Parte I ATTI DELLA REGIONE AnnullamentoD.G.R.n.8 ... · rette coperture vaccinali, nonché nella...

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Parte I ATTI DELLA REGIONE LEGGI E REGOLAMENTI Avviso di rettifica Legge regionale 3 luglio 2006, n. 23. Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva natu- rale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario. Nella legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 6 luglio 2006, all’articolo 11, com- ma 3, per mero errore materiale, la parola “... piano ...” è stata erroneamente qualificata come “... d’area ...” e non ... naturalistico ...”, con riferimento all’articolo 8 (Piano Naturalistico) Il comma 3 dell’articolo 11 della legge de qua è pertanto il seguente: “3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano naturalistico sono introitate nel bilancio della Provincia di Vercelli.” DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 8-4084 Variazione compensativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi... delibera di variare il Bilancio della Regione per l’anno fi- nanziario 2006, iscrivendo l’importo di Euro 776.795,00 in aumento nel capitolo 15247 della spesa e registrando in diminuzione le somme di Euro 521.230,00 nel capitolo 15157 della spesa, di Euro 223.770,00 nel capitolo 15484 della spesa e di Euro 31.795,00 nel capitolo 15486 della spesa secondo le indicazioni di cui all’allegato A), parte integrante della presente deliberazione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol- lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. (omissis) Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006, n. 23-4265 Annullamento D.G.R. n. 8-4084 del 23 ottobre 2006 per errore materiale e variazione compensativa al bilancio di previsione per l’anno 2006 (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi... delibera di annullare la D.G.R. n° 8-4084 del 23 ottobre 2006; di variare il Bilancio della Regione per l’anno fi- nanziario 2006, iscrivendo per competenza l’importo di Euro 776.795,00 in aumento nel capitolo 15247 della spesa e registrando in diminuzione per compe- tenza le somme di Euro 521.230,00 nel capitolo 15157 della spesa, di Euro 223.770,00 nel capitolo 15484 della spesa e di Euro 31.795,00 nel capitolo 15486 della spesa secondo le indicazioni di cui all’al- legato A), che é parte integrante della presente deli- berazione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol- lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dall’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. (omissis) Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006, n. 75-4317 Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi... delibera - di recepire, per le argomentazioni illustrate in premessa, l’Accordo Integrativo Regionale per la Pe- diatria di Libera Scelta, con i relativi Allegati 1)-2)- 3) e 4), che costituiscono parte integrante e sostan- ziale alla presente Deliberazione. - di dare atto che agli oneri conseguenti all’appli- cazione del presente Accordo Integrativo Regionale, le Aziende Sanitarie Locali faranno fronte con i fi- nanziamenti assegnati. La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bol- lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. (omissis) Allegato ACCORDO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LI- BERA SCELTA IN ATTUAZIONE DELL’ACN RESO ESECUTIVO IN DATA 15 DICEMBRE 2005 INDICE Dichiarazione preliminare Obiettivi strategici e compiti specifici Art.1 - Campo di applicazione Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II Supplemento al numero 48 - 30 novembre 2006 4

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Parte IATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Avviso di rettificaLegge regionale 3 luglio 2006, n. 23.

Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zonadi salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva natu-rale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude diSan Genuario.

Nella legge in oggetto, pubblicata sul BollettinoUfficiale n. 27 del 6 luglio 2006, all’articolo 11, com-ma 3, per mero errore materiale, la parola “... piano...” è stata erroneamente qualificata come “... d’area...” e non “ ... naturalistico ...”, con riferimentoall’articolo 8 (Piano Naturalistico)

Il comma 3 dell’articolo 11 della legge de qua èpertanto il seguente:

“3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 equelle riscosse a causa della violazione delle normecontenute nel piano naturalistico sono introitate nelbilancio della Provincia di Vercelli.”

DELIBERAZIONIDELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n.8-4084

Variazione compensativa al bilancio di previsione perl’anno finanziario 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di variare il Bilancio della Regione per l’anno fi-nanziario 2006, iscrivendo l’importo di Euro776.795,00 in aumento nel capitolo 15247 della spesae registrando in diminuzione le somme di Euro521.230,00 nel capitolo 15157 della spesa, di Euro223.770,00 nel capitolo 15484 della spesa e di Euro31.795,00 nel capitolo 15486 della spesa secondo leindicazioni di cui all’allegato A), parte integrantedella presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol-lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensidell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R.n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006,n. 23-4265

Annullamento D.G.R. n. 8-4084 del 23 ottobre 2006 pererrore materiale e variazione compensativa al bilancio diprevisione per l’anno 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di annullare la D.G.R. n° 8-4084 del 23 ottobre2006;

di variare il Bilancio della Regione per l’anno fi-nanziario 2006, iscrivendo per competenza l’importodi Euro 776.795,00 in aumento nel capitolo 15247della spesa e registrando in diminuzione per compe-tenza le somme di Euro 521.230,00 nel capitolo15157 della spesa, di Euro 223.770,00 nel capitolo15484 della spesa e di Euro 31.795,00 nel capitolo15486 della spesa secondo le indicazioni di cui all’al-legato A), che é parte integrante della presente deli-berazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol-lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensidell’articolo 61 dello Statuto e dall’art. 14 delD.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006,n. 75-4317

Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale perla Pediatria di Libera Scelta

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di recepire, per le argomentazioni illustrate inpremessa, l’Accordo Integrativo Regionale per la Pe-diatria di Libera Scelta, con i relativi Allegati 1)-2)-3) e 4), che costituiscono parte integrante e sostan-ziale alla presente Deliberazione.

- di dare atto che agli oneri conseguenti all’appli-cazione del presente Accordo Integrativo Regionale,le Aziende Sanitarie Locali faranno fronte con i fi-nanziamenti assegnati.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bol-lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensidell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R.n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ACCORDO REGIONALE PER LA DISCIPLINADEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LI-BERA SCELTA IN ATTUAZIONE DELL’ACNRESO ESECUTIVO IN DATA 15 DICEMBRE 2005

INDICE

Dichiarazione preliminareObiettivi strategici e compiti specificiArt.1 - Campo di applicazione

Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II Supplemento al numero 48 - 30 novembre 2006

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Art.2 - Graduatoria Regionale

Art.3 - Incompatibilità

Art.4 - Partecipazione a Comitati e Gruppi di lavoro

Art.5 - Esercizio del diritto di sciopero

Art.6 - Comitato Regionale e Collegio Arbitrale

Art.7 - Comitato Aziendale

Art.8 - Rapporto ottimale e zone carenti

Art.9 - Massimale scelte e deroghe consentite

Art.10 - Requisiti ed apertura degli studi medici

Art.11 - Sostituzioni

Art.12 - Forme associative pediatriche

Art.13 - Personale di studio

Art.14 - Prestazioni informatiche

Art.15 - Assistenza in zone disagiate

Art.16 - Progetto Salute Infanzia

Art.17 - Prestazioni Aggiuntive

Art.18 - Governo clinico

Art.19 - Equipe di assistenza territoriale

Art.20 - Attività dell’equipe di assistenza territoriale

Art.21 - Fondo per le Attività Distrettuali

Art.22 - Contattabilità telefonica

Art.23 - Tavolo di Confronto, Monitoraggio e Valuta-zione

Art.24 - Area di formazione in Pediatria di Libera Scel-ta

Dichiarazioni a Verbale

Norme Finali

Allegati

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

1. Il presente Accordo Regionale si ispira ai prin-cipi stabiliti dalla Legge n. 833/78 e dal D.Lgs. n.502/92 e s.m. e i. e intende valorizzare le funzionidel medico pediatra di libera scelta in correlazionealle esigenze delle singole Aziende Sanitarie, al finedi migliorare la qualità dell’assistenza.

2. Esso é strumento idoneo a favorire, con gli isti-tuti dell’organizzazione del lavoro e della retribuzio-ne flessibile, il processo di rinnovamento in corsocreato dalla modifica del Titolo V della Costituzionee dalle nuove regole sul federalismo sanitario e in-tende realizzare il processo devolutivo in atto non-ché la completa utilizzazione degli istituti contrattualiche richiedono una rapida e complessiva attivazione,da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie, edi quegli strumenti gestionali e organizzativi previstidal SSR.

3. In particolare, va tenuto conto che il Piano Sa-nitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. il23 maggio 2003, nel testo risultante dall’atto di inte-sa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni -Città ed Autonomie Locali il 15 Aprile 2003, pone ilproblema di un ripensamento della organizzazionedel Servizio Sanitario Nazionale, individuando il ter-ritorio quale punto di forza per l’organizzazione del-la risposta sanitaria, della integrazione socio sanitariae del governo dei percorsi assistenziali, a garanziadei livelli essenziali e dell’appropriatezza delle pre-stazioni.

4. Per l’attuazione del presente Accordo le particoncordano sulla rilevanza strategica che rivestonogli interventi relativi all’organizzazione distrettuale,nell’ottica dell’aziendalizzazione del SSN e della cen-tralità dei compiti del pediatra di libera scelta.

