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2008-0006 4343 Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS) del 15 settembre 2008 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoversi 1 e 2, 26 e 138a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 1 sulla navigazione aerea (ONA), in esecuzione della Direttiva 2006/23/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 2 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze (Licences) dei controllori del traffico aereo e degli impiegati dei servizi di navigazione aerea; b. la formazione di dette persone; c. la certificazione e il riconoscimento delle organizzazioni che offrono forma- zioni per dette persone (organizzazioni di formazione). Art. 2 Rapporto con il diritto internazionale 1 La Direttiva 2006/23/CE: a. si applica ai controllori del traffico aereo; b. è direttamente applicabile, conformemente all’articolo 138a ONA, agli impiegati dei servizi di navigazione aerea a condizione che la presente ordi- nanza non contenga disposizioni derogatorie. 2 Le norme e le raccomandazioni, comprese le prescrizioni tecniche, dell’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) conformemente all’allegato I della Convenzione del 7 dicembre 1944 3 relativa all’aviazione civile internazionale RS 748.222.3 1 RS 748.01 2 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell’All. all’Acc. e può essere consultata oppure ordinata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 3 RS 0.748.0

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Ordinanza del DATEC sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS)

del 15 settembre 2008

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica-zioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoversi 1 e 2, 26 e 138a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA), in esecuzione della Direttiva 2006/23/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina:

a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze (Licences) dei controllori del traffico aereo e degli impiegati dei servizi di navigazione aerea;

b. la formazione di dette persone; c. la certificazione e il riconoscimento delle organizzazioni che offrono forma-

zioni per dette persone (organizzazioni di formazione).

Art. 2 Rapporto con il diritto internazionale 1 La Direttiva 2006/23/CE:

a. si applica ai controllori del traffico aereo; b. è direttamente applicabile, conformemente all’articolo 138a ONA, agli

impiegati dei servizi di navigazione aerea a condizione che la presente ordi-nanza non contenga disposizioni derogatorie.

2 Le norme e le raccomandazioni, comprese le prescrizioni tecniche, dell’Orga-nizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) conformemente all’allegato I della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale

RS 748.222.3 1 RS 748.01 2 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell’All.

all’Acc. e può essere consultata oppure ordinata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

3 RS 0.748.0

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(Convenzione di Chicago) sono vincolanti e direttamente applicabili ai controllori del traffico aereo e agli impiegati dei servizi di navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera secondo l’articolo 38 della Convenzione di Chicago. 3 Le norme e le raccomandazioni dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), conformemente agli articoli 6 numero 1 e 7 nume-ro 1 della Convenzione internazionale del 13 dicembre 19604 di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» (Convenzione Eurocontrol), sono vincolanti e direttamente applicabili ai controllori del traffico aereo e agli impiegati dei servizi di navigazione aerea. Sono fatte salve:

a. le deroghe conformemente alla presente ordinanza; b. le deroghe conformemente all’articolo 7 numero 1 della Convenzione Euro-

control. 4 Le norme, le raccomandazioni e le prescrizioni tecniche dell’OACI e di Eurocon-trol non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale e non sono tradotte. Possono essere consultate presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) in lingua francese e inglese5.

Art. 3 Direttive 1 Per concretizzare la presente ordinanza e le norme internazionali di cui all’articolo 2, l’UFAC può emanare direttive volte a garantire un elevato standard di sicurezza. 2 Se le direttive sono attuate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle norme e dalle raccomandazioni internazionali siano soddisfatti. 3 In caso di deroga alle direttive, occorre provare all’UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.

Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per:

a. attività rilevanti per la sicurezza aerea: le attività di fornitura di servizi di navigazione aerea (ANS) che incidono direttamente sulla sicurezza degli aeromobili nell’esercizio quotidiano e non sono convalidate da un altro ser-vizio prima che esplichino il loro effetto;

b. controllore del traffico aereo: la persona che fornisce i servizi di controllo del traffico aereo;

c. impiegati dei servizi di navigazione aerea: le persone che esercitano attività rilevanti per la sicurezza aerea in qualità di:

4 RS 0.748.05 5 Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). I testi possono

essere ordinati o abbonati anche nelle librerie, presso l’OACI (www.icao.int) o Eurocontrol (www.eurocontrol.int).

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1. supervisori: i responsabili operativi di un servizio, 2. personale del servizio d’informazione di volo, 3. personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo: il perso-

nale addetto alla sorveglianza e alla gestione delle capacità dei settori e al coordinamento con terzi, segnatamente con la centrale europea di gestione dei flussi di traffico, con gli aeroporti e altri servizi,

4. personale addetto al trattamento dei dati di volo: il personale addetto al trattamento dei dati di volo, allo scambio e al coordinamento dei dati di volo con i servizi interni ed esterni di navigazione aerea;

d. fornitore di servizi di navigazione aerea: l’organizzazione che fornisce ser-vizi di navigazione aerea.

Art. 5 Principio I controllori del traffico aereo e gli impiegati dei servizi di navigazione aerea sono autorizzati a esercitare la loro attività soltanto se:

a. sono titolari di una licenza valida recante le iscrizioni necessarie per il servi-zio che sono chiamati a svolgere;

b. possiedono effettivamente le capacità richieste per il servizio che sono chiamati a svolgere;

c. sono in possesso di un certificato medico in corso di validità; d. soddisfano effettivamente i requisiti di ordine medico.

Capitolo 2: Formazione

Art. 6 Definizione 1 La formazione dei controllori del traffico aereo e degli impiegati dei servizi di navigazione aerea è finalizzata all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per fornire servizi di navigazione aerea sicuri e di qualità elevata. Ne fanno parte:

a. corsi teorici; b. esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni; c. la formazione operativa.

2 La formazione comprende: a. la formazione iniziale; b. la formazione all’interno dell’unità; c. la formazione continua; d. la formazione degli istruttori; e. la formazione degli esaminatori delle competenze.

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Art. 7 Formazione iniziale 1 La formazione iniziale si compone della formazione di base e della formazione per l’abilitazione. 2 Si conclude con il rilascio della licenza di allievo controllore.

Art. 8 Formazione all’interno dell’unità 1 La formazione all’interno dell’unità è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per svolgere i compiti nella corrispondente posizione operativa. Essa comprende:

a. la formazione propedeutica alla formazione operativa; b. la formazione operativa vera e propria.

