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2/2010 aprile Bimestrale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova LA REGIONE CONFERMA GLI AMPLIAMENTI IN ZONA AGRICOLA Numero 2 - Anno 8 - aprile 2010 - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2004 n° 46) - art. 1, comma 1, DCB Padova - con I.P. 2 Stupidario dei geometri Pierluigi Capuzzo 4 La Fondazione Geometri Paolo Pol e Gianni Serragioto 8 Ancora sui cementi armati 14 Formazione professionale continua 18 Le novità della riforma scolastica 27 Il Filo di Arianna a cura della Commissione Ambiente

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2/2010aprile

Bimestrale di informazionedel Collegio Geometrie Geometri Laureati di Padova

LA REGIONE CONFERMA GLI AMPLIAMENTIIN ZONA AGRICOLA

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2 Stupidario dei geometriPierluigi Capuzzo

4 La Fondazione GeometriPaolo Pol e Gianni Serragioto

8 Ancora sui cementi armati

14 Formazione professionale continua

18 Le novità della riforma scolastica

27 Il Filo di Ariannaa cura della Commissione Ambiente

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1CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

Bimestrale ufficiale di informazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova35138 Padova - viale Codalunga, 8 bistel. 049 8757788 - fax 049 661124e-mail: [email protected]. Pierluigi CapuzzoSegretarioGeom. Oddone Zecchin TesoriereGeom. Paolo PolConsiglieriGeom. Moreno BenetazzoGeom. Luca BiadollaGeom. Chiara CattaniGeom. Giovanni Dal ZottoGeom. Maurizio FalascoGeom. Giuseppe Gazzin Geom. Michele Levorato Geom. Marco Mason Geom. Sandro Merlo Geom. Michele Rizzo Geom. Elena TresoldiDirettorePierluigi CapuzzoReferente per il CollegioChiara CattaniDirettore responsabileBarbara AmmanatiIscrizione al Tribunale di Padovan. 1852, 11 luglio 2003EditoreLettera srl, Galleria Scrovegni 7tel. 0498805776; fax 830257735121 [email protected] - www.lettera.orgPubblicitàQuarta Pagina sastel. 0498805776; fax [email protected] Grafotecnica sncvia Leonardo da Vinci 8,35020 Casalserugo (PD)PrivacyLettera srl è responsabile dell’indiriz-zario dei geometri della provincia diPadova, e si impegna a utilizzarlo aisoli fini della spedizione della rivista.CopyrightGli articoli pubblicati sono protettidalla legge sulla proprietà intellettua-le e del diritto d’autore.Chiuso in redazione il 29.04.2010

SSOOMMMMAARRIIOO

PPiittaaggoorraa nn.. 22//22001100

Stupidario dei geometriLe ragioni di una menzogna sconsideratadi PPiieerrlluuiiggii CCaappuuzzzzoo 2

La Fondazione Geometri del GattamelataBraccio operativo del Collegio per i nuovi servizi ai geometridi PPaaoolloo PPooll e GGiiaannnnii SSeerrrraaggiioottoo 4

"Modesta entità": che il legislatore si pronunciSi spera in un disegno di legge che chiarisca la questionedi MMaarriiaannggeellaa BBaalllloo 8

Formazione professionale continua Il Regolamento in vigore dal primo gennaio 2010 14

Le novità della riforma scolastica 18L'estimo questo sconosciuto

di FFeerrnnaannddoo CC.. CCaannnnoonnee 20La Regione conferma gli ampliamenti in zona agricola

In difformità dalle sentenze del Tar e del Consiglio di Statodi MMaarrccoo MMaassoonn 22

Manutenzioni straordinarie senza Dia Il decreto legge n. 40 liberalizza alcuni lavori 24

Il Filo di Arianna Un percorso di avvicinamento alla progettazione idealea cura della CCoommmmiissssiioonnee AAmmbbiieennttee 27

Pregeo 10 e Docfa 4 Presentate le nuove procedure 29

La bacheca di aprile 30Informazioni 31

Quesiti sulle agevolazioni fiscaliConto Energia Accertamenti compravenditeTrasmittanza dei vetriTesto coordinato sicurezza

Albo: variazioni 32

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Stupidario dei geometri

2 CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAA Pitagora 2/2010

Un giornale di Padova riportava,nella sua edizione di giovedì 8

aprile u.s, una notizia che non sarebbenemmeno degna di attenzione, se nonfosse che offre l’occasione di trattarel’argomento. Con un testo senza fir-ma, sgangherato e totalmente privo dicapo e coda, veniva annunciato, inbuona sostanza, che il Consiglio delCollegio, per il tramite del sottoscrit-to, ha fatto acquistare alla CassaMutua dei geometri di Roma (sic!) lanuova sede nella Fornace Morandi,strapagandola, disattendendo total-mente le regole di un’evidenza pub-blica, ipotizzando pastette con l’im-presa Edilbasso e asserendo che la de-nuncia è stata inviata anche a Procuradella Repubblica e Guardia diFinanza. Questa accusa sarebbe operadi ben n. 127 geometri che avrebberosottoscritto un documento.

La vicenda meriterebbe soltantoindifferenza, ma crediamo utile co-munque rispondere alle accuse, an-che dal punto di vista giudiziario, co-gliendo l’occasione per riferire allanostra base.

Il legale del Collegio è stato incari-cato di occuparsi della cosa con lamassima attenzione perchè vi sonomolti aspetti che meritano di essereapprofonditi: chi sono i 127 geome-tri? Non è dato sapere, in quanto sitratta di una denuncia anonima.Pensate: un quotidiano pubblica -nel-la pagina economica!- una notiziaprelevata da una lettera anonima, sen-za nemmeno degnarsi di verificarne laqualità, di sentire anche gli accusati, ditentare un’indagine per conoscere me-glio l’argomento. Di questo chiedere-mo debitamente conto.Nel merito

Il Consiglio ha ritenuto che non

fosse più tempo di pagare costosi af-fitti alla banca di cui siamo locatariora, e si è quindi attivato per far ac-quistare la sede attuale alla nostraCassa di Previdenza, per poi versareil canone di locazione a quest’ultima.Da tempo, ormai, la Cassa investe inimmobili soltanto per acquistare lesedi dei collegi. In questo modo il de-naro resta sostanzialmente in casa,visto che è la Cassa a pagarci la pen-sione.

Abbiamo quindi chiesto più voltealla banca di venderci l’immobile:senza dilungarci, diremo che dopo untempo di pensamenti e ripensamenti,la banca ha deciso di non vendere e,anzi, ci ha chiesto un sensibile au-mento del canone di locazione.

A quel punto il Consiglio si è atti-vato, e ha cercato un immobile adattoche avrebbe dovuto rispondere, so-stanzialmente, a tre requisiti: facilitàdi accesso da ogni zona, parcheggia-bilità adeguata, prestigio dell’edifi-cio. Il tutto, ovviamente, in città.

Posso assicurare che abbiamo vistotutto il visibile, e sottolineo che nonsiamo l’ordine degli psicologi o quel-lo dei chimici: siamo geometri, chespesso fanno i consulenti per i propriclienti che stanno comprando immo-bili.

Ciò detto, dopo ampio giro d’oriz-zonte, siamo approdati alla FornaceMorandi, che rispondeva egregia-mente alle nostre necessità: accessi-bile da ogni zona, in quanto postalungo l’anello della tangenziale. Nonè più tempo di uffici operativi neicentri delle città, che delle caratteri-stiche richieste hanno soltanto quelladel prestigio ma sono difficilissimida raggiungere e privi di parcheggi.Che invece non mancano presso la

EEDDIITTOORRIIAALLEEddii PPiieerrlluuiiggii CCaappuuzzzzoopprreessiiddeennttee

Perché qualche collegaha inviato a un giornalein forma anonimainformazioni falsesull’acquistodella nuova sedenella Fornace Morandi?Sapendo beneche ogni operazioneè avvenuta secondole regole e nellamassima trasparenza,essi forse hanno intesoiniziare in talepessimo modola campagna elettoraleper il rinnovodi ottobre.

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3CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

Fornace Morandi, dotata pure di unafermata del nuovo metrobus denomi-nata appunto “Fornace”.

Il terzo requisito, quello del presti-gio dell’edificio, crediamo non abbianecessità di particolari spiegazioni:basti dire che l’immobile è vincolatodalla Soprintendenza ai Beni Artisticie Monumentali. Si tratta in effetti delrecupero di una delle fornaci piùgrandi della provincia, avvenuto congrande gusto, delicatezza e attenzio-ne da parte sia del progettista -l’ar-chitetto Bruno Stocco- sia della pro-prietà nella persona del dott. Mas-simo Hyrat, a.d. della Brick & Tiles.r.l., la società che ha investito nel-l’operazione Fornace Morandi. Il tut-to ovviamente sempre sotto la super-visione del Soprintendente. Anche inquesto gli ignoti estensori hanno sba-gliato, in quanto l’impresa Edilbassoè soltanto l’esecutrice dei lavori.

Il prezzo a cui viene pagata la nostranuova sede non è, per ovvie ragioni,riferibile da queste righe, ma per chivolesse approfondire siamo a disposi-zione. Basti dire che, da buoni geome-tri, abbiamo fatto un affare grazie an-che al fatto che la proprietà ha vistonella nostra presenza un ottimo veico-lo di promozione per le vendite future:se comprano i geometri, l’immobilenon può che essere valido.

Sulla trasparenza, e sull’asseritacombine, gli ipotetici 127 geometri siguardano bene dal sottoscrivere unaqualsivoglia accusa formale, perchésanno che, oltre a danni vari, verreb-bero certamente condannati per ca-lunnia.

Va a questo punto sottolineato unpunto fondamentale: il Collegio nonha acquistato, né acquisterà alcunchè.Non ha nemmeno un obbligo con laCassa, se non morale, a locare il nuo-vo ufficio. E la Cassa ha istituzional-mente facoltà di comprare ciò chevuole, senza bisogno di aste, eviden-

ze pubbliche o quant’altro, essendoorganismo privato. Dove sarebbedunque l’atto scorretto?

In ogni caso, a beneficio di tutti,giova ricordare la modalità mediantela quale viene operato l’acquisto dal-la Cassa, semplicemente determinatoda una doverosa prudenza equipara-bile a quella del buon padre di fami-glia. Dunque, dopo aver individuatol’immobile, il Consiglio del Collegioha presentato la relativa documenta-zione alla Cassa, il cui Consiglio diAmministrazione ha incaricato duepropri componenti di effettuare unprimo sopralluogo. Sono approdati aPadova il geom. Garofalo di Palermoe il geom. Momi di Treviso, che han-no dato un loro primo assenso dimassima all’operazione. Il C.d.A.della Cassa ha quindi nominato la co-siddetta “Commissione di congrui-tà”, costituita da un geometra locale -Oddone Zecchin, il nostro segretariodel collegio- e i geometri Versini diTrento e Cortesi di Mantova, i qualihanno effettuato il sopralluogo e han-no redatto una perizia sulla congruitàdell’operazione, sotto ogni punto divista: utilità del bene, sua funzionali-tà, rispondenza ai requisiti, dimensio-ne e, ovviamente, prezzo. Solo dopoil deposito della perizia il presidentedella Cassa Fausto Amadasi è venutoa Padova a sottoscrivere il prelimina-re versando la relativa caparra.

A breve, dopo ulteriore perizia del-la Commissione congruità che ne ac-certerà la fine dei lavori, l’immobilesarà formalmente acquistabile. DallaCassa, non dal Collegio Come si ve-de, in tema di trasparenza non c’è datemere alcunchè e le accuse mossesono pure menzogne e calunnie.

Qualcuno ha eccepito che la Cassaera già proprietaria di immobili inPadova, e si doveva quindi ricercarela nuova sede in quell’ambito. Nellafattispecie, si tratta degli edifici di

corso Spagna, nella Zona Industrialesud, dove, per capirci, sono collocatigli uffici della Motorizzazione Civi-le. Chi scrive frequenta assiduamen-te, per ragioni professionali, quegli e-difici, che sono stati scartati per mol-teplici ragioni.

Quanto alle cifre necessarie all’o-perazione di adeguamento dei locali,rinnovo dell’arredamento e al traslo-co, asseritamente pari a duecentomi-la euro, si tratta di un importo decisa-mente inferiore e ottenuto grazie adavanzi di bilancio dovuti a risparmisu vari capitoli di spesa operati anchein funzione di questa necessità. Si fasommessamente notare che questaamministrazione ha ridotto la quotadi iscrizione annua da 340,00 euro a310,00 euro, non aumentandola nem-meno nell’ultimo anno pur con laprevisione del trasloco.

A tutti quelli che non hanno condi-viso -legittimamente- le nostre scelte,vogliamo dire di venire a manifestarela propria contrarietà in Collegio, inassemblea, o in qualunque altra occa-sione ritenessero opportuna e non suun giornale qualunque pronto a sfrut-tare la notizia per rimestare nel torbi-do. Qual è lo scopo di sbattere la Ca-tegoria in questo modo sui media?Credono forse questi anonimi, vi-gliacchi colleghi di produrre buonapubblicità per i geometri padovani?Che vantaggi possono trarne i geo-metri, da siffatte azioni?

Non ne risulta forse una cattiva im-magine per tutti noi, che al lettore su-perficiale passiamo così per una cate-goria di litigiosi o, peggio, di disone-sti? Della quale fai parte anche tu,anonimo Stupido Collega Disfattista,che trai dal mercato il tuo sostenta-mento come tutti noi? La tua superfi-cialità è pari alla tua imbecillità.

A ottobre si vota per il Collegio.Forse è iniziata una pessima campa-gna elettorale.

La Fornace Morandi fu costruita nel 1898all’Arcella, dalla famiglia Morandi.Il restauro ha inteso bilanciarela storicità dell’edificiocon l’innovazione del suo uso attuale.

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La Fondazione Geometridel Gattamelata

Braccio operativo del Collegioper i nuovi servizi ai geometriLa natura di enteprivatisticosenza finalità di lucroconsente di operarein maniera più agevoleed economicanelle moltepliciincombenze, primafra tutte la formazionee la comunicazione,che il Collegio si è visto attribuiresenza avereadeguata struttura.

di PPaaoolloo PPooll, tesoriere, e GGiiaannnnii SSeerrrraaggiioottoo, presidente dei Revisori dei conti

Il 19 gennaio 2010 è nata la “Fonda-zione Geometri del Gattamelata -

Padova”. L’idea, già da tempo in di-scussione all’interno del Consiglio delCollegio di Padova, segue la via indi-cata già da altri Collegi e dal Consiglionazionale, che vede l’istituzione dellaFondazione Nazionale Geometri.

L’idea di questa forma di istituzioneè nata anche per poter snellire il piùpossibile alcune incombenze di cui ilCollegio si era fatto carico con le pro-prie strutture. Come tutti noi geometriben sappiamo, essendo quotidiana-mente assillati da problemi e lungaggi-ni burocratiche, un ente, quale la fon-dazione, sottoposta alle normative ditipo privatistico, può più agevolmenteoperare nei settori quali la formazione,le attività ricreative e sviluppo dell’im-magine, ora più che mai necessari.

Oltre ai settori richiamati sopra, laFondazione Geometri del Gattamelata,statutariamente ha il compito di valo-rizzazione della professione di geome-tra, attraverso il costante aggiornamen-to e perfezionamento tecnico-scientifi-co e culturale degli iscritti, l’indivi-duazione e l’attivazione di nuove spe-cializzazioni, la formazione e la guidadei nuovi aspiranti l’esercizio dellaprofessione, ed in generale ogni inizia-tiva diretta allo studio e all’approfondi-mento delle materie che potranno co-stituire in futuro oggetto della profes-sione del geometra.

In particolare la Fondazione svolge-rà attività di studio e di ricerca, effet-tuerà indagini e sondaggi, acquisirà e

diffonderà la conoscenza nelle materiedi competenza dei geometri. Inoltre sa-rà suo compito istituire corsi aggiorna-mento e specializzazione convenzio-nandosi con Università ed Enti pubbli-ci e privati. Potrà promuovere e realiz-zare iniziative editoriali scritte, audio-visive per pubblicizzare l’immagine el’attività di competenza della catego-ria. Sarà compito della Fondazione i-noltre realizzare, finanziare ed organiz-zare tutte le attività culturali e ricreati-ve e sportive che possano dare lustro evisibilità alla categoria. Come già fattodal collegio in questi ultimi anni, pro-porre e finanziare borse di studio nellematerie inerenti la professione.

La fondazione potrà inoltre forniresupporto alla gestione amministrativae pratica del collegioCos’è una fondazione

La fondazione è identificata comeEnte senza finalità di lucro con unapropria sorgente di reddito derivantenormalmente (ma non esclusivamente)dalla gestione di un patrimonio. Dettoente ha un proprio organo di governo egeneralmente utilizza le proprie risorsefinanziarie per attendere a scopi educa-tivi, culturali, religiosi, sociali o altriscopi di pubblica utilità, sia sostenendopersone ed altre associazioni, sia orga-nizzando e gestendo direttamente ipropri programmi di intervento.

Questa definizione, formulata dal-l’European Foundation Centre diBruxelles, mette in luce i caratteri pe-culiari di una fondazione:

la fondazione è un ente dotato di

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5CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

reddito, cioè è l’unione di organizza-zione e finanza, di lavoro e capitale, dipersone e denaro;

la fondazione è un ente autonomoamministrativamente (è dotato di pro-pri organi decisionali), finanziariamen-te (ha un proprio reddito) e giuridica-mente (ha la personalità giuridica);

la fondazione è un ente perpetuoorientato al perseguimento di uno sco-po di pubblica utilità, che può avveni-re sia direttamente (fondazione opera-tiva: gestire in proprio le attività istitu-zionali) che indirettamente (fondazio-ne di erogazione: che persegue le pro-prie finalità statutarie erogando a terzirisorse finanziarie).L’attività commerciale

Una fondazione, anche se si qualifi-ca come Ente non commerciale (ter-mine usato nella legislazione tributa-ria, con riferimento agli enti di cui al-l’attuale articolo 73, comma 1, lett.cdel Dpr n.917/1986, ossia “gli entipubblici e privati diversi dalle società,nonché i trust, residenti nel territoriodello Stato, che non hanno per ogget-to esclusivo o principale l’esercizio diattività commerciali”, intendendosiper oggetto principale “l’attività es-senziale per realizzare direttamentegli scopi primari indicati dalla legge,dall’atto costitutivo o dallo statuto”(art. 73, c.4) o, in mancanza di attocostitutivo o statuto, in base all’attivi-tà effettivamente esercitata) può svol-gere attività commerciale per perse-guire le proprie finalità statutarie.

