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ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE ORDINE PSICOLOGI REGIONE SICILIANA A cura del Tesoriere Dott.ssa Ilenia Adamo E-mail [email protected] L'attività di psicologo fisco, prestazioni e previdenza

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ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE

ORDINE PSICOLOGI REGIONE SICILIANA

A cura del Tesoriere Dott.ssa Ilenia AdamoE-mail [email protected]

L'attività di psicologofisco, prestazioni e previdenza

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LAVORO AUTONOMO

LAVORO DIPENDENTE

ORDINE PSICOLOGI REGIONE SICILIANA

In che modo lo psicologo può esercitare la propria professione ?

L'attività di psicologo può essere svolta in forma di lavoro autonomo o di lavoro dipendente

Da un punto di vista fiscale i redditi derivanti dall’attività di psicologo rientrano nella tipologia dei redditi di lavoro autonomo, come previsto dall'art. 49 del Testo Unico Imposte sui Redditi.Un’attività di lavoro autonomo implica una serie di obblighi di natura fiscale, fra i quali, l’apertura della partita IVA, la tenuta della contabilità, ecc.

Lo psicologo può svolgere attività di lavoro dipendente presso il Servizio Sanitario Nazionale, enti ecc.Contemporaneamente al lavoro dipendente lo psicologo può svolgere un'attività autonoma purché il contratto di lavoro part-time non sia superiore al 50% dell’orario ordinario oppure egli sia stato debitamente autorizzato dall’ente per il quale lavora.

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TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI (L. N° 917/86)CAPO V REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 49 Redditi di lavoro autonomo

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall' esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l' esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo (...)

Caratteristiche prestazioni: professionali, abituali, sistematiche, continuative

NE DERIVA CHE IL LIBERO PROFESSIONISTA NON PUO' ESSERE UN PRESTATORE OCCASIONALE

Chi è il libro professionista ?

Il libero professionista è un lavoratore autonomo, non dipendente o subordinato, che presta servizi normalmente a carattere intellettuale, non fa commercio e si autoorganizza senza grande impiego di persone, mezzi o capitali.Il riferimento è all'art. 2222 e seguenti del codice civile.

La definizione di professionista intellettuale è regolamentata dagli artt. 2229 e seguenti del C.C..

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Apertura di Partita I.V.A. Tenuta della contabilità Dichiarazione annuale dei redditi Predisposizione studi di settore Adempimenti amministrativi

ORDINE PSICOLOGI REGIONE SICILIANA

Quali gli adempimenti per il libero professionista ?

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MODELLO AA9

Per svolgere un’attività di libero professionista è necessario comunicare, con un apposito modulo, l’inizio dell’attività all’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a rilasciare contestualmente il numero di partita IVA. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla prima prestazione professionale (che non coincide necessariamente con la data d’iscrizione all’Ordine). Lo stesso vale in caso di cessazione dell’attività: anche in questo caso dovrà essere data comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.

Come aprire la Partita I.V.A. ?

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Come compilare la denuncia di inizio attività?

La denuncia di attività è regolamentata dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633

Il modulo di inizio attività deve riportare tutti gli elementi di seguito riportati:

Nome e cognome, luogo e data di nascita; Domicilio e residenza; Tipo e codice di attività (86.90.30 -Attività svolta da psicologi); Sede di esercizio dell'attività; Volume d'affari previsto; Luogo di tenuta delle scritture contabili; Eventuali opzioni ai fini I.V.A.; Indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e fax; Dati catastali relativi all'immobile destinato all'attività prevalente.

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UK20U evoluzione dello studio di settore TK20U 86.90.30- Attività professionale svolta da psicologi

E’ un complesso sistema di calcolo (articolato come questionario) che, sulla base di parametri relativi all’attività svolta, verifica la “conguità” e “coerenza” dei ricavi dichiarati dal contribuente. Al temine di tale calcolo, il contribuente può – sempre in sede di dichiarazione dei redditi – rettificare o meno i propri ricavi dichiarati.

Cosa sono gli “studi di settore” ?

