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Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali CONTRATTO COLLETTIVO PER IL QUADRIENNIO 1998-2001 Le regole sulle relazioni sindacali, sulla contrattazione integrativa e sulla concertazione Illustrazione degli aspetti innovativi e dei comportamenti attuativi degli enti Stipulato il 1° aprile 1999 Dott. Domenico Di Cocco Dirigente Generale ARAN

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Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomielocali

CONTRATTO COLLETTIVO PER IL QUADRIENNIO1998-2001

Le regole sulle relazioni sindacali, sullacontrattazione integrativa e sulla concertazione

Illustrazione degli aspetti innovativi e dei comportamentiattuativi degli enti

Stipulato il 1° aprile 1999

Dott. Domenico Di CoccoDirigente Generale ARAN

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CCNL PER IL QUADRIENNIO 1998-2001

LE RELAZIONI SINDACALI

OBIETTIVI E STRUMENTI (ART. 3)

Sono previsti i seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva a livello nazionale;

b) contrattazione collettiva decentrata integrativa, nelle materie e conle modalità indicate nel CCNL;

c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, secondole modalità degli artt. 5 e 6;

d) interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo ladisciplina dall’art. 13 del CCNL/1995;

e) concertazione;

f) informazione.

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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVADECENTRATA INTEGRATIVA

LE MATERIE DI CONTRATTAZIONE (ART. 4)

a) i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie,calcolate secondo le indicazioni dell’art. 15, per le diverse finalitàpreviste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina contenuta nelmedesimo art. 17:

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personalesulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttivitàe di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali dellemetodologie di valutazione basate su indici e standard divalutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate allaproduttività collettiva per centri di costo e alla produttivitàindividuale; riguarda tutta la materia della produttività collettivaper centri di costo e della produttività individuale per la cuicorretta disciplina occorre tener presente anche le seguentispecifiche disposizioni previste dal presente contratto:• l'obbligo di destinare le risorse a sostenere le iniziative

finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti neilivelli di efficienza e di efficacia degli enti nonché di qualità deiservizi istituzionali (art. 17, comma 1);

• il vincolo ad utilizzare piani di attività anche pluriennali eprogetti strumentali e di risultato basati su sistemi diprogrammazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati;

• erogare compensi correlati al merito e con criteri selettivi,utilizzando i risultati del sistema permanente di valutazione;

• affidamento ai servizi di controllo interno o ai nuclei divalutazione del compito di verificare in via preventiva l'effettivoconseguimento dei risultati conseguiti e la coerenza degli stessicon gli obiettivi stabiliti dagli organi di vertice.

Con la disapplicazione dell'art. 33 del CCNL/1995, i principigenerali che devono governare la gestione dell'intera materia

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devono essere concordati in sede decentrata secondo leconvenienze delle parti e tenendo conto prioritariamente dellepeculiari esigenze degli enti. I contenuti del contratto decentratoriguardano:• i criteri generali per la disciplina dei sistemi di incentivazione del

personale;• i criteri generali per la definizione delle metodologie di

valutazione del personale ai fini della attribuzione degli incentividi produttività.

c. le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione ela corresponsione dei compensi relativi alle finalità previstedall’art. 17, comma 2, lett. e) (attività disagiate), f) (specificheresponsabilità ), g) (progettazione, procuratori legali); l'interadisciplina di queste specifiche destinazioni è rimessa allacontrattazione integrativa che può legittimamente stabilire leregole che meglio si adattano alle effettive esigenze degli enti; inparticolare possono essere ricercate quelle soluzioni checonsentono di far fronte a situazioni che non trovano adeguataconsiderazione e tutela nell'ambito degli altri istituti tipici delcontratto; con riferimento al compensi relativi alla lett. g) si ritieneche devono essere comunque rispettati e salvaguardati comelegittimi ed esclusivi destinatari i dipendenti espressamenteindicati come tali dalle disposizioni normative che consentono lautilizzazione specifica delle risorse finanziarie prese inconsiderazione; in altri termini, per gli incentivi alla progettazionei soggetti cui devono essere destinati i relativi compensi sono soloquelli indicati nell'art. 18 della legge 109, mentre la contrattazioneintegrativa potrà liberamente definire tutti gli aspetti relativi alladistribuzione delle risorse ed alla determinazione dei valorieconomici dei compensi.