Tale attività può essere strumentalein due modi differenti: finanziariamen-te, quando l’attività commerciale è unmezzo per ottenere un reddito col qua-le sovvenzionare le attività istituziona-li dell’ente, ovvero istituzionalmente,cioè quando gli scopi statutari dell’en-te sono raggiunti tramite lo svolgimen-to stesso dell’attività commerciale.

Questo ultimo caso si verifica, ad e-sempio, quando la fondazione diffon-de cultura gestendo direttamente unmuseo o una casa editrice, oppurequando presta assistenza sanitaria ge-stendo direttamente una casa di cura.

Una fondazione che svolga un’atti-vità commerciale in via principale èsoggetta alla disciplina delle impresecommerciali: obbligo di iscrizione nel

registro delle imprese; fallimento.Sotto il profilo tributario, il concet-

to di attività commerciale è più ampioe si suddivide in due fattispecie, ri-spettivamente per le imposte dirette eper l’imposta sul valore aggiunto.

L’attività commerciale ai fini delleimposte dirette (art. 51 del Dpr 917/86)è definita come l’esercizio abituale, an-corché non esclusivo, di attività:- commerciali civilisticamente (art.2195 del Codice Civile);- agricole, se oltrepassano limiti pre-definiti (art. 29 del Dpr 917/86);- di prestazione di altri servizi, se or-ganizzati in forma di impresa.

L’attività commerciale ai fini del-l’imposta sul valore aggiunto (art. 4del Dpr 633/73) è definita come l’eser-cizio di attività:- commerciali civilisticamente (art.2195 del Codice Civile), se abituali;- agricole civilisticamente (art. 2135del Codice Civile), se abituali;- di cessione di beni o prestazione diservizi, se compiuta da enti commer-ciali ovvero da Enti non commercialinell’esercizio di attività commerciali;- qualsiasi operazione effettuata abi-tualmente da Enti non commerciali afronte di corrispettivi specifici;- di pubblicità commerciale in ognisua forma, incluse le sponsorizzazionipassive;- altre attività.

La qualifica dell’attività come com-merciale o non commerciale assumeimportanza sul piano tributario, con undiverso regime dei due tipi di attività.

Ai fini dell’imposta sul reddito, laqualifica dell’ente come commercialeo non commerciale è fondata sull’esse-re o meno l’esercizio di tale attività og-getto esclusivo o principale dell’ente.Se le attività commerciali sono preva-lenti o esclusive, la fondazione si qua-lifica come ente commerciale ai finidelle imposte dirette e di conseguenzasi applicano le disposizioni previste perle società di capitali. Al contrario, cioèin assenza del carattere esclusivo oprincipale dell’attività commerciale,l’ente si qualifica “Ente non commer-ciale” e beneficia di un regime tributa-rio di maggior favore: il reddito impo-nibile viene determinato differente-mente; esiste la possibilità di adottare

la contabilità semplificata prevista perle imprese minori.

Per quanto riguarda l’Imposta sulvalore aggiunto, invece, il solo fattodi porre in essere attività com-merciali, indipendentemente dal fattoche la fondazione si qualifichi comeente commerciale o ente non com-merciale, fa scattare l’obbligo di tenu-ta della contabilità, di emissione dellefatture, di presentazione della dichia-razione annuale.Autorità di controllo:

La fondazione è sottoposta al control-lo dell’autorità di vigilanza e cioè:- del Ministero competente per materia,in base all’attività svolta dall’ente, quan-do trattasi di Fondazione riconosciuta a li-vello nazionale (art. 25 del codice civile);- della Regione competente per territo-rio, in base all’attività svolta dall’ente,quando trattasi di fondazione regionale(art. 14 Dpr 616/77).

Le competenze delle autorità sopramenzionate sono diverse e contemplatenelle disposizioni di riferimento. Il po-tere riconosciuto all’autorità vigilanterientra nei poteri dell’amministrazionepubblica; altra è la competenza dell’au-torità giudiziaria, che può intervenire ri-spetto ad atti della fondazione (tra iquali rientrano le questioni attinenti lavalidità dell’atto costitutivo). Inoltre,oltre all’attività di controllo soprade-scritte, la fondazione è dotata di un col-legio dei revisori dei conti, che deve ve-rificare ed approvare i dati di bilancio egarantire la corretta gestione dei fondi.

La Fondazione Geometri del Gatta-melata già operante, sarà dotata di unproprio patrimonio derivante dalla do-nazione di un fondo iniziale effettuatadal Collegio dei geometri e geometrilaureati, con il quale andrà ad effettua-re le operazioni necessarie alla sua at-tività iniziale, per poi autofinzanziarsicon l’attività istituzionale quale la ge-stione della formazione continua e lagestione del patrimonio proprio.

Naturalmente il periodo di transizione,anche per il passaggio degli attuali colla-boratori del collegio all’organico dellafondazione, e la cessione dei vari con-tratti (rivista, università, collaborazionivarie ecc.) sarà di qualche mese, ipotiz-zando verosimilmente il pieno regimeoperativo a partire dall’inizio del 2011.

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DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 - DENOMINAZIONE

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ècostituita una Fondazione denominata “FONDAZIONEGEOMETRI DEL GATTAMELATA - PADOVA”.

Art. 2 - SEDE LEGALELa Fondazione ha sede in Padova, attualmente all’indiriz-

zo di Viale Codalunga n. 8/bis. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi stac-

cate, determinandone il funzionamento ed i rapporti con lasede centrale. Potrà trasferire la sede nell’ambito dello stes-so Comune.Art. 3 - OGGETTO

La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e non con-fessionale. Essa ha per scopo ed esercita la propria utilità so-ciale nella valorizzazione della professione di geometra, co-me configurata dall’Ordinamento professionale.

Tale scopo sarà realizzato attraverso il costante aggiorna-mento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale deigeometri, l’individuazione di specializzazioni all’internodella professione, la formazione degli aspiranti geometri equindi, in generale, mediante la promozione e l’attuazionedi ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, alivello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie checostituiscono attualmente, o che potranno costituire in futu-ro, oggetto della professione del geometra o comunque atti-nenti alla stessa.

In particolare la Fondazione potrà: - svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere in-dagini e sondaggi, acquisire e diffondere la conoscenza nel-le materie di competenza dei geometri; - istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamen-to, di specializzazione e di preparazione all’esercizio dellaprofessione dei geometra, anche avvalendosi di consulenti e-sterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici eprivati;- promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audio-visive o per via telematica; - sostenere l’attività di enti che agiscono nel campo deglistudi nelle materie di competenza dei geometri; - promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni cultu-rali in genere nel campo delle materie di competenza deigeometri; - promuovere, finanziare o patrocinare attività ricreativespecifiche;- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale atutte le iniziative sopra specificate; - istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e diricerca scientifica nelle materie tecniche che formano ogget-to della professione di geometra;

- fornire servizi agli enti preposti alla gestione amministra-tiva degli iscritti a qualsiasi titolo.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potràinoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le ini-ziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici oprivati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concre-ta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituisco-no l’oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti ope-ranti nel settore, aggregare altri organismi per rendere effi-cace la propria azione, nonché partecipare a società, consor-zi, associazione ed altre strutture organizzative aventi finali-tà similari alle proprie.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gliavanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzio-nali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l’incre-mento del proprio patrimonio.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo in-diretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o ca-pitali, durante la vita della Fondazione a meno che la desti-nazione o la distribuzione non siano imposte per legge o sia-no effettuate a favore di altre fondazioni che, per legge, sta-tuto e regolamento, facciano parte della medesima ed unita-ria struttura.Art. 4 - DURATALa durata della Fondazione è illimitata.

Art. 5 - PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni

di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto ad es-sa facenti capo.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopie delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio, con icontributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perver-ranno a titolo generico o per la realizzazione di specificheattività, manifestazioni o iniziative.

I contributi, i lasciti e le donazioni, che la Fondazioneavesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenutidistinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine de-terminato dalla donazione; le rendite derivanti da essi do-vranno essere utilizzate in conformità della destinazione fis-sata da testatore o donante.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 6 - COMPOSIZIONE E CARICHE

Il Consiglio di Amministrazione coincide, per numero ecomponenti, con il Consiglio Direttivo del Collegio Geo-metri e Geometri Laureati di Padova.

Il venire meno, per qualsiasi causa, della qualifica di com-ponente del Consiglio del Collegio Geometri e GeometriLaureati di Padova comporta per i membri l’immediata, au-tomatica decadenza dalla carica di componente del Consi-glio di Amministrazione della Fondazione, senza ulteriori

LLoo SSttaattuuttoo ddeellllaa FFoonnddaazziioonnee GGeeoommeettrrii ddeell GGaattttaammeellaattaa

Pubblichiamo lo Statuto della Fondazione Geometri del Gattamelata, che è stato depositato il giorno 8 febbraio2010 presso il notaio Fulvio Vaudano di Padova e sottoscritto dall’intero Consiglio del Collegio Geometri eGeometri Laureati di Padova.

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7CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

formalità di accertamento o di comunicazione. Tale membroverrà sostituito dal membro del Consiglio del Collegio cheverrà eletto in sua vece.Art. 7 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINI-STRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la funzione diindirizzo e di vigilanza su tutta l’attività della Fondazione,nonché i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellastessa, nessuno eccettuato o escluso.

In particolare: - stabilisce le linee guida per l’attività della Fondazione subase annuale (anche con periodicità diversa dall’anno solare)o pluriennale; - redige il bilancio annuale consuntivo che dovrà essere ac-compagnato da una relazione del Collegio dei Revisori deiConti;- approva eventuali regolamenti, se non in contrasto con nor-me inderogabili o con il presente statuto, che vincolano laFondazione e tutti i suoi organi; - può affidare a collaboratori interni ed esterni incarichi perstudi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pub-blicazioni, ed in genere realizzare ogni attività culturale-for-mativa rientrante nell’oggetto della Fondazione, stabilendo,all’atto della nomina, le funzioni da espletare, la durata del-l’incarico e il compenso; - nomina commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o per-manenti, per le materie rientranti nell’oggetto della Fon-dazione e per l’organizzazione della Fondazione stessa;- assume o licenzia il personale dipendente, determinandonel’inquadramento giuridico e il trattamento economico; - delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazionie dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla Legge; - decide sugli investimenti del patrimonio e sull’impiego diogni altro bene, diritto o utilità pervenuti dalla Fondazione; - delibera sulla stipula di contratti ed in generale sull’attivitànegoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini dellaFondazione; - accende ed estingue conti correnti postali e bancari ed atti-va carte di credito e di debito; delibera il rilascio di procurespeciali e la nomina di avvocati, difensori e consulenti tecni-ci, procuratori alle liti; - utilizza ogni mezzo di comunicazione (siti internet) e di po-sta elettronica che la nuova tecnologia metterà a disposizio-ne nonché stampa un notiziario periodico; - promuove attività ricreative specifiche.

Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza e lafirma della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. La rap-presentanza e la firma della Fondazione spettano altresì aicomponenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei po-teri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.Art. 8 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presiden-te almeno una volta al bimestre oppure, senza indugio, quan-do ne venga richiesto da almeno tre dei suoi membri o daiRevisori dei Conti, con l’indicazione degli argomenti da por-re all’ordine del giorno.

L’Avviso di convocazione deve essere inoltrato, anche alrevisore dei conti, mediante lettera, posta prioritaria, ovvero

mediante fax o posta elettronica da spedire almeno sette gior-ni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la con-vocazione potrà essere effettuata con telegramma o avvisorecapitato a mano da spedire almeno tre giorni prima di quel-lo fissato per la riunione.

Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il gior-no, l’ora ed il luogo della riunione e l’elenco delle materieda trattare.

La riunione è validamente costituita con la presenza dellamaggioranza degli amministratori in carica e delibera con ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve redigersi il verbale che, sottoscrittodal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto su unapposito libro tenuto a cura del Segretario.

REVISORE DEI CONTI Art. 9 - NOMINA E ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei revisori dei Conti coincide, per numero ecomponenti, con il Collegio dei revisori dei Conti delCollegio Geometri e Geometri Laureati di Padova.

Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) controlla che la Fondazione operi nel rispetto della Leggee del presente statuto; b) verifica una volta ogni trimestre la consistenza delle di-sponibilità finanziarie e dei valori e la regolare tenuta dellacontabilità; c) riferisce dell’attività svolta nella relazione sul bilancioconsuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.L’esito dei controlli trimestrali deve farsi risultare da verba-le trascritto sul libro da conservare a cura del Segretario delConsiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per lastessa durata del Collegio dei revisori dei Conti del CollegioGeometri e Geometri Laureati di Padova; resta comunque incarica fino a quando non si sia provveduto ad eleggere ilnuovo Collegio dei Revisori a norma del presente statuto.

SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE Art. 10 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dalConsiglio di Amministrazione.

Ultimata la liquidazione, la fondazione ha l’obbligo di de-volvere eventuali residui patrimoniali ad altre organizzazio-ni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità,sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destina-zione disposta dalla Legge.

CONTROVERSIE - RINVIOArt. 11 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative o comunque collegate alpresente contratto saranno risolte in via definitiva da unCollegio Arbitrale nominato e funzionante secondo il Re-golamento della Camera Arbitrale presso la CCIAA diPadova.Art. 12 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicanole leggi vigenti in materia di Fondazioni ivi compreso ilD.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

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Competenzeprofessionali

“Costruzione di modesta entità”:che il legislatore si pronuncidi MMaarriiaannggeellaa BBaalllloo, giornalista

La questione delle competenzeprofessionali dei geometri si è

riaccesa negli ultimi tempi per effet-to di alcuni nuovi eventi. Il primo èstato la sentenza della Corte di Cas-sazione n. 19292, sezione II civile,pubblicata il 7 settembre 2009, la cuiconclusione ha spostato la mira ri-spetto al punto di partenza.

Infatti la controversia era partita peruna parcella considerata troppo esosa,dove il committente era ricorso all’ar-gomentazione che il lavoro svolto e-sorbitava le competenze del geome-tra, e la Cassazione l’ha ritenuta fon-data, affermando che ai tecnici diplo-mati (geometri e periti) è consentitasolo “la progettazione, direzione e vi-gilanza di modeste costruzioni civili,con esclusione in ogni caso di opereprevedenti l’impiego di strutture incemento armato, a meno che non sitratti di piccoli manufatti accessori,nell’ambito di fabbricati agricoli odestinati alle industrie agricole, chenon richiedono particolari operazionidi calcolo e che per la loro destinazio-ne non comportino pericolo per l’in-columità pubblica, aggiungendo che“l’eventuale successivo intervento,nella fase esecutiva e in quella delladirezione dei lavori, di un tecnico dilivello superiore a quello del redatto-re del progetto originario non può va-lere a sanare ex post la nullità per vio-lazione di norme imperative, del con-tratto d’opera professionale”.

Successivamente c’è stata una pre-sa di posizione dei Consigli nazionali

degli ingegneri e degli architetti, dacui sono scaturite due lettere intimi-datorie verso le amministrazioni pub-bliche da parte dell’Ordine degli ar-chitetti della provincia di Lecco e daparte della Federazione regionale de-gli Ordini degli ingegneri del Veneto.

In risposta a queste lettere, il Con-siglio regionale veneto dei Collegidei geometri di Belluno, Padova, Ro-vigo, Treviso, Venezia, Verona, Vi-cenza ha inviato una lettera in cui, ri-cordando che la sentenza 19292 del-la Cassazione vale solo per il casospecifico giudicato (una parcella con-testata), stigmatizza che si sia addirit-tura messa in dubbio la possibilità,divenuta prassi comunemente adotta-ta, di sottoscrivere progetti con di-stinte e separate responsabilità, ri-guardanti la progettazione architetto-nica e la progettazione strutturale.

Ravvisando nelle iniziative degliarchitetti e degli ingegneri una cam-pagna promozionale di quelle profes-sioni, i geometri veneti ricordano che“non esiste alcuna norma che releghia meri esecutori di istruzioni i pro-fessionisti geometri, né la prevalenzadel tecnico laureato su quello diplo-mato quando questi operino con-giuntamente nella medesima attivitàdi progettazione”. Essi concludonominacciando di adire le vie legali: “Èdoveroso sottolineare con fermezzache non sarà tollerato in alcun modoche avvenga una qualsivoglia preva-ricazione nei confronti dell’operati-vità dei geometri”.

Sulla incerta definizionedata dalla legge del ’29si susseguono i tentatividi circoscriveregli ambiti di lavorodei geometri, peraltrorespinti dagli organismidi categoria.Un disegno di leggepresentato al Senatointende riportarela questione nei terminirichiesti dall’evoluzionedella tecnica e dellaformazione scolasticae professionale.

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Il Consiglio Nazionale Geometri hanel frattempo richiesto allo studio le-gale Panunzio e Romano di Roma unparere riguardo alla portata della sen-tenza 19292. Ne riportiamo i passiprincipali e le conclusioni.

“Dalla lettura della sentenza n.19292/2009 balza evidente come det-ta sentenza costituisca un pretesto perla campagna stampa orchestrata sultema, piuttosto che l’effettiva ragionedel rinnovato interesse delle catego-rie professionali concorrenti sullatormentata tematica. Infatti, si trattadi una decisione che solo indiretta-mente ha come oggetto la delimita-zione delle competenze del geometra,poiché la vertenza portata all’atten-zione del giudice riguardava una fat-tispecie specifica di incarico profes-sionale che aveva dato luogo ad unacontestazione sulla entità di una par-cella, ritenuta eccessivamente esosae, comunque, fonte di un diritto dicredito ormai prescritto.

