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Regione Veneto Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione Amministrativa - DOCUMENTI ATTUATIVI DELLE AZIONI NECESSARIE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE DELLA SANITA’- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SEZIONE AMMINISTRATIVA

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Regione Veneto Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione Amministrativa

- DOCUMENTI ATTUATIVI DELLE AZIONI NECESSARIE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

ENERGETICI NEL SETTORE DELLA SANITA’-

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SEZIONE AMMINISTRATIVA

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INDICE

TITOLO PRIMO: OGGETTO DELL’APPALTO, GARANZIE, RIFERIMENTI LEGISLATIVI, ADEMPIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL’APPALTATORE 4

ART. 1.01 INTRODUZIONE 4 ART. 1.02 OGGETTO DELL'APPALTO 5 ART. 1.03 SERVIZI E LAVORI IN APPALTO 6 ART. 1.04 FORMA DELL’APPALTO ED AGGIUDICAZIONE 7 ART. 1.05 DURATA DELL’APPALTO 8 ART. 1.06 IMPORTO DELL'APPALTO8 ART. 1.07 DENOMINAZIONI 9 ART. 1.08 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 12

TITOLO SECONDO: CONDIZIONI GENERALI PER L’APPALTO 15

ART. 2.01 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 15 ART. 2.02 RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE 15 ART. 2.02.01 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 15 ART. 2.02.02 RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 16 ART. 2.02.03 MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E DEI LAVORI DA

PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 17 ART. 2.02.04 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 17 ART. 2.02.05 DOMICILIO LEGALE DELL’APPALTATORE E SEDE OPERATIVA 18 ART. 2.02.06 REPERIBILITÀ 18 ART. 2.02.07 SITUAZIONI DI PERICOLO 18 ART. 2.03 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E/O CONDUZIONE ED

ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 18 ART. 2.03.01 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI 19 ART. 2.04 NORME DI SICUREZZA 20 ART. 2.05 ESECUZIONE DEL SERVIZIO 21 ART. 2.06 COPERTURE ASSICURATIVE 21 ART. 2.07 COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA 22 ART. 2.08 PRESCRIZIONE PER LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E

VACCINAZIONE ANTITETANICA 23 ART. 2.09 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI 23 ART. 2.10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 24 ART. 2.11 SUBAPPALTO 24 ART. 2.12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 24 ART. 2.13 FORZA MAGGIORE 24 ART. 2.14 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI 25 ART. 2.15 TRATTAMENTO DEI DATI 25 ART. 2.16 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 25

TITOLO TERZO: CONDIZIONI ECONOMICHE 27

ART. 3.01 ELEMENTI CONCORRENTI ALLA DEFINIZIONE DEL PREZZO DEL SERVIZIO 27

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ART. 3.02 DEFINIZIONI 28 ART. 3.03 PREZZO ANNUO CONVENZIONALE 30 ART. 3.04 PREZZO ANNUO REALE 30 ART. 3.05 REVISIONE PERIODICA 31 ART. 3.06 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEFINITIVI 31 ART. 3.07 VARIANTI AGLI INTERVENTI CONTRATTUALI DI MODIFICA 32 ART. 3.08 PAGAMENTI E QUOTA INCENTIVANTE 32 ART. 3.09 CAUZIONE DEFINITIVA DI GARANZIA 33 ART. 3.10 IVA 33 ART. 3.11 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 33 ART. 3.12 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 34

TITOLO QUARTO: PENALI, CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE 35

ART. 4.01 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 35

ART. 4.02 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE 39 ART. 4.03 RISOLUZIONE 39

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Regione Veneto Capitolato tecnico regionale per gli appalti di esercizio per la

gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del settore sanitario

TITOLO PRIMO: OGGETTO DELL’APPALTO, GARANZIE, RIFERIMENTI LEGISLATIVI, ADEMPIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL’APPALTATORE

[Il corrente titolo individua le finalità e l’oggetto dell’appalto, la sua durata, i relativi costi e (anche, se del caso, su separati allegati), le strutture interessate ed i servizi richiesti. L’elencazione di cui all’art. 1.03 ha valenza meramente esemplificativa e sarà adeguata in funzione delle specifiche esigenze. Il presente documento (capitolato speciale d’appalto - sezione amministrativa) richiama le discipline generali che governeranno l’Appalto, rimandando ad documento specifico (capitolato speciale d’appalto – sezione tecnica e gestionale) nonché ai suoi allegati per una disciplina specifica in merito ai servizi ed ai lavori da erogare/realizzare. Chiude il titolo una elencazione esemplificativa e non esaustiva delle principali denominazioni usate nel corso del documento e dei principali riferimenti legislativi.]

ART. 1.01 INTRODUZIONE

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali delle attività contrattuali della Stazione Appaltante i cui dati di riferimento sono di seguito riportati: − Denominazione: [da inserire] − Servizio Responsabile: [da inserire] − Indirizzo: [da inserire] − CAP: [da inserire] − Località/città: [da inserire] − Stato: Italia − Telefono centralino: [da inserire] − Indirizzo internet: [da inserire] La Stazione Appaltante ha redatto il presente Capitolato speciale d’appalto - sezione amministrativa al quale la Ditta, Impresa o RTI (nel seguito del documento denominato anche Appaltatore) concorrente dovrà attenersi sia in fase di offerta che di eventuale aggiudicazione. La sottoscrizione del Capitolato Speciale d’Appalto (e degli ulteriori documenti che disciplineranno nel complesso il rapporto contrattuale), comporta per i Concorrenti, l’automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di gara. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto - sezione amministrativa si propone di indicare: − Le condizioni generali quali, oggetto, durata, importi del presente Appalto − Le norme e discipline che regoleranno i rapporti tra Stazione Appaltante e Appaltatore; − Le definizioni essenziali che si incontreranno nella lettura del presente documento e dei suoi allegati nonché i

riferimenti legislativi essenziali a supporto ed integrazione del rapporto contrattuale che si andrà a stabilire − La Definizione delle condizioni economiche − La disciplina delle eventuali controversie e la risoluzione delle stesse. Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, ed agli allegati all’uopo predisposti per una disciplina tecnica approfondita in merito ai servizi e lavori che l’Appaltatore dovrà erogare durante il rapporto contrattuale.

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ART. 1.02 OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto, quanto di seguito descritto. a) Le PRESTAZIONI connesse al "Servizio energia impianti termici", come descritte all’interno del Capitolato

Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale conformemente all'art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93, ove per PRESTAZIONI si intendono ATTIVITÀ che devono essere condotte secondo le leggi vigenti e con i limiti specificati nel presente documento e nel Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, comprendenti:

− fornitura di beni e servizi incluso il combustibile; − esercizio degli impianti termici; − manutenzione ordinaria; − manutenzione straordinaria. b) Le PRESTAZIONI connesse al "Servizio energia impianti elettrici", come descritte all’interno del Capitolato

Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale ove per PRESTAZIONI si intendono ATTIVITÀ che devono essere condotte secondo le leggi vigenti e con i limiti specificati nel presente documento e nel Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, comprendenti:

− fornitura di beni e servizi incluso la fornitura di energia elettrica; − esercizio degli impianti elettrici; − manutenzione ordinaria; − manutenzione straordinaria. c) Le PRESTAZIONI connesse all’“Esercizio e manutenzione altri impianti ed apparecchiature”, secondo

l’elenco specificato all’art. ART. 1.03 , comprendenti: − fornitura di beni e servizi − esercizio − manutenzione ordinaria − manutenzione straordinaria d) Le PRESTAZIONI connesse alla “Diagnosi energetica”, come descritta all’interno del Capitolato Speciale

d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, riferita: − alla fase di produzione dell’energia − alla fase di distribuzione e utilizzo dell’energia e riferita agli impianti, alle strutture ed ai comportamenti. d) L’esecuzione dei LAVORI di “Messa a norma, riqualificazione ed ottimizzazione energetica”, descritti

all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale e derivanti: − dalla necessità di adeguamento normativo; − dalla necessità di perseguire un risparmio energetico, con conseguenti economie gestionali ed energetiche,

intervenendo sia con azioni attive che con azioni passive, − dall’opportunità di ricorrere a fonti rinnovabili o ad esse assimilabili, ai sensi dell'art. 26, comma 7, della Legge

10/91 e decreti attuativi successivi. − dall’opportunità di giungere ad economie gestionali perseguendo processi di ottimizzazione nell’esercizio degli

impianti tecnologici e nell’impiego del personale. − da esigenze proprie della Stazione Appaltante. Tali attività devono essere svolte sugli impianti che servono i presidi Ospedalieri ed i fabbricati elencati nell'Allegato "A", con eventuale successiva estensione ad ulteriori impianti ed edifici che divenissero in

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futuro di pertinenza dell'ULSS. E’ prevista la possibilità che l’Appalto venga esteso, su base volontaria, anche ad altri enti sanitari regionali diversi dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che potranno esercitare l’opzione entro________. Tale estensione non potrà comunque superare il 50% dell’importo dell’Appalto. Lo scopo finale della Stazione Appaltante è quello di avere attraverso il presente Appalto, per la durata dello stesso, l’affiancamento di un partner tecnologico in grado di realizzare prima e di gestire e valorizzare poi il patrimonio impiantistico di proprietà della stessa. La valorizzazione passerà attraverso la fornitura di beni e servizi necessari ad assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità indicate in particolare nel DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, le condizioni di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo e controllo energetico negli immobili oggetto dell’Appalto, nel rispetto di leggi e regolamenti nazionali e locali e di quant’altro contenuto e disciplinato nel presente documento, nonché negli ulteriori documenti allegati. L’Appaltatore assumerà la gestione impiantistica delle strutture secondo quanto previsto nel bando e negli atti di gara. Alla Ditta, Impresa o RTI cui si intende affidare la realizzazione ed il servizio di gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti in essi contenuti, viene richiesta conoscenza delle tecniche di rilievo, specifiche esperienze in metodologie tecnico/gestionali, d'informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di manutenzione; alla medesima realtà è richiesta inoltre la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere tecnico/amministrativo, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed incombenza conseguenti il servizio di manutenzione/conduzione oggetto dell'Appalto. In particolare, l’Appalto prevede anche la fornitura di un servizio di consulenza gestionale volto all’organizzazione, alla definizione delle logiche e delle modalità, alla programmazione delle attività operative che dovranno essere erogate al fine sia di ottimizzare l’utilizzo delle risorse sia di massimizzare il livello del servizio. Oltre a quanto sopra richiamato, si sottolinea come la Stazione Appaltante, nell’affidare tale Appalto, intende perseguire una serie di opportunità così sintetizzabili: 1. una gestione integrata dei servizi in grado di conseguire il massimo beneficio in termini di qualità ed

efficienza, requisiti indispensabili per la migliore funzionalità e conservazione del patrimonio immobiliare in oggetto;

2. una manutenzione tempestiva, adeguata e razionale degli impianti in Appalto; 3. la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione tecnica di gestione in grado di

consentire la programmazione delle attività e delle risorse; 4. il conseguimento di un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici che con la

riduzione dei guasti e del tempo di totale o parziale inutilizzabilità dell’immobile; 5. la garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla realizzazione e successiva conduzione e uso

delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche presenti negli immobili (ovvero garantire condizioni di sicurezza di funzionamento per gli impianti affidati e di intervento per gli operatori).

Il raggiungimento di tali obiettivi non può prescindere dall’utilizzo di moderne tecniche di gestione e di precisi strumenti informatici e deve prevedere adeguate forme di esecuzione delle attività operative al fine di snellire i sistemi gestionali amministrativi.

