ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO … · 98 e 108, sita in prossimità di viale...

5
COMUNE di ABBIATEGRASSO Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio ORD. N. b8 del 31 DTT 2013 ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO Premesso che: - sull'area di proprietà di Essedue S.r.l., catastalmente identificata foglio 11, mappali 98 e 108, sita in prossimità di viale Papa Paolo VI, insiste un'area umida generatasi nel corso degli anni in seguito ad un processo di rinaturalizzazione; - il 19 settembre 2013, a seguito di accertamenti sull'area in oggetto compiuti dal Corpo di Polizia Locale (R.S. N. 190/13), su segnalazione e sollecitazione di cittadini e associazioni locali, è stata rilevata la presenza di mezzi meccanici (escavatrici) che stavano svolgendo attività di alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi mediante escavazione e movimentazione di terra dell'area sopra indicata; - con ordinanza n. 61 del 20 settembre 2013, in forza dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio ingiungeva al Dott. Carlo Zucchinali (legale rappresentante di Essedue S.r.l.) e al Sig. Mauro Contini (conduttore dei terreni in oggetto) l'immediata sospensione dei lavori e delle opere in corso; - l'ordinanza n. 61 del 20 settembre 2013 era volta ad impedire che i suddetti lavori comportassero l'alterazione e la trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi attraverso la modificazione dell'area umida; - con due distinte istanze del 24 settembre 2013, la società Essedue Srl e il Sig. Contini, per tramite dell'Avv. Matteo Salvi, chiedevano all'Amministrazione di revocare, in via di autotutela, l'ordinanza di sospensione dei lavori sul presupposto che i lavori eseguiti fossero rispettosi della vigente normativa urbanistica; - con la comunicazione del 27 settembre 2013, prot. n. 36095, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio, rigettava le citate istanze, rilevando che le attività intraprese sull'area apparivano idonee a determinare una trasformazione radicale ed irreversibile dello stato dei luoghi consistente nell'eliminazione della zona umida in palese violazione degli strumenti urbanistici vigenti e che, in ogni caso, non sussistevano le condizioni previste dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 per l'esercizio del potere di revoca; , - in data 27 settembre 2013 gli Agenti di Polizia Locale, su segnalazione di cittadini che denunziavano la ripresa delle attività sull'area nonostante l'ordinanza di sospensione n.61 del 20 settembre 2013, si recavano Villa Sanchioli viale Cattaneo,2 20081 Abbiategrasso (MI) tel. 02 94692.332 fax 02 94692.554 Servizio Urbanistica [email protected] [email protected] www.comune.abbiategrasso.mi.it

Transcript of ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO … · 98 e 108, sita in prossimità di viale...

Page 1: ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO … · 98 e 108, sita in prossimità di viale Papa Paolo VI, insiste un'area umida generatasi nel corso degli anni in seguito

COMUNE di ABBIATEGRASSO

Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio

ORD. N. b8 del 3 1 DTT 2013

ORDINANZA

IL DIRIGENTE DEL SETTORESVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO

Premesso che:

- sull'area di proprietà di Essedue S.r.l., catastalmente identificata foglio 11, mappali98 e 108, sita in prossimità di viale Papa Paolo VI, insiste un'area umida generatasinel corso degli anni in seguito ad un processo di rinaturalizzazione;

- il 19 settembre 2013, a seguito di accertamenti sull'area in oggetto compiuti dalCorpo di Polizia Locale (R.S. N. 190/13), su segnalazione e sollecitazione di cittadini eassociazioni locali, è stata rilevata la presenza di mezzi meccanici (escavatrici) chestavano svolgendo attività di alterazione e trasformazione dello stato dei luoghimediante escavazione e movimentazione di terra dell'area sopra indicata;

- con ordinanza n. 61 del 20 settembre 2013, in forza dell'art. 27 comma 3 del D.P.R.380/2001 e s.m.i., il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Culturale delTerritorio ingiungeva al Dott. Carlo Zucchinali (legale rappresentante di Essedue S.r.l.)e al Sig. Mauro Contini (conduttore dei terreni in oggetto) l'immediata sospensione deilavori e delle opere in corso;