Avendo visto il primo grado vitto-rioso il geometra, in sede di appellola controparte spostava la sua strate-gia facendo leva su quella invero no-ta giurisprudenza che considera nul-lo l’incarico professionale avente adoggetto prestazioni esorbitanti lecompetenze del professionista.

Tale strategia si rivelava vincentee, portata dal geometra la controver-sia avanti alla Cassazione, quest’ulti-ma ha rigettato il ricorso, pur com-pensando interamente le spese di giu-dizio, affermando che si sarebbe trat-tato di progettazione relativa ad ope-re strutturali in cemento armato, nonrelative ai casi eccezionalmente con-sentiti ai geometri di piccole costru-zioni accessorie a fabbricati rurali odi industria agricola e che, inoltre,non poteva neppure parlarsi di colla-borazione tra geometra ed ingegnere,in quanto non era ipotizzabile una“collaborazione” subordinata, nel-l’opera di progettazione, da parte diprofessionisti più qualificati, quali in-gegneri o architetti.

Nel pervenire a tali conclusioni,tuttavia, la sentenza non si è data ca-rico di riesaminare a fondo il proble-

ma, limitandosi a richiamare ed ade-rire a quell’orientamento giurispru-denziale, a nostro avviso criticabilema certamente noto, che segue unalettura molto restrittiva e “statica”del R.D. n. 274 del 1929 e che si con-trappone ad altri altrettanto notiorientamenti giurisprudenziali di se-gno opposto, che sono autorevolmen-te sostenuti non solo da altre decisio-ni della stessa Corte di Cassazione(cfr. Cass. civile, sez. Il, 17 marzo2004, n. 5428), oltre che dei giudiciamministrativi (cfr. Sez. V, 3.10.2002,n. 5208), ma dalla Corte costituzio-nale che, nella ad oggi unica senten-za pronunziata sul tema - la sentenza27 aprile 1993 n. 199 - ha rigettato lacensura di genericità del parametrodella modestia della costruzione qua-le criterio di discrimine tra la compe-tenza professionale del geometra equelle finitime degli ingegneri e degliarchitetti, affermando che “...non puòcerto ritenersi scelta irragionevolequella di ragguagliare a presupposti“flessibili” la determinazione di com-petenze che postulano cognizioni ne-cessariamente variabili in rapporto aiprogressi tecnico-scientifici che lamateria può subire nel tempo”.

Quindi, in conclusione, la tesi se-guita dalla sentenza della Cassazionen. 19292/2009 che legge in modo re-strittivo il R.D. n. 274/1929 e che ne-ga valore al “richiamo alle previsionicontenute nei testi normativi discipli-nanti le costruzioni in cemento arma-to e quelle nelle zone sismiche” (art.2 della legge n. 1086 del 1971, e art.17 della legge n. 64 del 1974), certa-mente rappresenta una linea interpre-tativa giurisprudenziale da tempo no-ta, ma che non è certo univoca e cheregistra, ad esempio, il significativoed autorevole dissenso della CorteCostituzionale”.Una svista incredibile. L’avvocatoRomano evidenzia una svista dellasentenza, che fonde il dettato dellalettera m) con quello della lettera l),“per pervenire ad una lettura unifica-ta delle due diverse prescrizioni al fi-ne di escludere la possibilità per igeometri di progettare modeste co-

Un nuovo parere a sostegno dei geometri Una regola scrittaottant’anni faRReeggiioo DDeeccrreettoo nn.. 227744//11992299

AArrttiiccoolloo 1166L'oggetto ed i limiti dell'esercizioprofessionale di geometra sonoregolati come segue: [...]ll)) progetto, direzione, sorveglianza eliquidazione di costruzioni rurali e diedifici per uso d'industrie agricole, dilimitata importanza, di strutturaordinaria, comprese piccolecostruzioni accessorie in cementoarmato, che non richiedano particolarioperazioni di calcolo e che per la lorodestinazione non possano comunqueimplicare pericolo per la incolumitàdelle persone; nonché di piccole opereinerenti alle aziende agrarie, comestrade vicinali senza rilevanti opered'arte, lavori d'irrigazione e dibonifica, provvista d'acqua per lestesse aziende e reparto della spesaper opere consorziali relative, esclusa,comunque, la redazione di progettigenerali di bonifica idraulica edagraria e relativa direzione; mm)) progetto, direzione e vigilanza dimodeste costruzioni civili; [...]

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struzioni civili in cemento armato,benché di un siffatto divieto non vi siatraccia nel testo della riportata lett.m) dell’art. 16 del R.D. n. 274 del1929. Né si dica che, se vi è una simi-le limitazione per le costruzioni rura-li e industriali agricole, a maggiorragione si deve ritenere vietato aigeometri l’uso del cemento armatonegli edifici civili. Infatti, da un lato,è palesemente arbitrario affermareche una modesta costruzione civilenon possa essere in cemento armato,dall’altro lato, è intuitivo che il regiodecreto del 1929 ha ritenuto le co-struzioni civili sufficientemente omo-genee tra loro da potere essere classi-ficate e distinte attraverso questo pa-rametro dalla Corte Costituzionale,come si è visto, ritenuto “ragionevol-mente flessibile”, mentre ha ritenutoopportuno per le costruzioni rurali edindustriali agricole seguire un siste-ma diverso e più analitico, vista lanon omogeneità di tali costruzioniche vanno dai grandi capannoni allepiù diverse strutture tecniche”. Collaborazione tra professionisti:dov’è il problema? L’avvocato Ro-mano dimostra poi l’uso distorto cheingegneri e architetti hanno fatto del-l’argomento. “La Suprema Corte, in-fatti, lungi dal negare in via di princi-pio la collaborazione tra professioni-sti di diverse qualifiche, propone i dueseguenti principi di diritto:a) l’incompetenza dei geometri allaredazione di “progetti di massima”relativi ad opere che esulano dalla lo-ro competenza, “...posto che il pro-getto esecutivo successivo non puòche conformarsi a quello di massima,redatto da tecnico non abilitato”;b) l’eventuale “successivo intervento,nella fase esecutiva ed in quella delladirezione dei lavori di un tecnico di li-vello superiore a quello del redattoredel progetto originario, non può vale-re a sanare ex post la nullità per vio-lazione di norme imperative, del con-tratto d’opera professionale, da valu-tarsi con esclusivo riferimento al mo-mento genetico del rapporto”.

Orbene, quanto al primo principioè evidente che il concetto di ‘progettodi massima’ utilizzato dalla Corte èquello degli appalti pubblici regolati

dal d.lgs. n. 163/2006 e, quindi, lasentenza fa riferimento al caso in cuiil progetto di massima includa unaprogettazione delle opere in cementoarmato a cui il successivo progettoesecutivo non potrà che conformarsi,senza possibilità di modifiche.

Resta, invece, estraneo alla senten-za il caso in cui il progetto redatto dalgeometra non intervenga sulle strut-ture in cemento armato, ma si limiti alc.d. progetto architettonico, restandoil progetto delle strutture in cementoarmato, in ipotesi esorbitanti la suacompetenza, affidato esclusivamentead altro professionista.

Quanto, poi, al secondo principiodi diritto sopra riportato (sub b), sideve osservare che la Cassazione,con l’affermazione di tale principiodi diritto, non ha censurato la colla-borazione tra ingegneri e geometri,ma ha soltanto stabilito che, ove nonsolo l’incarico professionale inter-corra esclusivamente con il geome-tra, ma il progetto sia stato redattodal geometra e l’ingegnere interven-ga solo nella fase esecutiva del pro-getto stesso e in quella della direzio-ne dei lavori, una tale modalità dicollaborazione non può avere effettisananti rispetto ai vizi genetici delrapporto di incarico.

Quindi, l’esaminata sentenza n.19292/2009 non nega, in via genera-le, l’ammissibilità della collabora-zione tra geometri ed ingegneri e/oarchitetti e, tanto meno, nega la legit-timità di un contratto col quale ilcommittente conferisca al geometral’incarico della sola progettazionearchitettonica e delle altre incomben-ze rientranti nelle competenze delgeometra, ma, per quanto attiene laprogettazione strutturale e le relativeattività di direzione dei lavori, richie-de che risulti chiaro che il commit-tente non abbia affidato l’esecuzionedi tali prestazioni al geometra, inter-venendo eventualmente il tecnicolaureato in posizione professional-mente subordinata al geometra.

Pertanto, non può certo conside-rarsi vietato che il committente si li-miti ad affidare al geometra l’incari-co di commissionare dette prestazio-ni professionali ad un ingegnere (se-

Le pronunziegiurisprudenzialiLLaa sseenntteennzzaa nn.. 119999//9933 ddeellllaa CCoorrtteeCCoossttiittuuzziioonnaallee fa proprio il criterio"tecnico qualitativo fondato sullavalutazione della struttura dell'edificioe delle relative modalità costruttive".Questo è un criterio "flessibile" -dichiara la Corte - che si evolve inaccordo con le "cognizioninecessariamente variabili in rapportoai progressi tecnici scientifici che lamateria può subire nel tempo". LLaa sseenntteennzzaa nn.. 33667733//9933 ddeellllaa SSeessttaaSSeezziioonnee ddeellllaa CCaassssaazziioonnee PPeennaallee sipone nel medesimo solco della CorteCostituzionale, ma si spinge oltre. Lasentenza riconosce che la competenzain materia di costruzioni civili èdisciplinata dalla sola lett. m) dell'art.16 R.D. n. 274/29 e che, ai fini delladelimitazione della competenza inmateria di costruzioni civili, nonhanno alcuna rilevanza le disposizionidettate nelle altre lettere delmedesimo art. 16.La lettera m) non ha posto "alcunadistinzione o esclusione in ordine altipo di costruzione, alla sua strutturao alla tecnica costruttiva; poiché lalegge non ha escluso l'uso dellastruttura in cemento armato, sarebbeingiustificato ed anzi arbitrario porreuna limitazione alla attività delgeometra circoscrivendola ad un solotipo di costruzione, escludendo quellarealizzata con l'impiego del cementoarmato" e, pertanto, i geometri "sononormalmente competenti a progettareed eseguire opere in cemento armatonei limiti quantitativi e qualitativiprevisti" dalla disciplina professionale.

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nior) di sua fiducia e, cioè, di indivi-duare quel tecnico laureato che, poi,sarà l’unico titolare e responsabiledella progettazione delle strutture”.

Del resto, è appena il caso di ri-cordare che attualmente alla proget-tazione di costruzioni concorronocontestualmente più figure professio-nali, per quanto di rispettiva compe-tenza, il geologo, il geometra, l'inge-gnere, etc. In questo caso, infatti, sirealizza una forma di cooperazionedel geometra con il committente che,non dando luogo ad un incarico diprogettazione di strutture in cementoarmato, non comporta la violazionedell’art. 64, comma 4, del d.lgs. 6giugno 2001, n. 380 (già art. 3 dellalegge n. 1086 del 1971), mentre tro-va la sua legittimazione, in generale,nel fatto che nel nostro ordinamentoil privato può conferire un similemandato a qualsiasi persona di suafiducia.

Inoltre, nell’affrontare questa te-matica deve anche tenersi conto che,in materia, sono diversi i contenutidei documenti tecnici da presentareall’autorità comunale ai fini dell’os-servanza delle norme urbanistiche,

rispetto ai documenti da presentareagli uffici del genio civile ai fini del-l’osservanza delle norme tecniche inmateria di strutture”. Il problema si risolve in altro mo-do. L’avvocato Romano suggerisceinfine l’unica via di uscita da questasituazione critica in cui ogni pretestoè buono per tornare daccapo. “Inconclusione, essendo la sentenza n.19292/2009 finalizzata a dirimere uncaso specifico attinente ad una fatti-specie relativa alla legittimazione delgeometra a percepire gli onorari le-gati alla prestazione posta in con-tratto, essa fa stato per il caso giudi-cato ma non può venire generalizza-ta, né può considerarsi, in assenza dinovità legislative, risolutiva della an-nosa problematica. Invero, in presen-za di una giurisprudenza che è og-gettivamente non uniforme, come insostanza tutti riconoscono, deve am-mettersi che il problema permane enon è risolvibile né dalla giurispru-denza né dagli avvocati, poiché con-siste nella definizione concreta delconcetto di “modesta entità”, che siauspica possa scaturire da un inter-vento del legislatore.

Un disegno di legge sospeso ma non annullatoNel trasmettere questo parere ai

singoli Collegi e ai Comitati regiona-li, il Consiglio Nazionale ha fattocenno a un’iniziativa legislativa chesta alimentando anch’essa le polemi-che degli architetti e degli ingegneri.Si tratta del disegno di legge 1865presentata in Senato dalla senatriceSimona Vicari e altri, dal titolo “Di-sposizioni in materia di competenzeprofessionali dei geometri, dei geo-metri laureati, dei periti industrialicon specializzazione in edilizia e deiperiti industriali laureati nelle classidi laurea L-7, L-17, L-21 e L-23”.

Alla fine dello scorso febbraio si èsvolto a Palazzo Madama un incontrodei rappresentanti dei Consigli nazio-nali degli architetti e degli ingegneri edei presidenti dei Consigli nazionalidei geometri e dei periti industriali. Iprimi hanno ribadito con fermezza laloro opposizione verso tale disegno dilegge, che stravolgerebbe in modo deltutto arbitrario e senza fondamento

giustificativo le vigenti competenzeprofessionali, e hanno proposto la co-stituzione di un tavolo fra le quattrocategorie tecniche. La senatrice Vica-ri (quarantenne siciliana, architetto,gruppo Pdl), ricordando che i regola-menti professionali dei geometri e deiperiti industriali risalgono al 1929,quando l’uso del cemento armato eraun’eccezione, per cui il concetto dimodesta costruzione va necessaria-mente adeguato “ai nostri giorni infunzione del progresso tecnologico edell’evoluzione della tecnica costrut-tiva degli immobili e dell’introduzionedelle nuove lauree triennali”, ha pro-messo una sospensione dell’iter pro-cedurale in attesa di valutare propostemigliorative. Se queste tarderanno, ildisegno di legge farà il suo corso.

Diamo di seguito la sintesi dellarelazione introduttiva del disegno dilegge Vicari, reperibile all’indirizzo:www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34477.htm.

Le confermedel Consiglio di StatoLLaa sseenntteennzzaa nn.. 778844//9977 ddeellllaa qquuaarrttaasseezziioonnee ddeell CCoonnssiigglliioo ddii SSttaattoo sanciscel'interpretazione delle leggi tecnichecome una conferma che lacompetenza dei geometri, di cuiall'art. 16 lett. m) del R.D. n. 274/29,comprende la legittimazione aprogettare e dirigere modestecostruzioni civili, senza alcunapreclusione in ordine alla struttura.Alla stessa conclusione perviene anchela ddeecciissiioonnee ddeell CCoonnssiigglliioo ddii SSttaattoo,, sseezz..qquuiinnttaa,, nn.. 334488//22000011 laddove recitatestualmente: "Dunque, per valutarela idoneità del geometra a firmare ilprogetto di un'opera edilizia checomporta l'uso di cemento armato,occorre considerare le concretecaratteristiche dell'intervento. A talfine, non possono essere prefissaticriteri rigidi e fissi, ma è necessarioconsiderare tutte le particolarità dellaconcreta vicenda, anche alla lucedell'evoluzione tecnica ed economicadel settore edilizio".

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AArrtt.. 11.. FFiinnaalliittàà11.. La presente legge disciplina l'attività dei geometri, dei geome-tri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia edei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21e L-23, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché dellecostruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali,rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese leopere metalliche, il conglomerato cementizio semplice ed arma-to, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano.

AArrtt.. 22.. EEddiiffiiccii11.. Sono di competenza anche dei geometri, dei geometri laurea-ti, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei peri-ti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, conesclusione dei calcoli statici di complessi di strutture organica-mente e solidamente collegate e svolgenti una funzione staticaunitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione lavo-ri, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico ed ammini-strativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la so-praelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, nonchéil posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimen-sionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed eroga-zione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra oltre alpiano seminterrato o interrato;b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre al pia-no semi-interrato o interrato. È esclusa la competenza perprogetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e dicomplessi edilizi staticamente collegati di cubatura fuori terrasuperiore a metri cubi 5.000.

22.. La progettazione architettonica ed il collaudo amministrativodelle opere sono di competenza dei geometri, geometri laurea-ti, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei peri-

ti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici delleopere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, daaltro tecnico abilitato.33.. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo staticodalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, e quelle per gli edifici vin-colati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cuial decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.44.. Ai geometri, ai geometri laureati, ai periti industriali con spe-cializzazione in edilizia ed ai periti industriali laureati nelle classidi laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edi-ficio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, lacontabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gliinterventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manu-tenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristruttu-razione edilizia, purché non comportino interventi statico-strut-turali su complessi di strutture in cemento armato di cui al com-ma 1 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensidel citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.55.. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sonoesclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o al-tri locali non abitabili.

