PATENTINO FITOSANITARIO PER UTILIZZATORE DEI...
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Torino, 6 luglio 2017
Torino, 20 settembre 2017
FORMAZIONE OBBLIGATORIA – Patentini fitosanitari e Abilitazione all’uso delle trattrici
agricole gommate e cingolate.
PATENTINO FITOSANITARIO PER UTILIZZATORE DEI FITOFARMACI.
Dal 26 novembre 2015 l'utilizzatore professionale che acquista e impiega prodotti fitosanitari o
coadiuvanti, deve essere in possesso del "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti
fitosanitari"; parimenti dalla stessa data, chiunque svolga un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di
consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti deve essere in possesso degli specifici
"certificato di abilitazione alla vendita" e "certificato di abilitazione all'attività di consulente".
A differenza di quanto accadeva in passato, il nuovo "patentino" sarà necessario per l'acquisto e
l'impiego di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale ed hobbistico, indipendentemente dalla
classe tossicologica di appartenenza.
RILASCIO PATENTINO DA UTILIZZATORE DI PRODOTTI FITOSANITARI
Le ex province, ora uffici decentrati della regione Piemonte, rilasceranno il "patentino" ai soggetti abilitati
in seguito al superamento di un esame previsto al termine dei corsi di formazione, svolti nell'ambito del
territorio di competenza, della durata di 20 ore ciascuno (con massimo 5 ore di assenza).
Esame di abilitazione per coloro in possesso di diploma quinquennale o laurea abilitati
Per il rilascio del "patentino", sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti
in possesso del diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale,
nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e
veterinarie. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.
Per la richiesta di ammissione all'esame deve essere utilizzato l'apposito modulo da richiedere alle
diverse sedi decentrate della Regione (ex province) ad esempio per la Città Metropolitana:
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Per la partecipazione all'esame per il rilascio del certificato di abilitazione prodotti fitosanitari il
versamento della quota di partecipazione è pari a Euro 10,00, e può essere effettuato come segue:
- BOLLETTINO POSTALE: CONTO CORRENTE POSTALE N° 10364107 INTESTATO A: TESORERIA
REGIONE PIEMONTE,
oppure
- BONIFICO BANCARIO: CODICE IBAN: IT 78 F 07601 01000 000010364107 INTESTATO A:
TESORERIA REGIONE PIEMONTE.
La causale del versamento è: "Agricoltura - quota di partecipazione esame rilascio certificato di
abilitazione prodotti fitosanitari".
RINNOVO PATENTINO DA UTILIZZATORE DI PRODOTTI FITOSANITARI
Chi ha un patentino che scadrà da gennaio 2017 in avanti deve seguire un corso di aggiornamento, o
conseguire i 12 crediti previsti, entro la scadenza del vecchio patentino. In caso contrario deve
partecipare ad un corso di rilascio, frequentando almeno per il 75% delle 20 ore previste. La richiesta di
rinnovo e relativo corso devono essere fatte da un massimo di sei mesi prima della scadenza.
RILASCIO PATENTINO DA VENDITORE DI PRODOTTI FITOSANITARI
Nel caso dei venditori, il rilascio è subordinato al possesso del titolo di studio (diplomi o lauree in
discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche). Ed il corso prevede 20 ore di teoria (le
stesse dei corsi di rilascio del patentino da utilizzatore) più 8 ore di teoria specifica per i venditori. Al
termine del corso è sempre previsto l’esame finale.
Per il rinnovo del patentino da venditori occorre seguire un corso da 12 ore di aggiornamento senza
esame.
ABILITAZIONE ALL’USO DI TRATTRICI AGRICOLE E FORESTALI, GOMMATE E
CINGOLATE.
Il campo, intesa come zona di lavoro è forzatamente una postazione a rischio incidenti, specialmente
per le difficili e reali situazioni dove ci si trova giornalmente ad operare (collina, montagna, terreno
fangoso, innevato, con pendenze varie, in presenza di carichi non sempre equamente disposti o
collocati in modo diverso rispetto alla trattrice).
In queste situazioni, spesso difficilmente prevedibili occorre quindi avere una buona conoscenza dei
mezzi meccanici utilizzati insieme ad una più che buona conoscenza delle situazioni operative dove si
svolge l’attività lavorativa.
