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AGGIORNAMENTO a : L. 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) L. 29.12.2011, n. 218 (opposizione al decreto ingiuntivo: modifiche all’art. 645 c.p.c.) PROCESSO CIVILE diretto da Luciano Panzani Emanuela Germano Cortese - Fabrizio Pasi Piera Rolla - Maria Antonietta Tanico Seconda edizione FORMULARIO  COMMENTATO DEL FORMULARI IPERTESTUALI

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ISB

N 9

78-8

8-59

8-X

XX

X-X

6130

XX

XX

E 00,00 I.V.A. inclusa

AGGIORNAMENTO a:L. 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)L. 29.12.2011, n. 218 (opposizione al decreto ingiuntivo: modifiche all’art. 645 c.p.c.)

PROCESSO CIVILE

diretto da

 Luciano Panzani Emanuela Germano Cortese - Fabrizio Pasi Piera Rolla - Maria Antonietta Tanico

Seconda edizione

FORMULARIO  COMMENTATO  DEL

FORMULARI IPERTESTUALI

PANZANI - Formulario commentato... - f.to 145x210 dorso - 3mm - (cianomagentagiallonero)

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FORMULARIO COMMENTATODEL

PROCESSOCIVILE

Seconda edizione

diretto daLuciano Panzani

Emanuela Germano Cor tese - Fabrizio Pasi Piera Rolla - Maria Antonietta Tanico

AGGIORNAMENTO a: L. 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)L. 29.12.2011, n. 218 (opposizione al decretoingiuntivo: modifiche all’art. 645 c.p.c.)

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Project editor: Maria Cristina Bozzo

Redazione libri e riviste : Manuela Orsi

Editing: To Edit di Elena Marchisio - Torino

Ufficio Tecnico : Giuseppe Milano

Composizione: Finotello - Borgo San Dalmazzo (CN)

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L. 12.11.2011, n. 183Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilita 2012) (G.U. 14.11.2011, n. 265, S.O.)

(articoli estratti)

Art. 25 - Impiego della posta elettro-nica certificata nel processo civile

1. Al codice di procedura civile sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 125, primo comma, le paro-

le: «il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata» sono sostituite dalle seguenti:

«l’indirizzo di posta elettronica certificata co-

municato al proprio ordine»;

b) all’articolo 133, il terzo comma e abro-

gato;

c ) all’articolo 134, il terzo comma e abro-

gato;

d ) all’articolo 136:

1) il secondo comma e sostituito dal se-

guente:

«Il biglietto e consegnato dal cancelliere

al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero

trasmesso a mezzo posta elettronica certifica-

ta, nel rispetto della normativa, anche regola-

mentare, concernente la sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione dei documenti in-

formatici»;

2) il terzo comma e sostituito dal se-

guente:

«Salvo che la legge disponga diversa-

mente, se non e possibile procedere ai sensi

del comma che precede, il biglietto viene tra-

smesso a mezzo telefax, o e rimesso all’uffi-

ciale giudiziario per la notifica»;

3) il quarto comma e abrogato;

e ) all’articolo 170, al quarto comma, le

parole da: «Il giudice puo autorizzare per sin-

goli atti» sino a: «l’indirizzo di posta elettro-

nica presso cui dichiara di voler ricevere le co-

municazioni» sono soppresse;

f ) all’articolo 176, al secondo comma, le

parole da: «anche a mezzo telefax» sino a:

«l’indirizzo di posta elettronica presso cui di-

chiara di volere ricevere la comunicazione»

sono soppresse;

g ) all’articolo 183, il decimo comma e

abrogato;

h) all’articolo 250, il terzo comma e sosti-

tuito dal seguente:

«L’intimazione al testimone ammesso su

richiesta delle parti private a comparire in

udienza puo essere effettuata dal difensore

attraverso l’invio di copia dell’atto mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento o a mezzo posta elettronica certificata

o a mezzo telefax.»;

i ) all’articolo 366:

1) al secondo comma, dopo le parole:

«se il ricorrente non ha eletto domicilio in Ro-

ma» sono inserite le seguenti: «ovvero non

ha indicato l’indirizzo di posta elettronica cer-

tificata comunicato al proprio ordine»;

2) il quarto comma e sostituito dal se-

guente:

«Le comunicazioni della cancelleria e le

notificazioni tra i difensori di cui agli articoli

372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’artico-

lo 136, secondo e terzo comma.»;

l ) all’articolo 518, al sesto comma, il se-

condo periodo e sostituito dal seguente:

«L’ufficiale giudiziario trasmette copia del

processo verbale al creditore e al debitore

che lo richiedono a mezzo posta elettronica

certificata ovvero, quando cio non e possibile,

a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».

2. Alle disposizioni per l’attuazione del

codice di procedura civile e disposizioni tran-

sitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre

1941, n. 1368, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 173-bis, al terzo comma, le

parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino

alla fine del periodo sono sostituite dalle se-

guenti: «a mezzo posta elettronica certificata

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Aggiornamento4

ovvero, quando cio non e possibile, a mezzo

telefax o a mezzo posta ordinaria»;

b) all’articolo 173-quinquies, al primo

comma, le parole da: «a mezzo di telefax»

sino alla fine del periodo sono sostituite dalle

seguenti: «a mezzo posta elettronica certifica-

ta ovvero, quando cio non e possibile, a mezzo

telefax, di una dichiarazione contenente le

indicazioni prescritte dai predetti articoli».

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, so-

no apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole:

«a mezzo del servizio postale, secondo le mo-

dalita previste dalla legge 20 novembre 1982,

n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero

a mezzo della posta elettronica certificata»;

b) all’articolo 3, il comma 3-bis e sostitui-

to dal seguente:

«3-bis. La notifica e effettuata a mezzo

della posta elettronica certificata solo se l’in-

dirizzo del destinatario risulta da pubblici

elenchi. Il notificante procede con le modalita

previste dall’articolo 149-bis del codice di

procedura civile, in quantocompatibili, specifi-

cando nella relazione di notificazione il nume-

ro di registro cronologico di cui all’articolo 8»;

c ) all’articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «puo ese-

guire notificazioni in materia civile, ammini-

strativa e stragiudiziale, direttamente,» sono

inserite le seguenti: «a mezzo posta elettroni-

ca certificata, ovvero»;

2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto

nello stesso albo del notificante» sono sop-

presse;

3) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. La notifica puo essere eseguita me-

diante consegna di copia dell’atto nel domici-

lio del destinatario se questi ed il notificante

sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’ori-

ginale e la copia dell’atto devono essere pre-

viamente vidimati e datati dal consiglio del-

l’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d ) all’articolo 5:

1) il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. Nella notificazione di cui all’articolo 4

l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta

elettronica certificata all’indirizzo di posta

elettronica certificata che il destinatario ha

comunicato al proprio ordine, nel rispetto

della normativa, anche regolamentare, con-

cernente la sottoscrizione, la trasmissione e

la ricezione dei documenti informatici.»;

2) al comma 2, al primo periodo e pre-

messo il seguente: «Quando la notificazione

viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, com-

ma 2, l’atto deve essere consegnato nelle ma-

ni proprie del destinatario.»;

3) al comma 3, le parole: «In entrambi i

casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dal-

le seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4. All’articolo 16 del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

dopo il comma 7, e inserito il seguente:

«7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elen-

co riservato previsto dal comma 7, ovvero il ri-

fiuto reiterato di comunicare alle pubbliche

amministrazioni i dati previsti dal medesimo

comma, costituiscono motivo di scioglimento

e di commissariamento del collegio o dell’or-

dine inadempiente».

5. Le disposizioni di cui al presente artico-

lo si applicano decorsi trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26 - Misure straordinarie per lariduzione del contenzioso civile penden-te davanti alla Corte di cassazione e allecorti di appello

1. Nei procedimenti civili pendenti davan-

ti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto

ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima

della data di entrata in vigore della legge 18

giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti da-

vanti alle corti di appello da oltre due anni pri-

ma della data di entrata in vigore della pre-

sente legge, la cancelleria avvisa le parti

costituite dell’onere di presentare istanza di

trattazione del procedimento, con l’avverti-

mento delle conseguenze di cui al comma 2.

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Aggiornamento 5

2. Le impugnazioni si intendono rinuncia-

te se nessuna delle parti, con istanza sotto-

scritta personalmente dalla parte che ha sot-

toscritto il mandato, dichiara la persistenza

dell’interesse alla loro trattazione entro il ter-

mine perentorio di sei mesi dalla ricezione

dell’avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente

del collegio dichiara l’estinzione con decreto.

Art. 27 - Modifiche al codice di pro-cedura civile per l’accelerazione del con-tenzioso civile pendente in grado di ap-pello

1. Al codice di procedura civile sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 283 e aggiunto, in fine, il

seguente comma:

«Se l’istanza prevista dal comma che pre-

cede e inammissibile o manifestamente in-

fondata il giudice, con ordinanza non impu-

gnabile, puo condannare la parte che l’ha

proposta ad una pena pecuniaria non inferio-

re ad euro 250 e non superiore ad euro

10.000. L’ordinanza e revocabile con la sen-

tenza che definisce il giudizio»;

b) all’articolo 350, primo comma, dopo le

parole: «la trattazione dell’appello e colle-

giale», sono inserite le seguenti: «ma il pre-

sidente del collegio puo delegare per l’as-

sunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi

componenti»;

c ) all’articolo 351:

1) al primo comma, dopo le parole: «il

giudice provvede con ordinanza» sono inseri-

te le seguenti: «non impugnabile»;

2) e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice, all’udienza prevista dal primo

comma, se ritiene la causa matura per la de-

cisione, puo provvedere ai sensi dell’articolo

281-sexies. Se per la decisione sulla sospen-

sione e stata fissata l’udienza di cui al terzo

comma, il giudice fissa apposita udienza per

la decisione della causa nel rispetto dei termi-

ni a comparire»;

d ) all’articolo 352 e aggiunto, in fine, il

seguente comma:

«Quando non provvede ai sensi dei com-

mi che precedono, il giudice puo decidere la

causa ai sensi dell’articolo 281-sexies»;

e ) all’articolo 431 e aggiunto, in fine, il

seguente comma:

«Se l’istanza per la sospensione di cui al

terzo ed al sesto comma e inammissibile o

manifestamente infondata il giudice, con or-

dinanza non impugnabile, puo condannare

la parte che l’ha proposta ad una pena pecu-

niaria non inferiore ad euro 250 e non supe-

riore ad euro 10.000. L’ordinanza e revocabi-

le con la sentenza che definisce il giudizio»;

f ) all’articolo 445-bis e aggiunto, in fine,

il seguente comma:

«La sentenza che definisce il giudizio pre-

visto dal comma precedente e inappellabile».