ART. 1.03 SERVIZI E LAVORI IN APPALTO

Sono oggetto delle prestazioni di cui all'ART. 1.02 , con le ulteriori precisazioni e limiti di elementi oggetto delle prestazioni e attività conduttive e manutentive indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, i Servizi di seguito indicati. Gli impianti elencati sono quelli presenti all’interno degli edifici individuati nell’Allegato “A”: − SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI

− Fornitura combustibili primari e come approvvigionamento di riserva − Fornitura di beni accessori (materiali di consumo, strumentazioni, etc.) − Esercizio e manutenzione (ordinaria e straordinaria correttiva) di:

− Centrali termiche − Centrali frigorifere e gruppi per la produzione del freddo − Sottocentrali termofrigorifere

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− Impianti di riscaldamento invernale sino ai corpi scaldanti inclusi − Impianti di produzione, distribuzione e utilizzo del vapore e dell'acqua calda per le apparecchiature di

cucina, lavanderia, servizi sanitari, docce, bagni, disinfezione, ecc., sino alle valvole di intercettazione a monte degli apparecchi utilizzatori per il vapore, rubinetterie e apparecchi sanitari inclusi

− Unità di trattamento dell’aria − Impianti di condizionamento estivo e invernale, sino ai terminali utilizzatori inclusi − Impianti di raffrescamento estivo − Condizionatori autonomi ed impianti “split”, stufe, radiatori e scalda acqua autonomi − Impianto distribuzione gas metano a partire dal punto consegna e fino agli apparecchi utilizzatori

− SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI ELETTRICI

− Fornitura energia elettrica (comprensiva di quella necessaria al funzionamento degli impianti rientranti nel “Servizio energia impianti termici” e “Esercizio e manutenzione altri impianti ed apparecchiature”)

− Fornitura di beni accessori (materiali di consumo, strumentazioni, combustibile per gruppi elettrogeni, etc.) − Esercizio e manutenzione (ordinaria e straordinaria correttiva) di:

− Impianti elettrici di distribuzione a partire dal punto di consegna ENEL fino agli apparecchi utilizzatori, compresi corpi illuminanti, prese, interruttori, dispositivi di comando

− Gruppi elettrogeni di emergenza − Gruppi di continuità UPS − Impianti di illuminazione di emergenza lampade autoalimentate comprese

− ESERCIZIO E MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE

− Fornitura di beni accessori (materiali di consumo, strumentazioni, etc.) − Esercizio e manutenzione (ordinaria e straordinaria correttiva) di:

− Impianti idrici di distribuzione ed erogazione acqua fredda per tutti gli usi sino agli apparecchi utilizzatori ed alle rubinetterie inclusi

− Impianti di trattamento dell’acqua − Impianti di produzione e distribuzione aria compressa per usi non medicali − Sistemi ed apparecchiature di regolazione e telecontrollo impianti, di comunicazione remota. − Impianto di scarico acque bianche e nere, pompe di sollevamento ed impianti di depurazione prescarico in

fogna inclusi − Impianti di rilevazione incendi − Apparecchiature antincendio fisse e mobili comprese le stazioni di pressurizzazione − Impianti antincendio non idrici − Impianti fissi idrici antincendio − Impianti di chiamata − Porte automatiche − Impianti di videocontrollo e TVcc − Cucine di reparto, macchine per ghiaccio − Posta pneumatica

I DUE PUNTI SUCCESSIVI DERIVANO DAL CONFRONTO TRA LE LINEE GUIDA REGIONALI E LO STATO DI FATTO (vedi anche Titolo Quinto e Titolo Sesto del Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione Tecnica e Gestionale) − DIAGNOSI ENERGETICA − LAVORI DI MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA

ART. 1.04 FORMA DELL’APPALTO ED AGGIUDICAZIONE

I criteri e la disciplina che hanno ispirato la redazione del presente documento sono quelli del D. Lgs. N. 163

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del 12/04/2006 di attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. In particolare la Stazione Appaltante ha scelto quale procedura d'aggiudicazione, la procedura aperta, come definita all’art. 3 comma 37 del suddetto decreto. Per l’aggiudicazione dell’Appalto varrà quanto determinato dall’art. 83 del citato Decreto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi quali il merito tecnico e l’offerta economica. Trattasi, infatti, d’Appalto di servizi da eseguirsi nell'ambito di un contratto misto di servizi, lavori e forniture, dove i lavori hanno carattere accessorio e mai prevalente rispetto all'ammontare delle forniture e dei servizi e non costituiscono l'oggetto dell'Appalto. L’Appalto verrà aggiudicato al Concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo totale quale somma dei singoli punteggi assegnati a ciascuno dei sopraindicati elementi (merito tecnico ed economico). La valutazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato nel Disciplinare di Gara. I citati elementi di valutazione avranno, in ordine decrescente di priorità, le seguenti valutazioni:

1. Prezzo punti 600 2. Offerta tecnica punti 400

ART. 1.05 DURATA DELL’APPALTO

La durata del periodo di affidamento dei servizi di cui sopra è prevista in anni [massimo nove] a decorrere dalla data di consegna degli impianti, che, in casi d’urgenza, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto; in caso di consegna frazionata degli impianti e dei servizi, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto è quella relativa al primo verbale di consegna. A titolo indicativo si individua nel giorno [data di avvio] la data dell’inizio dell’esercizio. Qualora, per motivi tecnici ed amministrativi, la ULSS non potesse procedere alla consegna degli impianti per tale data, si stabilisce che l’appalto decorrerà in data successiva da stabilire dall’ULSS, dandone preavviso di almeno trenta giorni alla ditta appaltatrice, ferma restando la durata del contratto sopra individuata a far inizio dalla data di consegna degli impianti. Alla scadenza naturale del contratto questo si intende decaduto anche senza formale notifica da parte dell’Amministrazione.. Qualora, prima della scadenza del contratto d’Appalto non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario, la Stazione Appaltante può disporre la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario al periodo della nuova aggiudicazione ed al passaggio di consegne con la nuova impresa appaltatrice.

ART. 1.06 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo annuale complessivo presunto dell'Appalto è di euro [in cifre] (diconsi euro [in lettere]) al netto degli oneri fiscali, risultanti da quote per:

ULSS A ULSS B − Servizio energia impianti termici euro [in cifre] euro [in cifre] − Servizio energia impianti elettrici euro [in cifre] euro [in cifre] − Esercizio e manutenzione altri impianti ed

apparecchiature euro [in cifre] euro [in cifre]

− Diagnosi energetica euro [in cifre] euro [in cifre] − Lavori di manutenzione straordinaria

sostitutiva e per esecuzione di altri lavori su elenco prezzi unitari, accessori ai servizi principali, oneri per la sicurezza compresi;

euro [in cifre] euro [in cifre]

− Lavori di messa a norma, riqualificazione ed ottimizzazione energetica, ed altri lavori oneri per la sicurezza compresi

euro [in cifre] euro [in cifre]

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[L’elencazione sopra riportata, come quella dei servizi in appalto, deve intendersi indicativa] L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare all’aggiudicatario a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara nuovi servizi analoghi, conformi a quelli di base definiti nel presente capitolato secondo quanto previsto dall’art. 57 comma 5 lett. B) del D.Lgs. 163/2006. Gli importi contrattuali sopra richiamati, si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, provvigione o altro diritto spettanti all'Appaltatore, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall'Appaltatore, dai suoi subfornitori o subappaltatori per la realizzazione dei servizi e lavori oggetto dell’Appalto, ivi incluse, le attività ed oneri economici connessi la stipula o volturazione dei contratti di approvvigionamento energetico, le attività ed oneri economici connessi all’espletamento delle pratiche autorizzative sia iniziali che di collaudo finale (pareri preventivi, CPI rilasciati dal Comando dei Vigili del Fuoco, pratiche ISPESL, ecc.). Nei prezzi sono altresì inclusi gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi o nascenti dal Contratto, fatta eccezione per l'IVA. I prezzi dell’offerta dovranno essere formulati sulla base delle indicazioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, sezione amministrativa e nel Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale (con i loro allegati). L'Appaltatore, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi offerti e proposti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi offerti ed a regola d'arte, tutti i lavori e i servizi in Appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

ART. 1.07 DENOMINAZIONI

− Energia termica ed elettrica: energia sotto forma di calore ed elettricità, ottenuta dal processo di combustione di un combustibile e/o ottenuta tramite l’ausilio di fonti rinnovabili o assimilate (come definite all'art. 1 della L.10/91).

− Contratto servizio energia: come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to p) "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

− Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to o) "la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, si assume la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed è il soggetto sanzionabile ai sensi dell'art. 34 comma 5 Legge 10/91.

− Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: tecnico rispondente ai requisiti previsti dall'art. 19 della Legge 10/91 e circolari esplicative, il cui nominativo va annualmente comunicato al Ministero dell'Industria qualora il consumo di energia superi le 1000 tonnellate equivalenti di petrolio.

− Diagnosi Impianti: un insieme sistematico di rilievo, raccolta e analisi dei parametri relativi alla funzionalità ed alle prestazioni degli impianti tecnologici.

− Diagnosi Energetica: un insieme sistematico di rilievo, raccolta e analisi dei parametri relativi ai consumi specifici ed alle condizioni di esercizio degli impianti termici in relazione al loro utilizzo e ubicazione.

− Analisi Tecnico-Economica: individuazione e valutazione tecnico-economica di interventi di modifica e/o riqualificazione dell'impianto in relazione al suo utilizzo e ubicazione.

− Esercizio e manutenzione dell'impianto: come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to n) "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dell'impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di uso razionale dell'energia e di salvaguardia ambientale".

In particolare: − Per esercizio si intendono la conduzione e il controllo dell'impianto nei termini previsti dalle vigenti leggi e

secondo eventuali regolamenti sanitari e prescrizioni date dalla S.A.. − Per manutenzione ordinaria, come definito dal D.P.R. 412/93 Art. 1 p.to H, si intende l'esecuzione delle

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operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

− Per manutenzione straordinaria, come definito dal D.P.R. 412/93 Art. 1 p.to I, si intendono gli interventi atti a

ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.

− Per manutenzione straordinaria correttiva s’intendono gli interventi di cui sopra compresi nell’appalto, ma

eseguiti con componenti aventi costo inferiore od uguale a quello massimo predeterminato. − Per manutenzione straordinaria sostitutiva s’intendono gli interventi di cui sopra, con obbligo di esecuzione

per l’Appaltatore a prezzi unitari di elenco, da assoggettarsi al ribasso di gara, su ordine della Stazione Appaltante ed entro i limiti del finanziamento annuale previsto.

− Per lavori di riqualificazione energetica: s’intendono quelli tesi al miglioramento del processo di

trasformazione e di utilizzo dell'energia, favorendo il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica; sono compresi in questa definizione:

− il controllo e l’ottimizzazione dell’uso dell’energia elettrica (che costituisce lavoro ‘’contrattuale minimo’’);

− altri interventi che il concorrente intendesse offrire a questo titolo (lavori extra contrattuali ad affidamento discrezionale).

− Per lavori di ottimizzazione: s’intendono quelli tesi al conseguimento di economie di gestione, anche

energetiche e nell’uso del personale, agendo sul controllo e sulla gestione degli impianti tecnologici; sono compresi in questa definizione:

− impianti di telecontrollo od altri interventi che il concorrente intendesse offrire (lavori extra contrattuali ad affidamento discrezionale).

− Adeguamento normativo di un impianto: l'insieme degli interventi atti a mettere a norma l'impianto, cioè a

renderlo, una volta eseguiti, perfettamente conforme alle norme vigenti senza alterarne o alterandone solo in modo irrilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

− Lavori contrattuali: tutti i lavori di messa a norma, di completamento, di riqualificazione energetica, di

manutenzione straordinaria correttiva su EPU derivanti dalle richieste o indicazioni della S.A. e dalle eventuali proposte migliorative della ditta concorrente.

− Altri lavori extracontrattuali: tutti i lavori di riparazione, modifica, messa a norma, manutenzione straordinaria

che, pur non espressamente citati nel Capitolato, si dovessero rendere necessari durante il corso della gestione. Per detti lavori la Ditta Appaltatrice, su richiesta della S.A. dovrà presentare di volta in volta i progetti con preventivo di spesa compilato con i prezzi unitari di elenco, da assoggettarsi al ribasso di gara.

