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roberto
Timbro e firma

A.2. - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavori a misura

Comune di Crotone

Lavori di

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA FELLINI

finanziamento fondi royalties annualità 2008

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del decreto legislativo n. 163 del 2006

(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

importi in euro

1 Importo esecuzione lavori a misura 191.000,00

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.700,00

A Totale appalto (1 + 2 ) 196.700,00

Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento

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Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto

TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto................................................................................................................................

Art. 2 Ammontare dell’appalto .........................................................................................................................

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto....................................................................................................

Art. 4 Categorie dei lavori .................................................................................................................................

Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .........................................................

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ..............................................................................................

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ........................................................................................

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................................

Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.......................................................

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....................................................

Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini ..............................................................................

Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................................

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori.........................................................................................................

Art. 15 Proroghe ..................................................................................................................................................

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .........................................................................................

Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P. ..............................................................................................................

Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (1)

.............................................................................

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità (2)

..................................................

Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione .................................................................................................

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..................................................................

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 Lavori a misura ........................................................................................................................................

Art. 23 Eventuale lavoro a corpo.........................................................................................................................

Art. 24 Eventuali lavori in economia ..................................................................................................................

Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.........................................................................

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Anticipazione ...........................................................................................................................................

Art. 27 Pagamenti in acconto..............................................................................................................................

Art. 28 Pagamenti a saldo ...................................................................................................................................

Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto...........................................................................................

Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ...............................................................................................

Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .................................................................................

Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali ....................................................................................

Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti..........................................................................................

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

Art. 35 Cauzione definitiva ..................................................................................................................................

Art. 36 Riduzione delle garanzie..........................................................................................................................

Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

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Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38 Variazione dei lavori ................................................................................................................................

Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali ...........................................................................................

Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .......................................................................................

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................................

Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .............................................................................

Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (3)

...........................................................................

Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza ........................................................................................

Art. 45 Piano operativo di sicurezza....................................................................................................................

Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 Subappalto...............................................................................................................................................

Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................

Art. 49 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 Accordo bonario e transazione ...............................................................................................................

Art. 51 Definizione delle controversie ................................................................................................................

Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...............................................................................

Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ............................................................................

Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....................................................................

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....................................................................................

Art. 56 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ...............................................

Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati ......................................................................................................

Capo 12 - NORME FINALI

Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore...............................................................................................

Art. 59 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ..............................................................................................

Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione...................................................................................

Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................

Art. 62 Terre e rocce da scavo.............................................................................................................................

Art. 63 Custodia del cantiere...............................................................................................................................

Art. 64 Cartello di cantiere ..................................................................................................................................

Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .................................................................................

Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti ....................................................................................................................

Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse ..........................................................................................................

ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA

Allegato A – Elementi principali della composizione dei lavori ................................................................................

Allegato B – Riepilogo degli elementi principali del contratto..................................................................................

Allegato C – Elaborati integranti il progetto a base di gara ......................................................................................

TITOLO II – Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;

- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto

dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche,

rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA FELLINI

finanziamento fondi royalties annualità 2008;

b) descrizione sommaria: SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA FELLINI COMPRESO LO SNODO VIARIO PREVISTO IN

PRG CON VIANAZIONI UNITE

c) ubicazione: CROTONE- CENTRO CITTA’

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai

particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici,dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso

completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i

miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore

e recepite dalla Stazione appaltante.

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo

1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati

acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

_____________________________

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Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

1 Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso 191.000,00

2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 5.700,00

TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1 + 2) 196.700,00

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto

del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo

all’esecuzione dei lavori a misura.

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131,

comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,

indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo, quarto e

quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto

può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di

cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il ribasso

percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del

presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità

eseguite.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi

dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al

contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di

quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono

classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OG3» - STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

2. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.

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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,

comma 1, lettera s), 43, commi 7 e 8 e 161, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 38 del presente

Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: (4)

Importi in euro

Lavori

n. categ. Descrizione delle categorie

di lavorazioni omogenee Importo

[1]

Incidenz

a % del

personal

e

oneri

sicurezza

[2]

totale

[1 + 2]

Inci-

denza

%

(5)

1 OG3 STRADE 178.261,14 5.700,00 183.961,14 93,33

2 OG10 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 12.738,86 6,67

O__ …….

TOTALE A MISURA 191.000,00 5.700,00 196.700,00 100,00

2. I lavori individuati al comma 1, numeri 2,3,4 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui

agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5, non

incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del

presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del d.P.R. n.

207 del 2010.

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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il

lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti

nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti

delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato

«C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 (6)

;

d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2

dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,

comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se

accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo

89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il

presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la

determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei

lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;

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c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le

relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e

del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della

piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,

come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le

generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei

modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona

idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal

direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere

accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

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1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n.

207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano

conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia

conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14

gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si

intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori

fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono

comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione

appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia

fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è

indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n.

207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il

mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a

soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (7)

il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su

autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei

lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di

consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è

subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non

possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche

alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si

provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce

verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente

determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata

all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte

per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa

emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (8)

riferito alla sola parte funzionale delle

opere.

Art. 15. Proroghe

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di

cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della

scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni

alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno

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determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche

in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal

proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del

direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della

richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e

può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è

difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10

giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui

all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie

temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19; in tal caso per termine di

ultimazione di cui all’articolo 14 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 19, comma

5 e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o

su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito

l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del

Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P.

non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione

appaltante.

4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna

efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del

R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto

verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della

sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

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7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data

della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano

per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini

contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra

l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma

esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare

necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso

tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le

disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in

quanto compatibili.

4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,

l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi

allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Penali in caso di ritardo -

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito

per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo

UNO per mille (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro

___________________

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi

dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore

che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 19, comma 5.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento

imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui

all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

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di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore

dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla

base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di

collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. (9)

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per

cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (QUINDICI (10)

giorni dalla stipula del

contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un

proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento

dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante

apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione

lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o

indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (11)

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte

in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della

Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano

giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione

appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi

casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma

1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano

di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle

opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o

espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal

presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori

impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione

alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di

reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,

imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non

abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette

ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di

sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per

l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 180

(CENTOTTANTA) (12)

giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione

appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione

di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo

determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il

termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,

comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di

tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del

presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la

valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far

valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi

indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti

dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati

nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,

sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità

rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per

la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel

Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della

regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli

installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto

la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base

al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e

impianti:

a) impianti elettrici;

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni

la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo

onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco,

si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a

sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti

contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti

negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché

non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo

stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del

ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di

ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale

unico non costituiscono lavoro a corpo.

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6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base

all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la

percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte

proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 3, è

effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 3.3, applicando il ribasso contrattuale ai

prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda il costo del personale o della manodopera di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 3.1 e i

trasporti e i noli di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 3.2, secondo i prezzi vigenti al momento della loro

esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed

applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su questi ultimi due addendi.

2. Gli oneri per la sicurezza individuati in economia, come evidenziati nella parte in economia della tabella di cui

all’articolo 5, comma 1, sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che le componenti stimate o

contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro

esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate

nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle

misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5,

comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.

140, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5,00 % (CINQUE per cento) (13)

dell’importo del contratto.

2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso,

spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

3. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata

alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì

del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al

cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione

recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla

scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui

allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e

l’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Al pagamento dell’anticipazione si applica l’articolo 27, comma 7.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,

23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della

ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non

inferiore al inferiore al 10,00 % (DIECI per cento) dell’importo contrattuale

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di

contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello

0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo

194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione

della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010,

che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera

a), con l’indicazione della data di emissione.

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4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,

mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo

superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui

al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%

(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo

inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)

dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo

contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al ____ % (________ per cento) (14)

dell’importo

contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi

dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in

base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati

contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286

del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In

caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della

riscossione competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il

soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso

infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52,

comma 2.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (QUARANTACINQUE) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata

con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e

proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine

perentorio di 15 ( QUINDICI) (15)

giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma

senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni

dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (16)

previa presentazione

di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

20/20

secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n.

207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di

collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (17)

;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con

polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto

ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto

decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi

dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare

il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili

nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per

l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a

disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il

certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con

apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo

effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia

provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con

apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente

successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle

somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di

adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento

integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione

appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni

dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei

contratti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

21/21

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60

(sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se

il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o

in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o

in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non

inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato

contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della

relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti

della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa

comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci

per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno

solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle

parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le

condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non

è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (18)

, a cura del R.U.P. in ogni

altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si

protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei

lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da

applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno

precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero

previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,

deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in

Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei

prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e

della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario

finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia

autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento

sottoscritto dal R.U.P..

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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria,

con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito. (19

)

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è

richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo

contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura

superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono

quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda

tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (20

) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (21

)

allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

comma 2, del codice civile, (22

) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è

presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche

limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del

75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o

in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (23)

; lo

svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori

da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai

risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione

appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre

azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in

caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere

ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi

importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di

consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti

raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34

da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.

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Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di

cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i

concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI

CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione

deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono

accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1

sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte

integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è

frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della

riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui

all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. (24)

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010) o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito

di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione

allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della

certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in

classifica II.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010,

l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni

prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa

che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da

un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del

giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (25)

e comunque decorsi 12

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del

certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (26)

per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa

per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione

appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del

certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (27)

. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per

le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono

essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (28

)

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

25/25

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, (29)

cosi distinta: (30)

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle

partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.00,00 (CINQUECENTOMILA)

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.00,00 (CINQUECENTOMILA),

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.00,00 (CINQUECENTOMILA. (31)

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non

sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono

opponibili alla Stazione appaltante. (32)

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio

ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei

contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma

2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui

all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti

alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da

esse assunti.

10.In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la

disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.

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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed

entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice

dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da

parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se

non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere

aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore 5,00 % (CINQUE per cento) (33)

dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non

comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e

siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della

stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento)

dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera

al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve

indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal

contratto o introdotti in sede di variante, (34)

causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1,

lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o

introdotti in sede di variante. (35)

Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle

risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei

predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,

l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati

a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui

all’articolo 45.

9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010,

l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai

sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di

spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie

varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto

il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla

risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.

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2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per

cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore

od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della

normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e

risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di

cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,

entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori

se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: (36)

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in

alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice

fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (37)

ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,

commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del

Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto

articolo 29, comma 5, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; (38)

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il

nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di

adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai

sensi dell’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite

questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma

1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria

organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il

consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei

contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più

imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese

consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente

individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa

mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del

Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è

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individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa

individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui

all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma

1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante

gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle

lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle

disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo

41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione

appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n.

81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo

metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,

comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate

di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva

dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori

eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o

tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o

adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in

aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,

diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni

comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante

riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi

dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto

n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei

rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve

essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza

redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato

speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici

piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso

trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla

stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano

operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all'articolo 43.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario

per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli

obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI

a XXV dello stesso decreto.

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2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte

le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o

di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di

consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (39) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante

del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella

misura massima del 30% (trenta per cento), (40) in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria

prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi

categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le

prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170

del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (41)

a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella

misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; (42)

il

subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di

frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; (43)

b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se

l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;

c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera c), possono essere subappaltati per intero;

d) i lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero e l’importo subappaltato

concorre/non concorre (44)

alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle

seguenti condizioni:

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è

vietato e non può essere autorizzato;

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto

devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste

dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi

dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di

subappalto;

- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, con i relativi

importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di

esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma

dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di

raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da

ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi

della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (45)

da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,

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attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo

38 del Codice dei contratti;

3) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del

subappaltatore, (46)

ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro

154.937,07, (47)

l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli

adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla

delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al

d.P.R. n. 252 del 1998 (48) (49)

; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del

1998, (50)

il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice

è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R. (51)

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in

seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato

una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,

l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per

l’affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000

euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere

affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per

cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal

Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori

in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun

ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e

sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima

dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed

antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei

contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non

può subappaltare a sua volta i lavori Tuttavia, ai sensi dell’articolo 170, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010,

l’appaltatore o il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili «_______», (52)

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possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari

per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette categorie; tali affidamenti non

sono considerati subappalti se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 118, comma 11 del Codice dei

contratti. In tal caso trova comunque applicazione la disciplina di cui al precedente comma 2, lettere b), c) e d),

intendendosi le condizioni richieste al subappaltatore come richieste al subcontraente.

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del

2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti

distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade

nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a

ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto

distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,

entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione

al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92

del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le

condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13

settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28

giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato

speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che

richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di

importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se

l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di

subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei

soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato

speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché

tali attività non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di

riconoscimento.

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Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori

e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia

effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme

dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo

stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. (53)

In deroga a quanto previsto al primo

periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione

appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro

eseguiti. (54)

In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del

Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali

elencate all’articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% del totale dei lavori,

individuati al precedente articolo 4, comma 4, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai

subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o

cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20

(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei

lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di

pagamento.

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni

di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che

l’appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma

4, lettera b);

b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica

della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo

trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge

4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,

devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui

documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in

misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità

di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia

necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini

dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che

hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori il verificarsi della condizione di cui al comma

1, il R.U.P. provvede a nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11 e 12, del

Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del

direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente

infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta)

giorni dalla costituzione della commissione.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla

Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la

Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia

della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto

costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a

decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato

dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le

controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del

contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice

civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere

dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,

competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione

formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,

previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto

o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo

direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione

di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente

presso il Foro di CROTONE ed è esclusa la competenza arbitrale.

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2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione

alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e

gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i

lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse

e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa

e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore

dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui

pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente

Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono

altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva

iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun

soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di

assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai

subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o

degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,

collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di

riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo

periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di

riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro

50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13

del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

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Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali

atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i

subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-

CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti

di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in

assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede

direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,

utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del

presente Capitolato Speciale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore

sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando

un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o

inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del

DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei

lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta)

giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS,

all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione

delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la

condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una

somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente

lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da

pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente

Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto

oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese

subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di

accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in

cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere,

come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere

utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto

d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme

trattenute ai sensi della lettera b).

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Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto

mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,

senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli

articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo

135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei

termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di

norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai

piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal

direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo

51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,

del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del

Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute

e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del

d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore

dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione

delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione

del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,

oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di

assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,

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in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma

6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del

contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla

liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti

dell’importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale

avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e

l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione

dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in

cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra

impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,

l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla

differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,

eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o

comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo

dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione

effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle

nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e

collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data

prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, (55

)

ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di

sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre

imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle

informazioni del prefetto.

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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni

dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il

direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e

con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In

caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo

della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque

all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa

con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (56)

da parte della Stazione

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le

certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il

certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 56, né i

termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) (57)

mesi dall’ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non

sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale

o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche

nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo

55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore

non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia

atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere

stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di

sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei

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lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini

previsti dall’articolo 55, comma 3.

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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale,

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,

esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla

descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti

non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità

dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di

tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o

private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,

l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei

veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo

stesso ente appaltante;

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di

contratto;

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui

materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e

l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo

semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è

fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (58)

, della

continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni

della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente

appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono

a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti

dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello

stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non

compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle

costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei

lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,

come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per

l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le

misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di

rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei

44/44

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono

forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza;

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo

nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera

di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei

dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto

altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e

controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni

raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o

contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità

di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione

lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori

deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per

qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali

danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione

infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati

la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio

giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia

delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale

competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto

salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di

esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e

pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma

del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa

con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e

posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

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z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per

l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve

indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del

comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti

o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i

permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti

dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati) di 1/2 (un MEZZO) della percentuale di incidenza delle spese

generali e dell’intera della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarate dall’appaltatore in sede di verifica

della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il

progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b)

e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)

dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra

condizione trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,

invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei

lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal

presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le

relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,

così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve

rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di

esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione

lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente

consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure

a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili

agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative

riprese.

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Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione (59)

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. (60)

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono

essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere (61)

, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi

quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per

gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono

essere trasportati e regolarmente accatastati in DEPOSITO COMUNALE (62)

, a cura e spese dell’appaltatore,

intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi

contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico

o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,

comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra

quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del

decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. (63)

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e

dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello

stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-

sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e

fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a

personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta

la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

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Art. 64. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero DUE esemplari del cartello indicatore, con le

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei

LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio

2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi

riportate; è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «D». Il cartellone dovrà prevedere uno

spazio indicante il contributo comunitario con l'emblema dell'Unione europea (la bandiera) e il seguente testo:

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA.

I cartelloni vanno rimossi entro sei mesi dalla fine dei lavori e sostituiti con delle targhe permanenti.

3. A fine lavori dovrà essere installa una targa permanente che sostituirà il cartello utilizzato durante la fase dei

lavori. Le targhe permanenti si utilizzano per segnalare la realizzazione di opere infrastrutturali e devono essere

collocate in luoghi accessibili al pubblico ed essere conformi all'allegato «E»; dovranno essere affisse

obbligatoriamente, in modo permanente, per almeno il periodo di un anno.

Il formato da adottare è A4 (210 x 297 mm) Orientamento Orizzontale. Lo sfondo deve essere di colore Pantone

293 per l'area del rettangolo.

In caso di stampa in quadricromia i colori standard saranno ottenuti per mezzo dei quattro colori mescolando il

100% di "Process Cyan" e l'56% di "Process Magenta". Il Pantone corrisponde al colore RGB: 0/65/173.

La scritta, in caso di progetti di investimento pubblici dovrà riportare: "Progetto finanziato dall'Unione europea -

Regione Calabria". Le targhe per progetti di investimento di imprese dovranno riportare: "L'investimento presso

questa unità produttiva è finanziato dall'Unione europea Regione Calabria". Il colore sarà il 20% del Pantone 293.

Per quanto riguarda i loghi invece dovranno essere apposti contestualmente quello dell'Unione europea, del

Governo italiano e della Regione Calabria.

La targa dovrà essere stampata su materiale metallico leggero o plastico ed apposta in maniera visibile in prossimità

dei luoghi in cui è stato realizzato l'intervento;.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva

per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice

del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi

dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,

come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e

124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-

quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni

dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì

negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo

di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle

predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per

l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui

all’articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

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a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque

di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in

quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati

di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti

dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione

dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori

di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi

dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della

spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai

sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una

volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente

Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la

messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

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3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima

Allegato «A» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %

1) Manodopera euro %

2) Materiale euro %

3) Trasporti (ql/Km) euro %

4) Noleggi euro %

totale euro 100 %

squadra tipo:

Operai specializzati n.

Operai qualificati n.

Manovali specializzati n.

Allegato «B» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)

1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)

2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %

2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %

4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)

5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)

6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)

6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7

11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 o/oo

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o/oo

…… ……………………………………………………………

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Allegato «C» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

(articolo 7, comma 1, lettera c))

roberto
ELENCO

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Titolo II

Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

(omissis)

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010, questa parte deve contenere

tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell'appalto, anche ad

integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

(omissis)

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010, questa parte deve contenere le modalità di

esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le

specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche

dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede

l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la

documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di

approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte

progettuali.

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1 In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere la parola «Eventuali».

2 In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207 del

2010, sopprimere le parole «e Piano di qualità». 3 Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per

cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ». 4 La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali

delle sottocategorie deve essere pari all’aliquota della categoria che le assorbe. 5 Indicare nella colonna della % l’incidenza delle singole categorie omogenee di lavori.

6 Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.

7 Cancellare le parole «, oppure la perdita di finanziamenti comunitari» per lavori che non sono assistiti dai

finanziamenti comunitari. 8 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 9 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 10

Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni. 11

Articolo 43, comma 10, d.P.R. n. 207 del 2010. 12

Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola

essenziale. 13

Nella misura non superiore al 5%, elevabile fino al 20% per i programmi URBAN. 14

Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%. 15

Non più di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del d.P.R. n. 207 del 2010. Si consiglia un termine più breve (es. 15

giorni). 16

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 17

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 18

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 19

In caso di procedura aperta sopprimere le parole «/ alla lettera di invito»; in caso di procedura ristretta o di

procedura negoziata sopprimere le parole «al bando di gara e al disciplinare di gara».

20 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i

riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

21 Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i

riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

22 Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui

all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .

23 Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 24

Sopprimere le parole «L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione

all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010» in caso di appalti di importo inferiore a

619.748 euro. 25

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 26

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 27

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

54/54

28

Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i

riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

29 Con adeguata motivazione, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, può essere prevista una

somma superiore all’importo del contratto. 30

Gli importi delle partite 2) e 3) sono da prevedere in relazione ai rischi e alla complessità del lavoro ecc. 31

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di

500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro. 32

Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza è irrilevante per

la Stazione appaltante in quanto l’importo deve essere liquidato per intero dall’assicurazione la quale avrà diritto

alla ripetizione sull’appaltatore dell’importo della franchigia o dello scoperto. 33

Completare con le parole «10», oppure «5» (valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori

di recupero, ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di altri lavori. 34

In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le parole «previsti dal contratto». 35

In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le parole «previsti dal contratto». 36

Cancellare le parole «e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati

nelle more della stipula del contratto» se tale fattispecie non è prevista. 37

In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC in originale», in caso di

Stazione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessari all’acquisizione

d’ufficio del DURC». 38

Cancellare il periodo da «Ai sensi dell’articolo 29 … » fino a «… può essere autocertificata» dopo la scadenza del

termine previsto dallo stesso articolo 29, comma 5, del Decreto n. 81. 39

Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per

cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ». 40

In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti,

sostituire le parole «30% (trenta per cento)», con le parole «20% (venti per cento)». 41

Sopprimere in tutto o in parte e ridenominare le lettere adattando la disciplina al caso specifico in coerenza con

l’impostazione dell’articolo 4, comma 2. 42

Qualora vi sia una sola categoria rientrante in tale fattispecie, sopprimere le parole «, dell’importo di ciascuna

categoria». 43

Qualora vi sia una sola categoria rientrante in tale fattispecie, sopprimere le parole «per i lavori della stessa

categoria». 44

Sopprimere la parte che non interessa, tra le opzioni «concorre / non concorre» a seconda dell’interpretazione

data all’articolo 118, commi 1 e 2, del Codice dei contratti. 45

Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e

all’importo dei lavori», con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso. 46

In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC del subappaltatore, in

originale», in caso di Stazione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati

necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore». 47

Decorso il termine di cui all’articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire l’importo di «euro 154.937,07» con

l’importo di «euro 150.000,00». 48

In caso di appalti di lavori di importo inferiore a 154.937,07 euro (poi a 150.000 euro) cancellare le parole da «a

tale scopo …», fino a «… del 1998». 49

Decorso il termine di cui all’articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire le parole «di cui al d.P.R. n. 252 del

1998» con le parole «di cui agli articoli 84 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011». 50

Decorso il termine di cui all’articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011,, sostituire le parole «dell’articolo 12, comma 4,

del d.P.R. n. 252 del 1998» con le parole «dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011». 51

Decorso il termine di cui all’articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire le parole «dell’articolo 10, commi 2 e

7, del citato d.P.R.» con le parole «degli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo». 52

Completare con gli acronimi delle categorie ricorrenti nel caso di specie, tra quelle ammesse (OS 4, OS 5, OS 13,

OS 18-A e/o OS 18-B). Sopprimere il periodo se non è prevista alcuna delle predette categorie. 53

Articolo 15 della legge n. 180 del 2010. 54

Articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2010.

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55

Decorso il termine di cui all’articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire le parole «all'articolo 10 della legge

31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994»

con le parole «agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011». 56

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 57

Termine non superiore a 6 (sei) mesi. 58

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo

provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo. 59

Cancellare la parte che non interessa se non sono previsti scavi o demolizioni. 60

Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che

alcuni materiali di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilità della Stazione appaltante (es. terreno di

coltivo per la formazione di giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi

per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per la

Stazione appaltante. 61

Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi

destinati allo stoccaggio del materiale di scavo. 62

Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi

destinati allo stoccaggio del materiale di scavo. 63

Verificare l’assenza dell’obbligo di utilizzo di materiali riciclati.

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

MODALITA' ESECUTIVE DEI LAVORI

Art. P - 1 Tracciamenti

Sono a carico dell'impresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione: l'impresa stessa assume la completa responsabilità della esecuzione dei tracciamenti delle opere secondo i disegni che la Direzione dei Lavori le consegnerà e resta inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno eventualmente affidati, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, I lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso, se ciò fosse dalla Direzione dei Lavori riconosciuto necessario per le verifiche che la stessa intenderà eseguire. L'impresa non potrà mai invocare a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla Direzione dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata all'esecuzione a sue spese di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stesse.

Art. P - 2 Scavi

a) Norme generali per gli scavi L'impresa è tenuta ad adottare i sistemi, i mezzi d'opera, i materiali che risultino più convenienti ai fini dell'economia generale delle opere, e che siano stati riconosciuti dalla Direzione dei Lavori più rispondenti alla buona riuscita ed al regolare andamento dei lavori. Qualora nel corso degli scavi meccanici venissero incontrati reperti archeologici; l'impresa fermerà i lavori in quel punto, spostandosi in altra zona in attesa dell'eventuale intervento di competenza della Soprintendenza delle Antichità. In tali zone la Direzione dei Lavori potrà disporre che i lavori siano eseguiti con modalità particolari. Resta stabilito che l'impresa è in ogni caso responsabile dei danni che possono derivare dai lavori alle canalizzazioni ed ai reperti archeologici incontrati negli scavi. Lungo le strade di ogni genere e categoria, sia durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura dei cavi, che per tutto il tempo in cui questi resteranno aperti, l'impresa dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli. Per questo l'impresa è obbligata a collocare ponteggi, passerelle, ripari, segnali, ovunque se ne presenti l'opportunità.

L'impresa, comunque, dovrà porre particolare cura affinché non siano danneggiate le tubazioni, i cavi e le canalizzazioni di qualsiasi genere che potranno incontrarsi negli scavi; essa dovrà anche fare in modo che, con l'impiego di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, siano mantenute le dette canalizzazioni con assoluta sicurezza nella loro primitiva posizione garantendone la continuità di esercizio. 'Per quanto riguarda le canalizzazioni delle fogne, esse dovranno essere lasciate in sito ove ciò sia possibile; se fosse invece necessario troncarle, l'impresa dovrà provvedere a mantenere il deflusso delle acque con raccordi provvisori.

Prima dell'inizio dello scavo per la posa di singoli tronchi delle condotte l'impresa dovrà eseguire cavi preliminari di indagine nella misura necessaria all'esatta identificazione della posizione delle canalizzazioni dei pubblici servizi e degli eventuali resti archeologici. Le pareti degli scavi non dovranno avere blocchi sporgenti o massi pericolanti, che dovranno essere in ogni caso abbattuti od asportati a spese e cura dell'impresa. Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei lavori che si eseguono, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti dei cavi, di qualsiasi tipo e profondità, l'impresa dovrà provvedere di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare il più possibile da ogni pericolo di operai. Resta stabilito che, quali che siano i provvedimenti adottati, l'impresa stessa sarà in ogni caso l'unica responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei cavi. L'impresa dovrà provvedere inoltre a mantenere, a sua cura e spese, l'aggottamento e il deflusso naturale delle acque di qualsiasi provenienza e curare di togliere ogni impedimento che si opponesse al deflusso stesso ed ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura dei canali fugatori. L'impresa dovrà inoltre adottare ogni accorgimento allo scopo di evitare che le acque meteoriche e quelle comunque scorrenti in superficie si riversino nei cavi. Per tali provvedimenti non verranno corrisposti compensi particolari, essendo i relativi oneri previsti e compensati nei prezzi degli scavi.

2/2

Gli scavi all'aperto si suddividono in: - scavi di sbancamento; - scavi a sezione obbligata; - scavi per l'apertura della sede delle condotte. Per la disposizione fra le varie categorie si rimanda al successivo Capo V relativo alle “Norme per la misurazione e contabilizzazione dei lavori" ed alle voci dell'Elenco Prezzi. b) Scavi di sbancamento e scavi a sezione obbligata Prima di porre mano agli scavi l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro in modo che risultino indicati i limiti degli scavi stessi e degli eventuali riporti in base alla sagoma e alle dimensioni delle opere da costruire. L'impresa dovrà montare le modine necessarie a determinare con' precisione l'andamento delle scarpate, curandone, dopo la loro apposizione, la conservazione in sito. L'impresa dovrà consegnare gli scavi al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e regolari, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, le eventuali riprese e sistemazioni delle scarpate e banchine. c) Scavi per l'apertura della sede della condotta Gli scavi per la posa in opera delle condotte e delle canalizzazioni di scarico dei manufatti dovranno essere effettuati seguendo in tutto ed esattamente gli ordini della Direzione dei Lavori e gli elementi contenuti nelle sezioni tipo di scavo riportate nei disegni allegati. La larghezza L del fondo dei cavi per la posa delle tubazioni non dovrà essere inferiore a quella che risulta dalla seguente formula:

L = D + 60 cm in cui D rappresenta il diametro esterno della tubazione da posare. in casi particolari la Direzione dei Lavori potrà ordinare una larghezza L diversa dalla suddetta. Nel caso di due tubazioni da posare nello stesso cavo la larghezza minima del fondo del cavo risulterà dalla seguente formula:

L = b + (D’ + D”) + 60 cm 2 in cui b è la distanza fra la proiezione orizzontale degli assi delle condotte, fissata caso per caso dalla Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile, D' e D" sono i diametri esterni. Tale formula è applicabile soltanto nei casi in cui le due tubazioni debbono essere posate sullo stesso piano di fondo fossa. Se le due condotte, pur essendo parallele, hanno piani di posa a differenti quote, e sempreché le scarpate interne delle relative fosse, sulle basi delle lunghezze minime sopra stabilite, interferiscano tra loro, verrà eseguito un unico scavo per la posa delle due condotte. Se, per l'incontro di fogne, di vecchie costruzioni, di altre tubature e canalizzazioni o di ostacoli imprevedibili, si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, tali varianti verranno eseguite in base all'ordine esplicito e secondo i nuovi dati forniti dalla Direzione dei Lavori. Resta pertanto tassativamente stabilito che non sarà tenuto conto degli scavi eccedenti i dati suddetti, nè della maggiore profondità a cui l'appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori. La profondità di scavo sarà riferita ad appositi picchetti o caposaldi ubicati in posizione conveniente. Durante l'esecuzione dei lavori di scavo dovrà essere usata la massima cura per la conservazione dei picchetti e dei vertici che individuano il tracciato. Il cavo dovrà essere dotato di apposite nicchie, sufficientemente ampie per consentire la comoda esecuzione delle giunzioni e relativi coprigiunti. li fondo dei cavi dovrà essere ben spianato; non saranno ammesse sporgenze o infossature superiori ai 5 cm rispetto ai piani delle livellette ordinarie. d) Materiali di risulta degli scavi I materiali di risulta degli scavi che debbono poi essere reimpiegati per la formazione dei reinterri o rilevati dovranno essere di norma deposti lateralmente al cavo e sistemati in modo da impedire che i cavi siano invasi dalle acque meteoriche superficiali e dagli scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato. L'impresa dovrà inoltre curare che detti materiali non rechino ostacolo ai transito delle persone e dei veicoli, all'accesso ai fabbricati e alle manovre degli operai necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è a tale fine obbligata a collocare a sue spese ponteggi, passerelle, ripari e segnali ovunque se ne presenti la necessità e la convenienza. Qualunque danno si verificasse in dipendenza della sistemazione del materiale di scavo dovrà essere prontamente riparato a cura e spese dell'impresa, in modo da non intralciare l'ulteriore sviluppo dei lavori. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà insindacabile di vietare all'impresa il deposito delle materie di scavo, o di quelle provenienti da cave di prestito, nelle zone dove il terreno non presenti sufficiente stabilità oppure

3/3

dove l'eccessivo carico dei materiali depositato possa danneggiare canalizzazioni eventualmente esistenti nel sottosuolo. Le materie di scavo depositate, in tal caso, dovranno essere riprese e trasportate in luoghi adatti, senza che per ciò possa competere all'impresa alcun compenso. I materiali di risulta degli scavi che non siano destinati ad essere reimpiegati per reinterri o rilevati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto dell'impresa, a sua cura e spese, in discariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza.

Art. P - 3 Demolizioni e rimozioni

Nelle demolizioni e rimozioni l'impresa deve adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare le opere circostanti e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse, dei quali sia previsto l'utile reimpiego. Per le demolizioni e le rimozioni è vietato l'uso delle mine. Quando per mancanza di puntellamenti e delle necessarie precauzioni venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti delle demolizioni prescritte le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in pristino a cura e spese dell'impresa. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere con cura scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e depositati nei luoghi indicati dalla Direzione stessa. L'impresa è responsabile di tutto il materiale riutilizzabile, ed in particolare di quello risultante dal disfacimento delle pavimentazioni stradali fino a quando non venga ricollocato in opera; all'impresa stessa perciò sarà addebitato quel materiale che risulti mancante o comunque danneggiato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'impresa, in discariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza.

Art. P - 4 Rilevati

4.0 - Definizione e aspetti progettuali Si definiscono con il termine di rilevati tutte quelle opere in terra destinate a formare il corpo stradale, le opere

di presidio, i piazzali nonché il piano d'imposta delle pavimentazioni. Le caratteristiche geometriche di tali opere saranno indicate dal progettista ma resta inteso che l'impresa dovrà

sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori un progetto di dettaglio ad integrazione e conforto del progetto esecutivo nel quale, oltre ad indicare la natura e le proprietà fisico-meccaniche dei materiali che intende adottare, le modalità esecutive, le sequenze cronologiche degli interventi, dovrà fornire, in corrispondenza delle sezioni più rappresentative, una serie di verifiche di stabilità a breve e lungo termine relative al rilevato e al complesso rilevato terreno di fondazione: dovrà essere altresì verificato il cedimento totale e differenziale del piano di imposta indicando il decorso dello stesso, nel tempo. A tale scopo l'impresa eseguirà o farà eseguire a sua cura e spese una sistematica campagna di indagini atte ad accertare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali in sito e dei materiali che intende impiegare.

A seconda della natura e della variabilità dei terreni di fondazione e della entità dei rilevati l'impresa dovrà sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori il programma della campagna di indagini che contempli l'esecuzione di sondaggi geotecnici, pozzetti esplorativi, prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, prove di carico su piastra e qualsiasi altra indagine aggiuntiva (prove geofisiche, ecc.) atte a determinare con sufficiente dettaglio le caratteristiche stratigrafiche, ideologiche e fisico-meccaniche dei terreni di sedime. Salvo controindicazioni della Direzione Lavori i punti di indagine saranno posti ad intervalli di almeno 100 m e le profondità investigative saranno spinte ad una profondità almeno pari alla metà della larghezza del piano di posa dei rilevato salvo attestarsi nell'eventuale substrato roccioso.

Sui campi indisturbati, semidisturbati o rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini in sito si provvederà ad eseguire un adeguato numero di prove di laboratorio (granulometrie, peso specifico, contenuto d'acqua, prove di taglio, compressione, edometriche, traissiali, ecc.).

4.1 - Materiali per la formazione di rilevati 4.1.1 - Provenienza dei materiali L'impresa potrà aprire cave di prestito ovunque lo riterrà di sua convenienza, subordinatamente alle vigenti

disposizioni di legge, alla idoneità delle terre da utilizzare per la formazione dei rilevati, nonché alla osservanza di eventuali disposizioni della Direzione Lavori.

4/4

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi o delle cave di prestito, l'impresa dovrà esperire una campagna di indagini a fornire alla Direzione Lavori una esauriente documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.

Per ogni zona di provenienza l'impresa dovrà altresì eseguire un adeguato numero di sondaggi (almeno un sondaggio e/o pozzetto ogni 20.000 mc). Laddove sarà previsto l'impiego di smarino di galleria o di materiali provenienti da scavo in roccia, la stesa a rilevato sarà autorizzata soltanto dopo il prelievo di campioni e l'esecuzione delle prove di laboratorio.

L'impresa dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori il programma di coltivazione delle cave e delle eventuali fasi di lavorazione successive, quali vagliatura, frantumazione e miscelazione atte a conferire ai materiali le caratteristiche di idoneità previste dalle Norme Tecniche.

Prima di avviare la coltivazione delle cave di prestito o dell'impiego a rilevato dei materiali di scavo, dovranno essere asportate le eventuali coltri vegetali, sostanze organiche, rifiuti e rimossi tutti quegli agenti che possono provocare la contaminazione del materiale durante la coltivazione. Le cave di prestito, da aprirsi a totale cura e spese dell'impresa, dovranno essere coltivate in modo che, tanto durante la cavatura che a cavatura ultimata non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica. Le stesse condizioni di sicurezza dovranno essere garantite per le eventuali aree di stoccaggio e/o di lavorazione di cui, a sua cura e spese, l'impresa dovesse avvalersi.

4.1.2 - Prove di controllo Le caratteristiche e l'idoneità dei materiali sarà accertata mediante le seguenti prove di laboratorio:

- analisi granulometrica (una almeno ogni 20.000 mc di materiale); - determinazione del contenuto naturale d'acqua (una almeno ogni 20.000 mc di materiale); - determinazione del liquido e dell'indice di plasticità sull'eventuale porzione di passante al setaccio 0,4 UNI

2332 (una almeno ogni 40.000 mc di materiale) ed esecuzione eventuale di: - analisi granulometrica sui materiali impiegati nella prova di compattazione prima e dopo la prova stessa

limitatamente a quei materiali per i quali è sospetta la presenza di componenti instabili; - prova edometrica limitatamente ai materiali coesivi e semicoesivi prelevati dal campione dopo la

esecuzione della prova AASHTO Mod. T/180-57 e compattati al 95% della densità massima (+2%). Il prelievo dei campioni sarà effettuato in contraddittorio con la Direzione Lavori la quale provvederà ad indicare

il nominativo dei laboratorio (o dei laboratori) presso il quale l'impresa provvederà a far eseguire le prove a sua cura e spese.

4.1.3 - Autorizzazioni Prima di essere autorizzata ad iniziare la costruzione dei rilevati l'impresa dovrà sottoporre alla Direzione

Lavori la seguente documentazione: - benestare degli Enti eventualmente competenti ad autorizzare la coltivazione della cava; - una mappa dell'area di cava in scala 1:1000-1:2000 indicante l'ubicazione dei saggi esplorativi; - una relazione completa delle prove di laboratorio eseguite tanto per i materiali da cave che dagli scavi; - il programma di coltivazione delle cave e delle eventuali fasi di lavorazione successive; - progetti di ripristino ambientale in accordo con le normative e leggi vigenti.

4.2 - Preparazione del piano di posa dei rilevati 4.2.1 - Scotico. bonifica e gradonatura Per la preparazione dei piano di posa dei rilevati l'impresa dovrà provvedere innanzitutto al taglio delle piante e

alla estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti ecc. e alloro sistematico ed immediato allontanamento a discarica.

Sarà di seguito eseguita la totale asportazione del terreno vegetale sottostante l'impronta dei rilevato per la profondità stabilita in progetto in accordo con le risultanze delle indagini di cui al punto 4.0) e secondo le direttive impartite dal Direttore dei Lavori.

L'impresa provvederà a far sì che il piano di posa dei rilevati sia il più possibile regolare, privo di bruschi avvallamenti e tale da evitare il ristagno di acque piovane. il piano di posa dei rilevati dovrà essere approvato previa ispezione e controllo da parte della Direzione Lavori, in quella sede la Direzione Lavori potrà richiedere ulteriori scavi di sbancamento per bonifica per rimuovere eventuali strati di materiali coesivi, teneri o torbosi e per l'asportazione dei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza.

Laddove una maggiorazione di scavo sarà da imputarsi ad errori topografici, alla necessità di asportare quei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza o a boniflci non preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori, l'impresa non sarà compensata nè per il maggior scavo, né per la maggior quantità di materiale da rilevato che ne consegue.

5/5

Il materiale proveniente dallo scavo di preparazione del piano di posa dei rilevati e dallo scavo di sbancamento per bonifica potrà essere reimpiegato se ritenuto idoneo nella sistemazione a verde delle scarpate; quello in eccesso dovrà essere immediatamente rimosso e portato nelle zone di discarica autorizzate. Il quantitativo da reimpiegarsi nella sistemazione a verde delle scarpate sarà accantonato in località e con modalità precedentemente autorizzate dalla Direzione Lavori, l'accumulo di detti materiali dovrà comunque consentire il regolare deflusso delle acque e dovrà risultare tale che non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica.

Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con pendenza superiore al 20%, ultimata l'asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del tendio, si dovrà provvedere all'esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza (tra 1% e 2%) e alzate verticali contenute in altezza.

4.2.2 - Caratteristiche del piano di posa del rilevato e della pavimentazione stradale in trincea Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la

stabilità del rilevato, il modulo di deformazione Md al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) dovrà risultare non inferiore a: - 500 Kg/cmq: nell'intervallo compreso tra 1,5 e 2,5 kg/cmq sui piano di posa della fondazione della

pavimentazione stradale sia in rilevato che in trincea; - 200 Kg/cmq: nell'intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 kg/cmq sul piano di posa del rilevato quando posto a m

1.00 da quello della fondazione della pavimentazione stradale; - 150 Kg/cmq: nell'intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 kg/cmq sul piano di posa del rilevato quando posto a m

2.00 da quello della fondazione della pavimentazione stradale. La variazione di detti valori al variare della quota dovrà risultare lineare. Per altezze di rilevato superiori a m 2.00 potranno essere accettati valori inferiori a 150 kg/cmq sempre che sia

garantita la stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti sia totali che differenziali e del loro decorso nel tempo.

Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno ritenersi rappresentative, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a quei materiali a comportamento "instabile" (colossabili, espansivi, geiivi, ecc.) per i quali la determinazione del modulo di deformazione sarà affidata a prove speciali (edometriche, di carico su piastra in condizioni sature, ecc.).

Il conseguimento dei valori minimi di deformabilità sopra indicati sarà ottenuto compattando il fondo scavo mediante rullatura eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto.

Laddove le peculiari caratteristiche dei materiali in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o parzialmente saturi) rendessero inefficace la rullatura, si procederà, previa specifica autorizzazione della Direzione lavori, ad un intervento di bonifico con impiego di materiali idonei adeguatamente compattati.

A rullatura eseguita la densità in sito dovrà risultare come segue: - almeno pari al 90% della densità massima AASHTO Mod. T/180-57, sul piano di posa dei rilevati; - almeno pari al 95% della densità massima AASHTO Mod. T/180-57, sul piano di posa della fondazione

della pavimentazione stradale in trincea. 4.2.3 - Strati di transizione (Rilevato - Terreno) In relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali costituenti il rilevato e in generale

allo scopo di migliorare le caratteristiche del piani di imposta del rilevato la Direzione Lavori potrà richiedere: - la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare; - la stesa di teli di tessuto non tessuto, anche con funzione anticontaminante.