2. Le disposizioni di cui al presente artico-

lo si applicano decorsi trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 - Modifiche in materia di spe-se di giustizia

1. Al testo unico delle disposizioni legisla-

tive e regolamentari in materia di spese di

giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 1 e inse-

rito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e

aumentato della meta per i giudizi di impu-

gnazione ed e raddoppiato per i processi di-

nanzi alla Corte di cassazione»;

b) all’articolo 14, il comma 3 e sostituito

dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1, quando

modifica la domanda o propone domanda ri-

convenzionale o formula chiamata in causa,

cui consegue l’aumento del valore della cau-

sa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a

procedere al contestuale pagamento integra-

tivo. Le altre parti, quando modificano la do-

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Aggiornamento6

manda o propongono domanda riconvenzio-

nale o formulano chiamata in causa o svolgo-

no intervento autonomo, sono tenute a farne

espressa dichiarazione e a procedere al con-

testuale pagamento di un autonomo contri-

buto unificato, determinato in base al valore

della domanda proposta».

2. Il maggior gettito derivante dall’appli-

cazione delle disposizioni di cui al presente

articolo e versato all’entrata del bilancio dello

Stato, con separata contabilizzazione, per

essere riassegnato, con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, allo stato di

previsione del Ministero della giustizia per

assicurare il funzionamento degli uffici giudi-

ziari, con particolare riferimento ai servizi

informatici e con esclusione delle spese di

personale. Nei rapporti finanziari con le auto-

nomie speciali il maggior gettito costituisce

riserva all’erario per un periodo di cinque

anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, let-

tera a), si applica anche alle controversie pen-

denti nelle quali il provvedimento impugnato

e stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non

sia prevista la pubblicazione, depositato suc-

cessivamente alla data di entrata in vigore

della presente legge.

Modifica relativa alle formule

Nell’intestazione degli atti, laddove e scritto ‘‘posta elettronica certificata..........@..........’’ occorre indicare ‘‘posta elettronica certificata [email protected] al proprio ordine’’.

COMMENTO

Misure di riduzione e accelerazione del contenzioso civile previste dalla

legge di stabilita 2012

La l. 12.11.2011, n. 183 ha introdotto alcune norme per ridurre il contenzio-so civile: si tratta in particolare delle novita contenute negli artt. 26 (Misurestraordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Cortedi cassazione e alle corti di appello) e 27 (Modifiche al codice di procedura civileper l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello).

L’art. 26, 1o co., prevede che, nei procedimenti civili pendenti davanti allaCorte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicateprima della data di entrata in vigore della l. 18.6.2009, n. 69 (cioe prima del4 luglio 2009) e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anniprima della data di entrata in vigore della presente legge (ossia prima del 1o gen-naio 2012), la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istan-za di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cuial 2o co. Tale comma dispone che le impugnazioni si intendono rinunciate senessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che hasottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazio-ne entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell’avviso di cui al1o co. Nei casi di cui al 2o co. (cioe in difetto di tale dichiarazione), il presidentedel collegio dichiara l’estinzione con decreto.

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Va innanzitutto rilevato come sia stato previsto un diverso criterio per i giu-dizi avanti alla Corte di Cassazione rispetto a quelli pendenti davanti alla Corted’Appello. Per i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione,infatti, la legge fa riferimento alle pronunce pubblicate prima del 4 luglio 2009(data di entrata in vigore della l. 18.6.2009, n. 69), mentre per i procedimentipendenti in Corte d’Appello si dovra guardare la data di iscrizione a ruolo dellacausa davanti alla Corte, che dovra dunque essere compresa tra il 1o gennaio2010 e il 31 dicembre 2011.

Per quanto poi attiene ai procedimenti pendenti davanti alla Corte d’Appel-lo, il riferimento del 2o co. dell’art. 26 alle ‘‘impugnazioni’’ consente di interpre-tare restrittivamente la norma, nel senso di ritenerne l’applicabilita ai soli giu-dizi di impugnazione e non anche ai giudizi pendenti davanti alla Corted’Appello in primo ed unico grado.

La cancelleria, secondo quanto dispone il 1o co. dell’art. 26, per i procedi-menti suddetti, e quindi tenuta a dare avviso alle parti costituite, vale a direai loro procuratori, dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedi-mento, con espresso avvertimento che l’istanza deve essere sottoscritta perso-nalmente dalla parte che ha firmato il mandato alle liti e che, qualora nessunadelle parti dichiari la persistenza dell’interesse alla trattazione della causa entroil termine perentorio di sei mesi dalla ricezione di tale avviso, l’impugnazione siintendera rinunciata e il procedimento verra dichiarato estinto.

La c.d. ‘‘Dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del giu-dizio’’ era gia stata prevista dall’art. 55 (Accelerazione del contenzioso tributa-rio) del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6.8.2008,n. 133, che dispone che, relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degliuffici dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributariacentrale alla data di entrata in vigore dell’art. 1, 351o co., l. 24.12.2007, n. 244(Legge finanziaria 2008 che ha disposto una riorganizzazione della Commissio-ne Tributaria Centrale, con effetto dal 1o maggio 2008), per i quali non e stataancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presentedecreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro seimesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazionedi persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di taledichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio re-stano a carico della parte che le ha sopportate.

Va in proposito ricordato anche quanto stabilito dall’art. 75, d.lg. 31.12.1992,n. 646, secondo il quale, per le controversie pendenti o per le quali pende il terminealla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altraparte sono tenuti, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’avviso dell’onere diproposizione dell’istanza stessa, a proporre alla segreteria della CommissioneTributaria Centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi dellacontroversia e del procedimento. L’istanza potra essere sottoscritta dalla parte

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o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita oconsegnata alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale; in difetto ilgiudizio davanti alla Commissione Tributaria Centrale si estingue.

Analoga disposizione si trova anche nell’art. 81, d.lg. 2.7.2010, n. 104 (At-tuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al go-verno per il riordino del processo amministrativo), secondo cui il ricorso ammi-nistrativo si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcunatto di procedura e nel successivo art. 82 (Perenzione dei ricorsi ultraquinquen-nali), norma che prevede che dopo il decorso di cinque anni dalla data di depo-sito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso invirtu del quale e fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazio-ne di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso.In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e dichiarato perento. Se, in assenzadell’avviso suddetto, e comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienzadi discussione nel merito, il ricorso e deciso qualora il ricorrente dichiari, anchein udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altri-menti e dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Si ritiene che, avendo la disposizione contenuta nell’art. 26 della legge di sta-bilita, lo scopo di ridurre il contenzioso civile, l’istanza di persistenza possa es-sere sottoscritta anche da una sola delle parti, purche personalmente, e che pos-sa ritenersi valida anche l’istanza presentata dalla parte direttamente inudienza, indipendentemente dalla ricezione della comunicazione da parte dellacancelleria. Poiche inoltre la disposizione in oggetto si riferisce alla trattazionedella causa, deve ritenersi che non sia applicabile alle cause per le quali, primadel 1o gennaio 2012, siano gia state precisate le conclusioni e stiano gia decor-rendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie direplica. In tale caso, infatti, non vi e alcuna trattazione della causa.

L’istanza di persistenza dell’interesse alla trattazione puo essere cosı conce-pita:

Dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione della causa

Corte d’Appello di ............... (ovvero: Corte di Cassazione)

Sezione ...............

Causa R.G. n. ...............

Parti: ...............

Decisione impugnata: ...............

Ai sensi dell’art. 26 della l. 12.11.2011, n. 183, il sottoscritto .................................... (Cod.

Fisc. ...............)dichiara

che persiste l’interesse alla prosecuzione del giudizio sopra indicato.

DataFirma della parte (personalmente)

Aggiornamento8

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L’art. 27 della legge di stabilita ha invece introdotto alcune modifiche al co-dice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente ingrado di appello, in particolare:

– all’art. 283 c.p.c. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) estato aggiunto il seguente comma: «Se l’istanza prevista dal comma che precede(trattasi dell’istanza di parte di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecu-zione della sentenza impugnata) e inammissibile o manifestamente infondata ilgiudice, con ordinanza non impugnabile, puo condannare la parte che l’ha pro-posta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro10.000. L’ordinanza e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

– all’art. 350 c.p.c. (Trattazione) al 1o co., dopo le parole: «la trattazionedell’appello e collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegiopuo delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

– all’art. 351 c.p.c. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria): al 1o co.,dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» (trattasi dell’ordinanzaprevista dall’art. 283 c.p.c., cioe dell’ordinanza di accoglimento o di rigetto del-l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenzaimpugnata) sono inserite le seguenti: «non impugnabile»; e aggiunto, in fine, ilseguente comma (che costituisce cosı il 4 o e ult. co.): «Il giudice, all’udienza pre-vista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo provve-dere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e statafissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per ladecisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

– all’art. 352 c.p.c. (Decisione) e aggiunto, in fine, il seguente comma:«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo deci-dere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies».

L. 29.12.2011, n. 218Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di proce-

dura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo (G.U. 5.1.2012, n. 4)

Si veda in proposito, infra, l’integrazione relativa al § 6. Opposizione a de-creto ingiuntivo del Capitolo sul procedimento d’ingiunzione (pagg. 938-939 delVolume).

Aggiornamento 9

Art. 1 - Modifica all’articolo 645 del codi-

ce di procedura civile

1. Al secondo comma dell’articolo 645

del codice di procedura civile, le parole: «;

ma i termini di comparizione sono ridotti a

meta» sono soppresse.

Art. 2 - Disposizione transitoria

1. Nei procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore della presente legge, l’arti-

colo 165, primo comma, del codice di proce-

dura civile si interpreta nel senso che la ridu-

zione del termine di costituzione dell’attore

ivi prevista si applica, nel caso di opposizione

a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente ab-

bia assegnato all’opposto un termine di

comparizione inferiore a quello di cui all’arti-

colo 163-bis, primo comma, del medesimo

codice.

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INTEGRAZIONI E MODIFICHE

RELATIVE AI COMMENTI PUBBLICATI NEL VOLUME

Si riportano, sotto l’indicazione delle pagine da cui sono stati tratti, i paragrafi in-tegrati o modificati. Le parti aggiunte o sostituite sono evidenziate con fondino grigio.

¨ pag. 84

COMMENTO

5. Liquidazione delle spese processuali

La legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183), art. 9, 42o co., introduce l’art. 152bis alle disposizioni di attuazione, rubricato «Liquidazione delle spese proces-suali». La norma individua un criterio di liquidazione delle spese processualiche il giudice liquida a favore della pubblica amministrazione in caso di vittoriaprocessuale quando essa si sia difesa in giudizio per mezzo dei propri funziona-ri: in tal caso si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20per cento degli onorari di avvocati ivi previsti. La pubblica amministrazioneprovvede alla riscossione di quanto liquidato dal giudice mediante iscrizionea ruolo ai sensi del d.p.r. 29.9.1973, n. 600. La disposizione, il cui ambito ogget-tivo di applicazione appare limitato alle sole controversie relative ai rapporti dilavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 413 c.p.c., saraapplicato alle controversie insorte dopo la data di entrata in vigore della leggede qua.

