Pegoraro Roberto L’Aquila 24-25/01/2005

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Pegoraro Roberto L’Aquila 24- 25/01/2005

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Pegoraro Roberto L’Aquila 24-25/01/2005. Impianti di rivelazione automatica d’incendio. Tali impianti sono finalizzati alla rivelazione tempestiva del processo di combustione prima cioè che questo degeneri nella fase dì incendio generalizzato . - PowerPoint PPT Presentation

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Pegoraro Roberto

L’Aquila 24-25/01/2005

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Tali impianti sono finalizzati alla rivelazione tempestiva del processo di combustione prima cioè che questo degeneri nella fase dì incendio generalizzato.

L’entità dei danni, se non si interviene in tempo rapido, ha un incremento notevole non appena sì è verificato il flash over.

Impianti di rivelazione automatica d’incendio

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Lo scopo di un impianto di rivelazione incendio è di:

avviare un tempestivo sfollamento delle persone

attivare il piano di intervento

attivare i sistemi di protezione incendio (manuali o automatici)

Introduzione della norma europea EN 54

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SISTEMA ANALOGICOLINEA N° 1

LINEA N° 2

Impianti di rivelazione automatica d’incendio

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Punti di segnalazione manuale

Criteri di installazione

- almeno 2 punti di segnalazione allarme manuale per zona

- percorso non maggiore di 40 m.

- installazione lungo le vie di esodo

- posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile

- altezza compresa tra 1 m e 1,4 m

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SISTEMA ANALOGICOLINEA N° 1

LINEA N° 2

Impianti di rivelazione automatica d’incendio

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Dispositivi di allarme incendio

- dispositivi di allarme interno, posti nella centrale ed in grado di dare

un allarme percepibile nelle immediate vicinanze della centrale

obbligatori in qualsiasi sistema

- dispositivi di allarme ausiliari posti all’esterno della centrale

facoltativi se la centrale è sotto costante controllo da parte

di personale addetto

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SISTEMA ANALOGICOLINEA N° 1

LINEA N° 2

Impianti di rivelazione automatica d’incendio

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Sorgenti di alimentazione

- alimentazione principale da rete di alimentazione pubblica o un sistema equivalente

 

- alimentazione di riserva da batteria ricaricabile

72 h

24 h gli allarmi siano trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici

sia in atto un contratto di assistenza e manutenzione, oppure esista

una organizzazione interna adeguata.

In ogni caso funzionamento per 30 minuti dei segnalatori di allarme interno ed ausiliari

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Prodotti della combustione

I prodotti della combustione si suddividono in quattro categorie:

Gas di combustionefiammafumocalore

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Rivelazione

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Rivelatori d’incendio

RIVELAT O RI D 'IN CEN D IO

M ET O D O D I RIVELAZIO N EF EN O M EN O CHIM ICO -F IS ICO CO N F IG URAZIO N E D EL SIS T EM A

CALO RE

F UM O

G AS

F IAM M A

ST AT ICI

D IF F EREN ZIALI

VELO CIM ET RICI P UN T IF O RM I

P UN T I M ULT IP LI

LIN ERARI

R IVELAT O R E AUT O M AT IC O D'INC ENDIO

D IS P O S IT IVO IN S T ALLAT O IN ZO N A D A S O RVEG LIARE IN G RAD O D I M ISURARE CO M E VARIAN O N EL T EM P O G RAN D EZZE T IPICHE D ELLA CO M BUS T IO N E, LA LO RO VARIAZIO N E N EL T EM P O O LA SO M M A D I T ALI VARIAZIO N I N EL T EM P O .

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Rivelatori d’incendioAttraversando la camera, il fumo provoca la diffusione della luce. Parte di questa andrà a colpire il

fotodiodo generando un segnale.

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Rivelatori d’incendio

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Rivelatori d’incendioUna sorgente radioattiva ionizza gli atomi di aria generando ioni, questi, orientati in un campo

elettrico, costituiscono un flusso sia pur debole di corrente elettrica.

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Rivelatori d’incendio

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Rivelatore di Fiamma UV

Il rivelatore di fiamma UV, viene utilizzato per rivelare rapidamente la presenza di fiamme libere, in cui la componente di energia ultravioletta èpreponderante.La sua sensibilità è nella gamma di onde corte UV, ciò significa che l’irraggiamento da parte di luci alneon, fluorescenti o luce solare, non attivano l’allarme del rivelatore.

Rivelatori d’incendio

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Rivelatori d’incendio

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Rivelatori d’incendio

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Norme relative ad impianti antincendioNorme di prodotto

EN 54 • Parte 2 – 4 (Centrali di rivelazione)

• Parte 5 (Rivelatori termici)

• Parte 7 (Rivelatori di fumo)

Norme impiantistiche

• UNI 9795

• Progetto redatto da professionista abilitatoDecreti legislativi

Il D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

Decreto 1 Febbraio 1986 (Autorimesse)

Decreto 9 Aprile 1994 (Alberghi)

Decreto 19 Agosto 1996 (Pubblico spettacolo)

Decreto 18 Settembre 2002 (Ospedali)

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Scelta dei rivelatori

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Scelta dei rivelatori

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Scelta dei rivelatori

TF1 : fuoco aperto di cellulose (legno) TF2 : fuoco covante con pirolisi (legno) TF3 : fuoco covante con braci (cotone)TF4 : fuoco aperto di materie plastiche (poliuretano) TF5 : fuoco di combustibile liquido (n-eptano). TF6 : fuoco di combustibile liquido (alcol denaturato)

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Rivelatore di fumo ottico Rivelatore termico

Scelta dei rivelatori

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Scelta dei rivelatori

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Scelta dei rivelatori

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Criteri di installazioneIl numero di rivelatori necessari e la loro posizione è in funzione :

tipo di rivelatori

  superficie ed altezza del locale

  forma del soffitto

condizioni di aerazione e di ventilazione del locale

All’interno di un’area sorvegliata devono essere direttamente sorvegliate da rivelatori anche le seguenti parti:

locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione,nonché vani corsa degli elevatori,

ascensori e montacarichi

  cortili interni coperti

cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici

condotti di condizionamento dell’aria, e condotti di aerazione e di ventilazione

spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati.