4.2.3.1 - Strato granulare anticapillare Lo strato dovrà avere uno spessore compreso tra 0,3 e 0,5 m, sarà composto di materiali aventi

granulometria assortita da mm 2 a mm 50, con passante ai vaglio da 2 mm non superiore ai 15% in peso e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 mm non superiore al 3%.

Il materiale dovrà risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, ecc.) e da resti vegetali; è ammesso l'impiego di materiali frantumati.

4.2.3.2 - Tessuto non tessuto Il tessuto non tessuto sarà impiegato quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori.

Durante la stesa l'impresa dovrà curare in particolare la giunzione dei teli sul terreno mediante sovrapposizione per almeno 30 cm in senso longitudinale e trasversale, I teli non dovranno essere in alcun modo esposti ai diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.

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Il tessuto non tessuto dovrà essere in polipropilene a filo continuo, coesionato mediante termosaldatura. Inoltre dovrà risultare resistente all'invecchiamento, imputrescibile, stabile ai solventi e alle reazioni

chimiche che si producono nel terreno, stabile alla luce e all'azione dei microorganismi, inattaccabile dai roditori.

Il telo in rotoli da 4,5 fino a 5,5 m di larghezza avrà un peso superiore a 240 gr/mq e dovrà presentare le seguenti caratteristiche: - Resistenza alla punzonatura non inferiore a 15 kg. La prova verrà effettuata su due campioni del diametro di 10 cm a 40°C (tempo di consolidamento di

15'). I campioni dovranno essere tenuti preventivamente in aria calda a 80°C senza tensione per 10 minuti primi.

Ciascun campione verrà sottoposto a 5 punzonature con punzone sferico da 5 mm aventi velocità di avanzamento di 25 mm/minutoprimo. Il valore della resistenza alla punzonatura sarà determinato sulla base della media dei valori dei due campioni, a loro volta media di 5 punzonature.

- Resistenza a trazione. - 110 kg/cm in senso longitudinale, con allungamento compreso tra 30% e 70%; - 60 kg/cm in senso trasversale, con allungamento compreso tra 30% e 70%. La prova verrà effettuata su n. 6 campioni delle dimensioni di cm 8x17, prelevati dal telo in due serie di 3

elementi ciascuna orientati rispettivamente in senso longitudinale e trasversali; la temperatura di prova dovrà essere di 20 C+-5°C e la velocità di trazione di 25 mm/minutoprimo.

Dimensioni della granulometria passante attraverso il non tessuto non superiore a 0,1 mm. La Direzione Lavori verificherà preliminarmente la rispondenza del materiale alle caratteristiche di cui sopra

sottoponendolo a prova presso laboratori qualificati a cura e spese dell'impresa. La Direzione Lavori si riserva inoltre la facoltà di prelevare campioni di tessuto non tessuto in corso d'opera

per sottoporli, sempre a cura e spese dell'impresa, alle prove che riterrà opportune presso laboratori qualificati.

4.2.4 - Prove di controllo sul piano di posa Il numero minimo delle prove di controllo da eseguire sul piano di posa dei rilevati o della fondazione delle

pavimentazioni sia in trincea che in rilevato è messo in relazione alla differenza di quota (8) fra i piani di posa del rilevato e della fondazione della pavimentazione.

S = 0-1 m S = 1-2 m S > 2 m Prove di carico su lastra - una ogni 1500 mq 2000 mq 3000 mq Prove di densità - una ogni 1500 mq 2000 mq 3000 mq Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in

sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni attraversati. La Direzione Lavori potrà richiedere, in presenza di terreni "instabili", l'esecuzione di prove speciali (prove di

carico previa saturazione, ecc.). li controllo dello strato anticapillare sarà effettuato mediante analisi granulometriche da eseguirsi in ragione di alcune 10 ogni 1000 mc.

Le prove di controllo sono tutte a totale cura e spese dell'impresa. 4.3 - Formazione del rilevato 4.3.1 - Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali L'uso di materiali diversi da quelli indicati sarà consentito soltanto se espressamente previsti in progetto. La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà conforme alle norme

C.N.R. - UNI 10006. 4.3.1.1 - Rilevati stradali Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 fatta eccezione per l'ultimo

strato di 30 cm ove dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi Ala e A3, e non saranno ammesse rocce frantumate con pezzature grossolane.

L'impiego di rocce frantumate è ammesso nel restante rilevato se di natura non geliva, se stabili con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime e non eccedenti 130 cm.

Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi dello spessore dello strato compattato.

I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo. A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una densità pari o superiore al 90% della densità massima individuata dalle prove di

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compattazione AASHTO Mod. salvo per l'ultimo strato di 30 cm costituente il piano di posa della fondazione della pavimentazione che dovrà presentare una densità pari o superiore al 95%.

4.3.1.1.1 - Impiego di terre appartenenti ai gruppi A2-6. A2-7

L'impiego delle terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 solo se provenienti dagli scavi, sarà deciso insindacabilmente dalla Direzione Lavori, la quale si riserva la facoltà di impartire in proposito le prescrizioni e le norme opportune. Resta comunque inteso che questi materiali potranno essere utilizzati per la formazione di rilevati soltanto al di sotto di m 2.00 dal piano di posa della fondazione della pavimentazione stradale e dovranno essere sovrapposti ad uno strato anticapillare di spessore non inferiore a cm 30. La Direzione Lavori potrà ordinare, se necessario, opere aggiuntive di salvaguardia. Il grado di densità e la percentuale di umidità secondo cui costipare i rilevati formati con materiali dei gruppi in oggetto, dovranno essere preliminarmente determinati dall'impresa e sottoposti alla approvazione della Direzione Lavori. Quanto sopra allo scopo di contenere a limiti minimi ritiri e rigonfiamenti di materiali.

4.3.2 - Costruzione del rilevato 4.3.2.1 - Stesa dei materiali La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità per strati di spessore costante e con modalità

e attrezzature atte ad evitare segretazione, brusche variazioni granulometriche e nel contenuto d'acqua. Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%. In presenza di paramenti di rilevati in terra armata o di muri di sostegno in genere la pendenza sarà contrapposta ai manufatti.

Ciascun strato potrà essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante prove di controllo I'idoneità dello strato precedente.

Lo spessore allo strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle caratteristiche dei materiali, delle modalità di compattazione e delle finalità del rilevato.

Comunque tale spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti: - cm 50 per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2—, A3, o con rocce frantumate; - cm 40 per rilevati in terra armata; - cm 30 per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2-8, A2-7.

Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra armata e in genere per quelli delimitati da opere di sostegno flessibili (quali gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre parallelamente al paramento esterno.

4.3.2.2 - Compattazione La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle terre sia

prossimo (+- 1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHTO Mod. Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per aerazione, se inferiore l'aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali da garantire una distribuzione uniforme entro l'intero spessore dello strato.

Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio (numero di passate, velocità operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori; nelle fasi iniziali del lavoro l'impresa dovrà adeguare le proprie modalità esecutive in funzione delle terre da impiegarsi e dei mezzi disponibili.

La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme: a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza del rullo. Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato le scarpate dovranno essere riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma.

In presenza di paramenti flessibili e murature laterali la compattazione a tergo delle opere dovrà essere tale da escludere una riduzione dell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle opere stesse. In particolare si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti della terra armata o flessibili in genere.

A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e densità richiesti anche operando su strati di spessore ridotto. Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc. si dovrà garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di compattazione identici.

Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di ordinare, a ridosso delle murature dei manufatti, la stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante mescolazione in sito del legante con i materiali costituenti i rilevati stessi, impiegando cemento normale in ragione di 25-50 kg/mc di materiale compattato, a seconda

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delle prescrizioni della Direzione Lavori, e compattando la miscela al 95% della densità max AASHTO Mod. procedendo per strati di spessore non superiore a cm 30. I conseguenti oneri saranno compensati con i relativi sovrapprezzi di elenco. Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati, se ordinata, dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo l'asse stradale, sarà a forma trapezia avente altezza uguale a quella delle murature, la base inferiore di 2.00 m e quella superiore di 15.00 m misurate lungo l'asse stradale.

Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo. Si dovrà inoltre garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di uno strato di terreno vegetale tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso. Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta l'impresa dovrà provvedere al restauro delle zone avvalorare a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

4.3.2.3 - Condizioni climatiche La costruzione dei rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea generale

fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es. pietrame). Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva dovranno essere tenuti a disposizione anche dei carrelli pigiatori gommati che consentano di chiudere la superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia. Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata provvedendo eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito.

4.3.2.4 - Rilevati di prova Quando prescritto dalla Direzione Lavori, l'impresa procederà alla esecuzione dei rilevati di prova, pagati con

i relativi prezzi di elenco, fermo restando le prove di controllo a carico dell'impresa. In particolare si potrà fare ricorso ai rilevati di prova per verificare l'idoneità di materiali a pezzatura grossolana (pietrami), di materiali coesivi (appartenenti ai gruppi A2-6 e A2-7) ed a comportamento instabile, di materiali diversi da quelli specificati nei precedenti capitoli.

Il rilevato di prova consentirà di individuare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali messi in opera, le caratteristiche dei mezzi di compattazione (tipo, peso, energie vibranti) e le modalità esecutive più idonee (numero di passate, velocità del rullo, spessore degli strati, ecc.), le procedure di lavoro e di controllo cui attenersi nel corso della formazione dei rilevati.

L'ubicazione del campo prova le modalità esecutive del rilevato di prova e delle relative prove di controllo saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione Lavori; a titolo indicativo si adotteranno le seguenti prescrizioni: - l'area prescelta per la prova dovrà essere perfettamente livellata, compattata e preferibilmente tale da

presentare caratteristiche di deformabilità prossime a quelle dei materiali in esame; - la larghezza del rilevato dovrà risultare almeno pari a tre volte la larghezza del rullo: i materiali saranno

stesi in strati di spessore costante (o variabile qualora si voglia individuare lo spessore ottimale) e si provvederà a compattarli con regolarità ed uniformità simulando durante tutte le fasi di lavoro quelle modalità esecutive che poi saranno osservate nel corso dei lavori.

In generale per ciascun tipo di materiale e per ciascun tipo di modalità esecutiva di provvederà a mettere in opera almeno 2 o tre strati successivi; per ogni strato si provvederà ad eseguire le prove di controllo dopo successive passate (ad esempio dopo 4, 6, 8 passate). Le prove di controllo da adottarsi saranno principalmente finalizzate ad individuare nel dettaglio le caratteristiche di densità, di deformabilità e i contenuti d'acqua delle terre.

In taluni casi si potrà ricorrere: a prove speciali (ad esempio la prova di carico su piastra previa saturazione, prove dinamiche non distruttive, ecc.) e al prelievo di campioni indisturbati da destinarsi alle prove di laboratorio ponendo particolare attenzione a quei materiali considerati instabili o presunti tali, quali le rocce tenere.

Limitatamente ai materiali a granulometria grossolana, risultando le prove abituali non rappresentative, l'andamento sarà controllato mediante successive livellazioni del piano di rullatura e la misura della densità in sito sarà fatta prelevando il materiale da un pozzetto che dovrà essere rivestito da apposito telo impermeabile e successivamente riempito d'acqua. L'impresa sarà tenuta a documentare in apposita relazione tutte le fasi di lavoro, i mezzi e le procedure impiegate nonché gli esiti delle prove di controllo.

L'approvazione dei materiali nonché delle modalità esecutive spetta esclusivamente alla Direzione Lavori. 4.3.2.5 - Prove di controllo ed autorizzazioni Prima che venga messo in opera uno strato successivo ad ogni strato di rilevato dovrà essere sottoposto alle

prove di controllo e possedere i requisiti di costipamento richiesti. La procedura delle prove di seguito specificata deve ritenersi come minima e dovrà essere infittita in ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilità nelle procedure di compattazione.

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L'impresa dovrà eseguire le prove di controllo in contraddittorio con la Direzione Lavori nei punti indicati dalla Direzione Lavori stessa. L'impresa potrà eseguire le prove di controllo o in proprio o tramite un laboratorio esterno comunque approvato dalla Direzione Lavori. E' comunque richiesto che fra le prove indicate almeno una su dieci sia eseguita da un Laboratorio Ufficiale. li personale addetto dovrà comunque essere di provata esperienza ed affidabilità; il numero dei tecnici nonché quello delle attrezzature effettivamente disponibili dovrà essere tale da poter esperire le prove in sito e in laboratorio con tempestività, continuità e con le frequenze previste.

Le prove di laboratorio dovranno comunque essere eseguite in una sede attrezzata adeguatamente e capiente che sia distaccata presso gli uffici di cantiere dell'impresa o comunque tale da risultare accessibile alla Direzione Lavori. Prima di iniziare i lavori l'impresa dovrà sottoporre alla Direzione Lavori l'elenco del personale, delle attrezzature di prova nonché i certificati di calibrazione e taratura delle apparecchiature; durante i lavori l'esito delle prove dovrà essere trasmesso tempestivamente su appositi moduli.

Frequenza delle prove (almeno 1 ogni mc)

Rilevati stradali Rilevati precarico Tipo Di

Corpo del rilevato Ultimo strato di spess. Cm 30

Terre armate Riempimenti e banche

prova Primi 5000 mc

Success. mc

Primi 5000 mc

Success. mc

Primi 5000 mc

Success. mc

Primi 5000 mc

Success. mc

Classif CNR-UNI 10006

500 10000 500 2500 500 5000 5000 20000

Costip. AASHOTO Mod. CNR

500 10000 500 2500 500 5000 5000 20000

Densità in situ CNR 22

250 5000 250 1000 250 1000 1000 10000

Carico su piastra CNR 9-70317

* * 500 2000 1000 5000 - -

Controllo umidità

** ** ** ** ** ** ** **

* Su prescrizione della Direzione Lavori; ** Frequenti e rapportate alle condizioni meteorologiche locali e alle caratteristiche di omogeneità dei materiali

portati a rilevato. La serie di prove sui primi 5000 mc verrà effettuata una volta tanto a condizione che i materiali mantengano

caratteristiche omogenee e siano costanti le modalità di compattazione. In caso contrario la Direzione Lavori potrà prescrivere la ripartizione della serie. Le prove successive devono intendersi riferite a quantitativi appartenenti allo stesso strato di rilevato. Tutti gli oneri conseguenti alla effettuazione e certificazione delle prove di cui al presente articolo devono

intendersi a totale carico dell'impresa essendo compresi e compensati con i prezzi di elenco relativi alla formazione dei rilevati.

Art. P - 5 Composizione delle malte

Le malte saranno costituite da sabbia e cemento nelle proporzioni prescritte per ciascun genere di lavoro ed indicate nell'Elenco dei prezzi e nelle disposizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori. Resta anche in facoltà della Direzione dei Lavori di variare tali proporzioni e l'Appaltatore deve uniformarsi agli ordini ricevuti salvo il diritto alle conseguenti variazioni di prezzo in relazione al maggior quantitativo di cemento aggiunto e non altro. Per mantenere le dovute proporzioni fra i componenti delle malte, la sabbia sarà misurata ad ogni impasto mediante apposite casse di forma geometrica e delle dimensioni che saranno prescritte. Dette casse dovranno essere fornite e mantenute a spese dell'Appaltatore. Nella misura la sabbia non dovrà essere compressa nè bagnata. Il cemento sarà misurato a peso. La manipolazione delle malte, se fatta a mano, dovrà sempre eseguirsi sopra aree pavimentate di legno o di costruzione muraria.

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Le malte dovranno confezionarsi man mano che occorrono e nella sola quantità che può essere immediatamente impiegata. Quelle che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego debbono essere gettate a rifiuto. Nella preparazione con mezzi meccanici si dovranno sempre garantire le proporzioni dei vari componenti.

Art. P - 6 Opere in conglomerato cementizio

a) Conglomerati cementizi semplici L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione della Direzione dei Lavori: 1) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; 2) lo studio granulometrico per ogni tipo di conglomerato cementizio. Cemento La Direzione dei Lavori prescriverà, di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, il tipo ed il dosaggio del cemento da impiegare nella confezione dei conglomerati. Granulometria E' riservato alla Direzione dei Lavori di approvare, per le singole opere, la granulometria e la suddivisione in classi di inerti proposte dall'Impresa, anche sulla base di eventuali prove e studi che l'impresa medesima è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, su disposizioni e con la sorveglianza della Direzione dei Lavori stessa. La Direzione dei Lavori ha facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli sulla granulometria. Acqua Il rapporto acqua-cemento sarà stabilito dalla Direzione dei Lavori. La quantità di acqua d'impasto, tenuto conto dell'umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà essere costantemente regolata in modo da rimanere nelle quantità totali prescritte. Qualora l'impresa dovesse aumentare la quantità d'acqua, dovrà aumentare, a sue spese, anche la quantità di cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento. Resistenza dei conglomerati Per i conglomerati cementizi, una volta stabilita la composizione granulometrica e la quantità dell'acqua e del cemento, dovranno essere confezionati i cubetti di prova che, stagionati secondo le "norme per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato" in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori, non dovranno avere, a parità di stagionatura, resistenza inferiore ai 9/10 di quelli confezionati in laboratorio con gli stessi ingredienti e le stesse dosi di inerti, cemento, acqua. Confezione e trasporto La confezione dei conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di tutti i vari componenti la miscela dovrà essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza, la Direzione dei Lavori potrà tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga eseguita a volume. L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme e omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi), lavorabile in maniera che non rimangano vuoti nella massa e sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibratura in opera. La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggior impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del conglomerato. La Direzione dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti e plastificanti, stabilendone la percentuale rispetto al peso totale del cemento. L'uso di aeranti o plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell'impresa, senza diritto a indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. Il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso dalla impastatrice al luogo d'impiego. Posa in opera La posa in opera del conglomerato sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver accuratamente preparato e rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

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I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione dei Lavori. Il conglomerato sarà posto in opera con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, continue, senza sbavature, incavi o irregolarità di sorta. Per le pareti che dovranno restare in vista, l'interno delle casseforme dovrà essere opportunamente lisciato, ben accostato ed eventualmente tracciato in superficie per facilitarne il disarmo o per consentire che le pareti medesime risultino particolarmente lisce ed omogenee, in modo da non richiedere I'intonacatura. L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibratura, con idonei apparecchi approvati dalla Direzione dei Lavori; all'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai cm 50, ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, resa scabra, lavata e ripresa con malta lucida dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc di sabbia. Quando il conglomerato fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua stessa Io dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento. Quando la temperatura scendesse a pochi gradi centigradi sotto lo zero nelle sole ore notturne e qualora non si tratti di strutture sottili, i getti potranno essere effettuati adottando le normali cautele di copertura delle superfici esposte a mezzo di sabbia, tela, stuoie od altri sistemi idonei. Quando invece, per particolari motivi di utenza, si dovessero effettuare getti con temperatura costante sotto Io zero, questi dovranno essere eseguiti con l'impiego di prodotti antigelo, secondo le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. A getti ultimati sarà curata la stagionatura dei medesimi, in modo da evitare un rapido prosciugamento delle loro superfici, con frequenti irrorazioni ed usando comunque tutte le cautele ed i mezzi idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'impresa dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori. Durante il periodo di stagionatura i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazione di ogni genere. Prove e controlli E' facoltà della Direzione dei Lavori prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, campioni di materiali o di conglomerati per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio. I prelevamenti e le prove saranno eseguiti secondo le prescrizioni contenute nelle norme e istruzioni in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori. b) Conglomerati cementizi Oltre ad ottemperare a quanto è stato prescritto nel precedente comma a) per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, l'impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme in vigore per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato e precompresso e a quelle della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086. Tutte le opere in cemento armato saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità ed alle verifiche, attenendosi agli schemi ed ai disegni che compongono il progetto ed alle prescrizioni che verranno impartite.

Art. P - 7 Strutture in acciaio

Generalità Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato e precompresso ed a struttura metallica” e dal D.M. 14.01.2008. L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori: a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno

essere riportate anche le distinte da cui risultino:numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. Collaudo tecnologico dei materiali Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Appaltatore darà comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: - attestato di controllo; - dichiarazione che il prodotto è “qualificato” secondo le norme vigenti.

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La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che Io ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore. Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dalla normativa vigente. Controlli in corso di lavorazione L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori. Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. Montaggio Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, l'Appaltatore effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo dl serraggio su un numero adeguato di bulloni. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: - per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; - per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.; - per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. Prove di carico e collaudo statico Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 14.01.2008.

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Art. P - 8 Pavimenti

Nell'esecuzione di pavimentazioni di qualsiasi tipo si dovrà curare la realizzazione di piani esatti e senza risalti, nonché la perfetta aderenza del pavimento alla superficie del sottofondo. Il sottofondo sarà costituito normalmente da un massetto di conglomerato cementizio magro, accuratamente spianato e livellato in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella dei pavimento da realizzare ed alla quota prescritta. Il sottofondo potrà essere eliminato e ridotto per pavimenti su solette in conglomerato. I pavimenti a getto saranno realizzati distendendo sui sottofondo uno strato dello spessore non inferiore a 3,5 cm d'impasto costituito da sabbia e cemento nelle proporzioni di 2,5 q.li per mc di sabbia, con aggiunte di ghiaietto. La superficie in vista sarà rifinita con un sottile strato di cemento puro dello spessore di 0,5 cm. Il pavimento, a richiesta della Direzione dei Lavori, potrà essere picchiettato o graffiato a disegno geometrico.

Art. P - 9 Collocamenti in opera

a) Norme per i collocamenti in opera La posa in opera di qualsiasi materiale o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal deposito di cantiere, nel suo trasporto in sito, eseguito con qualsiasi mezzo anche meccanico, nell'approntamento dell'eventuale opera provvisionale richiesta per l'esecuzione del lavoro, nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, in tutte le lavorazioni accessorie quali taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni. La posa in opera dovrà essere eseguita con tutte le cure e le cautele richieste, provvedendo a proteggere il materiale o manufatto collocato in opera da eventuali danni. b) Collocamento dl opere metalliche I manufatti metallici quali cancellate, ringhiere, grate, telai fissi, scale alla marinara, ecc. saranno posti in opera fissandoli alle strutture di sostegno mediante grappe di ferro murato direttamente o assicurate a controtelai già posti in opera a murature rustiche. I manufatti in carpenteria pesante dovranno essere montati in opera da operai specialisti, Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quelle parti che non coincidessero perfettamente e tenendo opportuno conto degli effetti delle dilatazioni. c) Collocamento dl tubazioni per scarichi, ecc. Le tubazioni per edilizia che verranno poste in opera per scarichi, fognature, drenaggi, irroratori, pluviali, ecc., dovranno essere sistemate secondo i disegni di progetto e le indicazioni che verranno date dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso dovranno essere collocate in modo da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza dei giunti. Le tubazioni dovranno assicurare un perfetto funzionamento per lo scopo cui sono destinate; pertanto dovrà essere particolarmente curata la loro posa in relazione alle pendenze segnate, alla loro resistenza ad eventuali sovraccarichi per quelle interrate, alle dilatazioni per quelle esterne, alla tenuta dei giunti, alle condizioni di appoggio e di ancoraggio. Tanto le tubazioni idrauliche a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere approvate prima della loro messa in funzione; nei caso che manifestino delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutta cura e spese dell'impresa.

Art. P - 10 Coloriture e verniciature

Le coloriture e le verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici. Nelle opere metalliche la preparazione consisterà nella raschiatura e spazzolatura di tutta la superficie; questa operazione deve essere eseguita esclusivamente con appositi raschietti e spazzole metalliche o di crine, con divieto assoluto di impiegare stracci, carta o simili. La disincrostazione della ruggine, nelle giunzioni e nelle chiodature, sarà fatta mediante picchiettatura fino a mettere a vivo il metallo. Successivamente sarà eseguita la stuccatura delle superfici da verniciare, eventualmente intercalando l'operazione con scartavetratura ed imprimatura di vernice di sottofondo ove necessario.

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Nelle opere murarie la preparazione consisterà nella scrostatura e spazzolatura di tutta la superficie, nella eventuale ripresa degli spigoli e nella rettifica dei piani. Successivamente sarà eseguita la stuccatura delle superfici da trattare con le stesse modalità stabilite per la preparazione delle superfici metalliche. In luogo delle normali preparazioni sopra descritte, la Direzione dei Lavori potrà ordinare trattamenti preliminari sia delle superfici murarie, sia di quelle metalliche, quali lo sgrassaggio con liquidi fosfatanti o il decapaggio chimico o la sabbiatura al vivo. Per tali trattamenti l'impresa dovrà osservare le prescrizioni che le verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. L'impresa non potrà iniziare le coloriture o le verniciature senza averne avuta autorizzazione dalla Direzione dei Lavori, al cui insindacabile giudizio spetta decidere se il lavoro di preparazione delle superfici sia stato eseguito in modo soddisfacente. Per i lavori di coloritura e verniciatura l'impresa dovrà impiegare i prodotti indicati nell'Elenco Prezzi od altri similari delle migliori Ditte, accettati preventivamente dalla Direzione dei Lavori. Prima di iniziare i lavori di pittura l'impresa dovrà eseguire, a sua cura e spesa, campionature in sito con le modalità che le saranno indicate dalla Direzione dei Lavori, sia per la scelta dei prodotti e delle tinte sia per il genere di esecuzione, tali campionature dovranno essere eventualmente ripetute con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Le successive passate di coloritura o di verniciatura che fossero prescritte nel ciclo di pittura scelto dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile in qualsiasi momento controllare il numero delle passate che sono state applicate. Comunque l'impresa ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori apposita autorizzazione. A lavoro di pittura finito l'impresa dovrà adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare il deterioramento delle superfici trattate, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare gli eventuali danneggiamenti verificatisi. Per tutti i lavori previsti nei presente articolo l'impresa potrà servirsi di Ditte specializzate di gradimento della Direzione dei Lavori.

Art. P - 11 Trasporto e posa in opera delle tubazioni in genere e delle relative apparecchiature

a) Consegna e trasporto a piè d’opera dei materiali forniti dall’Amministrazione L'Amministrazione si riserva il diritto di approvvigionare direttamente le apparecchiature idriche, i giunti isoIanti ed altri materiali, salvo che non ritenga opportuno ordinare alcuni di questi materiali all'impresa. Le consegne dei materiali avverranno secondo quanto concordato con la Direzione dei Lavori in sede di accettazione del programma dei lavori. Tutti i materiali saranno prelevati a cura dell'impresa da magazzini o da officine sito nei Comune per essere posti in opera cosi come sono stati ritirati, senza cioè lavorazione e trasformazione alcuna. Nel caso che i materiali fossero consegnati agli scali ferroviari, saranno a carico dell'impresa tutte le spese e gli oneri conseguenti per la sosta negli scali stessi dei materiali non ritirati tempestivamente. I materiali peraltro potranno essere consegnati dall’Amministrazione all’impresa direttamente in cantiere. In tal caso l’impresa dovrà fornire idonee attrezzature per Io scarico e la mano d’opera occorrente; essa dovrà inoltre allestire, a sua cura e spese, opportune aree per il magazzinaggio dei materiali nei pressi dei cantieri di posa e prendere tutte le precauzioni necessarie per la buona conservazione dei materiali stessi. Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguiti con la maggior cura possibile in modo da evitare rotture, crinature e danneggiamenti in genere ai materiali ed alloro rivestimento; in particolare il sollevamento delle tubazioni provviste di rivestimento bituminoso esterno dovrà essere effettuato esclusivamente mediante l’impiego di fasce di larghezza idonea ad assicurare la perfetta integrità del rivestimento. Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali dalle operazioni suddette sono a carico dell’Impresa, la quale dovrà sostenere tutte le spese per la riparazione la sostituzione di quelli danneggiati. Al momento della consegna l’impresa ha l’obbligo di accertarsi, a totale sua cura e spese, che i materiali che riceve in consegna non abbiano subito danni rilevabili a vista, segnalando alla Direzione dei Lavori prima dell’inizio delle operazioni di trasporto, le irregolarità eventualmente riscontrate. Qualora l’impresa non ritenesse opportuno provvedere a tale controllo, il materiale sarà consegnato e prelevato a suo rischio e quello che in un secondo tempo risultasse difettoso dovrà essere sostituito a sua cura e spese. La consegna dei materiali approvvigionati dall’Amministrazione all’impresa risulterà da appositi buoni che verranno di volta in volta emessi dalla Direzione dei Lavori e firmati dall’impresa all’atto del ritiro, effettuato il quale l’impresa diventa responsabile, a tutti gli effetti, dei materiali consegnati. Le eventuali differenze che venissero riscontrate tra i materiali consegnati all’impresa e quelli messi in opera (tenuto conto della eventuale restituzione dei materiali eccedenti e riversati) dovute a furti, sciupio, deterioramento o a qualsiasi altra ragione, verranno regolarmente fatturate a debito dell’impresa in base ai prezzi di mercato vigenti all’atto della verifica, maggiorati dei 15%.

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b) Accettazione a piè d’opera dei materiali forniti dall’Impresa Le tubazioni, i pezzi speciali, le apparecchiature, ecc., forniti dall’impresa verranno trasportati nei cantieri di lavoro, previo benestare che gli incaricati della Direzione dei Lavori avranno rilasciato a seguito dei controlli e delle prove eseguite in officina. Il trasporto dei materiali stessi dagli stabilimenti di costruzione a piè d’opera verrà effettuato a completa cura e spese dell’Impresa. Ogni partita di materiali approvvigionati in cantiere sarà, in loco, ispezionata dalla Direzione dei Lavori per accertare che durante il trasporto non si siano prodotti danneggiamenti. In tal caso l’impresa sarà tenuta a sostituire entro il termine prescritto dalla Direzione dei Lavori tutti gli elementi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non accettabili o a ripristinare con le modalità prescritte i materiali danneggiati. I materiali scartati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere. Soltanto dopo che tutte le sostituzioni ed i ripristini saranno stati eseguiti, i materiali della partita in causa potranno essere approntati per il montaggio senza che per questo l’impresa possa accampare diritti per ottenere sospensioni, compensi o proroghe della data di ultimazione dei lavori. Ogni partita di materiali approvvigionata dovrà essere accompagnata da bollette, con l’indicazione del peso dei materiali e da una distinta dalla quale risulti chiaramente il tipo, la lunghezza ed il numero dei materiali. c) Tipi di posa delle tubazioni La posa dei tubi dovrà essere eseguita secondo quanto previsto nei disegni esecutivi e secondo le disposizioni che tronco per tronco impartirà la Direzione dei Lavori. In linea di massima si adotteranno i seguenti tipi: - le condotte metalliche interrate saranno poste sul letto di posa in sabbia dello spessore non minore di cm 10; - nei tratti in cui le condotte attraversassero terreni di recente riporto e dovunque si temano assestamenti del piano di

posa, i tubi dovranno essere posati su baggioli o su sella continua di conglomerato cementizio semplice o armato, come richiesto dalla Direzione dei Lavori; tali strutture potranno essere rigidamente collegate alle testate di coppie di pali di cemento armato centrifugato infissi a opportuna distanza.

I tubi in pvc saranno ricoperti da adeguato strato di calcestruzzo e così tutti gli altri tubi troppo superficiali. Tutte le canalizzazioni di fogna dovranno tassativamente avere il livello massimo dei liquami neri al di sotto delle condotte di acqua potabile di almeno 20 cm. Qualora non fosse rispettata tale precisa disposizione l’impresa dovrà demolire e ricostruire a totale suo carico i tronchi di canalizzazione igienicamente pericolosi. d) Modalità di posa delle tubazioni I tubi, le curve, i pezzi speciali, precedentemente trasportati e sfilati lungo la sede delle condotte, prima del montaggio dovranno essere puliti accuratamente nell’interno dalle materie che vi si fossero depositate. Sulle tubazioni munite di rivestimento protettivo l’impresa provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire il ripristino del rivestimento protettivo nei punti ove questo risulti danneggiato dal trasporto, adoperando a tal fine gli stessi materiali e procedimenti impiegati per il confezionamento del rivestimento originale e rispettando le altre norme di esecuzione che la Direzione dei Lavori le prescriverà. Al termine delle operazioni di ripristino si procederà ad una prova, su tutto il rivestimento, dell’isolamento elettrico; la prova sarà fatta con “decoder a spazzola” alla tensione indicata dalla Direzione dei Lavori. Ove sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, i materiali di acquedotto dovranno essere abbondantemente disinfettati prima della posa in opera con una soluzione di ipoclorito di sodio avente un tenore di cloro attivo pari allo 0,1 per mille. Per il sollevamento o il calaggio delle tubazioni l’impresa dovrà impiegare mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro ed i tubi rivestiti dovranno essere sostenuti mediante fasce di idonea larghezza. Particolari attenzioni dovranno essere adottate, inoltre, durante le operazioni di montaggio affinché non vengano deteriorati i rivestimenti protettivi o danneggiate le testate dei tubi. Nell’operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna delle tubazioni; a tal fine gli estremi della condotta posata saranno accuratamente tappati durante le interruzioni di lavoro. Per accertare che durante le operazioni di posa le tubazioni vengano messe in opera secondo le precise quote precedentemente fissate sul profilo, l’impresa dovrà predisporre dei picchetti stabiliti, quotati e collegati ai capisaldi della Iivellazione di precisione. Per il controllo dell’allineamento la Direzione dei Lavori potrà ordinare la stesura di fili d’acciaio che individuino la congiungente i due vertici successivi. e) Tipi di giunzione In linea di massima saranno adottati i seguenti tipi di giunzione: - i giunti delle tubazioni di acciaio saranno di norma eseguiti per saldatura elettrica “testa a testa” su testate lisce e

smussate; - i giunti a flange saranno generalmente limitati alle tubazioni ed alle apparecchiature contenute nei manufatti ed

eseguiti con interposte guarnizioni in piombo.

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f) Giunti saldati elettricamente Le giunzioni saldate dovranno essere eseguite solamente mediante saldatura elettrica. La Direzione dei Lavori potrà autorizzare la esecuzione di una parte delle saldature prima del calaggio delle tubazioni nel cavo, purché siano adoperate particolari cautele nell’operazione di calaggio di ciascun tronco e siano esattamente rispettati i profili di montaggio prestabiliti. Le saldature dovranno essere eseguite con la massima cura, a perfetta regola d’arte secondo la tecnica più progredita, con personale che abbia superato le prove di qualificazione prescritte dalle vigenti norme UNI. All'uopo l’impresa dovrà fornire prima dell’inizio dei lavori l’elenco nominativo delle persone che intende impiegare e provvedere a sostituire il personale che non abbia superato le prove prescritte. Esecuzione delle saldature Prima di iniziare i lavori di saldatura l’impresa dovrà formulare le proprie proposte in merito alle dimensioni dei cordoli di saldatura, al numero di passate occorrenti per costituire detti cordoni, al tipo ed al calibro degli elettrodi da impiegare in ciascuna passata e alla corrispondente intensità di corrente elettrica, descrivendo altresì le attrezzature e gli impianti che intende impiegare. La Direzione dei Lavori potrà imporre all’impresa tutte quelle modifiche che riterrà necessarie per la migliore riuscita del lavoro. In ogni caso le superfici da saldare saranno tenute accuratamente libere da ruggine e da altri ossidi, calamina, scaglie, vernici e altre impurità, in modo da presentare il metallo perfettamente nudo e pulito. Lo spessore di materiale di apporto depositato da una passata non dovrà superare i 4 mm. Ciascuna passata dovrà presentare una buona penetrazione marginale con metallo base o con la precedente passata; dovrà inoltre essere priva di soluzioni di continuità, fenditure e soffiature. Prima di effettuare la passata successiva, dovrà provvedere all’asportazione delle scorie mediante martelli leggeri e spazzole, in modo che il metallo risulti nudo e netto. Elettrodi - Prove Verranno impiegati esclusivamente elettrodi rivestiti, il cui metallo di apporto presenti caratteristiche analoghe a quelle del metallo base. Il tipo di elettrodo (o elettrodi) da impiegare dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori, al quale si riserva di chiedere all’impresa ulteriori prove per accertare l’idoneità degli elettrodi da impiegare. La Direzione dei Lavori potrà eseguire tutte quelle indagini e prove che riterrà necessarie per accertare la buona esecuzione dei lavori di saldatura, mediante l’impiego di procedimenti ed apparecchiature corrispondenti alle indicazioni della tecnica più progredita. Sulle saldature eseguite in opera la Direzione dei Lavori potrà ordinare la verifica con ultrasuoni, che dovrà essere eseguita da Ditte e personale specializzato, fino aI 100% delle saldature stesse. Comunque l’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, su indicazione della Direzione dei Lavori, il 10% di radiografie o di grammagrafie delle saldature eseguite in opera. Le zone grammagrafate o radiografate saranno preventivamente contrassegnate dalla Direzione dei Lavori con marchi rilevabili sulle lastre, numerate progressivamente. Le radiografie saranno classificate secondo la colorazione prevista dall’Atlante dell’istituto Internazionale della Saldatura. Le saIdature delle classi caratterizzate dai colori bruno e rosso dovranno essere riparate ed ulteriormente controllate. Le lastre verranno consegnate alla Direzione dei Lavori anche per la successiva documentazione ai fini del collaudo. Tutte le indagini, le verifiche e le prove richieste sulle saldature eseguite in opera e fuori opera saranno effettuate a cura e spese dell’impresa. g) Giunti a bicchiere con anelli di gomma I giunti delle tubazioni in ghisa saranno di norma di tipo a bicchiere con anelli di tenuta in gomma. Nella posa dei tubo dovranno osservarsi le seguenti cautele: - curare il centraggio della canna da imbucare rispetto ai bicchiere corrispondente e mantenere i tubi in tale posizione

facendoli appoggiare su rincalzi in terra battuta o ghiaia; - introduzione dell’estremità liscia dei tubo del bicchiere adiacente fino ad una profondità tale da evitare il contratto tra

i tubi; - controllo dei corretto inserimento della guarnizione di gomma nel suo alloggiamento, a profondità costante nei vari

punti; - eseguita la giunzione, rincalzare il tubo con materiale di rinterro in modo da mantenerlo centrato con il bicchiere

corrispondente. h) Giunti a flangia Per la formazione dei giunti a flangia le guarnizioni dovranno essere ricavate da lastre di piombo dello spessore prescritto dalla Direzione dei Lavori; il loro diametro interno sarà uguale a quello dei tubi da congiungere e quello

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esterno sarà tale che le guarnizioni risultino tangenti ai fori dei bulloni. Dopo il serraggio dei bulloni, che dovrà essere eseguito con grande cura per evitare la rottura della flangia, le guarnizioni saranno ribattute con apposito calcolatoio per ottenere una tenuta perfetta. E’ assolutamente vietato l’impiego di due o più guarnizioni nello stesso giunto. m) Giunti delle tubazioni di cemento-amianto Le giunzioni delle tubazioni di cemento-amianto esistenti con nuove tubazioni realizzate con altro materiale potranno essere eseguite mediante giunti “Gibault”, con modalità relative appresso descritte: - si infileranno sulle testate dei tubi, nell’ordine dovuto, le flange, le guarnizioni di gomma ed il manicotto. Si

collocheranno poi in opera i bulloni, stringendo i dadi accuratamente ed uniformemente in modo che gli anelli di gomma risultino ugualmente premuti.

o) Apparecchiature 1) Saracinesche Nei punti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, durante l’esecuzione delle opere verranno collocate saracinesche di arresto. Le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti più depressi delle condotte fra due rami di apposita pendenza ovvero all’estremità di una condotta isolata quando questa è in continua discesa. Le saracinesche in genere saranno di regola, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, collocate entro pozzetti o camere in muratura ed ancorate ad apposito basamento di muratura o di conglomerato cementizio contrastante la spinta trasversale all’asse condotta che si verifica durante lo scarico. Le saracinesche di arresto avranno io stesso diametro delle tubazioni sulle quali sono inserite. 2) Sfiati automatici Gli sfiati automatici da collocarsi in punti culminanti delle condotte fra due rami di opportuna pendenza, ovvero alla fine dei tronchi orizzontali ed alla sommità di sfiati anche di breve sviluppo, saranno messi in opera mediante manicotti con diramazione verticali ai tubo di raccordo. Per la custodia dell’apparecchio si costruirà un apposito pozzetto di facile accesso e tale da consentire periodiche visite di manovra e verifica.

Art. P - 12 Rinfianco, prova, coprigiunti, ricoprimento e rinte rro delle condotte in genere

a) Rinfianco delle condotte Eseguite tutte le giunzioni relative a ciascun tratto di condotta e gettate le murature di ancoraggio, si procederà al rinfianco dei tubi fino all’esame della condotta, lasciando scoperto un tratto di un metro circa in corrispondenza di ciascun giunto. Tale operazione dovrà essere eseguita con la massima cura, in aderenza alle condizioni di costipamento previste nei calcoli di stabilità della tubazione. Il rinfianco sarà eseguito ponendo sotto i tubi e poi battendo con molta cura della sabbia grossa vagliata; successivamente va posta e poi battuta con cura dell’altra sabbia tra il tubo e le pareti dei cavo, fino a ricoprire metà sezione dei tubi in modo da evitare cedimenti o spostamenti laterali della condotta. La sabbia sarà compattata fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori mediante l’impiego di pestelli pneumatici o di pestelli a mano, nei punti dove i primi non saranno impiegabili; potrà essere ordinato anche l’impiego di idonei vibratori ad immersione o di superficie; il costipamento sarà agevolato da opportune bagnature. b) Prova idraulica delle condotte Appena scaduto il termine di stagionatura delle murature di ancoraggio ed ultimate le operazioni di rinfianco delle condotte, si procederà alla prova idraulica dei tratto di tubazione costruito. Nel caso in cui per circostanze straordinarie la Direzione dei Lavori disponga l’esecuzione della prova prima della costruzione degli ancoraggi previsti, l’impresa dovrà provvedere, in conformità delle disposizioni che le verranno impartite, a disporre puntelli e dispositivi atti a contrastare le spinte della condotta, in modo che questa, sotto la pressione di prova, non abbia a subire danneggiamenti di sorta. La Direzione dei Lavori si riserva di verificare l’efficienza ditali provvedimenti provvisori e di farli modificare se necessario. Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possano derivare alle tubazioni, alle fosse, ai lavori in genere ed alle proprietà dei terreni, a causa dei ritardi da parte dell’impresa nell’approntamento delle prove, saranno a totale carico dell’impresa stessa. L’acqua potabile per il riempimento e la prova delle tubazioni idriche deve essere approvvigionata

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dall’impresa a sua cura e spese. Essa dovrà inoltre provvedere la pompa, i piatti di chiusura, i rubinetti, i raccordi, le giunzioni, i manometri registratori e tutto quanto altro occorra per io svolgimento regolare della prova. La prova avrà inizio subito dopo il riempimento, previo preavviso alla Direzione dei Lavori. La prova sarà effettuata ad una pressione corrispondente alla quota idrostatica che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo. La massima pressione di prova sarà pari ad 1,5 volte la pressione nominale, sarà raggiunta abbastanza rapidamente e sarà mantenuta per 12 (dodici) ore. Durante la prova non si deve verificare nessuna perdita ai giunti. La prova sarà ritenuta di esito positivo dai concordi risultati dell’esame dei giunti e del grafico del manometro registratore. Se durante le prove si verificassero perdite ai giunti o rotture di tubi, pezzi speciali o apparecchi inclusi nel tratto di prova, l’impresa dovrà compiere tutti i movimenti di materie e tutte le manovre per la sostituzione dei materiali resi inefficienti, nonché il rifacimento delle giunzioni e la ripetizione delle prove di tenuta. Tutte le spese relative a tali operazioni e sostituzioni saranno a totale carico dell’impresa. L’impresa sarà responsabile di tutti i danneggiamenti subiti dai materiali per incuria o negligenza nelle operazioni di prova. c) Prova di tenuta delle fogne tubolari La prova di tenuta delle fogne tubolari si eseguirà fra due pozzetti consecutivi, otturando la condotta al suo sbocco nei pozzetto a valle e riempiendo d’acqua il pozzetto a monte fino alla generatrice superiore della condotta. La prova di tenuta avrà, di norma, la durata di 4 ore, ma questa potrà essere prolungata a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. Qualora la prova non riuscisse per la perdita delle giunzioni, l’Assuntore dovrà riparare le giunzioni difettose e ripetere la prova a sua cura e spese e ciò finché non si verifichino le condizioni sopra specificate. Lo stesso dicasi qualora la prova non riuscisse per lesioni o rottura di tubi, restando contrattualmente stabilito che in tal caso l’Appaltatore dovrà sostituire a sue spese i tubi lesionati o rotti. Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa, e per ogni prova eseguita, con esito favorevole e non, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Le fogne dovranno garantire una completa tenuta nei riguardi sia dell’acqua convogliata, sia di quella del sottosuolo. A tal fine, mano a mano che verranno ultimate, esse verranno sottoposte ad adeguate prove a campioni, per singoli tronchi stabiliti dalla Direzione dei Lavori. Dette prove dovranno accertare: - che nella fogna lasciata piena di acqua, alla pressione di 5 m di acqua sulla generatrice superiore dello speco, le

perdite eventualmente verificatesi tra l’8^ e la 32^ ora non superino litri 4 ai mq di parete bagnata; - che, nella fogna lasciata vuota, le eventuali infiltrazioni di acqua non superino, in 24 ore, i 4 litri per mq di parete

interna, che risulti inferiore al livello di falda: questa prova sarà eseguita perfettamente in corrispondenza dei livello stagionale più alto raggiunto dalla falda medesima nella zona interessata dalla fogna.