¨ pag. 114

Eliminare nota 4.

¨ pagg. 130-133

COMMENTO

3. Notificazioni in generale. La notificazione da parte dell’avvocato

Gli artt. 137-151 c.p.c. regolano la materia delle notificazioni eseguite dal-l’ufficiale giudiziario. Va peraltro ricordato che anche il Cancelliere in virtu del-l’art. 58 c.p.c. puo procedere alle notificazioni alle parti.

L’art. 45, 18o co., lett. a), l. 18.6.2009, n. 69, ha inserito il 3o co. in base alquale «se l’atto da notificare o comunicare e costituito da un documento infor-matico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata,l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copiadell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale e conser-va il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficialegiudiziario, invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indi-

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rizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suoprocuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti,copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

Ai sensi della l. 21.1.1994, n. 53, e stata attribuita agli avvocati, muniti diprocura alle liti e dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine al cui albo eiscritto la facolta di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’in-termediazione necessaria dell’ufficiale giudiziario. La legge prevede che l’avvo-cato possa effettuare la notificazione degli atti in materia civile, amministrativae stragiudiziale sia a mezzo del servizio postale (art. 1) nelle forme previste dallal. 20.11.1982, n. 890, sia direttamente, mediante consegna di copia dell’atto neldomicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato, cheabbia la qualita di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albodel notificante (art. 4, l. 21.1.1994, n. 53). In ogni caso l’avvocato per poter ef-fettuare le notificazioni deve munirsi di apposito registro cronologico (art. 8,l. 21.1.1994, n. 53), conforme al modello stabilito dal Ministro della Giustiziadi concerto col C.N.F. (vedasi allegato al d.m. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994,n. 131), numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consigliodell’Ordine o da un consigliere delegato all’uopo.

L’avvocato che compila la relazione di notificazione nel caso di notificazio-ne effettuata a mezzo posta o le annotazioni nel caso di notificazione diretta, econsiderato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La legge prevede che l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine possa essereconcessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non hariportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionaleo altra piu grave sanzione (cancellazione o radiazione).

Il riferimento della legge agli atti in materia civile, amministrativa e stragiu-diziale comporta che l’avvocato possa notificare quasi tutti gli atti processuali,ivi compresi gli atti d’accesso del giudizio arbitrale, gli atti civili di esercizio didiritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l’opzione e gliatti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assen-so o il silenzio rifiuto. Rimangono esclusi gli atti processuali che sono e restanodi competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazio-ni ai testi, l’avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. ed i pignoramenti immobiliari. Vatuttavia osservato che la legge prevede, che l’avvocato per potersi avvalere dellafacolta di notificare, sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.

Di conseguenza, per gli atti stragiudiziali a nostro avviso il difensore dovra pre-ventivamente munirsi di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privataautenticata. Gli atti d’impugnazione e l’atto d’opposizione a decreto ingiuntivocomportano l’obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all’ufficiale giu-diziario nel dare avviso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedi-mento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell’atto no-tificato.

Aggiornamento 11

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Va sottolineato che nel caso di notificazione effettuata a mezzo posta la Cas-sazione ha ritenuto applicabile, anche in questo caso, il principio affermato dal-la Corte Costituzionale in forza del quale la notificazione a mezzo posta deveritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalita diret-tamente impostegli dalla legge, che peraltro si esauriscono invece che con laconsegna dell’atto all’ufficiale giudiziario con la spedizione del plico raccoman-dato presso l’ufficio postale.

Per una piu analitica esposizione del contenuto della disciplina rinviamo illettore alle formule 39-41 ed alle note in calce. Va peraltro ricordato che, ai sensidell’art. 11, l. 21.1.1994, n. 53, sussiste nullita della notificazione, rilevabiled’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, se non sono os-servate le disposizioni che ai sensi degli artt. 1-10, l. 21.1.1994, n. 53, regolano lanotifica, e comunque, se vi e incertezza sulla persona cui e stata consegnata lacopia dell’atto o sulla data della notifica. In proposito si rinvia alla giurispru-denza riportata nell’appendice. Ancora nel caso di notificazione effettuata amezzo posta dall’ufficiale giudiziario non si pongono problemi di competenzaterritoriale del soggetto notificante.

Tornando alla disciplina generale delle notificazioni, per quanto concernequelle effettuate dall’ufficiale giudiziario la consegna dell’atto viene certificatamediante la relazione di notificazione apposta in calce all’originale ed alla copiadell’atto notificato; tale certificazione fa fede sino a querela di falso.

La notificazione deve essere eseguita, a pena di nullita, dall’ufficiale giudi-ziario competente, vale a dire dall’ufficiale giudiziario del luogo dove deve es-sere eseguita la notificazione o da quello addetto all’autorita giudiziaria compe-tente a conoscere della controversia o del procedimento cui si riferisce l’atto danotificare. In merito si vedano gli artt. 88 e ss., della l. 18.10.1951, n. 1128, mo-dificata dalla l. 19.12.1956, n. 1442, e la l. 20.11.1982, n. 890 (cfr. anche il d.p.r.15.12.1959, n. 1229, e la l. 11.6.1962, n. 546). Tuttavia la notificazione del con-troricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione puo essereeffettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che hapronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale (art. 1,l. 20.1.1992, n. 55).

E bene precisare che ai sensi delle disposizioni ora richiamate l’ufficiale giu-diziario puo eseguire notificazioni di atti al di fuori della circoscrizione territo-riale dell’autorita giudiziaria cui e addetto soltanto avvalendosi del servizio po-stale. Anche per le notificazioni da eseguirsi fuori dal comune dove ha sedel’ufficio, l’ufficiale giudiziario e tenuto ad avvalersi del servizio postale, eccettoche la parte chieda che la notificazione venga eseguita di persona. Negli altricasi l’ufficiale giudiziario puo avvalersi del servizio postale, salvo che l’autoritagiudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita perso-nalmente (art. 1, l. 20.11.1982, n. 890).

L’art. 25 della legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183) ha modificato, con il3o co., la l. 21.1.1994, n. 53, prevedendo la possibilita per l’avvocato di eseguire

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personalmente le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata in alterna-tiva alla posta raccomandata secondo le modalita ivi previste.

¨ pagg. 126-127

COMMENTO

1. Forma degli atti e dei provvedimenti

L’art. 121 c.p.c. detta il principio della liberta delle forme processuali.Quando la legge non richiede forme determinate, gli atti del processo possonoessere compiuti nella forma piu idonea al raggiungimento dello scopo.

In tutto il processo e prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve es-sere sentito chi non conosce tale lingua, il giudice puo nominare un interprete(formula 1). Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento da-vanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio (formula 2).

Quando nel processo occorre procedere all’esame di documenti che non so-no scritti in lingua italiana, il giudice puo nominare un traduttore (formula 3).Anche il traduttore, prima di esercitare le sue funzioni, deve prestare giuramen-to (formula 4).

Se nel processo deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, in-terrogazioni e risposte possono essere fatte per iscritto. Anche in tali casi pero ilgiudice puo nominare un interprete, il quale deve prestare giuramento come neicasi prima esaminati (formula 5). Il verbale potra ricalcare gli esempi gia offerti(formule 2-4), con le opportune varianti.

L’art. 125 c.p.c. dispone che, salvo che la legge disponga altrimenti, la cita-zione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicarel’Ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusio-ni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbonoessere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure daldifensore, che indica il proprio codice fiscale. Per effetto della manovra finan-ziaria 2011, il 3o co. bis dell’art. 13, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, aggiunto dall’art. 37,d.l. 6.7.2011, n. 98, prevede che «Ove il difensore non indichi il proprio indi-rizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli ar-ticoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta diindicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tri-butario, nel ricorso il contributo unificato e aumentato della meta». L’art. 25della legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183) ha modificato l’art. 125 c.p.c.,1o co., nel senso che il difensore deve indicare non semplicemente il proprio in-dirizzo di posta elettronica certificata, oltre il proprio numero di fax, ma «l’indi-rizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». Orbene, cioche appare significativo nella novella e la preferenza accordata dal legislatore al

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principio secondo il quale le comunicazioni e le notificazioni devono avvenire amezzo della posta elettronica certificata piuttosto che attraverso la raccoman-data ovvero il telefax; una preferenza, questa, che trova giustificazione non solonella considerevole riduzione dei costi ma anche nella riduzione dei tempi dispedizione e nella maggiore certezza e garanzia che offre la trasmissione per po-sta elettronica certificata piuttosto che per raccomandata o telefax. La procuraal difensore dell’attore puo essere rilasciata in data posteriore alla notificazionedell’atto, purche anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Ladisposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiedeche la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

Offriremo esempi dei vari tipi di atto considerati dall’art. 125 c.p.c. piuavanti, nel corso della trattazione della disciplina del giudizio di cognizione.

L’art. 126 c.p.c. contiene le prescrizioni relative al processo verbale in gene-rale. Gli artt. 127-129 c.p.c. regolano invece lo svolgimento dell’udienza e nonrichiedono commento in questa sede. Il processo verbale deve contenere l’indi-cazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nellequali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizio-ne delle attivita svolte e delle rilevazioni fatte, nonche le dichiarazioni ricevute.Deve dar atto dell’avvenuta produzione di documenti, se effettuata in udienza.I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chia-ro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza altera-zioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbonoessere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte sop-pressa o modificata (art. 46 disp. att. c.p.c.). Il processo verbale e sottoscrittodal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge nondispone altrimenti, da loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriver-lo. Se alcuno di essi non puo o non vuole sottoscrivere, ne e fatta espressa men-zione (art. 126 c.p.c.).

Offriamo in questa sede per il verbale una formula di carattere generale (for-mula 6), rinviando il lettore alle altre formule che abbiamo proposto e che pro-porremo per i processi verbali relativi alle varie fattispecie.

¨ pagg. 128-129

COMMENTO

2. Sentenza, ordinanza, decreto. Comunicazioni

Negli artt. 131-135 c.p.c. il codice disciplina la forma dei provvedimenti delgiudice e particolarmente della sentenza, dell’ordinanza e del decreto. La legge,stabilisce l’art. 131 c.p.c., dispone in quali casi il giudice ricorre a ciascuno degliatti indicati. In difetto i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea alraggiungimento dello scopo (art. 131 c.p.c., 2o co.).

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Dei provvedimenti collegiali puo essere compilato sommario processo verba-le, se uno dei componenti del Collegio lo richiede, al fine di consentire, nell’even-tuale giudizio di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato che abbia provo-cato danno nell’esercizio delle sue funzioni, l’esonero da responsabilita deldissenziente. In questo caso il verbale deve contenere lamenzione dell’unanimitadella decisione o del dissenso, succintamente motivato, che taluno dei compo-nenti del Collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espressosu ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei com-ponenti togati del Collegio e sottoscritto da tutti i componenti del Collegio stes-so, e conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria del-l’Ufficio (art. 131 c.p.c., 3o co., nel testo modificato con l. 13.4.1988, n. 1174).