d. i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazioneprofessionale, riqualificazione e aggiornamento del personale peradeguarlo ai processi di innovazione; i relativi contenuti sono,naturalmente, condizionati dalla entità delle risorse finanziarie

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disponibili secondo le espresse indicazioni del bilancio;

e. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramentodell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione ealla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degliadempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;

f. implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalitàdei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assettiorganizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g. le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicatedall’art, 28 del DPR 333/1990, anche per le finalità della legge125/1991;

h. i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività eprestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art.15, comma 1, lett. k); le fattispecie prese in considerazione sonoancora quelle già indicate nella precedente lettera c) conriferimento alle particolari finalità di cui all'art. 17, lettera g),questa ripetizione può dipendere da uno scarso collegamento deltesto contrattuale, dovendosi ritenere che la più ampia dizionedella precedente lettera c) ricomprende anche la disciplina dellalettera in esame;

i. le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario dicui all’art. 22;

j. le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo ladisciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 35 deld. lgs. 29/1993;

k. criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. La materiadeve essere affrontata con grande senso di equilibrio per evitare di

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introdurre inutili rigidità con riferimento alla organizzazione e disottrarre competenze e responsabilità specifiche agli organipreposti alla gestione e in particolare alla dirigenza; la dizionevolutamente molto generica usata dal contratto intende certamentericondurre alla contrattazione decentrata la fissazione delle lineeguida in materia di orario di lavoro del personale dipendente; lastessa dizione, peraltro, non si presta ad essere intesa comeapertura per una regolamentazione dettagliata e puntuale di tuttele prestazioni lavorative; una volta definito il quadro generale diriferimento, deve essere assicurato il libero esercizio del dirittodella dirigenza ad assumere le proprie determinazioni in materiaper la salvaguardia della funzionalità delle strutture e per laregolarità dei servizi.

Sono altresì ricomprese tra le materie da definire in contrattazionedecentrata integrativa anche quelle previste nell’art. 16, comma 1, delCCNL sulla classificazione e precisamente:

• completamento e integrazione dei criteri per la progressioneeconomica all’interno della categoria;

• modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per ilfinanziamento della progressione economica e per la lorodistribuzione tra i fondi di cui all’art. 14 del predetto CCNL.

I CONTRATTI COLLETTIVI DECENTRATI INTEGRATIVI HANNOLA CAPACITA’ DI CREARE VINCOLI E OBBLIGHIGIURIDICAMENTE RILEVANTI TRA LE PARTI, CON LA STIPULA,SOLO NELLE MATERIE ESPRESSAMENTE ASSEGNATE DALCCNL A TALE LIVELLO DI NEGOZIAZIONE.

NON ESISTE UNA CONDIZIONE DI LIBERA NEGOZIABILITA’ ALIVELLO DI ENTE, COME NEL PRIVATO. E’ IL CONTRATTO NAZIONALE CHE STABILISCE LE MATERIECHE POSSONO FORMARE OGGETTO DELLA DISCIPLINA

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DECENTRATA (ART. 45, COMMA 4 DEL D. LGS. 29/1993).

I CONTRATTI INTEGRATIVI DECENTRATI:

• NON POSSONO ESSERE IN CONTRASTO CON LE CLAUSOLEDEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE;

• NON POSSONO COMPORTARE ONERI SUPERIORI A QUELLIPREVISTI DAL CONTRATTO NAZIONALE.

LE CLAUSOLE DIFFORMI SONO NULLE E NON POSSONOESSERE APPLICATE.

E’ PRESCRITTO L’OBBLIGO DI CONTRATTARE E DICONTRARRE (STIPULARE IL CONTRATTO DECENTRATO)PER I SOLI ASPETTI ATTINENTI AL TRATTAMENTOECONOMICO.(obbligo sancito dall’art. 2, comma 3, terzo periodo del d. lgs.29/1993).