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Denuncia all'ufficio tributi (vedi regolamento T.I.A. del comune di residenza)

Stipula polizza assicurativa professionale (buona proposta quella della C.A.M.P.I. Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi www.cassamutuapsicologi.it)

Stipula di contratto di locazione per lo studio (art. 16/bis D.P.R. N°. 634/72 - registrazione entro 30 giorni dalla stipula - pagamento imposta di registro pari al 2% del canone annuo

Contratto utenze (es. ENEL, Telecom, gas)

Richiesta di autorizzazione al condominio per l'affissione della targa professionale

Quali altri adempimenti ?

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ORDINE PSICOLOGI REGIONE SICILIANA

La Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza 16722/2010 del 16 luglio 2010, ha stabilito che affiggere una targa all'esterno dello studio legale non comporta pagamento dell'imposta sulla pubblicità se la targa in questione non contiene messaggi promozionali (omissis) in essa indicati ma solo i nomi, l'attività svolta e il luogo dello studio.

Con ciò ha avallato la linea interpretativa seguita dal Ministero dell'economia e delle finanze che, in una circolare di maggio 2002, aveva statuito che

"devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47 del d.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica".

Devo pagare una tassa per la targa professionale ?

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TASSAZIONE AI FINI IRPEF-IRAPAi sensi dell’art. 2 II° comma del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche, i cittadini italiani si ritengono “residenti” (ai fini fiscali) in Italia se “....per la maggior parte del periodo d’imposta (risultano) iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.”Pertanto se per la maggior parte del tempo lo psicologo lavora in un Paese straniero (ha il domicilio – cioè il luogo di lavoro – in tale Paese), si considera agli effetti fiscali “non residente in Italia”. In tal caso dovrebbe iscriversi, nel precedente comune di residenza in Italia, nei Registri AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - e pagare le tasse sul reddito in quel Paese. Rimane tuttavia tassabile in Italia il reddito di lavoro autonomo eventualmente svolto in Italia (art. 23 del del D.P.R. 917/1986).Ove intenda svolgere il proprio lavoro sia in Italia che in un Paese straniero – e venga quindi meno la prevalenza del proprio domicilio in uno dei due Paesi – il totale del reddito prodotto deve essere dichiarato e tassato in Italia (con diritto al rimborso delle eventuali imposte pagate nell'altro Paese).

TASSAZIONE AI FINI IVAPer i redditi prodotti in Italia sussiste l’obbligo di iscrizione ed applicazione dell’IVA qualora (art. 5 D.P.R. 633/1972) vi sia “..l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo…”In caso di svolgimento dell’attività di psicologo, i corrispettivi saranno “esenti da IVA” per “prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” (art. 10 D.P.R. 633/1972 ed art. 1 del D.M. 17/5/2002)

Dal parere Studio Commerciale Accardi per Ordine Psicologi Regione Toscana

Quali gli obblighi fiscali per chi risiede all'Estero ?

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Come distinguere le prestazioni esenti I.V.A. ?

Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione effettuate alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie sono esenti dall'I.V.A. Solo le prestazioni psicologiche finalizzate a tutelare la salute delle persone fruiscono dell'esenzione I.V.A. Ex art. 10 n° 18 D.P.R. 633/1972.

Lo psicologo dovrà emettere fattura senza addebito di I.V.A., indicando il titolo dell'esenzione “art. 10, N°. 18 – D.P.R. 26/10/1972, N°. 633” ed applicare sull'originale consegnato al cliente la marca da bollo di € 1,81 in caso di importo della fattura superiore ad € 77,47.

Sono invece imponibili I.V.A. con aliquota 20% tutti i compensi e i corrispettivi ricevuti dagli psicologi a fronte di:Prestazioni professionali diverse da quelle indicate al punto precedente;Cessioni di beni inerenti l'attività professionale e di beni strumentali (eccetto quelli per i quali non è stata detratta l'I.V.A. al momento dell'acquisto);Rimborsi spese forfetari o di spese diverse da quelle sostenute in nome e per conto del cliente purché idoneamente documentate.

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1) Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo:esente.2) Colloqui psicologici: esente.3) Colloqui psicodiagnostici: esente.

