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Pag. 5498 n. 47/97 20/12/1997 Finanza & Fisco BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTE AI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI Decreto legislativo (DLG) n. 314 del 2 settembre 1997, pubblicato in Suppl. Ord. n. 188/L alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19/09/1997 Art. 1 (Definizione dei redditi da lavoro dipendente) 5500 Art. 2 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) 5500 Art. 3 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) 5500 Art. 4 (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) 5503 Art. 5 (Altre disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente) 5504 SOMMARIO Art. 6 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi) 5504 Art. 7 (Modificazioni alle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi da lavoro dipendente) 5506 Art. 8 (Disposizioni in materia di titolari di più trattamenti pensionistici) 5510 Art. 9 (Entrata in vigore e abrogazione di norme) 5510 Pag. Pag. Lavoro dipendente: il decreto delegato che unifica la base imponibile ai fini fiscali e ai fini contributivi Tutte le modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi» ................................................................................. pag. 5512 Unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi: nella relazione illustrativa del governo la ratio del provvedimento .............................. pag. 5531 Il parere della commissione dei trenta .............................................................................. pag. 5546

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BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

Decreto legislativo (DLG) n. 314 del 2 settembre 1997, pubblicatoin Suppl. Ord. n. 188/L alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19/09/1997

Art. 1 — (Definizione dei redditi dalavoro dipendente) 5500

Art. 2 — (Redditi assimilati a quellidi lavoro dipendente) 5500

Art. 3 — (Determinazione del redditodi lavoro dipendente) 5500

Art. 4 — (Determinazione dei redditiassimilati a quelli di lavorodipendente) 5503

Art. 5 — (Altre disposizioni in materiadi redditi da lavoro dipendente) 5504

SOMMARIO

Art. 6 — (Determinazione del redditoda lavoro dipendente ai finicontributivi) 5504

Art. 7 — (Modificazioni alle norme inmateria di accertamento delleimposte sui redditi da lavorodipendente) 5506

Art. 8 — (Disposizioni in materia dititolari di più trattamentipensionistici) 5510

Art. 9 — (Entrata in vigore e abrogazionedi norme) 5510

Pag. Pag.

Lavoro dipendente: il decretodelegato che unifica la baseimponibile ai fini fiscali e ai finicontributivi

Tutte le modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «Disposizioni comuni in materia diaccertamento delle imposte sui redditi» e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «Approvazione delTesto Unico delle imposte sui redditi»................................................................................. pag. 5512

Unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi:nella relazione illustrativa del governo la ratio del provvedimento .............................. pag. 5531

Il parere della commissione dei trenta.............................................................................. pag. 5546

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Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314

Armonizzazione, razionalizzazione e semplifica-zione delle disposizioni fiscali e previdenziali con-cernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativiadempimenti da parte dei datori di lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, dellaCostituzione;

Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 di-cembre 1996, n. 662 (1), recante delega al Governoper l’emanazione di uno o più decreti legislativi vol-ti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare ledisposizioni fiscali e previdenziali concernenti i red-diti di lavoro dipendente e i relativi adempimentida parte dei datori di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno1997;

Acquisito il parere della Commissione parla-mentare istituita a norma dell’articolo 3, comma 13,della citata legge n. 662 del 1996 (vedi pag. 5546);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di con-certo con i Ministri del tesoro e del lavoro e della

previdenza sociale;

Nota (1)

L 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3, comma 19

Comma 19 — Delega per il riordino delle disposizioniconcernenti i redditi di lavoro dipendente e gli adempimenti

dei sostituti d’imposta

19. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge, uno o più decretilegislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare ledisposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavorodipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro,secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente aifini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equipara-zione, ove possibile;

b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali eprevidenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro di-pendente;

c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del red-dito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda icompensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previ-denziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fi-scale e della trattenuta contributiva;

d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazio-ne degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datoridi lavoro;

e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.

Decreto legislativo (DLG) n. 314 del 2 settembre 1997, pubblicatoin Suppl. Ord. n. 188/L alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19/09/1997

Lavoro dipendente: dal 1998unificata la base imponibile perimposte e contributi

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EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1(Definizione dei redditi da lavoro dipendente)

1. Nell’articolo 46 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi pag.5524), concernente la definizione dei redditi di la-voro dipendente, il comma 2 è sostituito dal seguen-te: «2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro di-pendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni adesse equiparati;

b) le somme di cui all’articolo 429, ultimo com-ma, del codice di procedura civile.».

Art. 2(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. All’articolo 47 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi pag.5524), concernente i redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) nel comma 1:1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e)

i compensi per l’attività libero professionaleintramuraria del personale dipendente del Serviziosanitario nazionale, del personale di cui all’articolo102 del decreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’artico-lo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limitie alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, del-la legge 23 dicembre 1996, n. 662;»;

2) nella lettera f) dopo le parole «pubblichefunzioni», sono inserite le seguenti: «nonché i com-pensi corrisposti ai membri delle commissioni tri-butarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribuna-le di sorveglianza,»;

3) nella lettera g) sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «nonché i conseguenti assegni vi-talizi percepiti in dipendenza dalla cessazione dellesuddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del

Presidente della Repubblica;»;4) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) i

compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavorisocialmente utili in conformità a specifiche dispo-sizioni normative.»;

b) nel comma 3, le parole: «lettere f), g), h) e i)del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «lette-re e), f), g), h) e i) del comma 1».

Art. 3(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)

1. L’articolo 48 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi pag.5525), concernente la determinazione del reddito dilavoro dipendente, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Determinazione del reddito di lavorodipendente) — 1. Il reddito di lavoro dipendente ècostituito da tutte le somme e i valori in genere, aqualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta,anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazio-ne al rapporto di lavoro. Si considerano percepitinel periodo d’imposta anche le somme e i valori ingenere, corrisposti dai datori di lavoro entro il gior-no 12 del mese di gennaio del periodo d’impostasuccessivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:a) i contributi previdenziali e assistenziali ver-

sati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottem-peranza a disposizioni di legge; i contributi di assi-stenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dallavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fineassistenziale in conformità a disposizioni di con-tratto o di accordo o di regolamento aziendale perun importo non superiore complessivamente a lire7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoroalle forme pensionistiche complementari di cui aldecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e succes-sive modificazioni e integrazioni, salvo quanto di-sposto dall’articolo 18, comma 1, del citato decretolegislativo n. 124 del 1993; i contributi, diversi dal-le quote del TFR destinate ai medesimi fini, versatidal lavoratore alle medesime forme pensionistichecomplementari per un importo non superiore al 2per cento della retribuzione annua complessiva as-sunta come base per la determinazione del TFR e

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comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizioneche le fonti istitutive di cui all’articolo 3 del citatodecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e succes-sive modificazioni e integrazioni, prevedano la de-stinazione alle forme pensionistiche complementa-ri di quote del TFR almeno per un importo pari al-l’ammontare del contributo versato, salvo quantodisposto dall’articolo 18, comma 1, del medesimodecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La sud-detta condizione non si applica nel caso in cui lafonte istitutiva sia costituita unicamente da accorditra lavoratori; i contributi versati dal lavoratore di-pendente ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 ago-sto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributi-vo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995,n. 579;

b) le erogazioni liberali concesse in occasio-ne di festività o ricorrenze alla generalità o a cate-gorie di dipendenti non superiori nel periodo d’im-posta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionaliconcessi in occasione di rilevanti esigenze persona-li o familiari del dipendente e quelli corrisposti adipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle eroga-zioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti arifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del de-creto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172;

c) le somministrazioni di vitto da parte deldatore di lavoro, nonché quelle in mense organizza-te direttamente dal datore di lavoro o gestite da ter-zi, o, fino all’importo complessivo giornaliero dilire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collet-tivo alla generalità o a categorie di dipendenti; an-che se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti ser-vizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b)ed f) del comma 1 dell’articolo 47;

f) le somme erogate dal datore di lavoro allageneralità dei dipendenti o a categorie di dipenden-ti per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 65,con esclusione di quelle di assistenza sociale e sa-nitaria, e l’utilizzo delle relative opere e servizi daparte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’arti-colo 12;

g) il valore delle azioni, in caso di sottoscri-zione di azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441,ultimo comma, del codice civile, anche se emesseda società che direttamente o indirettamente, con-trollano l’impresa, ne sono controllate o sono con-trollate dalla stessa società che controlla l’impresa;

h) le somme trattenute al dipendente per one-ri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previ-ste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di la-voro in conformità a contratti collettivi o ad accor-di e regolamenti aziendali a fronte delle spese sani-tarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, letterab). Gli importi delle predette somme ed erogazionidevono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnicidelle case da gioco (croupiers) direttamente o pereffetto del riparto a cura di appositi organismi co-stituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25per cento dell’ammontare percepito nel periodod’imposta.