− Prezzi unitari per lavori, forniture e manodopera:

− quelli forniti dall’Amministrazione, nei documenti di gara All. D, per l’esecuzione di lavori contrattuali ed extra contrattuali di manutenzione straordinaria, sono da considerarsi lordi e soggetti al ribasso di gara; gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti, nella misura percentuale indicata negli elenchi, applicata ai prezzi lordi e non saranno soggetti a ribasso di gara;

− quelli predisposti dal concorrente saranno da ritenersi netti, salvo diversa indicazione del concorrente medesimo in offerta, con oneri della sicurezza in aggiunta ed indicati a parte, comunque mai soggetti a ribasso d’asta;

− nuovi prezzi: saranno calcolati in analogia a quanto sopraesposto sia per il prezzo unitario che per gli oneri di sicurezza, fatti salvi casi di motivata, particolare onerosità per quest’ultimi;

− forniture a piè d’opera: il prezzo sarà quello di fornitura sul posto (dimostrato con fatture del fornitore) con aumento delle spese generali ed utile (14%+10%), quest’ultimo soggetto al medesimo ribasso d’asta offerto per l’EPU di gara di cui sopra; per le forniture non vi sarà aumento per oneri di sicurezza;

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− prestazioni di manodopera in economia: saranno applicati i prezzi indicati dall’Amministrazione nell’All. D, da considerarsi netti e non soggetti al ribasso di gara; gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti, nella misura percentuale indicata negli elenchi, ai prezzi di cui sopra e non saranno soggetti a ribasso di gara.

− Ricambi d’aria ambiente: numero di volte che, nell'unità di tempo (1 ora), viene rinnovata l'aria interna in

quantità pari al volume dell'ambiente considerato. Il valore che si determina deve essere pertanto al netto di eventuali ricircoli d'aria prodotti dalle macchine di climatizzazione. L'unità di misura è quella di ricambi/ora (r/h).

− Volumi condizionati nella stagione estiva/invernale: i volumi dei locali che nella stagione estiva/invernale

sono serviti da impianti che consentono la regolazione ed il controllo accurato ed indipendente della temperatura e della umidità relativa permettendone il mantenimento ai valori prescritti dalla S.A. Tali impianti devono possedere tutti i seguenti requisiti: trattamento centralizzato dell’aria primaria comprensivo di filtrazione, preriscaldamento, raffreddamento, umidificazione e postriscaldamento; portata d’aria primaria (aria esterna) che garantisca come minimo tre ricambi totali per ora del volume complessivo della zona servita dall’impianto. In carenza anche di uno solo dei predetti parametri, pur se in presenza di parziale trattamento dell’aria, i volumi saranno considerati solo riscaldati nella stagione invernale e/o raffrescati in quella estiva.

− Volumi riscaldati nella stagione invernale: i volumi dei locali serviti da impianti che nella stagione invernale

consentono il riscaldamento ed il mantenimento della temperatura ai valori prescritti dalla S.A., mediante corpi radianti, termoventilconvettori, aerotermi, termoventilazione (immissione aria calda), etc.

− Volumi raffrescati nella stagione estiva: i volumi dei locali serviti da impianti che nella stagione estiva

consentono il raffrescamento ed il mantenimento della temperatura ai valori prescritti dalla S.A., mediante ventilconvettori, termoventilazione, (immissione aria raffrescata), etc.

− Assistenza tecnico-amministrativa: attività volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la

documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere l'impianto nella condizione di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

− Gradi giorno (GG) di un periodo: la somma, estesa a tutti i giorni del periodo che si vuole considerare, delle

sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 21° C, e la temperatura media esterna giornaliera sulle 24 ore.

− Temperatura dell’aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla

norma tecnica UNI 5364 − Tolleranza sulla temperatura dell’aria in un ambiente: valore di oscillazione della temperatura che si

considera accettabile per tener conto della imprecisione dello strumento di misurazione, del tempo necessario alle apparecchiature di regolazione per reimpostare le condizioni di regime a seguito di più o meno improvvise variazioni delle condizioni al contorno (temperatura esterna, apporti termici imprevedibili), nonché di altri fattori analoghi.

− Giorni di presenza degenti per anno: riferito ad una realtà ospedaliera, consiste nella somma, estesa a tutti i

giorni dell’anno considerato, delle effettive presenze giornaliere dei degenti che si sono verificate, determinate attraverso i registri ufficiali detenuti dalla Stazione Appaltante.

− Ribasso d’asta: valore percentuale pari a:(prezzo a base d’appalto - prezzo convenzionale offerto) / prezzo a

base d’appalto. − AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: [l’Azienda Capofila] per conto di [l’Azienda o le aziende

committenti] − COMMITTENTE: [l’Azienda o le aziende committenti] denominato nel seguito del documento anche Stazione

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Appaltante. − APPALTATORE: Ditta Concorrente e/o Aggiudicataria dell'appalto. − TERZO INDIPENDENTE: figura professionale incaricate di supportare il supervisore o i supervisori eletti nel

controllo e verifica dell’operato dell’Appaltatore. Questo apposito organismo di controllo, avrà lo scopo principale di svolgere le seguenti funzioni: supportare nelle proprie attività il Supervisore - controllare il Piano di manutenzione proposto dall’Appaltatore per l’erogazione dei servizi - controllare l’applicazione delle procedure di rilievo progettate dall’Appaltatore, anche attraverso l’uso di metodi statistici che prevedano una campionatura delle fasi di controllo - eseguire il controllo di gestione dei servizi oggetto dell’Appalto, verificandone in particolare l’avanzamento, sia nell’insieme che nel dettaglio, secondo criteri di efficacia e di efficienza - indire e dirigere le riunioni di coordinamento e controllo, che verranno tenute indicativamente ogni 20 giorni con lo scopo di attivare e finalizzare le procedure di controllo sull’andamento dei lavori e dei servizi erogati - eseguire la verifica della corretta esecuzione delle procedure relativamente a tutti i servizi e lavori del presente contratto.

− ESERCIZIO ANNUALE: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto.

Denominazioni abbreviate: - C.T.: Centrale Termica - C.F.: Centrale Frigorifera - C.T.A.: Centrale Trattamento Aria - CDZ: Condizionamento - Q.E.: Quadro Elettrico - S.S.: Sottostazione - S.A.: Stazione Appaltante

ART. 1.08 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le attività devono essere condotte sugli impianti oggetto dell'Appalto in conformità alle seguenti leggi e loro aggiornamenti: − Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". − D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e

la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

− Legge 13 luglio 1966, n. 6 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico". − Circolare n. 68 del 25 novembre 1969 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete" e successive lettere

circolari di chiarimento. − D.P.R. 1391 del 22 dicembre 1970 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13 luglio 1966 n. 6, recante

provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici". − Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 "Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l'applicazione

delle norme contro l'inquinamento atmosferico. Disposizioni ai fini della prevenzione incendi". − Legge 7 dicembre 1984, n. 818 "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,

modifica degli artt. 2 e 3 della Legge 4 marzo 1982 n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e successivi provvedimenti di attuazione.

− R.D. 12 maggio 1927, n. 824 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331,

che costituisce l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione".

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− D.M. 21 maggio 1974 "Norme integrative del regolamento approvato con Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione. Specificazioni tecniche applicative - Raccolta "E"".

− D.M. 1 dicembre 1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione", in particolare: a) Titolo I - Capitolo I riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti acqua surriscaldata.

Specificazioni tecniche applicative - Raccolta "H".

b) Titolo II - riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. Specificazioni tecniche applicative - Raccolta "R".

− D.P.R. 10 settembre 1982, n. 9 "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo

smaltimento di policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". − Circolare M.S. 10 luglio 1986, n. 45 "Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione

dal rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati".

− D.P.R. 24 maggio 1988, n. 2 "Attivazione della direttiva CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti rispettivamente la

quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. della Legge 16 aprile 1987, n. 183".

− D.L. agosto 1991, n. 277 "Attivazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.

86/188/CEE, n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 20 luglio 1990, n. 212".

− Circolare M.S. 25 novembre 1991, n. 23 "Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico sanitarie.

Istruzioni per il corretto impiego". − Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successivi

provvedimenti di attuazione. − D.M. 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12,

comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" − D.M. 14 dicembre 1992 "Definizione delle elaborazioni minime obbligatorie, delle modalità di interconnessione

e dei destinatari delle informazioni relativi ai dati del Catasto Nazionale dei Rifiuti".

− Legge 186/68 n. "Esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici”. − Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti". − D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1190, n. 46, in materia di

sicurezza degli impianti" e successive circolari ministeriali. − Norme CEI 64-2 "Norme per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio". − Norme CEI 64- 4 “Norme per gli impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico” − Norme CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 00

V in corrente continua". La Ditta appaltatrice è tenuta inoltre al rispetto di:

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− Norme tecniche UNI-CTI UNI-CIG CEI UNI-EN applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti.

− Bozza della circolare dei Vigili del Fuoco “Disposizioni di prevenzione incendio negli Ospedali” del 4.4.98 − Disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di PADOVA; − Tutte le leggi, Decreti, Circolari, ecc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente

o indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i regolamenti edilizi. Si fa presente che, per l'impresa appaltatrice corre l'obbligo di operare anche nel rispetto della normativa sulla prevenzione infortuni sul lavoro, ed in particolare: − D.P.R. 27 aprile 1955. n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". − D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 "Norme generali per l'igiene sul lavoro". − D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni". − D.L. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655 /CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche-integrazioni di cui al D.lg. 19.03.96, n. 242”.

− D.lg. 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di

sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. e dei relativi aggiornamenti; essa dovrà rispettare, inoltre, tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacale. − D.lg. 29 dicembre 2006 n. 311 “ Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192, recante attuazione della direttiva 2002/97/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. − D.lg. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

nell'edilizia" − “Schema di linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di

climatizzazione” Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 256 del 3 novembre 2006.

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Regione Veneto Capitolato tecnico regionale per gli appalti di esercizio per la

gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del settore sanitario

TITOLO SECONDO: CONDIZIONI GENERALI PER L’APPALTO

ART. 2.01 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, in quanto TERZO RESPONSABILE, esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della S.A. e di terzi. L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati. In particolare l’Appaltatore:

1) è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla S.A. arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità la S.A. ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla erogazione dei Servizi in Appalto.

2) assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente capitolato, di eventuali disservizi che occorrano sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà della S.A. o ad essa comunque in uso a qualsiasi titolo.

3) se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata, di qualsiasi carattere sia detta attività, causata da attività connesse all'esecuzione dei Servizi in Appalto. La S.A. si riserva la facoltà di rivalersi sull’Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati.

4) è responsabile dei danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione della revisione e/o collaudo degli impianti in appalto o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Anche in caso di risoluzione del contratto dichiarata ai sensi del successivo ART. 4.03 è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna. Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell’Appaltatore.

