ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. … · Adozione manuale del Sistema di Gestione...

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AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA Sede legale: via Valverde, 42 37122 VERONA Il Proponente: 20 Prevenzione e Protezione e Radioprotezione F.TO dott. Pasquale Cirillo Pag. 1 di 5 ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1109 del 28/12/2017 Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: - dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo - - dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario - dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ha adottato in data odierna la presente deliberazione: OGGETTO Adozione manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Azienda ULSS N. 9 Scaligera. Note per la trasparenza:Adozione manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza e relativi allegati

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AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA Sede legale: via Valverde, 42 37122 VERONA

Il Proponente: 20 Prevenzione e Protezione e Radioprotezione F.TO dott. Pasquale Cirillo

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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1109 del 28/12/2017

Il Direttore Generale dellAzienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi,

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo -

- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario

- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO Adozione manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Azienda ULSS N. 9 Scaligera. Il Proponente: 20 Prevenzione e Protezione e Radioprotezione F.TO dott. Pasquale C irillo

Note per la trasparenza:Adozione manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza e relativi

allegati

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Il Coordinatore Servizio Prevenzione Protezione riferisce quanto segue: Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 19 Maggio 2009 stato approvato il modello regionale di Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) nelle strutture sanitarie pubbliche sviluppato dalla Direzione Regionale per la Prevenzione in collaborazione con lAgenzia Regionale Socio Sanitaria e lINAIL

regionale. Il Sistema Gestione della Sicurezza sul Lavoro finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che limpresa/organizzazione si data in una efficace prospettiva costi/benefici. Per la completa attuazione del Sistema Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sono necessarie la collaborazione e la partecipazione attiva di alcune Strutture aziendali in particolare: Direzione Medica, Servizi Tecnici, Ingegneria Clinica, Approvvigionamenti generali ed economali, Qualit e Accreditamento, Formazione, Farmacia ospedaliera, Professioni sanitarie, Risorse Umane, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Medico Autorizzato ed il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. La gestione della sicurezza, intesa come predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza, nellambito dellAzienda ULSS 9 Scaligera, richiede collaborazione nelle iniziative da intraprendere, volont operativa e realizzativa da parte di tutte le figure coinvolte, coadiuvate dagli organi e dalle figure di staff. Dato atto che ladozione del Sistema Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e del relativo manuale consente di: contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; aumentare lefficienza e le prestazioni dellimpresa/organizzazione; ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul

lavoro compresi quelli derivati da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.),

migliorare limmagine interna ed esterna dellimpresa/organizzazione. Alla luce della riorganizzazione aziendale intervenuta dal 1 gennaio 2017 la Direzione Strategica per favorire la crescita di una cultura unica aziendale e della metodologia di lavoro di gruppo intende rendere uniforme nellintera Azienda ULSS N. 9 Scaligera, il Sistema di Gestione della Sicurezza gi in essere ed in fase di mantenimento presso tutte le ex ULSS del territorio.

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Le linee guida regionali relative ai nuovi atti aziendali prevedono che tra le competenze dei Servizi di Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti vi sia anche quella dell'implementazione di un modello di Gestione per Sicurezza sul Lavoro e il suo costante monitoraggio, visto che il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori una parte importante delle attivit della Direzione aziendale (impegnate nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e, in particolare, delle Misure generali di tutela richiamate all'art. 15 D.Lgs 81/2008), oltre ad

essere una scelta strategica, da perseguire mettendo a disposizione adeguate risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie. Preso atto inoltre:

della complessit dellorganizzazione, legata alla disseminazione su ampio territorio di strutture in cui si svolgono le varie attivit sanitarie e relative attivit di supporto;

della volont di velocizzare la comunicazione di informazioni preventive, attualmente esistenti tra strutture periferiche e centrali;

della necessit di prevedere, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori unattivit di supervisione e controllo sul sistema Azienda, da parte del personale inquadrato in vari livelli in varie attivit e nei servizi svolti presso le strutture aziendali;

della presenza di molti dirigenti responsabili nelle varie strutture che sono chiamati a svolgere quelle funzioni di organizzazione e coordinamento indicate nel D.Lgs. 81/08;

Si ritiene necessaria la revisione delle procedure gestionali ed operative e la predisposizione di un Manuale, completato con la necessaria modulistica, in modo da poter disporre di efficaci strumenti di controllo delle problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli utenti, idonei anche a gestire gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/08. Per assicurare il corretto svolgimento degli audit periodici previsti dal Sistema di Gestione, presso lAzienda gi stato formato un gruppo di auditor le cui

competenze dovranno essere mantenute ed aggiornate nel tempo attraverso la frequenza a specifici corsi abilitanti, periodicamente organizzati a cura della Regione. Viste le LL.RR. n. 55/94 e 56/94 Vista la L.R. n. 19/2016 Propone ladozione del presente provvedimento

Il Direttore Generale

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Vista lattestazione del Coordinatore Servizio Prevenzione e Protezione dellavvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilit con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformit alle direttive e regolamentazione aziendali; Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA 1. di approvare e adottare il Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza,

che allegato fa parte integrante del presente provvedimento; 2. di incaricare il Coordinatore Servizio Prevenzione e Protezione dellesecuzione

del presente provvedimento e di trasmetterlo con i relativi allegati a ciascun Dirigente preposto ad Unit Operativa per la conseguente applicazione e per la diffusione delle disposizioni in esso contenute.

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE F.TO dott. Pietro Girardi

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Il Proponente: 20 Prevenzione e Protezione e Radioprotezione F.TO dott. Pasquale Cirillo

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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

Pubblicata per 15 giorni consecutivi nellAlbo on line, ai sensi e per gli effetti dellart.

32 comma 1 della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dellart. 10 comma 5 della L.R.

14.09.1994, n. 56. Verona, 29/12/2017 il Direttore Servizio Affari Generali F.TO Dott. Gabriele Gatti

TRASMESSA PER LESECUZIONE A: Coord. SPP TRASMESSA PER CONOSCENZA A: Direzione Generale Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria Direzione Servizi Socio Sanitari

Manuale SGSL Procedure Gestionali Rev. 00 Novembre 2017 Fascicolo

Servizio Sanitario Nazionale Regione del Veneto

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA Servizio Prevenzione Protezione

S.G.S.L.