OBIETTIVI STRATEGICI E COMPITI SPECIFICI

1. Le cure primarie in età pediatrica sono caratte-rizzate dall’esigenza di coniugare gli aspetti socialied assistenziali così come la diagnosi e la cura conla prevenzione, mettendo al centro dell’attenzione ilminore e la sua famiglia dalla nascita fino all’adole-scenza, mediante programmi in grado di conseguire iseguenti obiettivi generali:

a) prevenire le condizioni a rischio, causa di lesio-ni, disabilità e dipendenza;

b) prevenire il disagio psichico e sociale, gli abusied i maltrattamenti;

c) stimolare la responsabilizzazione del minore edei genitori verso scelte e comportamenti orientatialla salute e al miglioramento della qualità di vita;

d) attuare efficaci modelli di continuità dell’assi-stenza e di coordinamento delle cure fra strutture didiverso livello;

e) adeguare il livello d’assistenza per i minori af-fetti da patologia cronica, in condizioni di terminali-tà e in stato di disabilità;

f) strutturare modalità di lavoro orientate alla co-operazione tra servizi e operatori secondo un ap-proccio multidimensionale ai problemi del minore.

2. Nell’ambito della programmazione regionale sidefiniscono, inoltre, i seguenti obiettivi strategici:

- promozione di un sistema vaccinale ad alto livel-lo di copertura;

- realizzazione di una rete organizzata di continui-tà dell’assistenza che consenta al cittadino la possibi-lità di ricevere risposte coerenti ed appropriate du-rante l’intero arco della giornata, in modo progressi-vo e coordinato tra Pediatria di Libera Scelta, Con-tinuità Assistenziale e Strutture Ospedaliere;

- integrazione funzionale tra il Territorio e l’Ospe-dale mediante l’individuazione di percorsi diagnosticie terapeutici condivisi;

- incentivazione della pediatria di gruppo e dellarete, volte al miglioramento della qualità delle cure;

- agevolazione degli inserimenti dei medici pediatrinegli ambiti territoriali carenti ed incentivazione perle zone più disagiate, al fine del miglioramentodell’assistenza a favore dei soggetti in età esclusiva;

- sviluppo del sistema informativo finalizzato asupportare le complessità organizzative e a facilitarela comunicazione tra tutti gli operatori del SSR.

3. Ciò premesso, il presente Accordo definiscecompiti e attività del pediatra di libera sceltanell’ambito di 4 aree:

I° area - Prevenzione delle condizioni a rischio* individuare precocemente le condizioni patologi-

che durante lo sviluppo del minore;* favorire la consapevolezza del rischio di inciden-

ti negli abituali ambienti di vita (casa, scuola, ambitidi gioco e mezzi di trasporto) e di esposizione adinquinanti ambientali (fumo passivo);

* promuovere l’adesione ai programmi vaccinali.Essendo fondamentale la collaborazione tra i ServiziAziendali di Prevenzione ed i pediatri di libera scel-ta nella realizzazione e nel monitoraggio delle cor-

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rette coperture vaccinali, nonché nella segnalazionedei soggetti cronici per completarne il calendario,rientrano tra i compiti convenzionali:

- La promozione attiva delle vaccinazioni priorita-rie;

- La sorveglianza e la segnalazione di eventuali ef-fetti collaterali;

- La rilevazione anamnestica delle avvenute vacci-nazioni nel corso dei Bilanci di Salute;

- L’informazione sulle vaccinazioni non prioritariea tutti i pazienti.

II° area - Prevenzione del disagio psichico e socia-le

* individuare i minori sottoposti a maltrattamentofisico, psichico e abuso sessuale e le situazioni di di-sagio psico-sociale.

III° area - Stimolazione della responsabilizzazione* favorire l’adozione di corretti comportamenti ali-

mentari;* contribuire al raggiungimento di una buona ca-

pacità genitoriale;* favorire la consapevolezza della validità dell’al-

lattamento al seno;* incentivare la partecipazione alle attività ginnico-

motorie;* prevenire l’uso delle sostanze che causano di-

pendenza ed aiutare l’acquisizione di corretti stili divita nell’adolescenza;

* fornire mezzi educativi alle famiglie per la cor-retta gestione dei più frequenti eventi che interferi-scono con lo stato di salute del minore.

IV° area - Promozione del coordinamento e dellacooperazione

- migliorare il percorso di nascita;- garantire la continuità delle cure e i percorsi

diagnostici per le patologie acute;- definire percorsi specifici per i minori affetti dal-

le patologie croniche a maggior prevalenza;- sostenere, con la collaborazione di servizi specifi-

catamente dedicati, l’assistenza a minori in stato diterminalità neoplastica e per altra patologia grave;

- definire le azioni volte all’integrazione sociale erelazionale del minore con disabilità grave.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell’ACN

del 15/12/05, il rapporto di lavoro esistente fra leAziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte edi Pediatri di libera scelta in esse operanti.

2. Detto rapporto professionale costituisce vincolofunzionale tra ASL e singolo pediatra e si concretiz-za con l’organico inserimento delle attività del pe-diatra di libera scelta nell’apparato organizzativo delDistretto per lo svolgimento dei compiti rientrantinell’area pediatrica, dalle attività assistenziali prima-rie alla continuità di cura, fino alla promozione dellasalute.

3. Il presente Accordo avrà efficacia a partire dal-la data di assunzione del relativo provvedimento de-liberativo da parte della Giunta Regionale e resta invigore, in regime di prorogatio legis, fino alla stipuladegli Accordi Regionali previsti dal successivoA.C.N.

ART. 2 - GRADUATORIA REGIONALE1. La pubblicazione della graduatoria regionale per

la pediatria di libera scelta verrà effettuata secondoquanto stabilito dall’art 15 dell’ACN vigente.

2. In proroga a tutto l’anno 2006, per effetto dellaNorma Transitoria n. 2 del vigente ACN, é da con-siderarsi valida la graduatoria regionale approvatanell’anno 2005 la cui validità esauriva i propri effettial 30 Giugno 2006.

3. I pediatri già titolari di incarico a tempo inde-terminato ai sensi del vigente ACN non possonofare domanda di inserimento nella graduatoria regio-nale ma potranno concorrere all’assegnazione degliincarichi vacanti solo per trasferimento. Tale disposi-zione decorrerà dalla graduatoria regionale valevoleper l’anno 2007. Le domande presentate in prece-denza non saranno accolte.

ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ1. Considerato che l’attività di medico specialista

ambulatoriale convenzionato anche nella branca diPediatria è divenuta incompatibile con l’iscrizionenegli elenchi della Pediatria di libera scelta, in rela-zione al punto c), comma 1, art.17 dell’ACN del15/12/05, si prevede che i rapporti in atto alla datadi entrata in vigore dell’ACN medesimo rimanganoin essere senza riduzione del massimale.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE A COMITATI EGRUPPI DI LAVORO

1. Al fine di consentire la piena e produttiva par-tecipazione dei pediatri di libera scelta ai momentidi programmazione e gestione regionale, aziendale edistrettuale, cosi come previsto dal comma 1, art.21dell’ACN, ivi compresa la partecipazione agli Ufficidi Coordinamento delle Attività Distrettuali(UCAD) e agli Uffici di Monitoraggio e Valutazio-ne, nonché ai Comitati Regionali e Aziendali, a tito-lo di rimborso forfetario delle spese di viaggio e disostituzione é riconosciuta:

a) un’indennità di partecipazione di euro . 55,00per un impegno pari a 1/2 giornata;

b) un’indennità di partecipazione di euro 110,00per un impegno superiore a 1/2 giornata;

c) un’indennità di spostamento di euro 27,00 inaggiunta alle precedenti di cui ai punti a) e b), peri medici pediatri il cui studio dista più di 30 KMdalla sede in cui si svolge la riunione.

2. Tali compensi dovranno essere corrispostidall’ASL territorialmente competente direttamente almedico pediatra titolare.

3. Ai pediatri eletti a far parte dell’UCAD, degliUffici di Monitoraggio e Valutazione nonché dellaCommissione per l’appropriatezza delle cure edell’uso delle risorse di cui all’art.25, comma 4 eall’art.27, comma 5 del vigente ACN sono ricono-sciute per le attività da esse derivanti:

- euro 55,00 per i lavori direttamente connessi aciascuna riunione dell’UCAD, dell’Ufficio di Monito-raggio e Valutazione nonché della Commissione perl’appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse;

- Indennità mensile lorda di euro 330,00 per i la-vori connessi al funzionamento complessivo degliistituti di cui al presente comma;

4. Le attività previste nel presente articolo noncomportano limitazioni al massimale individuale néincompatibilità tra di esse e/o con altri incarichi.

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ART. 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIO-PERO

1. In caso di agitazioni sindacali, si concorda chel’adesione alle stesse da parte della singola Organiz-zazione Sindacale abbia valore per tutti gli iscrittialla medesima sigla. Qualora il singolo pediatra,iscritto a tale Organizzazione Sindacale, non intendapartecipare all’agitazione, é tenuto a fornire la co-municazione prevista dal comma 5 dell’art.31dell’ACN vigente nella forma scritta in qualsiasiespressione legale.

2. Le prestazioni indispensabili definite ai sensidella legge n.146/90, cosi come modificata ed inte-grata dalla legge n.83/00, quali le visite urgenti, ivicomprese le visite domiciliari e l’assistenza program-mata ai malati terminali, devono essere assicurate datutti i medici pediatri convenzionati.

3. Durante le giornate di sciopero, al pediatra chegarantisce le suddette prestazioni, che dovranno es-sere appositamente documentate, sarà corrisposto il10% del compenso di cui all’art. 58, lettera A, pun-to 1 ACN .