Ricordiamo che la novella del 2009 ha sostituito il n. 4 dell’art. 132 c.p.c.Statuendo che la sentenza deve contenere non piu, come stabiliva il vecchio te-sto, «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fattoe in diritto della decisione» bensı la concisa esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione. La sentenza pronunciata dal giudice collegiale e sotto-scritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente nonpuo sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sotto-scritta dal componente piu anziano del collegio, purche prima della sottoscri-zione venga menzionato l’impedimento. Se invece e l’estensore che non puo sot-toscrivere la sentenza, e sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purcheprima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento (art. 132 c.p.c., ult.co.) (formula 11).

L’art. 58, 2o co., l. 18.6.2009, n. 69, dispone che l’art. 132 c.p.c. cosı comemo-dificato si applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vi-gore della presente legge; cosı come a tali giudizi si applicano gli artt. 345 e 616c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge sopra menzionata.

La sentenza e resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudiceche l’ha pronunciata. Il deposito deve avvenire nei termini indicati dagli artt.275 e 281 quinquies c.p.c. Il cancelliere da atto del deposito in calce alla senten-za e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto con-tenente il dispositivo, ne da notizia alle parti che si sono costituite. L’art. 25 del-la legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183) ha abrogato il 3o co. degli artt. 133 e134 c.p.c.

Nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudicepuo ordinare la discussione orale della causa e pronunciare sentenza al terminedella discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delleragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intendepubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contieneed e immediatamente depositata in cancelleria (art. 281 sexies c.p.c.).

Nel rito societario la decisione e emessa a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. Incaso di particolare complessita della controversia, il tribunale dispone con or-dinanza, di cui da lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta

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giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza puo esseresempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fattoriportati in uno o piu atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di di-ritto, anche in riferimento a precedenti conformi (art. 16, d.lg. 17.1.2003, n. 5).

L’ordinanza pronunciata in udienza e inserita nel processo verbale. Quandoe pronunciata fuori dell’udienza e scritta in calce al verbale oppure in foglio se-parato, munita della data e della sottoscrizione del giudice o, se questi e colle-giale, del presidente, e deve essere comunicata alle parti dal cancelliere (formula14), salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Il decreto e pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se epronunciato su ricorso, e scritto in calce al medesimo. Quando l’istanza e pro-posta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e inserito nello stes-so. Il decreto non e motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressa-mente dalla legge; e datato ed e sottoscritto dal giudice o, quando questo ecollegiale, dal presidente.

L’art. 25 della legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183) ha cosı sostituito il2o co. dell’art. 136 c.p.c. nel senso che «il biglietto e consegnato dal cancelliereal destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettro-nica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernentela sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Lapreferenza accordata dal legislatore alle modalita di comunicazione e notifica-zione tramite posta elettronica certificata, e dimostrata proprio dalla novelladell’art. 136 c.p.c., la cui modifica segue l’abrogazione del 4o co. dello stesso ar-ticolo nonche il 3o co. degli artt. 133 e 134 c.p.c., dell’art. 176, 2o co., limitata-mente alle parole «a mezzo telefax» sino a «voler ricevere la comunicazione»,nonche dell’art. 183, 10o co.; ricordiamo che l’art. 136 c.p.c., gia novellato, conla l. 28.12.2005, n. 263, e con il d.l. 13.8.2011, n. 138, prevedeva, nel previgentetesto, oltre l’ordine di priorita delle comunicazioni anche la possibilita che esseavvenissero con posta elettronica. Se la notificazione non puo essere eseguita inmani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal 2o co. dell’art.143 c.p.c., l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da noti-ficare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologicodella notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla co-pia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai qualipossa desumersi il contenuto dell’atto (art. 137 c.p.c., 3o e 4o co.).

¨ pagg. 190-194

COMMENTO

14. Notificazione e comunicazione nel corso del procedimento

L’art. 170 c.p.c. regola le forme per le notificazioni e comunicazioni nel cor-so del procedimento. Si veda l’art. 51, 1o-4o co., d.l. 25.6.2008, n. 112, converti-

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to, con modificazioni, nella l. 6.8.2008, n. 133, che dispone al n. 1 «A decorreredalla data fissata con uno o piu decreti del Ministro della Giustizia, le notifica-zioni e comunicazioni di cui al primo comma dell’art. 170 del codice di proce-dura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’art. 192 del codice diprocedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate pervia telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’art. 7 del rego-lamento di cui al d.p.r. 13.2.2001, n. 123, nel rispetto della normativa anche re-golamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, latrasmissione e la ricezione dei documenti informatici» ed al punto 3) «A decor-rere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nelcorso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno co-municato l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso lacancelleria». Rimane valido il principio secondo cui le notificazioni e comuni-cazioni vanno fatte, durante il procedimento, al difensore costituito, trannel’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio (art. 237 c.p.c.); la sentenzanel caso di morte o impedimento del procuratore (artt. 286, 301 c.p.c.); il ricor-so per la correzione della sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 288c.p.c.); alcuni atti del contumace (art. 292 c.p.c.), che si notificano personal-mente alla parte, l’art. 2, d.l. 14.3.5005, n. 35, convertito in l. 14.5.2005, n. 80,aveva statuito che il «giudice puo autorizzare per singoli atti, in qualunquestato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione (di comparse ememorie) di cui al presente comma possono avvenire anche a mezzo telefax oposta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernen-te la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici eteletrasmessi». L’art. 25 della legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183) ha sop-presso, all’art. 170, 4o co., le parole da: «Il giudice puo autorizzare per singoliatti» sino a: «l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler riceverele comunicazioni». Analogamente soppresse, per effetto della stessa modifica,sono le parole di cui al 2o co. dell’art. 176 c.p.c. da «anche a mezzo telefax» sinoa «l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la comu-nicazione».

Giova richiamare, in questa sede, l’aggiunta da parte del legislatore di unulteriore comma all’art. 137 c.p.c. ovvero «Se l’atto da notificare o comunicaree costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede un in-dirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica-zione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui di-chiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i dueanni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato ancheattraverso gli strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiaratodal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai mede-simi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supportoinformatico non riscrivibile».

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15. Mancata o ritardata costituzione

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti dalla legge si appli-cano le disposizioni di cui all’art. 307 c.p.c., 1o e 2o co. Tale ultimo articolo, mo-dificato dalla l. 18.6.2009, n. 69, stabilisce che in tale ipotesi il processo deve es-sere riassunto nel termine perentorio di tre mesi davanti allo stesso giudice,altrimenti si estingue; se, poi, una volta riassunto nessuna delle parti si costitui-sce, il processo si estingue. Se una delle parti si costituisce entro il termine a leiassegnato l’altra parte puo costituirsi sino alla prima udienza, restando ferme ledecadenze, per il convenuto, di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. La parte che non sicostituisce neppure in tale udienza e dichiarata contumace con ordinanza delgiudice istruttore salve le disposizioni di cui all’art. 291 c.p.c.

NOTE DI CANCELLERIA

L’attore si costituisce in giudizio depositando in cancelleria la nota di iscri-zione a ruolo, copia della citazione, ed il proprio fascicolo di parte contenentel’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.Deve comunque essere compilato l’indice degli atti e dei documenti prodottiche sara aggiornato nel corso del procedimento.

La nota di iscrizione a ruolo deve contenere anche l’indicazione delle gene-ralita ed il codice fiscale delle parti, l’oggetto della causa, il nome dell’avvocato,la data di notificazione della citazione e la prima udienza di comparizione (art. 3,d.l. 11.3.2002, n. 28).

Le indicazioni delle generalita e il codice delle parti devono essere inseriteanche nell’atto introduttivo, citazione o ricorso.

La parte attrice e tenuta ad anticipare il contributo unificato secondo il va-lore del procedimento cosı come deve risultare dalle conclusioni dell’atto intro-duttivo.

Ai sensi dell’art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificatodal d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore nonindichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudi-zio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentatodella meta.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

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Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono stateintrodotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37,rubricato «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere de-finizione delle controversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r.30.5.2002, n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il Contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omettono le tabelle)

Il convenuto si costituisce depositando in cancelleria la comparsa di risposta,il proprio fascicolo di parte contenente l’originale della comparsa di risposta,la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre incomunicazione.

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Tribunale ordinario di ...............

Dichiarazione di valore

Il sottoscritto avv. ............... dichiara ai fini fiscali di cui agli artt. 14 ss. t.u. sulle spese di

giustizia, che il valore della domanda riconvenzionale di cui alla comparsa di costituzione e ri-

sposta depositata il ............... ammonta a e .............../valore indeterminato e che:

– non modifica l’importo del contributo unificato versato da parte attrice al momento del-

l’iscrizione a ruolo della domanda principale;

– modifica l’importo del contributo unificato versato da parte attrice al momento dell’iscri-

zione a ruolo della domanda principale e pertanto il contributo unificato e da integrare di

e ............... totale del contributo e ...............;

– riconvenzionale modificativa in opposizione di decreto ingiuntivo

valore della causa e ............... contributo da versare e ............... totale del contributo

e ............... .

Data

Se l’avvocato non dichiara sull’atto il valore del procedimento, si applica ilcontributo massimo.

Nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruo-lo o altro atto equipollente, ove deve essere applicato il contrassegno compro-

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vante l’avvenuto pagamento del contributo unificato, il Ministero dell’Econo-mia e delle Finanze con decr. 20.9.2010 ha approvato il modello di comunica-zione di versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, cosı comeprevisto dall’art. 194, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (come nel caso della comparsadi risposta con riconvenzionale che modifica il valore della causa). Il modelloe reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo essere prelevatodai siti internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del-la ragioneria generale dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it/) e Dipartimentodelle Finanze (http://www.finanze.it/), nonche dell’Agenzia delle Entrate(http://www.agenziaentrate.it/).

La modifica normativa di cui al n. 2 della lett. b) del co. 212 dell’art. 2,l. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha introdotto il co. 6 bis dell’art. 10,d.p.r. 30.5.2002, n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di op-posizione alle sanzioni amministrative siano soggetti «soltanto al pagamentodel contributo unificato, nonche delle spese forfetizzate secondo l’importo fis-sato dall’art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia».

A seguito di tale riforma, pertanto, i processi antecedenti esenti «da ognitassa ed imposta» sono soggetti al pagamento del contributo unificato e del-l’importo forfetario dovuto per le notifiche a richiesta d’ufficio mentre conti-nuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria qualidiritti di copia ed imposta di registro.

Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, rimane vi-gente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disci-plinata dall’art. 46, l. 21.11.1991, n. 374, pertanto, le cause di competenza delgiudice di pace, il cui valore non eccede la somma di e 1.033, sono soggetteal pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previstoper le cause di diverso oggetto.

