Per cominciare dai fondamentali: ICH-GCP, le tavole della...
Transcript of Per cominciare dai fondamentali: ICH-GCP, le tavole della...
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Francesca Arizio
Coordinatore della Ricerca Clinica
Oncologia Polmonare
Working group AIOM CRC
Per cominciare dai fondamentali:
ICH-GCP, le tavole della legge
mailto:[email protected]
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Sperimentazione clinica
E’ uno studio scientifico che mira a verificarel’efficacia sui pazienti di un farmacosperimentale per malattie per le quali non esisteuna cura adeguata; o a dimostrare che un nuovofarmaco è migliore rispetto a quello già in usoper la stessa patologia.
Il protocollo clinico rappresenta il “librettod’istruzioni” per poter eseguire in manieracorretta la sperimentazione stessa.
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Prima della legislazione di riferimento
- Il Codice di Norimberga
- La dichiarazione di Helsinki
- G.C.P. Good Clinical Practice
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Il Codice di Norimberga, 1947
Uno dei primi importanti passi verso la Sperimentazione clinicamoderna.
Il Codice è stato redatto nel 1947, in seguito alla sentenza delTribunale Internazionale emessa al termine del processo contro imedici nazisti.
Introdotto per la prima volta il concetto del
Consenso informato
(Consenso volontario e informato)
di un soggetto a partecipare ad uno studio clinico dopo averericevuto informazioni circostanziate sugli scopi, le modalità diesecuzione e sui possibili rischi inerenti alla partecipazione.
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Breve storia delle GCP
Dichiarazione di Helsinki‘Principi etici per la ricerca medica che coinvolge i
soggetti umani’-Salvaguardia degli interessi dell’uomo oggettodella ricerca che deve sempre prevalere sugliinteressi della scienza e della società-Introduzione del consenso informato e dellapossibilità di ritirarlo in qualsiasi momento-Introduzione del comitato etico indipendente-Garantire la riservatezza del soggetto
1964
Dichiarazione di Helsinki
1982
GCP
1997
DM 15 luglio
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La Dichiarazione di Helsinki fu sviluppata dallaAssociazione Medica Mondiale (AMM o WMA),come un insieme di principi etici riguardantitutta la comunità medica, per ciò che concernela sperimentazione umana. È quindi consideratala pietra miliare dell'etica della ricerca umanasebbene non possegga strumenti di impegnolegale nella legislatura internazionale.
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Medica_Mondialehttps://it.wikipedia.org/wiki/Sperimentazione_umanahttps://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_angolare
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GCP e DM 15 luglio 1997-Recepimento GCP
Nel 1982 la Food and Drug Administration (FDA)statunitense mise insieme una serie di normeper la conduzione degli studi clinici: nacquero leGood Clinical Practice (GCP), recepite in Italia colDecreto Ministeriale 15 luglio 1997
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Articolo 1
Le linee guida di Buona Pratica Clinica [...] riportatenell'allegato 1* costituiscono le norme tecniche e proceduralidi riferimento per l'effettuazione delle Sperimentazionicliniche e dei medicinali in Italia.
D.M. 15 luglio 1997 - Recepimento delle linee guidadell'U.E. di Buona Pratica Clinica per l’esecuzione delleSperimentazioni cliniche dei medicinali.
* L’allegato 1 riporta integralmente le GCP
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Articolo 3 - Approvazione delle Sperimentazioni
[...] Comma 2
Al fine di ottenere l'approvazione [...] i Proponenti delleSperimentazioni sono tenuti a sottoporre al Comitato eticocompetente specifica domanda secondo le modalità previstedall'allegato 1 al presente decreto.
D.M. 15 luglio 1997 - Recepimento GCP
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D.M. 15 luglio 1997 - Recepimento GCP
Articolo 4 - Istituzione dei Comitati etici
D.M. 18 marzo 1998 - Linee guida di riferimento perl’istituzione e il funzionamento dei Comitati etici.
D.M. 8 febbraio 2013 - Criteri per la composizione e ilfunzionamento dei Comitati etici.
Poi abrogato con l'entrata in vigore del D.M. 12 maggio 2006
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La legislazione di riferimento:
D.lgs. n. 211 24 giugno 2003
Applicazione GCP - Direttiva 2001/20/CE
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D.lgs. n. 211 24 giugno 2003 - Attuazione della direttiva2001/20/CE relativa all’applicazione della Buona PraticaClinica nell’esecuzione della Sperimentazione clinica dimedicinali per uso clinico.
In questo D.lgs, composto di 23 articoli e operativo dal 1°gennaio 2004 si ribadisce, ovviamente, la centralità delleGCP.
