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    V. N. D’ASCOLA

     Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale “senza prova.

    Str!tt!re in trasformazione del diritto e del processo penale.

    "riass!nto#

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    IN$%OD&'ION(

     pa). *+,*

    Le crescenti esi)enze di special+prevenzione c-e permeano la politica le)islativa

    de)li !ltimi anni -anno condotto alla creazione di fattispecie assol!tamente

    indeterminate cio prive de)li elementi di materialità/ costr!ite in modo da sollevare

    il pm e il )i!dice dal’onere probatorio e di motivazione d!rante il )i!dizio.

    Il le)islatore impoverendo la str!tt!ra del reato non fa emer)ere la materialità la

    determinatezza e l’offensività del reato e 0!indi dele)a al )i!dice la ricostr!zione

    stessa della str!tt!ra del reato.

    La libera ricostr!zione dell’offensività del reato da parte del )i!dice si manifesta

    0!ale pericolosa s!l piano delle )aranzie dell’imp!tato/ perc-1 se il fatto in s1 v!oto

    indeterminato e va)amente offensivo anc-e i criteri di colle)amento costit!iti da dolo

    e2o colpa ne sono impoveriti.

    3!ando si fa ricorso ad !na sanzione penale si dovrebbe !tilizzare fattispecie

    s!fficientemente marcate e riconoscibili da c-i!n0!e e percepibili nel loro disvalore /

     per c!i la predeterminazione le)islativa dovrebbe esprimersi in forma c-iara e

    determinata.

    La prova permette il trasferimento della norma penale incriminatrice all’interno del

     processo. (ssa !na sorta di diaframma attraverso c!i le componenti del reato

    ven)ono filtrate nel )i!dizio e ass!mendo in tale modo consistenza s!fficiente a

    )i!stificare l’affermazione )i!diziale della s!ssistenza di !n fatto di reato e la s!a

    ascrizione all’imp!tato.

    3!indi impoverendo la fattispecie vi la escl!sione di o)ni difficoltà probatoria/ per 

    !n diritto penale sempre pi4 incline alla condanna.

    Vi !na siner)ia al ribasso5 da !n lato le norme incriminatrici ris!ltano sempre pi4

    v!ote ed inconsistenti6 dall’altro lo sforzo teso all’accertamento dei fatti percepito

    come !n passa))io in!tile. D!n0!e l’assolvimento dell’onere della prova sarebbe !n

    compito troppo )ravoso per c!i si arriva ad !na s!a versione rid!ttiva per non

    arrivare alla incostit!zionale pres!nzione di colpevolezza attraverso la dic-iarata

    titolarità in capo all’imp!tato di provare al propria innocenza.

    7er la realizzazione della semplificazione probatoria si fa ricorso alla predisposizione

    di fattispecie penali carenti. D!n0!e l’illecito mal str!tt!rato post!la come )ià per 

    scontata la responsabilità penale del pres!nto a!tore/ alterando la fisionomia del

    diritto di difendersi provando dell’imp!tato/ ci8 perc-1 l’illecito concepito a ma)lie

    lar)-issime.

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    La tecnica ddi t!tela del bene )i!ridico mediante il ricorso al pericolo astratto da

    dele)ittimare dal p!nto di vista dell’ideolo)ia liberale" per 0!esto bersa)lio della

    dottrina c-e sostiene !na rilett!ra costit!zionalemente orientata del dir penale#/

    mentre per tale tecnica valida e )i!stificata 0!ale tecnica in )rado di prod!rre !na

    t!tela anticipata ric-iesta dalla complessità della società moderna dal p!nto

    dell’ideolo)ia c-e predili)e istanze di prevenzione )enerale.

    Se il reato deve essere inteso come offesa a !n bene )i!ridico la cate)oria del reato

    astrat o " o pres!nto #non dovrebbe trovare spazio nel dir pen perc-1 potrebbe portare

    alla p!nizione di fatti formalmente tipici ma sostanzialmente inoffensivi.$!ttavia si

    tende a salvare 0!esta cate)oria operando !n ridimensionamento 0!antitativo

    asse)nando alla cate)oria dei retai a pericolo concreto )li illeciti in c!i il pericolo

    ris!lta “solo apparentemente astrattocio 0!ando la condotta se)nala la necesità di

    !n accertamento in concreto della pericolosità per c!i fatti tipici sarebbero solo 0!elli

    concertamente offensivi del bene )i!ridico t!telato.

    D!n0!e l’ambito dei reati di pericolo astratto sarebbe limitata alle materie dominate

    dall’incertezza scientifica in c!i inevitabile !na certa anticipazione di t!tela penale/

    come ad es. i settori del dir pen posti a t!tela di beni s!perindivid!ali "beni di nat!ra

    collettiva# solo eccezionalmente offendibili da azioni o omissioni sin)ole.

    &n altro tentativo dottrinale di delimitare i reati a pericolo astratto 0!ello perse)!ito

    distin)!endo tra pericolo astratto"c-e resta ontolo)icamente compenetratone nella

    condoitta tipica e perci8 non accertabile in )i!dizio# e il pericolo pres!nto" separato

    ed a!tonomo dalla condotta e 0!indi accertabili in )i!dizio#.

    7er il primo tentativo/ per poter eliminare dai reati di pericolo astratto "o pres!nto# i

    reti soloapparentemente astratti occorre l’intervento di !n le)islatore molto meno

    impreciso e compromissorio di 0!ello odierno perc-1 se le norme sono redatte in

    modo osc!ro impedita !na ricostr!zione !nivoca dela tipicità offensiva della

    fattispecie penale.

    7er il secondo tentativo si tratterebbe di affiancare alla tradizionale sol!zione di

    riconvertire tal!ni reati a pericolo astratto " cio 0!eli detti a pericolo pres!nto# in

    ipotesi di illeciti adi pericolo concreto/ 0!ella di trasformare i r. a pericolo astratto in

    r.a pericolo relativamente pres!nto per riconoscere all’imp!tato la possibilità di

    fornire la prova contaria in )i!dizio provando lo scarto tra tipicità ed offensività/

    d!n0!e la mancata verificazione del pericolo pres!nto dal le)islatore/ ponendo cos;

    l’accento s!lla dimensione anc-e process!ale dei r.a pericolo astratto c-e essendo

    fondati s! pres!nzioni sono sottratti all’accertamento.

    $!ttavia non convince la frammentazione della cate)oria del pericolo )enerico in

     pericolo pres!nto in 0!anto la costit!zionalità della cate)oria va ricercata s!l piano

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    del principio dell’offensività.Com!n0!e tale principio da solo non s!fficiente per 

    )i!n)ere ad !na sol!zione/ poic-1 la )i!rispr!denza costit!zionale de)li !ltimi ,<

    anni anc-e se lo -a costit!zionalizzato ne -a ridimensionato la portata vincolante

    nei confronti del le)islatore ordinario perc-1 app!nto il principio di offensività viene

    dil!ito nell’ampio e )enerico parametro di cosit!zionalità della ra)ionevolezza. 7er 

    c!i il le)islatore/ nella redazione della norma penale incriminatrice/ viola il principio

    di offensività solo 0!ando la norma appare viziata da manifesta irra)ionevolezza o

    arbitrarietà. I reati a pericolo astratto sarebbero costit!zionalmente le)ittimi d!n0!e

    se l’opzione le)islativa per 0!esto modello non sia da rep!tarsi manifestamente

    irra)ionevole o arbitraria. =asta cio c-e i reati e pericolo astratto facciano

    riferimento a le))i di tipo statistico o a massime do esperienza s!fficientemente

    consolidate per essere costit!zionalmente le)ittimi anc-e se fondate s! !na

     pres!nzione.

    D!n0!e la sol!zione mi)liore sarebbe 0!ella secondo c!i il principio di offensività

    dovrebbe valere anc-e come canone interpretativo vincolante per il )i!dice.

    I reati di pericolo astratto possono arrecare !n v!ln!s/ non solo ai principi

    costit!zionali di le)alità ed offensività/ ma anc-e al principio di personalità della

    responsabilità penale e alla )aranzia cosit!zionale di pres!nzione di non colpevolezza

    e al diritto di difendersi provando e alla re)ola del contraddittorio.

    La fattispecie le)ale astratta con)e)nata in modo da lasciare soltanto pres!mere la

    responsabilità penale dell’imp!tato/ impedendo allo stesso di add!re prove a s!o

    discarico e consentendo affermazioni della responsabilità penale non filtrate dal

    metodo del contraddittorio.

    %endendo o))etto di pres!nzione la componente dell’illecito penale c-e ne esprime il

    disvalore/ si sottrae il reato da o)ni problematica concernente il s!o accertamento.

    Infatti la pres!nzione di pericolo incompatibile con il contraddittorio c-e diviene

    s!perfl!o in 0!anto sarebbe teso a ricercare 0!alcosa c-e la pres!nzione )ià dà per 

    scontato.

    Le espressioni “astratto e “pres!nto rappresentano lo stesso fenomeno visto da

    d!e versanti diversi/ perc- proprio in 0!anto astratto 0!ello stesso pericolo diviene

     poi pres!nto s!l terreno process!ale.

    7ara)rafo , I %eati di sospetto

    I reati di sospetto rappresentano !n’ipotesi di rin!ncia le)islativa alla tipicità

    offensiva.

    %eato di p!ro sospetto oltre c-e 0!ello previsto e p!nito dall’art. > cp sono

    riscontrabili anc-e nella le)islazione penale complementare/ possono p!re scat!rire

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    dalla cla!sola )enerale dell’art. ?< cp sotto forma di inosservanza di obbli)-i

    )i!ridici di impedimento di eventi solo sospettati.

    %eati di sospetto e responsabilità penale pres!nta

    Art > cp

    La fattispecie contravvenzionale dell’art. > cp costit!isce !n esempio di reato di

    sospetto. Si reprime !n fatto tipico @ perc-1 indica l’avven!ta commissione del reato

      asseritamente offensivo dello stesso bene )i!ridico t!telato dal fatto @. Cio/ il

    le)islatore non essendo capace di p!nire il fatto tipico perc- indimostrabile/

    sce)lie di anticipare la t!tela del bene )i!ridico incriminando la condotta @ c-e fa

    sospettare l’avven!ta offesa e d!n0!e la commissione del reato .

    Siccome tale tipicità offensiva solo sospettata ne conse)!e !n’inversione dell’onere

    della prova5l’imp!tato dovrà dimostrare il contrario di 0!anto la norma sospetta/ c-e

    cio il possesso avesse ra)ione lecita. La norma reprime !n’offesa solo sospettata e

    d!n0!e rappresenta !na tipica ipotesi di responsabilità senza prova.

    L’ille)itimità costit!zionale di tale norme si p!8 percepire s! d!e piani. Innanzit!tto

    vi !n’aperta violazione dei principi di materialità e offensività perc-1 l’illecità

     penale riposa s! !n disvalore di a!tore e non s! !n disvalore di azione disconnesso da

    !n disvalore di evento/ infatti la condotta del possesso di c-iavi alterati o )rimaldelli

    !na condotta ne!tra dal p!nto di vista del disvalore penale c-e ass!me rilevanza se

    accompa)nata dallo stat!s personale di condannato per reati contro il patrimonio

    dell’a!tore della condotta. 0!indi la condizione personale dell’a!tore a costit!ire

    indice o sospetto di offesa al bene )i!ridico.