2 Si conclude con il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo o di una licenza di impiegato dei servizi di navigazione aerea. 3 L’organizzazione di formazione elabora un programma di formazione all’interno dell’unità. Questo programma descrive il contenuto, lo svolgimento e la valutazione della formazione propedeutica e della formazione operativa. 4 Per la formazione operativa è necessario che la licenza o la licenza di allievo controllore del candidato rechi almeno l’iscrizione della corrispondente abilitazione.

Art. 9 Programmi di formazione per istruttori ed esaminatori delle competenze

Gli istruttori che impartiscono la formazione operativa (art. 14 cpv. 1 lett. d n. 2) e gli esaminatori delle competenze (art. 14 cpv. 1 lett. d n. 3) sono istruiti sulla base di programmi di formazione speciali.

Art. 10 Programmi di competenza Una volta ottenute, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le specializza-zioni di unità e le menzioni iscritte nella licenza (art. 14) restano valide soltanto se il titolare, attraverso un preciso programma di competenza, mantiene in modo conti-nuo le conoscenze e le capacità acquisite.

Art. 11 Formazione ed esami di capacità La formazione e gli esami di capacità o le valutazioni devono essere effettuati presso un’organizzazione di formazione certificata o riconosciuta dall’UFAC.

Art. 12 Riserva di approvazione L’organizzazione di formazione deve sottoporre all’UFAC, per approvazione, tutti i cicli di formazione, le procedure d’esame e di valutazione, i piani di formazione, i programmi di formazione e i programmi di competenza.

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Capitolo 3: Licenza Sezione 1: Obbligo di licenza, iscrizioni e validità

Art. 13 Obbligo di licenza Le seguenti persone necessitano di una licenza dell’UFAC specifica per l’esercizio della propria attività:

a. i controllori del traffico aereo; b. gli impiegati dei servizi di navigazione aerea.

Art. 14 Licenza e iscrizioni 1 Una licenza può contenere le seguenti iscrizioni; queste ultime sono parte integran-te della licenza:

a. abilitazione (Rating): indica le condizioni, i diritti o le limitazioni particolari in relazione a una licenza;

b. specializzazione di abilitazione (Rating Endorsement): indica le condizioni, i diritti o le limitazioni particolari in relazione a una specializzazione;

c. specializzazione di unità (Unit Endorsement): indica il codice della località, i settori o le posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a esercitare la sua attività;

d. menzioni: 1. specializzazione linguistica (Language Endorsement): indica le compe-

tenze linguistiche del titolare della licenza, 2. specializzazione di istruttore (On the Job Training Instructor Endorse-

ment): indica che il titolare della licenza è abilitato a impartire la for-mazione operativa e a esercitare la sorveglianza nella posizione opera-tiva per la quale possiede una specializzazione di unità,

3. specializzazione di esaminatore delle competenze (Examiner/Compe-tence Assessor Endorsement): indica che il titolare della licenza è abili-tato a valutare, nell’ambito di un programma di competenza e di una formazione all’interno dell’unità, altri titolari di licenze per mezzo di esami o valutazioni condotti a intervalli regolari.

2 Le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le menzioni vigenti in Svizzera sono disciplinate nell’allegato 1. 3 L’UFAC emana direttive sulle specializzazioni di unità e i (gruppi di) settori o le posizioni operative, nonché sull’attribuzione delle iscrizioni nelle licenze confor-memente all’allegato 1.

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Art. 15 Validità La licenza è valida se reca:

a. l’iscrizione di una o più abilitazioni, così come delle specializzazioni di abi-litazione, delle specializzazioni di unità e delle menzioni per le quali la for-mazione è stata portata a termine con successo; e

b. la firma del titolare della licenza.

Sezione 2: Rilascio della licenza

Art. 16 Domanda Chi intende ottenere o rinnovare una licenza o un’iscrizione nella licenza è tenuto a farne domanda all’UFAC.

Art. 17 Condizioni per l’ottenimento di una licenza 1 La licenza è rilasciata se il candidato:

a. ha raggiunto la seguente età minima: 1. 21 anni per i controllori del traffico aereo, 2. 18 anni per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea;

b. è in possesso di un certificato medico in corso di validità per la classe corri-spondente (art. 18);

c. prova che ha assolto determinati cicli di formazione teorica e pratica per l’ottenimento delle abilitazioni, delle specializzazioni di abilitazione e delle menzioni corrispondenti e che ha superato con successo le procedure di esame e di valutazione (capitolo 2);

d. prova che soddisfa i requisiti linguistici; e. possiede un livello di istruzione sufficiente (art. 29); f. gode di una reputazione irreprensibile.

2 In circostanze particolari e su richiesta, l’UFAC può rilasciare la licenza anche se è stata raggiunta un’età minima, conformemente al capoverso 1 lettera a numero 1, di 20 anni.

Art. 18 Certificato medico 1 La competente unità del servizio medico aeronautico conferma in un certificato medico, ai fini di un esercizio sicuro dell’attività connessa alla licenza, l’idoneità fisica e mentale continua del candidato. 2 Al rilascio e al mantenimento della validità del certificato medico si applicano i requisiti e la procedura di cui all’allegato 2.

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Art. 19 Requisiti linguistici 1 I controllori del traffico aereo e il personale dei servizi d’informazione di volo devono soddisfare, per le lingue da essi utilizzate nella radiotelefonia, almeno i requisiti corrispondenti al livello 4 conformemente all’allegato III della Direttiva 2006/23/CE. 2 Gli altri impiegati dei servizi di navigazione aerea devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della rispettiva attività.

Sezione 3: Durata di validità, mantenimento della validità e rinnovo della licenza

Art. 20 Durata di validità delle specializzazioni di unità 1 La durata di validità delle specializzazioni di unità è di 12 mesi. 2 Può essere prolungata di altri 12 mesi se:

a. il fornitore di servizi di navigazione aerea prova che il titolare della licenza ha mantenuto le sue competenze; e

b. il titolare della licenza è in possesso di un certificato medico in corso di validità.

Art. 21 Mantenimento delle competenze e rinnovo delle iscrizioni nella licenza

1 Per mantenere le proprie competenze, il titolare della licenza deve portare a termi-ne un programma di competenza. 2 Per il rinnovo delle iscrizioni nella licenza deve essere fornita la prova che, dall’ultima domanda di rilascio o di rinnovo, il programma di competenza è stato portato a termine. 3 Se l’intervallo fra la domanda di rinnovo e la scadenza delle iscrizioni da rinnovare nella licenza non supera i 45 giorni, la nuova durata di validità è calcolata a partire dalla data di scadenza.