- l'ordinanza n. 61 del 20 settembre 2013 era volta ad impedire che i suddetti lavoricomportassero l'alterazione e la trasformazione irreversibile dello stato dei luoghiattraverso la modificazione dell'area umida;

- con due distinte istanze del 24 settembre 2013, la società Essedue Srl e il Sig.Contini, per tramite dell'Avv. Matteo Salvi, chiedevano all'Amministrazione direvocare, in via di autotutela, l'ordinanza di sospensione dei lavori sul presuppostoche i lavori eseguiti fossero rispettosi della vigente normativa urbanistica;

- con la comunicazione del 27 settembre 2013, prot. n. 36095, il Dirigente del SettoreSviluppo Economico e Culturale del Territorio, rigettava le citate istanze, rilevando chele attività intraprese sull'area apparivano idonee a determinare una trasformazioneradicale ed irreversibile dello stato dei luoghi consistente nell'eliminazione della zonaumida in palese violazione degli strumenti urbanistici vigenti e che, in ogni caso, nonsussistevano le condizioni previste dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 perl'esercizio del potere di revoca; ,

- in data 27 settembre 2013 gli Agenti di Polizia Locale, su segnalazione di cittadiniche denunziavano la ripresa delle attività sull'area nonostantel'ordinanza di sospensione n.61 del 20 settembre 2013, si recavanoVilla Sanchioli

viale Cattaneo,220081 Abbiategrasso (MI)

tel. 02 94692.332fax 02 94692.554 Servizio Urbanistica

[email protected]@legalpec.itwww.comune.abbiategrasso.mi.it

Page 2: ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO … · 98 e 108, sita in prossimità di viale Papa Paolo VI, insiste un'area umida generatasi nel corso degli anni in seguito

COMUNE di ABBIATEGRASSO

Settore Gestìone del Territorio

nuovamente sul luogo al fine di accertare la consistenza dei lavori in atto e, allapresenza del sig. Mauro Contini, comodatario, e dell'Avv. Matteo Salvi, inrappresentanza della proprietà, nonché del personale del Settore Sviluppo Economicoe Culturale del Territorio del Comune, provvedevano ad eseguire n.8 fotogrammi dellostato dell'area che venivano allegati alla Relazione di Servizio N.94 A.G,f2013.

- sempre in data 27 settembre 2013, il Responsabile del Servizio Urbanistica delComune, Arch. Anna Vaghi, a seguito del suddetto sopralluogo, redigeva la relazioneinterna in cui si specificava che sull'area "risultavano già eseguiti il rivoltamento dizolle di terreno, con perdita di vegetazione igrofila tipica di zona umida, la creazione dicanali di drenaggio sulla porzione nord-est del mappale 98 del foglio 11, finalizzati allapreparazione del terreno per la futura semina della colza come risulta dal verbale dellaPolizia Locale n.190j13 del 19.9.2013. Tutte le attività sopra descritte, sia quelleeseguite il 27 settembre successivamente all'emanazione dell'ordinanza (n.61 del20.9.2013) di sospensione delle attività hanno modificato il territorio e le visualiconsolidate come evincensi dalla documentazione fotografica consolidata allegata alrapporto di servizio della polizia locale n.94 del 27.9.2013"

Rilevato che:

le opere sopra descritte sono state eseguite su aree riconosciute di particolareinteresse naturalistico-ecologico dal vigente P.G.T. (Rapporto Ambientale D.P. 18.00pagg.194, 234 e 236) per le quali vengono disciplinati specifici criteri di intervento siain caso di pianificazione attuativa (D.P. 00.00 pagg. 168-171 e artt. 41 e 42 P.R.00.00) sia in assenza della stessa (art. 91 P.R. 00.00);