ART. 2.02 RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE

ART. 2.02.01 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore nominerà e comunicherà alla Stazione Appaltante, quale proprio rappresentante delegato a tenere i

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rapporti con la Stazione Appaltante un proprio Direttore Tecnico con laurea o diploma, con esperienza documentata di almeno 8 anni in settori di attività in ambito di appalti sulla sanità, che assumerà la carica di coordinatore per l’Appaltatore, il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione d’Appalto e dovrà essere munito di procura speciale per la gestione dei servizi e lavori oggetto dell’Appalto. All’atto della firma del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio rappresentante (Direttore Tecnico), il quale, come richiamato, dovrà possedere procura speciale e tutti i poteri necessari per gli adempimenti inerenti l’esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà inoltre nominare un Coordinatore dei Servizi, scelto tra il proprio personale munito di laurea in ingegneria o diploma tecnico, con esperienza documentata in settori di attività attinenti quelle in Appalto, che dovrà garantire la reperibilità anche nei giorni festivi al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di inagibilità. A tale scopo dovrà essere dotato di telefono cellulare e dovrà poter disporre del personale, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare qualsiasi pericolo o danno. L’Appaltatore nominerà infine un Responsabile degli Aspetti della Sicurezza sul lavoro con il compito di sovrintendere agli interventi di protezione e prevenzione dei rischi in attuazione delle leggi L.494/96, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni e di redigere il piano di sicurezza dei lavori e dei servizi coordinandolo con tutti i piani di sicurezza delle eventuali Ditte coinvolte nei lavori. Resta inteso che nella gestione dei servizi la Stazione Appaltante riconoscerà, nei rapporti con l’Appaltatore, soltanto questi rappresentanti. Nel caso in cui l’Appaltatore risulti un’Associazione Temporanea d’Imprese, il Direttore Tecnico, il Coordinatore del Servizio ed il Responsabile degli Aspetti della Sicurezza dovranno essere unici per tutte le Società raggruppate, dovranno avere le deleghe ed i poteri per firmare gli atti contabili e quant’altro necessario per la gestione dei servizi e lavori in Appalto. Ogni parte potrà formulare all’altra richiesta scritta di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione eccezionale connessa con l’espletamento delle prestazioni oggetto di Appalto, al fine di acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalità di applicazione del contratto; tuttavia, in caso di situazioni di pericolo non è in alcun modo giustificabile il mancato tempestivo intervento dell’Appaltatore per eliminare o limitare tale situazione. L’Appaltatore che personalmente non segua le prestazioni di lavori o servizio o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti del contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo legale rappresentante. La delega dovrà pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo lettera raccomandata. È fatto obbligo all’Appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che siano effettuati i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute. La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto di tale notizia, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere. Resta inteso che nella gestione dei servizi la Stazione Appaltante riconoscerà, nei rapporti con l’Appaltatore, soltanto questi rappresentanti.

ART. 2.02.02 RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante designerà all'inizio del contratto uno o più Supervisori dell’Appalto per conto della Stazione Appaltante (uno o più in funzione del numero di immobili oggetto dell’Appalto e della loro dislocazione geografica) che lo rappresenterà nei rapporti con l’Appaltatore al fine di verificare in corso d’opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali. La presenza del personale della Stazione Appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non svincolano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei lavori e servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

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Per l’espletamento dei sopraccitati compiti, il Supervisore o i Supervisori dell’Appalto per conto della Stazione Appaltante avranno il diritto in qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali l’Appaltatore svolge la sua attività. Il Supervisore o i Supervisori accerteranno la regolarità del servizio erogato, la regolarità della contabilizzazione e applicheranno eventuali penali ed esprimeranno parere sulle eventuali riserve dell’Appaltatore. Il Supervisore o i Supervisori dell’Appalto per conto della Stazione Appaltante dovranno essere tempestivamente informati di ogni evento e delle iniziative intraprese per limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili, intraprese dal personale dell’Appaltatore.

ART. 2.02.03 MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante potrà avvalersi a sua insindacabile discrezione di terze figure indipendenti (TERZO INDIPENDENTE), non facenti parte del proprio organico, ma incaricate di supportare il supervisore o i supervisori eletti nel controllo e verifica dell’operato dell’Appaltatore. Questo apposito organismo di controllo, avrà lo scopo principale di svolgere le seguenti funzioni: − supportare nelle proprie attività il Supervisore; − controllare il Piano di manutenzione proposto dall’Appaltatore per l’erogazione dei servizi; − controllare l’applicazione delle procedure di rilievo progettate dall’Appaltatore, anche attraverso l’uso di metodi

statistici che prevedano una campionatura delle fasi di controllo − eseguire il controllo di gestione dei servizi oggetto dell’Appalto, verificandone in particolare l’avanzamento, sia

nell’insieme che nel dettaglio, secondo criteri di efficacia e di efficienza. Questo controllo non solleva l’Appaltatore dagli obblighi assunti con la stipula del contratto;

− indire e dirigere le riunioni di coordinamento e controllo, che verranno tenute indicativamente ogni 20 giorni con lo scopo di attivare e finalizzare le procedure di controllo sull’andamento dei lavori e dei servizi erogati;

− eseguire la verifica della corretta esecuzione delle procedure relativamente a tutti i servizi e lavori del presente contratto.

I controlli definiti dalla Stazione Appaltante o dai suoi delegati rappresentanti, saranno effettuati attraverso audit ed ispezioni senza alcun obbligo di preavviso. L’Appaltatore è tenuto ad offrire la massima collaborazione affinché l’organismo di controllo creato e/o delegato dalla Stazione Appaltante operi con successo. L’Appaltatore dovrà anche dimostrare, attraverso la redazione di opportuni documenti e/o strumenti, di avere effettuato tutti i controlli previsti e richiesti dalla Stazione Appaltante e/o dai suoi delegati. Il costo di dette figure terze indipendenti elette dalla Stazione Appaltante a controllo e verifica dell’operato dell’Appaltatore è a carico dell’Appaltatore stesso, per un importo indicato all’ART. 1.06 non soggetto a ribasso.

ART. 2.02.04 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

È in facoltà delle parti utilizzare anche i classici mezzi di comunicazione oggi giorno disponibili (posta, fax, mail) purché adeguatamente riscontrabile tra le parti. Il flusso delle informazioni e delle relazioni tra le parti dovrà essere organizzato mediante l’utilizzo di modulistica predisposta dall’Appaltatore ed approvata dalla Stazione Appaltante. Il Supervisore o i Supervisori dell’Appalto designati dalla Stazione Appaltante potranno impartire disposizioni, raccomandazioni ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi al Direttore Tecnico e al Coordinatore dei Servizi dell’Appaltatore, i quali dovranno fornire proprie precisazioni entro le 24 ore dal ricevimento delle stesse.

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ART. 2.02.05 DOMICILIO LEGALE DELL’APPALTATORE E SEDE OPERATIVA

All’atto del perfezionamento del contratto l’Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante il proprio domicilio legale – amministrativo. Contestualmente nella Provincia dove si svolgerà l’Appalto, l’Appaltatore dovrà predisporre la sede operativa (uffici, magazzini, ecc.), presso la quale il Direttore Tecnico terrà tutti i contatti tecnici ed organizzativi inerenti i servizi e lavori appaltati. È inoltre fatto obbligo all’Appaltatore, ogni qual volta i Supervisori per conto della Stazione Appaltate o suo delegato lo ritenga necessario, recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita alla Stazione Appaltante, presso gli uffici dello stesso nell’orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all’Appalto. In caso d’urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione. Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all’Appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio eletto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

ART. 2.02.06 REPERIBILITÀ

L’Appaltatore dovrà garantire la reperibilità sia del Direttore Tecnico che del Coordinatore dei Servizi e Lavori o dei suoi incaricati al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte le emergenze, le situazioni di pericolo o di inagibilità, nonché eventuali danni agli immobili in Appalto. Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente. L’intervento dovrà avvenire con le modalità ed entro i tempi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, per il pronto intervento.

ART. 2.02.07 SITUAZIONI DI PERICOLO

In caso di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi, l’Appaltatore è tenuto ad assumere tutte le iniziative e a compiere tutte le attività di prevenzione necessarie ad evitare il verificarsi o l’aggravarsi di danni a persone e cose. L’Appaltatore dovrà concordare con il Supervisore o i Supervisori dell’Appalto per conto della Stazione Appaltante le modalità operative connesse con l’eccezionalità dell’evento. Superata la fase di emergenza, l’Appaltatore dovrà documentare adeguatamente al/ai Supervisore/i dell’Appalto le eventuali spese sostenute se ritenute di non sua pertinenza (la pertinenza o meno di tali spese sarà comunque valutata di volta in volta in funzione di quanto riportato nei documenti contrattuali), nonché i lavori ancora da eseguirsi e le conseguenze che ne deriveranno per il regolare svolgimento dei servizi previsti dall’Appalto.

ART. 2.03 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E/O CONDUZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

a - Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto.

b - All'inizio della gestione l'Appaltatore deve notificare per iscritto alla Stazione Appaltante nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della manutenzione di tutti gli impianti oggetto del presente appalto reperibili oltre il normale orario di lavoro, come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d’Appalto – sezione

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tecnica e gestionale al quale si rimanda. c - L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali

che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione degli impianti affidati.

Per il personale addetto alla condotta dei focolari si fa riferimento a quanto disposto dalle norme vigenti. La S.A. rimane estranea ad ogni rapporto tra l’Appaltatore ed il suo personale, fatto salvo quanto previsto per il personale già operante nelle strutture sanitarie oggetto dell’Appalto. L’Appaltatore ha l’obbligo di certificare, almeno annualmente, l’avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti all’appalto ed ai dipendenti degli eventuali subappaltatori, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stai effettuati, la Stazione Appaltante ha diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla revoca dell’appalto nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all’Impresa e da questa disattesa, con facoltà di trattenere le somme dovute all’azienda aggiudicataria per soddisfare gli inadempimenti previdenziali e contrattuali accertati dai competenti Istituti di vigilanza.

ART. 2.03.01 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabilite dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. In particolare: − l’Appaltatore si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi

collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, compresa, per il settore delle costruzioni, la Cassa Edile, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore);

− l’Appaltatore ha l’obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m. (e del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i., per quanto riguarda i settori specifici dallo stesso individuati) e dovrà adeguare i propri interventi alla procedura di sicurezza implementata dalla Stazione Appaltante per i propri edifici;

Fermo restando quanto stabilito da presente capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, commi da 28 a 34, della legge n. 248/2006 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecie oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore risponde in solido con il subAppaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subAppaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subAppaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subAppaltatore della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/2006 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subAppaltatore. In ragione di quanto stabilito dalla della legge n. 248/2006 la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione, da parte dell’Appaltatore stesso e prima di ogni pagamento e della rata a saldo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28

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dell’art. 35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione i pagamenti sono sospesi fino all'esibizione da parte dell’Appaltatore della predetta documentazione. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 248/06, fermo restando che i casi di maggiore gravità o l’ipotesi di reiterazione plurima di violazioni attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

ART. 2.04 NORME DI SICUREZZA

L’Appaltatore ha l’obbligo morale e formale di prendere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 18 comma 8 della Legge 55/1990. Tale piano dovrà essere predisposto in fase di offerta al fine di consentire alla Commissione la valutazione del grado di approfondimento sviluppato sui temi della sicurezza da parte di ciascun Concorrente. a - Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di PREVENZIONE

INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed ogni caso in condizioni di PERMANENTE SICUREZZA ED IGIENE.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 - 8° comma della Legge 55/1990 e del D.Legsl. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art.7 dello stesso decreto, l’Appaltatore dovrà provvedere al coordinamento dei piani di sicurezza di eventuali altre Ditte fornitrici o subappaltatrici collaboranti nell’esecuzione dei lavori di sua pertinenza.

Ogni irregolarità deve essere comunicata alla Stazione Appaltante. Le autorità ed uffici preposti alla tutela dei lavoratori, da consultare per l'elaborazione dei piani di sicurezza

sono: - ARPAV - S.P.I.S.A.L. - S.A.; - Vigili del Fuoco Comando Provinciale; - Ispettorato Provinciale del Lavoro. - Servizio di prevenzione aziendale della S.A. b - I camini, le camere di combustione delle caldaie, ecc. devono essere verificate ed attivate almeno 24 ore prima

dell'inizio dell'accensione delle caldaie e, ciò, al fine di evitare scoppi all'atto dell'accensione. c - L'Appaltatore deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di sicurezza

che devono pertanto essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza (valvole di sicurezza delle caldaie, termostati, fotocellule, dispositivi elettrici in genere, estintori, bocche antincendio, aerazione ecc.).

d - Nel caso in cui nel corso dell’Appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di particolari interventi, quali per esempio alcune specifiche attività di manutenzione correttiva, non compresi nella iniziale programmazione, l’Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento del piano presentato in sede di offerta integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di intervento.

Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza.

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La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire l’igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all’Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate dalla Stazione Appaltante, all’individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all’organo competente ad adottarle.

L’Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate.

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione al Supervisore dell’Appalto per conto della Stazione Appaltante e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.