ART. 6 - COMITATO REGIONALE E COLLE-GIO ARBITRALE (ART. 24 e ART. 30 ACN)

1. Il comma 2 dell’art.24 ACN prevede che il Co-mitato Regionale sia composto, per la parte sindaca-le, da un rappresentante per ogni Organizzazione fir-mataria dell’ACN (FIMP-CIPE) nonché da una quo-ta aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS.firmatarie direttamente proporzionale alla rispettivaconsistenza associativa, purché espressione di almenoil 10% del numero complessivo degli iscritti alleOO.SS, oltre al requisito della domiciliarità nellaRegione.

2. La consistenza associativa utile al raggiungimen-to del 10%, ai fini della quota aggiuntiva, é stataraggiunta, a livello regionale, unicamente dal Sinda-cato FIMP; pertanto, si concorda che, per la partesindacale, il Comitato Regionale sia composto nellaseguente misura:

- N. 1 membro rappresentante di diritto dell’Orga-nizzazione Sindacale FIMP e N. 3 membri rappre-sentati sindacali regionali della medesima O.S., comequota aggiuntiva;

- N. 1 membro rappresentante di diritto dell’Orga-nizzazione Sindacale CIPE senza ulteriori rappresen-tanti sindacali regionali della medesima O.S., per laquota aggiuntiva.

Qualora una delle Organizzazioni Sindacali nonprovveda a designare il proprio rappresentante, oquesti non partecipi ai lavori del Comitato Regiona-le, subentrerà un componente dell’altra sigla sindaca-le. Resta facoltà della stessa sigla di nominarlo suc-cessivamente. La quota aggiuntiva verrà rivista dianno in anno e rapportata proporzionalmente allaconsistenza associativa riferita all’anno precedente .

3. La parte pubblica sarà composta da N. 5 rap-presentanti della Regione di cui 1, individuato nelResponsabile del Settore Regionale competente inmateria e 4 nei Dirigenti delle Aziende Sanitariepiemontesi esperti nel Settore.

4. Si concorda che i due componenti di parte sin-dacale previsti nel Collegio Arbitrale ex art.30 ACNvengano designati dalle Organizzazioni Sindacalimaggiormente rappresentative nel numero di 1 perogni sigla sindacale.

ART. 7 - COMITATO AZIENDALE1. I componenti di parte sindacale previsti dal

comma 1 dell’art.23 ACN a far parte del ComitatoAziendale verranno designati dalle OO.SS maggior-mente rappresentative nel numero minimo di dueappartenenti all’Azienda Sanitaria Locale. Qualoraun’Organizzazione Sindacale non provveda a desi-gnare il proprio rappresentante, o questi non parte-cipi ai lavori del Comitato Aziendale, subentrerà uncomponente dell’altra sigla sindacale. Resta facoltàdella stessa sigla di nominarlo successivamente.

2. Oltre ai compiti esplicitati nel comma 3dell’art.23 dell’ACN si aggiungono:

a) individuazione di eventuali zone carenti straor-dinarie;

b) valutazione ed eventuale risoluzione di conten-ziosi tra Pediatri ed Utenza, non risolvibili dall’URP,che non prefigurino l’attivazione delle procedure dicui all’art.30 dell’ACN.

3. Ai sensi del comma 2 dell’art.23 ACN, le particoncordano che i pareri obbligatori previsti per lematerie elencate nel comma 3 dell’art.23 ACN, com-prensive dei compiti aggiunti nel comma precedentedel presente articolo, debbano essere espressi entroil termine di 30 gg. dalla richiesta.

Per le istanze relative alle scelte in deroga ad am-biti territoriali per le quali il parere richiesto investala competenza di Aziende Sanitarie differenti, il ter-mine entro il quale é necessaria l’espressione del pa-rere medesimo è quello di 60 gg. dalla richiesta.

ART.8 - RAPPORTO OTTIMALE E ZONE CA-RENTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma8, del vigente ACN per ciascun Comune o altro am-bito, definito secondo specifiche esigenze organizzati-ve aziendali, ai sensi del comma 3 del medesimo ar-ticolo, deve essere iscritto un pediatra per ogni 600residenti o frazione superiore a 300, di età compresatra 0 e 6 anni non compiuti (0-5 anni e 364 gg.) ri-sultante alla data del 31 Dicembre dell’anno prece-dente, tenendo anche conto dei cittadini residentiche hanno effettuato la scelta a favore dei pediatriiscritti al di fuori dell’ambito.

2. Nella determinazione di un nuovo ambito terri-toriale, anche in seguito ad accorpamenti di più Co-muni, il rapporto ottimale a cui riferirsi rimane1/600 (o frazione superiore a 300) bambini residentiin età 0-6 anni non compiuti.

3. Quando in un ambito territoriale si verifica unasituazione di carenza assistenziale a causa del rag-giungimento del proprio massimale da parte dei pe-diatri inseriti, o vi sia cessazione del rapporto con-venzionale da parte di uno o più pediatri, con con-seguente impossibilità di effettuare ulteriori sceltepediatriche, senza che il calcolo del rapporto ottima-le, come definito all’art. 32 dell’A.C.N., consenta lapubblicazione di una zona carente ordinaria, l’ASL,sentito il Comitato Aziendale ex art. 23 ACN, attivale procedure di deroga previste dall’art. 38 comma 3.

4. Nel caso in cui i pediatri interpellati non accet-tino la deroga al massimale in numero sufficiente dagarantire la copertura assistenziale, l’ASL potrà ri-chiedere, sentito il Comitato Aziendale ex art.23ACN, la pubblicazione di una zona carente operati-va per l’inserimento, con incarico definitivo, di unpediatra individuato nel rispetto della relativa gra-

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duatoria regionale vigente e contemporaneamenteassegnare i nuovi nati e i trasferiti con età inferiorea sei anni ai medici pediatri. Tale pubblicazione po-trà avvenire anche in deroga alle scadenze di Aprilee Ottobre previste dall’art. 33 del vigente A.C.N.Potranno concorre a tali carenze operative anche ipediatri già inseriti con le procedure previste in ma-teria di trasferimenti.

5. Qualora, per motivi di particolare gravità ed ec-cezionalità, che comportino un improvvisa ed impre-vista cessazione del rapporto convenzionale, quali di-missioni (non legate a trasferimento e/o pensiona-mento ordinario del medico) o decesso del pediatra,si determini in un ambito territoriale la mancata as-sistenza pediatrica ad almeno 300 bambini in etàesclusiva, che non sia possibile risolvere con le pro-cedure ordinarie e tecniche sopra descritte, l’ASL,previo parere favorevole del Comitato Aziendale,può richiedere al Comitato Regionale ex art.24 ACNl’approvazione di una zona carente straordinaria inderoga alle scadenze temporali prestabilite nei mesiAprile e Ottobre, per l’inserimento, con incarico de-finitivo, di un pediatra individuato nel rispetto dellarelativa graduatoria regionale vigente o per trasferi-mento. Tale procedura non si applica quando dalcalcolo del rapporto ottimale non risulti determinabi-le la carenza ordinaria.

6. E’ demandata al Comitato Aziendale ex art.23ACN la definizione dell’ambito geografico in cuideve essere assicurata l’assistenza pediatrica in casodi assegnazione delle sopra citate zone carenti.

ART. 9 - MASSIMALE SCELTE E DEROGHECONSENTITE

1. Considerato il persistere della situazione deli-neatasi nella Regione Piemonte, che ha comportatonel passato forti disagi operativi e gestionali ancheai fini dell’individuazione delle zone carenti e ritenu-to di dover garantire, nell’ottica di un generale mi-glioramento, una adeguata assistenza pediatrica a tu-tela dei bambini in età esclusiva, le parti concordanodi ridefinire il limite delle deroghe applicabili almassimale individuale di cui al comma 1 dell’art. 38del vigente ACN, fino al raggiungimento di 1000unità, superando di fatto il limite del 10% consenti-to nel successivo comma 8 del medesimo articolo(880 unità).

2. Il nuovo limite derogabile si applica a tutti ipediatri, fatta salva la facoltà di esplicita rinuncia dacomunicarsi, in tal caso, da parte del medicoall’A.S.L. competente per territorio; per questi ultimicontinuerà ad applicarsi il limite, derogabile con icommi 8 e 9 dell’art.38 ACN, di 800 unità.

3. Le deroghe consentite fino al nuovo limite di1000 unità potranno essere superate unicamente perle scelte previste dal comma 9 del medesimo art.38(soggetti appartenenti a nuclei familiari). Le scelteda iscrivere oltre le 880 e fino a 1000 unità potran-no essere effettuate esclusivamente per bambini inetà 0-3 anni non compiuti. Sono fatte salve, tuttavia,le disposizioni previste nei commi 3, 10 e 13dell’art.38 ACN nonché del comma 3 dell’art.8 delpresente Accordo Regionale.

4. Qualora il pediatra abbia raggiunto la quota1000 e continui a persistere il bisogno di assistenzapediatrica nei confronti di bambini in età 0-3 anninon compiuti, l’A.S.L., valutato quanto previsto dal

comma 3, art.8 del presente Accordo, potrà procede-re all’iscrizione di tali assistiti contestualmente allacancellazione automatica, in ordine anagrafico decre-scente, di bambini in età 12-14 anni non compiuti,fatta salva la facoltà di reintegro dei bambini conpatologia cronica.

5. Eventuali ed ulteriori cancellazioni di bambiniin età inferiore ai 12 anni dovranno essere concor-date, di volta in volta, con il medico pediatra.

