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AGOSTO 2012 FISCO In evidenza Fabbricati rurali: modalità per l’iscrizione in catasto pag. 2 Crediti d’imposta ed omessa presentazione della dichiarazione: le regole per il riconoscimento pag. 2 Studi di settore: nuove modifiche alle istruzioni e alle specifiche tecniche pag. 2 LAVORO In evidenza Stabile organizzazione: i consulenti del lavoro fanno il punto sull’attuale disciplina pag. 3 Imprese artigiane: inquadramento provvisorio anche a seguito di verifica ispettiva pag. 4 Ammessa la proroga della CIG a prescindere dalla ripresa dell’attività lavorativa pag. 4 IMPRESA In evidenza Novità per il fondo di garanzia delle PMI pag. 5 Registro imprese, cambia la modulistica pag. 5 Fusioni e scissioni, modificato il codice civile: dall'UE più informazioni pag. 5 SCADENZARIO SETTEMBRE 2012 In evidenza Invio telematico Mod. 770/2012 Ordinario e Semplificato - Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 26/7/2012 (G.U. 30/7/2012, n. 176) pag. 9 STUDIO BAFUNNO 1

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AGOSTO 2012

FISCO

In evidenza

Fabbricati rurali: modalità per l’iscrizione in catasto pag. 2Crediti d’imposta ed omessa presentazione della dichiarazione: le regoleper il riconoscimento pag. 2Studi di settore: nuove modifiche alle istruzioni e alle specifiche tecniche pag. 2

LAVORO

In evidenza

Stabile organizzazione: i consulenti del lavoro fanno il punto sull’attuale disciplina pag. 3Imprese artigiane: inquadramento provvisorio anche a seguito di verifica ispettiva pag. 4Ammessa la proroga della CIG a prescindere dalla ripresa dell’attività lavorativa pag. 4

IMPRESA

In evidenza

Novità per il fondo di garanzia delle PMI pag. 5Registro imprese, cambia la modulistica pag. 5Fusioni e scissioni, modificato il codice civile: dall'UE più informazioni pag. 5

SCADENZARIO SETTEMBRE 2012

In evidenza

Invio telematico Mod. 770/2012 Ordinario e Semplificato - Scadenza prorogataex D.P.C.M. 26/7/2012 (G.U. 30/7/2012, n. 176) pag. 9

GUIDE OPERATIVE Contrasto agli usi elusivi: le false partite Iva pag. 11Per effetto della Riforma aumentano i costi del lavoro pag. 13Detrazione 36%, servono sempre le ricevute di pagamento dell’ICI pag. 16Cooperative: adeguamento del sistema sanzionatorio pag. 18

FOCUSDottori commercialisti, parametri vs tariffe: novità e semplificazioni pag. 20

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FISCO

La vendita di energia da fotovoltaico costituisce reddito d'impresa per i condominiLa produzione di energia solare ceduta alla rete dai condomini configura un'attività commerciale abituale, soggetta ad imposizione. L’Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.Agenzia delle Entrate, risoluzione 10/8/2012, n. 84/E

Fabbricati rurali: modalità per l’iscrizione in catastoE’ stato pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto scorso il decreto 26 luglio 2012 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato le modalità per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità.Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 26/7/2012 (G.U. 9/8/2012, n. 185)

Imposta sulla pubblicità: le modalità applicative per le gruIl Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito le modalità applicative dell’imposta sulla pubblicità ai marchi di fabbrica delle gru.Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 26/7/2012 (G.U. 9/8/2012, n. 185)

Dal 15 ottobre la voltura va fatta con modalità informaticaL’Agenzia del territorio, con un provvedimento dell’8 agosto 2012, ha stabilito che dal 15 ottobre 2012, per gli atti che comportano mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui sono titolari persone giuridiche, la voltura sarà eseguita con modalità telematiche: per la trasmissione alle banche dati catastali, i notai e gli altri pubblici ufficiali abilitati utilizzeranno il modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale.Agenzia del territorio, provvedimento 8/8/2012

Accatastamento dei fabbricati rurali, come presentare le domandeL'Agenzia del territorio, in vista della prossima scadenza del 30 settembre 2012 per l’accatastamento dei fabbricati rurali, ha pubblicato un comunicato stampa e una circolare (la n. 2 del 7 agosto scorso) con cui fornisce i relativi chiarimenti.Agenzia del territorio, circolare 7/8/2012, n. 2

Crediti d’imposta ed omessa presentazione della dichiarazione: le regole per il riconoscimentoL’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 34/E del 6 agosto scorso ha affrontato la problematica relativa al riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’IVA, delle imposte dirette o dell’Irap.Agenzia delle Entrate, circolare 6/8/2012, n. 34/E

Costi da reato, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrateL’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E del 3 agosto scorso, ha emanato i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni, introdotte dall’art. 8, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 16/2012, in tema di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo nonché in materia di sanzionabilità dell’utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestatiAgenzia delle Entrate, circolare 3/8/2012, n. 32/E

Risposte a quesiti, il Fisco riscrive la mediazione fiscaleL’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33/E del 3 agosto scorso, è intervenuta nuovamente sull’istituto del reclamo e mediazione fiscale introdotto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Il nuovo documento di

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prassi, strutturato sotto forma di domande e risposte segue la prima circolare in materia (n. 9/E del 19 marzo scorso) fa luce su alcuni quesiti recentemente pervenuti all’Agenzia.Agenzia delle Entrate, circolare 3/8/2012, n. 32/E

Studi di settore: nuove modifiche alle istruzioni e alle specifiche tecnicheL’Agenzia delle entrate, con un provvedimento datato 3 agosto 2012, è tornata a modificare gli studi di settore di quest’anno.Agenzia delle Entrate, provvedimento 3/8/2012

L’Agenzia delle Entrate “apre” alla compensazione nell’accertamento con adesioneL’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 31/E del 2 agosto, si occupa della indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza (art. 109 T.U.I.R.), approfondendo, in particolare, la possibilità di compensazione nell’ambito del procedimento di adesione.Agenzia delle Entrate, circolare 2/8/2012, n. 31/E

Lettere d’intento con scadenza più estesaL’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 82/E del 1° agosto scorso, si è occupata delle novità introdotte dal D.L. n. 16/2012 in materia di lettere d’intento, chiarendo che, in via transitoria ed in attesa del nuovo modello, adeguato al mutato quadro normativo, l’adempimento continua ad essere assolto utilizzando la “vecchia” modulistica approvata col provvedimento del 14 marzo 2005.Agenzia delle entrate, risoluzione 1/8/2012, n. 82/E

Equitalia, un nuovo numero verde unicoDisponibile un nuovo numero verde, unico per tutta l’Italia, per mettersi in contatto con Equitalia. Lo comunica lo stesso Ente con un comunicato del 31 luglio scorso.Equitalia, comunicato stampa 31/7/2012

Periti industriali abilitati a EntratelAmpliato il novero dei soggetti che svolgono il ruolo di intermediari tra l’Agenzia delle Entrate e i soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto: possono essere abilitati al servizio telematico Entratel gli iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa, ai soli fini dello svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.Agenzia delle Entrate, provvedimento 30/7/2012, n. 2012/115039

I criteri di tassazione delle stock optionsla Corte di Cassazione ha affrontato il tema relativo alla corretta individuazione del regime di tassazione delle stock options e ha stabilito che l’applicazione delle imposte sulle stock options si deve calcolare in base alla normativa in vigore al momento in cui queste vengono incassate.Cassazione, sentenza 25/7/2012, n. 13088

LAVORO

Solidarietà contributiva in materia di appalti: indicazioni operative dall’InpsL’Inps fornisce indicazioni operative volte ad uniformare i comportamenti sul territorio nella gestione delle obbligazioni nascenti da vincolo di solidarietà, sia per quanto riguarda la fase dell’accertamento ispettivo che quella del recupero del credito. Le odierne disposizioni annullano e sostituiscono le eventuali precedenti disposizioni adottate in ambito territoriale e al contempo l’Inps si riserva di fornire ulteriori istruzioni operative a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012INPS, circolare 10/8/2012, n. 106

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INVCIV: procedura aggiornata, meglio definita la gestione delle domande di aggravamentoL’Inps comunica che e’ stata rilasciata una nuova versione della procedura Invciv2010 che consente l’acquisizione di domande di aggravamento anche nel caso in cui sia presente una domanda precedente della stessa tipologia ancora non definita.Inps, messaggio 9/8/2012, n. 13333

Sisma Emilia: termini di sospensione: l’Inps illustra le recenti modificheL’Inps fa seguito alla pubblicazione della legge n. 122 dell’1 agosto 2012, per illustrare le modifiche apportate dal Legislatore in ordine ai diversi termini di sospensione previsti nella formulazione originaria dal decreto legge n.74 del 2012. Per quanto concerne le modalità per poter fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, si rimanda alle istruzioni già fornite con la circolare n. 85 del 15 giugno 2012, e con il messaggio n. 11793/2012.Inps, messaggio 9/8/2012 n. 13318

Stabile organizzazione: i consulenti del lavoro fanno il punto sull’attuale disciplinaLa fondazione dei Consulenti del lavoro, con la circolare n. 16 dell’8 agosto 2012, si occupa della disciplina attualmente in vigore in materia di stabile organizzazione, riconoscendo che l’applicazione pratica dei principi di fondo, benché sufficientemente chiari, resta assai complessa e affidata ad una analisi caso per caso.Fondazione studi consulenti lavoro, circolare 8/8/2012, n. 16

Firmata l’intesa per convalidare le dimissioni anche in sede sindacaleCONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, in data 3 agosto 2012, hanno firmato l’intesa per ammettere la facoltà di convalidare le dimissioni e le risoluzioni consensuali in sede sindacale.Accordo interconfederale, 3/8/2012

Imprese artigiane: inquadramento provvisorio anche a seguito di verifica ispettivaA seguito del decreto sviluppo, l’INAL comunica che l’inquadramento provvisorio nel settore artigiano può essere effettuato anche quando la natura artigiana dell'impresa sia accertata in seguito a verifica ispettiva, in presenza dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla normativa in materia.INAIL, circolare 2/8/2012, n. 38

Quando spetta l’assegno per il nucleo famigliare?Nel ricordare che le disposizioni dei nuovi regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, destinate alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono, nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione, l’Inps fornisce alle Sedi precisazioni in merito alla corretta applicazione delle stesse.INPS, Circolare 6/8/2012, n. 104

Ammessa la proroga della CIG a prescindere dalla ripresa dell’attività lavorativaSia per le imprese artigiane che per quelle industriali dell’edilizia, la CIG va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 1/8/2012, n. 26

Permessi disabili, limiti al riproporzionamento I tre giorni di permesso mensile ex Legge n. 104/1992, non sono riproporzionabili qualora il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi qualificabili come assenze “giustificate” (ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc.) riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 1/8/2012, n. 24

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Coop in s.p.a., quota di riserva sul nuovo assetto occupazionaleAi fini dell’assolvimento degli obblighi del collocamento obbligatorio, la modifica della ragione sociale di una cooperativa in società per azioni non è assimilabile né all’ipotesi di trasferimento d’azienda, né tantomeno a quella di c.d. cambio appalto, per cui dovrà tenere in considerazione il nuovo assetto occupazionale derivante dal mutamento della compagine societaria.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 1/8/2012, n. 23

Cambio appalto, è comunque assicurata la tutela dei diritti dei lavoratoriIl nostro ordinamento non disciplina direttamente il meccanismo del cambio di appalto previsto dalla contrattazione collettiva ma concede comunque sufficienti tutele al lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro che ne intima il licenziamento per la conclusione dell’appalto, sia nei confronti della società nuova appaltatriceMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 1/8/2012, n. 22

Integrazione salariale, superata la comunicazione all'INPS di svolgimento di attivitàIl Ministero del Lavoro ha chiarito che non trova più applicazione l’obbligo di comunicare all’INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale per le tipologie contrattuali oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapportoMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 1/8/2012, n. 19

Cassa edile, escluso l’obbligo di iscrizione se l’attività metalmeccanica è prevalentePer il Ministero del Lavoro, nel caso in cui un’impresa applichi il CCNL del settore metameccanico e svolga prevalentemente attività metalmeccanica, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile anche se la stessa svolge lavori edili connessi all’attività prevalente ma meramente accessori.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 1/8/2012, n. 18

Lavoro intermittente, una schiarita dal Ministero del LavoroAlla luce della Riforma del mercato del lavoro, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo in relazione al lavoro a chiamata, modificando alcune interpretazioni già fornite con la circolare n. 18/2012. In relazione ai nuovi obblighi di comunicazione si fa presente che l’adempimento può essere effettuato mediante fax o posta elettronica non certificata e che comunque è in via di predisposizione l'ulteriore modalità semplificata di trasmissione della comunicazione mediante SMS.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 1/8/2012, n. 20

Il nulla osta va rifiutato o revocato se i documenti sono falsificati o contraffattiIl Ministero dell’Interno sottolinea che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, gli Sportelli Unici per l’Immigrazione dovranno rifiutare il rilascio del nulla osta, o revocarlo nel caso in cui sia già stato rilasciato, se lo straniero presenta documenti contraffatti o falsificati e qualora lo stesso non si rechi a firmare il contratto di soggiorno entro i termini di legge.Ministero dell’Interno, circolare 31/7/2012, n. 5090

UMAN5: permesso di soggiorno per motivi umanitariIl Ministero dell'Interno ha fornito le istruzioni operative alle Questure per il rilascio di un nuovo tipo di permesso di soggiorno denominato UMAN5 inerente i casi in cui vi sia sfruttamento del “lavoro nero”. Il permesso UMAN 5 avrà validità semestrale, salvo possibilità di rinnovi (così come, tuttavia, anche di revoca).Ministero dell'Interno, circolare 27/7/2012, n. 6410

Alberghi, determinato il costo orario del lavoro Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto aziende alberghiere - riferito ai mesi di marzo e settembre 2012

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D.M. 23/7/2012

Il rifiuto di esibire la documentazione agli ispettori non è penalmente sanzionatoIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che non sussiste il reato ex art 4, comma 7, Legge n. 628/61, in caso di rifiuto del datore di lavoro ad esibire la documentazione richiesta dagli ispettori del lavoro.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 2/7/2012, n. 12065

IMPRESA

Novità per il fondo di garanzia delle PMISulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto scorso è stato pubblicato il decreto interministeriale 26 giugno 2012, che contiene le modifiche e le integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Nello specifico, il decreto individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche le misure: della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, della copertura massima delle perdite; dell’importo massimo garantito per singola impresa, delle commissioni per l’accesso alla garanzia. È altresì definita la misura minima dell’accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.Ministero dello Sviluppo economico, decreto 26/6/2012 (G.U. 20/8/2012, n. 193)

Potere sanzionatorio alle CCIAAL’art. 43 del D.L. Sviluppo ha aggiunto all’art. 4, legge n. 350/2003 il comma 49-quater, trasferendo il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio. Con nota 6 agosto 2012, prot. 173529, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti e indicazioni operative al fine di consentire alle Camere di Commercio lo svolgimento di tale nuova attribuzione in modo uniforme.Ministero dello Sviluppo economico, nota 6/8/2012, prot. 173529

Registro imprese, cambia la modulisticaSi tratta dei modelli rilasciati, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti.Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 13/7/2012 (G.U. 4/8/2012, n. 181)

Fusioni e scissioni, modificato il codice civile: dall'UE più informazioniAttuata la direttiva che modifica le precedenti direttive comunitarie per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Modificati gli articoli 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinques, 2501-sexies, 2503, 2505, 2505-bis, 2506-bis, 2506-ter, del codice civile. Abrogato l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008,n. 108 in materia di rinuncia alla relazione degli esperti. Nuovi obblighi in vigore già dal prossimo 18 agosto 2012D.Lgs. 22/6/2012, n. 123 (G.U. 3/8/2012, n. 180)

Anche l’ente collettivo si scopre responsabile per il lavoro neroAncora una volta su input di una direttiva comunitaria, va registrata l’ennesima modifica al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa “da reato” degli enti – la prima nel 2012- che ha portato all’inserimento nel decreto legislativo n. 231/2001 dell’art. 25 duodecies.Legge 1/8/2012, n. 122

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Professioni regolamentate, imminente la pubblicazione del DM tariffeE' ormai prossima la pubblicazione in GU del "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. ". La nuova versione del decreto recepisce, in parte le numerose eccezioni sollevate dal Consiglio di Stato (parere n. 3126 del 5 luglio 2012).Ministero della Giustizia, decreto 31/7/2012

STP: dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro un’analisi dei modelli europeiCon la Circolare n. 15 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa il punto della situazione sul noto tema delle società tra professionisti ponendo a confronto la legislazione italiana con quella delle principali nazioni europee. Tra i temi trattati, ampio spazio è dedicato alle regole previste per la partecipazione dei soci non professionisti al capitale e all’amministrazione di tali società, oltre che alle peculiarità con cui a tali enti viene riconosciuta la responsabilità limitata.Fondazione studi consulenti lavoro, circolare 31/7/2012, n. 15

Camere di commercio, ''infornata'' di nuovi diritti di segreteriaIl Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato una nuova visura e una serie di nuovi diritti di segreteria da corrispondere alle CCIAA per il rilascio dei documenti richiesti. Modificata e ripubblicata la tabella generale recante l'elenco dei diritti da corrispondere a seconda della tipologia di atto richiesto.Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 17/7/2012 (G.U. 31/7/2012, n. 177)

Soglia di fallibilita', al piccolo imprenditore l’onere della provaPer il principio di vicinanza della prova non può gravare sul creditore l’onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità, pertanto è l’imprenditore a dover dimostrare, tramite l’ausilio delle scritture contabili che la ditta individuale è sotto la soglia di fallibilità.Cassazione civile, sentenza 30/7/2012, n. 13452

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SCADENZARIO SETTEMBRE 2012

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Sabato 15

Annotazione separata nel registro corrispettiviEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Fatturazione differitaEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Inail - Accentramento posizioni assicurativeRichiesta di autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo.

Lunedì 17

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevuteI soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'apposito provvedimento.

Denuncia e versamento contributi CasagitVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenteVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di TesoreriaVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile Versamento dell'IVA dovuta per il mese di agosto (per il mese di luglio nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2012 per soggetti titolari di partita IVA Versamento quarta rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 giugno o dal 9 luglio) o terza rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio) o seconda rata (per i soggetti che rateizzano dal 20 agosto) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico per soggetti titolari di partita IVA.

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Rateizzazione versamento IVA annuale Versamento rateale per i contribuenti soggetti a dichiarazione unificata che rateizzano dal 16 giugno/9 luglio (o dal 18 luglio/20 agosto) versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioniII soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento contributi EnpalsVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

Versamento contributi Inps lavoro dipendenteVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

Versamento contributi Inps operai agricoliVersamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali.

Versamento contributi Inps pescatori autonomiVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

Versamento del contributo alla gestione separata INPSVersamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedenteVersamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese.

Versamento imposta di produzione e consumoVersamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato dal 16 alla fine del mese di dicembre.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento imposta unicaL'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

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Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2012 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° aprile 2011 – 31 marzo 2012. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 17 ottobre 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioneVersamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Versamento seconda rata in acconto per il 2012 dell'imposta municipale propria per abitazione principale e relative pertinenze Versamento della seconda rata in acconto per il 2012, dell'imposta municipale propria inerente l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Mercoledì 19

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2012I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2012 entro il termine ultimo del 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3 % (1/10 del minimo).

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 in scadenza il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2012 entro il termine ultimo del 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo) utilizzando il Mod. F24.

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 in scadenza il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 6 giugno 2012I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2012 entro il termine ultimo del 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo) utilizzando il Mod. F24.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 6 giugno 2012I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

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Giovedì 20

Denuncia e versamento contributi FPIVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

Invio telematico Mod. 770/2012 Ordinario Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 26/7/2012 (G.U. 30/7/2012, n. 176)Invio telematico del Modello 770/2012 - Ordinario, relativo a somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi corrisposti nel corso del 2011.

Invio telematico Mod. 770/2012 Semplificato Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 26/7/2012 (G.U. 30/7/2012, n. 176)I sostituti d'imposta che hanno effettuato nell’anno precedente ritenute sui redditi di lavoro dipendente dipendente, assimilato ed autonomo, le provvigioni ecc., nonché i dati contributivi ed assicurativi e quelli dell'assistenza fiscale prestata nel 2011 devono inviare, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, il modello tramite il servizio Entratel (percipienti superiori a 20) oppure tramite Internet (percipienti non superiori a 20).

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2011 Ordinario Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 26/7/2012 (G.U. 30/7/2012, n. 176)Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al 2010 o per presentare il Mod. 770/2011 Ordinario integrativo.

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2011 Semplificato Scadenza prorogata ex D.P.C.M. 26/7/2012 (G.U. 30/7/2012, n. 176)I sostituti di imposta che hanno effettuato omessi o insufficienti versamenti delle ritenute nel corso del 2010 e/o che abbiano presentato lo scorso anno una dichiarazione infedele, possono effettuare il pagamento dell’imposta non versata e della sanzione ridotta pari al 3,75% delle ritenute non versate, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Martedì 25

Denuncia e versamento contributi EnpaiaDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificataPresentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensilePresentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

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Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/CigsPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Domenica 30

Adempimenti di fine meseTermine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente pensionistico di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura inferioreTermine ultimo per comunicare, al datore di lavoro o Ente pensionistico, la riduzione o non effettuazione del secondo acconto o dell’unica rata di acconto, dovuta a novembre.

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GUIDE OPERATIVE

CONTRASTO AGLI USI ELUSIVI: LE FALSE PARTITE IVAPietro Zarattini

La riforma del lavoro contrasta, attraverso norme specifiche, i comportamenti irregolari dei datori di lavoro, come l’utilizzo delle “false partite Iva”. Per le dimensioni rilevanti assunte dal fenomeno, viene introdotta una presunzione che inverte l’onere della prova circa la vera natura del rapporto e vengono definiti indici di genuinità per le prestazioni dei titolari di partita Iva in regime di monocommittenza.

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, si propone di contrastare con diversi mezzi l’uso improprio e strumentale delle forme contrattuali. La realizzazione di un mercato “inclusivo e dinamico”, come recita il primo comma dell’art. 1, richiede infatti la sostanziale corrispondenza tra la forma adottata e le finalità in concreto perseguite, per gli effetti distorsivi che altrimenti si possono determinare anche sotto il profilo dell’elusione/evasione degli obblighi contributivi.

Per conseguire questo obiettivo numerose disposizioni della legge intervengono sull’assetto giuridico dei diversi tipi di contratto di lavoro subordinato presenti nel nostro ordinamento: apprendistato professionalizzante (introduzione di un limite minimo di conferme in servizio), contratto di inserimento (abrogazione con effetto dal 1° gennaio 2013), lavoro a tempo parziale (previsione di modalità per la revoca del consenso precedentemente espresso dal lavoratore in materia di clausole flessibili o elastiche), lavoro intermittente (istituzione di un obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima dell’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni).

Altrettanto numerose le disposizioni che incidono sulla disciplina di alcune forme di lavoro parasubordinato e autonomo di largo utilizzo, che possono mascherare un sottostante rapporto di lavoro subordinato. Vengono in considerazione, sotto questo aspetto, con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: le norme che individuano con un maggior grado di dettaglio le caratteristiche del “progetto”, la limitazione della facoltà di recesso anticipato da parte del committente, l’estensione della normativa sul lavoro subordinato alle fattispecie in cui l’attività del collaboratore esterno si svolga con modalità analoghe a quelle degli altri dipendenti del committente.

Partite Iva in monocommittenza

Nella realtà economica, il numero dei soggetti che prestano attività sostanzialmente subordinata sotto la copertura formale di un contratto d’opera è cresciuto progressivamente nel tempo fino a raggiungere dimensioni rilevabili statisticamente. Una recente indagine, fissa in circa 280.000 il numero delle “false partite Iva”, mentre è ancora più ampia la diffusione dei soggetti che si trovano in situazione di monocommittenza. E’ appena il caso di rilevare che il rapporto in monocommittenza non esclude, di per sé, la piena autonomia del prestatore d’opera, ma può costituire un forte vincolo alla sua discrezionalità per quanto attiene al luogo, ai tempi ed alle modalità di esecuzione del lavoro.

Per questo motivo l’art. 1, comma 26, L. n. 92, interviene sulla qualificazione giuridica delle prestazioni formalmente rese in regime di lavoro autonomo da soggetti titolari di partita Iva. La nuova disposizione, introdotta come art. 69 bis nel D.Lgs. n. 276/2003, integra il criterio generale costantemente seguito dalla giurisprudenza – concorde nell’affermare che qualunque attività lavorativa economicamente apprezzabile può essere astrattamente riconducibile allo schema contrattuale del lavoro subordinato o del lavoro autonomo e che l’ascrivibilità del concreto rapporto all’uno o all’altro schema negoziale dipende dall’accertamento operato dal giudice in ordine all’effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto stesso – con una presunzione legale che obbligherà il giudice, salvo che il committente fornisca la prova

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contraria circa la reale natura del rapporto, ad inquadrare tra le collaborazioni coordinate e continuative le fattispecie che presentano determinati requisiti oggettivi.

Secondo il testo originario della L. n. 92, la presunzione che si tratti non di lavoro autonomo ma di collaborazione coordinata e continuativa scatta al verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni: che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno

solare; che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al

medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;

che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La nuova disposizione trova applicazione ai rapporti che verranno instaurati dopo il 18 luglio 2012. Per i rapporti in corso a tale data, la legge prevede un periodo transitorio di un anno durante il quale le parti potranno provvedere agli opportuni adeguamenti. Trascorsi dodici mesi le nuove regole si applicheranno a tutti i titolari di partita Iva.

In presenza di almeno due delle condizioni indicate dalla legge – e in assenza di prova contraria – il rapporto sarà inquadrato tra le collaborazioni coordinate e continuative, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003. Occorre considerare che, a norma del successivo art. 69, comma 1 (a sua volta interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 24 della legge di riforma), i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data iniziale di costituzione del rapporto. Dunque, per il combinato disposto delle due norme citate, il rapporto di lavoro “autonomo” intrattenuto con la “falsa partita Iva” sarà quasi certamente trasformato ex lege in lavoro subordinato con le conseguenti ricadute sul piano retributivo e contributivo.

Monocommittenza e lavoro autonomo genuino

Sono peraltro esclusi dal campo di applicazione della presunzione e restano nell’area del lavoro autonomo, salva diversa valutazione caso per caso in funzione del concreto atteggiarsi del rapporto, i titolari di partita Iva che, pur operando in situazione di sostanziale monocommittenza e rientrando nelle condizioni previste dalla legge, svolgono prestazioni lavorative di elevata qualità professionale con redditi non inferiori alla soglia minima stabilita.

Nel dettaglio sono escluse dalla presunzione le prestazioni: connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi,

ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (il livello minimo stabilito per il corrente anno è pari ad euro 14.930; il reddito annuo da lavoro autonomo richiesto per escludere la presunzione è quindi pari a euro 18.663).

Il primo requisito di cui sopra implica una valutazione sulla qualità del percorso formativo ovvero dell’esperienza lavorativa maturata, che richiederà l’individuazione degli opportuni criteri interpretativi. Il secondo requisito si muove in una dimensione oggettiva che comporta peraltro il problema di definire il periodo temporale di riferimento per il raggiungimento del parametro di reddito (presumibilmente l’anno precedente).

Va infine precisato che la presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici

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requisiti e condizioni. Il Ministero del lavoro provvederà alla ricognizione delle predette attività, sentite le parti sociali.

Modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 83

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del D.L. n. 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, diverse disposizioni della L. n. 92, tra cui la disciplina ora illustrata in materia di prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, sono state modificate.

Per quanto qui interessa, le modifiche riguardano due delle condizioni al cui verificarsi scatta la presunzione che si tratti non di lavoro autonomo ma di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria a carico del committente. Secondo gli emendamenti all’art. 69-bis, introdotto nel D.Lgs. n. 276/2003 dall’art. 1, comma 26, L. n. 92, già approvati dalla Camera (Atto 5312-A/R) e che dovrebbero trovare accoglimento anche da parte del Senato (Atto 3426), le condizioni richieste sono ora così formulate: che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi

per due anni consecutivi; che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al

medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (condizione invariata).

PER EFFETTO DELLA RIFORMA AUMENTANO I COSTI DEL LAVOROPierluigi Rausei

La legge 28 giugno 2012, n. 92 coltiva l’ambizione di affrontare in maniera decisa i problemi della disoccupazione e della crescita mediante un riordino del quadro regolatorio in materia di lavoro e una differente metodologia di approccio alle dinamiche del mercato del lavoro: se soltanto i dati potranno giudicare l’effettività e l’efficacia delle misure proposte, fin d’ora è possibile pronosticare, tuttavia, gli effetti immediati e mediati della riforma per il profilo che più direttamente incide sulla vita delle imprese e dei datori di lavoro, vale a dire degli unici soggetti che potrebbero agire concretamente nella direzione auspicata dagli odierni riformatori.

In questa ottica, dunque, non possono nutrirsi dubbi, purtroppo, sulla circostanza che la legge n. 92/2012 impone alle aziende, con particolare riguardo a quelle medio-piccole, un forte incremento sostanziale di costi diretti e indiretti, finanziari, gestionali e di contenzioso, idonei, per sé soli, ad allontanare drasticamente l’obiettivo atteso, frenando qualsiasi buona volontà di nuova occupazione.

I costi finanziari

Sotto il primo aspetto, anzitutto rileva la maggiore imposizione fiscale a carico di chi esercita imprese, arti e professioni con importanti restrizioni dei limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’impresa o nei contesti artistico o professionale esercitato. Nello specifico, fra l’altro: le spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, diventano deducibili ai fini della determinazione dei relativi redditi solo nella misura del 27,5% per professionisti, artigiani e commercianti (era del 40% con un aumento netto del 12,5% dei costi) e del 70% per i medesimi mezzi in uso promiscuo ai dipendenti (era del 90% con un incremento netto del 20%); si ha una riduzione dal 15% al 5% (con un incremento netto del 10%) dello sconto fiscale riconosciuto ai proprietari di immobili in locazione e i cui redditi vengono denunciati nella dichiarazione dei redditi.

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Inoltre, vanno aggiunti – e non sottovalutati - i costi diretti e immediati relativi alla contribuzione di finanziamento del nuovo sistema di ammortizzatori sociali che si rinviene nei contributi dovuti da datori di lavoro e lavoratori al fondo pensione dei lavoratori dipendenti. Se per il versamento contributivo obbligatorio seguitano a trovare applicazione le riduzioni del costo del lavoro derivanti da specifici provvedimenti normativi, nonché le misure compensative previste per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari, tuttavia per i lavoratori che non erano assoggettati alla contribuzione previdenziale richiamata, con esplicito riferimento ai soci lavoratori delle cooperative, il contributo di finanziamento può essere decurtato solo limitatamente alla quota non ancora applicata; peraltro, se a tali lavoratori risultano già applicate le suddette quote di riduzione, si può procedere ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, con incrementi annui pari allo 0,26% per gli anni 2013-2016 e allo 0,27% dal 2017; contestualmente, con incrementi pari allo 0,06% annuo, si procede all’allineamento graduale all’aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. La riforma stabilisce altresì che le prestazioni sono annualmente rideterminate, in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione, con decreto ministeriale (entro il 31 dicembre precedente), tenendo presente l’andamento congiunturale del settore con riferimento al ricorso all’ASpI e alla mini-ASpI.

Oltre alle forme contributive in senso stretto, la legge n. 92/2012, introduce dal 1° gennaio 2013 un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che assume lavoratori subordinati a tempo determinato, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Dal contributo sono esonerati solo i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti ovvero per lo svolgimento delle attività stagionali (per quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963; mentre per le stagionalità previste dalla contrattazione collettiva l’esonero opera solo fino al 2015. D’altronde la riforma prevede due ipotesi di restituzione parziale del contributo, di importo così residuo da far apparire ridicola la stessa previsione normativa.

La legge n. 92/2012 introduce anche un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti dal 1° gennaio 2013. Il contributo è dovuto nella misura pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato per qualsiasi causa diversa dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. Sono esonerati dal contributo (ma solo fino al 2015) i licenziamenti effettuati per cambi di appalto, e quelli nel settore edile per chiusura del cantiere.

Il paradosso si raggiunge laddove la riforma – contrariamente alla annunciata (e solo promessa) spinta propulsiva per l’apprendistato – prevede a carico dei datori di lavoro, artigiani e non artigiani, che occupano apprendisti un aumento contributivo, dal 1° gennaio 2013, a carattere aggiuntivo rispetto alla ordinaria contribuzione agevolata, pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A scanso di equivoci la stessa legge n. 92/2012 precisa che a tale aumento contributivo non si applica lo sgravio introdotto dalla legge n. 183/2011 (pari al 100% della contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di apprendistato).

Inoltre, la legge n. 92/2012 determina un progressivo e rapido aumento contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (lavoratori a progetto, associati in partecipazione, collaboratori occasionali) con un incremento annuo dal 27% del 2012 al 33% del 2018 (se il lavoratore è iscritto anche ad altra forma pensionistica o è titolare di un trattamento pensionistico l’incremento va dal 18% al 24%). Solo su questo passaggio le misure contributive sembrano in procinto di essere già stoppate per effetto delle modifiche approvate con l’art. 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in modo da prevedere lo slittamento di un anno del previsto aumento delle aliquote contributive, a fronte di una analisi di impatto ritenuto insostenibile per i lavoratori parasubordinati.

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I costi gestionali

Alle voci di costo dirette ora sintetizzate vanno senz’altro aggiunte le misure di costo consistenti nei nuovi oneri amministrativi imposti ai datori di lavoro sia nella fase di entrata (assunzione) che in quella di uscita (licenziamenti, dimissioni e risoluzioni consensuali).

Quanto alla instaurazione del rapporto di lavoro la legge n. 92/2012 burocratizza e appesantisce la gestione dei due istituti introdotti dalla “Riforma Biagi” (d.lgs. n. 276/2003) che hanno permesso a migliaia di prestazioni di lavoro “in nero” di emergere dal sommerso, precisamente il lavoro intermittente e il lavoro occasionale accessorio, e rende inaspettatamente difficile l’assunzione di apprendisti per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti (almeno stando all’interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 18 del 18 luglio 2012).

Con riferimento alla nuova disciplina del contratto di lavoro intermittente vengono introdotti nuovi stringenti obblighi di preventiva comunicazione alla Direzione del lavoro connessi “alla chiamata del lavoratore” (fermo restando il già sussistente obbligo di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego). Peraltro la Circolare n. 18/2012 ha subito evidenziato che in mancanza di modalità semplificate (rimesse ad un decreto ministeriale) e nella impossibilità di utilizzare una utenza per gli sms, la comunicazione va effettuata “prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni”, ricorrendo a posta elettronica e fax (entrambi strumenti con costi anche finanziari oltreché gestionali). In secondo luogo il Ministero precisa che l’adempimento è “riferito anche ai rapporti instaurati prima” della riforma, ma che la comunicazione può essere effettuata anche il giorno stesso “di inizio della prestazione purché antecedentemente all'effettivo impiego”. Tuttavia, in base ai chiarimenti ministeriali, in mancanza di rettifica o di annullamento secondo la comunicazione inviata gli organi di vigilanza riterranno “effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva”. Invero, tale disposizione amministrativa varrà a consentire al personale ispettivo di operare decisamente e rapidamente per il riconoscimento di prestazioni lavorative altrimenti necessariamente da accertare, ma non può omettersi di rilevare che sul punto la Circolare n. 18/2012 introduce una presunzione assoluta che non sembra trovare conferma nel testo della legge n. 92/2012 e che ulteriormente appesantisce la gestione del lavoro intermittente già oberata da una comunicazione preventiva alla quale si intende assegnare un valore probatorio indubbiamente gravoso per le aziende.

Analogamente per il lavoro accessorio rileva quale vero e proprio strumento di controllo permanente sullo svolgimento delle prestazioni lavorative, la previsione introdotta dalla legge n. 92/2012 per stabilire che i «carnet di buoni» devono essere «orari, numerati progressivamente e datati». La norma obbliga ad una inevitabile e preventiva tracciabilità giornaliera dei voucher e ad una valorizzazione dei buoni in corrispondenza della prestazione lavorativa stimata in ore, senza dubbio onerosa per la gestione di un istituto pensato per fattispecie che non si prestano agevolmente a forme di preventiva documentazione e di obbligatoria burocratizzazione (ferma restando la già preesistente comunicazione preventiva a Inps e Inail per identificare i lavoratori e le lavorazioni accessorie).

Quanto all’apprendistato, la legge n. 92/2012 aggiunge all’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 il nuovo comma 3-bis che subordina l’assunzione di nuovi apprendisti, da parte di datori di lavoro con almeno 10 dipendenti, alla prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine dell’apprendistato, di almeno il 50% (30% fino al 2015) degli apprendisti occupati nei 36 mesi precedenti; gli apprendisti assunti in sovrannumero « sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato (…) sin dalla data di costituzione del rapporto ». La Circolare n. 18/2012 ha precisato però che ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti è la clausola di stabilizzazione “contrattuale” ad imporre la stabilizzazione. Tuttavia, l’interpretazione ministeriale penalizza, fortemente, le microimprese posto che la generalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro impone percentuali di stabilizzazione ben più elevate di quelle sancite dalla legge n. 92/2012 per le sole imprese con più di 10 dipendenti. Tanto più che, a norma del comma 3-ter, per le microimprese non

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opererebbero neppure le previsioni relative all’ulteriore contratto di apprendistato in caso di parziale o totale mancata stabilizzazione, con ciò delineandosi un quadro segnatamente peggiorativo per la vitalità dell’apprendistato nelle imprese fino a 9 dipendenti. Eppure proprio il parametro sembrava costruito sul precedente della legge n. 183/2011 per distinguere i datori di lavoro incentivabili e quelli obbligati ad assumere quale condizione legale per nuovi apprendistati.

Neppure la fase di risoluzione del rapporto di lavoro va esente da appesantimenti burocratici imposti, non sempre con ragionevolezza, dalla legge n. 92/2012.

Anzitutto si estende il preesistente obbligo di convalida delle cessazioni per volontà delle lavoratrici e dei lavoratori per la tutela della genitorialità: per effetto della riforma, infatti, devono essere convalidate dagli ispettori del lavoro le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, anziché fino al primo anno, inoltre l’obbligo di convalida riguarda anche la risoluzione consensuale del rapporto. La norma, peraltro, prevede che dimissioni e risoluzione consensuale non hanno efficacia finché non sono convalidate, essendo «sospensivamente condizionata» alla convalida l’efficacia della risoluzione del rapporto. Lo stesso obbligo è esteso alla generalità delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro: l’efficacia nei confronti della lavoratrice o del lavoratore è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione del Lavoro o il Centro per l’impiego, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi; quale misura alternativa, nel tentativo non riuscito di semplificazione, l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro. Se la lavoratrice o il lavoratore non procede alla convalida o alla sottoscrizione della dichiarazione alternativa, il rapporto di lavoro si intende risolto quando la lavoratrice o il lavoratore non aderisce, entro 7 giorni, all’invito che gli sia stato trasmesso dal datore di lavoro con comunicazione scritta ovvero non revoca le dimissioni o il consenso alla risoluzione. Ma la legge n. 92/2012 non consente di ottenere rapidamente certezza rispetto alla cessazione dei rapporti di lavoro per volontà dei lavoratori, giacché nessuno dei termini indicati ha un decorso normale in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro si risolve di fatto per abbandono del posto di lavoro o per rientro nello Stato d’origine del lavoratore o comunque il lavoratore risulti irreperibile, col rischio evidente che moltissimi rapporti di lavoro rimangano fittiziamente attivi perché sospensivamente condizionati a procedure burocraticamente onerose, farraginose e antistoriche.

D’altra parte anche in materia di licenziamenti è stato introdotto un nuovo onere gestionale: la legge n. 92/2012 ha sancito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da chi occupa più di 15 lavoratori (5 in agricoltura) deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione del lavoro, trasmessa per conoscenza al lavoratore. La comunicazione obbligatoria deve contenere la dichiarazione espressa dell’intenzione di procedere al licenziamento con indicazione dei motivi del licenziamento e delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. A seguito della comunicazione ha luogo un tentativo obbligatorio di conciliazione, nel quale le parti devono esaminare soluzioni alternative al licenziamento, che può durare ben oltre un mese dalla comunicazione iniziale con evidente incidenza sulla gestione organizzativa e produttiva dell’azienda.

I costi del contenzioso

Da ultimo, hanno un sensibile rilievo, in termini di costi aziendali, anche le procedure di contenzioso, sia ispettivo che previdenziale e giudiziario, che toccano ora i rapporti di lavoro non subordinato nelle forme del lavoro a progetto, dell’associazione in partecipazione e delle collaborazioni in partita IVA: sia i lavoratori – individualmente o assistiti e patrocinati dalle organizzazioni sindacali alle quali aderiscono – che il personale di vigilanza e gli Istituti previdenziali potranno agevolmente procedere per il disconoscimento della natura autonoma dei contratti di lavoro stipulati e dei relativi rapporti di lavoro, a fronte delle

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presunzioni assolute e relative introdotte dalla legge n. 92/2012, tanto incisive quanto, almeno in qualche caso, in odore di incostituzionalità.

Con riferimento al lavoro a progetto, rileva anzitutto l’attuale disciplina del corrispettivo giacché il nuovo art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce ora modalità obbligatorie minime di corresponsione di somme al collaboratore a progetto. Quanto poi agli aspetti di genuinità del contratto, anzitutto per effetto dell’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012, vale come presunzione assoluta di subordinazione la mancanza del progetto: se l’attività lavorativa risulta avviata senza l’individuazione di uno specifico progetto, si considerata quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione. In secondo luogo la legge n. 92/2012, pur ammettendo prova contraria, stabilisce che sono considerati rapporti di lavoro subordinato, fin dalla costituzione, quelli nei quali l’attività del collaboratore viene svolta «con modalità analoghe» a quelle dei lavoratori dipendenti «dell’impresa committente».

Riguardo alla associazione in partecipazione con apporto di lavoro, la legge n. 92/2012 definisce come «divieto» il superamento del limite massimo di tre associati invalicabile (salvi i casi eccezionali dei familiari), e stabilisce che in caso di violazione il rapporto «con tutti gli associati» deve considerarsi «di lavoro subordinato a tempo indeterminato». Inoltre rileva la previsione secondo cui in caso di mancata partecipazione agli utili e in ipotesi di mancata consegna del rendiconto periodico, i rapporti di associazione in partecipazione «si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato». D’altra parte, la stessa presunzione di subordinazione si applica anche quando l’apporto di lavoro dell’associato non è connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite in significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche maturate attraverso esperienze nell’esercizio concreto di attività.

Infine, le prestazioni lavorative rese da un titolare di partita IVA, salvo prova contraria, devono essere considerate alla stregua di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa» e, quindi, di lavoro subordinato a tempo indeterminato, essendo prive di progetti specifici predeterminati, quando ricorrono almeno due dei presupposti espressamente indicati dalla legge n. 92/2012, tenendo conto delle modifiche apportate dall’art. 46-bis del decreto-legge n. 83/2012: ha una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; il corrispettivo costituisce più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; vi è la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene

DETRAZIONE 36%, SERVONO SEMPRE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DELL’ICIGirolamo Ielo

Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione del 36% per le spese sostenute per interventi nel settore dell'edilizia, i contribuenti sono ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell'ICI se dovuta. Poiché il soggetto tenuto al pagamento dell'ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione, si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell'ICI solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell'imposta. È una delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in risposta ai quesiti della stampa specializzata, raccolte nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012.

ICI

Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione del 36% per le spese sostenute per interventi nel settore dell'edilizia, restano valide le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia

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delle Entrate del 2 novembre 2011. I contribuenti sono dunque ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell'ICI se dovuta. Nel provvedimento non si fa alcun riferimento alle dichiarazioni ICI.

L'Agenzia fa presente, in oltre, che il soggetto tenuto al pagamento dell'ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si evidenzia, pertanto, che si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell'ICI solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell'imposta.

IRAP

L'art. 2, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2012, la deduzione analitica dalle imposte sui redditi per "un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive (...) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti (…)".

Questa disposizione vuole consentire di dedurre nell'ambito dell'IRES o dell'IRPEF quota parte dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato che non sono ordinariamente deducibili in base alla normativa dell'IRAP. Considerato lo spirito della norma nonché il suo tenore letterale, che fa riferimento alle "spese per il personale dipendente e assimilato", l'Agenzia ritiene che la stessa trovi applicazione anche in presenza di oneri sostenuti per gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente dall'art. 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR.

L'Agenzia precisa, al riguardo, che ai sensi del medesimo art. 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR si considerano assimilabili al reddito di lavoro dipendente soltanto le retribuzioni percepite per prestazioni non rientranti "nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente". In tale ultima ipotesi, infatti, il compenso erogato non risulterebbe rilevante ai fini della deduzione analitica dell'IRAP dall'IRES, in quanto, in linea di principio, si tratta di un costo integralmente deducibile ai fini IRAP per la società che lo ha sostenuto e di un componente reddituale tassato per il soggetto passivo d'imposta che lo ha percepito.

Notificazione atti

Il quesito riguarda la c.d. notifica per posta direttamente effettuata dagli uffici, senza l'intermediazione di un agente della notificazione. L'Agenzia a questo proposito ricorda che l'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non escludendo comunque l'uso del mezzo postale per le notifiche, previsto espressamente oltre che dalla richiamata legge n. 890 del 1982 anche da diverse altre disposizioni, con riguardo a specifici atti tributari.

Il principio di economicità dell'azione amministrativa, che necessariamente deve orientare l'operatività degli uffici, impone di non escludere dalla prassi la modalità di notifica in questione, la quale, analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Nel caso concreto, tuttavia, spetta all'ufficio scegliere la modalità della notifica dell'atto preferibile tra quelle consentite, cercando di contemperare le diverse esigenze contingenti, quali celerità, efficacia ed anche, come detto, economicità e verificando, comunque, il buon esito della notifica.

Misure cautelari e riscossione coattiva

Le misure cautelari pro fisco (in specie ipoteche e sequestri conservativi), le procedere di iscrizioni a ruolo straordinario hanno il presupposto comune (il pericolo per la riscossione), ma hanno finalità diverse:

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le misure cautelari ex art. 22, D.Lgs. n. 472 del 1997 hanno lo scopo di preservare l'integrità del patrimonio contro il rischio di eventuali atti dispositivi del debitore garantendo il soddisfacimento della pretesa erariale;

l'iscrizione a ruolo straordinario o l'affidamento del carico straordinario consentono all'Agente della Riscossione di procedere direttamente alla riscossione coattiva del credito.

I due istituti, pertanto, non sono alternativi e possono essere adottati entrambi. Tenuto conto, infatti, dei tempi tecnici necessari per la consegna del ruolo o affidamento del carico e per l'inizio della procedura esecutiva da parte dell'Agente della Riscossione, il procedimento di adozione delle misure cautelari, essendo attivabile immediatamente dopo la notifica dell'avviso di accertamento o anche precedentemente sulla base del processo verbale di constatazione, anticipa la tutela del credito erariale in funzione della successiva attività di recupero coattivo.

Sanzioni e procedimento di adesione negativo

Nell'ipotesi in cui il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente, il contribuente potrà continuare a beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Ente impositore e agenti della riscossione in giudizio

Per quanto riguarda il contenzioso, il debitore che intenda impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro la competente Direzione regionale o provinciale dell'Agenzia se contesta vizi dell'attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l'Agente della riscossione se contesta vizi dell'attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione. In materia, l'art. 39, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in riferimento ai rapporti interni fra Ente impositore ed Agente della riscossione dispone che quest'ultimo, "nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".

Recupero spese legali

L'art. 15, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede al comma 1 che "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza". Ai sensi del successivo art. 69, le spese del giudizio sono esigibili dall'Ente impositore o dall'Agente della riscossione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che le ha liquidate. Nessuna disposizione del decreto precisa se il destinatario del pagamento sia la parte vittoriosa o il suo difensore.

Conseguentemente, per effetto del rinvio di cui all'art. 1 del decreto, trovano applicazione le norme del Codice di procedura civile compatibili con il medesimo decreto. Per effetto di tale rinvio, la parte soccombente deve corrispondere le spese alla cui rifusione è stata condannata direttamente al difensore della parte vittoriosa, anziché a quest'ultima, solo se ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 93 ("Distrazione delle spese") c.p.c., il cui comma 1dispone che "il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate".

Il comma 2 aggiunge che "finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese".

L'applicabilità dell'art. 93 c.p.c. al processo tributario è stata riconosciuta dalla Cassazione.

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COOPERATIVE: ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO Giuseppe Molinaro

Il D.L. crescita interviene anche sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti della specie che si sottraggano all’attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche.

Prosegue l’analisi delle principali disposizioni del decreto-legge recante "misure urgenti per la crescita del Paese" in relazione al quale il Governo ha incassato la fiducia in sede di conversione. L’odierno contributo è relativo alle novità inerenti il sistema sanzionatorio delle imprese cooperative. L’articolo 46 del provvedimento in esame, aggiungendo il comma 5-ter all’articolo 12 del D.Lgs. n. 220/2002, interviene sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti della specie che si sottraggano all’attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche.

Si ricorda che nella normativa previgente, per gli enti cooperativi che si sottraessero all’attività di vigilanza o non rispettassero le finalità mutualistiche, era prevista la cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi (ovvero dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione), sentita la Commissione centrale per le cooperative, con conseguente perdita dei benefici connessi all’iscrizione.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l’intervento in esame si rende necessario in quanto la cancellazione dall’Albo degli enti cooperativi, a causa delle sostanziali modifiche normative che si sono succedute nel tempo in materia dì albo delle società cooperative, è divenuta inapplicabile.

Secondo la relazione, infatti, tale sanzione “colpiva le cooperative che si sottraevano alla vigilanza con la perdita dei benefici fiscali in quanto la cancellazione da quello che veniva denominato "Albo nazionale degli enti cooperativi", evoluzione del soppresso registro prefettizio e schedario generale della cooperazione, di fatto mai attuato, comportava appunto quella conseguenza.

“Il motivo della inapplicabilità dell'attuale disposizione”, prosegue la relazione, “è duplice: in primo luogo l'ipotetica cancellazione dall'odierno albo delle società cooperative provocherebbe la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e quindi la cessazione della cooperativa senza, oltretutto, le garanzie che l'ordinamento prevede per i creditori sociali con l'attivazione della procedura liquidatoria dell'ente che a volte è irrinunciabile (se la società è proprietaria di beni immobili) ed in secondo luogo perché risulterebbe evidente l'inasprimento della sanzione rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni del legislatore se si pensasse di applicare alla lettera l'attuale dettato normativo, poiché la cooperativa anziché perdere i benefici fiscali verrebbe completamente espunta dall' ordinamento”.

Per tali motivi, prosegue la relazione, viene in pratica ripristinata la sanzione prevista prima del D.Lgs. 220 la quale “risulta più calibrata alla tipologia di infrazione commessa: essa inoltre ha il non trascurabile pregio di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità”. Sia la relazione illustrativa sia la relazione tecnica stimano da tale disposizione “non meno di un milione di Euro per anno il recupero per lo Stato in termini di fiscalità”.

La sanzione, con importo minimo pari a 50.000 euro ed importo massimo pari a 500.000 euro, si applica per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell’autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell’irreperibilità.

La disposizione prevede altresì l’applicazione della richiamata sanzione per le irregolarità comportanti, ai sensi dell’articolo 10 della L. n. 99/2009, la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività, in sostituzione della sospensione stessa.

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Al riguardo, si ricorda che il comma 5-bis dell’articolo 12 del D.Lgs. 220/2002, introdotto dall’articolo 10, comma 12, della L. 99/2009, prevede l’irrogazione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperino, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida – peraltro non espressamente citata nello stesso articolo 12 - impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

Oltre a quanto già detto, si ricorda che l’articolo 12 della L. 220/2002 individua i provvedimenti che possono essere adottati dal Ministero dello sviluppo sulla base delle risultanze in sede di vigilanza, e cioè:

a) la cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi ovvero cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

b) la gestione commissariale (disciplinata dall’articolo 2543 c.c. in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa);

c) lo scioglimento per atto dell’autorità (disciplinato dall’articolo 2544 c.c.);

d) la sostituzione dei liquidatori (prevista dall’articolo 2545 c.c., in caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria);

e) la liquidazione coatta amministrativa (prevista dall’articolo 2540 c.c. per i casi di insolvenza).

I provvedimenti sanzionatori richiamati sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative (comma 2), per quanto riguarda i consorzi agrari, invece, gli stessi provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 5).

La gestione commissariale di cui all’articolo 2543 c.c. si applica anche agli enti cooperativi che commettono gravi e reiterate violazioni del proprio regolamento interno di cui all’art. 6 della L. 142/2001 (comma 4).

In quanto prevede una specifica sanzione per le cooperative che si sottraggano all’attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche in luogo della cancellazione, la disposizione in commento andrebbe coordinata con l’articolo 12, commi 3 e 5-bis, del D.Lgs. n. 220/2002, trattandosi di norme di fatto sostituite e non più applicabili.

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FOCUS

DOTTORI COMMERCIALISTI, PARAMETRI VS TARIFFE: NOVITÀ E SEMPLIFICAZIONIRiccardo Patimo

L’introduzione, per i soli casi di liquidazione giudiziale dei compensi, dei nuovi parametri di cui al decreto 140/2012, si caratterizza per una smaccata opera di semplificazione e sfoltimento delle regole contenute nelle vecchie tariffe professionali. Nel caso dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ciò ha comportato la semplificazione del concetto di onorario e la riduzione del numero delle attività tipiche per le quali possono essere liquidati i compensi professionali. Oltre a ciò, sono stati semplificati e razionalizzati i criteri per la definizione del valore della pratica e allargato il numero dei parametri generali da utilizzare per la determinazione del compenso professionale.

La tariffa per la determinazione dei compensi relativi all’attività di dottore commercialista ed esperto contabile è contenuta nel decreto del Ministro della Giustizia n. 169 del 2 settembre 2010 (cfr. “Dottori commercialisti ed esperti contabili, in GU la nuova tariffa”, con commento di S.Cinieri, “Dottori commercialisti ed esperti contabili, adeguati i compensi della tariffa professionale”, il Quotidiano IPSOA del 19 ottobre 2010) e potrà essere applicata per le liquidazioni delle parcelle effettuate fino al 23 agosto 2012. A partire da tale data, infatti, sono entrati in vigore i nuovi parametri a seguito della pubblicazione del decreto n. 140 del 20 luglio 2012. L’art. 9 del D.L. n. 1/2012 ha, difatti, abrogato le tariffe professionali prevedendone la sostituzione, limitatamente alla liquidazione giudiziale dei compensi, con appositi parametri da stabilirsi con decreto del Ministro vigilante. Il comma 3 del medesimo articolo ha però fatto salvo l’uso delle vecchie tariffe, sempre e solo per la liquidazione dei compensi da parte di un giudice, fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Secondo la relazione illustrativa, l’introduzione dei nuovi parametri ha la finalità di attribuire all’organo giurisdizionale “[…] un ampio spettro di discrezionalità nella valutazione dell’opera del professionista”, con l’intento dichiarato di spingere lo stesso ad una preventiva definizione dei compensi in contraddittorio con il cliente, così da evitare ogni rischio di incertezze. Sono evidenti le differenze di impostazione esistenti tra le vecchie tariffe e i nuovi parametri: le prime destinate a guidare il professionista nella valorizzazione dei lavori svolti a favore del cliente, i secondi a fungere da mero riferimento per il giudice chiamato a liquidare i compensi in difetto di

accordo tra le parti.

I nuovi criteri di liquidazione dei compensi non possono, però, essere mai considerati vincolanti per la decisione del giudice. Nell’ottica del Legislatore, il ricorso ai parametri assume carattere residuale posto che l’art. 9, comma 4, D.L. n. 1/2012, impone ai professionisti di fornire al cliente un preventivo di massima in cui esplicitare le attività da svolgere e i compensi richiesti. Peraltro, l’art. 1 del D.M. n. 140 stabilisce che l’assenza di prova del suddetto preventivo costituisce elemento di valutazione negativa da parte del giudice per la liquidazione del compenso. La maggiore genericità dei parametri, e la conseguente ampia discrezionalità dei giudici nel determinare i compensi da liquidare, dovrebbero quindi “forzare” la mano dei professionisti spingendoli a definire in anticipo, possibilmente per iscritto, i compensi richiesti onde sottrarsi alle alee della liquidazione giudiziale degli stessi.

Il processo di semplificazione e sfoltimento delle regole di determinazione dei compensi professionali risulta particolarmente marcato nel caso dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Per cominciare, viene eliminata la precedente suddivisione dei compensi in rimborsi spese, indennità e onorari e l’ulteriore suddivisione di questi in: specifici, graduali, preconcordati e a tempo. È stato, però, respinto il suggerimento del Consiglio di Stato, dovuto ad una rigida interpretazione dell’art. 9, comma 4, D.L. n. 1/2012, in base al quale gli onorari da liquidare dovevano essere comprensivi di spese e contributi. La

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relazione illustrativa ha, invece, stabilito che l’elencazione contenuta in tale norma fosse semplicemente funzionale ad una più chiara formulazione dei preventivi. Conseguentemente, la liquidazione delle spese da rimborsare potrà essere decisa sulla base della documentazione prodotta dal professionista o anche in modo forfetario una volta dimostrato l’effettivo sostenimento delle stesse. Discorso del tutto analogo è stato seguito per contributi previdenziali che, come le spese da rimborsare, sono stati ritenuti un ulteriore “segmento” del costo della prestazione professionale e come tali da valutare autonomamente.

Il numero delle attività professionali poste alla base del calcolo degli onorari specifici è stato ridotto da 13 a 11, abbandonando, nel contempo, l’elevato grado di dettaglio della precedente tariffa. Nell’ambito di ciascuna attività i compensi potranno essere liquidati facendo riferimento al valore della pratica e a una serie di scaglioni e aliquote i cui estremi sono contenuti in un’apposita tabella allegata al regolamento. Nel caso in cui l’attività svolta non dovesse rientrare in una delle categorie fissate dal regolamento, il giudice potrà ricorrere all’interpretazione analogica “interna”, cioè potrà fare riferimento, se del caso, ai parametri previsti per altre categorie professionali.

Sono stati, inoltre, semplificati e razionalizzati i criteri per la definizione del valore della pratica tra cui spiccano le nuove definizioni, contenute nell’art. 16, dei concetti di componenti positivi di reddito lordi, attività e passività che ne rendono meno aleatoria la quantificazione.

Per quanto riguarda i parametri generali per la determinazione del compenso professionale, si riscontra un maggior grado di dettaglio rispetto a quanto originariamente previsto nell’art. 3 della vecchia tariffa. Entrambe le norme fanno riferimento al valore e alla natura della pratica e ai risultati conseguiti. Tuttavia, i recenti parametri considerano espressamente una serie di elementi quali: l’importanza, il livello di difficoltà, il pregio dell’opera prestata e l’impegno profuso in termini di tempo impiegato; condizioni queste che sembrano ricalcare da vicino il modus operandi degli studi professionali di maggiori dimensioni i quali sogliono fatturare i propri compensi in base al numero di ore lavorate, a loro volta distinte qualitativamente in considerazione dell’esperienza del professionista che le ha prestate.

Novità anche per gli incarichi da svolgere in condizioni di urgenza, la maggiorazione dei compensi dovuta per tali casi viene infatti raddoppiata rispetto alle previsioni dell’art. 6 della vecchia tariffa e allineata a quella prevista per tutti i casi di eccezionale importanza, complessità o difficoltà (100% dell’importo liquidabile).

Cambia, invece, l’orientamento in tema di riduzioni dei compensi, prima basate sull’ubicazione geografica dello studio professionale e sull’anzianità di iscrizione del professionista, e ora collegate alla velocità con cui la pratica può essere eseguita o al fatto che per essa non occorra risolvere questioni rilevanti. Al ricorrere di tali condizioni, il compensi possono essere ridotti fino al 50%.

Una considerazione a parte meritano le nuove regole per la determinazione dei compensi in caso di assistenza in procedure concorsuali. L’art. 27 del regolamento e il Riquadro 9 della collegata tabella, rappresentano un’indubbia semplificazione rispetto alle previsioni dell’art. 44 della vecchia tariffa, in cui gli onorari venivano determinati in percentuale rispetto a quelli relativi ai casi di componimenti amichevoli. Il nuovo regolamento allarga l’orizzonte di riferimento, includendo tra i compensi inerenti le procedure concorsuali anche quelli dovuti in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182- bis della Legge fallimentare.

Tuttavia è stata persa l’occasione per fare chiarezza sui compensi dovuti in caso di redazione delle relazioni a supporto delle varie procedure concorsuali. Si tratta, come noto, di attività in cui i professionisti iscritti al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, sono chiamati ad attestare la veridicità dei dati contabili del debitore e a certificare le probabilità di successo dei piani di risanamento. Se per il primo tipo di attività è possibile ricorrere, in via analogica, alle norme previste per i lavori di revisione contabile (art. 22 del D.M. n. 140), non altrettanto può dirsi per la parte dedicata alla valutazione della fattibilità dei piani di risanamento. Considerata la concomitanza

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Page 26:  · Web view2012/08/10  · , dal 1 gennaio 2013, a carattere aggiuntivo rispetto alla ordinaria contribuzione agevolata, pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

dell’emanazione dei nuovi parametri con il varo della miniriforma del diritto fallimentare, e la probabile frequenza di tale tipo di incarichi, sarebbe stata auspicabile la previsione di regole specifiche per la quantificazione di questi onorari.

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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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