3. Ai fini della determinazione in denaro deivalori di cui al comma 1, compresi quelli dei beniceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipen-dente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il di-ritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizio-ni relative alla determinazione del valore normaledei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Ilvalore normale dei generi in natura prodotti dal-l’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato inmisura pari al prezzo mediamente praticato dallastessa azienda nelle cessioni al grossista. Non con-corre a formare il reddito il valore dei beni ceduti edei servizi prestati se complessivamente di importonon superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000;se il predetto valore è superiore al citato limite, lostesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54,

comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotoriconcessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cen-to dell’importo corrispondente ad una percorrenzaconvenzionale di 15 mila chilometri calcolato sullabase del costo chilometrico di esercizio desumibiledalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Ita-lia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascunanno e comunicare al Ministero delle finanze che

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provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,con effetto dal periodo d’imposta successivo, al net-to degli ammontari eventualmente trattenuti al di-pendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il50 per cento della differenza tra l’importo degli in-teressi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigenteal momento della concessione del prestito e l’im-porto degli interessi calcolato al tasso applicato su-gli stessi. Tale disposizione non si applica per i pre-stiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, perquelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, aseguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro aidipendenti in contratto di solidarietà o in cassa in-tegrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usuraai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammes-si a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro deidanni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estor-sive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito con modificazioni, dalla legge 18febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in usoo in comodato, si assume la differenza tra la renditacatastale del fabbricato aumentata di tutte le speseinerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze nona carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per ilgodimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati con-cessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’al-loggio stesso, si assume il 30 per cento della pre-detta differenza. Per i fabbricati che non devono es-sere iscritti nel catasto si assume la differenza tra ilvalore del canone di locazione determinato in regi-me vincolistico o, in mancanza, quello determinatoin regime di libero mercato, e quanto corrispostoper il godimento del fabbricato.

5. Le indennità percepite per le trasferte o lemissioni fuori del territorio comunale concorrono aformare il reddito per la parte eccedente lire 90.000al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte al-l’estero, al netto delle spese di viaggio e di traspor-to; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ov-vero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornitogratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limi-te è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia dellespese di alloggio che di quelle di vitto. In caso dirimborso analitico delle spese per trasferte o mis-sioni fuori del territorio comunale non concorrono

a formare il reddito i rimborsi di spese documenta-te relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al tra-sporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche nondocumentabili, eventualmente sostenute dal dipen-dente, sempre in occasione di dette trasferte o mis-sioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’este-ro. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasfertenell’ambito del territorio comunale, tranne i rim-borsi di spese di trasporto comprovate da documen-ti provenienti dal vettore, concorrono a formare ilreddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribu-zione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto al-l’espletamento delle attività lavorative in luoghisempre variabili e diversi, anche se corrisposte concarattere di continuità, le indennità di navigazionee di volo previste dalla legge o dal contratto collet-tivo, nonché le indennità di cui all’articolo 133 deldecreto del Presidente della Repubblica 15 dicem-bre 1959, n. 1229 concorrono a formare il redditonella misura del 50 per cento del loro ammontare.Con decreto del Ministro delle finanze, di concertocon il Ministro del lavoro e della previdenza socia-le, possono essere individuate categorie di lavora-tori e condizioni di applicabilità della presente di-sposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di pri-ma sistemazione e quelle equipollenti, non concor-rono a formare il reddito nella misura del 50 percento del loro ammontare per un importo comples-sivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i tra-sferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 mi-lioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a de-stinazione in quest’ultimo. Se le indennità in que-stione, con riferimento allo stesso trasferimento,sono corrisposte per più anni, la presente disposi-zione si applica solo per le indennità corrisposte peril primo anno. Le spese di viaggio, ivi compresequelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi del-l’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché lespese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualitàdi conduttore, per recesso dal contratto di locazionein dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sededi lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e anali-ticamente documentate, non concorrono a formareil reddito anche se in caso di contemporanea eroga-

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zione delle suddette indennità.8. Gli assegni di sede e le altre indennità perce-

pite per servizi prestati all’estero costituiscono red-dito nella misura del 50 per cento. Se per i serviziprestati all’estero dai dipendenti delle amministra-zioni statali la legge prevede la corresponsione diuna indennità base e di maggiorazioni ad esse col-legate concorre a formare il reddito la sola indenni-tà base nella misura del 50 per cento. Qualora l’in-dennità per servizi prestati all’estero comprendaemolumenti spettanti anche con riferimento all’at-tività prestata nel territorio nazionale, la riduzionecompete solo sulla parte eccedente gli emolumentipredetti. L’applicazione di questa disposizione esclu-de l’applicabilità di quella di cui al comma 5.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi delpresente articolo non concorrono a formare il redditodi lavoro dipendente possono essere rivalutati condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pre-via deliberazione del Consiglio dei Ministri, quandola variazione percentuale del valore medio dell’indi-ce dei prezzi al consumo per le famiglie di operai eimpiegati relativo al periodo di dodici mesi termi-nante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto alvalore medio del medesimo indice rilevato con rife-rimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine,entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizionedella predetta percentuale di variazione. Nella leggefinanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto ilsuddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dal-l’applicazione del medesimo decreto.».

2. All’onere derivante dall’attuazione del com-ma 1 dell’articolo 48 del testo unico delle impostesu redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sosti-tuito dal comma 1 del presente articolo, valutato inlire 25 miliardi per l’anno 1998, si provvede me-diante utilizzo di parte delle maggiori entrate deri-vanti dal presente decreto. Il Ministro del tesoro èautorizzato ad apportare, con proprio decreto, le oc-correnti variazioni di bilancio.

Art. 4(Determinazione dei redditi assimilati a quelli

di lavoro dipendente)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 48, èinserito il seguente: «Art. 48-bis (Determinazionedei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)(vedi pag. 5529) — 1. Ai fini della determinazionedei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendentesi applicano le disposizioni dell’articolo 48 salvoquanto di seguito specificato:

a) ai fini della determinazione del reddito dicui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 47, icontributi versati alle forme pensionistiche comple-mentari previste dal decreto legislativo 21 aprile1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperativedi produzione e lavoro non concorrono a formare ilreddito fino ad un importo non superiore al 6 percento, e comunque a 5 milioni di lire, dell’imponi-bile rilevante ai fini della contribuzione previden-ziale obbligatoria;

b) ai fini della determinazione delle indennitàdi cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 47,non concorrono, altresì, a formare il reddito le som-me erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche,nonché a coloro che esercitano le funzioni di cuiagli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo dirimborso di spese, purché l’erogazione di tali som-me e i relativi criteri siano disposti dagli organi com-petenti a determinare i trattamenti dei soggetti stes-si. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g)del comma 1 dell’articolo 47, sono assoggettati atassazione per la quota parte che non deriva da fontiriferibili a trattenute effettuate al percettore già as-soggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è de-terminata, per ciascun periodo d’imposta, in misuracorrispondente al rapporto complessivo delle trat-tenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e laspesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapportova effettuato separatamente dai distinti soggetti ero-gatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascu-no i propri elementi;

c) per le rendite e gli assegni indicati alle let-tere h) e i) del comma 1 dell’articolo 47 non si ap-plicano le disposizioni del predetto articolo 48. Lepredette rendite e assegni si presumono percepiti,salvo prova contraria, nella misura e alle scadenzerisultanti dai relativi titoli. Le rendite costituisconoreddito per il 60 per cento dell’ammontare lordopercepito nel periodo d’imposta;

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d) per le prestazioni periodiche indicate allalettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 non siapplicano le disposizioni del richiamato articolo 48e le stesse costituiscono reddito per l’87,5 per centodell’ammontare lordo corrisposto.».

Art. 5(Altre disposizioni in materia di redditi

da lavoro dipendente)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, ap-provato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) nell’articolo 3 (vedi pag. 5520), comma 3,recante l’elencazione dei redditi e degli assegniesclusi dalla base imponibile:

1) la lettera c), concernente i redditi da lavorodipendente prodotti all’estero, è abrogata;

2) la lettera d), riguardante gli assegni fami-liari, è sostituita dalla seguente: «d) gli assegni fa-miliari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché,con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gliemolumenti per carichi di famiglia comunque de-nominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.»;

b) nell’articolo 10 (vedi pag. 5520), comma 1,riguardante gli oneri deducibili dal reddito comples-sivo, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, sehanno concorso a formare il reddito in anni prece-denti;»;

c) all’articolo 16 (vedi pag. 5522), comma 1,recante l’elencazione dei redditi soggetti a tassazio-ne separata, nella lettera b), le parole da: «di cui allelettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 47» fino allafine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dicui al comma 1 dell’articolo 47 e al comma 2 del-l’articolo 46»;

d) all’articolo 17 (vedi pag. 5523), riguardan-te l’indennità di fine rapporto:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4.Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al tratta-mento di fine rapporto e alle indennità equipollenti,nonché sulle anticipazioni relative alle altre inden-nità e somme, l’imposta si applica, rispettivamen-te, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio al-l’atto della liquidazione definitiva.»

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:«4-bis. Per le somme corrisposte in occasione dellacessazione del rapporto al fine di incentivare l’eso-do dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’arti-colo 16, comma 1, lettera a), l’imposta si applicacon l’aliquota pari alla metà di quella applicata perla tassazione del trattamento di fine rapporto e del-le altre indennità e somme indicate alla richiamatalettera a) del comma 1 dell’articolo 16.»;

e) all’articolo 62 (vedi pag. 5529), riguardan-te la deduzione dal reddito d’impresa delle speseper prestazioni di lavoro, nel comma 1-bis), secon-do periodo, le parole: «a norma dell’articolo 48,comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «a normadell’articolo 48, comma 4, lettera c)».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a),numero 1), ha effetto a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso alla data del 31dicembre 2000. Fino alla predetta data restano invigore le disposizioni fiscali e previdenziali con-cernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente pre-stato all’estero in via continuativa e come oggettoesclusivo del rapporto.

Art. 6(Determinazione del reddito da lavoro

dipendente ai fini contributivi)

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testounico delle norme sugli assegni familiari, approva-to con decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 1955, n. 797, e l’articolo 29 del testo unicodelle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro ele malattie professionali, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,come sostituiti dall’articolo 12 della legge 30 apri-le 1969, n.153, e successive modificazioni e inte-grazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 12 (Determinazione del reddito da lavorodipendente ai fini contributivi) — 1. Costituisconoredditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quellidi cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico del-le imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,maturati nel periodo di riferimento.

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BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza eassistenza sociale si applicano le disposizioni con-tenute nell’articolo 48 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi pag.5525), salvo quanto specificato nei seguenti com-mi.

3. Le somme e i valori di cui al comma 1 del-l’articolo 48 del testo unico delle imposte sui reddi-ti, approvato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono allordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi com-prese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stessoarticolo 48.

4. Sono esclusi dalla base imponibile:a) le somme corrisposte a titolo di trattamento

di fine rapporto;b) le somme corrisposte in occasione della ces-

sazione del rapporto di lavoro al fine di incentivarel’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui eroga-zione trae origine dalla predetta cessazione, fattasalva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva delpreavviso;

c) i proventi e le indennità conseguite, anche informa assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

d) le somme poste a carico di gestioni assisten-ziali e previdenziali obbligatorie per legge; le som-me e le provvidenze erogate da casse, fondi e ge-stioni di cui al successivo punto f) e quelle erogatedalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi deri-vanti da polizze assicurative; i compensi erogati perconto di terzi non aventi attinenza con la prestazio-ne lavorativa;

e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’ar-ticolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti col-lettivi aziendali, ovvero di secondo livello, dellequali sono incerti la corresponsione o l’ammontaree la cui struttura sia correlata dal contratto colletti-vo medesimo alla misurazione di incrementi di pro-duttività, qualità ed altri elementi di competitivitàassunti come indicatori dell’andamento economicodell’impresa e dei suoi risultati;

f) i contributi e le somme a carico del datore dilavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi for-ma, a finanziamento delle forme pensionistiche

complementari di cui al decreto legislativo 21 apri-le 1993, n. 124, e successive modificazioni e inte-grazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da con-tratti collettivi o da accordi o da regolamenti azien-dali, al fine di erogare prestazioni integrative previ-denziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoifamiliari nel corso del rapporto o dopo la sua cessa-zione. I contributi e le somme predetti, diverse dal-le quote di accantonamento al TFR, sono assogget-tati al contributo di solidarietà del 10 per cento dicui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dallalegge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legi-slativo n. 124 del 1993, e successive modificazionie integrazioni, a carico del datore di lavoro e devo-luto alle gestioni pensionistiche di legge cui sonoiscritti i lavoratori. Resta fermo l’assoggettamentoa contribuzione ordinaria nel regime obbligatoriodi appartenenza delle quote ed elementi retributivia carico del lavoratore destinati al finanziamentodelle forme pensionistiche complementari e allecasse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altre-sì, il contributo di solidarietà a carico del lavorato-re nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1,comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 di-cembre 1995, n. 579;

g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3,comma 3, lettera d), del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. L’elencazione degli elementi esclusi dallabase imponibile è tassativa.

6. Le somme versate alle casse edili per ferie,gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a con-tribuzione di previdenza e assistenza per il loro in-tero ammontare. Le somme a carico del datore dilavoro e del lavoratore versate alle predette cassead altro titolo sono soggette a contribuzione di pre-videnza e assistenza nella misura pari al 15 per cen-to del loro ammontare.

7. Per la determinazione della base imponibileai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per isoci di cooperative di lavoro si applicano le normedel presente articolo.

8. Sono confermate le disposizioni in materiadi retribuzione imponibile di cui all’articolo 1 deldecreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389,e successive modificazioni e integrazioni, nonchéogni altra disposizione in materia di retribuzioneminima o massima imponibile, quelle in materia diretribuzioni convenzionali previste per determinatecategorie di lavoratori e quelle in materia di retri-buzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cuiall’articolo 46 del testo unico delle imposte sui red-diti, approvato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i con-guagli di retribuzione spettanti a seguito di normadi legge o di contratto aventi effetto retroattivo e ipremi di produzione sono in ogni caso assoggettatia contribuzione nel mese di corresponsione.

10. La retribuzione imponibile, è presa a riferi-mento per il calcolo delle prestazioni a carico dellegestioni di previdenza e di assistenza sociale inte-ressate.».

2. All’articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del-la legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché l’ammontare deiredditi di lavoro dipendente e delle relative ritenuteindicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.».

3. Per il 1998, ai fini del calcolo dei contributidi previdenza e assistenza sociale, non concorronoa formare la base imponibile contributiva le inden-nità di cassa e di maneggio di denaro.

Art. 7(Modificazioni alle norme in materia

di accertamento delle imposte sui redditida lavoro dipendente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni co-muni in materia di accertamento delle imposte suiredditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma dell’articolo 1 (vedi pag.5513), concernente i soggetti esonerati dall’obbligodella dichiarazione, la lettera c) è sostituita dallaseguente: «c) le persone fisiche non obbligate allatenuta di scritture contabili che possiedono soltantoredditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte atitolo di imposta, reddito fondiario dell’abitazioneprincipale e sue pertinenze purché di importo nonsuperiore a quello della deduzione di cui all’artico-

lo 34, comma 4-quater, del testo unico delle impo-ste sui redditi, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchéaltri redditi per i quali la differenza tra l’impostalorda complessiva e l’ammontare spettante delle de-trazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testounico, e le ritenute operate risulta non superiore alire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini dellascelta della destinazione dell’8 per mille dell’im-posta sul reddito delle persone fisiche prevista dal-l’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, edalle leggi che approvano le intese con le confes-sioni religiose di cui all’articolo 8, comma 3, dellaCostituzione, possono presentare apposito modello,approvato con il decreto di cui all’articolo 8, com-ma 1, ovvero con il certificato di cui all’articolo 7-bis, con le modalità previste dall’articolo 12 ed en-tro il termine stabilito per la presentazione della di-chiarazione dei redditi;»; nel medesimo comma lelettere d), e) ed e-bis) sono abrogate; nel medesimoarticolo il quinto comma è abrogato;

b) l’articolo 7-bis (vedi pag. 5514), riguardantele certificazioni dei sostituti d’imposta, è sostituitodal seguente:

« Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d’im-posta) — 1. I soggetti indicati nel titolo III del pre-sente decreto che corrispondono somme e valorisoggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizio-ni dello stesso titolo devono rilasciare una appositacertificazione unica anche ai fini dei contributi do-vuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale(INPS) attestante l’ammontare complessivo delledette somme e valori, l’ammontare delle ritenuteoperate, delle detrazioni di imposta effettuate e deicontributi previdenziali e assistenziali, nonché glialtri dati stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8,comma 1, secondo periodo. La certificazione è uni-ca anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti ecasse previdenziali; con decreto del Ministro dellefinanze, emanato di concerto con i Ministri del te-soro e del lavoro e della previdenza sociale, sonostabilite le relative modalità di attuazione. La certi-ficazione unica sostituisce quelle previste ai finicontributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante si-stemi di elaborazione automatica, sono consegnatiagli interessati entro il mese di febbraio dell’anno

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n. 47/97 – Pag. 550720/12/1997

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BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

successivo a quello in cui le somme e i valori sonostati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla ri-chiesta degli stessi in caso di interruzione del rap-porto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 ilcertificato può essere sostituito dalla copia dellacomunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

c) l’articolo 21 (vedi pag. 5515), riguardante lescritture contabili dei sostituti d’imposta, è sostitui-to dal seguente:

«Art. 21 (Scritture contabili dei sostituti d’im-posta) — 1. I soggetti indicati nel terzo comma del-l’articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente,nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenutiai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le de-trazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, attribuite in base alla richiesta del dipendenteeffettuata a norma dell’articolo 23. Le somme e ivalori corrisposti a ciascun dipendente devono ri-sultare dal libro paga o da documenti equipollentitenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavo-ro.».

d) l’articolo 23 (vedi pag. 5516), riguardantel’effettuazione delle ritenute sui redditi di lavorodipendente, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipen-dente) — 1. Gli enti e le società indicati nell’artico-lo 87, comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società eassociazioni indicate nell’articolo 5 del predetto te-sto unico e le persone fisiche che esercitano impre-se commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citatotesto unico, o imprese agricole, i quali corrispondo-no somme e valori di cui all’articolo 48 dello stessotesto unico, devono operare all’atto del pagamentouna ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, conobbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da ope-rare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto oin parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il so-stituito è tenuto a versare al sostituto l’importo cor-rispondente all’ammontare della ritenuta.

2. La ritenuta da operare è determinata:a) sulla parte imponibile delle somme e dei

valori, di cui all’articolo 48 del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c),corrisposti in ciascun periodo di paga, con le ali-quote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,ragguagliando al periodo di paga i corrispondentiscaglioni annui di reddito ed effettuando le detra-zioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testounico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni dicui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sonoeffettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto,indica le condizioni di spettanza e si impegna a co-municare tempestivamente le eventuali variazioni.La dichiarazione ha effetto anche per i periodi diimposta successivi;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensidella stessa natura, con le aliquote dell’imposta sulreddito delle persone fisiche, ragguagliando a mesei corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anniprecedenti di cui all’articolo 16, comma 1, letterab), del citato testo unico, con i criteri di cui all’arti-colo 18 dello stesso testo unico, intendendo per red-dito complessivo netto l’ammontare globale dei red-diti di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto alsostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di finerapporto e delle indennità equipollenti e delle altreindennità e somme di cui all’articolo 16, comma 1,lettera a), del citato testo unico con i criteri di cuiall’articolo 17 dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e deivalori di cui all’articolo 48, del citato testo unico,non compresi nell’articolo 16, comma 1, lettera a),dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi dellavoratore dipendente, con l’aliquota stabilita per ilprimo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono ef-fettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivoe, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alladata di cessazione, il conguaglio tra le ritenute ope-rate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b)del comma 2, nonché sui compensi e le indennità dicui all’articolo 47, comma 1, lettera b), del testounico delle imposte sui redditi, approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

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BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gen-naio dell’anno successivo, e l’imposta dovuta sul-l’ammontare complessivo degli emolumenti stessi,tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12e 13 del citato testo unico, e di quelle eventualmen-te spettanti a norma dell’articolo 13-bis dello stes-so testo unico per oneri a fronte dei quali il datoredi lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitata-mente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stes-so articolo, per erogazioni in conformità a contratticollettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. Incaso di incapienza delle retribuzioni a subire il pre-lievo delle imposte dovute in sede di conguaglio difine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo,il sostituito può dichiarare per iscritto al sostitutodi volergli versare l’importo corrispondente alle ri-tenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a ef-fettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi dipaga successivi al secondo, dello stesso periodo diimposta. Sugli importi di cui è differito il pagamentosi applica l’interesse in ragione dell’1 per centomensile, che è trattenuto e versato nei termini e conle modalità previste per le somme cui si riferisce.L’importo che al termine del periodo d’imposta nonè stato trattenuto per cessazione del rapporto di la-voro o per incapienza delle retribuzioni deve esserecomunicato all’interessato che deve provvedere alversamento entro il 15 gennaio dell’anno successi-vo. Qualora le comunicazioni delle indennità e deicompensi di cui all’articolo 47, comma 1, letterab), del citato testo unico pervengano al sostituto ol-tre il termine del 12 gennaio del periodo d’impostasuccessivo, di esse lo stesso terrà conto ai fini delleoperazioni di conguaglio del periodo d’imposta suc-cessivo. Se alla formazione del reddito di lavoro di-pendente concorrono somme o valori prodotti al-l’estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sonoammesse in detrazione fino a concorrenza dell’im-posta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero.La disposizione del periodo precedente si applicaanche nell’ipotesi in cui le somme o i valori prodot-ti all’estero abbiano concorso a formare il redditodi lavoro dipendente in periodi d’imposta precedenti.Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri ladetrazione si applica separatamente per ciascunoStato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di

conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere alsostituto di tenere conto anche dei redditi di lavorodipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipen-dente, percepiti nel corso di precedenti rapporti in-trattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare alsostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaiodel periodo d’imposta successivo a quello in cui sonostati percepiti, la certificazione unica concernente iredditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli dilavoro dipendente, erogati da altri soggetti, com-presi quelli erogati da soggetti non obbligati ad ef-fettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta cer-tificazione unica il sostituito deve anche comunica-re al sostituto quale delle opzioni previste al com-ma precedente intende adottare in caso di incapienzadelle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.La presente disposizione non si applica ai soggettiche corrispondono trattamenti pensionistici.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si ap-plicano anche alle persone fisiche che esercitano artie professioni, ai sensi dell’articolo 49, del testo uni-co delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, quando corrispondono somme e valori di cuiall’articolo 48, dello stesso testo unico, deducibiliai fini della determinazione del loro reddito di la-voro autonomo.».

e) l’articolo 24 (vedi pag. 5517), concernentel’effettuazione della ritenuta sui redditi assimilati aquelli di lavoro dipendente, è sostituito dal seguen-te:

«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quellidi lavoro dipendente) — 1. I soggetti indicati nelcomma 1 dell’articolo 23, che corrispondono reddi-ti di cui all’articolo 47, comma 1, del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono operare all’atto del pagamento deglistessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo diacconto dell’imposta sul reddito delle persone fisi-che sulla parte imponibile di detti redditi, determi-nata a norma dell’articolo 48-bis del predetto testounico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui pre-detti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte,sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito ètenuto a versare al sostituto l’importo corrispondenteall’ammontare della ritenuta. Si applicano, in quan-

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BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

to compatibili, tutte le disposizioni dell’articolo 23e, in particolare, i commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini del conguaglio di cui al comma 3dell’articolo 23, i soggetti che corrispondono le in-dennità e i compensi di cui all’articolo 47, comma1, lett. b), del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunica-re, entro il 12 di gennaio del periodo d’imposta suc-cessivo, al datore di lavoro del percipiente, l’am-montare delle somme corrisposte, delle ritenute ef-fettuate e dei relativi contributi.».

f) l’articolo 29 (vedi pag. 5518), concernentel’effettuazione dalla ritenuta sui compensi e altriredditi corrisposti dallo Stato, è sostituito dal se-guente:

«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditicorrisposti dallo Stato) — 1. Le amministrazioni delloStato, comprese quelle con ordinamento autonomo,che corrispondono le somme e i valori di cui all’arti-colo 23 devono effettuare all’atto del pagamento unaritenuta diretta in acconto dell’imposta sul redditodelle persone fisiche dovuta dai percipienti. La rite-nuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e deivalori, di cui all’articolo 48 del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c),aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri ele modalità di cui al comma 2 dell’articolo 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensidella stessa natura, nonché su ogni altra somma ovalore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sullaparte imponibile delle indennità di cui all’articolo48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con laaliquota applicabile allo scaglione di reddito più ele-vato della categoria o classe di stipendio del perci-piente all’atto del pagamento o, in mancanza, conl’aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anniprecedenti di cui all’articolo 16, comma 1, letterab), del citato testo unico, con i criteri di cui all’arti-colo 18, dello stesso testo unico, intendendo per red-dito complessivo netto l’ammontare globale dei red-diti di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto alsostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di finerapporto e delle indennità equipollenti e delle altreindennità e somme di cui all’articolo 16, comma 1,lettera a), del citato testo unico con i criteri di cuiall’articolo 17, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valoridi cui all’articolo 48, del citato testo unico, non com-presi nell’articolo 16, comma 1, lettera a), dello stes-so testo unico, corrisposti agli eredi, con l’aliquotastabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento diemolumenti aventi carattere fisso e continuativo de-vono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesidalla data di cessazione del rapporto, se questa è an-teriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 del-l’articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A talfine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve speci-ficare quale delle opzioni previste al comma 2 del-l’articolo 23 intende adottare in caso di incapienzadelle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e glialtri organi che corrispondono compensi e retribu-zioni non aventi carattere fisso e continuativo devo-no comunicare ai predetti uffici, entro la fine del-l’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’an-no successivo, l’ammontare delle somme corrispo-ste, l’importo degli eventuali contributi previdenzia-li e assistenziali, compresi quelli a carico del datoredi lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e ivalori a carattere ricorrente la comunicazione deveessere effettuata su supporto magnetico secondo spe-cifiche tecniche approvate con apposito decreto delMinistro del tesoro, di concerto con il Ministro dellefinanze. Qualora, alla data di cessazione del rapportodi lavoro, l’ammontare degli emolumenti dovuti nonconsenta la integrale applicazione della ritenuta diconguaglio, la differenza è recuperata mediante rite-nuta sulle competenze di altra natura che siano liqui-date anche da altro soggetto in dipendenza del cessa-to rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposi-zioni dell’articolo 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei Depu-tati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonchédella Presidenza della Repubblica e degli organi le-gislativi delle regioni a statuto speciale, che corri-spondono le somme e i valori di cui al comma 1,effettuano, all’atto del pagamento, una ritenuta d’ac-

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BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

conto dell’imposta sul reddito delle persone fisichecon i criteri indicati nello stesso comma. Le medesi-me amministrazioni, all’atto del pagamento delle in-dennità e degli assegni vitalizi di cui all’articolo 47,comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano unaritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul redditodelle persone fisiche, commisurata alla parte impo-nibile di dette indennità e assegni, con le aliquotedeterminate secondo i criteri indicati nel comma 1.Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui va-lori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, intutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importocorrispondente all’ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, equelle di cui al comma 3, che corrispondono i com-pensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 28 effettuano all’atto del pagamento le ritenu-te stabilite dalle disposizioni stesse.».

Art. 8(Disposizioni in materia di titolari di più

trattamenti pensionistici)

1. I commi quarto, quinto e sesto dell’articolounico del decreto del Presidente della Repubblica31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l’istituzio-ne del casellario centrale dei pensionati, come so-stituiti dall’articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 22 marzo 1995, n. 85, sono sostituiti dai seguen-ti: «Gli enti erogatori di trattamenti pensionisticidevono trasmettere al casellario delle pensioni, en-tro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relati-vi ai trattamenti pensionistici che verranno erogatinel corso dello stesso anno.

Entro il mese di giugno dello stesso anno, sullabase dei dati e degli elementi di cui al comma pre-cedente, il casellario centrale dei pensionati, me-diante l’utilizzo di procedure automatizzate, indi-vidua i soggetti titolari di due o più trattamenti pen-sionistici, calcola l’aliquota dei percipienti, deter-mina le detrazioni spettanti e comunica all’ente cheeroga il trattamento di minore importo, l’aliquota

di imposta e le detrazioni da operare, nonché glieventuali contributi da trattenere.

A partire dalla data della comunicazione, l’enteche eroga il trattamento di minore importo provve-de ad assoggettare a tassazione il trattamentopensionistico che corrisponde, integrando le dispo-sizioni degli articoli 23 e 29 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,con gli elementi risultanti dalla comunicazione for-nita dal casellario delle pensioni.

Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e29 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore ditrattamenti pensionistici effettua le consuete opera-zioni di conguaglio relativamente ai trattamenti cor-risposti e, entro il 28 febbraio dell’anno successivoconsegna al percipiente la relativa certificazioneunica, fiscale e contributiva, di cui all’articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa cheè stata applicata la presente disposizione.

Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi pre-sentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensioni-stici in qualità di sostituti d’imposta, l’Amministra-zione finanziaria provvede ad effettuare gli eventualiulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte sen-za applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessidi cui all’articolo 9 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I titolari soltanto di più trattamenti pensionisticiper i quali si sono rese applicabili le disposizioni delpresente articolo sono esonerati dall’obbligo di pre-sentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell’ap-plicazione delle altre disposizioni di esonero dallapresentazione della dichiarazione dei redditi di cuiall’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ititolari di più trattamenti pensionistici cui si è resoapplicabile la presente disciplina sono consideratipercettori di un unico reddito di lavoro dipendente.».

Art. 9(Entrata in vigore e abrogazione di norme)

1. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gen-naio 1998. Restano confermate le vigenti disposi-zioni legislative che stabiliscono l’esenzione dal-l’imposta sul reddito delle persone fisiche di taluni

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n. 47/97 – Pag. 551120/12/1997

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redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli dilavoro dipendente e di pensione.

2. Sono abrogati l’articolo 7, e i commi 2 e 3dell’articolo 33, del decreto del Presidente della Re-pubblica 4 febbraio 1988, n. 42 (1), recante disposi-zioni attuative e transitorie relative al testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Sono abrogate le disposizioni concernentila determinazione dei redditi di lavoro dipenden-te, diverse da quelle considerate nel testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta-to, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. È fatto obbligoa chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Nota (1)

DPR 4 febbraio 1988, n. 42 — Artt. 7 e 33

Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale,di attuazione e transitorie relative al Testo unico delle impostesui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917

Art. 7 (1)

[1. Ai fini dell’articolo 48, comma 2, lettera b), del testounico, i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro de-vono avere per oggetto esclusivamente le spese sanitarie intera-mente deducibili e devono contenere l’indicazione nominativa dei

beneficiari.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 , con

effetto dal 01.01.1998.

Art. 33

1. A partire dal 01.01.1988 e fino all’entrata in vigore del T.U.relativo all’accertamento delle imposte sui redditi le disposizioni inmateria di ritenuta alla fonte contenute nel DPR 29 settembre 973, n.600, e nonché in provvedimenti legislativi successivamente emanati,si applicano con le modificazioni di cui ai seguenti commi.

[2. Per i redditi di lavoro dipendente, diversi da quelli indicatinell’articolo 16, comma 1, lettera a) del T.U., corrisposti agli eredidel prestatore di lavoro, le ritenute previste negli articoli 23 e 29 delDPR 29 settembre 1973, n. 600, sono operate con l’aliquota stabi-lita per il primo scaglione di reddito.] (comma abrogato dall’art. 9,comma 2, del D.Lgs. 02/09/1997. n. 314 , con effetto dal 01.01.1998)

[3. Per le rendite vitalizie e per le rendite a tempo determinato, dicui all’articolo 47, comma 1 , lettera h), del T.U., si applica la rite-nuta prevista dall’articolo 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600,commisurata al 60 per cento dell’ammontare corrisposto.] (commaabrogato dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 02/09/1997. n. 314 , coneffetto dal 01.01.1998)

4. La ritenuta prevista nell’articolo 25 del decreto del Presidentedella Repubblica DPR 29 settembre 1973, n. 600, deve essere an-che operata:

a) con l’aliquota del 18%, sui redditi indicati nell’articolo 49, com-ma 2 lettera d) comma 3, e nell’articolo 81, comma 1, lettere g) edm), del testo unico; per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta ècommisurata al 70% dell’ammontare corrisposto. Nelle ipotesi dicui ai commi 2 e 4 del predetto articolo 25 l’aliquota della ritenuta siapplica, rispettivamente nella misura del 20% e al 30%;

b) con l’aliquota del 20 per cento sulle indennità di cui all’artico-lo 16, comma 1, lettere e) ed f), del T.U..

5. La ritenuta prevista nell’articolo 26, comma 2, del DPR 29 set-tembre 1973, n. 600, deve essere operata anche sulla differenza trala somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta.

6. La ritenuta prevista nell’articolo 27 del DPR 29 settembre 1973,n. 600, deve essere operata anche sugli utili, di cui all’articolo 41,comma 1, lettera e), del testo unico, distribuiti ai partecipanti in qual-siasi forma e sotto qualsiasi denominazione dagli enti indicati nel-l’articolo 87, comma 1 lettera b), dello stesso testo unico.

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Pag. 5512 – n. 47/97 20/12/1997

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DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Tutte le modifiche al D.P.R. 600/73e al D.P.R. 917/86

Pag.

Art. 1 — Dichiarazione dei soggetti passivi 5513

Art. 7-bis — Certificazioni dei sostituti d’imposta 5514

Art. 21 — Scritture contabili dei sostituti d’imposta 5515

Art. 23 — Ritenute sui redditi di lavoro dipendente 5516

Art. 24 — Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 5517

Art. 29 — Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato 5518

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi

Art. 3 — Base imponibile 5520

Art. 10 — Oneri deducibili 5520

Art. 16 — Tassazione separata 5522

Art. 17 — Indennità di fine rapporto 5523

Art. 46 — Redditi di lavoro dipendente 5524

Art. 47 — Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 5524

Art. 48 — Determinazione del reddito di lavoro dipendente 5525

Art. 48-bis — Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 5529

Art. 62 — Spese per prestazioni di lavoro 5529

Pag.

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n. 47/97 – Pag. 551320/12/1997

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DPR 29 settembre 1973, n. 600 — Artt. 1, 7-bis, 21, 23, 24 e 29

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle impostesui redditi

Art. 1Dichiarazione dei soggetti passivi

[1] Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditiposseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I sog-getti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivoart. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza diredditi.

[2] La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul redditodelle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e del-l’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli ele-menti attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponi-bili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditiper i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati aifini dell’accertamento e delle sanzioni.

[3] La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi pro-pri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a normadell’articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, edeve comprendere anche i redditi sui quali l’imposta si applica sepa-ratamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis)del comma 1 dell’articolo 16 del predetto testo unico devono esseredichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge allaeffettuazione delle ritenute di acconto. (le parole «a), b), c) e c-bis)»sono state così sostituite alle precedenti «a), b) e c)» dall'art. 3,comma 83 della L 28/12/1995, n. 549).

[4] Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione:a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre

che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture conta-

bili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenu-ta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un impor-to complessivo, al lordo della deduzione di cui all’articolo 34, com-ma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritturecontabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti aritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell’abita-zione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore aquello della deduzione di cui all’articolo 34, comma 4-quater, delcitato testo unico delle imposte sui redditi;

c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture con-tabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ri-tenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell’abita-zione principale e sue pertinenze purché di importo non superio-re a quello della deduzione di cui all’articolo 34, comma 4-quater,del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non-ché altri redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda com-plessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli arti-

coli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta nonsuperiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini dellascelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul redditodelle persone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20 mag-gio 1985, n. 222 (1), e dalle leggi che approvano le intese con leconfessioni religiose di cui all’articolo 8, comma 3, della Costitu-zione (2), possono presentare apposito modello, approvato con ildecreto di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato dicui all’articolo 7-bis, con le modalità previste dall’articolo 12 edentro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazionedei redditi; (lettera così sostituita dall’art. 7, comma 1, lett. a) delD.Lgs. 02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998, alla prece-dente che si riporta:

c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendenteper ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione etrecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi daquelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;

[d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indi-cati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testounico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazioneseparata, certificati dall’ultimo sostituto di imposta, che, oltre taliredditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenu-ta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall’abitazioneprincipale e sue pertinenze purché di importo non superiore alladeduzione di cui all’articolo 34, comma 4-quater, dello stesso testounico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, conle modalità previste dall’articolo 12 del presente decreto, entro iltermine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certifi-cato di cui al primo comma dell’articolo 3 del presente decreto,redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicatoai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della sceltadella destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle per-sone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985,n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni reli-giose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;] (lette-ra abrogata dall’ art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02/09/1997, n.314 , con effetto dal 01.01.1998)

[e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedonoalcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggettia ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbli-gati alla tenuta di scritture contabili;] (lettera abrogata dall’art. 7,comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 , con effetto dal01.01.1998)

[e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c),non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono unreddito complessivo al quale corrisponde un’imposta lorda non su-periore all’ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizio-ne che non sia dovuta l’imposta locale sui redditi. In tal caso l’eso-nero spetta anche se la differenza tra l’imposta dovuta e le predettedetrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contri-buenti, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille del-l’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 47della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano leintese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma,della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato

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Pag. 5514 – n. 47/97 20/12/1997

Finanza & Fisco

BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

con il decreto di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo,ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7-bis, con lemodalità previste dall’articolo 12 ed entro il termine stabilito per lapresentazione della dichiarazione dei redditi.] (lettera abrogatadall’art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 , coneffetto dal 01.01.1998)

[[5] Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilatiai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratorisoci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle letterea) e c) del comma 1 dell’articolo 47 del citato testo unico delleimposte sui redditi.] (comma abrogato dall’ art. 7, comma 1, lett. a)del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998)

[6] Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contri-buente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

[7] Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la di-chiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

[8] Per le persone fisiche legalmente incapaci l’obbligo della di-chiarazione spetta al rappresentante legale.

(1) Si riporta l’art. 47 della L 20 maggio 1985, n. 222 recante «Disposizionisugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolicoin servizio nelle diocesi»:

Art. 47

[1] Le somme da corrispondere a far tempo dall’1 gennaio 1987 e sino a tuttoil 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forzadelle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsionedel Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n.2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nonchè del capitolon. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

[2] A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per milledell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla basedelle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale odi carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di caratterereligioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

[3] Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla basedelle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale deiredditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazionesi stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

[4] Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro ilmese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo dianticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, unasomma pari al contributo alla stessa corrisposto nell’anno 1989, a norma del-l’articolo 50.

[5] A decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmen-te, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo dianticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d’impo-sta successivo, una somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sullabase delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedentecon destinazione alla Chiesa cattolica.

(2) Si riporta l’art. 8 della Costituzione:

[1] Tutte le confessioni religionse sono egualmente libere davanti alla legge.[2] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organiz-

zarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamentogiuridico italiano.

[3] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese conle relative rappresentanze.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle impostesui redditi

Art. 7-bisCertificazioni dei sostituti d’imposta (1)

1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corri-

spondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo ledisposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certi-ficazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazio-nale per la previdenza sociale (INPS) attestante l’ammontare com-plessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute ope-rate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previden-ziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cuiall’articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unicaanche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenzia-li; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con iMinistri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono sta-bilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica so-stituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazioneautomatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbra-io dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono staticorrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi incaso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui al-l’articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della co-municazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 di-cembre 1962, n. 1745 (2).

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998, al precedente che si riporta:

Articolo 7-bis (1) Certificazioni dei sostituti di imposta

1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciareun certificato attestante l’ammontare delle somme e dei valori corrisposti, conl’indicazione della relativa causale, l’ammontare delle ritenute operate e delledetrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 il certifica-to può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente edi redditi assimilati di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del T.U. delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l’indicazione della qualifica delpercipiente e dell’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali ob-bligatori a carico del medesimo, nonché delle somme corrisposte, delle ritenu-te operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui èstato tenuto conto ai sensi dell’articolo 23, settimo comma. Il certificato relati-vo alle indennità di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso T.U.delle imposte sui redditi deve contenere anche l’indicazione dei periodi ditempo presi a base per la commisurazione di esse e dell’aliquota applicata.

3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogatedallo Stato, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pub-blico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati condecreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.

4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediantesistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all’articolo 7 e glielenchi di cui all’articolo 20, terzo comma, del DPR 29/09/1973, n. 605, sonotrasmessi su supporto magnetico.

5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio del-l’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Incaso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno i certificati sonoconsegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. h) del DL 31/05/1994, n. 330, conv.,con mod., dalla L n. 473/94.

(2) Si riportano gli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745recante «Istituzione di una ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili distribu-iti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbliga-toria dei titoli azionari»:

Art. 7

[1] Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare alloSchedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano

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n. 47/97 – Pag. 551520/12/1997

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BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell’anno solare preceden-te o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell’art. 5, primocomma.

[2] Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisicheo giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscossogli utili.

[3] Le comunicazioni di cui al primo comma:a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi

conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redattiin tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, preci-sando la data dell’ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento diutili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l’ammontare degli utilisu di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall’art. 1.Se la ritenuta è stata emessa ai sensi dell’art. 1, quarto comma, debbono esserealtresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppureda un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione delConsiglio.

[4] Le società che nell’anno solare precedente non abbiano deliberato la di-stribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dalprimo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai finidell’intervento all’assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell’art. 4.

[5] Quando l’incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicatinell’art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devonoprovvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunica-zioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende osocietà incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

Art. 8

[1] Nel caso di riporto il riportatore, all’atto di riscuotere gli utili, deveindicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla so-cietà o dai soggetti indicati dall’art. 6, primo comma, il numero delle azioniche formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioniprescritte dall’art. 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la mede-sima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta, quando ilriporto risulti dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede ofiliale che esegue la comunicazione.

[2] Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui coluiche riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto diriporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.

[3] Le comunicazioni prescritte dall’art. 7 devono contenere le indicazionirelative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o preci-sando se il riportato è un’azienda di credito, un agente di cambio o un commis-sionario di borsa.

[4] Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsache, avendo preso azioni a riporto, le hanno dato a riporto ad altri, devonocomunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni,specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l’ammontare degliutili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall’art. 1. Le comunicazionidebbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro sessan-ta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

[5] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso divendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzionedifferita per gli utili percepiti dall’intestatario delle azioni vendute e da questidovute al compratore.

[6] Le disposizioni dell’art. 3 si applicano con riferimento all’imposta com-plementare o all’imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore atermine.

[7] I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alladichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corsodell’esercizio.

Art. 9

[1] Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competenteufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettiviproprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle qualihanno riscosso utili nell’anno solare precedente, con le indicazioni prescrittedall’art. 4 del RD 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla L 31 ottobre 1955,n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell’ammontaredegli utili spettanti a ciascun nominativo.

[2] La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di

utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi aimodelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie,una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

[3] La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del-la società fiduciaria.

Art. 11

[1] La Banca d’Italia e le aziende di credito, all’atto di corrispondere agliaventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari,depositati ai sensi del terzo comma dell’art. 5 del DL 6 giugno 1956, n. 476,convertito, con modificazioni, nella L 25 luglio 1956, n. 786, devono operarela ritenuta del cinque e trenta per cento prevista dagli artt. 1 e 10.

[2] L’importo delle ritenute deve essere versato alla competente sezione diTesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestrein cui sono state operate.

[3] Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Mini-stero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legaleo dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell’anno solare prece-dente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L’elenco devecontenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall’art. 5primo comma e deve essere corredato con le attestazioni della sezione di teso-reria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

[4] Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’art. 2 e quelle degliartt. 3 e 10.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle impostesui redditi

Art. 21Scritture contabili dei sostituti d’imposta (1)

1. I soggetti indicati nel terzo comma dell’articolo 13 devono indi-care, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbli-gatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazio-ni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuataa norma dell’articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascundipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipol-lenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs.02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998, al precedente che si riporta:

Art. 21Scritture contabili dei sostituti d'imposta

[1] I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 13 devono indicare nel libromatricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascundipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli articoli15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare dellecorripondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi dellavigente legislazione sul lavoro.

[ [2] I compensi e le altre somme soggette a ritenuta di acconto a normadell'art. 25 e 25-bis e del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati inordine cronologico e distintamente per causale in appositi conti individualiintestati a ciascun percipiente, con l'indicazione della causale edell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate. Per le provvigioni dicui all'articolo 25-bis la registrazione può avvenire cumulativamente conriferimento a ciascun mese. I pagamenti di importo non superiore a lirecinquantamila possono essere registrati globalmente entro il termine stabilitoper la presentazione della dichiarazione. Negli stessi conti, entro il terminestabilito per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, devonoessere indicati, distintamente per percipiente e per casuale, i compensideducibili non ancora corrisposti nel periodo di imposta precedente nonchéle somme pagate non soggette a ritenuta (Comma soppresso dall’art. 6 del DL

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10/06/1994, n. 357, conv., con mod., dalla L 08/08/1994, n. 489).[ [3] I soggetti ammessi alla contabilità semplificata prevista dall'art. 18,

che non abbiano optato per il regime ordinario, non sono obbligati ad eseguirele registrazioni indicate nel comma precedente] (Comma soppresso dall’art. 6del DL 10/06/1994, n. 357, conv., con mod., dalla L 08/08/1994, n. 489)

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle impostesui redditi

Art. 23Ritenute sui redditi di lavoro dipendente (1)

1. Gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associa-zioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le personefisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51del citato testo unico, o imprese agricole, i quali corrispondono sommee valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico, devono opera-re all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’impo-sta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con ob-bligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predettivalori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali paga-menti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importocorrispondente all’ammontare della ritenuta.

2. La ritenuta da operare è determinata:a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’arti-

colo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti inciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul redditodelle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispon-denti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previstenegli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodostesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unicosono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica lecondizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamen-te le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per iperiodi di imposta successivi;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura,con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, rag-guagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui al-l’articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteridi cui all’articolo 18 dello stesso testo unico, intendendo per redditocomplessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipen-dente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delleindennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’arti-colo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cuiall’articolo 17 dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’artico-lo 48, del citato testo unico, non compresi nell’articolo 16, comma1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavo-ratore dipendente, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione direddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapportodi lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute opera-te sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2,nonché sui compensi e le indennità di cui all’articolo 47, comma 1,lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell’anno successivo, el’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stes-si, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 delcitato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma del-l’articolo 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei qualiil datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamenteagli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazio-ni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti azien-dali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo del-le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28febbraio dell’anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscrit-to al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle rite-nute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievosulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo, dellostesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il paga-mento si applica l’interesse in ragione dell’1 per cento mensile, cheè trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per lesomme cui si riferisce. L’importo che al termine del periodo d’im-posta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro oper incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’inte-ressato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio del-l’anno successivo. Qualora le comunicazioni delle indennità e deicompensi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera b), del citato testounico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio delperiodo d’imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto ai finidelle operazioni di conguaglio del periodo d’imposta successivo.Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono som-me o valori prodotti all’estero le imposte ivi pagate a titolo definiti-vo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell’imposta re-lativa ai predetti redditi prodotti all’estero. La disposizione del peri-odo precedente si applica anche nell’ipotesi in cui le somme o ivalori prodotti all’estero abbiano concorso a formare il reddito dilavoro dipendente in periodi d’imposta precedenti. Se concorronoredditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separata-mente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fineanno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche deiredditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipen-dente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A talfine il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello incui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditidi lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, ero-gati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbli-gati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certifica-zione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto qualedelle opzioni previste al comma precedente intende adottare in casodi incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Lapresente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondonotrattamenti pensionistici.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche allepersone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’artico-lo 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decre-to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quan-do corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48, dello stessotesto unico, deducibili ai fini della determinazione del loro redditodi lavoro autonomo.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. d) del D.Lgs.02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998, al precedente che si riporta:

Art. 23Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente

[1] Gli enti e le società indicati nell’art. 2 del decreto del Presidente della

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n. 47/97 – Pag. 551720/12/1997

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BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTEAI FINI FISCALI E AI FINI CONTRIBUTIVI

Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicatenell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art.51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi ealtre somme di cui all’art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavorodipendente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo diacconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipien-ti, con obbligo di rivalsa.

[2] La ritenuta da operare è determinata:a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle

successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indenni-tà di cui al terzo comma dell’art. 48 del predetto decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga,con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando alperiodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando ledetrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodostesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del DPR 29 settembre 1973, n.597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto ene indichi la misura;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con lealiquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese icorrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cuiall’art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per red-dito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendentepercepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennitàequipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell’art.12 deldecreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all’art.14 dellostesso decreto.

[3] I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesidalla fine dell’anno, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla datadi cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cuialle lettere a) e b) del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui allalettera b) dell’art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), el’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, te-nendo conto delle sole detrazioni d’imposta già applicate a norma dellalettera a) del secondo comma. Possono essere inclusi nelle operazioni diconguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura, corri-sposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, a condizione chele relative ritenute siano versate entro il giorno 15 dello stesso mese se ilsostituto di imposta è titolare di conto fiscale ovvero entro il giorno 20 neglialtri casi. (L’ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 191 della L28/12/1995, n. 549).

[4] Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle personefisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’art. 49 del decreto indica-to nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavorodipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione delloro reddito di lavoro autonomo.

[5] Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi lacui gestione è demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi daidatori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a talisoggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidaledel datore di lavoro.

[6] Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivitàlavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell’anno, sugliemolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell’am-montare di reddito corrispondente all’intero importo delle detrazioni di impo-sta previste nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al-l’importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell’anno, previstenell’articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lette-ra a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenutasi applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell’impostasul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggetta-te a ritenuta.

[7] Ai fini dell’applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nellelettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte,delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedenterapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di impostaed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell’articolo 7-bis che lo stessodipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle impostesui redditi

Art. 24Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (1)

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che corrispon-dono redditi di cui all’articolo 47, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all’atto del pa-gamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo diacconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parteimponibile di detti redditi, determinata a norma dell’articolo 48-bisdel predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare suipredetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestualipagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’im-porto corrispondente all’ammontare della ritenuta. Si applicano, inquanto compatibili, tutte le disposizioni dell’articolo 23 e, in parti-colare, i commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23, isoggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all’arti-colo 47, comma 1, lett. b), del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del perio-do d’imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l’am-montare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei rela-tivi contributi.

1) Articolo interamente sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. e) del D.Lgs.02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998, al precedente che si riporta:

Art. 24Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

[1] I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo precedente, che corri-spondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c)ed f) dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) ed h)dell’art. 10 dello stesso decreto, devono operare all’atto del pagamento, conobbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul redditodelle persone fisiche con l’aliquota del quindici per cento.

[2] Le Regioni, le Province e i Comuni, all’atto del pagamento dell’indenni-tà di cui alla lettera d) dell’art. 47 del decreto indicato nel precedente comma,devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche con obbligo di rivalsa, commisurata al quaranta per cento delrelativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquotedeterminate ai sensi del secondo comma dell’art. 23. Per le pensioni, i vitalizie le indennità dovuti in dipendenza della cessazione dalle cariche e dallefunzioni la ritenuta deve essere applicata sull’intero ammontare delle pensionie vitalizi e sulla parte imponibile delle indennità.

[3] Per i proventi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera l), del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall’impresa che gestisce lacasa da gioco, cumulando l’ammontare imponibile delle mance percepite nelperiodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso peri-odo ed applicando le disposizioni dell’articolo 23 del presente decreto. Gliimpiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l’organi-smo costituito all’interno dell’impresa per la ripartizione delle mance, devonocomunicare il predetto ammontare all’impresa che gestisce la casa da gioco nelperiodo in cui avviene la percezione. (Comma aggiunto dall'art. 2 L 11/12/1990, n. 381).

[4] Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitalizie di cui allalettera e) del detto art. 47 valgono le disposizioni del precedente articolo.

[5] Per i redditi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera h-bis), del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo ela ritenuta è commisurata all'87,50 per cento dell’ammontare corrisposto. (Com-

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Finanza & Fisco

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ma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. a) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., conmod., dalla L 28/02/1997, n. 30).

[6] Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23 i terziche corrispondono le indennità e i compensi indicati nella lettera b) del predet-to art. 47 devono comunicare al datore di lavoro del percipiente l’ammontaredelle somme corrisposte e delle ritenute effettuate.

[7] I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo precedente, che corri-spondono le somme di cui alla lettera g) dell’art. 47 del decreto indicato nelprimo comma, devono operare all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa,una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sulreddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l’am-montare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagliarticoli 15 e 16 dello stesso decreto.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle impostesui redditi

Art. 29Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (1)

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordina-mento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui al-l’articolo 23 devono effettuare all’atto del pagamento una ritenutadiretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche do-vuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’arti-colo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi caratterefisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2dell’articolo 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura,nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui allalettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all’articolo48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applica-bile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe distipendio del percipiente all’atto del pagamento o, in mancanza, conl’aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui al-l’articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri dicui all’articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per redditocomplessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipen-dente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delleindennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’arti-colo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cuiall’articolo 17, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo48, del citato testo unico, non compresi nell’articolo 16, comma 1,lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l’ali-quota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventicarattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraioo entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa èanteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23,con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all’inizio del rapporto, ilsostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2dell’articolo 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribu-zioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni diconguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensie retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono co-municare ai predetti uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, nonoltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme

corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assi-stenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenuteeffettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunica-zione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo speci-fiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del teso-ro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data dicessazione del rapporto di lavoro, l’ammontare degli emolumentidovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di con-guaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle compe-tenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto indipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche ledisposizioni dell’articolo 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato edella Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubbli-ca e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che cor-rispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all’at-to del pagamento, una ritenuta d’acconto dell’imposta sul redditodelle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Lemedesime amministrazioni, all’atto del pagamento delle indennità edegli assegni vitalizi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera g), deltesto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano unaritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle personefisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e asse-gni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commiprecedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestualipagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’im-porto corrispondente all’ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli24, 25, 25-bis e 28 effettuano all’atto del pagamento le ritenute sta-bilite dalle disposizioni stesse.

1) Articolo interamente sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. f) del D.Lgs.02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998, al precedente che si riporta:

Art. 29Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato

[1] Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento auto-nomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all’art. 23 devonoeffettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’Irpef do-vuta dai percipienti. La ritenuta è operata:

1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso econtinuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera a),dell’art. 23;

2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché suogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parteimponibile delle indennità di cui all’articolo 48, terzo comma, del DPR29/09/1973, n. 597, con l’aliquota applicabile allo scaglione di reddito piùelevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all’atto del paga-mento o, in mancanza, con l’aliquota del 10 per cento;

3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai nn. 1) e 2), con i criteri di cuiall’art.13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per redditocomplessivo netto l‘ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente per-cepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennitàequipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell’art. 12 deldecreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all’art.14 dello stesso decreto.

[2] Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1)devono effettuare entro due mesi dalla fine dell’anno o dalla data di cessazionedel rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell’anno, il conguagliotra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrispostial dipendente e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolu-menti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a)dell’art. 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compen-

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si e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro lafine dell’anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell’anno successivo, l’am-montare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; peri compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata connote riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresì effettuatala comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Le comunicazioni devonoessere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto delMinistro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la trasmissionepuò avvenire anche tramite supporto magnetico. Qualora, alla data di cessazio-ne del rapporto di lavoro, l’ammontare degli emolumenti dovuti non consental’integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperatamediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate ancheda altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.

[3] Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferio-re all’anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell’ultimo commadell’articolo 23. Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedenterapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta siapplica la disposizione dell’articolo 23, settimo comma.

[4] Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte

costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica per i compensi e lealtre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuanoall’atto del pagamento una ritenuta in acconto dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le di-sposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni,all’atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera d) dell’articolo 47 delDPR 29/09/1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell’impo-sta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al nettodei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indi-cati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e le indennità dovuti in dipen-denza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essereapplicata sull’intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte impo-nibile delle indennità (le parole «nonché della Presidenza della Repubblica»sono state inserite dall’art. 12, comma 1, del DL 08/01/1996, n. 6, conv., dallaL 06/03/1996, n. 110).

[5] Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quartocomma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24primo comma, 25, 25-bis, 26 quinto comma e 28 effettuano all’atto del paga-mento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.