PER LE MATERIE INDICATE NELLE LETTERE D)(PROGRAMMI DI FORMAZIONE), E) (MIGLIORAMENTOAMBIENTE DI LAVORO), F) QUALITÀ DEL LAVORO EINNOVAZIONI ORGANIZZATIVE) ED M) (ORARIO DI LAVORO)SUSSISTE IL SOLO VINCOLO A CONTRATTARE, MA NON ACONTRARRE.

Purché i comportamenti delle parti siano stati improntati a principi diaffidabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.

Dopo trenta giorni dall’inizio delle trattative, prorogabili di altri trentaper una sola volta col consenso delle parti negoziali, la parte datorialee la parte sindacale possono riassumere le rispettive libertà di azione.

IL DATORE DI LAVORO (DIRIGENZA O ALTRO ORGANO

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COMPETENTE) PUÒ LEGITTIMAMENTE DECIDERE SULLAMATERIA CONTROVERSA.

Le OO.SS. possono, naturalmente, avviare tutte le iniziative di lottaconsentite.

PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA.(art. 5)

LA DURATA DEL CONTRATTO DECENTRATO E’QUADRIENNALE, secondo le regole dell’accordo sul costo dellavoro del 23.7.1993.

E’ PREVISTA UN’UNICA SESSIONE NEGOZIALE.

POSSONO ESSERE RINEGOZIATE PERIODICAMENTE LEMATERIE CHE, PER LORO NATURA, RICHIEDONO TEMPIDIVERSI PER L’ESAME E LA DISCIPLINA (es. la destinazionedelle risorse del salario accessorio).

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE E LA STIPULADEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO:

1. costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, con laspecificazione del relativo presidente; entro i trenta giornisuccessivi alla stipula del CCNL; competenza specifica dellaGiunta comunale, provinciale o regionale;

2. adozione delle direttive per la delegazione trattante da parte dellaGiunta, con la specificazione degli obiettivi prioritari e delle risorsefinanziarie disponibili;

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3. convocazione della delegazione sindacale entro trenta giorni dallapresentazione delle piattaforme;

4. sviluppo della fase di negoziazione tra le delegazioni trattanti diparte pubblica e di parte sindacale;

5. firma di una “ipotesi di accordo” da parte delle delegazionitrattanti;

6. predisposizione della relazione tecnico-finanziaria che illustra tuttele causali di spesa del contratto con la specificazione degli onerifinanziari e dei mezzi di copertura;

7. invio della ipotesi di accordo, entro cinque giorni dalla firma, alcollegio dei revisori, ovvero, se non previsto, al servizio dicontrollo interno o nucleo di valutazione;

8. esercizio del controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincolidi bilancio (con gli strumenti di programmazione annuale epluriennale) e, naturalmente, con la disciplina sulla quantificazionedelle risorse di cui all’art. 15; il controllo non può riguardare ilmerito delle scelte contrattuali;

9. trascorsi quindici giorni senza rilievi (ovvero anche prima, qualorail collegio si esprima positivamente), la Giunta autorizza ilpresidente della delegazione trattante di parte pubblica allasottoscrizione definitiva del contratto decentrato che acquista cosìimmediata efficacia.

IL PARERE NEGATIVO (PER ONERI SUPERIORI A QUELLICONSENTITI) DEL COLLEGIO DEI REVISORI O DEL SERVIZIODI CONTROLLO INTERNO, IMPONE UNA RINEGOZIAZIONEDELL’IPOTESI DI ACCORDO TRA LE PARTI PER ELIMINARE OCHIARIRE GLI ASPETTI OGGETTO DI RILIEVO.

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Gli enti devono trasmettere all'ARAN copia dei contratti decentratiintegrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva; al testodel contratto deve essere, altresì, allegata una relazione con laillustrazione delle modalità di copertura dei costi con riferimento aglistrumenti annuali e pluriennali di bilancio.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVAA LIVELLO TERRITORIALE (art. 6)

Procedimento

Le OO.SS. firmatarie del CCNL e l’ANCI e l’UNCEM possonostipulare “protocolli d’intesa” per definire le aree territorialinell’ambito delle quali è praticabile la contrattazione decentrata per isoli enti di limitate dimensioni demografiche.