4) Consultazioni psicologiche: esente.

5) Perizie psicologiche: esente.

6) Somministrazione di test psicoattitudinali: esente.

7) Somministrazione di test proiettivi: esente.8) Colloqui di selezione: non esente. Iva 20%.

9) Insegnamento di materie psicologiche: non esente. Iva 20%.

Eccezione: I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione ericonversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valoreaggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

10) Supervisione: esente.11) Formazione clinica: non esente. Iva 20%.12) Conduzioni di gruppi: esente.13) Colloqui di sostegno: esente.

Quali allora le prestazioni esenti I.V.A. e quali no?

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Cos'è la fattura/parcella ?

Quando emettere la fattura/parcella?

Sulla base dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1927, “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo…”, quindi la fattura deve essere emessa al più tardi nel giorno in cui il professionista ha ricevuto il pagamento.

In sede di fattura/parcella va inoltre addebitato – a titolo di rivalsa - il Contributo assistenziale previdenziale (CAP), del 2% (Decreto legislativo 103 del 10/02/96 art. 8 comma 3).

La fattura è il documento fiscale obbligatorio che viene redatto dal professionista, titolare di Partita Iva, per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. La fattura va emessa per tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, cioè per le operazioni imponibile ed esenti. Essa inoltre: Legittima il cedente a esercitare la rivalsa sull’acquirente (cioè ad addebitarli l’imposta) Legittima l’acquirente a operare la detrazione dell’Iva esposta dal fornitore.

La parcella è il documento equiparato alla fattura che espone le spese e le competenze relative ad una prestazione professionale ed è emesso ad effettivo pagamento del corrispettivo da parte del cliente.

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Parere Studio Commerciale Accardi per Ordine Psicologi Regione Toscana

In merito all’assoggettamento ad IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) dei lavoratori autonomi e all’individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2008, n. 45/E, tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali, ha affermato che l’autonoma organizzazione sussiste quando ricorre almeno uno dei seguenti elementi:ı impiego “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;ı utilizzo di ”beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.La Cassazione, ha specificato che:“… il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quanto il contribuente:a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;b) impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale, di lavoro altrui”.

Alla luce delle numerose ed incerte sentenze della Cassazione, e all’assenza di posizioni certe e condivise dell’Agenzia delle Entrate, non esiste ad oggi un' interpretazione univoca che determini un chiaro spartiacque tra tassazione IRAP e mancanza di “autonoma organizzazione” (e quindi esclusione da IRAP).Lo scenario quindi che si presenta è il seguente:- presentazione della dichiarazione IRAP senza pagamento dell’imposta relativa, il contribuente riceve sicuramente cartella di pagamento contro la quale puo’ ricorrere dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo la mancanza del presupposto impositivo;- presentazione della dichiarazione IRAP, pagamento dell’imposta e successiva richiesta di rimborso. Il contribuente potrà ricevere comunicazione di accoglimento o diniego, nel secondo caso può proporre ricorso con la stessa procedura di cui al punto precedente;- il contribuente non presenta la dichiarazione ed incorre nell’applicazione della sanzione per omessa presentazione e al ricalcolo dell’imposta IRAP sui valori accertati.In considerazione di quanto esposto e in base alla condotta seguita, il contribuente si troverà a dirimere la questione del possesso o meno dell’Autonoma Organizzazione presso le Commissioni Tributarie in qualità di giudici di merito.

Lo psicologo libero professionista deve pagare l'IRAP?

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Quali sono i principali regimi contabili? REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO

Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato. Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% ed una serie di semplificazioni contabili.

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

a) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;

b) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;

c) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;

d) è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere: - per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro; - per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

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Quali sono i principali regimi contabili?

REGIME AGEVOLATO DEI CONTRIBUENTI “MINIMI”

La legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi. I contribuenti che aderiscono a questo regime non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP. Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. Altra condizione per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente nel triennio precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.

Il nuovo regime prevede l’applicazione solo di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito,calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute. I contribuenti minimi sono inoltre esonerati: dall’applicazione degli studi di settore; dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e l’imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito; dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.