    Inoltre !na simile costr!zione del reato s! di !n mero sospetto/ in c!i a pericolosità

    so))ettiva del possessore delle c-iavi o )rim esa!risce la tipicità del reato/ porta alla

    conse)!enza c-e l’offesa al bene )i!ridico soltanto pres!nta determinando cos; !n

    inversione del’onere della prova. Se la pericolosità so))ettiva il solo elemento

    costit!tivo dell’offesa/ esso anc-e il solo elemento probatorio dell’offesa

    medesima.Lo stat!s personale di pre)i!dicato a livello le)islativo inte)ra il sospetto

    di offesa a livello applicativo si trad!ce in !na pres!nzione di offesa/ per c!i la prova

    contraria c-e l’a!tore c-iamato a fornire anc-e se si basa s! !n dato conf!tabile/ la

    ra)ione lecita del possesso/ s!bisce il peso esercitato da !n pres!nzione di nat!ra

    assol!ta costit!ita da !na precedente condanna.

    In o)ni caso evidente la violazione del principio di pres!nzione di non

    colpevolezza/ perc-1 o)ni affermazione di reità s!lla base dell’art. > riposa s!l

    d!bbio c-e nasce come conse)!enza del mancato assolvimento da parte dell’imp!tato

    dell’onere probatorio invertito a s!o svanta))io/ poic- l’ins!ccesso difensivo non

     basta ad escl!dere il d!bbio d’innocenza.

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    La fattispecie omissiva propria e@ art. 9< e 9* l. B?B del *,.

    Anc-e in 0!esto caso il disvalore penale fondato s! !no stat!s personale/ cio di

    essere so))etto )ià condannato per associazione a delin0!ere o )ià sottoposto a

    mis!ra di prevenzione antimafia. &n fatto penalmente indifferente/ s! c!i viene

    innestato !n obbli)o )i!ridico privo di disvalore penale " omissione di se)nalare alla

     polizia trib!taria/ per !n certo periodo dalla condanna o dal provvedimento di

     prevenzione/ di variazione di reddito oltre !na certa so)lia entro !n certo termine#

    diviene !n comportamento penalmente rilevante perc-1 commesso da !n so))etto

     pres!nto pericoloso iuris et de iure. D!n0!e !n fatto @ p!nito perc-1 indice di

    sospetto della lesione o della esposizione a pericolo di !na serie di beni )i!ridici " !n

    reato contro l’ordine p!bblico# t!telati da !n fatto . &n fatto soltanto sospettato e

    0!indi pres!nto/ vi 0!indi !n’inversione dell’onere della prova provocata da !na

    norma incriminatrice c-e si re))e s! !na condotta omissiva c-e viene 0!alificata da

    !n pres!pposto "stat!s di condannato#o))etto di pres!nzione assol!ta.La prova

    contraria a))ravata dalla presenza di !n dolo omissivo inevitabilmente prosci!)ato

     perc-1 non riconosci!to in c-iave di consapevolezza dell’offesa.

    Le mis!re di prevenzione antimafia sospetto e conse)!enze afflittive.

    le mis!re di prevenzione antimafia sia personali c-e patrimoniali riposano s!l

    sospetto di partenza/ l’appartenenza del so))etto proposto ad associazioni di tipo

    mafioso e simili. S! tale sospetto si innesta l’!lteriore sospetto c-e i beni c-e si

    trovano nella disponibilità del proposto costit!iscano il fr!tto o il reimpie)o di attività

    illecite. 3!esto contesto pres!ntivo permette al proposto di fornire la prova contraria

    dimostrare la le)ittima provenienza dei beni se0!estrati 7i4 c-e di !n mero onere di

    alle)azione !na vera e propria inversione dell’onere della prova. &na prova

    contarria difficile da fornire resa difficile dalla s!fficienza di !na base indiziaria

    minima per il riconoscimento della 0!alità di appartenente ad !n sodalizio criminoso/

    resa pi4 difficile dalla sovente impossibilità di dimostrare la lecita provenienza del

     bene a ca!sa del lasso di tempo estremamente esteso tra l’ac0!isto del bene e il

     provvedimento di se0!estro.

    7ericolosità “pres!nta i!ris tant!m5 la confisca “estesa "art. *,+se@ies l.9B del

    *,#

    L’art *, se@ies connette l’operatività ad !na sentenza di condanna o di applicazione

    della pena s! ric-iesta della parti "e@ art.??? cpp# per determinati reati tassativamente

    elencati. Si tratta di !n’ipotesi allar)ata di confisca/ dal conten!to molto

    ampio"ricomprende t!tti i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dic-iarato

    o all’attività svolta dal condannato# caratterizzata dall’inversione dell’onere della

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     prova/ in 0!anto il condannato dovrà )i!stificare la provenienza dei beni rispetto ai

    0!ali vi !na pres!nzione di illecita acc!m!lazione.

    L’esi)enza di a))redire le basi economic-e del crimine or)anizzato -a indotto il

    le)islatore a delineare !na fattispecie con !n campo di azione molto esteso/ per 

    l’ampiezza del novero dei beni a))redibili e per effetto dell’eliminazione del vincolo

    ca!sale tra beni e reato o))etto di condanna.

    I vanta))i connessi alla flessibilità di tale str!mento sanzionatorio lo espon)ono a

    !na d!plice cens!ra. In primo l!o)o non semplice in0!adrare la cd confisca estesa

    c-e oscilla tra l’area delle mis!re di sic!rezza e 0!elle delle pene to!t co!rt. In

    secondo l!o)o la fattispecie de 0!o tende verso !n dirotto penale della pericolosità in

    contrasto con i principi cost. di materialità e offensività. La ratio della norma dipende

    dal disvalore d’a!tore elevato a indice pres!ntivo di !na )eneralizzata e indefinita

    attività illecita/ in 0!anto la sproporzione tra i beni possed!ti e il reddito dic-iarato

    !n dato penalmente ne!tro. Vi !n rovesciamento dell’onere probatorio finalizzato a

     pres!mere c-e l’illecita acc!m!lazione di capitali costit!isca premessa del )i!dizio.

    D!n0!e la condanna per !n reato/oltre c-e alla f!nzione tipica di p!nizione per !n

    fatto+reato/ -a anc-e la f!nzione di indice pres!ntivo della responsabilità penale per 

    !n !lteriore ed indeterminata attività criminosa.

    D!n0!e il le)islatore costr!isce !na fattispecie dalla offensività evanescente ci8 a

    ca!sa della doppia pres!nzione secondo c!i la condanna interven!ta per determinati

    reati consente di a))redire t!tti i beni sospetti del condannato.

    L’astrattezza del )i!dizio di pericolosità ca)iona l’impossibilità per il )i!dice di

    stimare la corrispondenza tra previsione normativa e fatto concreto e il risc-io di

    orientare la sanzione verso so))etti diversi da 0!elli c-e il le)islatore v!ole colpire.

    Si p!8 applicare la sanzione anc-e a patrimoni di provenienza lecita se il condannato

    non prova la provenienza lecita. la tendenza ad impoverire la fattispecie si fa evidente

    se si tiene conto del fatto c-e possibile applicare la confisca estesa anc-e in assenza

    della prova di !n rapporto di concreta derivazione tra i beni e i reati o))etto di

    condanna. Infatti la )i!rispr!denza s!lla scorta della previsione rarefatta della norma

    escl!de la necessità di ancorare l’emissione della confisca all’individ!azione del

    nesso ca!sale reato+bene/ comportando cos; !na lesione del principio della

    meritevolezza della pena.

    L’art. *, determina effetti rispetta al principio di determinatezza/ infatti la confisca

     partendo da !na sentenza di condanna p!8 essere estesa a beni la c!i provenienza sia

    lecita/ essendo applicabile anc-e 0!ando non ci sia il d!bbio circa la provenienza.

    La pres!nzione di pericolosità derivante dalla condanna si sovrappone alla

     pericolosità dei beni c-e non sono ricond!cibili al reato pres!pposto.

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    D!n0!e la prova della le)ittima provenienza rimane difficile da ra))i!n)ere.

    Svilire l’aspetto probatorio del nesso pertinenziale tra beni e reati o))etto di

    condanna contrasta s!l piano lo)ico+formale con il canone probatorioe di )i!dizio

    secondo c!i l’applicazione di !na norma comporta l’individ!azione dei s!oi

     pres!pposti fatt!ali e s!l piano sostanziale vanifica la ratio dell’art.*, eliminando il

    colle)amento bene+reato/ perc-1 per avere !n efficace contrasto all’acc!m!lo illecito

    di capitali occorre c-e la confisca cada s!l profitto del reato o))etto di condanna.

     D!n0!e emer)e la marcata tendenza a perse)!ir obiettivi di efficienza del sistema

     p!nitivo attraverso la contrazione della prova percepita come !n ostacolo. :a

    l’efficienza cos; otten!ta si trasforma in p!nizione senza !n fatto c-e la )i!stifica.

    Cio essendo difficile provare in )i!dizio l’acc!m!lo di beni di derivazione illecita si

     preferisce impoverire la fattispecie di o)ni nota di disvalore/ se)!endo la via della

     pres!nzione e scaricando s!l condannato l’onere di provare a s!o discarico

    D!n0!e la confisca s)anciata dal reato ass!me i caratteri della mis!ra di prevenzione

    antimafia e opera !na violazione del principio costit!zionale dei non colpevolezza.

     Nell’art. *, viene in considerazione la provenienza illecita di !n patrimonio/ val!tata

    alla l!ce di !n so))etto del 0!ale si pres!me la pericolosità/ d!n0!e la pericolosità del

    so))etto si trasferisce ai s!oi beni/ e addiritt!ra ai beni di c!i il so))etto non

     proprietario ma di c!i -a la disponibilità"anc-e per interposta persona#. e c-e sono

    sproporzionati rispetto al redito dic-iarato o alla propria attività economica.

    D!n0!e la condanna a reati tassativamente indicati idonei pres!ntivamente a )enerare

    acc!m!li di patrimoni conferisce rilevanza penale ala sproporzione patrimonio+

    reddito o attività e )i!stific-erà l’ablazione di interi patrimoni sospetti.

    %eatidi sospetto e responsabilità penale pres!nta i!ris et de i!re.

    a# finanziamento occ!lto societario dei partiti.

     Nel reato di illecito finanziamento dei partiti da parte di società private si incrimina al

    acondotta consistente nell’ero)azione di finanziamenti o contrib!ti da parte di

    società private in favore di partiti in assenza di !na deliberazione in tal senso

    dell’or)anoi sociale e di !na re)olare iscrizione di essi in bilancio .

    La realizazine dela condotta descritta fa solo sospettarla perpetrazione di !n falso in

     bilancio/ senza dimostrazione di a))ressione o messa in pericolo dei beni )i!ridici

    come la t!tela de)li interessi societari o dei terzi opp!re il b!on andamentoo

    imparzialità della 7A. D!n0!e la fattispecie talmente impoverita c-e la non

     p!bblicità delle fonti de finanziamento da sola s!fficiente a fondare !n disvalore

     penale/ poic-1 il le)islatore ritiene c-e la non trasparenza delle operazioni sia !na

    indebita pressione dei privati s!lla libera determinazione politica. (ssa non solo non

    m!ove da !na pericolosità sociale so))ettiva per affermare l’illiceità di !na condotta

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    altrimenti ne!tra/ ma riposa addiritt!ra s! !n meccanismo di pres!nzione assol!ta

    " non ammettendo prova contarria/ perc-1 non possibile provare in )i!dizio il

    si)nificato del finanziamento ero)ato#.