AArrtt.. 33.. UUrrbbaanniissttiiccaa11.. Rientra nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati,dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti in-dustriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 an-che la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumen-ti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di super-ficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficiedel comparto minimo di intervento definito dagli strumenti ur-banistici, se superiore ad un ettaro.22.. Rientra nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati,dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti

""DDiissppoossiizziioonnii iinn mmaatteerriiaa ddii ccoommppeetteennzzee pprrooffeessssiioonnaallii ddeeii ggeeoommeettrrii,, ddeeii ggeeoommeettrrii llaauurreeaattii,, ddeeii ppeerriittii iinndduussttrriiaallii ccoonnssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee iinn eeddiilliizziiaa ee ddeeii ppeerriittii iinndduussttrriiaallii llaauurreeaattii nneellllee ccllaassssii ddii llaauurreeaa LL--77,, LL--1177,, LL--2211 ee LL--2233"".. ((AASS 11886655))

Risalgono al febbraio del 1929 i regolamenti professiona-li dei geometri e dei periti industriali che, mai aggiornati,non rispondono più né allo sviluppo della tecnica né alle esi-genze della società che utilizza tali categorie professionaliper un’ampia gamma di servizi particolarmente importantie richiesti su tutto il territorio nazionale. Il testo del presen-te disegno di legge, nel suo contenuto essenziale ed in parti-colare per quanto riguarda le competenze in materia edili-zia, era già stato approvato dall’Aula del Senato nel corsodella XIII legislatura (atto Senato n. 884) e dallaCommissione lavoro del Senato nelle due precedenti legisla-ture. Ora ne proponiamo un testo aggiornato rispetto ai pre-cedenti, essendo nel frattempo entrato in vigore il decretodel Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, cheha istituito le nuove figure professionali del geometra lau-reato e del perito industriale laureato destinate nel tempo asostituire le originarie categorie dei geometri e dei periti in-dustriali che, nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica, svol-gono sostanzialmente le medesime attività.

La normativa del 1929 fissa il limite di competenza deigeometri e dei periti industriali edili all’interno dell’incertoconcetto di “modesta costruzione”, forse giustificato dallaparticolare fase di ricostruzione e di crescita economica checaratterizzò l’Italia di quel lontano periodo. Ma ora questo

concetto appare assai incerto e troppo elastico per essereconsiderato adeguato ai nostri giorni in funzione del pro-gresso tecnologico e dell’evoluzione della tecnica costrutti-va degli immobili.

Il presente disegno di legge fissa limiti ben precisi al vagoconcetto di modesta costruzione, legandoli sì alla formazio-ne scolastica ed universitaria ma, soprattutto, all’acquisi-zione di specifiche capacità ad operare, ottenute attraversola partecipazione, con profitto e con prova finale, a corsi diformazione organizzati dalle categorie professionali in ac-cordo con le università e con gli istituti di istruzione secon-daria di secondo grado.

La poca chiarezza dell’originaria definizione del 1929 hadato origine, nel tempo, a forti tensioni tra le categorie tecni-che interessate, sfociate in una miriade di vertenze legali ten-denti all’annullamento di incarichi professionali e di titoli au-torizzativi ad edificare, rilasciati su progetti anche di modestaentità, redatti da geometri e da periti industriali edili.

Il presente disegno di legge tenta quindi di porre fine a ta-li controversie dando certezza del diritto ai geometri ed aiperiti industriali ma soprattutto rivitalizzando l’interesse de-gli studenti iscritti agli istituti tecnici che vedranno il loro fu-turo professionale con maggiori e più sicure prospettive dilavoro.

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13CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23anche la formazione dei piani di recupero in attuazione delleprevisioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti,riguardanti edifici entro i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1.

AArrtt.. 44.. PPrreessttaazziioonnii11.. Rientrano nella competenza professionale anche dei geome-tri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazio-ne in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laureaL-7, L-17, L-21 e L-23, la direzione dei cantieri, anche di prefab-bricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ognitipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'esti-mo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobiliin genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

AArrtt.. 55.. NNoorrmmee rreellaattiivvee aadd aallttrree ccoommppeetteennzzee pprrooffeessssiioonnaallii11.. Restano ferme le norme relative alle altre competenze profes-sionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industrialicon specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureatinelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel rego-lamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel re-golamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nel-la legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n.146, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezzanei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in mate-ria di valutazione d'impatto ambientale, in materia ambientale,in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimentoenergetico degli edifici.

AArrtt.. 66.. NNoorrmmee ttrraannssiittoorriiee11.. Ai geometri laureati ed ai periti industriali laureati nelle clas-si di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 è riconosciuta la competenzain edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2 solo dopo aver fre-quentato con profitto un corso di aggiornamento professionaledella durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendi-mento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegiprofessionali d'intesa con le università o con gli istituti di istru-zione secondaria di secondo grado secondo modalità e conte-nuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.22.. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edili-zia, con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pa-ri ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della pre-sente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limi-ti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentatocon profitto un corso di aggiornamento professionale della du-rata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento ener-getico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professiona-li d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secon-daria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati daiconsigli nazionali delle rispettive professioni.33.. Ai geometri e periti industriali con specializzazione in ediliziacon anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali infe-riore ai dieci anni alla data di entrata in vigore della presentelegge è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dal-l'articolo 2, comma 1, solo se in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamentoprofessionale della durata di 120 ore, con prova finale, in ma-teria di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai ri-spettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gliistituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo mo-dalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettiveprofessioni;

b) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamentoprofessionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o pri-vate in zona sismica della durata di almeno 120 ore, con pro-va finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'inte-sa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria disecondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consi-gli nazionali delle rispettive professioni;c) aver frequentato con profitto un corso in materia di valuta-zione ambientale strategica e di valutazione d'impatto am-bientale attinente all'ingegneria naturalistica, all'inquinamen-to acustico, alla bioedilizia ed alla tutela del paesaggio e del-l'ambiente della durata di almeno 120 ore, con prova finale,organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con leuniversità o con gli istituti di istruzione secondaria di secondogrado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazio-nali delle rispettive professioni.

AArrtt.. 77.. NNoorrmmee ppeerr ll''aacccceessssoo aallll''AAllbboo ee ppeerr llaa pprraattiiccaa pprrooffeessssiioonnaallee11.. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordi-nata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, svol-to presso lo studio professionale di un geometra o geometra lau-reato iscritto all'albo da almeno un quinquennio, ha la durata diun biennio anche quando il praticante venga assunto con con-tratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica.22.. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della leg-ge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, chesvolgono un periodo di pratica biennale presso uno studio pro-fessionale di geometra, geometra laureato, perito industriale,perito industriale laureato, ingegnere o altro professionista cheeserciti l'attività nel settore di specializzazione relativo al diplo-ma del praticante, è riconosciuto un compenso, comprensivo dirimborso spese, non inferiore ad euro 5.000 lorde annue oltrealla contribuzione previdenziale. I praticanti dovranno pertantoiscriversi alle rispettive casse previdenziali e saranno soggetti adiscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale per l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro.33.. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n.17, nel cor-so del biennio di praticantato, ai fini dell'accesso all'esame diStato per l'abilitazione alla professione di geometra, geometralaureato, perito industriale, perito industriale laureato, sono te-nuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamen-to professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in ma-teria di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai ri-spettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gliistituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo mo-dalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettiveprofessioni.44.. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alleprofessioni di geometra, geometra laureato, perito industriale eperito industriale laureato, sono disciplinati, per quanto attieneall'edilizia, coerentemente alle competenze professionali defini-te dall'articolo 2, comma 1.55.. Sono fatte salve le competenze dei geometri, dei geometrilaureati, dei periti industriali, dei periti industriali laureati nelleclassi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sulle opere realizzate an-tecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entratain vigore della presente legge.

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Il Consiglio Nazionale ha approvato il 10 novembre2009 il nuovo Regolamento per la Formazione ContinuaObbligatoria, che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2010,

ponendo fine al regime transitorio. Da quest’anno dunquetutti i geometri d’Italia, iscritti agli Albi, devono acquisirecrediti formativi secondo le modalità qui prescritte.

CCoonnssiigglliioo NNaazziioonnaallee GGeeoommeettrrii ee GGeeoommeettrrii LLaauurreeaattii

FFOORRMMAAZZIIOONNEE PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE CCOONNTTIINNUUAAiinn vviiggoorree ddaall 11°° GGeennnnaaiioo 22001100

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

- Visto l'articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico del-la categoria il quale prevede che il Geometra deve "man-tenere costantemente aggiornata la propria preparazioneprofessionale attraverso lo svolgimento e la frequenzadelle attività di informazione, di formazione e aggiorna-mento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazio-nale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali";- Vista la mozione approvata dall'assemblea dei Pre-sidenti in data 23 giugno 2006;- Visto l'articolo 13 comma 4 del regolamento sulla For-mazione Continua Professionale approvato dal ConsiglioNazionale in data 22 novembre 2006 e pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 (estratti, suntie comunicati).

- Considerato quanto segue: (1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegiprofessionali risponde all'esigenza di realizzare un rile-vante interesse pubblico.(2) La formazione continua costituisce un punto crucialedella strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona2000) cioè nel realizzare una "economia basata sulla co-noscenza più competitiva del mondo entro il 2010" ingrado di realizzare una crescita economica sostenibile,accompagnata da nuove e migliori condizioni e unamaggiore coesione sociale.(3) La formazione continua è finalizzata a garantire uncontinuo aggiornamento delle conoscenze scientifichenecessarie per corretto esercizio dell'attività professiona-le a tutela della collettività. (4) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professio-nali impone la necessità di rendere pubblico il percorsoformativo (curriculum) dei professionisti attraverso infor-mazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla prote-zione dei dati personali, relativi anche all'esperienza pro-fessionale e conseguentemente alla formazione svolta.(5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttivasul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè ilriconoscimento automatico delle professioni in tutta l'U-nione Europea, meno burocrazia e procedure snelle perconsentire ai professionisti degli Stati membri di circola-re liberamente in tutto il territorio europeo. È stata intro-dotta la definizione di libera professione secondo il prin-cipio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè "professioneesercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche

professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sottola propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modoautonomo nell'interesse del mandante e della collettività"per cui l'esercizio della professione "è in genere sotto-posto a obblighi professionali specifici, conformementealla legislazione nazionale e alle normative elaborate au-tonomamente nel quadro di quest'ultima dai rispettiviordini professionali" che "garantiscono e perfezionano laprofessionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esisten-te con il mandante". La formazione è un'attività che ga-rantisce e perfeziona la professionalità. (6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti diogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pariopportunità, condizioni che facilitano l'apprendimentopermanente, al fine di evitare rischi di esclusione socialee formativa.(7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, unatteggiamento responsabile e attivo teso al migliora-mento e all'aggiornamento del "capitale umano".(8) È necessario dar luogo a eventi formativi quantome-no aggregati su base regionale capaci di coordinare edintegrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzareun'analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fab-bisogni professionali della società ed individuare le prio-rità, mettere in campo adeguate misure per la promozio-ne e l'orientamento della domanda di formazione e,quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati. (9) La categoria dei Geometri è pienamente consapevoleche esercitare la libera professione nella società in evolu-zione significa essere in grado di fornire una prestazioneintellettuale di assoluta competenza e qualità.(10) La necessità di istituire un percorso di formazioneprofessionale è una conseguenza del continuo evolversidelle normative e delle procedure applicative tecniche.(11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in conti-nua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmentecambiato e sovvertito tutte le tradizionali tecniche lavorati-ve, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazionedel "sistema lavoro" hanno cambiato e velocizzato in modoesponenziale le procedure e le modalità operative; le nor-mative "quadro" e quelle applicative sono modificate e ag-giornate con una frequenza quasi imbarazzante che mettea dura prova anche il professionista più attento; la forma-zione professionale continua non può essere volontaria e/ofacoltativa; la formazione professionale continua è basila-re e necessaria lungo tutto l'arco della vita professionale agaranzia dei servizi da prestare alla committenza.

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15CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

TTIITTOOLLOO II DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII GGEENNEERRAALLII

AArrttiiccoolloo II -- OggettoIl presente regolamento disciplina l'aggiornamento dellapreparazione professionale di ogni iscritto all'Albo. La "formazione professionale continua" è alla base dellenorme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.

AArrttiiccoolloo 22 - Ambito di applicazioneIl presente regolamento è parte integrante del CodiceDeontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscrittiall'Albo.

AArrttiiccoolloo 33 - DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le seguentidefinizioni: (a) "eevveennttoo ffoorrmmaattiivvoo"; evento finalizzato all'informazio-ne, formazione e aggiornamento professionale (“sseemmiinnaa--rriioo" o "ccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee");(b) "sseemmiinnaarriioo"; acquisizione di conoscenze culturali escientifiche finalizzate all’aggiornamento dell'attivitàprofessionale;(c) "ccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee"; acquisizione di conoscenzescientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività pro-fessionale consistente in una serie metodica di lezioni otrattazioni sistematica in una o più discipline inquadratenell'ambito di una preparazione tecnica o di un program-ma di studio;(d) "vveerriiffiiccaa ffiinnaallee" valutazione delle conoscenze scienti-fiche acquisite al termine della partecipazione a un corsodi formazione;(e) "ccrreeddiittoo ffoorrmmaattiivvoo pprrooffeessssiioonnaallee ((CCFFPP))" il credito for-mativo professionale è l'unità di misura dell'impegno ri-chiesto al "geometra libero professionista" per il persegui-mento della formazione professionale continua;(f) "rreellaattoorree" esperto di comprovate conoscenze scientifi-che desumibili da idoneo curriculum vitae incaricato dipresentare o svolgere una relazione in un seminario;(g) "lliibbeerroo ddoocceennttee" esperto di comprovate conoscenzescientifiche desumibili da idoneo curriculum vitae incari-cato di svolgere attività di insegnamento in un corso diformazione;(h) "ttuuttoorr" esperto "libero docente" incaricato di segui-re gruppi di professionisti iscritti ad un “corso di forma-zione”;(i) "aannnnoo ddii iissccrriizziioonnee" anno di competenza indipendente-mente dalla data di iscrizione sulla cui base devono esse-re effettuati tutti i calcoli per la determinazione dei CFP.

TTIITTOOLLOO IIII SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO FFOORRMMAAZZIIOONNEE

AArrttiiccoolloo 44 - Ambito della formazione continua1. La formazione continua riguarda le discipline della pro-fessione del Geometra. 2. Gli eventi formativi devono comprendere le disciplinetecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del"geometra" nonché le norme di deontologia e ordinamen-to professionale e le altre discipline comunque funzionaliall'esercizio della libera professione quali, a titolo esempli-ficativo, le lingue, le applicazioni informatiche, la comuni-cazione, l'organizzazione dello studio professionale.3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscrittolungo tutto il periodo dell'attività professionale con i ter-mini e modalità modulate nel rispetto delle norme e deicriteri di seguito enunciati.

AArrttiiccoolloo 55 - Credito Formativo Professionale (CFP)1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di mi-sura della quantità, del livello, del profilo e della valenzadei percorsi formativi del Geometra libero professionista. 2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimen-to e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado dicoordinamento fra le discipline ed il rinnovamento dellemetodologie professionali.3. Il CFP per i seminari è generalmente riferito al tempoimpiegato (ora = credito) mentre nei corsi è in funzionedei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento forma-tivo; deve esse contraddistinto da un'elevata coerenza frale conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orien-tamento formativo-professionale.

AArrttiiccoolloo 66 - Attività formativa1. Il Consiglio Nazionale predispone i temi e la durata dei"corsi di formazione" anche strutturati in singoli moduli epuò valutare e accreditare i corsi (art. 3 lett. c) proposti daaltri soggetti avvalendosi, se del caso, di un comitato te-cnico scientifico.2. I Collegi Provinciali e Circondariali predispongono i "se-minari" (art. 3 lett. b) singolarmente o collegialmente, aglienti di Categoria: Comitati Regionali, Associazioni rico-nosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universi-tari, Istituti Tecnici ed enti equiparati; è facoltà del Consi-glio Nazionale di predisporre i"seminari". I "seminari" nonpossono avere una durata superiore alle quattro ore. 3. È facoltà dei Collegi Provinciali e Circondariali accredi-tare eventuali "seminari" (art. 3, lett. b) organizzati da al-tri soggetti.

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4. Gli eventi formativi (art. 3 lett. a) sono organizzati daiCollegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o colle-gialmente, agli enti di Categoria: Comitati Regionali, As-sociazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagliIstituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati. 5. Alla conclusione dell'evento deve essere rilasciato all'i-scritto, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di par-tecipazione con indicazione dei crediti formativi profes-sionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell'arti-colo 8 comma 1.

AArrttiiccoolloo 77 - Altra attività formativa1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell'ambito di cui all'artico-lo 4 comma 2°, le seguenti attività:a. relazioni in convegni, seminari ecc;b. pubblicazioni;c. lezioni in corsi, master ecc;d. docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equi-parati;e. superamento di esami in corsi universitari attenenti laprofessione.2. La ripetizione del medesimo "evento formativo" di cuialle lettere a), b), c) e d), non produrrà alcun riconosci-mento di CFP.3. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documen-tazione, il Consiglio Nazionale rilascia la certificazione deicrediti formativi professionali dell'evento formativo di cuial comma 1 del presente articolo.

AArrttiiccoolloo 88 - Riconoscimento crediti formativi professionali1. Ai "Seminari" sono attribuiti i crediti professionali for-mativi nella misura di 1 CFP per ogni ora di seminario. 2. Ai "Corsi di Formazione" i crediti formativi professiona-li sono attribuiti dal Consiglio Nazionale anche per singo-li moduli formativi valutando la durata, i temi trattati, ladocenza e l'eventuale verifica finale. 3. Per le "Attività formative" di cui all'art. 7, i crediti for-mativi professionali saranno attribuiti dal ConsiglioNazionale. 4. Gli eventi formativi potranno essere svolti anche trami-te Formazione a Distanza (FAD) secondo specifiche indi-cazioni del Consiglio Nazionale. 5. All'esercizio dell'attività svolta nell'ambito istituzionale(es. Presidente, Consigliere, partecipazione a Commissio-ni) e degli obblighi degli iscritti all'Albo, non è riconosciu-to alcun CFP.6. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al difuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, saràoggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP daparte del Consiglio Nazionale, secondo quanto indicatonegli articoli che precedono.