ART. 2.05 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni allegate al presente Capitolato e al Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale ed ai suoi allegati, nonché eseguire le eventuali opere necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai Supervisori per conto della Stazione Appaltante.

ART. 2.06 COPERTURE ASSICURATIVE

a) Assicurazione per la Responsabilità civile E' fatto obbligo dell'Appaltatore di stipulare una polizza per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi fino alla concorrenza della somma di Euro _____________ per ogni sinistro, con il limite di Euro _____________ per ogni persona che abbia subito danni corporali ed Euro _____________ per danni a cose anche se appartenenti a più persone, per la conseguenza della Responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Appaltatore nella sua qualità di esercente un impresa effettuante l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti ed apparecchiature esistenti negli immobili dell’azienda ULSS , nonché l’esecuzione dei lavori di messa a norma, di completamento, di qualificazione energetica e di ottimizzazione per l’esercizio di impianti tecnologici come definito dall’art. 1.01 del presente CSA. L’Assicurazione dovrà comprendere altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali ed essere valida sia che l’Appaltatore agisca in qualità di proprietario, sia che operi nella sua qualità di esercente, conduttore, gestore o committente dei lavori. Relativamente ai danni a cose, l’assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti dalla Stazione appaltante, derivanti dalle prestazioni connesse all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti, nonché per l’esecuzione dei lavori di messa a norma e completamento, restando inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all’Appaltatore nella sua qualità di committente di tali lavori. Relativamente ai danni alle persone, l’assicurazione dovrà: - Prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori

di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o

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da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c., comprendente anche la copertura dei danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell’Appaltatore o della stazione appaltante;

- Prevedere specificatamente l’indicazione che debbono essere considerati “Terzi” anche i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti le polizze devono essere intestate a tutte le imprese costituenti il raggruppamento. b) Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione. L’Appaltatore, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria sostitutiva e per l’esecuzione di altri lavori dovrà stipulare una copertura assicurativa nella forma “Contractors All Risk” avente le seguenti caratteristiche: Partita 1 – Opere e impianti permanenti e temporanei a) Copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa

nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri e di terzi;

b) Copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissione di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del Codice Civile.

La somma assicurata è pari al 100% dell’ammontare dell’appalto. Partita 2 – Opere ed impianti preesistenti Trattandosi, in questo caso, di lavori di adeguamento e manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata è stata quantificata in Euro _____________ Partita 3 – Costi di demolizione e sgombero Trattandosi, in questo caso, di lavori di manutenzione e ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata è stata quantificata in Euro _____________

ART. 2.07 COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore si obbliga di osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nei lavori dell'appalto devono essere attuate condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

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Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che, a richiesta, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante non solo l'elenco nominativo del personale impiegato, ma anche il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

ART. 2.08 PRESCRIZIONE PER LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E VACCINAZIONE ANTITETANICA

L'Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in: - D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 - D.P.R. 164 del 7 gennaio 1956 - D.L. 277 del agosto 1991 in esecuzione della Legge 212 art 7 del 3 luglio 1990 - legge 292 del 5 marzo 1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7 settembre 1965 - D.L. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagi per la presenza di animali, sostanze o oggetti infettanti o in stato di decomposizione. E’ fatto divieto all’Appaltatore di intervenire, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, su parti di impianto qualora si rilevi la presenza di materiale contenente fibre d’amianto. Qualora si verifichi tale eventualità è fatto obbligo all’Appaltatore di darne tempestiva segnalazione alla S.A. che provvederà all’emanazione di opportuno ordine di servizio per l’esecuzione del necessario intervento nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria ovvero ad autorizzarne l’esecuzione a carico dell’Appaltatore e secondo le norme in materia, qualora si tratti di piccole demolizioni di materiale di rivestimento termico. Inoltre l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

ART. 2.09 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI

L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e se in quanto applicabili, a quelle del Capitolato Generale di Appalto per opere pubbliche nonché al regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello stato emanato con DPR 21.12.1999 n. 554, per le parti vigenti. Inoltre l’Appaltatore sarà tenuto alla piena e intera osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti e, particolarmente, alle norme emanate dall'I.S.P.E.S.L. - P.M.P. - dai Vigili del Fuoco e dagli altri Enti competenti in materia.

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Essa dovrà infine rispettare ed applicare - in quanto interferenti con il presente appalto - i regolamenti di Igiene, dei Vigili del Fuoco, di Polizia Urbana, ULSS, ecc.

ART. 2.10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve avvenire nella forma di atto pubblico e per ogni singolo committente dell’Area Vasta. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto stesso.

ART. 2.11 SUBAPPALTO

L’Appaltatore, nei limiti ed alle condizioni indicate nell’offerta, potrà avvalersi del subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del Dlgs. 163/2006 e smi. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane responsabile in solido nei confronti del contraente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. I pagamenti relativi alle attività prestate dal subAppaltatore verranno effettuate dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subAppaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 2.12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi del presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 2.13 FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore, derivanti da eventi non prevedibili, quali guerre, disordini, catastrofi, epidemie, calamità naturali. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all’altra per iscritto, il verificarsi dell’evento stesso entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere. L'Appaltatore è tenuto comunque a comunicare tempestivamente, utilizzando tutti i mezzi disponibili, il verificarsi di una situazione di forza maggiore. Nel caso in cui l’evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per l’adempimento del contratto; è comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque estesi per un periodo pari a quello di durata dell’evento di forza maggiore. Per il caso, invece, che l’evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da apportare ai termini del contratto, ciascuna di esse avrà facoltà di risolvere il contratto stesso dandone avviso all’altra parte mediante comunicazione scritta.

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I danni che dovessero derivare all’immobile ed agli impianti in gestione a causa dell’arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali danni indiretti alla Stazione Appaltante.

ART. 2.14 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI

Tutta la Documentazione Contrattuale consegnata all’Appaltatore nell’ambito o comunque correlata all’esecuzione del Contratto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere creata dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore (congiuntamente e non) durante la vigenza del Contratto, sono, resteranno e, comunque, diverranno automaticamente di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata. Le summenzionate prescrizioni non si applicheranno esclusivamente in relazione a quelle informazioni: - che fossero già note all’Appaltatore precedentemente a comunicazioni che egli abbia ricevuto nell’ambito del

Contratto; - che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni del Contratto; - la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dalla Stazione

Appaltante. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

ART. 2.15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore provvederanno a definire, all'atto della stipula del contratto, le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Stazione Appaltante eseguirà il trattamento dei dati necessari all'esecuzione delle procedure di Appalto e aggiudicazione in ottemperanza ad obblighi di Legge. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 2.16 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La documentazione posta a base di gara è rappresentata dal “Bando di Gara”, dal “Capitolato Speciale d’Appalto”, dal “Disciplinare di Gara” (compresi gli allegati ivi richiamati). La documentazione di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 comma 9. D. Lgs. 163/2006, è in visione e disponibile gratuitamente sul sito web della Stazione Appaltante ([indicare]), nonché posta in visione (previo contatto telefonico per appuntamento al numero [indicare]) gratuita c/o gli Uffici della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: − Servizio Responsabile: [indicare] − Indirizzo: [indicare] − CAP: [indicare] − Località/città: [indicare] dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali, escluso il sabato. La documentazione, comprenderà: − il Bando ed il Disciplinare di Gara;

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Regione Veneto Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione Amministrativa

− il Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati, costituiti da: o Allegato A: elenco e volumetrie condizionate, raffrescate e riscaldate convenzionali delle strutture

in Appalto e superficie convenzionale di edificio soggetto a fornitura elettrica − il Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, costituiti da:

o Allegato B: consistenza dei principali dispositivi soggetti a controlli, verifiche periodiche, manutenzione pulizia, etc.

o Allegato C: Operazioni di manutenzione (con loro periodicità) e componenti associati ad ogni tipo di dispositivo censito

o Allegato D1: Interventi di adeguamenti ritenuti essenziali dalla S.A. o Allegato D2: Punti minimi da prevedersi nel sistema di telecontrollo offerto o Allegato D3: Azioni passive di risparmio energetico individuate dalla S.A. o Allegato D4: Azioni attive di risparmio energetico individuate dalla S.A. o Allegato E: Elenco prezzi unitari o Allegato F: Consumi storici termici ed elettrici

− Il modulo d’offerta − Modulo Domanda e connesse Dichiarazioni ex DPR 445/2000

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Regione Veneto Capitolato tecnico regionale per gli appalti di esercizio per la

gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del settore sanitario

TITOLO TERZO: CONDIZIONI ECONOMICHE

[Negli articoli che seguono viene indicata una possibile strutturazione del prezzo richiesto e del prezzo corrisposto per il servizio. Tale strutturazione tiene conto che, specie in fase di prima applicazione, la gara in argomento potrebbe vedere una non omogeneità temporale e di servizi nei vari affidamenti derivanti da una stessa gara, ed ha pertanto preso in esame le singole componenti concorrenti al servizio, nonché, per i servizi legati al riscaldamento, i gradi giorno. Ogni singola area vasta, in funzione dell’omogeneità dei servizi richiesti, della conoscenza storica dei costi e delle situazioni locali, potrà valutare formule più generiche accorpando diversamente i relativi costi. In relazione alle specificità delle strutture affidate, si potranno prevedere contatori gradi giorno anche solo su una o più strutture di riferimento, in luogo di un contatore per struttura servita, ovvero sostituire i gradi giorno con i giorni di funzionamento. Allo scopo di consentire la predisposizione di un prezzo convenzionale da porsi a base del confronto economico in sede di gara per ogni struttura affidata dovrà essere predisposto un Allegato A nel quale riportare tutti i parametri dimensionali della struttura servita che influenzano il costo del servizio; quindi, per ogni struttura verrà fornita:

- la sua eventuale articolazione in padiglioni (e le relative planimetrie) e per ogni padiglione: - la superficie convenzionale di edificio soggetto a fornitura elettrica - il volume convenzionale di edificio riscaldato - il volume convenzionale di edificio raffrescato - il volume convenzionale di edificio condizionato (d'inverno e d’estate)

(è opportuno dichiarare, nell’allegato, le modalità di calcolo delle volumetrie adottato, di norma volumetrie nette all’intradosso dei controsoffitti, ove esistenti e superfici nette), e richiedere in sede di gara esplicita accettazione dei dati forniti, rimanendo le modalità di calcolo fissate solo per eventuali variazioni nel tempo)

- il numero annuo convenzionale di giorni di presenza degenti (ove previsto) - l’elenco, le caratteristiche ed il tasso di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali caratterizzate da un significativo

consumo energetico, la cui modifica / implementazione possa dar luogo a variazione nei consumi elettrici tale da richiedere un ricalcalo del prezzo.]

- verificare se al posto della durata espressa in giorni per il riscaldamento sia più corretto inserire il numero di ore di utilizzo (esprimendo comunque nell’allegato il numero convenzionale di ore di utilizzo). Tale sistema potrebbe essere utile per quelle realtà extra ospedaliere per cui il periodo di riscaldamento può non essere continuativo].

ART. 3.01 ELEMENTI CONCORRENTI ALLA DEFINIZIONE DEL PREZZO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo annuale per l’appalto, ovvero il prezzo convenzionale offerto, suddiviso per ogni struttura in affidamento, sarà determinato da: - una quota annua di ammortamento degli interventi di messa a norma e riqualificazione impiantistica eseguiti; - una quota annuale fissa relativa alla attività di supporto alle strutture tecniche dell’ULSS ed alla

ingegnerizzazione del servizio, alla presenza di personale, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria correttiva e spese generali;

- una quota relativa ai volumi riscaldati, proporzionale al volume ed all’entità [di norma espressa in gradi giorno] e durata del servizio;

- una quota relativa ai volumi raffrescati nel periodo estivo, proporzionale al volume ed alla durata del servizio; - una quota relativa ai volumi condizionati durante la stagione invernale, proporzionale al volume, all’entità [di

norma espressa in gradi giorno] ed alla durata del servizio; - una quota relativa ai volumi condizionati nel periodo estivo, proporzionale al volume ed alla durata del servizio; - una quota relativa alla energia elettrica proporzionale alla superficie interessata, al netto delle superfici

tecnologiche - una quota relativa all’energia elettrica necessaria al funzionamento di particolari apparecchiature

elettromedicali, - una quota relativa alle “altre utenze termiche”, proporzionale ai giorni di presenza degenti per anno, (acqua

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sanitaria compresa esclusi eventuali costi per vapore o altra energia ceduta a soggetti appaltatori terzi) - una quota annua lavori su EPU soggetto al ribasso percentuale ‘’rib%’’ L’importo del contratto sarà pari a 9 corrispettivi annuali convenzionali [salva diversa durata contrattuale].