    In 0!esto caso !na condotta asseritamente e pres!ntivamente dotata di disvalore

    conferirebbe !na nota di illiceità ad !na 0!alità personale altrimenti ne!tra

     penalmente"essere privato finanziatore e politico destinatario di finanziamenti#.

    $ale fattispecie contrasta i principi costit!zionali di offensività e determinatezza per 

    la mancanza assol!ta di !n conten!to effettivo di disvalore penale risolvendosi in

    !na mera inosservanza formale/ inoltre il so))etto finanziato verrebbe p!nito p!r non

    essendo in )rado di infl!enzare le modalità occ!lte o p!bblic-e del finanziamento.

    D!n0!e viola i principi di non colpevolezza/ del diritto di difendersi provando e della

    re)ola del contraddittorio.

    Eino a pa). B>

    la responsabilità del professionista per la norma antiricicla))io.

    Disposizioni e@trapenali entrando in connessione con norme incriminatrici diventano

    elemento di colle)amento con le condotte descritte da 0!est’!ltime e ass!mono

    rilevanza penale.

      Con introd!zione dell’obbli)o esteso ai professionisti di se)nalare operazioni cd

    sospette c-e ri)!ardano trasferimenti/ a 0!alsiasi titolo di diritti reali s! beni

    immobile o attività economic-e/ )estione di denaro/ apert!ra di conti bancari etc. c’

    il risc-io per il professionista c-e non osserva tali obbli)-i antiricicla))io di avere

    !na contestazione di concorso nel reato event!almente commesso dal cliente.

    Con il paradi)ma del reato di sospetto/ il le)islatore colpisce !na condotta "omissiva#

     pres!ntivamente 0!alificata in termini di disvalore dall’esistenza di !na determinata

    condizione personale in capo all’a!tore/ solo in 0!anto fonte di sospetto della

    compartecipazione di 0!esti a !n diverso fatto offensivo c-e/ t!ttavia rin!ncia

    completamente a provare. (’ s!fficiente la prova dell’obbli)o e@trapenale di a)ire per 

    ritenere dimostrata/ in realtà solo sospettata e pres!nta/ la responsabilità concors!ale

    dell’a)ente in !n determinato reato. Il so))etto attivo del reato non detiene in s

    alc!na nota di pericolosità sociale/ senza essere possibile all’imp!tato fornire la prova

    contraria/ a ca!sa della nat!ra assol!ta della pres!nzione posta a fondamento

    escl!sivo della responsabilità penale del professionista.

    L’obbli)o di se)nalazione escl!so solo se si tratta di informazioni ac0!isiti dai

    so))etti dai loro clienti opp!re otten!te nel corso dell’esame delle loro posizioni

    )i!ridic-e o nell’espletamento dell’incarico difensivo o di rappresentanza nel

     procedimento )i!diziario/ compresa la cons!lenza data s!ll’event!alità di intentare o

    evitare !n procedimento. $!ttavia l’espressione “ esame della posizione )i!ridica

    10

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     presenta )ravi difficoltà interpretative come anc-e “rappresentanza nel procedimento

    )i!diziario. D!n0!e sarebbe necessario !na catalo)azione/ infatti non si p!8

    sottoval!tare la )enericità e indeterminatezza in 0!anto la s!ssistenza o meno

    dell’obbli)o di informazione dipende dal fatto se la prestazione professionale resa

    non rientra all’interno delle impalpabili classi costit!ite dall’esame de della

     posizione )i!ridica o dalla “ difesa o rappresentanza in )i!dizio.

    L’indeterminatezza delle espressioni fa s; c-e il professionista se si avvede della

    nat!ra sospetta dell’operazione -a l’obbli)o di se)nalare. Si ripropone il problema

    del tasso di determinatezza di norme c-e -anno nat!ra e@trapenale ma operano 0!ali

     pres!pposti delle norme incriminatrici/ d!n0!e dalla loro !tilizzazione dipende la

    reale estensione del campo di applicazione de)li illeciti penali.

    La mancata sottomissione di tali norme e@trapenali ai principi costit!zionali c-e

    )overnano il dir penale provoca !na )rave violazione del principio di le)alità/ intenso

    allo stesso tempo come riserva di le))e e determinatezza. La )i!ridicità dell’obbli)o

    di attivarsi di matrice e@trapenale e ci8 entra in crisi con i post!lati di !na riserva di

    le))e solo tendenzialmente assol!ta. Indeterminatezza e atipicità dell’atto di

     partecipazione "omessa se)nalazione# rid!rrà il fatto concors!ale alla mera condotta

    inosservante/ senza c-e le componenti della norma incriminatrice penale servano da

    )aranzia per filtrare e selezionare la responsabilità penale.

    Inoltre la le))e osc!ra anc-e 0!ando si tratta di individ!are il discrimine tra

    operazione sospette e 0!elle non sospette. Infatti vi la difficoltà le)islativa di fornire

    !n catalo)o completo di casi di )i!stificato sospetto. Fià l’espressione “Fi!stificato

    sospetto !n ossimoro perc-1 non si p!8 coni!)are il termine sospetto" cate)oria

    fondata s! elementi c-e non si possono dimostrare in modo esa!riente# al termine

    )i!stificato" c-e si re))e s! elementi c-e forniscono !na completa e razionale

    spie)azione de)li avvenimenti#.

    L’indeterminatezza ri)!arda l’individ!azione dell’attività professionale c-e fa

    scattare l’obbli)o di se)nalazione e )li elementi rivelatori della nat!ra sospetta

    dell’operazione.

    O)ni operazione e@ post p!8 essere riten!ta sospetta. Ad o)ni omissione/ in !na

     prospettiva e@ post/ si potrà attrib!ire la f!nzione di atto o))ettivamente contrib!tivo

    al verificarsi del reato commesso. Non risolve tale difficoltà il ricorso al concetto del

    dolo perc-1 l’inda)ine s!l dolo del professionista si fermerà all’accertamento della

    volontarietà dell’omissione stessa senza coinvol)ere anc-e l’altr!i condotta illecita. Il

    dolo -a !na scarsa efficacia selettiva della responsabilità per le inne)abili difficoltà

    connesse alla prova e per il ricorso )i!rispr!denziale al dol!s e@ re. In relazione

    all’omissione di se)nalazione/ la pres!nzione di elevata riconoscibilità de)li indici di

    11

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    anomalia delle operazioni c-e ci si attende da !n professionista in ra)ione delle

    s!periori competenze dallo stesso possed!te rende molto probabile !n’inesorabile

    condanna. 7er c!i il rimprovero fondante !na condanna cionciderà con la sola

    omissione in s1/ in base all’ass!nto c-e il professionista non poteva non riconoscere il

    carattere sospetto dell’operazione a ca!sa delle s!a conoscenze.

    I reati di “0!asi sospetto5 l’!s!ra pres!nta.

     Nei reati di 0!asi sospetto la le))e costr!isce la fattispecie in modo da non essere

     provata/ intervenendo d’imperio a tal p!nto da prosci!)are del t!tto l’offensività s!l

    terreno della tipicità/ cos; da )enerare metodic-e di accertamento del fatto di stampo

     prettamente pres!ntivo. Con il ris!ltato di fissare la so)lia probatoria a livello del

    mero sospetto. Direttamente il fatto/ inteso nella s!a )lobalità/ fonda l’illiceità penale

    in corrispondenza del p!ro sospetto.

    Il n!ovo testo dell’art. B??/ novellato dalla l. *

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    effettivamente s!bito dalla persona offesa e/ correlativamente del vanta))io

    conse)!ito dal’a!tore / poic-1 l’a!tomatismo e la pres!nzione s! c!i si re))e la

    norma vietano al )i!dice o)ni accertamento s!ll’!nico versante in )rado di conferire

    consistenza al reato. Di conse)!enza la n!ova fattispecie base di !s!ra p!8 essere

    destinataria di !n acc!sa di evidente irra)ionevolezza le)islativa/ in 0!anto in base a

    tale norma potrebbero essere p!niti sia fatti immeritevoli della sanzione penale/

     perc-1 inoffensivi/ c-e fatti meritevoli della t!tela penale perc-1 )ravemente

    offensivi.

    &na norma incapace di selezionare il penalmente irrilevante dal rilevante crea

    incertezze s!l piano applicativo.

    &n es. dei riflessi di tali normative s!l sistema bancario nazionale si p!8 avere con

    riferimento al caso relativo al r!olo da attrib!ire alla cd commissione di massimo

    scoperto. Secondo la lo)ica ispiratrice della l. *

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    di razionalizzare concetti come 0!ello della commissione di massimo scoperto/ e

    nepp!re prendendo in considerazione la cd commissione di massimo scoperto so)lia

    e individ!ando mar)ini oltre i 0!ali l’eccedenza della com di mas. scop rispetto alla

    commissione di mass scoperto so)lia sia inferiore a tale mar)ine.

    L’interpretazione letterale della norma s!l delitto di !s!ra entra in contrasto con le

    disposizioni della =anca d’Italia in materia. Disposizioni c-e si fondano s!

    insopprimibili esi)enze di calcolo c-e/ se i)norate/ renderebbero irra)ionevole la

    disposizione s!ll’!s!ra/ in contrasto con !n diritto penale c!i sconosci!ta la fi)!ra

    di !na !s!ra interven!ta per !n fatto riferibile al comportamento del pres!nto !s!rato

    ed in!s!ali a!tomatismi e pres!nzioni di !n rato c-e prescinde dall’offesa e dal s!o

    correlativo accertamento.

    D!n0!e per evitare di )i!n)ere a sol!zioni paradossali e in contrasto con l’intero

    sistema penale si dovrebbe preferire !n’ interpretazione sistematica c-e permette

    all’interpete di rimanere all’interno dei principi re)olatori del diritto penale. Secondo

    tale sol!zione la commisione di massimo scoperto non dovrebbe colle)arsi

    all’ero)azione del credito/ perc-1 soltanto rem!nerativo dei costi c-e la banca dovrà

    affrontare per soddisfare le ric-ieste del cliente/ ma alle modalità di !tilizazione del

    credito.

    Il “diritto penale del nemico.

     Ne)li !ltimi anni si svil!ppato a livello internazionale !n dibattito dottrinale intorno

    al cd diritto penale del nemico c-e nettamente differenziato rispetto ai sistemi

     penali accolti nei moderni stati di diritto/ in 0!anto calibrato s!l tipo d’a!tore

     pericoloso e non pi4 s!l fatto offensivo di beni )i!ridici.

    (sso !n diritto penale c-e perse)!e l’obiettivo della ne!tralizzazione "cd

     prevenzione speciale ne)ativa/ 0!ale finalità della pena da contrapporre alla cd

     prevenzione speciale positiva/ fondata s!ll’idea della ried!cazione del condannato# di

    alc!ne cate)orie di so))etti c-e a ca!sa della tras)ressione sistematica del contratto

    sociale sono de)radate a “non persone f!ori da o)ni lo)ica di reinserimento sociale.

    ( 0!indi !n diritto c-e si re))e s! fattispecie a t!tela fortemente anticipata/ con

    conse)!ente incriminazione de)li atti meramente preparatori/ in totale spre)io delle

    )aranzie costit!zionali di determinatezza e offensività "di tipicità offensiva#. Di

    conse)!enza !n tale diritto necessita di !n correlativo processo penale semplificato e

    accelerato tanto da rele)are s!llo sfondo le )aranzie difensive dell’imp!tato e il

    )i!dizio nel s!o complesso.