Rev.00 del 22/11/2017

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

MANUALE Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro

Revisione 00 - Novembre 2017 Redazione Gruppo di lavoro SPP Referenti SGSL

Adozione Direttori di UU.OO / Servizi interessati Verifica Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo

Copia CONTROLLATA Approvazione Direttore Generale

Manuale SGSL Procedure Gestionali Rev. 00 Novembre 2017 Fascicolo

Manuale Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro

S.G.S.L.

Rev.00 del 22/11/2017

MANUALE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO

PROCEDURE GESTIONALI

ELENCO DELLE PROCEDURE GESTIONALI PG 01 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PG 02 FLUSSI COMUNICATIVI, FORMATIVI E RELAZIONALI PG 03 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PG 04 CONTROLLI E VERIFICHE DEL SISTEMA PG 05 RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA PG 06 SORVEGLIANZA SANITARIA E INSERIMENTO DI PERSONALE IN MANSIONI A RISCHIO PG 07 GESTIONE DEGLI INFORTUNI, INCIDENTI E COMPORTAMENTI PERICOLOSI

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro

Procedura PG 01

Struttura e organizzazione del Sistema di Gestione della Salute e

Sicurezza sul Lavoro SGSL

File Redazione

Data applicazione Verifica

Copia CONTROLLATA / NON CONTROLLATA Approvazione

Struttura e organizzazione del SGSL

PG 01

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Indice

1. Obiettivo........................................................................................................................................... 3

2. Campo di applicazione ..................................................................................................................... 3

3. Compiti e responsabilit................................................................................................................... 3

4. Modalit operative ........................................................................................................................... 3

4.1 Struttura e gestione dellorganizzazione del Sistema ................................................................ 3

4.2 Risorse necessarie per limplementazione del sistema .............................................................. 4

5. Struttura e gestione dellorganizzazione aziendale .......................................................................... 4

5.1 Definizioni delle figure e dei ruoli .......................................................................................... 4

Datore di lavoro ........................................................................................................................... 4

Dirigenti ...................................................................................................................................... 5

Preposti 1 ...................................................................................................................................... 6

Lavoratori ..................................................................................................................................... 6

5.2 Organizzazione della prevenzione ............................................................................................. 7

5.3 Livelli di responsabilit .............................................................................................................. 8

Datore di lavoro ........................................................................................................................... 8

Dirigenti ....................................................................................................................................... 9

Preposti....................................................................................................................................... 12

Lavoratori ................................................................................................................................... 13

Struttura e organizzazione del SGSL

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1. Obiettivo

Gli obiettivi della presente procedura sono : q definire gli strumenti per lorganizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e

Sicurezza sul Lavoro (SGSL); q individuare le figure, i ruoli e le responsabilit per limplementazione del SGSL; q portare a conoscenza e coinvolgere tutte le funzioni aziendali nelladozione del Sistema.

Questo in sintonia con lobiettivo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute in Azienda, attraverso laumento della sensibilit nei confronti della percezione del rischio, e di garantire il monitoraggio continuo del Sistema.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i soggetti e a tutti i processi aziendali.

3. Compiti e responsabilit

I compiti e le responsabilit in merito alla presente procedura sono: Redazione: Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) Approvazione: Datore di Lavoro Attuazione: tutte le figure aziendali.

4. Modalit operative

4.1 Struttura e gestione dellorganizzazione del Sistema

LAzienda ULSS 9 Scaligera ha deciso di dotarsi di un SGSL, strutturato secondo le Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) UNI-INAIL. La strutturazione del SGSL pensata in modo da dare attuazione a quanto esplicitato nella Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dallAzienda. Il SGSL parte integrante del Sistema di Gestione Generale dellAzienda, adeguato alle attivit svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura e dimensione dei rischi presenti; inoltre orientato al miglioramento continuo secondo il metodo Pianifica Esegui Verifica Agisci. I ruoli, le responsabilit e le autorit, definiti ai capp. 5.1 e 5.3, sono dettagliati nel Regolamento Aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (allegato 1 PG01) e vengono comunicati a tutti i livelli aziendali secondo le modalit previste dalla procedura PG 02 Flussi comunicativi, formativi e relazionali che prevede un programma di formazione ed informazione progettato dallAzienda. La comunicazione ed il coinvolgimento, a tutti i livelli aziendali, in merito al SGSL assicura che le persone coinvolte siano:

responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e delle altre persone con cui lavorano;

consapevoli delle proprie responsabilit per la salute e sicurezza delle persone che possono risentire delle attivit che essi controllano, in particolar modo nel caso dellattivit sanitaria, in cui il lavoro volto a garantire la salute degli utenti;

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consapevoli dellinfluenza della loro attivit sullefficacia del SGSL. La struttura, le pratiche e le modalit operative per limplementazione del sistema sono esplicitate nelle singole procedure e nella modulistica prevista dalle stesse, che costituiscono la documentazione del sistema.

4.2 Risorse necessarie per limplementazione del sistema

In sintonia con lobiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel SGSL e nel miglioramento continuo dei livelli di sicurezza in Azienda, si considerano quali risorse umane impegnate tutti i soggetti aziendali, responsabili in funzione del ruolo esercitato secondo quanto definito ai capp. 5.1 e 5.3. LAzienda individua una figura aziendale quale referente SGSL, che sia in grado di mantenere un controllo globale sullintero Sistema.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con dirigenti e preposti, assicura che il SGSL sia:

adeguato per dare attuazione alla Politica aziendale relativa alla Salute e Sicurezza; efficace per il raggiungimento degli obiettivi che si sono fissati; realizzato in conformit alle procedure definite per renderlo operativo.

Il Datore di lavoro, inoltre, al fine di assicurare il funzionamento del SGSL, mette a disposizione le risorse (umane, economiche, organizzative) necessarie per lattuazione, il controllo ed il miglioramento del SGSL stesso. Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato nella stessa e nella PG 03 Gestione della documentazione.

5. Struttura e gestione dellorganizzazione aziendale

5.1 Definizioni delle figure e dei ruoli

Datore di lavoro

Secondo quanto definito nellart. 2, comma 1., lettera b) del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione [omissis] Nellambito delle strutture sanitarie, il datore di lavoro identificato nella persona del Direttore Generale. In queste realt, inoltre, il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale. Queste figure costituiscono lAlta Direzione.

