Pdl #decisionitrasparenti presentazione def
-
Upload
antonio-misiani -
Category
News & Politics
-
view
36 -
download
0
Transcript of Pdl #decisionitrasparenti presentazione def
#decisionitrasparenti
Presentazione della proposta di legge per la disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
(AC 2890 Misiani e S 1782 Verducci)
Roma, 1 aprile 2015
LA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE
L’attività di rappresentanza degli interessi particolari (lobbying) è da sempre parte integrante dei processi decisionali pubblici
Le democrazie pluraliste e partecipative superano l’idea di un’autosufficienza degli eletti e della pubblica amministrazione e favoriscono il concorso dei cittadini alla vita pubblica
L’evoluzione del lobbying come una delle articolazioni della partecipazione democratica è connessa al grado di trasparenza e tracciabilità delle dinamiche di formazione delle decisioni pubbliche
PERCHÉ UNA LEGGE PER LA DISCIPLINA DELLE LOBBY
In molti Paesi la regolamentazione legislativa dell’attività di rappresentanza di interessi particolari ha migliorato:
la trasparenza dei processi decisionali pubblici
la partecipazione della società civile ai processi decisionali
la qualità delle decisioni pubbliche
IL LOBBYING NEI PAESI OCSE
La prima legge sull’attività di lobbying è stata adottata negli Stati Uniti nel 1946. In 14 Paesi OCSE su 34 vi sono leggi sulle lobbies.
L’OCSE nel 2010 ha adottato una Raccomandazione sui principi per la Trasparenza e l’Integrità nel Lobbying
STATI UNITI D’AMERICA: Lobbying and Disclosure Act (1995, emendata nel 2006). I lobbisti devono registrarsi alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, pena sanzioni amministrative.
CANADA: Lobbying Act (1985). Registrazione obbligatoria e Codice di condotta. Registro e controlli affidati al Commissioner of Lobbying che riferisce al Parlamento
UNIONE EUROPEA: Accordo interistituzionale su un registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione (1995 Parlamento e 2008 Commissione; registro unico dal 2011, rivisto nel 2014). Registro su base volontaria gestito dal Joint Transparency Register Secretariat. Codice di condotta.
IN ITALIA?
L’attività dei lobbisti è spesso considerata negativamente
La giurisprudenza recente ha iniziato a riconoscere la valenza dell’attività di rappresentanza di interessi (Corte costituzionale, sentenza 379/2004)
Governo Monti: introduzione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis, legge 190/2012); elenco dei portatori di interessi promosso dal MIPAAF (febbraio 2012)
Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (aprile 2013): raccomandazione di una disciplina delle attività di lobbying sul modello Ue e Usa
Governo Letta: bozza di Ddl (luglio 2013), mai varato dal CdM; abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (DL 149/2013)
Governo Renzi: nel DEF 2014 si prevede la regolamentazione delle lobbies
Regioni: leggi regionali in Toscana (2002), Molise (2004) e Abruzzo (2010)
Nella XVII legislatura presentati 14 progetti di legge tra Camera e Senato
I PUNTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
I decisori pubblici sono i policymakers a livello statale e locale
Registro unico obbligatorio istituito presso l’ANAC, che è responsabile dei controlli e delle sanzioni
Requisiti di onorabilità per iscriversi al Registro
Codice deontologico con divieto di finanziamento dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati
Relazione annuale obbligatoria
Sanzioni amministrative (pecuniarie; censura, sospensione o cancellazione dal Registro)
Pubblicazione in Internet delle informazioni del Registro e delle relazioni annuali
ART. 1: OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto: disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (= attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con l’obbligo di lealtà nei loro confronti)
Finalità:
garantire la trasparenza dei processi decisionali
Assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali
Agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte
Favorire la partecipazione ai processi decisionali della società civile e delle rappresentanze di interessi
Consentire l’acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli
ART. 2: DEFINIZIONI
Rappresentanti di interessi = i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, su incarico dei portatori di interessi particolari, interessi leciti di rilevanza non generale, al fine di incidere o di avviare nuovi processi decisionali pubblici
Portatori di interessi particolari = i datori di lavoro o i committenti dei rappresentanti di interessi
Decisori pubblici = membri delle assemblee e degli esecutivi a tutti i livelli (compresi staff); vertici delle autorità indipendenti; vertici degli enti pubblici statali; dirigenti
Attività di rappresentanza di interessi = ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi svolta professionalmente
ART. 3: ESCLUSIONI
La legge non si applica: Ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni sono attinenti all’esercizio della propria
professione
Alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti pe registrare dichiarazioni di articoli o discorsi pubblici
A chi intrattiene relazioni la cui pubblicità violerebbe norme su segreto d’ufficio, professionale, confessionale o di Stato
Ai rappresentanti di governi e partiti stranieri
Ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative ufficiali
Alle attività svolte senza scopo di lucro
Alle attività dei partiti per determinare la politica statale o locale
Alle attività di comunicazione istituzionale
Alle comunicazioni rese nel corso di audizioni o incontri pubblici
Alle attività di rappresentanza svolte nell’ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa o altri strumenti di concertazione
ART. 4: I COMPITI DELL’ANAC
All’Autorità anticorruzione sono attribuiti i seguenti compiti: assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica
garantire e tutelare la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali
curare, controllare e aggiornare il Registro pubblico
pubblicare i dati e le relazioni annuali dei portatori di interessi
trasmettere ai decisori pubblici l’elenco dei soggetti iscritti nel Registro
redigere e trasmettere alle Camere entro ogni 30 giugno un rapporto sulla verifica dell’attività degli iscritti al Registro
gestire il contraddittorio e l’erogazione delle sanzioni
ART. 5: IL REGISTRO
E’ istituito presso l’ANAC un Registro pubblico a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.