    Il sentimento di pa!ra c-e pervade ala popolazione -a alimentato il biso)no di

    risposte penaliste drastic-e. $ale pa!ra dei risc-i per l’!manità tenta di le)ittimare H 

    14

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    innanzit!tto a livello le)islativo+ !n diritto penale in diritto penale impoverito e a far 

    entrare in crisi il sistema penale costit!zionalmente orientato.

    Dalla collettività d!n0!e promana non !na semplice ric-iesta di celerità e di

    semplificazione istr!ttoria ma !na pi4 0!alificata istanza di rin!ncia alle )aranzie del

    diritto penale e del processo.

    $!ttavia le p!r condivisibili ra)ioni c-e potrebbero )i!stificare l’edificazione di !n

    diritto penale del nemico devono in 0!alc-e mis!ra adattarsi a !n sistema/ come

    0!ello penale / c-e vive di )aranzie essenziali alla s!a stessa sopravvivenza.

    Il diritto penale del nemico costit!isce l’ennesimo tentativo di trasformare il diritto

     penale da str!mento repressivo di nat!ra s!ssidiaria e frammentaria a str!mento di

     prevenzione in vista della risol!zione dei problemi della modernità.

    &n diritto penale moderno sempre pi4 in crisi perc-1 permeato da istanze politico+

    criminali d’emer)enza a discapito della do)matica.

    CA7I$OLO S(CONDO l’impoverimento della fattispecie penale per mano del

    )i!dice.

     *.Il reato associativo 0!ale tipica ipotesi di impoverimento “siner)ico.

    L’operato della )i!rispr!denza contrib!isce a rendere servente il diritto penale al

     processo nel senso di !no sv!otamento della tipicità o))ettiva e so))ettiva delle

    fattispecie incriminatrici in f!nzione di !na semplificazione o addiritt!ra di !na

     pretermissione dell’accertamento in )i!dizio di alc!ne componenti essenziali.

    Vi sono d!e ipotesi di m!tilazione probatoria c-e riflettono d!e diversi tipi di rapporti

    tra potere le)islativo e ordine )i!diziario.

    Infatti vi p!8 essere !n impoverimento della tipicità peale siner)ico/ cio !n’azione

    del )i!dice in linea con le intenzioni manifestate dal le)islatore in sede di redazione

    della norma penale.

    (’ 0!aesto il caso dei reati associativi. &n diritto penale c-e si presenta )ià in sede di

    redazione le)islativa carente di determinatezza/ materialità ed offensività / c-e 0!indi

    c-e ris!lta )ià di per s1 foriero di responsabilità penale senza prova si sv!ota

    !lteriormente in sede process!ale/ in conse)!enza dell’azine siner)ica di le)islatore e

    )i!dice.

    Con riferimento al tipo le)ale associativo+mafioso/ il fenomeno di impoverimento

    le)islativo non concerne soltanto il diritto penale sostanziale/ in sede di livello

    redazionale della fattispecie abbassato in f!nzione di !n’affermazione della

    responsabilità dell’imp!tato/ di fatto/ senza prova. Infatti le esi)enze )eneral+

     preventive condizionano+ prima della fase istr!ttoria e decisionale+ la fase ca!telare

    fornendo la base )i!stificativa di !n meccanismo pres!ntivo c-e porta alla mis!ra

    15

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    della c!stodia ca!telare in carcere/ in dero)a al re)ime proprio della mis!ra pi4

    )ravemente limitativa della libertà personale.

    La pres!nzione di c!i al comma 9 dell’ art. ,> cpp determina !n capovol)imento

    del re)ime ordinario di applicabilità della carcerazione preventiva/ attraverso !n

    meccanismo c-e consente di pres!mere in capo a tal!ni inda)ati "o imp!tati#

    ra))i!nti da !na )ravità indiziaria “0!alificata la s!ssistenza delle esi)enze

    ca!telari le)ittimanti l’irro)azione della mis!ra ca!telare carceraria . La le))e

     process!ale prevede !na pres!nzione vincibile dall’inda)ato solo se riesce a

    dimostrare l’ins!ssistenza in concreto di esi)enze ca!telari.

    (’ facile notare l’assol!tezza di !n tale tipo di pres!nzione/ innanzit!tto perc-1 trova

    applicazione in relazione ad !na tipolo)ia criminosa+ reati e@ art.?*B bis+ )ià molto

    impoverita s!l versante della tecnica redazionale e 0!indi facilmente adattabile ad !n

    capo d’imp!tazione. 7oi !n !lteriore impoverimento perc-1 e@ art. ,> cpp co 9

    !tilizza la fattispecie )ià di per s1 esan)!e del delitto di associazione d stampo

    mafioso per formare il catalo)o definitivo dei reati in relazioni ai 0!ali p!8 valere

    detta pres!nzione "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.?*B

     bis ovvero al fine di a)evolare l’attività di tali associazioni#.

    (’ evidente l’impossibilità per il destinatario di !n’ordinanza applicativa di mis!ra

    c!stodiale carceraria fondata s! !na )ravità indiziaria evanescente per la

    contestazione di !na fattispecie di reato impoverita e non motivata in p!nto di

    esi)enze ca!telari/ di fornire !na prova contraria dotata della pers!asività necessaria a

    scardinare !n 0!adro indiziario/ per definizione/ poco o affatto consistente.

    D!n0!e d!plice impoverimento di fonte sostanziale e con effetti process!ali.

    &na pres!nzione assol!ta masc-erata da pres!nzione relativa/ la prova del contrario

    ris!lta 0!i vanificata in partenza/ resa pressoc-1 impossibile in ra)ione di !na

     pres!nzione relativa c-e si converte in assol!ta a ca!sa del d!plice e conver)ente

    impoverimento/ in s1 foriero di !na scontata dia)nosi in c-iave di pericolosità sociale

    ai sensi dell’art.,>? cpp.

    Con la conse)!enza di consentire !na radicale limitazione della libertà anc-e in

    mancanza di !n’a!tentica prova positiva intorno alle esi)enze ca!telari c-e in

    a))i!nta ai )ravi indizi di colpevolezza devono esseno essere dimostrati per 

    l’applicazione della pi4 )rave mis!ra ca!telare.

    Da notare inoltre l’otten!ta el!sione dell’obbli)o di motivazione delle ordinanze de

    libertate stabilito in f!nzione dei mezzi di )ravame posti apresidio della libertà

     personale.

    Dal concetto stesso di associazione/ costit!ente il termine di riferimento necessario

     per 0!alificare le condotte codificate e@ art. ?*B/ dipende la delimitazione del vietato

    16

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    dal consentito e la scelta dello specifico trattamento sanzionatorio da riservare a !na

    determinata condotta )enericamente post!lata come associativa. $!ttavia tale

    elemento della fattispecie/ sfornito di !n definizione le)ale/ viene conse)nato

    all’interpretazione )i!rispr!denziale.

    In )i!rispr!denza diff!so il convincimento secondo c!i l’associazione consisterebbe

    in !n “accordo stabile avente ad o))etto “!n pro)ramma delitt!oso indeterminato/

     precisando spesso c-e non occorrerebbe anc-e la presenza di !na vera e propria

    or)anizzazione. 3!indi il fatto tipico associazione viene ridotto alla s!ssistenza di

    !na mera affectio societatis sceler!m/ cio !n vincolo associativo stabile tra pi4

    so))etti creato in f!nzione della realizzazione di !n )enerico pro)ramma delitt!oso.

    Anc-e 0!ando sembra c-e la )i!rispr!denza dia se)!ito alle indicazioni dottrinali

    volte all’incl!sione dell’elemento dell’or)anizzazione all’interno dei re0!isiti del

    fatto di associazione/ la potenzialità probatoria insita in tale incl!sione viene

    vanificata ritenendo s!fficiente anc-e !na minima o r!dimentale predisposizione di

    mezzi da 0!alificare come or)anizzazione " c-e viene peraltro riten!ta s!ssistente

     pressoc-1 a!tomaticamente#. Neanc-e valorizzare la distrib!zione di r!oli all’interno

    dell’or)anizzazione ris!lta !tile/ perc-1 si finisce per rid!rre il fatto tipico

    dell’associarsi al mero impe)no reciproco. D!n0!e la )i!rispr!denza ribadisce l’idea

    c-e il re0!isito dell’or)anizzazione consisterebbe semplicemente in !n accordo/ cio

    in !na reciproca ass!nzione di r!oli e disponibilità/ 0!indi nella s!ssistenza di !n

    )enerico pro)ramma delitt!oso di azione. D!n0!e il reato associativo sarebbe

    espressivo !nicamente di !n disvalore d’a!tore. a ca!sa della non ric-iesta

    riscontrabilità di !n’attività materiale espressiva di !n’offesa concretamente tan)ibile.

    Il fatto tipico viene so))ettivizzato perc- si traspon)ono s!l piano o))ettivo

    componenti c-e afferiscono invece al dolo e c-e dovrebbero rilevare solo s!l piano

    della colpevolezza5accordo e pro)ramma finalistico indeterminato. Cos; la prova

    dell’associazione resta per intero affidata alla prova dell’elemento so))ettivo c-e/

     poic-1 privato di !n fatto dotato di s!bstrato materiale/ si presta ad essere

    dimostrato del t!tto pres!ntivamente.

    Se l’elemento valorizzato s!l piano della prova dell’associazione costit!ito dal

    re0!isito dell’affectio societatis/ la dimostrazione i 0!est’!ltimo scade versoi dati c-e

    non dimostrano n!lla s!l versante di 0!el pericolo c-e/ rappresentando )ià di per s1

    !n arretramento della so)lia di p!nibilità/ non p!8 svanire e trasformarsi in oziose

     prove circa la conoscenza/ le fre0!entazioni/ la com!nanza di interessi leciti/ se non

    addiritt!ra la mera esistenza di rapporti di parentela o affinità.

    Anc-e il concetto di partecipazione/ e la s!a 0!alificazione )i!rispr!denziale/ sconta

    la povertà definitoria c-e affli))e la loc!zione le)ale di associazione.

    17

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    La partecipazione viene )eneralmente definita dalla )i!rispr!denza alla stre)!a di

    “!n contrib!to apprezzabile e concreto s!l piano ca!sale/ all’esistenza ed al

    rafforzamento dell’associazione. $!ttavia/ !na volta sbiadito il concetto di

    associazione evidente la “comodità per il )i!dice di asserire c-e anc-e la semplice

    ass!nzione di !n r!olo/ se non anc-e la dic-iarata disponibilità in tal senso/ abbiano

    rafforzato l’associazione medesima. In tal modo si da vita ad !na pres!nzione di

    ca!salità perc-1 il rafforzamento post!labile / in 0!anto la prova dell’efficienza

    ca!sale della partecipazione non ancorata ad !n referente di nat!ra empirica+poic-1

    l’associazione intesa come mero accordo+ rispetto al 0!ale fare !n controllo di

    ca!salità e@ post per stimare l’impatto concreto della condotta partecipativa s!lla

    str!tt!ra associativa.

    possibile rinvenire traccia della c-iave so))ettivizzata del fatto o))ettivo di

    or)anizzazione nell’opinione )i!rispr!denziale secondo c!i la prova del reato

    associativo potrebbe ricavarsi dalla commissione di reati scopo per c!i vi sono

     pron!nce in c!i la prova del reato associativo affidata a form!le di stile c-e

    rinviano al n!mero de)li imp!tati e alla contin!ità dei reati commessi.

    $ale tendenza )i!rispr!denziale completa la parabola di cad!cazione della prova de

    reato associativo vol!ta dal le)islatore./ venendo in tal modo ann!llata la distinzione

    tra associazione per delin0!ere e concorso nei delitti scopo dell’associazione/ p!r 

    nitidamente individ!ata dalla opzione del dolo specifico in relazione al reato

    associativo.

