -> Riga E (215 )

Assessore -> Riga F (210 )

RUP -> Riga H (168 )

Totale da corrispondere - > (375+215+210)*75% = 600 Euro

Resta inteso che, qualora il Sig. Tizio voglia aderire alla convenzione dal 1° luglio il premio da corrispondere sarà pari a 300 Euro

Totale da corrispondere - > 600 *50% = 300 Euro

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Periodo di Assicurazione

Per le nuove adesioni vale la seguente disciplina:

Moduli di adesione ricevuti dal Broker entro le ore 24 del 31/03 di ogni anno unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre il timbro della banca o del numero di CRO, data ordine bonifico non successive al 31/03 di ogni anno:

Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore 24.00 del 31/03 di ogni anno e fino alle ore 24.00 del 30/06 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o numero di CRO, data ordine di bonifico non successive al 30/06 di ogni anno:

data di decorrenza dell Assicurazione ore 24.00 del 30/06 dell anno in corso;data di termine dell Assicurazione ore 24.00 del 31/12 dell anno in corso;premio 50% del premio annuo.

Per

iod

o A

Per

iod

o B

Per

iod

o C

data di decorrenza dell Assicurazione ore 24.00 del 31/12 dell anno precedente;data di termine dell Assicurazione ore 24.00 del 31/12 di ogni anno in corso;premio 100% del premio annuo.

data di decorrenza dell Assicurazione ore 24.00 del 30/03 dell anno in corso;data di termine dell Assicurazione ore 24.00 del 31/12 dell anno in corso;premio 75% del premio annuo.

Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore 24.00 del 30/06 di ogni anno e fino alle ore 24.00 del 31/12 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o numero di CRO, data ordine di bonifico non successive al 31/12 di ogni anno:

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Compilazione della dichiarazione di assenza sinistri

Qualora l aderente/assicurato in fase di compilazione dei moduli contenenti la dichiarazione di assenza sinistri dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze (così come definite nella Convenzione) a lui pervenute:

la Struttura Affinity inoltrerà immediatamente il modulo in questione ad AIB;

entro un termine di 45 giorni dalla ricezione del Modulo AIB segnalerà:

A. L eventuale aumento del premio (ad oggi non superiore al 30%)

B. L eventuale mancata accettazione dell Adesione o della possibilità di acquisto della garanzia accessoria (ad oggi, fatto mai verificatosi)

Nel caso in cui si verifichi la situazione di cui al punto A.: la Struttura Affinity comunicherà all aderente/assicurato l aumento del premio e lo stesso aderente/assicurato avrà 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per decidere nel merito; in caso di pagamento del sovrappremio nel termine di 30 giorni la copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data del primo pagamento, trascorso tale termine la Struttura Affinity provvederà alla restituzione del premio;

Nel caso in cui si verifichi la situazione di cui al punto B.: la Struttura Affinity comunicherà all aderente/assicurato la mancata accettazione dell adesione o della richiesta di acquisto della garanzia accessoria da parte degli Assicuratori e provvederà alla restituzione del premio.

Tutte le richieste di risarcimento conseguenti alle circostanze dichiarate saranno comunque escluse dalla copertura assicurativa.

L eventuale percentuale di sovrappremio richiesto dagli Assicuratori è applicato ai successivi premi di rinnovo.

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Cosa succede se l aderente dichiara un sinistro in corso d anno

Qualora l assicurato dichiari un sinistro, AIB si riserva di non procedere al rinnovo dell assicurazione o di procedervi a diverse condizioni che saranno comunicate dalla Struttura Affinity all assicurato 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza annuale della polizza. In assenza di ricezione da parte dell assicurato, di comunicazione da parte degli assicuratori, l assicurazione si intenderà rinnovata alle normali condizioni contrattuali.

In caso di rinnovo a condizioni differenti l assicurato avrà a disposizione ulteriori 30 giorni dalla ricezione dell offerta da parte della Struttura Affinity per accettare o rifiutare la nuova proposta. Nel caso di accettazione delle nuove condizioni l assicurazione decorrerà dal pagamento del nuovo premio.