Le suddette prove potranno essere ripetute dopo congruo periodo, a giudizio della Direzione dei Lavori, prima dell’entrata in esercizio degli impianti. Qualora la prova desse esito negativo, l’Appaltatore è tenuto ai medesimi obblighi specificati per il corrispondente caso riguardante le condotte idriche potabili. d) Coprigiunti Soltanto dopo che le prove avranno dimostrato la perfetta tenuta idrica della condotta, si provvederà all’esecuzione dei coprigiunti per le tubazioni munite di rivestimento bituminoso. Tali coprigiunti saranno eseguiti all’esterno con vetro tessile e bitume, a caldo, che dovrà sovrapporsi almeno 15 cm per parte al rivestimento esistente rimasto integro dopo la confezione dei giunto. Per i suddetti coprigiunti dovranno essere impiegati di norma gli stessi materiali costituenti il rivestimento originale e rispettate le norme di esecuzione che la Direzione dei Lavori prescriverà. in variante il coprigiunto potrà essere eseguito con bende prefabbricate, salvo benestare della Direzione dei Lavori e sua preventiva approvazione. Sui coprigiunti eseguiti e sulle eventuali riparazioni dei rivestimenti verrà effettuato un controllo dell’isolamento elettrico con “detector a spazzola”. Delle prove di isolamento elettrico sui giunti numerati progressivamente verranno redatti i verbali che saranno firmati dai personale della Direzione dei Lavori e dell’impresa che ha partecipato alle prove stesse. In corrispondenza delle giunzioni, il rivestimento interno sarà ripreso mediante mastice bituminoso a caldo o vernici bituminose preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori, applicati mediante spatolatura a mano o a spruzzo, mediante attrezzature idonee, per i piccoli diametri. Le modalità di applicazione verranno stabilite comunque, all’atto esecutivo, in conformità del diametro della condotta e dei materiali che dovranno essere impiegati. e) Ricoprimento e rinterro delle condotte Terminata, con buon esito, la prova di un tratto della condotta ed eseguiti i coprigiunti, l’impresa

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completerà il ricoprimento delle tubazioni fino a cm 10 al di sopra della generatrice superiore, impiegando sabbia vagliata; in tale operazione saranno seguite le stesse modalità esecutive previste per il rinfianco della condotta. Ultimato il ricoprimento delle tubazioni, l’impresa avrà cura di riattivare e riallacciare le canalizzazioni di ogni genere incontrate nel cavo ed eventualmente interrotte. Successivamente inizierà il rinterro dei cavo. L’impresa dovrà provvedere agli opportuni ricarichi dei rinterro che si dovessero rendere necessari a seguito di eventuali assestamenti, in modo da raggiungere il piano di campagna e il piano stradale precedentemente raggiunto. Ultimata la posa di tutta la condotta, sarà eseguita una seconda prova idrica alla pressione di 1,2 volte la max di esercizio e comunque non inferiore a 1,2 volte la pressione nominale, con le modalità previste alla voce b) del presente articolo.

Art. P - 13 Modalità esecutive specifiche per tubazioni in P.V. C. rigido per fognature

a) Trasporto Nel trasporto bisogna sopportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a causa di vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi di acciaio, i tubi devono essere protetti nella zona di contatto con essi. Si tenga presente che a basse temperature aumenta la possibilità di rottura dei tubi di P.V.C.; in tali condizioni quindi tutte le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.) devono essere effettuate con la dovuta cautela. b) carico e scarico Queste operazioni, come per tutti gli altri materiali, devono essere fatte con grande cura. I tubi non devono essere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati. c) accatastamento I tubi lisci devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da sostanze che potrebbero attaccare i tubi. I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversine di legno in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni e inoltre i bicchieri stessi devono essere alternativamente sistemati (sia nelle file orizzontali, sia in quelle verticali) da una parte e dall'altra della catasta e sporgenti da essa. In tal modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si appoggiano l'uno all'altro lungo l'intera generatrice. I tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a 1,50 m, qualunque sia il diametro dei tubi, per evitarne possibili deformazioni nel tempo. Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con schermi opachi che consentano una regolare aereazione. d) raccordi ed accessori Questi pezzi possono essere forniti in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura nel trasporto ed immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che essi possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di loro o con altri materiali pesanti. e) Sistema di giunzione I sistemi di giunzione sono i seguenti:

- Giunto a bicchiere del tipo scorrevole con tenuta mediante idonea guarnizione elastometrica; - Giunto a manicotto del tipo scorrevole costituito da un manicotto di P.V.C. con tenuta mediante idonee

guarnizioni elastometriche. f) esecuzione delle giunzioni

Taglio dei tubi Il tubo va tagliato al suo asse, a mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. L'estremità così ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo angolazione del valore indicato dal fabbricante dei tubi, conservando all'orlo uno spessore variabile crescente con i diametri, secondo valori indicati anch'essi dal fabbricante.

Giunto del tipo scorrevole con guarnizione elastometrica: - provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere assicurandosi che esse siano integre; se già

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inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta; - segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:

o si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta; o si ritira il tubo di 3 mm per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm; o si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che é la linea di riferimento; o inserire la guarnizione elastometrica di tenuta nell'apposita sede, lubrificare la superficie interna della

guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (acqua saponosa o lubrificante a base di silicone, ecc).

g) pezzi speciali

I pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI 7444/75. É importante predisporre fino dall'atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali indispensabili per gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura. Se si rende necessario l'inserimento di un allacciamento non previsto in una canalizzazione già posata ed interrata, é opportuno adottare uno dei sistemi di seguito illustrati.

h) collegamenti speciali

Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, ecc.) deve avvenire a perfetta tenuta realizzata mediante l'inserimento di giunzione elastica. Questa é ottenuta per mezzo di adatto pezzo speciale di P.V.C., od altro materiale reperibile in commercio.

i) collegamento con tubi di altri materiali.

Si esegue a mezzo di giunti del tipo Gibault o comunque con giunti ad azione meccanica, mai con operazioni termiche, tendenti ad adattare le dimensioni originali dal tubo in P.V.C. a quelle del tubo di altro materiale.

l) innesti successivi e derivazioni. Qualora si renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di P.V.C. già posta in opera, si dovrà procedere con uno dei seguenti sistemi: A) - tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, più due volte il diametro;

- inserire il pezzo speciale imboccandolo su una delle estremità del tubo tagliato; - ricostruire la continuità della canalizzazione a mezzo di un tronchetto lungo quanto la restante interruzione,

congiungendolo alle estremità con manicotti a bicchiere doppio scorrevoli; B) - praticare nel tubo un foro previamente tracciato appoggiando (senza incollare), nella posizione adatta la

diramazione con sella e seguendo il controllo interno della diramazione stessa con matita grassa; - incollare, previa pulizia, sul tratto interessato, il pezzo speciale a sella.

l) dimensioni della trincea e prescrizioni di posa Per larghezza B di una trincea si intende quella misurata al livello della generatrice superiore del tubo posato, sia per trincea a pareti parallele sia per trincea a pareti inclinate. L'altezza di riempimento H é quella misurata fra la stessa generatrice superiore del tubo ed il piano di campagna. La larghezza minima da assegnare ad una trincea é data, in metri, dalla seguente formula: B = D + 0,40 (D = diametro esterno del tubo) Quando la larghezza della trincea é grande rispetto all'altezza e/o al diametro del tubo, ossia quando si verificano una o entrambe le seguenti condizioni:

BH>2

B > 10 D

La tubazione viene a trovarsi nelle condizioni dette "sotto terrapieno"; in queste condizioni essa é assoggettata da un carico più gravoso di quello che sopporterebbe nella condizione in trincea. L'altezza massima del ricoprimento per tubi in trincea non deve superare i 6 metri, per tubi sotto terrapieno i 4 metri. Quando nel corso dei lavori si verifichino per tratti limitati condizioni di posa più gravose di quelle di progetto (sgrottamento delle pareti, frane, ecc.) e non si ritenga tuttavia opportuno sostituire i tubi con altri di maggiore spessore, si deve procedere ad opere di protezione che riconducano le condizioni di posa a quelle previste dalla norma (costruzione di muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre la larghezza della sezione di scavo). Analogamente, se per ragioni tecniche l'altezza di ricoprimento in qualche punto é inferiore ai minimi prescritti dalla norma, occorre fare assorbire i carichi verticali da opportuni manufatti di protezione.

m) scavo della trincea

Deve essere eseguito con mezzi idonei, avendo la massima cura di: - rispettare le quote di progetto del fondo dello scavo; - impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale, sia per non avere modifiche

alla sezione di scavo; - eliminare, sia all'interno dello scavo sia negli immediati dintorni, eventuali radici il cui successivo sviluppo potrebbe

deformare il tubo di P.V.C.;

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- accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale e dei tubi, onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di pietre sul tubo già posato. Nel caso di tubazioni da porre in opera a livelli diversi nella stessa trincea e se la tubazione a livello superiore é di P.V.C., é opportuno scavare la trincea fino alla base del tubo a livello inferiore e posare quindi il tubo in P.V.C. a livello superiore su riempimento ben costipato.

n) letto di posa e rinfianco

Il fondo dello scavo e, più in generale, il terreno sul quale la tubazione é destinata a poggiare deve avere una consistenza tale da escludere cedimenti differenziali da punto a punto. Inoltre, durante l'apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari e montagnosi, occorre premunirsi da eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio. Se si ha motivo di ritenere che l'acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa determinare una instabilità del terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo in modo da evitare, in definitiva, che l'acqua di falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. Sul fondo dello scavo, livellato e liberato da ciottoli, pietrame e da eventuali altri materiali che impediscano il perfetto livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da materiali incoerenti quali sabbia o terra vagliata che formi un piano uniformemente distribuito su cui va appoggiato il tubo. Il suo spessore non sarà inferiore a

+10

D10 cm e non deve contenere pietruzze

Il tubo verrà poi rinfiancato per almeno 20 cm per lato, fino al piano diametrale, quindi verrà ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 15 cm misurato sulla generatrice superiore. Per quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua importante funzione di reazione alle sollecitazioni verticali e di ripartizione dei carichi attorno al tubo, é necessario scegliere con la massima cura il materiale incoerente da impiegare, preferibilmente sabbia, evitando quindi terre difficilmente costipabili (torbose, argillose, ecc.) ed effettuare il riempimento con azione uniforme e concorde ai due lati del tubo. Ultimata questa operazione si effettua il riempimento con materiale di risulta dallo scavo, spurgato del pietrame grossolano superiore a 100 mm per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza che debbono essere costipati e bagnati, se necessario, almeno fino a 1 metro di copertura. Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice superiore non deve essere inferiore a: - 150 cm per strade a traffico pesante come da norma EN 1401 - 100 cm per strade a traffico leggero Per valori di profondità inferiori, il ricoprimento deve essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente. Nel corso della posa in opera si raccomanda di chiudere con tamponi di legno o con qualunque altro mezzo idoneo i tronchi di tubazione già posati e che dovessero rimanere per qualche tempo aperti e non sorvegliati, onde impedirne l'intasamento. Per stabilire se la tubazione dopo il rinterro ha subito deformazioni o si fosse ostruita durante il corso dei lavori, a causa della mancata osservanza da parte dell'installatore delle raccomandazioni sopra riportate, si può far passare tra un pozzetto e l'altro una sfera di diametro inferiore del 5% a quello interno del tubo impiegato.

0) collaudo Il collaudo di una tubazione in P.V.C. per acque di scarico deve accertare la perfetta tenuta della canalizzazione. Questo accertamento si effettua sottoponendo a pressione idraulica la canalizzazione stessa mediante riempimento con acqua del tronco da collaudare (di lunghezza opportuna, in relazione alla pendenza) attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale del pozzetto a valle; e adottando altro sistema idoneo a conseguire lo stesso scopo.

Art. P - 14 Modalità esecutive specifiche per tubazioni in acciaio per acquedotto

Le tubazioni saranno montate da personale specializzato previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili prescritti. Eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica e planimetrica della condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'Impresa. Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti; sarà evitata la loro posa in opera in presenza di acqua o di fango e nel tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sabbia, terra, sassi od impurità di sorta. In qualunque deviazione o curva, anche ad ampio raggio, sarà disposto un efficace ancoraggio della condotta per evitare gli spostamenti; tali lavori dovranno effettuarsi prima della prova di tenuta. Durante la posa in opera dei tubi, dovranno essere rispettate tutte le norme indicate nei disegni per la protezione passiva. I tubi in acciaio, tranne quelli zincati, saranno rivestiti internamente come specificato nell'elenco prezzi di contratto;

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all'esterno saranno rivestiti con doppio strato compresso, compatto ed aderente di vetroflex e catrame e dovranno corrispondere al Decreto 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni" e alla Circolare Ministero LL.PP. n. 27291 (“Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”). In particolare si dovranno adottare le seguenti pre scrizioni: a) calcoli statici Il calcolo statico dei singoli elementi della tubazione (tubi e pezzi speciali) dovrà essere eseguito considerando le massime sollecitazioni a cui saranno sottoposti gli elementi stessi nelle più onerose condizioni di esercizio e di prova in opera. Le sollecitazioni da determinare, a tubazione vuota ed a tubazione piena, saranno quelle massime indotte dal sovrapporsi degli effetti, opportunamente considerati come agenti. Il calcolo statico sviluppato secondo le indicazioni sopra riportate dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione Lavori prima di dar corso alla costruzione dei tubi e pezzi speciali. b) Scarico, maneggio, trasporto, sfilamento dei tubi. Onde evitare danni alle testate dei tubi od al loro rivestimento, lo scarico ed il maneggio di questi, per diametri superiori al diametro 150 mm, dovranno essere eseguiti con l'impiego di fasce o di briglie atte ad agganciare il tubo alle estremità. Detti accessori dovranno essere di tipo approvato dalla Direzione Lavori Non é permesso lo scarico dei tubi facendoli rotolare direttamente dagli autocarri. In caso di trasferimenti di tubi già accatastati o sfilati, il maneggio degli stessi dovrà essere effettuato con le stesse modalità di cui sopra. Per l'accatastamento dei tubi fasciati dovranno essere impiegati, sia sul terreno che fra i diversi strati di tubi, listelli di legno di dimensioni e numero sufficienti a garantire l'integrità del rivestimento. Per diametri uguali o superiori ai 300 mm, le cataste potranno al massimo essere costituite da tre strati. Il trasporto e lo sfilamento dovranno essere effettuati con mezzi idonei ad evitare danni alle testate, ovalizzazioni o ammaccature al tubo e lesioni al suo rivestimento. É vietato lo slittamento e il trascinamento dei tubi. L'appaltatore sarà responsabile dello smistamento dei tubi in relazione al loro diametro, spessore e tipo di rivestimento come precisato dal progetto o dalle particolari disposizioni emanate dalla Direzione Lavori Ogni spostamento di tubi risultante dall'inosservanza di quanto sopra sarà a carico dell'appaltatore. c) Pulizia dei tubi, verifica e preparazione delle testate Prima dell'allineamento per la saldatura, il tubo dovrà essere pulito internamente con scovoli atti a rimuovere tutto lo sporco ed ogni frammento che possa disturbare o danneggiare l'installazione. La medesima operazione di pulizia dovrà essere fatta alle valvole ed agli altri pezzi speciali. Alla fine di ogni giorno di lavoro le estremità della linea in costruzione dovranno essere chiuse con un fondello metallico di tipo approvato dalla Direzione Lavori, tale da impedire l'entrata di acqua e di corpi estranei nella tubazione sino alla ripresa del lavoro. Per tubi di diametro superiore a Ø 300 mm tale fondello dovrà essere applicato tutte le volte che l'estremità libera di una qualsiasi tubazione verrà lasciata incustodita e dovrà essere del tipo che esiga una apposita attrezzatura per essere rimossa (es. puntato a saldatura o bloccato a pressione). Le testate dei tubi dovranno essere perfettamente ripulite da vernici, grassi, bave, terra, ecc. con un metodo approvato dalla Direzione Lavori, in modo da evitare difetti nell'esecuzione delle saldature. Prima dell'accoppiamento le testate dei tubi dovranno essere, a cura dell'appaltatore, controllate al fine di verificare che le ovalizzazioni siano contenute entro le tolleranze qui riportate: Tolleranza sul diametro esterno La tolleranza é del ± 1% con un minimo di ± 0,5 mm e, per tubi senza saldatura con Ø 700, del ± 1,5%. In funzione del tipo di giunto, previo accordo all'ordinazione, possono essere prescritte, per una lunghezza delle estremità calibrate non minore di 100 mm, le tolleranze seguenti:

+ 1, 6 mm, per tubi con Ø < 250; - 0,4 + 2,5 mm, per tubi con Ø >250 - 1

A giudizio della Direzione Lavori eventuali difetti non contenuti nella tolleranza, potranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore utilizzando martelli od altri utensili di bronzo od ottone. I difetti che non potranno essere riparati, saranno eliminati tagliando la parte difettosa. I tubi non corrispondenti alle specifiche norme ed aventi difetti superficiali non riparabili dovranno essere scartati con

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l'approvazione della Direzione Lavori e formeranno oggetto di segnalazione scritta alla Committente. Tutti i tagli che dovranno essere effettuati saranno fatti secondo un piano normale all'asse del tubo ed eseguiti esclusivamente con apposita apparecchiatura. Il bordo del taglio dovrà essere rifinito ed aggiustato con l'uso di una mola o mediante lima. d) Curve La posizione e le caratteristiche geometriche di ogni curva, prefabbricata o non, dovranno essere rispondenti al progetto. In caso contrario prima del montaggio dovrà essere ottenuta, caso per caso, l'approvazione della Direzione Lavori. É ammesso il montaggio di curve costruite a freddo con idonea macchina piegatubi e rispondenti alle seguenti specifiche: - l'ovalizzazione, intesa come differenza fra il diametro massimo e minimo, non dovrà essere superiore al 2,50% del

diametro nominale; - l'ovalizzazione potrà essere controllata mediante un calibro costituito da due dischi in lamiera di diametro uguale al

97,5% del diametro interno nominale del tubo accoppiati rigidamente ad una distanza pari ad un diametro; - il raggio di curvatura non dovrà essere minore di 5 volte il diametro esterno della condotta; - ogni tubo che presenterà ammaccature, rotture od altri segni evidenti di danni in seguito all'operazione di curvatura,

dovrà essere sostituito a cura e spese dell'appaltatore. e) Saldatura elettrica Specifiche delle saldature Le saldature su tubi del diametro di 100 mm ed oltre dovranno essere fatte mediante un processo manuale ad arco secondo la regolamentazione stabilita dalle "Norme per l'esecuzione in cantiere ed il collaudo delle giunzioni circonferenziali mediante saldatura dei tubi d'acciaio per condotte d'acqua" redatte dalla Sottocommissione Saldatura Tubi in Acciaio. Forniture ed attrezzature per le saldature L'appaltatore sarà tenuto a fornire tutte le attrezzature per la saldatura ivi compresi gli elettrodi conformi alle specifiche. Tutti gli elettrodi impiegati dovranno essere omologati a cura del fabbricante secondo le norme UNI EN ISO 2560:2007 e UNI 1599:1999. Nell'esecuzione della saldatura, i valori di tensione e di corrente saranno conformi a quanto raccomandato per ogni tipo di elettrodo impiegato. Gli elettrodi verranno immagazzinati ed usati in accordo prescrizioni del fabbricante. Verranno scartati quelli che presentino segni di deterioramento. Procedimento di saldatura La procedura di saldatura dovrà essere definita a soddisfazione della Direzione Lavori Il numero delle passate richieste dipenderà dallo spessore del tubo e dalla qualifica di procedura e non sarà minore di due; due passate contigue non dovranno essere iniziate nel medesimo punto. Alla fine di ogni passata la saldatura dovrà essere pulita e raschiata da tutte le incrostazioni onde permettere un eventuale controllo visivo da parte della Direzione Lavori, per l'approvazione del proseguimento dei lavori relativi all'esecuzione delle passate successive. Tale controllo verrà eseguito in modo da non pregiudicare, nei limiti del possibile, l'andamento dei lavori di montaggio. La prima passata dovrà risultare piena, con una completa penetrazione sui bordi e preferibilmente con una piccola quantità di rinforzo alla base. Completata la saldatura, questa dovrà essere pulita da tutte le scorie e dal materiale ossidato onde permettere una ispezione visiva. In nessun caso una saldatura dovrà essere limitata alla prima sola passata. In caso di cattivo tempo l'esecuzione delle saldature dovrà essere protetta dalla pioggia e dal vento e nessuna saldatura verrà eseguita a tubo umido, a meno che i giunti da saldare non vengano adeguatamente preriscaldati secondo la qualifica di procedura ed il materiale utilizzato, previa autorizzazione della Direzione Lavori. Qualora da parte di Enti od Autorità preposte al controllo dei lavori fossero imposte norme più restrittive, l'appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi a tali prescrizioni L'appaltatore, in nessun caso, sarà sollevato dalle responsabilità e dagli oneri derivanti da inosservanza di queste prescrizioni. Preriscaldamento L'appaltatore dovrà provvedere al preriscaldamento delle estremità dei tubi e dei raccordi, con le modalità fissate nella procedura per la saldatura di cui al precedente paragrafo, ogni qualvolta questo si renderà necessario per la perfetta esecuzione dei lavori ed in ogni caso quando richiesto dalla Direzione Lavori In particolare il preriscaldamento é richiesto quando la temperatura ambiente sia inferiore ai 4°C e per l'esecuzione delle saldature relative alla messa in opera delle valvole d'intercettazione e dei pezzi speciali aventi spessori diversi da quelli della tubazione.

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Tipi e sezioni degli elettrodi - Tutti gli elettrodi saranno strettamente conformi ai requisiti specificati nelle norme UNI EN ISO 2560:2007 e UNI 1599:1999. Il numero di classificazione del metallo di riempimento, la misura degli elettrodi usati per ciascuna passata, il numero e l'intervallo di tempo fra le passate ed il numero dei saldatori operanti simultaneamente sui vari punti, dovranno essere strettamente in accordo con la qualifica di procedura riguardante la saldatura. Qualifica dei saldatori Potranno effettuare giunzioni saldate solo i saldatori qualificati con i procedimenti descritti nelle norme UNI EN 287/1, UNI 5770 e UNI 6918. La Committente potrà richiedere che la qualifica venga esibita alla presenza di un suo rappresentante. La Direzione Lavori si riserva il diritto di prelevare, a cura e spese dell'appaltatore, una saldatura per ogni saldatore al fine di controllarne la capacità dichiarata dall'appaltatore. L'appaltatore sosterrà tutte le spese dei tagli, delle sostituzioni e dei provini di collaudo connessi con tutte le prove di cui sopra. Qualora Autorità ed Enti preposti per i controlli e la sicurezza delle saldature richiedessero di effettuare direttamente la qualifica dei saldatori, l'appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi a tali disposizioni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Tale qualifica, a giudizio della Committente, potrà sostituire quella prevista nel presente paragrafo. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori l'elenco nominativo dei saldatori che verranno impiegati, assumendosi comunque ogni responsabilità riguardo la qualifica degli stessi ai sensi di quanto specificato nel presente paragrafo. É fatto divieto di far operare in cantiere saldatori senza il preventivo benestare della Direzione Lavori Le saldature effettuate da saldatori rifiutati dalla D.L. dovranno essere eliminate. Ispezione e collaudo delle saldature in cantiere La Committente, direttamente od attraverso la Direzione Lavori, avrà la facoltà di controllare che le saldature siano state eseguite in accordo con le norme esistenti e secondo le istruzioni date. Controllo distruttivo delle saldature La Committente o la Direzione Lavori avranno la facoltà di ordinare il prelievo di provini da sottoporre a prova distruttiva in ragione dell'1% delle saldature eseguite. I prelievi ed il rifacimento delle saldature saranno eseguite a cura e spese dell'appaltatore. Qualora in eccedenza a quanto sopra stabilito vengano ordinati prelievi di altri provini, l'appaltatore dovrà provvedere al taglio ed al rifacimento della saldatura. Gli oneri relativi a tali ultime operazioni saranno a carico della Committente in caso di esito positivo della prova ed a carico invece dell'appaltatore qualora la saldatura risultasse difettosa. Le prove distruttive verranno eseguite in conformità della procedura prevista dalle norme API 1104. Controllo non distruttivo delle saldature Eventuali prove non distruttive, qualora richieste dalla Committente, potranno venire eseguite a cura di Ditte specializzate ed a carico dell'appaltatore, su incarico della Committente o dell'Appaltatore, sia con ultrasuoni che con metodo radiografico o con entrambi a richiesta della Committente, in relazione al tipo di giunto. Gli esiti del controllo dovranno essere comunicati con tempestività alla Direzione Lavori, onde evitare, nei limiti del possibile, ritardi nell'avanzamento delle operazioni di saldatura. Tutta la documentazione riguardante i controlli non distruttivi dovrà, in ogni momento, essere a disposizione della Direzione Lavori. Le saldature denunciate difettose al controllo con ultrasuoni dovranno essere sottoposte a controllo radiografico al fine di accertare la natura del difetto. Il controllo radiografico verrà eseguito mediante raggi X od altro metodo a facoltà della Committente ed applicando i criteri di accettabilità contenuti nelle norme API 1104. L'eventuale controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla Direzione Lavori. Accettabilità, taglio e riparazioni delle saldature I criteri di accettabilità saranno, di regola, quelli contenuti nelle norme API 1104. La Committente si riserva la facoltà di seguire eventuali altri criteri assumendo a proprio carico le relative spese. Nel taglio delle saldature non accettabili il ricollegamento della colonna sarà fatto inserendo un tronchetto di lunghezza non inferiore a 50 cm o spostando un tronco di colonna saldata fino alla giusta posizione; le saldature ripetute dovranno essere di nuovo radiografate e le spese relative saranno a carico dell'appaltatore. Tutte le operazioni inerenti all'eliminazione delle saldature classificate non accettabili e le riparazioni delle saldature difettose verranno eseguite a cura e spese dell'appaltatore con l'approvazione della Direzione Lavori e comunque in accordo con le norme API 1104. f) rivestimento delle tubazioni e dei giunti Il rivestimento di tratti di condotta eventualmente fornita nuda potrà essere eseguito sia in cantiere che in linea, e le modalità della sua esecuzione dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori

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Il rivestimento delle tubazioni nude e dei giunti sarà normalmente così eseguito: - sulla superficie resa preventivamente pulita ed asciutta si applicano una o più mani di vernice bituminosa (ottenibile

sciogliendo 45 parti di bitume ossidato e 55 parti di toluolo); a questa viene affidato il compito di assicurare l'aderenza del successivo rivestimento alla superficie metallica, aderenza che per essere assicurata richiede un completo essiccamento della vernice;

- applicazione di uno strato di bitume fuso; questo dovrà avere uno spessore non inferiore a 2 mm, essere continuo su tutta la sua estensione ed estendersi in modo da andare a sovrapporsi alla parte estrema del rivestimento preesistente; l'applicazione del bitume potrà essere eseguita in uno o più tempi lasciando raffreddare lo strato precedente e ciò fino ad avere raggiunto almeno lo spessore sopraddetto; per l'applicazione del bitume specialmente nella parte inferiore del tubo ci si potrà aiutare con pennello a spatola o batuffolo di tessuto di vetroflex legato ad un bastoncino in modo da assicurare l'applicazione dello strato voluto di ca. 2 ÷ 3 mm di spessore su tutta la superficie del tubo da rivestire;

- applicazione a caldo di due o più fasciature di nastro di tessuto di vetroflex abbondantemente imbevuto di bitume fuso; queste fasciature verranno avvolte in modo da realizzare un efficace protezione meccanica del sottostante strato di bitume e dovranno ricoprire anche le zone terminali del rivestimento adiacente alla superficie da rivestire; l'avvolgimento di nastro di vetroflex verrà eseguito esercitando una certa trazione in modo da assicurare la sua aderenza al sottostante bitume ed evitare nel modo più assoluto che si formino sacche e vuoti;

- detto rivestimento verrà applicato in modo che esso abbia uno spessore pari a quello applicato sui tubi in fabbrica. Lo spessore complessivo dovrà essere comunque pari a 5 ÷ 6 mm.

Pulizia ed ispezione Prima dell'applicazione dello strato di bitume fuso la superficie del tubo dovrà essere pulita da qualunque incrostazione, vernice, ecc., e soprattutto dalla ruggine mediante solventi e macchine pulitrici approvate dalla Direzione Lavori e mantenute in buone condizioni di lavoro. A seconda dei casi potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori anche la pulizia con spazzole a mano; speciale attenzione verrà posta nella pulizia della giunzione longitudinale dei tubi saldati longitudinalmente. Durante la pulizia verrà eseguita una accurata ispezione della superficie del tubo per accertare eventuali danneggiamenti quali incisioni, ammaccature, ecc. I danni riscontrati dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore. Applicazione dello strato di bitume fuso L'applicazione del bitume fuso sarà eseguita immediatamente dopo la pulizia della superficie della tubazione che dovrà risultare perfettamente asciutta. Successivamente dovranno essere eliminate le sbavature ed il bitume applicato in eccesso. L'appaltatore dovrà inoltre prendere ogni precauzione al fine di evitare che il tubo verniciato venga a contatto col terreno e comunque sporcato da olio, grasso, fango od altro. Applicazione a caldo del nastro di tessuto di vetroflex Il nastro di tessuto di vetroflex, imbevuto di bitume fuso, verrà applicato sullo smalto bituminoso in modo che la fascia sia immersa nello smalto ed il ricoprimento delle spire avvenga per non meno di cm 2. In caso di rottura della fascia o di cambiamento di bobina, la ripresa sarà eseguita con un ricoprimento pari ad almeno un intero avvolgimento previa spalmatura di un conveniente strato di bitume. Controllo del rivestimento A cura e spese dell'appaltatore ed alla presenza della Direzione Lavori verranno eseguiti controlli al rivestimento con le modalità appresso indicate. Sistematicamente ed immediatamente prima della posa verrà effettuato su tutto il rivestimento un controllo mediante un rilevatore a scintilla (detector) munito di spazzola di tipo appropriato ed approvato dalla Direzione Lavori La tensione di prova dovrà avere un valore compreso fra 10000-15000 Volts. La Direzione Lavori avrà inoltre la facoltà di procedere al prelievo di campioni del rivestimento per le necessarie verifiche. I tasselli, delle dimensioni di cm 10x10 circa, saranno prelevati dopo che il rivestimento avrà raggiunto la temperatura ambientale, mediante una netta incisione perimetrale, in ragione massima di 10 ogni km ed almeno tre di essi saranno prelevati sulla parte inferiore della condotta. Qualora vengano riscontrati difetti la Direzione Lavori avrà la facoltà di aumentare il numero dei prelievi a sua discrezione. L'esame dei campioni dovrà accertare che: - lo spessore del rivestimento sia compreso entro i limiti precedentemente stabiliti; - gli strati delle differenti componenti del rivestimento si presentino nella successione e secondo gli spessori prescritti; - il velo di vetro si trovi completamente immerso nello smalto bituminoso e non sia mai a contatto con la tubazione; - il tassello prelevato ed i bordi dello stesso non presentino scollature e superfici nette di separazione tra rivestimento

e strato di vernice di fondo o tra questa e la superficie metallica della tubazione; - non esistano tracce di depositi carboniosi provocati da surriscaldamento delle miscele bituminose nelle caldaie.

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Riparazioni del rivestimento Quando la natura e l'estensione dei difetti del rivestimento, riscontrati durante i controlli, siano tali da compromettere a giudizio della Direzione Lavori le sue funzioni protettive, la tratta di condotta dovrà essere interamente scorticata e ripulita accuratamente prima di procedere al rifacimento stesso; quanto sopra a cura e spese dell'Appaltatore. In ogni altro caso, i difetti saranno riparati alla presenza della Direzione Lavori e secondo le direttive della stessa, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, adottando tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ottenere la sua perfetta efficienza. L'attività di controllo della Direzione Lavori sarà coordinata con le operazioni dell'appaltatore in modo da evitare, nei limiti del possibile, che le operazioni di fasciatura e di riparazione o rifacimento del rivestimento subiscano ritardi. g) Rivestimento interno delle tubazioni in resina epossidica Il rivestimento interno deve essere realizzato in resina epossidica bicomponente, mediante verniciatura, con prodotti che risultino idonei al contatto con acqua potabile, in conformità a quanto previsto dal D.M. 6 aprile 2004, n. 174. L'Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori la certificazione prodotta da un laboratorio specializzato che i materiali impiegati sono in conformità alla sopracitata legge. Il rivestimento deve essere applicato mediante sistema air-less su una superficie asciutta ed esente da sostanze estranee (olii, grassi, ecc..), ed opportunamente sabbiata mediante proiezione di graniglia metallica, fino ad ottenere un grado di finitura Sa 2 1/2. Caratteristiche del rivestimento interno applicato (in resina epossidica) ASPETTO Il rivestimento applicato deve presentarsi all'esame visivo come una superficie levigata e speculare, priva di difetti di verniciatura (colature, spirali, gocce, ecc..) di colore uniforme, aspetto omogeneo, e senza alcun difetto di laminazione riguardo alla superficie metallica. SPESSORE Lo spessore minimo secco del rivestimento deve risultare pari a 250 micron (0,250 mm) e lo spessore massimo può risultare pari a 400 micron (0,400 mm). FINITURA ESTREMITÀ Le estremità dei tubi devono essere prive di rivestimento per una larghezza di 20-30 mm e trattate con protettivo temporaneo (durata minima 1 anno). PROVA DI ADERENZA La prova di aderenza si effettua sui tubi dopo il periodo necessario alla completa essiccazione del rivestimento. Essa consiste nell'incidere mediante una lama di coltello la superficie verniciata, con due incisioni a metallo incrociate, e quindi scalzare il rivestimento nelle zone incise. L'esito della prova é positivo se il rivestimento non viene rimosso sotto forma di grosse scaglie e non presenta stratificazioni. Prove di collaudo relative al rivestimento interno e certificazione Tutti i tubi devono essere ispezionati per l'esame visivo dell'aspetto del rivestimento interno. Nel caso in cui si riscontrino dei difetti, se questi si estendono per un'area superiore al 10% della superficie rivestita, il tubo in oggetto deve essere sottoposto ad un secondo ciclo di lavorazione (eliminazione del rivestimento realizzato e riesecuzione dello stesso). Prove non sistematiche Le seguenti prove devono essere effettuate con la frequenza di seguito specificata:

a) Misura dello spessore Misura effettuata ad umido con spessimetro a pettine su uno o più tubi, in un numero di punti significativo, ad ogni inizio lavorazione o dopo interruzioni della produzione superiori a 2 h. Misura effettuata a secco con spessimetri magnetici (errore max ± 10%) in un numero significativo di punti, su un tubo per ogni turno di 8 h di lavorazione.

b) Prova di aderenza Prova effettuata su un tubo ogni 200 tubi dell'ordinativo o una prova per ogni turno di produzione di 8 h. Nel caso in cui i risultati delle prove di cui al punto due I° e II° comma non siano conformi a quanto richiesto, i tubi sui quali sono state effettuate le prove devono essere sottoposti ad un secondo ciclo di lavorazione. Inoltre la prova i cui risultati non siano conformi deve essere ripetuta su un numero doppio di tubi prodotti (scelti tra quelli prodotti subito prima e dopo i tubi sottoposti inizialmente alle prove). Nel caso in cui i risultati delle riprove siano positivi la produzione é dichiarata conforme, nel caso in cui i risultati non siano positivi il fornitore deve concordare con l'acquirente un piano di prove più dettagliato per definire l'accettazione o meno dei tubi rivestiti.

Certificazione I risultati delle prove di collaudo devono essere registrati e forniti come certificazione nei confronti dell'acquirente. Tutte le materie prime utilizzate, relativamente ad ogni lotto, devono essere accompagnate all'atto della fornitura da un certificato di analisi (con le prove inerenti le caratteristiche fisico-chimiche principali). Tale certificazione deve essere trasmessa dal rivenditore all'acquirente.

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Riparazioni sul rivestimento interno Le riparazioni realizzate possono interessare al massimo il 10% della superficie interna dei tubi. Per le riparazioni deve essere utilizzata la stessa resina epossidica applicata per il rivestimento interno del tubo. La riparazione si esegue nel seguente modo: - si effettua sulla zona da riparare una leggera smerigliatura fino ad ottenere una superficie metallica completamente

pulita; - si rimuove la polvere ed ogni altro residuo dalla zona da riparare; - si applicano sulla zona interessata a spruzzo o pennello una o più mani di resina epossidica, precedentemente

preparata, fino ad ottenere lo spessore secco di 250 micron. Operazioni da effettuare al montaggio della condotta Dopo aver effettuato la saldatura dei tubi é necessario procedere al rivestimento della zona di giunzione per realizzare la continuità del rivestimento. Esecuzione del rivestimento interno sulla zona di saldatura dopo aver effettuato la saldatura dei tubi é necessario procedere al rivestimento interno della zona di giunzione per realizzare la continuità del rivestimento interno. Questa operazione deve essere realizzata per tubi di diametro superiore o uguale a 400 mm; per tubi di diametro inferiore l'operazione può anche non essere effettuata. L'operazione deve avvenire secondo la procedura di seguito indicata: - effettuare sulle estremità non rivestite interne dei tubi (20-30 mm) una leggera smerigliatura fino ad ottenere una

superficie metallica completamente pulita. - dopo aver realizzato la saldatura rimuovere ogni residuo dalla zona interna di giunzione mediante energica

spazzolatura. - applicare sulla zona interessata a pennello o spruzzo uno strato di resina epossidica, precedentemente preparata,

sino ad ottenere lo spessore secco di circa 250 micron (durante l'operazione avere cura di non danneggiare il rivestimento interno preesistente).

h) rivestimento interno in malta cementizia secondo norma DIN 2614 Le tubazioni dovranno essere protette all'interno con rivestimento che possieda i requisiti seguenti: - essere continuo e ben aderente; - asciugare rapidamente e non squamarsi; - non contenere alcun elemento solubile nell'acqua da convogliare, né alcun costituente capace di modificare i caratteri

organolettici dell'acqua ed alterarne la potabilità. Il rivestimento protettivo all'interno dei tubi sarà del tipo cementizio applicato per centrifugazione; all'interno dei pezzi speciali potrà essere del tipo bituminoso. Il rivestimento cementizio deve essere eseguito con malta composta, in genere, da sabbia silicea e cemento d'alto forno, applicati mediante centrifugazione ad alta velocità sulla parete interna dei tubi. L'indurimento della malta deve essere fatto in condizioni controllate in un deposito riscaldato con atmosfera satura di vapore acqueo, al fine di eliminare il rischio di fessurazioni o disgregazioni.

Art. P - 15 Modalità esecutive specifiche per reti idrica e di distribuzione gas

mediante tubazioni in polietilene a) operazioni preliminari Le modalità generali di movimentazione, deposito ed accatastamento, sfilamento, posa in opera, rinterro e collaudo delle tubazioni sono, tra l’altro, previste:

- nel D.M. 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni” (per acqua potabile); - nel D.M. 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza

delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”; - nelle raccomandazioni per “Istallazione di acquedotti di PE” dell’Istituto Italiano dei Plastici (pubblicazione

aggiornata al maggio 1999); - nelle raccomandazioni per “Installazione per gasdotti di PE” dell’Istituto Italiano dei Plastici; - nella norma UNI 9165 per le reti di distribuzione gas; - nella norma UNI 9860 per gli impianti di derivazione d'utenza.

Le operazioni di movimentazione, deposito, accatastamento, sfilamento dei tubi (carico, scarico, trasporto, accatastamento, sfilamento lungo lo scavo) devono essere eseguite in modo da non provocare danni ai tubi stessi. Devono inoltre essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare l’introduzione nelle condotte di materiali o corpi estranei.

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Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore deve avere cura di riportare la posizione delle tubazioni, delle valvole e degli altri pezzi speciali sulla cartografia fornita dal Committente. b) movimentazione dei tubi e dei pezzi speciali Durante la movimentazione dei tubi devono essere adottate, fra le altre le seguenti precauzioni:

- i piani di appoggio devono essere privi di asperità; - le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o nylon o

similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente in contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti;

- deve essere evitato in ogni modo di far strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o, comunque, contro oggetti duri ed aguzzi;

- i tubi devono essere collocati ad opportuna distanza uno dall’altro al fine di rendere agevole lo sfilamento delle fasce di sollevamento, senza danni ai rivestimenti dei tubi stessi;

- i tubi devono essere adagiati sulla catasta (evitando di farli cadere su di essa); - i tubi in rotoli devono essere appoggiati orizzontalmente; - i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con bilancino di ampiezza adeguata.

c) depositi dei materiali Tutti i materiali devono essere accatastati e ben fissati in modo da non costituire pericolo per la viabilità, le persone e le cose. I rotoli si immagazzinano paralleli al piano orizzontale e sopra coni di legno, pallets o superfici non abrasive, non superando l'altezza massima di 1,5 m. Le bobine si collocano verticalmente e parallele le une alle altre, con l'accortezza di verificare che l'ultimo strato di tubo rimanga ad una distanza sufficiente dalla corona esterna della bobina di plastica di chiusura delle estremità su tutti i tubi accatastati. I tubi possono venire accatastati con le modalità di seguito descritte. d) accatastamento dei tubi Per quanto riguarda l’accatastamento:

- l’altezza della catasta non deve mai essere superiore a 1,5 m; - i tubi non devono essere esposti agli agenti atmosferici; le cataste devono essere coperte con teli impermeabili

e isolanti rispetto alle radiazioni solari. In ogni caso è vietato tenere accatastati i tubi - per periodi superiori a 2 anni; - ove presente, deve essere mantenuto in posizione il tappo di chiusura delle estremità su tutti i tubi accatastati. - è vietato porre i tubi a diretto contatto del terreno; il distanziamento dei tubi dal terreno deve essere adeguato

per impedire ogni danneggiamento; e) depositi di pezzi speciali I raccordi di acciaio o polietilene e i pezzi speciali, quali ad esempio le valvole possono essere forniti in appositi imballaggi oppure sfusi. Se forniti negli imballaggi, l’Appaltatore avrà cura di custodirli conservandoli entro gli imballaggi stessi. Se sono forniti sfusi, l’Appaltatore deve aver cura di:

- non ammucchiarli in modo disordinato; - evitare che possano essere deformati per effetto di urti tra loro e/o con altri materiali.

