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Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative Newsletter n.50 01 Luglio – 31 Agosto 2018

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Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative

Newsletter n.50 01 Luglio – 31 Agosto 2018

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Indice

1 BANKING __________________________________________________________________________ 3

1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union ______________________________________________________________ 3

1.2 Conduct of Business _______________________________________________________________________________ 6

1.3 Financial Crime ____________________________________________________________________________________ 6

1.4 Accounting and taxes ______________________________________________________________________________ 7

2 CAPITAL MARKETS __________________________________________________________________ 9

3 INSURANCE _______________________________________________________________________ 11

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1 BANKING

1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union Crediti Scaduti: soglia di rilevanza

Fonte: BCE Data: 3 luglio 2018 Breve descrizione: La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato una consultazione sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni scadute. Il perimetro degli interessati sono esclusivamente gli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. La soglia prevista in consultazione prevede:

• una componente assoluta, espressa come limite massimo specifico per la somma di tutti gli importi scaduti da un debitore: € 100 per le esposizioni al dettaglio e € 500 per quelli diversi dalle esposizioni al dettaglio;

• una componente relativa, espressa in percentuale, che riflette l'ammontare dell'obbligazione creditizia scaduta in relazione all'importo totale di tutte le esposizioni in bilancio a tale obbligato, pari all'1%.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/materiality_threshold/ssm.materiality_threshold_draft.en.pdf Relazione finale sulle linee guida relative alle prove di stress test delle istituzioni bancarie

Fonte: EBA Data: 19 luglio 2018 Breve descrizione: Le linee guida pubblicate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) mirano a standardizzare le pratiche di stress test adottate dagli istituti bancari a livello europeo e sostituiranno le attuali linee guida del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) sulle prove di stress (GL32). Tali linee guida definiscono indicazioni dettagliate sulle modalità di esecuzione degli stress test (ad es. tassonomia, tipi di stress test). In base al principio di proporzionalità, le banche piccole e meno complesse possono eseguire stress test più semplici, mentre le istituzioni più complesse, dovranno eseguire tecniche di stress testing più sofisticate. La frequenza di esecuzione degli stress test è determinata in base allo scopo, al tipo di test, alla dimensione e alla complessità dell’istituto.

Tali linee guida si inseriscono nell’ambito della revisione del processo dello SREP, nel quale lo stress test occupa un posto rilevante, modificando le seguenti sezioni delle linee guida:

• Sezione 5: Assessment del Supervisor sugli stress test degli Enti

• Sezione 6: Supervisor Stress Testing

• Sezione 7: Utilizzo di risultati quantitativi per valutazioni sull'adeguatezza del capitale

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2282644/Guidelines+on+institutions+stress+testing+%28EBA-GL-2018-04%29.pdf/2b604bc8-fd08-4b17-ac4a-cdd5e662b802

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Banche di rilevanza sistemica globale - metodologia di valutazione riveduta e requisito di maggiore assorbimento delle perdite Fonte: BCBS – Basel Committee on Banking Supervision Data: luglio 2018 Breve descrizione: Il presente documento riporta le modifiche definite dal Comitato di Basilea, a seguito della consultazione pubblica, volte a migliorare il framework per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIBs). Il Comitato di fatto richiede alle G-SIBs di detenere maggiori riserve di capitale e fornire incentivi alle stesse affinché riducano la loro importanza sistemica. Tali obiettivi sottostanno allo scopo generale del framework, il quale si sostanzia nella riduzione della probabilità di fallimento di tali banche, tramite l’aumento della capacità di assorbire le perdite nel corso dell’attività, e la riduzione della portata del fallimento di G-SIBs migliorando il quadro globale di recupero e risoluzione. Il documento stabilisce la metodologia rivista per valutare l’importanza sistemica delle G-SIBs, i requisiti per un maggiore assorbimento delle perdite (con ulteriori indicazioni sulla variazione tra di bucket), i dati che le banche sopra una certa dimensione devono rendere noti e l’interazione tra l’aumento del capitale da detenere e gli altri elementi di framework di Basilea III. Il Comitato rivedrà tale framework entro il 2021 e si concentrerà su metodologie alternative per la categoria della sostituibilità, ossia uno degli indicatori utilizzati per valutare la rilevanza sistemica globale. BCBS - G-SIBs Revised Assessment Methodology and the Higher Loss Absorbency Requirement Impatto dei FinTech sui modelli business degli Istituti di credito

Fonte: EBA Data: 03 luglio 2018 Breve descrizione Il 3 luglio 2018 l’EBA, come primo prodotto della sua fintech roadmap, ha pubblicato un report sull’impatto delle FinTech sui business models degli attuali istituti di credito. Il report rientra nel più ampio contesto del recente EBA FinTech Knowledge Hub. In particolare, l’analisi è stata condotta attraverso la somministrazione di interviste ad un campione di 37 banche europee unitamente all’utilizzo di altre fonti quali interviste con autorità competenti, desk research. Prendendo in considerazione il livello di adozione delle innovazioni tecnologiche, l’impegno nelle FinTech e le attuali strategie di digitalizzazione, le banche sono state suddivise in 3 categorie: i) proactive/front runners, ii) reactive, iii) passive. Il report identifica un rischio potenziale sia per gli istituti di credito che non riescono a reagire adeguatamente e per tempo, rimanendo osservatori passivi, sia per gli aggressivi front-runners che alterano i loro bussines models senza un chiaro obiettivo strategico, senza una governance appropriata, e tramite cambiamenti tecnici ed operativi adeguati. La situazione win-win tra gli attuali istituti di credito e il fintech si raggiunge attraverso una partnership con le aziende FinTech. Il report, infine, identifica cinque fattori che possono impattare significativamente i business models dal punto di vista della sostenibilità:

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• digitalizzazione/innovazioni strategiche perseguite al fine di stare al passo con un ecosistema in continua evoluzione;

• sfide che emergono dai sistemi ICT;

• capacità operativa;

• interessi relativi a mantenere ed attrarre personale competente;

• aumento del rischio di concorrenza con i competitors ed altri players. http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2270909/Report+on+the+impact+of+Fintech+on+incumbent+credit+institutions%27%20business+models.pdf Linee Guida sulle segnalazioni di frodi ai sensi della PSD2

Fonte: EBA Data: 18 luglio 2018 Breve descrizione: Le presenti linee guida si inseriscono nel contesto della direttiva EU 2015/2366 relative ai servizi di pagamento nei mercati interni (la cosiddetta “PSD2”), applicabile dal 13 gennaio 2018. In particolare, uno dei requisiti della PSD2 applicabile a tutti i fornitori servizi di pagamento, riguarda le necessità di predisporre reporting sui dati delle frodi, in forma aggregata, vs. le autorità competenti (EBA e BCE in particolare). L’obiettivo delle GL, in particolare, è quello di assicurare un’implementazione uniforme del reporting tra gli stati membri in modo che i dati forniti all’EBA e alla BCE siano confrontabili. In tale ottica l’EBA, raccogliendo le evidenze degli intermediari, ha introdotto una serie di modifiche che riguardano:

• frequenza di reporting, da un reporting sintetico trimestrale e dettagliato annuale a una reportistica semestrale con una granularità media;

• data requirement, definito un set di dati uniforme per tutte le nazioni in perimetro superando l’approccio per singola country;

• categorie delle transazioni considerate come fraudolente, ridotte da tre a due le categorie oggetto di segnalazione (“operazioni di pagamento non autorizzate”, “manipolazione del pagatore”).

La data di applicazione è a partire dal 1° gennaio 2019.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2281937/Guidelines+on+fraud+reporting+under+Article+96%286%29%20PSD2+%28EBA-GL-2018-05%29.pdf

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1.2 Conduct of Business

Market Abuse – MAR: approvazione del decreto legislativo di adeguamento Fonte: Governo – Consiglio dei Ministri Data: 8 agosto 2018 Breve descrizione L’ 8 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.lgs. che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Europeo n. 596/2014 (cd. Market Abuse). Tale Regolamento ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi. Il Regolamento ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità:

• l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (benchmark);

• la nozione di “informazione privilegiata” e l’obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti;

• il mantenimento dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l’obbligo di notifica all’emittente e all’autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione.

Il decreto designa la Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo:

• le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità, tra cui il potere sanzionatorio;

• le sanzioni amministrative che dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari;

• la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento;

• le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte. http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/9813

1.3 Financial Crime Antiriciclaggio – UIF emana nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Fonte: UIF – Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia Data: 09 luglio 2018 Breve descrizione Con il terzo numero dei Quaderni dell’Antiriciclaggio, vengono presentate nuove fattispecie e casistiche riscontrate dall’attività di intelligence della Banca d’Italia nell’identificazione di minacce e comportamenti potenzialmente illeciti in ambito AML.

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Dalle analisi relative alle Segnalazioni di Operazioni Sospette, emergono operatività ricorrenti, come la violazione di norme fiscali che arrivano a costituire un terzo delle segnalazioni. Tali violazioni, a volte associate ad attività di auto-riciclaggio, possono essere strumentali a condotte più gravi commesse spesso da organizzazioni. Sono inoltre da segnalare i flussi cross border da o verso paesi a rischio effettuati mediante sistemi di false fatturazioni o con l’utilizzo di strumenti scarsamente tracciati, quali il gioco fisico tramite video-lottery (VLT). È stata data, in particolare, rilevanza alle fattispecie che coinvolgono l’utilizzo di valuta virtuale, che ben si presta all’occultamento di tracce di potenziali reati, stante la difficoltà di garantire trasparenza e controlli efficaci. È comunque da sottolineare come le fattispecie riscontrate e analizzate, spesso siano riconducibili Nel documento di UIF vengono affrontate, tra le altre, le seguenti casistiche, analizzandone nello specifico la struttura:

• auto-riciclaggio da evasione fiscale tramite simulazione di compravendita immobiliare;

• anomalo utilizzo di carte prepagate nell’ambito di network di persone potenzialmente coinvolte in attività di finanziamento del terrorismo;

• anomala operatività di carte prepagate connessa al traffico di migranti;

• riciclaggio di proventi di frode nell’attività di factoring;

• potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischi. 1.4 Accounting and taxes Equity Instruments - Impairment and Recycling

Fonte: EFRAG Data: 29 agosto 2018 Breve Descrizione Il documento rappresenta la sintesi delle principali risposte ricevute dall’EFRAG in merito al Discussion Paper 'Equity Instruments — Impairment and Recycling' pubblicato a marzo 2018. Il DP aveva l’obiettivo di raccogliere proposte tecniche relativamente all’analisi contabile degli strumenti di capitale che sono portati al FVOCI. Dalle risposte ricevute si evidenziano i seguenti temi principali:

• la maggioranza dei contributori ha affermato che è troppo presto per pronunciarsi riguardo all’impatto dei nuovi standard considerato che gli enti hanno appena iniziato ad applicare IFRS 9. Si evidenzia inoltre la necessità di aspettare la “Post Implementation Review (PIR)” del IFRS 9 e che eventuali modifiche dovrebbero essere promosse dallo IASB e non a livello europeo;

• riguardo la tematica di “recycling”, secondo una parte dei contributori, la sua reintroduzione migliorerebbe la rappresentazione delle performance finanziarie per investitori di lungo termine, mentre per altri sarebbe preferibile eliminare completamente la FVOCI option e contabilizzare immediatamente le variazioni in conto economico;

• la possibilità di affiancare al “recycling” un modello di impairment è stata suggerita dalla maggior parte dei rispondenti favorevoli a tale pratica, secondo un modello simile a quello previsto da IAS 39 (con valutazione delle variazioni di fair value) e che garantisca la compatibilità tra enti diversi.

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Sulla base di queste considerazioni, nelle prossime settimane l’EFRAG sottoporrà alla Commissione Europea il suo parere finale in merito agli impatti derivanti dall’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9. http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FSummary%2520of%2520Responses%2520-%2520Equity%2520Instruments%2520-%2520Impairment%2520and%2520Recycling.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1

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2 CAPITAL MARKETS Modifiche al Regolamento del mercato dei derivati Fonte: Borsa Italiana Data: 2 agosto 2018 Breve descrizione In data 2 agosto 2018, la Borsa Italiana, ha pubblicato le modifiche al Regolamento del mercato SeDeX (Mercato telematico dei Securitised derivatives), che riguardano alcuni requisiti di ammissione e fine tuning con riferimento al lotto minimo di negoziazione e alla gestione errori dei contratti. Le modifiche entreranno in vigore il 20 agosto 2018. In particolare, le modifiche ai Requisiti d’ammissione concernono:

• parità/ multiplo: facendo seguito alle istanze degli emittenti per introdurre maggiore flessibilità quanto alla definizione della parità delle azioni e degli indici azionari semplicemente in funzione del prezzo del sottostante;

• prezzo di liquidazione e data di valutazione: in ottica di maggior allineamento con gli altri mercati, si elimina la regola che impone una valuation coincidente con il giorno prima della scadenza, e un prezzo di liquidazione pari la prezzo di riferimento, per le azioni e una valuation coincidente con la data di scadenza e un prezzo di liquidazione pari al prezzo di apertura, per gli indici;

• limite scadenza superiore a 5 anni e rinuncia esercizio automatico: si elimina il limite di scadenza attualmente previsto per assicurare maggiore flessibilità agli emittenti. Parimenti, fatto salvo il principio fondamentale dell’esercizio automatico a scadenza, si elimina la previsione in tema di rinuncia all’esercizio automatico a scadenza;

• cancellazione della negoziazione: è differita la cancellazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, per i quali la rilevazione dell’importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla scadenza.

https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso16210_pdf.htm Orientamenti sulla Governance Interna

Fonte: EBA e ESMA Data: 5 luglio 2018 Breve descrizione In data 5 luglio, l’EBA e l’ESMA hanno pubblicato le traduzioni degli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi dell’art. 91 (12) della Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) e dell’art. 9 della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”). Di seguito le principali sezioni del documento:

• Quadro giuridico: la vigilanza sui requisiti di professionalità e onorabilità rientra fra le competenze esclusive della BCE, infatti il regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico precisa che la verifica dei requisiti forma parte della vigilanza della BCE sulla governance complessiva degli enti creditizi. Inoltre, i requisiti di idoneità sono trattati brevemente all’articolo 91 della CRD

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IV, che contempla gli standard di professionalità e onorabilità nella sostanza, senza però fornire indicazioni dettagliate sui diversi criteri.

• Ambito d’applicazione: verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti dell’organo di amministrazione, sia con funzione di gestione che di supervisione strategica e controllo, di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria, nonché agli enti meno significativi nel contesto di autorizzazioni all’attività bancaria o partecipazioni qualificate.

• Criteri e metodi di valutazione: la professionalità e l’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione è valutata sulla base di cinque criteri: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva; per ognuno ti tali criteri è indicata una metodologia idonea di valutazione.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2164689/Guidelines+on+Internal+Governance+%28EBA-GL-2017-11%29_IT.pdf/8da5ca2d-b8f9-4651-a055-f0a12bcefb06

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3 INSURANCE Nuovi Regolamenti IVASS in recepimento della Direttiva IDD Fonte: IVASS Data: 2 agosto 2018 Breve descrizione L’IVASS, in recepimento della Direttiva IDD, ha emanato quattro Regolamenti in materia di:

• revisione esterna dell’informativa del pubblico con l’obbligo per le assicurazioni di rendere nota la situazione patrimoniale e finanziaria prevista dal regime prudenziale Solvency II. Il Regolamento sottopone a revisione esterna lo stato patrimoniale, i fondi propri e i requisiti patrimoniali di solvibilità con lo scopo di accrescere la qualità e l’affidabilità delle informazioni fornite al pubblico;

• distribuzione assicurativa e riassicurativa con l’obiettivo di disciplinare le regole di accesso al mercato, di esercizio dell’attività, di condotta nella fase di vendita e di formazione degli operatori;

• trasparenza, pubblicità, e realizzazione dei prodotti con l’introduzione di informative precontrattuali semplificate e standardizzate e dell’obbligo di gestione digitale dei contratti assicurativi tramite il potenziamento delle funzionalità dell’home insurance, la sostituzione delle comunicazioni cartacee e la riduzione dei vigenti obblighi di pubblicazione sui quotidiani dei rendimenti delle gestioni separate, delle quote di OICR e fondi interni.

• Sono state inserite, inoltre, disposizioni volte a facilitare la semplificazione contrattuale, a garantire la comparabilità delle condizioni in caso di modifiche in corso di contratto (modifica del tasso d’interesse garantito, esercizio delle opzioni, trasformazione del contratto) e a ridurre il fenomeno delle polizze dormienti;

• sanzioni con la novazione del sistema sanzionatorio. Sono stati definiti i criteri per l’individuazione della “rilevanza” della violazione con la determinazione di limiti edittali delle sanzioni pecuniarie caratterizzate da maggiore afflittività e l’introduzione di misure sanzionatorie di carattere non pecuniario; viene previsto, infine, l’accertamento unitario di più violazioni.

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n42/index.html https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/index.html https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/index.html https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n39/index.html

Governo Societario delle Imprese Assicurative e Gruppi Assicurativi Fonte: IVASS Data: 3 luglio 2018 Breve descrizione Dopo la fase di consultazione l’IVASS ha emanato il Regolamento 38/2018 sul governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi. Le nuove disposizioni, recanti modifiche in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione, razionalizzano le norme vigenti sulla governance delle imprese di assicurazione, assicurando la conformità della disciplina IVASS alle previsioni della Direttiva Solvency II, al Regolamento Delegato 2015/35 UE e alle linee guida EIOPA. Gli obiettivi primari di questo Regolamento sono quelli di:

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• garantire che la responsabilità ultima del sistema di governance aziendale sia attribuita all’organo amministrativo, dettagliandone i compiti e promuovendo un adeguato funzionamento e qualificazione dei componenti;

• rafforzare il ruolo delle funzioni fondamentali (c.d.Key Functions) dell’impresa;

• allineare le politiche di remunerazione con gli interessi di lungo termine dell’impresa, prevedendo adeguata informativa agli azionisti ed al Supervisore;

• razionalizzare e semplificare il regime dell’esternalizzazione di funzioni o di processi;

• disciplinari i presidi in materia di cyber risk e sicurezza informatica;

• favorire lo sviluppo di meccanismi e processi aziendali per la gestione di eventuali situazioni di crisi richiedendo la predisposizione di un piano di emergenza rafforzato;

• promuovere piena consapevolezza delle imprese anche in materia di rischi ambientali e sociali. Il 5 luglio, inoltre, l’IVASS ha pubblicato la “Lettera al mercato” con cui propone una prima concreta declinazione del principio di proporzionalità, in linea con Solvency II, prevedendo che le disposizioni prudenziali siano applicabili in ragione del profilo di rischiosità dell’impresa determinato dalla natura, portata e complessità dei rischi inerenti all’attività. https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n38/index.html *** REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO Tommaso Petrillo (coordinatore), Giorgio Di Napoli (coordinatore), Marco D. Caiazzo, Roberto X. Silva, Manuela Belmonte, Alberto Trova, Enrico Malleni, Gabriele Morvillo, Recino Scerif Osman, Andrea Maria Toniolo, Andrea Cilio, Fabio Facchin, Marianna Todaro, Marco Giannantonio, Matteo Montorfano, Antonella Nobile, Andrea Romano.