L’ambito può essere: regionale, provinciale, di comunità montana, diconsorzio o di unione di comuni, o riferito ad una pluralità di entiespressamente individuati.

Gli enti interessati possono aderire al protocollo e quindi accettare dipartecipare alla contrattazione territoriale.

Analoga adesione deve essere espressa dai competenti soggettisindacali presenti nei singoli enti (RSU e terminali di tipoassociativo).

Si deve ritenere che l’assenza di una delle due adesioni prescritte(dell’ente e dei soggetti sindacali) impedisca la partecipazione allacontrattazione integrativa.

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I protocolli devono disciplinare anche i seguenti aspetti cheriguardano gli elementi peculiari della contrattazione integrativadecentrata:

• la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; sipossono immaginare diverse soluzioni: un componente per ogniente che aderisce al protocollo, se il relativo numero non è moltoelevato, altrimenti deve essere necessariamente individuata unadelegazione ristretta ricercando un equilibrio non semplice perassicurare la massima rappresentatività di tutti gli interessi ingioco; occorre, altresì, trovare una intesa sul soggetto che dovràassolvere alla funzione di presidente della delegazione;

• la composizione della delegazione sindacale; in questo caso sembrapiù semplice ipotizzare una soluzione che ricomprende tutte le siglesindacali che hanno sottoscritto il CCNL e il protocollo di intesa;bisogna tener conto, peraltro, che l'accordo quadro per lacostituzione delle RSU ha affidato esclusivamente alle stesse RSU diogni ente la titolarità alla contrattazione decentrata integrativa eciò sembrerebbe escludere ogni diversa soluzione, anche seconcordata localmente; manca a tal riguardo un espresso rinvionell'accordo quadro; il problema forse non si pone se si costruisceuna delegazione sindacale con la partecipazione di rappresentantidi tutte le RSU; quando il numero degli enti interessati è moltoelevato, si pone lo stesso problema della delegazione "ristretta"anche per la parte sindacale; molto dipende dal consenso delleparti interessate: se ogni RSU prima aderisce al protocollo e. allafine, esprime l'assenso sulla ipotesi di contratto, il possibilecontenzioso viene di fatto eliminato; ma non si risolve il dubbiosulla effettiva titolarità alla contrattazione da parte di un soggettodiverso da quello ipotizzato nell'accordo quadro.

• .la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contrattodecentrato integrativo territoriale; l'ipotesi di contratto decentratoterritoriale deve essere necessariamente sottoposto all'esame delleGiunte dei singoli enti che devono tutte autorizzare la sottoscrizioneda parte del presidente della delegazione di parte pubblica; anche

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una sola pronuncia negativa o comunque anche la assenza di unasola autorizzazione impedisce la stipula;

• le modalità per il controllo relativo alla compatibilità dei costi con ivincoli di bilancio, secondo la disciplina prevista nell'art. 5 per lacontrattazione decentrata a livello di ente; la decisione della Giuntadeve essere preceduta, in ogni ente, dal parere del collegio deirevisori dei conti o, se non previsto, del nucleo di valutazione chedeve esprimersi entro 15 giorni dall'invio; decorso tale terminesenza alcun rilievo, la Giunta può in ogni caso autorizzare lasottoscrizione;

• le materie che si intendono disciplinare, fra quelle destinate allacontrattazione integrativa.

Gli enti che hanno deliberato di aderire ai protocolli, devono anchedefinire e concordare le modalità per la formulazione degli indirizzialla delegazione trattante di parte pubblica; le direttive devonospecificare gli obiettivi prioritari da salvaguardare e la entità dellerisorse finanziarie disponibili con particolare riferimento alle risorseaggiuntive, alle economie di gestione e alle risorse integrative sullequali le condizioni dei singoli enti possono essere molto diversificate.

Per soddisfare tale adempimento gli enti possono ipotizzare ilseguente percorso:

♦ elaborazione di una ipotesi di direttiva da parte di un gruppo distudio, con prevalente qualificazione politica, appositamenteincaricato dalle Giunte di tutti gli enti interessati;

♦ approvazione delle direttive da parte delle stesse Giunte;

♦ affidamento al predetto gruppo di studio del compito di seguire le

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diverse fasi della contrattazione, in analogia alla funzione svoltadal Comitato di settore a livello nazionale.