La procedura disciplinata dall’art. 23, l. 24.11.1981, n. 689, ed il relativo re-gime fiscale, e specifica e non puo pertanto trovare applicazione in tipologieanaloghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell’amministrazionepubblica. Richiamando sul punto la ris. 30.10.2009, n. 266/E dell’Agenzia delleEntrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che il regime fiscale delleopposizioni, di cui all’art. 23, l. 24.11.1981, n. 689, non trova applicazione nelgiudizio di opposizione promosso ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (circ. Ministerodella Giustizia DAG 29/9/2010.0123044.U).

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¨ pag. 235

COMMENTO

5. Ripartizione dei termini per presentazione delle deduzioni di merito e

deduzioni istruttorie

L’attuale art. 183 c.p.c. prevede che, se le parti lo richiedono, il giudice con-cede tre termini perentori per il deposito di memorie: il n. 1 prevede la conces-sione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle solemodificazioni e precisazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusionigia precedentemente formulate; il n. 2 prevede la concessione di un terminedi ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modi-ficate dall’altra parte, nonche per proporre le eccezioni che sono conseguenzadelle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di provae produzioni documentali; il n. 3 prevede la concessione di un termine di ulte-riori venti giorni per l’indicazione di prove contrarie.

Salva l’applicazione dell’art. 187 c.p.c., con rimessione immediata al colle-gio, il giudice provvede sulle richieste istruttorie formulate dalle parti e fissauna udienza, ex art. 184 c.p.c., nella quale provvedera ad assumere le proveche egli stesso ha ritenuto ammissibili e rilevanti ai fini della risoluzione dellacontroversia; ovvero il giudice puo provvedere con ordinanza emanata fuoriudienza. In questa seconda ipotesi, tale decisione deve essere comunicata alleparti e deve avvenire nel termine di trenta giorni dallo scadere del termine pre-visto per la terza memoria, ossia quella contenente prove contrarie.

Qualora il giudice ritenga di dovere assumere d’ufficio alcuni mezzi di provadovra concedere alle parti altri due termini perentori per il deposito di altrettan-te memorie: un primo termine per la deduzione di mezzi di prova la cui assun-zione sia resa necessaria in conseguenza del mezzo istruttorio assunto d’ufficiodal giudice; nonche un ulteriore termine per il deposito di memorie di replica.

La riforma del 2009 seppur non apportatrice di modifiche relative all’art.183 c.p.c. ha, tuttavia, lambito detto articolo: esso e stato infatti richiamatonel nuovo testo dell’art. 191 c.p.c. che stabilisce, nell’ottica di accelerazioneprocessuale, che il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183

c.p.c., 7o co., nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza (ex art.

184 c.p.c.) nella quale il consulente deve comparire.L’art. 25 della legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183) ha abrogato il 10o co.

dell’art. 183 c.p.c. che prevedeva la possibilita di ricevere l’ordinanza che scio-glie le riserve istruttorie per il tramite di fax o posta elettronica. Al fine di rice-vere l’ordinanza di scioglimento della riserva istruttoria, il difensore doveva in-dicare, nel primo atto «utile», l’indirizzo di posta elettronica o il numero di faxpresso il quale intende riceverla. Detta norma si coordina con i nuovi artt. 133

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c.p.c. e ss., i quali hanno implementato la possibilita di utilizzo delle nuove stru-mentazioni telematiche per il funzionamento della giustizia civile.

¨ pagg. 258-259

NOTE DI CANCELLERIA

Procedimenti di opposizione al decreto di pagamento

Il provvedimento conclusivo (ordinanza) dei procedimenti di opposizioneex artt. 84 e 170 del t.u. in materia di spese di giustizia, approvato con d.p.r.

30.5.2002, n. 115, e soggetto alla registrazione in termine fisso e al pagamentodella relativa imposta.

Trattandosi, infatti, di giudizi del tutto distinti ed autonomi rispetto a quellidi merito che li ha originati sono soggetti al pagamento del contributo unifica-to, nella misura prevista dall’art. 13, d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Le controversie previste dall’art. 170, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, sono regolatedal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto (d.lg. 1.9.2011,n. 150).

Il Contributo unificato sara dovuto in ragione ai seguenti importi, ridottidella meta:

(Si omettono le tabelle)

Il convenuto si costituisce depositando in cancelleria la comparsa di rispo-sta, il proprio fascicolo di parte contenente l’originale della comparsa di rispo-sta, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre incomunicazione.

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Si precisa inoltre che la sentenza n. 19161/2009 delle Sezioni Unite Civili del-la Cassazione ha stabilito che le opposizioni alle liquidazioni degli ausiliari delgiudice e dei difensori, in materia penale, devono essere decise dai magistrati delsettore civile (Cass. civ., S.U., 3.9.2009, n. 19161).

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¨ pagg. 325-326

COMMENTO

2. Soggetti deputati all’intimazione dei testimoni

A seguito della modifica introdotta dall’art. 2, 3o co., d.l. 14.3.2005, n. 35,conv., con modif., in l. 14.5.2005, n. 80, si accorda la legittimazione alla intima-zione dei testimoni, oltre che all’ufficiale giudiziario, secondo quanto previstodal tenore della norma anteriormente vigente, anche al difensore della parte in-teressata.

La novella si pone sulla stessa linea gia tracciata dalla l. 21.1.1994, n. 53, in-titolata «Facolta di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali pergli avvocati e procuratori» che attribuisce, in presenza di determinate condizio-ni, ai difensori il potere di effettuare la notifica di atti. In realta, i presuppostirichiesti al difensore per provvedere alla sola citazione dei testimoni sono benpiu limitati, rispetto a quelli richiesti dalla citata l. n. 53/1994, in quanto vienerichiesta solo la procura alle liti, rilasciata dalla parte al proprio avvocato, nelmentre la l. n. 53/1994 impone, in aggiunta alla procura alle liti, vincoli ben piupregnanti, tra cui la speciale autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell’ordinedi appartenenza del difensore.

L’intimazione effettuata dal difensore deve contenere, secondo quanto pre-visto dall’art. 103 disp. att. c.p.c., cosı come modificato dal 2o co. dell’art. 2,l. 28.12.2005, n. 263, l’indicazione delle parti, sia di quella richiedente che dellacontroparte, gli estremi dell’ordinanza con la quale e stata ammessa la provatestimoniale, il dati identificativi del testimone, ivi compreso il suo domicilio,la data ed il luogo di comparizione ed il nome del giudice cui e affidata la causa,nonche l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione del teste senza giu-stificato motivo, quest’ultimo potra essere sanzionato mediante la condanna alpagamento di una pena pecuniaria il cui ammontare si attesta da un minimo die 100 ad un massimo di e 1.000.

L’intimazione, sempre in ossequio al novellato art. 103 disp. att. c.p.c., deveessere notificata dall’ufficiale giudiziario o dal difensore nel termine di almenosette giorni prima dell’udienza, mentre il termine originariamente previsto eradi tre giorni; termine che puo essere ridotto con provvedimento del giudice incaso d’urgenza.

In ordine alle modalita di notificazione dell’intimazione da parte dell’uffi-ciale giudiziario, la norma specifica che costui, su richiesta della parte interes-sata, intima ai testimoni ammessi dal giudice di comparire nel luogo, nel giornoe nell’ora fissati, effettuando consegna dell’atto o a mani, ovvero mediante ser-vizio postale; l’atto deve contenere l’indicazione del giudice che tratta la causa,nonche gli estremi della causa medesima.

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L’atto che non sia consegnato nelle mani del destinatario, ovvero sia notifi-cato a mezzo posta deve essere inserito in busta chiusa e sigillata, secondo quan-to prescritto dal d.lg. 30.6.2003, n. 196 che, dettato il «Codice in materia di pro-tezione dei dati personali», ha modificato l’art. 250 c.p.c., introducendol’attuale 2o co. della norma.

L’art. 25 della legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183) ha sostituito il 3o co.dell’art. 250 c.p.c. per cui l’intimazione al testimone ammesso su richiesta delleparti private a comparire in udienza puo essere effettuata dal difensore attraver-so l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-mento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

La trasmissione dell’intimazione ai testimoni mediante fax e regolata dallal. 7.6.1993, n. 183; l’articolato della legge consente agli avvocati di inviare amezzo fax la copia di un atto o di un provvedimento del processo che e conside-rata conforme all’originale se concorrono determinate condizioni quali il rila-scio ai difensori che esplicano detta attivita della procura alle liti, risultante an-che dall’atto trasmesso, la sottoscrizione leggibile da parte dell’avvocato chetrasmette e la sottoscrizione per la conferma apposta dal difensore ricevente.

La notificazione a mezzo di posta elettronica e regolata dalle disposizionirelative alla sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti infor-matici teletrasmessi e, in primo luogo, dall’art. 6, d.p.r. 13.2.2001, n. 123, inti-tolato «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e tele-matici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzialle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti», a norma del quale la notifica-zioni degli atti, effettuata come documento informatico sottoscritto con firmadigitale puo essere eseguita per via telematica, oltre che attraverso il sistema in-formatico civile, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’art. 7,d.p.r. 13.2.2001, n. 123.

¨ pagg. 349-350

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

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Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubrica-to «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizionedelle controversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002,n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omettono le tabelle)

Ai sensi dell’art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificatodal d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore nonindichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudi-zio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentatodella meta.

¨ pagg. 409-411

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubrica-to «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizionedelle controversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002,n. 115).

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Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omettono le tabelle)

Ai sensi art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificato dald.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore non in-dichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudi-zio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentatodella meta.

La modifica normativa di cui al n. 2 della lett. b) del co. 212 dell’art. 2,

l. 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha introdotto il co. 6 bis dell’art. 10,d.p.r. 30.5.2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli atti del processo di op-posizione alle sanzioni amministrative siano soggetti «soltanto al pagamentodel contributo unificato, nonche delle spese forfetizzate secondo l’importo fis-sato dall’art. 30» del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi spese di giustizia.

A seguito di tale riforma, pertanto, i processi antecedenti esenti «da ognitassa ed imposta» sono soggetti al pagamento del contributo unificato e del-l’importo forfetario dovuto per le notifiche a richiesta d’ufficio mentre conti-nuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria qualidiritti di copia ed imposta di registro.

Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, rimane vi-gente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disci-plinata dall’art. 46, l. 21.11.1991, n. 374, pertanto, le cause di competenza delgiudice di pace, il cui valore non eccede la somma di e 1.033, sono soggetteal pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previstoper le cause di diverso oggetto.

La procedura disciplinata dall’art. 23, l. 24.11.1981, n. 689, ed il relativo re-gime fiscale, e specifica e non puo pertanto trovare applicazione in tipologieanaloghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell’amministrazionepubblica.

Richiamando sul punto la ris. 30.10.2009, n. 266, dell’Agenzia delle EntrateDirezione Centrale Normativa e Contenzioso, che il regime fiscale delle oppo-sizioni, di cui all’art. 23, l. 24.11.1981, n. 689, non trova applicazione nel giudi-zio di opposizione promosso ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (circ. DAG 29.9.2010,prot. 0123044.U del Ministero della Giustizia).

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¨ pagg. 437-438

NOTE DI CANCELLERIA

Il contributo unificato e aumentato della meta per i giudizi di impugnazioneed e raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione [art. 28, 1o co.,lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

La disposizione di cui al 1o co., lett. a), si applica anche alle controversie pen-denti nelle quali il provvedimento impugnato e stato pubblicato ovvero, nei casiin cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubrica-to «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizionedelle controversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002,n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omettono le tabelle)

Ai sensi dell’art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificatodal d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore nonindichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudi-

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zio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentatodella meta.

La riduzione del contributo unificato prevista per i processi speciali di cui alLibro IV, Titolo I, compresi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e diopposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 13, 3o co., t.u.), si esauriscecon il procedimento di primo grado. Conseguentemente, l’impugnazione avver-so la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume le forme di ordinariogiudizio di appello per il quale non e applicabile la riduzione del contributo uni-ficato prevista dall’art. 13, 3o co., cit. (circ. 29.9.2003, prot. 1/12244/U/449 delMinistero della Giustizia).

¨ pagg. 454-457

COMMENTO

1. Il ricorso per cassazione

L’art. 360 c.p.c. ammette il ricorso per cassazione nei confronti delle senten-ze pronunciate in grado di appello o in unico grado: 1) per motivi attinenti allagiurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non eprescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazionedi norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) pernullita della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o con-traddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e ammesso il ricorso per cassazione per motiviattinenti alla giurisdizione nei confronti delle sentenze pronunciate da un giudi-ce speciale. Possono inoltre essere denunciati in ogni tempo i conflitti positivi onegativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari ed iconflitti negativi di attribuzione tra la Pubblica Amministrazione ed il giudiceordinario.

Per quanto attiene alla disciplina del regolamento di giurisdizione e di com-petenza rinviamo alla specifica trattazione che se n’e fatta.

Esula dalle finalita del Formulario il commento completo di questa discipli-na. Diamo conto tuttavia delle significative innovazioni introdotte dal d.lg.2.2.2006, n. 40, che, ritoccando il 1o co., n. 3, art. 360 c.p.c., ha ampliato i motividi impugnazione agli errori di diritto commessi in sede di applicazione o inter-pretazione delle clausole negoziali dei contratti o accordi collettivi di lavoro. Ilsindacato della Corte di Cassazione e stato, pertanto, esteso, in analogia con ledisposizioni vigenti nel settore del pubblico impiego (art. 63, 5o co., d.lg. n. 165/2001), ricomprendendo le questioni di diritto che concernono i contratti collet-tivi del settore privato.

E stato inoltre modificato l’art. 360, n. 5, 1o co., precisando i limiti del viziodi motivazione impugnabile in Cassazione, vizio deducibile solo in ordine a fatti

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controversi e decisivi, in modo da circoscrivere l’impugnazione a punti che sonostati oggetto di discussione e contrapposizione tra le parti e dalla cui diversaconsiderazione (o dalla cui considerazione omessa dal giudice di merito) discen-derebbe con certezza una decisione diversa.

E stato inoltre inserito nell’art. 360 un 4o co. che consente un ampio ricorsoper cassazione, anche per vizi che attengono alla motivazione del provvedimen-to impugnato, avverso le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenzacontro i quali e ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

L’art. 47, 1o co., lett. a), l. 18.6.2009, n. 69, ha inserito l’art. 360 bis c.p.c.

statuendo che per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della citata legge,ovvero a decorrere dal 4 luglio 2009, il ricorso per cassazione e inammissibile:«1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in mo-do conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre ele-menti per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando e mani-festatamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatoridel giusto processo». In tal modo il legislatore ha introdotto il c.d. ‘‘filtro inCassazione’’ ovvero un esame preliminare sulla ammissibilita della impugnazio-ne. L’inammissibilita del ricorso e pronunciata, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., conordinanza in camera di consiglio. L’attuale formulazione dell’art. 47 prevedel’assegnazione dei ricorsi da parte del primo presidente ad un’apposita sezioneche verifica, ai sensi dell’art. 376 c.p.c., se sussistono i presupposti per la pro-nuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., 1o co., nn. 1 e 5.L’art. 67 bis, r.d. 30.1.1941, n. 12, inserito, a decorrere dalla data del 4 luglio2009, dall’art. 47, 2o co., l. 18.6.2009, n. 69, statuisce i criteri per la composizionedella citata sezione prevedendo che vengano chiamati, di regola, magistrati ap-partenenti a tutte le sezioni. Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sonorimessi al primo presidente che procede all’assegnazione alle sezioni semplici.Se, invece, il relatore della sezione di cui all’art. 376 c.p.c., 1o co., primo periodo,ritiene possibile di definire il giudizio con pronuncia di inammissibilita, ex art.

375 c.p.c., 1o co., n. 1, o per manifesta infondatezza, ex art. 375 c.p.c., 1o co., n. 5,deposita, ex art. 380 bis c.p.c., in cancelleria una relazione con la concisa espo-sizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. L’art. 47,1o co., lett. c), l. 18.6.2009, n. 69, ha introdotto il citato art. 380 bis c.p.c. chedisciplina, appunto, il procedimento per la decisione sull’inammissibilita delricorso e per la decisione in camera di consiglio. Infatti, il presidente fissacon decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data sta-bilita per l’adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico mini-stero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta di presentare, ilprimo conclusioni scritte e i secondi memorie non oltre cinque giorni prima e dichiedere di essere sentiti, se compaiono. Se il ricorso non e dichiarato inammis-sibile, il relatore nominato ai sensi dell’art. 377, 1o co., ultimo periodo, quandoappaiono ricorrere le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., 1o co., nn. 2 e 3, depo-

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sita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base aiquali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applicail 2o co. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., 1o co.,nn. 2 e 3, la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Il ricorso per cassazione deve essere diretto alla Corte e sottoscritto a penad’inammissibilita da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procu-ra speciale (art. 365 c.p.c.), e deve contenere gli elementi prescritti dall’art. 366c.p.c. (formula 1). Il d.lg. 2.2.2006, n. 40, aveva introdotto l’art. 366 bis c.p.c.,stabilendo che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., 1o co., nn. 1-4, e quindi in tuttii casi in cui l’impugnazione non veniva proposta denunciando un vizio di mo-tivazione, l’illustrazione di ciascun motivo si doveva concludere, a pena d’inam-missibilita, con la formulazione di un quesito di diritto. Se invece veniva denun-ciato un vizio di motivazione, cioe quando la censura era proposta ai sensidell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo doveva contenere, apena d’inammissibilita, la chiara indicazione. Detto articolo e stato abrogato

dall’art. 47, 1o co., lett. d), l. 18.6.2009, n. 69.Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fat-

te presso la cancelleria della Corte di Cassazione (art. 366 c.p.c., 2o co.).L’art. 25 della legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183) ha inserito, al 2o co.

dell’art. 366 c.p.c. dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Ro-ma» le seguenti parole «ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronicacertificata comunicato al proprio ordine». Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., 4o co.,sempre per effetto della modifica, «le comunicazioni della cancelleria e le noti-ficazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi del-l’art. 136, secondo e terzo comma».

Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto a seguito di ac-cordo delle parti per omettere l’appello, l’accordo deve risultare mediante vistoapposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura spe-ciale oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata,da unirsi al ricorso (art. 366 c.p.c., 3o co.).

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine fis-sato dall’art. 369 c.p.c. (venti giorni dall’ultima notificazione) a pena d’impro-cedibilita. Col ricorso devono essere depositati:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (cfr. d.p.r. 30.5.2002,n. 115);

2) una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la re-lazione di notificazione se questa e avvenuta, oppure copia autentica dei prov-vedimenti dai quali risulta il conflitto di giurisdizione o di attribuzione nei casiprevisti dall’art. 362 c.p.c., nn. 1 e 2;

3) la procura speciale se e conferita con atto separato;4) gli atti processuali, i documenti, i contratti e accordi collettivi sui quali il

ricorso si fonda.

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Ai sensi dell’art. 134 bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lg. 2.2.2006, n. 40,all’atto del deposito del ricorso, i difensori dichiarano il luogo di residenza o lasede della parte.

Il ricorrente deve inoltre chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronun-ciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmis-sione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d’ufficio. Tale ri-chiesta (formula 2) e restituita dal cancelliere al richiedente munita di visto, edeve essere depositata insieme al ricorso (art. 369 c.p.c., ult. co.).

¨ pagg. 461-462

COMMENTO

5. Fissazione dell’udienza. Pronuncia in camera di consiglio

Il procedimento avanti alla Corte puo svolgersi davanti alle Sezioni Uniteovvero alla sezione semplice. Per effetto della modifica di cui alla l.18.6.2009, n. 69, l’assegnazione dei ricorsi alle sezioni e effettuata dal primo pre-sidente (art. 376 c.p.c.), tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’art.374 c.p.c. Per quanto riguarda l’assegnazione dei ricorsi alle sezioni si rinvia aquanto gia esposto nel precedente paragrafo.

La trattazione puo avvenire in udienza ovvero in camera di consiglio. La no-vella introdotta dal d.lg. 2.2.2006, n. 40, ha ampliato i casi in cui la Corte pro-nuncia in camera di consiglio, ovvero quando riconosce di dovere: 1) dichiararel’inammissibilita del ricorso principale e di quello incidentale eventualmenteproposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.; questo nu-mero e stato cosı sostituito dall’art. 47, 1o co., lett. e), n. 1, l. 18.6.2009, n. 69, adecorrere dal 4 luglio 2009. Il testo precedente dell’art. 375 c.p.c. cosı dispone-va: «1) dichiarare l’inammissibilita del ricorso principale e di quello incidentaleeventualmente proposto»; 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o di-sporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’art.332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all’estinzione del processoin ogni caso diverso dalla pronuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamen-to di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principalee l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. Que-sto numero e stato cosı sostituito dall’art. 47, 1o co., lett. e), n. 2, della citatalegge del 2009. Il precedente testo prevedeva che «5) accogliere o rigettare il ri-corso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza oinfondatezza, ovvero dichiararne l’inammissibilita per mancanza dei motiviprevisti dall’art. 360 o per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis».

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissal’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsiassegnati alle Sezioni Unite (formula 6). Per i ricorsi assegnati alle sezioni sem-

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plici provvede nello stesso modo il presidente della sezione (art. 377 c.p.c., neltesto modificato dalla novella del ’90). Anche in questo caso potra trovare ap-plicazione la formula 6 con le opportune varianti.

Dell’udienza e data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle partialmeno venti giorni prima. Va ricordato che ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,

2o co., se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicatol’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine le noti-ficazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Agli av-vocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all’atto del de-posito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia mediante letteraraccomandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di di-scussione e il dispositivo della sentenza della Corte (art. 135 disp. att. c.p.c.).