Art. 22 Verifica In caso di dubbi fondati, l’UFAC può ordinare una verifica delle competenze richie-ste.

Art. 23 Ripristino della validità 1 Se la validità di una specializzazione di unità è scaduta e se desidera che sia ripri-stinata, il titolare della licenza deve portare a termine un programma di formazione all’interno dell’unità approvato dall’UFAC.

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2 Se un’attività per la quale è richiesta un’abilitazione o una specializzazione di abilitazione non è stata esercitata per un periodo di quattro anni consecutivi, prima dell’inizio del programma di formazione all’interno dell’unità il fornitore di servizi di navigazione aerea deve accertare, e fornirne la prova all’UFAC, che il titolare della licenza soddisfa le condizioni poste all’esercizio dell’attività e dispone di capacità sufficienti.

Art. 24 Obbligo di portare con sé i documenti Il titolare della licenza deve sempre portare con sé, nell’esercizio della sua attività:

a. la licenza; b. il certificato medico; c. un documento ufficiale con fotografia.

Sezione 4: Licenza di allievo controllore

Art. 25 Obbligo di licenza 1 Le persone che seguono una formazione operativa come controllori del traffico aereo o impiegati dei servizi di navigazione aerea necessitano di una licenza di allievo controllore dell’UFAC. 2 Una licenza di allievo controllore autorizza il titolare a prestare servizio sotto la sorveglianza di un istruttore. 3 Chi è già in possesso di una licenza valida non necessita, per la formazione opera-tiva, di una nuova licenza di allievo controllore purché per la nuova attività soddisfi le condizioni di cui all’articolo 28.

Art. 26 Disposizioni applicabili Le disposizioni dei capitoli 1 e 2 e delle sezioni 1, 2, 3, 6 e 7 del presente capitolo sono applicabili per analogia alla licenza di allievo controllore, sempre che la pre-sente sezione non disponga altrimenti.

Art. 27 Validità e durata di validità della licenza di allievo controllore 1 Una licenza di allievo controllore è valida se reca almeno l’iscrizione della corri-spondente abilitazione. 2 La durata di validità di una licenza di allievo controllore è di due anni. Può essere rinnovata. Per il rinnovo, l’UFAC può verificare nuovamente le capacità di cui all’articolo 28 lettera d.

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Art. 28 Condizioni per l’ottenimento della licenza di allievo controllore La licenza è rilasciata se il candidato:

a. ha compiuto almeno 18 anni; b. possiede un livello di istruzione sufficiente (art. 29); c. è in possesso di un certificato medico in corso di validità per la classe corri-

spondente (art. 18); d. ha concluso la formazione iniziale per la corrispondente attività; e. soddisfa i requisiti linguistici per la corrispondente attività; f. gode di una reputazione irreprensibile.

Art. 29 Livello di istruzione sufficiente 1 I candidati a una licenza di allievo controllore devono possedere una formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC), un titolo di studio che consente l’accesso a una scuola universitaria o un titolo di studio equivalente. 2 Se il candidato non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, l’UFAC può procede-re a una valutazione individuale del livello di istruzione e ammettere ugualmente il candidato.

Sezione 5: Menzione della specializzazione di istruttore e della specializzazione di esaminatore delle competenze

Art. 30 Obbligo dell’iscrizione nella licenza 1 Chi impartisce la formazione operativa e sorveglia gli allievi controllori in posi-zione operativa necessita, nella licenza, di una menzione in corso di validità della specializzazione di istruttore. 2 Chi, nell’ambito di un programma di competenza e di una formazione all’interno dell’unità, valuta i titolari di licenze per mezzo di esami o valutazioni condotti a intervalli regolari necessita, nella licenza, di una menzione in corso di validità della specializzazione di esaminatore delle competenze.

Art. 31 Specializzazione di istruttore 1 L’UFAC rilascia la specializzazione di istruttore se il candidato:

a. è titolare di una licenza in corso di validità; b. ha prestato servizio, in modo indipendente, per un periodo immediatamente

precedente di almeno due anni nell’ambito delle corrispondenti abilitazioni e specializzazioni di abilitazione e per un periodo di almeno un anno nell’am-bito delle corrispondenti specializzazioni di unità e menzioni per le quali

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impartisce la formazione operativa, senza avere violato le prescrizioni per negligenza grave o intenzionalmente;

c. ha portato a termine con successo un corso per istruttori addetti alla forma-zione operativa.

2 Per garantire lo svolgimento delle misure di formazione, l’UFAC può concedere deroghe temporanee alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. Autorizza una deroga su richiesta del titolare della licenza e su raccomandazione del fornitore di servizi di navigazione aerea e dell’organizzazione di formazione.

Art. 32 Specializzazione di esaminatore delle competenze 1 L’UFAC nomina gli esaminatori delle competenze per la formazione all’interno dell’unità e per il programma di competenza. 2 Gli esaminatori delle competenze valutano in modo imparziale e oggettivo altri titolari di licenze nell’ambito di esami o valutazioni condotti a intervalli regolari. 3 L’UFAC nomina un esaminatore delle competenze su richiesta e su raccomanda-zione dell’organizzazione di formazione, se la persona:

a. è titolare di una licenza in corso di validità con menzione della specializza-zione di istruttore;

b. ha portato a termine con successo un corso per esaminatori delle competenze e

c. è stata titolare di una specializzazione di istruttore per un periodo immedia-tamente precedente di almeno un anno, e almeno per le abilitazioni, le spe-cializzazioni di abilitazione e le menzioni per le quali effettua gli esami o le valutazioni, senza avere violato le prescrizioni per negligenza grave o inten-zionalmente.

4 Per garantire lo svolgimento degli esami e delle valutazioni, l’UFAC può concede-re deroghe temporanee alle condizioni di cui al capoverso 3. Autorizza una deroga su richiesta dell’organizzazione di formazione e su raccomandazione del fornitore di servizi di navigazione aerea.

Art. 33 Durata di validità La menzione della specializzazione di istruttore e della specializzazione di esamina-tore delle competenze ha una durata di validità di 36 mesi. Può essere rinnovata di altri 36 mesi.

Art. 34 Mantenimento delle competenze e rinnovo della menzione 1 Per mantenere le proprie competenze, il titolare di una licenza con menzione della specializzazione di istruttore e della specializzazione di esaminatore delle competen-ze deve portare a termine un preciso programma di competenza (art. 45 segg.). Nella sua domanda di rinnovo, deve fornire la prova che tale programma è effettivamente stato portato a termine dall’ultima domanda.