6. Per ogni scelta attribuita al pediatra oltre le 880unità e fino al compimento del 36° mese di vita,verrà corrisposto un compenso economico aggiuntivoannuo di euro 28,00.

ART.10 - REQUISITI ED APERTURA DEGLISTUDI MEDICI

1. Con riferimento all’art. 35, comma 7, dell’ACNsi concorda di inserire dopo il nominativo del medi-co l’indicazione della specializzazione in Pediatria.

2. In accordo con quanto previsto dall’art.35, com-ma 8, dell’ACN vigente le visite nello studio medicovengono, di norma, erogate attraverso un sistema diprenotazione, fatta salva la possibilità di accesso percasi non differibili. Tale modalità organizzativa sipropone di ridurre i disagi dell’Utenza connessa aitempi di attesa.

ART. 11 - SOSTITUZIONI1. Le aziende per i primi 30 giorni di sostituzione

continuativa corrispondono i compensi al pediatrasostituito che provvederà a regolare i rapporti eco-nomici con il sostituto, nel rispetto della normativafiscale, secondo quanto disciplinato dalle norme inAllegato sub lettera F) dell’ACN del 15/12/05 per laPediatria di Libera Scelta. I compensi corrisposti daltitolare al sostituto non in possesso di specializzazio-ne dovranno essere conformi a quanto previsto dalsuccessivo comma 2 del presente articolo. E’ ammes-sa la sostituzione tra pediatri di libera scelta operan-ti in forme associate sia presso lo studio del pediatratitolare sia presso lo studio del pediatra/i associato/i.In tal caso i rapporti economici sono convenuti trale parti.

2. Nei casi di sostituzione superiore ai 30 gg., ilcompenso spettante al sostituto non in possesso deltitolo di Specializzazione in Pediatria o disciplineequipollenti, secondo quanto previsto dall’Allegatosub lettera F) dell’ACN del 15/12/05, verrà corrispo-sto come segue:

a) 70% del compenso forfetario annuo di euro38,62, quale previsto per i medici di medicina gene-rale per ciascun assistito in carico (euro 27,03);

b) detto compenso sarà maggiorato del 20% incaso di sostituzioni effettuate nei mesi di dicembre,gennaio, febbraio, marzo, ridotto del 20% in caso disostituzioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, ago-sto, settembre e invariato nei mesi di aprile, maggio,ottobre, novembre.

Le prestazioni aggiuntive, nonché le prestazioni ef-fettuate in Assistenza Domiciliare e Ambulatoriale afavore di soggetti con patologia cronica, eventual-mente eseguite nel corso della sostituzione, verrannocorrisposte con i compensi previsti negli Allegati B),E), E bis) e L) del relativo ACN per la Pediatria diLibera Scelta.

3. Al pediatra titolare spetterà, invece, il 45% delcompenso di cui alla lettera A) commi 1 e 9dell’art.58 ACN per la Pediatria di libera scelta.

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ART. 12 - FORME ASSOCIATIVE PEDIATRI-CHE

1. L’associazionismo, come previsto dal vigenteACN per la Pediatria di libera scelta, nasce dall’esi-genza di:

- soddisfare tempestivamente anche in fasce orariediverse da quelle dedicate da ciascun medico all’atti-vità ambulatoriale i bisogni assistenziali non differi-bili, che sono tra le cause degli accessi impropri alPronto Soccorso e dei conseguenti ricoveri ospeda-lieri;

- aumentare il numero delle ore d’accesso agli stu-di medici;

- elevare la possibilità di partecipare ad attivitàformative;

- fornire prestazioni sanitarie omogenee sul territo-rio.

2. Le parti concordano le seguenti percentualimassime degli assistiti in ambito regionale:

Pediatria in associazione 63 % degli assistiti inambito regionale

Pediatria di gruppo 10 % degli assistiti inambito regionale

Considerata l’importanza della condivisione delleinformazioni relative agli assistiti in carico ai pediatriin associazione, si concorda che l’indennità previstanell’All. 3) del presente Accordo alla voce A) dellarelativa Tabella (Euro 3,00 annue x assistito) sia in-crementata, nella misura indicata alla voce B) (Euro3,50 annue per assistito), qualora detti pediatri prov-vedano alla realizzazione e all’implementazione di si-stemi informatici, Pediatria in Rete, tali da consenti-re l’accesso diretto - es. cartella clinica informatizza-ta - alle informazioni utili degli assistiti dei compo-nenti l’associazione nel rispetto della percentuale so-pra indicata.

3. Possono essere previste forme associative mistetra medici di Medicina Generale e medici Pediatri diLibera Scelta, la cui organizzazione ed operativitàfunzionale é demandata all’ASL territorialmentecompetente; sono inoltre previste forme associativemiste tra Pediatria di Gruppo e di Associazione. Pertali forme associative miste si concorda che le relati-ve indennità non debbano essere considerate cumu-lative e che vengano, pertanto, erogate secondoquanto previsto dalla forma associativa di apparte-nenza del pediatra.

4. Si prevede, inoltre, previo parere favorevole delcompetente Comitato Aziendale ex art.23 ACN, ilriconoscimento di forme associative tra medici pedia-tri che operino in ambiti di scelta limitrofi, purchédella medesima Azienda. Per quanto concerne laCittà di Torino, il cui ambito di scelta coincide conil territorio comunale, le forme associative potrannoessere costituite, previo parere favorevole del Comi-tato Locale ex art.23 ACN delle Aziende Sanitarieinteressate, da pediatri operanti in distretti limitrofi,anche se non appartenenti alla medesima Azienda.Le attuali forme associative non conformi al dettatodel presente comma dovranno pertanto adeguarsientro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Ac-cordo. Trascorso tale termine, dette forme associati-ve si intenderanno decadute.

5. Il Comitato Regionale di cui all’art. 24dell’ACN istituisce e cura un elenco di dette forme

associative, distinto nelle diverse tipologie, da aggior-narsi con cadenza semestrale (giugno e dicembre diogni anno) e verifica, altresì, il numero degli assistitiiscritti ai pediatri coinvolti nelle forme associative.

6. I pediatri che intendono costituire una nuovaforma associativa devono presentare due distinte do-mande, a mezzo raccomandata AR, sia al ComitatoRegionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Re-gionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione, amezzo telegramma, comunica al rappresentante dellaforma associativa e all’ASL di competenza, il nulla-osta alla sua costituzione o l’impossibilità alla mede-sima. Tale atto è subordinato esclusivamente alla ve-rifica del rispetto delle percentuali di riferimento, te-nuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste. Ac-quisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è com-pito dell’ASL procedere, in qualsiasi momento suc-cessivo all’inizio dell’operatività, alla verifica del pos-sesso dei requisiti previsti dall’art.52 ACN. La formaassociativa dovrà diventare operativa entro 90 giornidal ricevimento del nulla-osta ed i relativi beneficieconomici decorreranno dalla data di effettiva attiva-zione.

7. Le procedure autorizzative previste nel comma6 verranno attivate, in caso di forme associative ri-chieste da pediatri appartenenti ad ambiti di sceltalimitrofi ex comma 4, unicamente a seguito di pare-re favorevole espresso dal competente ComitatoAziendale delle Aziende Sanitarie interessate. Taleparere dovrà essere allegato all’istanza prevista perl’ottenimento del beneficio economico da inviarsi alcompetente Comitato Regionale.

8. Dovrà essere garantito il coordinamento degliorari di apertura degli studi dei singoli pediatri ope-ranti nelle forme associative secondo un orario com-plessivo di almeno 5 ore al giorno. Ciascun pediatrariunito in forma associativa é tenuto all’apertura del-lo studio per un numero di ore settimanali correlatoal numero dei propri assistiti, ai sensi dell’art. 35,comma 5, del vigente ACN. L’articolazione orarianelle fasce mattutine e pomeridiane deve garantirel’apertura pomeridiana di un numero di studi noninferiore a un terzo dei pediatri associati.

9. Si ribadisce l’assoluta obbligatorietà che la po-polazione assistita sia informata in modo chiaro edesaustivo sugli obiettivi e sulle modalità di funziona-mento delle forme associative, previa affissione, inogni studio medico di apposita comunicazione conmodalità da concordarsi con gli uffici competentidell’ASL al fine di garantire ai cittadini una appro-priata informazione nel merito dell’accessibilità a cia-scun medico pediatra dell’associazione. E’, inoltre,dovere del pediatra associato garantire la disponibili-tà di informazioni, mezzi e strumenti che consentanoall’assistito una adeguata e tempestiva informazione.Il patto costitutivo delle forme associative deve ave-re congrua evidenza per gli assistiti, a cura del me-dico pediatra.

10. L’ASL è tenuta a verificare l’applicazione diquanto sopra e ad informare i nuovi iscritti in meri-to alla forma associativa cui appartiene il pediatraprescelto (orari di apertura degli altri studi, nomina-tivi degli altri medici pediatri facenti parte dell’asso-ciazione, finalità, ecc.....). In particolare, gli orari de-gli studi di tutti i pediatri riuniti nelle previste formeassociative devono essere comunicati all’ASL edesposti in tutti gli studi coinvolti oltrechè esplicitati

Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II Supplemento al numero 48 - 30 novembre 2006

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nel rispettivo patto costitutivo. Ogni variazione rela-tiva all’orario dovrà essere tempestivamente comuni-cata agli assistiti e all’ASL competente.

11. Eventuali inadempienze avverso il dettato so-pra descritto, comporteranno l’applicazione del di-sposto normativo di cui all’art. 30 in materia di re-sponsabilità convenzionali.

12. Ciascuna nuova forma associativa, entro 60 gg.dalla data di costituzione, è tenuta a redigere unaCarta dei Servizi delle prestazioni rese da consegna-re agli assistiti secondo un modello concordato a li-vello aziendale e da sottoporre, per le valutazionideontologiche, al competente Ordine dei Medici.

13. Ogni modifica della forma associativa, che aparere del Direttore di Distretto venga ritenuta so-stanziale, comporta la rivalutazione della stessa daparte del Comitato Regionale.

14. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma11, del vigente A.C.N., le Aziende Sanitarie Localipossono individuare, nell’ambito delle forme associa-tive, modelli organizzativi sperimentali aggiuntivi eattività concordate.

15. Per quanto concerne le indennità da corrispon-dere ai medici pediatri appartenenti alle forme asso-ciative del presente articolo si rimanda alla Tabelladi cui all’Allegato 3) del presente Accordo Regiona-le.

ART. 13 - PERSONALE DI STUDIO1. Ai sensi dell’art.58, lettera B), commi 5 e 6,

ACN, le parti concordano di identificare in una uni-ca figura, sia il collaboratore di studio che l’infer-miere professionale ai fini della corresponsionedell’indennità di cui alla relativa Voce in Tabelladell’Allegato 3) al presente Accordo Regionale.

2. In considerazione degli aumenti percentuali pre-visti nel presente Accordo per le forme associativerispetto all’ACN vigente, le parti concordano, ai sen-si dell’art.58, lettera B), comma 13, ACN, che anchegli assistiti in carico ai pediatri operanti in forme as-sociative debbano essere computati nei tetti per l’in-centivazione del personale di studio nelle seguentipercentuali massime degli assistiti in ambio regiona-le:

Collaboratore di studio 20 % degli assistiti ino infermiere professionale ambito regionale

Viene istituito, tuttavia, un Fondo di Garanzia alfine di assicurare la corresponsione dell’indennità re-lativa al personale di studio operante all’interno del-la forma associativa denominata - Pediatria di Grup-po - qualora venga superato il tetto del 20% degliassistiti in ambito regionale.

3. Il Comitato Regionale ex art. 24 ACN istituiscee cura un elenco dei pediatri che utilizzano il perso-nale di studio da aggiornarsi con cadenza semestrale(giugno e dicembre di ogni anno) e verifica, altresì,il numero degli assistiti iscritti ai pediatri coinvoltinelle forme di dette collaborazioni di studio.

4. I medici pediatri che intendono acquisire talicollaborazioni di studio devono presentare due di-stinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia alComitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comi-tato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezio-ne comunica, a mezzo telegramma, al pediatra inte-ressato e all’ASL di competenza, il nulla-osta alla

sua utilizzazione o l’impossibilità alla medesima. Taleatto è subordinato esclusivamente alla verifica del ri-spetto delle percentuali di riferimento, tenuto contodell’ordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nul-la-osta del Comitato Regionale, è compito dell’ASLprocedere alla verifica del possesso dei requisiti pre-visti. L’effettiva utilizzazione del personale di studiodeve avvenire entro 90 giorni dalla comunicazionedel nulla-osta regionale. Il riconoscimento delle rela-tive indennità ai pediatri decorre dal momento dellacomunicazione del medico all’ASL o dal momentodell’effettivo inizio di attività del personale, qualoraassunto successivamente alla comunicazione medesi-ma.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’ASL compe-tente procederà alla verifica dell’impegno orario mi-nimo settimanale di cui ai commi 5 e 6, lettera B)dell’art.58 ACN vigente nonché delle spese effettivedimostrate, comprendenti la retribuzione lorda, icontributi sociali, gli onorari di eventuali consulentidel lavoro, il costo della formazione del personaleed il costo di eventuali polizze assicurative connesseall’impiego del personale in modo che la somma to-tale delle indennità percepite nel corso dell’anno so-lare precedente non superi le spese dichiarate.

ART. 14 - PRESTAZIONI INFORMATICHE1. Al fine di incentivare l’informatizzazione degli

studi medici e favorire la comunicazione e la tra-smissione di documentazione varia tra AA.SS.RR.(nelle diverse articolazioni ospedaliere, distrettuali eterritoriali) e singoli pediatri di libera scelta, sono ri-conosciuti specifici compensi a coloro che garantisco-no:

a) la partecipazione a procedure di posta elettroni-ca con le diverse strutture del SSR;

b) l’incorporazione dei referti nelle cartelle clini-che informatizzate e/o la loro stampa;

c) le procedure burocratiche di teleprenotazione.2. Per quanto riguarda la prestazione di cui al

punto a) i singoli pediatri dovranno comunicareall’ASL di appartenenza un recapito personale indi-viduale di posta elettronica. Il diritto al compensodecorre dalla data di notifica all’ASL dell’indirizzodi posta elettronica da parte del medico. Il pediatrasi impegna altresì a comunicare prontamente all’ASLdi appartenenza ogni variazione di indirizzo.

3. Le prestazioni di cui al punto b) potranno fa-coltativamente essere fornite dal pediatra. Il dirittoal compenso decorre dall’inizio dell’attività.

4. Per quanto riguarda il punto c) si rimanda asuccessivo Accordo, anche in applicazione del Pro-getto Regionale per la graduale realizzazione delCentro Unificato Prenotazioni (C.U.P. Regionale), dicui alla D.G.R. n. 15-608 del 1.8.2005.

5. Per le prestazioni informatiche di cui al presen-te articolo viene riconosciuto un compenso forfeta-rio, come indicato nella seguente tabella:

Prestazione Compensopunto a) procedure di posta Compenso mensile perelettronica medico pediatra euro 74,00punto b) incorporazionein cartelle informatizzate Compenso annuo pere/o stampa referti assistito euro .0,50Punto c) teleprenotazioni Compenso annuo peresami assistito euro...................

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ART. 15 - ASSISTENZA IN ZONE DISAGIATE(ex art. 58, lettera D - ACN)

1. Premesso che la finalità di questo istituto ha loscopo di incentivare la presenza operativa del pedia-tra di libera scelta, anche negli ambiti e/o comunipiù periferici e di garantire, pertanto, una adeguataassistenza pediatrica in ambiti territoriali più sfavore-voli, le parti concordano di definire “zona disagiata”le zone alle quali siano applicabili, contemporanea-mente, i seguenti criteri:

a) particolari difficoltà oro-geografiche;b) Zona o meglio “ambito territoriale di scelta”

con popolazione sparsa e rarefatta ovvero, “ambitoterritoriale di scelta” con almeno cinque Comunicon densità abitativa, in età di esclusiva pediatrica,pari o inferiore a due abitanti per Km2 e con unnumero di bambini in età esclusiva inferiore a 150;

Le parti concordano inoltre di definire “zona disa-giatissima” le zone ricadenti in ambiti territoriali discelta i cui Comuni siano almeno dieci e con densitàabitativa - in età di esclusiva pediatrica - pari o in-feriore ad un abitante per Km2.

2. Le zone disagiate e le zone disagiatissime do-vranno essere individuate dal Comitato Aziendaledell’ASL territorialmente interessata sulla base deicriteri sopra definiti e trasmesse, ai fini della neces-saria approvazione, al Comitato Regionale ex art. 24ACN.

3. Particolari situazioni locali non rientranti neicriteri sopraccitati, potranno essere individuati dalleASL e proposti al Comitato Regionale per l’appro-vazione di cui al punto precedente.

4. In ogni caso, da parte dei pediatri inseriti nellezone disagiate o nelle zone disagiatissime dovrà es-sere garantita la disponibilità ad acquisire sceltenonché l’effettuazione delle visite ambulatoriali e do-miciliari previste, quali doveri convenzionali,nell’A.C.N. anche attivando una congrua distribuzio-ne degli ambulatori, così come definita dall’ASL dicompetenza d’intesa con il pediatra interessato, fer-mo restando il limite massimo di sette aperture am-bulatoriali settimanali.

5. Al fine di favorire l’effettuazione di un congruonumero di ore di studio anche nei Comuni più pic-coli e nelle frazioni minori, le spese di locazione emanutenzione degli ambulatori forniti dal Comune odall’ASL sono da considerarsi a carico delle AziendeSanitarie medesime, fermo restando l’obbligo del pe-diatra di sostenere le spese di almeno uno studio.

6. Negli ambulatori forniti dall’ASL dovranno es-sere espletati tutti gli accorgimenti tecnici “ove pos-sibile” necessari a fornire la possibilità di collega-mento informatico tra pediatri associati operanti indetti ambiti di scelta.

7. Il compenso per l’assistenza pediatrica in zonedisagiate spetta sia ai Pediatri iscritti negli ambititerritoriali già riconosciuti disagiati alla data del pre-sente Accordo Regionale che ai Pediatri di nuovoinserimento.

8. Ai suddetti pediatri che presteranno la dovutaassistenza, domiciliare e ambulatoriale, nella zona omeglio nell’ambito di scelta territoriale disagiatospetterà un compenso mensile di euro 516,46 chesarà aumentato del 50 % in caso di zona disagiatis-sima.