TTIITTOOLLOO IIIIII AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE

AArrttiiccoolloo 99 - Applicazione1. I Collegi Provinciali e Circondariali sono tenuti, ai finistatistici, ad aggiornare il registro della formazione pro-fessionale continua predisposto su supporto informatico

dal Consiglio Nazionale (www.cng.it) con cadenza trime-strale e chiusura al 31 dicembre. 2. L'attività di formazione continua svolta dall'iscritto po-trà essere oggetto di divulgazione a terzi (curriculum) inquanto trattasi di pubblicità informativa che risponde alsolo interesse del pubblico.

AArrttiiccoolloo 1100 - Periodo formativo1. La formazione continua deve essere perseguita a fardata dall'iscrizione all'Albo Professionale.

AArrttiiccoolloo 1111 - Livello minimo di formazione 1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali(CFP) è il seguente:

A B C

1 02 153 15 1604 155 156 107 108 10 1209 10

10 1011 1012 1013 10 10014 1015 10 16 10 17 10 18 10 8019 1020 1021 1022 1023 10 5024 1025 1026 1027 1028 10 5029 1030 10

31 1032 10

33 10 5034 10

35 10

A - anni di iscrizione all'Albo professionale; B - CFP da conseguire nell'anno; C - CFP da conseguire nel quinquennio.

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17CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

2. Il professionista, dal 1° gennaio 2010, sarà tenuto al ri-spetto:

i) dei minimi annuali riferibili alla frazione di periodoquinquennale in cui è compreso (colonna B); j) dei CFP minimi quinquennali (colonna C) in ragionedella frazione del periodo interessato.

3. L'obbligo formativo è valutato dal Consiglio del Colle-gio al termine dei periodi quinquennali dì cui al comma i(tabella - colonna C), per l'avvio delle procedure di cui agliarticoli 11 e 12 del Regio Decreto Il febbraio 1929 n. 274.

AArrttiiccoolloo 1122 -- Sospensione - Cancellazione1. L'obbligo della formazione professionale continua è so-speso in caso di impedimento dovuto a maternità, gravemalattia o grave infortunio o altri casi documentati deri-vanti da causa di forza maggiore. 2. La sospensione, su istanza dell'iscritto, dovrà essere deli-berata dal Consiglio del Collegio; in ipotesi positiva l'iscrit-to sarà sospeso dall'obbligo di ottenere i CFP minimi an-nuali (articolo 11, comma 1 - tabella - colonna B) ed i CFPminimi quinquennali (articolo 11, comma 1 - tabella - co-lonna C) in ragione della frazione del periodo interessato.

3. Nel caso di cancellazione e successiva nuova iscrizionesi applica il comma 2 del presente articolo; nell'ipotesi,che il periodo di cancellazione risulti superiore di annicinque, gli anni pregressi di iscrizione non saranno com-putati ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'arti-colo 11, comma 1.

AArrttiiccoolloo 1133 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio2010 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo secon-do quanto prescritto dal codice deontologico. 2. In relazione alle disposizioni del presente regolamento,il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione,coordinamento e indirizzo che definiscono modalità eprocedure di svolgimento delle attività e degli eventi allaformazione professionale continua.

AArrttiiccoolloo 1144 - Norma transitoria1. 1 crediti formativi maturati fino al 31 dicembre 2009concorrono al raggiungimento del livello minimo com-plessivo (articolo 11, comma 1- tabella - colonna C) fer-mo restando l'obbligo di ottenere i minimi annuali.

È pronta all'avvio la procedura di supporto ai comuniper la gestione delle pratiche edilizie relative al PianoCasa. Si tratta del SSIIPPEEMM, un servizio telematico on lineper la gestione dei procedimenti autorizzativi in materiaedilizia (Denunce di Inizio Attività; Permessi di Costruire)relativi al Piano Casa, che consente al professionista inca-ricato dal cittadino che intende eseguire l'intervento edi-lizio di instaurare il procedimento presso il comune, dipredisporre la documentazione in un apposita cartellaelettronica e di inoltrarla all'ente attraverso posta elettro-nica certificata (PEC); il servizio consen-te al Comune di gestire la pratica ed ilrapporto con il professionista in via tele-matica-informatica, avvalendosi anchedi un apposito archivio digitale.

Il servizio è stato sviluppato da Ancitel dopo un'accu-rata fase di progettazione che ha coinvolto l'Associazio-ne nazionale comuni italiani (Anci), il Consiglio naziona-le geometri e geometri laureati, la Cassa italiana di pre-videnza e assistenza dei geometri liberi professionisti eGROMASistema.

L'obiettivo definito è quello di offrire un servizio per lagestione delle pratiche edilizie relative al Piano Casa chesia innovativo, comodo, agevole e di buona qualità, pun-tando a migliorare il governo delle stesse nonché favori-re una progressiva demateralizzazione e standardizzazio-ne del procedimento autorizzativo in materia edilizia, apartire del Piano Casa.

Il professionista abilitato compila on line la Denuncia diInizio Attività (DIA) o la Istanza di Permesso di Costruire

(PdC), nonché la Relazione tecnica asseverata, inserendonella cartella elettronica tutti gli elaborati necessari, e glialtri allegati previsti dalle norme nazionali e locali, fir-mandoli digitalmente. Una volta che tutto è pronto, ap-pone la propria firma digitale all'intera cartella e la tra-smette al comune. Per certificare l'avvenuta consegna, ilSIPEM invia in automatico la stessa cartella attraversoPEC, provvedendo a recuperare la ricevuta di avvenutaconsegna al Comune e ad inserirla nella cartella elettro-nica.

Nel darne comunicazione ai Collegiprovinciali, il presidente del Consiglio na-zionale Fausto Savoldi ha sottolineatol’importanza di questo pacchetto appli-

cativo, che è utilizzabile anche dalle altre categorie tec-niche, e invita tutti gli iscritti a utilizzarlo e a convincerei dirigenti dei Comuni con cui vengono in contatto adadottarlo, per snellire il lavoro ed evitare le code.

Presso il sito dell’Ancitel (http://portale.ancitel.it/co-municati.cfm?id=77) sono disponibili anche la brochure ela scheda del prodotto, con ampia descrizione del funzio-namento. L’attivazione è prevista a breve.

Il costo del servizio è di 50 euro (Iva inclusa) per ognicartella inoltrata dal professionista, da pagare al momen-to dell’invio al Comune attraverso posta elettronica cer-tificata. Fino al 31 dicembre 2010 c’è uno sconto promo-zionale del 40 per cento: ogni cartella costa perciò 30 eu-ro. I geometri iscritti a Geoweb potranno usufruire delservizio di pagamento anticipato previsto per ogni prati-ca.

SSIIPPEEMM -- SSIISSTTEEMMAA OONN LLIINNEE DDEELLLLEE PPRRAATTIICCHHEE EEDDIILLIIZZIIEEUUnn sseerrvviizziioo ssvviilluuppppaattoo ppeerr iill PPiiaannoo ccaassaa mmaa uuttiilliizzzzaabbiillee aanncchhee ddooppoo

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18 CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAA Pitagora 2/2010

Riformaistituti superiori

Laboratori e stage scuola-lavorole novità della riforma scolasticaIl geometra saràtecnico in Costruzioni,ambiente e territorio,e potrà diventaregeotecnico.Le nuove prime classiinizierannoin settembre 2010.

Dal 1° settembre 2010 entra in vigore la riforma della scuola superiore, co-sa che riguarda anche gli istituti tecnici. Questi sono suddivisi in due settorie 11 indirizzi: il settore economico comprende due indirizzi, quello tecnologi-co nove. L’intenzione del legislatore è di rispondere più efficacemente alle ri-chieste del mondo del lavoro e delle libere professioni. Tra le novità, la cen-tralità del laboratorio nel processo di apprendimento e lo sviluppo di stage,tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti applicativi. Leiscrizioni si sono chiuse il 26 marzo.

La riforma fissa un tetto massimo di 30-32 ore per l’orario settimanale. Lescuole, nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, pos-sono definire unità di insegnamento non coincidenti con ore di 60 minuti perrealizzare specifiche attività didattiche (per esempio l’alternanza scuola-la-voro); tuttavia, dovranno garantire agli studenti e alle famiglie un orariocomplessivo di lezioni corrispondente al monte ore annuale assegnato al cor-so di studi, calcolato su ore di 60 minuti. Per gli allievi il tempo di presenza inaula sarà più o meno lo stesso di quello attuale, ma distribuito su un minorenumero di materie.

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in duebienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esa-me di Stato e conseguono il diploma di istruzione tecnica, utile ai fini dellacontinuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno èanche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superio-re e alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa.

Dopo il completamento degli studi secondari, i diplomati degli istituti tecni-ci avranno l’opportunità, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e all’iscri-zione all’università, di iscriversi a percorsi brevi di 800/1000 ore per conse-guire una specializzazione tecnica superiore (IFTS) per rispondere ai fabbiso-gni formativi del territorio, oppure a percorsi biennali per conseguire un di-ploma di tecnico superiore.

Per i geometri, all’interno del settore tecnologico, vale l’indirizzo n. 9, “Co-struzioni, Ambiente e Territorio (indirizzo generale)”, e ha l’articolazione“Geotecnico”, per formare tecnici per la difesa del suolo e dell’ambiente.Rimangono grosso modo le materie precedenti, con un incremento della linguainglese e delle materie scientifiche. In questo Istituto tecnico confluiscono an-che i periti per l’edilizia e per l’industria mineraria. Gli istituti tecnici per ilsettore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico.

Le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio pre-vigenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo an-nuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.

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19CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTII CCOOMMUUNNII AAGGLLII IISSTTIITTUUTTII TTEECCNNIICCII DDEELL SSEETTTTOORREE TTEECCNNOOLLOOGGIICCOO

Lingua e letteratura italiana Lingua inglese StoriaMatematicaDiritto ed economia Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)Scienze motorie e sportive Religione cattolica o attività alternative Totale ore annue di attività e insegnamenti generali Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo Totale complessivo ore annue

132 132 132 132 13299 99 99 99 9966 66 66 66 66

132 132 99 99 9966 6666 6666 66 66 66 6633 33 33 33 33

660 660 495 495 495396 396 561 561 561

1.056 1.056 1.056 1.056 1.056

ore

1° biennio 2° biennio 5° anno

1° 2° 3° 4° 5°

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamentifacoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di ri-sorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa.

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario.

CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII,, AAMMBBIIEENNTTEE EE TTEERRRRIITTOORRIIOO:: AATTTTIIVVIITTÀÀ EE IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTII OOBBBBLLIIGGAATTOORRII

Discipline

Scienze integrate (Fisica) Scienze integrate (Chimica) Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica Tecnologie informatiche Scienze e tecnologie applicate Complementi di matematica Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro

Progettazione, Costruzioni e Impianti Geopedologia, Economia ed Estimo Topografia

99 9999 9999 9999

9933 3366 66 66

231 198 23199 132 132

132 132 132

Discipline

CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII,, AAMMBBIIEENNTTEE EE TTEERRRRIITTOORRIIOO

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE ““GGEEOOTTEECCNNIICCOO””Geologia e Geologia applicata Topografia e costruzioni Tecnologia per la gestione del territorio e dell'ambiente Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo Totale complessivo ore

165 165 16599 99 132

198 198 198396 396 561 561 561

1.056 1.056 1.056 1.056 1.056

Le attività di laboratorio prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le scuole, nell'ambito della loroautonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e delcomplessivo triennio sulla base del relativo monte ore. In fase di prima applicazione, le ore di compresenza in labora-torio degli insegnanti tecnico pratici sono previste a partire dal secondo biennio.

ore

1° biennio 2° biennio 5° anno

1° 2° 3° 4° 5°

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20 CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAA Pitagora 2/2010

OOsssseerrvvaazziioonnii ddii uunn ddoocceennttee ssuullllaa rriiffoorrmmaa

LL''EESSTTIIMMOO QQUUEESSTTOO SSCCOONNOOSSCCIIUUTTOOdi prof. FFeerrnnaannddoo CC.. CCaannnnoonnee

Sul numero 5 del 2009 di "Pitagora" si riferisce dell'im-portante convegno svoltosi il 18 settembre 2009 a Mestrerelativamente al tema “La riforma della scuola superiore eil futuro delle professioni tecniche” organizzato dalCoordinamento dei geometri e dei periti.

Relativamente al corso per geometri ovvero al futurocorso "Costruzioni Ambiente e Territorio", l'Estimo sembraessere del tutto dimenticato dai relatori. Le materie tecni-che vengono tutte elencate con precisi riferimenti anchequando non sono previste nella riforma. Qualche materiaviene addirittura invocata. L'estimo invece sembra non in-teressi nessuno. Eppure con la mia lunga esperienza di in-segnante, di esaminatore e professionista mi accorgo chela "domanda di Estimo" esiste, è forte ed è sostenuta so-prattutto dai professionisti (non dagli studenti che invecelo temono come uno spauracchio) e da coloro che si ac-cingono ad entrare nella professione.

La riforma degli istituti tecnici prevede, nel piano gene-rale, la riduzione del carico orario ed un ridimensiona-mento di tutte le materie tecniche.

Nei corsi per geometri l'estimo mantiene lo status dimateria caratterizzante l'indirizzo di studio, ma avrà unariduzione dell'orario (come le altre materie tecniche) a 3ore nelle classi terze (invece di 5 attuali) e a 4 ore (inveceancora di 5) nelle classi quarte e quinte.

Ma cos'è l'estimo? Aestimare, Aestimo: ai cultori di ma-terie umanistiche il significato è ben noto. Significa stima-re, valutare, ovvero attribuire un valore monetario a unbene in vista di un determinato scopo, quando la valuta-zione di un bene economico non è univoca. L'estimo inse-gna quindi a giudicare, non a rilevare o misurare.

La classica definizione tramandataci nel tempo vuoleche l'estimo insegni i metodi da seguire per stabilire l'e-quivalente in moneta di quei beni economici che manca-no di precisi riferimenti nel mercato. Le stime però posso-no avere natura tecnica (ad es stabilire la superficie di un

appezzamento di terreno ad occhio) o economica (attri-buire un equivalente monetario al bene).

Giuseppe Medici, l'autore da tutti ritenuto il fondatoredell'Estimo attuale, non solo in Italia, scrive: "Il caratterefondamentale dell'Estimo è quello di insegnare a esprime-re giudizi circa la somma di moneta che si può attribuire,per soddisfare determinate esigenze pratiche, ad un qual-siasi bene economico oggetto di stima; si tratta quindi diinsegnare ad esprimere giudizi di valore".

E. Di Cocco: "L'estimo è l'insieme dei principi e delle nor-me che disciplinano la formulazione di un giudizio di va-lore che deve essere oggettivo, condizionato a particolarisituazioni concrete, e purtuttavia generalmente valido".

Grittani e Grillenzoni: "L'estimo è la disciplina che ha lafinalità di fornire gli strumenti metodologici per la valu-tazione dei beni per i quali non esiste un apprezzamentounivoco."

Giovanni Grittani nel suo manuale di "Estimo ed eserci-zio professionale" aggiunge che: "l'Estimo inizia dove fini-sce l'economia".

L'elenco delle definizioni date dai vari Autori, che han-no contribuito allo sviluppo della disciplina, potrebbe con-tinuare, ma non è lo scopo di questa breve nota.

Al sottoscritto piace pensare all'Estimo come ad un"metodo" più che ad una autonoma disciplina. Un "meto-do" che consente una sintesi delle altre discipline e chepermette di affrontare i vari casi professionali che si pre-sentano quotidianamente al tecnico professionista.

Quanto alla matematica finanziaria nei "Principi di Esti-mo" di G. Medici, viene trattata alla fine del volume.Autori come Grillenzoni e Grittani accordano alla mate-matica finanziaria scarsa importanza.

L'estimo coniuga teoria e pratica e se da un lato gliagenti immobiliari possono essere considerati dei pratici,dall'altro gli economisti possono essere considerati valuta-

Ai miei studenti della quarta classe ri-cordo che la matematica finanziaria staall'estimo come un utensile da lavoro stanelle mani dell'artigiano. La matematicafinanziaria altro non è che uno strumen-to per l'estimo. I principi dell'estimo so-no tutt'altra cosa. Spesso invece i princi-pi dell'estimo vengono confusi con lamatematica finanziaria e, generalmente,sono in molti coloro che hanno la ten-denza a trasformare lo studio dell'Estimoin un puro meccanismo di calcolo.

Il riordino degli indirizzi degli istitutitecnici, in generale, porterà a un unicocorso per geometri.

I contenuti della disciplina nel nuovoordinamento non prevedono più lo stu-dio della "Tecnologia rurale" nella classeterza e dell'"Economia agraria" nellaclasse quarta. Ne consegue che l'estimorurale è ridotto a quanto serve essenzial-mente per la stima dei terreni non edifi-cabili Scompare quindi il corso cd. "tra-dizionale".

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21CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

tori astratti. L'Estimo nella sua globalità coniuga gli "stru-menti metodologici" con gli "strumenti operativi" e neirapporti fra privati si accentua l'aspetto conflittuale. Dif-ficilmente l'estimo esce dall'aspetto conflittuale, il giudi-zio di stima viene richiesto soprattutto nelle controversie.Più raramente vengono richiesti giudizi e pareri su possi-bilità di investimenti, progetti di sviluppo, prezzi di com-pravendita. Il problema estimativo nasce appunto dall'esi-genza di regolare gli aspetti economici fra privati, si trat-ta appunto di rapporti di tipo economico, che possono es-sere regolati in denaro.

Ma di cosa si occupa l'estimo? Quali sono i contenutidella disciplina? Inizialmente, fin dalle origini antiche, lestime riguardavano soprattutto i beni rurali dove, si puòdire, l'estimo è nato. L'agricoltura è stata infatti la prima eprincipale attività economica dell'uomo (ancor oggi si de-finisce il settore primario dell'economia) e quindi si è pre-sentata sin dall'inizio, l'esigenza di valutare risorse dispo-nibili in quantità limitate. Con il passare del tempo la di-sciplina estimativa ha allargato il campo di azione fino aspaziare su tutti i beni che di una certa rilevanza econo-mica e su alcuni aspetti (es. beni ambientali), le cui valu-tazioni sfuggivano ai metodi classici dell'economia, mavedevano prevalere l'importanza di aspetti sociali.