- con riferimento all'Ambito di Trasformazione ATS 2, il punto 9.3.2 della Relazione delDocumento di Piano (D.P.OO) dispone, infatti, che "la realizzazione dell'Ambito potràessere attuata realizzando una nuova area di mitigazione ambientale dove possanoessere ricreate le condizioni per la presenza e nidificazione di specie che in modonaturale si sono ambientate in alcune aree umide frutto dello spagliamentoincontrollato delle acque della Roggia Cardinala. Il tema della rilocalizzazione ericostituzione verrà affrontato progettualmente antecedentemente alla realizzazionedegli interventi edilizi, così da sviluppare le misure mitigative appropriate incollaborazione con gli esperti del Parco del Ticino" e che "l'ambito ATS 2 racchiude unaporzione di territorio di alto valore paesistico determinato sia dalla prossimità con ilNaviglio Grande che dalla presenza della Roggia Cardinala. La progettazione dell'interoambito dovrà dare applicazione agli indirizzi espressi dall'art. 46 delle norme del PTCPed alle disposizioni del PTPRin merito alla valorizzazione dei corsi d'acqua, oltre alladisciplina paesistica contenuta nella Parte II, Titolo II, Capo I delle Regole di Piano"(cfr. D.P.OOpago 170 e ss);

- l'area in oggetto è rappresentata sulle Tavole analitiche dell'uso del Territoriopresenti nel Documento di Piano nell'elaborato D.P.04.00 con la legenda "areaumida";

- la tabella intitolata "Siti di sensibilità paesaggistica", di cui all'art. 28 del Piano delleRegole, attribuisce una Classe di sensibilità "alta" alla fascia della Roggia Cardinala eduna classe di sensibilità media a parte dei mappali 98 e 108 del foglio 11 trattandosidi "paesaggi non ancora urbanizzati caratterizzati da visuali consolidate, come evincesi

Page 3: ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO … · 98 e 108, sita in prossimità di viale Papa Paolo VI, insiste un'area umida generatasi nel corso degli anni in seguito

COMUNE di ABBIATEGRASSO

Settore Gestione: del Territorio

sulle tavole D.P. 16.01 e P.R. 02.01;

- il Piano delle Regole, all'art. 41 "Fascia di sensibilità della Roggia Cardinala",evidenzia espressamente che la Roggia "nei tratti scoperti crea degli scorci diparticolare pregio paesaggistico che son divenuti luoghi di forte identità ecaratterizzazione per la città e meritano una particolare attenzione";

- il successivo art. 42 " Paesaggi non ancora urbanizzati caratterizzati da relazionivisuali consolidate", al punto 3, lett. c, prescrive che "per l'area naturalistica formatasiper lo spagliamento della Roggia Cardinala, durante la fase progettuale dovrà esseresviluppato uno specifico studio di approfondimento, in collaborazione con gli espertidel Parco del Ticino, finalizzato all'individuazione delle azioni più idonee da porre inessere prima di procedere alle attività di cantierizzazione degli interventi";

- l'art. 91 del Piano delle Regole, recante "interventi degli ambiti di trasformazione inassenza di pianificazione attuativa", prevede, infine, che "non è consentita la nuovacostruzione se non in esecuzione di strumenti attuativi coerenti con il Documento diPiano" e che "fino all'approvazione e avvenuta efficacia dei piani attuativi o deiprogrammi di intervento nelle aree libere è consentita esclusivamente laconservazione del verde e la conduzione dei fondi attraverso attività agricola nonchétutti gli interventi ecologico ambientali previsti dal PGT".