ART. 16 - PROGETTO SALUTE INFANZIA1. Il Progetto Salute Infanzia prevede un Piano

Base che ripropone l’esecuzione di 9 bilanci di salu-te, come individuati nell’Allegato 1) del presenteAccordo, finalizzati al raggiungimento dei sottoindi-cati obiettivi di salute:

* Individuazione precoce delle condizioni patologi-che durante lo sviluppo del minore;

* Prevenzione delle SIDS;* Prevenzione degli incidenti domestici e stradali;* Promozione e sostegno dell’alimentazione al

seno;* Promozione dei programmi vaccinali;* Promozione dello sviluppo relazionale;* Promozione delle attività ginnico-motorie;* Promozione di corretti comportamenti alimenta-

ri;* Promozione del corretto utilizzo dei servizi.2. Di norma ad ogni bilancio di salute corrisponde

un obiettivo educativo principale ed una corrispon-dente azione, ispirati da un motivato programma diintervento.

3. L’adesione al Progetto Salute Infanzia prevedela raccolta e la registrazione dei dati clinici e ammi-nistrativi previsti nel libretto di salute nonché il tra-sferimento obbligatorio degli stessi alle Aziende Sa-nitarie competenti, ove possibile per via informatica.

4. Per i compiti e le attività previste per la parte-cipazione al Progetto Salute Infanzia viene ricono-sciuto al pediatra un compenso omnicomprensivolordo di euro 12,91 per ciascuno dei 9 bilanci di sa-lute; detto compenso verrà corrisposto con cadenzamensile e sarà assoggettato agli obblighi previdenzia-li di cui all’art 59, comma 1, dell’ACN vigente.

5. Il pediatra di libera scelta è tenuto alla conse-gna o all’invio delle schede entro il mese successivoa quello dell’esecuzione del bilancio; tale terminevale anche per la corresponsione dei compensi rela-tivi all’esecuzione dei bilanci di salute previsti. Il pe-diatra è, inoltre, tenuto alla compilazione del riepilo-go mensile. Le schede dei bilanci inserite nell’agendasalute dovranno essere periodicamente aggiornatenella forma e nei contenuti, tenendo conto delleeventuali necessità di raccolta dati epidemiologici edella condivisa volontà di giungere in tempi breviall’esclusiva trasmissione informatizzata dei dati.Qualsiasi aggiornamento in merito dovrà essere con-cordato tra la parti firmatarie del presente Accordoe approvato dal Comitato Regionale per la Pediatriadi Libera scelta ex art.24 ACN.

6. Le Aziende Sanitarie, in ragione alle proprie si-tuazioni epidemiologiche o socio-assistenziali, potran-no collocare nel Progetto, tramite specifici Accordicon le OO.SS., ulteriori integrazioni conformi agliobiettivi generali quali ad esempio:

- educazione alla salute rivolta ad altri obiettivi ol-tre a quelli previsti nell’Accordo Regionale;

- coinvolgimento più diretto nell’ambito delle vac-cinazioni;

- intervento in fase adolescenziale.

ART. 17 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Alle-gato B dell’ACN - lettere A, B e C)

1. Al fine di fornire al primo livello assistenzialemaggiori strumenti per realizzare un corretto gover-no clinico ed in ottemperanza a quanto previsto

Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II Supplemento al numero 48 - 30 novembre 2006

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dall’Allegato B) dell’A.C.N. vigente si concordaquanto segue:

* per quanto concerne la lettera A) dell’Allegato,si confermano le prestazioni professionali aggiuntivepreviste dall’A.C.N. vigente con il relativo Nomen-clatore Tariffario, eseguibili senza autorizzazione perle voci comprese dall’1 al 18 e, previa autorizzazio-ne, all’interno di Progetti Obiettivo Aziendali, per levoci 19 e 20 (Boel Test e Screening dell’Ambliopia);

* per quanto concerne le vaccinazioni, previstealla lettera B) dell’Allegato, si concorda che la pra-tica delle vaccinazioni “prioritarie” è affidata, di nor-ma, all’organizzazione sanitaria pubblica. E’ previstal’esecuzione delle vaccinazioni prioritarie da partedei pediatri di libera scelta, ove ve ne sia necessità,nell’ambito di Accordi Aziendali. Essendo la missionistituzionale della Pediatria di Libera Scelta rivoltacomunque alla salute del singolo oltre che della po-polazione, si concorda sulla opportunità di fruire, inaccordo con l’ASL, della disponibilità dei pediatri asomministrare ai bambini, le cui famiglie ne abbianofatto richiesta, le vaccinazioni facoltative o presso ipropri studi opportunamente attrezzati o presso lesedi di Igiene in modalità concordate. Si potrebbe intal modo allargare l’offerta vaccinale senza ingenera-re alcun aumento di costi per la Regione. I vaccinisarebbero, infatti, forniti a prezzo di costo ricaricatodella prestazione del pediatra che la percepirebbepoi riepilogata tra le P.P.I.P. Questa cooperazionetra Pediatria di Libera Scelta e Servizi Vaccinali, nelrealizzare appieno quanto previsto dal Piano Regio-nale Promozione Vaccini, diviene strumento impor-tante di interazione tra le figure istituzionalmentepreposte a promuovere e realizzare la prevenzionedelle malattie infettive anche nell’ottica di rinforzareil sistema in vista di una futura abolizione di ogniforma di obbligatorietà.

* Per quanto concerne le prestazioni diagnostichedi cui alla lettera C) dell’Allegato, le Aziende Sani-tarie possono chiedere al pediatra di libera scelta oai suoi associati, in riferimento all’Allegato 2) delpresente Accordo, al fine di chiarire quesiti diagno-stici e monitorare patologie acute o croniche, evitan-do il ricorso alle strutture di II° livello, l’esecuzionedelle prestazioni diagnostiche di seguito elencate:

PRESTAZIONI CONCORDATENELL’AMBITO DI PROGETTIOBIETTIVO1) Esecuzione e valutazione di Spirometriasemplice in bambini con asma persistente oricorrente o altre patologie respiratorie euro 25,822) Esecuzione e valutazione diImpedenziometria euro 20,663) Esecuzione e valutazione di Podoscopia euro 15,004) Esecuzione e valutazione di Scoliometria euro 10,335) Riflesso rosso euro 10,336) Screening per autismo (CHAT) euro 10,337) Esecuzione e valutazione nei bambinicon sospetta patologia allergica di PrickTest per la determinazione degli allergenialimentari e/o Inalanti euro 36,158) Esecuzione e valutazione diElettrocardiogramma euro 25,829) Altre prestazioni diagnostiche o diprevenzione-profilassi euro..........

2. Ciascuna ASL, nell’ambito della programmazio-ne e nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse, può,con specifico Accordo Aziendale, consentire l’esecu-zione di alcune prestazioni al fine di superare critici-tà organizzative dell’Azienda stessa in riferimentoall’Allegato 2) del presente Accordo.

ART. 18 - GOVERNO CLINICO1. Come previsto all’art. 4, comma 1, lettera e) e

lettera j), con riferimento esplicito alle lettere b),c)ed e) del comma 2 dell’art. 8 ACN, si concordasull’attuazione di politiche del Governo Clinico qua-le obiettivo strategico finalizzato al miglioramentodella qualità dei servizi con l’intento di essere sup-porto attivo per la Regione e per le AA.SS.LL nelladefinizione delle priorità indispensabili alla migliorallocazione delle risorse.

2. I pediatri partecipano e contribuiscono alla pra-tica del Governo Clinico anche attraverso l’adesionealle equipes territoriali che diventano momento cru-ciale per il perseguimento di obiettivi aziendali.

3. Le aree all’interno delle quali devono esserepromosse attività e progettualità sono:

* l’appropriatezza nelle prescrizioni specialistiche;* l’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche;* la prevenzione;* l’educazione sanitaria.4. Si definiscono in riferimento alle aree sopra in-

dicate due obiettivi principali:* la corretta prescrizione di antibiotico terapia nel-

la faringo tonsillite acuta tramite l’uso di SBEA test;* la diagnosi di I.V.U. tramite l’uso di strisce mul-

tistick per urine;e quattro obiettivi secondari:- la corretta gestione delle infezioni tramite dosag-

gio della Proteina C Reattiva;- il corretto inquadramento di patologie dermato-

logiche tramite Luce di Wood;- il corretto inquadramento degli stati iperglicemici

tramite Glicemia;- la corretta gestione di problematiche respiratorie

tramite Pulsiossimetria.5. I test diagnostici indispensabili al perseguimento

detti obiettivi saranno forniti ai Pediatri in base alleloro necessità dalle rispettive ASL di appartenenza.

6. Per la partecipazione attiva alle succitate attivi-tà, ogni pediatra riceverà, in forma di quota capita-ria annuale, corrisposta in un dodicesimo ogni mese,euro 3,08 di cui agli artt. 45 e 58, lettera B) comma15 del vigente ACN.