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Dirigenti 1

Si definiscono Dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa. I dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori funzioni proprie con responsabilit diverse ed articolate a seconda dei diversi ruoli. Una prima distinzione viene espressa tra dirigenti che hanno responsabilit diretta di personale esposto a rischi e dirigenti preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre unit operative (coloro che gestiscono processi critici richiamati nelle procedure). Una ulteriore distinzione viene operata in considerazione delle gerarchie organizzative dellAzienda. Si distinguono pertanto:

Dirigenti che hanno responsabilit diretta di personale (Dirigenti di unit operativa semplice e complessa o direttore di dipartimento, qualora venga ad essi attribuita autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate). Le responsabilit dei dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dallalta direzione in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole unit operative. Essi hanno i compiti previsti al paragrafo 5.3.

Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori. Oltre ad avere responsabilit diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nellambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale.

Responsabili di Strutture Aziendali ai sensi del D.Lgs. 229/99 (Dirigenza Medica

Ospedaliera, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttori di Distretto), svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Unit Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta.

Ai dirigenti aziendali suddetti compete la responsabilit in ordine alladozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nellambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonch il compito di garantire che il sistema aziendale di gestione della sicurezza venga applicato e mantenuto adeguatamente. Per ladempimento di detti compiti e funzioni ai dirigenti viene riconosciuta una adeguata autonomia e potere-dovere decisionale in merito alle funzioni di valutazione, informazione-formazione, organizzazione (disposizioni, procedure, divieti) e di verifica e controllo delle attivit, al fine di assicurare una idonea prevenzione e protezione sul lavoro nelle strutture ad essi assegnate.

1 Si pone laccento sulla complessit di individuazione delle figure di Dirigente e Preposto ai fini della

Sicurezza in funzione di: La responsabilit penale prevista dalle norme sulla sicurezza che richiede di individuare singole figure

responsabili; La difficolt di far coincidere la complessit strutturale con le figure previste dai contratti lavorativi.

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Preposti 1

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende allattivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Nellambito delle strutture sanitarie, i Preposti sono coloro che, individuati nellAtto Aziendale, sorvegliano lapplicazione delle attivit cui addetto un determinato gruppo di lavoratori, siano essi della Dirigenza o del Comparto, secondo le definizioni contrattuali.

In generale, il preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalit esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o pi lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 (art. 37, comma 7) prevede altres che i preposti ricevano, a cura del datore di lavoro e in azienda, unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Lavoratori

Secondo la normativa vigente, sono le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione. Ai fini del D.Lgs. 81/2008, nellambito delle strutture sanitarie si ritengono equiparabili ai lavoratori cos definiti le seguenti categorie di soggetti:

- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; - lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lallievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;

- il volontario, come definito dalla legge 1 Agosto 1991, n. 266 o che effettua il servizio civile (a seconda di specifici regolamenti aziendali e con distinzione tra volontari che intervengono nei processi produttivi e volontari che svolgono solo funzioni sociali);

- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e ss.mm. (disciplina dei lavori socialmente utili).

Il D.Lgs. 81/2008 rafforza, rispetto alle normative precedenti, lassunzione di responsabilit da parte del lavoratore, affermando che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

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5.2 Organizzazione della prevenzione

Secondo il D.Lgs. 81/2008, e ai fini della corretta applicazione del SGSL, prevista listituzione obbligatoria di:

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), in staff con la Direzione Generale. Costituisce lorgano tecnico della Direzione Generale per lattuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro e provvede allo svolgimento dei compiti indicati nellart. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 e ai compiti e alle funzioni previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale. Tale servizio costituito dallinsieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni allazienda finalizzati allattivit di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Nel caso di strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private con oltre 50 lavoratori, listituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione allinterno dellazienda, ovvero dellunit produttiva, comunque obbligatoria. Il Servizio di Prevenzione e Protezione coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), persona in possesso di specifiche capacit e requisiti professionali, designata dal Direttore Generale, previa consultazione degli RLS.

Medici Competenti (MC): persone in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali specifici, previsti dallart. 38 del D.Lgs. 81/2008, che collaborano con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e sono nominate dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. Ai fini del Sistema di Gestione della Sicurezza, si auspica che i Medici Competenti siano organizzati in un Servizio incaricato di Sorveglianza Sanitaria, in staff alla Direzione Generale.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della Salute e della Sicurezza durante il lavoro, preferibilmente organizzati in un Coordinamento Aziendale e dotati di una struttura e sede idonea. Agli RLS competono, oltre che le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialit, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali. Il Datore di Lavoro garantisce leffettuazione della formazione specifica degli RLS, ai sensi D. Lgs. 81/2008.

Addetti Emergenze e Primo Soccorso (AE e APS): lavoratori incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza. Sono persone designate dal datore di lavoro con delibera. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dellazienda.

Inoltre allinterno dellAzienda devono essere identificate eventuali altre figure previste da normative specifiche particolari, al fine dellattuazione delle misure di prevenzione.

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5.3 Livelli di responsabilit

Datore di lavoro Riassume in s le funzioni di titolare del rapporto di lavoro e del potere di spesa; pertanto, su di esso ricadono le responsabilit degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008: responsabile della istituzione di unadeguata organizzazione per lattuazione della prevenzione, rispondendo personalmente dei risultati. Nello specifico, il Datore di lavoro, secondo quanto previsto dallart. 17 del D.Lgs. 81/2008, ha la responsabilit, non delegabile:

a) della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre al Datore di Lavoro competono tutte le attivit rivolte alla Sicurezza e Salute dei lavoratori, in funzione dei rischi legati allattivit lavorativa, dei mutamenti organizzativi e produttivi, delle condizioni di lavoro, della presenza di Dispositivi di Protezione Individuali, della necessit di formazione ed informazione dei lavoratori, del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo lart. 18 del D.Lgs. 81/2008. Per svolgere tali attivit il Datore di Lavoro si avvale di figure professionali competenti (RSPP, MC, RLS ecc.). Queste attivit possono venire delegate ai dirigenti. I criteri essenziali della validit della delega di funzioni in materia di sicurezza da parte del datore di lavoro, cos come definiti dalla giurisprudenza in materia, sono:

- forma scritta, esplicita ed in equivoca, recante data certa; - capacit tecnico-professionale ed esperienza del delegato relativamente alla specifica

natura delle funzioni delegate; - autonomia completa ed incondizionata, relativamente ai poteri di organizzazione, gestione e

controllo, oltre che autonomia economica, del delegato rispetto al delegante in merito alloggetto della delega;

- accettazione formale e scritta da parte del delegato. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicit, ed essa non esclude lobbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.