Si possono distinguere diverse fasi nell'evoluzione delladisciplina che coincidono con la classica suddivisione del-l'estimo:

In questo contesto anche la terminologia è innovativa.Scrive S. Amicabile nel suo testo edito dalla Hoepli: "Il ter-mine microestimo indica le stime che riguardano singoli

individui (beni privati). Con il termine macroestimo si in-dicano invece le stime in cui sono coinvolti gruppi nume-rosi di individui (per esempio gli abitanti della zona in cuiverrà costruito un impianto di incenerimento dei rifiuti).Questa terminologia è quindi analoga ai termini microe-conomia e macroeconomia".

Quali sono i caratteri del giudizio di stima? Su qualsiasitesto di Estimo si ritrovano quelli che sono i fondamentidel giudizio di stima dettati dal Medici:11.. Il giudizio di stima deriva dall'esigenza di soddisfare esi-genze pratiche (scopo della stima), che sono i rapporti(spesso conflittuali) tra gli operatori economici.22.. Il giudizio di stima è oggettivo in quanto risulta dall'ap-plicazione di un "metodo" che ha come unico fondamen-to la comparazione su base statistica (principio dell'ordi-narietà) con beni simili (scientificità dell'estimo).33.. È soggettivo in quanto il perito, pur applicando un me-todo, "interpreta" le situazioni e i dati e quindi esprime ungiudizio di valore, non lo misura.44.. È basato sulla "comparazione" con un sistema di prezzi(mercato e trasparenza del mercato, accessibilità dei dati),non sarebbe possibile altrimenti giungere ad alcun generedi valutazione monetaria.55.. È una "previsione" fondata sulla probabilità che un da-to evento (il valore) si verifichi. Infatti il perito ipotizza chele condizioni che ha considerato nel momento in cui haeffettuato la stima, siano permanenti nel tempo. Il valorenon è quindi certo, come il prezzo, ma è il più probabile.

Quali sono infine i requisiti professionali del perito esti-matore? Per assolvere con professionalità e competenza aisuoi compiti di giudice arbitro super partes il perito deve:- deve avere chiaro lo scopo della stima (il quesito);- deve possedere una chiara e puntuale conoscenza dellebasi teoriche della discipline economica ed estimativa;- deve avere una precisa conoscenza tecnica del bene dastimare;- la conoscenza degli eventuali rapporti legali esistenti trale persone e le cose implicate nella stima;- la conoscenza dei dati che gli permetteranno poi di svi-luppare il procedimento individuato.

Si tratta di aspetti imprescindibili ed è buona normaastenersi dall'esprimere un qualsiasi giudizio tecnico o eco-nomico al venir meno di una sola delle condizioni citate.

PPeerr qquuaannttoo aallllaa rriiffoorrmmaa,, ssii èè ggiiàà ddeettttoo

cchhee qquueessttaa ccoommppoorrttaa uunnaa rriidduuzziioonnee ggee--

nneerraalliizzzzaattaa ddeellll''oorraarriioo ddii lleezziioonnee ddii ttuuttttee

llee mmaatteerriiee tteeccnniicchhee;; iinn qquueessttoo sseennssoo cciiòò

cchhee pprreeooccccuuppaa nnoonn èè ttaannttoo ll''aassppeettttoo ccoo--

ggnniittiivvoo,, mmaa qquuaannttoo ffoorrmmaattiivvoo ddeell ccoomm--

pplleessssoo ddeellllee ddiisscciipplliinnee tteeccnniicchhee ee ffrraa qquuee--

ssttee vvii èè aanncchhee ll''eessttiimmoo..

- EEssttiimmoo rruurraallee ee ffoorreessttaallee - fondi rustici, lescorte, i miglioramenti fondiari, arboreti,frutti pendenti e anticipazioni colturali,stima delle cave, stima dei boschi.- EEssttiimmoo cciivviillee ee iinndduussttrriiaallee - fabbricati ci-vili, industriali, commerciali, aree edificabi-li, condomini.- EEssttiimmoo lleeggaallee - Servitù prediali, espropriper p.u., usufrutto, uso abitazione, enfiteu-si.- EEssttiimmoo ccaattaassttaallee - Catasto terreni e cata-sto fabbricati.- EEssttiimmoo aammbbiieennttaallee - il quale non a casotrova spazio alla fine dei testi di estimo e lecui valutazioni, non possono essere affron-tati con i metodi classici dell'economia,anche per la mancanza di un mercato di ri-ferimento. Le valutazioni ambientali non siconcludono con un giudizio monetarioperché vengono richieste per beni sui qua-li non si concretizzano diritti privati ma in-teressi pubblici.

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22 CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAA Pitagora 2/2010

Una recente comunicazione della Direzione affari le-gislativi della Regione Veneto inviata alla Direzione ur-banistica ha aggiunto un elemento importante nella que-stione degli interventi edilizi in zona agricola, dopo cheuna sentenza del Tar Veneto, successivamente confer-mata dal Consiglio di Stato, aveva impedito a un cittadi-no non imprenditore agricolo di ampliare un immobilein zona agricola. Questi aveva fatto richiesta al Comunein base all’art. 44 della Legge regionale 23 aprile 2004,n. 11, poi modificato dal comma 5 art. 5 della legge re-gionale 26 giugno 2008, n. 4. Il comma 5 così dispone:“Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zo-na agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensidell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi dicui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di edilizia" e successive modificazioni,nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un li-mite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, pur-ché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia origi-naria”.

Nonostante tali sentenze, la comunicazione concludecon queste parole: “Questo ufficio ritiene di aderire al-l’interpretazione che consente di applicare il comma 5anche a quanti non sono imprenditori agricoli, fermo re-stando che spetta a ciascun ente locale la scelta in ordi-ne alle modalità regolative da applicare ai casi concreti”.

Riportiamo la lettera della Direzione affari legislativi,protocollata con il numero 169673/40-03, del 25 marzo2010, nell’intento di offrire uno strumento orientativo aigeometri che hanno in corso pratiche simili.

Gli interventi edilizi in zona agricola sono disciplinatidagli articoli 43 e seguenti della LR 11/2004 che ne indi-viduano presupposti e limiti.

In particolare l’originario articolo 44, comma 5, dispo-neva: “Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti inzona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensidell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi dicui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successivemodificazioni purché eseguiti nel rispetto integrale dellatipologia originaria”.

Con la legge regionale n. 4 del 2008 il legislatore hasuccessivamente integrato il suddetto comma 5 aggiun-gendovi l’ampliamento fino a 800 mc. disponendo: “Gliinterventi di recupero dei fabbricati esistenti in zonaagricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'ar-ticolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui al-le lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testounico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di edilizia" e successive modificazioni, nnoonncchhééll''aammpplliiaammeennttoo ddii ccaassee ddii aabbiittaazziioonnee ffiinnoo aadd uunn lliimmiitteemmaassssiimmoo ddii 880000 mmcc.. ccoommpprreennssiivvii ddeellll''eessiisstteennttee,, purchéeseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria”.

La disposizione, così come modificata dalla LR 4/2008,è stata chiarita con la circolare interpretativa n. 2/2009

che, tra l’altro, precisa: “In primo luogo occorre specifica-re che l’ampliamento è ammesso a favore di tutti coloroche possiedono una casa di abitazione in zona agricola,a prescindere dall’essere o meno imprenditore agricolo eindipendentemente dall’esistenza di un annesso rustico eche l’intervento è possibile solamente sull’edificio ogget-to di ampliamento, escludendosi quindi la possibilità direalizzare l’intervento su altri edifici ancorchè situati nel-la medesima corte agricola”.

Su tale base normativa è intervenuta la sentenza delTAR Veneto n. 1353/2009, successivamente confermatadal Consiglio di Stato con sentenza n. 798/2010 a segui-to della richiesta di ampliamento di un immobile in zonaagricola da parte di un soggetto non imprenditore agri-colo e conseguente diniego da parte del Comune.

Nella sentenza del TAR Veneto si afferma che “L'avver-bio "sempre" di cui al comma 5 dell'art. 44 della legge re-gionale n 11 del 2004 indica che il PAT e il PI non posso-no inibire la possibilità di ampliare in zona agricola la ca-sa di abitazione fino a 800 metri cubi, fermi comunquerestando i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 44della legge regionale n. 11 del 2004 per poter effettuareinterventi in zona agricola.”

Nella sentenza del Consiglio di Stato si ribadisce il pre-detto concetto fino ad affermare che: “il legislatore ....vieta espressamente, a chi non abbia i requisiti previsti,

LLAA RREEGGIIOONNEE CCOONNFFEERRMMAA GGLLII AAMMPPLLIIAAMMEENNTTII IINN ZZOONNAA AAGGRRIICCOOLLAADDooppoo llee rreecceennttii sseenntteennzzee ddeell TTAARR ee ddeell CCoonnssiigglliioo ddii SSttaattoo,, llaa DDiirreezziioonnee AAffffaarrii LLeeggiissllaattiivvii rriibbaaddiissccee

cchhee aanncchhee ii pprroopprriieettaarrii nnoonn iimmpprreennddiittoorrii aaggrriiccoollii ppoossssoonnoo eesseegguuiirree iinntteerrvveennttii eeddiilliizzii ssuu eeddiiffiiccii rruurraallii

di MMaarrccoo MMaassoonn, coordinatore della Commissione Urbanistica del Collegio

DDiirreezziioonnee RReeggiioonnaallee AAffffaarrii LLeeggiissllaattiivviiInterventi edilizi in zona agricola. Interpretazione dell’articolo 44, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2004.

Alla Direzione Urbanistica25 marzo 2010

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qualsiasi tipo di realizzazione che sia assimilabile al con-cetto di intervento edilizio”, ed ancora “Vero è invece chela norma in questione si pone nel solco dell’intera legge,per cui il comma 5 non è norma di favore in relazione atutte le categorie di proprietari di immobili nelle aree inquestione, ma è solo meccanismo di agevolazione deisoggetti che, in possesso dei requisiti soggettivi ivi indi-cati, non intendono tuttavia realizzare le opere di mag-giore complessità collegate allo sviluppo di un pianoaziendale o degli altri presupposti stringenti indicati dal-l’art. 44”.

In sintesi, entrambe le sentenze sostengono che gli in-terventi previsti dal comma 5, ed in particolare l’amplia-mento, non possono essere assentiti se non in presenzadelle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 44della l.r. 11, e dunque in presenza di PAT e PI, a favore deisoli imprenditori agricoli.

Ciò premesso, sul punto si ritiene di proporre una di-versa lettura della citata disposizione regionale.

La sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi perl’applicazione dell’articolo 44 aveva dato adito anche inpassato, e quindi prima della modifica introdotta dalla l.r.4/2008, a problematiche di carattere interpretativo in re-lazione alla possibilità di avvalersi degli interventi previstidal comma 5 di manutenzione ordinaria, straordinaria erisanamento conservativo (lett. a), b), c)), solo in presenzadelle condizioni previste dal citato articolo 44.

Tali modalità applicative di tipo restrittivo apparivanoinfatti in violazione della Costituzione, sia per contrastodella normativa regionale con quella statale (testo unicoedilizia) che per la irragionevole compromissione dell’ini-ziativa economica e della proprietà privata. In proposito,più volte la Corte Costituzionale (tra le tante, vedi senten-za n. 238 del 2000) aveva affermato che: “la privazionedella possibilità per il titolare del diritto di proprietà su diun immobile, di procedere ad interventi di manutenzione,aventi quale unica finalità la tutela della integrità dellacostruzione e la conservazione della sua funzionalità, sen-za alterare l’aspetto esteriore (sagoma e volumetria) del-l’edificio, rappresenta certamente una lesione al contenu-to minimo della proprietà. Infatti l’anzidetto divieto incideaddirittura sulla essenza stessa e sulle possibilità di man-tenere e conservare il bene (costruzione) oggetto del dirit-to, producendo un inevitabile deterioramento di esso, conconseguente riduzione in cattivo stato e un progressivoabbandono e perimento (strutturale e funzionale) del me-desimo”.

Nel dare una lettura costituzionalmente orientata allanorma in questione, la Regione Veneto ha ritenuto ragio-nevole individuare nell’avverbio “sempre” il supporto nor-mativo per poter superare i limiti soggettivi e oggettiviposti dall’articolo 44, consentendo a chiunque, imprendi-tore agricolo e non, di poter operare attraverso gli inter-venti ivi previsti.

Sulla base di tale interpretazione, nella convinzione chel’avverbio “sempre” consentisse di superare i limiti sopra-

citati, il legislatore è quindi intervenuto, ad opera dellalegge regionale n. 4 del 2008, al fine di aggiungervi an-che l’ampliamento fino a 800 mc., sempre confidandonella presenza del predetto avverbio e, di conseguenza,nella lettura data fino ad allora. Ciò trova peraltro confer-ma nella citata circolare n. 2 del 15 gennaio 2009 (espli-cativa delle legge regionale n. 4/08) che espressamenteconferma l’ampliamento come intervento realizzabile an-che dai soggetti che non sono imprenditori agricoli.

Peraltro, anche la legge regionale n. 14 del 2009, cono-sciuta come Piano casa, consente, senza distinguere traimprenditori agricoli e non, l’ampliamento fino al 20 percento sulla volumetria massima assentibile per la zonaagricola, facendo implicitamente riferimento agli 800mc., a conferma della lettura dianzi evidenziata.

[...] Questa tesi interpretativa è ulteriormente avvalora-ta, ad avviso della scrivente, dalla precedente legge regio-nale n. 24 del 1985 che consentiva l’ampliamento ancheai non imprenditori agricoli, purché la residenza fossestabilmente abitata da almeno sette anni.

[...] Da ultimo, sembra utile evidenziare che, recente-mente, il TAR Veneto, con ordinanza n. 140/2010, ha re-spinto la richiesta di sospendere un permesso di costrui-re rilasciato a un soggetto non imprenditore agricolo, insospetta violazione della disciplina delle distanze inquanto “ad un primo sommario esame, le prospettive diesito favorevole del ricorso non sono tali da giustificarel’accoglimento della domanda cautelare, in specie inconsiderazione dell’applicazione dell’art. 44, comma V,della l.r. n.11 del 2004, come modificato dalla l.r. n.4 del2008, che consente l’ampliamento delle case di abitazio-ne sino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi del-l’esistente”, lasciando quindi spazio a una possibile rilet-tura della norma rispetto a quanto affermato con le sen-tenze 1352/2009 e 798/2010.

Tutto ciò premesso, ricordando che gli interventi previ-sti dall’articolo 44, comma 5, per effetto del richiamooperato dall’articolo 48, comma 7ter, trovano applicazio-ne anche nel periodo transitorio nelle more dell’approva-zione di PAT e PI, si conclude evidenziando che le senten-ze del TAR e del Consiglio di Stato sopra citate fanno sta-to soltanto tra le parti per cui i loro effetti non si esten-dono a soggetti estranei al processo.

Di conseguenza, nonostante le predette sentenze pos-sano comunque costituire dei precedenti, tuttavia si ritie-ne che esse non impediscano la lettura sopra suggerita, inattesa di un auspicabile intervento legislativo conferma-tivo della tesi ampliativa sostenuta dalla Regione.

IInn ccoonncclluussiioonnee,, qquueessttoo uuffffiicciioo rriittiieennee ddii aaddeerriirree aallll’’iinn--tteerrppeettaazziioonnee cchhee ccoonnsseennttee ddii aapppplliiccaarree iill ccoommmmaa 55 aanncchheeaa qquuaannttii nnoonn ssoonnoo iimmpprreennddiittoorrii aaggrriiccoollii,, ffeerrmmoo rreessttaannddoocchhee ssppeettttaa aa cciiaassccuunn eennttee llooccaallee llaa sscceellttaa iinn oorrddiinnee aalllleemmooddaalliittàà rreeggoollaattiivvee ddaa aapppplliiccaarree aaii ccaassii ccoonnccrreettii..

Il dirigente regionaleDirezione Affari Legislativi

Avv. Patrizia Petralia

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Praticheedilizie

Manutenzioni straordinariesenza Denuncia di inizio attivitàIl decreto legge n. 40,in vigore dal 26 marzo,liberalizza l’esecuzionedi alcuni lavori.Diamo qui il testodell’articolo 5,come modificatoda un emendamentoapprovatoin Commissione.

Il decreto legge 40/2010, entrato in vigore il 26 marzo scorso, contiene siaincentivi al consumo di alcuni beni sia misure di semplificazione burocrati-ca di alcuni interventi edilizi. In particolare, dal 26 marzo, è prevista la pos-sibilità di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di ma-nutenzione ordinaria e straordinaria, eliminazione di barriere architettoni-che, opere temporanee di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra pertinen-ti all’esercizio di attività agricola, serre mobili stagionali, opere di pavimen-tazione e di finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici, aree lu-diche senza fini di lucro. Devono però essere rispettate le disposizioni pre-viste dagli strumenti urbanistici comunali, e dalle altre normative di settore.Fino all’entrata in vigore della legge di conversione, devono essere rispetta-te anche le disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, in quel-le regioni che hanno legiferato in materia (non è il caso del Veneto). Infattiun emendamento, approvato il 28 aprile nelle Commissioni Finanze e Atti-vità produttive (referenti), ha cancellato tale obbligo, che quindi resta in vi-gore per il tempo di vigenza del decreto legge.

Le Regioni a statuto ordinario potranno però ampliare ulteriormente l’e-lenco degli interventi di edilizia libera, e anche richiedere una relazione te-cnica per interventi ulteriori rispetto a quelli già indicati dal DL nazionale.