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2 Affinché la menzione ottenuta resti valida, è necessario che le abilitazioni, le spe-cializzazioni di abilitazione, le specializzazioni linguistiche corrispondenti e, nel caso della specializzazione di istruttore, anche le relative specializzazioni di unità siano mantenute valide. 3 Le ore impiegate per la formazione operativa e la sorveglianza in posizione opera-tiva oppure per la valutazione o l’esame possono essere computate per la corrispon-dente specializzazione di unità. 4 La validità della menzione della specializzazione di istruttore e della specializza-zione di esaminatore delle competenze scade se l’attività non è esercitata per almeno oltre 12 mesi consecutivi. 5 Per il rinnovo della menzione della specializzazione di istruttore e della specializ-zazione di esaminatore delle competenze è necessario fare domanda all’UFAC. 6 Se la validità della menzione della specializzazione di istruttore è scaduta, è neces-sario portare a termine un corrispondente programma di formazione all’interno dell’unità. 7 Se l’attività di istruttore non è stata esercitata per quattro anni consecutivi, prima dell’inizio del programma di formazione all’interno dell’unità il fornitore di servizi di navigazione aerea deve accertare, e fornirne la prova all’UFAC, che il titolare della licenza soddisfa le condizioni poste all’esercizio di tale attività.

Sezione 6: Riconoscimento di licenze straniere

Art. 35 1 Il riconoscimento delle licenze, delle relative iscrizioni e dei certificati medici stranieri per i controllori del traffico aereo è retto dall’articolo 15 della Direttiva 2006/23/CE. Sono fatti salvi i requisiti linguistici giusta l’articolo 19. 2 Tutte le licenze e le relative iscrizioni non rilasciate in conformità alla Direttiva 2006/23/CE e tutte le licenze e le iscrizioni militari possono essere riconosciute se le formazioni seguite per ottenerle sono equiparabili alle formazioni ai sensi della presente ordinanza. Su richiesta, l’UFAC decide caso per caso.

Sezione 7: Limitazioni e obbligo di informazione

Art. 36 Restrizioni poste ai diritti e obbligo di informazione 1 I titolari di licenze non sono autorizzati a esercitare l’attività indicata nella licenza se:

a. le loro capacità sono ridotte a causa di motivi medici o per altri motivi; b. non soddisfano i necessari requisiti di ordine medico; c. le loro capacità sono compromesse per effetto dell’alcol, di sostanze psico-

trope o di medicamenti;

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d. non possiedono le competenze richieste o vi sono dubbi in merito; e. non soddisfano i requisiti in materia di pratica continua prevista dal corri-

spondente programma di competenza; f. sono stati giudicati non competenti per l’esercizio totale o parziale della loro

attività da un esaminatore delle competenze; g. una fornitura sicura del servizio risulta impossibile o compromessa per altri

motivi. 2 In uno dei casi di cui al capoverso 1, il titolare della licenza informa senza indugio il fornitore di servizi di navigazione aerea. 3 Il fornitore di servizi di navigazione aerea sospende immediatamente dalla sua attività il titolare della licenza se questi, per i motivi di cui al capoverso 1, mette in pericolo la sicurezza o se per altri motivi non è momentaneamente in grado di eser-citare la sua attività. 4 Affinché il titolare della licenza possa riacquisire le competenze o affinché queste ultime possano essere valutate, il fornitore di servizi di navigazione aerea può auto-rizzare la ripresa dell’attività sotto la sorveglianza di un istruttore.

Art. 37 Obbligo di informazione Il fornitore di servizi di navigazione aerea informa l’UFAC:

a. dei casi di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettere c e g; b. delle misure adottate nei casi di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettere d–g; c. se un titolare della licenza non è più in possesso di un certificato medico in

corso di validità; d. se la salute di un titolare della licenza è compromessa in modo permanente o

per un periodo prolungato, in particolare nel caso di un’incapacità lavorativa superiore ai 20 giorni.

Art. 38 Revoca e limitazione della licenza L’UFAC può, a tempo determinato o indeterminato, revocare o sospendere una licenza oppure limitarne il campo d’applicazione se:

a. i requisiti di ordine medico non sono più soddisfatti; b. si verifica uno dei casi di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettere c o d; c. il titolare della licenza non soddisfa più i requisiti della presente ordinanza; d. il titolare della licenza non è più idoneo a continuare a esercitare la sua atti-

vità; e. si è appreso che il titolare della licenza ha fornito indicazioni false o ha dis-

simulato fatti importanti durante la visita dal medico di fiducia; f. il titolare della licenza si è reso colpevole di un comportamento errato, in

particolare se può essere provata una negligenza grave;

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g. il titolare della licenza ha abusato della propria licenza; h. sussistono dubbi in merito all’idoneità personale, pedagogica, metodologica,

didattica o sociale dell’istruttore o dell’esaminatore delle competenze; i. il titolare della licenza ha fornito indicazioni false in relazione al manteni-

mento delle sue competenze.

Capitolo 4: Organizzazioni di formazione

Art. 39 Principio La formazione, come pure gli esami e le valutazioni, dei controllori del traffico aereo, dei dipendenti dei servizi di navigazione aerea, degli istruttori di tali persone e degli esaminatori delle competenze devono essere offerti da organizzazioni certifica-te o riconosciute dall’UFAC.

Art. 40 Organizzazioni di formazione per i controllori del traffico aereo Le organizzazioni di formazione per i controllori del traffico aereo devono sottopor-re all’UFAC, per approvazione, i cicli di formazione, i programmi di formazione all’interno dell’unità e i programmi di competenza.

Art. 41 Organizzazioni di formazione per i dipendenti dei servizi di navigazione aerea

1 La certificazione o il riconoscimento di un’organizzazione di formazione per i dipendenti dei servizi di navigazione aerea e delle relative procedure di valutazione presuppone che l’organizzazione disponga del personale e dell’attrezzatura adeguati, così come della competenza tecnica e operativa, e che operi in un ambiente idoneo all’acquisizione e al mantenimento delle competenze richieste ai dipendenti dei servizi di navigazione aerea. L’organizzazione deve in particolare:

a. disporre di una struttura amministrativa efficiente e di sufficiente personale dotato delle qualifiche e dell’esperienza indicate per istruire i dipendenti dei servizi di navigazione aerea conformemente a quanto prescritto dalla presen-te ordinanza;

b. disporre degli impianti e delle apparecchiature necessari e adeguati al tipo di formazione offerto;

c. precisare la metodologia utilizzata per stabilire nel dettaglio il contenuto, l’organizzazione e la durata dei cicli di formazione, dei programmi di for-mazione all'interno dell'unità e dei programmi di competenza, nonché le modalità organizzative degli esami o delle valutazioni. Per gli esami nell’ambito della formazione iniziale, comprese le simulazioni, essa deve indicare dettagliatamente le qualifiche degli esaminatori e degli esaminatori delle competenze;

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d. fornire la prova di cui all’Allegato IV numero 1 lettera d della Direttiva 2006/23/CE;

e. provare che dispone di mezzi finanziari sufficienti per effettuare le forma-zioni conformemente a quanto prescritto nella presente ordinanza e di avere una copertura assicurativa sufficiente.