Per quanto concerne limplementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il Datore di Lavoro responsabile:

- della Politica della Sicurezza (secondo quanto previsto nel manuale); - del coordinamento tra i servizi responsabili dellattuazione delle misure di prevenzione e

protezione (SPP, MC, ST, servizi preposti ai processi critici per la Sicurezza); - della verifica, almeno annuale, tramite il Riesame del Sistema, del raggiungimento degli

obiettivi; - del miglioramento continuo del SGS.

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Dirigenti

Dirigenti che hanno responsabilit diretta di personale

I compiti specifici sono: - scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente la salute e la sicurezza dei

lavoratori, consultandosi preventivamente con SPP e, quindi, fissando procedure di lavoro sicuro;

- predisporre, coadiuvati se necessario dal SPP, procedure di lavoro sicuro da portare a conoscenza degli operatori;

- utilizzare i locali di lavoro affidati in conformit allidoneit duso per gli stessi segnalata; - collaborare con il SPP Aziendale allindividuazione e valutazione dei rischi presenti nelle

strutture da loro dirette; - comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle attivit svolte, o degli agenti

biologici, delle sostanze chimiche o delle attrezzature utilizzate che siano suscettibili di incrementare o comunque variare il livello di rischio;

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- richiedere la collaborazione dei preposti per le attivit della sicurezza sul lavoro e, pi in generale, per le attivit di tutela della salute dei lavoratori;

- informare, formare e addestrare, con la collaborazione dei preposti, i lavoratori sui rischi connessi alle attivit specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro responsabilit;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- provvedere, coadiuvato dai preposti e sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente, affinch i lavoratori abbiano a disposizione i mezzi di protezione necessari;

- richiedere che vengano osservate da parte dei singoli lavoratori, le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a loro disposizione, nonch luso della segnaletica di avvertimento e di sicurezza;

- assegnare le mansioni ai lavoratori tenendo conto delle capacit e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinch i lavoratori per i quali vige lobbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneit, avvalendosi dei preposti e applicando le procedure specifiche (nel caso del comparto sanitario questo compito affidato alla DPS);

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;

- prendere le appropriate misure affinch soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o alle lavorazioni che espongono ad un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo indispensabile;

- proporre per la designazione i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza, sentiti i preposti;

- collaborare alladozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare lambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori.

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Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza

dei lavoratori

In relazione alle funzioni peculiari in materia di sicurezza i dirigenti incaricati a fornire servizi hanno i seguenti specifici compiti (nello specifico si vedano le procedure tecniche): LU.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali incaricata di:

- progettare gli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), secondo le norme di igiene e sicurezza del lavoro;

- attuare gli interventi strutturali ed impiantistici secondo il programma approvato dalla Direzione Generale, provvedendo affinch i locali di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per ledilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche;

- sovrintendere alla manutenzione degli immobili e degli impianti; - gestire gli adempimenti relativi ai lavori di costruzione in appalto di propria competenza,

curando lapplicazione dellart.26 del D.Lgs. 81/2008 e in conformit alle disposizioni di cui al Titolo IV dello stesso decreto;

- applicare, in collegamento con il SPP, le misure tecniche di prevenzione incendi e attivare i piani per lemergenza;

- collaborare, fornendo gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi, con il SPP e/o con gli altri servizi competenti, allindividuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio correlati allesercizio delle strutture e degli impianti e allindividuazione delle relative misure di prevenzione e di protezione, definendo inoltre fattibilit e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008;

- produrre/raccogliere e custodire la certificazione di competenza prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture e provvedere alla tenuta di tale documentazione; ove ladeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata da documentazione specifica (certificato di conformit di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI, abitabilit, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, secondo il D.Lgs. 81/2008;

- garantire la continuit e ladeguatezza delle forniture di acqua, energia, gas e gas medicali, secondo le procedure aziendali; qualora uno di questi servizi sia in appalto a terzi, il Servizio Tecnico deve provvedere allapplicazione delle procedure aziendali previste, in attuazione allart. 26 del D. Lgs. 81/2008.

LU.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica :

- responsabile della procedura in ordine allacquisto di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettivi conformi ai requisiti di sicurezza, secondo le indicazioni degli uffici/soggetti competenti;

- prevede lobbligo, nei capitolati doneri, che le ditte appaltatrici adempiano a quanto previsto dallart. 26 del D.Lgs. 81/2008 e, in seguito allaggiudicazione, gestisce gli adempimenti relativi ai servizi in appalto di propria competenza, curando lapplicazione dellart. 26 del D. Lgs. 81/2008., in collaborazione con lSPP;

- a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici dallo stesso acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP per la Valutazione dei Rischi;

- prevede lobbligo, nei capitolati doneri, che le ditte concorrenti, nel formulare la propria offerta, tengano conto degli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute degli operatori

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(destinatari dei beni e/o servizi), secondo quanto previsto dallart 26 del D.Lgs. 81/2008, valutando lofferta ricevuta e verificandone la rispondenza alla normativa in materia di sicurezza, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con le altre strutture Aziendali coinvolte;

- prevede lobbligo, nei capitolati doneri, che le ditte aggiudicatarie provvedano affinch i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonch dei manuali duso e manutenzione e si accerta della presenza delle certificazioni e della consegna dei manuali duso e manutenzione;

- prevede, se necessario, nei contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti.

L U.O.C. Farmacia: - a seconda degli incarichi di acquisto, acquisisce le schede di sicurezza dei prodotti chimici

dallo stesso acquistati e ne assicura la distribuzione agli utilizzatori finali e al RSPP; - partecipa allacquisto dei DPI (guanti) di cui ha la gestione.