    Cos; c’ !n incontrollabile ampliamento della sfera del penalmente rilevante

    attraverso al rin!ncia al dolo specifico "!nica componente str!tt!rale di fattispecie

     pre)na di implicazioni probatorie s!l piano dell’offesa# c-e viene emar)inato

    totalmente dal piano del fatto/ e 0!indi dell’offesa/ per essere ricondotto al versante

    della colpevolezza/ 6 s! 0!esto versante per il fatto di avere ad o))etto !na finalità

    c-e non necessariamente deve realizzarsi perc-1 il reato ass. sia perfetto/ finisce per 

    essere ricondotto in comodi sc-emi di accertamento di tipo pres!ntivo.

    In dottrina diff!so l’assioma secondo c!i nei reati a dolo specifico vi sarebbe !na

    fratt!ra tra momento o))ettivo e momento so))ettivo del reato/ nel senso c-e la

    tipicità so))ettiva eccederebbe 0!ella o))ettiva/dato c-e 0!anto ric-iesto s!l piano

    so)). ai fini dell’esistenza del reato non deve trovare necessariamente riscontro s!l

    corrispondente terreno della tipicità o))ettiva del reato.

    $ale limitazione in c-iave so))ettiva del dolo specifico costit!isce !na conse)!enza

    interpretativa dell’identificazione del bene )i!ridico protetto con entità

    macroscopic-e e inafferrabili come l’ordine p!bblico ideale o materiale/ c-e

    18

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    ind!cono alla ricostr!zione do)matica del reato associativo come illecito di pericolo

    astratto o pres!nto.

    Selezionare !n bene )i!ridico privo di !n sia p!r minimo s!bstrat!s empirico+fatt!ale

    le)ittima l’idea c-e il disvalore penale dell’associazione per delin0!ere risiederebbe

    interamente nel fatto stesso di associarsi/ nel senso di accordarsi e di fare proprio !

    )enerico pro)ramma delitt!oso/ senza c-e sia necessario l’avven!to compimento di

    !n 0!alsiasi atto f!nzionale al ra))i!n)imento di !n tale )enerico scopo.

    Ora/ in base al principio "di ran)o costit!zionale# di offensività c-e dovrebbe

    connotare il canone re interpretativo del )i!dice/ si dovrebbe trovare !na sol!zione

    ermene!tica rispettosa dei principi di determinatezza/ materialità e offensività per 

    contenere )li effetti dell’impoverimento delle fattispecie )ià operato dal le)islatore.

    &n parziale rec!pero dell’offensività del reato si potrebbe ricavare valorizzando la

    f!nzione selettiva della tipicità rivestita dal dolo specifico.

    Il dolo specifico non di limita a rilevare s!l terreno dell’elemento so))ettivo poic-1

    esprime !na nota di disvalore concorrente "nei reati di evento# ovvero escl!siva "nei

    reati di mera condotta# rispetto al fatto inteso nella s!a n!da materialità. 7erc- il

    criterio psicolo)ico di imp!tazione del dolo specifico possa assolvere il s!o compito

    di filtro selettivo della p!nibilità deve a)ire s! condotte pre)ne di offensività verso il

     bene )i!ridico protetto/ operando in a))i!nta e non in sostit!zione di !n dolo

    )enerico. $!tte le volte c-e il dolo specifico ris!lti abbinato a condotte in s1 prive di

    !n disvalore penale a!tonomo/ esso s!bisce !na sorta di m!tazione )enetica/

    f!nzionando 0!ale fondamento escl!sivo di illiceità e 0!indi della p!nibilità del fatto/

    essendo c-iamato a svol)ere !na f!nzione tipicizzante in termini di offensività.

    Senza la prova dell’intenzione criminosa de)li associati "dolo specifico#/ la mera

    volontà di associarsi costit!isce n!lla pi4 c-e l’atte))iamento psicolo)ico tipico di

    c-i esercita !na libertà ne)ativa di ran)o costit!zionale. 7er ci8 si indotti ad aderire

    alle recenti ricostr!zioni del dolo specifico in c-iave o))ettivizzante/ stando alle 0!ali

    t!tti i reati a dolo specifico sarebbero da rimodellare in via interpretativa s!l modello

    dell’illecito di pericolo concreto con dolo di danno/ per c!i i reati dovrebbero dirsi

     perfezionati solo 0!ando/ oltre alla prova dell’intenzione di conse)!ire 0!el dato

    scopo codificato dalla norma/ sia stata ra))i!nta anc-e la prova dell’o))ettiva

    idoneità della condotta al perse)!imento dello scopo preso di mira dall’a)ente.

    D!n0!e si dovrebbe provare sia c-e s!l versante del dolo l’a)ente avesse mirato alla

     prod!zione dell’evento lesivo "dolo di danno#/ ma ancora prima s!l terreno del fatto

    c-e la condotta ten!ta dall’a)ente fosse idonea a esporre a concreto pericolo il bene

     protetto "pericolo concreto#.

    19

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    20/32

    Il dolo specifico il solo in )rado di dotare a condotta dell’!lteriore re0!isito

    dell’idoneità lesiva.

    Di conse)!enza !na realtà criminale di tipo associativo si potrebbe dire offensiva e

    come tale p!nibile solo se si accerti c-e abbia !na or)anizzazione/ cio !na str!tt!ra

    or)anizzativa ade)!ata alla realizzazione di !na pl!ralità indeterminata di delitti/

     perc-1 solo in tali casi sarebbe concretamente idonea a mettere in pericolo i diversi

     beni )i!ridici t!telati dai reati+scopi o))etto del pro)ramma criminoso concordato tra

    i partecipi.

      La dimostrazione process!ale della partecipazione/per la rival!tazione del dolo

    specifico passa attraverso la prova della prestazione di !n apporto ca!sale idoneo al

    rafforzamento di !n sodalizio criminoso oltre c-e stabile e d!rat!ro nel tempo.

    In c-iave de le)e ferenda occorre osservare c-e i reati associativi costit!iscono

    l’a!tentico paradi)ma del diritto penale senza prova/ bersa)lio di 0!ella politica

    le)islativa e )i!diziaria ispirata dalla )eneral+prevenzione f!nzionale

    all’impoverimento della tipicità delle fattispecie incriminatrici. D!n0!e vi sono stati

    tentativi ridefinitori della disciplina vi)ente ora nella direzione di !n arricc-imento

    della s!a tipicità/ ora mediante l’inserimento al s!o interno del re0!isito

    dell’or)anizzazione/ ora con l’a))i!nta del re0!isito della concreta pericolosità.

    Inoltre vi stato c-i per rec!perare !na dimensione offensiva del reato associativo -a

     proposto la sostit!zione della monolitica con !na pl!ralità di tipolo)ie associative

    selezionate s!lla base della differente finalizzazione del pro)ramma associativo verso

    i delitti+scopo6 altra parte della dottrina -a proposto !na fattispecie associativa base

    connotata dal perse)!imento di delitti di media )ravità/ con la contest!ale previsione

    di !na serie di circostanze a))ravanti riconnesse alla finalizzazione verso la

    commisiione di reati pi4 )ravi del sodalizio criminoso. &na proposta pi4 radicale

    0!ella secondo c!i ci dovrebbe essere !n colle)amento della p!nibilità

    dell’associazione con l’effettiva commissione di delitti+scopo/ dando vita a !na forma

    di concorso di persone nel reato5 !n concorso 0!alificato dalla s!a str!tt!ra

    or)anizzativa.

    :a la proposta pi4 si)nificativa 0!ella di !na radicale eliminazione del reato

    associativo dalla parte speciale del codice penale/ in favore di !na n!ova fattispecie

    di parte )enerale str!tt!rata nella forme “di !n concorso 0!alificato dalla stabilità

    dell’or)anizzazione e del vincolo associativo ma))iormente sanzionata rispetto al

    concorso to!t co!rt.

    Optando per !na fattispecie concors!ale di parte )enerale fondata s!lla commissione

    di delitti scopo per essere condannati / sarebbe necessario !n d!plice nesso

    ca!sale5occorrerebbe la prova di !n contrib!to ca!sale alla realizzazione di delitti+

    20

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    21/32

    scopo/ e prima di ci8 !n contrib!to eziolo)ico alla or)anizzazione senza il 0!ale

    l’attività criminosa non sarebbe stata possibile.

    7AF *?,

      ,. S!pplenza )i!diziaria e impoverimento delle fattispecie penali. 7rova del dolo

    0!ale terreno elettivo di parte )enerale.

    Vi !n fenomeno indicato con l’espressione s!pplenza le)islativa. L’impoverimento

    della fattispecie incriminatrice costit!isce !n’operazione tipica dell )i!rispr!denza

    c-e con il processo offre alla collettività la )i!stizia del caso concreto. In nome

    dell’efficienza si )i!n)e talvolta ad amp!tazioni probatorie a discapito delle )aranzie

    individ!ali.

    In 0!esta lo)ica )i!stizialista/ fre0!ente il verificarsi/ in sede di formazione della

     prova/ di impoverimenti della str!tt!ra anc-e di illeciti codificati nel rispetto delle

    esi)enze costit!zionali di determinatezza./ materialità e offensività. 7erci8 si p!8

     parlare di !n impoverimento conflitt!ale dato c-e si assiste ad !no sv!otamento in via

    )i!rispr!denziale di !n atipicità tendenzialmente ra))i!nta in sede di redazione della

    norma incriminatrice.

    De)no di analisi il tema dell’accertamento in )i!dizio dei coefficienti psicolo)ici di

    imp!tazione di !n fatto di reato al s!o a!tore.

    Infatti per valorizzare la f!nzione di )aranzia assolta dal fatto di reato/ si deve avere

    ri)!ardo sia dello standard di tipicità ra))i!nto dalla descrizione della materialità del

    fatto/ c-e della mis!ra di selettività ricond!cibile all’elemento psicolo)ico in )enere.

    Con riferimento al dolo/ la convalida di !n diritto penale del t!tto alternativo a 0!ello

    di fonte le)islativa proviene dall’osservazione di t!tta 0!ella invalsa )i!rispr!denza

    incline a ritenere dimostrata la s!ssistenza del dolo mediante l’!tilizzo di vere e

     proprie pres!nzioni5 tipica la pres!nzione del “non poteva non sapere.

    $ale form!la in verità si tram!ta in !n’a!tentica soppressione del dolo per via

    )i!diziale/ poic-1 in simili casi il )i!dice si limita a declamare l’esistenza di !n fatto

     p!ramente materiale/ li0!idando la prova del dolo con l’!so di !na form!la c-e non

    riflette ness!n processo di verifica s!l campo dei fatti process!ali/ ma solo !na

    con)ett!ra. D!n0!e il reato ne esce contratto ad !na limitata dimensione o))ettiva del

    dol!s in re ipsa.