I manicotti elettrici ed elettrosaldabili devono: - essere sempre forniti, conservati in apposite confezioni di materiale resistente, tali da proteggerli da polvere,

umidità, salsedine, ecc.; - essere conservati in magazzini, posati su scaffalature e mai poggiati sul pavimento; - essere conservati al riparo dai raggi UV e dagli agenti di cui sopra.

f) sfilamento dei tubi lungo lo scavo Lo sfilamento dei tubi deve essere fatto con accorgimenti e mezzi tali da assicurare la buona conservazione del rivestimento. I tubi sfilati non devono appoggiare direttamente sul terreno; gli appoggi devono assicurare il distanziamento dal terreno per tutta la durata della fase di sfilamento. Si deve evitare; in ogni caso:

- di trascinare i tubi facendoli strisciare sul terreno anche per brevi tratti; - di allineare, facendo uso di leve, i tubi posati direttamente sul terreno. L’uso di leve è consentito solo nel caso

in cui i tubi siano appoggiati su sacchetti o traversine e a condizione che lo sforzo venga applicato solo sulle testate non rivestite senza danneggiare i cianfrini;

- di permettere a trattori, escavatori o altri mezzi pesanti di transitare o appoggiare sui tubi sfilati o sulle colonne di tubi, anche se coperti da uno strato di terra. Tali mezzi,inoltre non devono urtare contro tubi o colonne in nessuna della fasi di lavoro.

I sostegni devono essere sempre mantenuti efficienti e potranno essere tolti solo all'atto della posa nello scavo.

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Il tappo di plastica di chiusura delle estremità deve essere mantenuto in posizione fino all’inizio delle fasi di saldatura o di giunzione. g) saldature e giunzioni L'Appaltatore deve garantire al Committente una buona esecuzione delle saldature e perciò deve essere dotato di mezzi ed attrezzature adeguate alla natura dei lavori appaltati e provvedere alla loro manutenzione in modo che essi siano costantemente in perfette condizioni di efficienza. L'impiego di impianti di saldatura diversi da quelli convenzionali (manuali, a corrente continua), deve essere approvato preventivamente dal Committente che si riserva la facoltà di non autorizzarne. L'Appaltatore ha l'obbligo del rispetto più scrupoloso delle Norme di sicurezza, per quanto riguarda tutti i mezzi d'opera e le attrezzature, anche ausiliarie, che esso impiega per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere, nel cantiere, una adeguata scorta di pezzi di ricambio delle sue attrezzature al fine di assicurare, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria continuità operativa. Ogni saldatura che non superi la prova costituisce una non conformità nella modalità di intervento rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato speciale e pertanto è soggetta alle penalità previste. Laddove si riscontri una saldatura non conforme l’Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese le saldature effettuate dallo stesso operatore nell’ambito dello stesso cantiere. Preparazione dei tubi prima della saldatura Prima dell’allineamento deve essere controllata la pulizia interna delle tubazioni in particolare per quelle eccezionalmente sprovviste di tappi di chiusura: gli eventuali corpi estranei dovranno essere eliminati con idonei mezzi e cura onde non danneggiare i rivestimenti interni. I tubi devono essere puliti internamente con scovoli. La pulizia preliminare deve essere eseguita anche per le valvole e i pezzi accessori utilizzando anche solventi e detergenti che non danneggino le guarnizioni. Nel caso si rendesse necessario effettuare le operazioni di pulizia delle testate dei tubi e di tutti gli altri materiali destinati a venire a contatto con l'acqua potabile si possono impiegare solventi, detergenti o altri similari, solo se conformi alla normativa vigente ed in particolare al D.M. 6 aprile 2004, n. 174. Preparazione delle testate L’Appaltatore deve aver cura di:

- verificare le testate, affinché le estremità da saldare siano tagliate piane ed ortogonali al proprio asse; - correggere le eventuali ovalizzazioni dei tubi superiori all’1,5 % mediante appositi congegni arrotondatori e/o

allineatori, onde riportare le dimensioni entro valori tolleranti; - eseguire eventuali tagli con apposito attrezzo tagliatubi o mediante segaccio con guida della lama; - ripulire accuratamente i lembi con utensile per togliere le sbavature, - fresare le testate e verificare che le due estremità accostate non abbiano in alcun punto un distacco superiore

a 0,3 mm; - pulire con stracci o carte morbide, le parti da saldare eliminando tracce di fango, polvere, unto, ecc; - asportare lo strato di ossidazione superficiale sulle zone da saldare, sia dei tubi che dei codoli dei raccordi,

immediatamente prima dell’operazione di saldatura mediante raschiatori; questa operazione deve essere eseguita da operatori provetti e forniti di patentino per la saldatura del polietilene (UNI 9737);

- pulire la parte interna dell’elettrosaldabile con il detergente e non raschiarla. Allineamento e accoppiamento dei tubi L’Appaltatore deve avere cura di:

- verificare il corretto inserimento dell’elettrosaldabile sugli elementi da saldare e la loro coassialità; - allineare ed accostare i i tubi appoggiandoli su rulli di scorrimento al fine di evitare danni alla loro superficie; - renderli perfettamente coassiali fra loro; il massimo disassamento ammesso è pari a 0,3 mm; - accoppiare le testate e mantenerle combacianti fra loro mediante morsetti posizionatori o ganasce di

accoppiamento che dovranno essere mantenuti in posizione fino ad avvenuto raffreddamento della saldatura. Cambiamenti di direzione Le barre di tubo di PE S5 possono essere curvate al massimo fino ad un raggio pari a 20. Nel caso i raggi di curvatura richiesti siano inferiori si devono usare curve stampate o formate a settori. h) saldatura delle tubazioni L’Appaltatore deve:

- attenersi alle prescrizioni dei Piani di Sicurezza; - procurare uno spazio sufficiente ai saldatori per permettere di operare senza particolari difficoltà; - evitare di effettuare saldature su tubazioni bagnate o umide; - proteggere la zona interessata dagli agenti atmosferici (pioggia, neve, vento, ecc.) e dai raggi solari durante

l’esecuzione della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento. Le macchine saldatrici impiegate dall’Appaltatore devono essere approvate dal Committente.

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A tal fine prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore consegnerà al Committente l’elenco completo delle apparecchiature per saldatura, sia di testa sia mediante raccordi elettrosaldabili, che intende impiegare. In particolare le saldatrici per saldatura ad elettrofusione devono essere dotate di dispositivo in grado:

- di verificare la resistenza elettrica degli elettrosaldabili prima della saldatura; - di intervenire automaticamente per l’interruzione dell’energia, a saldatura avvenuta.

L’impostazione nell’apparecchiatura dei dati di saldatura deve avvenire in maniera automatica mediante ausilio di codici a barre. Al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza del personale addetto, le operazioni di saldatura devono essere eseguite con apparecchiature costruite nel rispetto della Normativa vigente. Il collegamento dei tubi è effettuato mediante manicotti elettrosaldabili. In alternativa, su richiesta del Committente, può essere impiegata la saldatura testa-testa. i) qualifica dei saldatori Il personale che effettua le saldature deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere stato preventivamente qualificato dall’Appaltatore secondo quanto specificato dalla norma UNI 9737; - essere stato accettato dal Committente: a tal fine, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore consegnerà al

Committente l’elenco nominativo completo dei saldatori qualificati che saranno impiegati nei lavori; - qualora nel corso dei lavori, Enti o Autorità richiedessero qualifiche diverse rispetto a quelle possedute, dovrà

essere formato, a cura e spese dell’Appaltatore al fine di essere adeguato e qualificato. E’ vietato immettere sul cantiere saldatori senza il preventivo benestare scritto del Committente ed eventuali saldature eseguite da saldatori non espressamente accettati dal Committente dovranno essere eliminate e nuovamente eseguite, a cura e spese dell’Appaltatore, da saldatori approvati dal Committente. l) operazioni di saldatura Nel corso dell’operazione di saldatura, l’Appaltatore deve:

- eseguire le operazioni di saldatura rispettando i parametri e le procedure stabilite dal costruttore della macchina saldatrice o le prescrizioni del Committente, se diverse da quelle del costruttore;

- verificare che, durante le operazioni di saldatura, la temperatura misurata sulla saldatura stessa sia compresa tra 0° C e + 40° C;

- evitare,durante il periodo di raffreddamento, bruschi raffreddamenti e tensioni meccaniche di qualsiasi tipo sulla saldatura (lasciare i posizionatori in posizione fino a raffreddamento avvenuto);

- contrassegnare ogni saldatura, di testa o con manicotti elettrosaldabili, con il numero di identificazione del saldatore, la data e l’ora di esecuzione. I materiali per i contrassegni (matite indelebili, autoadesivi, ecc.) saranno forniti dall’Appaltatore.

Nelle saldature di testa i cordoni di saldatura devono: - avere sezione uniforme; - avere superficie regolare; - avere larghezza costante; - essere privi di porosità e di difetti apparenti.

m) verifica delle saldature La verifica riguarda, di massima, tutti i tipi di tubazioni, indipendentemente dalla pressione di alimentazione prevista. La verifica delle saldature è effettuata mediante due tipologie di controlli:

- controlli distruttivi: consistono nel sottoporre i campioni a prove meccaniche di trazione; - controlli non distruttivi: consistono prevalentemente nell’esame visivo.

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, sceglie i campioni di saldatura da sottoporre a controllo nella misura minima del 2% delle saldature eseguite distinguendo le saldature di testa e quelle realizzate con manicotti elettrosaldabili. Il Committente potrà intensificare i controlli con percentuali di prelevamento di campioni anche superiori al 5 % nei casi di inizio cantiere, introduzione di nuovi saldatori, rilevamento di difetti di saldatura o per altri motivi insindacabili. I campioni sono prelevati solo quando la saldatura è completamente raffreddata. I campioni, oltre che con la data, l’ora di esecuzione e il numero identificativo del saldatore, devono essere contrassegnati mediante scritte indelebili con il luogo di provenienza e il numero progressivo di prelevamento. Se sul campione si riscontrano difetti, il Committente richiede di ripetere la prova su un secondo campione eseguito dagli stessi saldatori. Qualora anche sul secondo campione si riscontrassero difetti, l’Appaltatore deve:

- sostituire immediatamente i saldatori che hanno eseguito il lavoro; - rifare a sua cura e spese tutte le saldature fatte dai saldatori sostituiti.

Tutte le spese per le prove sulle giunzioni sono comunque a carico dell’Appaltatore. n) posa in opera delle reti di distribuzione: modal ità di posa La posa delle tubazioni nello scavo viene eseguita dopo le operazioni di collegamento mediante saldatura. Prima di posare la tubazione nello scavo, l’Appaltatore deve:

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- verificare accuratamente la tubazione in modo da rimuovere eventuali corpi estranei all’interno del tubo e curare l’eventuale riparazione di lesioni sul rivestimento;

- preparare accuratamente le pareti ed il fondo dello scavo; - verificare e segnalare al Committente l’eventuale presenza di idrocarburi (perdite da serbatoi) negli scavi. In tal

caso non è possibile procedere alla posa delle tubazioni prima di aver effettuato le necessarie opere di bonifica ed aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Committente.

Le operazioni di posa dovranno essere eseguite da operatori esperti e mediante mezzi d’opera idonei per evitare che la tubazione subisca deformazioni plastiche e/o guasti al rivestimento o alla sua superficie. E’, di conseguenza, vietato far cadere la tubazione nello scavo spingendola con leve o altri mezzi. Nelle operazioni di posa si deve evitare che corpi estranei, quali terra, sassi, foglie o altro, si introducano all’interno della tubazione. Le tubazioni in polietilene dovranno essere posate nello scavo con andamento leggermente sinuoso onde evitare sollecitazioni causate da variazioni termiche. La tubazione e gli accessori (valvole, giunti dielettrici, ecc.) devono essere appoggiati sul fondo della trincea con continuità ed uniformità. I tubi devono essere collocati nella posizione ed alla profondità di posa risultante dai disegni di progetto. L’Appaltatore può posare le tubazioni a profondità diverse, qualora, su indicazione del Committente:

- sia necessario mantenere una pendenza della tubazione del 2 per mille verso il sifone di raccolta condense più vicino in caso di gas manifatturato o di gas naturale umidificato;

- sia necessario superare ostacoli nel sottosuolo; - esistano regolamenti di Enti interessati al percorso della tubazione che prescrivono profondità diverse; - esistano motivazioni diverse del Committente.

Nel caso che non possa essere rispettato il valore minimo di profondità richiesta, l’Appaltatore deve proteggere la tubazione con un tubo di guaina di acciaio, oppure con una piastra di calcestruzzo armato. In prossimità di altri servizi del sottosuolo l’Appaltatore dovrà operare nel modo seguente: Tubazioni gas Inserire idonei setti separatori o guaine secondo le prescrizioni del D.M. 16 aprile 2008 o le istruzioni degli Enti competenti o del Committente. Prima del completamento del rinterro, l’Appaltatore deve posare un nastro recante la scritta “ATTENZIONE TUBO GAS” secondo le modalità descritte nel presente Capitolato Speciale. Tubazioni acqua In generale, occorre mantenere adeguate distanze tra le condotte acquedottistiche ed altri tipi di condotta: in presenza di parallelismi con condotte fognarie, in particolare, deve sempre essere garantita una distanza minima di 100 cm misurata fra gli assi verticali delle tubazioni, mantenendo uno spazio minimo orizzontale di 60 cm fra le due condotte. Deve altresì essere garantito uno spazio verticale minimo di almeno 50 cm, fra la condotta acqua e la rete fognaria posata a maggior profondità. Deve, per quanto possibile, essere comunque garantita una altezza minima di rinterro di almeno 90 cm rispetto alla generatrice superiore del tubo. Qualora non sia possibile mantenere la profondità di posa minima, (ad esempio per sovrappasso di un ostacolo) è necessario proteggere la condotta con tubo guaina di acciaio (eventualmente inglobato in trave di c.a.), oppure con piastra in c.a., secondo quanto stabilito dal Committente. In vicinanza di altri servizi del sottosuolo, si inseriscono idonei spessori isolanti o guaine, secondo le istruzioni del Committente e/o degli Enti competenti. Prima del completamento del rinterro e ove richiesto dal Committente, l'Appaltatore stende un apposito nastro di segnalazione, di colore azzurro, recante l'indicazione "ATTENZIONE TUBO ACQUA", per segnalare l'esistenza di tubazione sottostante; tale rete deve essere sistemata sulle tubazioni in polietilene con DN > 90 e ad una distanza dalla generatrice superiore del tubo non inferiore a cm 50. Ove si verifichi che la copertura della generatrice superiore della tubazione, sia inferiore alla minima stabilita nel presente Capitolato, il posizionamento della rete di segnalazione andrà effettuato ad una distanza di 30 cm dalla generatrice stessa, tale da consentire l'interruzione tempestiva dei lavori di scavo, successivi alla posa della tubazione, prima che la stessa venga danneggiata. o) posa in opera delle reti di distribuzione: acces sori Si considerano accessori gli apparecchi che rendono possibile l’esercizio della tubazione stessa secondo criteri gestionali e di sicurezza (cunicoli di protezione, valvole, giunti, pezzi speciali, ecc.). Durante le operazioni di posa in opera di accessori di qualsiasi tipo, l’Appaltatore deve curare di:

- non danneggiare in qualsiasi modo la tubazione già in opera o che sta per essere posata; - non danneggiare gli accessori stessi e di installarli secondo le prescrizioni del Committente.

Nel costruire i cunicoli di protezione, l’Appaltatore deve: - seguire i disegni di progetto e le modalità operative stabilite dal Committente; - suddividerli in tratte delimitate da setti separatori, e fornire ciascuna tratta di tubi di sfiato alle estremità; - evitare, qualora il cunicolo sia costruito su una tubazione già in opera, di sottoporre la tubazione a qualsiasi

tipo di sollecitazione. Per gli accessori per tubazioni di polietilene, l’Appaltatore deve:

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- inserire gli accessori sul tubazione contemporaneamente alla posa della tubazione stessa; - usare gli appositi elementi di transizione metallo-plastici in tutti i casi in cui sia necessario collegare il tubo di

polietilene con tubi o accessori in acciaio; in tal caso deve applicare un rivestimento a freddo sugli elementi in acciaio e sugli elementi di giunzione;

- congiungere elementi di diverso spessore (ad esempio tubo S8 e raccordo S5) unicamente mediante un manicotto elettrosaldabile;

- realizzare le giunzioni con flange in cantiere; - effettuare il montaggio delle linee con particolare attenzione, curando in modo particolare la perfetta coassialità

e il giusto accoppiamento delle superfici di contatto. p) montaggio di apparecchiature varie L'Appaltatore deve:

- montare tutte le apparecchiature varie previste. Tali apparecchiature sono fornite dal Committente, assemblate o no, unitamente a tutte le tubazioni di raccordo necessarie;

- provvedere anche alla costruzione degli accessori metallici e della carpenteria unitamente all'esecuzione delle opere murarie per il fissaggio di zanche, lungo le pareti a sostegno delle apparecchiature, come pure alla foratura ed al ripristino dei muri, a tenuta d'acqua, per il passaggio di tubazioni ed alla formazione dei basamenti in calcestruzzo e mattoni per le apparecchiature;

- eseguire la messa in opera di sfiati in pozzetto. Dopo il montaggio di tutti i pezzi, si procederà ad un collaudo generale, alla pressione che sarà indicata dal Committente. q) spostamento di tubazioni in opera Per spostamento di tubazioni in opera si intende sia un trasferimento della tubazione in altra sede, sia una sua variazione di quota. Per queste operazioni l’Appaltatore deve disporre di mezzi idonei e in quantità sufficiente affinché le tubazioni da spostare non subiscano sollecitazioni o deformazioni che ne compromettano la sicurezza di esercizio. Il tipo e il numero dei mezzi deve essere approvato dal Committente. Le tubazioni in polietilene dovranno essere fornite in rotoli di lunghezza varia od in barre, per diametri maggiori, adatte per pressione nominale come descritta nell'elenco prezzi di contratto. Le loro caratteristiche per la serie decimale rapportate a quella in pollici saranno le seguenti: - diametro 3/4" del diametro esterno di mm 25 - diametro 1" del diametro esterno di mm 32 - diametro 1"1/4 del diametro esterno di mm 40 - diametro 1"1/2 del diametro esterno di mm 50 - diametro 2" del diametro esterno di mm 63 - diametro 2"1/2 del diametro esterno di mm 75 - diametro 3" del diametro esterno di mm 90 - diametro 4" del diametro esterno di mm 110 Le tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte in pressione dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1555 per le tubazioni di distribuzione di gas e alla norma UNI EN 12201 per le tubazioni di distribuzione dell’acqua. L'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e di ogni ulteriore prova e collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comporterà il totale rigetto della fornitura da parte di quest'ultima senza che l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno. Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformità I.I.P. di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120 del 1/2/1975. Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in polietilene e i pezzi speciali dovranno essere in ottone (od in ghisa sferoidale se espressamente prescritto), in ogni caso adatti per pressioni nominali come descritte nell'elenco prezzi di contratto. Ogni altro tipo di giunzione dovrà essere specificatamente autorizzata dall'Amministrazione appaltante.

Art. P - 16

Modalità esecutive allacciamento rete idrica Allacciamenti idrici alle utenze Accessori idraulici Gli accessori dovranno essere dei tipi e delle caratteristiche di cui all'elenco prezzi di contratto ed in particolare dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- tubazione per allacciamento, in polietilene alta densità, PE 100 classe SDR11 (PN16), avente le medesime caratteristiche della tubazione principale;

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- collare di derivazione alla tubazione principale, del tipo a manicotto elettrosaldabile per tubazioni in polietilene e del tipo ad artiglio per tubazioni in acciaio, ghisa o altro materiale;

- curve a 45° e/o 90° e i manicotti di collegamento in PEAD elettrosaldabili; - rubinetto di derivazione a "T" in ghisa sferoidale; - campana per il contenimento dell'asta telescopica di manovra; - asta telescopica di manovra; - piastra in calcestruzzo per sostegno chiusino in ghisa; - chiusino in ghisa sferoidale classe D 400; - nastro segnaletico in polietilene di colore azzurro, riportante la scritta "ATTENZIONE TUBO ACQUA"; - i controtubi in PVC rigido (conforme alle norme UNI EN 1401-1, tipo SN8 - SDR41), di diametro pari a mm 100

- 160, in corrispondenza dell'intersezione con altri servizi interrati, della lunghezza e del diametro come indicato dalla normativa vigente.

Esecuzione degli allacciamenti Si intende allacciamento il complesso di tubazioni speciali, raccordi, accessori e pozzetto di alloggio del contatore, il tutto atto a collegare la rete di distribuzione con gli impianti idrici interni degli utenti, nonché il perditempo che l'impresa dovrà sostenere per la ricerca delle tubazioni di distribuzione. Il tipo di attacco sarà scelto a seconda dei casi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante. L'attacco con collare da presa delle tubazioni in carico dovrà essere sempre integrato dalla installazione del rubinetto pesante a fondo chiuso. Ogni attacco dovrà sempre essere ancorato da blocchetti in muratura posti sul materiale incomprimibile e ciò al fine di scongiurare qualsiasi inconveniente in senso verticale o laterale. Le tubazioni dalla condotta di distribuzione al rubinetto stradale e da questa al contatore dovranno essere in acciaio, ovvero in polietilene a seconda delle prescrizioni che saranno date dall'Amministrazione Appaltante. Il rubinetto stradale dovrà essere installato il più vicino possibile all'attacco e comunque alla profondità che si renderà necessaria per eseguire l'allacciamento. Anche detto rubinetto dovrà essere ancorato con le identiche modalità prescritte per l'attacco. Il chiusino stradale dovrà essere annegato in blocco di calcestruzzo armato prefabbricato delle dimensioni di 0,35x0,35x0,10. Il contatore, che sarà sempre ed esclusivamente fornito dall'Amministrazione, dovrà essere alloggiato nell'apposito pozzetto in calcestruzzo armato prefabbricato da porsi in opera all'inizio della proprietà dell'utente oppure nell'interno del fabbricato in apposita nicchia ricavata nelle murature, conformemente a quanto indicato nei disegni allegati. L'alloggio del contatore e la sua ubicazione dovranno essere, di volta in volta, indicate dall'Amministrazione. Rispettivamente a monte e a valle del contatore dovranno essere installati, nel pozzetto o nella nicchia, il rubinetto idrometrico ed il rubinetto di arresto con scarico laterale e la valvola di ritegno. Ultimato il montaggio delle parti costituenti l'allacciamento dovranno essere applicati nei tratti non rivestiti di tubazioni in acciaio, nelle curve, nei pezzi speciali e nei giunti, previa pennellatura con pasta bituminosa idonea, rivestimenti di nastro adesivo di conveniente spessore per applicazioni a freddo. Analoga protezione dovrà essere effettuata anche ai collari da presa e relativi bulloni e pezzi speciali soggetti a corrosione. Gli scavi della trincea di posa delle tubazioni e degli accessori relativi agli allacciamenti dovranno avere di norma la profondità m 0,70 salvo quella per raggiungere la condotta della rete di distribuzione che potrà raggiungere anche m 1,50. Per quanto concerne gli scavi, i reinterri, il rifacimento delle sovrastrutture stradali, i lavaggi, le disinfezioni e le prove delle tubazioni valgono le prescrizioni indicate in appresso, relative alla costruzione di tronchi di condotte di distribuzione.

Art. P - 17 Lavori in gas

Per intervento in gas si intende qualsiasi operazione eseguita su reti di distribuzione gas in servizio, interventi cioè che possono comportare la fuoruscita di gas dalla condotta ed eventualmente la sospensione della fornitura ad uno o più utenti. L’Appaltatore si deve attenere scrupolosamente alle prescrizioni di seguito riportate. In particolare l’Appaltatore deve curare scrupolosamente le prescrizioni per la sicurezza. L’Appaltatore deve essere dotato, impiegandola operativamente per ciascun intervento, dell’apposita strumentazione per rilevazione presenza gas opportunamente tarata ed assoggettata a debita manutenzione secondo le Normative vigenti. Prima di eseguire la parte del lavoro che può comportare la fuoriuscita di gas e/o la sospensione di gas ad uno o più utenti, l’Appaltatore deve avvisare il Committente ed attendere istruzioni in merito. Gli interventi in gas si classificano nel seguente modo. Per quanto riguarda l’impatto sull’utenza:

- Tipo A: senza sospensione della fornitura di gas all’utenza;

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- Tipo B: con temporanea sospensione della fornitura di gas a uno o più utenti. Per quanto riguarda il tipo di intervento da effettuare, gli interventi si possono classificare in:

- interventi in presenza di dispersione di gas (tubazione fugante da riparare); - interventi in assenza di dispersione ma che comportano o possono comportare fuoriuscita di gas (inserimento

di pezzi speciali, costruzione di diramazioni, ecc.). Secondo le modalità di esecuzione gli interventi si classificano in:

- Modalità 1: Intervento in bassa pressione o con temporaneamente declassamento della pressione di esercizio fino alla bassa pressione;

- Modalità 2: Intervento in media pressione senza declassamento temporaneo della tubazione. Il declassamento temporaneo può causare il blocco dei i gruppi di riduzione finale (GRF) o i gruppi di riduzione di utenza (GRU) con conseguente sospensione della fornitura di gas a uno o più utenti, trasformando quindi l’intervento dal tipo A al tipo B. a) sequenza delle operazioni Seguendo la norma tecnica sugli interventi in gas, la sequenza delle operazioni da effettuare è la seguente:

1. sopralluogo; 2. piano esecutivo a cura del Committente; 3. avviso all’utenza ed eventuale verifica degli assenti a cura del Committente; 4. eventuale sospensione dell’erogazione del gas; 5. esecuzione del lavoro in gas; 6. eventuale collaudo; 7. ripristino dell’erogazione del gas con la procedura prevista dall’AEEG e dalle Normative tecniche in vigore; 8. termine dei lavori.

b) operazioni preliminari Per tutti i tipi di intervento devono essere effettuate le seguenti operazioni:

1. Accertamento della specie di esercizio della condotta; 2. Decisione del tipo di intervento da effettuare (Tipo A / Tipo B; Modalità 1 / Modalità 2, in presenza di

dispersione / in assenza di dispersione); 3. Nel caso l’intervento preveda la sospensione della fornitura di gas ad uno o più utenti, l’Appaltatore deve

preoccuparsi di avvisare l’utenza come previsto dalle delibere dell’AEEG, fornendo al Committente la documentazione comprovante la corretta applicazione della procedura;

4. Realizzazione e verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere anche in base al tipo di intervento; 5. Verifica delle condizioni di efficienza delle apparecchiature. In particolare deve essere verificata:

- l’efficienza di tutte le apparecchiature e attrezzature che saranno impiegate nell’intervento (non solo di quelle relative alla sicurezza);

- la disponibilità e l’efficienza dei mezzi di estinzione incendio nell’ambito del cantiere e comunque nei pressi dell’area interessata all’intervento.

6. In caso di riparazione di dispersione accertata e localizzata occorre prestare grande attenzione nelle operazioni di scavo. In particolare:

- se la tubazione è in media o alta pressione, occorre sempre, prima di eseguire lo scavo sulla posizione della dispersione, verificare le condizioni per operare in sicurezza garantendo la miglior possibilità per la continuità del servizio;

- se la tubazione è di 7^ specie (bassa pressione) oppure di altra specie previamente declassata a 7^, il responsabile dell’intervento (direttore di lavori o responsabile delle emergenze o del pronto intervento) decide, a suo giudizio e in funzione dell’urgenza dell’intervento, se eseguire lo scavo direttamente sulla posizione della dispersione o far precedere tale scavo dall’intercettazione del flusso di gas mediante inserimento di palloni otturatori, secondo quanto esposto successivamente. Nel caso di scavo direttamente sulla posizione della dispersione occorre evitare comunque la formazione di scintille.

7. Se la tubazione è di acciaio occorre realizzare la continuità elettrica o la messa a terra a seconda del materiale della tubazione;

8. Preparazione delle condizioni per eseguire l’intervento (taglio o altro): - definizione delle distanze tra i fori per l’inserimento dei dispositivi di intercettazione del flusso di gas

(palloni o macchine) e la zona di taglio; - preparazione a piè d’opera dell’eventuale by-pass; il by-pass deve essere costruito con un tubo di

diametro adeguato e dotato di due manometri (uno a monte e uno a valle) e di due valvole di intercettazione del flusso del gas;

- preparazione a piè d’opera dei tubi di scarico (sfiati). c) riparazione di dispersioni di gas Le riparazioni delle dispersioni si possono classificare in provvisorie e definitive. Le riparazioni provvisorie sono ammesse quando la dispersione non è riparabile immediatamente in modo definitivo senza pericoli e solo per le tubazioni di bassa pressione (7^ specie per gas naturale).

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La riparazione provvisoria di dispersioni non è ammessa per le tubazioni in media o alta pressione. Il flusso del gas nel tratto di tubazione con la dispersione deve rimanere intercettato (con o senza by-pass) fino alla riparazione definitiva. Riparazioni provvisorie L’Appaltatore deve verificare continuamente e durante tutte le operazioni (sia di scavo sia di riparazione) la concentrazione di gas in aria nella zona di intervento mediante apposito strumento rilevatore (ad esempio esplosimetro). Una volta eseguito lo scavo si possono impiegare mastici, nastri adesivi, getti di cemento o di gesso per tamponare provvisoriamente la dispersione. Per tubazioni di 7^ specie per gas naturale, l’operazione deve comunque essere completata con l’inserimento di collari di acciaio dotati di guarnizioni di gomma. Le riparazioni provvisorie possono rimanere in opera solo per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della riparazione definitiva. Se l’Ente proprietario della strada lo consente, durante il tempo intercorrente fra la riparazione provvisoria e quella definitiva, lo scavo deve rimanere aperto. Riparazioni definitive Le riparazioni definitive si effettuano mediante sostituzione di un tronchetto di tubazione, o mediante saldatura di opportuni fazzoletti o selle. Qualora la riparazione sia effettuata con sostituzione di tronchetto, occorre seguire la procedura descritta successivamente. d) altri tipi di intervento: in bassa pressione (Mo dalità 1) Gli interventi in bassa pressione oppure media pressione con declassamento temporaneo (modalità 1) si eseguono nel modo seguente. Operazioni iniziali Oltre la preparazione fuori opera dell’eventuale by-pass e la saldatura dei relativi manicotti, l’Appaltatore deve effettuare:

1. la saldatura di due manicotti per inserimento dei quattro palloni. In caso si inseriscano dispositivi di intercettazione meccanici si seguono le indicazioni per gli interventi in media ed alta pressione;

2. la saldatura di due manicotti per i tubi di scarico. L’eventuale abbassamento della pressione nella tubazione, effettuato agendo sull’impianto di riduzione a monte, può essere eseguito solo dal Committente. Interruzione del flusso del gas Le operazioni di interruzione del flusso del gas sono le seguenti:

1. se è stato deciso di montare il by-pass, esecuzione dei fori, montaggio del by-pass e sua attivazione; questa operazione può dare luogo a fuoriuscite di gas;

2. esecuzione dei fori per l’inserimento dei dispositivi di intercettazione; 3. inserimento ed attivazione dei quattro palloni (due per foro) e loro gonfiaggio: questa operazione può dare

luogo a fuoriuscite di gas ; 4. esecuzione dei fori per i tubi di scarico; 5. installazione dei tubi di scarico; 6. bonifica con flusso di azoto del tratto su cui eseguire il taglio; l’azoto viene fatto entrare attraverso uno dei due

tubi ed uscire attraverso l’altro tubo di sfiato; 7. mantenimento di circolazione di azoto nel tratto su cui eseguire il taglio; 8. controllo continuo delle pressioni a monte e a valle del by-pass .

Durante le operazioni che possono comportare fuoriuscite temporanee di gas devono essere presenti almeno due addetti, di cui uno munito di estintore o di mezzo idoneo a contenere la fuoriuscita. N.B.: migliore è l’intervento con apparecchiature d i by-pass e/o di inserimento palloni che impediscon o la fuoruscita di gas. Intervento L’Appaltatore deve:

1. eseguire il taglio; 2. asportare il tronchetto tagliato; 3. inserire il pezzo speciale; 4. collegarlo alla tubazione mediante saldatura.

Nel caso di messa fuori servizio di un tratto di tubazione, le varianti più notevoli alla procedura sopra descritta sono la saldatura di un fondello sulla parte che rimane in gas e lo spurgo mediante azoto della parte da mettere fuori servizio. Il caso di collegamento ad altra tubazione è del tutto analogo all’inserimento di un pezzo speciale. Ripristino del flusso del gas Nel caso di impiego dei palloni otturatori, l’Appaltatore deve:

1. eliminare l’eventuale “guardia idraulica”, sgonfiare e togliere i palloni; 2. interrompere il flusso di azoto, smontare i due sfiati e chiudere il foro da cui entra l’azoto; 3. spurgare dall’azoto il tratto di tubazione e chiudere il foro; 4. verificare la tenuta dei tappi sui fori mediante soluzione saponosa.

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Nel caso invece di impiego di dispositivi di intercettazione meccanici si seguono le indicazioni relative agli interventi in media ed alta pressione. e) messa in gas di allacciamenti La costruzione dell’allacciamento deve essere fatta in bianco, cioè senza la presenza di gas. La messa in gas si esegue solo dopo aver costruito almeno tutto l’allacciamento interrato fino alla valvola di intercettazione posta sul tratto verticale terminale, oppure, secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori, dopo aver costruito tutto l’allacciamento fino ai punti gas. f) eliminazione di allacciamento Le operazioni di eliminazione di allacciamenti vengono eseguite secondo le regole di buona tecnica garantendo la durata nel tempo dell’operazione eseguita; le modalità potranno essere concordate con il Committente. Per ottenere il pagamento dell’eliminazione con l’utilizzo di palloni otturatori o macchine intercettatrici, l’Appaltatore deve presentare al Committente documentazione fotografica idonea ad individuare con certezza la presa oggetto del pagamento e dimostrare il lavoro effettivamente eseguito. In mancanza di documentazione fotografica, l’eliminazione dell’allacciamento verrà pagata come se fosse stata eseguita mediante utilizzo di palloni. g) riparazione di allacciamento interrato La riparazione degli allacciamenti interrati si esegue sostituendo la tubazione con le seguenti operazioni:

1. costruzione in bianco del nuovo allacciamento interrato fino alla valvola di intercettazione sul tratto verticale; 2. scollegamento della parte aerea dell’allacciamento esistente, avendo cura di intercettare il tratto interrato; 3. spurgo con azoto della parte aerea; 4. collegamento con la parte aerea del nuovo allacciamento a partire dalla valvola di intercettazione sul tratto

verticale; 5. eliminazione del primitivo allacciamento; 6. messa in gas del nuovo allacciamento;

Se l’allacciamento ha lunghezza superiore a 10 m, qualora il Committente lo richieda, la riparazione si esegue come per un intervento in gas sulla rete di distribuzione, avendo cura di intercettare il flusso di gas mediante macchina intercettatrice per tubazioni di diametro piccolo.

Art. P - 18 Prove a pressione di tubazioni in opera per acquedo tto

Le prove delle condotte in opera consisteranno nel sottoporre a pressione interna tratti di tubazione la cui lunghezza dovrà essere la massima possibile e con il maggior numero di pezzi speciali, saracinesche, attraversamenti di manufatti o strade, ecc., già inseriti nella condotta stessa. In casi particolari o su richiesta dell'impresa o su ordine della Direzione Lavori si eseguiranno le prove con le tubazioni completamente interrate. L'impresa non avrà diritto in nessun caso a nessun compenso per la ricerca e la individuazione di eventuali perdite che risultassero dalla prova a pressione quando anche la Direzione Lavori avesse ordinato il reinterro delle tubazioni prima di effettuare le prove a pressione. Le testate delle tratte di condotta di prova saranno chiuse mediante apposite apparecchiature fissate su ancoraggi dimensionati per le pressioni e diametri in gioco; dette apparecchiature avranno dimensioni e forme scelte dall'impresa che é responsabile della loro perfetta inamovibilità e tenuta. In tutte le prove una volta raggiunta nella tratta in prova, mediante pompaggio d'acqua, la pressione prescritta verrà disinnestata la pompa in maniera che non sia più possibile il pompaggio e verrà chiuso a chiave il manometro scrivente (già messo a punto) controllato da un manometro campione precedentemente montato in parallelo. Le spese per le prove sia in officina sia in opera saranno a totale carico dell'impresa, la quale dovrà eseguire tutti i lavori prescritti e quanti altri ne possano occorrere (chiusure di saracinesche perdenti con flange cieche, scavi, ripristini, ecc.) e mettere a disposizione della Direzione Lavori qualsiasi mezzo, strumento od altro che fosse necessario al buon andamento ed alla riuscita delle prove stesse; verificandosi rottura di tubazioni o di altre parti delle condotte queste dovranno essere cambiate, restando a carico dell'impresa gli eventuali maggiori pezzi speciali e giunti che fosse necessario installare, nonché i movimenti di terra, gli aggottamenti, i ripristini ed ogni altra qualsiasi opera fino alla completa riuscita delle prove. L'acqua di riempimento delle condotte dovrà essere limpida e contenere una fortissima percentuale di ipoclorito od altro prodotto di analoga azione disinfettante: il tutto a cura e scelta dell'impresa responsabile della riuscita finale delle prove e della disinfezione delle condotte. Terminate le prove l'appaltatore dovrà esibire il certificato di potabilità rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente. Il manometro del tipo scrivente da usare per le prove, dovrà essere inserito nel punto delle tratte in prova avente la quota media del tratto in pressione. Prima della prova con la condotta in leggera pressione verranno ripetutamente aperti i rubinetti opportunamente installati nelle cuspidi intermedie e terminali, fino alla totale eliminazione dell'aria o gas contenuti nella condotta e ciò

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sino a che vi fuoriesca solo acqua. Per l'esecuzione delle prove l'Appaltatore deve usare la seguente strumentazione:

1. manometro indicatore tipo Bourdon, di fondo scala tale che il valore della pressione di prova cada tra il 25% ed il 75% del valore del fondo scala; diametro del quadrante maggiore o uguale a 200 mm, precisione + 1% del valore di fondo scala;

2. manografo registratore con equipaggio rivelatore tipo Bourdon, di fondo scala tale che il valore della pressione di prova cada tra il 25% e il 75% del valore di fondo scala; precisione + 1% del valore di fondo scala.

Terminata la prova, la pressione deve essere scaricata. Sul diagramma deve risultare il tratto discendente e deve essere segnata la data e l'ora della fine della prova. Qualora l’esito della prova risultasse negativo, l’Appaltatore deve procedere, alla ricerca, all’individuazione e alla riparazione delle perdite, secondo un piano di sezionamenti della condotta fatto in accordo con il Committente. Dopo la riparazione delle perdite si procederà ad una nuova prova di tenuta. Se le perdite sono da imputare a negligenza dell’Appaltatore, le spese di ricerca, individuazione e riparazione delle perdite sono a totale carico dell’Appaltatore. Qualora invece le perdite siano da imputare a difetti del materiale fornito dal Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento della sola sostituzione del materiale difettoso e solamente se il difetto riscontrato non è da imputare a cattiva esecuzione del lavoro. a) Tubazioni in acciaio o ghisa Saranno eseguite due prove: nella prima le tubazioni saranno provate in opera senza apparecchiature portando la pressione interna fino alla massima pressione d'esercizio possibile aumentata di 10 atm. La prima prova sarà ritenuta valida se nel periodo di 8 ore la detta pressione non sarà scesa di più del 3% (tre per cento) del valore iniziale. Nella seconda prova, da eseguirsi a condotta interrata e completa di pezzi speciali e valvole, la pressione sarà di 3 atm superiore a quella idrostatica e sarà ritenuta valida se nel periodo di 4 ore non sarà scesa di più del 3% (tre per cento) del valore iniziale. b) Tubazioni in polietilene Il collaudo completo consta in due prove: a) prova preliminare:

si effettua il riempimento della condotta con acqua avendo cura che l'aria contenuta nei tubi sia completamente espulsa. Le condizioni di prova sono: � pressione: 1,5 volte la pressione di esercizio del tubo � durata: 12 ore. Ad intervalli di tempo man mano crescenti si dovrà ripristinare la pressione pompando acqua nella condotta; eventuali giunti flangiati dovranno essere verificati ed i bulloni dovranno essere serrati per evitare l'espulsione delle guarnizioni. Con una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di esercizio del tubo non si deve avere un aumento di volume superiore all'1,5% e 3% complessivo. La variazione di pressione per ogni 10 gradi centigradi si dovrà valutare il massimo fra 0,5 e 1 kg/cmq. Nella redazione del bollettino di prova si dovrà riportare: � temperatura di inizio prova ed eventuali variazioni di temperatura; � pressioni di prova; � volume di acqua aggiunto nel corso della prova ed intervalli di pompaggio; � durata della prova ed osservazioni.

b) Prova principale La si effettua al termine della prova preliminare con le seguenti condizioni: - pressione: uguale alla pressione esistente nella condotta al termine della prova preliminare - durata: 30 minuti ogni 100 m di lunghezza, con un minimo di 2 ore - caduta massima di pressione ammessa: da 0,1 e 0,2 kg/cmq/ora.

Dopo le prove, se di esito positivo, viene redatto un verbale di collaudo che deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il tratto di tubazione collaudato, gli strumenti impiegati, le modalità di prova, la data e l’ora di inizio e fine della prova, l’esito della prova e a cui si deve allegare la documentazione di collaudo (diagrammi di pressione e temperatura). Il verbale e i diagrammi allegati devono essere firmati dai rappresentanti del Committente e dell’Appaltatore che hanno assistito alla prova e dal Direttore dei Lavori. Il verbale e gli allegati sono conservati negli archivi del Committente.

Art. P - 19 Prescrizioni per la prevenzione e difesa delle cond otte metalliche

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interrate da fenomeni di corrosione a) norme amministrative L'impresa appaltatrice dovrà attenersi durante la posa in opera delle condotte a tutte le prescrizioni tecniche di seguito riportate per la protezione passiva delle condotte stesse. L'osservanza di quanto specificato al precedente comma si intende con la firma del contratto ed allegato capitolato generale di appalto. Qualora il collaudo non risultasse favorevole é fatto obbligo all'impresa appaltatrice, ferma restando ogni altra norma contrattuale relativa a penalità per ritardata consegna, di portare la struttura nelle condizioni richieste per un collaudo favorevole. b) protezione passiva Per protezione passiva si intende l'insieme delle opere da attuare in fase di costruzione ed interramento delle condotte metalliche allo scopo di prevenire su esse fenomeni di corrosione e predisporle nelle migliori condizioni per la successiva realizzazione della protezione catodica. La protezione passiva prevede in particolare:

- l'isolamento elettrico trasversale delle condotte dall'ambiente di posa; - l'isolamento elettrico longitudinale da ogni opera estranea alle condotte interrate; - il sezionamento elettrico longitudinale di queste ultime.