I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Gli stessi sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri.

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Per tutti i professionisti che non possono usufruire dei regimi agevolati di cui sopra, o per chi ne fa opzione, esistono i seguenti regimi contabili:

“CONTABILITA’ SEMPLIFICATA” Presuppone la tenuta dei registri IVA (incassi e spese); è utilizzabile sino ad un giro di affari annuo di e 309.874,14

“CONTABILITA’ ORDINARIA” presuppone la tenuta del Libro Giornale e dei libri IVA.

Quali sono i principali regimi contabili?

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Posso detrarre le spese di formazione professionale?

Le spese di formazione ed aggiornamento professionale, nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, sono solo parzialmente deducibili. La deducibilità ai fini IRPEF delle spese relative a corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti, infatti, è limitata dal comma 5 dell’art. 54 (ex art.50) del DPR 917/86 (T.U.I.R.) che prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile solo il 50% delle spese sostenute a tale titolo. In generale invece le spese di istruzione secondaria, per coloro che non sono titolari di partita IVA, vanno indicate in dichiarazione dei redditi come spese per le quali è ammessa una detrazione d’imposta pari al 19%.

Gli importi versati all'Enpap (contributo previdenziale soggettivo, contributo maternità, contributo per riscatto) sono interamente deducibili dal reddito in sede di dichiarazione fiscale, qualunque sia l’importo versato.

Posso detrarre i contributi ENPAP?

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Chi e quando deve iscriversi all'ENPAP?

Lo psicologo, che esercita ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE senza vincolo di subordinazione per le cui prestazioni è richiesta l’iscrizione all’Albo è tenuto a costituire, per i redditi che ne derivano, la propria posizione previdenziale presso l’ENPAP.

L’iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del “primo” compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all’attività di psicologo.

In tal senso, per l’individuazione delle attività che formano oggetto della professione può essere utile far riferimento all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento (vedi anche “tipologia di prestazioni”).

La data di incasso del primo reddito, definita “data inizio attività” è il momento da cui decorre l’iscrizione all’Ente e quindi la conseguente copertura previdenziale.

La sola apertura di Partita IVA, e/o l’iscrizione all’Albo , senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l’obbligo di iscrizione all’Ente.

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Oltre all’esercizio con partita I.V.A. lo psicologo è tenuto all’iscrizione anche quando esercita la propria attività in altre forme. In particolare:

I compensi derivanti da prestazioni coordinate e continuative sono assimilati solo fiscalmente al lavoro dipendente; ai fini previdenziali, vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP e non comportano ulteriori obblighi nei confronti di altre Gestioni come ad esempio presso L’INPS (circ. INPS n. 201/96).

Gli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale possono esercitare l’attività intra-moenia nelle strutture ospedaliere. Anche i compensi derivanti da tali prestazioni sono assimilati solo fiscalmente al lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP (legge n. 662/96 art. 1, comma 7 – Consiglio di Stato parere n. 881/98).

Gli psicologi ambulatoriali: si intendono “convenzionati” ai sensi del D.P.R. 446/01 gli psicologi che svolgono il rapporto di lavoro convenzionale autonomo coordinato e continuativo nell’ambito del S.S.N. in Aziende Sanitarie o Strutture Militari – (testo dell’accordo D.P.R. n. 446/01). Anche questa categoria di professionisti deve costituire la propria posizione previdenziale all’ENPAP.

L’esercizio professionale anche in forma occasionale determina, a prescindere dal reddito che ne deriva, l’obbligo di iscrizione all’ENPAP con i conseguenti effetti previdenziali.

Chi e quando deve iscriversi all'ENPAP?

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Per avere tutte le informazioni sull'ENPAP è possibile visionare il sito dell’ente

www.enpap.it

[email protected] oppure [email protected]

Via Andrea Cesalpino, 1 (00161) ROMA

Telefono: 06/977.486.1

Fax: 06/977.486.51 Numero verde: 848.780.503

Come avere tutte le informazioni sull'ENPAP?