Con la nuova formulazione dell’art. 5 (che pubblichiamo di seguito), gliinterventi sono suddivisi in due categorie:- quelli realizzabili senza alcun titolo abilitativo (manutenzione ordinaria,eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee per attività di ri-cerca nel sottosuolo, movimenti di terra legati all’attività agricola, serre mo-bili stagionali);- quelli realizzabili previa comunicazione, anche telematica, dell’inizio deilavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, allegandoeventuali autorizzazioni obbligatorie (manutenzione straordinaria, opere peresigenze contingenti e temporanee, lavori di pavimentazione, installazionedi pannelli solari, fotovoltaici e termici, aree ludiche).

Per le manutenzioni straordinarie, la comunicazione dovrà essere accom-pagnata, oltre che dalle eventuali autorizzazioni obbligatorie e dai dati iden-tificativi dell’impresa, anche da una relazione tecnica corredata dagli elabo-rati progettuali e firmata da un tecnico abilitato, il quale dichiari di non ave-re rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseve-ri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumentiurbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la norma-tiva statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

L’emendamento specifica che tra gli interventi di manutenzione straordi-

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L’articolo 5. Attività edilizia libera1. L’articolo 6 del testo unico delledisposizioni legislative e regola-mentari in materia edilizia, di cuial decreto del Presidente della Re-pubblica 6 giugno 2001, n. 380, èsostituito dal seguente: Art. 6. - (Attività edilizia libera)1. Fatte salve le prescrizioni deglistrumenti urbanistici comunali, ecomunque nel rispetto delle altrenormative di settore aventi inciden-za sulla disciplina dell’attività edi-lizia e, in particolare, delle normeantisismiche, di sicurezza, antin-cendio, igienicosanitarie, di quellerelative all’efficienza energeticanonché delle disposizioni contenutenel codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 42, i se-guenti interventi sono eseguiti sen-za alcun titolo abilitativo:a) gli interventi di manutenzioneordinaria;b) gli interventi volti all’elimina-zione di barriere architettonicheche non comportino la realizzazio-ne di rampe o di ascensori esterni,

ovvero di manufatti che alterino lasagoma dell’edificio;c) le opere temporanee per attivitàdi ricerca nel sottosuolo che ab-biano carattere geognostico, adesclusione di attività di ricerca diidrocarburi, e che siano eseguitein aree esterne al centro edificato;d) i movimenti di terra strettamen-te pertinenti all’esercizio dell’atti-vità agricola e le pratiche agrosil-vo-pastorali, compresi gli inter-venti su impianti idraulici agrari;e) le serre mobili stagionali,sprovviste di strutture in muratu-ra, funzionali allo svolgimentodell’attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi pre-supposti di cui al comma 1, previacomunicazione, anche per via tele-matica, da parte dell’interessatoall’amministrazione comunale del-l’inizio dei lavori, possono essereeseguiti senza alcun titolo abilitati-vo i seguenti interventi:a) gli interventi di manutenzionestraordinaria di cui all’articolo 3,comma 1, lettera b), ivi compresa

La normativa richiamatadall’art. 6 del DPR 380DDPPRR nn.. 338800 ddeell 66 ggiiuuggnnoo 22000011AArrttiiccoolloo 33,, ccoommmmaa 11,, lleetttteerraa bbb) "interventi di manutenzionestraordinaria", le opere e le modifichenecessarie per rinnovare e sostituireparti anche strutturali degli edifici,nonché per realizzare ed integrare iservizi igienico-sanitari e tecnologici,sempre che non alterino i volumi e lesuperfici delle singole unità immobiliarie non comportino modifiche delledestinazioni di uso;

DDeeccrreettoo MMiinniisstteerroo ddeeii llaavvoorrii ppuubbbblliiccii22 aapprriillee 11996688,, nn.. 11444444 AArrttiiccoolloo 22 -- ZZoonnee tteerrrriittoorriiaalliioommooggeenneeeeSono considerate zone territorialiomogenee, ai sensi e per gli effettidell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,n. 765:A) le parti del territorio interessate daagglomerati urbani che rivestonocarattere storico, artistico o diparticolare pregio ambientale o daporzioni di essi, comprese le areecircostanti, che possono considerarsiparte integrante, per tali caratteristiche,degli agglomerati stessi.

DDPPRR nn.. 3377 ddeell 1122 ggeennnnaaiioo 11999988AArrttiiccoolloo 22,, ccoommmmaa 22Parere di conformità2. Il comando esamina i progetti e sipronuncia sulla conformità degli stessialla normativa antincendio entroquarantacinque giorni dalla data dipresentazione. Qualora la complessitàdel progetto lo richieda, il predettotermine, previa comunicazioneall'interessato entro 15 giorni dalladata di presentazione del progetto, èdifferito al novantesimo giorno. In casodi documentazione incompleta odirregolare ovvero nel caso in cui ilcomando ritenga assolutamenteindispensabile richiedere al soggettointeressato l'integrazione delladocumentazione presentata, il termineè interrotto, per una sola volta, eriprende a decorrere dalla data diricevimento della documentazioneintegrativa richiesta. Ove il comandonon si esprima nei termini prescritti,il progetto si intende respinto.

naria sono compresi l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti in-terne. Resta confermato che i lavori non possano riguardare le parti struttu-rali dell’edificio, nè comportare l’aumento del numero delle unità immobi-liari o l’incremento dei parametri urbanistici.

Resta confermato l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti ur-banistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicu-rezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all’efficienza energetica e delCodice dei beni culturali e del paesaggio).

Infine, chi effettua i lavori deve presentare, nei casi previsti dalla legge,gli atti di aggiornamento catastale.

Una novità è l’introduzione di una sanzione pecuniaria di 258,00 euro perla mancata comunicazione dell’inizio lavori o della relazione tecnica; san-zione ridotta di due terzi se la comunicazione viene inviata spontaneamentedurante i lavori.

Dopo l’approvazione in Commissione, che verosimilmente sarà confer-mato dall’Aula, il decreto legge deve concludere l’iter parlamentare entro il25 maggio.

Pubblichiamo l’articolo 5, così come modificato.

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l’apertura di porte interne o lospostamento di pareti interne,sempre che non riguardino le par-ti strutturali dell’edificio, noncomportino aumento del numerodelle unità immobiliari e non im-plichino incremento dei parametriurbanistici;b) le opere dirette a soddisfare o-biettive esigenze contingenti etemporanee e ad essere immedia-tamente rimosse al cessare dellanecessità e, comunque, entro untermine non superiore a novantagiorni;c) le opere di pavimentazione e difinitura di spazi esterni, anche peraree di sosta, che siano contenuteentro l’indice di permeabilità, ovestabilito dallo strumento urbani-stico comunale ivi compresa larealizzazione di intercapedini in-teramente interrate e non accessi-bili,vasche di raccolta delle ac-que,locali tombati;d) i pannelli solari, fotovoltaici etermici, senza serbatoio di accu-mulo esterno, a servizio degli edi-fici, da realizzare al di fuori dellezone di tipo A di cui al decreto delMinistro per i lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444;e) le aree ludiche senza fini di lu-cro e gli elementi di arredo dellearee pertinenziali degli edifici.

L’interessato allega alla comunica-zione di inizio dei lavori le autoriz-zazioni eventualmente obbligatorieai sensi delle normative di settore e,limitatamente agli interventi di cuialla lettera a) del presente comma,i dati identificativi dell’impresa al-la quale intende affidare la realiz-zazione dei lavori.3. Limitatamente agli interventi dicui al comma 2 lettera a), l’interes-sato, unitamente alla comunicazio-ne di inizio dei lavori, trasmette al-l’amministrazione comunale unarelazione tecnica provvista di datacerta e corredata dagli opportunielaborati progettuali, a firma di untecnico abilitato, il quale dichiaripreliminarmente di non avere rap-porti di dipendenza con l’impresané con il committente e che asseve-ri, sotto la propria responsabilità,

che i lavori sono conformi aglistrumenti urbanistici approvati e airegolamenti edilizi vigenti e che peressi la normativa statale e regiona-le non prevede il rilascio di un tito-lo abilitativo.4. Riguardo agli interventi di cui alpresente articolo, l’interessatoprovvede, nei casi previsti dalle vi-genti disposizioni, alla presentazio-ne degli atti di aggiornamento cata-stale nel termine di cui all’articolo34-quinquies, comma 2, lettera b),del decreto-legge 10 gennaio 2006,n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.5. Le regioni a statuto ordinario:a) possono estendere la disciplinadi cui al presente articolo a inter-venti edilizi ulteriori rispetto aquelli previsti dai commi 1 e 2;b) possono individuare ulterioriinterventi edilizi, tra quelli indica-ti nel comma 2, per i quali è fattoobbligo all’interessato di trasmet-tere la relazione tecnica di cui alcomma 3;c) possono stabilire ulteriori conte-nuti per la relazione tecnica di cuial comma 3, nel rispetto di quellominimo fissato da tale comma.

6. La mancata comunicazione del-l’inizio dei lavori ovvero la manca-ta trasmissione della relazione tec-nica di cui ai commi 2 e 3 del pre-sente articolo comportano la san-zione pecuniaria pari a 258 euro.Tale sanzione è ridotta di due terzise la comunicazione è effettuataspontaneamente quando l’interven-to è in corso di esecuzione.7. Al fine di semplificare il rilasciodel certificato di prevenzione in-cendi per le attività di cui ai commi1 e 2, il certificato stesso, ove pre-visto, è rilasciato in via ordinariacon l’esame a vista. Per le medesi-me attività, il termine previsto dalprimo periodo del comma 2 del-l’articolo 2 del regolamento di cuial decreto del Presidente dellaRepubblica 12 gennaio 1998, n. 37,è ridotto a trenta giorni.8. Dall’attuazione del presente ar-ticolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica..

La normativa richiamatadall’art. 5 del Dl 40/2010DDeeccrreettoo lleeggiissllaattiivvoo nn.. 4422ddeell 2222 ggeennnnaaiioo 22000044““CCooddiiccee ddeeii bbeennii ccuullttuurraallii ee ddeellppaaeessaaggggiioo””AArrttiiccoolloo 2211 -- IInntteerrvveennttii ssooggggeettttii aaddaauuttoorriizzzzaazziioonnee1. Sono subordinati ad autorizzazionedel Ministero:a) la demolizione delle cose costituentibeni culturali, anche con successivaricostituzione;b) lo spostamento, anche temporaneo,dei beni culturali, salvo quanto previstoai commi 2 e 3;2. Lo spostamento di beni culturali,dipendente dal mutamento di dimora odi sede del detentore, èpreventivamente denunciato alsoprintendente, che, entro trenta giornidal ricevimento della denuncia, puòprescrivere le misure necessarie perchéi beni non subiscano danno daltrasporto.3. Lo spostamento degli archivi correntidello Stato e degli enti ed istitutipubblici non è soggetto adautorizzazione.4. Fuori dei casi di cui ai commiprecedenti, l'esecuzione di opere elavori di qualunque genere su beniculturali è subordinata adautorizzazione del soprintendente.5. L'autorizzazione è resa su progetto o,qualora sufficiente, su descrizionetecnica dell'intervento, presentati dalrichiedente, e può contenereprescrizioni.

AArrttiiccoolloo 2233 -- PPrroocceedduurree eeddiilliizziieesseemmpplliiffiiccaattee1. Qualora gli interventi autorizzati aisensi dell'articolo 21 necessitino anchedi titolo abilitativo in materia edilizia, èpossibile il ricorso alla denuncia diinizio attività, nei casi previsti dallalegge. A tal fine l'interessato, all'attodella denuncia, trasmette al comunel'autorizzazione conseguita, corredatadal relativo progetto.

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EEDDIIFFIICCIIOO RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE AA BBAAGGNNOOLLII DDII SSOOPPRRAA ((PPDD))

Risparmio energetico, inerzia termica e traspirabilità sono itre aspetti che abbiamo voluto ottimizzare in un nuovo edi-ficio residenziale in provincia di Padova, realizzato in mura-tura portante di laterizio, materiale che risulta essere tradi-zionale oltre che naturale. L'immobile si trova a Bagnoli diSopra, in zona climatica E secondo la classificazione defini-ta dal d.lgs. 192/2005.

Le ricerche e gli studi effettuati, ci hanno portato a sce-gliere per la realizzazione delle murature perimetrali dell'in-volucro, una struttura monoblocco in laterizio alleggeritocon fibra vegetale; è stato così possibile raggiungere presta-zioni energetiche ben al di sotto dei parametri di legge.

I risultati ottenuti sono da attribuirsi in buona parte allaspecifica conformazione del blocco utilizzato, caratterizzatodalla presenza di numerose camere d'aria suddivise da car-telle di laterizio molto sottili e orientate lungo la direzioneperpendicolare al senso del flusso termico oltre che dallospecifico impasto di cui è composto.

Il blocco che risulta compatibile con la bioarchitettura inquanto realizzato con argilla e farina di frumento (pula) esenza l'utilizzo di alcun additivo chimico è stato messo inopera con una malta di allettamento premiscelata a base dicoccio-pesto, composta da cotto poroso selezionato in cur-va granulometrica 0-4 mm, sabbie di fiume lavate e legan-te di calce aerea e calce idraulica naturale.

La parete così realizzata è stata poi intonacata all'esterno

con malta preconfezionata a base di calce idraulica natura-le con ottime caratteristiche di traspirabilità (µ 10). La parti-colare colorazione tra il nocciola ed il giallo che il prodottopresenta, frutto delle terre e sabbie naturali in esso conte-nute, ha permesso di evitare la tinteggiatura esterna delfabbricato.

Internamente si è scelto invece di procedere con la stesu-ra di un intonaco di fondo premiscelato a secco a base diinerte selezionato, leganti a base di calce idraulica naturaleNHL 3,5 e calce aerea ad elevata purezza, con una notevolepermeabilità al vapore acqueo (µ 6). La finitura è stata poicompletata con la stesura di malta fina premiscelata umidaa base di sabbia naturale di fiume vagliata e lavata e gras-sello di calce ottenuto per spegnimento di calce viva in ac-qua (µ 5).

La tinteggiatura degli interni è stata realizzata con unapittura minerale traspirante a base principalmente di calcegrassa di fossa a lunga stagionatura e caseina, e altri pro-dotti anch'essi completamente naturali.

Nel numero 2/2009 di Pitagora, Giovanni Dal Zotto, coordi-natore della Commissione Ambiente del Collegio, aveva annun-ciato una nuova rubrica sulle possibili soluzioni a determinatiproblemi. Doveva chiamarsi “Il Filo di Arianna, ovvero percorsodi avvicinamento alla progettazione ideale”, ed essere un colle-gamento tra tutti i fattori che concorrono alla progettazione.

“La Commissione Ambiente - scriveva allora Giovanni DalZotto - si vuole impegnare in una attività di informazione rivol-ta agli iscritti, trattando di volta in volta argomenti specifici, li-beramente scelti ma tutti fra loro collegabili in una sorta di per-corso progettuale. L'ambizioso obiettivo che si vuole raggiunge-re è di avvicinarsi il più possibile ad una progettazione "ideale"non perché astratta ma, semmai, perché oggetto di aspirazioniprofessionali che tengano conto di serie e profonde esigenzeculturali e di comportamento. Stiamo vivendo un'epoca in cui

l'assenza di dette esigenze, oltre che svilire le nostre aspirazioniprofessionali, sta portando alla luce una tale somma di eventicollaterali negativi da non consentirci più di ignorarli o di clas-sificarli come ineludibili o, peggio, ininfluenti. Lungi dal volerdare soluzioni precostituite, che tanto ci farebbero comodo mache non esistono, la rubrica "il filo di Arianna" vuole essere uncompendio delle possibili soluzioni tecniche in senso ampio; sa-rà poi cura del professionista scegliere quelle che meglio soddi-sfano le sue idee o usarle come semplice orientamento verso al-tre soluzioni”.

Iniziamo ora la pubblicazione di tale rubrica, ricordando chechiunque volesse dare notizie utili è pregato di contattare diret-tamente la Commissione Ambiente (che si riunisce presso la sededel Collegio tutti i secondi giovedì di ogni mese) la quale esami-nerà la documentazione per curarne l'eventuale pubblicazione.

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova- Commissione Ambiente -

oovvvveerroo ppeerrccoorrssoo ddii aavvvviicciinnaammeennttoo aallllaa pprrooggeettttaazziioonnee iiddeeaallee

AAnnnnoo 11°°nn.. 11--11//22

MMUURRAATTUURRAALLAATTEERRIIZZIIOO

PORTANTE ISOL. TERMICO TRASPIRANTETAMPONAMENTO ISOL. ACUSTICO VV. FF.

PPiittaaggoorraa22//22001100aapprriillee

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28 CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAA Pitagora 2/2010

DDAATTII TTEECCNNIICCII

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEL BLOCCO

- Dimensioni (mm): 450 x 330 x h 185- Peso (kg): 20 - Foratura (%): 53- Spessore setti esterni (mm): 9,0- Spessore setti interni (mm): 4,5- Resistenza a compressione (N/mm2):

in direzione dei fori 6,5ortogonale ai fori 3,1

- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ: 9- Massa volumica lorda (Kg/m3): 739

DATI TERMICI COMPLESSIVI DELLA MURATURA REALIZZATA

- Conduttività termica equivalente della parete eq (W/mK): 0,119secondo UNI EN 1745/2005 - (con giunto in malta tradizionale da 0,5 cm - = 0,9 W/mK)

- Trasmittanza termica della parete intonacata U (W/m2K): 0,248secondo UNI EN 1745/2005 - (intonaco 2 cm esterno e 1,5 cm interno - = 0,9 W/mK)

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII

Per informazioni più specifiche, ci si può rivolgere al geometra Andrea Callegaro, della Commissione [email protected]

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova- Commissione Ambiente -

oovvvveerroo ppeerrccoorrssoo ddii aavvvviicciinnaammeennttoo aallllaa pprrooggeettttaazziioonnee iiddeeaallee

AAnnnnoo 11°°nn.. 11--22//22

MMUURRAATTUURRAALLAATTEERRIIZZIIOO

PORTANTE ISOL. TERMICO TRASPIRANTETAMPONAMENTO ISOL. ACUSTICO VV. FF.