     Nel contesto di impoverimento )i!rispr!denziale si inserisce l’ab!so del dolo

    event!ale/ il ricorso al 0!ale permette ai )i!dici di sanzionare come dolose condotte

    str!tt!ralmente soltanto colpose c-e il pi4 delle volte non sarebbero neanc-e

    sanzionabili per difetto di espressa previsione le)islativa. Ne conse)!e l’eliminazione

    della cate)oria della colpa con previsione. La dottrina ma))ioritaria -a sosten!to c-e

    il dato scriminante tra il dolo event!ale e la colpa con previsione fosse da co)liere s!l

    21

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    22/32

     piano del se)no+positivo o ne)ativo+ della previsione/ si sarebbe nel dolo event!ale

    0!ando l’a)ente avesse previsto il verificarsi dell’evento/mentre la colpa con

     previsione sarebbe consistita nella rappresentazione del mancato verificarsi

    dell’evento. 7er c!i il dolo poteva essere assimilato ad !n ipotesi di accettazione del

    risc-io/ il riscontro della 0!ale sarebbe s!fficiente d!n0!e per se)nalare l’avven!to

     passa))io dal terreno dell’a)ire colposo a 0!ello tipico dell’a)ire doloso.

    Se i so))etto a)isse accettando il risc-io di ca)ionare l’evento ci si troverebbe di

    fronte al dolo event!ale/ se il so))etto a)isse con la s!ccessiva piena fid!cia c-e

    l’evento inizialmente previsto non si sarebbe s!ccessivamente verificato allora ci si

    troverebbe in !n ipotesi di colpa con previsione. $!ttavia tale criterio discretivo non

    viene p!nt!almente applicato in )i!rispr!denza a ca!sa della scarsa applicabilità di

    !n criterio imperniato s! !n distin)!o psicolo)ico e d!n0!e di impossibile

    dimostrazione process!ale. Infatti in molte sentenze ricorre il convincimento

    )i!diziale secondo c!i a decidere s!lla nat!ra dolosa o colposa di !na condotta

    rivestano !n r!olo preponderante dati come la personalità del reo/il movente e

    sopratt!tto il contesto di base dell’azione/ mentre tali dati sono sempre presentati

    come meri indici s!ssidiari di accertamento dell’elemento so))ettivo. Indicativo la

    contraddittorietà di alc!ne posizioni ass!nte dalla cassazione c-e )i!n)eva a

     pron!nce diverse a secondo a del contesto in c!i il so))etto si trovava ad a)ire e del

    motivo c-e lo aveva spinto ad a)ire.

    D!n0!e la scomparsa dal panorama )i!ridico della colpa con previsione !n

    conse)!enza della dilatazione del dolo event!ale.

    $!ttavia si levano voci in dottrina contro il criterio distintivo/ tra colpa con previsione

    e dolo event!ale/ riten!to inefficace/ poic-1 si ritiene c-e l’accettazione del risc-io

    sia !n elemento com!ne alle d!e ipotesi.

    7a). *<

    La distinzione sarebbe riservata alla previsione del verificarsi di !n determinato

    evento "dolo event.# e alla previsione ne)ativa in ordine alla verificazione dello stesso

    "colpa con prev.#

    L’elemento della previsione/ espressamente ric-iamato da dalla le))e in relazione

    all’elemento so))ettivo “colpa/ e@ art. ?9 e B* n.9 cp/ t!ttavia non si acompa)na ad

    alc!na differenziazione c-e le)ittimi !na distinzione al s!o interno/ essendo

    compatibile con la str!tt!ra normativa anc-e !na previsione a conten!to positivo.

    Infatti se la colpa con previsione si rid!cesse escl!sivamente ad !na

    rappresentazione del mancato verificarsi dell’evento non ci sarebbe !na

    )i!stificazione della s!a 0!alificazione come circostanza a))ravante/ perc-1 si

    22

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    23/32

     p!nirebbe in modo pi4 )rave c-i a)isce rappresentandosi c-e l’evento non avven)a

    rispetto a c-i talmente incosciente da non rappresentarsi nemmeno l’evento.

     Non )iova a tale fine sostenere c-e tale a))ravamento sia )i!stificato dalla ratio

    le)islativa ispirata ad enfatizzare la ma))iore )ravità insita nella mancata astensione

    da !n’azione mal)rado la rappresentazione della s!a conse)!enza/ perc-1 il so))etto

    non si astiene non per effetto di !na scarsa considerazione de)li interessi t!telati

    dalla norma ma in conse)!enza di !n calcolo errato+ ma in b!ona fede+ circa il

    mancato verificarsi dell’evento. D!n0!e la tradizionale distinzione tra le d!e fi)!re

    inade)!ata allo scopo.

    &na risposta a simili fenomeni di impoverimento della tipicità so))ettiva delle

    fattispecie incriminatrici p!8 essere fornita in c-iave de i!re condendo/ infatti

    servirebbe c-e sia il codice penale a indicare le re)ole probatorie e le re)ole di

    )i!dizio idonee a )!idare il )i!dice nell’inda)ine della sfera psic-ica del so))etto

    a)ente.

    ,.* La corr!zione propria. Ipotesi di impoverimento conflitt!ale di !na fattispecie

    incriminatrice di parte speciale.

    Il delitto di corr!zione propria !n esempio di omissione probatoria e di m!tilazione

    str!tt!rale della tipicità/ in 0!anto nell’applicazione pratica si rin!ncia alla prova

    dell’elemento di fattispecie costit!ito dall’atto contrario ai doveri d’!fficio. la

    )i!rispr!denza o))i prevalente non esita ad affermare c-e la s!ssistenza di !n fatto

    di corr!zione propria debba prescindere daall’individ!azione di !no specifico atto

    amministrativo 0!ale o))etto del mercimonio intercorso tra il p!bblico a)ente e il

     privato essendo s!fficiente l’accertamento di !na condotta antidoverosa del p!bblico

    a)ente/ con violazione dei doveri di fedeltà o di probità/ poic-1 tale inosservanza

    sarebe dimostrativa di !n asservimento della f!nzione p!bblica a)li interessi di !n

     privato. %is!ltando cos; s!perata la tesi c-e ric-iedeva la prova di !n colle)amento

    tra la dazione o promessa illecita e !no specifico atto dell’!fficio6 talvolta si ric-iede

    c-e l’atto o))etto di accordo corr!ttivo rientri nella sfera di competenza f!nzionale

    ricond!cibile al p!bblico a)ente/ mentre altre volte si sostiene c-e sia s!fficiente c-e

    l’atto sia meramente individ!abile nel )en!s/ fino ad arrivare ad accontentarsi della

    violazione di doveri al0!anto )enerici e 0!indi della circostanza c-e l’atto ricada in

    !na sfera di competenza molto )enerica/spesso fatta coincidere con la semplice

    appartenenza del so))etto al’or)ano preposto alla formazione dell’atto.

    Anc-e il delitto di corr!zione propria ripete lo sc-ema del reato di pericolo e alla

    invalsa ricond!zione ad esso di !n bene )i!ridico s!perindivid!ale corrisponde la

    0!alificazione di 0!esto pericolo in termini di pericolo astratto o pres!nto. Il dolo

    specifico ed -a ad o))etto proprio 0!el atto contrario ai doveri d’!fficio la c!i

    23

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    realizzazione non -a alc!na incidenza in concreto ai fin i della cons!mazione del

    reato.

    L’emar)inazione della finalità costit!ente o))etto del dolo specifico dal terreno del

    fatto e !n’assai sospinta spirit!alizzazione della condotta materiale concorrono alla

    formazione di !n erroneo convincimento per c!i non sarebbe necessaria

    l’individ!azione dell’atto d’!fficio o))etto dell’accordo/ bastando ai fini

    dell’inte)razione del reato/ !na condotta )enericamente antidoverosa.

    3!indi da 0!i l’in)enerata conf!sione del bene )i!ridico t!telato con la ratio della

    t!tela e la conse)!ente amp!tazione str!tt!rale/ in via probatoria / di !n elemento

    espresso di fattispecie5 l’atto contrario ai doveri d’!fficio.

    S!lla scorta di !na tale interpretazione la prevalente )i!rispr!denza finisce per 

    correlare la p!nibilità a titolo di corr!zione propria alla mera violazione del presti)io

    della p!bblica amministrazione/ estendendo al portata applicativa della norma in

    nome di !n disvalore d’azione o di !n a!tore pericoloso.

    $ale impoverimento )i!rispr!denziale della fattispecie di corr!zione propria

    realizzato con l’eliminazione dell’atto d’!fficio 0!ale re0!isito del fatto tipico/ ris!lta

     propriamente finalizzato alla s!ss!nzione all’interno dello sc-ema le)ale e@ art. 9*

    cp di ricorrenti ipotesi di cd corr!zione sistemica. Del resto/ si tratta di !n pro)etto

    )i!rispr!denziale sosten!to dalla dottrina ispirate dalle vicende di $an)entopoli/ c-e

    -a dimostrato come la corr!ttibilità abbia ass!nto !n )rado di diff!sività tale di

    ris!ltare assol!tamente anacronistico il riferimento ad !n atto d’!fficio

    “specificamente individ!ato 0!ale o))etto della compravendita illecita/ in ra)ione

    della str!mentalizzazione sistematica della f!nzione p!bblica.

    .In 0!esto contesto si inserisce il cd “7ro)etto Cernobbio finalizzato alla creazione

    della cd. fattispecie !nica della corr!zione/ idonea ad assorbire sia la conc!ssione

    "rispondente al paradi)ma dell’ambientalità#/ sia la corr!zione "dep!rata dal

    riferimento all’atto di !fficio# con l’a))i!nta di !na ca!sa di non p!nibilità stabilita

    in favore del corr!ttore pentito. :a allo stato il 0!adro normativo non ris!lta m!tato.

    S!l piano della spec!lazione dottrinaria si sottolinea la necessità di !na rin!ncia

    all’atto di !fficio s!l terreno del fatto tipico e d!n0!e dell’offesa. Con !na rilett!ra

    ese)etica del dato normativo c-e trova eco in )i!rispr!denza c-e si ottiene con il

    confinamento del dolo specifico s!l versante della fattispecie so))ettiva/ con le note

    semplificazioni e pres!nzioni c-e caratterizzano la prova del dolo/ a ma))ior ra)ione

    se specifico 0!indi con !na finalità !lteriore c-e non deve trovare alc!na

    corrispondenza s!l terreno della tipicità o))ettiva

    24

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    D!n0!e si impone !na interpretazione costit!zionalmente orientata all’offesa/ con la

    necessità di post!lare !n dolo specifico in f!nzione di o))ettivizzazione del fatto per 

    trarne preziose indicazioni in vista della rico)nizione del bene )i!ridico protetto.

    &na recente ricostr!zione ese)etica post!la c-e il b!on andamento e l’imparzialità

    della 7A rappresenterebbero solo beni str!mentali "momenti str!mentali della t!tela

     penale # alla t!tela di altri beni/ i beni finali c-e coincidono con i concreti interessi dei

     beneficiari del servizio / per l’app!nto offesi da !na )estione amministrativa

    scorretta.

    7er c!i il riferimento espresso ad !n a condotta lesiva di !n bene str!mentale si

    spie)a con l’impossibilità di !na previsione )enerale ed astratta capace di sintetizzare

    i diversi e svariati beni finali c-e possono essere lesi dalla condotta vietata. 3!indi il

    riferimento ad !n bene str!mentale assolverebbe la f!nzione di mediazione in forma

    sintetica della possibile offesa a pi4 beni )i!ridici finali.

    Da 0!i la fondamentale importanza del momento interpretativo e dell’individ!azione

    del bene t!telato da c!i dipende l’ambito di estensione della norma penale. ( si

    comprende come l’atto dell’!fficio sia l’!nico dato empirico espressivo dell’offesa

    concreta arrecata dalla str!mentale violazione dei doveri d’!fficio. Saltando

    l’individ!azione dell’atto dell’!fficio c!i l’accordo mirava si)nifica rin!nciare alla

    confi)!razione della corr!zione propria come fatto offensivo di !n bene )i!ridico.