L U.O.S. Ingegneria Clinica: - cura la gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali. Trasmette ai Dirigenti o

Preposti i manuali tecnici ricevuti dal produttore ed evidenzia alla struttura aziendale le competenze per la formazione e al dirigente la necessit di addestramento specificamente richiesto per lutilizzo di attrezzature;

- provvede, per gli impianti e le attrezzature sanitarie di sua competenza e in collaborazione con lSPP, allindividuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e allindividuazione delle misure di prevenzione e di protezione per la sicurezza e la salubrit degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- assicura che le attrezzature sanitarie di sua competenza siano adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sia al momento della fornitura e installazione, sia nel tempo, a seguito di interventi necessari di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

- provvede ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dellentrata in esercizio delle stesse nelle varie Unit Operative, accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonch dei manuali duso e manutenzione;

- verifica che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni duso indicate dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;

- procura e/o predispone tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle attrezzature, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola attrezzatura;

- mette a disposizione dei lavoratori, e tiene aggiornati, i manuali duso e i libretti di manutenzione delle attrezzature (libro macchina);

- nei casi in cui il Servizio di Ingegneria Clinica dia in appalto a terzi la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature elettromedicali di competenza, provvede ad attivare la procedura aziendale prevista in attuazione delle prescrizioni di cui allart. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L U.O.C. Gestione Risorse Umane: - fornisce, su delega del Datore di lavoro, al Medico Competente, al SPP, al Medico

Autorizzato e allesperto qualificato le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, ecc.), per i provvedimenti che ne conseguono;

- fornisce i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con lindicazione della loro collocazione;

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- collabora per lapplicazione della normativa speciale inerente le donne in gestazione e puerperio;

- collabora con MC e RSPP per la raccolta di informazioni richieste dallINAIL in merito alle malattie professionali, alleco-indennizzo, al riconoscimento dellinvalidit e di cause di servizio;

- responsabile della tempestiva trasmissione allINAIL delle denunce di infortunio; - collabora per la gestione degli infortuni; - collabora per la gestione delle denunce di malattie professionali; - comunica allINAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro a fini assicurativi; comunica

inoltre allINAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento, con le modalit che verranno ulteriormente definite in fase applicativa.

LU.O.S. Formazione: - raccoglie le richieste di corsi di formazione inerenti la sicurezza; - programma i corsi in accordo con SPP e RLS; - organizza, gestisce ed archivia i corsi; - invia i dati della formazione al SPP.

L U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie:

- gestisce il personale sanitario del comparto con limitazione dellidoneit e tutela delle lavoratrici madri in collaborazione con MC, ove non provveda il direttore di U.O./Dipartimento/struttura.

Responsabili di strutture aziendali

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e i Direttori dei Distretti: - promuovono lattenzione alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori, - coordinano i programmi di intervento assicurando omogeneit di risposta a problemi analoghi

in unit organizzative diverse; - assumono direttamente responsabilit dirigenziali in relazione a risorse di utilizzo comune tra

pi unit operative; - rappresentano in modo unitario alla Direzione Generale le necessit espresse dalle singole

unit operative. La Direzione Medica Ospedaliera svolge compiti di generale orientamento, attuazione e monitoraggio degli aspetti igienistici, con particolare riguardo alla prevenzione della trasmissione delle infezioni.

Preposti

I compiti specifici sono: - sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di

legge, nonch delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

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- segnalare ai dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale; - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- collaborare allinformazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione e alladdestramento sulle macchine o attrezzature;

- verificare affinch soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- vigilare sullosservanza delle procedure di lavoro sicure e sulluso dei Dispositivi di protezione Individuali e Collettivi;

- curare i rapporti tra la struttura e il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio del Medico Competente e lesperto qualificato/Medico Autorizzato, collaborando alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;

- richiedere losservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti.

Lavoratori

I lavoratori: - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; - utilizzano correttamente le altre attrezzature di lavoro le sostanze e i preparati pericolosi, i

mezzi di trasporto, nonch i dispositivi di sicurezza; - utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; - segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle

attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonch le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilit, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; - contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti

gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. - partecipano ai corsi di formazione previsti nei loro confronti.

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA

SICUREZZA DEI LAVORATORI

File PG01 Regolamento-Rev00 nov2017 Redazione Gruppo di lavoro SPP Referenti SGSL

Data applicazione Verifica Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo

Copia CONTROLLATA Approvazione Direttore Generale

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Indice

PREMESSA PER LATTUAZIONE DELLA POLITICA PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA ................................................................................ 3

OGGETTO .................................................................................................................................. 4 OBIETTIVI .................................................................................................................................. 4 CAMPO DI APPLICAZIONE ....................................................................................................... 4 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI ............................................... 4 DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO ................................................................ 5

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................. 8 DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................... 8

CAPO II - ASSETTO DELLE COMPETENZE, DELLE RESPONSABILITA E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI .................................................................................................................................... 9

DATORE DI LAVORO .............................................................................................................. 10 DIRIGENTI ................................................................................................................................ 11 PREPOSTI ................................................................................................................................ 13 LAVORATORI .......................................................................................................................... 14 MEDICO AUTORIZZATO ......................................................................................................... 14 ESPERTO QUALIFICATO ........................................................................................................ 14 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS .................................... 15 REFERENTI PER LA PREVENZIONE DI MACROSTRUTTURA - RPM .................................. 16 REFERENTE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA RSGSL ............................. 21

CAPO III - IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO AZIENDALE ........... 22 COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE ............................................ 22 PIANO ANNUALE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO . 23

CAPO IV STRUTTURE DI SUPPORTO .................................................................................... 23 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ....................................................................... 23 UFFICIO DEL MEDICO COMPETENTE ................................................................................... 24 MEDICO AUTORIZZATO ......................................................................................................... 24 ESPERTO QUALIFICATO ........................................................................................................ 25

CAPO V UNIT OPERATIVE PREPOSTE A FORNIRE SERVIZI ............................................. 25 U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI ........................................................................... 25 U.O.S. INGEGNERIA CLINICA ................................................................................................ 26 U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA .................... 26 U.O.C. DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA ......................................................................... 27 U.O.C. DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ......................................................... 27 U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE .................................................................................... 27 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE .......................................................... 28 U.O.S. FORMAZIONE ............................................................................................................. 28 U.O.S. NUCLEO AZIENDALE E DI CONTROLLO ................................................................... 28 U.O.C. FARMACIA ................................................................................................................... 28

CAPO VI GESTIONE DELLE PROCEDURE ............................................................................. 29 CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI .............................................................................................. 29

RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI ........................... 29 MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO ..................................................................... 29 ENTRATA IN VIGORE .............................................................................................................. 29

ALLEGATO: SCHEMA ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE N3 PAGINE

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PREMESSA PER LATTUAZIONE DELLA POLITICA PER TUTELA DELLA

SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA LAzienda ULSS 9 Scaligera considera la salute e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro (SSL)

come parte integrante della gestione aziendale. La responsabilit della gestione della SSL riguarda lintera organizzazione aziendale, dalla

Direzione Strategica sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, cos come esplicitato dal presente Regolamento. A tal fine lAzienda si riferisce ai seguenti principi ispiratori:

il rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;

il miglioramento continuo e la prevenzione;

la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie;

la sensibilizzazione e la formazione del personale per svolgere i propri compiti in sicurezza e per assumere le proprie responsabilit in materia di SSL;

il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS);

il riesame periodico della politica aziendale per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e del relativo sistema di gestione;

la definizione e la diffusione allinterno dellAzienda degli obiettivi di SSL e dei relativi programmi di attuazione.

Per lattuazione di quanto sopra esposto, la Direzione Strategica ritiene necessario dotarsi di un

sistema organizzativo aziendale in grado di definire, allinterno della struttura organizzativa

aziendale, le modalit per individuare le responsabilit, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Il riferimento per la realizzazione di tale sistema costituito dalle Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) - 2001 adattate alla realt sanitaria cos come previsto dal Modello Regionale Promozione dei Sistemi di Gestione della

Sicurezza e del benessere organizzativo nelle Strutture Sanitarie Pubbliche del Veneto approvato dalla Regione Veneto con DGRV 1463 del 19/05/2009.

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OGGETTO Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilit specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per lattuazione delle disposizioni di legge

e delle misure preventive e protettive sul lavoro allinterno dellAzienda ULSS 9 Scaligera.

OBIETTIVI Il Regolamento, in relazione a problematiche relative alla sicurezza e la salute dei lavoratori, persegue i seguenti scopi ed obiettivi: definire ruoli, competenze e strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare lo

svolgimento dellattivit di prevenzione;

migliorare lintegrazione e funzionalit del SGSL in azienda; perseguire, nel rispetto dei livelli di autonomia delle funzioni attribuite o delegate

alle strutture organizzative aziendali, obiettivi di efficacia, efficienza e qualit, nellespletamento dei compiti di ciascun soggetto o servizio coinvolto;

regolamentare le attivit di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione

CAMPO DI APPLICAZIONE Il Regolamento trova applicazione in tutte le attivit lavorative svolte direttamente o indirettamente dallAzienda sia presso le proprie sedi che presso sedi di terzi da parte dei

lavoratori di ogni ruolo e profilo professionale e ivi operante. Ai fini del presente Regolamento, sono considerati lavoratori dipendenti, i soggetti che per contratto (qualsiasi tipologia), volontariato, studio o tirocinio, frequentano o svolgono attivit allinterno dellAzienda ai sensi dellart. 2.1 lettera a) D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il seguente Regolamento si applica in tutte le sedi aziendali.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. D. Lgs 17/03/1995 n. 230 Attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466,

89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti e s.m.i. DPR 01/08/2011 n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi DPR 27/03/1969 n. 128 Ordinamento interno dei servizi ospedalieri L.R. n. 56 del 14/09/1994 Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale.

Decreto 18/09/2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi.

Decreto Ministeriale 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio.

Decreto Ministeriale 19/03/2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi.

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Decreto Ministeriale 03/08/2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.

Circolare n. 5 del 14/03/1989 Esposizione professionale ad anestetici in sala operatoria

D. Lgs n. 151 del 2001 Materia della tutela e della salute della lavoratrice madre"

Linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale dei reparti operatori (ISPESL 23 luglio 1999)

D. Lgs 20 dicembre 2007 n. 261 Norme di qualit e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione di sangue umano e dei suoi componenti

Direttiva CEE 2006/95 (ex 73/23) Compatibilit elettromagnetica

Direttiva CEE 2004/108 (ex 89/336) Pericoli meccanici

Direttiva CEE 2006/42 (ex 98/37) Dispositivi medici

Norme CEI EN 60950 Apparecchiature per il trattamento delle informazioni

Norme CEI EN 60010 Apparecchiature da laboratorio

Norme CEI 64-8/701 Locali ad uso medico

D.M. 37/2008 (ex 46/90) Verifica messa a terra e protezione fulmini

DPR 462/01 Effettuazione verifiche periodiche e straordinarie impianti elettrici di messa a terra, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo esplosione

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO Ai fini del presente Regolamento si intende per: addestramento: complesso delle attivit dirette a fare apprendere ai lavoratori luso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; addetti alle gestione delle emergenze: lavoratori incaricati dal Datore di lavoro dellattuazione degli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro individuati dalla valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza, ove previsto. Nelle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, per i quali non stato ancora completato ladeguamento alla normativa antincendio, tali addetti sono composti da addetti di compartimento (che assicurano il primo intervento immediato e svolgono altre funzioni sanitarie e non) e squadra antincendio (che si occupa dei controlli preventivi e dellintervento in caso di incendio anche in supporto agli addetti di compartimento).

addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui allarticolo 32 del D. Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; azienda: il complesso della struttura e dellorganizzazione definite dal datore di lavoro pubblico o privato; commissione di coordinamento della prevenzione (CCP): commissione alla quale affidato il coordinamento e il controllo, anche gerarchico, del SGSL;

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componenti del sistema di prevenzione (CSPSGSLA): ognuno dei singoli soggetti, Unit Operative e gruppi che compongono il SGSL Aziendale; datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, omissis .. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di lavoro coincide con lorgano di vertice medesimo (Direttore Generale);

dipartimento: struttura che raggruppa Unit Operative, complesse o semplici, orientate a perseguire comuni finalit (sono quindi tra loro interdipendenti) di tutela del paziente e dellefficienza organizzativa;

dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa; dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi rischi suscettibili di minacciarne la salute e la sicurezza durante il lavoro, nonch ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;

disposizione: documento aziendale ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti; esperto qualificato (EQ): persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti; formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del SGSL, conoscenze e procedure utili allacquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; informazione: complesso delle attivit dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione; medico autorizzato (MA): medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e classificati in categoria A, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalit stabilite dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i.;