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Garanzie Accessorie (1/5)

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZIL assicurazione è prestata per la responsabilità amministrativa e contabile per i danni erariali cagionati dall assicurato all Ente di

Appartenenza, allo Stato e alla P.A. in genere a seguito di danni materiali e corporali cagionati a terzi, all Ente di Appartenenza, allo Stato e alla PA, per fatti generati nell ambito dell attività svolta dall assicurato.

Tale garanzia: è prestata con un limite di massimale di 500.000 Euro;ha una franchigia fissa di 500 Euro per sinistro;comprende la responsabilità amministrativa in capo all assicurato connessa ai danni subiti dai mezzi della P.A. a seguito di

circolazione stradale in occasione delle missioni (CON ESCLUSIONE DI QUANTO AFFERENTE I DANNI EX D. Lgs. 209/2005 RCA); tale garanzia è prestata con un sottolimite pari al 50% del massimale scelto per la garanzia base, con il massimo di 500.000,00 Euro e con una franchigia fissa di 500 Euro per sinistro;

è concessa seguito pagamento di un premio il cui importo è pari al premio indicato nella tabella premi nella specifica colonna (in caso di più cariche dovrà essere corrisposto il premio riferito alla carica più elevata);

è acquistabile esclusivamente in fase di nuova adesione o in fase di rinnovo; in caso di acquisizione al momento del rinnovo il premio sarà ricalcolato dal Broker, che comunicherà il nuovo importo da corrispondere all assicurato.

ESEMPIOIl sig. Tizio è Assessore al Comune Alfa nonché Dirigente, RUP e Dipendente Tecnico al Comune Beta; vorrebbe assicurarsi con un massimale di 2.500.000,00 Euro.

Dipendente Tecnico -> Riga C (375 ) ---------- premio per garanzia accessoria D (56,50 )

Dirigente Amministrativo -> Riga E (215 ) ---------- premio per garanzia accessoria D (32,25 )

Assessore -> Riga F (210 ) ---------- premio per garanzia accessoria D (31,50 )

RUP -> Riga H (168 ) ---------- premio per garanzia accessoria D (25,25 )

(375+215+210)*75% = 600 Euro

Per la garanzia accessoria RC Danni Materiali 56,50 (sempre al 100% a prescindere dalla finestra di adesione)

Totale da corrispondere - > 600+56,50 =656,50

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Garanzie Accessorie (2/2)

ESTENSIONE ALLA RETROATTIVITÀ ILLIMITATACon l attivazione della presente garanzia accessoria l assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute all assicurato successivamente al termine di decorrenza

dell Assicurazione indicato nel Modulo di Adesione, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l Evento Dannoso

Tale garanzia: è concessa seguito pagamento dei un premio il cui importo è pari al 25% del premio riferito alle cariche

assicurate nonché alle garanzie accessorie attivate;è acquistabile esclusivamente in fase di nuova adesione e/o in fase di rinnovo dell adesione. In caso di

acquisizione al momento del rinnovo il premio sarà ricalcolato dal Broker, che comunicherà il nuovo importo da corrispondere all assicurato.

ESEMPIOIl sig. Tizio è Assessore al Comune Alfa nonché Dirigente, RUP e Dipendente Tecnico al Comune Beta; vorrebbe assicurarsi con un massimale di 2.500.000,00 Euro.Dipendente Tecnico -> Riga C (375 )Dirigente Amministrativo -> Riga E (215 )Assessore -> Riga F (210 )RUP -> Riga H (159 )Per la garanzia accessoria RC Danni Materiali (56,50 Euro)

((375+215+210)*75%) + 56,50 = 656,50 EuroPer la garanzia accessoria Retroattività Illimitata (+ 25%)

Totale da corrispondere - > 656,50 (+25%) = 820,63 Euro

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Garanzie Accessorie (3/5)

ESTENSIONE DELLE GARANZIE DELLA CONVENZIONE A CARICHE PREGRESSE

Con la presente garanzia accessoria l assicurato ha la possibilità di estendere le garanzie previste dalla presente convenzione ad una o più cariche già in essere al momento dell adesione, ma volutamente non

dichiarate nel Modulo di Adesione e pertanto non assicurate.