    ,.*.* =ancarotta fra!dolenta patrimoniale e condotta di distrazione.

    Il delitto di bancarotta fra!dolenta patrimoniale previsto e p!nito dall’art. ,*B comma

    * n* del %e)io Decreto n ,B> del *?, !n !lteriore esempio di impoverimento

    )i!rispr!denziale del diritto penale sostanziale.

    La )i!rispr!denza contraendo la prova della specifica alternativa della condotta di

     bancarotta patrimoniale costit!ita dalla distrazione ca)iona !na vera m!tilazione

    str!tt!rale della fattispecie incriminatrice nella s!a interezza privandola del s!o steso

    n!cleo costit!tivo.

    La Cassazione sostiene c-e l’onere della prova della condotta di distrazione debba

    s!bire !n’inversione/ e c-e spetterebbe all’imprenditore dic-iarato fallito dimostrare

    c-e le operazioni di nat!ra patrimoniale effett!ate anteriormente al fallimento non

    sarebbero state compi!te per arrecare pre)i!dizio ai creditori/ o c-e com!n0!e le

    stesse rientravano nel contesto di !na strate)ia imprenditoriale lecita. 7er c!i la

    mancata )i!stificazione p!8 far ritenere ra))i!nta la prova della distrazione.

    $ale inversione dell’onere della prova )ioca !n r!olo fondamentale s!l piano

    dell’impoverimento conten!tistico delle fattispecie penali.

    Oltre ad !n c-iaro contrasto con il principio costit!zionale di pres!nzione di non

    colpevolezza l’inversione dell’onere della prova non solo pone l’imp!tato nella

    25

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    condizione di non poter offrire la prova del contrario per le pi4 svariate ra)ioni/ ma

    addiritt!ra espone l’onerato al risc-io di !n costante )i!dizio di ins!fficiente

    assolvimento di tale onere invertito.

    L’efficacia dimostrativa della prova contraria c-e dovrebbe smentire !na pres!nzione

    di per s1 fortemente atten!ata/ in 0!anto b!ona parte della s!a pers!asività

    Fià in partenza ne!tralizzata nel raffronto con lo sc-ema pres!ntivo.

    D!n0!e l’obbli)o di motivazione del )i!dice/ nel caso di pres!nzioni probatorie/

    fortemente contratto insi)nificante in 0!anto si p!8 limitare a classificare lo sforzo

     probatorio dell’imp!tato come ins!fficiente.

    O)ni pres!nzione/ c-e comporti !n’inversione dell’onere probatorio/ innalza lo

    standard di pers!asività ric-iesto alla prova difensiva di non colpevolezza/ con !na

    vanificazione del diritto di difendersi provando dell’imp!tato. O)ni tipo di

     pres!nzione denota ind!bbi profili di incostit!zionalità. La pres!nzione semplice c-e

     p!8 essere vinta solo con prova contraria viola il principio secondo c!i la prova

    incombe s!l 7: "e@ art. ,> Cost.#. Se la pres!nzione assol!ta " come nei reati di

     pericolo astratto o pres!nto# l’elemento c-e ne costit!isce o))etto sf!))e a 0!alsiasi

    tipo di val!tazione da parte del )i!dice/ c-e dovrà darlo come esistente/ per c!i

    l’elemento pres!ntivo ricade al di f!ori del perimetro dell’accertamento )i!diziale.

    Inoltre invalso il convincimento )i!rispr!denziale secondo c!i non sarebbe

    confi)!rabile alc!n limite temporale al di 0!a del 0!ale le operazioni patrimoniali

    compi!te dall’imprenditore prima del fallimento non potrebbero rilevare 0!ali fati di

     bancarotta. Non esisterebbe d!n0!e 0!ella zona di risc-io penale a partire dalla 0!ale

    soltanto le attività di impresa potrebbero essere prese in considerazione ala stre)!a di

     possibili fatti di bancarotta con la conse)!enza c-e il )i!dice potrebbe rep!tare come

    tali condotte molto antecedenti rispetto al fallimento/ non operando il limite dei d!e

    anni indicato per l’esperibilità dell’azione revocatoria "srt. B? e B> l.fall.# a ca!sa

    della rilevanza meramente civilistica della disposizione.

    L’impoverimento probatorio e 0!indi str!tt!rale del reato di bancarotta fra!dolenta

    ris!lta palesemente str!mentale a )arantire !n controllo )i!diziario nello svol)imento

    delle attività economic-e di tipo imprenditoriale molto penetrante/ perc-1 consente al

     potere )i!diziario di sindacare senza limiti temporali e spaziali il libero esercizio di

    !n’attività di impresa provocando !n )ravissimo v!ln!s alla libertà di iniziativa

    economica privata "Art. ?* Cost.#.

    La prevalente )i!rispr!denza facendo leva s! !na disc!tibile interpretazione iper+

    letterale dell’art. ,*B co * n* della l. fallim. costr!isce !nitariamente l’elemento

    so))ettivo del reato di bancarotta patrimoniale nelle forme del dolo )enerico.

    Secondo i )i!dici di le)ittimità il dolo specifico ric-iesto solo in relazione

    26

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    27/32

    all’ipotesi di “esposizione o riconoscimento di passività inesistenti/ mentre per le

    restanti ipotesi sarebbe s!fficiente il dolo )enerico.

    $rattandosi di !n reato di mera condotta / il dolo )enerico inteso come coscienza e

    volontà della condotta medesima/ intesa nella s!a n!da materialità.

    La pre)nanza so))ettiva della condotta/ il dolo )enerico/ anc-e nella forma event!ale

     potrà essere pacificamente inteso come mera coscienza e volontà della condotta nella

    s!a dimensione nat!ralistica.

    Sv!otandosi la condotta di o)ni tipicità s!l terreno o))ettivo/ il dolo si trasforma in

    dolo in re ipsa.

    Anc-e in relazione al reato di bancarotta fra!dolenta e in particolare per l’ipotesi

    della bancarotta per distrazione si impone !n rec!pero di tipicità offensiva.

    La sol!zione potrebbe essere 0!ella di ricond!rre/ a mezzo di interpretazione lo)ico+

    sistematica della norma/ il dolo specifico ad o)ni ipotesi di bancarotta patrimoniale/

    ne senso c-e o)ni condotta/ ai fini della p!nibilità/ debba tendere necessariamente al

    fine di arrecare pre)i!dizio alle ra)ioni economic-e dei creditori. La presenza del

    dolo specifico nel contesto della disposizione sarebbe rilevata dal volto offensivo di

    t!tte le condotte di bancarotta patrimoniale le 0!ali sono p!nite a ca!sa del

     pre)i!dizio c-e concretamente sono in )rado di arrecare ai creditori d’impresa.

    D!n0!e necessario post!lare la necessità c-e anc-e la condotta di bancarotta

     patrimoniale sia dotata di idoneità lesiva nei confronti del bene )i!ridico protetto.

    &na possibile alternativa ermene!tica potrebbe essere rappresentata

    dall’arricc-imento dell’o))etto del dolo )enerico attraverso l’incl!sione al s!o

    interno dell’evento in senso )i!ridico/ cos; da ric-iedere la prova "anc-e# della

    consapevolezza di arrecare pre)i!dizio alle ra)ioni patrimoniali vantate dai creditori.

    Dalla ricostr!zione del delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione come reato

    a dolo specifico discenderà l’inaccettabilità di !na prova della condotta di distrazione

    fondata s!lla mera non dimostrabilità da parte dell’imp!tato della destinazione lecita

    dei beni sottratti alla massa attiva dell’impresa a ca!sa dell’evidente violazione della

    )aranzia della pres!nzione di non colpevolezza/ infatti la non )i!stificabilità potrebbe

    dipendere da !na incapacità di )estione dell’impresa "condotta colposa# opp!re essere

    conse)!enza di fattori imprevedibili e non dominabili come l’alea c-e domina

    l’attività imprenditoriale "fatto incolpevole#. d!n0!e la prasi del’inversione dell’onere

     probatorio va abbandonata in 0!anto foriera di ille)ittime interferenze del potere

    )i!diziario nelle attività economic-e.

    Solo !na ricostr!zione della bancarotta patrimoniale per distrazione 0!ale reato a

    dolo specifico sembra essere in )rado di scon)i!rare impoverimenti

    )i!rispr!denziali/ dato c-e la f!nzione di selezione del fatto adempi!ta da tale forma

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    di dolo cond!ce a somministrare consistenza materiale ed offensiva alla condotta/

    ferma restando la perd!rante selettività !lteriore del dolo specifico nelle vesti di

    criterio di imp!tazione psicolo)ica della responsabilità penale.

    3!anto poi all’individ!azione di !na zona di risc-io penale esso dovrebbe essere

    0!antificato in !n anno rispetto all’intervento falimentare/ in conse)!enza

    dell’interpretazione sistematica delle recentissime modific-e apportate alla l.

    fallimentare.

    Infatti a 0!esto proposito la Corte Costit!zionale con !na sentenza interpretativa di

    ri)etto prima e !na seconda di acco)limento parziale -a stabilito c-e le conse)!enze

    del fallimento non possono investire anc-e l’imprenditore individ!ale o collettivo/

    nonc-1 i soci illimitatamente responsabili/ !na volta c-e sia trascorso !n anno dalla

    cessazione/ per 0!alsiasi ca!sa della 0!alità di imprenditore di socio ovvero dalla

    cancellazione della società dal re)istro delle imprese collettive. D!n0!e se la norma

    viene letta senza artificiose distinzioni tra norme civilistic-e e norme penalistic-e tale

    tempo sembra idoneo a individ!are la cd zona di risc-io penale/ per c!i solo )li atti

    compi!ti nell’anno precedente al fallimento sarebbero idonei ad inte)rare )li estremi

    della bancarotta fra!dolenta.

     ,.*., $r!ffa ed ind!zione in errore della vittima.

    Anc-e nel settore dei reati di evento ci sono fenomeni di impoverimento

    )i!rispr!denziale/ come ad es. accade con la scomparsa s!l piano probatorio di !no

    dei re0!isiti del delitto di tr!ffa5 l’ind!zione in errore della vittima.

    &na disanima della )i!rispr!denza relativa al delitto di tr!ffa p!8 evidenziare il )rave

    impoverimento c-e -a interessato la str!tt!ra del reato.

    In sede )i!diziaria l’intero percorso c-e va da)li artifici e ra))iri del so))etto attivo

    sino all’atto di disposizione patrimoniale del so))etto passivo ris!lta pretermesso

    dato c-e l’ind!zione in errore della vittima viene ded!ttivamente ricavata+pres!nta+

    dall’avven!to compimenti di !n atto dispositivo di nat!ra patrimoniale. Anzi talvolta

    si ritiene c-e la disposizione sia la riprova dell’ind!zione in errore e anc-e de)li

    artifici e ra))iri..In 0!esta lo)ica di impoverimento si inscrive la corrente

    affermazione )i!rispr!denziale secondo c!i la tr!ffa s!ssisterebbe a prescindere dal

    livello di dili)enza !tilizzato dalla vittima. Da 0!i l’effetto paradossale c-e a

    dimostrazione di !n re0!isito costit!tivo di fattispecie ricavato solo in via implicita

    "atto di disposizione+ profitto per il so))etto attivo+danno per la vittima#

    s!rro)-erebbe la prova di d!e re0!isiti codificati dall’art. B?< cp in modo esplicito

    "errore e ra))iri#.

    CA7I$OLO $(%'O Controspinte le)islative e blindat!ra della tipicità offensiva

    della fattispecie penale.