Le ipotesi in cui la Corte pronuncia a Sezioni Unite sono disciplinate dal-l’art. 374 c.p.c.

Dopo le modifiche introdotte dal d.lg. 2.2.2006, n. 40, tra i casi in cui la Cor-te provvede in camera di consiglio non figura piu l’ipotesi della rinuncia al ri-corso. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c. novellato, infatti, in caso di rinuncia o diestinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenzaquando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimentiprovvede il presidente con decreto.

¨ pag. 466

NOTE DI CANCELLERIA

Il contributo unificato e aumentato della meta per i giudizi di impugnazioneed e raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione [art. 28, 1o co.,lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

La disposizione di cui al 1o co., lett. a), si applica anche alle controversie pen-denti nelle quali il provvedimento impugnato e stato pubblicato ovvero, nei casiin cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011,n. 183].

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento

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di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubrica-to «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizionedelle controversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002,n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omette la tabella)

Ai sensi dell’art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificatodal d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore nonindichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudi-zio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentatodella meta.

¨ pagg. 549-551

COMMENTO

12. La discussione finale e la decisione

Terminata l’assunzione delle prove ha luogo la discussione finale, con cui sichiude il dibattimento; subito dopo il giudice si ritira in camera di consiglio adeliberare, dopodiche da lettura in udienza del dispositivo della sentenza(art. 429 c.p.c., 1o co.). Per costante giurisprudenza la mancata lettura del dispo-sitivo in udienza determina la nullita insanabile della sentenza.

Ove il giudice lo ritenga necessario e le parti ne facciano richiesta, puo essereconcesso un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensi-ve. In questo caso la causa deve essere rinviata all’udienza immediatamente suc-cessiva alla scadenza del termine in questione ed in tale udienza si svolgera ladiscussione ed avverra la pronuncia della sentenza (art. 429 c.p.c., 2o co.).

La sentenza sara depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pro-nuncia; del deposito il cancelliere dara immediata comunicazione alle parti(art. 430 c.p.c.).

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Gia prima dell’entrata in vigore della novella del ’90 che ha esteso la prov-visoria esecutorieta a tutte le sentenze di primo grado, l’art. 431 c.p.c. stabilivache le sentenze pronunciate con il rito del lavoro erano provvisoriamente esecu-tive di diritto quando condannavano al pagamento di somme a favore del lavo-ratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. La novella haconfermato tale principio, ma ha esteso la provvisoria esecutorieta, ormai pre-vista dall’art. 282 c.p.c. per tutte le sentenze di primo grado, alle sentenze dicondanna a favore del datore di lavoro (art. 431 c.p.c., 5o co., nel testo novel-lato). Essa ha inoltre aggiunto che tali sentenze sono soggette alla disciplina de-gli artt. 282 e 283 c.p.c. e che il giudice d’appello puo sospendere la provvisoriaesecutorieta in tutto o in parte con ordinanza non impugnabile quando ricorro-no gravi motivi (art. 431 c.p.c., 6o co.). L’art. 27 della legge di stabilita(l. 12.11.2011, n. 183) ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 431 c.p.c. sta-tuendo che «Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto commae inammissibile o manifestatamente infondata il giudice, con ordinanza non im-pugnabile, puo condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniarianon inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza e revo-cabile con la sentenza che definisce il giudizio». Il citato art. 27, pertanto, allalett. f) introduce, anche in questo campo, un meccanismo sanzionatorio neiconfronti della parte che ha presentato istanze inammissibili o manifestatamen-te infondate secondo il vigente principio che dette istanze non solo determinanoun pregiudizio nei confronti della controparte, comunque costretta a difendersi,ma producono anche effetti pregiudizievoli nei confronti degli uffici giudiziariche ben avrebbero potuto essere altrimenti utilizzati per la trattazione di giudizi‘‘necessari’’.

Per le sentenze di condanna a favore del lavoratore continua ad essere in vi-gore la disciplina anteriore alla riforma del ’90. All’esecuzione si puo procederecon la sola copia del dispositivo. L’esecuzione puo essere sospesa dal giudiced’appello con ordinanza, quando ne possa derivare all’altra parte gravissimodanno (art. 431 c.p.c., 3o co.). La sospensione puo essere anche parziale e in ognicaso non ha effetto fino alla concorrenza di e 258,00 (art. 431 c.p.c., 4o co.). Indottrina e giurisprudenza vi e dissenso sull’interpretazione della portata del1o co. dell’art. 431 c.p.c. in ordine ai ‘‘crediti’’ per i quali la pronuncia di con-danna e provvisoriamente esecutiva, ritenendo soltanto taluni che in taleespressione rientrino tutte le obbligazioni che trovano il loro titolo in uno deirapporti di cui all’art. 409 c.p.c. e quindi anche gli obblighi di fare o di non fare.

Da quanto sin qui osservato deriva quindi qualche differenza tra la provvi-soria esecutorieta delle sentenze di condanna a favore del lavoratore, previstatestualmente soltanto per sentenze relative a crediti di somme di denaro, e dellesentenze di condanna a favore del datore di lavoro, prevista senza limitazioni.Tali differenze, peraltro, hanno rilevanza ai fini dell’esecuzione in base al solodispositivo, ammessa soltanto a favore del lavoratore. Per quanto concerne

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l’esecuzione in base alla sentenza essa sara comunque possibile in forza dellagenerale disposizione dettata dall’art. 282 c.p.c. per il rito ordinario.Vapoi osser-vato che la sospensione puo essere accordata nel caso della sentenza a favore deldatore di lavoro in presenza di «gravi motivi» e nel caso di sentenza a favoredel lavoratore in presenza di «gravissimo danno».

Va aggiunto che, pur se l’art. 431 c.p.c. non prevede la possibilita che la so-spensione dell’esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di discussione, vi eaccordo in dottrina per ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 351 c.p.c., conla conseguenza che la sospensione potra essere chiesta anche prima dell’udienzadi discussione in appello e, se necessario, anche con decreto presidenziale prov-visorio ex art. 351 c.p.c., 3o co.

Il lettore potra comunque utilizzare sia per l’istanza di sospensione dellaprovvisoria esecutorieta sia per l’ordinanza del giudice d’appello le formuleed il commento relativi all’ordinario giudizio di cognizione, che potranno esserefacilmente adattati alle peculiarita del rito del lavoro.

¨ pagg. 552-554

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubricato«Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione dellecontroversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002, n.115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omette la tabella)

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Ai sensi dell’art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificatodal d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore nonindichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudi-zio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentatodella meta.

Schema per la Dichiarazione sostitutiva del reddito

(omissis).

¨ pagg. 597-599

COMMENTO

1. Le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

Il legislatore del 2009 ha modificato, con l’art. 45, 1o co., l’art. 7 c.p.c., in-serendo il n. 3 bis) al 3o co., stabilendo che il giudice di pace e competente ancheper le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di presta-zioni previdenziali o assistenziali. Pertanto, mentre per accertare il diritto dellavoratore rimane la competenza funzionale del giudice del lavoro con conse-guente applicazione del rito speciale, per accertare gli interessi o accessori daritardato pagamento e competente, come detto, il giudice di pace, con applica-zione del rito ordinario. Si ritiene valga l’esenzione dal contributo in quanto lesomme da accertare riguardano le prestazioni previdenziali. Conseguentementela legge del 2009 (art. 46, 22o co.) ha modificato l’art. 442 c.p.c., con l’aggiuntadel 3o co. Infatti se e rimasto invariato che detto articolo disponga che si appli-chino le disposizioni riguardanti le controversie individuali di lavoro nei proce-dimenti relativi a controversie in ordine all’applicazione delle norme riguardan-ti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gliassegni familiari nonche ogni altra forma di assistenza e previdenza obbliga-torie, «per le controversie di cui all’art. 7, 3o co., n. 3 bis) non si osservano ledisposizioni di questo capo, ne quelle di cui al capo primo di questo titolo».

Alla norma ora citata seguono alcune disposizioni che hanno inteso integra-re la disciplina propria delle controversie in materia di lavoro con alcune normeparticolari in funzione della specialita della materia. Cosı l’art. 444 c.p.c. regolala competenza territoriale disponendo che delle controversie in materia di pre-videnza ed assistenza obbligatorie conosca il tribunale in funzione di giudice dellavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore. Tuttavia, l’art. 46, 23o co.,l. 18.6.2009, n. 69, ha aggiunto al 1o co. del citato articolo la previsione per l’at-tore residente all’estero: in tal caso la competenza e del tribunale, in funzione digiudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza pri-ma del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione e chiesta dagli

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eredi, nella circoscrizione in cui il defunto aveva la sua ultima residenza. Se lacontroversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguardagli addetti alla navigazione o alla pesca marittima e competente il tribunale, infunzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto diiscrizione della nave.

Gli artt. 445, 446, 447 c.p.c. disciplinano invece il ricorso al consulente tec-nico, che va scelto in appositi albi; l’intervento in giudizio a rendere informazio-ni ed osservazioni orali e scritte, nella forma prevista dall’art. 425 c.p.c., degliistituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, su istanzadell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioniorali o scritte nella forma di cui all’art. 425.

L’art. 443 c.p.c. stabilisce che la domanda relativa alle controversie in ma-teria di previdenza ed assistenza obbligatoria considerate nel 1o co. dell’art. 442c.p.c., e procedibile soltanto quando siano esauriti i procedimenti prescritti dal-le leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i ter-mini ivi fissati per il compimento di tali procedimenti od infine quando sianodecorsi comunque 180 giorni dalla data in cui e stato proposto il ricorso ammi-nistrativo contro la decisione dell’ente previdenziale. Va aggiunto che l’art. 7,l. 11.8.1973, n. 533, al fine di evitare una prolungata paralisi del diritto di proce-dere in via giurisdizionale per effetto dell’eventuale ritardo dell’ente a provve-dere sulla domanda, dispone che la richiesta all’istituto assicuratore si intenderespinta a tutti gli effetti di legge quando sono decorsi 120 giorni dalla data dipresentazione senza che l’istituto si sia pronunciato

Il d.l. 6.7.2011, n. 98, ha introdotto l’art. 445 bis c.p.c. in base al quale, apartire dal 1o gennaio 2012, tutte le controversie in materia di invalidita civile,cecita, sordita, handicap e disabilita, nonche pensione di inabilita e di assegni diinvalidita devono essere precedute dall’espletamento di un accertamento tecni-co obbligatorio davanti al Tribunale del circondario dove l’attore ha la residen-za. Accertamento tecnico, sul modello dell’art. 696 bis c.p.c. e dell’accertamen-to peritale, che e finalizzato alla verifica preventiva delle condizioni sanitarielegittimanti la pretesa fatta valere. Un volta terminate le operazioni di consu-lenza, il giudice fissera alle parti un termine perentorio non superiore a trentagiorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositatoin cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico diufficio. Se non vi e contestazione il giudice omologa l’accertamento in base alquale l’ente previdenziale, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori re-quisiti previsti dalla normativa vigente, provvedera al pagamento delle relativeprestazioni entro 120 giorni. Viceversa, ove la parte intenda contestare le con-clusioni dovra entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, depositare ilricorso introduttivo, specificando a pena di inammissibilita i motivi di contesta-zione. Orbene, la sentenza che definisce quel giudizio e, per effetto della lett. f )dell’art. 27 della legge di stabilita (l. 12.11.2011, n. 183), inappellabile, come era

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stato originariamente previsto dal decreto legge sopra citato. Infatti, era stata lalegge di conversione ad aver eliminato l’originario 7o co. dell’art. 445 bis e quin-di a rendere quelle sentenze sottoposte al normale regime dell’impugnazione.