Le informazioni del Registro vanno aggiornate entro ogni 30 settembre, sono trasmesse ai decisori pubblici e sono pubblicate in una sezione dedicata del sito Internet dell’ANAC
Nel registro sono indicati: I dati anagrafici e il domicilio professionale
I dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l’attività
L’interesse particolare che si intende rappresentare nonché i potenziali destinatari dell’attività
Le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell’attività
ART. 6: I REQUISITI
Per l’iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi deve: Avere compiuto la maggiore età
Essere in possesso di una laurea o un titolo specialistico o di un’esperienza biennale presso un soggetto iscritto nel Registro
Non aver riportato condanne definitive per alcune tipologie di reati e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici
Non essere mai stato dichiarato fallito
ART. 6: IL CODICE
L’iscrizione nel Registro è subordinata all’impegno scritto di rispettare un Codice deontologico adottato dall’ANAC che prevede: Obbligo di identificarsi preventivamente
Obbligo di completezza, aggiornamento e veridicità delle dichiarazioni rese all’autorità
Obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell’eventuale committente in tutti i documenti
Obbligo di rispettare i doveri di riservatezza
Obbligo nei confronti dei decisori pubblici di fornire informazioni corrette, di non esercitare pressioni indebite e di non indurre a violare norme di comportamento
Divieto di offrire ai decisori pubblici compensi o regali di valore superiore a 150 €
Divieto di effettuare erogazioni liberali a partiti o movimenti politici
ART. 7: INCOMPATIBILITÀ
Non possono iscriversi nel Registro durante il loro mandato o nel secondo anno successivo al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico: I decisori pubblici
I dipendenti della PA o degli enti pubblici non economici
I titolari di incarichi individuali nella PA e nella Presidenza del consiglio dei ministri, gli incaricati a contratto negli enti locali
I dirigenti di partiti, associazioni e sindacati nonché i giornalisti
ART. 8: DOVERI DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO
Entro ogni 31 marzo il rappresentante di interessi trasmette all’ANAC una relazione annuale, che contiene: L’elenco delle attività poste in essere
L’elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte attività
L’elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività
Le relazioni sono pubblicate in Internet
L’ANAC redige e trasmette alle Camere entro ogni 30 giugno un rapporto sulla verifica dell’attività dei rappresentanti di interessi
ART. 9: FACOLTÀ DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO
Il rappresentante di interessi ha facoltà di: Presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ecc.
Accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi, purché munito di documento identificativo
Partecipare alle attività di analisi dell’impatto della regolamentazione e di verifica dell’impatto della regolamentazione
Partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere a documenti utili per la partecipazione alla consultazione
ART. 10: DOVERI DEI DECISORI PUBBLICI
Il decisore pubblico: non può rifiutare di conoscere le informazioni presentate dal rappresentante di interessi
menziona nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti le attività di cui è venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale
garantisce al rappresentante di interessi l’acceso ai documenti e alle comunicazioni relativi a processi decisionali ove l’interesse rappresentato sia pertinente
ART. 11: SANZIONI
La legge prevede specifiche sanzioni amministrative:
Esercizio dell’attività senza essere iscritto nel Registro: multa da 10.000 a 100.000 €
Violazione del Codice: censura, sospensione o cancellazione dal Registro
Informazioni false per il Registro: multa da 5.000 a 50.000 € e censura, sospensione o cancellazione dal Registro
Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l’interessato.
Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato in Internet e su almeno 2 quotidiani nazionali
Il rappresentante di interessi cancellato non può iscriversi nuovamente prima di 3 anni dalla cancellazione