2 L’organizzazione di formazione deve sottoporre all’UFAC, per approvazione, i cicli di formazione, i programmi di formazione all’interno dell’unità e i programmi di competenza.

Art. 42 Separazione organizzativa dal fornitore di servizi di navigazione aerea

1 Le organizzazioni di formazione devono essere sufficientemente separate, sul piano organizzativo, dai fornitori di servizi di navigazione aerea. 2 Devono essere indipendenti in particolare per quanto riguarda la definizione dei requisiti per la formazione e dei programmi di competenza.

Art. 43 Durata di validità e oneri 1 La durata di validità della certificazione o del riconoscimento di un’organizzazione di formazione è di tre anni al massimo. 2 La certificazione o il riconoscimento possono essere rinnovati su richiesta. 3 L’UFAC può vincolare a oneri il rilascio della certificazione o il riconoscimento.

Art. 44 Revoca o limitazione L’UFAC può, a tempo determinato o indeterminato, revocare o limitare la certifica-zione o il riconoscimento di un’organizzazione di formazione e adottare altre misure adeguate se i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 39–42 non sono più soddi-sfatti.

Capitolo 5: Programmi di competenza

Art. 45 Disposizioni generali 1 L’organizzazione di formazione elabora programmi di mantenimento delle compe-tenze destinati ai titolari di licenze. 2 I programmi devono essere approvati dall’UFAC almeno ogni tre anni. 3 Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve provare che le persone alle sue dipendenze hanno portato a termine i programmi di competenza richiesti per il mantenimento della validità delle loro licenze e delle relative iscrizioni.

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Art. 46 Contenuto dei programmi di competenza I corrispondenti programmi di competenza comprendono almeno:

a. la formazione continua teorica e pratica; b. le procedure di valutazione finalizzate a provare le competenze connesse alle

diverse abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni di unità e menzioni;

c. la pratica continua.

Art. 47 Formazione continua La formazione continua teorica e pratica comprende almeno:

a. le formazioni destinate al mantenimento delle capacità; b. i corsi di aggiornamento; c. l’addestramento alle emergenze; d. la formazione linguistica; e. l’istruzione sulle modifiche apportate a procedure e apparecchiature; f. le formazioni in materia di gestione della sicurezza.

Art. 48 Procedura di valutazione per la prova relativa alle competenze Le competenze dei titolari di licenze devono essere valutate in modo completo almeno ogni tre anni. Occorre segnatamente accertare se essi continuano a soddisfa-re le condizioni per le iscrizioni nelle loro licenze.

Art. 49 Pratica continua Il programma di competenza definisce un numero minimo di ore durante le quali devono essere praticati senza interruzioni i diritti iscritti nella licenza.

Capitolo 6: Procedura di esame, emanazione di direttive e rimedi giuridici

Art. 50 Procedura di esame 1 Gli esami pratici e le valutazioni concernenti la formazione all’interno dell’unità e l’adempimento dei programmi di competenza (art. 45 segg.) sono effettuati, per le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le specializzazioni di unità e le men-zioni da esaminare, alla presenza del titolare di una specializzazione di istruttore. 2 Se l’esaminatore delle competenze è in possesso di un’iscrizione in corso di vali-dità dell’abilitazione da esaminare, l’esame può svolgersi anche senza la presenza di un istruttore.

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3 Se l’imparzialità e l’oggettività della valutazione effettuata dall’esaminatore delle competenze è messa in dubbio, l’UFAC ordina condizioni particolari per l’esame o la valutazione. Si applica inoltre l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA). 4 Gli esaminatori tengono un verbale di ciascun esame effettuato. 5 Nella valutazione tengono conto delle osservazioni dell’istruttore presente all’esame. 6 Comunicano e motivano per scritto i risultati dell’esame o della valutazione alla persona esaminata.

Art. 51 Rimedi giuridici 1 Se i risultati dell’esame non portano al rilascio di una licenza o di una relativa iscrizione, entro 30 giorni può essere richiesta all’UFAC una decisione impugnabile. 2 La procedura è retta dalla PA7.

Capitolo 7: Trattamento dei dati

Art. 52 L’UFAC tiene una banca dati sul rilascio e la revoca delle licenze e delle relative iscrizioni, nonché sui certificati medici.

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione e adeguamento degli allegati

Art. 53 Esecuzione L’UFAC esegue la presente ordinanza.

Art. 54 Adeguamento degli allegati L’UFAC può adeguare gli allegati della presente ordinanza ai cambiamenti di ordine tecnico od operativo.

6 RS 172.021 7 RS 172.021

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Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione

Art. 55 L’ordinanza del 30 novembre 19958 concernente le licenze del personale della sicurezza aerea è abrogata.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 56 Persone in formazione Ai controllori del traffico aereo e ai dipendenti dei servizi di navigazione aerea che si trovano in formazione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica quanto segue:

a. si reputa che, nel loro caso, le condizioni relative al livello di istruzione (art. 29) siano soddisfatte;

b. per il servizio in posizione operativa, essi necessitano di una licenza di allievo controllore;

c. l’UFAC decide sul computo dei moduli di formazione già iniziati.

Art. 57 Controllori del traffico aereo secondo il diritto previgente 1 Le licenze di controllore del traffico aereo emesse secondo il diritto previgente scadono al più tardi il 30 novembre 2008. All’entrata in vigore della presente ordi-nanza, l’UFAC rilascia su richiesta ai titolari delle licenze una nuova licenza corri-spondente all’attività esercitata sino a quel momento in conformità al diritto. Può vincolare il rilascio della licenza a oneri. 2 Le licenze di controllore del traffico aereo con una qualifica di caposala emesse secondo il diritto previgente scadono al più tardi il 30 novembre 2008. All’entrata in vigore della presente ordinanza, l’UFAC rilascia su richiesta ai titolari delle licenze una nuova licenza di supervisore ai sensi della presente ordinanza.