Poiché le condizioni finanziarie destinate al trattamento economicoaccessorio nei singoli enti possono essere estremamente diversificate,non sembra praticabile, quindi, un contratto decentrato territorialeche definisca in modo esaustivo tutti gli aspetti e le regole perl'utilizzo di dette risorse per i diversi istituti o destinazioni indicatenell'art. 17; per tali aspetti può essere utilmente concordata una seriedi regole comuni per favorire comportamenti omogenei; si deve,infatti, rinviare necessariamente alla contrattazione decentrataintegrativa di ente tutta la materia relativa alla quantificazione dellerisorse da destinare alle diverse finalità e la individuazione edestinazione delle economie di gestione, delle risorse aggiuntive edelle risorse integrative.

In altre parole la contrattazione decentrata territoriale può svolgereun ruolo positivo per tutti gli aspetti di carattere normativo, mentresubisce limiti consistenti sul versante del trattamento economico.

INFORMAZIONE (ART. 7)

GLI ENTI HANNO L'OBBLIGO DI INFORMARE I SOGGETTISINDACALI ABILITATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATAINTEGRATIVA (RSU E OO.SS. TERRITORIALI), CONPERIODICITA' E TEMPESTIVITA'.

L'OBBLIGO E' RIFERITO AGLI ATTI DI VALENZA GENERALE,ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO, CHE RIGUARDANO ILRAPPORTO DI LAVORO, LA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI,LA GESTIONE COMPLESSIVA DELLE RISORSE UMANE.

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E' stata abbandonata la precedente distinzione tra informazionepreventiva e informazione successiva con la relativa elencazione ditutti gli atti presi in considerazione.

L'informazione non riguarda certamente i singoli atti di gestione masoltanto quelli che, per il loro contenuto, assumono un rilievo dicarattere generale e si pongono come momenti importanti per tuttal'attività gestionale nei suoi diversi aspetti ordinamentali, economici enormativi.Vi rientrano: i regolamenti, le direttive di servizio, le dotazioniorganiche, la quantificazione delle risorse destinate in via generalealle spese per il personale, la disciplina degli orari, i criteri per lamobilità ecc.

Nel comma 2 è prescritto che l'informazione deve essere preventivaquando riguarda materie che il contratto affida alla contrattazionedecentrata o alla concertazione; solo a seguito di una compiutainformazione, infatti, i soggetti sindacali possono assumere leiniziative per richiedere l'avvio delle procedure di confronto.

Le esigenze di informazione vengono ulteriormente tutelate (comma3) attraverso la previsione di periodici incontri, almeno con cadenzaannuale, da attivarsi su richiesta di ciascuna delle parti.

Gli incontri informativi devono avvenire, in ogni caso, quando siverifichino i seguenti casi:

• iniziative per la riorganizzazione degli uffici;

• innovazione per l'innovazione tecnologica delle struttureorganizzative;

• eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e ditrasformazione, tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 11,comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti dicontrattazione del 2 giugno 1998.

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LA CONCERTAZIONE (ART. 8)

"Nuova " modalità di relazione sindacale che si concretizza in un"obbligo di confronto" da attuarsi mediante "appositi incontri" entroun termine prefissato.

La "concertazione" impegna le parti a ricercare, con correttezza ebuona fede, una posizione condivisa sulle questioni oggetto delconfronto, anche con reciproche concessioni; analogo impegnoriguarda il coerente sostegno a realizzare l'intesa conseguita.

Eventuali comportamenti degli enti non coerenti con i vincoli della"concertazione" potrebbero creare le condizioni per un contenziososulla condotta antisindacale (art. 28 Statuto dei lavoratori).

Altra caratteristica fondamentale consiste nel fatto che laconcertazione non ha carattere negoziale e quindi non è idonea acreare vincoli giuridicamente rilevanti tra le parti, anche quando lestesse dovessero convenire su una posizione comune.