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medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui allarticolo 38 del D. Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo 29 del D. Lgs. 81/2008, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalle norme vigenti; pericolo: propriet o qualit intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In generale, il preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalit esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o pi lavoratori; prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dellintegrit dellambiente esterno; procedura: documento aziendale che descrive le azioni da compiere per realizzare un obiettivo, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonch la corretta sequenza logico-temporale delle azioni da attuare; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta dai lavoratori o designata dalle organizzazioni sindacali, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; referente della prevenzione di macrostruttura (RPM): figura che, nellambito delle singole sedi strutturali aziendali, coordinatore della corretta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di lavoro; referente del SGSL: figura nominata dal Datore di lavoro che, promuove e coordina limplementazione del SGSL;

responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTSA): persona in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dellinterno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica delladeguamento antincendio delle strutture sanitarie nelle varie fasi previste. Tale soggetto viene formalmente designato dal datore di lavoro (responsabile dellattivit) e pu disporre di specifiche deleghe in materia di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie. responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui allarticolo 32 del D. Lgs. 81/2008 designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; rischio: probabilit di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

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servizio prevenzione e protezione (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allAzienda finalizzati allattivit di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; sistema di gestione sicurezza antincendio (SGSA): parte del sistema complessivo di gestione che si occupa della gestione delle attivit finalizzate alladeguamento antincendio delle strutture sanitarie.

Il SGSA indica le misure migliorative poste in atto in attesa delladeguamento antincendio delle

strutture sanitarie, viene aggiornato in corrispondenza delle fasi di adeguamento stesse e deve contenere: - il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, comprensivo del budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato; - lanalisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone; - il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.); - il piano per la gestione delle emergenze; - il piano di formazione e lorganigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dellemergenza

sistema di gestione sicurezza sul lavoro (SGSL): parte del sistema complessivo di gestione che facilita la gestione dei rischi occupazionali associati con lattivit dellAzienda. Questo include la struttura organizzativa e le attivit di pianificazione, le responsabilit, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per lo sviluppo, lattuazione, il conseguimento, la revisione e il mantenimento della Politica per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

s.m.i.: successive modifiche ed integrazioni sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione allambiente di lavoro, ai fattori di rischio occupazionale e alle modalit di svolgimento dellattivit lavorativa; unit operativa: struttura aziendale, finalizzata allerogazione di servizi, dotati di autonomia tecnico funzionale;

valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nellambito dellorganizzazione in cui essi prestano la propria attivit, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI Il presente Regolamento automaticamente integrato e aggiornato dalle specifiche disposizioni e procedure che, in materia di sicurezza e prevenzione, vengono emanate dai soggetti competenti indicati nel Regolamento stesso.

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I dipartimenti, cos come definiti nellatto aziendale, e le strutture aziendali, sono tenute ad osservare il presente Regolamento e le procedure applicative da esso derivanti;

eventuali disposizioni, interne ai singoli dipartimenti o singole strutture aziendali, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, devono essere emanate in conformit con quanto disposto nel presente Regolamento;

le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti;

i componenti del SGSL sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative allazienda, fatte salve naturalmente quelle

informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le disposizioni e le procedure applicative costituiscono per i lavoratori un obbligo;

per coloro che non si attengono alle norme del presente Regolamento e alle relative procedure applicative, la Direzione aziendale si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme aziendali vigenti;

per i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio frequentano o svolgono attivit allinterno dellazienda o in nome o per conto della stessa in strutture gestite da terzi non vi potranno essere sanzioni disciplinari ma solo sanzioni stabilite dallAzienda

allinterno del contratto di lavoro stipulato con il soggetto in questione. Viene escluso il

comportamento attivo od omissivo che costituisce colpa grave la quale perseguita da specifica normativa.

CAPO II - ASSETTO DELLE COMPETENZE, DELLE RESPONSABILITA E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI

Il Regolamento definisce i compiti di ciascun soggetto individuato nella pianificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro SGSL in Azienda. Le norme italiane relative alla tutela della salute dei lavoratori configurano responsabilit sia di carattere penale che civile, pertanto estremamente complessa la definizione della stessa in materia e non pu semplicemente rispecchiare un mero assetto gerarchico. Essa, in relazione alle diverse misure di tutela da adottare, deve prendere in considerazione gli obblighi citati dalle norme, le funzioni esercitate dai soggetti che rivestono incarichi nella struttura, le competenze professionali e gli ambiti di autonomia gestionale. La normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individua quattro principali figure destinatarie degli obblighi di legge e precisamente: Datore di lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore. Per la valutazione del rischio occupazionale da radiazioni ionizzanti e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, i soggetti individuati sono: Esperto Qualificato (EQ), Medico Autorizzato (MA) e Medico Competente (MC). Nell'ambito delle aziende sanitarie presente la direzione strategica aziendale costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dei Servizi Socio-Sanitari e della Funzione Territoriale. NellAzienda ULSS 9 Scaligera i soggetti aziendali della prevenzione e le loro funzioni e competenze risultano cos individuati:

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DATORE DI LAVORO Gli adempimenti prevenzionistici che competono esclusivamente al Datore di lavoro e che non possono essere delegati sono espressamente individuati dalla norma vigente. In particolare, lart. 17 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che il Datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit:

q la valutazione di tutti i rischi lavorativi (DVR) esistenti nel luogo di lavoro con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dallart. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

q la designazione del RSPP. Inoltre al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prefissati, rimangono in capo al Datore di lavoro i seguenti adempimenti:

- laggiornamento del documento di valutazione dei rischi di cui allart. 28 del D. Lgs. 81/2008, previa consultazione dei RLS;

- l'individuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione, lorganizzazione e il coordinamento delle attivit;

- la designazione degli ASPP nonch del RSPP, previa consultazione degli RLS, e lassegnazione degli strumenti e delle risorse per il funzionamento del Servizio

Prevenzione Protezione;

- la nomina del MC per lo svolgimento delle attivit di sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente;

- la designazione dellEQ e del MA;

- lindividuazione, previa consultazione degli RLS, dei lavoratori incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza.