Art. 58 Assistenti dei controllori del traffico aereo secondo il diritto previ-gente

1 Le licenze di assistente del controllore del traffico aereo emesse secondo il diritto previgente scadono al più tardi il 30 novembre 2008. All’entrata in vigore della presente ordinanza, l’UFAC rilascia su richiesta ai titolari delle licenze una nuova licenza corrispondente all’attività esercitata sino a quel momento. 2 Alle persone che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, esercitano un’at-tività di assistente del controllore del traffico aereo senza essere titolari di una licenza, l’obbligo di licenza si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore della pre-sente ordinanza.

8 RU 1995 5483, 2007 4477

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Art. 59 Controllori dell’area di traffico secondo il diritto previgente 1 Le licenze di controllore dell’area di traffico con l’iscrizione della qualifica di controllore dell’area di traffico e controllore radar dell’area di traffico negli aeropor-ti di Ginevra e Zurigo, emesse secondo il diritto previgente, scadono al più tardi il 30 novembre 2008. Ai titolari di simili licenze, per il servizio di controllo del traffi-co aereo svolto nell’ambito dell’attività esercitata sinora, è rilasciata su richiesta una nuova licenza di controllore di movimento al suolo GMMA9 con un’abilitazione GMMA10. 2 Le qualifiche di caposala iscritte secondo il diritto previgente in una licenza di controllore dell’area di traffico negli aeroporti di Ginevra e Zurigo scadono al più tardi il 30 novembre 2008. All’entrata in vigore della presente ordinanza, ai titolari di simili qualifiche è rilasciata su richiesta una nuova licenza di controllore di movimento al suolo con un’abilitazione SPVR11 per il rispettivo servizio. 3 Le licenze di controllore dell’area di traffico con un permesso speciale per la sorveglianza in posizione operativa S2 emesse secondo il diritto previgente scadono all’entrata in vigore della presente ordinanza. All’entrata in vigore della presente ordinanza, ai titolari di simili permessi speciali è rilasciata su richiesta una nuova licenza di controllore di movimento al suolo con menzione OJTI12 per il rispettivo servizio. 4 I dettagli della regolamentazione transitoria sono disciplinati nell’allegato 3. 5 Le licenze e le relative iscrizioni rilasciate all’entrata in vigore della presente ordinanza conformemente ai capoversi 1–4 sono valide soltanto in Svizzera. La validità di queste licenze e delle relative iscrizioni può essere prorogata al massimo fino al 30 settembre 2010 (periodo di transizione). 6 Per le scuole, i cicli di formazione, le procedure d’esame e di valutazione, così come i programmi di formazione riguardanti la formazione (e il mantenimento delle competenze) dei controllori di movimento al suolo conformemente al periodo di transizione, è necessaria una nuova approvazione dell’UFAC al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 7 Al più tardi dal 1° ottobre 2010, per fornire servizi di controllo del traffico aereo nell’area di traffico di Zurigo e Ginevra sono necessarie in ogni caso una licenza di controllore del traffico aereo secondo l’articolo 13 lettera a e la prova che è stata portata a termine la corrispondente formazione richiesta. Le licenze di controllore di movimento al suolo emesse conformemente alla regolamentazione transitoria scado-no a quel momento. 8 Per il rilascio di una licenza ai sensi dell’articolo 13 possono essere computati i moduli di formazione già portati a termine.

9 GMMA = Ground Movement Manager 10 GMMA = Ground Movement Management 11 SPVR = Supervisor 12 OJTI = On the Job Training Instructor

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Art. 60 Certificato medico per i controllori del traffico aereo secondo il diritto previgente

I certificati medici per i controllori del traffico aereo emessi secondo il diritto previ-gente conservano la loro validità fino alla scadenza ordinaria.

Art. 61 Certificato medico per gli assistenti dei controllori del traffico aereo secondo il diritto previgente

I certificati medici per gli assistenti dei controllori del traffico aereo emessi secondo il diritto previgente conservano la loro validità fino alla scadenza ordinaria, ma al massimo per un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 62 Requisiti linguistici 1 I controllori del traffico aereo e il personale dei servizi d’informazione di volo devono soddisfare i requisiti linguistici previsti dalla presente ordinanza entro il 17 maggio 2009. 2 La scadenza di cui al capoverso 1 si applica anche al personale in formazione.

Art. 63 Istruttori I titolari di un permesso speciale per la sorveglianza in posizione operativa emesso secondo il diritto previgente possono, all’entrata in vigore della presente ordinanza, ottenere su richiesta la menzione della specializzazione di istruttore, purché soddi-sfino le condizioni di cui all’articolo 31. L’iscrizione può avere una durata limitata ed essere vincolata a oneri.

Art. 64 Esaminatori delle competenze Le persone cui era stato affidato lo svolgimento degli esami secondo il diritto previ-gente possono, nell’ambito dell’attività esercitata finora, essere nominate esaminato-ri delle competenze e ottenere la menzione della specializzazione di esaminatore delle competenze, purché soddisfino le condizioni di cui all’articolo 32.

Art. 65 Servizio d’informazione di volo aeroportuale Gli impiegati dei servizi di navigazione aerea e le organizzazioni di formazione che assicurano il servizio d’informazione di volo aeroportuale (AFIS) devono soddisfare i requisiti della presente ordinanza soltanto dal 1° giugno 2009.