Perché possano sorge diritti ed obblighi con riferimento alle materieoggetto di concertazione, è necessario che il soggetto o l'organoeffettivamente competente a decidere assuma formalmente le suedeterminazioni.

(Ad esempio: per la disciplina dell'orario di servizio occorre sempreuna decisione della Giunta, anche quando l'ente e i soggetti sindacaliabbiano trovato la convergenza sulla soluzione da adottare.)

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Procedimento.

♦ i soggetti sindacali: RSU e OO.SS. territoriali, hanno titolo arichiedere in forma scritta la concertazione, dopo aver ricevutol'informazione prescritta dall'art. 7;

♦ il confronto, mediante appositi incontri, deve iniziare entro il quartogiorno dalla data di ricezione della richiesta; gli incontri devonoessere convocati dall'ente cui spetta il potere-dovere di iniziativa;

♦ durante il periodo di concertazione, le parti adeguano i rispettivicomportamenti ai principi di responsabilità, correttezza etrasparenza; le parti, quindi, partecipano alle riunioni con ladisponibilità ad approfondire la materia in discussione ed aricercare, se possibile, una soluzione che tenga conto dei diversiinteressi coinvolti; diversamente dovranno essere evidenziati imotivi, le condizioni e i vincoli che non consentono all'ente di tenerconto delle istanze o delle proposte dei soggetti sindacali;

♦ la concertazione si conclude nel termine di trenta giorni dallarichiesta sindacale; per coerenza si deve intendere che il termineiniziale debba coincidere con quello di ricezione da parte dell'ente;

♦ l'esito della concertazione deve essere trascritto in un verbale nelquale sono riportate le posizioni delle parti.

PER LA CONCERTAZIONE NON E' NECESSARIO ATTIVARE LADELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, PROPRIOPERCHE' NON SIAMO IN PRESENZA DI UN PROCESSONEGOZIALE CHE DEVE CONCLUDERSI CON UN CONTRATTO.

IL CONFRONTO PUO' AVVENIRE TRA I SOGGETTI SINDACALIABILITATI E I RAPPRESENTANTI DELL'ENTE ESPRESSAMENTE

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DESIGNATI IN RELAZIONE ALLA MATERIA TRATTATA.

POICHE’ IL CONFRONTO RIGUARDA ASPETTI CHESOSTANZIALMENTE RICHIEDONO PREMINENTIAPPREZZAMENTI POLITICI E PRESUPPONE UN SUCCESSIVOIMPEGNO AD ASSUMERE SPECIFICHE E COERENTI DECISIONISPESSO PROPRIO DAGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA,SEMBRA UTILE ED OPPORTUNO IPOTIZZARE CHE LACONCERTAZIONE SIA “GUIDATA” DA SOGGETTI POLITICIISTITUZIONALI AL MASSIMO LIVELLO DIRAPPRESENTATIVITA’, assistiti dalla dirigenza interna .

Durante il periodo destinato alla concertazione, le parti sonoimpegnate a non assumere iniziative unilaterali nelle materie oggettodi confronto; l'ente, quindi, deve astenersi da ogni decisione formalesino al termine dei trenta giorni prescritti, ovvero sino alla stesura delverbale, se precedente.

LE MATERIE DI CONCERTAZIONE PREVISTE DALL'ART. 16DEL CCNL SULLA CLASSIFICAZIONE:

a. svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;

b. valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazionedelle funzioni;

c. conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative erelativa valutazione periodica;

d. metodologia di valutazione permanente dei risultati e delleprestazioni del personale;

e. individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento delfondo per la progressione economica interna alla categoria;

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f. individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;

g. attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o allemodificazioni delle regole sul controllo della spesa.

LE MATERIE DI CONCERTAZIONE PREVISTE DALL'ART. 8DEL PRESENTE CCNL:

a. articolazione dell'orario di servizio;

b. calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;

c. criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento diattività o di disposizioni legislative comportanti trasferimento difunzioni e di personale;

d. andamento dei processi occupazionali;

e. criteri generali per la mobilità interna

f. definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro,limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute aisensi dell’art. 6, comma 6, del d. lgs. 29/1993.

SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO(ART. 9)

I nuovi soggetti sindacali nei singoli enti sono:

a. le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

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b. gli organismi (i terminali) di tipo associativo delle associazionisindacali rappresentative previsti dall'art. 10, comma 2, dell'accordoquadro per la costituzione delle RSU.

LA COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI PER LACONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA(ART. 10)

OGNI ENTE INDIVIDUA (DESIGNA) I DIRIGENTI CHEDEVONO "FAR PARTE" DELLA DELEGAZIONE DI PARTEPUBBLICA.

NEGLI ENTI PRIVI DI DIRIGENZA, LE DESIGNAZIONIRIGUARDANO I "FUNZIONARI". CON TALE TERMINE SIDEVONO INTENDERE I DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA"CATEGORIA" PIU' ELEVATA PRESENTE NELL'ENTE.

Pur in presenza di una clausola contrattuale che non brilla perchiarezza (si usa l'espressione "fanno parte", mentre era preferibile"compongono"), si deve ritenere che la delegazione trattante di partepubblica debba avere una esclusiva composizione "tecnica" inarmonia con i principi stabiliti dal d. lgs. 29/1993 in materia dicontrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è tecnico(l'ARAN)n sia pure di nomina politica.

La assenza di ogni richiamo, come nel precedente contratto, al"titolare del potere di rappresentanza" non privilegia lapartecipazione del Sindaco (Presidente) o di un suo delegato(Assessore).

Tra i destinatari della designazione vi rientrano, senza dubbio, ilsegretario comunale o provinciale e l'eventuale direttore generale.

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SPETTA ALLA GIUNTA LA FORMALIZZAZIONE DELLEDESIGNAZIONI E LA INDIVIDUAZIONE, TRA I COMPONENTI,DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE.

SI E' GIA' DETTO CHE COMPETE SEMPRE ALLA GIUNTA DIFORMULARE LE DIRETTIVE SUGLI OBIETTIVI PRIORITARIDELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ESULLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.

LA PUNTUALE FORMULAZIONE DELLE DIRETTIVE ED ILCONTINUO MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTODELLA CONTRATTAZIONE PUO' AIUTARE A RAFFORZARE ILRUOLO DI NEGOZIATORE DA PARTE DI SOGGETTI (DIRIGENTIE FUNZIONARI) CHE SONO ANCHE DESTINATARI DELLADISCIPLINA CONCORDATA.

SI RAMMENTA, INOLTRE, CHE L'IPOTESI DI ACCORDO DEVEESSERE VALUTATA POSITIVAMENTE DALLA GIUNTA PER LACONSEGUENTE AUTORIZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

LA DELEGAZIONE SINDACALE DI OGNI ENTE E'COMPOSTA:

A) DALLA RSU;

B) DAI RAPPRESENTANTI (TERRITORIALI) DELLEORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIAFIRMATARIE DEL CCNL; (CGIL/FP/EE.LL. - FIST CISL -UIL/EE.LL. -DICCAP Dipartimento enti locali camere dicommercio - COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO -FNEL Federazione nazionale enti locali)

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L'ACCORDO QUADRO SULLA COSTITUZIONE DELLE RSUHA SANCITO LA RINUNCIA FORMALE ED ESPRESSA DITUTTE LE OO.SS. FIRMATARIE DEL MEDESIMO ACCORDO,ALLA COSTITUZIONE DI RSA A LIVELLO DI ENTE.

TUTTI GLI SPAZI DI RAPPRESENTATIVITA' AI FINI DELLACONTRATTAZIONE DECENTRATA SONO, PERTANTO, DIESCLUSIVA PERTINANZA DELLE RSU (con le sigle territoriali).

Negli enti dove le elezioni del novembre 1998 non abbiano consentito,per qualsiasi motivo, la legittima costituzione delle RSU, si deveritenere, non potendosi ripristinare le RSA, che la titolarità allacontrattazione decentrata debba essere riconosciuta, in viatransitoria, ai soli rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatariedel CCNL.

Analoga condizione si verifica anche in presenza delle eventualidimissioni dei componenti della RSU, sino alla sua legittimaricostituzione mediante elezioni.