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D.lgs. n. 211 24 giugno 2003 – Applicazione GCP
Articolo 1 – Ambito di applicazione
[...] Comma 3
Con decreto del Ministro della salute, che trasponenell'ordinamento nazionale i principi di Buona PraticaClinica adottati dalla Commissione europea, sonostabilite le linee guida dettagliate conformi a taliprincipi.
Prendendo in esame tutti gli aspetti e riferendosi atutti i soggetti coinvolti in una Sperimentazione clinica.
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D.lgs. n. 211 24 giugno 2003 – Applicazione GCP
tra gli altri articoli...
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Tutela dei Soggetti della Sperimentazione clinica
Articolo 4 - Sperimentazione clinica sui minori
Articolo 5 - Sperimentazione clinica su adulti incapaci di dare validamente il proprio consenso informato
Articolo 6 - Comitato etico
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D.lgs. n. 211 24 giugno 2003 – Applicazione GCP
E ancora...
Articolo 7 - Parere unico (funzionamento, parere dei Centrisatellite e Tempistiche di valutazione)
Articolo 16 - Notifica di Eventi avversi
Articolo 17 - Notifica delle Reazioni avverse serie
Articolo 22 - Apparato sanzionatorio
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Le Good Clinical Practices(GCP)
Le Good Clinical Practices(GCP) sono unostandard internazionale di etica e qualitàscientifica per progettare, condurre, registrare erelazionare gli studi clinici che coinvolganosoggetti umani.
Devono garantire:
1)Tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere
dei soggetti
1)Attendibilità e accuratezza dei dati
http://ichgcp.net/it/
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GCP - Good Clinical Practice
Introduzione1. Glossario2. Principi di GCP3. Commissione di Revisione dell’istituzione /
Comitato Etico Indipendente (IRB/IEC) 4. Sperimentatore (Cosa deve fare e garantire)5. Sponsor (Cosa deve fare e garantire)6. Protocollo Sperimentale ed Emendamenti al Protocollo7. Dossier per lo Sperimentatore (IB)8. Documenti essenziali per la conduzione di uno Studio Clinico
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Principi fondamentali delle GCP
1) TUTELA DEI SOGGETTII DIRITTI, LA
SICUREZZA E IL BENESSERE
DEI SOGGETTI DEVE
PREVALERE SUGLI
INTERESSI DELLA
SCIENZA E DELLA
SOCIETA’
IL CONSENSOINFORMATO DEVE ESSERE OTTENUTO
LIBERAMENTE PRIMA DELLA
PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO ALLO STUDIO E
IL PROCESSO DEVE ESSERE
DOCUMENTATO NEL SOURCE DOCUMENT
LE CURE MEDICHE E LE DECISIONI DITIPO MEDICO
SONO SEMPRE SOTTO LA
RESPONSABILITA’ DI UN MEDICO QUALIFICATO
DEVE ESSERE GARANTITA LA RISERVATEZZA
DEI DOCUMENTI
CHE POTREBBERO
IDENTIFICARE I SOGGETTI
IL TEAM DELLO STUDIO DEVE POSSEDERE
PREPARAZIONE , ISTRUZIONE ED
ESPERIENZA NECESSARIE AD ESPLETARE LE
MANSIONI ASSEGNATE
Courtesy of D.Ronzulli
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2)VALIDITA’ SCIENTIFICA
LA CONDUZIONE DELLO STUDIO
E’ SUBORDINATA
ALLA DISPONIBILITA’ DI ADEGUATE
INFORMAZIONI CLINICHE E NON
CLINICHE
VALIDITA’ SCIENTIFICA
DELLO STUDIO
PRESENZA DIUN
PROTOCOLLO CHIARO E
DETTAGLIATO
CONDUZIONE DELLO STUDIO
IN CONFORMITA’
AL PROTOCOLLO PREVENTIVAME
NTE APPROVATO DA UN COMITATO
ETICO INDIPENDENTE
APPLICAZIONE DELLE
INDICAZIONI ESPRESSE DAL
COMITATO ETICO
Courtesy of D.Ronzulli
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3) QUALITA’
OGNI INFORMAZIONE RELATIVA ALO STUDIO DEVE
ESSERE REGISTRATA,TRATTA
TA E CONSERVATA IN MODO TALE DA CONSENTIRE UN
ACCURATO RESOCONTO ,
INTERPRETAZIONE E VERIFICA
I PRODOTTI IN SPERIMENTAZIONE
DEVONO ESSERE PREPARATI GESTITI E CONSERVATI NEL
RISPETTO DELLE NORME DI BUONA
FABBRICAZIONE (GMP)
ATTUAZIONI DISISTEMI E
PROCEDURE CHE GARANTISCANO LA QUALITA’ DI OGNI SINGOLO ASPETTO
DELLO STUDIO
Courtesy of D.Ronzulli
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A novembre 2016 è stata eseguita la più granderevisione delle GCP degli ultimi 20 anni. Infatti,in risposta alle problematiche emerse nelleispezioni effettuate durante il corso degli anni, èstato elaborato un addendum (E6 R2) perincoraggiare l’implementazione di approccimigliorati e più efficienti per la progettazione,conduzione, registrazione e il reporting di studiclinici, sempre continuando a garantire laprotezione dei soggetti umani e l’affidabilità deirisultati. L’addendum introduce 26 nuoviarticoli, alcuni relativi agli sponsor, alcuni ai siti ealtri a entrambi