PPiittaaggoorraa22//22001100aapprriillee

Sommando le caratteristiche di traspirabilità del blocco,che grazie alle micro cavità in esso presenti conferiscono allaterizio una capacità di traspirazione quasi doppia rispettoai laterizi tradizionali, a quelle degli intonaci e finiture uti-lizzate, si è fatto in modo che il muro possa "respirare", fa-cilitando lo smaltimento del vapore prodotto all'interno deilocali ed evitando così possibili condense interstiziali, cosache risulterebbe più difficile nel caso in cui fosse necessarioricorrere all'utilizzo di isolanti termici artificiali.

La muratura nel suo totale presenta uno spessore chesfiora i 50 cm; è quindi caratterizzata da una significativamassa frontale, che accumula e rilascia il calore, smorzandoi picchi di temperatura esterna, migliorando così il benesse-re ed il confort abitativo oltre che il rendimento dell'impian-to di riscaldamento e di raffrescamento: se ne riduce infat-ti la sua potenza massima. Inoltre tale massa fa sì che lamuratura non presenti particolari problemi per quanto ri-guarda l'isolamento acustico di facciata che per la tipologiadi edificio realizzata è fissato in 40 dB.

Si sottolinea infine l'affidabilità e la durabilità di tale mu-

ratura che, oltre a mantenere inalterate nel tempo le propriecaratteristiche meccaniche, mantiene nel tempo anche leproprie caratteristiche termiche.

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29CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

Catasto

Pregeo 10 e Docfa 4presentate le nuove procedure

A Sarmeola di Rubano il 4 marzo 2010 si è tenuto presso l’auditorium del-la Cassa di Risparmio del Veneto il convegno sulle procedure catastali CatastoFabbricati Docfa 4, Catasto Terreni Pregeo 10.

L’ing. Carmelo La Gattuta, direttore dell’Agenzia del Territorio di Padova,ha parlato della differenza tra produzione e gestione del dato catastale, soste-nendo che ai Comuni può anche passare la gestione del dato catastale, ma ilcompito della raccolta, della modifica e della conservazione può spettare so-lamente all’AdT.

Il Presidente del Collegio dei geometri di Padova Pierluigi Capuzzo hastigmatizzato l’attuale atteggiamento di contestazione e sfida che altre catego-rie professionali stanno avendo nei confronti dei geometri e della proposta dilegge sulle competenze.

Il geom. Moreno Benetazzo, della Commisione Catasto del Collegio, ha re-lazionato sulla giornata che si è tenuta a Roma su Pregeo 10.

Il geom. Daniele Nardin ha parlato delle circolari Docfa: dalle origini adora, per capire al meglio il significato della Circolare 4.

Il geom. Udino Ranzato, docente di un Istituto per geometri, ha fatto unacarrellata sulle nuove tipologie Pregeo 10 con ampia premessa sulle differen-ze con la precedente versione di Pregeo 9 e successiva spiegazione delle sche-de esemplificative, e con un’analisi finale di alcune criticità del software.

Hanno presenziato all’incontro anche l’ing. Mario Cinà e l’ing. MauroImbimbo, entrambi dell’AdT di Padova.

Pregeo 10 e Docfa 4:a Sarmeolala dimostrazionecon alcuneosservazioni critiche.

Un’immagine della sala.Sotto, il geometra Udino Ranzato,l’ing. Carmelo La Gattuta,il geom. Daniele Nardin.

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30 CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAA Pitagora 2/2010

Stefano BusettoCodevigo (PD) tel. 340/[email protected]ù di 2 anni di tirocinio presso studio diArchitettura e Ingegneria di Chioggia. Dafebbraio 2010 sono iscritto all'albo deiGeometri della prov di Venezia e svolgoattività di libero professionista. Cercocollaborazioni professionali.

Stefano Laurettavia Spalato 3, Selvazzano Dentro tel. 349/[email protected] in Tutela e Riassetto del Territo-rio, con Attestato di Qualifica Professio-nale di “Esperto cad per la progettazione ela direzione di cantiere”. Esperienze lavo-rative nel settore topografico, nel settoredelle infrastrutture e nell'edilizia privata.Buona conoscenza di Autocad 2d e 3d,Office, Archicad e relativo rendering; infase di apprendimento 3DStudio. Cercolavoro, sia part-time sia full time, sia per

scopo assunzione sia con partita iva.

Francesco GiraldoPadovatel. 333/[email protected] triennale in “Paesaggio, parchi egiardini” presso università di Padova - fa-coltà di agraria-marzo 2010. Offro consu-lenza tecnica per progettazione aree verdiinformali e naturaleggianti, di bassi imputmanutentivi e pronto effetto pressochè im-mediato. Buon uso del computer e buonaconoscenza ambiente cad. Possibilità direalizzare anche siti web dinamici per stu-di tecnici a prezzi interessanti (no agenzie).Per curriculum vitae fare richiesta via mail.

Alessandro Milanitel. 049/[email protected] di recente, cerco studio dove ini-ziare attività.

Luca Catalanovia Antonio da Murano 63, Padova

tel. 348/4951265,[email protected] anni presso ditta che realizzava travida ponte in cap nell'ufficio tecnico-comm.le, 9 anni presso ditta di serramen-ti e facciate in alluminio, 1 anno pressoStudio tecnico immobiliare. Inserimentoc/o struttura similare, con impegno full-time, dinamica alfine di migliorare le co-noscenze fino ad oggi acquisite.

Geom. Emanuele Argentinivia Sant'Angelo 6, Massanzago tel. 346/[email protected] libero professionista, con espe-rienza di catasto, rilievi topografici, trac-ciamenti topografici, rilievi d'interni e ar-chitettonici, contabilità lavori, direzionecantieri, progettazione anche di fognature,automunito, milite esente, buon uso diAutocad, Str, pacchetto Office, possesso dibuona attrezzatura tecnica, cerca collabo-razioni con la massima flessibilità. Agli in-teressati, invio C.V.

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Geom. Mocellini Stefanovia Vigonovese 25, Padovatel. 049/[email protected] praticante serio e motivato con co-noscenza autocad e word. Lo studio si oc-cupa di progettazione, direzione lavori,pratiche catastali di fabbricati civili o in-dustriali. Inviare curriculum via mail o te-lefonare per colloquio.Geom. Cristian Nicolè via dei Colli 142, Padova tel. 049/[email protected] praticante serio ed interessatocon conoscenza autocad, excel. Lo studiosi occupa di progettazione, direzione la-vori, sicurezza. Inviare curriculum via e-mail o telefonare per appuntamento.

Moreno Benetazzoviale Codalunga 10/A, [email protected] collaboratore interno,con espe-rienza specifica nella modesta progetta-zione, catasto (docfa) e/o redazione peri-zie di stima. Max 30 anni. Essenziale: re-

sidenza a Padova o zone limitrofe (max15 km), automuniti e/o motomuniti. Noprivi requisti - No collaborazioni esterne.Inviare breve presentazione tramite indi-rizzo di posta elettronica a [email protected]. Marco Schiavon c/o STUDIO 3via Monte Rosa 1/3, Roncaglia di PonteSan Nicolò tel.e fax 049/[email protected] praticante serio ed interessatocon conoscenza autocad, excel, da inseri-re nel nostro studio. Lo studio si occupadi edilizia civile, progettazione, direzionelavori, redazione tabelle millesimali, pe-rizie, catasto. Inviare curriculum via e-mail o telefonare per appuntamento.

Studio ing. Sidoti (Ingegneria Architet-tura)corso del Popolo, Padovatel. [email protected] di ingegneria, architettura e urbani-stica ricerca geometra, ingegnerecivile/edile o architetto per progettazione

architettonica, direzione lavori, preventi-vazione e contabilità cantiere. Si richiedebuona conoscenza Autocad, Office, Inter-net, gradita conoscenza software Primus-Acca per la contabilità lavori, softwaregrafica 3d, Photoshop e molto apprezzataconoscenza web design. Si prega di invia-re CV all'indirizzo [email protected]

Geom. Sandro Solertivia Martiri della Libertà 21, Padova tel. 049/8755035

[email protected] praticante e/o stagista volenteroso/ae motivato/a da inserire nell'organico dellostudio, interessato ad avviarsi alla profes-sione e futura collaborazione lavorativa.Preferenza per canditati residenti inPadova o comuni limitrofi.

Studio Progetto Leonardovia Fratta 19, Fontanivatel/fax 049 5940255 cell 348 8862202ing. Giorgio [email protected] geometra e/o tirocinante da inseri-re nel proprio organico. Si richiede cono-scenza Autocad.

La bacheca di aprile

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31CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAAPitagora 2/2010

CCoonnttoo EEnneerrggiiaaL’articolo 2-sexies della legge n. 41

del 22.03.2010 prevede che le tariffeincentivanti 2010 siano riconosciute achi completerà l’installazione dell’im-pianto entro il 31 dicembre 2010 e in-vierà la richiesta di connessione allarete entro l’ultima data utile per realiz-zare la connessione entro il 31 dicem-bre 2010. La data di riferimento peravere diritto alle tariffe 2010 non saràpiù, quindi, quella di entrata in eserci-zio dell’impianto ma quella del com-pletamento dell’installazione.

Informazioni

La legge 88/2009, aveva abrogato lenorme che prevedevano accertamentifiscali sulle compravendite immobilia-ri basati sui valori di mercato, disposi-zione introdotta dal cosiddetto “decre-to Bersani”. Ora la circolare n. 18/Edell’Agenzia delle Entrate del 14 apri-le 2010 chiarisce che l’abrogazionedelle norme ha valore retroattivo, equindi coinvolge anche tutte le contro-versie pendenti. I contenziosi in esserepotranno perciò essere portati avantidall’Amministrazione finanziaria solose sostenuti, oltre che dallo scostamen-to rispetto ai valori di mercato, ancheda ulteriori elementi idonei a provarel’occultamento di corrispettivi.

TTrraassmmiittttaannzzaa ddeeii vveettrrii

QQuueessiittii ssuullllee aaggeevvoollaazziioonnii ffiissccaallii

La trasmittanza termica dei vetri,stabilita dal decreto legislativo 192del 2005 (e i successivi Dlgs 311 del2006 e Dlgs 115 del 2008), è statanuovamente modificata dal Dlgs 56del 29 marzo 2010, nel senso che imiti previsti per il 1° gennaio 2011sono stati anticipati al 1° luglio2010. Per nostra zona climatica E, ilnuovo limite è 1,7 U (W/m2K) E.

Questi limiti non influenzano tut-tavia i valori fissati per la detrazionedel 55%, per i quali valgono i tettifissati dal DM 11 marzo 2008 (alle-gato B), modificati per il 2010 da 1,6a 1,8.

La circolare n. 21/E dell’Agenziadelle Entrate del 14 aprile 2010 dà al-cune risposte a quesiti relativi alleagevolazioni fiscali per ristruttrazio-ni e risparmio energetico.

È stato chiesto se la comunicazio-ne prevista, ai fini della detrazionedel 36 per cento, per gli interventiche comportino una spesa superiorea 51.645,69 euro sia ancora un a-dempimento obbligatorio nonostanteil limite di spesa su cui calcolare ladetrazione sia al di sotto del tetto sta-bilito per tale adempimento.Risposta.Considerato che dal 2003 ilplafond di spesa detraibile (48.000euro) è al di sotto della soglia a parti-re dalla quale detto adempimento di-venta obbligatorio (51.645,69 euro),si ritiene che la disposizione che pre-vede la decadenza dal beneficio incaso di omesso invio della comunica-zione, debba considerarsi superata apartire dalla detrazione richiesta peril suddetto periodo d’imposta.

Nel caso di interventi per i qualinon è previsto il collaudo, come, adesempio, la sostituzione di finestrecomprensive di infissi, ai fini del ri-spetto dei termini previsti per l’inviodella documentazione all’Enea, ladata di fine lavori può essere auto-certificata dal contribuente?Risposta. Nell’ipotesi in cui, in con-siderazione del tipo di intervento, nonsia richiesto il collaudo, si ritiene cheil contribuente possa provare la datadi fine lavori anche con altra docu-mentazione emessa dal soggetto cheha eseguito i lavori (o tecnico checompila la scheda informativa).Mentre non può ritenersi valida a talfine una dichiarazione del contribuen-te resa in sede di autocertificazione.

Il modello con il quale devono es-sere comunicate all’Agenzia delleEntrate le spese sostenute per gli in-terventi relativi al risparmio energe-tico che durano oltre il periodo d’im-posta deve essere inviato in via tele-

matica entro il marzo dell’anno suc-cessivo a quello in cui sono state so-stenute le spese. È possibile benefi-ciare della detrazione in caso dimancato o irregolare assolvimento ditale adempimento?Risposta. Atteso che la norma nondisciplina le ipotesi di mancato o ir-regolare assolvimento dell’adempi-mento, si ritiene che la mancata os-servanza del predetto termine e l’o-messo invio del modello non possanocomportare la decadenza dal benefi-cio fiscale; deve ritenersi, invece, ap-plicabile la sanzione in misura fissa(da euro 258 a euro 2.065) previstadall’art. 11, comma 1, del d. lgs. n.471/1997, per l’omesso o irregolareinvio di ogni comunicazione prescrit-ta dalle norme tributarie.Altre risposte

Per fruire della detrazione del55%, è necessario inviare un’apposi-ta comunicazione all’Enea entro 90giorni dalla fine dei lavori. La Circo-lare chiarisce che eventuali errori oomissioni nella compilazione posso-no essere corretti inviando una nuovacomunicazione, sostitutiva della pre-cedente, entro il termine di presenta-zione della dichiarazione dei redditinella quale può essere fruita la detra-zione.

Per beneficiare della detrazionedel 20% per mobili ed elettrodome-stici ("bonus arredo") non è richiestoche le spese relative al 36% siano sta-te sostenute precedentemente; è inve-ce richiesto che sia precedente la da-ta di inizio lavori indicata nella co-municazione trasmessa al Centrooperativo di Pescara.

AAcccceerrttaammeennttii ccoommpprraavveennddiittee

TTeessttoo ccoooorrddiinnaattoo ssiiccuurreezzzzaaSul sito del ministero del Lavoro

(www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro) è disponibile il testo aggior-nato del Decreto legislativo 81/2008in materia salute e sicurezza nei luoghidi lavoro.

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32 CCOOLLLLEEGGIIOO GGEEOOMMEETTRRII EE GGEEOOMMEETTRRII LLAAUURREEAATTII DDII PPAADDOOVVAA Pitagora 2/2010

L’Albo professionale / variazioni Registro Praticanti / variazioni

CCoolllleeggiioo GGeeoommeettrrii ee GGeeoommeettrrii LLaauurreeaattii ddii PPaaddoovvaaViale Codalunga 8/bis - 35138 PadovaTel. 049 8757788 - Fax 049 661124e-mail: [email protected] DI RICEVIMENTOdal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30COMMISSIONE PARCELLE: riceve ogni primo e terzo lu-nedì del mese su appuntamento.

Ufficio staccato di FONTANIVApresso Centro Padre Odone Nicolini - via Umberto I, 27tel. 0495942943, fax 049 5941749Lunedì ore 9-12.30

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 24 FEBRAIO 2010IscrizioniBozzato Marco 3438 LegnaroPoli Luigi 3439 San Pietro in GuMarchiori Daniele 3440 ArzergrandeCesarotto Alessandro 3441 AlbignasegoConcollato Samuele 3442 VigonzaBordin Fabio 3443 AlbignasegoSpagnuolo Franco 3445 CadonegheLongo Matteo 3446 Ospedaletto EuganeoNinello Natasha 3447 Ospedaletto EuganeoPulze Anastasia 3448 EsteBortolotto Giacomo 3451 Selvazzano DentroSartori Emanuele 3452 MonseliceCusin Riccardo 3449 PadovaPeagno Nicola 3450 Cona (Ve)Dalla Mutta Federica 3453 Saccolongo

Iscrizione per trasferimentoBala Migena 3444 Tezze Sul Brenta

Cancellazioni per dimissioniCadorin Andea 3341 Vigodarzere

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 18 MARZO 2010

IscrizioniBucchini Alberto 3454 CampodarsegoDa Farra Matteo 3455 PreganziolMeropiali Marco 3456 Piombino DeseCecchinato Martina 3457 SaonaraOngaro Alberto 3458 S. Margherita d'AdigeMason Nicola 3459 Piombino DeseCiro Artuso 3460 Mestrino

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 24 FEBBRAIO 2010

IscrizioniFavorido Lorena 4481 CorrezzolaStocco Matteo 4482 Villa del ConteSgarito Ruggero 4483 S. Giustina in CollePorcellato Stefano 4484 RovolonVeronese Michele 4485 RovolonMasiero Francesco 4486 EsteZanellato Gianluca 4487 Villa del ConteNicoletti Michele 4489 MontagnanaSuriani Marco 4490 Legnaro

RescrizioniMolon Mirco 4488 Pozzonovo

Cancellazioni per trasferimentoVarotto Valentina 4263 Rapolano Terme (Siena)Benda Adriano 1708 Bergamo

Dimissioni (con decorrenza 31/12/2009)Cogo Dario 2547 EsteBoccon Manuel 4137 Ponte San NicolòGrinzato Elisa 3790 PolveraraPadovan Antonio 1953 AlbignasegoLucchin Roberta 4084 Anguillara VenetaGuariento Alessandro 3789 CarceriMarion Laura 4087 TrebaselegheMoro Alessandro 2920 EsteNaso Matteo 4107 Ospedaletto EuganeoDal Bello Loris 1960 Piazzola Sul BrentaStocco Rossana 4053 S. Martino di Lupari

Dimissioni Tombola Simone 3723 Padova

Cancellazioni per decessoZanetti Massimo 3397 ConselveFrasson Pier Giorgio 1220 Villanova di Csp

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 18 MARZO 2010IscrizioniCavestro Luana 4492 Correzzola

Rescrizioni

Bonetto Alessio 4491 Tombolo

Cancellazioni per trasferimentoRisi Orietta Mirano