ART. 3.02 DEFINIZIONI

Agli effetti del computo del prezzo del servizio e della determinazione del prezzo convenzionale per la comparazione economica delle offerte si intende: a

ic quota annua teorica d'ammortamento relativa all’i-esimo interventi di messa a norma e riqualificazione impiantistica, pari all’importo totale a corpo del lavoro, comprensivo di ogni onere, diviso [per gli anni (di norma 9) di durata del contratto] Ove siano presenti interventi di riqualificazione energetica che non trovino totale compenso nelle economie gestionali, ricomprendere anche le quote eccedenti di tali lavori.

a

i quota annua effettiva d'ammortamento relativa all’i-esimo interventi di messa a norma e riqualificazione impiantistica, pari all’importo totale a corpo del lavoro, comprensivo di ogni onere, diviso per gli anni (o frazione di anni) residui tra il collaudo provvisorio con consegna dell’opera ed il termine del contratto;

f quota annuale fissa, per l’attività di supporto alle strutture tecniche dell’ULSS ed alla ingegnerizzazione

del servizio per presenze di personale, attività di coordinamento dello stesso, il servizio di trasmissione ed archiviazione dati, le attività di ed altri oneri ritenuti fissi dalla Ditta per l'attività di esercizio, manutenzione ordinaria, straordinaria, ecc.;

r prezzo per mc di edificio riscaldato per giorno e grado giorno (se previsto); Vrc volume (mc) convenzionale di edificio riscaldato desunto dall'allegato "A"; Vr volume effettivamente soggetto al servizio di riscaldamento; (GRi)

c durata (giorni) convenzionale dell'erogazione del riscaldamento invernale, pari a 210 giorni [da precisare

nell’allegato A]; (GRi) durata (giorni) reale dell'erogazione del riscaldamento invernale; ra prezzo per mc di edificio raffrescato (d'estate) e per giorno; Vrac volume (mc) convenzionale di edificio raffrescato d'estate, desunto dall'allegato "A"; Vra volume effettivamente soggetto al servizio di raffrescamento estivo (GRe)c durata (giorni) convenzionale dell'erogazione del raffrescamento estivo, pari a 120 giorni [da precisare

nell’allegato A]; (GRe) giorni di reale esercizio del raffrescamento estivo; i prezzo per mc di edificio condizionato d'inverno e per giorno; Vic volume convenzionale di edificio condizionato d'inverno, desunto dall'allegato "A"; Vi volume effettivamente soggetto al servizio di condizionamento invernale; (GCi)c durata (giorni) convenzionale dell'erogazione del condizionamento invernale, pari a 210 giorni [da

precisare nell’allegato A];

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(GCi) durata (giorni) reale dell'erogazione del condizionamento invernale; GGc gradi giorno convenzionali assunti pari a 2345 (o altro valore in ragione della specifica area geografica) GG gradi giorno effettivamente registrati e prezzo per mc di edificio condizionato (d'estate) e per giorno; Ve

c volume (mc) convenzionale di edificio condizionato d'estate, desunto dall'allegato "A";

Ve volume effettivamente soggetto al condizionamento estivo (GCe)

c durata (giorni) convenzionale dell'erogazione del condizionamento estivo, pari a 120 giorni [da precisare

nell’allegato A]; (GCe) giorni di reale esercizio del condizionamento estivo; ee prezzo per mq di edificio soggetto a fornitura elettrica Sc superficie (mq) convenzionale di edificio soggetto a fornitura elettrica desunto dall’allegato “A” S superficie (mq) effettivamente soggetta a fornitura elettrica EEc prezzo convenzionale dell’energia elettrica necessaria al funzionamento di particolari apparecchiature

elettromedicali EE prezzo effettivo dell’energia elettrica necessaria al funzionamento di particolari apparecchiature

elettromedicali V prezzo per giorno/presenza (di degenti) per l'erogazione di servizi termici vari; (GP)

c numero annuo convenzionale di giorni di presenza degenti per anno, come da allegato “A”;

(GP) numero reale di giorni di presenza degenti avutesi durante l'esercizio annuo, desunto dagli appositi

registri della S.A. K1 coefficiente revisionale per “altri servizi” (conteggiati in base alle quote unitarie f, ra, e); K2 coefficiente revisionale per servizi con fornitura di energia termica: r, i, v, w; K3 coefficiente revisionale per servizi con fornitura di energia elettrica ; L

c lavori su EPU soggetto a ribasso percentuale, importo convenzionale (come quantificato nell’ART. 1.06

del presente CSA); L lavori su EPU soggetto a ribasso percentuale, importo annuo reale; rib% ribasso percentuale offerto e da applicare sui prezzi unitari di elenco per lavori di manutenzione

straordinaria P

c prezzo annuo convenzionale complessivo, ovvero prezzo offerto;

P prezzo annuo reale complessivo.

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ART. 3.03 PREZZO ANNUO CONVENZIONALE

Il Pc = prezzo convenzionale, per ciascun presidio, sarà costituito dalla somma dei seguenti

termini: a1 quota annua di ammortamento pari a ∑i ai assumendo teoricamente il numero di anni

pari nove (salvo diversa durata dell’appalto) f quota annuale fissa servizio r•Vrc•GGc•(GRi)

c riscaldamento invernale (ove non si faccia riferimento ai gradi giorno: r⋅Vrc⋅(GRi)c).

i•Vic•GGc •(GCi)c condizionamento invernale (ove non si faccia riferimento ai gradi giorno: i⋅Vic⋅(GCi)c).

ra•Vrac•(GRe)c raffrescamento estivo e•Vec•(GCe)c condizionamento estivo ee• Sc energia elettrica per il normale funzionamento degli edifici EEc energia elettrica per il funzionamento di particolari apparecchiature elettromedicali V•(GP)c servizi termici vari Lc•(1-rib%) quota annua lavori su EPU soggetto al ribasso percentuale ‘’rib%’’ il prezzo CONVENZIONALE annuo dell’appalto per ogni struttura sarà: Pc = a1 + f + r•Vrc•GGc•(GRi)

c + i•Vic•GGc•(GCi)

c + ra•Vrac•(GRe)c + e•Vec•(GCe)c + ee•Sc +EEc + V•(GP)c

+ L c •(1-rib%) I valori convenzionali sopra indicati e le quantità fisiche di cui all'allegato "A" serviranno di base per la formulazione dell'offerta da redigersi per funzionamento degli impianti a gas metano.

ART. 3.04 PREZZO ANNUO REALE

Alla fine di ogni annata gestionale si determineranno i compensi spettanti alla ditta sostituendo, nella relazione di cui al punto precedente, ai valori convenzionali quelli reali: Vr, GG, GRi, GCi, Vi, Vra, GRe, Ve, GCe, GP aggiungendo, quando ricorra il caso e comunque a partire dal secondo anno di gestione, per la revisione prezzi, i coefficienti K1, K2 e K3 e gli eventuali lavori su EPU, quest’ultimi al netto del ribasso d’asta. Nei suddetti casi, qualora ricorrenti nella loro totalità, la relazione con cui si determinerà il prezzo annuo reale sarà: P = a1 + K1•f + K2•r•Vr•GG•(GRi) + K2•i•Vi•GG•(GCi) + K1•ra•Vra•(GRe) + K1•e•Ve•(GCe) + K3•ee•S+

K3•EE + K2•V•(GP) + K1•L•(1-rib%) Per i servizi di riscaldamento, condizionamento, raffrescamento in caso di variazioni (estensione o riduzione dei volumi soggetti, variazione delle temperature standard, sospensioni dei servizi) durante i periodi di attivazione, verranno seguiti i criteri esposti nel Capitolato Tecnico dei Servizi e dei Lavori. Qualora durante il corso dell’Appalto, per esigenze dipendenti dalla volontà della S.A. o da eventuali obblighi normativi intervenuti, si dovesse richiedere l’utilizzo presso un impianto di un combustibile di base diverso da quello indicato nel presente capitolato, si procederà alla conversione del prezzo unitario dei soli servizi contemplanti la fornitura di energia termica (riscaldamento invernale, condizionamento invernale, condizionamento estivo, altri servizi termici) mediante le seguenti formule di conversione: corr.gasolio = corr.gas • (Pr.gasolio [euro/lt] / 8.500) • (8250 / Pr.gas [euro/mc] )

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corr.O.C. = corr.gas • (Pr.O.C. [euro/Kg] / 9.700) • (8250 / Pr.gas [euro/mc] ) La conversione si applica ai corrispettivi “r” ed “i”. corr.EE = correttivo derivato da indice ISTAT NIC alla voce Energia elettrica alla data di emissione del bando

ART. 3.05 REVISIONE PERIODICA

Dopo il primo anno di appalto, come previsto dall’art. 115 del Dlgs. 163/2006 e smi, i prezzi saranno soggetti a revisione periodica. A tale scopo vengono definiti i seguenti due coefficienti di aumento revisionale: − K1 = M/Mo da applicarsi ai prezzi ai prezzi unitari: f, ra, e ed all’elenco prezzi per i lavori di manutenzione straordinaria contrattuali ed extracontrattuali. − K2 = 0,7 (C/Co) + 0,3 (M/Mo) da applicarsi per i servizi contemplanti la fornitura di energia termica, con esclusione del condizionamento estivo (conteggiati in base ai prezzi unitari: r, i, v, w); − K3 = E/Eo da applicarsi per i servizi contemplanti la fornitura di energia elettrica conteggiati in base ai prezzi unitari: ee ed EE dove: C = costo medio ponderale del combustibile effettivamente utilizzato, comprensivo delle imposte governative,

verificatosi nell’annualità gestionale considerata, desunto dall’aggiornamento pubblicato dalla Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas http://www.autorita.energia.it specificare il tipo di utenza assunta a riferimento

Co = costo del combustibile alla data di inizio del servizio desunto come sopra; M = costo medio ponderale della mano d’opera verificatosi nell’annualità gestionale considerata, per operaio di

V° livello, desunto dal bollettino della Camera di Commercio di …………(una per ogni contratto) per imprese metalmeccaniche con più di 50 dipendenti.

Mo = costo della manodopera alla data di inizio del servizio desunto come sopra; E costo di 1 KWh verificatosi nell’annualità gestionale considerata, desunto dall’aggiornamento pubblicato

dalla Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas http://www.autorita.energia.it specificare il tipo di utenza assunta a riferimento

E0 = costo di 1 KWh alla data di inizio del servizio, desunto come sopra. La revisione prezzi avrà cadenza annuale. Restano escluse da ogni revisione le quote di ammortamento dei lavori ‘’a1’’.

ART. 3.06 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEFINITIVI

Qualora, durante il corso del contratto, avvenissero per motivi dovuti alle esigenze ed ai programmi di sviluppo della S.A. modifiche agli edifici e/o agli impianti gestiti dalla Ditta appaltatrice, sia nell'ambito degli edifici esistenti, sia in estensione successiva ad altri edifici dell'Azienda ULSS n. [indicare] per la definizione economica relativa verranno seguiti i seguenti criteri.