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ICH E6 (R 2) -1° Step 2 July 2015 EMA document: 23/July/2015-Start of public consultation : 04/Aug/2015-Start of public consultation : 04/Aug/2015-End of consultation (public comments): 3/Feb/2016 (for EU/US)
-Publication of final guideline: November 2016
It will be a unified standard for EU, Japan, US,Canada and Switzerland to facilitate the mutualacceptance of clinical data by the RegulatoryAuthorities in these jurisdictio
INTEGRATED ADDENDUM TO ICHE6 (R1):GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE
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INTEGRATED ADDENDUM TO ICHE6 (R1):GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE
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Punti chiave
1)Qualità dei source document
2)Quality management
3)Risk based management
4)Validazione e gestione dei sistemi elettronici
5)Controllo della sperimentazione, non solo da parte dello sponsor ma anche da parte dello sperimentatore
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I source document devono rispondere oltre ai requisiti di
• Accurate
• Legible
• Contemporaneous
• Original
• Attributable
Anche Complete
• Passiamo da ALCOA ad ALCOAC
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2-3-4
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5.5 Trial management data handling and report keeping
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5.18. Monitoring
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L’assicurazione della qualità dello studio deve essere gestita e monitoratacontinuamente dallo sponsor, anche quando la gestione viene data ingestione ad una CRO, e deve prevedere un approccio basato sul rischio. Ilrischio connesso all’attuazione dello studio deve essere identificato nelprotocollo di studio sia per quel che riguarda la parte gestionale (sistemieletttronici, strutture, parti terze e SOP) che quella scientifica (tipologia distudio, raccolta dati). Dovrà essere previsto un opportuno piano dimitigazione del rischio definito oltre che nel protocollo nel management plane negli accordi sottoscritti tra le parti.
Nel protocol deviation plan si devono stabilire i limiti accettabili del rischiodurante lo studio e le procedure da mettere in atto per prendere le decisioniin seguito all’occorrere delle deviazioni stesse.
Le valutazioni sul rischio devono essere effettuate durante tutte le fasi dellostudio con revisioni periodiche. La valutazione del rischio impatta poi sullastesura del monitoring plan, si parla infatti di risk based monitoring. Parte delmonitoraggio può essere effettuato in modo centralizzato, questo però nonsostituisce il monitoraggio on-site e l’utilizzo del monitoraggio centralizzatodeve essere in ogni momento bilanciata attentamente al rischio connesso conl’esecuzione dello studio.
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4. Investigator
Per quanto riguarda le responsabilità di gestione dello sperimentatore questariguarda la formazione e supervisione del personale, ma anche l’utilizzo nellostudio di parti terze, i ruoli di ogni parte coinvolta deve essere chiaramenteesplicitato e documentato.
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Il medico
Il personaleinfermieristico
Il comitato etico
Coordinatore della ricercaAutorità competente
BiologoFarmacista
Gli sponsor
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK342eGKjcYCFcNq2wodA3kA3A&url=http://kr.123rf.com/profile_vikakamchatka&ei=eFl8Va3cHMPV7QaD8oHgDQ&bvm=bv.95515949,d.ZGU&psig=AFQjCNEP8-4LXt94__xeLtzfd5-uLF-GSA&ust=1434299059332087http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTwsvaTjcYCFQwq2wodexYAmg&url=http://it.123rf.com/archivio-fotografico/paziente.html&ei=E2N8VeSaMIzU7Ab7rIDQCQ&psig=AFQjCNGxC4lmlU4UFjDgct93PF39xoTlKg&ust=1434301560810083
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“La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più onerosa. Tutti quelli che nascono hanno una doppia
cittadinanza, nel regno della salute e in quello della malattie. Preferiremmo tutti servirci soltanto del passaporto buono, ma
prima o poi ognuno viene costretto, almeno per un certo periodo, a riconoscersi cittadino di quell’altro paese.”
(Susan Sontag)