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4362

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

15 settembre 2008

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,dell’energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

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Allegato 1 (art. 14 cpv. 2)

Abilitazioni, specializzazioni di abilitazione e menzioni vigenti in Svizzera

1. Abilitazioni (Rating)

Per i controllori del traffico aereo:

Nome Sigla

– Controllo di aerodromo a vista (Aerodrome Control Visual) ADV

– Controllo di aerodromo strumentale (Aerodrome Control Instrument) ADI

– Controllo di avvicinamento procedurale (Approach Control Procedural) APP

– Controllo di avvicinamento con sorveglianza (Approach Control Surveillance) APS

– Controllo di area procedurale (Area Control Procedural) ACP

– Controllo di area con sorveglianza (Area Control Surveillance) ACS

Per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea:

Nome Sigla

– Supervisore SPVR – Personale del servizio d’informazione di volo

– Centro d’informazione di volo (Flight Information Center) FISC

– Servizio d’informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service) AFIS

– Personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo – Gestione del flusso del traffico aereo

(Flow Management) ATFM – Personale addetto al trattamento dei dati di volo

– Trattamento dei dati di volo (Flight Data Processing Operator) FDPO

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2. Specializzazione di abilitazione (Rating Endorsements)

Per i controllori del traffico aereo:

Nome Sigla

– Torre di controllo (Tower Control) TWR

– Controllo movimento al suolo (Ground Movement Control) GMC

– Sorveglianza movimento al suolo (Ground Movement Surveillance) GMS

– Controllo aereo (Air Control) AIR

– Controllo radar di aerodromo (Aerodrome Radar Control)

– Controllo di avvicinamento per mezzo di apparati radar primari e/o secondari (Approach Radar Control)

– Controllo di area per mezzo di apparati radar di sorveglianza (Area Radar Control) RAD

– Avvicinamento con radar di precisione (Precision Approach Radar) PRA

– Avvicinamento con radar di sorveglianza (Surveillance Radar Approach) SRA

– Sorveglianza automatica dipendente (Automatic Dependent Surveillance) ADS

– Controllo di terminale (Terminal Control) TCL

– Controllo tattico aerei da combattimento, standard internazionale (Tactical Fighter Control International Standard) TFCi

– Controllo tattico aerei da combattimento, standard svizzero (Tactical Fighter Control Swiss Standard) TFCs

– Controllo militare (Military Control) MAC

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4365

Per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea:

Nome Sigla

– Personale del servizio d’informazione di volo – Monitoraggio radar

(Radar Monitoring) RAM

3. Abilitazioni e relative specializzazioni di abilitazione

Per i controllori del traffico aereo:

Abilitazioni Specializzazioni di abilitazione

ADV non attribuito (NIL) ADI TWR, GMC, GMS, AIR, RAD APP non attribuito (NIL) APS RAD, PRA, SRA ADS, TCL, TFCs, TFCi, MAC ACP non attribuito (NIL) ACS RAD, ADS, (OCN)

Per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea:

– Supervisore SPVR non attribuito (NIL)

– Personale del servizio d’informazione di volo FISC RAW AFIS RAW

– Personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo ATFM non attribuito (NIL)

– Personale addetto al trattamento dei dati di volo FDPO non attribuito (NIL)

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4. Menzioni (License- and Language Endorsements)

Nome Sigla

– Istruttore (On the Job Training Instructor) OJTI

– Esaminatore delle competenze (Examiner/Assessor) EXM Inglese E Level 1-6 Francese F Level 1-6 Tedesco GLevel 1-6 Italiano I Level 1-6

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4367

Allegato 2 (art. 18 cpv. 2)

Idoneità medica

1 Requisiti 11 Diritto applicabile

Sempre che la presente ordinanza non contenga disposizioni derogatorie, si applica l’ordinanza del 18 dicembre 197513 sul servizio medico aeronautico dell’aviazione civile (OMA).

12 Controllori del traffico aereo

I titolari di una licenza di controllore del traffico aereo o di allievo controllore devo-no soddisfare i requisiti delle norme e delle raccomandazioni stabilite conformemen-te al documento di Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Certi-fication of Air Traffic Controllers»14.

13 Dipendenti dei servizi di navigazione aerea 1 L’UFAC può emanare direttive sui requisiti di ordine medico per i dipendenti dei servizi di navigazione aerea e i dipendenti di tali servizi in formazione. Si applicano le norme e le raccomandazioni stabilite conformemente al documento di Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Control-lers», a condizione che l’UFAC non precisi delle deroghe. In quest’ambito tiene conto in particolare della necessaria idoneità medica per l’esercizio della corrispon-dente attività e del grado di rilevanza, per la sicurezza, di tale attività. 2 L’emissione del certificato medico conformemente al capoverso 1 può essere vincolata a oneri. 3 Il certificato medico è un attestato di validità puramente nazionale.

14 Obbligo d’informazione 1 Il titolare della licenza informa il medico di fiducia (AME), prima di riprendere la sua attività, in merito a:

13 RS 748.222.5 14 Il documento può essere consultato presso l’UFAC in lingua inglese, oppure ordinato o

sottoscritto in abbonamento nelle librerie o presso Eurocontrol (www.eurocontrol.int).

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a. un ricovero in ospedale superiore alle 12 ore; b. un intervento chirurgico o un altro intervento invasivo; c. un’assunzione regolare di medicamenti; d. la necessità di una correzione della vista; e. un peggioramento dello stato di salute che si protrae nel tempo; f. un’inabilità al lavoro superiore a 20 giorni; g. una gravidanza.

2 Se l’idoneità medica è messa in dubbio, il medico di fiducia (AME) trasmette le informazioni alla Sezione di medicina aeronautica (AMS) per decisione, conforme-mente al numero 23.

2 Procedura 21 Competenze

La competenza dell’emissione e del rinnovo di un certificato medico è retta dalle disposizioni del documento di Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers» e dall’OMA15.

22 Durata di validità 1 La durata di validità del certificato medico è:

a. di 24 mesi, per i controllori del traffico aereo sino all’età di 40 anni; b. di 12 mesi, per i controllori del traffico aereo di età superiore a 40 anni; c. di 24 mesi, per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea sino all’età di

50 anni; d. di 12 mesi, per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea di età superiore

a 50 anni; 2 Per l’inizio della durata di validità di un certificato medico è determinante la data della visita medica. In caso di emissione di una licenza di allievo controllore o di ripresa dell’attività dopo una lunga interruzione, la visita medica non può risalire a più di 45 giorni prima. 3 Se l’intervallo fra la domanda di rinnovo e la data di scadenza non supera i 45 giorni, la nuova durata di validità è calcolata a partire dal giorno della scadenza vero e proprio.

15 RS 748.222.5

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23 Limitazione e verifica dell’idoneità medica 1 Se ha ragione di credere che lo stato di salute della persona visitata sia destinato a peggiorare, il medico di fiducia può emettere il certificato medico con una durata di validità inferiore a quella ordinaria. 2 Nei casi di cui al numero 14, l’AMS può revocare la validità del certificato medico oppure ordinare una visita medica complementare. 3 In caso di dubbi fondati, l’AMS può ordinare in ogni momento una verifica dell’idoneità medica. 4 Può sospendere o revocare il certificato medico se lo stato di salute del titolare della licenza lo richiede.

24 Limitazione della licenza

L’UFAC può ordinare limitazioni della licenza a seguito di un’idoneità medica ridotta.

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Allegato 3 (art. 59 cpv. 4)

Disposizioni transitorie per controllori dell’area di traffico secondo il diritto previgente

1 Obbligo di licenza 1 Chi, nell’ambito dei servizi di controllo del traffico aereo, esercita l’attività di con-trollore di movimento al suolo (GMMA) necessita di una licenza dell’UFAC. 2 Chi, conformemente al capoverso 1, intende impartire al personale la formazione operativa o esercitare la sorveglianza in posizione operativa necessita di un permes-so speciale dell’UFAC.

2 Iscrizioni nella licenza

Nella licenza di un controllore di movimento al suolo (GMMA) sono iscritte: a. le abilitazioni:

1. per i controllori dell’area di traffico e per i controllori radar dell’area di traffico secondo il diritto previgente: Ground Movement Management, GMMA,

2. per i caposala secondo il diritto previgente: Supervisore, SPVR; b. le corrispondenti specializzazioni di unità (servizi secondo il diritto previ-

gente); c. la menzione della sorveglianza in posizione operativa OJTI; d. la durata di validità delle iscrizioni di cui alle lettere a–c.

3 Condizioni per l’ottenimento di una licenza e delle relative iscrizioni

31 Disposizioni generali

I candidati all’ottenimento di una licenza di controllore di movimento al suolo devono:

a. avere compiuto almeno 20 anni; b. presentare un certificato medico in corso di validità conformemente al

numero 4; c. avere portato a termine la relativa formazione;

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d. avere lavorato, per un periodo di tempo corrispondente alle proprie capacità, sotto la sorveglianza di un controllore di movimento al suolo abilitato;

e. avere superato i relativi esami.

32 Formazione ed esami di capacità 1 I controllori di movimento al suolo possono essere istruiti soltanto in una scuola riconosciuta dall’UFAC, conformemente ai cicli di formazione, alle procedure d’esame e di valutazione e ai programmi di formazione riguardanti la formazione (compreso il mantenimento delle competenze). 2 Il programma di formazione deve soddisfare almeno i requisiti dell’OACI ed essere stato approvato dall’UFAC. 3 L’UFAC delega lo svolgimento degli esami ad appositi enti. 4 I corrispondenti esaminatori devono essere nominati dall’UFAC. Per essere nomi-nati, i candidati devono essere in possesso delle capacità richieste per poter esercita-re la loro attività. 5 La nomina ha una durata limitata. 6 Relativamente alla decisione d’esame, entro 30 giorni dalla notifica scritta può essere richiesta all’UFAC una decisione impugnabile.

33 Requisiti per l’iscrizione della menzione OJTI

Per l’iscrizione della menzione OJTI, il richiedente deve: a. essere titolare della corrispondente abilitazione e specializzazione di unità

conformemente al numero 2 lettere a e b; b. avere almeno due anni di esperienza professionale; c. avere portato a termine il relativo corso per istruttori; d. poter produrre una raccomandazione scritta del datore di lavoro.

4 Certificato medico 1 I certificati medici per i controllori dell’area di traffico emessi secondo il diritto previgente conservano la loro validità fino alla scadenza ordinaria, ma non oltre il 1° ottobre 2009. 2 Sempre che il presente allegato non disponga altrimenti, i titolari della licenza sottostanno alle norme stabilite negli articoli 36–38 e nell’allegato 2. 3 Per il primo rilascio o il rinnovo di un certificato medico, i titolari di una licenza con l’iscrizione dell’abilitazione di supervisore (SPVR) o di una licenza con l’iscrizione dell’abilitazione Ground Movement Management (GMMA) sottostanno ai requisiti applicabili ai controllori del traffico aereo conformemente all’allegato 2.

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5 Durata di validità, rinnovo, revoca e limitazione della licenza e delle relative iscrizioni

51 Durata di validità 1 La durata di validità delle licenze e delle relative iscrizioni è di un anno. 2 I permessi speciali per la formazione operativa e la sorveglianza in posizione operativa perdono la loro validità alla scadere delle corrispondenti abilitazioni e specializzazioni di abilitazione. 3 La durata di validità di una specializzazione di unità è calcolata a partire dal giorno della visita medica. 4 Se ha ragione di credere che lo stato di salute della persona visitata sia destinato a peggiorare, il medico di fiducia può chiedere all’UFAC di limitare l’attività soggetta all’obbligo di licenza.

52 Rinnovo delle iscrizioni 1 Su richiesta del titolare della licenza, l’UFAC rinnova un’iscrizione di un altro anno, ma al massimo fino al 30 settembre 2010, se il titolare:

a. presenta un certificato del medico di fiducia comprovante la sua idoneità fisica;

b. ha esercitato l’attività alla quale è abilitato per il numero di giorni prescritti al capoverso 2;

c. prova, nell’ambito del corso di ripetizione periodico, che è ancora in posses-so delle capacità pratiche e delle conoscenze teoriche necessarie.

2 Il numero minimo di giorni durante i quali il titolare della licenza ha esercitato l’at-tività alla quale è abilitato ammonta almeno a 90 giorni, a contare dalla data di rila-scio o di rinnovo della licenza. 3 La specializzazione di unità perde la sua validità se l’attività alla quale il titolare della licenza è abilitato non è stata esercitata per oltre 60 giorni consecutivi. 4 Se non adempie le condizioni giusta il capoverso 1 lettera b o c, nell’ambito di un corso di ripetizione il titolare della licenza deve fornire la prova del possesso delle conoscenze e delle capacità richieste o presentare un attestato del responsabile del servizio che lo comprovi. 5 Per attività pratiche s’intendono le attività descritte nella specializzazione di unità, la formazione operativa, la sorveglianza in posizione operativa o un’attività analoga di gestione specifica.

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53 Revoca e limitazione delle licenze e delle relative iscrizioni

L’UFAC può disporre, a tempo determinato o indeterminato, la revoca di una licen-za o la limitazione delle relative iscrizioni se:

a. il titolare della licenza non soddisfa più i requisiti di cui ai numeri 31, 33 o 4 del presente allegato;

b. il titolare della licenza si dimostra incapace di continuare a esercitare l’attività;

c. si è appreso che il titolare della licenza ha fornito indicazioni false o ha dis-simulato fatti importanti durante la visita dal medico di fiducia;

d. il titolare della licenza ha violato le prescrizioni del diritto aeronautico (art. 92 della LF del 21 dic. 194816 sulla navigazione aerea).

16 RS 748.0

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