L'isolamento elettrico trasversale delle condotte verrà realizzato attenendosi alle seguenti prescrizioni: - controllare le varie barre di tubo ed asportare il rivestimento nelle zone in cui esso risulti distaccato dalla superficie

metallica; - ripristinare il rivestimento in tutte le zone della condotta dove esso sia stato asportato o risulti comunque

danneggiato; - rivestire perfettamente tutti i giunti saldati fra tubo e tubo; - controllare con opportuno detector la perfetta integrità del rivestimento delle condotte prima dell'interramento e

ripristinare, o rinforzare, il rivestimento nei punti a bassa resistenza elettrica; - nei casi di incrocio con altre strutture metalliche interrate rinforzare il rivestimento per almeno un paio di metri a

monte ed a valle dell'incrocio stesso ed evitare in ogni caso, con la interposizione sul punto di incrocio di opportuni distanziatori isolanti, che possa successivamente alla posa in opera per fenomeni di assestamento, verificarsi il contatto fra le strutture incrociantisi;

- isolare verso terra tutti i pezzi speciali inseriti lungo le condotte (ad esempio valvole, sfiati d'aria, ecc.) con materiale di tipo adatto e tale da presentare notevole aderenza alle superfici metalliche, elevate caratteristiche meccaniche, alto isolamento elettrico ed infine forte resistenza ad ogni agente aggressivo presente nei terreni;

- curare che nello scavo non vi sia presenza di sassi aguzzi, materiali putrescibili od altri elementi estranei capaci di deteriorare il rivestimento sia durante la posa in trincea, sia durante il successivo assestamento;

- curare che durante la posa in trincea non si verifichi danneggiamento al rivestimento e ripristinarlo in caso di avaria accidentale;

- curare che il terreno di riporto per reinterro sia omogeneo ed esente da sassi aguzzi e che non contenga materiali putrescibili e provvedere ad un sufficiente costipamento di esso.

L'isolamento longitudinale delle condotte interrate verrà realizzato inserendo giunti isolanti in corrispondenza dei punti sotto elencati anche se essi non sono stati specificatamente contrassegnati nella planimetria del progetto esecutivo, dopo segnalazione al Direttore dei Lavori e sua approvazione: - subito a monte di ogni serbatoio di carico dell'acquedotto; - subito a valle di ogni pozzo di prelievo d'acqua; - subito a valle di ogni stazione di pompaggio; - su ogni adduttrice o derivazione laterale che debba essere comunque esclusa dall'im-pianto di protezione catodica; - su ogni derivazione di utenza, nelle reti di distribuzione acqua. Il rivestimento dei giunti ed il ripristino del rivestimento danneggiato debbono essere eseguiti possibilmente con materiale dello stesso tipo del rivestimento esistente od in alternativa con altro materiale avente caratteristiche non inferiori a quelle del rivestimento base, dopo aver pulito con spazzola metallica la superficie nuda ed averla cosparsa di adatto primer. Il riscoprimento tra rivestimento di apporto e quello esistente deve essere tale da evitare soluzioni di continuità. Il sezionamento elettrico delle condotte interrate verrà realizzato nei punti indicati nella planimetria del progetto esecutivo o comunque, dopo approvazione del Direttore dei Lavori, anche in quelli corrispondenti alle seguenti posizioni: - a monte ed a valle di ogni attraversamento ferroviario tenendo conto delle specifiche prescrizioni delle FF.SS.; - a monte ed a valle di quegli attraversamenti tranviari nei quali i binari risultassero fortemente anodici o catodici

rispetto al terreno; - a monte ed a valle di ogni stazione di ripompaggio; - a monte ed a valle di attraversamenti fluviali;

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- a monte ed a valle di ogni importante organo di manovra capace di mettere a terra la struttura. Salvo diversa prescrizione l'impresa appaltatrice é libera nella scelta del tipo di giunto isolante da impiegare purché risponda alle seguenti caratteristiche: - essere di tipo prefabbricato e monolitico; - essere adatto a sostenere, senza che si manifestino variazioni delle sue caratteristiche meccaniche ed elettriche,

prove cicliche di collaudo con fondelli saldati alle estremità e per nulla contrastati ad una pressione massima di esercizio aumentata di 10 atm;

- presentare une resistenza in aria non inferiore a 5 MOhm; - presentare dopo le prove di collaudo idraulico, una tensione di perforazione in aria non inferiore a 2,5 kV; - presentare una resistenza dopo immersione in acqua e quindi a superficie interna ed esterna bagnate non inferiore

ai seguenti valori in funzione dei diametri: fino a diametro 3" 300 kOhm da 3"1/2 a 10" 250 kOhm da 19" a 20" 200 kOhm oltre 20" 150 kOhm - presentare una resistenza a giunto pieno di acqua in funzione dei diametri non inferiore ai seguenti valori per giunti

per acquedotti ed a 1/3 di tali valori per giunti per gasdotti ed oleodotti: fino a diametro 1" 6000 Ohm da 1"1/4 a 3" 1300 Ohm da 3"1/2 a 5" 1000 Ohm da 6" a 10" 500 Ohm da 12" a 16" 250 Ohm da 18" a 22" 120 Ohm oltre i 22" 50 Ohm Salvo diversa prescrizione tecnica i giunti isolanti dovranno essere interrati come la tubazione, dopo essere stati accuratamente rivestiti con materiale di rivestimento di qualità e caratteristiche meccaniche ed elettriche non diverse da quelle del rivestimento delle tubazioni. Verranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: - su chiusura delle due prese elettriche dei giunti di sezionamento verrà fissato un cavetto elettrico rivestito ed i capi

estremi di tali cavetti verranno portati in un chiusino di ghisa di diametro 100; - la prescrizione di cui sopra verrà anche attuata per giunti di isolamento quando questi vengono posati interrati, ad

esclusione di quelli per l'isolamento delle derivazioni d'utenza; - i giunti per eventuali derivazioni di utenza gas da ripristinare verranno sempre posati all'esterno delle utenze stesse e

lungo la colonna montante o subito prima che la derivazione fuoriesca dal terreno; - nel caso di condotte principali in ghisa il giunto verrà posato subito all'attacco della derivazione alla condotta

principale; - tutta la derivazione d'utenza per la parte interrata e per almeno un metro dal tratto fuori terra dovrà essere rivestita; - in ogni caso, oltre il rivestimento del giunto, quando esso é interrato occorrerà provvedere a rinforzare il rivestimento

della condotta almeno per due metri a monte ed a valle del giunto; - per i giunti aerei é sufficiente rivestire soltanto il giunto. c) collaudo elettrico della protezione passiva Il collaudo elettrico della protezione passiva verrà effettuato da un collaudatore prescelto dal Committente ed ove per particolari situazioni elettriche non saranno espressamente stabilite differenti condizioni, il collaudo stesso consisterà in una prova di protezione catodica, durante la quale e dopo due ore dall'inizio dell'alimentazione, in tutti i punti della struttura si dovranno avere potenziali di protezione, misurati con elettrodo impolarizzabile Cu-Cu SO4, non inferiori a - 0,85 V con i seguenti valori massimi di densità di corrente: - reti di distribuzione 1 mA/m2 - adduttrici 0,5 mA/m2 d) protezione catodica Per impianto di protezione catodica sulle condotte metalliche interrate si intende ogni sistema elettrico capace di opporsi ai fenomeni di corrosione (spontanea ed indotta), sia modificando (drenaggio semplice e drenaggio unidirezionale) gli esistenti campi di correnti continue (correnti vaganti) che interessano l'elettrolita (terreno) in cui la condotta é immersa, sia imponendo (drenaggio forzato su dispersore) a detto elettrolita un campo di correnti continue ed in ambedue i casi in maniera tale che lo scambio di corrente fra elettrolita e condotta metallica avvenga sempre per questa e per tutta la sua estensione superficiale in senso catodico. Qualora il progetto esecutivo non preveda un particolare sistema di protezione catodica l'Impresa appaltatrice dovrà scegliere il sistema più idoneo per una protezione integrale tenendo conto che, ove possibile, sono da preferire i drenaggi diretti ed unidirezionali opportunamente regolati anche se limitatamente a parti dell'intero sviluppo delle condotte.

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La realizzazione dell'impianto di protezione catodica potrà essere affidato dall'Impresa appaltatrice ad altra ditta specializzata nel campo, su benestare della Direzione Lavori

e) collaudo della protezione catodica Il collaudo elettrico della protezione catodica potrà essere effettuato da un collaudatore prescelto dal Committente. Detto collaudo consisterà in misure elettriche di d.d.p. tubo-terra registrate per almeno 24 ore in punti opportunamente prescelti lungo la struttura interrata e sarà dichiarato favorevole se, per tutta la durata delle registrazioni sui predetti punti, si saranno mantenuti potenziali di protezione in valore assoluto non inferiore a 0,9 V.

Art. P - 20 Lavaggio e disinfezione delle condotte per acquedot to

Ad avvenuta ultimazione di tronchi funzionali dell'acquedotto si farà luogo al lavaggio ed alla disinfezione delle tubazioni. Si procederà ad un energico lavaggio preventivo con scarico libero alle estremità delle condotte: in punti intermedi successivamente verrà introdotto ipoclorito sodico, in congrua soluzione, nella condotta medesima che resterà piena senza prelievo alcuno d'acqua per la durata minima di 24 ore. Si passerà infine ad un ulteriore accurato lavaggio con acqua e scarichi aperti. Dopo tale procedimento la condotta potrà essere messa in esercizio, salvo le eventuali ulteriori disposizioni da parte della Direzione Lavori, nonché il prelievo di campioni d'acqua da sottoporre ad analisi chimica e batteriologica, presso gli istituti previsti dalla Legge, per l'accertamento della potabilità dell'acqua stessa. Le spese per l'acqua di lavaggio, per la disinfezione e per le analisi saranno a carico dell'Impresa.

Art. P - 21 Pezzi speciali per condotte di acquedotto

Qualora si rendesse necessaria la sagomatura od il taglio delle tubazioni per creare curve, Te ed in generale pezzi speciali, si dovranno eseguire tagli e saldature in modo che la superficie interna delle tubazioni non presenti rugosità prodotte dai processi di lavorazione e la sezione dovrà apparire circolare a vista e cioé senza tracce di schiacciamento. Ciò anche al fine di non aumentare le perdite di carico specialmente nelle curve, per le quali in particolare si dovrà procedere all'esecuzione di una serie di tagli secondo le sezioni normali dell'asse del tubo, all'incurvamento dello stesso ed alla successiva saldatura. Ad operazione eseguita le curve dovranno apparire continue e di raggio non inferiore a 5 volte il diametro del tubo. Al fine di garantire una buona conservazione del tubo si dovrà effettuare un nuovo rivestimento interno come quello delle condotte, esternamente le condotte saranno rivestite con manicotti termoretraibili. Infine si dovrà ripristinare il rivestimento esterno in modo accurato ed a regola d'arte. Le estremità lisce dei pezzi speciali dovranno avere le dimensioni esterne uguali a quelle delle corrispondenti testate dei tubi, per l'applicazione dei giunti a manicotto o Gibault secondo le prescrizioni, caso per caso, della Direzione Lavori. Tutti i pezzi speciali dovranno avere un foro filettato da 1/2" con tappo per poter eventualmente inserire anche a distanza d'anni un manometro o altro apparecchio. Nelle condotte in acciaio i pezzi speciali saranno di norma collegati con flange alle tubazioni, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori

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DENOMINAZIONE SIMBOLO DIMENSIONI IN mm

CURVE

R = 5 ∅

L= 200r2X360

+

α

TE

Ø

b

d

a

A = ∅ + 400

b = d 400

2+

BOUT

a

Ø

a = ∅ + 100

Art. P - 22 Apparecchiature idrauliche

Nei punti che saranno indicati dalla Direzione Lavori, durante l'esecuzione delle opere, verranno collocate saracinesche di arresto. Le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti più depressi delle condotte fra due rami di opposta pendenza, ovvero all'estremità di una condotta isolata, quando questa é in continua discesa. Le saracinesche in genere saranno di regola, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, collocate entro pozzetti o camere in muratura ed ancorate ad apposito basamento di muratura o di conglomerato cementizio contrastante la spinta trasversale all'asse della condotta che si verifica durante lo scarico. Le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni sulle quali sono inserite, mentre quelle di scarico avranno i diametri conformi ai disegni di progetto. Le saracinesche saranno collegate alle tubazioni con raccordi metallici a flangia, la quale sarà unita alla saracinesca con interposizione di una guarnizione dello spessore minimo di 3 mm. Per le saracinesche da collocarsi in pozzetti od in camere di manovra valgono le indicazioni dei disegni di progetto; per quelle invece da installarsi nel sottosuolo dovrà essere curato in modo speciale che il piede della saracinesca appoggi solidamente su un blocchetto di calcestruzzo, l'asta di manovra sia di appropriata lunghezza, il chiusino stradale poggi rigidamente su una piastra di calcestruzzo con foro di passaggio centrale per il tubo protettore, così da evitare che si affondi sotto l'azione dei carichi. Sulle saracinesche, pezzi speciali di collegamento ed accessori, a posa ultimata sarà data una mano di catrame liquido. Con le saracinesche sarà fornito un conveniente numero di chiavi di manovra. La posizione degli sfiati sarà quella risultante dai profili di posa esecutivi approvati dalla Direzione Lavori e saranno posti in opera in appositi pozzetti, oppure a seconda delle necessità in cassette di acciaio zincato o inox AISI 316, munite di apertura a tenuta stagna. Essi saranno collegati all'estradosso delle tubazioni con tubi di acciaio zincato e collare d'attacco o giunti a presa precostituita, o apposito Te di derivazione a seconda dei diametri e delle prescrizioni della Direzione Lavori. Dovranno risultare a quote convenienti entro il pozzetto in modo da poter facilmente ispezionare e manovrare la valvola ed il rubinetto d'intercettazione. Tra la condotta di linea e lo sfiato dovrà essere inserita una saracinesca d'intercettazione.

Art. P - 23 Rinterro di manufatti e rilevati in genere

Per i rinterri da eseguire sui manufatti interrati si impiegheranno gli stessi materiali e le stesse modalità esecutive indicate per il rinterro del cavo sede della condotta. E’ assolutamente vietato addossare rinterri a muratura di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o costruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle precedenti prescrizioni saranno a tutto carico dell’impresa. Per i rilevati al di sopra dei piano di campagna, su sedi di condotte interrate o su manufatti, saranno seguite uguali norme esecutive, il piano superficiale dei rilevato dovrà essere ben spianato e le scarpate profilate

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secondo l’inclinazione prescritta dalla Direzione dei Lavori. Il paramento esterno dei rilevati sarà cosparso con terre vegetali ricche di humus, in modo da permettere la successiva seminazione.

Art. P - 24 Opere varie di finitura ed impianti accessori

Ripristini stradali Per quanto riguarda l’esecuzione di opere varie di finitura e di impianti accessori, nonché di ripristino stradale, che fossero eventualmente ordinate dalla Direzione dei Lavori, l’Impresa dovrà attenersi alle modalità esecutive prescritte nei presente Capitolato Speciale nonché alle norme emanate dalle Amministrazioni Statali, Regionali e Locali competenti e dal “Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori stradali” del Ministero dei LL.PP., sempre che le suddette norme non risultino in contrasto con quanto esplicitamente specificato in merito nei presente Capitolato Speciale. L’Impresa dovrà eseguire a tutta sua cura e spese, fino alla ultimazione delle operazioni di collaudo, la manutenzione dei tratti di pavimentazione eseguita, restando l’unica responsabile dei danni derivanti all’Amministrazione o a terzi da avvallamenti o degradazioni che si verificassero in detto periodo nei piano stradale.

Art. P - 25 Fondazione stradale in misto granulometricamente st abilizzato

25.0 - Descrizione La fondazione in oggetto è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di

tali miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla D.L.

La fondazione potrà essere formata da materiale di appronto idoneo oppure da correggersi con adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla D.L. 25.1 - Caratteristiche dei materiali da impiegare Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti: a) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, nè forma appiattita, allungata o Ienticolare; b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente

concorde a quello delle curve limiti:

Serie Crivelli e setacci UNI

Miscela Passante totale in peso %

Crivelli “ “ “ “

setacci “ “

71 40 25 10 5 2 0,4 0,075

100 75 – 100 60 – 87 35 – 67 25 – 55 15 – 40 7 - 22 2 - 10

c) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore 2/3; d) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiori al 30%; e) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM; compreso tra 25 e 65 (la

prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla D.L. in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25e 35. La D.L. richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo comma.

Indice di portata CBR (1) dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50.

E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all’umidità ottima di

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costipamento. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla

base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

25.2 - Studi preliminari Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla D.L. mediante prove di laboratorio sui campioni

che l’impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. Contemporaneamente l’impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione

che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli della D.L. in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

25.3 - Modalità esecutive Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza ed essere ripulito da

materiale estraneo. Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovrà

presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiate la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’impresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L. con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. (AASHO T 180-57 metodo D) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4” (2).

Il valore del modulo di deformazione Md, misurato con il metodo di cui all’art. 4, ma nell’intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 Kg/cmq, non dovrà essere inferiore ad 800 kg/cmq.

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre I cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5% purché questa differenza di presenti solo saltuariamente.

NOTE: (1): ASTM D 1883/91-T oppure CNR-UNI 10009 - Prove sui materiali stradali: indice di portanza CBR di una terra. (2): AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4”. Se la

misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

DR = Di Pc (100- x) dove: 100 Pc-xdl Dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quello AASHO

modificata determinata in laboratorio; dr = densità della miscela intera; Pc = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm. La suddetta formula di trasformazione

potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40%.

In tal caso nella stessa formula, al termine x, dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla

effettiva percentuale in peso trattenuto al crivello da 25 mm).

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Art. P - 26 Muri in gabbioni

Per le specifiche sulla tipologia di gabbioni utilizzati e le caratteristiche della rete della gabbia e delle legature si fa

riferimento all’art. Q12. I gabbioni saranno posati a regola d’arte secondo le prescrizioni della DL. La DL si riserva, dopo opportune verifiche del piano di posa del muro la facoltà di ordinare la realizzazione di strati di

ripartizione del carico quali magrone o strati filtranti di ghiaia. A tergo del gabbione si poserà con cura lo strato anticontaminazione in geotessile TNT 250g/m2 ancorato con un

risvolto sotto il primo gabbione stesso. Drenaggio Il drenaggio verrà predisposto a tergo con tubazione corrugata a doppia parete in PVC o PE microforata completa di

manicotti di raccordo, ricoperta di un vespaio in pietrisco di idonea pezzatura e avvolto in geotessuto TNT di grammatura maggiore o uguale a 120 g/m2.

La costipazione del terreno a tergo dovrà avvenire per strati successivi come da tecniche utilizzate per i rilevati prestando attenzione a non compromettere l’integrità della tubazione di drenaggio e della muratura in gabbioni stessa.

Art. P - 27 Conglomerati bituminosi a caldo

27.1 - Strato di base 27.1.0 - Descrizione

Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. I delle norme CNR sui materiali stradali fasc. IV/1953), normalmente dello spessore minimo di 10 cm.

27.2 - Conglomerato bituminoso per strati di colleg amento e di usura 27.2.0 - Descrizione La pavimentazione è costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente

da uno strato inferiore di collegamento (binder), normalmente dello spessore di cm 5, salvo diverse prescrizioni della D.L.

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. I delle norme CNR sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo e steso in opera mediante macchine vibrofinitrici e compattato con rulli gommati e lisci.

27.2.1 - Inerti

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per strati di collegamento ed usura, dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo 4 delle norme CNR 1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo 4 delle norme CNR 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta con metodo Los Angeles secondo le norme B.U. CNR n. 34 (28.03.1973) anziché col metodo DEVAL.

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L’aggregato grosso potrà essere costituito da pietrischetti e graniglie anche di provenienza o natura petrografica diversa purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

- per strati di collegamento: perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature non superiori al 25%; indice dei

vuoti delle singole pezzature, secondo CNR fascicolo iV/I953: inferiore a 0,80; coefficiente di imbibizione, secondo CNR -fascicolo IV/1953: inferiore a 0,015;

- per strati di usura: perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature non superiori al 205%; indice dei

vuoti delle singole pezzature, secondo CNR fascicolo lV/1953: inferiore a 0,85; coefficiente di imbibizione, secondo CNR - fascicolo lV/1953: inferiore a 0,015; idrofilia, secondo le norme CNR - fascicolo IV/1 953.

L’aggregato fino sarà costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume. La percentuale delle

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sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta, di volta in volta, dalla D.L. in relazione ai valori di stabilità e scorrimento della prova Marschall che si intendono raggiungere; ma comunque non dovrà essere inferiore al 50% della miscela delle sabbie.

In ogni caso la quantità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume, da cui è ricavata per frantumazione la sabbia dovrà essere tale che alla prova “los Angeles” eseguita su granulato della stessa provenienza, la perdita in peso non sia superiore al 25%.

L’equivalente in sabbia dell’aggregato fino della miscela, determinato secondo la prova B.U. CNR n. 27 (30.03.1972) dovrà essere non inferiore al 55%.

Gli additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, poveri di asfalto, dovranno soddisfare agli stessi requisiti richiesti per il conglomerato bituminoso di base.

27.2.2 - Legante Il bitume dovrà essere di penetrazione 60/70 salvo diverso avviso della D.L., e dovrà rispondere agli stessi

requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base. 27.2.3 - Miscele 27.2.3.1 - Strato di usura La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione

granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie Crivelli e setacci UNI

Miscela Passante totale in peso %

Crivelli “ “

setacci “ “ “

15 10 5 2 0,4 0,18 0,075

100 70 - 100 43 - 67 25 - 45 12 - 24 7 - 15 6 – 11

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% e il 6% riferito al peso totale degli aggregati. Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà

superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza citati nei paragrafi seguenti.

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: a) elevatissima resistenza meccanica e cioè capacità a sopportare senza deformazioni permanenti le

sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli; il valore della stabilità Marshall B.U. CNR n. 30 del 15.03.1973 eseguita a 60°C su provini costipati a 7 5 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare in tutti i casi di almeno 1000 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3% e 6%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato;

b) elevatissima resistenza all’usura superficiale; c) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa. 27.2.3.2 - Strato di collegamento (binder) La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione

granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie Crivelli e setacci UNI

Miscela Passante totale in peso %

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Crivelli “ “ “

setacci “ “ “

25 15 10 5 2 0,4 0,18 0,075

100 65 - 100 50 - 80 30 - 60 20 - 45 7 - 25 5 - 15 4 - 8

l tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà possedere i

seguenti requisiti. La stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini c ostipati a 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare

in ogni caso superiore a 900 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3% e 7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

27.2.4 - Controllo di requisiti di accettazione Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. La D.L. si riserva la facoltà di controllare le miscele, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli

tipo binder, dal punto di vista della deformabilità viscoplastica con prove di carico costante (norma provvisoria CNR). Il parametro J1 dovrà essere definito di volta in volta (a seconda del tipo di conglomerato), mentre per Jp a 40°C viene fissato il limite superiore di 20x1 0 exp. -6 cmq/N.s.

27.2.5 - Formazione e confezione degli impasti Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione

effettiva, che con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.

27.2.6 - Posa in opera delle miscele Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

- la miscela verrà stesa dopo un’accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione ed eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa basica o acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 kg/mq. La stesa della miscela non potrà avvenire prima della completa rottura dell’emulsione bituminosa;

- nella stesa, come già detto, si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di due o più finitrici. Tale tecnica dovrà essere assolutamente osservata per lo strato di usura;

- la valutazione della densità verrà eseguita con le stesse modalità e norme indicate per la base, ma su carote di 10 cm di diametro; dovrà essere usata particolare cura nel riempimento delle cavità rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote;

- la temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C;

- la superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un’asta rettilinea lunga m 4 posta sulla superficie pavimentata dovrà aderirvi con uniformità. Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm. La D.L. ha facoltà di valutare il grado di regolarità ottenuto sulle superfici di rotolamento con misure di variazione di accelerazioni trasversali e longitudinali ottenibili con strumenti ad alto rendimento di tipo ARAN.

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 27.3- Vernice epossidica bi componente 27.3.0 - Descrizione Rivestimento protettivo di superfici pedonali in calcestruzzo o asfalto, esenti da crepe, con vernice epossidica

bicomponente (Componente A pasta densa Componente B fluida) di colore rosso.

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- 27.3.1 – Formazione e confezione

le caratteristiche come da tabella sotto riportata:

Massa volumica dell'impasto (Kg/mc): 1.300 Viscosità (mPa*s): 1.500 (albero 7-giri 20) Tempo di lavorabilità: 30' - 40' (a +23°C) Tempo di indurimento finale: 2 gg (a +23°C) Consumo (Kg/mq): 0,4-0,6 (per mano)

- 27.3.2- Posa in opera

Applicazione a rullo o spatola in due mani.

Art. P - 28 Demolizione totale o parziale di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con frese

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature dotate di frese a tamburo funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. La D.L. potrà autorizzare impiego di fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero), purché non compromettano il legante esistente nella pavimentazione da demolire. Le attrezzature dovranno avere caratteristiche tali per cui il materiale fresato dovrà risultare idoneo per il reimpiego nella confezione di nuovi conglomerati. La superficie del cavo (nel caso di demolizione parziale della pavimentazione) dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui non completamente fresati che possono compromettere l’aderenza dei nuovi strati da porre in opera. L’impresa si dovrà scrupolosamente attenere allo spessore di demolizione ordinato dalla D.L., che dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e che sarà misurato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili, in grado di dare un piano perfettamente pulito. Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento rettilineo e prive di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano di attacco in legante bituminoso.

Art. P - 29 Pavimentazioni in conglomerato cementizio tipo IDRO DRAIN

Tipolgia di materiale da utilizzare Le pavimentazioni del percorso ciclopedonale verranno realizzate con conglomerato cementizio tipo idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate e di additivi sintetici in sacchi pre dosati da 25 kg., avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di vuoti, da impastare con sola acqua, da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nello spessore di 7 cm e correttamente compattato, su ghiaia misto cava spaccato di pezzatura mm 20-30 precedentemente abbondantemente lavata al fine di eliminare la potenziale presenza di salsedine che comprometterebbe la coesione al substrato. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. Il conglomerato verrà miscelato in opera; è compresa la colorazione con ossidi secondo le indicazioni della DL a seguito di prove di stesura e colorazione direttamente in fase di cantiere (il numero e il tipo di prove campione sarà a discrezione assoluta della DL). Tutte le lavorazioni, compresa la formazione di giunti di dilatazione come indicato verranno eseguite per dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.

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** La pavimentazione su porzioni carrabili come indicato negli elaborati, in opera, dovrà presentare una resistenza alla compressione 28gg (UNI EN 12390-3) idonea al transito di mezzi pesanti e comunque non inferiore a 15 Mpa Colorazione La colorazione con ossidi verrà realizzata direttamente in cantiere miscelando opportunamente e sempre nella medesima quantità gli stessi al conglomerato cementizio prima della stesura. Il numero di prove che la DL ritenga necessario realizzare per la calibratura della quantità di ossidi da miscelare al conglomerato sarà a suo insindacabile giudizio e completamente a carico dell’impresa. Accortezze La pavimentazione sarà da armare con con rete in acciaio INOX 20x20 filo 5 mm. Ciò al fine di evitare fenomeni corrosivi dovuti alla permeabilità del conglomerato cementizio. Per la formazione delle riprese di getto (giunti) verranno inserite a collegamento delle stesure contigue barre filo 8 in acciaio INOX della lunghezza di almeno 50 cm e passo 80cm. Si dovrà evitare assolutamente di lavare o bagnare in alcun modo il conglomerato una volta steso per non provocare l’otturazione della porosità o il dilavamento dello strato di cemento ed il conseguente distacco dell’inerte superficiale. Condizioni metereologiche Si dovrà per quanto possibile evitare il getto della pavimentazione nelle ore piu calde del giorno, ed in previsione di fenomeni precipitosi. La DL potrà richiedere a suo insindacabile giudizio l’inumidimento della pavimentazione gettata con nebulizzazione di vapore acqueo o la sua ombreggiatura per evitare l’essicazione troppo veloce del getto. Prove e controlli E' facoltà della Direzione dei Lavori prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, campioni di materiali o di conglomerati per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio. I prelevamenti e le prove saranno eseguiti secondo le prescrizioni contenute nelle norme e istruzioni in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori. Potranno essere verificate la resistenza a compressione del materiale, la sua permeabilità e la resistenza all’usura superficiale e al distacco dell’inerte.

Art. P – 30 Segnaletica verticale

Criteri di posa e dimensioni dei sostegni L’altezza della palina oltre ad essere in funzione delle dimensioni del cartello o del numero dei segnali da collocare (tenendo conto dei prescritti franchi di sicurezza richiesti dal Codice Stradale) dipende anche dall'ubicazione del sito di posa (marciapiede rialzato, largo o stretto, marciapiede a raso, banchina spartitraffico non pedonabile, ecc.). Tutti i sostegni e le staffe dovranno essere dimensionati per resistere all'azione del vento sino alla velocità di 150 Km/h, tenuto conto della superficie dei cartelli da installarsi e con un coefficiente di sicurezza 1,5 rispetto al carico di rottura del materiale utilizzato. In ogni caso tutti i sostegni posati dovranno essere muniti di un dispositivo antirotazione annegato nel basamento. La Direzione Lavori si riserva di stabilire l'altezza del posizionamento dei segnali in funzione del tipo di sostegno adottato.

Manutenzione dei sostegni Quando, a giudizio della Direzione Lavori, la palificazione esistente sia ritenuta ancora in condizioni tali da non determinare la sua rimozione, all'impresa potrà essere richiesto, oltre alla fornitura in opera del segnale stradale, anche la manutenzione del sostegno. Questo dovrà essere reso perfettamente verticale, se del caso, rifacendo o rinforzando il basamento in CLS. Se reputato vantaggioso potrà inoltre essere richiesta la verniciatura dello stesso con una mano di antiruggine al 25% di cromato di zinco e 15% di ossido di zinco sul totale dei pigmenti e una mano di vernice costituente zincatura a freddo.

DIAMETRO MAX AGGREGATO da 6 A 11 mm RESISTENZA A COMPRESSIONE* 28gg (UNI EN 12390-3)

≥ 10 Mpa **

MASSA VOLUMICA FRESCO >1650 Kg/mc PERCENTUALE DI VUOTI > 15% < 25% CAPACITA’ DI DRENAGGIO (UNI 12697-40)

2,69*10-2 m/s >1000 mm/min versione XLarge

5,78*10-3 m/s >300 mm/min versione Large

AREA LIBERA SUPERFICIALE (DRENANTE) 25% RESISTENZA A FLESSIONE >1 MPa

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Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione della superficie; prima della stesa della vernice questa dovrà essere ben ripulita da terriccio, oli, grassi, detriti e altri eventuali materiali estranei, inoltre dovrà essere raschiata con spazzole di ferro e scartavetrata onde rimuovere totalmente l'ossidazione. La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, di sufficiente corposità e spessore, evitando colature e macchie in genere. Particolare riguardo si dovrà avere nel verniciare paline ancorate a pali semaforici e di altre utenze evitando spruzzature e pennellate su dette strutture, che comunque dovranno essere immediatamente eliminate a totale carico dell'appaltatore. Gli eventuali danni saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori. Tutto il colore sparso incidentalmente dovrà essere eliminato dall'area pavimentata. Si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, griglie, ecc. Tutta la vernice dovrà essere applicata sulla struttura ben asciutta e priva di umidità con idonea attrezzatura. Le superfici appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecarsi ai veicoli e ai pedoni in transito, per tutto il periodo di tempo necessario all'essiccamento della vernice. Dovendo operare in zone percorse da pedoni è necessario collocare durante la verniciatura e fino a totale essiccazione, appositi cartelli con la dicitura "VERNICE FRESCA" . Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena dipinta, sarà riverniciata e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente eliminati a totale carico dell'appaltatore. Manutenzione di segnaletica esistente Nel caso in cui il lavoro consista nella sola sostituzione del cartello è tassativamente vietata la rimozione del cartello stesso, o la sua copertura, senza la immediata sostituzione con quello nuovo, in quanto il messaggio trasmesso all’utenza dovrà comunque essere sempre visibile in particolar modo trattandosi di segnali di precedenza e di pericolo. Scavi e reinterri inerenti la posa di segnaletica v erticale Gli scavi dovranno essere eseguiti a mano o con idonee attrezzature su qualunque tipo di pavimentazione. Nessun maggior compenso verrà riconosciuto all'Impresa per presenza di puddinga o di macigno, ne per l'esistenza palese o celata nel terreno di vecchie mura, di fondazioni, canali, fognature, ecc. Prima di procedere agli scavi l'Impresa dovrà rilevare a propria cura e spesa l'esistenza di cavi, tubazioni e altri servizi che possano ostacolare i lavori. Nel caso in cui si arrecasse danno a persone e/o a cose l'Impresa appaltatrice dovrà sollevare da ogni responsabilità civile e penale i funzionari e l'Amministrazione stessa. Dovrà comunque segnalare immediatamente l'inconveniente alla D.L. Nel caso di rimozione di sostegno con relativo blocco di fondazione, è fatto obbligo alla Ditta di provvedere al riempimento della cavità creatasi con materiali inerti o terreno naturale poi sigillato con uno strato di malta cementizia se trattasi di pavimentazione, oppure di terreno di coltura nel caso di aiuole, giardini e banchine alberate. Modalità di posa e rimozione per sostegni Basamenti per sostegni I basamenti dovranno essere costruiti in calcestruzzo cementizio, dosaggio 250 kg. di cemento tipo 325 o 425 per mc. d'impasto. Non è consentito l’uso di cemento a pronta presa per il confezionamento dell’impasto, mentre è consentito anzi consigliato l’uso di cemento fuso o alluminoso per favorire la riduzione dei tempi di presa e una maggiore solidità del basamento. I basamenti stessi dovranno essere dimensionati in base alla lunghezza del sostegno e al numero di segnali ancorati sullo stesso. In ogni caso il basamento non dovrà avere dimensioni inferiori a cm. 25x25x40 di profondità. Di norma la parte di sostegno infisso nel pavimento non potrà essere inferiore a cm. 35/40 e il sostegno stesso dovrà essere bloccato in posizione verticale tramite mattoni o altri inerti inseriti tra il corpo del sostegno e le pareti dello scavo in modo tale che il sostegno rimanga fissato in posizione verticale in attesa della presa del legante. Per sostegni di dimensioni e diametri maggiori il basamento sarà proporzionalmente maggiorato ed indicativamente non minore delle seguenti dimensioni:

� palo Ø 90 cm. 45x45x60 di profondità, � palo Ø 100 cm. 50x50x80 di profondità, � palo Ø 115 cm. 55x55x80 di profondità, � palo Ø 120 cm. 60x60x100 di profondità, � palo Ø 150 cm. 65x65x100 di profondità, � palo Ø 180 cm. 70x70x100 di profondità, � palo Ø 200 cm. 80x80x150 di profondità, � palo Ø maggiore: * calcolo di stabilità, � portali e altre strutture: * calcolo di stabilità.

Mensole a muro Eccezionalmente potrà essere richiesta la posa di una mensola infissa a bandiera. In tal caso occorrerà adottare specifiche precauzioni per evitare danneggiamenti. Eventuali richieste danni saranno sempre a carico della ditta

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appaltatrice, mentre l’amministrazione si farà carico dell'ottenimento dei nulla-osta e autorizzazioni eventualmente necessari. Rimozioni Il recupero delle palificazioni deve essere di norma effettuata mediante la rimozione completa di tutta la palina, compresa la parte interrata, pertanto non è accettabile il solo taglio della palina a raso della pavimentazione stradale, salvo in casi particolari autorizzati dalla D.L.. Qualora sia ritenuto ammissibile da parte della D.L., anche in funzione della natura particolare della pavimentazione preesistente, è ammessa la rimozione del sostegno mediante taglio dello stesso a raso della pavimentazione stessa. Ciò facendo si adotteranno tutte le cautele necessarie ad eseguire il lavoro prevenendo danni immediati e futuri. In particolare il moncone residuo non dovrà presentare sporgenza alcuna dalla quota del piano di calpestio, per ottenere ciò l'impresa si adopererà ad eliminare qualsiasi sporgenza, slabbratura ecc. costipando poi le cavità del moncone residuo con materiale inerte sciolto e sigillando il foro con uno strato di malta cementizia di almeno 2 cm. di spessore. In nessun caso è ammesso il taglio dei sostegni posati all'interno di aiuole, banchine alberate o comunque in terreno naturale. In questo caso si provvederà all'asporto totale del sostegno, ivi compreso il blocco di fondazione. Quando il lavoro consista nella sola rimozione del sostegno esistente, senza la posa di altro sostegno, la ditta dovrà asportare tutte le macerie che si sono prodotte e riempire la buca costipandola con materiale inerte e sigillando il tutto con uno strato di malta cementizia ben livellata, di spessore minimo di cm. 2, a meno che tale sostegno sia posato in terreno naturale, nel qual caso la cavità andrà riempita con terreno di coltura e ben livellata. Tutto il materiale di risulta (terra, macerie, ecc.) dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato, a spese dell'Impresa, alla discarica pubblica. E' facoltà della D.L. disporre il trasporto del materiale recuperato (segnali, sostegni) giudicato riutilizzabile presso i depositi municipali a cura e spese della Ditta aggiudicataria. Trasporto del materiale di risulta alle Pubbliche D iscariche Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, assimilabili ai rifiuti solidi urbani, provenienti dai cantieri oggetto dell'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese a conferirli per lo smaltimento presso discarica idonea ad accoglierli, corrispondendo direttamente gli oneri relativi. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani o assimilabili agli urbani, dovranno invece essere conferiti nelle apposite discariche specializzate per rifiuti speciali o tossico-nocivi, sempre sostenendone i costi relativi. Non verrà per ciò riconosciuto alcun indennizzo particolare all’impresa aggiudicataria in quanto i prezzi unitari stabiliti si intendono già comprensivi dei suddetti oneri. Cartelli "Nome strada" I segnali stradali detti "nome strada" o "targa viaria" dovranno essere conformi alle prescrizioni stabilite dall'Art. 133 del DPR 495/92. Le dimensioni saranno scelte dalla Direzione Lavori in relazione alla lunghezza delle iscrizioni e delle caratteristiche del luogo di posa. Il supporto sarà a pannello tamburato, in lega di alluminio estruso (tipo UNI 3569 nello stato TA16) spessore totale del pannello non inferiore a mm. 25, spessore delle due facce parallele lisce non inferiore a mm. 2,5, finite su ambo le facciate con fondo in pellicola rifrangente E.G./H.I. a scelta della Direzione Lavori, bordino rifrangente azzurro, scritte nere in Scotcheal serigrafate. Dette targhe dovranno avere una staffa apposita, di altezza uguale a quella del segnale, per pali Ø 60 mm. o 48 mm. Nel caso si dovessero ancorare a pali luce o similari la staffa dovrà essere di foggia idonea per l'applicazione con il sistema BAND-IT. All'altro estremo il pannello dovrà essere chiuso da un coprigiunto o tappo a incastro.

Art P - 31 Segnaletica orizzontale

31.1 - Prescrizioni tecniche relative alla segnale tica orizzontale

1. I lavori consistono nell’esecuzione di prima stesa o ripasso e successiva manutenzione della segnaletica orizzontale, tracciata in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.) in maniera comunque non in contrasto con la segnaletica verticale ove già esistente, e secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.

2. Gli oneri relativi al tracciamento della segnaletica orizzontale, sia “lineare” sia “quadra”, sono compresi nei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al progetto.

3. E' altresì compresa nel prezzo unitario la manutenzione della segnaletica per il periodo di garanzia stabilito nei commi e punti successivi, a seconda del tipo di materiale impiegato, intendendosi per manutenzione tutti quegli interventi necessari a mantenere efficiente e ben visibile la segnaletica stessa per tutta la durata prevista.

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4. Il rifacimento della segnaletica, reso necessario dalla manomissione o rifacimento delle pavimentazioni o dall'esecuzione di nuove sistemazioni viabili, non rientra tra gli interventi manutentori, ma verrà contabilizzato come lavoro supplementare di stesa, soggetto poi alla normale manutenzione fino al termine del contratto.

5. Si richiama l'attenzione della Ditta aggiudicataria sulla necessità di curare particolarmente la stesa della segnaletica orizzontale sui tratti di strada costituita da pavimentazione lapidea, sulle quali la stesa e l'aderenza sono più difficoltosi per la natura stessa di tali pavimentazioni.

6. Gli interventi manutentori dovranno essere eseguiti a seguito delle segnalazioni, verbali o scritte, della Direzione Lavori od anche su iniziativa della Ditta aggiudicataria, che dovrà quindi periodicamente eseguire i necessari controlli ed accertamenti.

7. La Direzione Lavori ha facoltà di fare eseguire, per tutta la durata dell’appalto, con carattere di priorità ed urgenza, specifica segnaletica. Il tempo utile di esecuzione di tal interventi urgenti potrà essere fissato di volta in volta dalla D.L. a seconda dell’entità dei lavori stessi a mezzo Ordini di Servizio.

8. La ditta dovrà pertanto garantire per tutta la durata dell’appalto un congruo numero di operai e mezzi d'opera tali da garantire una presenza costante e continua delle squadre operanti.

9. Per eventuali lavori notturni è fatto obbligo all’impresa di attrezzare il compressore delle macchine spruzzatrici di particolari silenziatori, onde eliminare i rumori molesti oltre a richiedere le necessarie autorizzazioni previste alle autorità competenti. E’ fatto altresì obbligo di collocare in prossimità di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti (lanterne lampeggianti o simili) onde evidenziare la zona di lavoro secondo le vigenti normative.

10. Nessun maggior compenso potrà essere richiesto dalla ditta aggiudicataria, per quanto sopra disposto.

31.2 - Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale

1. Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici. Prima della stesa della vernice o dei materiali plastici le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ben ripulite da terriccio, sabbia , detriti e da altri eventuali materiali estranei.

2. In presenza di umidità, soluzioni saline, oli e altri elementi che dovessero influenzare la qualità dell’opera e la durata dei materiali, l’impresa aggiudicataria è tenuta ad avvisare tempestivamente la Direzione Lavori, la quale potrà disporre la sospensione temporanea dei lavori. Qualora l’impresa, per sua iniziativa o negligenza o imperizia effettuasse comunque lavori ed opere che si rivelassero palesemente deficitarie sarà obbligata al completo rifacimento dei lavori eseguiti a propria cura e spese.

3. La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore e sufficiente corposità, ma non tale da provocare distacchi per sfollamenti; dovranno essere evitati giunti visibili e riprese della stessa.

4. Il colato plastico dovrà essere posato in strato uniforme con spessore non inferiore a mm. 2; detto spessore può essere maggiorato per le fasce di notevole usura.

5. I bordi dei segni dovranno essere netti e senza sbavature; in particolare le linee di mezzeria e di corsia dovranno risultare di larghezza uniforme e costante di cm. 12 o 15.

6. L’eventuale vernice (o altro materiale impiegato) sparso incidentalmente dovrà essere immediatamente rimosso dall'area pavimentata. Si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice o colati plastici muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, caditoie stradali, ecc.

7. E’ tassativamente proibito eseguire prove di spruzzata, nonché operazioni di manutenzione e lavaggio delle attrezzature impiegate per la stesa delle vernici e dei colati in presenza di caditoie stradali, fontane, fontanelle, banchine erbose o alberate, siepi e giardini in genere. Tutte le responsabilità di carattere civile e penale conseguenti ad azioni di questo tipo saranno imputate all’appaltatore che ne assume ogni più ampia responsabilità manlevando l’amministrazione ed il personale di sorveglianza e direzione lavori.

8. Tutta la vernice dovrà essere applicata su pavimentazione pulita ed asciutta nonché priva di umidità, esclusivamente mediante macchine spruzzatrici munite di dischi delimitatori e vaschetta per il recupero della vernice in eccesso ovvero mediante altri appositi macchinari dotati di estrusori a freddo o a caldo, per altri tipi di materiali (colati, bicomponenti, ecc.).

9. Le superfici, appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecare ai veicoli in transito o alle persone, per tutto il periodo di tempo utile all'essiccamento della vernice e di tutti gli altri tipi di materiale.

10. Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena trattata e non ancora essiccata a dovere, sarà rifatta a cura e spese dell’impresa e le eventuali sbavature o impronte sulla carreggiata saranno immediatamente cancellate sempre a cura e spese dell'impresa aggiudicataria.

31.3 - Addetti ai lavori. Disponibilità del person ale e delle attrezzature. 1. La ditta aggiudicataria dovrà operare con personale tecnico di provata capacità, le squadre operative

dovranno essere costituite da un minimo di tre persone o comunque dimensionate secondo il tipo di lavoro da svolgere e dovranno essere dotate dei D.P.I. previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché dei materiali e dispositivi in quantità sufficiente a delimitare l’area di cantiere sempre secondo le vigenti disposizioni di legge.

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2. La D.L. potrà disporre, nei periodi dell’anno in cui il clima sia favorevole e le temperature siano ottimali e tali da garantire una perfetta stesa della segnaletica orizzontale, una presenza sul lotto cittadino da parte della ditta aggiudicataria di n. 2 o più squadre operanti contemporaneamente per la stesa di vernice o la realizzazione di passaggi pedonali e quant’altro in resine bicomponenti o laminati elastoplastici. L’impresa dovrà dunque mettere a disposizione il necessario personale e le necessarie attrezzature e materiali onde poter sopperire alle suddette necessità.

3. Parimenti, sempre in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli ovvero in caso di necessità contingibili e urgenti, la D.L. potrà richiedere l’immediato impiego degli speciali autocarri attrezzati per la stesa dei colati plastici o termo-spruzzati plastici per la tracciatura della segnaletica lineare sulla grande viabilità.

4. In tali eventualità potranno essere emessi particolari Ordini di Servizio riportanti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in determinate località, il mancato rispetto dei termini e delle condizioni in essi riportate porterà all’applicazione delle penalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

31.4 - Caratteristiche dei materiali

Norma generale di riferimento: UNI EN 1436, Maggio 1998 – Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada. La segnaletica orizzontale realizzata, una volta in esercizio e fino allo scadere dei termini di garanzia previsti dovrà rispondere alle caratteristiche di :

o coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa; o coefficiente di luminanza retroriflessa; o valore di prova della resistenza al derapaggio; o durata di vita funzionale

nei limiti previsti indicati nella normativa stessa.

Vernice spartitraffico rifrangente (veicolo composto di resina alchidica e clorocaucciù) La vernice da impiegarsi dovrà essere di ottima qualità e non dovrà assumere, in alcun caso, colorazioni diverse da quelle ordinate; dovrà avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuità nei confronti delle pavimentazioni, dovrà possedere caratteristiche fisiche capaci di conservarne inalterata e costante la visibilità e l’efficienza sino alla completa consunzione; dovrà avere una buona resistenza all’usura provocata sia dal traffico sia dagli agenti atmosferici; dovrà essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; non dovrà avere tendenza al disgregamento, ne lasciare polverature di pigmento dopo l’essiccazione, ne assumere una colorazione grigia al transito delle prime auto. Dovrà avere un contenuto premiscelato in perline di vetro che ne garantisca la rifrangenza nelle ore notturne. Tali perline dovranno essere incolori e non diventare lattescenti con l’usura ed in presenza di umidità; inoltre le suddette perline di vetro dovranno avere un diametro compreso tra 60 e 800 micron, proporzionalmente dosate, e la loro quantità dovrà oscillare tra il 25 e il 33% del peso totale della vernice, con indice di rifrangenza non inferiore a 1,5. Per quanto riguarda l’applicazione, questa dovrà essere effettuata prevalentemente a spruzzo, con idonea attrezzatura, come già descritto, salvo casi particolari autorizzati dalla D.L. La vernice andrà applicata su pavimentazioni pulite e asciutte esenti da oli, grassi, emulsioni e sali, a temperatura ambiente assolutamente non inferiore a 10° C. e umidità relativa non superiore all’80%. Pa rticolari lavori improrogabili potranno eventualmente essere richiesti dalla D.L. in caso di necessità contingenti anche in deroga a quanto stabilito in questo capoverso. Il grado di diluizione dovrà essere compreso tra un minimo del 2% ed un massimo del 5% in relazione alla temperatura ambientale al momento dell’impiego: 5% a 15° C, 3% a 20°C, 2% a 25° C. A stesa effettuata, al fine di ottenere le condizioni migliori di essiccazione e durata, il film umido dovrà presentare uno spessore compreso tra 400 e 550 micron. La vernice spartitraffico rifrangente impiegata dovrà inoltre rispondere ai parametri e caratteristiche come sotto evidenziato: • - peso specifico a 20° C.: 1,6 - 1,75 Kg/lt.; • - residuo secco: 75 - 78%; • - tempo di essiccazione al tatto (fuori polvere) a 20°C: max 10 minuti; • - tempo di essiccazione totale (transitabilità) a 20°C: max 30 minuti; • - viscosità a 20° C: 500 cp (70- 90 KU); • - quantità perline di vetro miscelate: 25 - 33%; • - potere coprente a 550/400 micron umidi: 1,5 - 1,65 mq./Kg. • - componente pigmento vernice bianca (biossido di titanio rutilo): min.14% (+/- 1%) • - componente pigmento vernice gialla (cromato di piombo) 9-10% • - colori: bianco e giallo, a richiesta: blu parcheggio, rosso pista ciclabile, nero coprente; • - luminanza: colore bianco: 92; colore giallo: 61; • - legante o veicolo: composto di resina alchidica non ingiallente e clorocaucciù; • - resistenza all’olio lubrificante e alle benzine: buona;

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• - aspetto del film applicato: uniforme e serico, esente da grumi e pelli; • - resistenza all’usura di ruote gommate: consumo non superiore al 33% in sei mesi. N.B. Le caratteristiche delle vernici spartitraffico impiegate dovranno comunque rispettare i valori previsti dalle norme UNI 8360, 8361, 8362 in merito alla determinazione della massa volumica, della consistenza e dei tempi di essiccamento.

Vernice spartitraffico Ecologica Detta vernice, comunemente detta “vernice all’acqua” o acrilica, è priva di solventi nocivi, ed è composta da resine acriliche in emulsione. Oltre a questa caratteristica propria deve altresì rispettare tutte le caratteristiche della vernice spartitraffico tradizionale come descritta al punto precedente con le seguenti eccezioni: • tempo di essiccazione (transitabilità) a 20° C.: inferiore a 50 minuti; • resistenza all’usura di ruote gommate: consumo non superiore al 33% in otto mesi. L’impiego di detto tipo di vernice è subordinato ad approvazione della D.L. da redigersi in forma scritta (previa acquisizione della relativa documentazione tecnica fornita dal produttore) e da diritto alla corresponsione del relativo sovrapprezzo così come riportato nell’Elenco Prezzi allegato al progetto. N.B. Le caratteristiche delle vernici spartitraffico ecologiche impiegate devono comunque rispettare i valori previsti dalle norme UNI 8360, 8361, 8362 in merito alla determinazione della massa volumica, della consistenza e dei tempi di essiccamento.

Vernice spartitraffico rifrangente specifica per superfici lapidee Detta vernice ha caratteristiche particolari per l’impiego specifico su pavimentazioni di tipo lapideo. E’ un composto a base di resina acrilica termoplastica e plastificata con benzilbutilftalato, pigmentato con biossido di titanio e addizionato con perline di vetro sciolte in idrocarburi aromatici e chetoni. Detta vernice dovrà inoltre rispondere alle caratteristiche ed ai parametri già specificati per la vernice spartitraffico rifrangente tradizionale, cambiando solamente la composizione del legante. L’impiego di detto tipo di vernice è subordinato ad approvazione della D.L. da redigersi in forma scritta (previa acquisizione della relativa documentazione tecnica fornita dal produttore).

31.5 - Garanzia di efficienza e durata

Per la segnaletica eseguita con vernice spartitraffico tradizionale è richiesta un'efficienza non inferiore a sei mesi. Se durante questo tempo la segnaletica applicata dovesse presentare inconvenienti che ne alterino l'efficienza (staccamento, scollamento, spargimento, alterazione sostanziale del colore, ecc.), la ditta dovrà asportare la parte alterata e provvedere ad una successiva applicazione, senza diritto ad alcun compenso anche in prossimità della scadenza dell'appalto o ad appalto concluso. La ditta non potrà accampare scusanti di sorta ne vantare alcun diritto nel caso venga meno per qualsiasi motivo l'efficienza della segnaletica applicata.

31.6 - Prelevamento di campioni e analisi sui mater iali impiegati

L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare, senza preavviso, dei campioni di vernice spartitraffico, all’atto della loro applicazione e di sottoporre tali campioni alle analisi e prove di controllo presso un laboratorio autorizzato (Università di Trieste). Qualora venga accertato che i materiali impiegati non rispondano ai requisiti richiesti dagli articoli del presente C.S.A. ed alle norme UNI vigenti in materia si provvederà al rifacimento del lavoro, a totale carico dell’impresa appaltatrice. La spesa delle suddette prove, ivi compreso il prelievo dei campioni, sarà posta a carico dell’appaltatore. Il prelievo dei campioni, verrà fatto in contraddittorio, alla presenza di un rappresentante dell’impresa ovvero, in sua assenza, alla presenza di almeno due testimoni che sottoscriveranno il verbale di prelievo.

31.7 - Rallentatori di velocità a effetto ottico

Sono sistemi di rallentamento di velocità ad effetto ottico, costituite da strisce trasversali di colore bianco, rifrangenti, di dimensioni e proporzioni stabilite dall'Art. 179 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495). Il materiale normalmente impiegato sarà vernice ad alta resistenza con post-spruzzatura di perline di vetro, bicomponente plastico, laminato elastoplastico o colato plastico di spessore non superiore a 3 mm., tutti comunque con caratteristiche rifrangenti. Le caratteristiche dei vari materiali sono già descritte negli articoli precedenti del presente Capitolato Particolare d'Appalto e verranno computati per mq “vuoto per pieno”.

Art .P - 32

Illuminazione pubblica: rispondenza alle norme vige nti

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Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione della legge 1° marzo 1968, n. 186 e successive modifiche ed int egrazioni. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell’offerta ed in particolare essere conformi: Legge n. 186 del 01.03.18; Legge n. 791 del 18.10.77; Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 : “Nuovo Codice della Strada” DPR 495/92 : “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” Decreto legislativo 360/93 : “Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada” approvato con Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 D.M. 12/04/95 Supp. ordinario n.77 alla G.U. n.146 del 24/06/95 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani Urbani del traffico”. DPR 503/96 : “Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche” LEGGE REGIONALE FVG 18/06/2007, N. 015 Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attivita' svolta dagli osservatori astronomici. Valgono inoltre, tra le altre, le seguenti norme:

- Norma CEI 34 – 33 : “Apparecchi di Illuminazione. Parte II : Prescrizioni particolari. Apparecchi per l’illuminazione stradale”

- Norme CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi d’illuminazione in generale - Norma CEI 11 – 4 : “Esecuzione delle linee elettriche esterne” - Norma CEI 11 – 17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo” - Norma CEI 64 – 7 : “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari” - Norma CEI 64 – 8 relativa alla “esecuzione degli impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V” - I criteri progettuali trovano riscontro nella normativa vigente, in particolare ai disposti delle norme CEI 64-7, 64-

8, 11-1, 11-17 in relazione al raggiungimento della sicurezza di esercizio degli impianti.

- Valgono inoltre, tra le altre, le seguenti norme: - Norma CEI 34 – 33 : “Apparecchi di Illuminazione. Parte II : Prescrizioni particolari. Apparecchi per

l’illuminazione stradale” - Norme CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi d’illuminazione in generale - Norma CEI 11 – 4 : “Esecuzione delle linee elettriche esterne” - Norma CEI 11 – 17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo” - Norma CEI 64 – 7 : “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari” - Norma CEI 64 – 8 relativa alla “esecuzione degli impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V”

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, gli oneri e le spese derivanti dal rapporto con gli Enti o Autorita' oggetto in causa (per l'espletamento di qualsiasi pratica, per la richiesta di autorizzazioni ecc., nonche' per le visite ed i controlli eventualmente disposti) come pure sara' a carico dello stesso l'assunzione di tutte le informazioni relative a detti adempimenti

Art. P - 33 Illuminazione pubblica: sostegni armamenti e opere accessorie

Il rizzamento dei sostegni deve essere eseguito curando che essi risultino allineati ed orientati; la responsabilità dell’allineamento e dell’orientamento è in ogni caso dell’Appaltatore. I sostegni devono risultare a piombo. Si deve evitare di sottoporre il materiale a sforzi anormali; i punti di attacco delle funi, per la movimentazione dello stesso devono essere pertanto scelti con accuratezza. Il fissaggio dei sostegni ai blocchi di fondazione deve avvenire, qualora non vengano utilizzati plinti prefabbricati, dopo che il calcestruzzo ha raggiunto un sufficiente indurimento. Durante il maneggio devono essere evitati urti e sollecitazioni tali da compromettere l’integrità dei sostegni o tali da danneggiare la zincatura. A tal fine è vietato l’uso di funi o catene metalliche prive di idoneo rivestimento. L’eventuale deramificazione deve essere effettuata da personale esperto ed in conformità alle indicazioni fornite dagli enti preposti. Si intendono escluse dall’abbattimento le piante pregiate, le piante protette e le piante da frutto. Salvo diverse disposizioni della D.L., il legname tagliato dovrà essere ripulito dai rami, tagliato in pezzature commerciali e comunque atte al trasporto e lasciato accatastato a margine della zona di taglio a disposizione dei proprietari e/o conduttori dei fondi. La potatura o la deramificazione delle piante lasciate a dimora dovrà essere fatta a regola d’arte, comunque rasente al tronco ed in modo da non danneggiare la corteccia. La distanza minima dal piano viabile è sempre maggiore di 0.50 metri. La distanza da altri impianti aerei conduttori di energia si e’ sempre da mantenere maggiore di 5 metri. Per ogni palo sarà realizzata una fondazione in c.a., dimensionata secondo quanto prescritto dal D.M. 21/03/1988.

Art. P - 34

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Illuminazione pubblica: conduttori e relativi acces sori

Posa conduttori in cavo. Per la posa in opera dei cavi l’Appaltatore è tenuto all’osservanza ed a provvedere in merito alle seguenti prescrizioni: prima di svolgere i cavi vanno verificate le loro estremità che devono risultare chiuse con cappucci di materiale termorestringente o di piombo; durante lo svolgimento dei cavi deve essere effettuato un controllo a vista dei cavi stessi; le estremità dei cavi tagliati devono essere protette, subito dopo il taglio, con cappucci di materiale termorestringente; i cavi devono essere utilizzati nel modo migliore per ridurre al minimo gli sfridi; i cavi non devono subire brusche piegature, ammaccature, scalfitture e stiramenti della guaina; per effettuare le operazioni di posa, la temperatura dei cavi per tutta la loro lunghezza e per tutto il tempo in cui essi possono venire piegati o raddrizzati non deve essere inferiore a quella indicata dalle Norme CEI in vigore; durante la posa, i cavi non devono essere sottoposti a curvature che abbiano raggio inferiore a quanto indicato a quanto indicato dalle Norme CEI in vigore; è vietato incorporare i cavi, anche per brevi tratti, direttamente alle murature; gli attraversamenti di strutture murarie vanno effettuati esclusivamente previa posa di idonee tubazioni protettive. In generale tutte le operazioni di posa e di svolgimento dovranno essere eseguite rispettando le disposizioni relative all’installazione prescritte dalle Norme CEI in vigore.

Giunzioni e terminazioni. L’ingresso dei cavi nelle cassette, con grado di protezione IP55, deve essere conformato in modo tale da impedire infiltrazioni di acqua, utilizzando accessori per garantire il grado di protezione IP55 e con i cavi delle derivazioni terminali uscenti preferibilmente sul lato rivolto verso il basso della cassetta.

Art. P - 35 Tubature per cavi elettrici

Le tubazioni in genere saranno poste in opera negli scavi predisposti su fondo resistente, non accidentato, sul quale sarà costituito un letto di sabbia e ghiaietto di opportuno spessore. La tubazione da interrare sarà posata con andamento regolare, e fatto obbligo all’appaltatore di assicurarsi che, ad eccezione dei punti obbligati, non risultino contropendenze dei tubi che possano provocare eventuali accumuli di acqua; i tubi dovranno appoggiare sopra lo strato di sabbia. Negli attraversamenti stradali i tubi saranno calottati da un adeguato spessore di calcestruzzo comunque previa indicazione della Direzione Lavori. La posa in opera delle tubazioni di polietilene e PVC dovrà essere fatta secondo le raccomandazioni sull'installazione delle tubazioni di materia plastica .I tubi in polietilene, quelli in PVC, i giunti ed i pezzi speciali di raccordo verranno posati su letto di sabbia esente da ciottoli, ben battuto e costipato, di spessore adeguato al diametro e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per ogni tipo di tubo sarà prevista l’introduzione di filo di ferro zincato per la successiva tesa del cavo elettrico.

Art. P - 36 Armature per illuminazione

I corpi illuminanti dovranno essere fissati con ogni cura sia per il collegamento elettrico sia per la parte meccanica assicurando il corretto allineamento orizzontale e verticale. Dovranno essere montate secondo il loro esatto orientamento e con la posizione delle lampade atta a fornire il miglior illuminamento; l'inclinazione prevista per la realizzazione del prescritto solido fotometrico secondo quanto indicato dal costruttore. Lampade. Dovranno essere collocate secondo le particolari caratteristiche d'impiego nelle armature curandone l'orientamento, la messa a fuoco, il perfetto solido fotometrico richiesto ed attenendosi alle indicazioni del costruttore per quanto si riferisce alla posizione di funzionamento. Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi venga mantenuto il doppio isolamento.

Art. P - 37 Verifiche e collaudi impianti elettrici

Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti Durante il corso dei lavori sarà possibile procedere a verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianto, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale d'appalto.

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Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc) nonche' in prove parziali di carattere tecnico ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato. Collaudo degli impianti Il collaudo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso. La prestazione del personale e degli strumenti necessari per l'effettuazione delle prove di collaudo sono a carico dell'appaltatore. Il collaudo degli impianti elettrici sarà effettuato conformemente alle norme CEI e comporterà in particolare, le seguenti verifiche: a) esame a vista, della rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato. b) verifica del tipo, del dimensionamento, e della quantità dei componenti i circuiti e dell'apposizione dei

contrassegni di identificazione; c) verifica della sfilabilità dei cavi; d) verifica della calibratura interna delle canalizzazioni interrate; e) verifica delle condizioni di posa delle canalizzazioni; f) misura della resistenza di isolamento; g) misura delle cadute di tensione; h) misura della corrente di impiego del conduttori; i) verifica delle protezioni contro cortocircuiti; l) verifica delle protezioni contro i contatti diretti; m) verifica delle caratteristiche di doppio isolamento delle armature, delle morsettiere, dei quadri. Le norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo degli impianti sono così stabilite: a) per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature degli impianti, prima di iniziare, il

collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile) siano conformi a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e cioè quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti;

b) per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione Appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie.

Prove e collaudi pozzetti. Tutti i materiali dovranno essere sottoposti alle prove previste dalla presente Specifica Tecnica e dalle norme di legge precedentemente citate. In particolare, dovranno essere eseguite sul conglomerato e sul ferro le prove prescritte dal D.M. 3 dicembre 1987 e dal D.M. LL.PP 09 e 16 Gennaio 1996 e successivi aggiornamenti; inoltre dovranno essere rispettati gli obblighi previsti dagli stessi D.M.. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da un documento attestante i risultati delle prove a compressione sul calcestruzzo ottenute in stabilimento, suffragate come previsto dal registro di carico – scarico delle resistenze e dovrà essere successivamente integrata con la documentazione dei risultati delle prove del laboratorio ufficiale od autorizzato. Nel caso di forniture da terzi, agli stessi si dovrà richiedere la produzione di tutta la documentazione sopra descritta. I pozzetti devono essere rispondenti nell’aspetto ai rispettivi disegni costruttivi del singolo Fornitore. Collaudo illuminotecnico. Gli strumenti per il collaudo saranno messi a disposizione dell’Appaltatore. Le incertezze di misura degli strumenti dovranno essere comprese nei seguenti limiti: - apparecchiature per la misurazione dell'illuminamento: incertezza di misura complessivamente non maggiore del 5%, tenendo conto di tutte le possibili cause di errore ivi incluse quelle connesse alla risposta spettrale e all'angolo di incidenza; Gli strumenti, infine, dovranno essere stati tarati da non più di un anno e i dispositivi di livellamento devono essere impiegati per l'accurato posizionamento dei rilevatori fotoelettrici nei piani di misurazione. Le misure devono essere effettuate con armature pulite e dopo almeno 100 ore di funzionamento. Le lampade devono essere accese per almeno 30 minuti prima di iniziare le misurazioni. All'inizio, e periodicamente durante i rilievi fotometrici, si deve misurare la tensione di rete e quella ai morsetti di ingresso degli alimentatori delle lampade. Se questa ultima dovesse risultare differente rispetto a quella nominale delle lampade, i valori misurati andranno riportati alla tensione nominale impiegando le apposite informazioni tecniche pubblicate dai costruttori caso di lampade fluorescenti, occorre effettuare misurazioni della temperatura ambiente.

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Le misurazioni, infine, devono essere effettuate solo nei casi in cui l'influenza luminosa sulle misurazioni provenienti da sorgenti esterne sia trascurabile o quantomeno in quantità non eccessiva. Il reticolo da utilizzare per le misurazioni fotometriche di verifica e collaudo dell’impianto d’illuminazione sarà analogo a quello costruito e utilizzato in fase di calcolo. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' dell'impianto realizzato al progetto illuminotecnico e alle norme di cui agli articoli 8 e 11 della Legge regionale 15/2007, fatti salvi le documentazioni, le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione in materia. Oneri e obblighi dell’appaltatore a) a verifica dei plinti per i sostegni di pubblica illuminazione e la relativa progettazione integrativa di cantiere, fermo

restando che la redazione del progetto da parte della stazione appaltante non solleva l’appaltatore ed il Direttore di Cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.

b) la stesura e la fornitura di copie di tutti i disegni esecutivi d’insieme (piante, sezioni, prospetti) e relativi a particolari costruttivi edili e/o impiantistici (opere in pietra, casellari di pavimenti, casellari di serramenti, scale, ecc.) che si rendessero necessari per un più dettagliato sviluppo del progetto e per una sua più completa interpretazione realizzativa, nonché ogni preliminare verifica di corrispondenza tra strutture ed impianti esistenti od eseguite e nuovi manufatti da realizzare, rimanendo l’appaltatore l’unico responsabile al riguardo.

c) la fornitura di assistenza degli strumenti, stampati, documentazione fotografica e disegni che saranno richiesti dalla D.L. per le operazioni di rilievo in cantiere;

d) la documentazione fotografica giornaliera, in formato digitale, con particolare riferimento alle attività di scavo, posa delle tubazioni, realizzazione dei plinti per i sostegni di illuminazione pubblica; copia della documentazione sarà consegnata settimanalmente, su supporto magnetico, alla D.L.; essendo possibile che tale documentazione venga richiesta dagli organi competenti dal Ministero delle Telecomunicazioni a supporto delle dichiarazioni di corretta realizzazione, in particolare per le intersezioni e parallelismi con altri servizi a rete, in carenza di tale documentazione fotografica, gli oneri l’eventuale apertura degli scavi ordinata dai competenti organi del Ministero delle Telecomunicazioni e relativi rispristini a regola d’arte daranno a totale carico dell’Appaltatore;

e) ad ultimazione delle opere l’impresa dovrà presentare le planimetrie e gli schemi impiantistici, su supporto magnetico in formato DWG o DXF, degli impianti realizzati e/o modificati con l’indicazione di tutti i percorsi seguiti e materiali adoperati.

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

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QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. Q - 1 Condizioni di accettazione - Prove sui materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale cura e spese dell'Assuntore ed a tempo debito in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato. Detti materiali saranno delle migliori qualità rinvenibili in commercio, scevri da ogni difetto e lavorati secondo le migliori regole d'arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, il quale ha facoltà di sottoporli alle prove prescritte e li rifiuterà se li troverà difettosi, di cattiva qualità o comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito indicati. Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. Affinché il tempo richiesto per l’esecuzione di tali prove non abbia a intralciare il regolare corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio, dovrà presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori i campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza o usura, dovrà escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti. I materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per esecuzione ne fosse concesso il deposito provvisorio nei cantieri, la Direzione dei Lavori avrà il diritto di prendere al riguardo ed a spese dell'Impresa tutte le precauzioni che stimerà convenienti per evitare che siano impiegati nei lavori. La Direzione dei Lavori potrà prescrivere in ogni momento prove sui materiali, sulle malte e sui conglomerati, sia prima che dopo il loro impiego. Le prove saranno effettuate presso i laboratori ufficiali a cura e spese dell'Appaltatore. Il prelevamento dei campioni sarà effettuato in contraddittorio. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo la introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla D.L., la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. Qualora si scoprisse che i materiali accettati e già posti in opera sono di cattiva qualità, si procederà come disposto dall'art. 23 del Capitolato Generale di Appalto per i casi di difetti nella costruzione. Restano comunque salvi e impregiudicati i diritti della Stazione Appaltante nella collaudazione finale. Per norma generale e invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati nel modo prescritto e secondo le migliori regole d’arte, e ciò anche quando non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco dei Prezzi Unitari, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al collaudo.

Art. Q - 2 Condizioni di accettazione - Prove sui materiali pe r uso strutturale

I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14.01.2008, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: - identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; - qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; - accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento

sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;

B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure

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indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;

C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare un sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 246/93. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE; b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio

Tecnico Centrale; Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività di certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di attestazione della conformità. I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati nella presente norma devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo. Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN armonizzate, di cui alla Dir. 89/106/CEE ed al DPR 246/93, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie EN, UNI e ISO contenute nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, ovvero, laddove non indicata, all’ultima versione aggiornata.

Art. Q - 3 Acqua

L'acqua per l'esecuzione dei materiali, il cui approvvigionamento sarà effettuato a cura e spese dell'Appaltatore, dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva; per la confezione di calcestruzzi e cemento dovrà rispondere ai requisiti richiesti dalla parte armonizzata della norma europea EN 934-2.

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Art. Q - 4 Conglomerati cementizi

Le prestazioni contenute nel presente paragrafo si applicano al conglomerato cementizio per usi strutturali, armato e non, ordinario e precompresso. Specifiche per il conglomerato cementizio La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante la classe di resistenza, la classe di consistenza ed il diametro massimo dell’aggregato. La classe di resistenza è contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm. Al fine delle verifiche sperimentali i provini prismatici di base 150´150 mm e di altezza 300 mm sono equiparati ai cilindri di cui sopra. Al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno dare indicazioni in merito alla composizione, ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI ENV 13670-1:2001 ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni in merito alla composizione della miscela, compresi gli eventuali additivi, tenuto conto anche delle previste classi di esposizione ambientale (di cui, ad esempio, alla norma UNI EN 206-1: 2006) e del requisito di durabilità delle opere. La resistenza caratteristica a compressione è definita come la resistenza per la quale si ha il 5% di probabilità di trovare valori inferiori. Nelle presenti norme la resistenza caratteristica designa quella dedotta da prove su provini come sopra descritti, confezionati e stagionati come specificato al § 11.2.4, eseguite a 28 giorni di maturazione. Si dovrà tener conto degli effetti prodotti da eventuali processi accelerati di maturazione. In tal caso potranno essere indicati altri tempi di maturazione a cui riferire le misure di resistenza ed il corrispondente valore caratteristico. Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera omogeneo se confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure. Controlli di qualita’ del conglomerato Il conglomerato va prodotto in controllo di qualità, con lo scopo di monitorare che il conglomerato prodotto rispetti la resistenza caratteristica definitiva in sede di progetto. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: Valutazione preliminare delle resistenza Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il conglomerato con la resistenza caratteristica di progetto. Controllo di produzione Riguarda il controllo da eseguire durante la produzione del calcestruzzo stesso. Controllo di accettazione Riguarda il controllo da eseguire sul conglomerato prodotto durante l’esecuzione dell’opera, contestualmente al getto dei relativi componenti strutturali. Prove complementari Sono prove che vengono eseguite, ove necessario e/o utile, a completamente delle prove di accettazione. Le prove di accettazione e le eventuali prove sono eseguite dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Valutazione preliminare della resistenza L’Appaltatore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve garantire, attraverso idonee prove preliminari, la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. Tale garanzia si estende anche al calcestruzzo fornito da terzi. L’Appaltatore resta comunque responsabile della garanzia sulla qualità del conglomerato, che sarà controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto seguente. Prelievo dei campioni Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri ed alla presenza dei direttore dei lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del conglomerato. E’ obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità dei costituenti dall’impasto possano far presumere una variazione di qualità del conglomerato stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo.

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Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. Circa il procedimento da eseguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nella UNI EN 12390-3 e 4:2002. Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-7:2002. Controllo di accettazione Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare. Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si articola, in funzione del quantitativo di conglomerato accettato, nel: - Controllo tipo A di cui di seguito - Controllo tipo B di cui di seguito Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla seguente Tabella: Tabella I

Controllo di tipo A Controllo di tipo B R1 > Rck - 3,5

Rm > Rck + 3,5

(N° prelievi 3)

Rm > Rck + 1,48 S

(N° prelievi > 15)

Ove: Rm = resistenza media dei prelievi (N/mm2); R = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm2); s = scarto quadratico medio

Controllo tipo A E’ riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m³. Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m³ di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m³ massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno 100 m³ di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. Controllo tipo B Nelle costruzioni con più di 1500 m³ di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di topo statico (tipo B). Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m³ di calcestruzzo. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m³. Se si eseguono controlli statici accurati, l’interpretazione di risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo anche distribuzioni diverse dalla normale. Si deve individuare la legge di distribuzione più corretta e il valor medio unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio); in questo caso la resistenza minima di prelievo R dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%. Per calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari. Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di contr ollo Il Direttore dei Lavori deve procedere direttamente al prelievo dei campioni necessari per le prove di accettazione che devono essere effettuate da uno dei laboratori di cui sono eseguite dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Il Laboratorio provvede alla manutenzione ed alla conservazione dei provini per la determinazione della resistenza a compressione allo scadere del tempo previsto dal Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dalla norma EN 12390. Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

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La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non richieste dal Direttore dei lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno: - l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; - una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al

numero totale di pagine; - l’identificazione del committente i lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; - il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova; - la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; - la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; - l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle

norme di riferimento per la esecuzione della stessa; - le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; - le modalità di rottura dei campioni; - la massa volumetrica del campione; - i valori di resistenza misurati. L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal direttore dei lavori, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto indicato nel successivo punto. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta dal calcestruzzo. Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa. I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”. Controllo della resistenza del calcestruzzo in oper a Nel caso in cui le resistenza a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classi di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla quantità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso prove non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione. Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera (definito anche come valore attuale) è in genere inferiore al valor medio della resistenza dei prelievi. E’ accettabile un valor medio, misurato con tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente trasformato in resistenza cubica, non inferiore all’85% di Rck. Per la modalità di determinazione della resistenza in situ si potrà fare riferimento alle norme UNI EN 12504-1 e 2:2001 e UNI EN 12504-3:2005 e UNI EN 12504-4:2005, nonché alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Prove complementari Sono prove che si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo ad una età corrispondente a particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.). Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione. Tali prove non possono però essere sostitutive dei “controlli di accettazione” che vanno riferiti a provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni precedenti. Potranno servire al direttore dei lavori od al collaudatore per dare un giudizio del calcestruzzo in opera qualora non sia rispettato il “controllo di accettazione”. Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle presenti norme devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto. Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all’impiego.

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Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156. I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione . Nel caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della produzione dell’impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al § 11.2.5 del D.M. 14.01.2008 e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve avere, prima dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al § 11.2.3 del D.M. 14.01.2008. Componenti del conglomerato cementizio Leganti Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. È escluso l’impiego di cementi alluminosi. L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di dighe ed altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di idratazione devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformità rilasciato da un Organismo di Certificazione europeo Notificato. Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive. Aggregati Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 è indicato nella seguente Tabella: Specifica Tecnica Europea

di riferimento Uso Previsto

Sistema di Attestazione

della Conformità Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 e UNI EN

13055-1

Calcestruzzo strutturale

2+

E’ consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella successiva, a condizione che la miscela di conglomerato cementizio confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorni di produzione.

Origine del materiale da riciclo Classe del calcest ruzzo Percentuale di impiego

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Demolizioni di edifici (macerie) = C8/10

Fino al 100%

≤ C30/37

≤ 30% Demolizioni di solo calcestruzzo e c.a.

≤ C20/25

Fino al 60%

Riutilizzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati – da qualsiasi classe da calcestruzzi > C45/55

≤ C45/55

Stessa classe del calcestruzzo di origine

Fino al 15%

Fino al 5%

Il Progettista, nelle proprie prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520:2005 parti 1 e 2 al fine di individuare i requisiti chimico – fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, etc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta. Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei lavori, questi sono finalizzati alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tabella IV; i metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. Tabella IV

Caratteristiche tecniche

Descrizione petrografia semplificata Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck≥ C50/60) Il Progettista, nelle proprie prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520:2005 parti 1 e 2 al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati. Aggiunte Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali. Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206- 1:2006 ed UNI 11104:2004. I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. Additivi Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN 934-2. Acqua di impasto L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla noma UNI EN 1008:2003. Miscele preconfezionate di componenti per calcestru zzo In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare per ogni componente utilizzato la conformità alla relativa norma armonizzata europea. Caratteristiche del conglomerato cementizio Le caratteristiche del conglomerato cementizio possono essere desunte, in sede di progettazione, dalle formulazioni indicate del D.M. 14.01.2008; per quanto non previsto, si potrà fare utile riferimento alla Sezione 3 di UNI EN 1992-1-1. Durabilita’ Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o precompresso, esposte all’azione dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

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A tal fine in fase di progetto la prescrizione, valutate opportunamente le condizioni ambientali del sito ove sorgerà la costruzione o quelle di impiego, deve fissare le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare (composizione e resistenza meccanica), i valori del copriferro e le regole di maturazione. Ai fini della valutazione della durabilità, nella formulazione delle prescrizioni sul calcestruzzo, si potranno prescrivere anche prove per la verifica della resistenza alla penetrazione agli agenti aggressivi, ad esempio si può tener conto del grado di impermeabilità del calcestruzzo. A tal fine può essere determinato il valore della profondità di penetrazione dell’acqua in pressione in mm. Per la prova di determinazione della profondità della penetrazione dell’acqua in pressione nel calcestruzzo indurito vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-8:2002. Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.

Art. Q - 5 Acciaio - Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio

Controlli di produzione in fabbrica e procedure di qualificazione Tutti gli acciai oggetto delle presenti norme, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione. Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. Ai fini della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo il produttore e l’organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme disponibili UNI EN 10080:2005, della serie UNI EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006. Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CEE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata. Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è organismo abilitato al rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra. L’inizio della procedura di qualificazione deve essere preventivamente comunicato al Servizio Tecnico Centrale allegando una relazione ove siano riportati: 1) elenco e caratteristiche dei prodotti che si intende qualificare (tipo, dimensioni, caratteristiche meccaniche e

chimiche, ecc.); 2) indicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti e dei processi di produzione; 3) descrizione dell’organizzazione del controllo interno di qualità con indicazione delle responsabilità aziendali; 4) copia della certificazione del sistema di gestione della qualità; 5) indicazione dei responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati; 6) descrizione particolareggiata delle apparecchiature e degli strumenti del Laboratorio interno di stabilimento per il

controllo continuo di qualità; 7) dichiarazione con la quale si attesti che il servizio di controllo interno della qualità sovrintende ai controlli di

produzione ed è indipendente dai servizi di produzione; 8) modalità di marchiatura che si intende adottare per l’identificazione del prodotto finito; 9) descrizione delle condizioni generali di fabbricazione del prodotto nonché dell’approvvigionamento delle

materie prime e del prodotto intermedio (billette, rotoli, vergella, lamiere, laminati, ecc.); 10) copia controllata del manuale di qualità aziendale, coerente alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Il Servizio Tecnico Centrale verifica la completezza e congruità della documentazione presentata e procede a una verifica documentale preliminare della idoneità dei processi produttivi e del Sistema di Gestione della Qualità nel suo complesso. Se tale verifica preliminare ha esito positivo, il Servizio Tecnico Centrale potrà effettuare una verifica ispettiva presso lo stabilimento di produzione. Il risultato della Verifica Documentale Preliminare unitamente al risultato della Verifica Ispettiva saranno oggetto di successiva valutazione da parte del Servizio Tecnico Centrale per la necessaria ratifica e notifica al produttore. In caso di esito positivo il Produttore potrà proseguire nella Procedura di Qualificazione del Prodotto. In caso negativo saranno richieste al Produttore le opportune azioni correttive che dovranno essere implementate. La Procedura di Qualificazione del Prodotto continua con:

- esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato dal Servizio Tecnico Centrale su proposta del produttore secondo le procedure di cui al § 11.3.1.4;

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- invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al Servizio Tecnico Centrale da parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato;

- in caso di giudizio positivo il Servizio Tecnico Centrale provvede al rilascio dell’Attestato di Qualificazione al produttore e inserisce il Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti Qualificati che sarà reso pubblicamente disponibile;

- in caso di giudizio negativo, il Produttore può individuare le cause delle non conformità, apportare le opportune azioni correttive, dandone comunicazione sia al Servizio Tecnico Centrale che al Laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di qualificazione.

Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La qualificazione ha validità 5 (cinque) anni. Mantenimento e rinnovo della qualificazione Per il mantenimento della qualificazione i Produttori sono tenuti, con cadenza semestrale entro 60 giorni dalla data di scadenza del semestre di riferimento ad inviare al Servizio Tecnico Centrale: 1) dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo,

dell’organizzazione del controllo interno di produzione in fabbrica; 2) i risultati dei controlli interni eseguiti nel semestre sul prodotto nonché la loro elaborazione statistica con

l’indicazione del quantitativo di produzione e del numero delle prove; 3) i risultati dei controlli eseguiti nel corso delle prove di verifica periodica della qualità, da parte del laboratorio di cui

all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato; 4) la documentazione di conformità statistica dei parametri rilevati (di cui ai prospetti relativi agli acciai specifici) nel

corso delle prove di cui ai punti 2) e 3). Per la conformità statistica tra i risultati dei controlli interni ed i risultati dei controlli effettuati dal Laboratorio incaricato, devono essere utilizzati metodi statistici di confronto delle varianze e delle medie delle due serie di dati, secondo i procedimenti del controllo della qualità (a tal fine si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 6809:1972 e UNI 6806:1972).

Il Produttore deve segnalare al Servizio Tecnico Centrale ogni eventuale modifica al processo produttivo o al sistema di controllo anche temporanea. Il Servizio Tecnico Centrale esamina la documentazione, ne accerta la conformità ai requisiti previsti nelle presenti norme e rilascia l’Attestato di Conferma della qualificazione. Ogni sospensione della produzione deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Tecnico Centrale indicandone le motivazioni. Qualora la produzione venga sospesa per oltre un anno, la procedura di qualificazione deve essere ripetuta. La sospensione della produzione non esenta gli organismi incaricati dall’effettuare le visite di ispezione periodica della qualità di processo di cui ai §§ 11.3.2.11, 11.3.2.12, 11.3.3.5 e 11.3.4.11 del D.M. 14.01.2008. Il Servizio Tecnico Centrale può effettuare o far effettuare, in qualsiasi momento, al Laboratorio incaricato ulteriori visite ispettive finalizzate all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per la qualificazione. Al termine del periodo di validità di 5 (cinque) anni dell’Attestato di Qualificazione il produttore deve chiedere il rinnovo, il Servizio Tecnico Centrale, valutata anche la conformità relativa all’intera documentazione fornita nei 5 (cinque) anni precedenti, rinnoverà la qualificazione. Il mancato invio della documentazione di cui sopra entro i previsti sessanta giorni ovvero l’accertamento da parte del Servizio Tecnico Centrale di rilevanti non conformità, comporta la sospensione ovvero la decadenza della qualificazione. Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qua lificati Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali ad esempio l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane comunque l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda barre e rotoli. Comunque, per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.) il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.

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Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo e, dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile. Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale. Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale. I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale. Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale. Fornitura e documentazione di accompagnamento Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. Prove di qualificazione e verifiche periodiche dell a qualità I laboratori incaricati, di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, devono operare secondo uno specifico piano di qualità approvato dal Servizio Tecnico Centrale. I certificati di prova emessi dovranno essere uniformati ad un modello standard elaborato dal Servizio Tecnico Centrale. I relativi certificati devono contenere almeno:

- l’identificazione dell’azienda produttrice e dello stabilimento di produzione; - l’indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità; - il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale; - gli estremi dell’attestato di qualificazione nonché l’ultimo attestato di conferma della - qualificazione (per le sole verifiche periodiche della qualità); - la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato; - le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite; - l’analisi chimica per i prodotti dichiarati saldabili (o comunque utilizzati per la fabbricazione di - prodotti finiti elettrosaldati); - le elaborazioni statistiche previste nei §§: 11.3.2.11, 11.3.2.12, 11.3.3.5 e 11.3.4.10 del D.M. 14.01.2008.

I prelievi in stabilimento sono effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione. Le prove possono essere effettuate dai tecnici del laboratorio incaricato, anche presso lo stabilimento del produttore, qualora le attrezzature utilizzate siano tarate e la loro idoneità sia accertata e documentata. Di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione nel rapporto di prova nel quale deve essere presente la dichiarazione del rappresentante del laboratorio incaricato relativa all’idoneità delle attrezzature utilizzate. In caso di risultato negativo delle prove il Produttore deve individuare le cause e apportare le opportune azioni correttive, dandone comunicazione al Laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di verifica. Le specifiche per l’effettuazione delle prove di qualificazione e delle verifiche periodiche della qualità, ivi compresa la cadenza temporale dei controlli stessi, sono riportate rispettivamente nei punti seguenti del D.M. 14.01.2008 § 11.3.2.11, per acciai per cemento armato in barre o rotoli; § 11.3.2.12, per acciai per reti e tralicci elettrosaldati; § 11.3.3.5, per acciai per cemento armato precompresso;

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§ 11.3.4.11, per acciai per carpenterie metalliche.