Possono non essere direttamente sorvegliate da rivelatori le seguenti parti :

piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposito di materiali combustibili o rifiuti

condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m 2 , correttamente protetti contro l’incendio e compartimentati;

locali protetti da impianti di spegnimento automatici e separati dalle altre aree da strutture resistenti all’incendio

spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:

abbiano altezza minore di 800 mm

abbiano superficie non maggiore di 100 m 2

  abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m

siano totalmente rivestiti all’interno con materiale incombustibile(classe 0 )

  non contengano cavi per sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min)

vani scale compartimentati;

vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di

rivelazione.

U.N.I. 9795

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N=16

Laboratori Nazionali di Legnaro

SUPERVISIONE

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Laboratori Nazionali di Legnaro

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Manutenzione

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Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza

Controllo degli ambienti di lavoro

Sebbene il personale sia tenuto a conoscere i principi fondamentali di prevenzione incendi, è opportuno che vengano effettuate, da parte di incaricati, regolari verifiche (con cadenza predeterminata) nei luoghi di lavoro finalizzate ad accertare il mantenimento delle misure di sicurezza antincendio.

Per tali operazioni, tenendo conto del tipo di attività, potranno essere incaricati singoli lavoratori oppure lavoratori addetti alla prevenzione incendi.

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

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Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza di attrezzature ed impianti in genere, in particolare di quelli di protezione antincendio.

Deve programmare, individuare gli addetti ed attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti.

L'attività di controllo periodica "a vista" deve essere eseguita dagli "addetti antincendio", attraverso il registro della sicurezza antincendio .

L'attività di manutenzione deve invece essere affidata periodicamente a personale esperto e qualificato.Gli inconvenienti riscontrati durante l'attività di controllo periodica e la manutenzione ordinaria vanno registrati e comunicati ai responsabili

Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza

Allegato VI del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio)

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- Sorveglianza:

controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.

- Controllo periodico:

insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

-Manutenzione:

operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

- Manutenzione ordinaria:

operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.

- Manutenzione straordinaria:

intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari e che comporti sostituzione di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi par i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza

Allegato VI del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 definisce:

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Il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998, fornisce chiare ed esaustive definizioni in proposito. In particolare è previsto che solo l’attività di sorveglianza (dove per sorveglianza si intende esclusivamente il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente visibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo) può essere effettuata da personale “normalmente presente nelle aree protette” purché abbia ricevuto “adeguate istruzioni” in merito.

Il controllo periodico e la manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria, devono essere eseguiti da personale competente e qualificato. Solo la norma UNI 9994, definisce la figura del manutentore come una “persona fisica o giuridica specializzata e autorizzata all’espletamento del servizio di manutenzione degli estintori”.

Risulta pertanto difficile che l’attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio possa essere effettuata da personale interno all’azienda, in quanto questo è privo delle autorizzazioni, per lo svolgimento della suddetta attività.

Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza

Decreto Ministeriale del 10/03/1998

Personale addetto

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L'attuale normativa  (UNI 9795) prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria abbiano frequenza semestrale ma non dispone le modalità degli stessi, pertanto si deve elaborare una tipologia d'intervento in base alle indicazioni delle società costruttrici di apparecchiature.

ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

- esame generale di tutto l'impianto per accertare lo stato visivo di tutte le apparecchiature - verifica della linea di alimentazione dell'impianto, dal quadro elettrico alla centrale di comando- verifica delle batterie per l'alimentazione di emergenza- prove di funzionamento dei pulsanti di allarme manuale (almeno uno per ogni linea di allarme, comunque non meno di uno ogni cinque pulsanti installati)- prove di funzionamento di tutte le segnalazioni di allarme ottiche e acustiche- prove di funzionamento dei sensori di fumo, simulando l’allarme con appositi gas di prova (va eseguita almeno un sensore per ogni zona di allarme e comunque non meno di un sensore ogni dieci installati)- pulizia dei sensori di fumo da eseguirsi a cadenza annuale o comunque ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza-verifica della centrale con pulizia interna ed esterna, serraggio di tutti i collegamenti e controllo delle morsettiere

Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza

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Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza (sorveglianza)

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Il registro deve contenere:

         formazione svolta ai fini antincendio

          attestati di corsi agli addetti alle emergenze

           riunioni

          materiale informativo,

       prove di evacuazione

          informazione ai lavoratori sul piano di emergenza

          informazione e formazione del personale addetto alle verifiche periodiche

         registrazione delle manutenzioni effettuate:

          contratti di manutenzione ed ispezioni periodiche di verifica efficienza   -      dati della ditta che effettua gli interventi

verifiche previste

         periodicità delle verifiche

       norme tecniche di riferimento per l’effettuazione delle prove

        impegno al rilascio di relazioni relative ad ogni intervento

         registrazione sulla sorveglianza interna

          vie di fuga

         dispositivi di spegnimento

         impianti antincendio

         per gli impianti:

        lavori svolti sull’impianto o le modifiche apportate alle aree protette (ristrutturazione, variazioni di attività, modifiche strutturali, ecc.)

qualora possano influire sulla efficacia della protezione

       prove eseguite

        guasti e relative cause

esito delle verifiche periodiche dell’impianto.

Manutenzione e controllo sulle apparecchiature ed impianti di sicurezza

Registro antincendio

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE