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Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative Newsletter n. 26 1 Maggio – 30 Luglio 2014

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Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative

Newsletter n.261 Maggio – 30 Luglio 2014

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Indice

PREMESSA ............................................................................................................................................................................ 3

NOVITÀ NORMATIVE .......................................................................................................................................................... 4

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Premessa La presente newsletter dell’Osservatorio normativo Financial Services ha l’obiettivo di raccogliere ed illustrare sinteticamente le principali novità normative in ambito: I – Banking II – Insurance La sezione riguardante il mercato “Banking” è suddivisa in quattro aree tematiche: Macro ambito Ambito

IA. “Compliance, Governance and general banking”

IA.1 Disposizioni di vigilanza prudenziale (Basel 2, Basel 3) IA.2 Normative specifiche & General Banking (i.e. D.Lgs. 262, D.Lgs. 231) IA.3 Riforma diritto societario IA.4 Antiriciclaggio & Usura IA.5 Crediti & Imprese

IB. “Accounting and taxes”

IB.1 IAS, IFRS e principi contabili IB.2 Normativa Fiscale (ambito banche)

IC. “Capital Market”

IC.1 MIFID IC.2 Market Abuse, Op. Personali, Conflitti di interesse, Parti correlate IC.3 General Capital Market

ID. “Speeches and News”

ID.1 Interventi di personalità eminenti (i.e. Governatore Banca d’Italia) ID.2 Rapporti di organizzazioni di rilievo italiane ed internazionali (i.e. FSF,

FMI, BIS, ABI) La sezione riferita all’”Insurance” contiene una overview complessiva del mercato: Macro ambito Ambito

II. “Insurance overview”

IIA.B.C.D raccolta delle novità più interessanti per ciascuno dei macroambiti tematici individuati in ambito banking

Le fonti bibliografiche utilizzate per la redazione della newsletter sono:

Fonti primarie: leggi e decreti legge/legislativi dello Stato Italiano, norme comunitarie/ internazionali (i.e. direttive UE);

Fonti secondarie: regolamenti/ circolari pubblicate da organismi di controllo e di vigilanza nazionali (i.e. Banca d’Italia, ISVAP, CONSOB) e internazionali (i.e. BCE, BIS, EBA, FASB,…); le fonti internazionali o miste (nazionali e internazionali) verranno segnalate con il simbolo dell’Unione Europea

Altro: interventi di personalità eminenti (i.e. governatore Banca d’Italia), studi prodotti da parte di associazioni professionali, altri regolamenti particolari.

Per ciascuna novità riportata dalla newsletter vengono indicate: area tematica, ambito, argomento, oggetto novità, fonte, data di pubblicazione, breve descrizione e collegamento (link) all’originale del documento. Il periodo di indagine è su base bimestrale, che coincide con le tempistiche di pubblicazione dei contributi tematici dell’Osservatorio Normativo.

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Novità normative (periodo 1 Mag. – 30 Lug. 14) I - BANKING IA. COMPLIANCE, GOVERNANCE AND GENERAL BANKING IA.1 Disposizioni di vigilanza prudenziale (Basel 2, Basel 3) Codice: IA.1.1 Ambito: Disposizioni di vigilanza prudenziale (Basel 2, Basel 3) Argomento: Nuova disciplina prudenziale Oggetto: Documento in consultazione Circ.115 di Banca d’Italia: le novità in materia FINREP Fonte: Banca d’Italia Data: 16/05/2014 Breve descrizione Il presente documento, sottoposto alla consultazione degli intermediari, contiene gli aggiornamenti della Circolare 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” e della Circolare 154 relativamente agli schemi segnaletici riguardanti le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate FINREP; tali aggiornamenti permettono di recepire il regolamento della Commissione Europea, approvato ai sensi della CRR. In particolare, le principali novità fanno riferimento ai seguenti principali aspetti:

(Segnalazioni armonizzate), contenente le informazioni FINREP opportunamente adattate allo schema matriciale per la produzione delle segnalazioni di vigilanza previste per l’invio a Banca d’Italia;

(Segnalazioni non armonizzate), contenente le informazioni attualmente presenti nella Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, ma non incluse nel FINREP, che continuerebbero a essere raccolte per sole finalità di analisi.

Le modifiche del presente provvedimento entreranno in vigore dal 1° luglio 2014. La prima segnalazione FINREP sarà riferita al 30 settembre 2014 e andrà trasmessa entro l’11 novembre. http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/raccolta/2014/segn_stat_vig Codice: IA.1.2 Ambito: Disposizioni di vigilanza prudenziale (Basel 2, Basel 3) Argomento: Nuova disciplina prudenziale Oggetto: “Technical Standards sull’approccio Internal Rating Based (IRB) – Documento in Consultazione” Fonte: EBA (European Banking Authority) Data: 26/06/2014 Breve descrizione Il presente documento riporta il consultative paper relativo agli standard tecnici regolamentari (Reglatory Technical Standards) sull’utilizzo permanente e temporaneo dell’approccio standardizzato da parte degli enti che sono stati autorizzati ad utilizzare l’approccio “Internal Rating Based” (di seguito IRB) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. In particolare, le principali novità fanno riferimento ai seguenti aspetti:

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(criteri qualitativi), vengono specificati i criteri qualitativi in base ai quali le autorità competenti valutano l’adozione di un sistema di rating per le classi di esposizione verso “amministrazioni centrali e banche centrali” e verso “intermediari vigilati” al fine di meglio specificare, per queste fattispecie, le logiche di roll-out del metodo IRB e/o l’applicazione del permanent partial use;

(livelli di esposizione), vengono stabiliti i livelli minimi delle esposizioni (e di quelle ponderate per il rischio) che devono essere considerati dagli enti che utilizzano l’approccio IRB e i livelli massimi consentiti in modo permanente per le classi di esposizione “amministrazioni centrali e banche centrali” e verso “intermediari vigilati”.

Gli standard tecnici regolamentari faranno parte dell’European Single Rulebook al fine di migliorare l’armonizzazione regolamentare nel settore bancario. Il documento è in consultazione fino al 26 settembre p.v. http://www.eba.europa.eu/documents/10180/740958/EBA-CP-2014-10+CP+on+draft+RTS+on+roll+out+and+PPU+of+IRB+approach.pdf IA.2 Normative specifiche & General Banking Codice: IA.2.1 Ambito: General Banking Argomento: Disposizioni di Vigilanza per le Banche Oggetto: Aggiornamenti Circ. 285 del 17/12/2013 Fonte: Banca d’Italia Data: maggio/giugno 2014 Breve descrizione Il documento riporta i successivi aggiornamenti alla Circolare 285 del 17/12/2013 di Banca d’Italia, “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”. Le principali novità introdotte fanno riferimento a:

(II aggiornamento), introduce due nuovi capitoli: Capitolo 2 “Gruppi bancari” e Capitolo 4 “Albo delle banche e dei gruppi bancari” nel Titolo I della Parte Prima. Le disposizioni sono state riviste alla luce dell’aggiornamento della direttiva 2013/36/UE relativa alla vigilanza prudenziale delle banche (CRD IV) e dalla direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1) in un’ottica di rafforzamento della vigilanza sul gruppo bancario, e dalle evoluzioni dei principi contabili; contestualmente all’introduzione dei nuovi capitoli, vengono apportate modifiche al Capitolo 1 della Parte Terza “Partecipazioni detenibili dalle banche e dai Gruppi Bancari”;

(III aggiornamento), introduce il Capitolo 1 “Bancoposta” nella Parte Quarta dedicata alle “Disposizioni per intermediari particolari”. Le nuove disposizioni rendono obbligatoria la costituzione di un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta, (ivi compresi l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento dei rischi, il governo societario, il sistema dei controlli interni) e allineano il regime normativo del Bancoposta alle novità presenti nell’ordinamento bancario e finanziario disciplinandone le attività esercitabili ad esempio nel campo dei servizi di pagamento e della monetica;

(IV aggiornamento), introduce due nuovi capitoli: il Capitolo 2 (Parte Prima, Titolo III) che recepisce nell’ordinamento italiano la disciplina dell’informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV); il Capitolo 2 (Parte Terza) che determina gli obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia dell’organo con funzione di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei contro delle banche (in stretta aderenza agli

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art. 51 e 52 TUB) riproducendo, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV della Circolare n. 229, che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2014 per effetto del 15° aggiornamento (2/7/2013) della Circolare n. 263.