Rilevato, altresì, che:

- la Giunta Provinciale di Milano con provvedimento n. 328 del 29.08.2013 haapprovato le proposte di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al P.T.C.P.adottato con deliberazione di c.P. n. 16 del 07.06.2012, assentendo in particolarel'accoglimento dell'osservazione 71b di richiesta di inserimento della zona umidaesistente di assoggetta mento alla disciplina dell'art. 53 delle Norme Tecniche diAttuazione del P.T.C.P.;

Considerato che:

- secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 380/01, gli interventi di edilizia libera,tra cui sono inclusi "i movimenti di terra strettamente pertinenti all'eserciziodell'attività agricola" (Iett.d), pur non essendo subordinati al rilascio di alcun titoloabilitativo, vanno comunque eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni deglistrumenti urbanistici comunali e delle norme di settore;

- le opere sopra descritte, realizzate dal sig. Mauro Contini sull'area di proprietà dellasocietà Essedue srl identificata al foglio 11 mappali 98 e 108, hanno causatol'eliminazione dell'area umida in oggetto prevista dalle norme urbanistiche vigentideterminando, in concreto, una illegittima trasformazione urbanistica dei terreni inpalese violazione degli strumenti urbanistici vigenti e delle richiamate norme di settoreche prevedono sul punto l'esistenza della zona umida e la possibile riallocazione dellastessa in altra area esclusivamente a seguito di adozione di un Piano Attuativocondiviso con l'Ente Parco del Ticino e conseguente Permesso di Costruire e, pertanto,in difetto di tale provvedimento autorizzatorio, l'attività posta in essere sulla zona inoggetto si appalesa abusiva;

Page 4: ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO … · 98 e 108, sita in prossimità di viale Papa Paolo VI, insiste un'area umida generatasi nel corso degli anni in seguito

l'art.27 primo e secondo comma D.P.R. 380/2001 secondo cui il Dirigente delcompetente Ufficio comunale, nell'esercizio del potere di vigilanza sull'attivitàurbanistico-edilizia nel territorio, "in tutti i casi di difformità dalle normeurbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede allademolizione e al ripristino dello stato dei luoghi";

COMUNE di ABBIATEGRASSO

Settore Gestione del Territorio

Visto:

l'art. 107 del D.Lgs 267/00 e srni:

ORDINA

al Sig. Mauro Contini, residente in Robecco sul Naviglio (Mi) via Verdi 14, in qualitàdi conduttore del fondo, ed al dotto Carlo Zucchina li, in qualità di legalerappresentante della società Essedue srl con sede in Bergamo, via Verdi 12:

il mantenimento dello stato dei luoghi, sino alla definizione di un progettoconcordato con il Parco del Ticino per la rilocalizzazione dell'area, come previstonel vigente P.G.T.;di provvedere entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente allaesecuzione di opere idonee a favorire il processo di rinaturalizzazione; inparticolare dovrà essere omessa qualsiasi azione di trasformazione dellesuperfici, anche con finalità agricole, permettendo ai terreni di riacquistare neltempo l'equilibrio delle particolari condizioni ambientali che hanno permessol'insediamento di specie animali e vegetali legate agli ambienti umidi.

DA'MANDATO

alla POLIZIA LOCALE di verificare l'ottemperanza delle presente ordinanza e diprovvedere a dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento a:

Mauro Contini, residente in Robecco sul Naviglio (Mi) via Verdi 14, in qualità diconduttore del fondo;Carlo Zucchinali, in qualità di legale rappresentante della società Esseduesrl con sede in Bergamo, via Verdi 12;

la trasmissione di copia del presente provvedimento per quanto di competenza a:

Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino - Via Isonzo 1 - 20013 PonteVecchio di Magenta;Polizia Locale - Sede;Provincia di Milano - Settore operativo Polizia provinciale - Nucleo Comando -via Principe Eugenio 53 - 20155 Milano;Corpo Forestale dello Stato - Comando di Milano - via Vitruvio 43 - 20124Milano;Servizio Ambiente - Sede;Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia;

Page 5: ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO … · 98 e 108, sita in prossimità di viale Papa Paolo VI, insiste un'area umida generatasi nel corso degli anni in seguito

COMUNE di ABBIATEGRASSO

Settore Gestione del Territorio

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso avanti al competente TribunaleAmministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ovvero ricorsostraordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallanotifica.