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#decisionitrasparenti Presentazione della proposta di legge per la disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (AC 2890 Misiani e S 1782 Verducci) Roma, 1 aprile 2015

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#decisionitrasparenti

Presentazione della proposta di legge per la disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

(AC 2890 Misiani e S 1782 Verducci)

Roma, 1 aprile 2015

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LA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE

L’attività di rappresentanza degli interessi particolari (lobbying) è da sempre parte integrante dei processi decisionali pubblici

Le democrazie pluraliste e partecipative superano l’idea di un’autosufficienza degli eletti e della pubblica amministrazione e favoriscono il concorso dei cittadini alla vita pubblica

L’evoluzione del lobbying come una delle articolazioni della partecipazione democratica è connessa al grado di trasparenza e tracciabilità delle dinamiche di formazione delle decisioni pubbliche

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PERCHÉ UNA LEGGE PER LA DISCIPLINA DELLE LOBBY

In molti Paesi la regolamentazione legislativa dell’attività di rappresentanza di interessi particolari ha migliorato:

la trasparenza dei processi decisionali pubblici

la partecipazione della società civile ai processi decisionali

la qualità delle decisioni pubbliche

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IL LOBBYING NEI PAESI OCSE

La prima legge sull’attività di lobbying è stata adottata negli Stati Uniti nel 1946. In 14 Paesi OCSE su 34 vi sono leggi sulle lobbies.

L’OCSE nel 2010 ha adottato una Raccomandazione sui principi per la Trasparenza e l’Integrità nel Lobbying

STATI UNITI D’AMERICA: Lobbying and Disclosure Act (1995, emendata nel 2006). I lobbisti devono registrarsi alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, pena sanzioni amministrative.

CANADA: Lobbying Act (1985). Registrazione obbligatoria e Codice di condotta. Registro e controlli affidati al Commissioner of Lobbying che riferisce al Parlamento

UNIONE EUROPEA: Accordo interistituzionale su un registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione (1995 Parlamento e 2008 Commissione; registro unico dal 2011, rivisto nel 2014). Registro su base volontaria gestito dal Joint Transparency Register Secretariat. Codice di condotta.

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IN ITALIA?

L’attività dei lobbisti è spesso considerata negativamente

La giurisprudenza recente ha iniziato a riconoscere la valenza dell’attività di rappresentanza di interessi (Corte costituzionale, sentenza 379/2004)

Governo Monti: introduzione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis, legge 190/2012); elenco dei portatori di interessi promosso dal MIPAAF (febbraio 2012)

Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (aprile 2013): raccomandazione di una disciplina delle attività di lobbying sul modello Ue e Usa

Governo Letta: bozza di Ddl (luglio 2013), mai varato dal CdM; abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (DL 149/2013)

Governo Renzi: nel DEF 2014 si prevede la regolamentazione delle lobbies

Regioni: leggi regionali in Toscana (2002), Molise (2004) e Abruzzo (2010)

Nella XVII legislatura presentati 14 progetti di legge tra Camera e Senato

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I PUNTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

I decisori pubblici sono i policymakers a livello statale e locale

Registro unico obbligatorio istituito presso l’ANAC, che è responsabile dei controlli e delle sanzioni

Requisiti di onorabilità per iscriversi al Registro

Codice deontologico con divieto di finanziamento dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati

Relazione annuale obbligatoria

Sanzioni amministrative (pecuniarie; censura, sospensione o cancellazione dal Registro)

Pubblicazione in Internet delle informazioni del Registro e delle relazioni annuali

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ART. 1: OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto: disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (= attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con l’obbligo di lealtà nei loro confronti)

Finalità:

garantire la trasparenza dei processi decisionali

Assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali

Agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte

Favorire la partecipazione ai processi decisionali della società civile e delle rappresentanze di interessi

Consentire l’acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli

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ART. 2: DEFINIZIONI

Rappresentanti di interessi = i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, su incarico dei portatori di interessi particolari, interessi leciti di rilevanza non generale, al fine di incidere o di avviare nuovi processi decisionali pubblici

Portatori di interessi particolari = i datori di lavoro o i committenti dei rappresentanti di interessi

Decisori pubblici = membri delle assemblee e degli esecutivi a tutti i livelli (compresi staff); vertici delle autorità indipendenti; vertici degli enti pubblici statali; dirigenti

Attività di rappresentanza di interessi = ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi svolta professionalmente

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ART. 3: ESCLUSIONI

La legge non si applica: Ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni sono attinenti all’esercizio della propria

professione

Alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti pe registrare dichiarazioni di articoli o discorsi pubblici

A chi intrattiene relazioni la cui pubblicità violerebbe norme su segreto d’ufficio, professionale, confessionale o di Stato

Ai rappresentanti di governi e partiti stranieri

Ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative ufficiali

Alle attività svolte senza scopo di lucro

Alle attività dei partiti per determinare la politica statale o locale

Alle attività di comunicazione istituzionale

Alle comunicazioni rese nel corso di audizioni o incontri pubblici

Alle attività di rappresentanza svolte nell’ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa o altri strumenti di concertazione

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ART. 4: I COMPITI DELL’ANAC

All’Autorità anticorruzione sono attribuiti i seguenti compiti: assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica

garantire e tutelare la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali

curare, controllare e aggiornare il Registro pubblico

pubblicare i dati e le relazioni annuali dei portatori di interessi

trasmettere ai decisori pubblici l’elenco dei soggetti iscritti nel Registro

redigere e trasmettere alle Camere entro ogni 30 giugno un rapporto sulla verifica dell’attività degli iscritti al Registro

gestire il contraddittorio e l’erogazione delle sanzioni

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ART. 5: IL REGISTRO

E’ istituito presso l’ANAC un Registro pubblico a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.

Le informazioni del Registro vanno aggiornate entro ogni 30 settembre, sono trasmesse ai decisori pubblici e sono pubblicate in una sezione dedicata del sito Internet dell’ANAC

Nel registro sono indicati: I dati anagrafici e il domicilio professionale

I dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l’attività

L’interesse particolare che si intende rappresentare nonché i potenziali destinatari dell’attività

Le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell’attività

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ART. 6: I REQUISITI

Per l’iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi deve: Avere compiuto la maggiore età

Essere in possesso di una laurea o un titolo specialistico o di un’esperienza biennale presso un soggetto iscritto nel Registro

Non aver riportato condanne definitive per alcune tipologie di reati e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici

Non essere mai stato dichiarato fallito

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ART. 6: IL CODICE

L’iscrizione nel Registro è subordinata all’impegno scritto di rispettare un Codice deontologico adottato dall’ANAC che prevede: Obbligo di identificarsi preventivamente

Obbligo di completezza, aggiornamento e veridicità delle dichiarazioni rese all’autorità

Obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell’eventuale committente in tutti i documenti

Obbligo di rispettare i doveri di riservatezza

Obbligo nei confronti dei decisori pubblici di fornire informazioni corrette, di non esercitare pressioni indebite e di non indurre a violare norme di comportamento

Divieto di offrire ai decisori pubblici compensi o regali di valore superiore a 150 €

Divieto di effettuare erogazioni liberali a partiti o movimenti politici

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ART. 7: INCOMPATIBILITÀ

Non possono iscriversi nel Registro durante il loro mandato o nel secondo anno successivo al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico: I decisori pubblici

I dipendenti della PA o degli enti pubblici non economici

I titolari di incarichi individuali nella PA e nella Presidenza del consiglio dei ministri, gli incaricati a contratto negli enti locali

I dirigenti di partiti, associazioni e sindacati nonché i giornalisti

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ART. 8: DOVERI DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO

Entro ogni 31 marzo il rappresentante di interessi trasmette all’ANAC una relazione annuale, che contiene: L’elenco delle attività poste in essere

L’elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte attività

L’elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività

Le relazioni sono pubblicate in Internet

L’ANAC redige e trasmette alle Camere entro ogni 30 giugno un rapporto sulla verifica dell’attività dei rappresentanti di interessi

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ART. 9: FACOLTÀ DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO

Il rappresentante di interessi ha facoltà di: Presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ecc.

Accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi, purché munito di documento identificativo

Partecipare alle attività di analisi dell’impatto della regolamentazione e di verifica dell’impatto della regolamentazione

Partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere a documenti utili per la partecipazione alla consultazione

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ART. 10: DOVERI DEI DECISORI PUBBLICI

Il decisore pubblico: non può rifiutare di conoscere le informazioni presentate dal rappresentante di interessi

menziona nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti le attività di cui è venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale

garantisce al rappresentante di interessi l’acceso ai documenti e alle comunicazioni relativi a processi decisionali ove l’interesse rappresentato sia pertinente

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ART. 11: SANZIONI

La legge prevede specifiche sanzioni amministrative:

Esercizio dell’attività senza essere iscritto nel Registro: multa da 10.000 a 100.000 €

Violazione del Codice: censura, sospensione o cancellazione dal Registro

Informazioni false per il Registro: multa da 5.000 a 50.000 € e censura, sospensione o cancellazione dal Registro

Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l’interessato.

Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato in Internet e su almeno 2 quotidiani nazionali

Il rappresentante di interessi cancellato non può iscriversi nuovamente prima di 3 anni dalla cancellazione