Tale garanzia: è acquistabile esclusivamente in fase di rinnovo;

per attivare la presente garanzia l Assicurato dovrà inviare al broker l apposito modulo entro e non oltre il 31.01 di ciascuna annualità;

il premio di rinnovo sarà calcolato dal broker in considerazione di tutte le cariche da assicurare e saràdebitamente comunicato all assicurato.

ESEMPIOIl sig. Tizio a Giugno 2009 ricopre le cariche di Assessore e Dirigente Amministrativo del Comune Alfa. Il primo Luglio 2009 aderisce alla Convenzione Aon assicurando esclusivamente la propria carica di Dirigente Amministrativo, con massimale di 2.500.000,00 Euro.

Premio da corrispondere: 215 Euro al 50% = > 107,50

A settembre 2010 decide di voler assicurare anche la carica di Assessore; pertanto:dovrà trasmettere entro il 31.01.2011 il Modulo Garanzia Accessoria F Cariche Pregresse alla Struttura Affinity;la Struttura Affinity ricalcolerà il premio da corrispondere al rinnovo e lo comunicherà all assicuratoil premio da corrispondere sarà pari a : (215 +210)*75% = 318,75 Euro

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Garanzie Accessorie (4/5)

MEMBRO DI COMMISSIONETutti gli aderenti/assicurati che svolgono l attività di MEMBRO DI COMMISSIONE esterno all ente di appartenenza (con il quale hanno un rapporto di impiego) dovranno indicare (alternativamente):

nel Modulo di Adesione (1) (se l acquisizione avviene in fase di adesione)nel Modulo Garanzia Accessoria G Membro di Commissione (6) (se l acquisizione avviene in fase di

rinnovo)nel Modulo Garanzia Accessoria G Membro di Commissione (7) (se l acquisizione avviene in corso d anno)

tale attività SENZA però specificare l Ente o gli Enti presso i quali tale attività viene svolta.

Il premio da corrispondere è quello indicato nella riga I della tabella tariffe Il premio dovrà essere corrisposto sempre al 100% e sarà unico INDIPENDENTEMENTE:

dal periodo dell annualità assicurativa in cui la garanzia accessoria viene acquistata;dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l anno;dalla tipologia di enti preso i quali viene svolta tale attività.

ESEMPIOIl sig. Tizio a Gennaio 2011 ricopre la carica di Assessore del Comune Alfa. Al di fuori dell orario di lavoro il Sig. Tizio svolge anche l attività di Membro di Commissione presso enti diversi dal Comune Alfa. Decide di aderire alla Convenzione Aon assicurando sia la carica di Assessore sia l attività di membro di commissione, con massimale di 2.500.000,00 Euro.

Premio da corrispondere: 210 + 159,60 = > 369,60 Euro

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Garanzie Accessorie (5/5)

Estensione piena del periodo di efficacia retroattiva in caso di cessazione totale dell attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione

Qualora l assicurato cessi completamente ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione (per qualsiasi motivo tranne il caso di licenziamento per giusta causa), la garanzia:

OPERA automaticamente per le richieste di risarcimento a lui pervenute relative a fatti, atti od omissioni compiuti nel corso del periodo di durata dell Assicurazione (dalla data di effetto della convenzione fino alla

data di cessazione dell attività)

MA

NON OPERA per le richieste di risarcimento a lui pervenute relative a fatti, atti od omissioni compiuti nel corso del periodo retroattivo (dal 31.12.2003 alla data di effetto dell adesione).

Per ottenere l efficacia della garanzia anche relativamente al periodo retroattivo l Assicurato dovrà:

inviare il Modulo Garanzia Accessoria H - Piena Efficacia Retroattiva (8), comunicando la data di cessazione totale dell attività;corrispondere un premio (come una tantum) pari al 75% dell ultimo premio corrisposto.