ART. 19 - EQUIPE DI ASSISTENZA TERRITO-RIALE

1. L’Équipe di assistenza territoriale pediatrica co-stituisce la forma organizzativa di aggregazione deipediatri di libera scelta che assistono un bacino dipopolazione omogeneo per collocazione geografica,accessibilità ai servizi sanitari ed esposizione a fattoridi rischio ambientale ed operano in via preferenzialea livello distrettuale. Per particolari condizioni terri-toriali é possibile la costituzione di equipes apparte-nenti a più Distretti della stessa Azienda. Esse sonofondamentale strumento per la realizzazione del Pro-getto Cure Primarie Pediatriche e, pertanto, la lorocostituzione è finalizzata a:

a) valutare specifici bisogni di assistenza della po-polazione pediatrica;

Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II Supplemento al numero 48 - 30 novembre 2006

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b) realizzare progetti di razionalizzazione, aderen-do a proposte di Progetti-Obiettivo individuatidall’U.C.A.D;

c) verificare gli effetti degli stessi;d) facilitare, attraverso la figura del suo rappresen-

tante, la comunicazione fra singoli medici pediatri eUfficio di Coordinamento Distrettuale per:

* il coinvolgimento dei pediatri di libera sceltanelle varie fasi del budget e la loro responsabilizza-zione nel raggiungimento degli obiettivi individuatidall’UCAD;

* la rilevazione di problemi emergenti nell’eroga-zione delle prestazioni di secondo livello.

e) svolgere analisi e valutazione dei percorsi dia-gnostico terapeutici condivisi finalizzati alla cura dipatologie di particolare frequenza o rilevanza per lasanità pubblica nella fascia di età pediatrica indivi-duati dall’UCAD;

f) cooperare ad analisi epidemiologiche ed analisidella domanda su richiesta della Direzione di Di-stretto o della stessa dall’Equipe finalizzate alla pro-mozione del miglioramento dell’assistenza pediatricae della sua integrazione con altre figure sanitarieoperanti nel Distretto;

g) favorire momenti di integrazione tra pari e conle altre figure sanitarie finalizzati all’ottimizzazionedei percorsi diagnostico-terapeutici nell’ottica dellarealizzazione del Governo Clinico nelle sue varie ar-ticolazioni.

2. Per problemi di interesse collettivo della popo-lazione, relativamente alle diverse fasce di età, defi-niti all’interno dell’UCAD, di comune accordo tra ilDirettore di Distretto ed i Referenti delle Equipespediatriche e di medicina generale, possono esserepreviste riunioni congiunte per un massimo di dueriunioni annuali.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al pre-sente articolo, a ciascun pediatra dell’Equipe vienericonosciuta una quota capitaria annua di euro .6,00.

4. In particolare per la realizzazione dei punti b),c), d) a ciascun pediatra dell’Equipe viene ricono-sciuta una quota pari a euro . 4,00 e per quantoprevisto ai restanti punti, verrà riconosciuta unaquota pari a euro 2,00. Le AA.SS.LL. procederannoad erogare mensilmente come acconto 1/12 di euro3,00 per ogni assistito ( pari al 75% della quota dieuro 4,00), salvo conguaglio a saldo, a seguito di ve-rifica dell’effettiva realizzazione degli obiettivi, cosìcome previsto ai succitati punti b), c), d). Parimentile AA.SS.LL. erogheranno mensilmente 1/12 di euro2,00 spettanti per i restanti punti, previa verificadell’effettiva presenza.

5. L’Équipe di assistenza territoriale pediatrica do-vrà essere composta, di norma, da almeno 10 pedia-tri di libera scelta fatte salve specifiche realtà azien-dali. E’ demandata alla competente ASL ogni poteredi verifica e di controllo circa la regolarità funziona-le delle Equipes.

6. All’interno dell’Equipe di assistenza territorialei pediatri nominano un Referente con funzioni diraccordo e di collegamento organizzativo con l’Uffi-cio di Coordinamento Distrettuale. Il Referente haaltresì il compito di individuare metodologie di lavo-ro e momenti formativi comuni finalizzati alla realiz-zazione dei Progetti-Obiettivo.

7. Al referente dell’Equipe di assistenza territoria-le, per le funzioni previste dal presente Accordo, ècorrisposto un compenso mensile forfetario omni-comprensivo di euro 220,00.

ART. 20 - ATTIVITÀ DELL’ EQUIPE DI ASSI-STENZA TERRITORIALE

1. Ciascuna Equipe di assistenza territoriale si ri-unisce almeno una volta al mese.

2. È facoltà dei medici pediatri componentidell’Equipe richiedere, attraverso il rappresentantedell’Equipe stessa la disponibilità di un locale azien-dale, individuato nell’ambito distrettuale per lo svol-gimento della riunione.

3. Almeno una delle riunioni di ogni semestre po-trà essere allargata agli operatori socio - sanitari diriferimento dell’ Equipe di Assistenza Territoriale(Inf. Prof., O.T.A, ADEST, Fisioterapisti, AssistentiSociali, Medici di Distretto e medici dell’EmergenzaSanitaria 118)

4. L’Ufficio di Coordinamento Distrettuale concor-da con il Referente dell’’Equipe gli obiettivi priorita-ri di Distretto.

5. Le eventuali assenze determineranno la decurta-zione di 1/12 della quota di euro 2,00 prevista nelprecedente articolo, tranne quelle in cui il pediatra,per motivi di malattia, ferie o impegno sindacale,non abbia svolto la normale attività lavorativa du-rante la giornata. La sostituzione é ammessa unica-mente per assenze superiori ai 30 gg.

6. In caso di mancata partecipazione alle attivitàdi Equipe e di ingiustificata assenza in tre consecuti-ve riunioni mensili, e’ prevista per il medico pedia-tra inadempiente l’applicazione delle procedure disci-plinari di cui all’art. 30 del vigente A.C.N.

ART. 21 - FONDO PER LE ATTIVITA’ DI-STRETTUALI

1. In ogni Distretto, per consentire il finanziamen-to dei Progetti di cui all’art. 25 dell’A.C.N., è costi-tuito un apposito “Fondo per le Attività Distrettua-li” finanziato per il periodo di vigenza del presenteAccordo con una quota capitaria annua pari a euro1,00 per ciascun residente.

2. Ogni A.S.L. potrà implementare tale Fondo conrisorse proprie compatibilmente con le risorse asse-gnate.

3. Nel caso in cui le razionalizzazioni producanoun risparmio certificato, il 50 % dello stesso dovràessere reinvestito nel Fondo di cui al comma 1 delpresente articolo, per finanziare ulteriori processi dimiglioramento dell’assistenza distrettuale.

4. Il Fondo potrà essere impiegato per retribuireattività di pediatri di libera scelta concordate a livel-lo distrettuale e finalizzate al raggiungimento diobiettivi di razionalizzazione ulteriori a quelli previ-sti al comma 1, lettera b) dell’art.19 del presenteAccordo.

5. Ove non sia possibile certificare direttamente laquantità e/o la qualità dell’attività svolta dai singolimedici pediatri nel perseguimento degli obiettivi pro-grammati, il compenso dovrà essere strutturato e ri-partito sulla base di pre-definiti indicatori di proces-so e i risultato. Nessun incentivo potrà essere rico-nosciuto al singolo pediatra a titolo di premio pergli eventuali risparmi ottenuti dalle razionalizzazionirealizzate.

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ART. 22 - CONTATTABILITA’ TELEFONICA1. Nella fascia oraria dalle 10,00 alle 19,00, ad in-

tegrazione della disponibilità prevista dall’art. 46ACN e al fine di realizzare un adeguato servizio dicontinuità dell’assistenza pediatrica ai propri assistitinei giorni feriali e in orario diurno, i pediatri con-venzionati garantiscono una contattabilità telefonica,anche tramite sistemi o servizi di segreteria. Nelcaso di impossibilità di risposta immediata, il pedia-tra provvederà a richiamare entro 60 minuti dallachiamata l’utente, che abbia lasciato traccia vocaleidentificabile, tranne che nell’orario di apertura delproprio studio.

2. Tale contattabilità è finalizzata a fornire alla fa-miglia dell’assistito un’adeguata risposta in riferimen-to ai quesiti clinici motivo del contatto. Il pediatrapuò anche garantire l’assistenza, facendo ricorso adun collega della propria forma associativa. Il serviziodi Emergenza continuerà, comunque, a far capo al118.

3. La contattabilità telefonica non comporta l’ob-bligo per il Sanitario contattato dell’espletamento diuna eventuale visita ambulatoriale o domiciliare en-tro la giornata ma, qualora ritenuta necessaria, dovràessere effettuata secondo il disposto di cui all’art. 46dell’ACN vigente.

4. Per l’espletamento di tale servizio, in ragionedel maggior carico di lavoro relativo all’assistenzadelle fasce deboli (anni 0-6 e 75) rispetto alle altreclassi d’età (anni 6-75) è riconosciuta un’ indennitàpari a euro 5,00 annue per singolo assistito di etàinferiore a 6 anni e pari a euro 2,50 per singolo as-sistito con età superiore a 6 anni.

5. Sarà compito dell’ASL territorialmente compe-tente effettuare ogni opportuna verifica sul correttoe regolare svolgimento di tale servizio da parte delmedico pediatra. In caso di inadempienza, sarannoattivate dall’ASL competente le sanzioni disciplinarisecondo le procedure previste all’art.30 dell’ACN vi-gente.

ART 23 - TAVOLO DI CONFRONTO, MONI-TORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Le parti convengono sull’opportunità di integra-re il tavolo di confronto permanente, già previstoper la medicina generale, attraverso la partecipazio-ne delle figure professionali operanti nell’area dellapediatria di libera scelta ai fini di una maggior agili-tà e omogeneità decisionale anche in ragione di unottimale approfondimento tecnico in merito ai temie agli obiettivi che il vigente A.C.N. affida alla con-trattazione regionale e quindi all’organizzazionedell’assistenza sul territorio, al tema dell’appropria-tezza prescrittiva in rapporto ai carichi burocraticiinutili e a quello della domiciliarità.