Deve inoltre:

- consentire agli RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale;

- provvedere ad indire almeno una volta allanno la riunione periodica di cui allart. 35 del D.Lgs. 81/2008;

- comunicare allINAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dallo stesso di almeno un giorno, escluso quello dellevento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza superiore a tre giorni;

- assicurare, attraverso i servizi tecnici competenti, che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni di legge; provvedere alladeguamento dei luoghi di lavoro; assicurare che gli stessi siano strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di handicap;

- assicurare, attraverso i servizi competenti, che i luoghi di lavoro, le vie di circolazione, gli impianti ed i dispositivi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione;

- applicare l art. 26 del D.lgs. 81/2008 in caso di stipulazione ed esecuzione di contratti dappalto o dopera, previa verifica da parte dei servizi aziendali di competenza, dell idoneit tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, ed avvalendosi della collaborazione del SPP;

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- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Il Datore di Lavoro dellAzienda ULSS 9 Scaligera si identifica con il Direttore Generale (D.G.).

DIRIGENTI Ai Dirigenti compete la responsabilit in ordine alladozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nellambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione,

nonch il compito di garantire che il SGSL venga applicato e mantenuto adeguatamente. In particolare deve:

- conformare la propria attivit alle linee della Politica Aziendale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

- collaborare ai fini dellelaborazione e aggiornamento del DVR;

- garantire lapplicazione di tutte le misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre alle misure specifiche per i rischi normati nellambito

del D.Lgs. 81/2008;

- fornire al SPP le informazioni in merito alla natura dei rischi, lorganizzazione del lavoro, la programmazione e lattuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle

apparecchiature, dei dispositivi medici e dei processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;

- informare i lavoratori circa le procedure di emergenza, gli interventi di emergenza e di riparo in luogo sicuro;

- vietare ai lavoratori la ripresa delle attivit nelle situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- attuare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e primo intervento;

- adottare le misure appropriate affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- verificare l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonch delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;

- assegnare ai lavoratori mansioni compatibili con lidoneit certificata dal MC;

- adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- comunicare al SPP e MC i nominativi e le mansioni dei nuovi lavoratori (per assunzione o trasferimento) che, a qualunque titolo, iniziano ad operare nelle strutture da loro dirette;

- utilizzare i locali di lavoro in conformit alla loro destinazione duso;

- comunicare al SPP il cambio di destinazione duso di un locale di propria pertinenza;

- informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivit in

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generale e sui rischi specifici cui esposto in relazione allattivit svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, dei pericoli connessi alluso delle sostanze

e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attivit di prevenzione e protezione adottate;

- assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute;

- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, ridurre al minimo i rischi connessi alluso di

dette attrezzature e impedire che possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, installarle e utilizzarle in conformit alle istruzioni del fabbricante e garantirne lidonea manutenzione;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonch per il caso di pericolo grave ed immediato;

- adottare, in caso di presenza di lavoratori di imprese appaltatrici operanti allinterno della propria struttura, tutte le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza, conformemente a quanto previsto dallart. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;

- evidenziare e segnalare, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o necessit di adeguamento dellambiente di lavoro;

- assumere provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare lambiente esterno;

- provvedere alla fornitura, manutenzione e pulizia dei DPI e fornire ai lavoratori informazioni sui rischi da cui proteggersi con il dispositivo fornito;

- adottare le misure organizzative necessarie per evitare o almeno limitare la movimentazione manuale dei carichi pesanti da parte dei lavoratori;

- assicurare, in riferimento alluso di videoterminali, attraverso i servizi competenti e i propri preposti, ladozione di misure di prevenzione dei rischi;

- provvedere che i lavoratori prima di essere destinati ad attivit che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica da parte del MA/MC e ad allontanare dal lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti i lavoratori non idonei.

STRUMENTI OPERATIVI Per ottemperare agli obblighi previsti, il Dirigente si avvale dei seguenti strumenti aziendali:

Il documento di valutazione dei rischi; Il programma formativo per la sicurezza; Il piano degli interventi strutturali, impiantistici e manutentivi.

Le funzioni attribuite al dirigente sono assunte da:

- Direttori di UOC e loro sostituti - Responsabili UOSD e loro sostituti - Responsabili di UOS cui risulta assegnata la gestione di personale e loro sostituti

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PREPOSTI Ai preposti compete il compito di:

attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi imprevisti che si possono verificare, dandone immediata ed esauriente informazione al proprio Dirigente e al SPP;

vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sulleffettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei DPI;

vigilare sulla corretta esecuzione delle attivit secondo le modalit previste nelle procedure specifiche esistenti e, in caso di assenza di queste, con diligenza e attenzione;

segnalare linosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;

fornire indicazioni, suggerimenti e proposte in merito ai sistemi e alle misure di sicurezza nonch ai DPI adottati o adottabili;

collaborare, con il SPP e con le altre figure aziendali di riferimento, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;

provvedere alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori a loro affidati in ordine alle procedure di lavoro, al corretto impiego delle attrezzature e delle sostanze, alle misure di prevenzione e allutilizzo dei DPI che devono essere forniti ad ogni lavoratore;

assicurare che le vie di circolazione e di evacuazione siano sempre agibili;

controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e segnalare tempestivamente al dirigente eventuali malfunzionamenti;

controllare il corretto utilizzo di eventuali sostanze pericolose;

attuare le prescrizioni antincendio e di evacuazione relative al settore di propria competenza;

attuare le cautele di protezione e di sicurezza relativamente allimpiego di radiazioni ionizzanti;

rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e provvedere affinch i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i dispositivi di protezione loro forniti e usino correttamente i dosimetri loro assegnati;

vigilare sul rispetto delle limitazioni allidoneit alla mansione specifica dei lavoratori espresse dal MC e MA.

Le funzioni attribuite al preposto sono assunte da:

- Personale con funzioni e incarico di Coordinamento; - Personale titolare di posizione organizzativa.

Nel caso in cui la figura del preposto non sia formalmente individuata, le sue funzioni vengono esercitate o dal Dirigente o da persona, da lui formalmente designata, che eserciti in concreto le funzioni assegnate al preposto e che accetti lincarico/designazione ricevuta.

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LAVORATORI Il D. Lgs. 81/2008 rafforza, rispetto alle normative precedenti, lassunzione di responsabilit da parte del lavoratore, affermando che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e

sicurezza e di quella