La comunicazione ed il contestuale pagamento devono avvenire entro 60 giorni dalla data di cessazione dell attività; qualora tale tempistica non venga rispettata l assicurato NON AVRA PIU LA FACOLTA di acquistare la garanzia accessoria.

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In corso d anno, l assicurato ha la facoltà di variare il massimale, scelto al momento dell adesione, alle seguenti condizioni:

tale variazione è consentita ESCLUSIVAMENTE nel caso di acquisizione/variazione di una o più cariche che generi un aggravamento di rischio (ad es. il passaggio da P.O Amministrativa a Dirigente Amministrativo). In questo caso l assicurato dovràcompilare il Modulo di Variazione Massimale, comprensivo della dichiarazione di assenza sinistri e trasmettere lo stesso alla Struttura Affinity, al numero di fax riportato sul modulo. Sarà cura della Struttura Affinity comunicare all assicurato il premio da corrispondere, che sarà calcolato tenendo conto della differenza dei premi annui riferiti alle cariche in essere al momento dell adesione e a quelle in corso alla data di variazione del massimale, a prescindere dalla finestra nella quale avviene la richiesta di variazione.

ATTENZIONE

1. L invio della richiesta di variazione deve essere fatta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la variazione di rischio; in questo caso il nuovo massimale è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione del rischio.

2. Qualora non fosse rispettato il termine di cui al punto 1. il nuovo massimale sarà operante dalle ore 24.00 della data di ricezione del modulo da parte del broker

IN OGNI CASO

Il NUOVO MASSIMALE è operante per le richieste di risarcimento e/o circostanze pervenute all assicurato in data successiva alla sua acquisizione, purchè afferenti ad eventi dannosi anch essi verificatisi in data successiva all attivazione dello stesso.

Possibilità di Variazione del Massimale - (in corso d anno)

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L assicurato ha la facoltà di variare il massimale, scelto al momento dell adesione, alle seguenti condizioni:

tale variazione potrà essere effettuata a prescindere da qualsiasi variazione e/o acquisizione di carica. In questo caso l assicurato dovrà trasmettere alla Struttura Affinity il modulo di variazione massimale con la dichiarazione di assenza sinistri, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità.

la Struttura Affinity si farà cura di ricalcolare il premio di rinnovo in considerazione del nuovo massimale prescelto e la stessa struttura comunicherà all assicurato, a mezzo mail, tale importo.

ATTENZIONE

la variazione di massimale in riduzione (ad esempio, per diminuzione o cessazione parziale di carica) è consentita ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DEL RINNOVO.

IN OGNI CASO

Il NUOVO MASSIMALE è operante per le richieste di risarcimento e/o circostanze pervenute all Assicurato in data successiva alla sua acquisizione, purchè afferenti ad eventi dannosi anch essi verificatisi in data successiva all attivazione dello stesso.

Possibilità di Variazione del Massimale (in fase di rinnovo)

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La Convenzione n. 1760733 non è più sottoscrivibile a far data dal 01.10.2010.

Tutti coloro che hanno già sottoscritto la Convenzione n. 1760733 hanno la possibilità di aderire alla nuova Convenzione n. 1797882 ESCLUSIVAMENTE IN FASE DI RINNOVO mediante la compilazione dello specifico

Modulo Cambio Polizza (11).

Transizione dalla Convenzione n. 1760733 alla Convenzione 1797882

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Contatti

Aon S.p.A.Sede Legale e Direzione Generale Via Andrea Ponti 8/1020143 MilanoTel. 02 454341 - Fax 02 45434810www.aon.it

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"Questo testo non potrà essere nè integralmente nè parzialmente distribuito a terzi per nessun fine. Le informazioni contenute all'interno di questo documento non costituiscono parere definitivo e vincolante e non devono essere utilizzate come base per dare pareri senza verificare le fonti primarie."

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