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/disp-vig-banche/Circ_285_4agg_full.pdf Codice: IA. 2.2 Ambito: General Banking Argomento: Segnalazioni di Vigilanza Oggetto: “Aggiornamenti Circolari Segnaletiche 272, 189, 217, 248, 154 e 140” Fonte: Banca d’Italia Data: 10/06/2014 Breve descrizione Il presente documento, sottoposto alla consultazione degli intermediari, contiene le modifiche delle circolari segnaletiche relative alle banche, alle SGR e agli intermediari finanziari ex art.107 TUB volte a recepire le novità connesse con il nuovo Sistema Europeo dei Conti (SEC2010) e con i recenti Regolamenti BCE in materia di segnalazioni statistiche. In particolare le principali novità fanno riferimento alle seguenti principali modifiche:

(Circ. 272 del 30/07/2008 “Matrice dei Conti”), che prevede le modifiche derivanti dai Regolamenti BCE (2013/33, 2013/34 e 2013/43) e altre modifiche relative all’integrazione dell'attuale attributo informativo “Finalità del Credito” e all’inserimento di ulteriori attributi informativi collegati alle modifiche derivanti dal Regolamento BCE 2013/33;

(Circ. 189 del 21/10/93 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”), che prevede le modifiche derivanti dai Regolamenti BCE (2013/33 e 2013/38) e altre modifiche relative all'inoltro delle informazioni sui fondi chiusi per le SGR;

(Circ. 217, del 5/08/96 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli Imel”), che prevede le modifiche derivanti dal Regolamento BCE (2013/43) e altre modifiche con oggetto introduzione di maggiori dettagli sulle garanzie rilasciate e l’anticipo della segnalazione dei termini di inoltro delle informazioni sul servicing;

Circ. 248, del 26/06/02 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”), che prevede le modifiche derivanti dal Regolamento BCE (2013/34) e altre modifiche con oggetto l'introduzione di nuovi attributi informativi;

Circ. 140, del 11/02/91 “Istruzioni relative alla classificazione della clientela”, le modifiche derivanti dal nuovo Sistema dei Conti Integrato (SEC 2010) e dai nuovi Regolamenti segnaletici BCE, nonché altre modifiche relative ad un nuovo criterio ripartizione del sotto – settore delle “Imprese Pubbliche” non finanziarie, e l’eliminazione del sottogruppo “Agenti di Cambio”;

Le modifiche oggetto del provvedimento saranno obbligatorie a partire dal 21 dicembre 2014 ad eccezione di alcune specifiche dettagliate dalle disposizioni normative. http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso/doc_cons_agg_circolari_vigilanza/Documento_di_consultazione_1006.pdf

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IA.4 Antiriciclaggio &Usura Codice: IA.4.1 Ambito: Antiriciclaggio & Usura Argomento: Restrizione sulle importazioni di merci originarie della Crimea e di Sebastopoli Oggetto: Aggiornamento delle misure restrittive previste dall’Unione Europea nei confronti della Crimea e di Sebastopoli Fonte: Unione Europea Data: 24/06/2014 Breve descrizione Il documento riporta il Regolamento di esecuzione (UE) n. 692/2014, che prevede restrizioni sulle importazioni nell’Unione Europea di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in termini di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni connesse. Le tipologie di operatività per le quali si prevedono restrizioni fanno riferimento agli ordini di pagamento tradizionali disposti dalla clientela tramite il rilascio di istruzioni scritte, ai flussi di pagamento elettronici effettuati in autonomia dalla clientela e alle operazioni documentali di import (lettere di credito/stand by/rimesse documentate/garanzie). I criteri di esenzione sono i seguenti:

(Temporali) sono esclusi contratti conclusi prima del 25 giugno 2014, o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto abbia notificato, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita;

(Presenza certificazioni) alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine e per le quali si stato emesso un certificato di origine dall’autorità competente ucraina a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina (Regolamento UE n. 978/2012 e Regolamento UE n. 374/2014).

http://www.esteri.it/MAE/Politica_Europea/Deroghe/REGOLAMENTO_UE_N692_2014_CONSIGLIO_23062014.pdf

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IB. ACCOUNTING & TAXES IB.1 IAS, IFRS e principi contabili Codice: I.B.1.1 Ambito: IAS, IFRS e principi contabili Argomento: Revenue Recognition Oggetto: IFRS 15 – Revenue from contracts with customers Fonte: IASB Data: 28/05/2014 Breve descrizione Il documento costituisce la pubblicazione da parte dello IASB di un nuovo standard per il riconoscimento dei ricavi IFRS 15 Revenue from contracts with customers, risultato di una stretta collaborazione con lo standard setter americano FASB. Il nuovo standard sostituirà le disposizioni contenute in IAS 11 e IAS 18 e si applicherà a tutti i contratti con la clientela ad eccezione di quelli disciplinati da specifici principi contabili (es. Leasing, Strumenti Finanziari). Il nuovo approccio delineato dallo IASB si compone di cinque fasi per il riconoscimento di ricavi derivanti dal trasferimento di beni o servizi:

(Contratto) identificazione del contratto, definito come accordo commerciale (scritto o verbale), riconosciuto dalle parti coinvolte che diventano detentori di diritti e obbligazioni;

(Obbligazioni) identificazione delle obbligazioni del contratto distintamente individuabili. Contratti con più obbligazioni dovranno essere suddivisi in modo che i beni o servizi trasferiti siano godibili dal cliente e trasferibili dall’impresa in modo separato;

(Prezzo) determinazione del prezzo della transazione, definito come il prezzo che l’impresa si attende di ricevere dal trasferimento di beni o servizi, incluse le componenti variabili valutate con un approccio probabilistico; il prezzo della transazione viene legato alle obbligazioni del contratto, sulla base dei prezzi stand-alone delle singole obbligazioni o, se non disponibili, usando tutte le informazioni disponibili per la stima del prezzo;

(Riconoscimento ricavi) riconoscimento dei ricavi nel momento in cui viene soddisfatta l’obbligazione del contratto, definito come il passaggio del controllo sul bene o servizio al cliente. Qualora il trasferimento avvenga nel tempo, il riconoscimento avverrà in modo tale da meglio rappresentare il pattern di trasferimento del controllo.

La disclosure sui ricavi dovrebbe essere migliorata per mezzo di una più ampia informativa qualitativa e quantitativa tale da consentire agli stakeholder di ottenere una chiara comprensione del contenuto e degli elementi rilevanti per la determinazione dei ricavi. L’IFRS 15 sarà effettivo a partire dal 1° Gennaio 2017, con possibilità di adozione anticipata. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Revenue-Recognition/Documents/IFRS-15/Revenue-from-Contracts-Project-summary-Feedback-Statement-May-2014.pdf

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Codice: I.B.1.2 Ambito: IAS, IFRS e principi contabili Argomento: Modalità di consolidamento Oggetto: Exposure Draft per proposta di modifica a IFRS 10 e IAS 28 Fonte: IASB Data: 11/06/2014 Breve descrizione Il provvedimento costituisce la pubblicazione di un’Exposure Draft per la modifica dell’IFRS 10 - Consolidated Financial Statements e IAS 28 - Investments in associates and joint ventures, relativa all’esenzione dal consolidamento e applicazione di valutazioni al fair value. Tale iniziativa scaturisce dai feedback ricevuti dallo IFRS Interpretation Committee che manifestavano l’ambiguità delle disposizioni che potevano dar luogo a differenti modalità di rappresentazione. Le modifiche proposte mirano a:

(criteri di esenzione) viene confermato che l’esenzione si applica anche alle entità controllate da entità di investimento che sono esse stesse controllanti di altre entità; viene altresì chiarita la casistica in cui l’esenzione non si applica, con particolare riferimento ai casi di entità controllate (non di investimento) che sono di fatto delle estensioni dell’operatività della controllante;

(logiche di semplificazione) vengono semplificate le modalità di consolidamento per entità non di investimento qualora queste detengano interessi in entità di investimento, consentendo di mantenere le valutazioni al fair value di queste ultime.

Il periodo di commento dell’Exposure Draft terminerà il 15 settembre 2014. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IFRS-10-IAS-28-Investment-Entities/ED-June-2014/Documents/ED-Investment-Entities-Amendments-IFRS-10-and-IAS-28-June-2014.pdf IC. CAPITAL MARKET IC. 3 General Capital Market Codice: IC.3.1 Ambito: General Capital Market Argomento: MiFID II e MiFIR Oggetto: Direttiva 2014/65/UE e Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo

Fonte: Parlamento e Consiglio Europeo Data: 15/05/2014 Breve descrizione Il provvedimento riporta le nuove disposizioni di revisione del quadro normativo MiFID e si compone della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR) del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15 maggio 2014. I principali temi affrontati dai testi normativi riguardano:

(protezione degli investitori) la norma prevede l’estensione dell’ambito di applicazione della MiFID anche a depositi strutturati e quote di emissioni. Inoltre, con riferimento al servizio di consulenza, vengono stabiliti obblighi rafforzati di trasparenza al cliente sul tipo e sul contenuto della consulenza offerta (consulenza indipendente) ed eventualmente sul fatto che

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l’intermediario si impegna ad un monitoraggio continuativo circa l’adeguatezza degli investimenti. Infine, vengono circoscritti i prodotti da assoggettare a execution only (i.e. bond quotati in MR e MTF);

(mercati) si richiede agli intermediari finanziari che operano con trading algoritmico di dotarsi di efficaci controlli sui sistemi e sui rischi e di fornire annualmente all’autorità competenti una dichiarazione sulle strategie algoritmiche, parametri di negoziazione e limiti sui sistemi di controllo utilizzati per assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni;

(offerta commerciale) si richiede agli intermediari di verificare la compatibilità del catalogo commerciale con le caratteristiche e le necessità della propria clientela, di identificare i segmenti di clientela target per ciascun prodotto di propria progettazione e di adottare presidi organizzativi, informativi, contrattuali, operativi e di controllo per garantire la distribuzione dei prodotti alla sola clientela target.

Le norme si applicano dal 3 gennaio 2017, ad eccezione di quelle relative all’art. 65 paragrafo 2 (requisiti organizzativi - CTP) che andranno applicate dal 3 settembre 2018. Si segnala infine che l’ESMA ha avviato una consultazione sugli atti di implementazione della Direttiva MiFID II e del Regolamento MiFIR. I commenti andranno inviati entro il 1 agosto. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_173_R_0009&qid=14042 29362826&from=EN http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_173_R_0005&qid=14042 29362826&from=EN Codice: IC.3.2 Ambito: General Capital Market Argomento: Market Abuse Oggetto: Regolamento UE n. 596/2014 sugli abusi di mercato e Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Data: 12/06/2014 Breve descrizione Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, riporta le nuove disposizioni europee in materia di abusi di mercato e nello specifico include: la nuova direttiva 2014/57/UE (relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato) e il nuovo regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo relativo agli abusi di mercato. In particolare, il provvedimento fornisce nuove regole per migliorare l’efficienza dei mercati e prevenire condotte illecite in materia di abusi di mercato stabilendo le norme minime per le sanzioni penali applicabili all’abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l’integrità dei mercati finanziari e di rafforzare la protezione degli investitori. Le principali novità introdotte da tale provvedimento riguardano le seguenti tematiche:

(ambito di applicazione) estensione dall’ambito di applicazione della Direttiva agli strumenti finanziari ammessi e/o negoziati su un mercato regolamentato, un MTF (Sistemi Multilaterali di Negoziazione) o un OTF (Sistemi Organizzati di Negoziazione);

(tutela degli investitori) aumento della tutela verso gli investitori attraverso l’introduzione di sanzioni penali per i reati gravi di abusi di mercato e di manipolazione del mercato (i.e. i reati con elevato impatto sull’integrità del mercato) e rafforzamento delle relative sanzioni

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amministrative. Fattispecie di operatività non consentite vengono infine identificate per contrastare i fenomeni di manipolazione del mercato tramite "Trading Algoritmico"/"High Frequency Trading" e introduzione di controlli specifici;

(Reporting) obbligo di comunicazione alle Autorità di Vigilanza e di pubblicazione delle operazioni di investimento effettuate dal personale bancario che potrebbe disporre di informazioni privilegiate per attività superiori ai 20.000 euro su base annua

La Direttiva ed il Regolamento entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2016. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_173_R_0007&from=EN Codice: IC.3.3 Ambito: General Capital Market Argomento: EMIR Oggetto: Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 sulle norme procedurali relative all’imposizione di sanzioni ai repertori di dati Fonte: Commissione Europea Data: 19/06/2014 Breve descrizione Il presente documento riporta il Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione Europea volto ad integrare il Regolamento n. 648/2012 (EMIR) relativamente alle norme procedurali per l’imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni (“Trade Repositories”) da parte dell’European Securities and Markets Authority (ESMA). I principali temi affrontati dal testo normativo riguardano:

(diritti procedurali) il provvedimento regola i diritti procedurali con riferimento alle sanzioni. sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni o ad altre persone interessate da un procedimento di indagine e di esecuzione dell’ESMA. Sono inoltre comprese nel testo le norme sul diritto di difesa; viene in particolare, stabilito il “diritto di essere ascoltati” dal funzionario incaricato delle indagini e dall’ESMA;

(accesso ai documenti) il regolamento norma l’accesso al fascicolo nei confronti delle parti che hanno ricevuto una sintesi dei risultati dal funzionario incaricato o dall’ESMA. I documenti possono essere usati solo a fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione delle norme EMIR;

(disposizioni temporali) il documento stabilisce il termine di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni. Sono specificati inoltre i casi di sospensione e interruzione del termine di prescrizione e definiti i casi di interruzione;

(riscossione delle sanzioni) il regolamento specifica le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.

Il Regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti ed applicabile a tutti gli Stati membri.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0667&qid=140422962 8822&from=EN

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ID. SPEECHES AND NEWS ID.1 Interventi di personalità eminenti (i.e. Governatore Banca d’Italia,…) Codice: I.D.1.1 Ambito: Interventi di personalità eminenti Argomento: “Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance” Fonte: Banca d’Italia Data: 06/05/2014 Breve descrizione Il documento riporta l’intervento del Sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza della Banca d’Italia, Luigi Mariani, sul tema “contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance” tenuto in occasione del decimo convegno "Incontro sulla Compliance" organizzato da AICOM (Associazione Italiana Compliance). Nel suo intervento Mariani si è soffermato sui seguenti principali aspetti:

(Azione di vigilanza e contrasto alla criminalità finanziaria), dove Mariani ha sottolineato che l’approccio con cui la Vigilanza ha affrontato il tema dell’“antiriciclaggio” sia mutato nel corso del tempo: dalle ricadute che le condotte illegali possono determinare sull’esposizione ai rischi legali e reputazionali, si è passati a una logica che qualifica la supervisione sul rischio di riciclaggio come finalità autonoma rispetto agli obiettivi di stabilità;

(Sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio), dove si evidenzia il carattere distintivo della regolamentazione antiriciclaggio, in termini di coesistenza di norma di stretta conformità, cui gli intermediari devono in modo indifferente ottemperare con regole di carattere organizzativo, governo e controllo;

(Compliance e Antiriciclaggio), dove viene sottolineata l’importanza attribuita alla funzione Antiriciclaggio che qualifica un secondo livello specialistico di controllo per valutare e mitigare il rischio di coinvolgimento dell’intermediario in reati della specie, costituendo un’importante specificazione dei più ampi rischi legali e reputazionali che la stessa compliance bancaria è chiamata a presidiare. Peraltro, è alla stessa funzione di Compliance che spetta il pieno rango di funzione di controllo, come sancito dalle recenti disposizioni di vigilanza. A tale funzione spettano le valutazioni adeguatezza e appropriatezza di secondo livello sul dispositivo antiriciclaggio e sull’effettività dei comportamenti degli operatori, oltre che la valutazione del rischio residuo da rappresentare agli organi sociali.

http://assoaicom.org/images/stories/files/10_mariani.pdf Codice: I.D.1.2 Ambito: Interventi di personalità eminenti Argomento: “La nuova Vigilanza Bancaria Europea e l’Italia” Fonte: Banca d’Italia Data: 19/06/2014 Breve descrizione

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Il documento riporta l’intervento del Vice Direttore Generale di Banca d’Italia Fabio Panetta, sulla “nuova Vigilanza Bancaria Europea e l’Italia” tenuto a Roma in occasione del convegno "Le Banche Popolari dal XX al XXI secolo". Nel suo intervento il Vice Direttore si è soffermato su:

(Unione bancaria), dove il Vice Direttore Generale ha evidenziato che oggi le banche si trovano da un lato a fronteggiare le conseguenze inflitte dalla crisi, dall’altro a fare i conti con le evoluzioni derivanti dall’Unione Bancaria. L’Unione, nelle sue tre componenti - la vigilanza unica, il meccanismo di risoluzione delle crisi e l’assicurazione dei depositi a livello europeo - porterà dei vantaggi per le banche che si faranno trovare nelle migliori condizioni economiche patrimoniali e traendone benefici in termini di accesso ai finanziamenti esterni, di crescita e di redditività;

(Mercato creditizio in Italia), dove Panetta ha sottolineato che il mercato del credito in Italia presenta un lieve miglioramento della qualità del credito in linea con segnali di ripresa dell’economia nazionale (ad esempio contenuta crescita della spesa delle famiglie, aumento degli investimenti da parte delle imprese).

Infine, il Sistema Bancario, al suo interno il sistema delle banche popolari, rappresenta uno strumento che può dare un contributo fondamentale all’integrazione europea. La costituzione di una vigilanza sovranazionale consentirà alle banche internazionali di utilizzare in modo efficiente la liquidità e il capitale e attraverso l’adeguamento delle strutture organizzative, innovazione della gamma e delle modalità di distribuzione dei prodotti, dell’aumento al ricorso alla tecnologia, rafforzamento della governance. https://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/panetta-190614/panetta-19062014.pdf

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II – INSURANCE II. “Insurance overview” Codice: IIA.1 Ambito: Compliance and Governance Argomento: Nomina da parte delle imprese di assicurazione di un referente per l’attività antifrode Oggetto: Lettera al Mercato – Referente Antifrode Fonte: IVASS Data: 21/05/2014 Breve descrizione Il documento riporta la lettera al mercato del 21 Maggio 2014 dell’IVASS con cui, sulla base dei poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, D.Lgs. n. 209/2005, intende assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri con l’obiettivo di contrastare le frodi nel settore. In particolare l’IVASS prevede che nell’ambito antifrode, vengano rispettati i seguenti principali requisiti:

(nomina referente). Dovrà essere nominato Venga nominato un referente dell’attività antifrode; il nominativo dovrà essere valido anche nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria che operano sul territorio e destinatario delle richieste di informazioni da questi inoltrate, quando non diversamente disposto;

(tempistiche di nomina) la nomina del referente ed il conferimento dei relativi poteri di rappresentanza da parte dei competenti Organi societari dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del provvedimento;

(introduzione scheda anagrafica) dovrà essere introdotta e inviata una scheda contenente alcuni dati anagrafici, mediante l’utilizzo del foglio in formato elettronico.

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/f9857/lettera%20al%20mercato_referente%20antifrode.zip

Codice: IIA.2 Ambito: Compliance and Governance Argomento: Schema di regolamento recante l’aggiornamento delle disposizioni in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011 Oggetto: Documento di consultazione n. 7/2014 Fonte: IVASS Data: 10/06/2014 Breve descrizione Il presente documento riporta le modifiche ed integrazioni apportate allo schema di Regolamento n. 36/2011 per consentire alle compagnie di ampliare la possibilità di diversificare gli investimenti disponendo di un ventaglio più articolato di combinazioni rischio-rendimento.Le principali modifiche riguardano:

(logiche di investimento – Titoli I e II), vengono disciplinati i seguenti principali aspetti − estensione della possibilità di investire in titoli di società a responsabilità limitata che

non sono negoziati in mercati regolamentati;

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− eliminazione del limite del 5% delle riserve tecniche riferito al complesso degli investimenti di cui alle classi A5.2a) e A5.2b). E’ invece mantenuto il limite generale del 10% delle riserve tecniche applicabile all’intera macro classe.

(Autorizzazione agli investimenti - Titolo III) viene introdotta la possibilità per l’IVASS di autorizzare le imprese ad operare investimenti sia in attivi diversi da quelli previsti dal Regolamento, sia in misura eccedente rispetto ai limiti quantitativi prefissati dal Regolamento stesso.

Le modifiche che saranno definite a seguito della pubblica consultazione entreranno in vigore con riferimento alle comunicazioni degli attivi a copertura delle riserve tecniche relative al terzo trimestre 2014. http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/f1194/documento_consultazione_7_2014.zip

Codice: IIA.3 Ambito: Compliance and Governance Argomento: Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 Oggetto: Decreto competitività Fonte: Gazzetta Ufficiale Data: 24/06/2014 Breve descrizione Il presente documento riepiloga le norme di particolare rilevanza per il mondo assicurativo all’interno del Decreto Legge 91/2014 (in tema di disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese). Nello specifico l’articolo 22 del Decreto consente alle imprese di assicurazione (unitamente alle società di cartolarizzazione) di svolgere l’attività di concessione diretta di finanziamenti nei confronti delle imprese (ad eccezione delle micro-imprese). Per l’accesso al finanziamento, il decreto delega all’IVASS la possibilità di fornire condizioni e limiti operativi di dettaglio rispettando alcuni importanti criteri “prudenziali” dettati dal decreto stesso:

(Prenditori e vincoli) i prenditori dei finanziamenti devono essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; l'impresa prenditrice deve essere dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione;

(Banca Intermediaria e controlli) la banca o l'intermediario finanziario di cui al punto precedente deve poter trattenere un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione; il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa deve essere adeguato e consentire di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F22549/DL_competitivita_audizione_Senato.pdf

Codice: IID.1

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Ambito: Speeches and News Argomento: Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2013 Oggetto: Considerazioni del Presidente Fonte: IVASS Data: 26/06/2014 Breve descrizione Il presente documento riporta la relazione annuale sulle attività dell’Istituto svolte durante il 2013, con particolare riferimento ai seguenti principali aspetti

(Mercato assicurativo generale): dove sono stati riepilogati i key results al 31.12.2013: − (imprese autorizzate) le imprese autorizzate a esercitare l’attività assicurativa e

riassicurativa in Italia e sottoposte alla vigilanza dell’IVASS sono pari a 133 vs. 137 nel 2012 di cui 131 nazionali e 2 rappresentanze.

− (Key results) la raccolta dei premi lordi contabilizzati del portafoglio italiano ed estero a fine 2013 è stata pari a 122,2 Mld € vs. 108,4 Mld € del 2013 (Crescita YoY 12,8%); i premi del portafoglio italiano (diretto e indiretto) ammontavano a 119,8 miliardi di euro (crescita YoY 12,9%).

(Mercato RC auto): dove sono stati riepilogati i principali progetti sviluppati in IVASS durante il 2013 e in particolare:

− (Indagine sui premi effettivi RC auto) che ha previsto un’indagine campionaria trimestrale, condotta a partire dal IV trimestre del 2013 su un campione di due milioni di targhe, al fine di rilevare il prezzo effettivo di ogni polizza RC auto venduta, distinguendone le principali componenti (premio netto, fiscalità, sconti, provvigioni).

− (Archivio integrato antifrode) che ha previsto il censimento di tutti gli archivi informatici esistenti presso i soggetti privati e pubblici per abilitare una interconnessione al fine di individuare un numero per ogni sinistro denunciato, che esprima la probabilità di frode.

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageRelazioniList.jsp

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Allegato: riferimenti normativi di rilievo I. Ambito Banking COMPLIANCE, GOVERNANCE AND GENERAL BANKING: BASILEA 2

Documento Fonte e caratteristiche Link Circolare n. 263 del 27 dicembre 2007. Nuove disposizioni di Vigilanza per le Banche

Banca d’Italia riepiloga i requisiti (organizzativi metodologici) per l’introduzione/recepimento del Nuovo Accordo presso le Banche operanti nel territorio dello stato italiano

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/vigprud

Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013. Disposizioni di vigilanza per le banche

Banca d’Italia aggiorna la Circolare 263/2007 al fine di introdurre/recepire presso le Banche operanti nel territorio dello stato italiano il nuovo accordo Basilea 3 (cd. CRD 4)

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/Circ_285_pub.pdf

COMPLIANCE, GOVERNANCE AND GENERAL BANKING: CORPORATE GOVERNANCE

Documento Fonte e caratteristiche Link D.Lgs. 6 del 17/1/2003: riforma del diritto societario per le Società di Capitale

Il decreto introduce, tra l’altro, il nuovo modello di corporate governance per le Banche (dualistico – Consiglio di amministrazione – Consiglio di sorveglianza; tradizionale: Consiglio di amministrazione e collegio sindacale; monastico: Comitato per il controllo sulla gestione interno al Cda)

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/dlhome.asp

COMPLIANCE, GOVERNANCE AND GENERAL BANKING: ANTIRICICLAGGIO

Documento Fonte e caratteristiche D.Lgs. 231/2007 Il decreto introduce le nuove

norme in tema di Antiriciclaggio http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/norm-sara/norm-naz/dlgs-2007-231.pdf

CAPITAL MARKET: Normativa MIFID

Documento Fonte e caratteristiche Link Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti – (Testo integrato e aggiornato a giugno 2007)

La Consob fornisce i regolamenti attuativi del decreto legislativo del febbraio 1998 concernente la disciplina degli emittenti

http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/tuf.html?queryid=main.regolamentazione.tuf&resultmethod=tuf&search=1&symblink=/main/regolamentazione/tuf/index.html

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II. Ambito Insurance INSURANCE OVERVIEW: SOLVENCY II

Documento normativo Fonte e caratteristiche Link Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

La direttiva Solvency II emessa dal Parlamento europeo e dal Consiglio

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:IT:PDF

ISVAP, Schema di regolamento in materia di controlli interni, compliance, gestione dei rischi ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, Documento di consultazione n. 11/2007, Roma 11 Ottobre 2007

Regolamento ISVAP in materia di controlli interni e gestione dei rischi; il regolamento recepisce le norme della normativa internazionale in ambito Solvency II

http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/ F32521/Regolamento_020.zip

Referenti Newsletter Osservatorio Normativo Giorgio Costantino – Senior Manager

Tommaso Petrillo – Senior Executive

Fabio Bocchini – Senior Manager

Roberto Silva – Senior Manager

Giorgio Di Napoli – Consultant

Alessandro Genova – Consultant

Enrico Malleni – Consultant

Claudio Mustaro – Consultant

Giuseppina Nucifero – Analyst

Alberto Trova – Analyst

Giorgio Tomassetti – Analyst