2. Il tavolo permanente di confronto, monitoraggioe valutazione, presieduto dall’Assessore Regionalealla Sanità o da suo delegato, è formato paritetica-mente da rappresentanti delle Aziende Sanitarie edal Responsabile del Settore Regionale AssistenzaOspedaliera e Territoriale competente per materia eda rappresentanti delle OO.SS. di categoria, firmata-rie del presente Accordo Regionale, analogamente aquanto previsto per la formazione del tavolo di trat-tative.

3. Il tavolo permanente di confronto, monitoraggioe valutazione si articola su cinque settori:

* obiettivi della negoziazione regionale: realizzazio-ne degli obiettivi fissati dagli articoli 4 e 5 del vi-gente ACN, in particolare su organizzazione speri-mentale della continuità dell’assistenza sul territorio.

* appropriatezza prescrittiva e burocratica: coinvol-gimento e responsabilizzazione in campo di appro-priatezza , di tutti i soggetti prescrittori del S.S.N.;rimozione degli ostacoli burocratici diagnostico-tera-peutici; rimozione dei doppi percorsi terapeutici eassistenziali del paziente; integrazione ospedale e ter-ritorio; realizzazione di iniziative sperimentali e mo-nitorate mirate all’estensione dell’affidamento del ri-cettario S.S.N. anche a soggetti prescrittori, diversioperanti nell’ambito del SSN. Forme di responsabi-lizzazione del settore specialistico privato, in meritoalla prescrizione.

* cure domiciliari: definizione e risoluzione delleproblematiche inerenti l’ADP, l’ADI e definizine dilinee-guida regionali su UTAP e Ospedale di comu-nità.

* liste d’attesa: introduzione di modelli operativisperimentali basati su nuove tecnologie e schemi or-ganizzativi per mantenere risposte appropriate sulterritorio e attenuare le liste d’attesa; stabilire retiospedale-territorio.

* bilanci di salute: definizione del corretto svolgi-mento del percorso “Salute Infanzia” e della relativasostenibilità economica.

Il tavolo permanente di confronto, monitoraggio evalutazione sarà formato entro giorni 30 dalla pub-blicazione del presente Accordo Regionale per l’im-mediata operatività e potrà essere convocato dallaparte pubblica o anche su richiesta solo da una delleOO.SS. di categoria avente titolo.

ART. 24 - AREA DI FORMAZIONE IN PEDIA-TRIA DI LIBERA SCELTA

1. In considerazione del fatto che (art. 20 comma4 del ACN 2005) le Regioni, soggetti istituzionaliprincipalmente interessati alla corretta ed adeguataformazione dei medici pediatri di libera scelta cheoperano nel SSN, assumono un ruolo di primo pia-no in questo importante processo e considerato inol-tre che è di primario interesse per il SSR promuove-re la formazione dei propri operatori nonché garan-tirne la qualità, la coerenza e l’efficacia formativa ri-spetto agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale,con il presente Accordo si istituisce l’Area di For-mazione Regionale per la Pediatria di Libera Scelta.

2. L’Area in argomento viene costituita nella pro-spettiva di collaborare alla realizzazione e al rag-giungimento degli obiettivi della programmazione re-gionale prevista per le attività di formazione ed ag-giornamento nel redigendo piano socio-sanitario re-gionale.

Gli obiettivi dell’Area di Formazione Regionaleper la Pediatria di Libera Scelta sono:

* definire indirizzi e obiettivi generali delle attivitàdi formazione, con funzione di programmazione ecoordinamento generale, nonché di monitoraggio diun efficace sistema istituzionale di formazione pro-fessionale medica permanente, mirato alla formazio-ne nel campo della medicina generale e compiti adessa collegati;

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* stabilire annualmente il numero dei docenti edegli animatori di formazione necessario per il rego-lare svolgimento delle attività formative, i criteri diselezione dei Pediatri di Libera Scelta ed operare laselezione sulla base di criteri stabiliti;

* definire le necessità formative dei pediatri di li-bera scelta che svolgono attività didattica (animatoridi formazione e docenti);

* promuovere attività di ricerca e sperimentazionein Pediatria di Libera Scelta;

* proporre attività di formazione ECM;* collaborare a definire i criteri e i requisiti dei

soggetti delegati alla formazione nel campo della Pe-diatria di Libera Scelta (Provider, Società Scientifi-che, Enti organizzatori di eventi, etc.).

3. La Regione Piemonte, in quanto interessata allacorretta ed adeguata formazione dei Pediatri di Li-bera Scelta, assume un ruolo di primo piano in que-sto importante processo, per garantirne coerenza edefficacia. A tal fine, viene definito un budget annua-le pari ad euro 287.202 ( equivalente allo 0,7 % delcompenso a quota fissa) a garanzia del debito for-mativo annuale così come previsto dall’art.20,comma8, dell’ACN vigente. Tale Fondo, gestito dalla Re-gione Piemonte direttamente e/o tramite AziendeSanitarie, può essere finalizzato con quota parte allastipula di apposite convenzioni con Enti di DirittoPubblico di Ricerca accreditati per tale scopo (adesempio il CNR).

Aggiornamento delle disposizioni dell’Accordo Re-gionale

Considerato che le disposizioni del presente Ac-cordo si inseriscono nell’attività regionale di pro-grammazione socio-sanitaria in continua evoluzione eche pertanto è necessario prevedere modalità e per-corsi per adeguare l’Accordo Regionale medesimoad eventuali cambiamenti del SSR, si concorda diassegnare tale compito al Comitato Regionale exart.24 dell’ACN vigente, attraverso l’adozione dei re-lativi pareri sulle materie di propria competenza.

NORMA FINALE N.1

Istanze giacenti per forme associativee personale di studio

1. Le istanze giacenti presso il competente Comi-tato Regionale dell’Assessorato alla Salute relativealle forme associative e al personale di studio saran-no esaminate con priorità, in ordine cronologico dipresentazione, senza ulteriori incombenze burocrati-che da parte del medico pediatra interessato, fattesalve, ovviamente, eventuali variazioni nei requisitidell’istanza già presentata.

2. Per tali istanze, la decorrenza economica avràeffetto a partire dalla data di adozione del provvedi-mento regionale di recepimento del presente Accor-do.

NORMA FINALE N.2

Assistenza Ambulatoriale a soggetticon patologia cronica

1. Si concorda di approvare il percorso assistenzia-le di cui all’Allegato E) bis dell’ACN vigente cosicome previsto all’articolo 3 lasciando facoltà alleAziende Sanitarie Locali di attivare tale percorso infunzione delle proprie specifiche esigenze territoriali.

NORMA FINALE N.3

Criteri di appropriatezza e visite domiciliari

Le parti concordano sulla necessità di demandareal Tavolo di cui all’art. 22 del presente Accordo ladefinizione dei criteri di appropriatezza della richie-sta e dell’effettuazione di visite domiciliari nonchél’impegno a dare massima diffusione delle determi-nazioni assunte alle parti interessate.

NORMA FINALE N.4

Diffusione standards assistenziali

Le parti concordano che, al fine di uniformare sulterritorio regionale gli standards assistenziali pediatri-ci, le Aziende Sanitarie, in accordo con i pediatri,debbano dare massima diffusione circa gli orari deglistudi medici, le modalità di accesso, le forme asso-ciative con i relativi compiti nonchè il concreto uti-lizzo della contattabilità telefonica.

NORMA FINALE N.5

Distribuzione territoriale degli ambulatori

Eventuali situazioni riguardanti distribuzioni diambulatori individuali che possano essere in contra-sto con il presente Accordo verranno esaminate dalComitato Regionale ex art.24 ACN.

Letto, approvato e sottoscritto in originale firmato.

ASSESSORE REGIONALEALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA’

Mario Valpreda

FIMP

CIPE

Torino, lì ................................................

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Allegato 2)

PROGETTI-OBIETTIVO IN PEDIATRIA

1. Nell’interesse primario dell’utenza, per potenzia-re l’assistenza pediatrica di primo livello, al fine diperseguire la riduzione delle liste di attesa e fornireal cittadino una risposta più veloce e più facilmentefruibile, si dispone che le AA.SS.LL. possano utiliz-zare, tra i pediatri con esse convenzionati, coloro iquali risultino in possesso di una seconda specialitàuniversitaria o titoli equipollenti per effettuare pre-stazioni previste nell’ambito di Protocolli aziendalifinalizzati alla realizzazione di Progetti-Obiettivo peri propri assistiti e per quelli che i propri colleghi de-stinano loro.

2. Essendo noto, sulla base delle evidenze scienti-fiche, come uno screening sia efficace solo se rag-giunge almeno l’85% dei soggetti a cui è diretto, sidispone che, nell’ambito delle associazioni, i profes-sionisti pediatri che dichiarino maggiore disponibilità,possano vicariare altri professionisti pediatri conven-zionati dichiaratisi indisponibili. Dovrà essere concor-data tra questi professionisti la lista pazienti cuideve essere effettuato lo screening in orari definiti esu appuntamento presso lo studio del pediatra vica-rio; tale meccanismo è finalizzato al raggiungimentodei tetti previsti per la realizzazione del Progetto-Obiettivo.

3. Tali prestazioni sono remunerate secondo le ta-riffe previste dal nomenclatore tariffario di cuiall’Allegato B) del vigente ACN.

4. Le attività dovranno essere concordate con ilDirettore di Distretto e regolamentate entro un am-bito orario che non interferisca con la normale atti-vità convenzionata; la sua diffusione sarà poi discus-sa ed effettuata all’interno delle Equipes territoriali.

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