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a) L'aggiunta o la diminuzione di apparecchiature per la produzione, distribuzione e/o utilizzazione del calore e

del freddo e/o di vari fluidi caldi e freddi non darà luogo di per sè ad alcuna variazione dei prezzi. Qualora, però, si verificassero variazioni significative di apparecchiature e/o di tecnologie, comportanti oneri superiori al 10% della quota ‘’f’’, anche cumulativamente, su motivata e documentata richiesta dell’Appaltatore, potrà essere aggiornata la quota ‘’f’’ stessa.

b) In caso di variazione anche temporanea in più o in meno delle attuali cubature riscaldate, condizionate

(d'inverno e/o d'estate), raffrescate, i relativi volumi verranno semplicemente aggiunti (o detratti) ai valori corrispondenti come definiti nell'Allegato "A" del presente Capitolato e con le modalità di calcolo ivi indicate; ai fini del costo di gestione a detti volumi verranno applicati, in sede di conteggio il numero di giorni (o dei gradi giorno) corrispondenti all’effettivo periodo di funzionamento nel corso dell’esercizio, per i vari servizi erogati (riscaldamento, condizionamento invernale, raffrescamento, condizionamento estivo).

Gli altri servizi termici presenti negli Ospedali verranno ricompensati in base ai giorni/presenza di degenti per anno.

c) In caso di variazione temporanea in più o in meno delle attuali superfici interessate da utenze elettriche, le

relative superfici verranno semplicemente aggiunte (o detratte) ai valori corrispondenti come definiti nell'Allegato "A" del presente Capitolato; in caso di variazioni nella dotazione di tecnologia elettromedicale e limitatamente alle tecnologie ad alto consumo energetico individuate in allegato A, si provvederà in contraddittorio alla ridefinizione del valore corrispondente, partendo dalle caratteristiche delle apparecchiature istallate o dismesse.

Le quote di ammortamento "a" ed i costi fissi "f" sono fissi per tutta la durata dell’appalto, fatto salvo quanto

al punto a).

ART. 3.07 VARIANTI AGLI INTERVENTI CONTRATTUALI DI MODIFICA

Nei limiti e con le modalità previste dall’art. 132 del Dlgs. 163/2006 e smi, la S.A. si riserva, in corso di esecuzione dei lavori contrattuali, di richiedere varianti. In tale caso, al termine dell'esecuzione dei lavori contrattuali le varianti saranno contabilizzate in più o in meno (rispetto al forfait) sulla scorta del preventivo analitico e dell'elenco prezzi contrattuali. Dal consuntivo così risultante saranno ricavate le reali quote di ammortamento annuali. Nulla è dovuto all’Appaltatore, rispetto al forfait, qualora le varianti, previa autorizzazione della D.L., vengano eseguite per carenza progettuale.

ART. 3.08 PAGAMENTI E QUOTA INCENTIVANTE

L’Appaltatore potrà emettere fatture mensili in acconto, da emettere entro la fine del mese successivo a quello del servizio, per importi pari al 90% di 1/12 dell'intero canone teorico annuo offerto in sede di gara; tali acconti verranno pagati entro 90 gg data fattura. Annualmente, entro due mesi dal termine dell’anno contrattuale, si procederà, sulla scorta dei valori effettivamente misurati, alla determinazione del canone reale dell’anno trascorso. In tale sede si procederà all’applicazione di eventuali penali, ove dovute. A partire dal secondo anno verrà assunta come base di calcolo per la determinazione degli acconti mensili, in luogo del canone teorico annuo offerto in sede di gara, il canone reale dell’anno trascorso. Determinato, sulla scorta dei valori misurati, il canone reale dell’anno trascorso si individua: − un conguaglio di esercizio, pari alla differenza tra il 90% del canone reale così determinato ed i 12 acconti

mensili corrisposti; − un conguaglio di risultato, fino alla misura massima del 10% del canone reale annuo.

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Il riconoscimento del conguaglio di risultato rimane subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore ed approvazione da parte dal rappresentante della S.A. del consuntivo di gestione e della relazione di cui al presente documento. Inoltre ove si evidenzi il mancato raggiungimento di uno o più degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati dall’Appaltatore in sede di offerta, ovvero il mancato completamento di un opera di contenimento energetico nei tempi dichiarati si procederà a ridurre il conguaglio di risultato di una quota pari al risparmio annuo atteso. La somma di tutte le detrazioni applicate non potrà comunque eccedere in valore assoluto il valore stesso del conguaglio di risultato, restando comunque riconosciuto il conguaglio di esercizio, fatta salva l’eventuale applicazione di penali. Il pagamento delle prestazioni e somministrazioni oggetto del contratto connesse alla manutenzione straordinaria verrà effettuato a 90 giorni dietro presentazione di fatture, secondo le scadenze sopra elencate, firmate dal rappresentante della S.A. per benestare. [Prevedere l’approvazione con doppia firma] Al termine di ciascun anno contrattuale relativo ai Servizi, Il Terzo Indipendente emetterà regolare fattura nei confronti dell’Appaltatore, a titolo di prestazioni effettuate di supervisione e controllo delle attività svolte nell’ambito del presente Appalto, il cui importo sarà quello indicato nei documenti di gara (l’importo annuo esposto nei documenti di gara sono al netto di IVA e contributi previdenziali dovuti per legge) e non soggetto a ribasso d’asta né a revisione annua.

ART. 3.09 CAUZIONE DEFINITIVA DI GARANZIA

L’aggiudicatario sarà tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva per la percentuale e con le modalità previste dall’art. 113 del Dlgs. 163/2006 e smi.

ART. 3.10 IVA

L'IVA è a carico della S.A. in misura di Legge. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, allo scopo di ottenere la massima razionalizzazione e omogeneità delle procedure di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale in genere, la Stazione Appaltante intratterrà tutti i conseguenti rapporti esclusivamente con la Ditta Capogruppo, facendo quindi carico alla medesima della definizione e regolazione di tutti gli aspetti di carattere finanziario ed organizzativo con le proprie mandanti. La Capogruppo dovrà quindi farsi carico di presentare alla Stazione Appaltante, alle scadenze fissate, le fatture relative al servizio in unico lotto, anche se emesse singolarmente, per la propria quota, da tutte le Imprese associate. Dovrà altresì verificare la rispondenza di ogni fattura allo schema approvato dalla Stazione Appaltante; qualora una o più fatture presentate non corrispondano a tale requisito, la Capogruppo dovrà ritirare l'intero lotto di fatture, provvedendo alla regolarizzazione e nuova presentazione dei documenti fiscali.

ART. 3.11 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per le centrali termiche oggetto del presente contratto devono intendersi a totale carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all'espletamento di pratiche dei VV.FF (nuovi C.P.I.). Sono a carico dell'Appaltatore tutte incombenze tecnico-professionali necessarie per la regolarizzazione delle documentazioni ARPAV, PREFETTURA, UTIF (libretto matricolare, messa a terra, licenza di esercizio, ecc.) ed allo svolgimento delle attività dell'energy manager. Le spese effettive sostenute per versamenti, bolli e simili verranno rimborsate dalla S.A. previa presentazione della documentazione di accompagnamento dell'impianto ed al caso, a provvedere alla sua regolarizzazione, secondo quanto sopra. L'Appaltatore rimane comunque impegnato ad evadere la prescrizione di cui sopra entro i termini di legge.

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Regione Veneto Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione Amministrativa

Sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri in appresso indicati: a - tutte le prove ed i controlli che il Servizio Tecnico della S.A. ordina di eseguire sull'impianto e sui materiali

impiegati per la gestione del calore b - i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dalla committente

S.A. c - i calcoli per la determinazione del conguaglio annuale della gestione e per la rideterminazione degli importi

unitari, ogni qualvolta si verifichino variazioni dei prezzi d - l'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quant'altro necessario per eseguire

verifiche e prove preliminari o in corso di gestione delle centrali termiche e - tutte le spese di contratto, bollo, di copia, di registrazione e per i diritti di segreteria, di documentazione ed

eventuali disegni, certificati e protocolli; f - le bollette relative agli eventuali apparecchi telefonici installati nelle centrali termiche ad uso

dell'Appaltatore; g - le spese contrattuali e le bollette connesse all'eventuale utilizzo di reti telefoniche o di "reti dedicate" per la

gestione telematica dell'impianto; h - i mezzi ausiliari atti a rischiarare i locali nel caso di momentanee interruzioni dell'illuminazione elettrica. La Ditta appaltatrice dovrà tenere costantemente nei magazzini consegnatigli dalla S.A. una sufficiente scorta di materiali per la depurazione preventiva dell'acqua di alimentazione, di olio lubrificante per pompe, di guarnizioni e di tutti i materiali ed attrezzi necessari ad assicurare in qualunque evenienza la continuità del servizio degli impianti.

ART. 3.12 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della S.A. gli oneri per: - l'approvvigionamento di acqua - la modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature dovute all’applicazione

di normative di legge emanate in data successiva alla presentazione dell’offerta o che siano di espressa richiesta della S.A. e comunque estranee agli interventi che l’Appaltatore offra in sede di offerta

- i lavori murari, comprensivi dei materiali e manodopera, accessori delle opere di manutenzione ordinaria, eccetto quelli che si rendessero necessari a seguito di danni per negligenza e colpa dell’Appaltatore e dei suoi dipendenti e quando non diversamente previsto;

- la manutenzione degli impianti non specificati nel presente CSA (fatto salvo per la manutenzione delle apparecchiature di nuova installazione che l’Appaltatore abbia previsto nella sua offerta delle quali sarà pienamente responsabile anche ai fini manutentivi seguendo la disciplina indicata nei documenti di gara).

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Regione Veneto Capitolato tecnico regionale per gli appalti di esercizio per la

gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del settore sanitario

TITOLO QUARTO: PENALI, CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

ART. 4.01 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell’Appaltatore di rilevanza civile e/o penale, che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti, con la precisazione che ove la penale sia indicata in multipli di fgiornaliero per fgiornaliero debba intendersi la quota fissa di cui all’ART. 3.03 , riferito alla struttura interessata dal disservizio, divisa per 365. La decisione circa l’applicazione delle penali spetta insindacabilmente ai Supervisori designati dalla Stazione Appaltante, eventualmente coadiuvati in questa funzione dal Terzo Indipendente e deve essere comunicata immediatamente all’Appaltatore nelle forme disciplinate nel presente documento. L’applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte dell’Amministrazione di risolvere immediatamente il contratto con l’Appaltatore in considerazione della gravità dell’infrazione commessa. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10 per cento dell’importo del corrispettivo annuale dovuto all’Appaltatore; se ciò dovesse accadere la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno del contraente. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Tutte le penali sono applicate senza previa costituzione in mora. Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della penale. A - Per ogni interruzione del servizio, ovunque verificatasi ed anche parziale, conseguente a mancato o

intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti:

per ogni ora consecutiva di mancato servizio: − degli impianti elettrici una penale pari a fgiornaliero; − degli impianti riscaldamento, condizionamento, raffrescamento una penale pari a 0,1fgiornaliero − per interruzioni nel funzionamento delle sterilizzatrici una penale pari a 0,2 fgiornaliero − degli altri impianti compresi nell’appalto una penale pari a 0,1fgiornaliero − per mancata erogazione dell’acqua calda e fredda una penale pari a fgiornaliero Qualora i suddetti disservizi riguardassero le aree dell’urgenza (pronto soccorso, radiologia, rianimazione, cardiologia, sale operatorie, laboratorio analisi) le relative penali saranno moltiplicate per cinque.

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ALLEGATOB alla Dgr n. 315 del 12 febbraio 2008 pag. 36/41

Regione Veneto Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione Amministrativa

Nel caso si verificasse un disservizio generalizzato per più di un reparto, con compromissione dell’attività sanitaria ed approntamento di misure di emergenza, la penale da applicarsi sarà di 20f. B - Per il mancato rispetto degli orari o del periodo di funzionamento stabiliti dalla Stazione Appaltante: − per ogni accertamento, una penale pari a 0,1fgiornaliero C - Per il mancato intervento da parte dell'Appaltatore per richieste urgenti notturne, dovuto alla non

reperibilità degli incaricati dell'Appaltatore stesso: − Per ogni accertato ritardo nella tempistica d’intervento per “interventi in emergenza”, così come definiti dal

Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, saranno applicate le seguenti penali: a. Per ogni quarto d’ora consecutivo di mancato intervento (oltre il limite riportato all’art. dedicato del

Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale) verrà applicata una penale pari a 4 volte fgiornaliero.

b. Per ogni ora consecutiva di mancato “ripristino del funzionamento” degli impianti a valle di una richiesta d’intervento di emergenza (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino nel limite di tempo indicato all’art. dedicato del Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale) verrà applicata una penale pari a 2 volta fgiornaliero.