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    * %eazioni della politica a)li eccessi del potere )i!diziario5 a# la riforma del delitto di

    ab!so d’!fficio.

    &n )overno )i!rispr!denziale del diritto penale non sempre lascia indifferente il

    le)islatore c-e ne)li !ltimi decenni -a rea)ito a)li eccessi interpretativi della

    )i!rispr!denza.

    Le modific-e le)islative del delitto di ab!so d’!fficio e del reato di false

    com!nicazioni sociali sintetizzano d!e manifestazioni di controspinta le)islativa

    rispetto alle spinte della )i!rispr!denza nella direzione dell’impoverimento della

    tipicità offensiva di 0!este fattispecie.

    7er 0!anto ri)!arda l’ab!so d’!fficio la riforma del *< non -a ra))i!nto l’obiettivo

    di rec!perare !n livello di determinatezza necessario a rie0!ilibrare il rapporto tra

     potere esec!tivo e potere )i!diziario. Infatti la fattispecie contin!ava a po))iare

    escl!sivamente s! di !n mero disvalore di condotta espresso in maniera ancora pi4

    )enerica rispetto al passato/ visto c-e il volto offensivo contin!ava ad essere

    incentrato s!l concetto inafferrabile e indeterminato di “ab!so dell’!fficio nel se)no

    di !na coincidenza pressocc- a!tomatica tra illecito amministrativo e illecito penale.

    &na str!tt!razione c-e -a permesso alla )i!rispr!denza di alimentare il

    convincimento secondo c!i l’o))ettività )i!ridica protetta dal reato di ab!so d’!fficio

    fosse la t!tela ossessiva del presti)io. Non era nemmeno soddisfacente !n a))ancio

    interpretativo costit!zionalmente orientato ai beni del “b!on andamento e

    dell’imparzialità / perc-1 anc-e condotte esi)!amente offensivi di beni individ!ati

    cos; )enericamente finivano a)evolmente per ricadere nella previsione e@. art 9,9 cp.

    Il delitto d’ab!so d’!fficio forniva al potere )i!diziario il mezzo e l’occasione per 

    inda)are a fondo tra le ma)lie della 7A/ anc-e )razie all’erosione della tipicità

    offensiva dell’ab!so d’!fficio. L’iscrizione della notizia di reato e@ art 9,9 cp dava la

     possibilità di azionare !na serie di mis!re investi)ative e ca!telari s! interi settori

    della 7A/ )razie al ricorso a mezzi investi)ativi come le intercettazioni telefonic-e o

    le mis!re ca!telari e sopratt!tto alla sollecitata partecipazione process!ale/ per 

    scoprire reati pi4 )ravi/ di so))etti non avvezzi all’ambiente carcerario e c-e

    cercavano di salvare la rep!tazione )ià compromessa dal semplice invio di !na

    informazione di )aranzia. D!n0!e la disciplina prima dela riforma del *>per come

    interpretata dalla )i!rispr!denza ricalcava le note proprie dei reati di sospetto/ in

    0!anto al scarsa tipicità era tale da permettere contestazioni process!ali fondate

    !nicamente s!l sospetto in ordine alla commissione di altri e ben pi4 )ravi reati. Da

    0!i si comprende l’esi)enza del potere politico i fronte ad !na tale in)erenza

    dell’ordine )i!diziario nella sfera della politica &na risposta le)islativa indirizzata al

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    rec!pero di !n a!tentico disvalore di condotta/ mediante !n arricc-imento di

    0!est’!ltima/ con note modali indicative di offensività.

    La condotta del p!bblico a)ente divine penalmente rilevante solo se si concretizza in

    !na violazione di norme di le))e o di re)olamento/ ovvero nell’inosservanza

    dell’obbli)o di “astenersi in presenza di !n interesse proprio o di !n prossimo

    con)i!nto o ne)li altri casi prescritti/ nonc-1 soltanto se viene realizzata “nello

    svol)imento delle f!nzioni o del servizio. D!n0!e in tal modo ven)ono esp!lse

    dall’ambito applicativo dell’art/ 9,9 cp per !n verso di t!tte 0!elle violazioni di

    norme di le))e o di re)olamento non aventi !no specifico conten!to precettivo/

    nonc-1 di t!tte 0!elle condotte del p!bblico a)ente costit!enti !n mero ab!so delle

     proprie 0!alità.

    La riforma del *> ad !n disvalore di condotta a))i!n)e !n disvalore di evento/

    infatti il vanta))io patrimoniale in)i!sto ovvero !n danno in)i!sto rappresentano

    l’indefettibile conse)!enza nat!ralistica della condotta e rientrano nella sfera del dolo

    )enerico 0!alificato dal le)islatore come necessariamente intenzionale/ inoltre non

     pi4 possibile disporre mis!re ca!telari personali/ coercitive o interdittive/ cos; come

    intercettazioni telefonic-e o ambientali a fronte di !n contestazione e@ art. 9,9 cp.

    &n blindat!ra della tipicità del reato di ab!so d’!fficio in )rado di costit!ire !n

    vincolo per il )i!dice in sede di individ!azione del bene )i!ridico protetto e di

    ricostr!zione del volto offensivo del reato.

    L’elevato tasso di tipicità asse)nato al delitto di ab!so d’!fficio dal le)islatore del

    *> esp!n)e la t!tela ossessiva del presti)io dal cono di offensività della norma

    incriminatrice. Con la riforma si trattato di !n a ridefinizione del fatto tipico

    offensivo in aderenza ai principi costit!zionali di le)alità2determinatezza e

    offensività.

    *.* b# la riform!lazione le)islativa del reato di false com!nicazioni sociali.

    !n !lteriore esempio di irri)idimento le)islativo viene dalla recente modifica del c.d.

    falso in bilancio.

    Il delitto di false com!nicazione sociali si era trasformato in !n delitto di falso cio

    !n reato di pericolo a t!tela della fede p!bblica/ perc-1 !na volta s)anciato dalla

    fra!dolenza la fattispecie/ in 0!anto illecito di mero pericolo/ si prestava ad !na

    flessibilità applicativa incondizionata. Infatti alla )i!rispr!denza facendo leva s! !na

    condotta cos; impoverita ris!ltava a)evole la selezione di ! bene )i!ridico ampio e

    sf!mato. la contestazione di tale reato permetteva al 7m l’in)resso all’interno di

    0!alc-e or)anismo societario rep!tato sospetto/ per pervenire alla scoperta di reati pi4

    )ravi/ con !n massiccia penetrazione del potere )i!diziario nell’economia.

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    A tale sit!azione -a rea)ito il le)islatore intervenendo e rifondando il reato di false

    com!nicazioni sociali facendone scat!rire d!e fattispecie distinte5 !na di tipo

    contravvenzionale e@ art. ,B,* cc costr!ita s!ll’ arc-etipo dei reati di pericolo6l’altra

    di nat!ra deltt!osa e@ art ,B,, cc modellata s!i reati di evento.

    In entrambe le ipotesi il bene t!telato il patrimonio "societario o individ!ale#/ nel

     primo caso contro l’esposizione a pericolo nel secondo contro la s!a effettiva lesione.

    Il tipo le)ale del falso in bilancio nelle forme del delitto e della contravvenzione

    aricc-ito per offrire indicazioni precise in merito alla dimensione offensiva

    dell’illecito penale in 0!estione. Il disvalore di condotta arricc-ito dalla ric-iesta

    necessità c-e le falsità e le omssioni deten)ano !na idoneità in)annatoria nei

    confronti dei destinatari delle com!nicazioni/ inoltre la condotta falsificatoria deve

    s!perare valori so)lia sotto ei 0!ali si rimane nell’ambito dell’illecito amministrativo/

    so)lie espressive della dimensione 0!alitativa e 0!antitativa del disvalore penale

    complessivo recato dal reato c-e non dovranno essere intesi ala stre)!a dei re0!isiti

    essenziali della tipicità.

    La componente psicolo)ica pre)nante articolandosi in !n dolo )enerico

    necessariamente intenzionale/ calibrato s!ll’in)anno e im !n dolo specifico per contro

    orientato al profitto.

    Anc-e nel caso delle false com!nicazioni in bilancio !na tipizzazione rispettosa del

     principio d le)alità assic!ra !na ricostr!zione interpretativa della dimensione

    offensiva del reato in )rado di contenere l’ambito del penalmente rilevante.

    L’intervento le)islativo volto ad ar)inare l’operare !n’estensione eccessiva del

     penalmente rilevante da parte della )i!rispr!denza opport!no alla l!ce di pri;cipi di

    frammentarietà/ determinatezza materialità e offensività/ ma non dovrebbe limitarsi

    solo ad alc!ni settori.

    ,. la responsabilità senza provaJ

    D!n0!e al fine di soddisfare istanze di tipo )eneral+preventivo nell’alle))erire il

    diritto penale vi son d!e direttrici. da !n lato il le)islatore modella fattispecie

    incriminatrici sempre pi4 v!ote e inconsistenti dall’altro la )i!rispr!denza/ attraverso

    interpretazioni disc!tibili/ finisce per pie)are anc-e 0!elle dotate di componenti

    si)nificative e pre)ne di disvalore/ cos; c-e il reato s!bisce !n ridimensionamento.

    L’a))ressione ai valori distintivi di !n sistema penale liberale si svil!ppa anc-e

    attraverso lo sv!otamento delle )aranzie process!ali.

    Il processo costit!isce l’!ltimo bal!ardo per le resid!e speranze di !n diritto penale

    realmente liberale. &na !tilizzazione str!mentale e distorta del processo e ca!sa

    immediata di !na responsabilità senza prova e 0!indi ca!sa finale di !na forma

    !lteriore impoverimento del reato.

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    Le accelerazioni del processo lasciano intravedere !n dise)no volto a rid!rre )li spazi

    di libertà dei cittadini/ si profila il danno di processi sommari e poco )arantisti.

    $ali accelerazioni sono in colle)amento con il principio dela ra)ionevole d!rata del

     processo e@ art. *** cost.

    $!ttavia c’ c-e vede nel principio della ra)ionevole d!rata del processo/ non solo il

    divieto di str!mentalizzazioni meramente dilatorie del diritto di difesa/ ma anc-e la

    volontà di indirizzare le)islatore ed interprete vero obiettivi di celerità.

    3!ando si parla del n!mero altissimo di processi sf!))e il dato per c!i la ma))ior 

     parte di 0!esti ri)!ardano reati ba)attellari.

    7er rid!rre il carico )i!diziario sarebbe opport!no contenere la contin!a immissione

    di norme incriminatrici e favorire la depenalizzazione/ creare fattispecie determinate

    e contenere i tempi del processo tenendo conto delle diverse fasi del processo/

    concedendo il tempo necessario all’imp!tato a difendersi.

    :olto tempo veien perso nella )iacenza dei procedimenti nelle varie cancellerie o

    nell’espletamento di inda)ini poco !tili. Il risc-io c-e l’esi)enza di rid!rre i tempi

    vada a discapito della difesa. Fià ci sono sol!zioni process!ali antico)nitive

    "patte))iamento e patt.allar)ato# c-e si pon)ono in !na lo)ica di marcata

    velocizzazione.

    Vi !na malcelata insofferenza verso l’approfondimento dei temi di prova/ la

    complessità del metodo del contraddittorio/ la completezza della motivas;zione delle

    sentenze.

    Il metodo del contraddittorio nella formazione della prova impone !na ma))iore

    determinatezza le)islativa/ e vieta c-e la norma pen