Art. Q - 6 Acciaio per cemento armato

E’ ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al precedente punto e controllati con le modalità riportate nel § del DM 14.01.2008. Acciaio per cemento armato B450C L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

fy nom 450 N/mm² ft nom 540 N/mm²

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tabella: CARATTERISTICHE Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ fy nom (N/mm²) Tensione caratteristica di rottura ftk ≥ ft nom (N/mm²)

(ft/ fy) k

≥ 1,13

≤ 1,35

(fy/ fynom) k ≤ 1,25 Allungamento (Agt)k: ≥ 7,5% Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90° e

successivo raddrizzamento senza cricche: ø < 12 mm

12≤ø≤ 16 mm per 16 < ø ≤ 25 mm per 25 < ø ≤ 50 mm

4ø 5ø 8ø 10ø

Acciai per cemento armato B450A L’acciaio per cemento armato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio laminato a caldo B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente tabella: CARATTERISTICHE Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ fy nom (N/mm²) Tensione caratteristica di rottura ftk ≥ ft nom (N/mm²)

(ft/ fy) k ≥ 1,05 (fy/ fynom) k ≤ 1,25

Allungamento (Agt)k: ≥ 2,5% Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90° e

successivo raddrizzamento senza cricche: per ø ≤ 10 mm

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al punto 11.3.2.3 del D.M. 14.01.2008. Accertamento delle proprietà meccaniche Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle vale quanto indicato nella norma UNI EN ISO 15630-1: 2004. Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche sono determinate su provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10 °C e successivamente raffr eddate in aria calma a temperatura ambiente. In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2). La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5 °C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per 60 minuti a 100 ± 10 °C e proc edendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

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Caratteristiche dimensionali L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera. La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire: - in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori; - in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7 del D.M. 14.01.2008. Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio. Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato al § 11.3.1.4. Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 11.3.1.5 Le barre sono caratterizzate dal diametro Ф della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm. Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a16 mm per B450C e fino a 10 mm per B450A. Reti e tralicci elettrosaldati Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al § 11.3.2.1 gli elementi base devono avere diametro Ф che rispetta la limitazione: 6 mm ≤ Ф ≤ 16 mm. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al § 11.3.2.2 gli elementi base devono avere diametro Ф che rispetta la limitazione: 5 mm ≤ Ф ≤ 10 mm. Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: Ф min / Ф Max >= 0,6 . (11.3.11) I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO 15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo, va controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di seguito riportate. In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili. La produzione di reti e tralicci elettrosaldati può essere effettuata a partire da materiale di base prodotto nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento. Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi possono essere costituiti: a) da acciai provvisti di specifica qualificazione; b) da elementi semilavorati quando il produttore, nel proprio processo di lavorazione, conferisca al semilavorato le caratteristiche meccaniche finali richieste dalla norma. In ogni caso il produttore dovrà procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio, secondo le procedure di cui al punto 11.3.2.11. Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete o del traliccio stesso. La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura deve essere identificabile in modo permanente anche dopo annegamento nel calcestruzzo. Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere comunque apposta su ogni pacco di reti o tralicci un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto e del produttore; in questo caso il Direttore dei Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere deve verificare la presenza della predetta etichettatura. Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in stabilimenti del medesimo produttore, la marchiatura del prodotto finito può coincidere con la marchiatura dell’elemento base, alla quale può essere aggiunto un segno di riconoscimento di ogni singolo stabilimento. Centri di trasformazione Si definisce Centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, ad esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera. Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7 del D.M. 14.01.2008.

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Saldabilità L’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate nella Tabella seguente dove il calcolo del carbonio equivalente Ceq è effettuato con la seguente formula:

Mn Cr +Mo+V Ni +Cu Ceq = C +

6

+

5

+

15 I cui simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale.

Massimo contenuto di elementi chimici in %

Analisi di prodotto

Analisi di colata

Carbonio

C 0,24 0,22

Fosforo

P 0,055 0,050

Zolfo

S 0,055 0,050

Rame

Cu 0,85 0,80

Azoto

N 0,013 0,012

Carbonio equivalente

Ceq 0,52 0,50

a) E’ possibile eccedere il valore max. di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq venga ridotto dello

0,02% in massa. b) Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantità di elementi che fissano l’azoto

stesso. Tolleranze dimensionali La deviazione ammissibile per la massa nominale deve essere come riportato nella Tabella seguente.

Diametro nominale, (mm) 5 ≤ Ф ≤ 8 8 < Ф ≤ 400

Tolleranza in % sulla sezione ammessa per l’impiego

± 6 ± 4,5

Altri tipi di acciai Acciai inossidabili È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al § 11.3.2.1 del D.M. 14.01.2008, con l’avvertenza di sostituire al termine ft della Tab. 11.3.Ia, il termine f7%, ovvero la tensione corrispondente ad un allungamento Agt=7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate secondo gli specifici procedimenti di saldatura, da utilizzare in cantiere o in officina, previsti dal produttore. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione. Acciai zincati È ammesso l’uso di acciai zincati purché le caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai normali. I controlli e, di conseguenza, la relativa verifica delle caratteristiche sopra indicate deve essere effettuata sul prodotto finito, dopo il procedimento di zincatura. Procedure di controllo in stabilimento per acciai d a cemento armato ordinario-barre e rotoli

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Secondo come indicato al capitolo 11.3.2.10 del D.M. 14.01.2008. Procedure di controllo in stabilimento per acciai d a cemento armato ordinario-reti e tralicci elettros aldati Secondo come indicato al capitolo 11.3.2.11 del D.M. 14.01.2008.

Art. Q - 7 Acciaio per strutture metalliche

Generalità Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1 del D.M. 14.01.2008. Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si assumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle relative norme di prodotto. Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del § 11.1 e si applica la procedura di cui al § 11.3.4.11 del D.M. 14.01.2008. Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-l:2004, UNI EN 10045-1:1992 In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale: modulo elastico E = 210.000 N/mm2 modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2 coefficiente di Poisson ν = 0,3 coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1 (per temperature fino a 100 °C) densità ρ = 7850 kg/m3 Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk riportati nelle tabelle 11.3.IX e 11.3.X del D.M. 14.01.2008- Acciai laminati Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture composte comprendono: Prodotti lunghi

- laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma); - travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN; - laminati ad U

Prodotti piani - lamiere e piatti - nastri

Profilati cavi - tubi prodotti a caldo

Prodotti derivati - travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo); - profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo); - tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo); - lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo).

Controlli sui prodotti laminati I controlli sui laminati verranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui al punto 11.3.4.2.1 del T.U. DM 14.01.2008. Fornitura dei prodotti laminati Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al punto 11.3.1.5 del T.U. DM 14.01.2008. Acciaio per getti Per l’esecuzione di parti in getti si devono impiegare getti di acciaio Fe G 400, Fe G 450, Fe G 520 UNI 3158 ed UNI 3158 FA 152-85 o equivalenti.

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Quando tali acciai debbano essere saldati, devono sottostare alle stesse limitazioni di composizione chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare. Acciaio per strutture saldate Composizione chimica degli acciai Gli acciai da saldare, oltre a soddisfare le condizioni indicate al punto 11.3.4.1 del T.U. DM 14.01.2008, devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili. Processo di saldatura La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa. Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418:1999. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005. Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555:2001; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma. Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l’Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza. Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 parti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2005. Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO 5817:2004 e il livello B per strutture soggette a fatica. L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 12062:2004. Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 almeno di secondo livello. Oltre alle prescrizioni applicabili di cui al § 11.3.1.7 del D.M. 14.01.2008, il costruttore deve corrispondere ai seguenti requisiti. In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità. I requisiti sono riassunti nel Tab. 11.3.XI del D.M. 14.01.2008. La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza. Bulloni e Chiodi Bulloni I bulloni – conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI EN ISO 4016:2002 ed alle UNI 5592:1968 devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001, associate nel modo indicato nella Tabella seguente:

Normali Ad alta resistenza Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9

Dato 4 5 6 8 10

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Bulloni per giunzioni ad attrito I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tabella seguente; viti e dadi, devono essere associati come indicato nella Tabella precedente

Elemento Materiale Riferimento

Viti 8.8 – 10.9 secondo UNI EN 898-1:2001 UNI EN 14399:2005 parti 3 e 4

Dadi 8 – 10 secondo UNI EN 20898-2:1994 UNI EN 14399:2005 parti 3 e 4

Rosette Acciaio C 50 UNI EN 10083-2:2006 temperato e rinvenuto HRC 32÷ 40

UNI EN 14399:2005 parti 5 e 6

Piastrine Acciaio C 50 UNI EN 10083-2:2006 temperato e rinvenuto HRC 32 ÷ 40

UNI EN 14399:2005 parti 5 e 6

Chiodi Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356. Acciai inossidabili Nell’ambito delle indicazioni generali di cui al secondo comma del punto 11.3.4.1 del T.U. DM 14.02.2008, (Generalità), è consentito l’impiego di acciaio inossidabile per la realizzazione di strutture metalliche. In particolare per i prodotti laminati la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione (punto 11.3.1) ed al controllo (11.3.4.10.). Specifiche per acciaio da carpenteria in zona sismi ca L’acciaio costituente le membrature, le saldature ed i bulloni deve essere conforme ai requisiti riportati nelle norme sulle costruzioni in acciaio. Per le zone dissipative si applicano le seguenti regole addizionali:

- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk (nominale) e la tensione di snervamento fyk (nominale) deve essere maggiore di 1,20 e l’allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%;

- la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max ≤1,2 fyk; - i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 o 10.9.

Procedure di controllo su acciai da carpenteria Secondo come indicato al capitolo 11.3.4.11 del DM 14.01.2008.

Art. Q - 8 Tubazioni in P.V.C. rigido (non plastificato) per f ognature

Le tubazioni in P.V.C. rigido (non plastificato) dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche.

- EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali. - UNI 7444/75: raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e

caratteristiche (limitata al D 200). - UNI 7449/75: Raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali. - EN 1452: I tubi in P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensionamenti e

caratteristiche. I tubi, i raccordi e gli accessori in P.V.C. dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di unificazione UNI e gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici, giuridicamente riconosciuto con DPR n. 120 dell'1.2.1975 e quando non rispondono a marchio IIP dovranno essere obbligatoriamente sottoposti ai vari collaudi.

Dimensioni e pesi dei tubi previsti dalla norma EN 1401:

74/74

Diametro esterno (D) mm

SN 8 KN/m2

spess. mm SN 4 KN/m2

spess. mm SN 2 KN/m2

spess. mm 110 3.2 3.2 3.2

125 3.7 3.2 3.2

160 4.9 4.0 3.2

200 5.9 4.9 3.9

250 7.3 6.2 4.9

315 9.2 7.7 6.2

355 10.4 8.7 7.0

400 11.7 9.8 7.9

450 13.2 11.0 8.9

500 14.6 12.3 9.8

630 18.4 15.4 12.3

Art. Q - 9 Materiali per tubazioni in acciaio e polietilene

Per accertare la buona qualità del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, la esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra, il dimensionamento delle tubazioni e la loro corrispondenza all'uso cui devono servire, l'Amministrazione avrà ampia facoltà di far sorvegliare la lavorazione in officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e verifiche di collaudo che saranno ritenute necessarie. Allo scopo, l'Impresa indicherà, subito dopo la consegna dei lavori, la Ditta fornitrice la quale dovrà, durante la lavorazione, dare libero accesso nella propria officina agli incaricati dell'Amministrazione Appaltante e prestarsi in ogni tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le prescrizioni di fornitura. I tubi, i pezzi speciali e gli apparecchi verranno presentati alla verifica in officina completamente ultimati, salvo i rivestimenti protettivi. L'Impresa dovrà procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire le prove e verifiche di collaudo. La qualità del materiale impiegato sarà controllata ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà necessario, mediante prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale, su appositi saggi, provini o barrette in numero di due per ogni genere di materiale, ricavati da pezzi forniti in più, oltre quelli ordinati. L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni debbono essere conformi alle "Norme tecniche relative alle tubazioni" di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 12 Dicembre 1985 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14 Marzo 1986, ed alla successiva Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 27291 in data 20 Marzo 1986, allegata in Appendice al presente Capitolato Speciale. L'Impresa dovrà provvedere, prima di procedere alle ordinazioni dei materiali, a presentare in triplice copia all'approvazione della Direzione dei Lavori, i disegni esecutivi dei materiali che dovrà fornire, con particolare riferimento al tubo prototipo, al tipo di giunzione richiesta, ai pezzi speciali, alle flange ed ai giunti di dilatazione, di montaggio e dielettrici. I disegni esecutivi dovranno essere corredati dei relativi calcoli di stabilità, secondo le norme che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. L'Impresa dovrà successivamente fornire copia in carta trasparente riproducibile di tutti i disegni approvati. All'interno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente impressi con tinta indelebile i seguenti dati:

- la sigla del fabbricante e la data di fabbricazione; - il diametro interno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento. - per le tubazioni in acciaio dovrà essere anche indicato: - lo spessore della lamiera; - la qualità dell'acciaio; - la lunghezza della tubazione.

a) Tubi e pezzi speciali in acciaio

I tubi in acciaio previsti in appalto saranno realizzati in acciaio L275, saldati longitudinalmente (ERW) per acquedotto, con estremità predisposte per la saldatura di testa (PN16), in accordo con norma UNI EN 10224 e con la norma UNI EN 1622:1999 (Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)) e idoneo al passaggio di acqua potabile), come disposto dal D.M. n. 174 del 06.04.2004.

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Tenendo conto delle condizioni di massima sollecitazione l'Impresa dovrà redigere i calcoli di stabilità delle tubazioni, da cui risultino i valori dello spessore minimo garantito (al netto delle tolleranze di fabbricazione) da adottare nei vari tronchi. I tubi di linea dovranno essere eseguiti con saldatura longitudinale o elicoidale e dovranno avere estremità calibrate lisce e smussate predisposte per giunzioni in opera testa a testa. I pezzi speciali, che di massima dovranno essere ricavati da tubi già collaudati favorevolmente in officina, dovranno corrispondere alle sopraccitate prescrizioni per i tubi ove applicabili, e dovranno essere dimensionati secondo le direttive della Direzione dei Lavori. Le estremità per giunzioni testa a testa dovranno essere calibrate. Tutti i tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'esecuzione del rivestimento protettivo dovranno essere tassativamente sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generale nel materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica (ad es. nelle curve), saranno tassativamente obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. I tubi e i pezzi speciali privi del certificato di collaudo saranno rifiutati. Accettazione dei vari lotti di tubi e pezzi special i Su un tubo scelto a caso per ogni lotto di 50 tubi e su un pezzo speciale scelto a caso su 10 pezzi, verranno eseguite in officina le seguenti prove previste dalla sopraindicata norma UNI. - prova di trazione su provetta ricavata dal tubo; - prova di trazione su provetta trasversale avente al centro il cordone di saldatura; - prove di piegamento sul cordone di saldatura. Le verifiche dimensionali saranno effettuate su due tubi ogni 50 e su due pezzi speciali ogni 10. Se tutte le prove e verifiche sopraindicate avranno esito positivo, il lotto si considererà accettato; se non tutte le prove e verifiche avranno dato esito positivo, la prova o verifica risultata negativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, dovrà essere ripetuta su una percentuale doppia di pezzi. Rivestimenti protettivi dei tubi e pezzi speciali d i acciaio

Il rivestimento esterno sarà in polietilene del tipo a triplo strato (R3R), secondo quanto previsto dalla norma UNI 9099, con spessore rinforzato; nel procedimento costruttivo, il tubo grezzo verrà sabbiato con graniglia metallica fino ad un grado SA 2,5 secondo la norma ISO 8501-1, successivamente verrà applicato il primo strato che è costituito da primer, il secondo strato da adesivo polietilenico ed il terzo strato da polietilene; il rivestimento interno sarà costituito da vernice epossidica, senza solventi, di tipo alimentare, conforme al D.M. n. 174 del 06.04.2004, applicata con sistemi airless/bimixer, con spessore minimo 250 micron; il tubo grezzo verrà sottoposto a un preventivo trattamento di sabbiatura al grado SA 2,5 - SA3, secondo la norma ISO 8501-1, con graniglia metallica per preparare la superficie interna alla successiva applicazione delle vernici. Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego. Per esigenze particolari di isolamento termico potrà essere adottato, in aggiunta al rivestimento anticorrosivo sopra indicato, un ulteriore rivestimento isolante, eseguito con feltro di vetro (tipo "vetroflex" o simili) o con resina poliuretanica espansa. La Direzione dei Lavori ha facoltà di far sostituire i tubi il cui rivestimento presentasse abrasioni, fessurazioni, lacerazioni, ecc. Giunti a dilatazione, di montaggio ed isolanti I giunti speciali che verranno richiesti all'Impresa dovranno essere costituiti secondo i tipi che fornirà la Direzione dei Lavori. Le lavorazioni dovranno essere particolarmente curate in modo da consentire il perfetto funzionamento dei giunti stessi e da assicurare che venga pienamente assolta la funzione cui sono destinati. Potrà essere richiesta la fornitura da parte dell'Impresa di giunti isolanti prefabbricati tipo "PROCHIND" e simili. L'Impresa dovrà fornirli nei tipi scelti dalla Direzione dei Lavori e nella loro confezione originale. Flange Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e verranno lavorate e tornite, da saldare di testa, avranno superficie di tenuta a gradino con tre rigature. Le flange piane saranno ricavate da lamiere in unico pezzo. Le flange dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1092-1:2003. b) Tubazioni e pezzi speciali in polietilene ad alt a densità (PEAD)

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Dovranno essere rispettate le seguenti normative: UNI EN 1555 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per distribuzione di gas combustibili – Polietilene (PE). UNI 12201 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua – Polietilene (PE). UNI ISO 4437 - Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. UNI ISO 9736 - Giunzioni di tubi e raccordi di PE in combinazione tra loro e giunzioni miste metallo-PE per gasdotti

interrati – Tipi, requisiti e prove. UNI 9737 - Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche. UNI 10520 - Saldatura di materie plastiche – Saldatura di elementi termici per contatto. Saldatura di giunti testa

a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e altri fluidi in pressione.

UNI 10521 - Saldatura di materie plastiche – Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e altri fluidi in pressione.

UNI 11149 - Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi in pressione. UNI 9860 - Impianti di derivazione d’utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo. Istituto Italiano dei Plastici: raccomandazioni per le installazioni di tubazioni in PEAD nella costruzione di acquedotti. Istituto Italiano dei Plastici: raccomandazioni per le installazioni di tubazioni in PEAD nella costruzione di condotte

interrate per il convogliamento di gas combustibili. UNI 10565 - Saldatrici a elementi termici per contatto. UNI 10566 - Saldatrici per elettrofusione. D.M. n. 174 del 6 aprile 2004: Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli

impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

D.M. 24.11.1984 e s.m.i.: Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Art. Q - 10 Materiali per sedi stradali

Conglomerato bituminoso per strati di collegamento Il tenore di bitume da mescolare nell'impasto, espresso in misura percentuale del peso a secco degli aggregati, sarà del 4-6%. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio degli aggregati prescelti, il dosaggio in bitume, esibendo alla D.L. i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. Impiegherà perciò, senza aumento nei prezzi, la quantità di bitume così sperimentalmente definita, anche se comporta un aumento della percentuale sopra descritta; in caso che la prova o le prove diano percentuale di bitume inferiore a quello prescritto saranno operate delle riduzioni di importo proporzionale alla percentuale mancante. La D.L. si riserva di approvare i risultati ottenuti o di fare eseguire nuove prove, senza che tale approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali del conglomerato in opera. Conglomerato bituminoso per strati di usura Il tenore di bitume da mescolare nell'impasto, espresso in misura percentuale del peso a secco degli aggregati, sarà del 5-7%. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio degli aggregati prescelti, il dosaggio in bitume, esibendo alla D.L. i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. Impiegherà perciò, senza aumento nei prezzi, la quantità di bitume così sperimentalmente definita, anche se comporta un aumento della percentuale sopra descritta; in caso che la prova o le prove diano percentuale di bitume inferiore a quello prescritto saranno operate delle riduzioni di importo proporzionale alla percentuale mancante. La D.L. si riserva di approvare i risultati ottenuti o di fare eseguire nuove prove, senza che tale approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali del conglomerato in opera. Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti: - elevatissima resistenza meccanica interna e cioè capacità a sopportare senza deformazioni permanenti le

sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli; - elevatissima resistenza all'usura superficiale; - sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote; - grandissima stabilità; - grande compattezza: il volume dei vuoti residui, a costipamento finito, non dovrà accedere il 6%; - impermeabilità praticamente totale: un campione sottoposto alla prova con colonna d'acqua di 10 cm di altezza,

dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio d'acqua.

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Art. Q - 11 Materiali per arredo stradale e segnaletica

L'Impresa dovrà presentare una dichiarazione nella quale si indichi in piena responsabilità: - i nomi commerciali, gli eventuali marchi di fabbrica, i tipi e le caratteristiche tecniche dei prodotti che verranno

usati per tutta la fornitura; - metodi e cicli usati per la lavorazione dei segnali presso i laboratori di proprietà della Ditta; - descrizione ubicazione dell'attrezzatura in possesso della Ditta per la fabbricazione dei segnali. Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada. I materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualità in commercio. L'Impresa dovrà presentare un campione rappresentativo della fornitura e, una dichiarazione impegnativa relativa ai prodotti impiegati, accompagnata dai certificati ufficiali di analisi, o copia fotostatica , rilasciati da riconosciuti istituti specializzati, autorizzati e competenti per tutti o parte dei materiali usati, secondo quanto richiesto dalla D.L. 11.1 - Generalità sulla conformità dei materiali Tutta la segnaletica dovrà essere rigorosamente conforme ai tipi, dimensioni, colori, composizione grafica,

simbologia e misure prescritte dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed al Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, modificato dal D.P.R. 610 del 16/09/1996.

La ditta aggiudicataria in ottemperanza al D.Lgs. 358/92, del D.P.R. 573/94 e della circolare Ministero LL.PP. 16/05/1996 n° 2357 e successive modifiche, dovrà pr esentare all’Amministrazione appaltante, prima della consegna dei lavori: 1) Copia della Certificazione di Conformità del Prodotto rilasciata da un organismo di certificazione

accreditato ai sensi della norma EN 45014; 2) Qualora la ditta non sia direttamente produttrice di segnaletica verticale e complementare dovrà fornire

alla D.L., oltre alla documentazione di cui sopra, gli estremi della ditta fornitrice, specificandone la ragione sociale e producendo relativa copia della Certificazione Italiana dei Sistemi di Qualità Aziendali e gli estremi dell’ autorizzazione ministeriale produrre segnaletica stradale di cui la ditta stessa deve essere obbligatoriamente in possesso.

3) Copia dei certificati attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del Disciplinare tecnico approvato con D.M. del 31/03/1995 indicando altresì i fornitori di fiducia delle pellicole di che trattasi e gli estremi delle certificazioni di qualità rilasciate dagli enti competenti a detti fornitori.

4) Rapporti di prova (per le sole pellicole di classe 2 speciale). 5) Copia del Certificato di Omologazione rilasciato dal Ministero dei LL.PP., ove previsto.

11.2 - Prescrizioni tecniche segnaletica verticale e complementare

Segnali stradali Il supporto dei cartelli stradali dovrà di norma essere in lamiera di alluminio piana. Solo eccezionalmente potranno essere accettate lamiere scatolate. L’uso delle lamiere preformate scatolate dovrà invece essere adottato obbligatoriamente per tutti quei segnali che per loro natura sono collocati sotto il franco di sicurezza di m. 2,20 e cioè: delineatori di intersezione a T, di curva stretta o tornante, delineatori modulari di curva, delineatori speciali d’ostacolo o dischi e triangoli se collocati sotto semaforo o su piantane ridotte senza corona portadisco ed anche per i segnali di uso temporaneo e mobile nonché per le tabelle di grandi dimensioni superiori a mq. 1,25 queste ultime dovranno essere rinforzate con traverse di irrigidimento ad omega. La lamiera, di alluminio primario incrudito ALP 99,5-I70, avrà uno spessore in grezzo di 30/10. (Eccezionalmente potrà essere richiesta a spessore 15/10 o 25/10). Ad ultimazione delle lavorazioni meccaniche, dovrà essere resa scabra in superficie mediante carteggiatura meccanica, quindi prima della verniciatura dovrà subire i seguenti trattamenti di sgrassaggio e conversione chimica: sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità quindi lavaggio demineralizzato. I cartelli dovranno essere ricavati da lamiere perfettamente piane e non da lamiere provenienti da rotoli o peggio code di rotoli, al fine di evitare che il segnale stradale presenti curvature deformazioni non tollerate dalla D.L. Tutte le forme si segnale, con l’ovvia esclusione di quelli a forma circolare, dovranno avere spigoli fortemente arrotondati (raggio di curvatura min. mm. 40, max. mm. 80). I bordi del supporto dovranno essere perfettamente lisci e smussati, assolutamente non grezzi e taglienti. Il supporto grezzo, dopo aver subito i processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in colore grigio neutro satinato con processo elettrostatico mediante l’impiego di polveri termoindurenti cotte al forno ad una temperatura di 180° C per la durata di almeno 30 min. Inoltre, sul retro di ogni segnale, dovrà essere indicato, in apposito riquadro serigrafato: il nome della ditta costruttrice, corredato dagli estremi dell’Autorizzazione Ministeriale, il numero di Certificazione del Prodotto

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CEI, il numero di Certificazione Aziendale ISO 9000, nonché gli estremi dell’impresa fornitrice (se soggetto diverso dal costruttore), l'anno di fabbricazione del cartello, il numero dell'Ordinanza relativa all’attuazione del provvedimento e il logo dell'Amministrazione Comunale. La composizione di detto riquadro dovrà essere preventivamente concordata con la D.L. Il complesso di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie maggiore di cmq. 200, secondo quanto disposto dall'art. 77 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo C.d.S.. Inoltre tutti i cartelli normalizzati, dovranno avere la posizione dei fori perfettamente combacianti tra loro, come da nostri campioni, per consentire l’intercambiabilità dei segnali. La facciata anteriore del cartello stradale, preparato e verniciato sul retro come descritto in precedenza, dovrà essere eseguita, a scelta dalla Direzione Lavori in: a) pellicola di classe 1 - retroriflettente a normale intensità luminosa (E.G.). b) pellicola di classe 2 - retroriflettente ad alta intensità luminosa (H.I.). c) pellicola di classe 2 speciale - retroriflettente ad altissima intensità luminosa (D.G.) La pellicola catarifrangente detta ai punti a) b) c) da applicare sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come descritto in precedenza, dovrà avere le caratteristiche sotto descritte. Su tutti i cartelli stradali la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, e cioè "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dai fabbricanti delle pellicole catarifrangenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente stessa. I colori da utilizzarsi per la realizzazione dei segnali stradali sono quelli indicati all'Art. 78 del Regolamento di Esecuzione Nuovo C.d.S. (D.P.R. 495/92). Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero, purché questa offra la stessa garanzia di durata della pellicola retroriflettente sulla quale verrà applicata. I segnali stradali, di forma triangolare, circolare, quadrata e rettangolare ed i relativi pannelli integrativi, dovranno essere conformi alle dimensioni indicate dall'Art. 80 e riportate nelle Tabelle comprese nel Titolo II degli allegati al D.P.R. del 16/12/1992 N° 495 pubb licato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 303 del 28/12/92 Serie Generale. I cartelli eseguiti con pellicola dovranno essere interamente rifrangenti, sia per quanto concerne il fondo del cartello sia per i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori con il quale appaiono di giorno, in ottemperanza all'art. 79 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n°495). Le pellicole catarifrangenti termoadesive dovranno essere applicate sui supporti metallici, mediante le apparecchiature previste dall’art. 194 comma 1, D.P.R. 16.12.95 n.495 e come modificato dal D.P.R. 16.09.96 n.610. Infine il segnale dovrà essere protetto da apposita protezione removibile che garantisca la inalterabilità della stampa e l’integrità della pellicola fino al momento della posa in opera.

Pellicole retroriflettenti a normale intensità lumi nosa, classe 1 (E.G.) Le pellicole retroriflettenti a normale intensità luminosa (classe 1) con durata garantita di 7 anni consistono in elementi sferici di vetro incorporati in un film di materiale plastico flessibile, trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia. Pellicole retroriflettenti ad alta intensità lumino sa, classe 2 (H.I.) Le pellicole retroriflettenti ad alta intensità luminosa (classe 2) con durata garantita di 10 anni dovranno essere costituite da un film di materiale plastico acrilico, trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici a superficie esterna perfettamente liscia. Le proprietà retroriflettenti devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da uno strato uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde e ad elevatissimo indice di rifrazione, incapsulate per mezzo di una speciale resina sintetica.

Pellicole retroriflettenti ad altissima intensità l uminosa, classe 2 speciale (D.G.) Pellicole retroriflettenti ad altissima intensità luminosa con durata di 10 anni (classe 2 speciale) munite di certificazione per la classe 2, ma aventi caratteristiche prestazionali superiori alla pellicola di classe 2 di cui al capitolo 2, art. 2.2 del Disciplinare Tecnico pubblicato con D.M. 31.03.95 Dette pellicole retroriflettenti devono possedere caratteristiche di Grande Angolarità superiori così come definite dalla seguente tabella relativa alle caratteristiche fotometriche (coefficiente areico di intensità luminosa).

angolo angolo bianco giallo rosso verde blu

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Diverge. Illumin. 5° 80° 65° 20° 10° 4°

1° 30° 50° 40° 13° 5° 2°,5 40° 15° 13° 5° 2° 1° 5° 20° 16° 5° 2°,5 1°

1°,5 30° 10° 8° 2°,5 1° 0°,5 40° 5° 4°,5 1°,5 0°,5 0°,25

Un rapporto di prova, rilasciato da un istituto di misura previsto dal DM 31/03/1995, attestante che le pellicole retroriflettenti soddisfino i sopraddetti requisiti, deve essere accluso,unitamente alla certificazione di classe 2 prevista dallo stesso dm 31/03/1995, nella documentazione da allegarsi alla campionatura di materiale prima dell’approvazione dello stesso da parte della D.L. Potrà essere richiesto che tale pellicola speciale sia inoltre dotata di un sistema anticondensa che oltre alle caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sarà composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare. Detta caratteristica è definita da un angolo di contatto delle gocce d’acqua sul segnale stesso non superiore a 25°. Detta misurazione si intende effettuata con strumenti atti alla misurazione delle tensioni superficiali “Krss” con acqua distillata ed alla temperatura di 22°. In tal caso tali caratteristiche dovranno essere attestate nel rapporto di prova di cui sopra.

Caratteristiche comuni delle pellicole retroriflett enti Tutte le pellicole retroriflettenti a normale intensità luminosa (classe 1), alta intensità luminosa (classe 2) ed ad altissima intensità luminosa (classe 2 speciale) dovranno avere le caratteristiche previste dal disciplinare tecnico approvato con il Decreto Ministeriale 31 marzo 1995 e dovranno essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee serie UNI/EN ISO 9000. Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni, per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab.1 del Disciplinare Tecnico summenzionato. Le suddette pellicole, quando solamente fornite , dovranno essere dotate posteriormente di adesivo secco da attivare con il calore, steso uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilmente asportabile con le sole dita al momento dell'applicazione. Anche la fornitura di pellicola autoadesiva potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori.

Garanzie relative ai segnali stradali La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, secondo quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 del Disciplinare Tecnico sui livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti, approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. del 31/03/1995 e quanto di seguito prescritto: 1. Segnali in alluminio con pellicola retroriflettente:

a) a normale efficienza - Classe 1 Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in condizioni di normale esposizione all'esterno b) ad elevata efficienza - Classe 2 e classe 2 speciale Mantenimento dei valori fotometrici entro l'80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione verticale all'esterno.

2. Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specificate di ciascun colore per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in fabbricazione oppure stampato in superficie.

3. Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia del segnale: rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale stesso.

4. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

5. Sarà pertanto effettuata, a totale cura e spesa della Ditta aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino integrale di tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, di lavorazione e di costruzione, entro un periodo di 7 anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in pellicola a normale efficienza - classe 1 e di 10 anni per i segnali in pellicola ad elevata efficienza Classe 2 e Classe 2 speciale.

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Pannelli integrativi Di norma le dimensioni più usuali per i nostri tipi di pannello, sono di mm. 150x350, mm. 800x270 e di mm. 500x250 o 600x250, con spigoli arrotondati, trattati come i cartelli stradali sopra descritti (retro con finitura in grigio neutro opaco); le scritte per quanto riguarda la dicitura, l'impaginazione, i caratteri e la loro dimensione, dovranno sempre essere preliminarmente concordate con la Direzione Lavori, e potrà essere richiesta la presentazione a titolo gratuito di un campione a grandezza naturale. Il prezzo della posa del pannello aggiuntivo comprende le staffe utili per l'ancoraggio diretto su sostegno Ø mm. 48 o Ø mm. 60ivi compreso l'ancoraggio della base del pannello al sostegno tramite legamento con materiale non ossidabile. A richiesta della D.L., il pannello può essere realizzato in unico pezzo pur indicando più elementi,

Staffe e ancoraggi L'ancoraggio del segnale stradale al sostegno dovrà essere effettuato a seconda del tipo di sostegno posato in opera. I principali tipi sono: a) palina semplice o palo sagomato (dette piantane PN o PG o PRS o PGS), Ø mm. 48 e 60 b) palificazioni di altri enti o servizi. a) L'ancoraggio del segnale stradale alla palina semplice sarà effettuato mediante staffe a collare in ferro

zincato a caldo, di norma due coppie per segnale, fissate con bulloni passanti T.E. 8 MA x 15 dado spessore mm. 6, tutto in acciaio inox 18/10 con marchio di qualità dichiarato. Tra la testa esagonale del bullone e la faccia anteriore del segnale dovrà essere inserita una rosetta in PE trasparente. Dette staffe a collare, piegate a freddo, avranno uno spessore non inferiore a mm. 3 ed il fermo alla palina sarà effettuato con bullone passante T.E. 8 MA x 25, dado spessore mm. 6 sempre in acciaio inox. Il tutto come nostri campioni. La D.L. in alternativa, senza variazione di prezzo, può richiedere la staffa inox il cui spessore minimo sarà di mm. 2, larghezza minima mm. 30. Per l'ancoraggio dei pannelli aggiuntivi o similari sarà sempre usata la staffetta inox; spessore minimo mm. 10/10 larghezza mm. 20 con spigoli smussati, bulloneria inox come sopra descritto.

b) Per l'ancoraggio del segnale stradale su palificazioni esistenti di diametro superiore alla norma come pali luce o di tesata, semaforici, tralicci, ecc. Si dovrà usare il sistema Band-It, con particolari staffette a "U" dette cavallotti, in ferro zincato a caldo, munite di foro filettato sulla faccia centrale e di asole passa-fascetta sui due risvolti laterali. Di norma verranno impiegati due cavallotti per segnale fissati con bulloni TE passanti come descritto nel comma precedente. La staffetta avrà uno spessore non inferiore a 4 mm. Il nastro e le graffette del Band-it (con marchio originale) saranno in acciaio inox spessore non inferiore a mm. 0,76 e altezza non inferiore a mm. 12,7 (1/2 inch). L'eventuale pannello integrativo, da posizionarsi sotto il segnale stradale ancorato ai sostegni descritti ai punti b) e c), sarà posato con le medesime staffe e minuteria usate per ancorare i segnali stradali. Rimane inteso che l’impresa dovrà rispondere di eventuali danneggiamenti procurati a dette palificazioni durante il montaggio o smontaggio di cui sopra. Non è in ogni caso ammesso avvalersi di sostegni o palificazioni diversi da quelli sopra elencati, in special luogo se di proprietà privata o di gronde, montanti di recinzioni e cancellate. L’impresa risponderà degli eventuali danni arrecati.

Nei casi descritti ai punti a) e b) dove il segnale è ancorato con bullone passante, è richiesta l'applicazione di una rosetta trasparente in P.E. a protezione della pellicola dallo sfregamento del bullone, da interporsi tra la T.E. del bullone e la faccia del segnale stesso.

Sostegni per segnaletica verticale Dovranno essere in tubo di acciaio, trafilato a freddo con saldatura longitudinale per induzione, ricavata da nastro con resistenza non inferiore a S275; la sezione del tubolare dipende dal tipo di utilizzo:

o diam. mm. 48, sp. min. mm. 3 (da utilizzarsi solo per piantane ridotte speciali: PRS, PGS) o diam. mm. 60 sp. min. mm. 3,25 (per tutti gli altri usi: PN, PG)

La palina sagomata, denominata PG, è costituita da una parte tubolare verticale di altezza cm 270 alla quale andrà saldato in posizione ortogonale, con taglio a 45°, uno spezzone di tubolare di cm 30 (PG 30) o d i cm 50 (PG 50), quindi sempre in posizione ortogonale con taglio a 45° verrà saldata la parte terminale, para llela al tubolare costituente la base della palina stessa, ma in posizione a sbalzo. Quest’ultimo troncone dovrà essere di altezza cm. 60 per la palina PG 30 o di cm. 75 per la palina PG 50. La palina ridotta semaforica, denominata PRS, è costituita da un troncone di tubolare diam. 48 mm., di altezza variabile da cm. 150 a cm. 220, a seconda dell’uso, con saldati alla base due cavallotti muniti di asole passanti per il fissaggio con fascetta band-it, questi cavallotti andranno saldati con interasse non superiore a cm. 30. Può essere richiesta anche con sbalzo di cm. 30 (PGS).

Tutti i tipi di sostegno, escluse le piantane ridotte semaforiche, dovranno essere tappate all'estremità superiore da un cappellotto in materiale plastico; se fornite a magazzino, tale cappellotto dovrà essere accluso unitamente al sostegno. I sostegni dovranno essere zincati a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123 con quantità di zinco non inferiore a 300 gr. per mq.

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Altri sostegni tubolari Pali utilizzati per sostenere cartelli in numero considerevole o di dimensioni maggiorate saranno di diametro e spessore maggiorati come segue:

o mm. 90 spessore minimo mm. 3,65 o mm. 100 spessore minimo mm. 4 o mm. 115 spessore minimo mm. 4,50 o mm. 120 spessore minimo mm. 4,70 o mm. 150 spessore minimo mm. 4,85 o mm. 180 spessore minimo mm. 5,50 o mm. 200 spessore minimo mm. 6.

Segnali bifacciali in alluminio estruso scatolato Alcuni articoli del Regolamento di Attuazione del Nuovo C.d.S. prevedono la posa di cartelli bifacciali. A tale scopo è prevista l'installazione di cartelli di forma quadrata, dim. cm. 60x60, in alluminio estruso scatolato, riportanti su ambo le facciate i simboli richiesti (in particolare la fig. II-303) in pellicola E.G. od H.I.. Il sistema di ancoraggio e tutte le altre caratteristiche saranno del tutto simili a quelle già descritte nell'articolo precedente. Entrambi gli ancoraggi dovranno essere in alluminio o materiale non ossidabile e inalterabile agli sbalzi di temperatura. Tutta la bulloneria o similari dovrà essere in acciaio inox.

Segnali di direzione urbana e di conferma urbana Cartello monofacciale I cartelli dei segnali di direzione urbana o altri similari dovranno di norma avere dimensioni di cm. 125x25, eccezionalmente potranno essere di cm 125x30 e 150x30, realizzati con speciale profilo in lega di alluminio estruso (tipo UNI 3569 nello stato TA 16). Detto elemento estruso, la cui faccia liscia (portante il messaggio) ha uno spessore non inferiore a mm. 2,5, è realizzato con un profilo sagomato di irrigidimento corrente orizzontalmente lungo tutto il bordo superiore ed inferiore, inoltre lungo l'asse orizzontale è ricavata una profilatura a canale continuo che consente di alloggiare e far scorrere i bulloni (a testa esagonale o quadra) di serraggio delle staffe per l'ancoraggio dei segnali ai relativi sostegni. Lungo i bordi superiori ed inferiori, sono ricavate scanalature e innesti atti a permettere la perfetta giunzione di più pannelli formanti un corpo unico sostenuto da unico sostegno. La faccia del pannello, atta all'applicazione del messaggio, deve essere completamente liscia senza alcuna scanalatura o protuberanza ed esente da sbavature.

Cartello bifacciale Qualora il segnale di direzione venga posato a bandiera, questi dovrà essere realizzato con profilo in lega di alluminio estruso scatolato tamburato come descritto al punto precedente (cartelli nome strada).

Prescrizioni tecniche comuni La scelta della pellicola verrà stabilita dalla D.L., a seconda della ubicazione dei segnali stessi, salvo i casi obbligatori già previsti dalle normative vigenti. Il colore di fondo, il bordino inferiore, il simbolo, la freccia e tutti gli altri segni che compongono la targa devono essere rifrangenti con il medesimo materiale e sistema di applicazione a Wacuum. Per quantità ripetitive, previo il benestare della D.L., potranno essere eseguite con il sistema a stampa mediante il metodo serigrafico usando speciali paste trasparenti per le parti colorate e opache per il colore nero. La stampa serigrafica dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante di pellicole catarifrangenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo pari a quello garantito per la durata della pellicola. Infine tutto il segnale dovrà essere sempre protetto da apposito trasparente di finitura che garantisca la inalterabilità della stampa. L'ancoraggio del segnale dovrà essere effettuato mediante staffe di foggia opportuna a seconda del tipo di sostegno come già descritto per gli altri tipi di segnali.

Segnali di preavviso o di preselezione di grandi di mensioni I cartelli saranno di dimensioni variabili e proporzionali alla quantità e dimensioni dei messaggi inseriti, nonché alla larghezza della banchina che dovrà ospitare il cartello stesso. Detti cartelli saranno realizzati in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%, dello spessore di 25/10 di mm., rinforzati mediante scatolatura perimetrale. I cartelli di superficie superiore a mq. 1,5 dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento ad "omega" fissate sul retro del cartello stesso.

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Nel caso in cui la superficie del pannello sia di notevoli dimensioni, questi ultimi dovranno essere costituiti da due o più elementi, uniti mediante angolari in lega speciale anticorrosione di alluminio, opportunamente forati e muniti di bulloncini e dadi in acciaio inox 18/10 per l'assemblaggio. Il messaggio sarà realizzato con pellicola rifrangente classe 2 o classe 2 speciale con le caratteristiche già descritte in altra sezione di questo Capitolato Particolare d'Appalto. Sono ammessi simboli, frecce, bordini con pellicola plastica opaca di colore nero purché questa abbia le stesse garanzie di durata della pellicola catarifrangente sulla quale vengono applicati. L'ancoraggio del cartello ai sostegni sarà effettuato da staffe a collare in acciaio inox di dimensioni adatte a sostenere il cartello e proporzionate al diametro dei sostegni necessari alla struttura e comunque di altezza non inferiore a mm. 30 e di spessore non inferiore a mm. 3.

11.3 - Campionatura dei materiali da fornire

Onde evitare contestazioni sulle caratteristiche e qualità dei materiali, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo, prima di iniziare la costruzione in serie dei segnali e sostegni stradali richiesti, di consegnare alla D.L. un campione al vero dei materiali richiesti. Per i pannelli aggiuntivi e segnali compositi più significativi, l'impresa, prima di dar corso alla lavorazione in serie, dovrà presentare alla D.L. una bozza degli stessi onde poterne verificare la grafica, le eventuali diciture e la composizione dei segnali stessi. L'impresa non potrà dar corso ai lavori di fornitura se non avrà avuto il benestare della D.L. sulla grafica e impostazione dei segnali e delle bozze sottoposte all'esame. Si evidenzia che questo preliminare controllo della grafica non pregiudica la possibilità, da parte della D.L. di intervenire, in qualunque momento, fino al collaudo finale, per controllare e, se del caso, rifiutare quei materiali che non corrispondessero per qualità o caratteristiche alle richieste del presente Capitolato Speciale d'Appalto. All’ appaltatore è fatto obbligo di consentire, in qualsiasi momento, eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori e magazzini della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

Art. Q - 12 Gabbioni metallici a scatola in lega Zinco-Allumini o maglia 6x8, filo Ø 2.70 mm

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le UNI-

EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244

– Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m², in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006.