− Per ogni accertato ritardo nella tempistica d’intervento per “interventi urgenti”, così come definiti dal Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, saranno applicate le seguenti penali:

a. Per ogni mezz’ora consecutiva di mancato intervento (oltre il limite riportato all’art. dedicato del Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale) verrà applicata una penale pari a 2 volta fgiornaliero.

b. Per ogni ora consecutiva di mancato “ripristino del funzionamento” degli impianti a valle di una richiesta d’intervento di emergenza (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino nel limite di tempo indicato all’art. dedicato del Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale) verrà applicata una penale pari a 1 volta fgiornaliero.

− Per ogni accertato ritardo nella tempistica d’intervento per “interventi ordinari”, così come definiti dal Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, saranno applicate le seguenti penali:

a. Per ogni ora consecutiva di mancato intervento (oltre il limite riportato all’art. dedicato del Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale) verrà applicata una penale pari a 1 volta fgiornaliero.

b. Per ogni 12 ore consecutive di mancato “ripristino del funzionamento” degli impianti a valle di una richiesta d’intervento ordinario (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino nel limite di tempo indicato all’art. dedicato del Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale) verrà applicata una penale pari a 0,5 volta fgiornaliero.

− Per ogni accertato ritardo nella tempistica d’intervento per “interventi programmabili”, così come definiti dal Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale, saranno applicate le seguenti penali:

a. Per ogni giorno consecutivo di mancato intervento (oltre il limite riportato all’art. dedicato del Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale) verrà applicata una penale pari a 0,7 volta fgiornaliero.

− Per ogni mancato intervento dell’Appaltatore a richieste di reperibilità o di presidio verrà applicata una penale pari a 2 volte fgiornaliero.

D - Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali:

− per i servizi di riscaldamento, condizionamento, raffrescamento, per il mancato mantenimento della temperatura

o della umidità relativa, riscontrate in contraddittorio con l’Appaltatore in almeno il 10 % dei locali serviti in uno

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degli edifici compresi nell’appalto, una penale pari a 2 volte giornaliero; lo scostamento superiore al 10% dei parametri contrattuali sarà considerato equivalente ad interruzione del servizio e quindi soggetto alle sanzioni di cui al punto A;

− per il mancato mantenimento del rendimento di combustione, una penale pari a fgiornaliero − per il mancato mantenimento della temperatura dell’acqua calda sanitaria, una penale pari a 2 volte fgiornaliero − per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali relativi ai livelli di illuminamento da prevedersi negli

ambienti sanitari (così come definiti all’articolo dedicato del Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale), una quota pari a 2 volte fgiornaliero

− per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali relativi agli altri servizi, una quota pari a 2 volte giornaliero

E - Per la mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal libretto di impianto, dal “libretto di

centrale”, dai registri di esercizio e manutenzione e nel Piano di Manutenzione: − per ogni mancata registrazione nel limite massimo di tre omissioni per mese, una penale pari a fgiornaliero − per ogni mancata registrazione qualora si superino le 3 omissioni per mese, una penale pari a 10 volte

fgiornaliero F - Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate dal libretto di impianto, dal “libretto

di centrale”, dai protocolli di esercizio e manutenzione, dai manuali di uso e manutenzione: − per ognuna, nel limite massimo di tre omissioni per mese, una penale pari a fgiornaliero − per ogni controllo o misura non effettuata, qualora si superino le 3 omissioni per mese, una penale pari a 10 volte

fgiornaliero − per ogni intervento di manutenzione programmato non effettuato con la cadenza prevista, nel limite massimo di

tre omissioni al mese, una penale pari a fgiornaliero − per ogni intervento di manutenzione programmato non effettuato con la cadenza prevista, qualora si superino le

tre omissioni al mese, una penale pari a 10 volte fgiornaliero − per ritardo nella presentazione della documentazione necessaria alla richiesta del rinnovo C.P.I. e delle visite

ARPAV, entro giorni precedenti la scadenza del documento, una penale pari a fgiornaliero per ogni giorno di ritardo

G - Per la mancata registrazione informatica di eventi – richieste di intervento e dei conseguenti interventi

effettuati: − penale pari a 0,1fgiornaliero per ogni omissione − penale pari a 1fgiornaliero per mendace iscrizione di intervento effettuato H - Per la mancata realizzazione delle opere contrattuali entro i termini previsti nel Capitolato Speciale

d’Appalto – sezione tecnica e gestionale: − In caso di ritardo non giustificato nella consegna dei lavori contrattuali rispetto il termine previsto dal presente

capitolato, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad 1/1000 dell’importo complessivo a corpo dell’impianto, cosi come desunto dal progetto offerta. Inoltre la S.A. imputerà all’Appaltatore tutti i maggiori costi che dovessero derivarle per la mancata consegna del lavoro in tempi utili: (per mancata erogazione del

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ALLEGATOB alla Dgr n. 315 del 12 febbraio 2008 pag. 38/41

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servizio, per necessità di servizio sostitutivo, per minore efficienza energetica e/o mancato risparmio, per eventuali sanzioni per mancato adeguamento normativo, etc.). Altresì la S.A., in caso di grave ritardo nell’esecuzione dei lavori, oltre alla penale di cui sopra, si riserva la facoltà di sospendere, in via cautelativa, il pagamento della corrispettive parti delle quote di ammortamento “a1”, fino al completamento dei lavori.

Come previsto all'art. 34 comma 5 della legge 10/91 il TERZO RESPONSABILE è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista all'art. 31 comma 3 della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. I - Per il mancato rispetto degli obblighi previdenziali, dei contratti collettivi di lavoro delle norme per

l’impiego di personale dipendente e per l’effettuazione di sub appalti: − penale pari a 1fgiornaliero per ogni constatazione di persona presente in ambito ULSS non risultante regolare

dipendente o sub Appaltatore autorizzato − penale pari a 1fgiornaliero per ogni constatazione di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro per

ciascun lavoratore L - Per il mancato aggiornamento nei termini temporali disciplinati nel Capitolato Speciale d’Appalto –

sezione tecnica e gestionale, del Piano di Manutenzione e la conseguente registrazione informatica delle modifiche:

− penale pari a 0,1fgiornaliero per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nel Capitolato Speciale

d’Appalto – sezione tecnica e gestionale. M - Per il mancato rispetto dei tempi di approntamento del Sistema Informativo e di call center: − penale pari a 0,1fgiornaliero per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nel Capitolato Speciale

d’Appalto – sezione tecnica e gestionale N - Per il mancato rispetto dei diversi Indicatori Globali di Prestazione dei diversi servizi (come definiti nel Capitolato Speciale d’Appalto – sezione tecnica e gestionale) oggetto dell’Appalto, dichiarati dall’Appaltatore in sede di offerta, verranno applicate le seguenti penali: a. Per ogni accertato e documentato scostamento inferiore al 5% rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, una penale di 0,1 fgiornaliero; b. Per ogni accertato e documentato scostamento compreso tra il 5% e il 10% rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, una penale di 0,2 fgiornaliero; c. Per ogni accertato e documentato scostamento compreso tra il 10% e il 15% rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, una penale di 0,3 fgiornaliero; d. Per ogni accertato e documentato scostamento superiore al 15% rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, una penale di 0,4 fgiornaliero. O - Per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione del Rilievo Impiantistico ed approntamento del Sistema

di Gestione Documentale: − penale pari a 0,1fgiornaliero per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nel Capitolato Speciale

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d’Appalto – sezione tecnica e gestionale P - Per il mancato rispetto dei tempi di redazione del Piano di Qualità e del Piano di Sicurezza definitivi: − penale pari a 0,1fgiornaliero per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nel Capitolato Speciale

d’Appalto – sezione tecnica e gestionale Dovrà inoltre essere predisposto, in sede di gara e per ogni singola area vasta, uno specifico sistema sanzionatorio riferito e conseguente ad ogni specifica analisi del rischio Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all’Appaltatore dalla S.A.; l’Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla S.A. nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della S.A., saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate. La S.A., per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potranno compensare i predetti crediti con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi della fornitura e dei servizi resi, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'ART. 3.09 del presente Capitolato, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 4.02 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Tutte le controversie tra S.A. e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al giudice ordinario. Il foro competente è________.

ART. 4.03 RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto. In difetto di specifica indicazione, il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra. In tale caso l’Appaltatore avrà diritto ad un indennizzo a titolo compensativo di ogni danno determinato nelle seguenti modalità: − Verrà corrisposto l'importo per i servizi eseguiti fino alla data in cui il recesso avrà effetto. La facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto potrà, invece, essere esercitata dalla Stazione Appaltante senza necessità di alcun preavviso e senza riconoscimento di indennizzo alcuno all’Appaltatore, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause: − proposizione di una domanda di fallimento dell’Appaltatore, o di una sua ammissione a qualsivoglia procedura

concorsuale; − delibera dell’Appaltatore di dare corso alla cessazione dell’attività o alla propria liquidazione volontaria. Per quanto riguarda le eventuali attività che siano in corso alla data in cui la comunicazione del recesso della Stazione Appaltante divenga efficace ai sensi degli articoli che precedono, detta comunicazione dovrà specificare quali tra queste debbano essere portate a termine. Le attività che saranno portate a termine (in conformità a quanto specificato nella comunicazione di recesso) saranno poi regolarmente retribuite dalla Stazione Appaltante

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all'Appaltatore secondo le previsioni del Contratto. La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 30 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: − grave negligenza o frode nell'esecuzione dei servizi. In particolare l'Appaltatore potrà essere considerato

negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o superiore a € 25.000; − inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; − manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori/servizi; − sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; − rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva

degli stessi nei termini previsti dal contratto; − cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del Capitolato, subappalto di

opere senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. Sono inoltre ritenute gravi inadempienze contrattuali, che se ripetute per un numero maggiore di cinque volte in un singolo esercizio gestionale, potranno portare alla risoluzione del contratto, le seguenti: − inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996;

− indisponibilità di attrezzature idonee; − mancanza di personale qualificato; − contabilità non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato o mancanza di elaborati contabili sugli interventi

eseguiti. Ciascuna Parte potrà risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel caso in cui l’altra parte non adempia ad una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere. Qualora l’inadempienza sia imputabile all’Appaltatore, decorso inutilmente il suddetto termine, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di intimare l’immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione scritta all’Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in oggetto. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procederà, in contraddittorio tra Appaltatore e Stazione Appaltante, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di corrispondere le penali eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni: − l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai Servizi oggetto del contratto anche

se svolti da terze persone; − la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare l’Appalto alla Ditta, ATI o Impresa che segue nella graduatoria

di merito stilata in sede di assegnazione dell’Appalto; − la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla

esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’intimata risoluzione; − l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata restituzione alla Stazione Appaltante di tutte le attrezzature,

macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant’altro di proprietà o di pertinenza della Stazione Appaltante a disposizione dell’Appaltatore in quel momento (rinunciando espressamente sin d’ora a qualsiasi diritto di

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ritenzione o privilegio che l’Appaltatore possa vantare, a termini contrattuali o di legge). Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento dei servizi oggetto del contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento di cui l’Appaltatore si sia resa responsabile. La Stazione Appaltante potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Appaltatore nei termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico. Senza pregiudizio per quanto precede, la Stazione Appaltante, previa messa in mora dell’Appaltatore, potrà dichiarare risolto il contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: − l’Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del

corretto espletamento dei Servizi oggetto del contratto; − l’Appaltatore ceda a Terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al contratto senza la

preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante e l’assenso di quest’ultimo.