Va ricordato che l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originariamente intro-dotto dalla l. n. 533/1973 vietava la condanna alle spese ed onorari della partesoccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assi-stenziali. Attualmente tale disciplina e stata modificata in senso restrittivo. Laparte soccombente, salva la responsabilita processuale aggravata ai sensi del-l’art. 96 c.p.c., non puo essere condannata al pagamento delle spese, competen-ze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pro-nuncia, di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, pari oinferiore al doppio del limite previsto per beneficiare del gratuito patrocinio.A tal fine l’interessato formula apposita dichiarazione sostitutiva di certifica-zione nelle conclusioni dell’atto introduttivo, riferita all’anno precedente aquello di instaurazione del giudizio, e si impegna a comunicare, fino a che ilprocesso non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesinell’anno precedente. Ricordiamo che, per effetto della modifica voluta dal le-gislatore con la legge 2009, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudicenei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore dellaprestazione dedotta in giudizio.

Il giudice, se nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilita delladomanda, sospende il giudizio (formula 2) e fissa all’attore un termine perento-rio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Ilprocesso deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di 180giorni che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

¨ pagg. 601-602

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-

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dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubrica-to «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizionedelle controversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002,n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omette la tabella)

Ai sensi dell’art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificatodal d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore nonindichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudi-zio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentatodella meta.

Schema per la Dichiarazione sostitutiva del reddito nella quale il ricorrente

(omissis).

¨ pagg. 650-656, 695-701, 722-728

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubricato«Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione dellecontroversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002, n. 115).

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Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

Procedimento Valore< 2.500 e

Valore> 2.500 e

Spesenotifica

Diritticopia

PPD e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

PPT e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 2741 c.c.(pignoramentoquote sociali)

e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 1211 c.c. e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 2798 c.c. (pegno) e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 137, d.lg. n. 30/2005(esec. titoli proprietaindustriale)

e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 7, r.d.l. n. 436/1927(credito garantito daprivilegio)

e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Famiglia (ipotesi diversedal mantenimento dellaprole)

e 37,00 e 121,00 e 8,00 no

Famiglia (mantenimentodella prole minore esenteex art. 10, 2o co.,d.p.r. n. 115/2002)

esente esente esente no

Lavoro (ove creditore siapersona fisica con redditosuperiore a e 31.884,48)

e 18,50 e 62,50 esente sı

Lavoro (ove creditore siapersona fisica con redditoinferiore a e 31.884,48)

esente esente esente sı, copieuso studio

Lavoro (distrazione spesein favore avv.to)

e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Lavoro art. 10, l. n. 533/1973 (conciliazioni aventiD.P.L. direzioneprovinciale lavoro)

esente esente esente sı, copieuso studio

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Procedimento Valore< 2.500 e

Valore> 2.500 e

Spesenotifica

Diritticopia

Previdenza-Inps, Inpdap(ove creditore sia personafisica con redditosuperiore a e 31.884,48oppure persona giuridica)

e 37,00 e 37,00 esente sı, copieuso studio

Previdenza-Inps, Inpdap(ove creditore sia personafisica con redditoinferiore a e 31.884,48)

esente esente esente sı, copieuso studio

Previdenza-Inps, Inpdap(d.m. n. 10 - provv. deldirigente Ist. Previd.)(provv. giurisdizionale/sentenza - d.i.)

e 37,00 e 37,00 esente sı, copieuso studio

Art. 32 bis disp. att. c.p.p.(in relaz. all’art. 30,d.p.r. n. 115/2002)Recupero crediti deldifensore d’ufficio

esente esente esente sı

Artt. 3-5 bis, l. n. 89/2001,in relaz. all’art. 265,d.p.r. n. 115/2002(risarcimento perinosservanza termineragionevole processo)

esente (art.10, d.p.r.n. 115/2002)

esente (art.10, d.p.r.n. 115/2002)

esente (art.10, d.p.r.n. 115/2002)

esente (art.10, d.p.r.n. 115/2002)

Legge gratuito patrocinio.Salvo recupero

prenotatea debito

prenotatea debito

prenotatea debito

prenotatea debito

Art. 157, d.p.r. n. 115/2002.Recupero riscossioneentrate (Equitalia, Soris)versate con F23 dopodefinizione proc. ridotte 1/2(in relaz. all’art. 48,d.p.r. n. 602/1973)

prenotatea debito

prenotatea debito

prenotatea debito

prenotatea debito

Art. 610 c.p.c. (valoreindeterminato, su ricorsodella parte personalmente)

e 121,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 611 c.p.c., valoredeterminabile

e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 612 c.p.c., valoreindeterminato

e121,00(fisso)

e 121,00(fisso)

e 8,00 sı

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Procedimento Valore< 2.500 e

Valore> 2.500 e

Spesenotifica

Diritticopia

Art. 613 c.p.c. (rifissazioneart. 612 c.p.c.), valoreinderminato

esente esente e 8,00 sı

Art. 614 c.p.c. (in relaz.all’art. 612 c.p.c.)

esente esente e 8,00 sı

Art. 6, l. n. 431/1998(proroga sfratto), valoreindeterminato

e 121,00 e121,00 e 8,00 sı

Art. 6, 6o co.,l. n. 431/1998 (decadenzasfratto), valoreindeterminato

e 121,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 519 c.p.c. (depositoin cancelleria)

esente esente esente esente

Art. 482 c.p.c. (depositoin cancelleria)

esente esente esente esente

Art. 492 c.p.c. (depositoin cancelleria)

esente esente esente esente

Art. 545 c.p.c. (depositoin cancelleria)

esente esente esente esente

Art. 513 c.p.c. (depositoin Presidenza delTribunale)

esente esente esente esente

Art. 495 c.p.c. (depositoprima dell’istanza divendita o assegnazione -esente C.U. circ. min.2004 / notifiche allaCancelleria)

esente esente e 14,62(bollo)

Art. 629 c.p.c. Istanzarinuncia in pignoram. noniscritto

esente esente e 14,62(bollo)

Artt. 43 e 44,d.lg. n. 385/1993(credito agrario)

e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

Art. 14, d.l. n. 669/1996(esecuzione forzata neiconfronti della P.A.)

e 37,00 e 121,00 e 8,00 sı

(Si omettono le tabelle)

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fotocomposizione finotello – r:/Wki/Panzani/I_bozza/appendice.3d

Ai sensi dell’art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificatodal d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore nonindichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizioo, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentato dellameta.

¨ pagg. 795-796, 859-860, 871-873, 943-944, 973-974

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubricato«Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione dellecontroversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002, n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omette la tabella)

¨ pagg. 938-939

COMMENTO

6. Opposizione a decreto ingiuntivo

La questione relativa al dimezzamento dei termini di costituzione nellecause di opposizione a decreto ingiuntivo pare essere stata risolta attraverso

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l’introduzione della l. 29.12.2011, n. 218 (Modifica dell’articolo 645 e inter-pretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materiadi opposizione al decreto ingiuntivo). L’art. 1 di tale legge ha infatti mo-dificato l’art. 645 c.p.c. prevedendo che al 2o co. dell’art. 645 c.p.c., le pa-role: «ma i termini di comparizione sono ridotti a meta» siano soppresse.L’art. 645 c.p.c., 2o co., ora e dunque cosı formulato: «In seguito all’oppo-sizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinariodavanti al giudice adito».

Consegue che il regime di comparizione delle parti nelle cause di opposizio-ne a decreto ingiuntivo viene equiparato a quello delle cause ordinarie.

L’art. 2 della legge in questione contiene poi una disposizione transitoria, invirtu della quale nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dellalegge, l’art. 165 c.p.c., 1o co., si interpreta nel senso che la riduzione del terminedi costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decre-to ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine dicomparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis c.p.c., 1o co.

¨ pagg. 1034-1035, 1076-1077

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedereal contestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011,n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono stateintrodotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37,rubricato «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere de-finizione delle controversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r.30.5.2002, n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore a

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e 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omette la tabella)

Secondo la ris. 14.9.2007, n. 255/E, dell’Agenzia delle Entrate, l’ordinanzache accoglie o rigetta la domanda di provvedimento d’urgenza (art. 700c.p.c.), la denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 669 octies, 6o co.),la domanda di manutenzione e reintegrazione nel possesso (art. 703 c.p.c.) vasottoposta a registrazione.

Con ris. 20.9.2007, n. 257/E, l’Agenzia delle Entrate, ribadisce che le ordi-nanze di reintegrazione o manutenzione nel possesso sono soggette a registra-zione in termine fisso (circ. del Ministero della Giustizia DAG.29/11/2007.0152902.U).

¨ pagg. 1108-1109

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubricato«Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione dellecontroversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002, n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omette la tabella)

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¨ pagg. 1222-1223

NOTE DI CANCELLERIA

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso in-troduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istan-za per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e tenuta al pagamentocontestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o proponedomanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumentodel valore della causa, e tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere alcontestuale pagamento integrativo [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Quando le parti modificano la domanda o propongono domande riconven-zionali o formulano chiamate in causa o svolgono interventi autonomi, sonotenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamentodi un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della do-manda proposta [art. 28, 1o co., lett. b), l. 12.11.2011, n. 183].

Con d.l. 6.7.2011, n. 98 (convertito con l. 15.7.2011, n. 111), sono state intro-dotte una serie di novita in materia di giustizia. In particolare l’art. 37, rubrica-to «Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizionedelle controversie», modifica il t.u. sulle spese di giustizia (d.p.r. 30.5.2002,n. 115).

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno piu esenti, infat-ti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separa-zione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli di previdenza e assistenzaobbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito Irpef superiore ae 31.884,48). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il contri-buto unificato sara dovuto in ragione dei seguenti importi:

(Si omettono le tabelle)

Il valore della causa viene calcolato in base al valore della perizia, se esistente,oppure dalla rendita catastale rivalutata.

Ai sensi dell’art. 13, 3o co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cosı come modificatodal d.l. 6.7.2011, n. 98, convertito con l. 15.7.2011, n. 111), ove il difensore nonindichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero difax (art. 125, 1o co., c.p.c., e 16, 1o co. bis, d.lg. 31.12.1992, n. 546), ovvero qua-lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudi-zio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e aumentatodella meta.

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