L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita.

La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.

Gli scatolari metallici saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m²; l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua.

Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mm².

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.

La Direzione Lavori darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che

dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da consentire il maggior costipamento possibile.

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Art. Q - 13 Condutture per illuminazione pubblica

Cavi per la posa in tubazioni interrate: cavi con isolamento principale in gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC, non propagante l’incendio a ridotta emissione di acido cloridrico (norme CEI 20-22) sigla FG5R4 o FG7. Derivazioni ai centri di pubblica illuminazione da realizzare per ogni centro luminoso sia con giunti entro pozzetto che con morsettiera:

- entro pozzetto giunto con isolamento primario, costituito da un gel polimerico reticolato e involucro plastico isolante, classificazione del giunto di Classe 2 in accordo alle definizioni della norma CEI 64-8. Confezionato con materiale autoestinguente, è non propagante la fiamma. Per cavi con temperatura d’esercizio di 90°C. Approvazioni: Prestazioni elettriche: CEI EN 50393; CEI 20-33, in Classe 2 secondo la norma CEI 64-8. Non propagazione della fiamma: CEI 20-35, IEC 332-1, HD 405-1. Grado di protezione secondo la norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) e IEC 529: superiore a IP 68;

- e su sostegno con portello e morsettiere da incasso a palo: in esecuzione a doppio isolamento, costituite da contenitore in resina poliammidica autoestinguente ed antitraccia, base isolante stampata in poliammide, morsetti in ottone a 3 vie per polo con serraggio indipendente mediante viti in acciaio inox, grado di protezione sul perimetro coperchio IP43, in zona ingresso cavi IP23B, tensione nominale Un = 500 V, complete di portafusibili con fusibili.

I pozzetti di ispezione dovranno essere in cemento armato vibrato, con dimensioni interne pari a 40x40x70cm. La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo non dovrà essere inferiore a:

- 45 N/mm2 su un provino cubico di lato pari a 150 mm; - 40 N/mm2 su un provino cilindrico di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza.

I tondi di acciaio per l’armatura dovranno rispondere alle norme EURONORM 80/81/82-1 (UNI 6407). Su ciascun elemento devono essere presenti la sigla o il marchio del costruttore. Tubi protettivi: tubo corrugato esternamente e liscio internamente in mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley. Limiti d'impiego (- 10 / + 60) °C. Resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) 450 N con deformazione diametro esterno pari al 5 % (campioni da 200 mm).

Art. Q - 14 Corpi illuminanti

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno minimo: — apparecchi per illuminazione stradale “aperti” (senza coppa o rifrattore) vano ottico = IP X 3 vano ausiliari = IP23 “chiusi” (con coppa o rifrattore) vano ottico = IP54 vano ausiliari = IP23 — proiettori su torri faro o parete (verso il basso) IP65 — proiettori sommersi = IP68 Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme delle norme: — CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti — CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione” — CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale” In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasatiI. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento. Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi. I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento. Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-24 e si riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera ed all’interno dell’apparecchio) è inferiore a: — 12 V per le lampade do 400 W bulbo tubolare chiaro — 7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente —10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi)

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—7 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro — 5 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo ellissoidale diffondente Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della Norma CEI 34-21. In particolare i corpi illuminanti posti in opera dovranno avere un'emissione nell’emisfero superiore ( cioè con γ ≥ 90°) non superiore ad una intensità luminosa massima di 0cd/klm. Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al massimo del tre percento del flusso luminoso totale emesso, potranno, previa preventiva autorizzazione ed a seguito di reali necessità impiantistiche, essere installati. I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformità alla normativa vigente delle loro apparecchiature e devono inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto. La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma di file standard in formato “Eulumdat”. Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro: - Temperatura ambiente durante la misurazione; - Tensione e frequenza di alimentazione della lampada; - Norma di riferimento utilizzata per la misurazione; - Identificazione del laboratorio di misura; - Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova; - Nome del responsabile tecnico di laboratorio; - Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione; - Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione. - Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura. Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione: — angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio in modo da soddisfare i requisiti della legge n° 19 del 29 Settembre 2003 d ella Regione Emilia Romagna. In genere l’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno). — diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen — diagramma del fattore di utilizzazione —classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale. Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su paio o braccio o testata, all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza. Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento. La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977 n. 791, oppure tramite l’accertamento dell’esistenza del Marchio di Conformità apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata Legge 791/77.

Art. Q - 17 Quadri elettrici

Eventuali modifiche ai quadri elettrici esistenti dovranno essere fatte conformi alle norme CEI 17-13 e 23-51 ed avere un costruttore che ne attesti la conformità. Essi dovranno essere targati con chiare e indelebili indicazioni circa il nome del costruttore o il marchio di fabbrica, assieme al tipo e/o numero di identificazione. Gli interruttori magnetotermici dovranno essere di tipo modulare conformi alle norme CEI 23-3 con caratteristiche e poteri di interruzione come indicato nello schema unifilare. L'interruttore differenziale dovrà essere di tipo modulare conforme alle norme CEI 23-18 con caratteristiche e sensibilità come indicato nello schema unifilare. Tutte le apparecchiatura indicate nello schema unifilare dovranno essere montate e cablate con cavetto N07V-K CEI 20-22, capicorda preisolati ed eventuali morsetti con allacciamento a vite tipo antiallentamento adeguati alla sezione dei conduttori. Sul fronte quadro ogni interruttore dovrà essere corredato di targhetta indicante la funzione o l'utenza alimentata. Prevedere in ciascun quadro circa un 20% di spazio di riserva. In prossimità del quadro elettrico generale dovrà essere affissa la cartellonistica richiamante il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di parti elettriche sotto tensione (Art. 35 D.P.R. 547/55).

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Art. Q - 18

Tubazioni per reti elettriche Verranno impiegati tubi rigidi o flessibili in PVC autoestinguenti a marchio I.M.Q. Il diametro interno dei tubi sarà sempre superiore al diametro massimo del fascio dei cavi contenuti moltiplicato per il coefficiente 1.3.

Art. Q – 20 AREE A VERDE E PIANTUMAZIONI 20.1 REALIZZAZIONE

20.1.1 PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE Tutti i materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere a verde dovranno essere riconosciuti dalla Direzione Lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego, e solo una volta soddisfatto questo requisito fondamentale potranno pervenire da località ritenute dall'Impresa di sua convenienza. A tale fine l'Impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la Direzione Lavori lo riterrà necessario, al controllo dei materiali impiegati. In particolare, i materiali botanici dovranno essere sempre accuratamente controllati per accettazione dalla Direzione Lavori prima del loro impiego, e, qualora ne sussista la necessità, potranno essere sottoposti — tramite campioni — ad uno specifico controllo fitosanitario presso un idoneo laboratorio di analisi per le Patologie Vegetali. L'Impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori ed a rifare ex-novo le opere e gli arredi verdi realizzati con i materiali non riconosciuti di buona qualità. I materiali utilizzati per la realizzazione delle opere di impiantistica dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle vigenti norme CE. 20.1.2 TERRENI Ai fini del presente capitolato, per "terreno" si intende lo strato detritico superficiale della terra, in grado di ospitare le piante. Per maggiore chiarezza, andrà inteso che: - terreno naturale o vergine o vegetale è quello formatosi in seguito a soli processi naturali o con modesti interventi di agronomici, con un proprio contenuto in humus e microorganismi, e spontaneamente colonizzatosi di piante, che hanno una parte fondamentale nell'evidenziarne il particolare contenuto in elementi chimici; - terreno agrario o coltivato è quello nella cui evoluzione vi ha avuto parte preponderante l'intervento dell'uomo con l'attuazione di varie pratiche agronomiche, in grado di modificarne artificialmente le caratteristiche fisico chimiche e il contenuto in elementi fertilizzanti. La distinzione è fondamentale quando si vorrà prendere in considerazione, per l'esecuzione dei lavori, un approvvigionamento di terreno esterno al cantiere, da sottoporre o meno a interventi agronomici di lavorazione e fertilizzazione prima di reputarlo idoneo ad ospitare piante. Tutti i terreni utilmente impiegabili durante i lavori, siano essi di scavo sul cantiere o di riporto, dovranno possedere (o essere lavorati e fertilizzati al fine di possedere) le migliori caratteristiche fisiche e chimiche in relazione al tipo di utilizzazione che ne verrà fatto, con attenzione a: - contenuto percentuale in volume dello scheletro, cioè di particelle di terreno indivisibili con diametro maggiore di mm. 2; - contenuto in sostanza organica ed elementi nutritivi; - reazione acida, basica o neutra, in relazione al tipo di piante che il terreno dovrà ospitare. In ogni caso il terreno da utilizzare sarà sottoposto ad insindacabile giudizio da parte della Direzione Lavori. Nei casi ritenuti dubbi, la Direzione Lavori potrà stabilire l'esecuzione di analisi chimiche, da effettuarsi a cura dell'Impresa, per stabilirne le principali caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il contenuto in elementi utili, agenti patogeni o sostanze tossiche. 20.1.3 FERTILIZZAZIONE DEL TERRENO Per fertilizzazione si intendono gli interventi di apporto di concimi chimici o naturali e gli interventi di lavorazione del terreno con aggiunta di ammendanti e/o correttivi al fine di migliorarne l'attitudine ad ospitare le piante. Le lavorazioni e gli apporti di concimi, ammendanti e correttivi naturali, se previsti, dovranno svolgersi nel rispetto delle migliori e più semplici tecniche agronomiche. In particolare, se prevedono l'aggiunta al terreno di sostanze derivanti da deiezioni animali, andrà posta attenzione ad evitare la formazione di odori sgradevoli e aerosol. Quando necessari, gli apporti di concimi ed elementi di sintesi chimica al terreno dovranno essere effettuate con prodotti a basso impatto sull'ambiente, rispettando i dosaggi realmente efficaci senza inutili eccessi, ed in ottemperanza alle vigenti normative statali e regionali in materia. La Direzione Lavori si riserva in qualunque momento di effettuare controlli in merito. 20.1.4 FITOFARMACI L'impiego di fitofarmaci è consentito solo nel pieno rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. Andranno in ogni caso impiegati i prodotti con minore impatto sull'ambiente, utilizzati secondo le specifiche raccomandazioni fornite dalle Ditte produttrici, e solo nei casi in cui si rendano effettivamente necessari. A tale proposito ogni intervento di questo tipo andrà prima opportunamente concordato con il Committente. 20.1.5 ACQUA DI IRRIGAZIONE La fornitura di acqua di irrigazione per le piante è a cura dell'Appaltante qualora sia disponibile ed utilizzabile una rete idrica a distanza conveniente, di sua proprietà. In ogni altro caso resta a carico dell'Impresa anche la fornitura dell'acqua da impiegare. L'Impresa appaltatrice dovrà però assicurarsi riguardo alla qualità dell'acqua, in relazione alla eventuale presenza in essa di elementi tossici e nocivi, svolgendo, se del caso, a proprio carico le indagini necessarie. L'Impresa si farà inoltre carico delle eventuali opere mobili (provvisorie) di allacciamento alla rete idrica per gli impieghi dell'acqua durante la durata dei lavori.

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20.1.6 MATERIALI ACCESSORI I materiali accessori sono tutti quelli che risultano di complemento e da impiegare per una buona riuscita dei lavori di piantumazione, e cioè: pali di sostegno, sistemi di ancoraggio e di legatura delle piante, prodotti per la cicatrizzazione di ferite accidentali provocate a tessuti corticali di alberi, pacciamature, ogni altro substrato di coltivazione da utilizzarsi da solo o in miscela col terreno, e quanto altro ancora necessario. Detti materiali debbono possedere i requisiti utili alla loro maggiore efficacia, in relazione all'impiego che ne verrà fatto. In particolare: - i sistemi utilizzati per l'ancoraggio e per il completamento di interventi di dendrochirurgia agli alberi, devono essere esenti da difetti che possano comprometterne l'efficacia e la sicurezza nel tempo, e devono essere messi in opera con la massima attenzione ad evitare danni alle piante stesse: a questo proposito sono sempre da evitare ancoraggi e legature che non consentano il naturale assestamento e la crescita della pianta; - i prodotti cicatrizzanti devono essere impiegati seguendo le specifiche prescrizioni del produttore; - i materiali per la "pacciamatura", se provenienti da residui vegetali (paglie, cortecce), nonché i substrati di coltivazione (quali ad es. torbe e terricci ricchi di sostanza organica), debbono presentarsi in confezioni sigillate con indicazione del produttore, della provenienza, e delle informazioni necessarie al loro impiego. 20.1.7 PIANTE Per piante in senso generale si intende tutto il materiale vegetale vivo di pronta utilizzazione, proveniente da vivai appositamente autorizzati ai sensi delle Leggi dello Stato nn. 987/31, 269/73 con le successive modificazioni e integrazioni. Tutte le piante scelte e impiegate dovranno essere esenti da difetti e imperfezioni, nonché prive di manifestazioni di attacchi di insetti, funghi, virus ed altri agenti patogeni. Dovranno inoltre soddisfare pienamente i requisiti di progetto: a questo proposito la Direzione Lavori dovrà effettuare un controllo delle piante prima della loro messa in opera, con facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche generali elencate ed a quelle specifiche di successiva elencazione. Riguardo alle caratteristiche tecniche di fornitura si consideri che: - le piante arboree, se aventi circonferenza del fusto superiore a cm. 10 (misurata a m. 1 dal "colletto"), oppure se di altezza superiore a m. 1, dovranno di regola avere subìto in vivaio almeno due trapianti; - le altre piante arboree e tutte quelle arbustive dovranno invece avere subìto almeno un trapianto; - le piante a foglia caduca, in relazione alle specie, alla stagione, e a quanto concordato con la Direzione Lavori, potranno essere fornite dall'Impresa per la messa a dimora a "radice nuda" o con "zolla" (pane di terra a protezione delle radici); - le piante sempreverdi saranno invece fornite sempre con zolla. Nel caso che, successivamente al trasporto sul cantiere, le piante non possano essere messe prontamente a dimora, risultano a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla loro adeguata conservazione e protezione. In particolare, qualora si faccia riferimento a piante fornite a radice nuda, le conservazione in attesa di messa a dimora avverrà tramite la predisposizione di un sito idoneo - messa in "tagliola". Durante le fasi di trasporto, scarico e maneggio a qualunque titolo delle piante andranno prese tutte le precauzioni atte ad evitare loro qualsiasi tipo di danno per mantenerne le migliori condizioni vegetazionali, provvedendo ad es. nel caso più semplice, se la stagione lo richiede, alle necessarie innaffiature. a) Alberi Gli alberi scelti dovranno possedere un portamento ed una conformazione della chioma regolare e simmetrica nella distribuzione e densità delle ramificazioni, tipiche per la specie e la varietà considerata. Il fusto deve essere privo di danni, deformazioni anomale, e storture, o comunque non caratteristiche per la specie. L'apparato radicale, se ispezionabile direttamente (caso delle piante fornite a radice nuda), si deve presentare normalmente e regolarmente sviluppato, privo di radici strappate o secche e comunque ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le piante fornite con pane di terra, le radici dovranno essere tenute di regola raccolte entro una zolla di terra priva di crepe, ben aderente alle radici stesse e di dimensioni proporzionate alla taglia della pianta. La zolla di terra potrà essere trattenuta tramite un contenitore di rete metallica (a perdere oppure no), di rete metallica e plastica, ovvero solo di plastica. Sono di norma sconsigliate le piante dotate di zolla impagliata o rivestita con tela di iuta. Si tenga presente che presente che: - altezza dell'albero: distanza dal colletto al punto più alto della chioma (stimata con precisione); - altezza di inserzione chioma: distanza dal colletto al punto di inserzione della chioma (prima ramificazione utile) sul fusto; - circonferenza del fusto: misura della circonferenza del fusto presa a m. 1 dal colletto; - diametro della chioma: diametro medio della proiezione circolare della chioma sul terreno. b) Arbusti Per la fornitura di arbusti varranno indicazioni di carattere generale fornite per tutte le piante. I parametri dimensionali ai quali gli arbusti dovranno rispondere per soddisfare le caratteristiche di progetto prenderanno in considerazione: altezza e sviluppo della chioma in rapporto alla specie botanica. c) Piante erbacee annuali, biennali e perenni Questa categoria di piante verrà di regola fornita in contenitore, soprattutto se la sistemazione a verde richiede l'ottenimento di un pronto effetto decorativo. d) Piante erbacee perenni tappezzanti Le piante tappezzanti si distinguono dalle altre piante erbacee perenni in virtù del portamento basso e strisciante. Per garantire una idonea capacità di copertura del terreno, l'Impresa dovrà verificare che le radici si presentino vigorose e ben sviluppate all'interno del substrato di coltura del contenitore in cui sono fornite. Di ciò se ne ha prova rimuovendo il vasetto e sciogliendo con delicatezza il pane di terra. e) Piante rampicanti Per tali piante valgono le disposizioni fissate per le altre piante erbacee. In più l'Impresa dovrà curare che gli esemplari forniti siano adeguatamente protetti con tutori durante il trasporto e la messa in opera, negli apici vegetativi e nei fusticini, particolarmente delicati. f) Piante bulbose, tuberose e rizomatose L'Impresa dovrà assicurarsi che i bulbi, tuberi e rizomi forniti siano delle specie e dimensioni richieste, in fase di stasi vegetativa, freschi e turgidi. Nelle piante sottoforma di rizomi dovrà essere assicurata la presenza di un sufficiente numero di gemme sane.

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20.1.8 SEMENTI La fornitura di sementi da parte dell'Impresa dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia, statali e comunitarie, ed in particolare impiegando materiale rispondente alle disposizioni descritte nella Legge 25 novembre 1971, n. 1096, Legge 20 aprile 1976, n. 195, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065. I prodotti scelti si dovranno presentare in contenitori sigillati muniti delle certificazioni richieste dalle normative citate, e dovranno riportare indicazioni su: - specie; - grado di purezza; - germinabilità; - date di confezionamento e di scadenza delle sementi. Sono da evitare le forniture di sementi sfuse non controllabili riguardo agli elementi indicati. Eventuali mescolanze tra le sementi per adeguarsi alle specifiche di progetto, dovranno sempre partire da specie pure e rispettare le percentuali fissate (in genere in termini di peso). 20.1.9 LAVORI PRELIMINARI SUL TERRENO Sono i lavori che l'Impresa dovrà eseguire prima di procedere alla esecuzione delle opere previste in progetto (fase esecutiva vera e propria). Tali lavori, nel caso di realizzazione di nuovi spazi verdi di qualunque tipologia, in linea di massima consisteranno in: - pulizia superficiale del terreno, per eliminare rifiuti abbandonati, residui di allacciamenti a reti di impiantistica indesiderate o da sostituire; - sfalcio della vegetazione erbacea infestante; - eliminazione di piante arboree ed arbustive in accordo con l'Amministrazione committente; - adozione delle misure di salvaguardia a protezione di alberi esistenti da conservare; - raccolta di campioni di terra al fine di essere analizzati per conoscerne la "reazione" chimica, il contenuto di "sostanza organica", e la "composizione granulometrica". 20.1.10 TRACCIAMENTI - PICCHETTAMENTI Per mettere convenientemente in evidenza gli ambiti soggetti agli interventi di progetto, delimitare zone di ripristino della vegetazione, individuare la esatta posizione di elementi di arredo, di impiantistica, delle piante da mettere a dimora, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere al tracciamento sul terreno degli spazi e ingombri necessari, nonché alla picchettatura dei singoli punti di piantumazione, se isolati. Pertanto sarà cura dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, studiare approfonditamente tutti i dati, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni eseguire quanto specificato, sottoponendolo alla Direzione Lavori per il controllo. Soltanto dopo l'assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative. Anche se i tracciamenti ed i picchettamenti verranno verificati dalla Direzione Lavori, I'Impresa resterà responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. Saranno a carico dell'Impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto. 20.1.11 LAVORI DEL SUOLO Successivamente ai lavori preliminari l'Impresa provvederà ad una lavorazione andante generale del terreno oggetto degli interventi progettati, tramite una aratura da eseguirsi a cm. 30-50 (oppure alla profondità prescritta in progetto o concordata con la Direzione Lavori), allo scopo di eliminare: - altre parti sotterranee residue di vegetazione erbacea infestante, nonché di piante arboree ed arbustive già eliminate; - materiale roccioso grossolano; - rifiuti incorporati al terreno, e allo scopo di ottenere una prima movimentazione del terreno, utile per migliorarne la struttura con successive lavorazioni, soprattutto se fortemente compatto (ad es. vecchi prati). La lavorazione deve essere eseguita con il terreno a giusto grado di umidità, secondo le consuetudini della buona tecnica agronomica. Durante la lavorazione del terreno, qualora sia ritenuto necessario e sulla scorta dei risultati delle analisi previste, si procederà, in accordo con la Direzione Lavori, alla incorporazione in esso di concimi organici e/o ammendanti per migliorarne le caratteristiche fisico-chimiche generali. Inoltre, in caso di lavori su terreno dotato di "reazione" chimica inadatta ad ospitare le piante, dovrà essere previsto l'apporto degli idonei elementi "correttivi". 20.1.12 SCAVI Gli scavi del terreno, a qualunque titolo, dovranno essere compiuti adottando tutte le cautele necessarie a prevenire coscendimenti e smottamenti, soprattutto nel caso di lavori su terreni in pendenza. L'Impresa appaltatrice sarà responsabile degli eventuali danni occorsi, e quindi sarà tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti delle sistemazioni idraulico-agrarie. Si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque. Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con l'impiego di mezzi adeguati (p. es. autocarri a trazione integrale). I materiali inultili e di rifiuto, compresi terreni di scavo non utilmente reimpiegabili, dovranno essere rimossi e trasportati alle pubbliche discariche a cura e spese dell'Impresa. 20.1.13 PREPARAZIONE DI BUCHE E AIUOLE PER PIANTUMA ZIONI Buche di piantumazione: per alberi e arbusti dovranno essere predisposte smuovendo e asportando il terreno sino alla profondità necessaria. Se le piante verranno messe a dimora in tempi successivi oppure, qualora già scavate le buche, le piantumazioni dovranno essere differite, ad evitare pericoli per l'incolumità di persone e mezzi l'Appaltatore dovrà ricolmare le buche con la stessa terra, avendo cura di invertire gli strati e di non costiparla. Se avviene una piantumazione di alberi di grandi dimensioni, risultanti da trapianti o forniti ex novo in zolla da vivaio, per dimensionare adeguatamente le buche andranno considerati: lo spazio per il loro ingombro, la necessità di agevolare il naturale assestamento della pianta sotto il suo peso, e la possibilità di apportarvi un conveniente strato di ghiaia drenante, terriccio, concime organico, ecc.

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Se verranno messe a dimora piante arboree ed arbustive a radice nuda, le dimensioni della buca dovranno permettere un ordinato ed agevole collocamento degli apparati radicali, che non devono essere danneggiati. Durante l'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà porre la massima attenzione alla eventuale presenza di cavi e tubazioni sotterranee, interrompendo i lavori e informandone in caso positivo la Direzione Lavori, con la quale si concorderanno la migliore collocazione delle piante e gli altri interventi necessari. Allo stesso modo occorre procedere se vengono rilevati ristagni di acqua al fondo delle buche, per predisporre i necessari accorgimenti correttivi. I danni causati dalla mancata osservazione di queste norme sono a carico dell'Impresa. Aiuole: la preparazione delle aiuole per la messa a dimora di alberi dovrà rispettare il generale andamento delle fasi di lavoro riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione. Qualora le aiuole siano preesistenti, vuote o da svuotare dalle vecchie piante, l'Impresa dovrà tenere conto degli eventuali manufatti edilizi esistenti (cordonature, pavimentazioni), evitandone il danneggiamento se devono essere conservati. 20.1.14 PROFONDITA' DELLO STRATO DI TERRENO PER PIA NTUMAZIONI In linea generale la profondità di scavo per collocare a dimora alberi e arbusti dovrà rispettare — come già specificato — le dimensioni delle piante, relativamente alle dimensioni delle zolle ed alla necessità della loro più agevole collocazione. A titolo di prescrizione generale la profondità di scavo dovrà consentire una messa a dimora delle piante in modo che il livello uniforme di progetto del terreno e il colletto dei fusti si trovino alla stessa quota. Qualora lo strato di terreno al fondo della buche si presenti eccessivamente compatto formando una suola impermeabile, l'Impresa dovrà provvedere ad una "rottura" della stessa, e intervenire con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ristagni di acqua sotto alla zolla. La profondità del terreno necessaria per messa a dimora di piante erbacee, non comportando rilevanti movimenti preparatori di terra, andrà valutata nei singoli casi in relazione alle specie botaniche utilizzate. Semina del prato: per provvedere alla semina del prato, dopo la lavorazione preliminare del terreno, la profondità della lavorazione successiva dovrà risultare dalle prescrizioni di progetto. In caso contrario l'Impresa provvederà concordemente con la Direzione Lavori. 20.1.15 APPORTI DI TERRENO Qualsiasi nuovo apporto di terreno per eseguire i lavori a verde appaltati dovrà essere proposto dall'Impresa e successivamente approvato dalla Direzione Lavori, che provvederà ad assicurarsi sulle caratteristiche fisico-chimiche del terreno utilizzato, in relazione alla suo impiego. A questo proposito la Direzione Lavori, prima dell'approvazione potrà ordinare l'analisi di campioni di terreno. 20.1.16 MESSA A DIMORA DELLE PIANTE Durante le operazioni di messa a dimora di qualsiasi tipo di piante l'Impresa curerà che vengano osservate tutte le precauzioni atte ad evitare il loro danneggiamento. Le piante andranno collocate nei siti stabiliti seguendo le indicazioni specifiche relativamente al tipo di fornitura (con o senza zolla o contenitore), ed al tipo di specie, con particolare riguardo alla stagione più adatta per la piantumazione. Per l'ottenimento del migliore effetto estetico particolare attenzione andrà posta durante la messa a dimora, all'orientamento delle piante (p. es. arbusti decorativi di "pronto effetto"). 20.1.17 DISTANZA DELLE PIANTE DA OPERE DI URBANIZZA ZIONE In ogni caso di piantumazioni di specie arboree ed arbustive, salvo l'osservanza di usi e consuetudini locali, andranno osservate le disposizioni stabilite dal codice civile in merito alle distanza consentite da opere di urbanizzazione e proprietà confinanti. In casi dubbi l'Impresa avrà l'obbligo di consultarsi con la Direzione Lavori, allo scopo di consentire il maggiore rispetto possibile delle indicazioni di progetto. 20.1.18 PREPARAZIONE DI ALBERI E ARBUSTI MESSI A DI MORA Per gli alberi e arbusti forniti a radice nuda, prima della messa a dimora occorrerà controllare nuovamente gli apparati radicali al fine di verificarne la vitalità e freschezza. Occorrerà poi preparare le radici spuntando e accorciando quelle danneggiate o secche, ed infine immergendole per qualche minuto in una poltiglia di fango densa, meglio se concimata. La potatura della chioma, se necessaria, dovrà essere effettuata sotto il controllo della Direzione Lavori, eliminando in ogni caso i rami secchi, spezzati, strappati, o in eccesso. Per la messa a dimora di alberi ed arbusti forniti con zolla o in contenitore, dopo aver aperto l'imballo, andranno verificate le condizioni di integrità del pane di terra, che si deve presentare sufficientemente fresco e aderente alle radici. In caso contrario la Direzione Lavori potrà ordinare all'Impresa la sostituzione della pianta. Le "conifere" non dovranno, di regola, subire potature. Potranno essere eliminati solo rami secchi o spezzati, in accordo con la Direzione Lavori. 20.1.19 MESSA A DIMORA DI ALBERI E ARBUSTI Le piante a radice nuda dovranno essere collocate a dimora durante il periodo di riposo vegetativo nelle buche o aiuole allo scopo predisposte, dopo aver provveduto al loro parziale riempimento con strati di materiale organico di concimazione e di terra fine. La pianta andrà posta nella buca facendo attenzione ad evitare il contatto diretto delle radici con il concime e ad ottenere il loro più naturale collocamento. Durante il riempimento della buca potrà essere posizionato, infisso al fondo della buca, un palo tutore in modo tale che aderisca al fusto dell'albero: in questa fase la pianta andrà tenuta saldamente per assicurarsi che il colletto si posizioni alla quota corretta rispetto al piano del terreno. L'Impresa dovrà sempre porre attenzione ad evitare piantumazioni che creano degli abbassamenti di quota del terreno al di sotto del colletto delle piante, oppure che lascino le piante in "sospensione", cioè con gli apparati radicali sollevati rispetto al fondo della buca (si forma infatti un cuscino d'aria dannoso). Ciò può avvenire quando le piante, soprattutto se leggere perché di dimensioni modeste, sono state troppo strettamente ancorate ai pali tutori prima del loro naturale assestamento nella buca. Un posizionamento delle piante in modo tale che si crei una leggera convessità del terreno in prossimità dei fusti, posizionando comunque il colletto in modo corretto, potrà essere tollerata in accordo con la Direzione Lavori solo in caso di sistemazioni in terreni particolarmente cedevoli che ne consentano un successivo naturale assestamento. In questo caso andrà predisposta comunque la stesura attorno alla pianta di una "pacciamatura" di spessore sufficiente (in caso di impiego di residui di cortecce, almeno 5 cm. di spessore) in grado di mantenere un buon tenore di umidità e freschezza per le radici più superficiali.

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Terminato il riempimento della buca il terreno andrà pressato e dovrà essere lasciata una zanella per l'acqua di irrigazione, da versare abbondantemente per favorire l'assestamento delle radici e il loro contatto con il terreno. Le piante fornite con zolla andranno messe a dimora facendo attenzione a non rompere il pane di terra, collocando la zolla direttamente sul fondo della buca, senza aver posto sul fondo il concime. Se l'involucro che avvolge la zolla è di paglia o iuta (caso possibile ma comunque sconsigliato) potrà essere lasciato sul fondo della buca, dopo averlo sciolto dalla legatura; se di plastica andrà in ogni caso tolto, così come le legature di ferro. Il riempimento della buca andrà eseguito pressando la terra attorno alla zolla facendo attenzione a non danneggiare le radici. Il riempimento potrà essere completato con terra mista a torba, ed eventualmente spargendovi un concime organico a pronto effetto. Restano salve le altre disposizioni già viste per la preparazione della zanella di irrigazione e per la immediata innaffiatura. Nella messa in opera di pali tutori dovrà invece essere fatta attenzione a non rompere il pane di terra della zolla. 20.1.20 PROTEZIONE DI ALBERI E ARBUSTI MESSI A DIMO RA La protezione ad alberi ed arbusti riguarderà in particolare la protezione dei fusti e delle chiome più basse dai danneggiamenti vandalici e dalle azioni di animali. Nel caso di alberi e arbusti di pregio, la protezione dei fusti sarà assicurata con l'impiego di elementi singoli, realizzati in robusto materiale, infissi al terreno in prossimità delle piante ed intorno ad esse. La protezione di alberi e arbusti dagli agenti patogeni seguirà le prescrizioni di manutenzione previste dalla buona regola agronomica. 20.1.21 MESSA A DIMORA DI PIANTE ERBACEE Le piante erbacee da piantumare andranno poste a dimora osservando le disposizioni generali stabilite all'art. 55. Nel caso di messa a dimora di singole piantine, le relative buche potranno essere realizzate al momento con l'impiego di piccoli attrezzi, rispettando le dimensioni del pane di terra di cui sono fornite. Se le piantine sono fornite in contenitori deperibili, potranno essere messe a dimora unitamente ad essi. Le buche dovranno essere colmate delle eventuali cavità residue con l'impiego di terra mista a torba da pressare attorno alle piante: successivamente, potrà essere impiegato uno strato di pacciamatura. Le disposizioni specifiche per la messa a dimora di piante rampicanti, bulbose e rizomatose, acquatiche, qualora non contemplate o descritte con sufficiente chiarezza in progetto, andranno concordate con la Direzione Lavori. 20.1.22 SEMINA DI PIANTE ERBACEE La semina di piante erbacee dovrà di norma essere eseguita dall'Impresa impiegando materiale sementiero rispondente alle disposizioni descritte nel presente Capitolato. All'atto della semina, l'Impresa dovrà osservare le disposizioni fornite in progetto, caratteristiche per le specie scelte, riguardo alle quantità di seme da impiegare per unità di superficie, al tipo di terreno, alla profondità ed epoca di semina, alle concimazioni necessarie. In mancanza di dette specifiche disposizioni l'Impresa potrà provvedere ad effettuare le semine osservando le modalità tecniche descritte nelle confezioni di fornitura delle sementi, previo parere favorevole della Direzione Lavori. In ogni caso si terrà presente che, riguardo alla stagione di semina, per le piante erbacee annuali da fiore la stessa andrà eseguita di norma tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, al fine di permettere la germogliazione del seme e la crescita delle piantine nel periodo più ottimale; si semineranno invece nella tarda primavera o inizio estate le erbacee biennali e molte perenni. 20.1.23 PREPARAZIONE E SEMINA DEL PRATO La preparazione del prato dovrà avvenire successivamente alla messa a dimora di tutte le piante arboree ed arbustive, e dopo alla messa in opera di tutti gli impianti tecnici e attrezzature (in particolare impianto di irrigazione automatico a scomparsa), partendo dalla condizione di terreno lavorato come previsto dai precedenti articoli. Anche in questo caso il materiale sementiero da impiegarsi dovrà soddisfare le disposizioni descritte dal presente Capitolato. Prima della semina l'Impresa dovrà effettuare le ulteriori lavorazioni del terreno (ad es. fresature incrociate) per provvedere all'amminutinamento delle particelle di terra, rimuovendo nel contempo i residui di materiali che possono impedire la formazione di un buon letto di semina. Durante tali lavorazioni, qualora le condizioni fisico-chimiche della terra lo richiedano, ed in accordo con la Direzione Lavori, l'Impresa appaltatrice potrà incorporare al terreno un concime a pronta cessione degli elementi nutritivi per aiutare la crescita dell'erba. Successivamente l'Impresa dovrà: - livellare il terreno eliminando buche ed avvallamenti; - conferire a questo una leggera pendenza o baulatura, oppure qualsiasi altro andamento in accordo con le specifiche di progetto, per favorire lo smaltimento dell'acqua di pioggia; - procedere alla semina, con l'impiego di idonee attrezzature, del miscuglio rispondente alle caratteristiche che il manto erboso, una volta costituito, dovrà soddisfare. La semina avverrà di norma nei periodi primaverile e tardo estivo-autunnale (Settembre -Ottobre), evitando i periodi molto caldi e asciutti, e al contrario quelli eccessivamente piovosi. Il seme andrà sparso sul terreno già in precedenza preparato e concimato, impiegando la migliore uniformità possibile (semina manuale a riquadri per piccole superfici, oppure semina meccanica a circa 1,5 - 2 cm. di profondità) e con i quantitativi per unità di superficie richiesti. Seguirà una leggera rastrellatura ed una rullatura delle aree seminate, dopodiché avverrà una immediata irrigazione. Per favorire la germinazione dei semi dovranno essere successivamente somministrate frequenti irrigazioni, evitando possibilmente le ore più calde, con l'impiego di piccoli quantitativi di acqua necessari a mantenere umido il terreno. Restano a carico dell'Impresa tutti gli interventi necessari per correggere eventuali difetti nell'inerbimento delle aree, come chiarie, avvallamenti, eccesso di specie infestanti. 20.2 MANUTENZIONE NEL PERIODO DI GARANZIA 20.2.1 PERIODO DI GARANZIA Per "periodo di garanzia sulla realizzazione di opere a verde" si intende il periodo di tempo, espresso in mesi interi, intercorrente tra la fine dei lavori di piantumazione e/o di semina di piante erbacee, e il momento in cui gli stessi lavori potranno dirsi definitivamente portati a compimento con pieno successo. In particolare, il periodo di garanzia avrà la durata necessaria a verificare che avvenga il completo "attecchimento" delle piante messe a dimora a radice nuda o con zolla di terra e/o di quelle seminate. Potrà altresì estendersi, tramite specifica convenzione, ad un periodo di tempo superiore.

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Durante il periodo di garanzia, l'Impresa dovrà fornire alle sistemazioni a verde tutte le necessarie prestazioni d'opera. Gli interventi di manutenzione, salvo differente accordo tra Amministrazione appaltante e Impresa, si intenderanno da eseguirsi limitatamente alle piante messe a dimora o alle superfici lavorate e/o seminate per l'esecuzione dei lavori appaltati. 20.2.2 ATTECCHIMENTO DI ALBERI, ARBUSTI E PIANTE ER BACEE PIANTATE Ai fini del presente Capitolato, il termine "attecchimento" nel caso di alberi e arbusti di nuovo impianto, andrà inteso come la capacità delle piante di iniziare un nuovo ciclo vegetativo nell'anno successivo a quello di trapianto nelle migliori condizioni fitosanitarie e al di fuori del substrato di coltura di vivaio. Poiché, come già visto, alberi e arbusti possono essere forniti per la messa a dimora con o senza zolla di terra, l'attecchimento si intenderà in ogni caso completato nel caso di piante a radice nuda quando queste si presenteranno con nuovi getti vigorosi all'inizio della stagione vegetativa (primavera) successiva all'impianto. Per tutti gli alberi e gli arbusti forniti con zolla di terra, considerato che gli apparati radicali sono immersi in un substrato preparato in vivaio e che questo permette la vita della pianta per un certo periodo prima dello sviluppo delle radici nel nuovo terreno di messa a dimora, l'attecchimento si intenderà completato quando queste si presenteranno sane e di buon vigore tre mesi dopo l'inizio della stagione vegetativa successiva all'impianto. La constatazione dell'avvenuto attecchimento comporterà di fatto la cessazione del periodo di garanzia, e dovrà essere ratificato con apposito verbale fra la Direzione Lavori e l'Impresa. 20.2.3 ATTECCHIMENTO DEL PRATO E DI PIANTE ERBACEE SEMINATE Per il prato e le piante erbacee seminate si intenderà che l'attecchimento è avvenuto quando tutta la superficie oggetto di intervento risulterà coperta in modo omogeneo dalla germinazione della specie botanica seminata. 20.2.4 IRRIGAZIONI L'Impresa è tenuta a fornire alle piante, nel periodo compreso tra la fine dei lavori e il termine del periodo di garanzia, tutti i volumi di adacquamento necessari in relazione alle specie botaniche da irrigare, alla natura del terreno, ai tipi di sistemazione a verde (prato, piante isolate in aiuole, piante a gruppi o in filari) ed alle condizioni stagionali. I volumi di adacquamento dovranno essere somministrati secondo un programma che definisca quantitativi, orari di irrigazione e frequenza nel breve e lungo periodo. Il programma di irrigazione sarà concordato dall'Impresa con la Direzione Lavori. 20.2.5 RISARCIMENTO DI PIANTE Nel caso in cui si verifichino fallanze tra le piante messe a dimora nel corso dei lavori appaltati o mancati attecchimenti, l'Impresa è tenuta a provvedere alle immediate sostituzioni, osservando per esse tutte le disposizioni del presente Capitolato. Anche per le piante sostituite il periodo di garanzia decorre dal momento della nuova messa a dimora. 20.2.6 RIPRISTINO DI PARTICOLARI CONDIZIONI DEL TER RENO Sono considerati tra questi interventi di manutenzione a carico dell'Impresa: - il rincalzo della terra al piede delle piante; - la risagomatura delle zanelle di irrigazione o al contrario la loro chiusura con ripristino della quota originaria del terreno; - il rimodellamento delle cunette di scolo dell'acqua piovana, ed ogni altro intervento che prevede spostamento di terra. 20.2.7 MANUTENZIONI DEI MANTI ERBOSI L'Impresa dovrà provvedere al primo taglio dei prati a partire dal momento reputato idoneo dopo la levata dell'erba. Il taglio potrà mettere in evidenza il normale ed omogeneo attecchimento di tutto il manto erboso. Poiché si potranno verificare sfasamenti di alcuni giorni tra l'epoca di levata dell'erba, per evidenziarne il completo attecchimento occorrerà procedere ad un secondo taglio del prato ad opportuna distanza dal primo. Qualora detto attecchimento risulti definitivamente deficitario, si dovrà procedere come al successivo articolo. 20.2.8 RIPRISTINO DEL PRATO IN PUNTI DIFETTOSI Il ripristino del prato in punti difettosi rientra tra gli interventi di risarcimento piante a carico dell'Impresa durante il periodo di garanzia. L'intervento dovrà tenere presente le cause del precedente fallimento della semina, predisponendo le dovute correzioni riguardo ai quantitativi di seme impiegato, alle modalità di semina e successiva irrigazione, alla presenza di qualunque elemento nocivo alla riuscita della sistemazione. Qualora la precedente semina abbia manifestato la sola presenza di limitate zone prive di attecchimento, per garantire uniformità estetica al prato, l'Impresa dovrà impiegare lo stesso tipo di miscuglio della prima semina. 20.2.9 CONTROLLO DELLE PIANTE INFESTANTI Il controllo delle piante infestanti dovrà essere effettuato con interventi calibrati alla loro frequenza e densità, ed in ogni caso con le tecnologie a più basso impatto sull'ambiente. Nel caso di utilizzo di prodotti chimici e diserbanti questi dovranno possedere i requisiti generali specificati dai precedenti articoli, e dovranno essere impiegati in giornate prive di vento da personale specializzato con l'impiego di adatte attrezzature per l'irrorazione, previa preventiva autorizzazione scritta della Direzione Lavori. 20.2.10 CONCIMAZIONI Gli apporti di concimi alle piante e ai manti erbosi che potranno rendersi necessari durante il periodo di garanzia andranno autorizzati dalla Direzione Lavori dopo un sopralluogo atto a verificarne l'effettiva necessità. 20.2.11 POTATURA DI ALBERI La potatura di manutenzione a piante arboree andrà effettuata dall'Impresa con personale capace guidato da un proprio tecnico specializzato, nel pieno rispetto delle caratteristiche ed esigenze dei singoli alberi. In ogni caso la potatura dovrà essere di "rimonda" per l'eliminazione di rami secchi o danneggiati, e di "formazione" per guidare lo sviluppo della chioma. Ogni altro intervento di potatura dovrà essere autorizzato dalla Direzione Lavori. 20.2.12 POTATURA DI ARBUSTI La potatura degli arbusti dovrà seguire le indicazioni fornite nel caso degli alberi. Per gli arbusti con infiorescenze particolarmente decorative in particolare andranno rispettate le modalità e le epoche di taglio dei rami per non compromettere la emissione di fiori già durante l'inizio della prima stagione vegetativa successiva all'impianto. 20.2.13 CONTROLLO DI PARASSITI E FISIOPATIE

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Il controllo di parassiti e fisiopatie andrà predisposto dall'Impresa con un programma di sopralluoghi e verifiche, a proprio carico, tramite personale specializzato. 20.2.14 SISTEMAZIONE DI LEGATURE E PALI TUTORI Gli interventi di manutenzione dovranno prevedere anche la verifica periodica mensile degli ancoraggi delle piante ai tutori, della stabilità di questi, e del ripristino della posizione verticale di alberi e arbusti. 20.2.15 ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE Ogni altro intervento di manutenzione alle piante e alle sistemazioni del terreno, al di fuori di quelli specificati, dovrà essere concordato con la Direzione Lavori. 20.2.16 ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione l'Impresa dovrà provvedere all'allontanamento e all'avviamento in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Seguirà una accurata pulizia delle aree interessate.