Già dal 2018, il D. Lgs 81/08, prende in considerazione questa problematica e richiama più volte la
necessità di adottare una corretta informazione e formazione rivolta agli operatori.
In particolare all’art. 71, comma 7 viene richiamata la necessità, per il datore di lavoro, di adottare misure
utili a fornire le indicazioni necessaire al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro. Inoltre all’art. 73 il
legislatore ha trattato la formazione sull’utilizzo delle macchine evidenziando le situazioni particolari in
cui ci si può trovare sia durante le normali fasi lavorative che in situazioni anormali che si possano
presentare nell’utilizzo delle macchine.
Successivamente, nel febbraio 2012 viene pubblicato “Accordo Stato Regioni” che definisce le
procedure per il rilascio delle “ABILITAZIONI ALLA GUIDA” individuando le categorie di macchine che
sono soggette ai corsi di formazione.
Per quanto riguarda le trattrici agricole l’Accordo definisce le condizioni di utilizzo prevedibili e i possibili
tipi di collegamento con macchine operatrici poste anteriormente, posteriormente e lateralmente, ma
anche trainate ed i caricatori frontali. Infatti tali precisazioni sono indotte dalle situazioni particolari di
pericolo che ogni tipo di collegamento trattrice/operatrice possono indurre in quanto la posizione
dell’operatrice può provocare problemi di instabilità che possono e devono essere compensati da
corrette procedure di aggancio e di guida, indispensabili per evitare il ribaltamento, specie in pendenza.
Tali condizioni vanno rispettate e ricreate in tutti i corsi di formazione nelle 5 ore di parte pratica.
Nel dicembre 2014 è stata emanata la circolare n. 34 del Ministero del Lavoro che definisce i contenuti
dei corsi relativi all’Abilitazione alla guida di trattrici agricole e forestali gommate e cingolate”.
Nel frattempo il Decreto Milleproroghe del 27 febbraio 2017 ha determinato il nuovo termine per l’entrata
in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.
Nella fattispecie le scadenze per i lavoratori del settore agricolo sono:
- per tutti gli operatori agricoli che al 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata circa l’uso
della trattrice (certificata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro per i
dipendenti o per se stesso se si tratta di titolare d’azienda agricola) pari almeno a 2 anni continuativi
negli ultimi 10 – DEVONO SEGUIRE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 4 ORE DI TEORIA ENTRO
IL 31 dicembre 2018;
- per coloro che non sono in grado di attestare l’esperienza documentata di 2 anni nell’uso della trattrice
agricola gommata o cingolata – DEVONO SEGUIRE IL CORSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI 8
ORE (3 DI TEORIA E 5 ORE DI PRATICA) ENTRO IL 31 dicembre 2017; per la trattrice cingolata
occorrono altre 5 ore di pratica specifiche per questa macchina (le 3 ore di teoria sono le stesse della
trattrice gommata).
Occorre sottolineare che, nonostante le scadenze legate all’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione
alla guida, gli incidenti, spesso mortali, derivanti da ribaltamenti di trattrici agricole è in forte crescita, e
per la tranquillità e responsabilità dei datori di lavoro, sia per se stessi che per i propri dipendenti, è
opportuno che chiunque utilizzi i mezzi agricoli abbia seguito un corso specifico con conseguimento
dell’attestato di frequentazione, al di là di qualunque obbligo.
Il Milleproroghe obbliga, a partire dal 31 dicembre 2017, gli operatori agricoli che utilizzano
macchine agricole a seguire il corso prima dell’utilizzo di ogni macchina agricola (eccetto per
chi può documentare esperienze pregresse che dovrà seguire solo l’aggiornamento).
CHI È SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI ABILITAZIONE:
- datore di lavoro;
- dipendenti e incaricati all’uso delle macchine;
- componenti familiari;
- lavoratori autonomi;
- coltivatori diretti del fondo;
- artigiani e piccoli commercianti.
L’abilitazione è necessaria anche in caso di utilizzo saltuario ed occasionale delle macchine indicate
nell’Accordo Stato Regioni.
L’abilitazione non è necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa
all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro, ad esempio semplici spostamenti a vuoto delle attrezzature o
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per informazioni sui corsi i nostri uffici sono a disposizione ai seguenti recapiti:
GESTCOOPER SOC. AGR. COOP. TEL. 011/4405441 – 335/6007867 e [email protected]