ordinanza benessere animale

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Scaricato dal sito di Mondo Cane – Forlì www. mondocaneforli.it 1 Ordinanza per la tutela degli animali del Comune di Forli - Atto N.5 Atto N.5 Visto il D.P.R. 31/3/1979 che all'art.3 attribuisce ai comuni le funzioni di vigilanza attinenenti alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico; Visto la L.14/8/1991, n. 281 in materia di animali d'affezione;Ritenuto che debba essere perseguita la corretta convivenza tra uomo e animali, garantendo la tutela del benessere animale, la salute pubblica e l'ambiente DISPONE: 1 Generalità 1.1 Il Comune di Forlì in aderenza alla normativa in vigore, promuove, con finalità pubblica la tutela degli animali, biasima gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono; 2 Detenzione e custodia degli animali 2.1 La detenzione degli animali, presuppone la conoscenza ed il rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza, ed è subordinata al mantenimento di un buono stato di salute e nutrizione dell'animale, nel rispetto e tutela del comportamento etologico proprio della specie di appartenenza; 2.2 I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a: offrire agli stessi idonee condizioni di vita secondo le esigenze naturali e acquisite della specie; fornire cibo e acqua pulita a sufficienza e secondo le loro esigenze alimentari ed igieniche e nel rispetto dei parametri scientifici in uso;assicurare il decoro e la pulizia dell'ambiente di stabulazione che dovranno essere rapportati alle realtà e necessità dell'ambiente circostante; assicurare uno stato di stabulazione conforme alle caratteristiche dell'animale. In particolare per i cani custoditi all'aperto alla catena o all'interno di box o recinti dovranno essere assicurati spazi sufficientemente ampi, possibilità di deambulazione e protezione dalle intemperie consoni alle caratteristiche dell'animale; fornire un'adeguata assistenza medico-veterinaria, se ammalato o ferito l'animale deve essere sottoposto alle cure di un veterinario. 2.3 La cittadinanza è invitata a segnalare agli organi di vigilanza (Servizio Veterinario, Polizia Municipale, Guardie Zoofile) eventuali situazioni di maltrattamento animale. 3 Uso degli animali 3.1 E' vietato l'esposizione degli animali vivi in teche, o comunque, nelle vetrine dei negozi a scopo di commercio con l'eccezione dei casi per i quali il Servizio Veterinario dell'Az.USL di Forlì ha provveduto a rilasciare specifico nullaosta, previa verifica dell'esistenza di presupposti ambientali confacenti alle caratteristiche degli animali; 3.2 Gli animali non possono essere posti in palio o ceduti quali premi, in lotterie, giochi o simili; 3.3 L'attività degli allevamenti intensivi zootecnici è regolamentata dalle specifiche norme in vigore; 3.4

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Ordinanza per la tutela degli animali del Comune di Forli - Atto N.5 Atto N.5 Visto il D.P.R. 31/3/1979 che all'art.3 attribuisce ai comuni le funzioni di vigilanza attinenenti alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico; Visto la L.14/8/1991, n. 281 in materia di animali d'affezione;Ritenuto che debba essere perseguita la corretta convivenza tra uomo e animali, garantendo la tutela del benessere animale, la salute pubblica e l'ambiente DISPONE: 1 Generalità 1.1 Il Comune di Forlì in aderenza alla normativa in vigore, promuove, con finalità pubblica la tutela degli animali, biasima gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono; 2 Detenzione e custodia degli animali 2.1 La detenzione degli animali, presuppone la conoscenza ed il rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza, ed è subordinata al mantenimento di un buono stato di salute e nutrizione dell'animale, nel rispetto e tutela del comportamento etologico proprio della specie di appartenenza; 2.2 I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a: offrire agli stessi idonee condizioni di vita secondo le esigenze naturali e acquisite della specie; fornire cibo e acqua pulita a sufficienza e secondo le loro esigenze alimentari ed igieniche e nel rispetto dei parametri scientifici in uso;assicurare il decoro e la pulizia dell'ambiente di stabulazione che dovranno essere rapportati alle realtà e necessità dell'ambiente circostante; assicurare uno stato di stabulazione conforme alle caratteristiche dell'animale. In particolare per i cani custoditi all'aperto alla catena o all'interno di box o recinti dovranno essere assicurati spazi sufficientemente ampi, possibilità di deambulazione e protezione dalle intemperie consoni alle caratteristiche dell'animale; fornire un'adeguata assistenza medico-veterinaria, se ammalato o ferito l'animale deve essere sottoposto alle cure di un veterinario. 2.3 La cittadinanza è invitata a segnalare agli organi di vigilanza (Servizio Veterinario, Polizia Municipale, Guardie Zoofile) eventuali situazioni di maltrattamento animale. 3 Uso degli animali 3.1 E' vietato l'esposizione degli animali vivi in teche, o comunque, nelle vetrine dei negozi a scopo di commercio con l'eccezione dei casi per i quali il Servizio Veterinario dell'Az.USL di Forlì ha provveduto a rilasciare specifico nullaosta, previa verifica dell'esistenza di presupposti ambientali confacenti alle caratteristiche degli animali; 3.2 Gli animali non possono essere posti in palio o ceduti quali premi, in lotterie, giochi o simili; 3.3 L'attività degli allevamenti intensivi zootecnici è regolamentata dalle specifiche norme in vigore; 3.4

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Servizio Veterinario dell'Az.USL è incaricato della vigilanza che dovrà essere puntuale e attenta, del benessere animale nell'ambito di circhi o mostre o spettacoli itineranti, nel rispetto delle vigenti norme. 4 Lotta al randagismo 4. 4.1 La cittadinanza, allo scopo di prevenire il fenomeno del randagismo e della crescita della popolazione canina e felina, è tenuta a provvedere all'iscrizione dei cani all'Anagrafe Canina, al loro tatuaggio o, se questi sono esentati dal tatuaggio per cause fisiche, a dotare il collare di medaglietta con impresso il codice di iscrizione all'anagrafe canina, ed è invitata a provvedere alla sterilizzazione dei cani e dei gatti (in particolare modo delle femmine) presso gli ambulatori medico-veterinari; 4.2 La cittadinanza è, inoltre, invitata a non ostacolare l'attività del personale volontario dedito alla cura delle colonie di gatti in libertà ed a collaborare con il personale dei servizi di controllo della popolazione canina e felina del Comune o dell'Az USL; 4.3 E' severamente vietato l'abbandono di animali da affezione (cani e gatti comprese le cucciolate) nonché di animali appartenenti alle specie che vengono acquistati a scopo di compagnia (conigli nani, criceti, ecc.); 5 Decoro degli spazi pubblici e comportamento in luogo pubblico 5.1 I proprietari di animali e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia debbono impedire l'insudiciamento, con deiezioni o liquami organici , di portici, marciapiedi, attraversamenti pedonali, giardini, parchi o qualsiasi luogo di interesse pubblico o aperto al pubblico; 5.2 A tal fine è fatto obbligo alle persone suddette di provvedere alla immediata e completa pulizia con l'asportazione delle deiezioni qualora si fosse verificato l'imbrattamento; 5.3 Gli accompagnatori di cani debbono obbligatoriamente essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea alla asportazione delle deiezioni e tale da garantire nel contempo l'igiene personale di colui che opera; 5.4 I cani condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio( con l'eccezione delle aree o spazi dedicati). SANZIONI Per l'inosservanza alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore e dal Regolamento per il Servizio di Controllo della Popolazione Canina e, quando già non si configuri la violazione ad altra norma specifica, le seguenti sanzioni amministrative: a) da £. 50.000 a £.500.000 nei casi in cui la detenzione e la custodia di animali da affezione contrasti le prescrizioni di cui al punto 2.2; b)

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da £.100.000 a £.300.000 per la violazione di cui ai commi 3.1,3.2; c) da £.50.000 a £.500.000 per la violazione di cui al comma 5.2; d) da £.5.000 a £.50.000 per la violazione di cui al comma 5.3;e) da £.50.000 a £. 500.000 per la violazione di cui al comma 5.4; La presente ordinanza sostituisce l'atto n.27 del 14/8/1996 che è dichiarato decaduto. La presente ordinanza è trasmessa: al servizio Veterinario dell'Az.USL di Forlì alla Polizia Municipale; al Corpo delle Guardie Zoofile di Lugo, Sez. di Forlì alle Associazioni Protezionistiche del territorio